INDICE
INDICE
CAPITOLO 1
NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO Art. 3 - FORMA DELL'APPALTO
Art. 4 - QUADRO ECONOMICO GENERALE Art. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO
Art. 6 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO
Art. 7 - VARIAZIONI SUI LAVORI DI PROGRAMMA Art. 8 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE Art. 10 - DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI
Art. 11 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO
Art. 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Art. 13 - QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
Art. 14 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI Art. 17- GARANZIA DEFINITIVA
Art. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE Art. 19 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 20 - CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE Art. 21 - PROROGHE E SOSPENSIONI
Art. 22 - PENALE PER IL RITARDO Art. 23 - SICUREZZA DEI LAVORI
Art. 24 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI Art. 25 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 26 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE Art. 27 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
Art. 28 - ACCORDO BONARIO
Art. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 30 - REVISIONE DEI PREZZI, XXXXXX XXXXXX E NUOVI PREZZI Art. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI Art. 32 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Art. 33 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE Art. 34 - DECADENZA
Art. 35 - RISOLUZIONE - RECESSO
Art. 36 - TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA
CAPITOLO 3
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 37 - NORME GENERALI Art. 38 - SCAVI IN GENERE
CAPITOLO 4
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 39 - NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
CAPITOLO 5
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 40 - SCAVI E RINTERRI IN GENERE
Art. 41 - CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - SGOMBERI E RIPRISTINI Art. 42 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
CAPITOLO 6
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Art. 43 - GENERALITA’ SULLE PRESTAZIONI TECNICHE E DIREZIONE TECNICA Art. 44 - SPECIFICHE ESECUTIVE
Art. 45 - SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO FINALIZZATI AL PRELIEVO DEI CAMPIONI Art. 46 - TIPOLOGIA DELLE ATTREZZATURE
Art. 47 - PIANO DI INDAGINE
Art. 48 - PULIZIA ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE
Art. 49 - TIPOLOGIA DI PERFORAZIONE Art. 50 - CASSETTE
Art. 51 - CAMPIONAMENTO TERRENI
Art. 52 - CONTENITORI PER CAMPIONI DI TERRENO Art. 53 - ETICHETTATURA DEI CAMPIONI
Art. 54 - TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI Art. 55 - ALLEGATI
CAPITOLO 1
NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione sondaggi geognostici in relazione al procedimento: Inquinamento acque sotterranee Oliena – Acquisizione campioni terreno.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nella relazione tecnica – illustrativa di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è ZD12AAEFC0
Art. 2
DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO
L’intervento consiste nella realizzazione di tre fori di sondaggio, ciascuno sino alla profondità di 9 metri, finalizzato al acquisizione di campioni di terreno potenzialmente inquinati da idrocarburi. Uno dei 3 fori dovrà essere completato con l’allestimento, a fondo foro, di un adeguato spessore di materiale filtrante e con l’inserimento di un tubo di polietilene, di adeguata sezione e di lunghezza pari alla profondità del foro, chiuso all’estremità superiore. Il luogo sul quale dovranno essere eseguite le indagini è ubicato nel centro urbano di Oliena e, più precisamente, in un terreno privato posto tra la via Olbia ed il distributore di carburante “ex Total Erg” localizzato sulla via Nuoro.
E’ esplicito patto contrattuale che tutte le prestazioni d'opera presenti nel presente appalto debbano essere eseguiti con i più moderni e perfezionati strumenti e mezzi meccanici, di tale produttività e numero da assicurare la tempestiva ultimazione delle prestazioni richieste eseguite a regola d’arte, entro i termini stabiliti nel presente capitolato.
