DELIBERA N. 321/17/CONS
DELIBERA N. 321/17/CONS
CONDIZIONI ATTUATIVE DELL’OBBLIGO DI ACCESSO IN CAPO A TELECOM ITALIA NEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL’INGROSSO ALLA RETE FISSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DELLA DELIBERA N. 623/15/CONS
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 27 luglio 2017;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, come modificata dalla delibera n. 422/06/CONS;
VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;
Delibera n. 321/17/CONS
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”;
VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;
VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione europea, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;
VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione europea, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
VISTA la delibera n. 718/08/CONS, dell’11 dicembre 2008, recante “Approvazione della proposta di impegni presentata dalla Società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”;
VISTO il provvedimento n. 25784 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del 16 dicembre 2015, di chiusura dell’istruttoria “I761 - Mercato dei servizi tecnici accessori”;
VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della raccomandazione n. 2007/879/CE)”;
CONSIDERATO, in particolare, che con la delibera n. 623/15/CONS l’Autorità ha identificato Telecom Italia quale operatore con significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa e dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo ed ha imposto a tale operatore gli obblighi previsti dagli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice;
CONSIDERATO che, nell’ambito degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete di cui all’articolo 49 del Codice, l’Autorità – con l’articolo 7, comma 14, della delibera n. 623/15/CONS – ha imposto a Telecom Italia l’obbligo di fornire i servizi accessori di attivazione (provisioning) e di manutenzione correttiva (assurance) delle linee in unbundling del local loop (ULL) e in subloop unbundling (SLU) anche tramite il ricorso ad imprese terze;
CONSIDERATO dunque che, al fine di migliorare la trasparenza e il confronto concorrenziale, gli operatori alternativi possono richiedere la disaggregazione dei suddetti servizi accessori tramite l’affidamento ad imprese terze, specificamente selezionate, ove disponibili nel territorio interessato e per la parte di servizio da esse svolta;
CONSIDERATO altresì che l’articolo 22, comma 1, della delibera n. 623/15/CONS ha previsto che Telecom Italia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, sottoponesse all’Autorità due proposte alternative, rispetto alle modalità di disaggregazione delle attività di provisioning ed assurance dei servizi di ULL e SLU, in conformità alle linee guida riportate ai successivi commi 3 e 4, che saranno valutate dall’Autorità nell’ambito di un apposito procedimento istruttorio, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo;
CONSIDERATO inoltre che – nell’ambito dell’obbligo di non discriminazione di cui all’articolo 47 del Codice – l’articolo 64, comma 15 della delibera n. 623/15/CONS ha previsto che Telecom Italia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, presentasse una proposta finalizzata a rafforzare le garanzie di parità di trattamento nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso in postazione fissa, con particolare riferimento alla a) gestione commerciale degli ordini, da parte della funzione National Wholesale, b) semplificazione delle causali di scarto, c) rimozione delle asimmetrie tra le basi di dati e
d) riduzione delle differenze nel workflow degli ordini, che sarà valutata dall’Autorità in un apposito procedimento istruttorio ai sensi del comma 18 del medesimo articolo;
VISTA la proposta di Telecom Italia formulata con la comunicazione del 22 febbraio 2016, protocollo n. 8134 del 23 febbraio 2016, anche ai sensi degli articoli 22 e 64 della delibera n. 623/15/CONS e dei punti 15 e 16 degli Impegni approvati con delibera n. 718/08/CONS;
VISTA la delibera n. 122/16/CONS, con la quale l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio volto a valutare l’insieme delle misure proposte da Telecom Italia ai sensi degli articoli 22 e 64 della delibera n. 623/15/CONS, nonché le misure aggiuntive relative alla propria organizzazione interna, comunicate ai sensi degli Impegni approvati con delibera n. 718/08/CONS;
VISTA in particolare la consultazione pubblica nazionale avviata dall’Autorità con l’articolo 2 della delibera n. 122/16/CONS in merito alle suddette misure proposte da Telecom Italia;
VISTI i contributi prodotti ai sensi della delibera n. 122/16/CONS, dall’Associazione AIIP e dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
VISTE le istanze di audizione pervenute dall’Associazione AIIP e dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. al fine di illustrare i contributi trasmessi ai sensi della delibera n. 122/16/CONS;
SENTITA, in data 21 giugno 2016, l’Associazione AIIP, in rappresentanza anche della società Welcome Italia;
SENTITA, in data 23 giugno 2016, la società Telecom Italia S.p.A.; SENTITA, in data 27 giugno 2016, la società Tiscali Italia S.p.A.; SENTITA, in data 28 giugno 2016, la società BT Italia S.p.A.;
SENTITA, in data 4 luglio 2016, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
SENTITE, in data 7 luglio 2016, congiuntamente, le società Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.;
VISTA l’istanza di audizione pervenuta dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL al fine fornire elementi di riflessione riguardo i risvolti organizzativi ed occupazionali, nel comparto e nell’azienda Telecom Italia, di quanto in discussione nell’ambito del procedimento istruttorio;
SENTITE, in data 2 novembre 2016, congiuntamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL;
VISTA la delibera n. 652/16/CONS, del 21 dicembre 2016, recante “Condizioni attuative dell’obbligo di non discriminazione in capo a Telecom Italia nei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 64 della delibera n. 623/15/CONS ed approvazione degli impegni presentati da Telecom Italia nell’ambito dei procedimenti sanzionatori congiunti n. 1/15/DRS e n. 2/15/DRS”;
VISTA, la delibera n. 653/16/CONS, del 21 dicembre 2016, recante “Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per gli anni 2015 e 2016”;
VISTA, la delibera n. 43/17/CONS, del 26 gennaio 2017, recante “Avvio del procedimento d’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b fra quelli individuati dalla raccomandazione 2014/710/UE)”;
VISTA la delibera n. 67/17/CONS, dell’8 febbraio 2017, recante “Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 122/16/CONS”;
VISTA la delibera n. 254/17/CONS, del 27 giugno 2017, recante “Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 122/16/CONS”;
SENTITE, in data 6 luglio 2017, singolarmente, le società Ceit Impianti S.r.l.e Site S.p.A.;
SENTITE, in data 10 luglio 2017, singolarmente, le società Sielte S.p.A. e Sirti S.p.A;
CONSIDERATO che la misura di disaggregazione dei servizi di provisioning ed assurance dei servizi ULL e SLU di cui al presente provvedimento ha carattere prettamente attuativo dell’obbligo imposto a Telecom Italia con l’articolo 22 della delibera n. 623/15/CONS, già oggetto di consultazione comunitaria ai sensi dell’articolo 12 del Codice;
RITENUTO pertanto opportuno che il presente provvedimento non sia oggetto di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 12 del Codice;
CONSIDERATO inoltre quanto segue:
Sommario
1 Il quadro regolamentare ed il percorso procedimentale di cui alla delibera n. 122/16/CONS 8
1.1 Il percorso procedimentale adottato dall’Autorità 8
1.2 Le osservazioni degli operatori 14
1.3 Le valutazioni istruttorie dell’Autorità 17
2 Aspetti contrattuali della misura di disaggregazione delle attività di provisioning e di assurance dei servizi ULL e SLU (articolo 22, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS) 22
2.1 La proposta di TI e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS 22
2.2 Le osservazioni degli operatori sugli aspetti contrattuali 30
2.3 Le valutazioni istruttorie dell’Autorità sugli aspetti contrattuali 42
3.1 La proposta di Telecom Italia e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS 57
3.2 Le osservazioni degli operatori sul tema della qualificazione e della scelta del System 63
3.3 Le valutazioni istruttorie dell’Autorità in relazione alla qualificazione dei System, all’Albo ed alla scelta dei System 72
4 Modalità di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti e modalità di accesso ai
data base di rete nella misura di disaggregazione 80
4.1 La proposta di TI e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS 80
4.2 Le osservazioni degli operatori 82
4.3 Le valutazioni dell’Autorità 82
5.1 La proposta di TI e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS 85
5.2 Le osservazioni degli operatori 86
5.3 Le valutazioni dell’Autorità 88
6 Analisi di impatto della misura di disaggregazione 92
6.1 La proposta di TI e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS 92
6.2 Le osservazioni degli operatori 94
6.3 Le valutazioni istruttorie dell’Autorità 97
7 Tempistiche di implementazione della misura di disaggregazione 98
7.1 La proposta di TI e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS 98
7.2 Le osservazioni degli operatori 99
7.3 Le valutazioni istruttorie dell’Autorità 100
8 Sintesi dell’approfondimento istruttorio svolto con le Imprese System 102
9 Sintesi delle valutazioni istruttorie dell’Autorità 104
1 Il quadro regolamentare ed il percorso procedimentale di cui alla delibera n. 122/16/CONS
1.1 Il percorso procedimentale adottato dall’Autorità
1. Si ritiene opportuno richiamare, preliminarmente, il contenuto dell’articolo 22 della delibera n. 623/15/CONS, oggetto del presente provvedimento.
Disaggregazione ed esternalizzazione dei servizi accessori
L’articolo 22, comma 1, della delibera n. 623/15/CONS, ha previsto che Telecom Italia (nel seguito anche TI), entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, sottoponesse all’Autorità due proposte alternative (cosiddette di disaggregazione e esternalizzazione) rispetto alle modalità di fornitura, da parte di imprese esterne, delle attività di provisioning ed assurance dei servizi di unbundling del local loop (ULL) e di subloop unbundling (SLU), in conformità alle linee guida riportate ai commi 3 e 4 del suddetto articolo. Ai sensi del comma 7 dello stesso articolo “l’Autorità valuta le due proposte presentate da Telecom Italia in un procedimento ad hoc volto a completare il quadro degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso all’ingrosso e ai servizi correlati”.
A tale riguardo, di seguito si riporta, testualmente, il comma 1 dell’articolo 22 (enfasi aggiunte):
“Ai sensi e per gli effetti degli obblighi di cui al comma 14 dell’articolo 7, Telecom Italia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, sottopone all’Autorità due proposte alternative, eventualmente caratterizzabili anche come complementari in uno scenario evolutivo. Le due proposte sono distinte rispetto alle modalità di disaggregazione dei servizi che l’operatore alternativo può richiedere in merito alle attività di provisioning e manutenzione correttiva (anche assurance), nonché rispetto al grado di autonomia contrattuale che caratterizza i rapporti tra gli operatori e le imprese terze attive nella fornitura di detti servizi. Entrambe le proposte individuano, conformemente alle linee guida indicate nei successivi commi 3 e 4, i criteri di qualificazione di imprese terze (nel seguito “System”) da utilizzare per le attività di provisioning e di manutenzione correttiva dei servizi di ULL e SLU, le modalità di selezione del System e le diverse modalità di interazione, tecnica e contrattuale, che intercorrono tra Telecom Italia, gli operatori alternativi e il System.”
Al comma 2 si indica che:
“Le proposte di cui sopra individuano, inoltre, le modalità con cui i System accedono alle infrastrutture di rete (permutatore in centrale locale e armadio di distribuzione) ed ai data base di rete e toponomastici necessari per lo svolgimento delle attività alle stesse affidate, le modalità di interazione con i System per lo scambio di tutte le notifiche relative ai vari stati di lavorazione e gestione dell’ordine, le modalità di applicazione di
SLA, penali e condizioni economiche tra tutte le parti interessate. Le proposte dovranno
riportare un’analisi d’impatto con riferimento ai costi complessivi diretti e indiretti di implementazione e gestione, incluso i costi di provisioning e manutenzione correttiva, nonché una precisa tempistica di realizzazione.”
Pertanto, le due proposte devono contenere indicazioni su:
1. aspetti contrattuali;
2. qualificazione delle Imprese terze;
3. selezione delle Imprese terze;
4. modalità di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti (scambio notifiche e accesso alle infrastrutture passive di TI);
5. modalità di accesso ai data base di rete;
6. modalità di applicazione di SLA e penali e condizioni economiche;
7. analisi di impatto;
8. tempistiche di implementazione.
In aggiunta, la delibera n. 623/15/CONS fornisce specifiche linee guida cui TI è tenuta ad attenersi nel predisporre le due proposte, di seguito richiamate. In particolare, la prima proposta, ai sensi della delibera n. 623/15/CONS (art. 22, comma 3), prevede quanto segue:
I. rappresenta un’estensione dell’attuale sistema (cosiddetto System Unico) a tutto il territorio nazionale e ai servizi di provisioning;
II. la partecipazione degli operatori alternativi alla definizione degli aspetti contrattuali che riguardano le attività oggetto di disaggregazione e fornite dall’Impresa System, mantenendo tuttavia in capo a Telecom Italia il ruolo di coordinamento generale;
III. l’OAO può richiedere l’utilizzo dei System indicando le attività, tra quelle previste nell’ambito del provisioning e/o dell’assurance dei servizi SLU e ULL (sia su linea attiva che su linea non attiva), di cui richiede la fornitura disaggregata;
IV. i System accreditati da Telecom Italia, anche su segnalazione dell’OAO, sono inseriti, in un apposito albo per zona territoriale (pubblicato da Telecom Italia sul proprio portale wholesale). Telecom Italia pubblica la procedura per ottenere la certificazione di un’impresa. Prevede la partecipazione degli operatori alternativi alle attività di selezione
dell’impresa System;
V. ogni OAO può indicare, per ciascuna area territoriale, il System o i System
selezionati, tra quelli accreditati, ovvero la scelta di ricorrere alla stessa
Telecom Italia, nonché le rispettive attività di provisioning e di manutenzione correttiva affidate;
VI. l’OAO invia l’ordine di provisioning o la segnalazione del guasto a Telecom Italia, la quale inoltra la segnalazione al System selezionato, fornendo a quest’ultimo tutte le informazioni di rete necessarie per lo svolgimento dell’attività;
VII. Telecom Italia disaggrega tutti i costi imputabili alle diverse attività, distinguendo tra attività proprie e quelle svolte dal System;
VIII. per le attività relative alla parte di servizi esclusivamente svolti dal System per l’OAO, Telecom Italia prevede, nella proposta, possibili modalità di autonomia contrattuale tra il System selezionato e l’OAO.
La seconda proposta, sempre sulla base di quanto previsto dalla delibera n.
