PROTOCOLLO D’INTESA
Ministero della Difesa
PROTOCOLLO D’INTESA
ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
tra
MINISTERO DELLA DIFESA COMUNE DI VITTORIO VENETO
e
AGENZIA DEL DEMANIO
PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI MILITARI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
XXXXXXXX VENETO, 10 novembre 2014
PROTOCOLLO DI INTESA
tra
MINISTERO DELLA DIFESA COMUNE DI VITTORIO VENETO
e
AGENZIA DEL DEMANIO
VISTI
− la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 ed in particolare l’articolo 15, rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;
− il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che ha istituito l’Agenzia del demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;
− il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni e integrazioni;
− il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
− la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, ed in particolare l’articolo 1, commi 262 e 263;
− la legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 222 e 222 bis;
− decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148 art.
6, comma 6 ter;
− la legge 31 gennaio 2012, n. 244, recante “Delega al Governo per la revisione dello Strumento Militare Nazionale”;
− il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
− il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);
− il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l’articolo 11-quinquies che, nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa autorizzare l’Agenzia del demanio ad effettuare operazioni di vendita in blocco, a trattativa privata, di immobili di proprietà statale ovvero immobili degli enti territoriali;
− la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che prevede un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici;
− il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, e in particolare, l’art. 26, recante “Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati”
− l’articolo 1552 e seguenti del codice civile;
PREMESSO CHE
− il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese, presenta ampie zone di potenziale valorizzazione e può diventare un fattore di crescita per l’economia;
− tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da modelli, informazioni e competenze mirate a promuovere iniziative finalizzate al ritorno economico e alla massimizzazione degli effetti che le stesse possono avere sullo sviluppo dei territori;
− la valorizzazione, perseguita mediante programmi in collaborazione con gli Enti territoriali, deve tendere a finalità plurime quali, tra l’altro, la razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’uso dei beni pubblici, definendo il migliore utilizzo economico di immobili non più funzionali al raggiungimento di finalità pubbliche;
− nello svolgimento di dette attività, assume particolare rilievo l’obiettivo di finanza pubblica di garantire la migliore allocazione degli Uffici delle Amministrazioni dello Stato, con riduzione della spesa per locazioni passive, anche attraverso il riutilizzo delle infrastrutture militari;
− il Ministero della difesa, anche in considerazione della riorganizzazione delle Forze Armate, attualmente in corso, considera di primaria importanza la migliore utilizzazione delle infrastrutture militari, da realizzare tramite provvedimenti finalizzati all’accorpamento ed alla conseguente riallocazione delle funzioni, nonché attraverso attività di dismissione finalizzate alla valorizzazione degli immobili non più necessari agli usi militari;
− per il soddisfacimento di obiettivi di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze ha assentito con nota n. 19425 del 16 settembre 2014, per l’anno corrente, il ricorso alla procedura di cui all’art. 11-quinquies del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1.
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati al presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 2.
Finalità del protocollo
Con il presente Protocollo il Ministero della difesa, il Comune di Vittorio Veneto e l’Agenzia del demanio, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e ferma l’adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono avviare un rapporto di collaborazione istituzionale, nell’ambito delle previsioni normative richiamate in premessa, finalizzato a precostituire le condizioni necessarie per assicurare rapidità ed efficacia nel perseguimento di obiettivi strategici condivisi, tra i quali in particolare la valorizzazione e la razionalizzazione degli immobili militari siti sul territorio comunale e la contestuale riqualificazione del tessuto urbano del Comune.
ARTICOLO 3.
Gruppo di Lavoro
1. Ai fini della promozione e dell’attuazione delle finalità del presente Protocollo è costituito un Gruppo di Lavoro composto dai rappresentati delle Parti sottoscrittrici.
2. I nominativi dei componenti saranno successivamente comunicati mediante scambio di note fra le Parti.
3. Possono partecipare ai lavori del Gruppo di Lavoro, ove necessario, anche rappresentanti di altri Enti/Amministrazioni eventualmente interessati, con particolare riferimento alle Amministrazioni statali preposte al rilascio di pareri e/o nulla osta preventivi e/o orientativi.
4. Il Gruppo di Lavoro ha il compito di:
a) individuare le soluzioni tecniche ed i percorsi amministrativi adeguati al raggiungimento degli obiettivi strategici condivisi;
b) ricercare soluzioni di sistema ed innovative alle problematiche più complesse;
c) verificare possibili sinergie tra le esigenze di valorizzazione, sviluppo, razionalizzazione, gestione efficiente e dismissione dei patrimoni immobiliari pubblici;
d) definire, anche attraverso la predisposizione di studi di fattibilità, gli elementi tecnici, amministrativi ed economico-finanziari delle iniziative di valorizzazione e rifunzionalizzazione, verificando la coerenza delle stesse con le norme del governo del territorio ovvero individuando le linee guida e le procedure più semplificate per le eventuali varianti alla pianificazione urbanistica vigente;
e) collaborare per tutte le attività che risultino necessarie o utili alla valorizzazione, razionalizzazione, ottimizzazione e dismissione dei patrimonio immobiliare dello Stato.
5. Tale Gruppo di Lavoro verrà coordinato dal Comune di Vittorio Veneto che fisserà la prima riunione entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente Protocollo.
ARTICOLO 4.
Individuazione del portafoglio immobiliare
1. La cooperazione istituzionale tra le Parti si rivolge innanzitutto ad un primo portafoglio immobiliare composto dai beni di seguito elencati:
2. Immobili di proprietà dello Stato
a) palazzo “d’Oro Altan”, via Cosmo n. 102;
b) caserma “Marinotti”, via Pretorio n.11;
c) caserma “Tandura”, via Gramsci n.28;
d) caserma “Gotti”, viale Xxxxx Xxxxxxxxx n.12;
e) caserma “Piccin”, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 00;
f) aerocampo “S. Giacomo di Veglia”, via Menarè n. 237.
3. Immobili di proprietà del Comune di Xxxxxxxx Veneto
g) caserma “Xxxxx Xxxxxxxx”, via Boni n. 32;
4. In relazione ai lavori del Gruppo di Lavoro, di cui al precedente articolo 3, l’elenco delle attività e degli immobili coinvolti potrà subire modifiche e/o integrazioni.
ARTICOLO 5.
Impegni
1. Il Ministero della difesa si impegna a dismettere e riconsegnare all’Agenzia del demanio tutti gli immobili militari ricadenti nel territorio comunale, oggetto della presente Intesa, affinché questi, compatibilmente con altre esigenze dello Stato, possano essere inclusi in iniziative di valorizzazione e dismissione finalizzate all’abbattimento del debito pubblico, ovvero ancora per operazioni finalizzate alla razionalizzazione degli spazi e al contenimento della spesa.
2. L’Agenzia del Demanio, conseguita la conformità urbanistico-edilizia delle nuove destinazioni relative ai beni oggetto della presente Intesa, darà avvio alle attività di propria
competenza aventi ad oggetto i beni medesimi, procedendo all’immissione sul mercato dei beni da dismettere, utilizzando gli strumenti forniti dalla legislazione vigente ed al fine di contribuire agli obiettivi di finanza pubblica, ovvero ad attività di razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato, al fine di ridurre la spesa per locazioni passive.
In caso di alienazione dei compendi immobiliari di proprietà dello Stato, sarà assegnata al Comune di Vittorio Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 15, del decreto-legge. n. 351/2001, convertito dalla legge n. 410/2001 e successive modifiche e integrazioni, una quota non inferiore al 5% e non superiore al 15% del ricavato attribuibile alla rivendita sul mercato dei beni valorizzati, in funzione dei tempi per la conclusione del relativo iter urbanistico, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Intesa, e secondo i condivisi criteri riportati nell’Allegato A. Tale somma, su richiesta del Comune, potrà essere compensata integralmente o parzialmente, mediante il trasferimento al Comune di beni di proprietà dello Stato.
3. Qualora si dovesse procedere alla valorizzazione mediante concessione ai sensi dell’art. 3- bis del decreto-legge. n. 351/2001, convertito dalla legge n. 410/2001 e successive modifiche e integrazioni, sarà riconosciuta al Comune di Xxxxxxxx Veneto, per l'intera durata della concessione o della locazione, un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Inoltre, il bando di concessione potrà prevedere a favore del Comune di Vittorio Veneto una quota pari ad una percentuale, non inferiore al 50% e non superiore al 100%, del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione: tale importo sarà corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4. Il Comune di Vittorio Veneto si impegna a porre in essere le attività di propria competenza per la valorizzazione urbanistica dei beni di proprietà dello Stato, recependo gli esiti e le indicazioni condivise nell’ambito del Gruppo di lavoro all’interno della propria strumentazione urbanistica, fermo restando i provvedimenti degli Organi competenti. In tal senso, il Comune intende attivare forme semplificate ed accelerate di variazione dello strumento urbanistico e si impegna a concludere l’iter urbanistico della valorizzazione degli immobili oggetto di Intesa, attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma.
5. Agenzia del demanio e Comune di Vittorio Veneto si impegnano a verificare la fattibilità di una ipotesi di permuta tra la caserma “Xxxxx Xxxxxxxx”, di proprietà del Comune, ed altri immobili dello Stato presenti sul territorio, al fine di soddisfare le esigenze logistiche dell’Arma dei Carabinieri e, più in generale, perseguire la migliore allocazione delle Pubbliche Amministrazioni e ridurre la spesa per locazioni passive.
ARTICOLO 6.
Revisioni, integrazioni, accordi attuativi
1. Il presente Protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta. Qualora necessario, le Parti si impegnano ad adeguare il presente Protocollo con appositi atti aggiuntivi, ovvero ad integrarlo con atti separati e distinti.
2. L’attuazione delle finalità del presente Protocollo può essere regolamentata da specifici accordi, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro. In particolare, tali accordi possono definire la lista degli immobili oggetto delle singole operazioni immobiliari nonché la tempistica e le procedure attuative, nonché individuare le Amministrazioni preposte al rilascio di pareri e/o nulla osta ovvero altri Soggetti pubblici e le modalità di collaborazione che ottimizzino i tempi e rendano più efficaci i procedimenti.
ARTICOLO 7.
Durata dell’intesa
1. Il presente Protocollo ha durata di anni 1 (uno) e decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. In particolare il Comune dovrà comunicare le attuali destinazioni ammissibili in base alla normativa entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo. Invece per le destinazioni urbanistiche eventuali accordi di programma dovranno essere adottati e sottoscritti entro il termine massimo di 1 (uno) anno dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.
3. Il presente Protocollo si intenderà decaduto se entro i 2 (due) mesi successivi alla scadenza le Parti non concorderanno, motivatamente, un nuovo termine non superiore ad ulteriori 3 (tre) mesi.
4. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, le Parti si intendono libere da ogni vincolo.
ARTICOLO 8.
Risorse finanziarie
Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Intesa non è previsto alcun onere finanziario a carico delle Parti. Eventuali spese e rimborsi sono a carico di ciascuna delle Parti per quanto di competenza, ovvero dei soggetti terzi interessati.
ARTICOLO 9.
Clausola di riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ovvero acquisite nel corso dell’espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo, ed identificate come confidenziali, saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi del presente Protocollo.
2. Le Parti concordano che non riveleranno a nessuno o faranno annunci pubblici relativamente alla loro collaborazione ai sensi del Protocollo ovvero al suo oggetto, senza prima aver acquisito il consenso degli altri Soggetti sottoscrittori.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo resteranno efficaci anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Protocollo per un periodo non inferiore ai 5 (cinque) anni successivi.
ARTICOLO 10.
Referenti e comunicazioni
Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo:
˗ il Ministero della difesa individua nella Task Force per la valorizzazione e dismissione degli immobili non residenziali del Dicastero in sinergia con la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa la struttura referente per i rapporti relativi all’attuazione del presente Protocollo;
˗ il Comune di Vittorio Veneto individua l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Xxxxxxxx Veneto la struttura referente per i rapporti relativi all’attuazione del presente Protocollo;
˗ l’Agenzia del demanio individua nella Direzione regionale Veneto la struttura referente per i rapporti relativi all’attuazione del presente Protocollo.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in tre originali, ciascuno composto di n. 8 (ottoi) pagine con retro bianco, a cui si aggiunge l’Allegato A costituito da n. 2 (due) pagine.
Vittorio Veneto, 10 novembre 2014
Per il Ministero della difesa
il Sottosegretario di Stato alla difesa, Xx. Xxxxxxxxxx XXXXXX
Per il Comune di Xxxxxxxx Veneto il Sindaco,
Xxxx. Xxxxxxx XXXXX
Per l’Agenzia del demanio il Direttore,
Xxxx. Xxxxxxx XXXXX
PROTOCOLLO D’INTESA
ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni TRA MINISTERO DELLA DIFESA, COMUNE DI XXXXXXXX VENETO e AGENZIA DEL DEMANIO
PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI MILITARI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
Allegato “A”
CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE AGLI ENTI TERRITORIALI INTERESSATI DA PROCEDIMENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA, COMPRESA TRA IL 5% E IL 15% DEL RICAVATO ATTRIBUIBILE ALLA RIVENDITA DEGLI IMMOBILI VALORIZZATI, DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 15, DEL D.L. N. 351/2001, CONVERTITO DALLA L. N. 410/2001 E SS.MM.II.
Nella tabella sottostante è rappresentato il criterio “temporale” di attribuzione della quota premiale (compresa tra il 5% e il 15% del ricavato attribuibile alla rivendita di immobili valorizzati di proprietà dello Stato) da riconoscere agli Enti territoriali interessati dai procedimenti di valorizzazione, ai sensi del D.L. n. 351/2001 convertito dalla L. n. 410/2001 e ss.mm.ii.
Il modello punta a stimolare l’applicazione dei principi di buona amministrazione (ex. art. 97 Cost. e art. 1 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.: rapidità, efficacia, efficienza, economicità) da parte degli Enti territoriali, mediante l’attribuzione della suddetta quota premiale in modo commisurato alla complessità dell’intervento ed alla riduzione dei tempi del procedimento di valorizzazione.
In particolare, individuando in T0 il momento in cui vengono formalizzati gli accordi finalizzati a riconfigurare gli strumenti territoriali urbanistici, in funzione della valorizzazione dei beni di proprietà dello Stato e in T1 il momento in cui viene definitivamente concluso l’iter urbanistico della valorizzazione, in caso di vendita dei beni valorizzati, verrà riconosciuta all’Ente locale la quota premiale massima (15%), nel caso in cui il suddetto procedimento urbanistico si concluda entro un arco temporale non superiore a 12 mesi, prevedendo via via quote premiali minori, qualora il procedimento si concluda in tempi più lunghi, fino all’attribuzione della quota minima (5%), ove la variante intervenga dopo 24 mesi (cfr. Tab. 1).
T1 Conclusione dell’iter urbanistico della valorizzazione
T0 Intese e/o accordi tra Agenzia del Demanio ed Ente locale finalizzati a riconfigurare gli strumenti urbanistici
tabella 1
In considerazione degli aspetti di complessità connessi ai processi di valorizzazione urbanistica, è possibile, inoltre, prevedere l’eventuale attribuzione di un “bonus”, laddove l’Ente locale non riuscisse a portare a termine la valorizzazione entro i previsti 12 mesi. Tale “bonus” andrebbe a compensare la minor percentuale di quota premiale attribuibile in base all’applicazione del criterio “temporale” di cui alla Tab. 1, con quella derivante dalla valutazione congiunta di ulteriori fattori, quali, nello specifico, il numero dei beni coinvolti, il valore finale degli stessi post- valorizzazione, nonché l’ampiezza demografica.
Incrociando il numero dei beni con il valore finale degli stessi post valorizzazione e l’ampiezza demografica, si ottengono valori percentuali del
“bonus” crescenti in misura direttamente proporzionale all’aumentare del valore dei suddetti fattori di valutazione della complessità. (Tab. 2). L’identificazione delle classi dimensionali considerate per la parametrizzazione, con riguardo sia al numero dei beni che al valore finale degli stessi, deriva dall’esperienza maturata dall’Agenzia del Demanio nelle attività di valorizzazione realizzate, distinguendo, in ragione di una complessità crescente, iniziative puntuali su singoli beni, Intese aventi ad oggetto tra 2 e 10 beni ed Intese aventi ad oggetto oltre 10 beni. Quanto alle classi dimensionali individuate per la popolazione comunale, esse sono mutuate dalle classi di ampiezza demografica considerate dall’ISTAT per il censimento 2001.
Resta inteso che, in ogni caso, la quota premiale totale, comprensiva di eventuali “bonus”, non potrà eccedere il 15% del ricavato attribuibile alla rivendita dei beni valorizzati.
tabella 2
In ogni caso, la quota premiale totale, comprensiva di eventuali “bonus”, non potrà eccedere il 15% del ricavato attribuibile alla rivendita dei beni valorizzati