SCRITTURA PRIVATA DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE DEL LOCALE SITO IN PIAZZA DONATORI DEL SANGUE, 1
SCRITTURA PRIVATA DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE DEL LOCALE SITO IN PIAZZA DONATORI DEL SANGUE, 1
L’anno , il giorno del mese di con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge fra :
il Comune di Buttigliera Alta, nella persona del Responsabile dell’Area del Comune di Buttigliera Alta , - nato a il - C.F. 03901620017, incaricato dal Sindaco con decreto n. del ed autorizzato a stipulare contratti per le materie di competenza della propria Area, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.
n. 267/2000, e dell’ art. 24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, domiciliato per la carica in Buttigliera Alta, via Xxxxx 3, il quale agisce nel presente atto per conto e nell’ interesse dell’Ente suddetto, che in seguito sarà denominato “Comune”.
E la , con sede in a , Cod. Fiscale/Partita IVA iscritta presso la C.C.I.A.A. di ..................... al n. …………….. , nella persona e legale rappresentante nato a il , residente in in , nel prosieguo denominata “Conduttore”
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 – OGGETTO –
Il Comune concede in locazione alla Società/al sig/sig.ra l'unità immobiliare sita in Xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, 0, costituita da: locale bar di mq 106, cucina di mq 20, spogliatoio con servizi igienici di mq 4,60, deposito (1) di mq 16,90, deposito
(2) di mq 7,20, cavedio aperto di mq 7,70, servizi igienici per gli avventori di mq 6,51, mq 35 circa che è possibile utilizzare quale dehors. Dati catastali: fg. 08, particella 87, sub 104 (parte), consistenza catastale complessiva mq 203,91 circa, il tutto meglio individuato con colore giallo nella planimetria allegata “ALLEGATO A”. Il Comune dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell’immobile da parte del Conduttore, il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione della fruizione della
porzione locata.
Art. 2 – DURATA DELLA LOCAZIONE-
La locazione ha la durata di anni 6 (sei), decorrenti dalla data di stipula del presente atto. Il presente contratto s’intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 6 (sei) anni, e così di seguito qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno 2 (due) mesi prima della scadenza della locazione. Le parti convengono in via amichevole che nell’eventualità di un andamento fortemente passivo della gestione commerciale, la
xxxxx possa recedere dal contratto anche nei primi 6 (sei) anni, fermo restando l’invio di regolare disdetta almeno 2 (due) mesi prima con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 3 – CANONE -
Il canone annuo di locazione viene fissato in Euro …………,00, da pagarsi al Comune in 12 (dodici) uguali rate anticipate di Euro ………………,00. Il canone dovrà essere corrisposto mensilmente con pagamento anticipato entro il cinque di ciascun mese nelle modalità indicate dal Comune. A partire dal secondo anno, il canone di locazione sarà aggiornato nella misura massima di legge, attualmente pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT nell’anno precedente.
Art. 4 – SERVIZI E FORNITURE -
Sono interamente a carico del Conduttore le spese relative a fornitura dell’acqua, di energia elettrica, di gas metano, le spese telefoniche, le spese per servizio di nettezza urbana, le tasse pubblicitarie, il contratto di manutenzione e conduzione della caldaia, eventuali canoni per servizio di vigilanza, ogni e qualsiasi spesa o tassa presente e futura relativa all’esercizio dell’attività del Conduttore.
Art. 5 – PRESCRIZIONI -
Il Conduttore con la sottoscrizione del presente atto si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) effettuare la pulizia delle aree esterne dell’immobile (meglio evidenziate nell’allegata planimetria “allegato A” con il colore rosa) e la raccolta di rifiuti derivanti dalla vendita di prodotti del bar eventualmente consumati all’esterno del locale ed abbandonati sull’area prospiciente il locale commerciale;
2) rispettare la preclusione all’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da divertimento sia all’interno che all’esterno dei locali oggetto della concessione, salvo apposite autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione Comunale;
3) intestarsi le utenze e saranno a suo carico gli oneri di conduzione relative alle forniture di energia elettrica, gas, acqua e TIA, il contratto di manutenzione e conduzione della caldaia. Le spese di riscaldamento saranno ripartite proporzionalmente in base ai consumi;
4) contrattare con l’Amministrazione Comunale gli orari di apertura e chiusura del locale Bar, nel rispetto delle normative nazionali vigenti;
5) riservare all’interno del locale di somministrazione, per i soci della soc. bocciofila, uno spazio non inferiore a mq 45 per due giorni settimanali.