623/15/CONS (art. 22 comma 4) prevede quanto segue:
I. rappresenta un’evoluzione e modifica sostanziale rispetto all’attuale sistema (cosiddetto System Unico) con applicazione a tutto il territorio nazionale sia ai servizi di assurance sia di provisioning;
II. l’OAO può negoziare direttamente con il System selezionato, al di fuori della relazione contrattuale con Telecom Italia, le condizioni economiche e contrattuali, oltre a SLA e penali, per le attività di competenza del System;
III. l’OAO può richiedere l’utilizzo dei System indicando le attività, tra quelle previste nell’ambito del provisioning e/o dell’assurance dei servizi SLU e ULL (sia su linea attiva che su linea non attiva), di cui richiede la fornitura disaggregata su tutto il territorio nel quale gli stessi operano;
IV. i System accreditati da Telecom Italia sono inseriti in un apposito albo. Vale quanto al punto IV della prima proposta per il resto;
V. ogni OAO può indicare, per ciascuna area territoriale, il System o i System selezionati, tra quelli accreditati, ovvero la scelta di ricorrere alla stessa Telecom Italia, per le attività di provisioning e di manutenzione correttiva;
VI. l’OAO invia gli ordini relativi al provisioning ed alla manutenzione correttiva al System selezionato, o ad una specifica divisione di Telecom Italia stessa (Telecom System); il System selezionato scambia con Telecom Italia le notifiche necessarie allo svolgimento dell’attività richiesta; il System selezionato invia all’OAO richiedente le notifiche previste dalle procedure di attivazione e manutenzione correttiva;
VII. Telecom Italia disaggrega tutti i costi imputabili alle diverse attività, distinguendo tra attività proprie e quelle svolte dal System.
Sulla base di dette linee guida, si rileva che i due modelli di disaggregazione ed
esternalizzazione si differenziano sostanzialmente rispetto a quanto indicato dall’Autorità ai punti I-II-VI delle stesse (il punto VIII della prima proposta è di fatto incluso nel punto II della stessa), essendo, viceversa, analoghi in relazione ai restanti punti.
2. Ciò premesso, si richiama che il 23 febbraio 2016 Telecom Italia (anche “TI” nel seguito) ha sottoposto all’Autorità una proposta preliminare di Impegni (“Proposta”) ai sensi dell’art. 2 dell’allegato A alla delibera n. 131/08/CONS (Regolamento), nell’ambito dei procedimenti regolamentari previsti dalla delibera n. 623/15/CONS all’articolo 22, commi 1-4, e all’articolo 64, commi 12 e 15.
3. Al riguardo, l’Autorità ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’avvio del procedimento di valutazione degli Impegni, previsto dal Regolamento, in quanto la suddetta Proposta conteneva misure che la stessa Autorità aveva imposto con i citati articoli 22 e 64 della delibera n. 623/15/CONS, chiedendo la presentazione di specifiche proposte da parte di Telecom Italia.
4. Conseguentemente, TI ha inviato nuovamente la medesima Proposta, nella versione pubblicabile, formulata ai sensi dell’articoli 22 e 64 della delibera n. 623/15/CONS nonché dei punti 15, 16.3 e 16.4 degli Impegni approvati con la delibera
n. 718/08/CONS (Impegni Open Access).
5. Con la delibera n. 122/16/CONS l’Autorità ha quindi deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio ‒ ai sensi degli articoli 22, comma 7, e 64, comma 18, della delibera n. 623/15/CONS e dei punti 15 e 16 degli Impegni Open Access ‒ volto a valutare le proposte formulate da Telecom Italia in merito alle modalità di disaggregazione ed esternalizzazione delle attività di provisioning ed assurance dei servizi ULL e SLU ed alle misure per rafforzare le garanzie di parità di trattamento nella fornitura dei servizi regolamentati di accesso all’ingrosso in postazione fissa, nonché all’integrazione e modifica degli Impegni Open Access, in relazione alla parte delle misure proposte che rappresentano una modifica di questi ultimi.
6. Tale Proposta è stata sottoposta a consultazione pubblica con la delibera n. 122/16/CONS, che sintetizza il contenuto della proposta di Telecom Italia e riporta le valutazioni preliminari dell’Autorità. La versione pubblicabile della proposta riformulata di Telecom Italia è riportata nell’Allegato C alla delibera n. 122/16/CONS.
7. Successivamente, con la delibera n. 652/16/CONS del 21 dicembre 2016, l’Autorità ha approvato le misure volte a rafforzare le garanzie di parità di trattamento, attuative dell’obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 64 della delibera n. 623/15/CONS e le misure relative all’organizzazione interna di TI.
Approfondimento istruttorio tramite richiesta di commenti su uno schema di articolato
8. Con riferimento alle misure di disaggregazione delle attività di provisioning ed assurance dei servizi ULL e SLU di cui all’articolo 22 della delibera n. 623/15/CONS ‒ oggetto del presente provvedimento ‒ conclusa la consultazione pubblica nazionale di cui
alla delibera n. 122/16/CONS, l’Autorità ha ravvisato la necessità, anche alla luce di quanto richiesto dai rispondenti alla consultazione, di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici su uno schema di processo che concretamente attui tutte le fasi da porre in essere per implementare la misura di disaggregazione di cui all’articolo 22, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS.
9. In particolare, nel mese di febbraio 2017 è stato inviato agli operatori intervenuti nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 122/16/CONS uno schema di articolato, predisposto tenendo conto delle posizioni espresse dai rispondenti nel corso della suddetta consultazione.
10. In tale sede, è stato rappresentato agli operatori che, su alcuni temi oggetto dell’istruttoria, relativi al processo tecnico preliminare ed operativo della misura di disaggregazione ‒ ossia al perimetro delle attività disaggregabili, alla modalità di qualificazione e selezione delle imprese System, alle modalità di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti ‒ le risultanze istruttorie possono essere sintetizzate sostanzialmente in modo univoco, non essendo emerse reali differenze di vedute tra gli operatori, o non essendo state svolte proposte specifiche nel corso della consultazione.
11. E’ stato inoltre rappresentato che su altri temi, che attengono al modello contrattuale ed economico ‒ in particolare, al grado di autonomia contrattuale degli OAO nella fase di negoziazione con le imprese System, alla definizione dei prezzi dei servizi disaggregati ed alle modalità di applicazione di SLA e penali ‒ le posizioni degli operatori sono risultate invece piuttosto distanti. Su tali temi è stato possibile aggregare le differenti posizioni espresse dagli operatori in due differenti macro-posizioni, corrispondenti a due diversi modelli di disaggregazione.
1. Da una parte, alcuni operatori preferiscono, almeno in prima applicazione, un modello di continuità con l’attuale System Unico, indicato come “modello di disaggregazione”, in cui TI resta responsabile di SLA e Penali regolamentati e il prezzo dei servizi in questione è ottenuto come media, per le attività oggetto di disaggregazione, dei costi sostenuti attraverso il ricorso alla manodopera sociale (MOS) e di quelli sostenuti attraverso il ricorso alle imprese System (MOI), in continuità con la delibera n. 653/16/CONS (prezzo OR unico).
In tale modello, l’OAO, anche se decide di acquistare in modalità disaggregata le attività di provisioning e/o assurance dei servizi ULL/SLU, continuerebbe a pagare a Telecom Italia il prezzo (unico) del servizio accessorio previsto dall’OR e Telecom Italia ad essere responsabile verso l’OAO dei relativi SLA base e Penali (versate da TI all’OAO). Inoltre, in tale modello lo spazio di autonomia contrattuale dell’OAO, nei confronti del System, si esplicherebbe per la definizione di eventuali SLA plus e relative Penali, delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle regolamentate, e della policy di contatto del cliente finale.
Con riferimento al modello contrattuale sottostante, TI sottoscriverebbe con l’OAO un Contratto di fornitura dei servizi wholesale, che disciplina le condizioni di
fornitura coerentemente con le Offerte di Riferimento approvate dall’Autorità ed un ulteriore contratto, relativo all’affidamento a una o più Imprese terze delle prestazioni disaggregate.
Da ultimo, vi sarebbe un contratto tra TI e l’Impresa di Rete che disciplina gli SLA e penali (versate dal System a TI) e gli aspetti economici della fornitura dei servizi oggetto di disaggregazione, previsti dall’Offerta di Riferimento. Gli aspetti tecnici, economici e procedurali dovrebbero essere coerenti con quanto definito in OR.
2. Dall’altra parte, alcuni rispondenti preferiscono un modello che definiscono di “disaggregazione evoluta” che aumenta ulteriormente lo spazio di autonomia contrattuale dell’OAO e manleva TI da ogni responsabilità in termini di SLA base e Penali.
In tale modello, il Contratto tra l’Impresa di Rete e l’OAO, nel rispetto delle norme tecniche di TI, disciplinerebbe gli aspetti tecnici ed economici della fornitura dei servizi oggetto di disaggregazione, ivi inclusi gli SLA base, SLA plus e penali, la policy di contatto, eventuali prestazioni ulteriori rispetto a quelle standard previste nell’OR.
L’OR riporterebbe, quindi, due prezzi: un prezzo del servizio al netto dell’attività disaggregata ed un prezzo inclusivo della stessa. Laddove l’OAO fruisse del System verserebbe a TI il valore previsto dall’OR per l’attività di competenza (quindi, il prezzo al netto dell’attività disaggregata) ed al System il prezzo fissato, nel contratto stipulato tra l’OAO ed il System, per l’attività disaggregata. Conseguentemente, l’OAO che non utilizzi il System pagherebbe a TI il prezzo OR inclusivo dell’attività disaggregabile.
Nel caso in cui l’OAO utilizzi la disaggregazione, il System verserebbe direttamente all’OAO le eventuali Penali per il mancato rispetto di SLA base (servizi OR), SLA Plus e altre prestazioni contrattualizzate. Telecom Italia non sarebbe responsabile nei confronti dell’OAO per tali Penali.
12. E’ stato evidenziato agli operatori che la differenza sostanziale tra i due modelli è il livello di responsabilità su SLA e Penali. Nel modello di “disaggregazione” TI garantirebbe sempre (anche se l’OAO utilizza il System) gli SLA e le relative Penali di cui all’OR, salvo quanto diversamente previsto dal contratto stipulato tra l’OAO ed il System in merito a prestazioni aggiuntive all’OR (SLA Plus, Policy di contatto, prestazioni aggiuntive). Le Imprese System sarebbero, quindi, responsabili nei confronti di TI per quanto concerne i servizi di cui all’OR, da esse forniti, e nei confronti degli OAO per SLA Plus, Policy di contatto e per le prestazioni aggiuntive.
13. Nel modello di “disaggregazione evoluta”, TI garantirebbe gli SLA e le relative Penali di cui all’Offerta di Riferimento solo per le attività di sua competenza e non per quelle disaggregate (ovviamente nel caso in cui l’OAO utilizzi il System).
14. Con riferimento al pricing, nel modello di “disaggregazione” permane un prezzo unico in OR pagato dall’OAO a TI sia in caso l’OAO utilizzi il System sia in caso non lo utilizzi.
15. Nel modello di “disaggregazione evoluta”, per lo stesso servizio accessorio, in OR si riportano due prezzi: quello inclusivo dell’attività disaggregabile e quello al netto della stessa. L’OAO che utilizza il System paga a TI il prezzo al netto dell’attività disaggregabile e al System l’attività disaggregata, di sua competenza sulla base di un contratto autonomo stipulato tra le due parti. L’OAO che non utilizza il System paga a TI il prezzo inclusivo dell’attività disaggregabile.
16. L’approfondimento istruttorio è stato dunque svolto, con il coinvolgimento degli operatori, mediante l’invio a questi ultimi di uno schema di articolato, in merito ai seguenti principali temi oggetto di discussione:
1. perimetro delle attività disaggregabili;
2. modalità di qualificazione delle imprese System selezionabili per la fornitura dei servizi disaggregati;
3. modalità di selezione delle imprese System tra le imprese qualificate;
4. grado di autonomia contrattuale degli OAO (modello contrattuale) nella fase di negoziazione con le imprese System selezionate;
5. definizione dei prezzi dei servizi disaggregati;
6. modalità di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti;
7. modalità di applicazione di SLA e penali;
8. impatti della misura proposta e tempistiche di implementazione.
17. Sei operatori (BT, Fastweb e Vodafone con un contributo congiunto, TIM, Tiscali e Wind Tre) hanno fornito commenti allo schema di articolato inviato.
18. Le osservazioni del mercato svolte in seguito a tale ulteriore approfondimento sono riportate nelle corrispondenti sezioni tematiche.
1.2 Le osservazioni degli operatori
O1. Fastweb e Vodafone osservano preliminarmente che il documento di Telecom Italia, sottoposto a consultazione pubblica, risulta ampiamente secretato e, laddove accessibile, consiste in una mera elencazione di intenti generici e di principi generali privi di qualsiasi dettaglio implementativo e tempi di attuazione. Secondo tali operatori, quindi, Telecom Italia non ha di fatto ottemperato a quanto prescritto dall’Autorità. BT, Fastweb e Vodafone sottolineano, inoltre, che la genericità dell’insieme di informazioni presenti nei documenti sottoposti a consultazione pubblica (allegati B e C alla delibera n. 122/16/CONS) non permette di valutare appieno la rispondenza del progetto di Telecom Italia alle richieste dell’Autorità e la capacità dello stesso di produrre effettivamente il
risultato dichiarato. Fastweb e Vodafone chiedono quindi all’Autorità di procedere ad una seconda fase di esame delle proposte di Telecom Italia, più dettagliate in merito alle informazioni non fornite in questa sede, mediante un’integrazione della consultazione pubblica. Similmente, Wind ritiene che a seguito delle osservazioni che il mercato invierà nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 122/16/CONS, l’Autorità debba definire una propria proposta che tenga conto delle osservazioni del mercato, che prima di diventare definitiva dovrà essere sottoposta sotto forma di “schema di provvedimento” ad una nuova consultazione pubblica.
O2. Fastweb e Vodafone illustrano, inoltre, i principi che a loro avviso devono essere rispettati nella predisposizione delle soluzioni di disaggregazione ed esternalizzazione dei servizi di assurance e provisioning dei servizi ULL e SLU, partendo da una ricostruzione del quadro regolamentare, ossia richiamando quanto previsto nelle delibere n. 623/15/CONS e n. 309/14/CONS, oltre che nella disposizione di legge di cui all’art. 47, comma 2-quater del D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. D.L. Semplificazioni).
