PROVINCIA DI PESCARA)
ALLEGATO A COMUNE DI SPOLTORE
(PROVINCIA DI PESCARA)
GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
CAPITOLATO D’ONERI
CIG ZE63710369
Art. 1 - Oggetto dell’affidamento Art. 2 – Finalità ed obiettivi
Art. 3 - Luogo di svolgimento del servizio e utilizzo delle attrezzature Art. 4 - Durata dell’affidamento
Art. 5 - Importo dell’affidamento Art. 6 – Requisiti dell’affidatario
Art. 7 - Descrizione dei servizi e prestazioni richieste Art. 8 - Requisiti delle risorse umane impiegate
Art. 9 – Modalità di esecuzione Art. 10 - Obblighi dell’affidatario Art. 11 - Compiti del Comune
Art. 12 - Corrispettivo, fatturazione e pagamenti Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 14 - Stipula del contratto
Art. 15 - Cessione del contratto e subaffidamento Art. 16 – Responsabilità e obblighi assicurativi Art. 17 - Garanzie
Art. 18 – Penalità
Art. 19- Cause di risoluzione del contratto Art. 20 - Diritto al recesso
Art. 21 - Controversie Art. 22- Sicurezza
Art. 23 – Rispetto del Regolamento UE 2016/679 ed obbligo di riservatezza Art. 24 - Spese contrattuali
Art. 25 – Estensione del codice di comportamento dei pubblici dipendenti Art. 26 – Domicilio dell’affidatario
Art. 27 – Disposizioni finali
Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto del presente affidamento è la gestione dei servizi bibliotecari per il potenziamento e la qualificazione della gestione della Biblioteca del Comune di Spoltore.
La categoria dei servizi è: CPV 79995000-5 (allegato IX del codice dei contratti pubblici di cui all’art. 140 del Decreto Legislativo n. 50/2016).
L'attività affidata comprende l’esecuzione dei servizi come meglio specificati nell’art. 6.
Le prestazioni saranno svolte dall’affidatario secondo le indicazioni e disposizioni dettate dal Responsabile comunale del Servizio Cultura, nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nel presente Capitolato e in osservanza degli indirizzi e dei programmi dell’Amministrazione Comunale.
Art. 2 – FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il servizio di biblioteca comunale risponde al diritto primario dei cittadini di fruire di un servizio di informazione e documentazione efficiente. La biblioteca, pertanto, deve essere un luogo di informazione e divulgazione; strumento al servizio dello studio e della ricerca; struttura aperta alle nuove forme di circolazione delle informazioni.
La biblioteca costituisce centro di promozione culturale che in sinergia ed in collaborazione con le risorse territoriali e le associazioni locali può ampliare la gamma delle prestazioni offerte favorendo la diffusione della cultura anche attraverso l’organizzazione di mostre, convegni, proiezioni, visite guidate, seminari, corsi di arte, musica, etc.
Il servizio di biblioteca comunale intende assolvere con differenti forme ai compiti di informazione e documentazione su qualsiasi supporto, diffusione del libro e della lettura, promozione della cultura e della conoscenza, promozione dell’autoinformazione e sostegno delle attività per l’educazione permanente anche in collaborazione con l’Istituzione scolastica, conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e documentario anche locale, miglioramento dei servizi attraverso il potenziamento dell’attività di cooperazione tra gli altri soggetti pubblici e privati-associativi presenti sul territorio ed operanti nell’ambito della cultura.
Art. 3 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
Le attività saranno svolte nella sede della biblioteca in Xxx Xxxxxx xx Xxxx, 00.
Potrà essere richiesta l’esecuzione di servizi anche in occasione di specifiche attività individuate dall'Amministrazione Comunale, che comportano spostamenti in locali diversi dalla biblioteca e
comunque dislocati all'interno del territorio comunale.
L'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione del servizio le dotazioni strumentali, le dotazioni hardware e software e il materiale di consumo della biblioteca comunale delle quali garantirà il corretto utilizzo.
L’utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei beni mobili è consentito esclusivamente per la sola gestione del servizio e delle attività richieste dal presente Capitolato. Ogni utilizzo delle attrezzature e dei beni mobili per attività diverse e/o non riconducibili all'esecuzione delle prestazioni disciplinate dal presente Capitolato o per fini propri dell'affidatario è sottoposto all’applicazione di penale, sino alla risoluzione del contratto ed escussione della cauzione.
