Convenzione
Traduzione1
Convenzione
0.831.109.136.1
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale
Conchiusa a Friburgo in Brisgovia il 25 febbraio 1964 Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19652 Entrata in vigore il 1° maggio 1966
Il Consiglio federale svizzero e
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
animati dal desiderio di favorire i rapporti tra i due Stati nel campo delle assicura- zioni sociale e di adattarli agli sviluppi avvenuti nella legislazione, hanno convenuto di conchiudere una Convenzione che sostituirà quella del 24 ottobre 19503 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:
(seguono i nomi)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Disposizioni generali
Art. 1
Nella presente Convenzione:
1. l’espressione «cittadino» significa, per quanto concerne la Svizzera, un cit- tadino svizzero e, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, un germanico, giusta la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania;
2. l’espressione «autorità competente» significa, per quanto concerne la Svizze- ra, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale del lavoro e dell’ordi- namento sociale (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung);
2a.4 Il termine «dimora» significa la dimora temporanea o abituale;
RU 1966 619; FF 1965 I 1197
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Rac- colta.
2 RU 1966 617.
3 RU 1951 962; 1955 866; 1957 71.
4 Introdotto giusta l’art. 1 n. 1 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
3. l’espressione «abitare» significa dimorare abitualmente;
4.5 L’espressione «frontalieri» indica i cittadini che abitano sul territorio di una delle Parti contraenti o di uno Stato terzo ed esercitano un’attività lucrativa regolare sul territorio dell’altra Parte contraente»;
5. l’espressione «assegni familiari» significa, per quanto concerne la Svizzera, gli assegni per i figli, conformemente alla legislazione federale svizzera e, per quanto concerne la Germania, gli assegni per i figli, giusta la legislazione germanica.
Art. 26
(1) Nella misura in cui non disponga diversamente, la presente Convenzione si ap- plica.
1. Alle disposizioni legali germaniche su
a) l’assicurazione per le pensioni degli operai, l’assicurazione per le pen- sioni degli impiegati, l’assicurazione per le pensioni die minatori, non- ché, nel Saarland, l’assicurazione complementare dei siderurgici;
b) il soccorso alla vecchiaia per gli agricoltori;
c) l’assicurazione contro gli infortuni;
d) gli assegni per i figli;
e) l’assicurazione contro le malattie, nonché la protezione delle madri che esercitano un’attività lucrativa, nella misura in cui trattasi della conces- sione di prestazioni in contanti e in natura da parte di istituzioni dell’assicurazione contro le malattie;
2. Alle prescrizioni federali svizzere su
a) l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
b) l’assicurazione per l’invalidità;
c) l’assicurazione contro gli infortuni professionali, gli infortuni non pro- fessionali e le malattie professionali;
d) gli assegni familiari;
e) l’assicurazione contro le malattie e per la maternità.
(2) Per prescrizioni giuridiche giusta il capoverso 1 non s’intendono quelle che si applicano a una Parte contraente in virtù di altri accordi internazionali o in virtù del diritto sopranazionale o che servono all’esecuzione di siffatti strumenti.
5 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975, in vigore per la Svizzera dal 1° nov. 1976 (RS 0.831.109.136.121).
6 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
Art. 37
(1) Nella misura in cui non disponga diversamente, la presente convenzione si applica ai cittadini delle Parti, nonché ai loro familiari e superstiti in quanto i loro diritti derivano da detti cittadini.
(2) Gli articoli 5, 6, 7 capoversi 2 e 3, 9 e 10, la parte Ia, l’articolo 14 nonché le parti III e VI si applicano anche alle persone che non sono né cittadini delle Parti né familiari o superstiti ai sensi del capoverso 1.
Art. 48
(1) Sempreché la presente convenzione non disponga diversamente, le persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 1, se dimorano abitualmente sul territorio di una Parte, sono equiparate, nell’applicazione delle disposizioni legali di una Parte, ai cittadini di quest’ultima.
(2) Sempreché la presente convenzione non disponga diversamente, le prestazioni giusta le disposizioni legali di una delle Parti sono concesse ai cittadini dell’altra Parte che dimorano abitualmente fuori dei territori delle Parti alle stesse condizioni che ai cittadini della prima Parte che dimorano abitualmente fuori di detti territori.
Art. 4a9
(1) Sempreché la presente convenzione non disponga diversamente, le disposizioni legali di una delle Parti giusta le quali l’insorgenza di pretese a prestazioni o la con- cessione di prestazioni dipende dalla dimora sul territorio di questa Parte non si ap- plicano alle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 1 qualora dimorino sul territorio dell’altra Parte; dette disposizioni non si applicano neppure alle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 2 qualora dimorino sul territorio dell’altra Parte, per quanto concerne le disposizioni ivi designate.
(2) Il capoverso 1 non concerne le disposizioni legali sui provvedimenti delle istitu- zioni dell’assicurazione per le pensioni ai fini di mantenere, migliorare e ripristinare la capacità di guadagno; non concernono neppure la parte quarta della presente con- venzione.
Art. 5
(1) Ove sia esercitato un impiego o svolta un’attività sul territorio di una Parte, all’assicurazione obbligatoria sono applicabili le disposizioni legali di questa Parte, sempreché gli articolo da 6 a 9 non dispongano altrimenti. Alle persone che non esercitano un impiego o non svolgono un’attività sono applicabili, quanto all’assi-
7 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
8 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
9 Introdotto giusta l’art. 1 n. 5 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
curazione obbligatoria, fatto salvo l’articolo 10 g, le disposizioni legali della Parte, sul cui territorio esse abitano.10
(2) Riguardo all’obbligo d’assicurazione e al calcolo dei contributi delle persone, cui sono applicabili, giusta il numero 1, le disposizioni legali delle Parti, ciascuna Parte tiene unicamente conto del reddito conseguito sul proprio territorio.
Art. 6
(1) Ove il lavoratore di un’azienda con sede sul territorio di una Parte sia tempora- neamente trasferito sul territorio dell’altra, le disposizioni legali della prima Parte restano applicabili per 24 mesi a contare dal giorno d’arrivo del lavoratore nel terri- torio della seconda Parte, come se egli fosse occupato alla sede dell’azienda.
…11
(2) Ove il lavoratore di un’azienda, che si estende dalla zona frontaliera di una Parte a quella dell’altra, sia occupato nel settore d’azienda situato in quest’ultima zona, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede l’azienda.
(3) Xxx il lavoratore di un’impresa di trasporto pubblica o privata, con sede sul ter- ritorio di una Parte, sia trasferito temporaneamente, sul territorio dell’altra, o ivi oc- cupato durevolmente sulle linee ferroviarie dell’impresa di trasporto, sono applica- bili le disposizioni legali della prima Parte, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede l’impresa.
(4) Xxx un lavoratore di un’impresa di trasporti aerei con sede sul territorio di una Parte sia trasferito temporaneamente o durevolmente sul territorio dell’altra, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede l’impresa.
(5) …12
Art. 7
(1) I cittadini di una delle Parti, ove siano membri dell’equipaggio di una nave che batte la bandiera dell’altra Parte, sono sottoposti alle disposizioni di quest’ultima.13
(2) Se un lavoratore abitante il territorio di una Parte sia impiegato temporanea- mente, su una nave battente bandiera dell’altra Parte, da un datore di lavoro che ha sede nel territorio della prima Parte ma non è proprietario della nave, sono applica- bili le disposizioni legali della prima Parte.
10 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
11 Testo abrogato giusta l’art. 1 n° 7 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
12 Abrogato giusta l’art. 1 n° 8 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
13 Introdotto giusta l’art. 1 n. 9 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
(3) Se un lavoratore è adibito in un porto di una Parte al carico, allo scarico o al riassetto di una nave battente bandiera dell’altra Parte oppure è incaricato della sor- veglianza di tali lavori, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte.
(4) …14
Art. 8
(1) Ove un cittadino di una Parte sia trasferito nel territorio dell’altra alle dipenden- ze della prima o di un suo pubblico servizio, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede il servizio suindicato.
(2) Ove un cittadino di una Parte sia impiegato, presso uno dei servizi di questa Parte, sul territorio dell’altra unicamente per una prestazione, sono applicabili le di- sposizioni legali di quest’ultima Parte. Entro tre mesi dall’inizio dell’occupazione, come anche dopo la trasformazione dell’impiego temporaneo in impiego definitivo, egli può optare per l’applicazione delle disposizioni legali della prima Parte. L’opzione dev’essere dichiarata al servizio e all’ente competente della prima Parte. Le disposizioni legali sono applicabili a contare dal giorno della dichiarazione, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede il servizio suindicato.
(3) Ove un cittadino di una Parte sia impiegato, sul territorio dell’altra, al servizio personale di un membro della rappresentanza diplomatica o consolare della prima Parte, è applicabile per analogia il numero 2.
(4) I numeri 1, 2 e 3 non sono applicabili ai dipendenti di un console onorario.
Art. 915
Su domanda presentata congiuntamente dal lavoratore salariato e dal datore di lavo- ro o su domanda del lavoratore indipendente, l’autorità competente della Parte le cui disposizioni legali dovrebbero essere applicate, o l’organismo da essa designato, può accordare l’esenzione da queste disposizioni legali qualora l’interessato sia sottopo- sto alle disposizioni legali dell’altra Parte. La decisione deve prendere in considera- zione la natura e le condizioni dell’impiego o dell’attività. Prima della decisione, l’autorità competente dell’altra Parte o l’organismo designato da detta autorità com- petente deve potersi pronunciare.
