CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Sommario
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1 – Oggetto della gara 3
Articolo 2 – Servizi complementari e nuovi servizi 5
Articolo 3 – Principi per lo svolgimento dei servizi 5
Articolo 4 – Osservanza delle disposizioni legislative 5
Articolo 5 – Ambito territoriale di svolgimento dei servizi 5
Articolo 6 – Durata dell’appalto 6
Articolo 7 – Obiettivi di raccolta differenziata 6
Articolo 8 – Trattamento dei rifiuti urbani e ricavi CONAI 6
PARTE II – ASPETTI ECONOMICI 6
Articolo 9 – Corrispettivo dell’appalto 6
Articolo 10 – Pagamenti del corrispettivo 6
Articolo 11 – Rivalutazione del canone contrattuale per adeguamento Indice Istat 7
Articolo 12 – Riscossione dei Tributi 8
Articolo 13 – Spese 8
PARTE III – RAPPORTI TRA L’ENTE APPALTANTE E LA SOCIETA’ APPALTATRICE 8
Articolo 14 – Consegna dei servizi 8
Articolo 15 – Obbligo di continuità dei servizi 8
Articolo 16 – Riserve e reclami 9
Articolo 17 – Detentore dei rifiuti raccolti e relative destinazioni 9
Articolo 18 – Contabilità del cantiere e controlli sullo svolgimento dei servizi 9
Articolo 19 – Cauzione definitiva 10
Articolo 20 – Cooperazione 11
Articolo 21 – Gestione provvisoria 11
Articolo 22 – Subappalto 11
Articolo 23 – Trasformazione della Società appaltatrice 12
Articolo 24 – Tutela della privacy 12
Articolo 25 – Riservatezza 12
Articolo 26 – Penalità 12
Articolo 27 – Rinvio a disposizione di legge 16
PARTE IV – NORME ORGANIZZATIVE 16
Articolo 28 – Piano di Lavoro 16
Articolo 29 – Monitoraggio della qualità, efficienza ed efficacia dei servizi 16
Articolo 30 – Centro Servizi e gestione del Centro Comunale di raccolta 17
Articolo 31 – Responsabile del cantiere e numero verde 18
Articolo 32 – Personale per l’espletamento dei servizi 18
Articolo 33 – Reperibilità del personale 20
Articolo 34 – Sicurezza sul lavoro 20
Articolo 35 – Ulteriori obblighi e responsabilità della Società appaltatrice 21
Articolo 36 – Rischi legati all’esecuzione dei servizi e copertura assicurativa 21
Articolo 37 – Caratteristiche automezzi, attrezzature e materiali di consumo 22
Articolo 38 – Uso, collocamento e manutenzione delle attrezzature per il servizio 23
Articolo 39 – Ulteriori contenitori per raccolta rifiuti 23
Articolo 40 – Sostituzione contenitori distrutti o divenuti obsoleti 23
Articolo 41 – Adesivi da apporre sui contenitori per la raccolta dei rifiuti 23
Articolo 42 – Supporto alla protezione civile e agli operai comunali per le situazioni di criticità a causa di neve24
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto della gara
Oggetto dell’appalto è il complesso delle seguenti elencate prestazioni e forniture che l’Ente appaltante intende affidare a una Società specializzata esterna all’Ente, di seguito denominata “Società Appaltatrice”:
1. Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani residuali indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche, trasporto ad impianto di trattamento/recupero/smaltimento;
2. Servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei RU ed assimilati agli urbani per le utenze domestiche e non domestiche, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
3. Servizio di raccolta differenziata congiunta di carta e cartone per le utenze domestiche e non domestiche, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
4. Servizio di raccolta differenziata selettiva di imballaggio in cartone per le utenze non domestiche, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
5. Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro (vetro cavo: vasetti e bottiglie), in alluminio e in acciaio (barattoli e lattine) per le utenze domestiche e non domestiche, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
6. Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica per le utenze domestiche e non domestiche, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
7. Servizio di raccolta dei pannolini e pannoloni presso le utenze domestiche e non domestiche, trasporto ad impianto di trattamento/recupero/smaltimento;
8. Rimozione dei contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti e di eventuali attrezzature già presenti nel territorio comunale e non più funzionali ai servizi oggetto dell’appalto;
9. Fornitura e distribuzione alle utenze domestiche e non domestiche dei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare;
10. Servizio di raccolta, trasporto ad impianto di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale fino a un volume massimo di 2 mc;
11. Servizio di raccolta dei beni durevoli (rifiuti ingombranti) presso le utenze domestiche, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
12. Servizio di raccolta dei RAEE presso le utenze domestiche, trasporto e conferimento presso idoneo impianto di trattamento e recupero;
13. Servizio di raccolta della frazione merceologica verde presso le utenze domestiche, trasporto e trattamento presso idoneo impianto di trattamento e recupero;
14. Servizio di raccolta differenziata di pile esauste e farmaci scaduti, prodotti etichettati “T” e/o “F”, trasporto e conferimento presso idoneo impianto di recupero/smaltimento e fornitura degli appositi contenitori;
15. Gestione del centro comunale di raccolta;
16. Servizio di raccolta urbani (cestini gettacarta, rifiuti verdi) prodotti nell’area del cimitero;
17. Manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché sostituzione di attrezzature e mezzi eventualmente deteriorati siano questi già esistenti sul territorio (es. cestini gettacarte), forniti in uso o utilizzati dalla Società appaltatrice (es. contenitori per la raccolta dei rifiuti, automezzi per il servizio) o di proprietà dell’Ente appaltante (es. Centro Comunale di raccolta);
18. Fornitura di attrezzature, di contenitori e di materiali d’uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti urbani;
19. Adozione Carta dei Servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio;
20. Analisi merceologiche delle frazioni merceologiche presso gli impianti di destinazione, analisi merceologiche nella misura di 2/anno per il rifiuto indifferenziato.
21. Servizio di spazzamento e lavaggio stradale, svuotamento dei cestini gettacarte stradali e di quelli presenti nei parchi pubblici;
22. Servizio di diserbo stradale per le strade comunali;
23. Servizio di pulizia e lavaggio delle aree mercatali e raccolta dei rifiuti prodotti durante manifestazioni straordinarie;
24. Servizio di raccolta di siringhe e carogne animali, per le carogne animali sono compresi nel servizio fino a 6 interventi/anno;
25. Censimento e pulizia delle caditoie;
26. Supporto rimozione neve e spargimento sale
27. Azioni di comunicazione sulla riduzione e sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani (dal primo anno)
Il servizio non comprende la raccolta e il trasporto di:
• Rifiuti speciali di cui all’art. 184, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare sono esclusi scorie, ceneri e rifiuti provenienti da aziende industriali, commerciali ed artigianali (ad eccezione d i quelli prodotti dagli uffici e dalle mense aziendali9, ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento, terra, terriccio, rami e foglie provenienti da riassetti di giardini effettuate da imprese per conto terzi, rifiuti di stalle, di pollai, ecc.;
• Rifiuti provenienti da cantieri edili per i quali l’appaltatore può attivare un servizio a pagamento i cui oneri non debbono in alcun modo ricadere sulla Ente appaltante;
• Rifiuti pericolosi di cui all’art. 184, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Le modalità organizzative ed esecutive dei servizi sopra indicati sono dettagliatamente descritte nella offerta tecnica della Società appaltatrice che è stata redatta sulle disposizioni del disciplinare tecnico.