Art. 3
FORMA DELL'APPALTO
Appalto pubblico di lavori per l’affidamento di un contratto di lavori “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del DLGS n° 50/2016. L’importo del contratto resta fisso ed invariabile;
L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:
Quadro economico di sintesi | |
b) Per lavori a CORPO SOGGETTI A RIBASSO | Euro 5.237,44 |
c) Per lavori in ECONOMIA | Euro 0,00 |
Totale dei Lavori | Euro 5.237,44 |
di cui per oneri della sicurezza | Euro 300,00 |
Art. 4
QUADRO ECONOMICO GENERALE
DESCRIZIONE | IMPORTI (euro) |
A) IMPORTO DEI LAVORI | |
Importo dei Lavori a Base d’Asta | 5.237,44 |
Oneri di Sicurezza (NON SOGGETTI A RIBASSO) | 300,00 |
Sommano Lavori | 5.537,44 |
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE | |
Accantonamento art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 comma 3 | 88,60 |
Accantonamento art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 comma 4 | 22,15 |
Accantonamento per accordo bonario art. 205 D.P.R. 50/2016 | 276,87 |
I.V.A. sui Lavori al 22% | 1.218,24 |
Contributo A.N.A.C. | |
Imprevisti | 626,70 |
Totale Somme a Disposizione dell’Amministrazione | 2.262,56 |
TOTALE GENERALE DEI LAVORI | 7770 |
Art.5 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta quindi ad Euro 5.537,44 (Euro cinquemilacinquecentotrentasette/44) oltre IVA 2.262,56 (Euro duemiladuecentosessantadue/56).
L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 300,00 (Euro trecento/00), somme non soggette a ribasso d'asta, più l'importo per i lavori di Euro 5.052,94 (Euro cinquemilacinquantadue/94) soggetto a ribasso d'asta.
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE
Cod. | Descrizione | Importo (Euro) | |
in cifre | in lettere | ||
OS20-b | Indagini geognostiche | 5.237,44 | Cinquemiladuecentotrentasette/44 |
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente. Non sono previsti lavori scorporabili e pertanto non possono essere subappaltati.
Art. 6 AFFIDAMENTO E CONTRATTO
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi venti giorni, salva l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, con posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Art. 7
VARIAZIONI SUI LAVORI IN PROGRAMMA
Le eventuali modifiche del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Art. 8
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.LL. siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive e gli oneri connessi all’esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, e tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.
Resta comunque stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve s’intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 9
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 10
DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI
Per tutti gli effetti del presente appalto le parti eleggono il proprio domicilio presso la sede di Xxxxxx Xxxxxx, 00
- Xxxxx;
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare il nominativo del proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l’esecuzione del contratto.
Art. 11
TERMINI PER L'ESPLETAMENTO
L'Impresa è tenuta a iniziare i lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione della lettera contratto e, comunque, previo accordo con la Provincia di Nuoro che coordinerà i lavori previsti con gli adempimenti di presa in carico dei campioni di terreno da parte di ARPAS Sardegna – Servizio di Nuoro; in caso di mancato rispetto di tale termine, l’Impresa, senza necessità di preventiva messa in mora, sarà assoggettata a una penale stabilita per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nel 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
La prestazione d'opera oggetto del contratto dovrà essere conclusa entro 18 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della lettera contratto.
Art. 12
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto,la seguente documentazione:
a) l'elenco dei prezzi unitari;
b) la polizza di garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016;
c) tutti gli elaborati di progetto.
Il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. L'elenco prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti.
Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
1. il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
2. il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
3. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
4. delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
5. le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 13 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie, così come richiesto dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal
Codice Appalti e dalla norma vigente.
Cod. | Descrizione | Importo | Classifica | % sul totale |
OG20-b | Indagini geognostiche | 5.237,44 | I | 100.00 |
Tali lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore se in possesso dei requisiti per la loro esecuzione,
“Requisiti di idoneità professionale”
iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio per l'attività inerente la natura dei lavori da affidare (indagini geognostiche);
Art. 14
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà fatta all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.
Art. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 11 e del successivo articolo 23 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 17 GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 18 COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari all’importo del Contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 19
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Nell’esecuzione dei lavori di cui al Progetto, non è contemplato l’affidamento in subappalto delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Art. 20
CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE
La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.