Art. 1016
(1) Se le disposizioni legali germaniche prevedono la limitazione, la sospensione o la soppressione dell’indennità di malattia (Krankengeld) o della pretesa a questa pre- stazione in caso di cumulo con una prestazione o una pretesa a una prestazione dell’assicurazione per le pensioni o dell’assicurazione contro gli infortuni o con un
14 Abrogato giusta l’art. 1 n. 10 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989
(RS 0.831.109.136.122).
15 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 11 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
16 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 12 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
xxxxxxx o un reddito lavorativo sottoposto all’obbligo contributivo, questo discipli- namento si applica per analogia in caso di cumulo delle indennità di malattia o della pretesa a questa prestazione con vantaggi della stessa natura risultanti dall’appli- cazione delle disposizioni legali svizzero o sopravvenuti sul territorio della Svizzera. Se le disposizioni legali svizzere prevedono pure la riduzione, la sospensione o la soppressione della prestazione, con conseguente limitazione della prestazione sviz- zera, ciascuna delle due prestazioni deve essere ridotta della metà dell’ammontare di cui dovrebbe essere diminuita secondo le disposizioni legali sulle quali si fonda.
(2) Le disposizioni legali di una Parte sulla non esistenza o sulla limitazione di una pretesa a prestazione o di una prestazione fintantoché il richiedente occupa un im- piego, un impiego determinato o esercita un’attività si applicano pure a fattispecie della stessa natura risultanti dall’applicazione delle disposizioni legali dell’altra Parte o sopravvenute sul suo territorio.
Parte Ia17
Art. 10a
Per il diritto all’assicurazione volontaria, per la pretesa a prestazione e per la durata della prestazione, i periodi d’assicurazione compiuti giusta le disposizioni legali delle due Parti e i periodi di riscossione di una prestazione della stessa natura sono addizionati nella misura in cui non si sovrappongono.
Art. 10b
(1) La pretesa alle prestazioni previste dalle disposizioni legali di una Parte a favore di una persona dimorante sul territorio dell’altra Parte è determinata dall’articolo 4a capoverso 1, con le riserve seguenti:
1. Una persona che dimora temporaneamente sul territorio dell’altra Parte può pretendere prestazioni soltanto se il suo stato di salute lo necessita imme- diatamente.
2. Se, nel caso del numero 1, era prevedibile che necessitavano prestazioni prima del trasferimento della dimora sul territorio dell’altra Parte, la pretesa sussiste soltanto per le prestazioni menzionate nell’accordo amministrativo concernente l’esecuzione della convenzione e qualora l’istituto d’assicura- zione competente vi abbia precedentemente acconsentito. Questo consenso può essere rifiutato soltanto a causa dello stato di salute o se il costo della prestazione fosse più elevato di quello che dovrebbe sopportare l’assicura- zione competente. Il consenso può essere pure dato a posteriori, qualora, per motivi scusabili, non possa essere sollecitato in tempo utile.
3. La persona che trasferisce la sua dimora abituale sul territorio dell’altra Parte dopo l’avverarsi dell’evento assicurato, o per la quale è prevedibile che sa-
17 Introdotto giusta l’art. 1 n. 13 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
ranno necessarie prestazioni, può pretendere prestazioni soltanto se l’istituto d’assicurazione competente ha dato precedentemente il consenso al trasferi- mento della dimora. È applicabile il numero 2, secondo e terzo periodo.
4. La pretesa è sospesa se la persona che dimora sul territorio dell’altra Parte può pure pretendere prestazioni in natura conformemente alle disposizioni legali di quest’ultima Parte.
(2) Le riserve menzionate nel capoverso 1 numeri da 1 a 3, non si applicano né ai frontalieri assicurati sul territorio della Parte sul quale dimorano, né alle prestazioni in caso di maternità.
Art. 10c
(1) In caso di assistenza in materia di prestazioni in natura, queste ultime sono con- cesse:
– nella Repubblica federale di Germania
dalla cassa malati locale generale (Allgemeine Ortskrankenkasse) competente per il luogo di dimora;
– in Svizzera
dalla Cassa svizzera di riassicurazione per lunghe malattie.
(2) La concessione delle prestazioni in natura è retta dalle disposizioni legali deter- minati per l’istituto d’assicurazione del luogo di dimora; la durata della prestazione, l’estensione della cerchia die familiari che devono essere presi in considerazione, nonché il procedimento contenzioso in materia di prestazioni sono tuttavia retti dalle disposizioni legali determinanti per l’istituto di assicurazione competente.
(3) Le protesi e altre prestazioni in natura di considerevole importanza finanziaria, tranne in caso di urgenza assoluta, vengono concesse soltanto se l’istituto di assicu- razione competente ha dato il suo consenso. Vi è urgenza assoluta se la concessione della prestazione non può essere differita senza porre gravemente in pericolo la vita o la salute dell’interessato.
Art. 10d
(1) Ai fini dell’articolo 10c, le persone e gli organismi che, sul territorio di una Parte, sono tenuti alla concessione delle prestazioni in natura con contratti stipulati.
– nella Repubblica federale di Germania
con le casse malati locali generali (Allgemeine Ortskrankenkasse),
– in Svizzera
con le casse malati riconosciute o in applicazione di disposizioni legali
devono concedere queste prestazioni anche alle persone di cui nell’articolo 4a capo- verso 1 e alle condizioni che sarebbero applicabili a dette persone se esse fossero assicurate presso gli istituti d’assicurazione summenzionati, e come se i contratti o le disposizioni legali precitati si applicassero loro..
(2) In caso di terapia ambulatoriale, il capoverso 1 si applica soltanto alla conces- sione di prestazioni in natura:
1. alle persone che dimorano sul territorio di una Parte e sono assicurate presso un istituto d’assicurazione dell’altra Parte, nonché ai loro familiari;
2. ai frontalieri assicurati presso un istituto d’assicurazione dell’altra Parte, nonché ai loro familiari;
3. alle persone che dimorano temporaneamente sul territorio di una Parte nell’ambito del loro impiego o della loro attività, nonché ai familiari che li accompagnano o li visitano;
4. nei casi di cui nell’articolo 10b capoverso 1 numero 2.
(3) I familiari giusta il capoverso 2 sono il coniuge, i figli assicurati personalmente fino al compimento del 25° anno, come pure i figli e altri parenti coassicurati.
(4) Se prestazioni in natura non hanno potuto essere accordate in applicazione della convenzione, le persone e gli organismi menzionati nel capoverso 1 devono allestire fatture dettagliate conformemente alle disposizioni legali che essi applicano. Le spe- se sono rimborsate su domanda degli istituti di assicurazione competenti. L’istituto d’assicurazione germanico effettua questo rimborso conformemente alle tariffe ap- plicabili dall’istituto d’assicurazione svizzero, come se la persona dimorasse nel luogo della terapia. L’istituto d’assicurazione svizzero effettua il rimborso confor- memente alle tariffe applicabili nel luogo svizzero di residenza dell’assicurato.
Art. 10e
In caso d’applicazione dell’articolo 4a capoverso 1, le prestazioni in contanti sono versate dall’istituto d’assicurazione designato nell’articolo 10c capoverso 1, su do- manda dell’istituto d’assicurazione competente.
Art. 10f
(1) L’istituto d’assicurazione competente rimborsa all’istituto del luogo di dimora gli importi versati conformemente agli articoli 10c e 10e, ad eccezione delle spese amministrative.
(2) Su proposta degli enti di collegamento, le autorità competenti possono conve- nire, per semplificare il lavoro amministrativo, che gli importi versati per l’insieme dei casi o per un gruppo determinato di casi saranno rimborsati con importi forfettari.
Art. 10g
(1) A una persona che riscuote o ha domandato una rendita alle assicurazioni per le pensioni di entrambe le Parti contraenti vengono applicate le disposizioni legali sull’assicurazione contro le malattie della Parte sul cui territorio questa persona di- mora abitualmente.
(2) Se una persona di cui nel capoverso 1 trasferisce la dimora abituale dal territorio di una Parte sul territorio dell’altra, si applicano, fino alla data del trasferimento, le disposizioni legali sull’assicurazione malattia della prima Parte.
(3) Per quanto concerne l’obbligo di assicurazione previsto dalle disposizioni legali sull’assicurazione contro le malattie, l’articolo 4a capoverso 1 si applica per analo- gia alla persona che riscuote o ha domandato una rendita dell’assicurazione per le pensioni di soltanto una delle Parti.
Parte II
Assicurazione per le pensioni
Art. 1118
(1) Se i periodi d’assicurazione di cui è tenuto conto per l’acquisto di un diritto alle prestazioni, secondo le disposizioni legali germaniche, ammontano ad almeno dodici mesi, dei periodi d’assicurazione che entrano in considerazione secondo le disposi- zioni legali svizzere è parimente tenuto conto, per l’acquisto di un diritto secondo le disposizioni legali germaniche, in quanto detti periodi non si sovrappongano.
