Contract
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI STRUMENTAZIONE DI BASE, SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI, PER IL LABORATORIO DI CITOGENETICA (SC GENETICA MEDICA) DEL
P.O. BINAGHI DI ATS SARDEGNA
ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI STRUMENTAZIONE DI BASE, SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI, PER IL LABORATORIO DI CITOGENETICA (SC GENETICA MEDICA) DEL P.O. BINAGHI DI ATS SARDEGNA.
(CIG )
TRA
Azienda per la Tutela della Salute, con sede legale in Sassari, nella xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, codice fiscale 92005870909 e partita IVA 00935650903, in persona del legale rappresentante ---------------------------------- (di seguito e per brevità, anche e solo “ATS Sardegna” e/o “Stazione Appaltante”),
E
-----------------------, sede legale in -------------, via -----------------, capitale sociale , iscritta al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio di ------------------al n. ------------, P. IVA ------------, domiciliata ai fini del presente atto in -----------, via ----------
-------, in persona del legale rappresentante -------------------, giusta poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per
brevità, anche e solo “appaltatore” e/o “Fornitore”);
PREMESSO
a) che ATS Sardegna, con determinazione a contrarre n. 968 del 22/02/2021, ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto di rilevanza comunitaria con procedura aperta in modalità telematica, destinata alla selezione di operatori economici al quali affidare l’esecuzione della fornitura di Strumentazione di base, servizi connessi e opzionali, per il Laboratorio di Citogenetica (SC Genetica Medica) del P.O. Binaghi di ATS Sardegna;
b) che con determinazione n. del , ATS Sardegna ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di
gara e, per l’effetto, ha deliberato l’aggiudicazione della gara di cui all’oggetto;
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per l’effetto, il Fornitore stesso ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d’appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione di gara;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. , emessa in data dalla compagnia
per un importo pari ad Euro = (Euro / ), a garanzia dell’adempimento
delle obbligazioni contrattuali;
f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e la restante documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, i seguenti allegati: l’Allegato “1” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “2” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “3” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “4” (Patto di Integrità).
3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI.
1. Il presente Contratto è regolato: a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e dalla restante normativa in materia di contratti pubblici; c) dalle norme del codice civile; d) per quanto non previsto e regolato dalle condizioni particolari di fornitura contenute nei documenti sopra indicati, dalle condizioni generali contenute nel Capitolato Generale d’Appalto per le forniture di beni e servizi di ATS Sardegna; e) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione appaltante. f) dal patto di integrità e dal codice di comportamento adottati dalla Stazione Appaltante.
2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico della Stazione Appaltante e quanto dichiarato nell’offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatta salva, comunque, l’ipotesi in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio di ATS Sardegna, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
3. Nell’ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, la Stazione Appaltante ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di gara, nell’ambito del presente contratto si intende per:
a) Stazione Appaltante e/o ATS Sardegna: l’Azienda per la tutela della Salute;
b) Fornitore e/o Appaltatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;
c) servizi connessi e servizi opzionali: i servizi descritti nei paragrafi 3 e 4 del Capitolato Tecnico;
d) data di accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità/collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
e) termini: in termini indicati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non diversamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;
5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali, connesse ed accessorie vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del Capitolato tecnico, all’offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente Contratto per tutto quanto in quest’ultimo non espressamente previsto.
ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO.
1. Il presente Contratto contiene la disciplina contrattuale relativa alla fornitura da parte del Fornitore ed in favore di ATS Strumentazione di base, servizi connessi e opzionali, per il Laboratorio di Citogenetica.
2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore, precisamente, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente ad eseguire in favore di ATS Sardegna le seguenti prestazioni, da intendersi tutte incluse nel prezzo complessivo offerto in gara dal Fornitore stesso per l’esecuzione dell’appalto:
⮚ Fornitura di un Sistema di strumentazione di base, servizi connessi e opzionali, per il Laboratorio di Citogenetica (SC Genetica Medica) del P.O. Binaghi di Cagliari. Opzione estensione assistenza e manutenzione full-risk per 48 mesi, nella configurazione e con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e con i requisiti migliorativi eventualmente offerti in sede di gara dal Fornitore;
3. Sono compresi nel prezzo della fornitura sopra indicata ed il Fornitore si obbliga, pertanto, a prestarli in favore di ATS Sardegna, i seguenti servizi connessi all’esecuzione della fornitura, cioè da intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura delle apparecchiature, alle condizioni tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e, segnatamente:
- consegna ed installazione;
- verifica di conformità delle forniture in corso d’opera;
- avviamento e formazione del personale;
- collaudo;
- garanzia per 24 (ventiquattro) mesi sulle apparecchiature e sugli applicativi offerti, con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo;
- assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 24 (ventiquattro) mesi sulle apparecchiature e sugli applicativi offerti, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo.