I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente appalto sono quelli urbani come definiti dal comma 2 dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
L’Ente appaltante provvederà ad aggiornare il proprio regolamento comunale di igiene urbana in materia di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo i principi
di cui all’articolo 195, comma 1 lett. e) e comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. 152/2006.
Articolo 2 – Servizi complementari e nuovi servizi
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata, alla medesima Società appaltatrice prestatrice del servizio principale:
a) ai sensi e per gli effetti dell’Art. 57, comma 5, lettera a) e dell’Art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. servizi complementari non compresi nel presente capitolato speciale di appalto, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza;
b) ai sensi e per gli effetti dell’Art. 57, comma 5, lettera b) e dell’Art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con la presente gara
- conformi al presente capitolato speciale di appalto e comunque nei termini di legge, ben distinti dall’ipotesi rinnovatoria.
Qualora l’Ente appaltante si trovi nelle situazioni di dover provvedere, ai sensi del comma 3 dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, alla rimozione e all’avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo privato, può essere affidato alla Società appaltatrice con le modalità di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici lo svolgimento di tali attività, previa verifica del possesso della dovuta iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Articolo 3 – Principi per lo svolgimento dei servizi
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. Pertanto, i servizi connessi alla raccolta dei rifiuti urbani ed alla igiene urbana sono caratterizzati dall’obbligo di continuità meglio dettagliato nell’art. 15 del presente capitolato.
Inoltre la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
Articolo 4 – Osservanza delle disposizioni legislative
La Società appaltatrice è tenuta all’obbligo di osservare le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme dei Regolamenti Comunali e le ordinanze del Sindaco, nonché i documenti di pianificazione e programmazione della Regione Lazio e della Provincia di Roma. In particolare la Società appaltatrice deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell’espletamento dei servizi la Società appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le disposizioni e ad osservare tutte le direttive che vengono emanate dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta all’Ente appaltante, che potrà esercitarlo nella maniera che riterrà più opportuna.
Articolo 5 – Ambito territoriale di svolgimento dei servizi
I servizi di cui all’art. 1 devono essere svolti all’interno dell’intero territorio dell’Ente appaltante.
Articolo 6 – Durata dell’appalto
La durata del presente appalto è fissata in anni sette (7) salvo l’inizio delle attività da parte del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs. 152/2006. E’ vietato il rinnovo tacito del contratto.
Articolo 7 – Obiettivi di raccolta differenziata
E’ espressa volontà dell’Amministrazione comunale il raggiungimento dei seguenti obiettivi in merito alla percentuale di raccolta differenziata: 50% entro il primo anno di contratto e 70% entro il secondo anno di contratto.
Pertanto, la Società appaltatrice, oltre a dover svolgere i servizi a regola d’arte, deve garantire un costante impegno ed una continua collaborazione per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, con particolare riferimento alle situazioni in cui la Società appaltatrice riveste un ruolo chiave nell’incentivare i comportamenti virtuosi dell’utenza (ad es. gestione dei Centri di Raccolta, vigilanza nelle aree mercatali, informazioni all’utenza durante i servizi di raccolta/igiene urbana, comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto e alla polizia locale degli inadempimenti delle utenze, ecc.). L’Ente appaltante applicherà alla Società appaltatrice la penalità P22 prevista all’articolo 26 del presente capitolato speciale d’appalto qualora il risultato ottenuto in termini di percentuale di raccolta differenziata sia inferiore agli obiettivi minimi sopra citati a causa di carenze del servizio risultanti da contestazioni comunicate alla Società appaltatrice dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento. La percentuale di raccolta differenziata verrà calcolata con il “Metodo standardizzato di certificazione della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani” Deliberato dalla Regionale Lazio con delibera di Giunta n°310 dell’8 maggio 2009.
Articolo 8 – Trattamento dei rifiuti urbani e ricavi CONAI
Gli impianti ai quali conferire le frazioni merceologiche raccolte differenziate sono individuate dall’Ente Appaltante entro un raggio di 100 km dal Comune di Mentana.
I costi del trattamento e i ricavi dei Consorzi di filiera del CONAI sono di competenza dell’Ente appaltante così come i costi di trattamento della frazione secca residua CER 20 03 01 e dello spazzamento CER 20 03 03. L’impianto per la frazione merceologica secca residua CER 20 03 01 sarà individuato dalla Stazione Appaltante secondo i principi di legge.
Prima del conferimento presso ogni impianto la Società appaltatrice dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
La Società appaltatrice dovrà comunicare ogni mese al Direttore dell’esecuzione del contratto i kilogrammi conferiti per ogni codice CER e l’impianto di destinazione.
PARTE II – ASPETTI ECONOMICI
Articolo 9 – Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dei servizi descritti nell’art.1 del presente capitolato e nel disciplinare tecnico comprensivi dei costi del trattamento delle varie frazioni merceologiche raccolte è di € 16.390.638,44 (IVA esclusa) comprensivo degli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza. A tale importo, al netto dei costi della sicurezza per i rischi da interferenza di € 308.000,00, deve essere detratto il ribasso d’asta offerto dalla Società appaltatrice.
Articolo 10 – Pagamenti del corrispettivo
Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate. La liquidazione avverrà entro il termine di 60 giorni ed in coerenza con la legge vigente in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, decorrenti dalla data di ricevimento all’ufficio protocollo di regolare fattura, previa verifica della regolare effettuazione dei servizi.
Il pagamento mensile del canone d’appalto ammonta ad € 1.340.219,87 (IVA e costi sicurezza esclusi) decurtato del ribasso d’asta offerto da applicare all’importo, al netto dei costi della sicurezza da interferenze.
A pena di sospensione del pagamento, la Società appaltatrice dovrà allegare alla fattura un report mensile contenente:
• dettaglio delle attività svolte;
• una tabella dove viene riportato il personale che ha svolto i servizi con il relativo livello contrattuale e percentuale di utilizzo (full time o part-time);
• la descrizione per codice CER dei rifiuti raccolti con relativi kilogrammi ed impianti di destinazione. Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.
Articolo 11 – Rivalutazione del canone contrattuale per adeguamento Indice Istat
Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto sarà soggetto a rivalutazione annuale a partire dal secondo anno dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto secondo quanto di seguito riportato.
La revisione verrà effettuata a conclusione dell'anno oggetto di rivalutazione, in base ai dati riferiti a tale anno, e verrà attuata a seguito di un'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento nei 60 giorni successivi alla formale richiesta da parte della Società appaltatrice. Tale richiesta che dovrà essere effettuata entro i primi due mesi dell'anno successivo. La mancata o ritardata presentazione di detta richiesta equivale alla rinuncia da parte della Società appaltatrice alla rivalutazione per l'anno di riferimento e ovviamente non potrà essere pretesa negli anni successivi.
Le eventuali rivalutazioni di canone verranno liquidate in un’unica soluzione previa presentazione di apposita fattura.
La variazione contrattuale verrà applicata solo se in aumento e scatterà solamente su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse.
La rivalutazione del canone contrattuale scaturisce dalla somma delle singole voci, anche se di segno negativo, di seguito descritte:
MECCANISMO ADEGUAMENTO CANONE ANNUO
VOCE APPLICAZIONE
A: Variazione Costo Personale E' quantificata in funzione della variazione del costo del lavoro rispetto al primo anno di contratto
B: Variazione Costi al Consumo
E' quantificata applicando l'indice ISTAT-FOI all'importo contrattuale al netto del costo del lavoro. VOCE A: per ottenere il valore relativo al costo del personale, ogni categoria di operai, suddivisi per livello contrattuale e ore di lavoro settimanali, deve essere moltiplicata per la variazione di costo del rispettivo livello contrattuale CCNL rispetto al costo del primo anno di contratto (tabelle costo del lavoro Fise-Assoambiente). Il numero di operai di riferimento e la loro qualifica sono quelli dichiarati nel verbale di avvio di esecuzione del Contratto, fatte salve eventuali modifiche dell’organico che devono essere preventivamente comunicate al responsabile del procedimento ed al Direttore dell’esecuzione del contratto e che devono essere espressamente autorizzate dall’Ente appaltante.
VOCE B: per ottenere il valore relativo all'adeguamento Istat si deve detrarre dall’importo contrattuale annuo, come rimodulato a seguito del ribasso d'asta offerto, il costo del personale sostenuto nel primo anno. Il valore così ottenuto si deve moltiplicare per l’indice ISTAT-FOI che indica la variazione dei prezzi al consumo dell'anno di riferimento rispetto al primo anno di contratto.
ADEGUAMENTO TOTALE = Voce A + Voce B
Articolo 12 – Riscossione dei Tributi
I proventi derivanti dai tributi connessi ai servizi del presente appalto, sono di esclusiva competenza
e pertinenza dell’Ente appaltante, che provvederà alla loro riscossione, salva l’attuazione della disciplina dettata dall’articolo 238 comma 3 del D.Lgs. 152/06.
Qualora l’Ente appaltante, a seguito della realizzazione su tutto il territorio comunale di un sistema di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, preveda l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, potrà affidare l’applicazione e la riscossione della stessa alla Società appaltatrice ai sensi ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Articolo 13 – Spese
La Società appaltatrice è espressamente obbligata a rimborsare all’Ente appaltante tutte le spese di qualsiasi tipo che l’Ente stesso dovesse sostenere per gli inadempimenti della medesima Società agli obblighi contrattuali.
PARTE III – RAPPORTI TRA L’ENTE APPALTANTE E LA SOCIETA’ APPALTATRICE
Articolo 14 – Consegna dei servizi
La consegna dei servizi di cui all’articolo 1 del presente capitolato da parte dell’Ente appaltante avverrà nel giorno indicato nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, e comunque dopo l’aggiudicazione definitiva dell'appalto. La Società appaltatrice non potrà ritardare l’inizio dell’esecuzione del servizio, pena la decadenza “de jure e de facto” del contratto.
Saranno posti a carico della Società appaltatrice i danni causati all’Ente appaltante in conseguenza del ritardo dell’inizio dello svolgimento dei servizi.
Articolo 15 – Obbligo di continuità dei servizi
I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge n. 146 del 12/06/1990 modificata ed integrata dalla legge n. 83 dell’11/04/2000 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale
che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali.
In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto che il Responsabile del procedimento circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio.
Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 26 del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatrice.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante applicherà quanto previsto dall'articolo 26 del presente capitolato.
Articolo 16 – Riserve e reclami
Tutte le riserve e i reclami che la Società appaltatrice riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati al Responsabile del procedimento ed al Direttore dell’esecuzione del contratto con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.
Articolo 17 – Detentore dei rifiuti raccolti e relative destinazioni
I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio pubblico (rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani) sono detenuti dal momento della raccolta dalla Società appaltatrice.
I rifiuti devono essere conferiti dalla Società appaltatrice presso siti di recupero/smaltimento autorizzati ai sensi di legge ed individuati dall’Ente Appaltante in quanto i costi dei trattamenti sono a carico dell’Ente Appaltante stesso.
L’impianto del trattamento della frazione secca residua (CER 20 03 01) sarà individuato sempre dall’Ente appaltante, in coerenza con il Piano regionale di gestione rifiuti.
Inoltre, solo per la frazione secca residua la base d’appalto comprende il trasporto fino ad una distanza di 150 km dalla Sede Comunale. L’eventuale costo chilometrico aggiuntivo derivante dalla necessità di effettuare un percorso superiore ai 150 km di cui sopra, sarà calcolato applicando le tariffe chilometriche minime risultanti dal tariffario della Regione Lazio in vigore per il trasporto in conto terzi, depositato presso la Camera di Commercio. Gli eventuali ulteriori km percorsi saranno attestati dal servizio “calcolo distanze chilometriche” dell’ACI.
Per le restanti frazioni merceologiche il costo del trasporto è compreso nella base d’asta per una distanza fino a 100 km dalla Sede Comunale. L’eventuale costo chilometrico aggiuntivo derivante dalla necessità di effettuare un percorso superiore ai 100 km di cui sopra, sarà calcolato applicando le tariffe chilometriche minime risultanti dal tariffario della Regione Lazio in vigore per il trasporto in conto terzi, depositato presso la Camera di Commercio. Gli eventuali ulteriori km percorsi saranno attestati dal servizio “calcolo distanze chilometriche” dell’ACI.
Il trasporto dovrà essere effettuato senza fermate intermedie e dovrà avvenire in condizioni di sicurezza stradale e tecnica. L’Ente appaltante è esente da ogni responsabilità derivante da danni verso terzi durante le operazioni di trasporto.
Articolo 18 – Contabilità del cantiere e controlli sullo svolgimento dei servizi
Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà verificare al momento della redazione del verbale di avvio del servizio e durante l’esecuzione del contratto che il personale, i mezzi e le attrezzature presenti nel cantiere siano coerenti con quanto riportato nell’offerta tecnica. La mancanza di tale coerenza viene comunicata dal Direttore dell’esecuzione del contratto al Responsabile del procedimento affinché insieme nelle attività di verifica di conformità descritte nel contratto, partendo dai giustificativi dell’offerta, possano quantificare gli importi da non dover erogare alla Società appaltatrice in funzione del tempo delle carenze accertate e del periodo di tempo nel quale queste carenze si sono manifestate. Tale importo verrà detratto dalle fatture successive all’accertamento della carenza.
L’Ente appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo della gestione dei servizi, riservandosi la facoltà di apportare variazioni temporanee o definitive alle modalità di esecuzione dei servizi secondo le modalità descritte nel contratto.
Per tutto il periodo di affidamento in appalto la vigilanza sui servizi competerà all’Ente appaltante che la eserciterà con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
L’Ente appaltante potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l’ispezione automezzi, attrezzature, ecc. e su quant’altro faccia parte dell’organizzazione dei servizi al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dal contratto e di tutta la documentazione ad esso allegata, nonché di tutte le altre norme vigenti o conseguenti in materia di gestione rifiuti.
La Società appaltatrice dovrà essere disponibile a controlli sulla qualità e quantità di rifiuti raccolti da effettuarsi a discrezione dell’Ente appaltante, che potrà affiancare un proprio incaricato nelle operazioni di raccolta, trasporto e pesatura dei rifiuti. Qualora vengano riscontrati dei disservizi su segnalazione del Responsabile del procedimento o del Direttore dell’esecuzione del contratto la Società appaltatrice dovrà intervenire:
a) immediatamente per i servizi con carattere quotidiano;
b) entro le ventiquattro (24) ore dalla segnalazione per i servizi con frequenze non quotidiane. Inoltre, la Società appaltatrice dovrà consegnare al competente Responsabile del procedimento:
1) con frequenza mensile: fogli di servizio riportanti data, servizio effettuato, personale ed attrezzature impiegate, mezzi in officina per manutenzione, dati relativi ai conferimenti divisi per tipologia di rifiuto ed eventuali segnalazioni per anomalie del servizio;
2) con frequenza mensile: report in excel dei quantitativi di rifiuti conferiti e percentuale di raccolta differenziata calcolata con il metodo di cui X.X.X. x. 000/ 0000;
3) con frequenza annuale: stato di servizio di tutto il personale dipendente;
4) con frequenza annuale: attestazione dell’avvenuta revisione dei mezzi;
5) con frequenza annuale: attestazione dell’avvenuta manutenzione delle attrezzature;
6) entro 30 giorni dallo svolgimento delle analisi merceologiche: la comunicazione dei risultati delle analisi.
La Società appaltatrice dovrà segnalare immediatamente tutte le circostanze o i fatti che possano impedire o compromettere la regolare esecuzione delle operazioni relative ai servizi da svolgere.
I dati relativi alla raccolta differenziata devono essere forniti in formato elettronico condiviso con l’Ente appaltante al fine di consentirne la pubblicazione in modalità “open data” sul sito istituzionale.
Articolo 19 – Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, la Società appaltatrice dovrà sottoscrivere, prima della stipula del contratto, una cauzione fideiussoria definitiva, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale. In presenza di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria definitiva è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Anche per la garanzia definitiva si applica il comma 7 dell’articolo 75 del D.Lgs. n.163/06.
Detta cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modi:
• versamento mediante bonifico bancario presso la Tesoriera dell’Ente appaltante;
• fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti alla revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
Detta cauzione dove essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto, compresa eventuale proroga, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante.
La Cauzione definitiva è progressivamente svincolata ogni anno a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei servizi, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell’Ente appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’Ente appaltante, da parte della Società appaltatrice, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi attraverso i verbali di verifica di conformità descritti nel contratto. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’emissione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto del certificato di ultimazione delle prestazioni. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dall’emissione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto dei verbali di verifica e conformità e del certificato di ultimazione delle prestazioni costituisce inadempimento del garante nei confronti della Società appaltatrice per la quale la garanzia è prestata.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.
Articolo 20 – Cooperazione
La Società appaltatrice provvederà a segnalare al Direttore dell’esecuzione del contratto quelle circostanze e quei fatti, rilevati nell’espletamento del proprio compito, che possano impedire, ostacolare o rallentare il regolare svolgimento del servizio adoperandosi, ove possibile, nello stesso tempo all’eliminazione degli stessi.
Articolo 21 – Gestione provvisoria
Alla scadenza del contratto la Società appaltatrice, su richiesta scritta del Direttore dell’esecuzione del contratto, è obbligata ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo non superiore a mesi Sei (6), nelle more del perfezionamento della nuova procedura d’appalto tesa ad individuare la nuova Società appaltatrice.
Articolo 22 – Subappalto
La gestione dei servizi dovrà essere interamente svolta dalla Società appaltatrice con possibilità di subappaltare i servizi oggetto del contratto esclusivamente in conformità a quanto previsto nell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Qualora la Società appaltatrice voglia affidare in subappalto taluni servizi del presente capitolato, e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, deve obbligatoriamente aver dichiarato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizi e forniture che intende subappaltare. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, comporterà il decadimento del diritto per la Società appaltatrice di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento dei servizi o parte dei servizi in subappalto.
Non si considera subappalto il noleggio straordinario di automezzi e/o di attrezzature purché l’uso venga effettuato con personale della Società appaltatrice e sotto la piena responsabilità dello stesso.
La Società appaltatrice dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l’Ente appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto la Società appaltatrice dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara in relazione alla prestazione subappaltata, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e riportati nel disciplinare di gara. I titolari di subappalto devono osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. L’Ente appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per
il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ente appaltante sono ridotti della metà. Ai fini del rilascio di detta autorizzazione l’Ente appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva.
Ai fini dell’affidamento dei servizi non devono sussistere, nei confronti dell’affidatario del subappalto, nessuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.ii.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime la Società appaltatrice dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Ente appaltante della buona riuscita dei servizi. La Società appaltatrice deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Società appaltatrice non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’Ente appaltante sospende il successivo pagamento a favore della Società appaltatrice stessa e può decidere di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista, nelle modalità descritte nel contratto, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite a seguito della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Si precisa che anche nell’ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione. In tal caso, inoltre, l’Ente appaltante verificherà che la Società appaltatrice corrisponda i costi della sicurezza anche alla società subappaltatrice.
Articolo 23 – Trasformazione della Società appaltatrice
Nel caso di cessione di un ramo di azienda o di trasformazione della Società appaltatrice, questa si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto alla Società subentrante a condizione che abbia gli stessi requisiti della Società appaltatrice aggiudicataria. Tale trasferimento di obbligazioni dovrà comunque avvenire con il consenso dell’Ente appaltante, fermo restando quanto sancito nell’art.116 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Articolo 24 – Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti dalla Società appaltatrice verranno trattati dall’Ente appaltante per le finalità connesse alla stipula e alla gestione del contratto. La Società appaltatrice ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge stessa.
Articolo 25 – Riservatezza
La Società appaltatrice ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti forniti dall’Ente appaltante. Tale riservatezza avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Ente appaltante. La Società appaltatrice è comunque tenuta a non pubblicare articoli o fotografie sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuta a conoscenza per causa dello svolgimento dei servizi, salvo esplicito benestare dell’Ente appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
L’Ente appaltante, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa ed il diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e documenti trasmessi dalla Società appaltatrice in fase di gara e di esecuzione del contratto.
Articolo 26 – Penalità
Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti allegati al contratto dei servizi, previa contestazione da parte dell’Ente appaltante e sentite le motivazioni della Società appaltatrice, potranno essere applicate le seguenti penali:
P1 Mancata assunzione del servizio entro i termini stabiliti all’Art. 14 del presente Capitolato:
€ 3.000,00 per giorno per un massimo di cinque giorni oltre i quali l’Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto
P2 Mancata effettuazione di tutti i servizi
€ 2.000,00 per giorno di mancata effettuazione
P3 Mancata effettuazione dei servizi minimi essenziali garantiti in caso di sciopero
€ 2.000,00 per giorno di mancata effettuazione
P4 Carenze in merito alla gestione del centro comunale di raccolta
• Mancata apertura del centro comunale di raccolta con riferimento agli orari riportati nell'offerta tecnica
€ 500 per giorno
• Mancato funzionamento del sistema di videosorveglianza
€ 100,00 per giorno
• mancata pulizia del sito, indisponibilità di volumi per la ricezione dei rifiuti
€ 200,00 per giorno
P5 Mancata evasione delle richieste da parte degli utenti riguardo il servizio a chiamata degli ingombranti, RAEE e verde
€ 50,00 per ogni richiesta per giorno di ritardo rispetto al tempo di evasione riportato nell’offerta tecnica
P6 Mancata disponibilità degli automezzi e delle attrezzature nei tempi e modi definiti nel disciplinare tecnico
€ 50,00 per giorno per attrezzatura o automezzo mancante se il servizio viene comunque svolto nei termini prescritti (altrimenti vedi P7)
P7 Mancato rispetto della programmazione nell’esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione)
€ 300,00 per singola contestazione
P8 Inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio
€ 500,00 per singola contestazione
P9 Mancato prelievo singolo contenitore
€ 50,00 per singola contestazione
P10 Mancata effettuazione del servizio di raccolta della frazione secca residua e della frazione umida
€ 1.500,00 per giorno
P11 Mancata effettuazione del servizio di raccolta delle altre frazioni oggetto del servizio
€ 1.000,00 per giorno
P12 Mancata pulizia dei contenitori
€ 50,00 per giorno di ritardo sulla programmazione stabilita
P13 Mancato lavaggio dei mezzi
€ 200,00 per singola contestazione
P14 Mancata riparazione o sostituzione di mastelli e contenitori carrellati segnalati guasti o danneggiati entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente appaltante
€ 100,00 per mastello o contenitore per giorno di ritardo oltre l’ottavo
P15 Operai senza divisa o con divise indecorose o privi dei DPI
€ 100,00 per singola contestazione
P16 Inadeguato stato di conservazione degli automezzi
€ 500,00 per singola contestazione
P17 Mancata consegna di report e di documentazione amministrativa e mancata trasmissione delle informazioni attinenti i rifiuti trattati, nei termini indicati dall’Ente appaltante
€ 200,00 per giorno di ritardo
P18 Mancata segnalazione dell’avvistamento durante l’esecuzione dei servizi di rifiuti abbandonati, deposito incontrollato e discariche abusive sul territorio comunale
€ 500,00 per singola contestazione
P19 Mancata rimozione dei rifiuti abbandonati nei termini descritti nel disciplinare tecnico
€ 500,00 per singola contestazione
P20 Mancata apertura del front office
€ 200,00 per giorno di mancata apertura
P21 Mancata raccolta dei rifiuti abbandonati sui cigli della strada
€ 100,00 per singola contestazione
P22 Mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata indicate nell’art. 7 del presente capitolato
€ 5.000,00 per ogni anno per ogni punto percentuale al di sotto delle percentuali previste all’art. 7 del presente capitolato, oltre al rimborso del venti per cento dell’ecotassa vigente moltiplicata per i chilogrammi di indifferenziato che hanno determinato una percentuale minore a quella fissata dalla legge
P24 Mancato spazzamento della zona prevista da calendario
€ 500,00 per singola contestazione
P25 Mancato rispetto degli orari (posticipo) previsti dal calendario di spazzamento
€ 500,00 per singola contestazione
P26 Spazzamento effettuato in maniera qualitativamente insufficiente (presenza di residui sul piano strada)
€ 300,00 per singola contestazione
P27 Cestini portarifiuti traboccanti alle ore 12,30
€ 100,00 per singola contestazione
P28 Mancata pulizia di griglie e caditoie
€ 50,00 a griglia/caditoia
P29 Mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 45 del Capitolato in caso di neve
€ 1.000,00 per giorno
P30 Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti per singola inadempienza potrà essere applicata una penalità variabile da € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00.
Alla Società appaltatrice possono essere contestate contemporaneamente più penali.
La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata alla Società appaltatrice per iscritto, anche a mezzo telefax o PEC, con l’indicazione della penalità applicabile e con l’invito a far pervenire, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione, presentata entro il temine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante. In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dall’Ente appaltante la penale a carico della Società appaltatrice senza ulteriori comunicazioni.
Congiuntamente alla contestazione dell’inadempienza sarà assegnato un termine congruo e perentorio alla Società appaltatrice per l’adempimento degli obblighi contrattuali. Il congruo termine da assegnare alla Società appaltatrice sarà stabilito congiuntamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento tenuto conto della mole dei servizi da eseguire.
Qualora la Società appaltatrice non ottemperi nel termine assegnatole, l’Ente appaltante provvederà ad applicare il doppio della sanzione sopra riportata con la facoltà di fare eseguire d’ufficio, in danno della Società appaltatrice, i servizi necessari, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla Società appaltatrice, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.
Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, la Società appaltatrice ha l’obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata di riferimento al Direttore dell’esecuzione del contratto circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.
In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l’applicazione delle penali di cui sopra in misura doppia.
Gli importi relativi alle penali, così come eventuali spese per l’esecuzione d’ufficio dei servizi non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di liquidazione della prima fattura utile o, a scelta dell’Ente appaltante, tramite escussione della polizza fidejussoria.
Alla Società appaltatrice sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogatele ed il relativo importo verrà trattenuto dalle successive fatture.
La Società appaltatrice sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato dall’inadempimento realizzato.
Articolo 27 – Rinvio a disposizione di legge
Per quanto non previsto nel presente capitolato d’appalto, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge vigenti, il piano di gestione rifiuti regionale e provinciale vigenti, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, il D.Lgs. n. 163/06, il D.Lgs. n. 152/2006, le norme del codice civile ed ogni altra norma o disposizione in materia, anche futura.
PARTE IV – NORME ORGANIZZATIVE
Articolo 28 – Piano di Lavoro
La Società appaltatrice si obbliga a presentare Sette (7) giorni prima della data di consegna dei servizi, apposito piano di lavoro annuale contenente il “Calendario di Programmazione” delle singole attività da eseguire, coerente con il cronoprogramma contenuto nell’offerta tecnica o nel disciplinare tecnico posto a base di gara. Nella programmazione annuale devono essere esplicitate le date dello svolgimento di tutti i servizi.
Per ciascuno dei servizi la Società appaltatrice dovrà inviare entro il 23 di ogni mese al Direttore dell’esecuzione del contratto la programmazione del mese successivo da attuarsi con tutte le eventuali modifiche organizzative inerenti lo svolgimento dei servizi che si intendono concordare con il Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascerà il suo benestare. Inoltre, la Società appaltatrice è tenuta a partecipare ai tavoli tecnici indetti dall’Ente appaltante per la verifica degli obiettivi raggiunti e risoluzioni di eventuali criticità. Tali tavoli tecnici saranno convocati dal Direttore dell’esecuzione del contratto via fax o tramite PEC con cadenza quindicinale.
Articolo 29 – Monitoraggio della qualità, efficienza ed efficacia dei servizi
Affinché i risultati ottenuti dai servizi oggetto di appalto siano consoni alle aspettative ed agli obiettivi prefissati, risulta necessario:
• verificare periodicamente (almeno mensilmente) i livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi prestati;
• programmare ed effettuare le eventuali correzioni necessarie;
• verificare l’esito delle correzioni apportate attraverso l’analisi dell’evoluzione nel tempo dei risultati ottenuti.
In particolare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, affinché risulti efficiente e consenta di rispettare gli obiettivi di raccolta differenziata prefissati, deve essere affiancato da un servizio di monitoraggio che permetta di evidenziare eventuali anomalie del servizio e di procedere successivamente con le correzioni necessarie.
Per il monitoraggio dell’efficienza dei lavoratori la Società appaltatrice dovrà prevedere hardware e software per la gestione di una banca dati per il monitoraggio e il controllo e di un sistema cartografico digitale per la tracciabilità in tempo reale del servizio, dialoganti con i sistemi operativi dell’Ente
Appaltante. In particolare dovranno essere comunicati quotidianamente i dati principali riguardanti il servizio (personale e mezzi impiegati, utenze servite, quantità di rifiuti raccolte, conferimenti agli impianti effettuati)
Inoltre, la Società appaltatrice dovrà trasmettere entro il 10 di ogni mese report relativi alle quantità dei rifiuti urbani raccolti nel territorio del Comune di Mentana nel mese precedente, suddivisi per codice CER con i relativi impianti di destinazione, secondo il metodo di calcolo della raccolta differenziata della Regione Lazio, e a partire dal secondo anno di contratto i dati complessivi per la compilazione del MUD.
Articolo 30 – Centro Servizi e gestione del Centro Comunale di raccolta
La Società appaltatrice sin dall’inizio del servizio è tenuta a dotarsi di un centro servizi preferibilmente nel territorio del Comune di Mentana, o comunque a non più di 10 km dalla Sede del Comune, dove poter effettuare il ricovero dei mezzi e delle attrezzature necessarie per il servizio, gli spogliatoi per il personale e un ufficio amministrativo.
Deve inoltre fornire un servizio di front-office per i cittadini, nel centro comunale di raccolta o negli uffici del centro servizi, al fine di risolvere eventuali disservizi e prendere atto di segnalazioni. Il front office deve essere accessibile ai cittadini 6 giorni a settimana secondo gli orari indicati nell’offerta.
La gestione del centro comunale di raccolta rientra nei servizi del capitolato e quindi, il pagamento di tutte le bollette relative al consumo dell’energia elettrica, dell’acqua, del gas metano e del telefono saranno a carico della Società appaltatrice. Inoltre, per tutta la durata dell’appalto la Società appaltatrice dovrà provvedere a gestire il centro comunale di raccolta nel rispetto delle leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie, dei regolamenti antincendio vigenti e futuri e di quanto previsto nel C.C.N.L.
La Società appaltatrice è tenuta ad eseguire a proprie spese:
• tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati da sua negligenza nell’uso del centro comunale di raccolta e delle apparecchiature ivi esistenti;
• tutte le piccole riparazioni e manutenzioni di cui all’art. 1609 c.c. nelle quali rientrano quelle inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell’acqua calda di pertinenza esclusiva del centro comunale di raccolta;
• tutte le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico e le conseguenti opere di ripristino;
• tutta la manutenzione periodica degli infissi esterni ed interni.
Il canone d’appalto prevede a carico della Società appaltatrice tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, mentre le spese relative alla manutenzione straordinaria rimangono a carico dell’Ente appaltante. Per la sola manutenzione della superficie carrabile del centro comunale di raccolta sia la manutenzione ordinaria che straordinaria sono a carico della Società appaltatrice.
Inoltre, nel centro comunale di raccolta deve essere esposto apposito cartello riportante le seguenti informazioni:
• Committente;
• Ufficio comunale competente;
• Società appaltatrice ed eventuali subappaltatori;
• Oggetto del contratto di servizi con il relativo numero di repertorio;
• Tipologia di servizi da espletare con data inizio e fine contratto;
• Nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto;
• Nominativo del Responsabile del procedimento;
• Nominativo del Responsabile della sicurezza dei lavoratori;
• Numeri telefonici ed e-mail utili;
• Orari di apertura del centro comunale di raccolta;
• Tipologie di rifiuti conferibili e quantità massime.
Articolo 31 – Responsabile del cantiere e numero verde
La Società appaltatrice, al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, deve fornire un recapito telefonico con costante reperibilità diurna (dalle ore 06.00 alle 22.00), giorni festivi inclusi, e deve comunicare all’Ente appaltante il nominativo del responsabile di cantiere.
E’ a carico di detto responsabile della Società appaltatrice reperire ed inviare tutti i dati statistici inerenti i servizi, tenere e compilare i registri, se prescritti, fornire informazioni agli utenti dei servizi. Lo stesso dovrà altresì assicurare il rispetto di tutte le norme specifiche in materia di gestione dei rifiuti e sicurezza sul lavoro vigenti e future.
La società appaltatrice dovrà disporre di un numero verde attraverso il quale i cittadini potranno ottenere informazioni varie dall’azienda sulle modalità di svolgimento dei servizi e sui risultati delle attività di raccolta. Inoltre la Società appaltatrice dovrà disporre di una pagina facebook per il servizio di raccolta nel comune di Mentana. La linea telefonica per segnalazioni e contatti deve essere attiva per tutto l’appalto dalle 8:00 alle ore 18:00 e deve ricevere le chiamate sia dalla telefonia fissa che mobile. Inoltre gli utenti devono poter comunicare con la Società appaltatrice anche tramite fax ed e-mail.
Articolo 32 – Personale per l’espletamento dei servizi
La Società appaltatrice dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, personale idoneamente qualificato ed in numero adeguato rispetto ai servizi da fornire affinché lo svolgimento degli stessi avvenga in modo efficiente, efficace ed economico.
La Società appaltatrice dovrà utilizzare, per l’esecuzione dei servizi affidati in appalto, personale dipendente inquadrato con il C.C.N.L del settore di Igiene Ambientale (art. 203, comma 2 lettera p del D.Lgs. n. 152/06).
La Società appaltatrice si impegna a garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato temporaneamente inidoneo.
Compete alla Società appaltatrice l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.
La Società appaltatrice dovrà in ogni momento essere in grado di dimostrare l’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto.
La Società appaltatrice, ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. di categoria vigente, deve impegnarsi ad assumere tutto il personale attualmente in servizio presso la Società cessante, a far data dall’inizio dell’Appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e mantenendo allo stesso il trattamento economico e giuridico previsto, compresa l’anzianità maturata fino a quel momento come previsto dal CCNL di settore.
Sarà cura della Società uscente fornire e specificare per ogni dipendente l’anzianità di servizio per il lavoro prestato.
Nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto deve essere riportata una tabella che riassume in maniera sintetica il personale offerto in sede di gara dalla Società appaltatrice con le seguenti specifiche: Descrizione della qualifica, Livello CCNL, Numero, Impiego full-time/part-time (e nel caso ore/settimana), Nominativi. Dovrà, inoltre, procedere alla comunicazione di ogni eventuale variazione dei nominativi degli stessi.
La Società appaltatrice dovrà provvedere a formare il personale impiegato nello svolgimento del servizio circa le tecniche di pulizia, i criteri della raccolta differenziata dei rifiuti, ecc. La formazione dovrà essere effettuata fin dai primi giorni del servizio e dovranno essere previsti aggiornamenti periodici. La società appaltatrice dovrà inviare al Direttore dell’esecuzione del contratto il report annuale della formazione degli operai.
La Società appaltatrice stessa dovrà provvedere a fare eseguire al personale tutti i controlli sanitari, nonché le vaccinazioni che l’autorità sanitaria riterrà necessarie.
In linea generale la Società appaltatrice, fatta salva diversa disposizione dell’A.S.L. competente per territorio, è tenuta comunque ad attenersi al seguente calendario:
• vaccinazione antitetanica - ogni 10 anni;
• vaccinazione antitifica - ogni 3 anni;
• vaccinazione antitubercolare - all’assunzione;
• vaccinazione completa anti-epatite A e B - all’assunzione.
Tale elenco non è da intendersi comunque esaustivo degli obblighi spettanti alla Società appaltatrice. L’Ente appaltante è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio.
Il personale in servizio, dovrà essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal CCNL: divise dotate di catarifrangenti ad alta visibilità, fornite dalla Società appaltatrice. Xxx predetti abiti dovrà essere riportata, in caratteri ben leggibili, la seguente dicitura:
“COMUNE DI MENTANA – SERVIZIO DI IGIENE URBANA”.
Il personale dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla Società appaltatrice. Il personale è tenuto all’osservanza delle disposizioni e regolamenti emanati dall’Ente appaltante e deve assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza.
Ove un dipendente della Società appaltatrice assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dall’Ente appaltante nei confronti dell’utenza e/o del personale dell’Ente appaltante, la Società appaltatrice dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e non escludendo,
nei casi più gravi, la sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dovrà inoltre essere munito di tutti quei materiali necessari all’espletamento in sicurezza delle mansioni assegnate.
Tutto il personale pertanto dovrà essere munito e, obbligatoriamente indossare in servizio, tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) omologati ed idonei alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro.
La dotazione minima di detti DPI dovrà prevedere: indumenti ad “alta visibilità”, calzature di sicurezza, stivali, guanti e, qualora se ne ravvisi la necessità, dispositivi per la protezione del capo, dell’udito e degli occhi.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle normative in vigore.