(2) Se i presupposti della pretesa alla rendita sono adempiuti soltanto in applicazio- ne del capoverso 1, è pagata unicamente la metà della maggiorazione per i figli e dell’aumento della rendita per orfani.19
(3)20 Nell’applicazione delle disposizioni legali germaniche, ove siffatte disposizioni facciano dipendere la pretesa a una rendita per incapacità di esercitare una profes- sione, incapacità di guadagno o capacità ridotta di esercitare la professione di minatore, dal versamento di contributi obbligatori durante un periodo determinato prima dell’avverarsi dell’evento assicurato e prescrivano, per la definizione di questo periodo, che certi periodi non vengano presi in considerazione, questa condizione vale anche per i periodi corrispondenti di versamento di una rendita di vecchiaia o d’invalidità o di prestazioni in caso di malattia o di infortunio sul lavoro (rendite eccettuate) secondo le disposizioni legali svizzero ovvero di versamento di prestazioni di disoccupazione giusta le disposizioni legali svizzere sull’indennizzo della disoccupazione, come pure per i periodi corrispondenti dedicati, in Svizzera, all’educazione di un figlio.
(4) 21 Se le disposizioni legali germaniche fanno dipendere l’obbligo di assicurazio- ne dal versamento di un numero di contributi inferiore a una determinata sogli, i contributi versati conformemente alle disposizioni legali svizzere sono presi in con- siderazione nella misura in cui, durante questi periodi, è stata esercitata un’occu- pazione.
18 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
19 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 14 let. a del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
20 Introdotto giusta l’art. 1 n. 14 let. b del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
21 Introdotto giusta l’art. 1 n. 14 let. c del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
Art. 1222
(1) Per il computo dei periodi d’interruzione, di cui non è tenuto conto globalmen- te, e dei periodi di complemento giusta le disposizioni legali germaniche, l’inizio dell’affiliazione e i periodi di contribuzione, secondo le disposizioni legali svizzere, sono parificabili all’inizio dell’affiliazione e ai periodi di contribuzione secondo le disposizioni legali germaniche sempreché, durante i periodi suddetti, sia stata svolta un’occupazione. Per il computo dei periodi d’apprendistato, di formazione scolasti- ca, professionale o universitaria, è necessario inoltre che si possa tener conto di una contribuzione obbligatoria conformemente alle disposizioni legali germaniche.
(2) Se le condizioni cui è subordinata l’apertura del diritto alle prestazioni sono unicamente soddisfatte tenendo conto dell’articolo 11 numero 1, la parte della pre- stazione corrispondente al periodo di complemento è concessa soltanto nella misura del 50 per cento.
(3) Le basi di calcolo risultano dai periodi di assicurazione che devono essere presi in considerazione per il calcolo delle rendite secondo le disposizioni legali germani- che.23
Art. 1324
Per quanto concerne una rendita giusta le disposizioni legali germaniche in caso d’incapacità di esercitare una professione, d’incapacità di guadagno o di capacità ridotta d’esercitare la professione di minatore, l’articolo 4 capoverso 1 non è appli- cabile alle persone che dimorano abitualmente in Svizzera se l’incapacità di esercita- re la professione, l’incapacità di guadagno o la capacità ridotta di esercitare la pro- fessione di minatore non risultano esclusivamente dallo stato di salute di dette per- sone.
Art. 1425
Per quanto concerne l’indennità compensatrice, concessa conformemente alle dispo- sizioni legali germaniche, delle spese relative a un’assicurazione contro le malattie, l’articolo 4a capoverso 1 si applica soltanto se la persona menzionata nell’articolo 3 e che dimora abitualmente in Svizzera beneficia di una rendita unicamente giusta le disposizioni legali germaniche. In questo caso, l’assicurazione facoltativa presso una cassa malati svizzera riconosciuta è equiparata all’adesione volontaria all’assicura- zione contro le malattie germanica e l’assicurazione presso un assicuratore contro le malattie sottoposto all’autorità svizzera di vigilanza è assimilata all’assicurazione presso un assicuratore sottoposto all’autorità germanica di vigilanza.
22 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
23 Introdotto giugftvsta l’art. 1 n. 15 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
24 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 16 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
25 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 17 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
Art. 15
(1) I periodi di contribuzione compiuti secondo le disposizioni legali svizzere sono considerati nell’assicurazione per le pensioni germanica die minatori, in applicazio- ne dell’articolo 11, qualora siano stati compiuti in un’azienda mineraria. Se le di- sposizioni legali germaniche prescrivono, per l’apertura del diritto alla prestazione, che sia stato esercitato un lavoro permanente di fondo o un lavoro assimilato, i pe- riodi di contribuzione compiuti secondo le disposizioni legali svizzere sono pure presi in considerazione, nella misura in cui un siffatto lavoro sia stato svolto durante questi periodi. Questa norma non si applica alla concessione della prestazione di complemento.26
(2) …27
(3) I periodi di contribuzione compiuti secondo le disposizioni legali svizzere e non considerati nell’assicurazione germanica per la pensione dei minatori, vanno consi- derati nell’assicurazione per le pensioni degli impiegati, se, durante i periodi suindi- cati, è stata svolta, da ultimo, un’occupazione corrispondente; in altri casi, essi sono computati all’assicurazione per le pensioni degli operai.
Art. 1628
I cittadini svizzeri che dimorano abitualmente fuori del territorio della Repubblica federale di Germania hanno il diritto d’aderire all’assicurazione volontaria dell’assi- curazione per le pensioni germanica se hanno versato a quest’ultima contributi ef- fettivi durante almeno 60 mesi civili o se avevano il diritto di aderire all’assi- curazione volontaria in virtù delle disposizioni transitorie in vigore prima del 19 ot- tobre 1972.
Art. 1729
Art. 1830
(1) I cittadini di una parte contraente che esercitano un’attività lucrativa hanno di- ritto ai provvedimenti d’integrazione, giusta la legislazione dell’altra parte con- traente, purché risiedano sul suo territorio e se, immediatamente prima dell’attua- bilità di tali provvedimenti, hanno pagato contributi secondo le disposizioni legali di questa parte.
(2) Le persone di nazionalità germanica non esercitanti un’attività lucrativa, come anche i figli minorenni della stessa nazionalità, hanno diritto ai provvedimenti di
26 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 5 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
27 Abrogato giusta l’art. 1 n. 18 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
28 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 19 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
29 Abrogato giusta l’art. 1 n. 7 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
30 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 8 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
reintegrazione dell’assicurazione svizzera d’invalidità, fintanto che mantengono il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima dell’attuabilità di tali provvedi- menti, ivi abbiano abitato ininterrottamente per almeno un anno. I figli hanno inoltre diritto a tali provvedimenti, se hanno il domicilio in Svizzera e se ivi sono nati inva- lidi, oppure hanno abitato ininterrottamente dalla nascita.
(3) Il numero 1 è applicabile per analogia ai frontalieri a condizione che, prima dell’attuazione dei provvedimenti di reintegrazione, abbiano esercitato un’attività permanente a tempo pieno.
(4) Sono riservate le prescrizioni più favorevoli di ciascuna parte contraente.
Art. 1931
(1) Qualora, conformemente alle disposizioni legali in materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera, il diritto alle rendite ordinarie sia sub- ordinato all’esistenza di un rapporto assicurativo, sono parimente considerati assicu- rati, secondo le disposizioni legali svizzere
a) i cittadini germanici che, al momento dell’attuazione dell’evento assicurato, secondo le disposizioni legali svizzere, sono affiliati all’assicurazione per le pensioni germanica;
b) le persone aventi esercitato un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri che, nei tre anni precedenti immediatamente l’inizio dell’avvenimento assi- curato secondo le disposizioni legali svizzere, hanno pagato contributi se- condo queste disposizioni durante dodici mesi al minimo.
(2) …32
Art. 20
I cittadini germanici hanno diritto alle rendite straordinarie, secondo le disposizioni legali svizzere, se hanno il domicilio in Svizzera e se immediatamente prima del me- se a contare dal quale è pretesa la rendita, ivi hanno abitato ininterrottamente du- rante dieci anni, in caso di rendita per la vecchiaia e cinque anni, in caso di rendita d’invalidità, di rendita per superstiti oppure di una rendita per la vecchiaia che so- stituisce quest’ultime.
Parte III
Assicurazione contro gli infortuni
Art. 21
(1) Se una persona ha diritto, secondo le disposizioni legali di una Parte, a presta- zioni in natura in caso d’infortunio sul lavoro (malattia professionale), essa fruisce
31 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 9 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
32 Abrogato giusta l’art. 1 n. 20 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
parimente di tali prestazioni, salvo restando l’articolo 25, numero 1, lettera b, ove abbia trasferito il proprio domicilio, durante la cura medica, nel territorio dell’altra Parte, previo consenso dell’istituto competente. Il consenso al trasferimento del do- micilio dev’essere dato ove non sorga alcuna contestazione medicale e se la persona si reca dai propri familiari. Il consenso può essere concesso dopo il trasferimento, se i presupposti sono adempiuti e se la persona considerata non ha potuto chiederlo prima, per motivi estranei alla sua volontà.
(2) Ove una persona abbia diritto, secondo le disposizioni legali di una Parte, a pre- stazioni in natura per un infortunio sul lavoro (malattia professionale) verificatosi sul territorio dell’altra Parte, o avvenuto precedentemente, tali prestazioni vanno parimente pagate durante il soggiorno sul territorio di quest’ultima Parte, in quanto esse si avverino necessarie.
(3) Le prestazioni in natura che una persona deve ricevere conformemente ai numeri 1 o 2 sono concesse
– nella Repubblica federale di Germania:
dalla locale cassa malati generale (Allgemeine Ortskrankenkasse), competente secondo il domicilio dell’interessato,
– in Svizzera:
dall’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni,
secondo le disposizioni legali applicabili all’istituto assicuratore del luogo di dimo- ra, come se la persona fosse assicurata presso questo istituto. L’istituto germanico d’assicurazione contro gli infortuni, che sarebbe competente ove occorresse risolve- re circa il diritto alle prestazioni secondo le disposizioni legali germaniche, può for- nire le prestazioni invece dell’istituto germanico menzionato nel primo periodo.33
(4) Protesi e altre prestazioni materiali di notevole importanza devono essere con- cesse, salvo casi urgenti, unicamente previo consenso dell’istituto competente.