O3. Stanti le suddette disposizioni regolamentari e legislative, Fastweb e Vodafone evidenziano che Telecom Italia aveva l’obbligo di presentare, in merito alle misure di disaggregazione e di esternalizzazione, due proposte complementari e non esclusive.
O4. Gli operatori di cui sopra richiamano l’Autorità a vigilare affinché Telecom Italia non adotti comportamenti volti a sviare, ritardare o rendere di fatto inapplicabili le disposizioni normative sancite con la delibera n. 623/15/CONS e che, dunque, entrambe le soluzioni (disaggregazione ed esternalizzazione) siano implementabili senza ritardi e senza costi aggiuntivi per gli operatori alternativi.
O5. Telecom Italia non condivide la posizione espressa dall’Autorità secondo cui l’introduzione del Nuovo Modello di Equivalence (NME) non influirebbe sulla necessità e opportunità di una disaggregazione/esternalizzazione delle attività di assurance e provisioning. Secondo Telecom Italia, l’Autorità non può astenersi infatti dal considerare i risultati positivi del NME, in parte già verificatisi, nella valutazione della proporzionalità degli obblighi di disaggregazione/esternalizzazione. L’uniformazione dei processi di fornitura, il profondo rafforzamento delle garanzie di non discriminazione e il significativo miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi conseguenti all’introduzione del NME rendono, secondo l’operatore, sproporzionate non soltanto l’esternalizzazione (per gli ingenti costi, le disfunzioni e le gravi difficoltà operative che essa comporta), ma anche misure di disaggregazione eccessivamente complesse, gravose o costose.
O6. Telecom Italia evidenzia che il modello di disaggregazione con gara previsto dal documento di consultazione solleva molte delle problematiche che rendono l’esternalizzazione sproporzionata e difficilmente attuabile in concreto. Le procedure di gara ipotizzate dall’Autorità condurrebbero, secondo Telecom Italia, inevitabilmente a prezzi di attivazione e manutenzione differenziati per aree geografiche, sulla base delle sottostanti offerte formulate dai System nei diversi ambiti territoriali. Tali prezzi potrebbero variare, inter alia, in funzione delle condizioni di costo esistenti nelle diverse
aree geografiche. Una simile differenziazione geografica dei prezzi non sarebbe compatibile con gli attuali meccanismi regolamentari di pricing, basati sul principio del prezzo unico nazionale, e creerebbe gravi effetti distorsivi ai danni di Telecom Italia. Per evitare simili distorsioni della concorrenza, occorrerebbe introdurre un modello di SU coerente con i principi di determinazione dei prezzi alla base delle OR vigenti e, quindi, basato su un modello di prezzo medio nazionale.
O7. Considerati i problemi applicativi ed il profondo impatto che il modello di gara ipotizzato nel documento di consultazione avrebbe sul quadro regolamentare, Telecom Italia ritiene che la soluzione più adeguata e proporzionata sia quella di mantenere l’attuale sistema basato sul prezzo unico nazionale per i servizi wholesale forniti agli OAO. Di conseguenza, secondo l’operatore, l’articolazione territoriale della gara, con conseguente possibilità di prezzi differenziati, dovrebbe assumere rilievo solo nei rapporti economici tra Telecom Italia ed i System e gli OAO dovrebbero continuare a versare a Telecom Italia un prezzo medio nazionale. Tale sistema sarebbe coerente con il complessivo quadro regolatorio e consentirebbe agli OAO di beneficiare, comunque, di eventuali riduzioni dei costi medi sostenuti da Telecom Italia attraverso il trasferimento di eventuali efficienze conseguite nel procurement nei prezzi previsti dalle Offerte di Riferimento, secondo il meccanismo vigente.
O8. Telecom Italia infine segnala che l’analisi dell’esperienza belga sul modello di esternalizzazione mostra, a suo parere, un bilancio non positivo in termini di effetti di mercato. Nonostante l’implementazione dell’esternalizzazione abbia richiesto tempi lunghi e significativi investimenti per l’adeguamento dei sistemi di Proximus e degli OAO, il processo di esternalizzazione risulta poco utilizzato: lo impiegano solo due piccoli operatori alternativi, che si avvalgono di una decina di tecnici certificati, interessando una quota di accessi wholesale significativamente al di sotto del 10% del totale (delle circa 190.000 linee wholesale di Proximus).
O9. Telecom Italia segnala di non aver formulato nella propria risposta alla presente consultazione pubblica valutazioni in merito ai profondi mutamenti di scenario derivanti dall’ingresso sul mercato di nuovi soggetti che realizzino nuove infrastrutture per le reti a banda ultralarga, sia in autonomia, sia attraverso l’aggiudicazione di contributi pubblici1. Telecom Italia osserva che, tuttavia, la realizzazione di tali infrastrutture, la loro messa a disposizione del mercato wholesale alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla delibera n. 120/16/CONS, costituiranno elementi che necessariamente dovranno essere presi in considerazione per valutare i conseguenti effetti diretti (nelle aree bianche) ed indiretti (nelle aree grigie e nere) sugli obblighi posti in capo a TI a seguito degli artt. 22 e 64 della delibera n. 623/15/CONS.
1 L’operatore cita, ad esempio, il bando pubblicato da Infratel lo scorso 3 giugno avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione in concessione di infrastrutture e servizi wholesale nelle aree bianche di sei regioni.
1.3 Le valutazioni istruttorie dell’Autorità
V1. Con riferimento all’osservazione di alcuni OAO secondo cui Telecom Italia non avrebbe ottemperato a quanto prescritto dall’Autorità, in quanto le proposte relative alle misure di disaggregazione/esternalizzazione dei servizi accessori risultano generiche e prive dei necessari dettagli operativi per l’effettiva valutazione ed implementazione, si rappresenta che l’Autorità ha, a tale riguardo, già fornito la propria risposta avviando un procedimento di consultazione nazionale con delibera n. 122/16/CONS. Ne deriva che nessun procedimento di inottemperanza nei confronti di Telecom Italia è stato avviato.
V2. In relazione alla richiesta degli operatori di cui al paragrafo O1, l’Autorità non ritiene opportuno avviare una seconda fase di consultazione pubblica nazionale in merito al tema della misura di disaggregazione, in quanto ampiamente affrontato tanto nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione della delibera n. 623/15/CONS, quanto nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 122/16/CONS, nonché dei successivi approfondimenti svolti nel corso dell’istruttoria con il coinvolgimento degli operatori intervenuti alla consultazione pubblica nazionale. Si evidenzia infatti che, conclusa la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 122/16/CONS ‒ anche alla luce della richiesta degli operatori di sottoporre ad una nuova consultazione uno schema di provvedimento che tenga conto delle osservazioni del mercato ‒ sono stati svolti ulteriori approfondimenti tecnici, con gli operatori intervenuti nella consultazione pubblica, in merito ad uno schema di processo che concretamente attui tutte le fasi da porre in essere per implementare la misura di disaggregazione di cui all’articolo 22, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS.
V3. L’Autorità ritiene, quindi, di aver fornito tutte le informazioni necessarie ad una piena partecipazione da parte degli operatori del mercato e con un sufficiente livello di trasparenza.
V4. Si evidenzia altresì che la misura di disaggregazione rappresenta in buona sostanza un’evoluzione, essenzialmente contrattuale e gestionale, di un modello di servizio ampiamente utilizzato da Telecom Italia in relazione sia al provisioning (si veda a tale riguardo la delibera n. 653/16/CONS di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 170/15/CIR) sia all’assurance, e di cui gli operatori alternativi fruiscono da tempo. A tale riguardo, questi ultimi e TI hanno avuto modo di formulare in modo chiaro ed esaustivo i propri intendimenti e proposte. L’Autorità, in relazione alla disaggregazione, ritiene, inoltre, di estrema importanza non prolungare ulteriormente i tempi dell’istruttoria, essendo opportuno completare l’implementazione degli obblighi regolamentari introdotti con l’ultima analisi dei mercati relativi ai servizi di accesso alla rete fissa (delibera n. 623/15/CONS) in virtù dell’avvio del quarto ciclo di revisione di tali mercati. In tale sede, sarà valutato l’impatto sulla concorrenzialità dei mercati delle misure imposte in tema di rafforzamento dell’equivalence e di fornitura dei servizi accessori all’ULL e SLU, oltre che degli investimenti in reti a banda ultra-larga e, conseguentemente, tenerne conto in sede di accertamento del significativo potere di mercato e di definizione degli obblighi regolamentari.
V5. A dimostrazione di quanto sopra, in relazione ai tempi di implementazione ed agli impatti della misura di disaggregazione, tutti gli operatori convergono (per i dettagli si rimanda ai successivi capitoli 6 e 7 della presente delibera) nell’affermare che la disaggregazione ‒ costituendo sostanzialmente un’estensione del modello esistente ‒ non comporta elevati costi di implementazione, è rapidamente implementabile e che le attuali modalità di definizione dei costi di manutenzione correttiva e dei contributi una tantum dei servizi accessori permettono già una disaggregazione dei relativi costi, consentendo l’associazione univoca dei costi alle attività svolte dai System.
V6. Invece, con riferimento alla misura di esternalizzazione, pressoché tutti gli operatori concordano che tale misura presenta una complessità implementativa e tempi di realizzazione maggiori rispetto a quelli relativi alla misura di disaggregazione. In particolare ‒ come illustrato dettagliatamente nell’allegato A alla presente delibera ‒ dalla consultazione pubblica è emerso un generale accordo del mercato in merito agli impatti significativi di tale misura sui sistemi e sui processi degli operatori. Ciò in quanto essa accresce la necessità di coordinamento tra gli attori coinvolti, in conseguenza dell’incremento del numero dei soggetti che cooperano con autonomia operativa nello svolgimento delle attività disaggregate e della compresenza di diverse Imprese di rete che operano autonomamente all’interno delle medesime centrali. Conseguentemente, gli operatori sottolineano la necessità di una ridefinizione degli SLA e delle penali in modo che siano chiaramente attribuite le responsabilità delle varie sotto-fasi delle attività disaggregate, suddividendo gli attuali SLA in SLA parziali, assegnati rispettivamente a Telecom Italia ed ai System, a cui gli OAO assegnano lo svolgimento dei servizi accessori disaggregati. Per il dettaglio delle posizioni degli operatori in merito all’impatto ed alle tempistiche della misura di esternalizzazione, si rimanda ai capitoli 5, 6 e 7 dell’Allegato A al presente provvedimento.
V7. Per definire i suddetti aspetti, alcuni operatori hanno evidenziato, quindi, la necessità di approfondire ulteriormente i dettagli implementativi della misura di esternalizzazione, anche mediante ulteriori confronti tra gli operatori. In tal senso ‒ come riportato successivamente nel paragrafo 2.2, nonché nell’Allegato A alla presente delibera (in particolare, nei paragrafi 1.2, 2.2 e 7.2) ‒ alcuni operatori hanno proposto di implementare le misure di disaggregazione e di esternalizzazione attraverso un processo graduale ed evolutivo che prevede due fasi consecutive: una prima fase, immediatamente implementabile, in cui si introduce la disaggregazione dei servizi accessori e, successivamente, una seconda fase, evolutiva rispetto alla prima, che implementa la misura di esternalizzazione, a valle dei necessari approfondimenti.
V8. Al riguardo, come illustrato precedentemente, l’Autorità condivide ‒ tenuto conto di quanto rappresentato dal mercato ed a conferma del proprio orientamento preliminare di cui alla delibera n. 122/16/CONS ‒ che la misura di disaggregazione proposta da Telecom Italia ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS, con alcune integrazioni e rettifiche che tengono conto delle osservazioni formulate dagli operatori nel corso dell’istruttoria, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui alla delibera n. 623/15/CONS, sia implementabile velocemente. Si
condivide, infatti, che la misura di disaggregazione, così come disciplinata dalla succitata delibera, rappresentando sostanzialmente un’estensione del sistema attuale al servizio SLU ed alle attività di provisioning, non comporta modifiche sostanziali ai processi tecnici di provisioning ed assurance attualmente utilizzati e, dunque, costi di realizzazione né per Telecom Italia né per gli OAO.
V9. L’Autorità condivide, inoltre, che la misura di esternalizzazione presenta invece un elevato livello di complessità implementativa e determina un notevole impatto tecnico ed economico per tutto il mercato, in quanto investe numerosi ambiti operativi (tra cui, la modifica dei processi e dei sistemi degli operatori, la ridefinizione degli SLA e delle penali).
V10. Per tali ragioni, l’Autorità condivide sostanzialmente l’iter procedurale proposto da alcuni operatori. In particolare, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ritiene opportuno rinviare la trattazione delle misure relative all’esternalizzazione a valle di un ulteriore approfondimento con il mercato che sarà effettuato, nel caso, mediante un’ulteriore consultazione pubblica nazionale sul tema. In tale consultazione pubblica potrà essere valutata, innanzitutto, l’effettiva necessità della misura di esternalizzazione come soluzione evolutiva della misura di disaggregazione, alla luce dell’andamento della disaggregazione delle attività di provisioning ed assurance che nel frattempo sarà attuata e dei relativi effetti sulla competitività del mercato, nonché degli esiti della nuova analisi di mercato (che potrebbe introdurre rimedi differenziati a livello geografico). Conseguentemente, qualora si reputi necessario procedere con l’attuazione della misura di esternalizzazione, potranno essere definiti i relativi dettagli implementativi, di natura tecnica ed operativa. Le osservazioni formulate dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 122/16/CONS in merito alla proposta di Telecom Italia sulla misura di esternalizzazione costituiranno il punto di partenza di tale approfondimento istruttorio.
V11. In tal senso, l’esternalizzazione rappresenta una misura che, laddove richiesta dal mercato, può essere realizzata in una seconda fase del percorso regolamentare.
V12. Con riferimento a quanto rappresentato al paragrafo O3 sulla complementarietà delle proposte, si evidenzia che la delibera n. 623/15/CONS, all’articolo 22, non prevedeva la formulazione da parte di Telecom Italia di due proposte necessariamente complementari, ma la formulazione di “due proposte alternative, eventualmente caratterizzabili anche come complementari in uno scenario evolutivo”. Pertanto, come illustrato nei punti precedenti, l’Autorità condivide quanto osservato da alcuni operatori in consultazione, ossia che la disaggregazione e l’esternalizzazione delle attività di provisioning ed assurance possono essere implementate attraverso un processo graduale ed evolutivo che prevede due fasi consecutive.