L'affidatario risponde di eventuali danni causati da incuria, negligenza e incompetenza.
Art. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento è pari a 36 mesi decorrenti dal 1agosto 2022 al 30 luglio 2025.
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alla naturale scadenza per mesi sei e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire all’individuazione di un nuovo affidatario.
L’affidatario è tenuto ad accettare l’eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato.
Art. 5 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo contrattuale per l’intera durata dell’affidamento ammonta a complessivi € 31.200,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, n. 22, del DPR 633/72.
Tale importo è stimato per un monte ore presunto complessivo di 2.340 ore necessarie per l’effettuazione dei servizi oggetto dell’appalto per il periodo di svolgimento.
L’importo definitivo, in ogni caso, che costituisce il corrispettivo del servizio, come indicato all’art. 12, è quello risultante dall’offerta dell’affidatario ed è da considerarsi comunque a corpo e non a misura.
I costi della sicurezza sono pari a 0,00 (zero).
L’importo è comprensivo di ogni onere e l’affidatario si ritiene in tutto soddisfatto con il relativo pagamento.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle attività oggetto del contratto.
I dati sopra espressi relativi sia all’ “importo complessivo dell’appalto” che al “monte ore presunto” hanno valore puramente indicativo e non costituiscono titolo di pretesa alcuna da parte dell’affidatario.
Nel corso dell’esecuzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di richiedere aumenti o diminuzioni delle ore di servizio fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale senza che l’affidatario possa vantare diritti, avanzare riserva o chiedere compensi di sorta se non quelli correlati alle maggiori prestazioni rese.
Art.6 - REQUISITI DELL’AFFIDATARIO
Il prestatore dovrà essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché del requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 83, comma 3; ai fini della partecipazione, dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei predetti requisiti mediante la compilazione del DGUE.
Art. 7 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE
Il servizio prevede l’esecuzione delle seguenti prestazioni e svolgimento di attività:
a) riordino e catalogazione bibliografica e semantica, secondo le regole e i vigenti standard biblioteconomici, di volumi posseduti dal Comune non ancora catalogati, sotto la vigilanza della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise;
b) servizio di distribuzione libraria al pubblico e supporto alle attività biblioteconomiche, attività di front-office e back-office finalizzate alla migliore e più rapida fornitura di volumi al pubblico (sia per consultazione interna, sia per prestito a domicilio, nonché al supporto in attività bibliotecarie (informazioni bibliografiche, inventario, collocazione, ecc.);
c) apertura e supporto ai servizi erogati presso la “Sezione Ragazzi”.
d) catalogazione dei documenti (monografie, materiali seriali e materiale non librario);
e) spoglio delle riviste e catalogazione dei titoli analitici per autore, per titolo, per soggetto e per classe;
f) inventariazione, timbratura, etichettatura;
g) verifica dello stato fisico dei volumi e di altri documenti rientrati dal prestito e dalla lettura in sede;
h) collaborazione con il Comune nelle procedure di acquisto;
i) controllo e manutenzione dei cataloghi,
j) collocazione a scaffale delle nuove accessioni librarie e multimediali;
k) apertura e chiusura dei locali ivi compresa la sorveglianza degli spazi disponibili al pubblico per l’orario di apertura; collaborazione con il Comune nella formazione di eventuali volontari e/o studenti in collaborazione con Istituti scolastici ed in particolare nell’utilizzo dell’applicativo informatico gestionale, delle apparecchiature ed attrezzature e nella corretta gestione dei servizi al pubblico;
l) occasionale movimentazione di materiale documentario e bibliografico ed arredi all’interno della biblioteca;
m) coordinamento dell’attività della biblioteca con il sistema bibliotecario provinciale, regionale, nazionale e di altri Organismi a rilevanza sovracomunale;
n) attività diverse quali, ad esempio: operazioni di scarto secondo le vigenti norme in materia, dei libri danneggiati o obsoleti, eventuale riorganizzazione delle sezioni e della collocazione e rifacimento della segnaletica;
o) rapporti con le scuole, le associazioni culturali del territorio, clubs di lettura riconosciuti dall’Ente;
p) assistenza, se richiesto dal Comune, alle iniziative culturali che coinvolgano la biblioteca in orario anche festivo e/o serale svolte in sede o fuori sede, all’aperto o in spazi chiusi;
q) produzione di elaborati statistici sul funzionamento della biblioteca, monitoraggio costante sull’andamento della gestione e stesura di un rendiconto annuale;
r) apertura al pubblico delle sale di lettura e studio e dell’area “Prime letture” per la promozione alla lettura dei bambini;
s) svolgimento di tutte le operazioni relative al prestito locale nonché a quello interbibliotecario (con l’esclusione del fondo Xxxxxx).
t) attività professionali di informazione, divulgazione e promozione della cultura (reference bibliografico, attività di “lettura ad alta voce” per i più piccoli, rassegna cinematografica “Il Cinema in biblioteca” con la proiezione di film per bambini);
u) verifica dei prestiti e relativi solleciti di restituzione;
v) aggiornamento anagrafica utenti;
w) l’affidatario deve assicurare l’attività di promozione della biblioteca e della lettura.
Le attività prevedono la collaborazione nella programmazione, nella realizzazione, nella gestione e nella comunicazione pubblicitaria di iniziative volte alla promozione della biblioteca e della lettura, da realizzarsi anche con l'eventuale coinvolgimento e coordinamento di altre istituzioni formative e culturali pubbliche e private del territorio.
E' compresa, inoltre, la collaborazione per la proficua realizzazione di iniziative promosse dal Comune.
Non è prevista l’emeroteca.
Art. 8 – REQUISITI DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE
Per tutte le attività oggetto del presente capitolato, l’affidatario si avvale di personale qualificato, idoneo allo svolgimento delle stesse, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
Il personale da impiegare nel servizio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
▪ fisicamente idoneo al servizio richiesto;
▪ titolo di studio: laurea triennale o specialistica in beni culturali sempreché dal libretto degli esami risulti di aver sostenuto almeno un esame in biblioteconomia o, in alternativa, diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ai requisiti previsti dal disposto dell’art. 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale prevede che gli interventi sui beni culturali siano affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità o alla diretta attuazione di professionisti “in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”;
▪ esperienza lavorativa almeno annuale presso biblioteche di enti locali, munito di conoscenze biblioteconomiche e con documentata esperienza e/o formazione sull’utilizzo dell’applicativo Nexus-Servizio bibliotecario Nazionale.
L’affidatario dovrà presentare prima della stipula del contratto apposita autocertificazione attestante i requisiti di cui sopra.
Il personale impiegato nel servizio deve:
-mantenere un comportamento improntato a professionalità, educazione e cortesia;
-avere un contegno corretto, riguardoso e collaborativo verso gli utenti, verso gli amministratori e personale comunali;
-mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei compiti;
-essere diligente e perito nell’effettuazione delle attività e dei compiti spettanti facendo riferimento alle norme ed applicando le disposizioni che regolano la materia della gestione dei servizi bibliotecari e culturali;
-attenersi alle norme di sicurezza individuale e per l’eventuale utilizzo dei mezzi d’opera anche alla prassi riportata nel Piano di Sicurezza.
IL Comune segnala comportamenti ritenuti sconvenienti all’affidatario affinché assuma i provvedimenti del caso. L’affidatario è obbligato alla sostituzione del personale per il quale il Comune comunica comportamenti sconvenienti o scorretti ripetuti e frequenti.
Tra il personale impiegato dall’affidatario nel servizio ed il Comune non si instaura alcun rapporto di dipendenza.
Art. 9– MODALITA’ DI ESECUZIONE
Ai fini di una corretta esecuzione delle prestazioni indicate nel capitolato, l'affidatario deve impiegare almeno n. 1 unità lavorativa per complessive 15 ore settimanali.
Il servizio di biblioteca dev’essere assicurato con aperture al pubblico per almeno n. 3 giorni a settimana in orari suddivisi tra la fascia antimeridiana e pomeridiana (fascia orari massima compresa dalle ore 08:00 alle ore 20:00), con l’osservanza dell’orario minimo di apertura al pubblico che sarà comunicato all’affidatario dal Comune e, comunque, con questi concordato per quanto possibile.
La definizione degli orari di presenza in servizio del personale dell’affidatario verrà determinata in base alle esigenze del servizio individuate dal Comune.
E’ facoltà del Comune chiedere modifiche, anche occasionali o stagionali, dell'orario suindicato rispettando un preavviso di almeno 3 (tre) giorni.
L'affidatario si obbliga ad informare il Comune, entro il termine massimo di trenta minuti, di eventuali sospensioni e/o interruzioni del servizio, derivanti da cause di forza maggiore, così da consentire l'opportuna informazione agli utenti.
Il personale dell’affidatario deve interagire con spirito di piena collaborazione con il personale comunale o anche esterno al Comune che opera a vario titolo nei servizi oggetto dell'appalto: dipendenti del Comune, tirocinanti, volontari del servizio civile, operatori che svolgono attività di specifici servizi, personale di altre biblioteche, personale dei servizi ausiliari, collaboratori delle attività di promozione della lettura e di tutti coloro che collaborano a vario titolo con la biblioteca.
Art. 10 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Fatto salvo l’esercizio di poteri e funzioni attribuiti al Comune, il servizio dev’essere svolto dall’affidatario in piena autonomia organizzativa, tenendo conto di ogni elemento utile al fine di assicurare l’esecuzione dell’appalto in conformità agli obblighi assunti.
L’affidatario, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato assume i rischi che l’esecuzione del presente appalto comporta, organizzando il proprio personale secondo criteri orientati alla qualità, all’efficienza, all’efficacia dei servizi erogati, secondo le indicazioni del Responsabile comunale del Servizio Cultura di riferimento e tesi al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Comune.
L’affidatario deve garantire la presenza del personale e deve provvedere tempestivamente alle
sostituzioni al fine di garantire il servizio senza alcuna interruzione.
Ai sensi della normativa vigente, il personale deve essere dotato di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro L'affidatario, nello svolgimento delle attività costitutive dei servizi di cui al presente appalto, deve:
• adibire al servizio persone di assoluta fiducia e comprovata riservatezza; il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e in modo particolare su tutte le informazioni attinenti lo stato di salute (D. Lgs. n. 196/2003);
• adibire al servizio persone con elevata propensione alle relazioni con il pubblico, improntate alla disponibilità, rispetto e cortesia dei rapporti;
• assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
• fornire dettagliato elenco del personale impiegato nel servizio. L'elenco, completo della documentazione relativa ai nominativi e requisiti posseduti dagli operatori, dovrà rispettare quanto previsto nel presente Capitolato con riguardo ai titoli di studio, professionali (anche per quanto riguarda eventuali sostituti). La documentazione relativa ai requisiti posseduti dagli operatori dev’essere presentata prima dell'avvio del servizio;
• la distribuzione del personale all'interno delle fasce orarie individuate dal Comune dev’essere effettuata previo accordo con il Responsabile comunale del Servizio Cultura. La distribuzione del personale deve restare immutata, salvo sostituzioni per malattie, ferie, permessi o altro o per casi di forza maggiore, per tutta la durata del contratto;
• comunicare tempestivamente al Responsabile comunale del Servizio Cultura le assenze o ritardi del personale abitualmente in servizio;
• assicurare la massima continuità all'erogazione dei servizi, ricorrendo al turn-over del personale solo in caso di effettiva e motivata ragione;
• provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente per malattia, ferie, permessi o altro;
• istruire il personale indicato per le sostituzioni provvisorie circa le modalità di esecuzione del servizio, anche attraverso affiancamento al personale in servizio prima di avviare le sostituzioni;
• deve intendersi a carico dell’affidatario e, pertanto, eccedente l'orario richiesto per lo svolgimento del servizio, l'attività di supporto organizzativo del servizio (programmazione turni, ferie, sostituzioni del personale, ecc.);
• ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, contributivi, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale;
• garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
• informare i propri dipendenti e collaboratori dell’estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune, adottato con deliberazione n. 5 del 17.01.2014, in quanto compatibili (obblighi dell’appaltatore ai sensi del DPR 16.04.2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
• provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
• dare preventiva comunicazione scritta al Comune in caso di sciopero che potrebbe riguardare anche i propri dipendenti. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria verranno detratti dal corrispettivo pattuito;
• dotare il personale impiegato di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
• impegnarsi ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nel periodo in cui si svolge l'appalto. Il Comune procederà, sulla base della normativa vigente, a richiedere la regolarità contributiva e assicurativa acquisendo il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Art. 11 – COMPITI DEL COMUNE
Il Comune mette a disposizione i locali e le strutture necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento.
Le funzioni di indirizzo, direzione, controllo e programmazione delle attività sono esercitate dal Comune nella persona del Responsabile del Servizio Cultura.
Il Comune si impegna a collaborare con l’affidatario per consentirgli di svolgere correttamente le prestazioni di cui al presente capitolato.
Il Comune, in particolare, svolge i seguenti compiti:
-coordinamento e indirizzo;
-attività amministrative;
-supporto alla promozione e comunicazione del servizio di biblioteca;
-attività in convenzione e coordinate con altri enti pubblici ed altre organizzazioni quali associazioni, enti culturali;
-progetti culturali;
-progetti formativi ed attività inerenti i volontari e servizio civile nazionale. Sono a carico del Comune i costi derivanti da:
-postazione informatica completa;
-utilizzo dei locali;
-utenze: luce, acqua, gas, telefono e linea dati;
-spese per acquisto e riparazione impianti ed attrezzature;
-spese per acquisto libri, raccolte, documenti, audiovisivi;
-acquisto di stampati, cancelleria, faldoni, etichette.
Art. 12 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo del servizio per l’esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, sarà quello risultante dall’offerta presentata dall’affidatario.
Con il corrispettivo pattuito l’affidatario si intende compensato di qualsiasi sua prestazione connessa o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.
L'affidatario dovrà presentare, alla scadenza di ogni mese, regolare fattura elettronica per un importo pari a un dodicesimo (1/12) dell'importo contrattuale, che sarà liquidato entro sessanta (60) giorni dal ricevimento, previa verifica da parte del Comune, della regolare esecuzione del servizio. Il Comune procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l’affidatario possa vantare diritti o pretese.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione.
Il Comune potrà altresì incamerare la cauzione o procedere mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi maturati, nei casi di eventuali danni già contestati all'affidatario, per rimborso di spese e pagamento di penalità.
Art. 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
E’ fatto obbligo all’affidatario di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche anche non in forma esclusiva, onde consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dall’art. 3 della Legge 13-08-2010, n. 136. In particolare l'affidatario
deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge 136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.
Art. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO
L'affidatario si obbliga a stipulare il contratto nel termine fissato dal Comune e, comunque, entro il termine di 60 giorni dall’efficacia dell’affidamento nonché a presentare, almeno 10 giorni prima della data prevista per la stipula del contratto, a pena di decadenza dall'affidamento, tutti i documenti necessari alla stipula medesima tra i quali il documento comprovante la prestazione di cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate all'art. 17 del presente Capitolato.
Il servizio sarà affidato all’esito dell’accertamento, in capo all’affidatario, dei requisiti indicati nel presente Capitolato. In caso contrario, si procederà all’annullamento d’ufficio dell’affidamento, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e delle spese connesse o derivanti dalla mancata stipulazione per colpa dell’affidatario.
I requisiti generali e speciali di partecipazione devono essere posseduti senza soluzione di continuità dal momento di presentazione della domanda di partecipazione all’aggiudicazione e per tutta la durata della fase di esecuzione; pertanto si procederà periodicamente alla relativa verifica.
Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFIDAMENTO
E’ vietato all’affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero di subaffidare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dal Comune.
Art. 16 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI
Qualsiasi inadempienza agli obblighi previsti nel presente Capitolato sarà accertata dal RUP.
L’affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nonché della loro corretta esecuzione, di eventuali violazione di leggi, regolamenti e obblighi contrattuali commesse dai propri dipendenti e del corretto comportamento nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento.
L’affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi,
all’immobile e al suo contenuto, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da inadempienze degli obblighi contrattuali.
L’affidatario deve stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile per danni alla proprietà comunale ed alle attrezzature fisse esistenti e per la responsabilità civile nei confronti di terzi utenti e dei dipendenti. Il contenuto della polizza deve essere aderente ai contenuti del presente capitolato speciale. L’affidatario deve consegnare al Comune un originale della polizza preliminarmente alla sottoscrizione del contratto.
La polizza deve avere durata pari a quella contrattuale.
La polizza deve prevedere il massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00). In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell’affidatario.
L’affidatario deve consegnare al Comune copia della quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione attestante il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
Il Comune potrà richiedere, nel corso della validità del contratto, ove necessario, la rivalutazione dei capitali e/o massimali originalmente previsti nella polizza di assicurazione.
La polizza di assicurazione dovrà prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune.
Il venire meno, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.
Art. 17 – GARANZIE
Si applica l’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
L'affidatario deve prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva per un importo pari a 10% dell'importo contrattuale, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno assunti con la stipula del contratto, dell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in uso, degli arredi e attrezzature, di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di affidamento per fatto dell'affidatario, a causa di inadempienza o negligenza nell’esecuzione del servizio.
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L'affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto
o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione definitiva deve essere costituita con fidejussione bancaria o assicurativa. La predetta fidejussione deve avere come beneficiario il Comune di riferimento e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dei Comuni.
Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e l'affidatario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
La cauzione potrà essere integrata anche d’ufficio a spese dell'affidatario a meno che il Comune non ritenga di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza dell'affidatario.
Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell'affidatario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.
Art. 18 – PENALITA’
L'affidatario, nell’esecuzione del servizio, avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente Capitolato.
Ove non adempia agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, l’affidatario è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria d’importo variabile in ragione della gravità dell’infrazione minimo di euro 100,00 e massimo di euro 400,00.
Il Comune, previa contestazione in forma scritta all’affidatario, applica la penalità nei seguenti casi:
a) € 100,00 per ogni ora di ritardo ingiustificato o uscita anticipata non autorizzata o per ogni ritardata sostituzione del personale;
b) € 400,00 per ogni mancata giornata nonché per mancato avvio del servizio;
c) € 300,00 per ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni giornata di servizio;
d) € 400,00 per comportamenti scorretti nei confronti dell’utenza;
e) € 400,00 per ogni utilizzo delle attrezzature e dei beni mobili per attività diverse e/o non riconducibili all'esecuzione delle prestazioni disciplinate dal presente Capitolato o per fini propri dell'aggiudicatario.
In caso di recidiva la penalità è raddoppiata.
L'affidatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione.
L’applicazione delle predette penali sarà comunicata all’affidatario e l’importo della penale sarà detratto dai pagamenti fa effettuarsi dal Comune in favore dell’affidatario sulla scorta delle fatture emesse.
Art. 19 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di gravi ed ingiustificate inadempienze dell'affidatario alle proprie obbligazioni, il Comune può dichiarare risolto il contratto a norma del codice civile (artt. 1453 e ss.), richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ovvero procedere all’esecuzione d’ufficio rivalendosi sulla cauzione definitiva.
Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in caso di applicazione di 3 (tre) delle penali previste nell’articolo 17 nell’arco di un anno, ovvero qualora risulti inadempiuta o non esattamente adempiuta una delle obbligazioni poste a carico dell’affidatario ai sensi del presente capitolato in particolare, fatte salve le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, qualora si verifichino:
a) grave negligenza o frode dell'affidatario nello svolgimento delle prestazioni;
b) sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi oggetto dell'affidamento;
c) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel Capitolato tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che il Comune intende perseguire con l'affidamento dei servizi;
d) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;
e) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
f) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente sopravvenuti a carico dell’affidatario; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dal l'art. 33 D.L. n. 83/2012;
g) cessione del contratto e del servizio a terzi;
h) subaffidamento;
i) mancato mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 15 del presente Capitolato;
j) mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dal Comune.
k) gravi violazioni di clausole contrattuali, ritenute essenziali dal presente Capitolato che compromettano la regolarità delle prestazioni nonché il rapporto di fiducia tra il Comune e l’affidatario.
Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della
clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'affidatario entro 45 giorni dal verificarsi della condizione.
Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto al risarcimento dei danni, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune.
Art. 20 – DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi dell'art. 1671 c.c., il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’affidatario a mezzo PEC, fatti salvi i diritti dell'affidatario.
Art. 21 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie che insorgessero tra Comune ed affidatario, in relazione all'applicazione del contratto, se non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno rimesse alla competenza del giudice ordinario.
Foro competente è quello di Pescara.
Art. 22 – SICUREZZA
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’affidamento in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza.
L’affidatario è tenuto a comunicare, prima dell’avvio del servizio, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
Art. 23 – RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’affidatario è tenuto all’osservanza di quanto stabilito dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali.
Il personale dipendente dell’affidatario dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti gli utenti, dei quali abbia avuto notizie durante l’espletamento del proprio servizio.
All’inizio del servizio l’affidatario deve comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili e del personale che materialmente ha accesso ai dati dando atto che l’attività di trattamento avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dal Comune.
L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del contratto o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto; detti obblighi sono estesi a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto.
Gli obblighi concernono sia i dati personali che sensibili, sia informazioni che, se divulgate, comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza.
Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario.
ART. 25 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI
All’esecutore del servizio di cui al presente Capitolato vengono estese, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013, nonché le disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Spoltore, approvato con deliberazione di Giunta n. 5 del 17/01/2014.