4. Modifiche ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, che con la stipulazione del presente contratto si obbliga ad erogarlo, le seguenti opzioni:
Opzione estensione servizio di assistenza e manutenzione full risk.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 è previsto, come detto, il servizio opzionale (a pagamento), attivabile a
discrezione della stazione appaltante, relativo all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per ulteriori 48 mesi, successivi ai primi 24 mesi inclusi nel prezzo offerto per le apparecchiature e per gli applicativi, il cui importo è incluso nella base d’asta e soggetto a offerta nella presente procedura.
Si precisa che:
- tale servizio opzionale a pagamento potrà essere richiesto ed attivato anche solo per una parte delle apparecchiature consegnate e degli applicativi;
- il servizio potrà essere attivato da ATS Sardegna con richiesta e/o ordinativo di fornitura inviato da ATS Sardegna al Fornitore entro il termine di giorni 30 (trenta) successivi alla scadenza del periodo iniziale di assistenza e manutenzione full risk di 24 mesi;
- il prezzo (canone annuale) per l’erogazione del predetto servizio opzionale, che sarà a carico di ATS Sardegna laddove la Stazione Appaltante si avvalga di tale opzione, verrà determinato sulla base del relativo canone indicato dal Fornitore aggiudicatario nell’Offerta Economica Dettagliata prodotta in gara;
- anche tale eventuale estensione del servizio di assistenza e manutenzione iniziale costituisce un’opzione posta in favore di ATS Sardegna, che vincola il fornitore ai sensi dell’art. 1331 del cod. civ. La Stazione Appaltante, pertanto, non potrà ritenersi in alcun modo obbligata ad avvalersi di tale facoltà, e potrà quindi profittare o meno dell’opzione di estensione per assicurare le forniture di servizi, laddove lo ritenga opportuno e conforme all’interesse pubblico, mentre il Fornitore nulla potrà pretendere nei confronti di ATS Sardegna nell’ipotesi di mancata attivazione dell’opzione stessa.
5. Modifiche ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’ipotesi in cui si renda necessario in corso di esecuzione del contratto, ATS Sardegna potrà, inoltre, imporre al fornitore aggiudicatario un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, il tutto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari del contratto originario;
6. La fornitura ed i servizi sopra indicati dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico, oltre che nella documentazione di gara e, laddove migliorative, nell’offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara.
7. La Fornitura ed i servizi connessi oggetto del presente contratto (inclusi quelli opzionali laddove richiesti) dovranno essere prestati presso il seguente luogo di esecuzione: Laboratorio di Citogenetica (SC Genetica Medica) del P.O. Binaghi, Xxx Xx Xxxxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxx (XX).
8. (nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all’avvalimento) In conformità a quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine ATS Sardegna accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
ART. 4. DURATA.
1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione; relativamente alla prestazione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 24 (ventiquattro) mesi sulle apparecchiature e applicativi offerti, il contratto avrà una durata pari a complessivi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di accettazione della fornitura od al maggior periodo eventualmente offerto dal Fornitore aggiudicatario.
2. laddove la Stazione Appaltante attivi, nei termini indicati nel Capitolato Tecnico, il servizio opzionale relativo all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per un ulteriore periodo di 48 (quarantotto) mesi, il contratto avrà una durata complessiva pari a 72 (settantadue) mesi.
ART. 5. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI.
1. Le apparecchiature oggetto del presente contratto dovranno essere installate nei locali della Unità Operativa indicati al precedente art. 3. La consegna ed installazione delle apparecchiature oggetto della presente fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del presente contratto.
2. La consegna ed installazione di ciascuna apparecchiatura oggetto della presente fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore, completando tutti gli interventi a proprio carico, entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, con le modalità stabilite all’articolo 3 del Capitolato tecnico, al quale si fa pieno ed integrale rimando.