(5) Le persone e gli organismi che hanno concluso, con gli istituti d’assicurazione menzionati nel capoverso 3, contratti in materia di concessione di prestazioni in na- tura a favore degli assicurati di siffatti istituti sono pure tenuti alla concessione di prestazioni in natura a favore delle persone menzionate nel capoverso 2, come se queste persone fossero assicurate presso gli istituti d’assicurazione menzionati nel capoverso 3 e s’applicassero loro i contratti precitati.34
Art. 2235
Ad eccezione delle rendite, delle indennità per spese funerarie e delle indennità per invalidi bisognosi di cure e assistenza, le prestazioni pecuniarie, cui ha diritto una persona conformemente alle disposizioni legali di una parte contraente, sono pagate
33 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 10 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
34 Introdotto giusta l’art. 1 n. 21 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
35 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 11 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
nei casi previsti nell’articolo 21 numero 1 o 2, a richiesta dell’istituto competente e secondo le modalità della legislazione applicabile,
– nella Repubblica federale die Germania:
dalla locale cassa generale di malattia (Allgemeine Ortskrankenkasse), competente secondo il domicilio dell’interessato,
– in Svizzera:
dall’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni.
L’istituto competente precisa nella sua domanda l’ammontare e la durata limite di siffatte prestazioni pecuniarie.
Art. 23
(1) L’istituto competente rifonde all’istituto del luogo di dimora le spese sopportate giusta gli articoli 21 e 22, ad eccezione delle spese di gerenza.
(2) A domanda degli istituti interessati, l’autorità competente può convenire, per tutti o per gruppi di casi determinati, di rimborsare le spese sopportate con una somma globale oppure di rinunciare alla rifusione.
Art. 24
(1) Per stabilire il diritto alle prestazioni a cagione di un infortunio sul lavoro (malattia professionale), secondo le disposizioni legali di una Parte, va tenuto uni- camente conto degli infortuni (malattie) che sono considerati infortuni sul lavoro (malattie professionali), giusta le disposizioni legali dell’altra Parte. Le lesioni defi- nite nelle prescrizioni per l’assistenza alle vittime della guerra sono parificate agli infortuni riconosciuti.36
(2) Le disposizioni seguenti sono applicabili alle prestazioni in contanti, stabilite secondo il grado della menomazione della capacità di guadagno
a. per il primo infortunio sul lavoro (malattia professionale), le prestazioni in contanti continuano ad essere accordate. Se esiste un diritto, unicamente in applicazione del numero 1, l’istituto concede le prestazioni in contanti, se- condo il grado della menomazione della capacità di guadagno, risultante dall’infortunio sul lavoro surriferito (malattia professionale);
b. 37Per un nuovo infortunio sul lavoro (malattia professionale) l’istituto com- petente accorda le prestazioni pecuniarie in funzione del grado di riduzione della capacità al guadagno, risultante dall’infortunio del lavoro (malattia professionale), di cui esso deve tener conto in virtù delle disposizioni legali applicabili.
36 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 12 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
37 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 12 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
Art. 25
(1) Gli istituti delle Parti considerano, per la valutazione del diritto a prestazioni in caso di malattia professionale, le occupazioni svolte da una persona sul territorio delle Parti e suscettive, per natura, di provocare tale malattia. Essi procedono come segue:
a. ciascun istituto decide se, giusta le disposizioni legali che gli sono applica- bili, sono adempiuti i presupposti del diritto alla prestazione;
b. ove sussista un diritto alle prestazioni secondo le disposizioni legali di am- bedue le Parti, le prestazioni in natura e in contanti vanno unicamente ac- cordate, ad eccezione della rendita, conformemente alle disposizioni legali della Parte, sul cui territorio abita la persona considerata;
c. ove sussista un diritto alla rendita secondo le disposizioni legali d’ambedue le Parti, ciascun istituto accorda unicamente la parte corrispondente al rap- porto tra la durata della occupazione svolta sul territorio della propria Parte e la durata delle occupazioni considerabili secondo il numero 1;
d. la lettera c è parimente applicabile alla revisione delle rendite, in caso d’aggravamento della malattia professionale.
(2) Il numero 1, lettere a e c, è parimente applicabile all’assegnazione di una rendita per superstiti.
(3) Ove siano adempiuti i presupposti per la concessione di una rendita, l’istituto della Parte, sul cui territorio abita la persona considerata, versa degli acconti prima di fissare definitivamente l’ammontare di tale rendita.
Art. 2638
Parte IV
Assegni familiari
Art. 27
(1) Le persone che svolgono un’attività lucrativa sul territorio di una Parte hanno diritto, per i figli abitanti nel territorio dell’altra, agli assegni familiari, come se i figli abitassero nel territorio della prima Parte.
2. e 3.…39
38 Abrogato giusta l’art. 1 n. 22 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
39 Abrogati giusta l’art. 1 n. 13 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
Parte V Diversi
Art. 2840
L’articolo 4a capoverso 1 non tange le disposizioni legali germaniche sulle presta- zioni in caso d’infortuni (malattie professionali) avveratisi quando la persona non era assicurata conformemente al diritto federale e fondate su periodi d’assicurazione non compiuti conformemente a detto diritto federale.
Art. 29
L’articolo 4 non è applicabile alle disposizioni legali delle Parti sull’eleggibilità de- gli assicurati e del datore di lavoro negli organi degli istituti d’assicurazione e delle associazioni come anche sulla designazione degli assessori onorari nei tribunali so- ciali.
Parte IV Procedura
Art. 30
Per l’applicazione delle disposizioni legali, di cui all’articolo 2, e di quelle della presente convenzione, le autorità, i tribunali e gli istituti delle parti contraenti si pre- stano i loro buoni uffici come se si trattasse di autorità, tribunali e istituti di sicurez- za sociale nazionali41. L’aiuto è gratuito ad eccezione degli esami medici. L’ente richiedente rifonde le spese per le visite e la degenza in osservazione, comprese quelle accessorie e di viaggio.
Art. 30a42
La trasmissione di dati personali e di segreti aziendali in base alla presente conven- zione o a un accordo concernente la sua esecuzione è sottoposta al diritto interno delle Parti sulla protezione dei dati. Questi dati devono essere trattati confidenzial- mente dal loro destinatario e utilizzati soltanto ai fini dell’applicazione della pre- sente convenzione o delle disposizioni legali alle quali si riferisce.
Art. 31
(1) Ove i documenti e gli atti che vanno presentati ad un’autorità, a un tribunale o ad un istituto di una Parte siano parzialmente o totalmente esenti da diritti e tasse,
40 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 23 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
41 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 14 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
42 Introdotto giusta l’art. 1 n. 24 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
tale esenzione si estende parimente ai documenti e agli altri atti che vanno presenta- ti, in applicazione della presente Convenzione, all’autorità, ad un tribunale o ad un istituto dell’altra Parte.
(2) I documenti che, in applicazione della presente Convenzione, vanno presentati ad un’autorità, a un tribunale o ad un istituto di una Parte, non devono essere lega- lizzati, nell’uso con gli enti corrispondenti dell’altra Parte, se sono muniti del timbro o del sigillo del servizio che ha allestito tali atti.
Art. 32
(1) Le autorità, i tribunali e gli istituti delle Parti possono, in applicazione della pre- sente Convenzione, corrispondere tra loro direttamente o con le persone interessate e i loro rappresentanti, nelle proprie lingue ufficiali, salvo restando i disposti dell’articolo 35, numero 2, Rimangono inderogate le disposizioni legali nazionali circa l’impiego degli interpreti.
(2) Le autorità, i tribunali e gli istituti di una Parte non possono rifiutare domande o altri atti, perché redatti in una lingua ufficiale dell’altra Parte.
Art. 32a43
Una domanda presentata a un organismo competente sul territorio di una delle parti contraenti, intesa ad ottenere una rendita secondo le disposizioni legali di questa parte, è parimente considerata una domanda di prestazione simile, secondo le dispo- sizioni legali dell’altra parte contraente, se questa prestazione entra in considerazio- ne tenuto conto della presente convenzione. Detto disposto non è applicabile qualora il richiedente dichiari che la determinazione di una pertinente prestazione di vec- chiaia in virtù delle disposizioni legali di una delle parti contraenti è differita.
Art. 33
(1) Le domande (o richieste), le dichiarazioni e i pareri di diritto che devono essere presentati, secondo le prescrizioni legali di una Parte, ad un’autorità, un tribunale, un istituto o un altro ente, sono considerati presentati all’ente competente, ove siano stati inoltrati all’ente corrispondente dell’altra Parte; il giorno in cui tali domande (o richieste), dichiarazioni e pareri di diritto sono stati ricevuti da tale ente, va conside- rato giorno di ricezione dall’ente competente.
(2) Le domande (o richieste), le dichiarazioni e i pareri di diritto vanno trasmessi, senza alcun indugio, dall’ente ricevente a quello competente dell’altra Parte.
Art. 34
Le decisioni di un istituto d’una Parte a persone dimoranti sul territorio dell’altra possono avvenire direttamente mediante lettera raccomandata.
