TRA
CONVENZIONE ATTUATIVA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO PNRR-MAD-2022-12375802 – MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCnT) AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI – MODULATION OF NEUROINFLAMMATION AND ASTROCYTE ACTIVITY IN ALZHEIMER'S DISEASE: FUNCTIONAL CONSEQUENCES AND THERAPEUTIC PERSPECTIVES.
TRA
- la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, di seguito denominata anche Unità Operativa 1 o Soggetto attuatore/beneficiario o Soggetto Capofila, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;
E
- l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, con sede legale in Ancona, Xxx Xxxxx x. 00, Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01464630423, legalmente rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante che ha munito di idonei poteri di firma del presente atto la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx , di seguito denominata anche Unità Operativa 3,
Visto
- il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea
2021-27 Horizon Europe persegue, tra i suoi obiettivi, il sostegno ad attività di ricerca e innovazione che esercitino un impatto sul campo in settori strategici fondamentali quali la sanità;
- la Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 “Promozione della Ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica in Sardegna”, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna intende rafforzare il sistema della ricerca di base e quella scientifico-tecnologica della Sardegna e promuovere la Ricerca e l’Innovazione in settori strategici per l’economia regionale;
- il I° avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell’ambito del PNRR, pubblicato sul sito web del Ministero della Salute il 20 aprile 2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulle seguenti tematiche: Proof of concept (PoC), Malattie Rare (MR) con esclusione dei tumori rari, Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali (Fattori di rischio e prevenzione; Eziopatogenesi e meccanismi di malattia);
- il progetto “Modulation of neuroinflammation and astrocyte activity in Alzheimer's disease: functional consequences and therapeutic perspectives” (di seguito “Progetto”) proposto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxx dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per il bando PNRR 2022 del Ministero della Salute e acquisito sul sistema Workflow della ricerca 2.0 del Ministero della Salute con codice PNRR-MAD-2022-12375802;
Considerato
- che il progetto sopra citato non è stato oggetto di valutazione per il bando PNRR del Ministero della Salute a causa di problemi tecnici riscontrati in
fase di presentazione delle proposte e che, pertanto, a seguito di valutazione positiva di un referee scientifico esterno ai fini di un finanziamento con fondi regionali (prot. 9807 del 12 dicembre 2022), la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione ha stipulato una convenzione con il Soggetto attuatore/beneficiario Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (di seguito “Convenzione”) per il progetto PNRR-MAD-2022-12375802 dal titolo “Modulation of neuroinflammation and astrocyte activity in Alzheimer's disease: functional consequences and therapeutic perspectives”, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dalla L.R. n. 7 del 07.08.2007, facente parte integrante e sostanziale dell’anzidetta convenzione;
- che con la Legge Regionale 12 dicembre 2022, n. 22 è stato destinato l’importo di € 2.500.000,00 per la ricerca e l’innovazione;
Premesso che
- per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in qualità di Unità Operativa 1, partecipa al progetto la S.C. Farmacologia Clinica ed il Principal Investigator del progetto CUP G23C22002930002 è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx;
- il costo complessivo del progetto CUP G23C22002930002 ammonta ad euro 1.152.663,75
(unmilionecentocinquantaduemilaseicentosessantatre/75);
- la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione ha stabilito un finanziamento del progetto CUP G23C22002930002 pari ad euro 926.200,00
(novecentoventiseimiladuecento/00);
- per la restante parte, pari ad euro 226.463,75 (duecentoventiseimilaquattrocentosessantatre/75), il progetto è cofinanziato dalle Unità Operative partecipanti;
