Contract
Con la presente scrittura privata tra CEVIQ Srl - CERTIFICAZIONE VINI E PRODOTTI ITALIANI DI QUALITÀ, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx (XX), iscritta presso il registro delle Imprese di Udine, e Partita Iva n° IT02577260306, definita “Società” e rappresentata ai fini del presente atto da Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale e l’Azienda definita “Committente”
sita in comune di via P.IVA e-mail PEC legalmente rappresentata da nato/a il
PREMESSO CHE:
- CEVIQ Srl è un Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF con codice (IT-BIO-017 del 30/09/2015), alla certificazione ed al controllo delle produzioni biologiche fresche e trasformate adatte all’alimentazione umana;
- l’Azienda sopra identificata intende assoggettare al sistema di controllo e certificazione le attività nel prosieguo individuate;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Conferma delle premesse ed allegati
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Allo stesso si intendono allegati, a formarne parte integrante e sostanziale, l’”Accordo di certificazione CEVIQ” ed il “Regolamento per la certificazione prodotti biologici CEVIQ (u.r.)”, documenti che l’azienda Committente dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
ART. 2 – Oggetto del contratto
Con il presente contratto l’azienda Committente affida a CEVIQ Srl , che accetta, l’esecuzione delle prestazioni di controllo e certificazione dei prodotti ottenuti, trasformati, detenuti, commercializzati ed importati in conformità alle prescrizioni previste da metodo di produzione biologico (Reg. UE 2018/848 e ss.mm.ii.) e/o dalle norme di riferimento applicabili, come richiesto dall’azienda richiedente all’atto della sottoscrizione della apposita notifica e/o domanda di certificazione.
ART. 3 – Modalità per la erogazione del servizio
CEVIQ Srl erogherà il servizio secondo le modalità riportate nel “Regolamento per la certificazione prodotti biologici CEVIQ (u.r.)”.
ART.4 - Obblighi dell’azienda Committente
Onde avere diritto all’erogazione del servizio oggetto del presente contratto, la Committente deve:
a) attenersi alle disposizioni del Regolamento per la certificazione di prodotti ottenuti con metodo biologico (u.r.) di CEVIQ Srl;
b) adempiere con regolarità a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto comprendendo quelle relative al pagamento del costo del servizio in base alle tariffe stabilite dal Tariffario applicato allo schema di certificazione di prodotti biologici e sue successive modifiche ed aggiornamenti;
c) rispettare la normativa vigente.
ART.5 - Obblighi di CEVIQ Srl
CEVIQ Srl s’impegna a:
- prestare i Servizi con la massima diligenza e puntualità, con propria organizzazione di mezzi e di risorse e con gestione a proprio rischio, in completa autonomia e senza vincolo alcuno nei confronti del Committente, se non quello dell’esatta, puntuale ed integrale esecuzione del Contratto
- avvalersi di proprio personale, numericamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento dei Servizi, in base alla natura e alle caratteristiche degli stessi ed estraneo ad ogni tipo di conflitto di interesse
- eseguire i Servizi a regola d’arte, con la diligenza richiesta dalla natura professionale degli stessi, nel rispetto del Contratto e della normativa, anche regionale, di volta in volta in vigore
- ottemperare, sin d’ora e assumendone i relativi oneri, a quanto potrà in merito essere richiesto e prescritto da future leggi e disposizioni.
- gestire i dati raccolti in accordo ai criteri di riservatezza e alle norme vigenti;
- comunicare dati e informazioni alle Pubbliche Istituzioni secondo la normativa vigente (Albi regionali, etc.);
- archiviare la documentazione raccolta e/o generata durante l’erogazione del servizio secondo la normativa vigente;
- fornire informazioni ai Committenti in materia normativa sulle integrazioni o nuove leggi riguardo ai servizi richiesti.
L’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e/o di controllo sul personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi è riservato, in via esclusiva, a CEVIQ Srl che, a tal fine, nomina quale proprio responsabile e referente per il Contratto, per le finalità e le esigenze correlate alla sua esecuzione, il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Con la sottoscrizione del Contratto, CEVIQ Srl conferma di essere in possesso, per esperienza, organizzazione e mezzi, della competenza richiesta dalla natura e dalle caratteristiche dei Servizi e conferma di possedere altresì i requisiti previsti dalla legge e/o da regolamenti per lo svolgimento dei Servizi stessi e tutte le autorizzazioni necessarie.
ART.6- Responsabilità delle parti
Data | Rev. | Descrizione | Approvato da |
12 gennaio 2022 | 3 | Aggiornamento riferimenti normativi | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
L'attività di ispezione e/o di certificazione di CEVIQ Srl non esenta la Committente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, ad esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CEVIQ Srl.
CEVIQ Srl non è responsabile di:
- difetti di prodotti, processi e servizi forniti dalla Committente a terzi
- inadeguatezze o danni di qualsiasi tipo provocati dall'attività della Committente o dai suoi prodotti, processi o servizi
- adeguatezza delle scelte tecniche adottate dalla Committente, unico responsabile
- accertamento della conformità ai requisiti di legge.