V13. Pertanto, in virtù delle suddette considerazioni, con il presente provvedimento l’Autorità attua le misure di cui agli articoli 7 e 22 della delibera n. 623/15/CONS relative alla disaggregazione, definendo modi e tempistiche di implementazione. Il dettaglio delle
integrazioni e modifiche che, con il presente provvedimento, si apportano alla misura di disaggregazione proposta da Telecom Italia, le relative motivazioni ed i tempi previsti per rendere la misura operativa, sono illustrati successivamente nelle valutazioni dell’Autorità relative alle risposte degli operatori alle domande D6-D11 della delibera n. 122/16/CONS.
V14. La proposta di Telecom Italia relativa alla misura di esternalizzazione, formulata ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della delibera n. 623/15/CONS sarà invece oggetto di un ulteriore approfondimento istruttorio nell’ambito di una successiva fase di consultazione pubblica nazionale. Le osservazioni degli operatori relative alla misura di esternalizzazione proposta da Telecom Italia, formulate in risposta alle domande da D12 a D18 della delibera n. 122/16/CONS, sono riportate nell’allegato A alla presente delibera e saranno tenute nella massima considerazione nelle eventuali successive fasi procedimentali relative alla esternalizzazione.
V15. L’Autorità prende atto di quanto osservato da Telecom Italia e riportato nei paragrafi O5, O6, O7 e O8 e si riserva di valutare la proporzionalità della misura di esternalizzazione alla luce degli esiti del processo di implementazione del NME. Inoltre, le misure di disaggregazione oggetto del presente procedimento comunque tengono conto di quanto previsto dalla delibera n. 652/16/CONS e di quanto già implementato da Telecom Italia sia con riferimento al nuovo sistema di delivery sia con riferimento al miglioramento degli indicatori di qualità della rete di accesso.
V16. L’Autorità ha, parimenti, valutato (si veda il paragrafo 2.3 del presente provvedimento) la tematica della differenziazione di prezzo a livello geografico dei servizi accessori, alla luce di quanto già previsto nelle linee guida contenute nella delibera
n. 623/15/CONS sulla disaggregazione. Tali linee guida, seppur prevedendo un certo grado di autonomia contrattuale per gli OAO, riservano all’esternalizzazione la possibilità, per gli stessi, di instaurare un rapporto economico e tecnico diretto con le Imprese di rete, senza l’intermediazione ed il coordinamento di Telecom Italia. A tale riguardo, come sarà illustrato più in dettaglio nel corso del provvedimento, l’Autorità ha ritenuto difficilmente applicabile nel vigente quadro regolamentare un modello di cosiddetta disaggregazione “evoluta” che, anche alla luce delle stesse linee guida, nell’ambito di un modello tecnico di System attuale (quindi tipico della disaggregazione), lasci agli OAO la facoltà di corrispondere, ciascuno per proprio conto e direttamente, il prezzo dei servizi accessori alle Imprese di rete. L’Autorità ha, pertanto, ritenuto opportuno, come conseguenza della vigente analisi di mercato dei servizi di accesso, ribadire l’applicazione di un prezzo medio nazionale approvato nell’ambito delle Offerte di Riferimento (OR), seppur tenendo conto dei valori economici dei contratti stipulati con i System, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo 2.3.
V17. Tanto premesso, nelle sezioni che seguono si riportano, per ciascuna domanda della delibera n. 122/16/CONS pertinente alla misura di disaggregazione (domande da D6 a D11), la proposta di Telecom Italia, le relative valutazioni preliminari dell’Autorità svolte nella delibera n. 122/16/CONS, le osservazioni degli operatori e le conclusioni
dell’Autorità. Le osservazioni degli operatori alla misura di esternalizzazione proposta da Telecom Italia e le relative valutazioni preliminari dell’Autorità (domande da D12 a D18 della delibera n. 122/16/CONS), nonché le conclusioni dell’Autorità su tale misura, sono riportate nell’allegato A al presente provvedimento. Ai fini di una maggiore linearità espositiva le osservazioni degli OAO svolte in risposta alle domande D19 e D20 della delibera n. 122/16/CONS, visto che riprendono le tematiche già affrontate in risposta alle precedenti domande, sono state distribuite nei rispettivi capitoli.
Approfondimento istruttorio svolto con le Imprese System
19. Ai fini dell’adozione del provvedimento, l’Autorità ha ravvisato la necessità di svolgere un ulteriore approfondimento istruttorio sui temi contrattuali e della qualità dei servizi relativamente al modello di disaggregazione delle attività di provisioning ed assurance dei servizi ULL e SLU, sentendo le Imprese di Rete attualmente utilizzate da Telecom Italia.
20. A tal fine, l’Autorità ha convocato in audizione quattro delle principali Imprese di rete operanti sul mercato: le società Ceit Impianti S.r.l., Sielte S.p.A. Sirti S.p.A e Site S.p.A.
21. Nel corso delle suddette audizioni, l’Autorità ha chiesto a ciascuna Impresa la propria posizione in merito ad un’eventuale maggiore autonomia degli OAO nella fase di contrattazione con le imprese System. In maggior dettaglio, a ciascuna Impresa è stato chiesto di fornire le proprie valutazioni, ponendo a confronto il modello di “disaggregazione” e quello cosiddetto di “disaggregazione evoluta”, in relazione al maggiore o minor grado di efficienza economica, intesa come capacità di tendere a prezzi più efficienti dei servizi on-field resi, nonché alla capacità di garantire al mercato migliori prestazioni in termini di qualità delle attività “disaggregate”, nonché ai relativi tempi di implementazione. É stato altresì chiesto di indicare possibili elementi di autonomia contrattuale tra gli OAO ed i System in relazione alle attività svolte in sede Cliente. Infine sono state richieste valutazioni sulle implicazioni, nell’ambito del modello di disaggregazione, di un eventuale modello di pagamento diretto (e non per il tramite di TI), dall’OAO all’impresa System selezionata, del corrispettivo per l’attività di provisioning o assurance da quest’ultima svolta (attività on field del System).
22. La sintesi delle valutazioni delle Imprese System in merito alle summenzionate tematiche è riportata nel paragrafo 8 del presente provvedimento.
2 Aspetti contrattuali della misura di disaggregazione delle attività di provisioning e di assurance dei servizi ULL e SLU (articolo 22, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS)
2.1 La proposta di TI e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS
23. Nella delibera n. 122/16/CONS si richiama che, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS, TI è tenuta a presentare una proposta di disaggregazione dei servizi accessori di provisioning e di manutenzione correttiva delle linee ULL e SLU.
Come richiamato in premessa, la delibera n. 623/15/CONS fornisce specifiche linee guida cui TI è tenuta ad attenersi nel predisporre le due proposte.
La proposta di Telecom Italia
24. Telecom Italia ha svolto, ai sensi del succitato punto I delle linee guida, una proposta di disaggregazione che rappresenta un’estensione dell’attuale modello di System Unico a tutto il territorio nazionale ed ai servizi di provisioning, mantenendo il ruolo di governo integrato del sistema complessivo.
25. Prima di affrontare il tema degli aspetti contrattuali, TI ha individuato il perimetro delle attività disaggregabili, distintamente per il servizio di manutenzione correttiva e per il servizio di provisioning.
Manutenzione correttiva
26. La Manutenzione correttiva consiste nelle attività di ripristino e riparazione dei guasti segnalati dall’utente finale. Le attività di manutenzione correttiva, a loro volta, si possono articolare in tre distinte categorie in funzione della tipologia di intervento previsto:
a) Interventi logici, consistenti in interventi sui sistemi informativi di Telecom Italia, finalizzati a risolvere problemi di configurazione, quali ad esempio i guasti inerenti alla number portability;
b) Interventi evolutivi, che includono le attività di risoluzione dei guasti che coinvolgono elementi strutturali della rete di accesso (cavi di rete in primaria e secondaria, armadi, distributori, palificazioni, cavidotti) e, quindi, per definizione suscettibili di generare disservizi per una molteplicità di utenti2;
2 “Le attività di manutenzione correttiva evolutiva sono dispacciate on field a seguito dell’individuazione dei disservizi evidenziati dai sistemi di supervisione (allarmi di apparati connessi alla rete in cavo, allarmi del sistema di monitoraggio della rete di pressurizzazione dei cavi, etc.) oppure a
c) Bonifica impulsiva, che comprende gli interventi con risoluzione dei guasti di un singolo utente, con riferimento alla tratta di rete passiva di accesso utilizzata per il collegamento alla rete.
In continuità con l’attuale modalità di coinvolgimento dei System, in base alla proposta di TI le attività oggetto di contratto con gli stessi e gli OAO, con riferimento alla manutenzione correttiva, fanno riferimento alla bonifica impulsiva. L’attività di erogazione dei servizi di bonifica impulsiva segue un processo che può prevedere fino a tre fasi di attività:
a) Accoglienza;
b) Back Office;
c) On field.
L’attività oggetto di disaggregazione coincide, nello specifico, con la componente on field di bonifica impulsiva per i servizi ULL e SLU. La tabella seguente esemplifica le singole componenti di attività oggetto del servizio di manutenzione correttiva (il perimetro contrattuale con il System corrisponde agli ultimi due box).
La attività della struttura di Assurance Services Area | Perimetro | |
Macro attività | Attività di dettaglio | manutenzione correttiva |
Front End | Accoglienza della segnalazione di disservizio effettuate dal cliente | Non compresa |
Verifica commerciale della segnalazione (consistenza servizi del cliente) | Non compresa | |
Diagnosi tecnica di primo livello della segnalazione (classificazione del guasto ADSL, POTS, etc.) | Non compresa | |
Apertura del Trouble Ticket nel sistema aziendale TTM | Non compresa | |
Back Office | Presa in carico in TTM della segnalazione di disservizio | Compresa |
Diagnosi e valutazione tecnica di secondo livello | Compresa | |
Risoluzione da remoto | Compresa | |
Dispacciamento on field verso le strutture di Assurance Open Access o verso enti esterni | Compresa | |
Strutture territoriali di Assurance Open Access | Programmazione delle attività (es. load Work Flow Management - WFM) | Compresa |
Gestione della forza lavoro (es. calendario dei tecnici) | Compresa | |
Realizzazione interventi (MOS e MOI) | Compresa | |
Back End | Collaudo intervento risolutivo on field | Compresa |
Chiusura guasto | Compresa |
Tabella 1 – Perimetro della manutenzione correttiva
seguito dell’analisi delle segnalazioni effettuate dai clienti, in entrambi i casi riconducibili alla compromissione delle funzionalità di un elemento infrastrutturale della rete di accesso. Ad esempio il guasto di un cavo genera reclami da parte dei singoli clienti disserviti (sia di Telecom Italia che di altri Operatori) e segnalazione di allarme degli apparati di controllo della rete. Grazie al presidio centralizzato, svolto dalla struttura Assurance Service Area di Telecom Italia, è possibile correlare le segnalazioni cliente (Customer Trouble Ticket), che insistono su una determinata area cavo, ed effettuare un unico intervento (Network Trouble Ticket) anche a fronte della ricezione di reclami multipli per lo stesso guasto” (cfr. delibera n. 747/13/CONS).
Il provisioning
27. Le principali fasi del provisioning, ai fini della presente analisi, sono così sintetizzabili:
Vendita e OAO Service Provisioning: include le attività di Accesso al DB di copertura tecnica e toponomastica per conoscere le caratteristiche tecniche della linea che si vuole acquisire;
Accoglienza: si acquisisce l’ordine, si fanno le verifiche formali e contrattuali oltre alle verifiche di congruenza commerciale;
Verifiche tecniche e progettazione: oltre alla progettazione del percorso di rete si gestisce anche l’accodamento degli ordini sospesi (sia retail, sia wholesale), per assegnare la prima risorsa di rete che si libera in logica FIFO;
Presa appuntamento: prevede il contatto con il cliente per fissare un appuntamento coerente con lo SLA o la DAC dell’ordine di lavoro che lo riguarda;
Realizzazione on field: prevede la realizzazione on field delle attività d’intervento tecnico presso la sede del cliente finale, il cabinet o la centrale locale;
Chiusura commerciale: comprende le attività necessarie alla chiusura commerciale dell’ordine, quali l’aggiornamento dei sistemi di Inventory con le consistenze tecniche e la fase di chiusura amministrativa dell’Ordine di Lavoro (OL).
Telecom Italia ritiene che le fasi di accoglienza, di verifiche tecniche e progettazione non possono essere disaggregate per singolo ordine poiché afferiscono ad attività che riguardano vari ordini o clienti.
Le fasi di presa appuntamento, realizzazione on field e chiusura commerciale, per ULL e SLU, essendo riconducibili ad un unico ordine, possono invece essere considerate, secondo Telecom Italia, come potenzialmente disaggregabili.
Proposta di TI sul modello contrattuale tra TI-System-OAO
28. TI propone un modello contrattuale che prende le mosse dal proprio ruolo centrale e di governance nell’erogazione dei servizi di provisioning e bonifica impulsiva. Tale modello assicura, secondo TI:
a) Coordinamento nelle fasi a monte e a valle del processo;
b) Integrità della rete;
c) Prezzo unitario nazionale in coerenza con l’attuale quadro regolamentare.
La proposta di disaggregazione formulata da TI si basa sullo schema di relazioni contrattuali rappresentato (per il caso dell’assurance) nella figura seguente:
TI
Cliente
OAO
Contratto Fornitura Servizio Wholesale OR
Accordo di SU
Contratto Fornitura
Servizio Retail
Contratto Attività Assurance On Field Servizio Wholesale
Contratti Attività Assurance Servizio Retail
SU
Prestazioni Ulteriori su TT Wholesale (flessibilità della gestione del TT all’interno dello schema OR TI)
Figura 5 – Schema delle relazioni contrattuali
Il modello prevede le seguenti relazioni contrattuali:
a) Contratto di fornitura dei servizi wholesale, stipulato fra TI e OAO, che disciplina le condizioni di fornitura coerentemente con le Offerte di Riferimento approvate dall’Autorità;
b) Contratto di System Unico, stipulato fra TI e OAO, che si configura come una relazione contrattuale accessoria rispetto al contratto per la fornitura dei servizi Wholesale in Offerta di Riferimento. Tale contratto disciplina l’affidamento a un’unica impresa terza delle prestazioni on field di provisioning e bonifica impulsiva in modalità System Unico (SU) sulle componenti di rete di pertinenza di Telecom Italia e dell’Operatore. Nell’ambito del suddetto contratto, saranno previste anche:
o le modalità di coordinamento nella selezione del System;
o gli spazi di autonomia contrattuale tra OAO e System, per la definizione di eventuali attività ulteriori rispetto a quelle standard regolate nel contratto tra TI
e l’OAO. Gli OAO potranno, infatti, dare ai SU dirette indicazioni e istruzioni
sulle attività di contatto con i clienti finali, nonché richiedere prestazioni ulteriori (negoziate, contrattualizzate e pagate autonomamente) rispetto a quelle di base previste nell’accordo tra TI e SU, nel rispetto dei vincoli tecnici definiti da TI.