- con Deliberazione n. 934 del 15.09.2023 l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha preso atto della Convenzione attuativa tra la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari in qualità di Soggetto attuatore/beneficiario;
- la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione ha erogato l’intero ammontare del finanziamento di euro 926.200,00 (novecentoventiseimiladuecento/00) in favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in qualità di Soggetto attuatore/beneficiario, incamerati da questa Azienda con ordinativo d’incasso n. 450 del 16.05.2023;
- ai fini della corretta attuazione della convenzione anzidetta è necessario ripartire il finanziamento alle Unità Operative 1, 2, 3 e 4, partecipanti al progetto PNRR-MAD-2022-12375802, secondo la ripartizione stabilita piano finanziario (Allegato 2), conferendo alle singole Unità Operative la porzione di competenza;
- il finanziamento è stato ripartito come segue: all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in qualità di Unità Operativa 1, sono stati attribuiti euro 308.000,00 (trecentoottomila/00); all’Università degli Studi di Catania, in qualità di Unità Operativa 2, sono stati attribuiti euro 203.100,00
(duecentotremilacento/00); all’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in qualità di Unità Operativa 3, sono stati attribuiti euro 212.000,00 (duecentododicimila/00); all’Università degli Studi di Foggia, in qualità di Unità Operativa 4, sono stati attribuiti euro 203.100,00 (duecentotremilacento/00);
- in ossequio all’art. 7 della convenzione attuativa tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto attuatore/beneficiario, ai fini della corretta definizione degli oneri ad essa conseguenti e per il conferimento della porzione di finanziamento così come definita in premessa, occorre stipulare singoli atti convenzionali tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e le singole Unità Operative partecipanti al progetto;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premessa
Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Oggetto
L'oggetto della convenzione è rappresentato dal finanziamento e la disciplina dei rapporti tra l’Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in qualità di Soggetto Capofila, e l’Unità Operativa 3 Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, per la realizzazione del Progetto di Ricerca “Modulation of neuroinflammation and astrocyte activity in Alzheimer's disease: functional consequences and therapeutic perspectives”.
In particolare, la Parti si impegnano allo svolgimento delle attività e al loro completamento nei tempi e nei modi previsti nel Progetto.
Laddove l’esecuzione del Progetto preveda la conduzione di uno studio clinico, le Parti si impegnano sin d’ora a curare la necessaria sottomissione del Protocollo, e degli atti correlati, al Comitato Etico e/o all’Autorità Competente, nonché a stipulare gli specifici accordi eventualmente necessari, anche per adempiere agli obblighi legali derivanti dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali.
Art. 3 – Descrizione delle attività
Le attività in capo ai partner della ricerca sono descritte nella scheda di Progetto (Allegato 1), allegata alla convenzione per farne parte integrante e sostanziale, per un costo complessivo di euro 1.152.663,75 (unmilionecentocinquantaduemilaseicentosessantatre/75), di cui euro 926.200,00 (novecentoventiseimiladuecento/00) finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna e ed euro 226.463,75 (duecentoventiseimilaquattrocentosessantatre/75) cofinanziati dalle Unità Operative partecipanti, come indicato nel piano finanziario (Allegato 2).
Art. 4 – Modalità di esecuzione delle attività
Il Coordinatore del Progetto è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx. Il Referente Scientifico del Soggetto Capofila è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, afferente alla S.C. Neurologia dell’A.O.U. di Cagliari.
Il Referente Scientifico dell’Unità Operativa 3 è la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Medico presso la SOD Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero Universitarie delle Marche.
I Partner si obbligano a realizzare il programma di ricerca secondo le modalità indicate nella scheda di Progetto (Allegato 1) e secondo il piano
finanziario (Allegato 2).
Ogni variazione dell’intervento deve essere adeguatamente motivata e giustificata, anche quando scaturente da condizioni impreviste e imprevedibili.