Xxxxx restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso e quantificati gli indennizzi a favore dell'impresa affidataria nella misura di 0.1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori in programma. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, xxx comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
L'appaltatore dovrà ultimare i lavori appaltati entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
Art. 21 PROROGHE E SOSPENSIONI
Qualora circostanze speciali, escluse quelle derivanti da condizioni climatologiche normalmente ricorrenti nel corso dei lavori, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, come da art.107 D.Lgs. 50/2016. La sospensione può essere anche disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo necessario; cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Nel caso in cui insorgano successivamente alla consegna dei lavori, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare sviluppo dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l’ultimazione dei lavori che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili; l'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L’esecutore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale; su tale istanza decide il RUP entro 30 giorni dal suo ricevimento, sentito il Direttore dei Lavori.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per una qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 22
PENALE PER IL RITARDO
Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera del 1 per mille (uno) dell'importo netto contrattuale.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto. In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore non sarà riconosciuto alcun premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale.
Art. 23 SICUREZZA DEI LAVORI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.
L’Appaltatore è obbligato a consegnare all’Amministrazione appaltante, il documento dei rischi di cui all’artt. 17 e 28, 2° comma, del D.Lgs. n. 81/2008, recante altresì notizie di cui ai commi 4 e 5 della stessa norma, nonché l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. di cui sopra, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’appaltatore dovrà essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale, così come definita dall’art. 89, comma1, lettera L) del D. Lgs. 81 del 2008.
Essendo ipotizzata allo stato attuale una sola impresa in cantiere per l'esecuzione dei sondaggi e una entità di uomini-giorno inferiore a 200, per il prelievo dei campioni e per le altre attività di cantiere accessorie, non si è reso necessario predisporre un Piano di Sicurezza e Coordinamento; qualora tali condizioni dovessero mutare sarà compito della stazione Appaltante redigere detto elaborato
L'appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza in riferimento al singolo cantiere interessato ed è tenuto a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo conforme ai contenuti del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circ. Min. LL.PP. 1 Giugno 1990 n.1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 di larghezza e m. 2,0 di altezza in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dell'appalto, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della D.L., delle eventuali imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 24
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.
Prima del pagamento la Provincia di Nuoro verificherà la regolarità contributiva e retributiva dell’Appaltatore. In caso di riscontrate inadempienze retributive e contributive, si applica la disciplina prevista dall'art.30, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
Il pagamento della prestazione sarà eseguita in unica soluzione al termine dei lavori di contratto, a seguito del conto finale dei lavori; il pagamento sarà corrisposto al netto del ribasso d'asta comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza.
L’appaltatore riceverà i pagamenti sul cc.dd. conto “dedicato”, con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Amministrazione appaltante provvederà al pagamento della fattura entro i successivi 30 giorni.
Art. 25
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.
L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.
Essendo i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Art. 26
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
1. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
2. i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
3. la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove necessario e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
4. l’eventuale sorveglianza, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante;
5. l’eventuale fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
6. il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti i lavori da eseguire;
7. la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
8. l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
9. la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
10. l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
11. le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
12. l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
13. il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
14. la pulizia delle vie di transito del cantiere col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
15. il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
16. la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
17. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
18. l’eventuale fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
19. la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Art. 27
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, cartelli in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 28 ACCORDO BONARIO
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura del 5% (cinque per cento), si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 29
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 31 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Nuoro ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 30
REVISIONE DEI PREZZI, XXXXXX XXXXXX E NUOVI PREZZI
È esclusa qualunque revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 comma 1 del Codice Civile; ai lavori si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta.
Art. 31
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art.106 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016; le cessioni possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Art. 32
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro ed ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art.105, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione lavori dell’Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, La Stazione Appaltante ingiunge all’Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti.
Art. 33
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto,
alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e, in particolare, gli oneri di seguito elencati:
•
•
prima dell'inizio dei lavori, la nomina del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
•
i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
•
la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
•
•
la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
•
•
la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
•
la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
•
l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
•
le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
•
l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
•
il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
•
•
la pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario;
la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
•
•
l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori del presente Capitolato.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Art. 34 DECADENZA
L’Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto nei seguenti casi:
a) quando al momento dell'affidamento dell'appalto si trovi in una situazione di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
c) inosservanza ripetuta delle norme di sicurezza compromettenti la sicurezza del personale dell’Appaltatore;
d) cessione del contratto ad altri, senza preventiva autorizzazione dell’Ente.
e) quando sia intervenuto un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
Art. 35 RISOLUZIONE - RECESSO
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, la stazione appaltante può risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) quando il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016;
b) quando l'eventuale aumento di prezzo per lavori supplementari, resisi necessari e laddove un cambiamento del contraente risulti impraticabile o comporti notevoli disguidi (come da art.106 comma 1 lettera b)), superi il 50% del valore del contratto iniziale;
c) quando l'aggiudicatario al momento dell'aggiudicazione dell'appalto si trovi in una situazione di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;
d) quando l'appalto non sarebbe dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n.50/2016.