43 Introdotto giusta l’art. 1 n. 15 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
Art. 35
(1) Le autorità competenti si scambiano informazioni sulle misure adottate per l’applicazione della presente Convenzione e sulle modificazioni e i complementi della propria legislazione nazionale che incidono sulla sua applicazione. Esse pos- sono stabilire, direttamente mediante un accordo, le misure amministrative necessa- rie all’applicazione della presente Convenzione.
(2) Allo scopo di agevolare l’esecuzione della presente convenzione e, segnata- mente, i rapporti vicendevoli degli istituti assicuratori, sono istituiti i seguenti enti di collegamento:
nella Repubblica federale di Germania:
– per l’assicurazione contro le malattie l’«AOK-Bundesverband», in Bonn,
– per l’assicurazione per le pensioni degli operai
la «Landesversicherungsanstalt Baden», in Karlsruhe,
– per l’assicurazione per le pensioni degli impiegati
la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte», in Berlino
– per l’assicurazione per le pensioni dei minatori la «Bundesknappschaft», in Bochum,
– per l’assicurazione complementare dei siderurgici nel Saarland
la «Landesversicherungsanstalt für das Saarland», in Saarbrücken,
– per l’assicurazione contro gli infortuni
l’«Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V.», in Sankt Xxxxxxxx,
– per gli assegni familiari
l’«Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Kindergeldkasse)», in Norimberga;
nella Svizzera:
– per l’assicurazione contro le malattie e per la maternità l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna
– per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità la Cassa federale di compensazione in Ginevra,
– per l’assicurazione contro gli infortuni professionali, gli infortuni non professionali e le malattie professionali
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna,
– per gli assegni familiari
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna.44
(3) Gli enti di collegamento germanici dell’assicurazione per le pensioni degli ope- rai e degli impiegati come anche per l’assicurazione per le pensioni dei minatori so- no parimente competenti, salvo riguardo ai provvedimenti intesi a mantenere, mi- gliorare e ristabilire la capacità al lavoro, per la concessione delle prestazioni se
a) entrano in considerazione prestazioni conformemente alla seconda parte, oppure
b) l’avente diritto risiede in Svizzera,
44 Nuovo testo guista l’art. 1 n. 25 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
a meno che l’Ufficio d’assicurazione delle ferrovie federali (Bundesbahnversiche- rungsanstalt) o la cassa dei marinai (Seekasse) ne sia competente.45
Art. 36
L’istituto assicurativo d’una Parte può corrispondere prestazioni in contanti, con effetto liberatorio, ad una persona abitante sul territorio dell’altra, nella valuta di quest’ultima Parte. Nei rapporti tra l’istituto assicurativo e l’avente diritto, è deter- minante il saggio di cambio del giorno, in cui è avvenuto il trasferimento della pre- stazione.
Art. 37
Le prestazioni in contanti cui ha diritto una persona, giusta le disposizioni legali di una Parte, vanno parimente pagate ad istituti d’assistenza sociale dell’altra Parte, nella misura consentita dagli ordinamenti vigenti alla sede dell’istituto assicurativo.
Art. 38
(1) Ove un istituto d’una Parte abbia versato un acconto, l’istituto competente dell’altra Parte può, a richiesta del primo, conteggiare l’acconto con un successivo pagamento corrispondente o con un versamento corrente, nella misura consentitagli dalle disposizioni legali vigenti.
(2) Se l’istituto d’assicurazione di una delle Parti ha concesso a torto prestazioni in contanti, l’ammontare versato a torto può essere dedotto da quello di una prestazio- ne equivalente dovuta in virtù delle disposizioni legali dell’altra Parte e versata a detta istituzione d’assicurazione, nella misura in cui le disposizioni legali della se- conda Parte lo consentano.46
(3) Il capoverso 2 si applica per analogia in caso di cumulo di una indennità di ma- lattia giusta le disposizioni legali di una delle Parti con una rendita prevista giusta le disposizioni legali dell’altra Parte.47
Art. 39
(1) Ove una persona, cui spetti una prestazione, secondo le disposizioni legali d’una Parte per un danno cagionato sul territorio dell’altra, abbia diritto, rispetto a un terzo e giusta le disposizioni legali di quest’ultima Parte, al risarcimento del danno, tale diritto è trasferito all’istituto assicurativo della Parte tenuta alla prestazione mentre la seconda Parte riconosce tale trasferimento …48
45 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 16 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
46 Introdotto giusta l’art. 1 n. 26 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
47 Introdotto giusta l’art. 1 n. 26 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
48 Periodo abrogato giusta l’art. 1 n. 27 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
(2) Se istituti delle due Parti, in applicazione del numero 1, hanno diritto al risarci- mento circa prestazioni assegnate per lo stesso evento assicurato, tali istituti sono considerati creditori solidali. Nei loro rapporti interni, essi soggiaciono all’obbligo di compensare in ragguaglio alle prestazioni che devono corrispondere.
Art. 40
(1) Le vertenze circa l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione devono essere possibilmente risolte dalle autorità competenti delle Parti.
(2) Ove una vertenza non possa essere risolta in tale modo, essa va sottoposta, a richiesta d’una Parte, ad un tribunale arbitrale.
(3) Il tribunale arbitrale, costituito caso per caso, è composto di due membri, desi- gnati da ciascuna Parte, i quali popongono, di comune intesa, un cittadino di un ter- zo Stato, che sarà poi designato presidente dai Governi delle due Parti. I membri sono designati entro due mesi e il presidente entro tre mesi dopo che una Parte abbia comunicato all’altra l’intenzione di sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale.
(4) Se i termini di cui al numero 3 sono disattesi, ciascuna Parte può chiedere alla Corte europea dei diritti dell’uomo di procedere alle designazioni necessarie. Ove il Presidente sia cittadino di una Parte oppure impedito, alla designazione deve proce- dere il vicepresidente. Qualora anche quest’ultimo sia cittadino d’una Parte o impe- dito, deve procedere alla nomina il membro più elevato in rango della Corte che non sia cittadino di una Parte.
(5) Il tribunale arbitrale decide a maggioranza e le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte assume le spese per il proprio membro come anche quelle di rappre- sentanza nella procedura davanti al tribunale arbitrale. Le spese per il presidente e gli altri costi vanno ripartiti, in misura uguale, tra le due Parti. Il tribunale arbitrale può stabilire un’altra ripartizione delle spese. Del rimanente, esso stabilisce la pro- pria procedura.
Parte VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 41
(1) La presente convenzione è parimente applicabile agli eventi assicurati verificati- si innanzi la sua entrata in vigore, come anche ai periodi di contribuzione, o ai pe- riodi parificabili a quest’ultimi e ai periodi di residenza, compiuti innanzi la sua en- trata in vigore.
(2) I periodi per i quali furono trasferiti contributi, giusta l’articolo 6, numero 5, della convenzione del 24 ottobre 1950 di cui all’articolo 49, sono parificati ai perio- di di contribuzione compiuti, secondo le disposizioni legali germaniche, in virtù di un’occupazione sottoposta ad obbligo assicurativo.
(3) Il numero 1 non giustifica alcun diritto a prestazioni per periodi trascorsi innan- zi l’entrata in vigore della presente convenzione. Esso non è parimente applicabile a
prestazioni uniche e a diritti estinti mediante il pagamento d’un indennizzo o la rifu- sione die contributi.
Art. 42
(1) Le rendite dell’assicurazione svizzera per l’invalidità come anche le rendite dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, sostituite alle prime, sono accordate anche per il periodo precedente l’entrata in vigore della presente Conven- zione, il più presto però a contare dal 1° gennaio 1960.
(2) Le rendite ordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sono accor- date, giusta le disposizioni della presente Convenzione, unicamente ove l’evento assicurato si è verificato dopo il 31 gennaio 1959 e i contributi non siano stati trasfe- riti o rimborsati giusta l’articolo 6, numero 5, della convenzione del 24 ottobre 1950, menzionata nell’articolo 49. Le pretese dei cittadini germanici per eventi assi- curati verificatisi prima della data surriferita continuano ad essere disciplinate con- formemente all’articolo 6 della convenzione suindicata.
(3) Le rendite dell’assicurazione germanica per le pensioni, attribuibili giusta l’articolo 28, sono accordate anche per il periodo precedente l’entrata in vigore della presente Convenzione, il più presto però a contare dal 1° gennaio 1959.
(4) Le prestazioni in contanti dell’assicurazione germanica per le pensioni sono accordate a cittadini svizzeri, conformemente alla presente Convenzione, unica- mente se l’evento assicurato si è verificato dopo il 31 dicembre 1959 e i contributi non sono stati trasferiti, giusta l’articolo 7, numero 5, della convenzione del 24 ottobre 1950, menzionata all’articolo 49. I diritti che i cittadini svizzeri possono far valere in seguito a eventi assicurati anteriormente insorti continuano a essere disci- plinati all’articolo 7 di detta convenzione.49
Art. 4350
Art. 44
(1) Ove un evento assicurato si è verificato innanzi la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le rendite sono assegnate o riadattate, a richiesta, a contare da tale data e, nei casi previsti nell’articolo 42, numeri 1 e 3, dalle date men- zionate in tali disposti. Non occorre presentare una domanda, se le rendite devono essere stabilite d’ufficio, secondo le disposizioni legislative nazionali.
(2) L’ammontare di una rendita, stabilita innanzi l’entrata in vigore della presente Convenzione, resta invariato, se il riadattamento, di cui al precedente capoverso, ha per effetto la soppressione o la riduzione della somma precedentemente pagata.