ART. 7 – Corrispettivo
Le tariffe dovute a CEVIQ Srl sono quelle previste dal “Tariffario per i prodotti biologici” (Tariffario BIO_CEVIQ u.r.), approvato dal MIPAAF, per le attività oggetto di controllo e certificazione applicato.
La riscossione delle tariffe potrà avvenire anche tramite SDD (addebito diretto su conto corrente). Tale modalità di pagamento si intenderà accettata quando la Committente, in seguito della firma del presente contratto, sottoscriverà un’apposita autorizzazione all’addebito della quota di propria competenza sul conto corrente bancario o postale.
ART. 8 – Durata del contratto e recesso
Il presente contratto ha durata fino al 31.12 dell’anno successivo a quello di sottoscrizione in calce e si intende tacitamente rinnovato annualmente. L’eventuale recesso è previsto nei termini di legge e/o per eventuale revoca di una delle parti. Entrambe le parti hanno diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto in ogni momento con obbligo di preavviso scritto di almeno 60 gg. In caso di recesso da parte della Committente, CEVIQ Srl avrà diritto al pagamento della parte del Corrispettivo proporzionata all’attività e ai Servizi affettivamente resi fino alla data di efficacia del recesso, senza poter avanzare alcuna ulteriore pretesa, nemmeno a titolo di rimborso di costi sostenuti o mancato guadagno. In questi termini verrà applicato quanto previsto dal tariffario (u.r.).
Resta peraltro inteso che, qualora i Servizi non siano giunti a completamento alla Scadenza, per cause diverse dall’inadempimento e/o dal ritardo di CEVIQ Srl nell’esecuzione del Contratto, CEVIQ Srl proporrà alla Committente una proroga del Contratto in funzione del tempo residuo necessario al completamento dei Servizi anche in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
ART. 9 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
Qualora la Committente ponga in essere una non conformità ai sensi dello specifico “Regolamento per la certificazione prodotti biologici CEVIQ (u.r.)”, questo sarà soggetto ai provvedimenti descritti nel medesimo, di gravità crescente fino alla risoluzione di diritto del presente contratto a norma dell’art. 1456 cc, senza necessità di pronuncia giudiziale, fatto salvo il diritto di CEVIQ Srl al risarcimento dei danni.
Legittimeranno ugualmente la risoluzione di diritto del presente contratto, l’inadempienza della Committente all’obbligo menzionato al punto b) dell’art. 4 del presente contratto.
ART.10 - Riservatezza
Ai fini della presente clausola, con il termine “Informazioni” s’intende, oltre che il Contratto e il suo intero contenuto, qualsiasi fatto, dato (inclusi i dati personali) o informazione rivelata a CEVIQ Srl oralmente, in formato elettronico, visivamente, per iscritto o in altra forma tangibile o intangibile, o di cui CEVIQ Srl venga comunque a conoscenza in ragione o in occasione dell’esecuzione del Contratto e/o dei Servizi, ivi incluse, senza limitazioni, le informazioni sul know-how, i documenti di natura commerciale, organizzativa, societaria, strategica, relativi all’organizzazione del business, l’attività, le strategie commerciali, le future attività, i piani di investimento, costi, prezzi e profitti, liste clienti e fornitori, nonché qualsiasi aspetto correlato alla situazione personale o professionale di qualsivoglia persona, e/o questioni operative o relative all’attività, inclusi, contratti, corrispondenza, chiavi di accesso, password e similari, segreti commerciali e informazioni su diritti di proprietà intellettuale quali, a titolo meramente esemplificativo, disegni, modelli, software, formule, dati, invenzioni, modalità di installazione tecnica, processi, previsioni di marketing, metodi produttivi, analisi e/o calcoli operativi e commerciali relativi alla Committente , e/o ai suoi Clienti, fornitori, consulenti e dipendenti, anche ove tali Informazioni non siano espressamente contrassegnate come “confidenziali” o “riservate”.
CEVIQ Srl s’impegna a mantenere la massima riservatezza circa le Informazioni e a questo riguardo si impegna sin d’ora a sottoscrivere, ove richiesto, qualsiasi documento e/o dichiarazione avente ad oggetto i qui espressi obblighi di riservatezza.
CEVIQ Srl s’impegna al rispetto dei presenti obblighi di riservatezza, sia durante, che dopo la cessazione per qualsivoglia motivo dell’incarico da parte della Committente per un periodo di 5 anni e, in ogni caso, anche per il periodo ulteriore in cui le informazioni potranno giuridicamente considerarsi tutelabili ai sensi della disciplina in materia di segreto industriale e commerciale.
CEVIQ Srl, al fine di far rispettare gli obblighi di riservatezza assunti con la sottoscrizione del presente Contratto per il proprio personale, si impegna a far sottoscrivere loro accordi di riservatezza aventi un contenuto analogo a quello del presente articolo.