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) quando sia intervenuto un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
c) quando il Direttore dei Lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione in cui viene indicata la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore, e gli addebiti contestati all'appaltatore. L'appaltatore può presentare al RUP le proprie controdeduzioni entro 15 giorni; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni x xxxxxxx il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto;
d) qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.L. assegna un termine inferiore a 10 giorni entro il quale l'appaltatore deve eseguire tali prestazioni. Se l'inadempimento permane scaduto il termine assegnato, la stazione appaltante, redatto processo verbale in contraddittorio, risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.
3. Nei casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relativa ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione appaltante è fatta all’Appaltatore con preavviso di venti giorni e nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. In relazione a quanto sopra alla data comunicata dall’Amministrazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi alla presenza di due testimoni, alla redazione dello Stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere.
6. Se nominato, l'organo di collaudo redige un verbale di accertamento tecnico e contabile per accertare la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità, e quanto previsto nel progetto e nelle eventuali perizie di variante approvati.
7. Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
8. Ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti e al valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché al decimo dell'importo delle opere, servizi e forniture non eseguiti.
9. Nei casi di risoluzione o di recesso del contratto, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte all'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 36
TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA
L’affidatario, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Ai sensi degli art. 105 comma 10 e art. 30 comma 5-6 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che verserà direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa edile. In ogni caso sull'importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5% che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del D.U.R.C.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il R.U.P. inviterà il soggetto inadempiente e l'affidatario a provvedere entro 15 giorni. Se tale richiesta non viene formalmente e motivatamente contestata entro tale termine, la stazione appaltante pagherà, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori detraendo il relativo importo dalle somme dovute dell'affidatario del contratto inadempiente nel caso di pagamento diretto.
CAPITOLO 3
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 37 NORME GENERALI
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
Art. 38 SCAVI IN GENERE
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione del materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
CAPITOLO 4
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 39
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per le lavorazioni proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale. Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte dalla Direzione dei Lavori.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.
L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.
CAPITOLO 5
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 40
SCAVI E RINTERRI IN GENERE
Prima di intraprendere i lavori l'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso la Direzione dei Lavori, presso gli Uffici Tecnici Pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione, sulla presenza nell'area di intervento di manufatti, reti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi altro elemento interrato, quindi individuarne la posizione tramite rilievi, apparecchiatura elettromagnetica, o sondaggi manuali.
Gli scavi ed i rinterri in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti nelle forme e dimensioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi e dovrà assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, ad altro nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche.
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Il Direttore dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Le materie provenienti dagli scavi da utilizzare per rinterri dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
Art. 41
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - SGOMBERI E RIPRISTINI
L'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza.
Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero Lavori Pubblici.
In ogni caso, a cura e spese dell'Appaltatore dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti.
L'Appaltatore è tenuto a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, l'Appaltatore dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.
Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.
Art. 42
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si rendessero necessari si seguiranno le norme indicate dalla normativa vigente.
CAPITOLO 7
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Art. 43
GENERALITA’ SULLE PRESTAZIONI TECNICHE E DIREZIONE TECNICA
Per l’espletamento delle attività di campionamento e sondaggio l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato nel presente Capitolato nonché alle disposizioni ed alle indicazioni che il Responsabile del Procedimento riterrà necessarie e opportune ed alle condizioni economiche di cui alla presente procedura.
L’Appaltatore deve assicurare a proprie spese e per tutta la durata dei lavori la Direzione Tecnica del cantiere ad un proprio Geologo, il quale dovrà sovrintendere personalmente e continuativamente a tutte le attività connesse alla campagna di indagine geognostica.
Sarà compito del Geologo, che assumerà la Direzione Tecnica del cantiere, l’espletamento di tutti gli adempimenti tecnici previsti dal presente disciplinare.
Il Direttore Tecnico del Cantiere, inoltre, assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.
Il predetto Direttore dovrà dimostrare, mediante apposita dichiarazione scritta, di essere in possesso di adeguata competenza e professionalità, di comprovata esperienza nello specifico campo delle indagini geognostiche e delle prove geotecniche, e di essere iscritto al proprio Albo Professionale da almeno 5 anni. Inoltre, nel caso in cui non fosse stabilmente alle dipendenze della Ditta, prima della consegna dovrà rilasciare una dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico dall’inizio fino al termine dell’appalto.
Ai fini della consegna e prima dell’inizio dei lavori dovrà essere inoltrata all'Amministrazione la comunicazione del nominativo del predetto Direttore Tecnico.
La prestazione tecnica oggetto del presente Capitolato prevede l’esecuzione della seguente campagna di indagini:
1. Esecuzione di n° 3 sondaggi geognostici a carotaggio continuo;
2. Prelievi in continuo sui predetti sondaggi di campioni di terreno finalizzati alla verifica di potenziale inquinamento;
3. Allestimento, in uno dei tre fori di sondaggio, di un adeguato spessore di materiale filtrante a fondo foro ed inserimento di un tubo di polietilene, di adeguata sezione e di lunghezza pari alla profondità del foro, adeguatamente finestrato e chiuso all’estremità superiore.
Gli elaborati relativi alle risultanze delle indagini dovranno essere forniti in n° 3 copie complete cartacee, una copia in formato digitale editabile (dwg, word, excel), nonché una copia in formato digitale non editabile (pdf).
Art. 44 SPECIFICHE ESECUTIVE
L’esecuzione delle indagini dovrà essere effettuata secondo le modalità via via descritte negli articoli successivi. Nel caso in cui l’Impresa ritenesse necessario apportare delle modifiche alle modalità anzidette, dovrà preliminarmente concordarle con il Responsabile del Procedimento. Alla misura dei lavori si provvederà in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento e l’Impresa.
Ogni prezzo di tariffa rappresenta il valore di un lavoro unitario interamente compiuto. Tutti gli oneri generali e speciali stabiliti nelle tariffe e nel capitolato restano indennizzati con la valutazione dei lavori in base ai prezzi di elenco, nei quali è tenuto conto di qualsiasi onere ed utile dell’Appaltatore, depurati del ribasso contrattuale.
Art. 45
SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO FINALIZZATI AL PRELIEVO DEI CAMPIONI
I sondaggi saranno valutati per metro lineare di foro eseguito: le profondità saranno misurate dal piano di imposta dell’attrezzatura. Nei prezzi a metro lineare di foro è compreso qualsiasi onere e, in particolare, quelli relativi:
• alle indennità di occupazione ed ai danni comunque provocati per l’esecuzione del sondaggio e per le operazioni connesse;
• all’approntamento del macchinari e dei mezzi d’opera;
• alla preparazione del piazzole per l’installazione dei macchinari ed attrezzi, al relativo trasporto, montaggio e smontaggio, all’installazione degli stessi ed alla esecuzione dei sondaggi ad asse verticale, o comunque inclinato, in terreni di qualunque natura, pendenza e quota;
• ai trasferimenti delle apparecchiature da foro a foro in terreno di qualsiasi natura, pendenza e quota;
• alle eventuali soste disposte, con ordine di servizio della DLL, per accertamenti vari, di durata inferiore ai 5 giorni;
• all’allontanamento dei detriti estratti, all’eventuale riempimento a chiusura, anche con argilla fluidificata e boiacca di cemento, del foro eseguito ed al ripristino del terreno nelle primitive condizioni;
• alle prestazioni del personale tecnico e della manovalanza, alla fornitura ed all’impiego d’energia, del combustibile, dell’acqua, del cemento, dei fanghi bentonitici, degli additivi, dei sacchetti per la conservazione dei campioni, delle cassette catalogatrici ed all’impiego delle pompe e delle eventuali tubazioni di rivestimento;
• ai perditempi relativi ed agli oneri particolari derivanti dall’estrazione e conservazione in cantiere, per tutta la durata dei lavori, dei campioni estratti (carote e detriti di perforazione) chiusi in sacchetti di plastica e collocati con le indicazioni necessarie entro le apposite cassette catalogatrici;
• all’eventuale spedizione dei campioni prelevati al laboratorio di gradimento della DLL;
• all’esecuzione del foro di sonda con sistemi, materiali o attrezzature tali da impedire frane nel foro stesso e da garantire la sua accessibilità completa;
• all’eventuale lavaggio dei fori ed alla rimozione ed allontanamento dei detriti;
• al rilievo completo delle caratteristiche delle falde d’acqua eventualmente incontrate con il sondaggio;
• alla determinazione planimetrica ed altimetrica di ogni foro riferito a 2 o più capisaldi della zona.
