ALLEGATO 4 –
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CAPITOLATO SPECIALE
INDICE
1. OGGETTO 3
2. DIVISE E ARTICOLI 4
2.1 DEFINIZIONI 4
2.2 TAGLIE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI ARTICOLI 4
2.3 REQUISITI MINIMI DEGLI ARTICOLI 4
3. SERVIZI CONNESSI 5
3.1 RILEVAZIONE DELLE TAGLIE 5
3.2 ETICHETTATURA 5
3.3 TRASPORTO E CONSEGNA 6
3.3.1 Termini di consegna 6
3.3.2 Verbale di consegna 6
3.3.3 Confezionamento e imballaggio 7
3.4 GESTIONE DEI RESI 7
3.4.1 Difformità qualitativa 8
3.4.2 Difformità quantitativa 8
3.5 ASSISTENZA ALLA FORNITURA 9
4. VISITE E VERIFICHE 10
4.1 VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEGLI ARTICOLI 10
4.2 VERIFICHE SUI SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA 10
5. PENALI 12
6. ALLEGATI 13
1. OGGETTO
Oggetto del presente documento è la disciplina della fornitura di divise e dei servizi connessi, per il personale dell’Agenzia delle Dogane addetto al servizio internazione viaggiatori ed ai servizi di controllo.
2. DIVISE E ARTICOLI
2.1 DEFINIZIONI
Nel seguito del documento con il termine “Articoli” si indica – indiscriminatamente e indipendentemente dalla finalità di utilizzo dello stesso – qualsiasi elemento costituente le divise per il personale dell’Agenzia delle Dogane come oggetto della presente gara. L’“Uniforme” o “Divisa” è costituita da Articoli.
L’elenco completo degli Articoli oggetto della presente procedura di gara è riportato nel Disciplinare di gara.
2.2 TAGLIE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI ARTICOLI
In generale, gli Articoli oggetto della presente procedura di gara sono confezionati “in serie”, sulla base di alcuni parametri antropometrici dell’operatore che dovrà indossarli. Il fornitore aggiudicatario in fase di esecuzione del contratto di fornitura, dovrà pertanto procedere alla rilevazione dei sopracitati parametri antropometrici - anche mediante l’utilizzo di appositi moduli da compilare a cura del personale assegnatario – al fine di individuare le taglie standard (ad. Taglia 52 drop 6).
Qualora venga offerto il Servizio sartoriale di cui al par. 5.1 del Disciplinare di gara, il Fornitore aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere ad intervenire in loco per rilevare le variazione da apportare ai capi (limitatamente per gli operatori fuori taglia standard) senza costi aggiuntivi.
2.3 REQUISITI MINIMI DEGLI ARTICOLI
Tutti gli Articoli oggetto della presente procedura di gara sono descritti nel documento Allegato A – “Schede Tecniche” – al presente Capitolato Speciale.
Per ogni Articolo è stata predisposta una Scheda Tecnica; pena l’applicazione delle penali di seguito specificate e la revoca degli ordinativi di fornitura, tutti gli Articoli devono essere realizzati con le modalità previste nella sezione descrittiva e devono rispettare i requisiti tecnici minimi descritti nella relativa Scheda Tecnica.
Per il dettaglio delle modalità di realizzazione e per i requisiti tecnici minimi, si rimanda quindi al suddetto documento Allegato A al presente Capitolato Speciale.
3. SERVIZI CONNESSI
I servizi descritti nel seguente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura degli Articoli. I servizi connessi, le cui caratteristiche sono descritte nei successivi paragrafi, sono i seguenti:
Rilevazione delle taglie; Etichettatura;
Trasporto e consegna; Assistenza alla fornitura.
Detti servizi sono, quindi, prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun Articolo offerto in sede di gara.
Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi solari.
3.1 RILEVAZIONE DELLE TAGLIE
Al fine di garantire la fornitura degli Articoli necessari al personale dell’Agenzia delle Dogane, il fornitore dovrà mettere a disposizione appositi moduli prestampati per la rilevazione delle taglie, in base alla differente tipologia di articolo.