3. La consegna della fornitura di cui sopra si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, imballaggio, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano dell’unità operativa di ATS Sardegna alla quale è destinata la fornitura, installazione, compresi i necessari collegamenti e fissaggi, asporto dell’imballaggio, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all’installazione, verifiche tecniche post installazione, messa in funzione delle apparecchiature ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna. Ciascuna apparecchiatura dovrà essere consegnata unitamente alla manualistica d’uso e di servizio ed alle attestazioni e certificazioni di conformità indicate al par.2.1 del capitolato tecnico.
4. I servizi ed attività connesse, indicati ai paragrafi 3.1 e seguenti dell’articolo 3 del Capitolato tecnico, dovranno essere svolti dal Fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel Capitolato tecnico stesso, oltre che nel presente atto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. Il collaudo verrà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con gli incaricati di ATS Sardegna, previa relativa comunicazione inviata al Fornitore con un congruo anticipo, presso il luogo di consegna dell’apparecchiatura sopra indicato.
5. Il collaudo si intende superato solo se le verifiche di funzionalità di tutte le componenti nonché delle ulteriori attività a carico del fornitore, meglio specificate nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del Capitolato tecnico, abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico ed a quanto dichiarato dal Fornitore nell’offerta tecnica; tutti gli oneri e le spese del collaudo sono a carico del Fornitore.
6. In ipotesi di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale si intende e verrà considerata quale data di accettazione della fornitura, salvo diverso accordo tra le parti. Nell’ipotesi di esito negativo del collaudo e/o nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità eventualmente eseguite dalla Stazione appaltante in corso d’opera, il Fornitore è obbligato a sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività e prestazione necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente
superato, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Resta salvo il diritto di ATS Sardegna, a seguito di secondo od anche successivo collaudo con esito negativo, di risolvere il contratto di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Unitamente ai servizi sopra indicati, il Fornitore si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante anche gli ulteriori servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, precisamente, formazione del personale, garanzia per 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo, assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo.
Tutti tali servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite, oltre che nel presente atto, nel Capitolato tecnico e, laddove migliorative, nell’offerta tecnica formulata dal Fornitore nel xxxxx xxxxx xxxx, xxxx l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. Il Fornitore si impegna, inoltre, fornire alla Stazione Appaltante, nell’ipotesi in cui ATS Sardegna ne faccia richiesta nel termine indicato nel Capitolato Tecnico, il servizio opzionale a pagamento consistente nell’estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk su ciascuna delle apparecchiature e degli applicativi offerti e consegnate per un ulteriore periodo di 48 (quarantotto) mesi, successivi ai primi 24 (ventiquattro) mesi di assistenza e manutenzione full risk (o all’eventuale maggior periodo iniziale offerto in gara dal concorrente) inclusi nel prezzo unitario offerto per ciascuna apparecchiatura, alle medesime condizioni stabilite nel paragrafo 3.6 del Capitolato tecnico; le parti si danno reciprocamente atto che tale estensione dell’assistenza e manutenzione iniziale costituisce una opzione in favore di ATS Sardegna, che vincola il Fornitore ai sensi dell’art. 1331 cod. civ. La Stazione Appaltante, pertanto, potrà quindi richiedere o meno al Fornitore l’attivazione di tale servizio aggiuntivo entro il termine indicato nel Capitolato tecnico.
9. ATS Sardegna effettuerà, in corso d’opera, la verifica di conformità della fornitura e dei servizi connessi rispetto alle previsioni del Contratto e del Capitolato tecnico, nonché della vigente normativa, come meglio stabilito al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico.
ART. 6. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da ATS Sardegna, a titolo di prezzo per la prestazione della fornitura di cui al precedente art. 3, inclusi i servizi connessi all’esecuzione della fornitura previsti nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto, sono quelli indicati, al netto dell’IVA, nell’Offerta Economica presentata in gara dal Fornitore stesso.
2. Il corrispettivo dovuto al Fornitore da ATS Sardegna in ipotesi di eventuale richiesta ed attivazione, da parte della predetta stazione appaltante, del servizio opzionale di assistenza e manutenzione full risk per un ulteriore periodo di 48 (quarantotto) mesi, è rappresentato dal canone annuale, IVA esclusa, determinato per ciascuna apparecchiatura in misura fissa secondo quanto indicato nel disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, moltiplicato per i 4 (quattro) anni di durata del servizio.