Il prezzo è comprensivo, altresì, delle eventuali frantumazioni e setacciature dei campioni e delle carote, con setacci le cui caratteristiche saranno precisate all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Sono compresi, inoltre, per la parte di competenza, tutti gli oneri di cui al presente capitolato. In caso di inadempienza di uno o più oneri relativi ad un sondaggio, l’Amministrazione si riserva di non contabilizzare in tutto od in parte il sondaggio; qualora l’inadempienza comporti un danno all’interpretazione dello studio o ricerca in atto l’Amministrazione si riserva, sentito il parere del Responsabile del Procedimento, di obbligare l’Impresa alla ripetizione del sondaggio senza compenso alcuno, pena la risoluzione contrattuale.
Art. 46
TIPOLOGIA DELLE ATTREZZATURE
Le attrezzature sono costituite da sonde a testa rotante possibilmente dotate di martello idraulico per consentire il prelievo del terreno a percussione. La perforazione deve essere eseguita a carotaggio continuo onde permettere un’accurata ricostruzione del profilo stratigrafico ed effettuare il prelievo di campioni.
I campioni di terreno devono mantenere inalterata la percentuale di eventuali composti contaminati inglobati.
Art. 47 PIANO DI INDAGINE
Prima di procedere alla perforazione devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare fenomeni di “cross contamination”, contaminazione indotta, perdita di composti contaminanti volatili (a causa del surriscaldamento del materiale carotato) o diluizione del contaminante.
Art. 48
PULIZIA ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE
Le perforazioni devono essere eseguite evitando l’immissione nel sottosuolo di composti chimici estranei. Pertanto dovranno essere adottate le seguenti procedure:
• rimozioni di lubrificanti dalle zone filettate con lavaggio mediante idropulitrice a vapore;
• utilizzo di oli vegetali per la filettatura di aste e rivestimenti;
• utilizzo di utensili di perforazione (corone e scarpe) non verniciati;
• eliminazione di perdita di olio dalle parti idrauliche dell’attrezzatura di perforazione;
• pulizia dei contenitori di stoccaggio acqua di perforazione;
• pulizia di aste, rivestimenti e carotieri con impiego di idropulitrice a vapore ad alta pressione utilizzando acqua pulita ed eventualmente un opportuno solvente, allo scopo di rimuovere qualsiasi residuo di precedenti perforazioni.
Art. 49
TIPOLOGIA DI PERFORAZIONE
La perforazione dovrà essere eseguita a carotaggio continuo. Il carotaggio integrale deve garantire una percentuale di recupero > 90% per essere rappresentativo del terreno indagato. Il carotaggio nei terreni deve essere eseguito per quanto possibile a secco utilizzando carotieri semplici evitando fenomeni di surriscaldamento del materiale carotato e preferibile, quindi, l’utilizzo di martelli idraulici che consentano il carotaggio a secco a percussione riducendo al minimo fenomeni di surriscaldamento del terreno carotato. La manovra di carotaggio dovrà essere seguita dal rivestimento provvisorio del foro. Qualora sia necessaria l’adozione di fluidi di circolazione dovrà essere utilizzata acqua pulita eventualmente additivata con polimeri biodegradabili; non dovrà essere utilizzata l’acqua e/o il fluido di recupero.