I Partner si obbligano per tutta la durata di validità del presente atto a non condurre, né per conto proprio né per conto di terzi, altre attività e/o ricerche contenute nei programmi oggetto della medesima convenzione nel rispetto di quanto previsto all’Art. 4 della Convenzione.,
Essendo prevista la possibilità di una rimodulazione finanziaria iniziale delle voci di spesa nei primi sei mesi di attività, in osservanza di quanto previsto all’art. 9 della Convenzione, il Capofila, in data 25/09/2023, ha presentato alla Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di programmazione apposita rimodulazione del finanziamento assegnato all’Unità Operativa 3 (Allegato n3);
il finanziamento assegnato all’Unità Operativa n. 3, pari a complessivi euro 212.000,00, era inizialmente ripartito per le voci di spesa di seguito elencate:
Researchers’contracts: 44.500,00 euro
Supplies: 114.800,00 euro Patient costs: 23.200,00 euro Travel: 5.500,00 euro Publication Costs: 5.500,00 euro Dissemination 4.500,00 euro
Overheads 14.000,00 euro
- la rimodulazione di cui al punto precedente, che non modifica il finanziamento complessivo inizialmente assegnato all'Unità Operativa n. 3, si è resa necessaria al fine di assegnare una quota di budget alla voce di spesa "Subcontracts", al fine di sottoscrivere un subcontratto tra l'Unità Operativa n. 3 e il Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, unità di Farmacologia dell'Università Politecnica delle Marche presso il quale la Prof.ssa Xxxxxx Xxxx svolgerà le attività inerenti la parte preclinica del progetto;
- la Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di programmazione, con successiva comunicazione Prot. n. 7122 del 28/09/2023, ha accolto la rimodulazione di budget in questione come da Allegato n. 4.
Pertanto, a seguito dell’accoglimento di tale rimodulazione, il finanziamento assegnato all’Unità Operativa n. 3, fermo restando l’importo di complessivi euro 212.000,00, è ripartito per le voci di spesa così come elencate da Allegato n. 2:
Art. 5 – Importo
Per la realizzazione dell’attività di ricerca oggetto del presente atto, l’Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari corrisponderà all’Unità Operativa 3 Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche euro 212.000,00 (duecentododicimila/00).
Detto contributo, facente parte del finanziamento di euro 926.200,00 (novecentoventiseimiladuecento/00) corrisposto dalla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione al Soggetto
attuatore/beneficiario Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, trova copertura a valere sulla Legge Regionale 12 dicembre 2022, N. 22.
La porzione di contributo conferita dovrà essere utilizzata per spese inerenti strettamente ed esclusivamente alla realizzazione delle attività previste dal progetto e disciplinate dalla presente convezione.
Qualora le spese sostenute, che siano state correttamente rendicontate e riconosciute ammissibili dalla RAS-CRP a seguito della verifica amministrativa e contabile sul rendiconto finale, differiscano in eccesso dall'importo del contributo, l'importo di cui al comma 1 del presente articolo rimarrà invariato.
Ulteriore rimodulazione, sempre motivata, potrà essere presentata in fase di chiusura del progetto.
Le rimodulazioni sono soggette all’approvazione del Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione
Art. 6 – Periodo di ammissibilità dei costi e durata delle attività
Il contributo è concesso a copertura dei costi sostenuti e regolarmente rendicontati dai Partner durante il periodo di validità del progetto, il quale – come da comunicazione Prot. n. 7122 del 28/09/2023 della Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale, decorre dal 01/04/2023 e per 24 mesi, salvo ulteriore proroga di 12 mesi.
Art. 7 – Modalità di erogazione
Il contributo in favore dell’Unità Operativa 3 Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche pari ad euro 212.000,00 (duecentododicimila/00) sarà erogato dall’Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari entro 30 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, mediante accreditamento in un’unica soluzione su Girofondi Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Ancona
N. CONTO DI CONTABILITA’ SPECIALE: 0306035 CODICE IBAN: XX00X0000000000000000000000
Art. 8 – Disimpegni
In caso di disimpegno dei Programmi, la Regione Autonoma della Sardegna
– Centro Regionale di Programmazione ridurrà la dotazione finanziaria assegnata in misura corrispondente alla quota di spesa eventualmente non raggiunta.