3. I corrispettivi di cui al comma 1 sono dovuti dalla Stazione Appaltante successivamente all’esito positivo della verifica di conformità/collaudo della prestazione, e cioè dalla data di accettazione della fornitura di ciascuna apparecchiatura come definita nel capitolato tecnico. Ciascuna fattura verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l’emissione del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo.
4. Il canone annuale di cui al comma 2 è dovuto dalla Stazione Appaltante al Fornitore a decorrere dall’eventuale attivazione del servizio opzionale di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 48 (quarantotto) mesi, con le seguenti modalità e decorrenze: tale corrispettivo annuale verrà corrisposto da ATS Sardegna al Fornitore mediante il pagamento di due rate semestrali posticipate per ciascun anno, ciascuna di importo pari al 50 (cinquanta) per cento del valore del canone annuale IVA esclusa, per un totale di otto rate per i 48 mesi di durata del servizio. Il Fornitore dovrà pertanto emettere sei fatture, a decorrere dalla scadenza, rispettivamente, del sesto, del dodicesimo, del diciottesimo, del ventiquattresimo, del trentesimo e del trentaseiesimo mese successivi all’attivazione di tale ulteriore periodo di assistenza. Laddove le fatture venissero emesse prima delle scadenze semestrali posticipate sopra indicate, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni caso, dal maturare delle predette scadenze.
5. Le somme portate dalle fatture emesse come sopra indicato verranno corrisposte dalla ATS Sardegna al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previa verifica di conformità delle prestazioni erogate. In conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tale fattura dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ATS Sardegna a 30 (trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità (collaudo), ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 ed all’art. 113 bis D.Lgs. n. 50/2016, ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del presente contratto. ll Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.
6. I corrispettivi indicati nel presente contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della fornitura ad esso affidata da ATS Sardegna, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra.
8. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell’esecuzione della fornitura affidata con il presente atto dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed all’ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG indicato nel Disciplinare di gara per la fornitura oggetto del presente atto o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall’Amministrazione. Detto CIG (o il CUP laddove obbligatorio) dovrà, altresì, essere indicato dalla Stazione Appaltante nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
9.(eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI) Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate nel presente articolo.
10. La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra..
11. La Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a ATS Sardegna le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. (eventuale, in ipotesi di aggiudicazione ad un RTI) Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Stazione Appaltante, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
14. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte della Stazione Appaltante dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
15. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, nel capitolato e/o dalla vigente normativa d’Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte delle Stazione Appaltante.
16. L’importo dovuto dalla Stazione Appaltante per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all’importo
delle eventuali penali applicate al Fornitore.
17. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di ATS Sardegna a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all’ordinativo di fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ATS Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 18 del presente contratto.
18. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
ARTICOLO 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nell’Offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di ATS Sardegna, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo
che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dalla Stazione Appaltante;
e) comunicare tempestivamente alle Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta
nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
f) manlevare e tenere indenne ATS Sardegna da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
g) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Stazione Appaltante tratta informazioni classificate/riservate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Le attività necessarie per l’esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, da svolgersi presso i presidi e le unità operative di ATS Sardegna, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti presidi ed unità operative; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti della Stazione Appaltante. il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i presidi e le unità operative di ATS Sardegna continueranno ad essere utilizzati dal personale della predetta amministrazione e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di conseguenza, dichiara sin d’ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso detti presidi e unità operative.
7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i presidi e le unità operative di ATS Sardegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire a ATS Sardegna di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite da ATS Sardegna e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al contratto ed all’ordinativo di fornitura.
10. In conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
ART. 8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati vincolano il Fornitore anche nell’ipotesi in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi in capo all’Appaltatore gli oneri e le responsabilità di cui all’ art. 105, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, per l’ipotesi di
subappalto.
ARTICOLO 9. PENALI.