Secondo la proposta di TI, il contratto di System Unico consente di accedere a livelli di servizio differenziati rispetto a quanto previsto nelle Offerte di Riferimento. Il contratto prevede:
o Un livello base di SLA garantito da TI su base contrattuale; a tali SLA fanno riferimento i prezzi, applicati in modo uniforme a livello nazionale, dei servizi approvati nelle Offerte di Riferimento;
o Spazi di autonomia, che consentono agli OAO di negoziare autonomamente con l’Impresa di Rete gli aspetti relativi all’esecuzione delle attività sulle proprie componenti di rete. Per quanto riguarda le attività sulle componenti di rete di TI, l’OAO può definire con il SU, per le attività on field di bonifica impulsiva e di provisioning:
- La policy di contatto: l’OAO può definire con il SU le modalità di gestione del contatto con il cliente finale potendo differenziare anche per tipologia cliente;
- La fornitura di prestazioni ulteriori: l’OAO ha autonomia, ad esempio, nella definizione degli interventi da far effettuare in via prioritaria al SU tra quelli che ha in carico. A scopo esemplificativo si riporta una possibile forma di autonomia contrattuale per un servizio di attivazione. In base allo SLA base, in caso di ordine di attivazione, Telecom Italia invia l’Ordinativo di Lavoro al SU entro il termine di DAC-3. Il SU esegue la lavorazione in base alle informazioni e alle indicazioni presenti nell’Ordinativo di Lavoro, inclusa la data DAD/DAC. A tal fine, il SU è tenuto a svolgere, sui sistemi informatici, tutte le attività necessarie a rispettare le mimiche di dialogo informatico tra operatori, in modo da assicurare l’aggiornamento del sistema e il rispetto delle notifiche nei confronti degli operatori (anche terzi) coinvolti nel processo wholesale.
In assenza di specifiche indicazioni al SU, l’OAO paga a TI il valore del contributo di attivazione previsto in Offerta di Riferimento e TI è responsabile per il rispetto del relativo SLA.
Tuttavia, come forma di autonomia contrattuale, l’Operatore può dare indicazioni al SU sulle priorità che deve osservare nell’esecuzione degli Ordinativi di Lavoro, rimodulando le relative DAC “Causa OLO”. In tal caso negozierà con il SU le relative condizioni economiche di tale specifica prestazione, fermo restando che TI continuerà a percepire il costo del contributo di attivazione previsto in Offerta di Riferimento (OR). Inoltre, considerato che l’OAO avrà fissato con il SU un differente SLA, se gli Ordinativi di Lavoro pendenti dovessero subire ritardi a causa delle diverse priorità stabilite dall’Operatore, gli stessi Ordinativi di Lavoro saranno rimodulati “Causa OLO”. Pertanto TI non sarà tenuta a versare le relative penali.
c) Contratto fra TI e Impresa di Rete, che disciplina la fornitura in modalità System Unico dei servizi on field di provisioning e assurance on field, coerentemente con i livelli di servizio definiti nel contratto di System Unico stipulato fra TI e OAO;
d) Contratto fra OAO e Impresa di Rete, che disciplina i rapporti tra l’OAO e le Imprese di Rete, incluse le attività di contatto con il cliente finale e la fornitura di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto di System Unico stipulato fra TI e OAO, coerentemente con le specifiche tecniche e le ulteriori previsioni contenute in quest’ultimo.
Definizione degli elementi economici
29. La proposta formulata da Telecom Italia presuppone le seguenti modalità di determinazione degli oneri economici in capo agli OAO:
a) Mantenimento dell’attuale meccanismo di attribuzione, per quanto riguarda i livelli di servizio di base, garantiti da TI a tutti gli Operatori in Offerta di Riferimento; ciò pertanto garantisce l’applicazione di un prezzo unico nazionale, approvato nelle Offerte di Riferimento, per i servizi accessori. La proposta, pertanto, non prevede la possibilità che l’OAO negozi un prezzo del servizio accessorio, da pagare a TI, alternativo a quello previsto in OR. L’OAO potrà, tuttavia, negoziare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in OR, fermo restando che sarà tenuto a versare a TI comunque il prezzo previsto in OR. Secondo TI tale approccio garantisce che non vi sia, per i servizi accessori regolamentati dall’Autorità, una differenziazione geografica dei prezzi, o una differenziazione in base all’impresa System coinvolta o in base alla forza negoziale dell’OAO. Vi potrà essere, tuttavia, una differenziazione dei servizi accessori laddove l’OAO intenderà fornire specifiche prescrizioni al System, per le quali quest’ultimo potrà richiedere una specifica remunerazione.
b) Autonomia negoziale nella relazione contrattuale diretta fra OAO e SU per le prestazioni ulteriori, fermo restando la coerenza con le procedure tecniche di TI e la conseguente cornice contrattuale definita nell’accordo di SU.
Nella figura seguente si esemplifica lo schema di riferimento dei flussi economici riferibili al modello di disaggregazione proposto da TI:
Corrispettivo Economico per Attività Wholesale On Field SU
Corrispettivo Economico per Attività Retail SU e Prestazioni Ulteriori
SU
Penali per attività On Field Wholesale SU
Penali per attività
Retail SU / Prestazioni Ulteriori
OAO
TI
Responsabile nei Confronti OAO per la manutenzione dei Servizi Wholesale
con SLA base stabiliti Negli Accordi di SU
Canoni e Contributi
Penali da SLA base
Accordi SU
Figura 6 – Schema dei flussi economici
In conclusione:
a) Gli OAO riconosceranno a TI canoni e contributi per i servizi acquistati sulla base del contratto di fornitura wholesale, mentre TI riconoscerà loro le eventuali penali con riferimento agli SLA concordati nel contratto di SU;
b) TI riconoscerà al SU i corrispettivi per i servizi forniti, mentre il SU riconoscerà a TI le eventuali penali per il mancato rispetto degli SLA definiti nel relativo contratto.
A sua volta, l’OAO gestirà i propri rapporti diretti con il System, con le seguenti modalità:
a) In totale autonomia, per i servizi Retail lato Cliente;
b) In totale autonomia, per i servizi di Assurance lato rete OAO;
c) In autonomia, ma nel quadro di riferimento dell’accordo di System Unico sottoscritto con TI, per i servizi wholesale con riferimento a policy di contatto con il cliente finale ed a eventuali prestazioni ulteriori concordate con il SU nel contratto sottoscritto tra OAO e System.
Con particolare riferimento all’assurance, gli oneri economici per le attività on field della bonifica impulsiva sono regolati sulla base di un canone annuo, il cui ammontare è basato sulle consistenze e sul tasso di guastabilità di ciascuna Area di Centrale assegnata ad una data impresa. Il tasso di guastabilità di riferimento e le prestazioni tecniche sono definite da TI tenendo conto dei dati storici sulle aree di centrale oggetto del contratto.
Le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS
30. L’Autorità ha, preliminarmente, osservato che “le misure che TI propone, nella sostanza, appaiono andare nella direzione delle linee guida di cui alla delibera n. 623/15/CONS laddove l’Autorità richiede che la proposta:
I. sia un’estensione dell’attuale sistema (cosiddetto System Unico) a tutto il territorio nazionale e ai servizi di provisioning,
II. preveda la partecipazione degli operatori alternativi alla definizione degli aspetti contrattuali che riguardano le attività oggetto di disaggregazione e fornite da quest’ultima, mantenendo tuttavia in capo a Telecom Italia il ruolo di coordinamento generale;
III. l’OAO possa richiedere l’utilizzo dei System indicando le attività, tra quelle previste nell’ambito del provisioning e/o dell’assurance dei servizi SLU e ULL (sia su linea attiva che su linea non attiva), di cui richiede la fornitura disaggregata;
VIII. preveda, per le attività relative alla parte di servizi esclusivamente svolti dal System per l’OAO, possibili modalità di autonomia contrattuale tra il System selezionato e l’OAO.
31. Anche il grado di autonomia contrattuale conferito agli OAO appare interessante, laddove gli stessi possono negoziare autonomamente gli interventi sulla propria rete, le modalità di presa appuntamento con il cliente e le prestazioni aggiuntive, svolte, dal System, rispetto a quanto oggi previsto in Offerta di Riferimento, definendo SLA, penali e relativi costi. Resta inteso che, nel modello proposto, TI continua a percepire il prezzo definito in OR. Tuttavia, in caso di ridefinizione dello SLA, la stessa non sarà responsabile del rispetto della DAC comunicata in sede di invio dell’ordine. Ciò in quanto l’OAO ha rinegoziato la data di attivazione con il SU.”3.
32. L’Autorità ha ritenuto “in definitiva che il modello contrattuale proposto introduca degli apprezzabili elementi di flessibilità per gli OAO, tuttavia migliorabili a seguito della consultazione”.
3 Nelle valutazioni preliminari alla domanda D19 l’Autorità aveva anche evidenziato che: “In relazione ai benefici, l’Autorità ritiene, tuttavia, che il maggiore grado di autonomia contrattuale sia l’elemento che fortemente differenzi, in senso pro-concorrenziale, il modello di esternalizzazione da quello di disaggregazione. Ciò grazie alla possibilità di una contrattazione libera dei prezzi dei servizi accessori esternalizzati. Tale modello va anche visto in ottica evolutiva a partire dal System”.
D6. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia in relazione agli aspetti contrattuali contenuti nella proposta sulla disaggregazione, ex articolo 22, comma 3, delle attività di provisioning ed assurance? Si forniscano indicazioni specifiche su possibili correttivi alla proposta.4
2.2 Le osservazioni degli operatori sugli aspetti contrattuali
O10. Telecom Italia sottolinea l’elevato grado di autonomia contrattuale conferito agli OAO nella propria proposta, laddove gli stessi possono negoziare autonomamente gli interventi sulla propria rete, le modalità di presa appuntamento con il cliente e, rispetto a quanto oggi previsto in OR, le prestazioni aggiuntive svolte dal System definendo autonomamente per queste ultime SLA, penali e relativi costi. Telecom Italia ritiene, quindi, che gli elementi di flessibilità della proposta rispondano pienamente alla richiesta del mercato di poter accedere ad un modello industrialmente efficiente, che consenta di erogare livelli di qualità differenziati, rispetto a quelli garantiti in OR e che assicuri flessibilità agli OAO nell’individuazione del System.
O11. Gli operatori alternativi intervenuti in consultazione sul tema hanno invece formulato numerosi rilievi in merito alla proposta di disaggregazione formulata da Telecom Italia.
O12. Fastweb e Vodafone intendono sottolineare alcuni aspetti che, loro avviso, richiedono particolare attenzione, come meglio ripresi nel seguito. In merito alla disaggregazione, secondo Fastweb e Vodafone, è essenziale che:
a. agli OAO sia garantita la massima flessibilità di libera negoziazione con i System relativamente all’attività oggetto di disaggregazione, in merito al perimetro delle attività, alla modalità di espletamento ed agli SLA e relative penali;
b. il corrispettivo economico per le attività in capo al System sia remunerato dagli OAO direttamente al soggetto terzo, senza alcuna necessità di intermediazione economico- finanziaria da parte di Telecom Italia;
c. l’Autorità preveda esplicitamente dei meccanismi affinché le tempistiche di implementazione della misura siano contenute, considerato che non occorre alcuna modifica dei sistemi e dei processi attuali per la realizzazione della disaggregazione dei servizi accessori (si veda anche quanto indicato nel capitolo 7 sulle tempistiche di implementazione).
4 Si rammenta che le domande da D1 a D5 della delibera n. 122/16/CONS, relative alle misure proposte da Telecom Italia per rafforzare il modello di equivalence, ed i relativi esiti della consultazione pubblica, sono trattati nell’ambito di un distinto provvedimento per ragioni di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
O13. Fastweb e Vodafone non condividono la valutazione dell’Autorità secondo cui il maggiore grado di autonomia contrattuale sia l’elemento che fortemente differenzi, in senso pro-concorrenziale, il modello di esternalizzazione da quello di disaggregazione. Ad avviso di tali operatori in entrambi i modelli deve essere previsto un adeguato livello di autonomia contrattuale tra i System e gli operatori alternativi, ovvero deve essere garantita la possibilità per gli operatori di negoziare direttamente con i System le condizioni tecniche ed economiche delle attività oggetto di disaggregazione ed esternalizzazione così come in entrambi i modelli deve essere garantito lo scorporo di tutti i costi imputabili alle attività oggetto di disaggregazione o esternalizzazione, distinguendo tra le attività svolte da Telecom Italia e quelle svolte dal System per l’operatore alternativo: queste ultime, secondo gli operatori, verranno remunerate direttamente dall’operatore alternativo al System.
O14. In relazione al rapporto tra OAO e System, Fastweb e Vodafone evidenziano, dunque, che la differenza tra disaggregazione ed esternalizzazione risiede nel perimetro delle attività oggetto di libera negoziazione tra i due soggetti (principalmente l’aggiunta delle attività di back-office nel caso di esternalizzazione) e la minore interazione dei processi nel caso di esternalizzazione.
O15. Pertanto, Fastweb e Vodafone ritengono che le misure proposte da Telecom Italia, seppur rappresentino un miglioramento rispetto alla situazione attuale, presentano diverse criticità e conseguenti necessità di miglioramento al fine di renderle coerenti con le indicazioni contenute nella delibera n. 623/15/CONS e con l’obiettivo di consentire agli OAO di migliorare la qualità del servizio ai clienti finali. Secondo gli operatori, le principali criticità riscontrate sono dunque rappresentate dalle limitazioni ingiustificate all’autonomia contrattuale degli OAO con riferimento alle attività svolte dal System e l’intermediazione “finanziaria” di Telecom Italia anche per l’attività svolta dal System per conto dell’OAO.
O16. Al fine di superare tali criticità, Fastweb e Vodafone (e come riportato in seguito anche BT) propongono – sia per le attività di assurance che di provisioning – un sistema in base al quale Telecom Italia sia responsabile solo per gli SLA e le relative penali afferenti alle attività di propria competenza, mentre l’OAO ha la possibilità di negoziare, direttamente con il System, le condizioni tecniche ed economiche, gli SLA e le penali, e ogni altra attività aggiuntiva fornita sulla rete di Telecom Italia, comprese quelle relative ai clienti business o large client e che, in questi ultimi casi, gli operatori debbano pagare i corrispettivi, oggetto di negoziazione, direttamente ai System, senza l’intermediazione di Telecom Italia. Tali operatori ritengono, tuttavia, che tale principio vada applicato sempre, e non solo con riferimento ai clienti business, anche perché, in alcuni casi, i System potranno essere gli stessi sia per l’utenza residenziale che per quella business.
O17. Fastweb e Vodafone propongono, in particolare, un framework contrattuale caratterizzato da tre distinti rapporti tra i soggetti coinvolti: 1) contratto tra Telecom Italia ed OAO per la disaggregazione delle attività di delivery e manutenzione dei servizi
ULL/SLU, in base al quale Telecom Italia si impegna a inviare il 100% degli ordini al/ai System indicati dall’OAO per le attività di delivery e manutenzione correttiva (al netto della manutenzione evolutiva); 2) contratto tra OAO e System relativo alle attività di delivery e manutenzione dei servizi ULL/SLU svolta dal/dai System per conto dell’OAO sulla rete Telecom Italia, con definizione delle condizioni economiche, SLA/penali per le attività svolte da System anche su rete Telecom Italia; 3) Accordo quadro tra Telecom Italia e System per la definizione degli obblighi dei System nei confronti di Telecom Italia e del manuale delle procedure per gli interventi sulla rete Telecom Italia.
O18. Inoltre, Fastweb e Vodafone, se da un lato condividono pienamente che la policy di contatto sia effettuata direttamente dal System sulla base di accordi ed indicazioni fornite dagli OAO, non condividono, in quanto fortemente limitativo, che il contratto di System Unico consenta di accedere solo a livelli di servizio differenti rispetto ai servizi previsti dalle OR (indicati come servizi e SLA base). Ritengono, quindi, che sia fondamentale consentire agli OAO, nella negoziazione con i System, di poter contrattare sia i livelli di servizio richiesti (SLA base) che i corrispettivi economici.
O19. In conclusione, Fastweb e Vodafone non condividono la proposta di confermare, con riferimento ai servizi e SLA base, i prezzi fissati nelle OR per i servizi accessori e di non prevedere la possibilità per gli OAO di negoziare un prezzo del servizio accessorio alternativo a quello previsto dalla OR. A tale proposito, gli operatori sottolineano che i prezzi fissati dalle OR già, per come sono definiti dall’Autorità, disaggregano chiaramente la componente delle attività di back-office rispetto a quella svolta on-field (spesso dal System), consentendo di “scorporare” agevolmente, dai prezzi dei contributi e canoni regolamentati, i costi delle attività “disaggregate” che l’OAO può corrispondere direttamente al System. Gli operatori ritengono, quindi, inutile un ruolo di intermediazione di Telecom Italia nel rapporto economico e finanziario tra l’OAO ed il System.
O20. Fastweb e Vodafone non ritengono corretta la proposta di Telecom Italia laddove prevede l’invio dell’ordinativo di lavoro al System solo entro tre giorni dalla DAC, in quanto, a loro avviso, l’ordinativo al System dovrebbe essere inviato, nel caso di assurance, entro 15 minuti dall’apertura del ticket dell’OAO, nel caso di delivery, entro 4 ore lavorative dall’invio dell’ordine da parte dell’OAO.
O21. BT è favorevole all’implementazione di un modello di disaggregazione nel breve termine, che dovrebbe essere esteso a tutti i servizi wholesale di accesso e prevedere una maggiore autonomia degli operatori, quantomeno per negoziare le condizioni economiche delle attività che Telecom Italia intende disaggregare. BT evidenzia che se la proposta di disaggregazione restasse limitata ai soli servizi ULL e SLU e non consentisse agli OAO di beneficiare di un prezzo differenziato e negoziato risulterebbe di fatto priva di contenuto e di valore aggiunto.
O22. Nello specifico, XX ritiene che la proposta di disaggregazione formulata da Telecom Italia non rappresenti una novità, dal momento che, a suo avviso, è la formalizzazione di un modello già esistente, con alcuni limiti. Innanzitutto, BT osserva
che il range di servizi oggetto della proposta è limitato e, dunque, chiede che il modello di disaggregazione sia esteso a tutti i servizi wholesale di accesso, dal momento che gli operatori sul mercato retail non distinguono i propri servizi sulla base dei servizi wholesale sottostanti e che, soprattutto per gli operatori che si rivolgono alla clientela business, è fondamentale poter offrire in modo uniforme i propri servizi sul territorio nazionale. Un secondo limite della proposta, a parere di BT, è il riferimento solo agli SLA base come oggetto del contratto di System Unico, non condividendo l’esclusione dalle attività del System degli SLA plus – rilevanti per il segmento di mercato relativo ai clienti affari – che potrebbe determinare, a proprio avviso, illegittime discriminazioni dei confronti di alcuni operatori. BT osserva inoltre che la proposta di disaggregazione risulta, anche ad una valutazione preliminare dell’Autorità, semplice da attuare in quanto lascia sostanzialmente immutato quanto attualmente previsto dalle Offerte di Riferimento.
O23. Con riferimento alla possibilità, prevista per gli OAO, di definire prestazioni ulteriori, BT chiede di riflettere su quali possano essere effettivamente tali prestazioni, quale impatto possano avere sul mercato e quale sia l’approccio più corretto per negoziarle con il System. BT ritiene di godere già oggi di autonomia contrattuale per definire le condizioni economiche e tecniche delle attività che il System svolge sulla parte di rete propria competenza e che, inoltre, non costituisca un significativo valore aggiunto la proposta di permettere agli OAO di dettare alcune regole al System sulla policy di contatto, che verrebbero comunque remunerate in maniera differente e aggiuntiva rispetto a quello che già oggi si corrisponde a Telecom Italia.
O24. BT ritiene che la proposta di Telecom Italia sia carente in termini di trasparenza ed efficienza evidenziando che, nell’attuale contesto italiano, la maggiore trasparenza non dovrebbe riguardare ciò che il System svolge per conto dell’OAO, ma ciò che svolge per conto di Telecom Italia, al fine di eliminare a monte la possibilità per l’operatore SMP di adottare comportamenti anti competitivi. In conclusione, XX ritiene che le lacune della proposta di disaggregazione di Telecom Italia possano essere colmate lasciando inalterato il perimetro delle attività oggetto di disaggregazione disegnato da Telecom Italia, ma fornendo agli OAO la possibilità di negoziare le condizioni economiche e tecniche direttamente con il System, al fine di eliminare i rischi che derivano dall’intermediazione esclusiva di Telecom Italia, preservando la semplicità propria della proposta formulata da Telecom Italia e garantendo una maggiore trasparenza.
O25. Wind evidenzia innanzitutto la necessità di identificare, sia per i servizi di manutenzione correttiva sia per i servizi di provisioning, cosa può essere negoziato direttamente tra l’OAO ed il System e cosa può o deve rimanere nella negoziazione tra Telecom Italia ed il System.
O26. Per quanto riguarda i servizi di provisioning, Wind sintetizza tali attività in:
attività di gestione dell’ordine;
attività tecniche;
Number portability (dove necessaria).
O27. Wind ritiene che tutte le attività tecniche alla base dei contributi di attivazione e cessazione siano affidabili alle imprese terze. Le uniche attività che potranno restare in carico a Telecom Italia riguardano, a parere dell’operatore, solo una parte della gestione dell’ordine.
O28. L’operatore ritiene che, relativamente alla manutenzione correttiva, gli elementi disaggregabili/esternalizzabili siano le attività di bonifica impulsiva on field e parte delle attività di back office.
O29. Wind ribadisce inoltre la necessità che l’Autorità vigili affinché Telecom Italia non introduca, nella misura di disaggregazione/esternalizzazione, costi volti a rendere la misura non utilizzabile e ritiene che i prezzi dei servizi di assurance e provisioning che saranno definiti ed approvati nelle OR dall’Autorità debbano rappresentare il tetto massimo di prezzo che gli OAO dovranno sostenere anche dopo l’esternalizzazione/disaggregazione.
O30. Inoltre Wind osserva che, in fase di prima applicazione, il modello di disaggregazione proposto da Telecom Italia possa essere implementato, sin da subito, con alcuni correttivi. In particolare, Wind non concorda con il modello proposto da Telecom Italia in relazione, principalmente, al tema legato alla responsabilità, evidenziando che
l’OAO dovrà continuare a pagare il contributo di attivazione a Telecom Italia e che, quindi, per tutte le attività sottese al contributo di attivazione sussiste un rapporto contrattuale tra l’operatore alternativo e Telecom Italia e, pertanto, la responsabilità dell’attività rimane sempre in carico a quest’ultima. Per tale motivo, Wind ritiene improprio che il contratto tra l’OAO e l’Impresa terza disciplini anche le attività di contatto cliente, visto che tale attività ricade nel costo del contributo di attivazione. Inoltre, l’Operatore ritiene che debbano essere previste alcune condizioni aggiuntive, tra cui che: i) l’OAO e Telecom Italia dovranno fare in modo di richiedere all’Impresa terza prestazioni coerenti con quanto previsto nell’OR vigente; ii) che l’Impresa terza dovrà rispettare tempi e procedure previste nell’OR vigente; iii) che l’Impresa terza, essendo l’unico attore che conosce esattamente le richieste dell’OAO e di Telecom Italia, deve anche avere un ruolo di verifica di coerenza. Wind sottolinea che, in tale scenario, i prezzi dei servizi standard acquistati dagli OAO nelle Offerte di riferimento di Telecom Italia debbano rimanere pari a quelli che verranno approvati dall’Autorità nell’ambito delle revisioni annuali, indifferenziati sul territorio nazionale. Inoltre, Wind evidenzia che l’OAO deve poter scegliere, area per area, l’Impresa System a cui rivolgersi. L’operatore concorda altresì che i prezzi e gli SLA dei servizi accessori non standard siano negoziati direttamente tra l’OAO e l’Impresa System.
O31. Wind ritiene che, in una fase successiva, dovrà essere previsto un modello di disaggregazione evoluta, che non modifica il modello delle interazioni tra gli operatori ma agisce solo a livello contrattuale e di scambio economico. In sostanza il modello prospettato da Wind prevede che: i) l’OAO si rivolga sempre a Telecom Italia per la richiesta dei servizi di assurance e provisioning, utilizzando i sistemi attuali di Telecom
Italia, che continua a dispacciare gli ordini alle Imprese System; ii) l’Impresa System continua a ricevere da Telecom Italia le informazioni e le richieste ed effettua le attività con i medesimi SLA; iii) i corrispettivi economici per le attività sono negoziati direttamente tra l’OAO e l’Impresa System.
O32. Nel modello proposto da Wind, l’OAO corrisponde a Telecom Italia, nel caso della manutenzione correttiva, solo le attività legate alla bonifica evolutiva, guasti NP e attività di back office (ricezione, dispacciamento e chiusura guasto), nel caso dei servizi di provisioning solo le attività legate alla gestione dell’ordine. Mentre l’OAO corrisponde all’Impresa System (o direttamente o per il tramite di Telecom Italia) quanto concordato tra l’Impresa System e l’OAO per le attività on field e per parte delle attività di back office (analisi).
O33. Wind sottolinea che tale modello comporta la necessità di ridefinire le responsabilità delle Imprese System e di Telecom Italia, e di adeguare gli attuali SLA, come somma di due SLA, quelli inerenti le attività di Telecom Italia e quelli inerenti le attività dell’Impresa System. Inoltre, l’operatore sottolinea che Telecom Italia deve poter essere in competizione con l’Impresa System. Wind evidenzia, altresì, che, analogamente alla manutenzione correttiva, per le attività di provisioning Telecom Italia dovrebbe essere remunerata solo per la quota parte di gestione dell’ordine e per la NP, mentre l’Impresa System sarebbe remunerata direttamente dall’OAO, o dall’OAO per il tramite di Telecom Italia, per le attività tecniche on field.
O34. Wind sottolinea che il modello di disaggregazione “evoluta” proposto dovrebbe costituire un’alternativa, a scelta dell’OAO, rispetto alle modalità classiche di acquisizione da Telecom Italia, secondo le modalità previste nell’OR. Pertanto Telecom Italia dovrebbe continuare ad essere obbligata a pubblicare la tradizionale Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sotto reti metalliche e per i servizi di co-locazione, che dovrà essere adeguata prevedendo, per i prezzi delle attività di manutenzione correttiva e di provisioning, una disaggregazione delle sotto-voci. L’OAO che non intenda avvalersi di un’offerta disaggregata conserverebbe, dunque, secondo l’operatore, la facoltà di continuare ad acquisire da Telecom Italia i servizi regolamentati in tutto o parte del territorio nazionale. Inoltre, secondo Wind, in aggiunta all’Offerta di Riferimento di cui sopra, Telecom Italia dovrebbe rendere disponibile una specifica nuova offerta per gli OAO, che includa esclusivamente i processi tecnico-operativi in grado di consentire l’effettiva disaggregazione. Wind evidenzia che, secondo il modello proposto, l’OAO potrà scegliere, per ogni area geografica ULL, di utilizzare l’Offerta di Riferimento tradizionale o quella in regime di disaggregazione, acquistando da Telecom Italia soltanto i servizi che riterrà necessari.
O35. Wind sottolinea che il modello proposto presenterebbe un duplice effetto virtuoso: i) da un lato, consentirebbe agli OAO che intendano farlo di acquistare, in tutto o in parte del territorio nazionale, i servizi di provisioning e di manutenzione correttiva delle linee di accesso direttamente dalle Imprese System, preventivamente certificate da
Telecom Italia e, ii) dall’altro, essa consentirebbe alla stessa Telecom Italia di poter fornire i servizi di manutenzione correttiva e di provisioning delle linee, in competizione con i System, sull’intero territorio nazionale.
O36. Wind ritiene che la disaggregazione, la disaggregazione nella modalità evoluta e l’esternalizzazione delle attività di provisioning ed assurance, debbano considerarsi soluzioni che saranno tutte disponibili come alternative per gli OAO, e possano realizzarsi anche attraverso un processo graduale ed evolutivo che preveda una prima fase in cui si implementa la disaggregazione e la disaggregazione “evoluta” ed una seconda fase in cui, a valle di dettagliati approfondimenti, si valuta l’eventuale implementazione anche dell’esternalizzazione, che deve evitare impatti sui sistemi e sulle reti degli OAO. Wind ribadisce che la proposta di esternalizzazione dovrà essere complementare alle altre forme di acquisto del servizio (modalità disaggregazione, “disaggregazione evoluta” o direttamente da Telecom Italia alle condizioni previste nell’Offerta di Riferimento).
O37. L’operatore aggiunge che il modello di esternalizzazione, anche a seguito della sua implementazione in ottica evolutiva, non dovrà introdurre costi aggiuntivi agli OAO veicolati attraverso un aumento dei prezzi wholesale offerti da Telecom Italia agli OAO e non dovrà comportare impatti sui sistemi degli OAO. Wind osserva che gli OAO sosterranno gli adeguamenti minimi necessari sui loro sistemi e questo sarà l’unico onere cui saranno soggetti.
O38. Analogamente, Tiscali ritiene che, bilanciando costi e benefici, sia opportuno adottare, in questa prima fase, il modello basato sulla disaggregazione in quanto rappresenta una soluzione intermedia che può garantire un graduale passaggio al modello “esternalizzato” senza creare possibili disallineamenti nella gestione delle attività e pericolosi squilibri nella gestione di processi ormai consolidati. Tiscali accoglie in maniera positiva l’estensione dell’attuale modello di System Unico a tutto il territorio nazionale ed ai servizi di provisioning, in quanto sottolinea che la possibilità di partecipare alla selezione delle imprese e alla definizione degli aspetti contrattuali, lasciando nel contempo a Telecom Italia il coordinamento generale delle attività, consentirà un miglioramento del servizio in un’ottica di massimizzazione dell’efficienza delle attività e dei processi per tutti gli attori coinvolti. In particolare, Tiscali ritiene importante che, fermo restando il coordinamento generale da parte di Telecom Italia, l’OAO abbia un proprio ambito di autonomia nella negoziazione con i System degli SLA e delle penali premium e di ogni altra attività aggiuntiva fornita sulla rete di Telecom Italia, comprese le attività afferenti ai clienti business, preventivamente comunicata a Telecom Italia. Tiscali osserva che un ulteriore aspetto a favore del modello disaggregato riguarda i suoi minori impatti, sia in termini economici che in riferimento ai tempi di implementazione, rispetto a quelli relativi al modello di esternalizzazione, che presenta un livello di complessità realizzativa nettamente superiore e che investe tutti gli ambiti.
O39. Tuttavia, similmente a quanto osservato da altri OAO, Tiscali ritiene importante specificare che l’implementazione del modello di disaggregazione non deve
implicare alcun onere aggiuntivo per gli operatori evidenziando che i prezzi fissati nelle Offerte di Riferimento dovranno rappresentare, sia per i servizi di manutenzione correttiva che per i contributi una tantum legati al provisioning, il limite massimo di prezzo che gli OAO dovranno sostenere anche dopo la disaggregazione/esternalizzazione e chiede, pertanto, all’Autorità di vigilare affinché Telecom Italia non introduca, nel modello di disaggregazione/esternalizzazione, costi strumentalmente volti a rendere l’applicazione del modello non perseguibile nei fatti.
Ulteriori temi sollevati nel corso dell’Approfondimento istruttorio Perimetro delle attività disaggregabili
O40. Dai commenti ricevuti dagli operatori in merito alla proposta di articolato regolante il modello di “disaggregazione” sono emerse differenti posizioni in relazione all’inserimento della policy di contatto del cliente finale tra le attività disaggregabili.
O41. Due operatori (Fastweb e Vodafone), pur concordando pienamente con la previsione della facoltà di scorporo della policy di contatto del cliente finale, ritengono opportuno che sia specificato che, in seguito a tale scorporo, tale attività potrà essere svolta o dall’OAO stesso (tramite il proprio customer care) o da un soggetto terzo incaricato dall’OAO (ivi inclusa l’impresa System). Secondo gli operatori tale previsione è importante al fine di consentire ad ogni OAO di valutare le modalità più adatte alle proprie esigenze e, dunque, di adottare le scelte organizzative conseguenti per l’espletamento della suddetta attività.
O42. Differentemente, un operatore (Wind Tre) concorda sull’inclusione delle attività relative alla policy di contatto del cliente finale tra le attività disaggregabili esclusivamente nell’ambito del modello di “disaggregazione evoluta”. Tale operatore sottolinea che nella modalità “disaggregata”, in cui le attività sono comunque in mano a TI ed i corrispettivi economici sono negoziati e trattati da TI direttamente con i System, non vi sarebbe la possibilità effettiva di poter implementare una gestione della policy di contatto efficace tra l’OAO ed il System, evidenziando altresì che, al momento, la policy di contatto non è gestita da TI con i System ma attraverso il ricorso ad un ulteriore fornitore (COMDATA), specializzato in tale tematica. Pertanto, secondo Wind Tre, nel modello di disaggregazione la policy di contatto deve rimanere in carico a TI, ivi comprese tutte le responsabilità inerenti.
O43. Un’ulteriore differente posizione sul tema dell’inserimento della policy di contatto tra le attività disaggregabili è stata espressa da Tiscali. Tale operatore non condivide l’inclusione della policy di contatto tra le attività oggetto di contrattazione con il System in quanto ritiene che questo aspetto debba continuare ad essere disciplinato dall’Offerta di Riferimento. Tiscali evidenzia che l’adozione del nuovo processo di delivery e, analogamente, le modifiche al processo di assurance in tema di interventi a vuoto, ha richiesto un importante sforzo operativo da parte degli operatori che stanno, ancora oggi, affinando le procedure per adeguarsi e trarre il massimo beneficio dai nuovi
processi. Tiscali ritiene quindi prematuro inserire la policy di contatto tra gli aspetti da lasciare all’autonomia contrattuale tra l’OAO ed il System e richiede che questo tema continui ad essere regolamentato dall’OR.
O44. BT, invece, ha ribadito quanto già espresso in sede di consultazione di cui alla delibera 122/16/CONS in merito alla necessità di ampliare l’ambito di applicazione del modello di disaggregazione (semplice ed evoluto), estendendolo anche ad altri servizi quali ad esempio il bitstream. Al riguardo, Fastweb e Vodafone ritengono che, in coerenza con il modello NME approvato con la delibera n. 652/16/CONS, la disaggregazione delle attività di provisioning e assurance sulle componenti fisiche di rete (ULL e SLU) debba necessariamente (in un’ottica di Full Equivalence) applicarsi anche alle componenti passive dei servizi Bitstream e VULA.
O45. Infine, Telecom Italia ritiene opportuno specificare l’esclusione dal perimetro della disaggregazione del servizio di assurance gli interventi di manutenzione correttiva in presenza di guasti multipli (come, ad esempio, i guasti cavo).
Modello contrattuale per la disaggregazione delle attività di delivery ed assurance dei servizi ULL e SLU
O46. Alcuni operatori (Wind, BT, Tiscali) ritengono che i due modelli proposti di “disaggregazione” e di “disaggregazione evoluta” non debbano essere considerati necessariamente alternativi, in quanto i due modelli potrebbero coesistere, insieme alla modalità di acquisto dei servizi disaggregabili direttamente da TI alle condizioni dell’OR.
O47. Tiscali ritiene che i due modelli possano essere complementari, dando a ciascun operatore la possibilità di scegliere il modello che ritiene più adeguato in base al proprio grado di sviluppo operativo. Secondo Tiscali, non vi sarebbero le ragioni per cui un operatore disposto sin da subito a sostenere i costi necessari per adottare il modello esternalizzato debba essere costretto ad “accontentarsi” del modello disaggregato, rinunciando ad un maggiore spazio di autonomia contrattuale con il System o, viceversa, un operatore che, al momento, non abbia la possibilità, per ragioni economiche e/o strategiche, di intervenire su processi ormai consolidati, debba essere costretto ad affrontare investimenti non pianificati.
O48. Wind Tre ribadisce quanto già precedentemente osservato nella propria risposta alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 122/16/CONS, nella quale aveva tra l’altro evidenziato che, mentre la proposta di TI di disaggregazione è immediatamente implementabile e senza costi aggiuntivi, né per TI né per gli OAO, la proposta di esternalizzazione presentata da TI non è perseguibile.
O49. Wind Tre osserva che il diritto degli OAO di poter usufruire delle efficienze che al momento sono ad appannaggio esclusivo di TI può essere coniugato con la minimizzazione degli impatti su TI, sugli OAO e sul mercato in generale, implementando, in una fase immediatamente successiva a quella della disaggregazione (in circa 12 mesi al massimo), un modello di “disaggregazione evoluta”. Secondo
l’operatore, la “disaggregazione evoluta” dovrà essere un’alternativa a scelta dell’OAO rispetto alle modalità classiche di acquisizione in OR da TI, ossia l’OAO dovrebbe poter scegliere, su base area, se aderire alla disaggregazione “evoluta” o se continuare ad acquistare da TI in modalità OR. Wind Tre ritiene che tale scenario consentirebbe la piena attuazione dei principi ispiratori della delibera n. 623/15/CONS, costituendo dunque l’obiettivo da raggiungere nella maniera più celere ed efficace possibile. Pertanto, Wind Tre, pur ritenendo fondamentale raggiungere la possibilità di avere rapporti economici diretti con i System almeno sulle attività on-field, prevista dalla “disaggregazione evoluta”, ritiene opportuno che in una prima fase sia applicata la proposta di disaggregazione. Secondo Wind Tre, questo percorso non comporterebbe aggravi nei confronti di TI, in quanto il modello di disaggregazione è un modello di continuità con l’attuale System Unico.
O50. Analogamente, Tiscali confermando quanto già espresso nel proprio contributo alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 122/16/CONS, ritiene che, in questa prima fase evolutiva, sia opportuno adottare il modello “di disaggregazione”, in quanto esso rappresenta una soluzione intermedia, che può garantire un graduale passaggio al modello “esternalizzato” che resta comunque ‒ a parere dell’operatore ‒ il modello ideale a cui tendere nel futuro. Ciò, in quanto secondo l’operatore, mentre il modello evoluto richiede non meno di un anno per la sua messa in campo, il modello di disaggregazione può essere implementato nell’arco di qualche mese ed i suoi benefici sarebbero quindi fruibili velocemente. Pertanto, Tiscali si dichiara favorevole all’adozione del modello “di disaggregazione” che, da una valutazione tra costi da sostenere tra le varie parti in causa ed i benefici attesi, risulta essere in grado di assicurare una maggiore gradualità evolutiva, senza drastiche modifiche sia a livello di sistemi che di processi.
O51. Differentemente, altri operatori (Fastweb e Vodafone) ritengono che l’unica forma di disaggregazione efficace rispetto agli obiettivi proposti di rafforzamento delle misure di non discriminazione, miglioramento della qualità dei servizi wholesale offerti ai clienti finali, in coerenza con i principi declinati dall’art. 22 della delibera 623/15/CONS, sia quella definita come “disaggregazione evoluta”. I due operatori considerano che lo scenario denominato “modello disaggregazione” non possa in alcun modo essere ritenuto una soluzione efficace in linea con gli obiettivi definiti dalla delibera
n. 623/15/CONS in quanto, di fatto, sottrae all’OAO ogni leva economica, tecnica e commerciale nei confronti delle Imprese System ed introduce una complessità gestionale e operativa che andrebbe solo a discapito del servizio offerto ai clienti finali e, infine, aumenterebbe il contenzioso tra TI e gli OAO. Secondo tali operatori, l’opzione “disaggregazione” attribuisce a TI un ruolo di intermediazione anche su attività per cui tale ruolo non è necessario e contribuirebbe solo ad appesantire il processo. Per tale motivo, Fastweb e Vodafone hanno evidenziato di aver proposto delle modifiche allo schema di articolato proposto solo in merito al modello di disaggregazione evoluta.
O52. Infine Fastweb e Vodafone, evidenziando che nello schema di articolato inviato dall’Autorità non è fatto alcun riferimento al secondo modello previsto nella
delibera 623/15/CONS (quello di “esternalizzazione”), richiedono che sia previsto, a valle della decisione sulla disaggregazione, entro dodici mesi, l’avvio di un tavolo tecnico finalizzato ad individuare le modalità e le tempistiche per l’attuazione anche del modello di esternalizzazione.
O53. BT evidenzia che, nell’ipotesi in cui l’Autorità ritenesse di dover implementare un solo modello di disaggregazione, la propria scelta ricadrebbe sul modello di disaggregazione evoluta, in quanto è l’unico che garantisce agli operatori, oltre all’efficienza tecnico/operativa, il trasferimento dell’efficienza economica dovuta alla contrattazione diretta col System ed è quello che più si avvicina agli obiettivi regolamentari fissati in relazione al rafforzamento dell’equivalence nella fornitura delle prestazioni accessorie.
O54. Da ultimo, TI ritiene “inaccettabile” il modello di “disaggregazione evoluta”, osservando che di fatto tale modello corrisponde all’esternalizzazione di cui all’articolo 22, comma 4, della delibera 623/15/CONS e pertanto richiama le motivazioni già fornite nella formalizzazione delle proprie proposte di cui all’articolo
22 della suddetta delibera e nella risposta alla consultazione pubblica. Ad integrazione di quanto rappresentato in tali sedi, TI evidenzia che alcune recenti decisioni dell’Autorità hanno fatto ulteriormente venir meno l’opportunità di adottare un modello di esternalizzazione, la cui imposizione si rivelerebbe non proporzionata, inefficace e inefficiente. TI si riferisce, in particolare, alle delibere nn. 652/16/CONS e 653/16/CONS, che individuano stringenti disposizioni per il conseguimento degli obiettivi di qualità, non discriminazione ed efficienza economica.