(3) Le decisioni anteriori non ostano alla revisione.51
49 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 17 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
50 Abrogato giusta l’art. 1 n. 18 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
51 Introdotto giusta l’art. 1 n. 19 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
(4) I termini per la presentazione di domande di prestazioni in contanti come anche i termini di prescrizione, previsti nelle disposizioni legali delle Parti, decorrono, il più presto, dal giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione.52
Art. 45
Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione.
Art. 46
La presente Convenzione è parimente applicabile al «Land» di Berlino, semprechè il Governo della Repubblica federale di Germania non trasmetta una dichiarazione contraria al Consiglio federale svizzero, entro tre mesi a contare dall’entrata in vigo- re della presente Convenzione.
Art. 47
(1) La presente Convenzione è conchiusa per un periodo d’un anno a contare dal giorno dell’entrata in vigore; essa si rinnova di anno in anno, salvo denuncia scritta dell’una o dell’altra Parte contraente, notificata almeno tre mesi prima della scaden- za del termine prescritto.
(2) Ove la presente Convenzione cessi di produrre i suoi effetti in seguito a disdetta, le disposizioni convenzionali continueranno ad applicarsi ai diritti alle prestazioni già acquisiti; rimangono senza effetto, per i diritti acquisiti, le disposizioni legali restrittive concernenti la soppressione d’un diritto o la sospensione oppure il ritiro di prestazioni, in caso di soggiorno all’estero.
Art. 48
(1) La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scam- biati a Berna appena possibile.
(2) Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono stati scambiati gli strumenti.
Art. 49
(1) Con l’entrata in vigore della presente Convenzione è abrogata, con riserva del- l’articolo 42 precedente, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repub- blica federale di Germania del 24 ottobre 1950.
(2) La Convenzione completiva del 24 dicembre 196253, alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania del 24 ottobre 1950, costituisce parte integrante della presente Convenzione.
52 In origine cpv. 3.
53 RS 0.831.109.136.11
In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Friburgo in Brisgovia, il 25 febbraio 1964, in due esemplari.
(Seguono le firme)
Protocollo finale
Al momento della firma, in data odierna, della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale (dappresso: la Convenzione), i Plenipotenziari sottoscritti dichiarano il loro accordo sui punti se- guenti:
1. L’assicurazione per le pensioni degli artigiani è parimente compresa nell’as- sicurazione per le pensioni degli operai, ai sensi dell’articolo 2 numero 1, lettera a, della Convenzione.
1a.54 Il termine «disposizioni legali» comprende pure, per quanto concerne la Svizzera, in materia di assicurazione contro le malattie e per la maternità, le disposizioni legali che non rientrano nel diritto federale.
2.55 Qualora, oltre alle condizioni cui è subordinata l’applicazione della conven- zione, siano parimente soddisfatte le condizioni dalle quali dipende l’appli- cazione di un’altra convenzione o di un disciplinamento sovranazionale, l’istituto germanico no tiene conto, per l’applicazione della convenzione, dell’altra convenzione o del disciplinamento sovranazionale, …56
2a.57 L’articolo 2 capoverso 2 della convenzione e il punto 2 non si applicano nella misura in cui le disposizioni legali di sicurezza sociale che risultano, per la Repubblica federale di Germania, dalle convenzioni internazionali o dal diritto sopranazionale o che servono all’esecuzione di questi strumenti, contengano disciplinamenti relativi alla ripartizione degli oneri d’assicura- zione.
3.58 La parte terza della convenzione si applica parimenti alle disposizioni legali svizzere sull’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Le spese derivanti da prestazioni in natura in caso d’infortunio non professionale vanno ripartite, ove un avente diritto abbia pretese verso ambedue le istituzioni, tra l’istituto svizzero d’assicurazione contro gli infortuni pro- fessionali e non professionali e contro le malattie professionali, e la cassa malati germanica, proporzionalmente all’obbligo di prestazione assunto nell’ambito della legislazione nazionale. Se, in caso di infortunio professio- nale, di infortunio avvenuto mentre l’assicurato si recava al lavoro o ritornava dallo stesso o di malattia professionale, l’obbligo di prestazione spetta parimenti a una cassa malati germanica, soltanto l’istituto svizzero di
54 Introdotto giusta l’art. 1 n. 28 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
55 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 20 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
56 Periodo abrogato giusta l’art. 1 n. 29 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
57 Introdotto giusta l’art. 1 n. 30 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
58 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 31 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali deve assumere le spese.
4.59 I cittadini germanici occupati in qualità di battellieri del Reno, giusta l’accordo internazionale concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno nel suo tenore recente, su navi appartenenti a aziende avanti la sede in Svizzera sono considerati, per quanto concerne l’assicurazione per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera, come se fossero occupati in Svizze- ra, purché ivi non abbiano il loro domicilio; essi sono assimilati ai frontalieri per quanto concerne il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità svizzera.
5.60 La convenzione è parimente applicabile ai rifugiati, giusta la convenzione del 28 luglio 195161 e il protocollo del 31 gennaio 196762 sullo statuto dei rifugiati, come anche agli apolidi, conformemente alla convenzione del 28 settembre 195463 sullo statuto degli apolidi, qualora abitino sul territorio di una delle parti contraenti. Essa è applicabile, alle stesse condizioni, ai loro familiari e superstiti, in quanto quest’ultimi fondano i loro diritti su quelli di detti rifugiati o apolidi. Per l’applicazione della presente convenzione, le persone suddette godono della parità di trattamento, per quanto concerne le disposizioni legali di ciascuna parte contraente, con i cittadini della parte contraente, sul territorio della quale risiedono. Sono riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.
6. L’articolo 4 della Convenzione non si applica alle pensioni, che gli istituti assicurativi germanici possono assegnare di libero arbitrio.
7.64 a) L’articolo 4 della convenzione non si applica alle disposizioni legali svizzere concernenti
– l’adesione all’assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri resi- denti all’estero,
– le prestazioni assistenziali versate ai cittadini svizzeri residenti all’estero.
b) Per l’applicazione delle disposizioni legali svizzere sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri che lavo- rano fuori del territorio delle Parti per un datore di lavoro in Svizzera e sono rimunerati da quest’ultimo, i cittadini germanici sono equiparati ai cittadini svizzeri, oltre che per quanto concerne l’articolo 4, indipen- dentemente dalla loro dimora.
59 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 22 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
60 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 23 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
61 RS 0.142.30
62 RS 0.142.301
63 RS 0.142.40
64 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 32 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
7a.65 L’articolo 4a capoverso 1 della convenzione non tange le disposizioni legali svizzera per quanto attiene alla pretesa a rendite straordinarie e indennità per grandi invalidi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, a rendite ordinarie per assicurati il cui grado di invalidità è inferiore al 50 per cento e a mezzi ausiliari per beneficiari di rendite di vecchiaia.
7b.66 L’articolo 4a capoverso 1 della convenzione non tange le disposizioni legali svizzere sull’assicurazione completiva nel campo dell’assicurazione contro le malattie e la maternità, così come sull’assicurazione per un’indennità giornaliera di malattia, eccetto che dette disposizioni prevedano espressa- mente l’applicazione all’estero o l’istituto d’assicurazione competente con- senta questa applicazione.
8. Gli articoli 6, 7 e 9 della Convenzione s’applicano per analogia, per quanto concerne l’obbligo d’assicurazione, alle persone parificabili agli operai sala- riati, conformemente alle disposizioni legali germaniche.
8a.67 cittadini germanici, arruolati come membri dell’equipaggio di una nave che batte bandiera svizzera, sono assicurati secondo le disposizioni legali svizze- re. Su loro richiesta e del loro armatore, sono tuttavia assicurati secondo le disposizioni legali germaniche presso la «See-Berufsgenossenschaft» e la
«Seekasse» e così esentati dall’assicurazione secondo le disposizioni legali svizzere. L’assicurazione secondo le disposizioni legali germaniche comin- cia alla data dell’arruolamento, se la richiesta di cui al secondo periodo è presentata entro due mesi dall’arruolamento, altrimenti alla data del ricevi- mento della richiesta. Sono applicabili le disposizioni legali germaniche sulla concessione di prestazioni e il rimborso delle spese in caso di malattia insorta mentre l’assicurato esercitava la sua attività all’estero.
9. Il termine, di cui all’articolo 8, numeri 2 e 3 della Convenzione decorre a contare dal giorno in cui essa entra in vigore, qualora la persona considerata già svolga, a tale data, un’attività lucrativa od abbia già un impiego defini- tivo.
9a.68 L’interessato che, in applicazione dell’articolo 9 della convenzione, è sotto- posto alle disposizioni legali germaniche è considerato impiegato od ope- rante nel luogo dell’attività o dell’impiego che ha esercitato da ultimo; in tal caso, resta valido un disciplinamento differente, risultante dall’applicazione precedente dell’articolo 6 capoverso 1 della convenzione. Se non era prece- dentemente né impiegato né operante sul territorio della Repubblica federale di Germania, è considerato impiegato od operante nel luogo della sede dell’autorità competente germanica.
65 Introdotto giusta l’art. 1 n. 33 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
66 Introdotto giusta l’art. 1 n. 33 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
67 Introdotto giusta l’art. 1 n. 34 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
68 Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
9b.69(1) Alle persone che risiedono sul territorio del comune di Büsingen am Hochrhein si applicano anche le disposizioni complementari seguenti:
1. L’articolo 9 della convenzione si applica per analogia alle persone che non esercitano un’attività lucrativa.
2. Se queste persone sono sottoposte alle disposizioni legali svizzere conformemente all’articolo 9 della convenzione, il domicilio sul territo- rio della Repubblica federale di Germania è equiparato al domicilio sul territorio del Cantone di Sciaffusa per l’applicazione dell’assicurazione e la concessione delle prestazioni. Rimangono salvi l’articolo 4a capo- verso 2 della convenzione e i punti 7a e 9h capoverso 1 lettera d.
3. A queste persone non si applicano le riserve dell’articolo 10b capoverso 1, numeri da 1 a 3 della convenzione.
4. L’articolo 10d capoverso 1 della convenzione si applica a queste perso- ne anche in caso di terapia ambulatoriale, senza le riserve del capo- verso 2.
5. L’articolo 14 della convenzione e il punto 9 j capoverso 2 si applicano per analogia alle persone che riscuotono o domandano la concessione di una rendita germanica; la riscossione simultanea di una rendita se- condo le disposizioni legali svizzere non è contraria a questa norma.
(2) Il capoverso 1 numeri da 2 a 4 si applica per analogia alle persone che non risiedono sul territorio del comune di Büsingen am Hochrhein, ma vi eser- citano un’attività lucrativa.
9c.70 Se, giusta le disposizioni legali germaniche, la riscossione di una rendita dell’assicurazione per le pensioni incide sull’importo della prestazione ri- vendicabile dell’assicurazione contro gli infortuni, la stessa incidenza è pro- dotta dalla riscossione di una rendita di ugual natura secondo le disposizioni legali svizzere.
9d.71 Per «frontalieri» ai sensi della parte Ia della convenzione si intendono pure le persone che non sono cittadini delle Parti.
9e.72 (1) Il passaggio dall’assicurazione malattia di una delle Parti all’assicurazione malattia dell’altra è facilitato nel modo seguente:
a) la persona che risiede in Svizzera o trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera alla Repubblica federale di Germania, se esce dall’assicura- zione germanica contro le malattie, deve essere accettata, qualunque sia la sua età, in una delle casse malati riconosciute, designate dall’autorità competente svizzera, e può assicurarsi per un’indennità giornaliera di malattia e per le cure mediche e farmaceutiche, a condizione che:
69 Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
70 Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
71 Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
72 Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
– soddisfi le altre condizioni statutarie d’ammissione;
– domandi l’ammissione entro tre mesi a contare dall’uscita dal- l’assicurazione germanica, e
– non si trasferisca in altro luogo per seguire un trattamento medico o terapeutico.
Per quanto concerne l’assicurazione delle cure mediche e farmaceuti- che, la moglie e i figli minori di 20 anni possono prevalersi del diritto all’adesione a una cassa malati riconosciuta, se adempiono le condizio- ni surriferite; in tal caso la coassicurazione è equiparata all’assicura- zione personale. Le prestazioni in caso di maternità sono concesse sol- tanto se l’assicurata è affiliata da tre mesi a una cassa malati svizzera.
b) Se una persona che dimora abitualmente nella Repubblica federale di Germania o che trasferisce la dimora abituale dalla Svizzera nella Repubblica federale di Germania, esce dalla cassa malati riconosciuta presso la quale era assicurata, l’uscita dall’assicurazione svizzera delle cure mediche e farmaceutiche è equiparata, per il diritto a continuare volontariamente l’assicurazione presso una cassa malati germanica, alla cessazione di un’attività comportante l’obbligo d’assicurazione. Questa continuazione dell’assicurazione è autorizzata soltanto se l’interessato non si trasferisce in altro luogo per sottoporsi a un trattamento medico o a una terapia. Le prestazioni in caso di maternità sono concesse soltanto se l’assicurata è affiliata da tre mesi a una cassa malati germanica. Nella misura in cui le disposizioni legali germaniche non dispongono altrimenti, l’assicurazione viene continuata dalla cassa malati generale locale (Allgemeine Ortskrankenkasse) competente per il luogo della dimora abituale.
(2) Una persona che esercita un impiego o un’attività in Svizzera può, qualora essa stessa o i suoi familiari dimorino abitualmente sul territorio della Repubblica federale di Germania, aderire facoltativamente all’assicurazione germanica contro le malattie entro un termine di tre mesi a contare dal- l’inizio dell’impiego o dell’attività, anche se i presupposti secondo le disposizioni legali germaniche non sono adempiuti; lo stesso discipli- namento si applica per analogia in caso di ripresa di un impiego o di un’attività dopo la cessazione, da un anno almeno, dell’attività o impiego esercitato in Svizzera. L’assicurazione, giusta il primo periodo, è autorizzata entro il termine di un anno a contare dall’entrata in vigore del presente accordo completivo se l’attività o l’impiego esercitato in Svizzera è cominciato prima dell’entrata in vigore del presente accordo completivo o comincia entro un termine inferiore a nove mesi dall’entrata in vigore.
(3) Per il frontaliero impiegato in Svizzera e per i suoi familiari, la dimora abi- tuale nella Repubblica federale di Germania non impedisce un’assicurazione presso una delle casse svizzere riconosciute, designate dall’autorità svizzera competente.
(4) Per il diritto alle prestazioni, l’istituto di assicurazione svizzero prende in considerazione anche i periodi di diritto alle cure mediche delle famiglie se- condo le disposizioni legali germaniche.
(5) Se, giusta le disposizioni legali svizzere, la durata della riscossione di una rendita o di un’indennità per grandi invalidi dell’assicurazione invalidità non può essere computata sulla durata della prestazione, la stessa norma si appli- ca ai beneficiari di una rendita corrispondente, giusta le disposizioni germa- niche, fino al momento del raggiungimento dell’età del collocamento a ripo- so secondo l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.
9f.73 Come complemento dell’articolo 10b della convenzione, l’articolo 4a capo- verso 1 della convenzione non si applica alle pretese giusta le disposizioni legali germaniche se l’evento assicurato si avvera dopo che l’assicurato è uscito dall’assicurazione.
9g.74 (1) In applicazione dell’articolo 10c della convenzione, l’ammontare forfetta- rio previsto in caso di parto dalle disposizioni legali germaniche è una pre- stazione in natura.
(2) Le visite mediche richieste dalle disposizioni legali germaniche per la con- cessione della prestazione di cui nell’articolo 1 sono assimilate alle visite mediche corrispondenti richieste dalle disposizioni legali svizzere.
9h.75(1) Nella misura in cui prestazioni in natura devono essere concesse a persone assicurate presso casse malati germaniche e a loro familiari dalle persone e dagli organismi in Svizzera di cui nell’articolo 10d della convenzione, sono applicabili le tariffe seguenti:
a) in caso di terapia medica ambulatoriale, la tariffa dell’assicurazione contro le malattie applicabile o stabilita per le casse malati riconosciute del luogo di trattamento, come se l’interessato vi risiedesse;
b) in caso di terapia medica ambulatoriale in seguito ad infortuni soprav- venuti a persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro, la tariffa dell’assicurazione contro gli infortuni applicabile alle casse malati rico- nosciute;
c) in caso di terapia medica ospedaliera, durante la dimora temporanea, la tariffa dell’assicurazione malattia applicabile dall’ospedale agli assicu- rati che risiedono fuori del Cantone in cui si trova l’ospedale. Per gli aventi diritto dalle casse malati germaniche che risiedono in Svizzera, in caso di terapia medica ospedaliera nel luogo di residenza, è applica- bile la tariffa intercantonale delle casse malati nel luogo di trattamento. Se la cassa malati svizzera deve garantire, secondo le tariffe applicabili per la terapia medica ospedaliera, le spese di vitto e d’alloggio, queste spese sono pure rimborsate dall’istituto d’assicurazione germanico competente;
d) in caso di terapia medica ospedaliera sul territorio del Cantone di Sciaffusa, per le persone che risiedono o esercitano un’attività lucrativa
73 Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
74 Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
75 Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
sul territorio del comune di Büsingen am Hochrhein è applicabile la ta- riffa prevista per le persone che risiedono fuori Cantone.
(2) Nella misura in cui agli assicurati delle casse malati germaniche e ai loro fa- miliari debbano essere concesse prestazioni in natura giusta l’articolo 10d della convenzione, l’istituto d’assicurazione svizzero che ne ha accordato l’anticipo è debitore dell’onorario.
(3) Nei casi dell’articolo 10d capoverso 4, terzo periodo, della convenzione, l’ammontare del rimborso effettuato delle casse malati competenti germa- niche deve essere ridotto dell’ammontare della partecipazione alle spese che entra in linea di conto in applicazione delle disposizioni legali svizzere. Se occorre prendere in considerazione importi che si riferiscono a un deter- minato lasso di tempo, occorre prendere in considerazione un ammontare corrispondente matematicamente alla durata di un mese.
(4) La cassa malati svizzera può far valere presso i suoi assicurati un diritto al rimborso per le prestazioni che non garantisce e che sono state concesse dall’istituto d’assicurazione germanico nell’ambito dell’anticipazione delle prestazioni. Se le prestazioni sono garantite da un altro assicuratore (assicurazione in caso di infortuni professionali, di infortuni non professio- nali e in caso di malattie professionali o di assicurazione per l’invalidità), la cassa malati svizzera può far valere il diritto al rimborso direttamente presso questo assicuratore.
9i.76 I rimborsi secondo l’articolo 10f della convenzione sono effettuati, da parte germanica, dall’ente di collegamento designato per l’assicurazione contro le malattie e, da parte svizzera, dalla Cassa di riassicurazione per lunghe ma- lattie.