Al fine di agevolare la rilevazione e l’indicazione della taglia standard, i moduli di cui sopra dovranno contenere, per ciascuna taglia ed in funzione della tipologia di articolo, l’indicazione delle relative misure antropometriche.
Tali moduli dovranno essere compilati dal personale dell’Agenzia delle Dogane ed allegati agli Ordinativi di Fornitura al fine di individuare la taglia standard di ciascun addetto.
3.2 ETICHETTATURA
Il fornitore è tenuto ad apporre su ogni Articolo – oltre all’etichetta riportante le informazioni relative alla composizione del tessuto/materiale come disposto dalla Legge 883/1973 – un’etichetta indicante le modalità di lavaggio, stiratura, asciugatura, candeggio, pulizia professionale e qualsiasi altra indicazione utile al mantenimento ottimale dell’Articolo stesso, mediante l’utilizzo della convenzione grafica secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 3758:2001.
3.3 TRASPORTO E CONSEGNA
La consegna degli Articoli oggetto della fornitura sarà effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali dell’Agenzia delle Dogane indicati nei relativi Ordinativi di Fornitura.
3.3.1 TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna decorrono a partire dalla “Data di esecuzione” dell’ordine, corrispondente alla data di invio dell’Ordinativo di fornitura.
Il Fornitore, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di esecuzione dell’ordine, deve darne riscontro all’Agenzia delle Dogane a mezzo fax o email, indicando la data prevista di consegna, che deve comunque rispettare i termini massimi indicati di 180 (centoottanta) giorni consecutivi decorrenti dalla Data di esecuzione dell’ordine ovvero entro i termini massimi indicati in sede di gara qualora offerti, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 5.
Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Agenzia delle Dogane.
3.3.2 VERBALE DI CONSEGNA
All’atto dell’avvenuta consegna, il Fornitore – anche a mezzo dell’eventuale soggetto da questi incaricato del trasporto degli Articoli – dovrà redigere un “verbale di consegna”, in contraddittorio con l’Agenzia delle Dogane e controfirmato dalla stessa, nel quale dovrà essere dato atto dell’avvenuta consegna. Il Fornitore, contestualmente alla consegna, dovrà compilare una dichiarazione attestante l’esatta corrispondenza tra la tipologia degli Articoli consegnati e quelli richiesti dall’Agenzia.
Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti e l’Agenzia delle Dogane dovrà tenere l’originale di tale documentazione per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione delle fatture.
Il verbale dovrà contenere almeno i seguenti dati: il riferimento alla gara;
i dati relativi all’Agenzia delle Dogane e alla sede di consegna;
i riferimenti dell’Ordinativo di Fornitura (numero di protocollo e data); la data di avvenuta consegna;
l’elenco degli articoli consegnati;
il codice fiscale ovvero la partita IVA del fornitore.
In alternativa, qualora il verbale di consegna fosse sostituito dal “Documento di trasporto” (D.D.T.), quest’ultimo dovrà riportare le medesime indicazioni sopra citate per il verbale di consegna e potrà sostituirlo; pertanto, in tal caso, una copia del D.D.T.
sarà consegnata all’Agenzia delle Dogane e dovrà essere sottoscritta dall’Agenzia stessa e dal Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto degli Articoli. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera corrispondenza degli Articoli consegnati rispetto a quanto previsto nell’ordinativo. In ogni caso, l’Agenzia delle Dogane si riserva di accertare l’effettiva quantità e qualità degli Articoli consegnati in un successivo momento, come previsto nel successivo paragrafo 3.4. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. E’ responsabilità del Fornitore garantire il trasporto con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche degli Articoli consegnati.
3.3.3 CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO
Relativamente alle fasi di trasporto e consegna degli Articoli, occorre distinguere tra:
Confezione: è la custodia, che può essere una scatola ovvero in alternativa una pellicola di opportuno materiale plastico (polietilene o materiale equivalente), che contiene un Articolo e ne protegge le caratteristiche tecnico-qualitative;
Imballaggio: è l’eventuale scatolone esterno utilizzato per il trasporto, in cu al suo interno le singole confezioni degli Articoli possono essere aggregate.
Ogni Articolo deve essere inserito in una confezione idonea al trasporto e alla conservazione del materiale in esso contenuto.
Tutti gli Articoli oggetto della presente procedura di gara dovranno, comunque, essere inseriti in custodie che consentano il chiaro ed univoco riconoscimento del suo contenuto e della relativa taglia senza la necessità di dover aprire la confezione stessa.
L’imballaggio deve soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.
3.4 GESTIONE DEI RESI
Nel caso di difformità tra l’ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di prove ed utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nel verbale di consegna, l’Agenzia invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi. Le situazioni di difformità previste sono:
Difformità qualitativa: è la mancata corrispondenza fra gli Articoli richiesti e gli Articoli consegnati, ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi; tale situazione è regolamentata nel successivo paragrafo 3.4.1;
Difformità quantitativa: la quantità di Articoli consegnati è in eccesso rispetto a quanto atteso nella Richiesta di Consegna; tale situazione è regolamentata nel successivo paragrafo 3.4.2.
Nel caso in cui gli Articoli resi/da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara
indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato all’ordinativo di fornitura.
3.4.1 DIFFORMITÀ QUALITATIVA
Il Fornitore s’impegna a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l’Agenzia delle Dogane, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, gli Articoli che presentino difformità qualitativa, concordando con l’Agenzia stessa le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 5 e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Inoltre, se entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione il Fornitore non abbia proceduto al ritiro degli Articoli non conformi, l’Agenzia delle Dogane ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore, che rimborserà all’Agenzia stessa tutti i costi sostenuti per tale operazione.
L’Agenzia delle Dogane non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dagli Articoli in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi.
Al positivo completamento dell’attività di ritiro degli Articoli non conformi e della loro relativa sostituzione, dovrà essere redatto un apposito “Verbale di reso per difformità qualitativa”, in contraddittorio con l’Agenzia delle Dogane, riportante almeno le seguenti informazioni:
la data dell’avvenuto invio della contestazione da parte dell’Agenzia; i motivi della contestazione;
la data dell’avvenuto ritiro;
l’attestazione dell’avvenuta sostituzione degli Articoli.
Il Fornitore consegnerà copia del suddetto verbale all’Agenzia delle Dogane.
3.4.2 DIFFORMITÀ QUANTITATIVA
Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Agenzia delle Dogane, entro
15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di Articoli consegnati in eccesso, concordando con l’Agenzia stessa le modalità di ritiro.
Superato il limite massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro degli Articoli in eccesso, l’Agenzia ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall’Agenzia per tale operazione saranno rimborsati dal Fornitore. L’Agenzia delle Dogane non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dagli Articoli in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi.
Al positivo completamento dell’attività di ritiro degli Articoli in eccesso, dovrà essere redatto un apposito “Verbale di reso per difformità quantitativa”, in contraddittorio con l’Agenzia delle Dogane, riportante almeno le seguenti informazioni:
La data dell’avvenuto invio della contestazione da parte dell’Agenzia; La data dell’avvenuto ritiro;
Il quantitativo di Articoli in eccesso ritirati.
Il Fornitore consegnerà copia del suddetto verbale all’Agenzia delle Dogane.
3.5 ASSISTENZA ALLA FORNITURA
Per tutta la durata del Contratto di Fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della fornitura i cui riferimenti dovranno essere indicati all’Agenzia delle Dogane nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Contratto, secondo quanto indicato al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara.
Il Responsabile delle Fornitura dovrà essere in grado di:
essere il referente unico per tutti gli Ordinativi di Fornitura;
identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dall’Agenzia delle Dogane.
In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso del Contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione all’Agenzia delle Dogane, inviando i riferimenti del Responsabile della fornitura preposto in sostituzione.
4. VISITE E VERIFICHE
4.1 VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEGLI ARTICOLI
Per tutta la durata del Contratto di Fornitura, l’Agenzia delle Dogane anche tramite terzi da essa incaricati ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche degli Articoli consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi di cui al precedente paragrafo 2.3, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.
A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche ed ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati. L’Agenzia delle Dogane ha la facoltà di scegliere il campione da sottoporre a verifica.
I campioni potranno essere soggetti anche a prove distruttive, senza che nessun rimborso o compenso di sorta possa essere preteso dal Fornitore.
Le verifiche sulla qualità degli Articoli potranno essere effettuate con cadenza trimestrale a partire dalla Data di attivazione del Contratto e per tutta la durata dello stesso. Qualora la verifica di qualità evidenzi la mancata rispondenza tra requisiti tecnici degli Articoli consegnati con quelli descritti nell’Offerta Economica del Fornitore, il Fornitore si impegna ad accettare l’aumento della periodicità con cui potranno essere effettuate le verifiche di qualità, che potranno essere richieste con cadenza mensile, sino a che il riscontro non evidenzi il positivo superamento delle verifiche stesse, fatto salvo l’applicazione delle penali di cui al Contratto che prevedono la risoluzione dello stesso.
La verifica si intende positivamente superata solo se gli Articoli su cui sono state eseguite le prove non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche richiesti ed offerti. Al positivo completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale. La mancata rispondenza tra requisiti tecnici degli Articoli consegnati con quelli descritti nell’Offerta Economica del Fornitore impegna il Fornitore stesso a sostituire gli Articoli con altri conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta e consegnarli all’Agenzia delle Dogane entro i termini di consegna indicati nel precedente paragrafo 3.3.1, pena la risoluzione del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento del maggior danno. Tutti i corrispettivi relativi alla sostituzione del materiale per difformità e tutti gli oneri di consegna sono da intendersi a carico del Fornitore stesso, compresi tutti gli eventuali corrispettivi dovuti per servizi connessi.
4.2 VERIFICHE SUI SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA
I livelli di servizio nonché delle prestazioni connesse alla fornitura sono indicati nel corpo del presente Capitolato Speciale e del Contratto, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti.
Tali livelli di servizio verranno verificati nel corso del Contratto di Fornitura dall’Agenzia delle Dogane, o da terzi da essa incaricati.
La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i servizi erogati non presentino alcuna difformità con quanto richiesto nel corpo del presente Capitolato Speciale ed offerto dal Fornitore in sede di gara. Al positivo completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta, laddove previste, l’applicazione delle penali stabilite nel Contratto.
5. PENALI
In caso di ritardo, non imputabile all’Agenzia delle Dogane ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna della fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito di cui al paragrafo 3.3 del presente Capitolato Speciale, ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente dalle parti, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (due per cento), IVA esclusa, del valore relativo all’inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggiore danno.
In caso di ritardo, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per il ritiro e sostituzione dell’Articolo contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito di cui al precedente paragrafo 3.4.1, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari al 3% (tre per cento), IVA esclusa, del valore relativo alla contestazione per la quale si è verificato l’inadempimento o il ritardo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Qualora sia rilevato che il Fornitore non provveda alla corretta apposizione dell’etichettatura all’interno degli Articoli relativa al lavaggio, stiratura, asciugatura, candeggio, pulizia professionale e qualsiasi altra indicazione utile al mantenimento ottimale dell’Articolo, mediante l’utilizzo della convezione grafica secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 3758:2001, di cui al paragrafo 3.2 del presente Capitolato Speciale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia delle Dogane una penale pari a € 200,00€ (duecento/00), IVA esclusa, salvo il risarcimento del maggior danno.
Qualora sia rilevato che il Fornitore non effettui il confezionamento degli Articoli con pellicola protettiva in polietilene oppure, in alternativa, in materiale plastico equivalente, di cui al paragrafo 3.3.3 del Capitolato Speciale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia delle Dogane una penale pari a € 200,00 (duecento/00), IVA esclusa, salvo il risarcimento del maggior danno.
Qualora, a seguito di rilevazione a campione sugli Articoli consegnati agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane, siano rilevate sugli Articoli stessi la presenza di modifiche sostanziali non preventivamente condivise l’Agenzia stessa, che ne alterano la foggia, l’aspetto, il colore o la funzionalità e/o modiche non dettagliate da relazioni certificare da enti accreditati SINAL e rispondenti a condizioni di prova UNITEX vigenti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, salvo il risarcimento del maggior danno, per ciascuna delle prime due infrazioni rilevate.
6. ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati: Allegato A – “Schede Tecniche”;