1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ad ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna ed installazione delle apparecchiature previsti nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a ATS Sardegna una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile ad ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di esecuzione del collaudo di ciascuna apparecchiatura, indicati al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico, ovvero rispetto ai diversi tempi concordati con la Stazione Appaltante, l’Amministrazione potrà applicare una penale determinata in misura pari allo 0,4 (zero virgola quattro) per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale determinata in misura pari allo 0,4 (zero virgola quattro) per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nei paragrafi 3.7 e 3.8 del Capitolato Tecnico per l’intervento di manutenzione correttiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale determinata in misura pari allo 0,4 (zero virgola quattro) per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico per il ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale determinata in misura pari allo 0,4 (zero virgola quattro) per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni difformità nella fornitura di pezzi di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione full risk rispetto a quanto previsto nel paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a ATS Sardegna una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Le penali sopra indicate relative al ritardo nell’erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione sono valide sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 24 mesi, sia in relazione all’eventuale periodo di estensione di 48 mesi del servizio di assistenza e manutenzione full risk.
8.Xxxx considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato. In tal caso ATS Sardegna applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in
cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati
e/o richiamati, e all’ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 10. CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel contratto dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore da ATS Sardegna.
2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte di ATS Sardegna, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. ATS Sardegna potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva disciplinata nel presente contratto e/o di altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La Stazione Appaltante potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del presente contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il predetto limite del 10% (dieci per cento) si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 12.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 11. INDENNIZZO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE EX ART. 23 DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 7/03/2018 N. 49.
1. Ai sensi dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 107 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle previste all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del Codice, l’esecutore potrà richiedere alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382 Cod. Civ., le somme determinate applicando, per quanto compatibili, i criteri elencati all’art. 10 comma 2 del predetto Decreto Ministeriale e, precisamente: relativamente al criterio di cui alla lettera a), il risarcimento è determinato nella misura pari al 50% del risultato ottenuto applicando la disposizione del decreto; relativamente al criterio di cui alla lettera b), la penale è determinata nella misura prevista dal decreto; relativamente al criterio di cui alla lettera c), la penale, per i costi del personale, è determinata nella misura prevista dal decreto; la misura dei costi di personale si riferisce esclusivamente al personale preposto direttamente alla commessa (le altre spese di personale sono comprese nelle spese generali) ed è ragguagliata al tempo lavoro previsto e, relativamente a questo, alle ore/lavoro non rese; relativamente ai criteri di cui alle lettere c) e d), la penale, per i costi di ammortamento, è determinata nella misura prevista dal decreto, solo se la sospensione riguardi anche il mancato utilizzo di apparecchiature e, in ogni caso, a condizioni che i predetti criteri risultino compatibili con la natura e le modalità delle prestazioni dedotte nel presente contratto; in tutti gli altri casi non si computa alcun importo penale per tali voci.
2. L'ammontare totale della penale, costituito dalla somma dei sub valori di cui sopra, è ragguagliato alla durata della sospensione. Nei casi di sospensione parziale, inoltre, il valore è determinato moltiplicando detto risultato con la percentuale ottenuta rapportando il valore/giorno del contratto al valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese (si vedano le modalità di computo del periodo di differimento termini contrattuali ai fini esplicativi)
3. Modalità di computo del periodo di differimento termini contrattuali in seguito a sospensione dell'esecuzione:
- sospensione totale: differimento di tanti giorni quanti sono stati i giorni di sospensione totale.
- sospensione parziale: si calcola il valore/giorno del contratto e si calcola il valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese sul valore/giorno del contratto; se ne determina l'incidenza percentuale; alla ripresa, si determinano i giorni
totali di sospensione parziale, il numero si moltiplica per la percentuale precedentemente determinata ed il risultato è il numero di giorni di differimento del termine contrattuale (esempio: valore giorno del contratto € 5.000.00; valore/giorno della sospensione: € 2.500,00; percentuale sul valore giorno: 50%; giorni di sospensione parziale: 10; 10*50%= 5; 5 sono i giorni di differimento del termine contrattuale. Per il calcolo del valore giorno si usa il valore stimato contrattuale annuo/365; per il calcolo del valore delle forniture/servizi sospesi si usano i valore di aggiudicazione e, se acquisiti, i valori di analisi dell'offerta in sede di verifica di congruità. In caso di dubbio si procede in via equitativa, concordando con verbale tra direttore dell'esecuzione e appaltatore.
ART. 12. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ.
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipulazione del presente contratto, il Fornitore stesso ha stipulato in favore di ATS Sardegna, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la polizza fideiussoria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto.
2. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La predetta garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, inclusi quelli in relazione ai quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATS Sardegna, fermo restando quanto previsto dal presente contratto in relazione alle penali contrattuali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: i) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore; ii) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto stesso. La garanzia opera in favore di ATS Sardegna a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa richiesta inoltratagli da ATS Sardegna, a pena di risoluzione del contratto.
7. Per quanto non previsto nei precedenti commi si fa integrale rinvio alla vigente normativa di cui all’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.
8. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell’affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l’adozione, nell’esecuzione di quanto previsto dall’appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ATS Sardegna e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.
9. In particolare, con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della Stazione Appaltante a tenerla indenne e mallevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.
10. In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali il Fornitore si obbliga, inoltre, a mallevare e tenere indenne ATS Sardegna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
ARTICOLO 13. RISOLUZIONE. RECESSO.
1. Ferme restando le specifiche ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto o da vigenti disposizioni di legge, ATS Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:
a) il Fornitore risultava, al momento dell'aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;
b) in tutte le ipotesi, qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipulazione del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;
c) mancata reintegrazione della garanzie definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
d) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro ATS Sardegna in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;
e) qualora il Fornitore, in esecuzione del presente contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico (incluse le relative Appendici), ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
f) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art.
71, del medesimo D.P.R.;
h) nel caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
i) in caso di avvalimento, laddove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9 , del D. Lgs. n. 50/2016;
j) nell’ipotesi in cui in relazione ad una o più apparecchiature oggetto della presente fornitura si abbia un secondo od un successivo esito negativo del collaudo, l’Amministrazione potrà risolvere in tutto o in parte il contratto relativamente alle apparecchiature non accettate;
k) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente atto;
l) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell’aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico (incluse le relative appendici) e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto;
l) in ogni caso, qualora si verifichino le ipotesi disciplinate e previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. ATS Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del
D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nel caso in cui sia prevista attestazione di qualificazione, e nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. ATS Sardegna, laddove accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente
assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, ATS Sardegna ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC da ATS Sardegna per porre fine all’inadempimento, la Stazione Appaltante ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
5. Ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In tutte le ipotesi, resta fermo il diritto di ATS Sardegna al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
7. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti del Fornitore.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Nei casi sopra indicati il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni contrattuali correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e condizioni previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
8. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, ATS Sardegna, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 109 D.Lgs. n. 50/2016, potrà recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni oggetto del Contratto eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Si fa rinvio, per il resto, a quanto disposto dall’art. 109 citato.
9. Restano salve le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 14. SUBAPPALTO.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, ATS Sardegna, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ART. 16. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e ATS Sardegna, ivi comprese quelle di bollo e registrazione. Rimangono in capo alla Stazione Appaltante gli oneri su di essa gravanti ai sensi della vigente normativa.
2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell’esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ART. 17 FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra ATS Sardegna ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede legale l’Azienda per la Tutela della Salute.
ART. 18. RISERVATEZZA.
1. Il Fornitore e ATS Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui
verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e ATS Sardegna. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS Sardegna ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle violazione degli obblighi anzidetti.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con ATS Sardegna, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.
6. IL Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, per l’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010..
3. In ogni caso, si conviene che ATS Sardegna, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all’art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
7. ATS Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a ATS Sardegna, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che ATS Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.
ART. 20. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA’.
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Di Comportamento Aziendale adottato da ATS Sardegna con deliberazione
n. 501 del 29/06/2017, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, che costituisce specificazione ed integrazione delle disposizioni del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, per quanto compatibili.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ATS Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto..
3. Al presente contratto viene allegato sub “E”, per formarne patto integrante, il modello di Patto di Integrità adottato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del personale nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.
4. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute. In caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto di Integrità, ATS Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 21. CLAUSOLA FINALE
1. Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato
il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto da parte di ATS Sardegna non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazione di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall’ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.
Sassari, lì
Per ATS Sardegna Per il Fornitore
Il Direttore Generale Il legale rappresentante
Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata ed integrale conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: art. 3; art. 4; art. 5 art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art, 13; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19;
art. 20, art. 21.
Per il Fornitore
Il Legale rappresentante