9j.77 (1) Per adempiere i presupposti giusta le disposizioni legali germaniche sull’obbligo d’assicurazione, il periodo d’assicurazione compiuto presso una cassa malti svizzera riconosciuta deve essere aggiunto al periodo d’affilia- zione presso un istituto germanico dell’assicurazione contro le malattie.
(2) Una persona che risiede in Svizzera, se riscuote una rendita unicamente dall’assicurazione per le pensioni germanica o l’ha domandata unicamente a questa ultima, è esentata, su richiesta, dall’obbligo d’assicurazione confor- memente all’articolo 10g capoverso 3 della convenzione qualora sia affiliata a una cassa malati svizzera riconosciuta per le cure mediche; se è assicurata contro le malattie presso un assicuratore sottoposto all’autorità svizzera di vigilanza, le disposizioni legali germaniche si applicano per analogia. La domanda deve essere presentata alla cassa malati germanica competente, en- tro un mese a contare dalla data in cui l’interessato è stato informato dell’inizio della sua affiliazione e, in caso di trasferimento della residenza in Svizzera, entro un mese a contare dalla data di detto trasferimento. L’esenzione ha effetto a decorrere dall’inizio dell’obbligo di assicurazione o
76 Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
77 Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
dalla data del trasferimento di residenza; essa è irrevocabile. È parimenti ir- revocabile se la persona trasferisce la residenza nella Repubblica federale di Germania.
(3) Nei casi dell’articolo 10g capoverso 3 della convenzione, le disposizioni le- gali germaniche sull’assicurazione contro le malattie non si applicano se l’interessato è tenuto ad assicurarsi contro le malattie giusta le disposizioni legali svizzere o se, in considerazione di costui, un’altra persona riscuote o ha domandato una rendita o una rendita maggiorata dell’assicurazione sviz- zera per le pensioni. Il primo periodo si applica per analogia nei casi dell’articolo 14 della convenzione.
9k.78 Nell’applicazione delle disposizioni legali germaniche concernenti il calcolo delle rendite nell’assicurazione per le pensioni e particolarmente la valuta- zione più elevata di periodi di contribuzioni in caso di compimento di un determinato numero minimo di anni di assicurazione o in caso di esercizio di un impiego sottoposto all’obbligo di assicurazione e retribuito in natura per un determinato tempo, non devono essere presi in considerazione i periodi d’assicurazione svizzeri o i periodi corrispondenti d’impiego in Svizzera.
10.79 (1) Per l’applicazione dell’articolo 11 capoverso 1 della convenzione, i pe- riodi di contribuzione secondo le disposizioni legali svizzere, corrispondenti a un impiego o a un’attività, sono equiparati a un’attività o a un impiego sottoposto all’obbligo di assicurazione e richiesto dalle disposizioni legali per il diritto alle prestazioni.
(2) L’articolo 11 capoverso 4 della convenzione e il punto 10b si applicano per analogia ai periodi compiuti secondo le disposizioni legali svizzere, durante i quali sia stata esercitata un’attività indipendente.
(3) Se un disciplinamento sulla concessione di prestazioni proporzionali entra in vigore conformemente alle disposizioni legali germaniche, gli articoli 11 capoverso 2 e 12 capoversi 1 e 2 della convenzione cessano d’essere appli- cabili a decorrere dal giorno di detta entrata in vigore.
10a.80 Per azienda mineraria giusta l’articolo 15 numero 1 della convenzione si in- tendono le aziende che estraggono minerali e altre materie simili mediante tecniche minerarie o che procedono all’estrazione di pietre e di terre, princi- palmente mediante un’attività sotterranea.
10b.81 Per l’applicazione dell’articolo 18 numero 1 della convenzione, l’articolo 11 numero 1 vale parimente per quanto concerne le prestazioni di integrazione cui può essere preteso o la cui concessione è subordinata all’apprezzamento dell’istituto d’assicurazione per le pensioni germaniche. I periodi di contri-
78 Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
79 Nuovo testo giusta l’art. 1 n° 36 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
80 Introdotto giusta l’art. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
81 Introdotto giusta l’art.. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
xxxxxxx compiuti secondo le prescrizioni legali svizzere sono presi in consi- derazione – purché un’attività sia stata esercitata durante detti periodi – per determinare se, alla data del deposito della domanda, siano stati versati con- tributi, in seguito ad un’occupazione o a un’attività sottoposte all’assicura- zione, durante sei mesi almeno nel corso dei 24 mesi decorsi; occorre inoltre che sia stato compiuto un periodo d’assicurazione di almeno un mese, di cui possa essere tenuto conto secondo le disposizioni legali germaniche.
10c.82 (1) A complemento dell’articolo 18 numero 2 secondo periodo della con- venzione, i figli nati invalidi nella Repubblica federale di Germania e la cui madre ha soggiornato sul territorio germanico complessivamente durante due mesi al massimo prima della nascita, sono assimiliati ai figli nati invalidi in Svizzera. L’assicurazione per l’invalidità svizzera assume parimente, nel caso d’infermità congenita di un figlio, le spese risultate nella Repubblica federale di Germania durante i tre primi mesi dopo la nascita, nella misura in cui essa sarebbe stata obbligata ad accordare siffatte prestazioni in Svizzera.
Il primo e il secondo periodo si applicano per analogia ai bambini nati inva- lidi fuori del territorio delle Parti e la cui madre ha dimorato fuori della Svizzera per non più di due mesi prima del parto; l’assicurazione invalidità svizzera prende a carico le spese ivi occasionate nel senso del secondo pe- riodo soltanto se le misure devono essere eseguite immediatamente a causa della stato del bambino.83
(2) Un soggiorno del figlio fuori della Svizzera84 non superiore a tre mesi, non interrompe la durata di residenza prevista nell’articolo 18 numero 2 secondo periodo della convenzione.
10d.85 Vi è impiego permanente a tempo pieno, giusta l’articolo 18 numero 3, qualora detto impiego sia di durata illimitata o si fondi su un impegno di al- meno un anno e se procura al frontaliere entrate che possono sopperire ai suoi bisogni.
10e.86 I cittadini germanici che debbono abbandonare l’impiego o l’attività in Sviz- zera in seguito ad infortunio o a malattia sono considerati, fintanto che frui- scono dei provvedimenti di reintegrazione dell’assicurazione per l’invalidità svizzera o dimorano in Svizzera, come assicurati nell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, quanto all’apertura del diritto a una ren- dita ordinaria, e sono sottoposti all’obbligo di contribuire come persone sen- za attività lucrativa.
82 Introdotto giusta l’art. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
83 Introdotto giusta l’art. 1 n. 37 let. a del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
84 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 37 let. b del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
85 Introdotto giusta l’art. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
86 Introdotto giusta l’art. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
10f.87 I cittadini germanici sono considerati affiliati all’assicurazione per le pen- sioni germanica, secondo l’articolo 19 numero 1 lettera a) della conven- zione,
a) se l’evento assicurato secondo le disposizioni legali svizzere insorge nel corso di un mese per il quale è stato versato un contributo valido all’assicurazione per le pensioni germanica, oppure
b) se l’evento assicurato, secondo le disposizioni legali svizzere, insorge nel corso di un periodo considerato come periodo d’interruzione secon- do le disposizioni legali germaniche, oppure
c) se riscuotono una rendita di vecchiaia o di invalidità dell’assicurazione per le pensioni germaniche o hanno diritto a una siffatta rendita, oppure
d) se sono stati accordati provvedimenti d’integrazione. 10g. …488
11. La durata di residenza ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione non è considerata interrotta, se la persona in questione non abbia lasciato la Sviz- zera, durante un anno civile, per un periodo superiore a tre mesi. I periodi d’esenzione dall’assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e l’invalidità non sono computati alla durata di residenza.
11a.89 In deroga all’articolo 21 capoverso 3 della convenzione, le prestazioni in natura, nella Repubblica federale di Germania, sono concesse soltanto dall’istituto germanico di assicurazione contro gli infortuni se, secondo le disposizioni legali germaniche, entra in vigore un disciplinamento giusta il quale le prestazioni in natura sono concesse a una persona assicurata presso una cassa malati germanica unicamente da un istituto dell’assicurazione contro gli infortuni.
12. Ove il figlio di una persona esercitante un’attività lucrativa sul territorio della Repubblica federale di Germania abiti in un Cantone svizzero, le cui disposizioni legali non contemplino il diritto agli assegni per un figlio di cittadini germanici abitante nella Repubblica federale di Germania, al figlio di questa persona non sarà assegnato alcun assegno secondo le disposizioni legali germaniche. Tale disposto non si applica, tuttavia, ai figli di una per- sona, esercitante un’attività lucrativa in un ramo economico, per il quale sussiste, al domicilio dei figli, un ordinamento secondo cui gli assegni per i figli vanno parimente accordati, se essi abitano nella Repubblica federale germanica.
87 Introdotto giusta l’art. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
88 Abrogato giusta l’art. 1 n. 38 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
89 Introdotto giusta l’art. 1 n. 39 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
12a.90 A domanda, il centro di collegamento svizzero per gli assegni familiari ac- corda parimente l’assistenza amministrativa agli uffici del lavoro germanici per quanto concerne gli assegni familiari che non sono concessi secondo le disposizioni legali svizzere.
13. e 14.91
Fatto a Friburgo in Brisgovia, il 25 febbraio 1964, in due esemplari.
(Seguono le firme)
90 Introdotto giusta l’art. 1 n. 28 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
91 Abrogati giusta l’art. 1 n. 40 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).