6) consentire l’utilizzo dei servizi igienici degli avventori qualora negli spazi prospicienti piazza Donatori del Sangue o nella piastra polivalente vengano organizzate manifestazioni pubbliche sia dall’Amministrazione comunale che da parte di Associazioni locali, anche in questi casi la pulizia dei servizi igienici spetta al conduttore.
Art. 6 – ARREDI ED ATTREZZATURE -
L’immobile viene consegnato arredato ed attrezzato. Allo scadere del contratto dette attrezzature ed arredi, meglio elencati nell’allegato “B”, ritorneranno di proprietà del Comune. Il conduttore si impegna a restituirli nello stato di normale efficienza in cui riconoscerà di averle ricevute dal Comune, salvo il normale deperimento derivante dall’uso.
Art. 7 – MANUTENZIONI -
L’immobile viene consegnato in ottimo stato di manutenzione ed in regola con tutte le leggi e norme vigenti. Le riparazioni verranno effettuate nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 1576 e 1609 del codice civile.
Il Conduttore provvederà ad effettuare a sue spese l’adeguamento degli impianti tecnologici qualora necessari ai fini dell’attività che verrà insediata, adeguandole alle proprie esigenze e rilasciando idonea certificazione. E’ proibito al Conduttore, senza preventivo consenso del Comune, di fare eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti.
Art. 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -
Il mancato pagamento, anche parziale, della pigione entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, produrrà, ipso jure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Conduttore, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. Ove il Comune non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un interesse, a decorrere dalla data di scadenza, che viene fissato in misura corrispondente a quello legale aumentato di 4 punti. Nessuna azione potrà essere intentata dal Conduttore moroso.
Art. 9 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA -
Il Conduttore dichiara che l’immobile oggetto del presente contratto verrà utilizzato per lo svolgimento di attività che comportano contatto diretto con il pubblico degli utenti e consumatori. Dichiara inoltre di rinunciare ad esercitare quanto previsto dagli art. 34 e 35 Legge n. 392 del 27/07/78 in quanto già precedentemente alla presente locazione, l’immobile in oggetto, era adibito ad attività che comportava contatti diretti con il pubblico degli utenti o consumatori.
Art. 10 – DESTINAZIONE DELLA LOCAZIONE -
La locazione è a destinazione commerciale. Non è concesso al Conduttore di mutare tale uso, di sublocare o cedere in tutto o in parte dei locali, anche gratuitamente, a chiunque senza permesso scritto del Comune. Il silenzio o l'acquiescenza del Comune al mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o subaffitto, che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. E’ consentito apporre targhe, insegne e scritte luminose pubblicitarie all’esterno dei locali previo consenso scritto degli organi all’uopo preposti del Comune.
Art. 11 – IMPEGNI E POLIZZA -
Il Conduttore si impegna ad utilizzare quanto locato con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna inoltre a restituirlo alla scadenza della locazione nello stato di normale efficienza in cui riconoscerà di averlo ricevuto dal Comune, salvo il normale deperimento derivante dall’uso.
Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi dei danni causati per sua colpa nello svolgimento della propria attività e di ogni altro abuso e trascuratezza nell’uso di quanto locato, all’uopo dovrà stipulare una polizza assicurativa nella quale siano garantiti i risarcimenti per danni contro terzi con massimali non inferiore ad € 500.000,00. Il Conduttore dovrà, altresì, stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa per danni provocati al fabbricato in seguito a scoppio, incendio, atti vandalici con massimali non inferiori ad € 1.500.000,00 per l’intera durata del contratto di locazione. Il Conduttore dovrà consegnare al Comune copie delle suddette polizze nonché di tutte le quietanze annuali per attestare l’avvenuto pagamento del premio.
Art. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE -
Il Conduttore, dovrà stipulare una polizza fidejussoria che garantisca un capitale pari ad almeno 6 mensilità ed un capitale per spese legali pari ad almeno € 30.000,00. Il Conduttore dovrà consegnare al Comune copia della suddetta polizza nonché di tutte le quietanze che attestino l’avvenuto pagamento del premio.
Art. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE -
Le spese vive indispensabili per la registrazione del contratto di locazione verranno ripartite al 50% (cinquanta per cento) tra le parti. Eventuali richieste di ulteriori formalità da parte del Conduttore sono a suo totale carico.
Art. 14 – NORME FINALI -
Per tutti gli effetti anche esecutivi del contratto, il conduttore elegge domicilio /o nei locali affittati, quantunque non più ritenuti. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, nonché agli usi e consuetudini provinciali in
materia di locazione. Per qualunque contestazione che dovesse sorgere nell’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Torino.
Buttigliera Alta,
Il Conduttore Il Comune
A norma dell’articolo 1341 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvarle reietta fin d’ora ogni reciproca eccezione.