CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIO- NALE
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIO- NALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - FRAZIONE UMIDO (CODICE CER 20.01.08)
(art. 23, c. 14 e ss, X.Xxx 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.)
Legnano 13/12/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Sommario
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 4
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 4
ART. 3 - PROROGA DEL CONTRATTO 5
ART. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO 5
ART 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 6
ART 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’ APPALTATORE 8
ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO 10
ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO 11
ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO 11
ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO 12
ART. 14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 12
ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 12
ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 14
ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ ESECUTORE 14
ART. 18 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE 14
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA 16
ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA 16
ART.22 - COPERTURE ASSICURATIVE 17
ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 18
ART. 24 – GESTIONE DEI SINISTRI 18
ART. 25 - VERIFICA DI CONFORMITA’ 19
ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 20
ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE 21
ART. 29 - RISERVE E RECLAMI 22
ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 23
ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 24
ART. 32 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI 24
ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA 24
ART. 35 – MODALITA’ DI APPALTO 25
ART. 36 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 26
ART. 37 – QUANTITÀ ANNUA PREVISTA 27
ART. 38 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 27
ART. 39 – IMPIANTO DI CONFERIMENTO 30
ART. 40– IMPIANTO DI SOCCORSO 30
ART. 42– COSTO UNITARIO A BASE D’ASTA 31
TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività di trasporto ad impianto di destino e trattamento / messa in riserva dei rifiuti urbani biodegradabili di cucine e mense - frazione umido (codice CER 20.01.08) raccolti sui territori dei Comuni serviti dalla stazione appaltante.
La prestazione principale del presente appalto consiste nell’esecuzione di quanto in oggetto.
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.
Le prestazioni richieste sono disciplinate nel Titolo II del presente Capitolato. L’appalto è suddiviso nei seguenti LOTTI
LOTTO 1
Comune: Gallarate
Il quantitativo di rifiuti stimato per 12 mesi è pari a ton 5.200 LOTTO 2
Comune di Legnano
Il quantitativo di rifiuti stimato per 12 mesi è pari a ton 5.500 LOTTO 3
Comuni: Magenta, Ossona, Cuggiono, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone e Robecchetto con Induno
Il quantitativo di rifiuti stimato per 12 mesi è pari a ton 4.200 LOTTO 4
Comuni: Villa Cortese, Arconate, Dairago e Turbigo
Il quantitativo di rifiuti stimato per 12 mesi è pari a ton 2.000 LOTTO 5
Comuni: Buscate, Magnago
Il quantitativo di rifiuti stimato per 12 mesi è pari a ton 1.000 LOTTO 6
Comuni: Canegrate, Parabiago, San Giorgio su Legnano
Il quantitativo di rifiuti stimato per 12 mesi è pari a ton 3.800
Le quantità ivi riportate, seppure utilizzate per la comparazione economica delle offerte, sono indicative e non impegnative per AEMME Linea Ambiente Srl. I corrispettivi relativi ai servizi svolti verranno per- tanto contabilizzati in base alle quantità effettive, applicando i prezzi unitari netti offerti.
Ai fini della formulazione dell’offerta, le voci da quotare dovranno essere comprensive di oneri e tributi (es. tributo regionale, ecotassa, IVA di legge esclusa, ecc.).
Il contratto ha la durata di 12 mesi e precisamente dalla data di sottoscrizione del contratto e, se prece-
dente, dalla data di avvio delle prestazioni con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.
L’avvio delle prestazioni è previsto_
- per il 1° maggio 2020 per i LOTTI 1, 2, 5 e 6
- per il 20 giugno 2020 per i LOTTO 3 e 4.
ART. 3 - PROROGA DEL CONTRATTO
La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di 12 mesi successivi e disgiunti e nello specifico sei mesi più sei mesi rispetto a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell’originario contratto. L’opzione va esercita- ta non oltre i tre mesi antecedenti alla data di scadenza del contratto.
Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per ogni singolo servizio erogato presso ciascuno dei comuni serviti.
Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all’indizione della nuova gara per l’appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dalla data di avvio del servizio affidato alla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto.
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Per l’adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all’applicazione della variazione dell’indice ISTAT “FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo all’avvio del servizio con riferimento all’ultimo giorno del mese prece- dente l’avvio (a titolo esemplificativo: in caso di avvio del servizio il 1° ottobre 2018, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1° ottobre 2019 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 30/9/2018 e il 30/9/2019).
ART. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO
I servizi di questo appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.
In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, l’Appaltatore si impegna ad adottare con tempestività le misure necessarie a ristabilire le condizioni normali.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la ditta dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni per l’esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali: in particolare, si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, cir- ca i modi, i tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero stesso e delle misure per la loro riattivazione.
Ciò anche tramite comunicazioni scritte tempestivamente inviate all’ufficio tecnico di AEMME Linea
Ambiente Srl e del Comune nel quale viene svolto il servizio.
Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza mag- giore. In tali circostanze, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, l’Appaltatore adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile e a recuperare il servizio nel più breve tempo possibile.
Non saranno considerati causa di forza maggiore e, quindi saranno sanzionabili, scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all’Appaltatore, quali, a titolo di esempio, la ritarda- ta o mancata corresponsione delle retribuzioni o l’anomala permanente distribuzione del carico di lavo- ro rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro.
ART 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
Oltre al personale necessario allo svolgimento normale del servizio, l’Appaltatore avrà a disposizione altro personale in numero sufficiente a garantire le eventuali sostituzioni in caso di ferie o malattia.
L’Appaltatore, si assicurerà che per l’esecuzione dei servizi sia scelto personale capace e fisicamente idoneo, istruito preventivamente sul servizio da svolgere, sulle caratteristiche e le modalità operative dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature nonché dei dispositivi individuali di protezione previsti. Verrà inoltre garantito un costante ed elevato grado di conoscenze professionali del personale di ogni ordine e grado organizzando periodici corsi di aggiornamento.
L’Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell’esecuzione:
a) l’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
d) l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulterio- ri referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti del settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono veri- ficarsi durante l’esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dai 240 giorni solari e continuativi precedenti alla scadenza del contratto.
Il personale in servizio:
• sarà fornito, a cura e spese dell’Appaltatore, divisa completa di targhetta di identificazione
dell’Azienda, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale sarà unica e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalle vigen- ti normative relative alla sicurezza sul lavoro;
• manterrà un contegno corretto e riguardoso verso il personale di AEMME Linea Ambiente Srl e verso la cittadinanza; si uniformerà alle disposizioni emanate dall’Autorità Comunale in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dall’Appaltatore su indicazioni di AEMME Linea Ambiente Srl.
• avrà sufficiente padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.
Il Referente per l’Appalto dell’Impresa e gli autisti operanti sul territorio saranno dotati di telefono cellu- lare o di dispositivo equivalente, onde permettere il coordinamento tempestivo delle attività in caso di mutate condizioni di servizio.
L’Appaltatore si impegna a mantenerne il numero di addetti, qualifiche ed efficienza operativa per tutta la durata del servizio.
Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- l’Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l’Impresa e il gestore uscente.
Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, l’Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dell’Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.
La ditta appaltatrice deve garantire al personale assunto e impiegato nello svolgimento dei servizi og- getto del presente capitolato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL vigente. Tale ob- bligo vige anche per le eventuali ditte subappaltatrici.
L’Impresa prioritariamente dovrà assorbire il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L’elenco e le qualifiche di tale personale sono:
SOLO PER IL LOTTO 3
COGNOME E NOME | Livello inqua- dramen- to | CCNL | MANSIONE | Posizione Parametrale | ANZIANITA’ |
H.A | 3 | Logistica, trasporto e spedizioni | Autista | Q2E | 2 anni e 6 mesi |
D.G | 3S | Logistica, trasporto e spedizioni | Autista | Q3B | 5 anni e 7 mesi |
M.F | 3S | Logistica, trasporto e spedizioni | Autista | Q3B | 5 anni |
ART 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’ APPAL- TATORE
Saranno a carico dell’Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
• Eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
• La prestazione della mano d’opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezza- ture necessarie all’espletamento delle prestazioni;
• La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risar- cimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;
• Mettere a disposizione della stazione appaltante le attrezzature necessarie per il trasbordo dei rifiuti raccolti e nello specifico cassoni scarabilli con coperchio incernierato con apertura idrau- lica manuale, apertura a bandiera e a garanzia di tenuta liquami con soglia di carico pari a 130 cm dal piano strada per la raccolta di rifiuto biodegradabile da cucine e mense da posizionarsi presso i centri di raccolta/area trasbordo individuate dalla stazione appaltante;
• Trasportare i rifiuti presso l’impianto di destino, autorizzato per il trattamen- to/smaltimento/messa in riserva del rifiuto CER 20.01.08, individuato ed indicato dalla stessa Impresa;
• Predisporre, stampare e compilare per le parti di competenza del Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato;
• Provvedere alla pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa dell’impianto sot- toposta a verifiche degli enti competenti, sia in entrata che in uscita (lordo), compilando con- testualmente alle operazioni di pesatura, nelle parti di competenza il formulario di identifica- zione dei rifiuti (FIR) e provvedere alla sua sottoscrizione. La ditta annualmente deve trasmet- tere alla stazione appaltante copia della certificazione attestante l’avvenuta verifica degli strumenti di pesa utilizzati.
• Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti, le norme indicate nelle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto di destino e comunque tutte le altre norme connesse all’espletamento del servizio. L’impresa appaltante declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti, non vengano trattati secondo le norme di legge;
• L’Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitola- to speciale e della normativa vigente;
• L’impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L’elenco del per- sonale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato annualmente al Direttore dell’esecuzione e comunque prima dell’inizio delle prestazioni;
• L’osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
• Nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assumere deci- sioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestiona- le ed organizzativo.
• Al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
- Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipen- dente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell’appalto che ha percepito regolarmente lo sti- pendio, avuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta ap- paltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rap- presentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale atte- sta e dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accanto- namento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla di- chiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscritto- re.
• L’osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
• Presentare la documentazione che descrive la procedura operativa della fase di accettazione e pesatura dei rifiuti presso l’impianto incaricato del recupero e/o smaltimento finale.
• Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l’affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
• Trasmettere la procedura operativa per le operazioni di conferimento dei rifiuti da parte della stazione appaltante entro 3 (tre) giorni dalla data di avvio del servizio
• far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamen- to per i dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013;
• a garantire la serietà professionale dei propri dipendenti e dirigenti evitando la commissione dei reati di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p);
• l’osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
All’Impresa sarà riconosciuta l’anticipazione nei modi, forme e importi di cui all’art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.
ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARAN- ZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di paga- mento a cui dovrà seguire l’emissione della fattura da parte della ditta.
Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovrà tramettere al Direttore dell’esecuzione della stazione appaltante un prospetto riepilogativo dei quantitativi di rifiuto trasportato e trattato det- tagliato per singolo movimento e riportante il numero identificativo del FIR nonché gli altri elementi di costo previsti in offerta.
Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura:
«prestazioni a tutto il ………» con l’indicazione della data.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo 50/16) in merito ai contratti di servizi e fornitura in forma continua- tiva, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Sono considerati, infatti, tra i destinatari della normativa sui contratti pubblici, gli “enti aggiudicatori” (lett. e)), i quali, per il richiamo fatto alla successiva lett. t) (punto 2. 2, che contempla le “imprese pub- bliche”), ricomprendono “le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici [tra cui sono ricompresi gli enti pubblici territoriali] possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudica- trici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa”.
In tal caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata dunque una ritenuta dello 0,5%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del docu- mento unico di regolarità contributiva.
L’Impresa appaltatrice provvederà, successivamente all’emissione del certificato di pagamento, ad emettere fattura di importo pari al netto delle prestazioni eseguite decurtato della ritenuta sopra ri-
chiamata.
La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni – fine mese, me- diante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordina- te bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei se- guenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
− DURC irregolare.
Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni – fine mese dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell’art. 102 del Dlvo n. 50/2016
In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del Dlvo n. 50/16 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PA- GAMENTO
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs
n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltato- re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.
Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'ese- cuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazio- ne.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di pro- cedere alla risoluzione del contratto.
Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddit- torio con l’esecutore nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appal- tante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rim- borso delle relative spese.
Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecu- tore deve immediatamente eseguire.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del
contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle pre- stazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessa- ria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far vale- re l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superi- no sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel pre- sente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore al- cun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
Nel caso di sospensione il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determina- to l’interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali caute- le per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli stru- menti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svol- gimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall’esecutore.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all’esecutore è riconosciuto un risar- cimento sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di so- spensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 0, x. 0, xxxxxxx x) xxx xxxxxxx legislativo 9 otto- bre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'e-
secuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione
Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempi- mento e le relative penalità in caso di inadempimento.
ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ ESE- CUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel ri- spetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 18 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire all’Appaltatore ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche
In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risul- tante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.
Il Direttore dell'Esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di ese- cuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e smi la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al con- tratto nei seguenti casi:
a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consi- stente duplicazione dei costi;
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appal- tante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legisla- tive o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristruttura- zioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei con- tratti pubblici;
2) nel caso in cui la Stazione Appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essen- ziali del contratto originariamente pattuiti.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal con- tratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effet- tuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell’Esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lvo 50/2016 e smi, ivi compreso il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale del valore subappalta-
bile.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in mi- sura non superiore al 40% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al mo- mento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del con- tratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsa- bile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmette- re la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione pre- scritti dal D.lgs. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappal- tatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e smi. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al forni- tore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il Subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del Subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Negli altri casi si richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadem- pimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazio- ne degli adempimenti dell’Impresa di cui al periodo precedente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/16 e smi, si applica- no anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CES- SIONE DELL’AZIENDA
È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contrat- to è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 del D.lgs. 50/16 a condi- zione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto,
l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959,
n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della pre- ventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Com- mittente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restitui- ta in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del con- tratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stes- sa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispet- tivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diven- tasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa impu- tabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel ter- mine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
ART.22 - COPERTURE ASSICURATIVE
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con
le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresa.
ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque con almeno sette giorni di antici- po rispetto all’avvio del servizio, dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Docu- mento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della coo- perazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e preven- zione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
La stazione appaltante, congiuntamente all’Impresa appaltatrice, provvederà a predisporre il Documen- to Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che dovrà essere sottoscritto prima dell’avvio del servizio.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispo- sitivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mez- zi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.
L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
ART. 24 – GESTIONE DEI SINISTRI
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il diret- tore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cau- se e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione de- ve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a ter- zi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'e- secuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecu- zione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 25 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertar- ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo- mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.
La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazio- ne; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua- li.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi- ficato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo tota- le ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformi- tà sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Com- mittente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprie- tà esclusiva del Committente.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OB- BLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Mancata comunicazione e aggiornamento dell’elenco del personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento) | 6 | € 300,00 |
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento) | 23 | € 300,00 |
Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto di un rapporto di inciden- te/infortunio (per ogni inadempimento) | 23 | € 300,00 |
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certi- ficata | 33 | € 200,00 |
Mancata nomina di un referente | 7 | € 250,00 |
Mancata trasmissione del riepilogo mensile (per ogni giorno di ritardo) | 9 | € 75,00 |
Errata compilazione dei formulari (per ogni FIR errato) | 7 | € 30,00 /per ogni FIR errato |
Ritardo nei tempi di trasmissione copia dei formulari a mez- zo posta elettronica – fax (per ogni FIR e per ogni giorno di ritardo) | 7 | € 100,00/ per ogni giorno di ritardo |
Mancata trasmissione dei certificati di avvenuta taratura delle pese | 7 | € 150,00 |
Mancato rispetto delle modalità di esecuzione del ritiro dei rifiuti come descritte nella parte prestazionale del CSA (per ogni inadempienza) | da 36 a 42 | € 100,00/ per ogni disservizio |
Ritardo nei tempi di scarico ( > di 30 min) in caso di OPZIONE 1 | 38 | € 50,00/per ogni 30 minuti eccedenti |
Ritiro dei rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari program- mati in caso di OPZIONE 2 (fino a 24 ore di ritardo - per ogni ora di ritardo) | 38 | € 50,00/ora di ritardo |
Ritiro dei rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari program- mati in caso di OPZIONE 2 (tra le 25 e le 48 ore di ritardo - per ogni ora di ritardo) | 38 | € 100,00/ora di ritardo |
Subcontratto non comunicato | Euro 200,00 |
Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell’appaltatore saran- no a totale carico dello stesso.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedu- rale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomanda- ta R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie contro- deduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti en- tro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo im- porto dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fide- jussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cau- zione.
ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato |
Mancata applicazione del CCNL di riferimento | 6 |
Mancata assunzione di lavoratori disabili | 6 |
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti | 36 |
Subappalto non autorizzato | 20 |
DURC negativo consecutivo per due volte consecutive | 10 |
In caso di necessita, mancata messa a disposizione dell’impianto di soccorso dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto | 41 |
Utilizzo dell’impianto di soccorso per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni | 41 |
Interruzione nell’espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltan- te e non disciplinati nei punti precedenti per una giornata lavorativa (oltre i 10 giorni con- secutivi) | 5 |
Applicazione di nr 3 penali in un anno (anche diverse) per inadempienza contrattuale così come da art.26 | 27 |
Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali | |
Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi | |
Mancanza o revoca dell’autorizzazione dell’impianto di destino dei rifiuti |
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della proce- dura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria ai sensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16.
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'at- to della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantifi- cazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presenta- to.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici gior- ni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non con- sente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'e- secutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, op- pure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell’esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le nor- me contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le di- sposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, non- ché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l’altro dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.
La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizza- zione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e smi adottato dalla Stazione appal- tante e pubblicato sul sito internet aziendale.
ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei con- tratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a co- municare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, con- senso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
• Di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati perso- nali,
• Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali,
• Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere,
• Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare im- mediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze,
• Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
ART. 32 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conse- guenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.
Ai sensi dell’art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).
L’Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante
dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle ob- bligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio (VA). È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
ART. 35 – MODALITA’ DI APPALTO
Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta del prezzo più basso.
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE
ART. 36 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nelle seguenti attività:
OPZIONE 1 (VALIDA SOLO PER I LOTTI 2,4,5,6)
AEMME Linea Ambiente Srl con mezzi propri provvederà a conferire i rifiuti presso idoneo impianto au- torizzato messo a disposizione dalla Ditta Appaltatrice o presso idonea area dedicata al sistema di tra- sbordo dei rifiuti nel rispetto della normativa ambientale.
L’impianto autorizzato al conferimento dei rifiuti (o idonea area dedicata al sistema di trasbordo dei rifiuti nel rispetto della normativa ambientale) dovrà trovarsi ad una distanza massima pari a 15 km (percorso più breve calcolato con xxx.xxxxxxxxxx.xx) dalle seguenti località:
LOTTO 2: dalla piattaforma sita in xxx Xxxxxx x Xxxxxxx XXXXX 0: dalla piattaforma sita in xxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx XXXXX 0: dalla piattaforma sita in xxx Xxxxxxx x Xxxxxxx XXXXX 0: dalla piattaforma sita in via Cavalese a Canegrate
Le operazioni di accesso all’impianto (o idonea area dedicata al sistema di trasbordo dei rifiuti nel ri- spetto della normativa ambientale), accettazione, pesatura, scarico e adempimenti amministrativi non dovranno impiegare un tempo complessivo superiore a 30 minuti dall’arrivo del mezzo all’impianto (nel- la tempistica indicata rientra anche la eventuale fermata dei veicoli di ALA fuori dall’impianto di destino in attesa di ingresso); a tal fine la ditta appaltatrice si impegna a garantire corsie preferenziali per i mezzi aziendali.
Quindi, in linea di massima, le operazioni dovranno avvenire come di seguito indicato:
a) Accettazione: identificazione del mezzo, del trasportatore, del produttore e del rifiuto conferito tramite ritiro del FIR e autorizzazione all’ingresso al punto di conferimento;
b) Pesatura: rilevazione del peso dell’automezzo carico;
c) Scarico nella stazione indicata dal personale dell’impianto di destino: le fasi di scarico devono essere coordinate dal personale dell’impianto;
d) Pesatura: rilevazione del peso dell’automezzo a scarico avvenuto;
e) Adempimenti amministrativi: compilazione del FIR nelle parti di competenza, riconsegna delle copie dello stesso all’autista della stazione appaltante;
f) Uscita dall’impianto.
Il servizio, e quindi il ricevimento dei rifiuti, dovrà essere assicurato dalle ore 7.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00.
In caso di area dedicata al sistema di trasbordo dei rifiuti nel rispetto della normativa ambientale o in
caso di mancato utilizzo dei FIR da parte dell’impianto di destino per la ricezione dei rifiuti urbani, dovrà comunque essere garantito un idoneo sistema di tracciatura e contabilizzazione dei rifiuti (si dovrà per- tanto rilasciare all’operatore opportuno tagliando avente le caratteristiche riportate nell’ art. 38).
OPZIONE 2: (VALIDA SOLO PER I LOTTI 1,3,4,5,6)
La Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante cassoni scarrabili con co- perchio incernierato con apertura idraulica manuale a bandiera e a garanzia di tenuta liquami con soglia di carico pari a 130 cm dal piano strada per la raccolta di rifiuto biodegradabile da cucine e mense da posizionarsi presso i centri di raccolta/area trasbordo indicati dalla stazione appaltante e riportanti nel successivo allegato A.
La Ditta Appaltatrice dovrà predisporre, stampare e compilare per le parti di competenza del Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato.
La Ditta Appaltatrice dovrà prelevare il rifiuto dalle piattaforme ecologiche così come esplicitato nell’ Allegato A e trasportarlo presso l’impianto di destino debitamente autorizzato e indentificato dalla Ditta Appaltatrice. Si dovrà provvedere alla pesatura di ciascun mezzo adibito al trasporto dei rifiuti sia presso la PRD di ALA (in partenza) che presso la pesa dell’impianto di destino sottoposta a verifiche degli enti competenti, sia in entrata che in uscita (lordo), compilando contestualmente alle operazioni di pesatura, nelle parti di competenza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). La ditta annualmente deve tra- smettere alla stazione appaltante copia della certificazione attestante l’avvenuta verifica degli strumenti di pesa utilizzati presso l’impianto di destino.
ART. 37 – QUANTITÀ ANNUA PREVISTA
Il quantitativo stimato di rifiuti da trattare è pari a circa:
LOTTO 1: ton 5.200/anno LOTTO 2: ton 5.500/anno LOTTO 3: ton 4.200/anno LOTTO 4: ton 2.000/anno LOTTO 5: ton 1.000/anno LOTTO 6: ton 3.800/anno
Sulla base delle esigenze dell’impresa appaltante il quantitativo può essere variabile in funzione di fatto- ri esogeni al servizio e quanto indicato, sia in termine di quantitativo di rifiuto conferito (annuale e set- timanale), non è impegnativo per la stazione appaltante ed è quindi da ritenersi stimato sulla base dei flussi storici di raccolta e conferimento agli atti della stazione appaltante.
ART. 38 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
OPZIONE 1 (VALIDA SOLO PER I LOTTI 2,4,5,6)
I mezzi utilizzati dalla stazione appaltante per la raccolta dei rifiuti caratterizzati da CODICE CER 20.01.08, raggiungeranno idoneo impianto autorizzato messo a disposizione dalla Ditta Appaltatrice o presso idonea area dedicata al sistema di trasbordo dei rifiuti nel rispetto della normativa ambientale. Si
rammenda che il punto di conferimento dovrà trovarsi ad una distanza massima di 15 km dal punto pre- so come riferimento per ciascun lotto così come meglio esplicitato nel suddetto art.36.
Nell’allegato A sono riportati per ciascun LOTTO e per ciascun Comune i giorni di raccolta dei rifiuti non- ché di conferimento degli stessi presso l’impianto di destino.
Ogni conferimento sarà accompagnato dal FIR compilato e sottoscritto nelle parti di competenza del produttore/detentore e del trasportatore; sarà cura della ditta appaltatrice provvedere alla compilazio- ne nelle parti di sua competenza prima che il mezzo lasci l’impianto. Le operazioni di accesso all’impianto (o all’area dedicata al sistema di trasbordo dei rifiuti nel rispetto della normativa ambienta- le) accettazione, pesatura, scarico e adempimenti amministrativi non dovranno impiegare un tempo complessivo superiore a 30 minuti dall’arrivo del mezzo all’impianto (nella tempistica indicata rientra anche la eventuale fermata dei veicoli di ALA fuori dall’impianto di destino in attesa di ingresso).
Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice metta a disposizione idonea area dedicata al sistema di trasbordo dei rifiuti nel rispetto della normativa ambientale la stessa oltre a trovarsi ad una distanza massima pari a 15 km dalle seguenti località:
LOTTO 2: dalla piattaforma sita in xxx Xxxxxx x Xxxxxxx XXXXX 0: dalla piattaforma sita in xxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx XXXXX 0: dalla piattaforma sita in xxx Xxxxxxx x Xxxxxxx XXXXX 0: dalla piattaforma sita in via Cavalese a Canegrate
dovrà essere dotata di appropriata area di scarico nonché di una pesa tale da garantire la rilevazione del peso del rifiuto conferito e di un sistema idoneo alla tracciatura e contabilità del materiale conferito e gestito sia in ingresso che in uscita (in via minimale per ogni conferimento si dovrà registrare data, ora, targa del mezzo, tipologia di rifiuto, peso a pieno carico e peso a vuoto del veicolo conferente).
Si dovrà garantire altresì la sicura e idonea circolazione dei mezzi aziendali all’interno dell’area nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza.
OPZIONE 2 (VALIDA SOLO PER I LOTTI 1,3,4,5,6)
Nei giorni e negli orari riportati nell’allegato A la ditta appaltatrice dovrà garantire il ritiro dei cassoni dai punti di prelievo e la contestuale consegna di un altro cassone avente tutte le caratteristiche richieste. Ogni trasporto effettuato dall’appaltatore sarà accompagnato dal FIR generato, stampato e compilato dalla stessa Impresa; sarà cura della ditta appaltatrice provvedere alla compilazione nelle parti di sua competenza prima che il mezzo lasci la PRD.
La ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del trasporto di rifiuti per conto di terzi e quindi, in via minimale:
LOTTO 1: iscrizione all’albo dei gestori ambientali categoria 1 – classe C (n. abitanti: 53.339) LOTTO 3: iscrizione all’albo dei gestori ambientali categoria 1 – classe C (n. abitanti: 51.857) LOTTO 4: iscrizione all’albo dei gestori ambientali categoria 1 – classe D (n. abitanti: 26.482) LOTTO 5: iscrizione all’albo dei gestori ambientali categoria 1 – classe E (n. abitanti: 14.167) LOTTO 6: iscrizione all’albo dei gestori ambientali categoria 1 – classe D (n. abitanti: 47.136)
Ciascun veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti dovrà essere regolarmente inserito nell’ iscrizione di cui il punto precedente.
In linea di massima, le operazioni di ritiro dei rifiuti dovranno avvenire come di seguito indicato:
1) la ditta appaltatrice dovrà provvedere, dalla data di decorrenza del servizio, al primo posizio- namento dei cassoni i descritti analiticamente nell’ Allegato A, sulle aree indicate da AEMME Linea Ambiente Srl che, a cura della stessa, saranno messe a disposizione pulite e sgombre.
2) Il servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti verrà svolto secondo le scadenze e frequenze definite nell’allegato A e, in caso di ulteriori e diverse necessità, su richiesta della Stazione appaltante inviata a mezzo posta elettronica al referente dell’appaltato e anticipata telefonicamente.
3) In occasione del ritiro dei rifiuti, l’appaltatore dovrà provvedere alla messa a disposizione con- testuale di contenitori vuoti e puliti, identici per numero, per tipologia e per caratteristiche tecniche a quelli che verranno prelevati.
I servizi di ritiro e trasporto rifiuti dovranno essere svolti in forma continuativa per sei giorni alla setti- mana, da lunedì a sabato, e per 12 mesi l’anno, incluso il mese di agosto. Durante la settimana, il servi- zio di trasporto potrà venire interrotto in occasione delle sole giornate di festività civile o religiosa di interesse nazionale.
In detti casi si dovrà provvedere al potenziamento del servizio di ritiro dei rifiuti nei giorni precedenti e successivi alla festività per garantire il recupero delle attività non svolte.
Tenuto conto delle caratteristiche del servizio di pubblica utilità, l’Appaltatore dovrà garantire lo svol- gimento del servizio anche in caso di blocco della circolazione; a tale proposito la Stazione Appaltante si impegna a fornire le eventuali dichiarazioni necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni che dovran- no essere richieste direttamente a cura e spese dell’Appaltatore.
Il servizio di ritiro e trasporto dovrà essere svolto:
- nei giorni e negli orari previsti nell’allegato A. A tal proposito entro quindici giorni dall’avvio del servizio l’Appaltatore e la Stazione Appaltante redigeranno un programma dettagliato di ritiro;
- entro un tempo massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di ritiro in caso di richiesta al di fuori del programma di ritiro.
Eventuali ritardi nell’esecuzione dei servizi richiesti comporteranno l’applicazione delle penalità indicate all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il trasporto verrà effettuato mediante un automezzo attrezzato che trasporti, in arrivo, un contenitore vuoto (con le medesime caratteristiche di volume, peso e colore) da lasciare in sito al posto di quello pieno, da avviare al centro di stoccaggio/smaltimento/recupero.
I cassoni dovranno essere in ottimo stato di conservazione, tali da garantire la perfetta tenuta dei li- quami, verniciati di fresco, e dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche e dimensionali indica- te nelle descrizioni dei singoli lotti.
Il Committente si riserva di rifiutare, a propria discrezione, contenitori indecorosi o che non corrispon- dano alle sopradescritte caratteristiche, con obbligo di immediata sostituzione a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla pesatura dei rifiuti prelevati all’inizio del trasporto, presso impianti in disponibilità del Committente ovvero, ove ciò non fosse possibile, presso impianti individuati
dall’Appaltatore e approvati preliminarmente dal Committente.
Per pesature effettuate presso impianti individuati dall’Appaltatore verranno predisposti controlli pe- riodici a campione, a cura del Committente ed a spese dell’Appaltatore: ove sul peso netto trasportato si riscontrassero scostamenti positivi superiori al 2% (duepercento) si provvederà alle necessarie ed op- portune attività di recupero per tutti i quantitativi trasportati a decorrere dall’ultima pesata nella quale si è verificato il rispetto dei limiti di tolleranza indicati in precedenza.
Una volta riscontrato il peso a destino i formulari di identificazione dovranno essere tempestivamente restituiti al Committente ai fini della registrazione dei quantitativi smaltiti entro i termini previsti dalla normativa vigente; l’Appaltatore dovrà comunque anticipare entro e non oltre le 24 ore successive al conferimento del rifiuto a mezzo mail e/o fax la copia del formulario.
ART. 39 – IMPIANTO DI CONFERIMENTO
La ditta appaltatrice, già al momento della partecipazione alla presente gara di appalto, dovrà avere la disponibilità di un impianto di conferimento debitamente autorizzato a ritirare la tipologia di rifiuto nel- le quantità stimate sopra riportate incrementate di almeno il 30% per tutta la durata dell’appalto per ciascun lotto di partecipazione. La ditta appaltatrice dovrà garantire che l’impianto identificato per il conferimento dei rifiuti sia in possesso delle autorizzazioni all’esercizio rilasciate dagli enti competenti e che tali autorizzazioni permangano valide per tutta la durata dell’appalto.
Se per qualsiasi motivo e ragione ( tecniche, logistico – impiantistiche e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all’autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc… ) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione straordinaria delle attività dell’impianto, l’appaltatore dovrà immediatamente inviare una comunicazione, via fax e/o via mail, ad ALA in merito, con la descrizione precisa del motivo e origine causa fermo, le tempistiche previste di riapertura dell’attività, allegando documentazione relativa all’accaduto.
Al fine di garantire la continuità del servizio in caso di sopravvenuta impossibilità di conferimento dei rifiuti nell’impianto di destino individuato dall’appaltatore, all’atto della firma del contratto di appalto e comunque prima dell’avvio delle prestazioni la ditta dovrà produrre alla stazione appaltante alternati- vamente un contratto con altra Ditta titolare di impianto di destino autorizzato al ritiro dei rifiuti ogget- to della procedura nel quale venga sancito l’impegno di quest’ultimo soggetto a ritirare il materiale ce- duto dalla Stazione Appaltante o la dichiarazione di disponibilità di altro impianto di proprietà dell’ ap- paltatore sottoscritta dal legale rappresentante.
Tale impianto di soccorso potrà essere utilizzato per al massimo 30 (TRENTA) giorni nel corso dell’appalto fatto salvo i vincoli definiti dal codice degli appalti per i subaffidamenti. In caso di necessità di utilizzo di tale impianto sarà addebitato alla ditta appaltatrice il maggiore onere di trasporto. Oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.
Nel caso di servizio svolto in modalità “OPZIONE 1” l’impianto di soccorso dovrà trovarsi ad una distanza massima pari a 30 km calcolati come percorso più breve dal portale xxx.xxxxxxxxxx.xx dalle seguenti località:
LOTTO 2: dalla piattaforma sita in xxx Xxxxxx x Xxxxxxx XXXXX 0: dalla piattaforma sita in xxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx XXXXX 0: dalla piattaforma sita in xxx Xxxxxxx x Xxxxxxx XXXXX 0: dalla piattaforma sita in via Cavalese a Canegrate
ART. 42– COSTO UNITARIO A BASE D’ASTA
Per l’espletamento del servizio SIA IN OPZIONE 1 CHE IN OPZIONE 2 (ivi incluso il posizionamento dei cassoni e il trasporto dei rifiuti) è stato posto il costo unitario a base d’asta pari a:
LOTTO 1: Comune di Gallarate - Euro/ton 95,00 LOTTO 2: Comune di Legnano – Euro/ton 103,00
LOTTO 3: Comuni Magenta, Ossona, Cuggiono, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone e Robec- chetto con Induno – Euro/ton 95,00
LOTTO 4: Comuni di Villa Cortese, Arconate, Dairago e Turbigo - Euro/ton 103,00 LOTTO 5: Comuni di Buscate, Magnago - Euro/ton 103,00
LOTTO 6: Comuni di Canegrate, Parabiago, San Giorgio su Legnano- Euro/ton 103,00