Art. 9 – Durata recesso e risoluzione
La presente Convenzione ha validità dalla data dell’ultima firma, a ratifica delle attività già poste in essere dalle Parti in adempimento dei termini del progetto a decorrere dalla data del 01/04/2023, e fino alla completa realizzazione degli interventi trascorsi 24 mesi da tale data, salvo eventuale proroga dello stesso per un periodo non superiore a ulteriori 12 mesi.
Ciascuna Parte potrà in qualunque momento recedere per giustificati motivi, dandone comunicazione all’altra Parte almeno 30 giorni prima con o PEC agli indirizzi xxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx per l’A.O.U. di Cagliari e
per l’A.O.U. Marche. Il recesso ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di notifica dello stesso e non incide sulle attività già espletate in relazione all’Accordo . In tal caso, le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le singole intese operative già concordate alla data di efficacia del recesso. L’Accordo potrà, altresì, essere risolto per
inadempimento contrattuale, fatto valere dalla Parte non inadempiente, mediante lettera e/o raccomandata A/R rivolta alla Parte inadempiente, con espresso invito ad adempiere nel termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, l’Accordo si intenderà risolto senza ulteriori azioni. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti dalle Parti alla data di risoluzione dell’Accordo e le azioni volte al risarcimento del danno.
L’Accordo potrà essere risolto qualora una Parte dichiari e dimostri l’impossibilità, per causa a quest’ultima non imputabile, di adempiere le obbligazioni di cui al Contratto.
Art. 10 – Termini del progetto ed eventuale proroga
il progetto ha avuto inizio in data 01/04/2023 e ha durata di 24 mesi.
Il termine del progetto può essere prorogato per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della Convenzione sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’AOU di Cagliari in data 22/12/2022.
L’eventuale richiesta di proroga potrà essere accolta da parte della Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione solo se adeguatamente motivata.
Art.11 – Valutazione Intermedia, valutazione finale e rendicontazione È prevista una valutazione intermedia dopo un periodo di 12 mesi dall’avvio del progetto. L’Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari dovrà presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, una relazione scientifica delle attività svolte fino a quel momento e una rendicontazione parziale delle spese sostenute.
Pertanto, l’Unità Operativa 3 si impegna a trasmettere all’Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari entro i 30 giorni successivi allo scadere del periodo di valutazione le informazioni necessarie alla redazione della relazione scientifica sulle attività svolte nei 12 mesi considerati e la rendicontazione parziale delle spese sostenute di propria competenza.
La relazione scientifica e la rendicontazione saranno soggette alla valutazione in itinere da parte di un referee qualificato, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 7/2007.
La relazione scientifica finale e le attività di rendicontazione finale dovranno essere trasmesse alla RAS-CRP entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di chiusura delle attività previste per il progetto.
L’Unità Operativa 3, al fine di ottemperare agli obblighi anzidetti, si impegna a trasmettere all’Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari entro i 30 giorni successivi alla chiusura del progetto le informazioni necessarie alla redazione della relazione scientifica sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute di propria competenza.
La documentazione finale trasmessa per i progetti finanziati sarà sottoposta alla valutazione ex post da parte di un referee qualificato, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 7/2007.
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione saranno apportate con apposito atto aggiuntivo.
Art. 12 – Obblighi di pubblicità
Nel rispetto degli obblighi di riservatezza, i Partner della ricerca dovranno dare adeguata pubblicità alla provenienza del finanziamento in occasione
della divulgazione dei risultati scientifici acquisiti nello svolgimento del Progetto.
Art. 13 – Aiuti di Stato
I Partner, nell’ambito del presente progetto, si impegnano a concordare preventivamente con la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, tutte le previste attività eventualmente inerenti iniziative di trasferimento tecnologico ad imprese, nonché, in generale, tutte quelle che possano ricadere nell’ambito normativo degli aiuti di stato.