ART. 11– Proprietà intellettuale
CEVIQ Srl prende atto e riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi i diritti sul know-how e le informazioni segrete e confidenziali, afferenti alla Committente, nonché ogni e qualsiasi materiale, documento, pubblicazione, informazione, documento, modulo, timbro (in qualsiasi formato registrati e/o archiviati) e ogni altro supporto che sia necessario per l’esecuzione del presente Contratto e dei Servizi, che la Committente metterà a disposizione di CEVIQ Srl sono e resteranno di titolarità esclusiva della Committente, così come i marchi, loghi, denominazioni e altri segni distintivi della Committente e che la messa a disposizione nell’esecuzione del Contratto di tali materiali e/o informazioni non potrà essere interpretata in alcun modo come una cessione o una licenza d’uso di diritti di proprietà intellettuale.
Data | Rev. | Descrizione | Approvato da |
12 gennaio 2022 | 3 | Aggiornamento riferimenti normativi | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
XXXXX Xxx si impegna a non contestare durante la vigenza del Contratto e successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo degli effetti dello stesso, la titolarità e/o la validità dei diritti di proprietà intellettuale della Committente e a non porre in essere, o consentire che sia posto in essere, alcun atto che possa in alcun modo indebolire, danneggiare o pregiudicare la validità e/o l’efficacia dei medesimi.
Una volta cessato, per qualunque causa, il Contratto, a CEVIQ Srl sarà fatto divieto di usare, sottrarre o riprodurre, con qualsiasi mezzo, documenti della Committente di qualunque genere, anche in formato digitale e, qualora ne fosse in possesso in ragione dell’esecuzione dei Servizi, la stessa sarà obbligata a restituirli contestualmente alla cessazione del medesimo Contratto, senza trattenerne copia alcuna. Tale obbligo è esteso anche a tutti gli strumenti, le attrezzature e il materiale della Committente, ovvero quant’altro di proprietà o nella titolarità della Committente, che fosse eventualmente in uso e/o nella temporanea disponibilità di CEVIQ Srl per l’esecuzione dei Servizi, nonché ai risultati di cui al successivo paragrafo.
A CEVIQ Srl sono in ogni caso vietati, anche in corso di esecuzione del Contratto, la riproduzione e l’utilizzo per finalità estranee all’esecuzione del presente Contratto, o comunque contrarie a buona fede o correttezza professionale, dei documenti della Committente di qualsiasi natura, nonché dei marchi, loghi, denominazioni e altri segni distintivi della Committente, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di quest’ultima.
CEVIQ Srl riconosce e conviene che ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale sviluppato da CEVIQ Srl in ragione e nell’esecuzione del presente Contratto, ivi incluso il risultato dei Servizi, sotto qualsiasi forma ed in qualunque stadio, sorgerà in capo alla Committente e sarà di titolarità esclusiva di quest’ultima, che pertanto potrà procedere ad ogni forma di sfruttamento di tali risultati al fine di soddisfare le richieste dei propri Clienti.
ART.12 – Clausola compromissoria
Competente a decidere sui ricorsi dell’operatore avverso le misure adottate da CEVIQ Srl in conformità alla vigente normativa in materia in caso di riscontrate inosservanze, irregolarità e/o infrazioni, è il Comitato Ricorsi, organo collegiale indipendente dalla struttura gerarchica di CEVIQ Srl, cui le parti si obbligano a devolvere in via esclusiva ogni controversia relativa alla validità, efficacia ed interpretazione delle stesse. Le decisioni del Comitato Ricorsi, in conformità alle previsioni di cui all’Allegato 2, lett. C, comma 7 del D. Lgs. n. 20 del 23 febbraio 2018, hanno natura e valore di lodo arbitrale ed il procedimento è disciplinato in conformità alle previsioni di cui al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.
ART. 13– Legge applicabile
Il presente contratto, per tutto ciò che non è espressamente disciplinato, è regolato dalla normativa italiana e dalla disciplina operante in materia.
ART. 14– Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Udine.
ART. 15 – Disposizioni finali
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente. Per tutto quanto eventualmente non previsto nel presente contratto, e con esso non in contrasto, si applicano le norme di legge in materia. Il presente contratto annulla e sostituisce, con decorrenza immediata, qualsiasi altro precedente eventualmente in vigore tra le parti. La proposta contrattuale diviene quindi vincolante per entrambe le parti nel momento e nel luogo in cui la medesima viene sottoscritta dalla Committente.
Allegati: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Letto, approvato e sottoscritto in (luogo) in data .
L’azienda
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente i seguenti articoli del presente contratto: art. 1 “Conferma delle premesse ed allegati”, art. 3 “Modalità per l’erogazione del servizio”, art. 7 “Corrispettivo”, art. 8 “Durata del contratto e recesso”, art. 14 “Foro competente”.
L’azienda
Data | Rev. | Descrizione | Approvato da |
12 gennaio 2022 | 3 | Aggiornamento riferimenti normativi | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Data | Rev. | Descrizione | Approvato da |
12 gennaio 2022 | 3 | Aggiornamento riferimenti normativi | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |