CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NEL COMMERCIO B2B
A.G.M. Forniture Industriali SpA
xxx Xxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxxxx (XX) XXXXX
Tel. x00 0000 000000
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NEL COMMERCIO B2B
1. Ambito di applicazione
1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (denominate qui di seguito "le Condizioni") si applicano tra la società A.G.M. Forniture Industriali S.p.A (qui di seguito A.G.M.) e qualunque operatore commerciale anche quando le stesse non siano state pattuite o richiamate dalle Parti.
2. Eventuali deroghe saranno valide solo se sottoscritte dalle Parti.
3. Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i contratti di vendita di materiali e prodotti stipulati da A.G.M., anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail o a mezzo internet.
2. Clausola di definizione
1. Nel contesto del presente accordo, i seguenti termini avranno il seguente significato:
a. operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, nonché la persona che agisce in nome o per conto di un operatore commerciale;
b. Venditore: A.G.M.;
c. Acquirente: qualunque operatore commerciale che acquisti i prodotti commercializzati da A.G.M.;
d. Vendita: contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo;
e. Prodotti: la merce oggetto del contratto e/o della trattativa di vendita commercializzati al momento del ricevimento dell’ordine;
f. B2B: acronimo di Business to Business;
g. Parti: Venditore ed Acquirente
h. Incoterms@2010: Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.
3. Formazione del contratto
1. L’Acquirente potrà formulare richieste di acquisto o direttamente al Venditore o a mezzo rappresentanti di quest’ultimo. La vendita dovrà considerarsi perfezionata unicamente a seguito di Conferma d’Ordine da parte del Venditore di cui all’Allegato n.1
2). L’Acquirente risulta comunque vincolato alla commissione presentata dalla sua sottoscrizione, che non potrà essere modificata o revocata senza l’accordo scritto del Venditore.
2. Il Venditore si riserva espressamente di valutare le proposte di acquisto pervenute da parte dell’Acquirente, non essendo vincolato alla loro accettazione, a confermare o meno la proposta entro il termine di 20 giorni dalla loro ricezione.
3. L’accettazione dell’ordine da parte di A.G.M. sotto condizione o riserva non varrà quale conferma.
4. L'offerta di A.G.M. si considera ferma ed è irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto ed è in essa specificato un termine di validità della clausola.
5. Il contratto si intende concluso nel momento in cui perviene all’Acquirente la conferma d’ordine scritta del Venditore.
6. Luogo di conclusione del contratto sarà sempre la sede del Venditore anche per i contratti informatici.
7. L'accettazione, da parte dell’Acquirente dell'offerta o della conferma d'ordine di A.G.M., comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto.
8. Caratteristiche dei prodotti - Modifiche
9. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche dei Prodotti contenute in dépliants, listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in
cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.
10. Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.
4. Termini di consegna
1. AGM consegnerà i prodotti franco fabbrica A.G.M. (EXW Incoterms@2010). Se richiesto,
A.G.M. si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese dell'Acquirente.
2. La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine, computato in giorni lavorativi, o, qualora il termine non sia stato indicato nell’Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto.
3. Qualora sia previsto un anticipo all’ordine, i termini di consegna inizieranno a decorrere dall’effettivo incasso dell’anticipo.
4. Nel caso di prodotti non standard, il Venditore inizierà la produzione solo dopo aver ricevuto la garanzia bancaria (ove si applichi l’art. 6.2), il pagamento anticipato (ove si applichi l’art. 6.3) o la notifica del credito documentario (ove si applichi l’art. 6.4).
5. A.G.M. non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:
a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi dell'Acquirente nella trasmissione ad A.G.M. di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti;
b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime;
c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini;
d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore;
e) ritardi da parte dello spedizioniere.
7. Il verificarsi degli eventi sopra elencati non darà diritto all'Acquirente di richiedere il
risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere, salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore.
8. Dal ricevimento dell’avviso di merce pronta l'Acquirente dovrà ritirare i Prodotti ordinati nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso o, in caso di consegna a destino, dovrà, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso, richiederne la spedizione. In difetto, i Prodotti potranno essere stoccati all’aperto, con esonero di A.G.M. da ogni responsabilità, decadenza da tutte le garanzie e con addebito all'Acquirente dei costi di movimentazione e magazzinaggio sostenuti da A.G.M. A.G.M. si riserva, altresì la facoltà di depositare i Prodotti a spese dell'Acquirente Le eventuali spese di sosta, magazzinaggio o attesa sono a carico del Acquirente anche nel caso in cui i Prodotti siano venduti franco destino e il trasporto avvenga con mezzi di A.G.M. o da questa commissionati.
9. Dall’avviso di merce pronta sarà, in ogni caso, emessa regolare fattura e decorreranno i termini di pagamento.
5. Resa e spedizione – Reclami
1. Salvo patto contrario, la fornitura della merce s'intende Xxxxxx Xxxxxxxx A.G.M. (EXW Incoterms@2010) e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.
2. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle Parti, i rischi passano all’Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.
3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.
4. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna. La notifica dovrà essere espressa in forma scritta, specificando con precisione il Prodotto difettoso, il codice prodotto e matricola, il relativo lotto, la data di consegna e la natura del difetto.
5. Inoltre, ove la merce o il relativo imballaggio risultino danneggiati o in presenza di merce
mancante, l’Acquirente è tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, secondo le forme previste per la modalità di trasporto utilizzata.
6. xx Xxxxxxxxx avrà il diritto di esaminare o di far esaminare i Prodotti che l’Acquirente abbia dichiarato essere difformi o difettosi, in tal caso i Prodotti difettosi dovranno essere restituiti ad
A.G.M. con modalità franco destino in Pianezze VI (DDP@Incoterms 2010).
7. L’Acquirente non potrà, in assenza di autorizzazione scritta di A.G.M. procedere alla restituzione dei prodotti ritenuti viziati e/o difettosi.
8. Nel caso in cui A.G.M. abbia accertato che i Prodotti sono effettivamente difformi o difettosi, l’Acquirente avrà il diritto di ottenere, a discrezione di A.G.M., la riparazione o, alternativamente, la sostituzione, senza spese per l’Acquirente, dei Prodotti o dei componenti dei Prodotti difformi o difettosi.
9. In nessun caso agenti, clienti o intermediari di A.G.M. sono autorizzati ed hanno il potere di rappresentare ed impegnare quest’ultima nei confronti dell’Acquirente o di altre terze parti. A tal fine ogni comunicazione relativa a vizi e difetti dei Prodotti sarà invalida ed inefficace qualora sia stata fatta ad agenti, clienti o intermediari di A.G.M.
6. Prezzi
1. I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di A.G.M. in vigore al momento dell’inoltro dell’Ordine da parte dell’Acquirente o, qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati nell’Ordine e confermati per iscritto da A.G.M. al momento dell’accettazione dell’Ordine.
2. I predetti prezzi saranno calcolati franco fabbrica A.G.M. (EXW Incoterms@2010), al netto dell’IVA e degli sconti, comprensivi dei costi di imballaggio standard idoneo al trasporto terrestre. Tali prezzi non comprendono i costi di imballaggi speciali, spedizione e trasporto dai locali di A.G.M. a carico dell'Acquirente. È altresì a carico dell’Acquirente ogni spesa, tassa o imposta inerente alla vendita dei Prodotti, inclusi i costi di tutte le formalità doganali (così come dazi, tasse ed altri oneri ufficiali da pagarsi per l’esportazione dei Prodotti dall’Italia e/o dall’importazione del territorio dell’Acquirente.
3. A.G.M. si riserva il diritto di modificare unilateralmente, senza preavviso e con effetto immediato, i prezzi riportati nel listino prezzi nei casi in cui l’adeguamento sia dovuto a
circostanze che siano fuori dal controllo di A.G.M. (a mero titolo esemplificativo: un aumento del prezzo delle materie prime e del costo del lavoro o cambiamenti nei tassi di cambio). In tutti gli altri casi, la modifica sarà comunicata all'Acquirente e avrà effetto su tutti gli Ordini ricevuti da A.G.M. a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui le modifiche sono state notificate all'Acquirente.
7.Condizioni di pagamento
1. Ove le Parti non abbiano specificato le condizioni di pagamento esso dovrà essere effettuato come indicato al successivo art. 7.2.
2. Ove le Parti abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. data fattura, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia. Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, l’Acquirente dovrà mettere a disposizione almeno 30 giorni prima della data di consegna, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti.
3. Ove le Parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del Venditore al momento della sottoscrizione dell’ordine. L’anticipo sarà infruttifero e verrà prontamente restituito all’Acquirente qualora il relativo ordine non venisse confermato da AGM nel termine indicato al succitato art. 3.
4. Ove le Parti abbiano pattuito il pagamento mediante credito documentario, l’Acquirente dovrà, salvo diverso accordo, curare che un credito documentario irrevocabile, emesso conformemente alle Norme ed Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione n. 600), venga notificato al Venditore almeno 60 giorni prima della data di consegna convenuta. Salvo diverso accordo, il credito documentario dovrà essere confermato da una banca Italiana gradita al Venditore ed essere pagabile a vista.
5. Ove le Parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico dell’Acquirente.
6. Ove le Parti abbiano pattuito il pagamento mediante rimessa diretta, questa dovrà essere effettuata mediante bonifico Swift – valuta fissa a favore del beneficiario pari al giorno in cui il pagamento è dovuto – presso la banca indicata da A.G.M.
7. In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, verranno applicati all’Acquirente interessi di mora pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di otto punti percentuali, riferito alla data di scadenza fissata in fattura. Ad A.G.M. dovranno inoltre essere rimborsati i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, nonché un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno.
8. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con il Venditore.
8.Garanzia per vizi
1. Il Venditore garantisce che i Prodotti saranno conformi alla quantità e alla descrizione contenute nell’Ordine Confermato nonché esenti da difetti di fabbricazione.
2. La garanzia ha una durata di 12 mesi dalla data di spedizione dei Prodotti.
3. Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità (vizio) dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti all’Acquirente, purché tale difetto di conformità gli si stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 5.
4. xx Xxxxxxxxx avrà il diritto di esaminare o di far esaminare i Prodotti che l’Acquirente abbia dichiarato essere difformi o difettosi. Nel caso in cui venditore abbia accertato che i Prodotti sono effettivamente difformi o difettosi, l’Acquirente avrà il diritto di ottenere, a discrezione del venditore, la riparazione o, alternativamente, la sostituzione, senza spese per l’Acquirente, dei Prodotti o dei componenti dei Prodotti difformi o difettosi.
5. Sono espressamente esclusi dalla garanzia:
a) i Prodotti custoditi o utilizzati in modo non conforme;
b) difetti o malfunzionamenti risultanti da danni accidentali; da non corretto assemblaggio,
installazione o uso dei Prodotti ovvero da mancata, insufficiente o errata manutenzione;
c) qualsiasi installazione o riparazione eseguita da personale non autorizzato o non incaricato dal venditore;
d) qualsiasi uso dei Prodotti diverso rispetto all’uso standard.
6. Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità del Venditore, contrattuale o extracontrattuale, che possa derivare in qualche maniera dalla, o in relazione alla, fornitura di Prodotti difformi o difettosi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, o per mancato profitto, per campagne di richiamo, ecc., è espressamente esclusa.
9. Riservato dominio
1. A.G.M. manterrà la proprietà dei Prodotti fino alla completa corresponsione del prezzo degli stessi. L'Acquirente dovrà compiere tutti gli adempimenti richiesti dalle leggi locali al fine di rendere valida ed eseguibile nei confronti di tutti i terzi la presente clausola di riserva della proprietà anche operando l’iscrizione in ogni apposito registro, ove localmente richiesto.
2. In caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo pattuito entro il termine previsto per qualsiasi motivo, A.G.M. ha facoltà, senza procedure formali, di riprendere fisicamente possesso dei prodotti a spese, rischio e pericolo dell’Acquirente In tal caso, l'Acquirente s'impegna in particolar modo, a partecipare attivamente alla redazione di un inventario dei suddetti Prodotti.
3. L'Acquirente si impegna ad informare i propri partner della presente clausola di riserva di proprietà.
4. A.G.M. potrà riprendere possesso dei prodotti non pagati detenuti da terzi acquirenti o esigere da questi ultimi il pagamento diretto del loro prezzo. Qualora i prodotti siano stati ceduti a terzi in buona fede, il diritto di rivendicazione di A.G.M. verterà primariamente sul prezzo incassato dal proprio cliente. In caso di incorporazione dei prodotti, il diritto di AG.M. sarà esercitato, in proporzione al loro valore, sul prodotto in cui essi sono stati incorporati, sia nei confronti del cliente che nei confronti del terzo acquirente.
5. In ogni caso, i prodotti non potranno essere pignorati o dati in pegno, e la loro proprietà
non potrà essere trasferita a terzi a titolo di garanzia.
6. Le disposizioni precedenti non impediscono il trasferimento dei rischi all'Acquirente a partire dalla consegna del prodotto.
7. L'Acquirente s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la custodia e la conservazione dei prodotti e in particolare a sottoscrivere un'adeguata copertura assicurativa, senza che ciò costituisca una limitazione di responsabilità di nessun tipo.
8. In caso di vendita internazionale, ove necessario, l'Acquirente dovrà espletare a sue spese, tutte le formalità richieste nel paese di destinazione dei prodotti per l'applicazione della presente clausola di riserva di proprietà.
10. Diritti di privativa industriale ed intellettuale
1) L’Acquirente non dovrà registrare o cedere il marchio di A.G.M. o alcuno dei segni distintivi di A.G.M., né utilizzare il marchio o altri segni distintivi di A.G.M. o altri marchi, nomi, o espressioni simili per registrare domini Internet e/o creare siti web o home page, nemmeno a scopo di promozione e rivendita dei Prodotti.
2) L’Acquirente riconosce i diritti di privativa di A.G.M., titolata o meno anche ai sensi dell’art. 2598 c.c., e dovrà mantenere confidenziale e segreta ogni informazione relativa a quest’ultimo ed al know-how e show-how utilizzato da A.G.M. o dei marchi da essa rappresentati: conseguentemente non potrà depositare o registrare, quale privativa industriale ed intellettuale propria o di terzi, beni materiali e/o immateriali così come invenzioni o soluzioni tecniche realizzate da A.G.M.
11 Clausola penale
1. In caso di annullamento di un ordine fermo e/o confermato e/o di mancato ritiro dei Prodotti, l’Acquirente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 20% (venti per cento) del prezzo contrattuale dei Prodotti annullati e/o non ritirati, impregiudicato il diritto di A.G.M. di richiedere il risarcimento del maggior danno e/o a esperire azione inibitoria.
12. Clausola risolutiva espressa
1. A.G.M. avrà diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., la singola vendita mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
2. non adempimento da parte dell'Acquirente a taluna delle obbligazioni di cui agli artt. 4 (Mancato rispetto dei termini di pagamento), 10 (Diritti di Privativa Industriale ed Intellettuale);
4.8 (mancato ritiro dei Prodotti) b) insolvenza dell’Acquirente o fallimento, o assoggettamento dell’Acquirente a procedure concorsuali; c) pronuncia di sentenze di condanna per illeciti civili o penali che possano danneggiare la reputazione dell'Acquirente o pregiudicarne l’attività; d) violazione da parte dell'Acquirente di una o più delle obbligazioni poste a suo carico, qualora non rimedia detto inadempimento entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a 20 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione scritta di A.G.M. che comunichi l’avvenuto inadempimento.
3. A.G.M. dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo fax all’ Acquirente.
13. Forza maggiore
1. Ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.
2. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di otto settimane, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto di vendita, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.
14. Compensazione
Non è ammessa, salva contraria accettazione espressa per iscritto, alcuna compensazione tra eventuali crediti vantati dall’Acquirente nei confronti di A.G.M. ed i debiti dell’Acquirente medesimo, per qualsivoglia titolo, derivanti, inerenti e/o conseguenti il contratto di vendita.
15. Mutamento nelle condizioni patrimoniali dell’Acquirente
A.G.M. avrà diritto a sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Vendita dei
prodotti, in base all’art. 1461 del codice civile, nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell'Acquirente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia.
16. Legge applicabile e Foro competente
1. Le condizioni generali di vendita e i singoli contratti di vendita tra A.G.M. e l’Acquirente sono disciplinati dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili corporali.
2. Qualsiasi controversia che faccia riferimento all’interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione delle presenti condizioni generali di vendita o che in qualsiasi modo sia con esse correlata sarà sottoposta alla giurisdizione dello Stato italiano, Foro di Vicenza, esclusivamente competente anche in caso di continenza e connessione.
17. Clausole finali
1. Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono l’unico accordo raggiunto dalle parti in merito alla vendita dei Prodotti e non potranno essere modificate, né integrate, se non in forza del consenso delle Parti formalizzato per iscritto.
2. L’eventuale nullità di tutte o alcune clausole di cui alle presenti condizioni generali di vendita non estenderà i suoi effetti alle altre disposizioni contrattuali; le parti provvederanno a sostituire, se ed in quanto possibile, le clausole nulle con altri patti validi aventi un contenuto equivalente o simile.
3. Il testo in lingua italiana delle presenti condizioni generali di vendita, anche se redatte in più lingue, sarà considerato l’unico testo autentico ai fini della loro interpretazione.
4. Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP, ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.
5. Qualora una delle Parti ometta di intraprendere un’azione giudiziale o di esercitare un diritto in base alle presenti condizioni generali di vendita, tale comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o lo stesso diritto.
6. La vendita dei Prodotti da parte di AGM all’Acquirente non fa sorgere a favore di
quest’ultimo un diritto di esclusiva territoriale né consente al Cliente di assumere la qualità di distributore o concessionario di AGM.
7. Qualsiasi comunicazione che l’Acquirente dovrà inviare a AGM relativamente alle presenti Condizioni di Vendita dovrà essere effettuata al seguente numero di fax x00 0000 000000 pec XXX@XXX.XX. Le suddette comunicazioni avranno efficacia dal momento della ricezione da parte del destinatario.
18. Privacy
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 con l’accettazione del presente contratto l’Acquirente dichiara di essere a conoscenza, ed espressamente acconsente, che i propri “dati personali” forniti (anche verbalmente) o acquisiti nell’ambito di rapporti di vendita siano conservati presso Il Venditore nei propri archivi (cartacei, informatici o telematici) e trattati nell’ambito dello svolgimento dell’attività economica del venditore stesso per finalità gestionali, adempimenti di obblighi di legge, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali, di tutela del credito. Tali dati potranno inoltre essere: (a) comunicati a società, enti, consorzi od associazioni aventi le finalità di tutela del credito, (b) comunicati/diffusi a società controllate, controllanti o collegate aventi finalità commerciali, di ricerche di mercato, marketing, gestionali, di gestione di sistemi informativi ovvero può essere data a queste società possibilità di accesso ai predetti archivi. In relazione al trattamento dei dati predetti, l’Acquirente potrà esercitare i diritti indicati dall’art. 7 D.Lgs. 196/03 ed il Venditore ha l’obbligo di comunicare senza ritardo quanto richiesto ai sensi del medesimo articolo. Il titolare del trattamento e’ il venditore nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. I dati possono essere trattati presso la sede della ditta o presso gli studi di consulenza fiscale, nonché presso eventuali altri professionisti, ai quali è stato conferito il mandato per l'elaborazione della contabilità e quant'altro di competenza. Il Venditore potrà utilizzare il nominativo del cliente ed i suoi loghi a fini promozionali indicandolo nel proprio portfolio clienti su ogni mezzo di comunicazione che egli ritenga idoneo e non lesivo per l’Acquirente stesso, salvo diversa comunicazione contraria inviata a mezze lettera o e-mail da parte dell’Acquirente stesso.
19. Allegati
1. Gli Allegati formano parte integrante del presente contratto.
2. Si allegano:
1. modulo conferma d’ordine.