Art. 50 CASSETTE
In fase d’esecuzione dei sondaggi, le cassette per la conservazione della campionatura dovranno essere pronte in cantiere prima dei lavori. Esse dovranno essere costruite a regola d’arte e munite di coperchio e dovranno contenere l’intera campionatura dei sondaggi. Ogni cassetta dovrà essere segnata sull’esterno del coperchio con il numero d’ordine del sondaggio e con le quote di prelievo cui il contenuto si riferisce, ed inoltre, dovrà essere divisa in scomparti di dimensioni opportune, tali che ognuno contenga una sola pila di campioni. All’inizio ed alla fine di ogni scomparto dovrà essere segnata la quota di prelievo della sezione del campione vicino. Inoltre, se nella successione dei campioni dovesse manifestarsi una sensibile variazione della natura delle rocce costituenti, dovrà essere segnata, su apposito tassella di legno interposto, la quota in cui nel sondaggio è riscontrata tale variazione.
Art. 51 CAMPIONAMENTO TERRENI
Considerato che la validazione delle attività di campo e analitica da porre in essere nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/2006 è stata affidata ad ARPAS Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna in ragione delle proprie competenze istituzionali, le attività di campionamento di seguito specificate dovranno essere effettuate in stretto coordinamento anche con gli uffici della succitata Agenzia.
La scelta del campione e la sua conservazione costituiscono fasi critiche dell’indagine ambientale in situ e possono condizionare il risultato analitico ancor più della metodologia di analisi; pertanto, i campioni di terreno da sottoporre ad analisi di laboratorio devono garantire che:
• non si sia modificata la composizione chimica del campione sottoponendolo a riscaldamenti, lavaggi o contaminazioni provenienti dagli strumenti di perforazione;
• la posizione planimetrica e la profondità sia stata rilevata con precisione;
• il campione, dopo il prelievo e sino al momento della consegna al laboratorio di analisi, sia stato conservato secondo le modalità prescritte. Nel prelievo in campo del campione si dovranno eliminare i ciottoli e privilegiare i materiali fini o di matrice fine (sabbia, limi e argille).
Dopo aver eventualmente attraversato uno strato di terreno particolarmente inquinato, si procederà ad un’accurata pulizia delle attrezzature di carotaggio prima di continuare la perforazione al fine di non provocare contaminazioni incrociate.
Art. 52
CONTENITORI PER CAMPIONI DI TERRENO
Devono essere usati contenitori nuovi. Per il campionamento di terreni sui quali si deve determinare il contenuto di inquinanti organici, si devono utilizzare contenitori in vetro a bocca larga con tappo a chiusura ermetica con sottotappo teflonato. Per il campionamento di terreni sui quali si deve determinare il contenuto di metalli si possono usare contenitori in polietilene a bocca larga muniti di sottotappo e tappo e chiusura ermetica. I contenitori devono essere riempiti sino all’orlo e immediatamente sigillati ed etichettati.
Art. 53 ETICHETTATURA DEI CAMPIONI
Ogni contenitore dovrà essere corredato da un etichetta indelebile con riportati:
• Committente
• Località
• Data
• N. sondaggio
• Posizione planimetrica e profondità
• Firma operatore
Art. 54
TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI
Ciascun campione di terreno prelevato in campo va mantenuto al fresco (circa 4°C) mediante l’utilizzo di contenitori frigoriferi portatili e/o borse termiche e trasferito al laboratorio di analisi entro 24/36 ore dal prelievo.
Art. 55 Allegati
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati: Tav. 1 - Corografia
All. A - Relazione tecnica
All. B – Quadro economico
All. C - Computo metrico estimativo All. D - Elenco dei prezzi unitari
All. E - Quadro di incidenza della manodopera All. F - Cronoprogramma dei lavori
IL FUNZIONARIO RUP
Dott. Geol. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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NOME: XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX CODICE FISCALE: IT:XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 21/11/2019 15:48:40
IMPRONTA: 34323566666136393763343535383932343635353932636230343038616637633966393038313461