Art. 14 – Obblighi di custodia
Sarà cura dei Partner conservare tutta la documentazione originale relativa al progetto per l’intera durata e per almeno cinque anni dalla conclusione dello stesso, in modo da essere disponibile per eventuali controlli da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna.
Art.15 – Proprietà intellettuale
I Partner convengono che nel rispetto delle norme e regolamenti di settore, i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale relativi alla proposta oggetto della presente convenzione e i conseguenti diritti di utilizzazione economica sono attribuiti in parti eguali al Responsabile Scientifico e a RAS-CRP come anche ogni brevetto o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale avente ad oggetto soluzioni innovative scaturenti dalla presente attività di ricerca.
Art. 16 – Adempimenti in tema di “Amministrazione Trasparente” ed Anticorruzione
I Partner si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché all’adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione di cui alla legge
n. 190 del 2012 e di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 con le modifiche di cui al D.lgs. 97/2016.
Al fine di dare attuazione agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, ogni Partner provvederà a comunicare il nominativo del proprio Responsabile/Referente per la trasparenza e l’anticorruzione all’Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, che provvederà a darne comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna
– Centro Regionale di Programmazione.
Qualora si renda necessario, per Il Partner, avviare procedure per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi a valere sulle risorse trasferite, il Partner assicura l’inserimento del Patto di integrità nell’ambito della documentazione obbligatoria di gara, redatto secondo apposito schema adottato con determina n. 105/DG del 7/2/2018.
Art. 17 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula de presente Contratto e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.
Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016. Inoltre, il trattamento dei dati personali oggetto
della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di dell’Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.
Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell’informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.
Art.18 – Pantouflage
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualsiasi attività
I Partner si impegnano a informare e vigilare sull’osservanza del divieto di cui all’art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazione pubbliche) in forza del quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica ’amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.
A tale fine, come specificato dal PIAO, adottato con Determina del Direttore Generale n. 431/2023, il Partner ha adottato la clausola di pantouflage o revolving doors, quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di
legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l'amministrazione aggiudicatrice e i partecipanti privati nell'ambito dell'affidamento di incarichi e di appalti pubblici.
In particolare, la suddetta clausola viene inserita:
nei contratti di lavoro individuale del personale, al fine di vietare al
dipendente/prestatore d’opera di prestare attività lavorativa durante i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l’Azienda, per conto di destinatari di provvedimenti adottati o contratti stipulati con l’apporto decisionale del soggetto stesso;
nei bandi di gara o negli atti o negli atti prodromici agli affidamenti, anche
mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Il Partner - per il tramite del RPCT aziendale, con il necessario supporto delle Strutture competenti ed interessate - svolge una verifica graduale sul rispetto della norma sul pantouflage da parte dei propri ex dipendenti, come sopra delineata (e, quindi, personale dirigente o che abbia rivestito un incarico di tipo organizzativo) appurando – in concreto – l’avvenuta sottoscrizione della clausola contrattuale di riferimento, per il tramite della SO Gestione del Personale
Art. 19 – Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla
presente convenzione saranno demandate all’autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Ancona.
Art. 20 – Spese contrattuali e registrazione
Sono a carico dell’Unità Operativa 3, senza diritto di rivalsa e per intero, tutte le spese della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, l'imposta di bollo da assolvere in modalità virtuale ed ogni altra inerente.
Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.
Art. 20 - Sottoscrizione
Il Presente Contratto, redatto in unico originale informatico, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17
dicembre 2012 n. 221.
Art. 21 - Divieto di cessione
È espressamente vietato alle Parti cedere il Contratto in mancanza di previo specifico accordo intervenuto in forma scritta e da queste sottoscritto.
Il mancato rispetto di tale obbligo darà diritto alla Parte non inadempiente di risolvere il Contratto ex art.1456 c.c.,
Art. 21 – Norma di chiusura e rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’A.O.U. di Cagliari Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx
Per l’A.O.U. delle Marche il delegato alla firma Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx