UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Tra
L’Università degli Studi di Palermo, codice fiscale 80023730825 – partita iva 00605880822 con sede in Palermo nella Piazza Marina n. 61 – cap 90133, rappresentata dal Rettore in carica Prof. _______________________________ nato a ______________ il _______________- codice fiscale ____________________________, di seguito “UNIVERSITÀ”
e
___________________________________________, con sede legale in ___________________ Via ________________________________________ n. _____ - cap _________, codice fiscale _______________________ - partita IVA _______________________ iscritta al Registro delle Imprese di _____________________, al numero ____________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________________ nella persona di _____________________________________, nato a _________________________ il ___-_____________ - codice fiscale ______________________, nella qualità di _______________________________ e legale rappresentante, di seguito “CONTRAENTE”1
Premesso
che la L. n. 190 del 6 novembre 2012, recante disposizioni per prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, all’art.1, comma 17, stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
che il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2011, stabilisce: “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.” (cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13);
che l’Università degli Studi di Palermo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 27 gennaio 2015 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 – ai sensi dell’art. 1, comma 8 della L. 6 novembre 2012 n. 190, prevedendo, tra le misure generali obbligatorie, l’elaborazione di uno schema tipo di “Patto di Integrità”, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università, da utilizzare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo, con deliberazione n. 15 del 30/06/2015, ha approvato lo schema tipo di “Patto di Integrità” che deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alle gare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture: la mancata consegna di tale atto, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione dalla gara;
che, con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 20/12/2017 è stato approvato l’aggiornamento dei contenuti dello schema tipo di “patto d’Integrità”, adottato dall’università degli studi di Palermo;
che il “Patto di Integrità”: è un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o chiedere somme di denaro o qualsiasi altro compenso, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini dell’affidamento del contratto e/o al fine di alterarne la corretta esecuzione; in altre parole, è un atto contenente una serie di regole dirette a valorizzare comportamenti eticamente adeguati che la stazione appaltante chiede ai concorrenti che le accettano partecipando ai bandi o agli inviti, rafforzando, così, comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara assumendo, nel contempo, su base pattizia, le sanzioni previste da tale atto per l’ipotesi di violazione degli impegni presi;
che l’inserimento del “Patto di Integrità” nella documentazione di gara è finalizzato a garantire una leale concorrenza e pari opportunità a tutti i partecipanti, nonché a garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento. Ciò rileva tra l’altro, nell’ambito dell’autonomia negoziale della stazione appaltante, nell’invito a contrarre e nell’accettazione di esso da parte di chi aspiri a divenire titolare di un futuro contratto;
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue,
Art. 1 – Validità delle premesse.
Le Premesse, gli atti ed i documenti nelle stesse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Finalità.
Il presente “Patto di Integrità” costituisce parte integrante della gara per ______________________ ________________________________________________________________________________ e del contratto tra Università e Contraente relativo alla medesima. La mancata presentazione dello stesso “Patto” unitamente ai documenti a corredo dell’offerta relativa al bando di gara/lettera di invito, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione dalla gara, fatta salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice di contratti pubblici).
Si dà atto, tra le parti, della reciproca e formale obbligazione ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione, consistente, tra l’altro, nel non offrire, accettare o chiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
Le clausole del presente “Patto di Integrità” costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. L’accettazione delle clausole del presente “Patto di Integrità” costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.
Art. 3 – Dichiarazioni ed Obblighi del Contraente.
Il Contraente:
1) dichiara di non avere condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di indirizzare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e, in particolare, di non avere corrisposto, né di avere promesso, al fine di agevolare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto: somme di denaro, regali o altri benefici o vantaggi ad alcuno;
2) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;
3) dichiara di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato che violino la vigente normativa nazionale e comunitaria;
4) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
5) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Università stessa;
6) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
7) assicura di collaborare con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
8) si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti nelle forme previste dalla vigente normativa;
9) si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Art. 4 - Obblighi dell’Università.
L’Università si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti degli articoli 4, 6, 7, 8, 13 e 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Palermo attualmente vigente.
L’Università informa puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi e degli adempimenti che ne derivano e vigila affinché quanto previsto dal presente Patto di Integrità venga, dallo stesso personale, rispettato nell’esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate. L’Università è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le procedure e l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 5 – Sanzioni per Violazione del Patto di integrità.
Il Contraente prende atto ed accetta che, nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese con il presente “Patto di Integrità” e di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso assunti, comunque accertati dall’Università, potranno essere applicate, nei propri confronti, una o più delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:
a) esclusione dalla procedura di gara;
b) escussione della cauzione di validità dell’offerta;
c) revoca dell’aggiudicazione;
d) risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto;
e) escussione della cauzione definitiva;
f) risarcimento per danno all’Università nella misura dell’otto per cento (8%) del valore del contratto, restando comunque impregiudicata la prova dell’esistenza di un maggiore danno.
Art. 6 - Efficacia del patto di integrità.
Gli effetti del presente Patto di Integrità e l’applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono dalla data della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di gara. L’esclusione dalla procedura dalla procedura di gara consegue, comunque, alla mancata presentazione del presente “Patto di Integrità”, debitamente sottoscritto, unitamente alla documentazione a corredo dell’offerta.
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Per Accettazione
Il Contraente
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(Firma leggibile del legale rappresentante)
Il Contraente dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le premesse e le clausole di cui agli articoli, Art. 1 – Validità delle premesse, Art. 2 – Finalità, Art. 3 – Dichiarazioni ed Obblighi del Contraente, Art. 5 – Sanzioni per Violazione del Patto di integrità e Art. 6 - Efficacia del patto di integrità.
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1 Il Patto d’Integrità deve essere sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale della ditta offerente. In caso di R.T.I./Consorzi d’Imprese deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché dal Consorzio e dalle Imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.