Articolo 33 – Reperibilità del personale
Per far fronte a situazioni di emergenza, la Società appaltatrice deve indicare all’Ente appaltante un recapito operativo dotato di numero telefonico, anche di telefonia mobile, posto ad una distanza congrua a garantire l’intervento di una squadra appositamente attrezzata entro due ore dalla chiamata.
Il numero telefonico va comunicato all’Ente appaltante entro la data di inizio del periodo di affidamento del servizio e comunque ogni volta che interviene una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.
Articolo 34 – Sicurezza sul lavoro
L’Ente appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (ex art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), che viene allegato alla documentazione di gara. Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso Ente appaltante, anche su proposta della Società appaltatrice, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione dei servizi. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione dell’Ente appaltante.
In caso di subappalto, la Società appaltatrice dovrà trasmettere il DUVRI acquisito tra i documenti di gara ai subappaltatori i quali si impegneranno a compilare le parti di propria competenza in fase di autorizzazione del subappalto e stipula del relativo contratto a cura della Società appaltatrice.
Il DUVRI è un documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera non previste o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.
La Società appaltatrice ha l’obbligo di farsi carico di adottare tutti gli accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire le misure di prevenzione e protezione dai rischi dei propri addetti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
La Società appaltatrice è tenuta a depositare presso l’Ente appaltante, in quanto vincolante per la stipula del contratto, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e sottoscritto dal legale rappresentante della Società appaltatrice.
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte della Società appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
La Società appaltatrice è tenuta a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché gli addetti alla gestione delle emergenze e all’antincendio comunicando all’Ente appaltante i nominativi.
I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati, devono essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
La Società appaltatrice dovrà dotare, a proprie spese, il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti. Il personale dovrà essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano alla Società capogruppo.
L’Ente appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte della Società appaltatrice di quanto sopra descritto.
In caso di subappalto, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere in fase di autorizzazione o durante la durata del contratto la documentazione di supporto relativa agli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/08. In caso di subappalto la
Società appaltatrice dovrà corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. I contratti di subappalto privi della voce relativa alla quantificazione dei costi della sicurezza saranno considerati nulli.
Articolo 35 – Ulteriori obblighi e responsabilità della Società appaltatrice
La Società appaltatrice dovrà dichiarare in sede di stipula del contratto di servizi il proprio domicilio per tutta la durata del contratto stesso utile ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti. In caso di controversie si rimanda all’articolato del contratto.
Di seguito si elencano altri oneri ed obblighi a carico della Società appaltatrice:
a) La Società appaltatrice è tenuta, ai sensi dell’articolo 7 del presente capitolato, ad eseguire la migliore prestazione al fine del raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste. In particolare il personale della Società appaltatrice dovrà segnalare al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento le utenze che non svolgessero la corretta separazione dei rifiuti ed il conferimento in conformità alle modalità comunicate e descritte nel regolamento comunale di gestione rifiuti urbani;
b) La Società appaltatrice è responsabile verso l’Ente appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale avuto in consegna dall’Ente appaltante e della disciplina e dell'operato dei propri dipendenti. Nella conduzione e gestione del servizio, la Società appaltatrice, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose con espresso impegno a garantire che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni;
c) Tutto il personale della Società appaltatrice dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. A tale riguardo, prima dell’assunzione del servizio da parte della Società appaltatrice e, ad ogni successiva assunzione di personale, dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile tecnico e controfirmata dal Rappresentante dei lavoratori che attesti l’avvenuta formazione di ogni lavoratore impiegato dalla Società appaltatrice nell’appalto;
d) La Società appaltatrice si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell’area interessata al servizio stesso;
e) Compete inoltre alla Società appaltatrice ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio;
f) In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento di situazioni di pericolo la Società appaltatrice dovrà sia dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle norme che regolano la materia di sicurezza sul lavoro, sia informare senza indugio l’Ente appaltante per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause dell’incidente o dell’infortunio;
g) I mezzi impegnati nella raccolta e trasporto dei rifiuti devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente ed idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel contratto di servizi;
h) La Società appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente in modo preciso tutte le difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio;
i) La Società appaltatrice si impegnerà a denunciare immediatamente alle Forze dell’Ordine, dandone contestuale comunicazione all’Ente appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si possa manifestare nei propri confronti o nei confronti dei componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, fornitura di servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere etc.);
j) La Società appaltatrice sarà obbligata a comunicare all’ Ente appaltante ogni variazione eventualmente intervenuta nei propri organi societari, ivi comprese quelle relative agli impianti di trattamento o a fornitori soggetti a verifiche specifiche in relazione alle forniture prestate.
Articolo 36 – Rischi legati all’esecuzione dei servizi e copertura assicurativa
Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico della Società appaltatrice che è obbligata a tenere indenne l’Ente appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine la Società appaltatrice è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della Società appaltatrice. La polizza dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice di primaria importanza. La polizza, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell’Ente appaltante e riportare l’impegno dell’Assicuratore, esteso all’intera durata dell’appalto compresa la proroga tecnica, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 3.000.000,00 per ogni evento dannoso. La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della Società appaltatrice.
Quindi la Società appaltatrice si impegna a stipulare idonee polizze assicurative RCA per gli automezzi
e motocicli impegnati nel cantiere dell’Ente appaltante con massimali adeguati, e ad inoltrarne copia all’ufficio dell’Ente appaltante competente contestualmente alla messa su strada di ogni mezzo.
Nel caso di giudizio l’Ente appaltante dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
Tali coperture assicurative dovranno avere validità fino alla scadenza del contratto compresa l’eventuale proroga tecnica. In caso di costituzione di ATI o di contratto di rete (o di consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 2602 del c.c.) la Società mandataria (o la capogruppo) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate. In caso di impossibilità, le mandanti o le consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e condizioni sopra riportate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa della Società appaltatrice dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO anche per l’attività del subappaltatore.
Articolo 37 – Caratteristiche automezzi, attrezzature e materiali di consumo
La Società appaltatrice è tenuta a disporre e a dotarsi di ogni mezzo ed attrezzatura idonea per l’esecuzione di tutti i servizi del presente capitolato.
La flotta veicoli, le attrezzature, le apparecchiature, i rotabili, i Dispositivi di Protezione Individuale, i contenitori previsti nell'offerta tecnica dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE e ai requisiti di sicurezza vigenti.
I mezzi dovranno essere tenuti in ordine ed efficienza ed essere sottoposti con esito positivo alle verifiche periodiche dell’Ispettorato della Motorizzazione.
Tutti i mezzi dovranno inoltre essere tenuti, per tutta la durata dell’appalto, in perfetta efficienza e coloritura, sostituendo quelli che per uso o avaria fossero deteriorati. Nel caso di guasto di un mezzo la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione immediata.
Si prevede l’utilizzo, per l’espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti differenziati e di quelli residuali indifferenziati, di veicoli allestiti con sistemi di localizzazione satellitare GPS, sistemi di comunicazione con apparati GSM/GPRS/UMTS, e sistemi che consentano di agganciare e tenere in sicurezza due contenitori permettendo al contempo al mezzo di sostare su strada. Inoltre, qualora l’Ente appaltante voglia istituire un sistema di tariffazione puntuale i mezzi dovranno essere dotati di sistemi di identificazione dei contenitori e sistemi di quantificazione del numero di svuotamenti effettuati per ogni veicolo (eventualmente anche sistemi di pesatura dinamica a bordo per ogni veicolo).
Entro tre mesi dall’avvio del servizio sarà redatto il verbale di consistenza del parco mezzi ed attrezzature, che la Società appaltatrice si impegnerà a mantenere in perfetto stato d’uso per tutta la durata dell’appalto, rimanendo a suo esclusivo carico le spese delle sostituzioni totali o parziali che si rendessero necessarie.
I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o di manutenzione o di riparazione o comunque in caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che la Società appaltatrice avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.
I mezzi dovranno essere dotati di apposita copertura assicurativa e carta di circolazione.
I veicoli utilizzati per il servizio di raccolta dovranno essere dotati di tutti i dispositivi che tutelino e salvaguardino la sicurezza degli addetti al servizio quali: protezioni anticesoiamento sui dispositivi “alza-vuota contenitori”, valvole paracadute sui cilindri di sollevamento del gruppo “alza-vuota contenitori” e di sollevamento del gruppo “bocca di carico-tramoggia”, telecamera per visione posteriore con attivazione automatica all’inserimento della retromarcia, barre paraciclisti, pulsanti “a fungo” per l’arresto d’emergenza, dispositivi anticaduta e di limitazione della velocità con operatore presente sulle pedane posteriori (se installate), livello di rumorosità ≤ a 80 db(A) misurato ad una distanza di metri 4 da ogni lato dell’autoveicolo, cassetta di pronto soccorso ecc..
Detti dispositivi dovranno essere costantemente tenuti in efficienza. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli sui vari dispositivi e misurazioni sui livelli di rumorosità durante tutto il periodo contrattuale.
Le attrezzature e i mezzi successivamente immessi nel servizio dovranno avere le caratteristiche riportate nel progetto presentato dalla Società appaltatrice.
La Società appaltatrice dovrà garantire la qualità, la rispondenza alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza e la correttezza di utilizzo degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali, assumendo a proprio carico ogni onere derivante dall’inosservanza delle norme vigenti per la sicurezza del lavoro e per la prevenzione degli inquinamenti. Ogni anno la Società appaltatrice dovrà procedere ad un esame dei fumi emessi da tutti i veicoli a motore presenti nel cantiere, nonché ad un esame delle emissioni sonore. La documentazione comprovante l’esito degli esami dovrà essere trasmessa al Responsabile del procedimento.
Resta inteso che l’Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero e della conformità dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti alle vigenti norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli inquinamenti.
Tutti gli automezzi dovranno recare il logo e nome dell’Ente appaltante, la dicitura: “Servizi di igiene urbana” e il nominativo della Società appaltatrice; inoltre, qualora richiesto dall’Ente appaltante, sugli automezzi dovrà essere riportato il numero verde per le segnalazioni dei cittadini alla Società appaltatrice.
La Società appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, al lavaggio e alla disinfezione periodica dei mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio ed in ogni caso i mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio dovranno presentarsi idonei dal punto di vista igienico-sanitario. Il servizio di lavaggio automezzi dovrà essere eseguito con prodotti non tossici e possibilmente con il marchio Ecolabel o equivalente.
Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire in osservanza alle vigenti leggi, in particolare al codice della strada, al regolamento di esecuzione e alle leggi complementari, con veicoli in perfetta efficienza, ordine e pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo.
Articolo 38 – Uso, collocamento e manutenzione delle attrezzature per il servizio
La Società appaltatrice dovrà utilizzare per l’esecuzione dei servizi le attrezzature con le caratteristiche tecniche descritte nel disciplinare tecnico. Inoltre dovrà collocare e mantenere a sue spese in buono stato le attrezzature presenti sul territorio e quelle eventualmente fornite dall’Ente appaltante per l’esecuzione del servizio.
Resta a carico della Società appaltatrice la collocazione di ulteriori contenitori che l’Ente appaltante richiederà, anche in tempi successivi all’avvio del servizio, per l’ottimizzazione del medesimo fino a un numero massimo annuo pari al 3% del valore di ammortamento annuo indicato dalla società appaltatrice in fase di offerta economica. Si intendono sempre a carico della Società Appaltatrice tutti gli oneri derivanti da qualsiasi riposizionamento delle attrezzature fornite per il servizio.
Allo scadere dell’appalto le attrezzature dovranno essere restituite funzionanti ed in buone condizioni di manutenzione.
Nel caso di rotture e/o malfunzionamenti le attrezzature dovranno essere riparate ovvero sostituite con attrezzature aventi caratteristiche analoghe dalla Società Appaltatrice senza alcun onere aggiuntivo, e pertanto risulteranno a suo carico, durante il periodo di vigenza contrattuale, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature compresa la sostituzione e gli eventuali pezzi di ricambio.
Le modalità di manutenzione delle attrezzature sono descritte nel disciplinare tecnico.
Articolo 39 – Ulteriori contenitori per raccolta rifiuti
A partire dal secondo anno, in caso di aumento dell’utenza a seguito di costruzione di nuovi insediamenti produttivi, residenziali o commerciali, fino al 10% in più rispetto all’utenza iniziale, la Società appaltatrice provvederà a posizionare ed a inserire nel servizio di raccolta ulteriori contenitori senza nulla a pretendere. Per aumenti di consistenza maggiore del 10% in più rispetto all’utenza iniziale verrà riconosciuto un aumento del canone annuo pari a 1/6100 dell’offerta su base annua, per ogni nuova utenza servita registrata.
Articolo 40 – Sostituzione contenitori distrutti o divenuti obsoleti
La Società appaltatrice è tenuta a rimuovere, riparare e/o sostituire, e smaltire a sue spese, tutti i mastelli e contenitori divenuti inidonei per lo svolgimento dei servizi fino a un numero massimo annuo pari al 7% del valore di ammortamento annuo indicato dalla società appaltatrice in fase di offerta economica. La Società appaltatrice è tenuta inoltre alla immediata sostituzione dei contenitori distrutti o resi inutilizzabili da atti vandalici o per incidenti stradali.
La Società appaltatrice, durante lo svolgimento del servizio, risponde di eventuali danneggiamenti causati ai cassonetti di proprietà sia dell’Ente appaltante, sia degli utenti.
Prima dell’inizio dell’appalto verrà redatto e sottoscritto in contraddittorio un verbale sullo stato di consistenza dei cassonetti da rimuovere con riportate le indicazioni di numero e stato dei cassonetti presenti sul territorio.
Articolo 41 – Adesivi da apporre sui contenitori per la raccolta dei rifiuti
Ogni contenitore carrellato adibito alla raccolta dei rifiuti deve essere dotato delle strisce catarifrangenti bianche e rosse così come previsto dalle normative vigenti in materia. Sarà cura della Società appaltatrice provvedere a fornire ed a sostituire detta segnaletica, eventualmente mancante e/o deteriorata dall’uso, per tutto il periodo d’affidamento del servizio.
La stessa Società appaltatrice dovrà inoltre applicare su tutti i contenitori carrellati per le raccolte differenziate delle frazioni merceologiche oggetto dell’appalto un adesivo coerente con il format grafico dell’Ente appaltante, dove vengono riportate la frazione merceologica da raccogliere, il numero telefonico, il sito web e l’indirizzo e-mail dove richiedere informazioni sul servizio.
Articolo 42 – Supporto alla protezione civile e agli operai comunali per le situazioni di criticità a causa di neve
La Società appaltatrice con i propri operatori dovrà rendersi disponibile a collaborare con gli operai comunali e la protezione civile nella rimozione della neve nelle situazioni critiche che si venissero a creare nel territorio comunale. Inoltre dovrà assicurare lo spargimento del sale nei vicoli e sui marciapiedi del centro storico.