Ai sensi di quanto sopra, in ottemperanza all’art. 2, comma 3 del richiamato D.P.R., la violazione degli obblighi prescritti nel codice di comportamento, da parte di propri collaboratori, a qualsiasi titolo, comporta l’applicazione di sanzioni che, in caso di grave danno all’immagine del Comune, potranno determinare la risoluzione o la decadenza del contratto stipulato con il Comune, fatte salve le azioni dirette al risarcimento del danno che l’Amministrazione dovrà comunque attivare.
In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito elencate:
1. Nessun collaboratore, dipendente o rappresentante dell’impresa può accettare regali a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto attinente all’incarico conferito allo scopo di generare vantaggi ingiustificati.
2. Nessun collaboratore, dipendente o rappresentante dell’impresa può, nel rispetto della previsione contenuta nell’articolo 12, comma 4 del DPR 62/2013, assumere impegni o anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui riguardanti le attività dell’Amministrazione, al di fuori dei casi consentiti. Né fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, al di
fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.
3. Il collaboratore, dipendente o amministratore dell’impresa non usa a fini privati le informazioni di cui dispone nell’ambito della collaborazione con l’Amministrazione, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti amministrativi o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
4. E’ fatto divieto ai collaboratori, dipendenti o rappresentanti dell’impresa di effettuare o rilasciare copie ed estratti di atti o documenti dell’amministrazione che non rientrino nella diretta competenza affidata e al di fuori dell’uso consentito.
5. Ogni collaboratore, dipendente o rappresentante dell’impresa, nel rispetto della previsione contenuta nell’articolo 12, comma 5 del DPR 62/2013, nel caso in cui venga a conoscenza di atti dell’amministrazione, è obbligato al segreto d'ufficio e al rispetto della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. E, qualora gli sia richiesto di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali ne informa l’amministrazione.
6. Nel caso in cui il collaboratore, dipendente o rappresentante dell’impresa, in relazione al servizio esercitato per conto dell’amministrazione versi nelle condizioni di conflitto di interesse o negli obblighi di astensione prescritti dal codice di comportamento o dalle norme vigenti, è obbligato a informare, per iscritto, il responsabile della prevenzione della corruzione.
7. Qualora i dipendenti o collaboratori dell’impresa, in relazione al servizio affidato, svolgano un’attività che li porta a contatto con il pubblico o che comunque, in ragione dell’attività svolta, possono essere identificati con la pubblica amministrazione, sono obbligati a farsi riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo e operare con correttezza, cortesia e decoro, assicurando di non arrecare danno all’immagine dell’amministrazione
8. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
9. Nei rapporti privati con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, ciascun dipendente, collaboratore o amministratore dell’impresa non deve sfruttare, né menzionare la posizione di affidatario di incarico di prestazione di servizio per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
10. L’impresa si impegna a non effettuare regali, né fornire indebiti vantaggi ai dipendenti dell’amministrazione, nel rispetto dell’articolo 4 del Decreto del presidente della Repubblica 62/2013, così come recepito dall’Amministrazione
11. L’impresa affidataria, in relazione a quanto disposto dall’articolo 7 del DPR 62/2013, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare in modo attivo all’assunzione di decisioni o l’’espressione di pareri, perizie e valutazioni laddove si ravvisino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi
personali, dei propri dipendenti, collaboratori o amministratori. A tal fine è da considerarsi quale conflitto di interesse l'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e in particolar modo di quelli prima elencati, corrisponde a inadempienza quando non è più grave e compromette la regolarità dell’azione amministrativa o l’immagine dell’amministrazione.
Qualora l’Amministrazione abbia notizia o rilevi casi di violazione dei doveri del codice di comportamento, da parte del soggetto incaricato richiederà allo stesso di fornire ogni informazione utile ad accertare i fatti contestati e una volta accertata la violazione, anche mediante i propri organi giudiziari, se ritenuto necessario, potrà applicare unilateralmente una sanzione proporzionata al grado di violazione proporzionato alla gravità della violazione accertata. In tal senso la sanzione potrà riguardare il pagamento di una penale in ragione del danno causato o la risoluzione del contratto nel caso in cui la violazione comporti danno grave all’immagine dell’amministrazione, fatta salva ogni eventuale azione diretta al risarcimento, nelle sedi competenti.
Art. 26 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario deve, all’atto della stipula del contratto, eleggere ad ogni effetto di legge il proprio domicilio presso la sede del Comune.
Art. 27 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia al codice civile per quanto applicabile, alle leggi e regolamenti vigenti in materia.