O55. TI osserva che con la delibera n. 652/16/CONS l’Autorità ha approvato il Nuovo Modello di Equivalence (NME) che equipara TI Retail ad un OAO infrastrutturato sulla base di un modello di “Full equivalence”, il quale presuppone che l’organizzazione, i processi, i sistemi e le basi dati siano uguali tra tutti gli operatori, TI Retail inclusa. TI ritiene quindi che, in tale contesto, l’adozione della “disaggregazione evoluta” sarebbe in contrasto con il NME, in quanto introdurrebbe inevitabilmente organizzazione, processi e sistemi differenti.
O56. Inoltre, TI sottolinea che il secondo elemento regolamentare di novità, che renderebbe non applicabile il modello di esternalizzazione, è costituito dalla delibera n. 653/16/CONS con cui l’Autorità è intervenuta per efficientare i costi per l’approvazione dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato pubblicati nelle OR. In particolate, TI evidenzia che con tale delibera, l’Autorità ha introdotto, con riferimento ai servizi di provisioning, importanti efficienze imputando, nel calcolo dei relativi contributi, anche i costi sostenuti con il ricorso alle Imprese di Rete, ossia applicando una media ponderata tra i costi sostenuti con manodopera di TI e quelli sostenuti con manodopera delle Imprese di Rete. Pertanto, TI sostiene che con la delibera n. 653/16/CONS, l’Autorità ha già concretamente reso disponibile al mercato quelle efficienze che in fase di consultazione pubblica erano sottese all’adozione del modello di disaggregazione/esternalizzazione.
O57. In sintesi, si richiama che, secondo TI, la disaggregazione evoluta determinerebbe le seguenti conseguenze.
i) Creazione di mercati locali, nei quali sarebbe complesso controllare i livelli prestazionali minimi ed il rispetto delle regole giuslavoristiche, e nei quali ogni OAO definirebbe le proprie condizioni contrattuali, con un’evidente discriminazione a danno degli operatori minori e, in ultima analisi, dei consumatori finali.
ii) Effetti amplificati della suddetta discriminazione, a danno di TI e degli operatori minori, in tali mercati locali, in assenza di una modifica alla vigente regolamentazione, in quanto verrebbero meno le condizioni strutturali di una competizione basata su un effettivo level playing field.
Pertanto, secondo TI, la differenziazione geografica dei prezzi ULL e SLU, che deriverebbe dalla disaggregazione evoluta, richiederebbe la modifica in maniera sincrona del quadro regolamentare, almeno per i seguenti aspetti: a) differenziazione geografica dei prezzi VULA e Bitstream (su rame e fibra) al fine di non distorcere il mercato wholesale nelle aree ULL e SLU a minor costo;
b) adeguamento della metodologia dei test di prezzo, per tener conto dei prezzi effettivi degli accessi wholesale acquistati dagli OAO; c) revisione dell’applicazione della normativa del Servizio Universale5.
iii) Rilevanti impatti sull’occupazione, sulla qualità del servizio e sulla governance della rete, per effetto dello spostamento di attività verso le imprese di rete e le conseguenti rigidità nell’ottimizzazione del mix tra forza lavoro interna ed esterna.
Al riguardo, TI richiama le preoccupazioni espresse dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali (illustrate in dettaglio nel paragrafo 6.2), ossia il rischio di perdere, da un lato, migliaia di professionalità pluriennali e, dall’altro di livellare il settore verso il basso a discapito della qualità del servizio.
iv) La disaggregazione e disottimizzazione dei processi operativi, con il rischio di non assicurare le necessarie garanzie per il mantenimento di adeguati livelli di integrità, sicurezza e funzionalità della rete.
v) Il mancato raggiungimento di adeguate economie di scala e di scopo, raggiungibili invece con una gestione unitaria delle attività di provisioning ed assurance.
vi) Inefficacia delle disposizioni approvate con la delibera n. 652/16/CONS, in quanto la disaggregazione evoluta renderebbe il NME inefficace e non proporzionato e renderebbe inefficaci e inutili le conseguenti attività di
5 In particolare, TI ritiene opportuna la revoca dell’obbligo di prezzi comuni al dettaglio, comprese le perequazioni geografiche, per le offerte di servizi rientranti nell’ambito del Servizio Universale. In altri termini, secondo TI dovrà essere prevista la facoltà di applicare prezzi superiori rispetto alla media nazionale, in considerazione dei maggiori costi sottostanti, anche alla luce della loro mancata remunerazione tramite il Fondo del Servizio Universale.
monitoraggio sui KPI di non discriminazione (in corso di definizione), la razionalizzazione delle casuali di scarto (data la difformità dei processi), oltre che le attività in corso per il passaggio alla Nuova Catena di Delivery (NCD) e le attività del tavolo tecnico istituito per l’adozione dei tracciati record della NCD.
O58. In virtù delle suddette considerazioni, Telecom Italia ritiene condivisibile solo il modello di disaggregazione, anche se suggerisce alcune modifiche allo schema di articolato proposto, volte essenzialmente a perseguire le seguenti finalità: i) corretta attribuzione delle responsabilità tra TI, impresa System ed OAO; ii) efficienza del processo di erogazione delle prestazioni disaggregate; iii) mantenimento delle garanzie di sicurezza ed integrità della rete; iv) coerenza con il framework regolamentare complessivo; v) disincentivo a comportamenti opportunistici da parte degli OAO.
O59. In conclusione, secondo TI, l’eventuale adozione del modello di “disaggregazione evoluta”, equiparabile negli effetti ad un’esternalizzazione, si porrebbe come un rimedio atipico e, alla luce delle delibere nn. 652/16/CONS e 653/16/CONS, da ritenersi non giustificato e non proporzionato, fermo restando che la sua eventuale adozione non potrebbe comunque prescindere da una revisione del quadro regolamentare vigente, nella direzione di una segmentazione geografica dei mercati rilevanti e di una differenziazione geografica degli obblighi da Servizio Universale.
2.3 Le valutazioni istruttorie dell’Autorità sugli aspetti contrattuali
V18. Come premesso, la delibera n. 623/15/CONS fornisce specifiche linee guida cui TI è tenuta ad attenersi nel predisporre le due proposte, di seguito richiamate.
In particolare, la prima proposta, ai sensi della delibera n. 623/15/CONS (art. 22 comma 3), deve prevedere, in relazione agli aspetti contrattuali, quanto segue:
I. rappresenta un’estensione dell’attuale sistema (cosiddetto System Unico) a tutto il territorio nazionale e ai servizi di provisioning,
II. la partecipazione degli operatori alternativi alla definizione degli aspetti contrattuali che riguardano le attività oggetto di disaggregazione e fornite dall’Impresa System, mantenendo tuttavia in capo a Telecom Italia il ruolo di coordinamento generale;
III. l’OAO può richiedere l’utilizzo dei System indicando le attività, tra quelle previste nell’ambito del provisioning e/o dell’assurance dei servizi SLU e ULL (sia su linea attiva che su linea non attiva), di cui richiede la fornitura disaggregata;
VII. Telecom Italia disaggrega tutti i costi imputabili alle diverse attività, distinguendo tra attività proprie e quelle svolte dal System;
VIII. per le attività relative alla parte di servizi esclusivamente svolti dal System per l’OAO, Telecom Italia prevede, nella proposta, possibili modalità di autonomia contrattuale tra il System selezionato e l’OAO.
V19. Telecom Italia ha presentato una proposta che intendeva essere attuativa di tali linee guida. L’Autorità, tuttavia, pur ribadendo la propria valutazione positiva sugli elementi di flessibilità previsti per gli OAO dalla proposta di Telecom Italia di disaggregazione delle attività di provisioning ed assurance dei servizi ULL e SLU, prende atto che nel corso della consultazione pubblica sono emersi elementi utili a perfezionare tale proposta al fine di incrementare il grado di autonomia contrattuale rispetto a specifiche attività di cui è possibile separare le responsabilità, anche al fine di massimizzarne i benefici per i consumatori finali.
Perimetro delle attività oggetto di disaggregazione della manutenzione correttiva
V20. Come premesso, ogni valutazione sugli aspetti contrattuali richiede la puntuale definizione delle attività tecnicamente disaggregabili (cioè affidabili alle Imprese di rete) ed oggetto di spazi di autonomia contrattuale. A tale riguardo, non avendo il mercato sollevato particolari obiezioni su quanto proposto da Telecom Italia in merito al perimetro delle attività disaggregabili della manutenzione correttiva, l’Autorità ritiene che quanto riportato nella delibera n. 122/16/CONS, rappresenti il corretto perimetro di riferimento. Trattasi infatti di attività che consentono un’attribuzione univoca della competenza e della responsabilità degli interventi di assurance. In particolare, si ritiene che le attività oggetto di disaggregazione nella manutenzione correttiva debbano far riferimento alla bonifica impulsiva. L’attività di erogazione dei servizi di bonifica impulsiva segue un processo che può prevedere fino a tre fasi di attività:
a) Accoglienza;
b) Back Office;
c) On field.
V21. L’attività oggetto di disaggregazione coincide, nello specifico, con la componente on field di bonifica impulsiva per ULL e SLU, rappresentata negli ultimi due box della precedente tabella 1.
Perimetro delle attività oggetto di disaggregazione del provisioning
V22. Analogamente, non avendo il mercato sollevato particolari obiezioni su quanto proposto da Telecom Italia in merito al perimetro delle attività disaggregabili del provisioning, l’Autorità ritiene che quanto riportato nella delibera n. 122/16/CONS rappresenti il corretto perimetro di riferimento delle attività di provisioning disaggregabili. Per il servizio di provisioning delle linee ULL e SLU, le attività disaggregabili sono quelle riconducibili ad un unico ordine. In particolare, si ritiene che le attività oggetto di disaggregazione nel provisioning debbano far riferimento alle fasi di
presa appuntamento, realizzazione on field e chiusura commerciale, per i servizi ULL e SLU, come di seguito declinate:
Presa appuntamento: prevede il contatto con il cliente per fissare un appuntamento coerente con lo SLA o la DAC dell’ordine di lavoro che lo riguarda;
Realizzazione on field: prevede la realizzazione on field delle attività d’intervento tecnico presso la sede del cliente finale, il cabinet o la centrale locale e collaudo ove previsto;
Chiusura commerciale: comprende le attività necessarie alla chiusura commerciale dell’ordine, quali l’aggiornamento dei sistemi di Inventory con le consistenze tecniche e la fase di chiusura amministrativa dell’Ordine di Lavoro (OL).
Restano in capo a TI le fasi di:
Vendita e OAO Service Provisioning: fase che include le attività di Accesso al DB di copertura tecnica e toponomastica per conoscere le caratteristiche tecniche della linea che si vuole acquisire;
Accoglienza: fase in cui si acquisisce l’ordine, si fanno le verifiche formali e contrattuali oltre alle verifiche di congruenza commerciale;
Verifiche tecniche e progettazione: fase in cui, oltre alla progettazione del percorso di rete, si gestisce l’accodamento degli ordini sospesi (sia retail, sia wholesale), per assegnare la prima risorsa di rete che si libera in logica FIFO.
Per ulteriori dettagli in merito alle attività di realizzazione on field e di chiusura tecnica si rimanda alla delibera n. 653/16/CONS, concernente l’approvazione delle Offerte di Riferimento di TI relative ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ed ai servizi di co-locazione per gli anni 2015 e 2016.
L’Autorità ritiene pertanto di concludere come segue in merito al perimetro delle attività disaggregabili:
1. Telecom Italia prevede la facoltà per gli OAO di far svolgere, in modalità disaggregata, ad Imprese terze (nel seguito anche “Imprese System”) qualificate e selezionate le attività on-field di attivazione (provisioning) e di manutenzione correttiva (assurance) relative ai servizi ULL e SLU ed a soggetti terzi le attività di presa appuntamento, secondo i termini e le condizioni definite con il presente provvedimento.
2. Per il servizio di provisioning, possono essere oggetto di disaggregazione la presa appuntamento e le attività relative alla componente on field dell’attivazione di linee ULL e SLU, compreso l’eventuale collaudo finale della linea.
3. Per il servizio di assurance, possono essere oggetto di disaggregazione le attività relative alla componente on field della bonifica impulsiva di linee ULL e SLU. Sono esclusi dal perimetro della disaggregazione gli interventi di manutenzione correttiva in presenza di guasti multipli (come, ad esempio, i guasti cavo).
4. L’operatore alternativo può scegliere:
a) le Aree di Cantiere in cui intende avvalersi dell’Impresa System;
b) i servizi di accesso all’ingrosso di cui al comma 1 (ULL e/o SLU) per i quali intende avvalersi dell’Impresa System per le Aree di Cantiere scelte;
c) per ciascun servizio all’ingrosso di cui alla lettera precedente, quali attività (provisioning on field
e/o assurance on field) affidare all’Impresa System per le Aree di Cantiere scelte;
d) a quale soggetto (Impresa System di cui agli articoli 3 e 4, soggetti terzi o divisione interna) affidare le attività di presa appuntamento;
e) le prestazioni ulteriori a quelle previste in Offerta di Riferimento che l’OAO intende richiedere all’Impresa System.
5. L’OAO può, altresì, scegliere, per le Aree di Cantiere e relativamente ai servizi ed alle prestazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, di avvalersi dei servizi accessori forniti da Telecom Italia System alle condizioni approvate nell’Offerta di Riferimento.
Autonomia contrattuale degli OAO
V23. Giova premettere, prima di passare a discutere degli aspetti contrattuali, che, da un punto di vista delle interazioni tecniche, nel modello di disaggregazione non vi sono modifiche rispetto all’attuale modalità di utilizzo delle imprese terze (System): l’OAO continua ad inviare gli OL a Telecom Italia per la fornitura dei servizi di assurance e provisioning utilizzando i sistemi (CRM, data base) di quest’ultima. Telecom Italia, svolte le attività di propria competenza, dispaccia gli ordini, con le informazioni necessarie, alle Imprese System. L’Impresa System effettua quindi le attività di propria competenza sulla base dei previsti SLA. Di conseguenza, Telecom Italia continua ad essere l’interfaccia unica per il dispacciamento degli ordini ad i System, consentendo in tal modo di massimizzare l’efficienza, da un punto di vista produttivo, attraverso il raggiungimento delle massime economie di scala e di scopo. Infatti, questo modello centralizza in capo a Telecom Italia, in linea con il nuovo modello di equivalence (NME) di cui alla delibera n. 652/16/CONS, le funzioni «informatizzate» di gestione degli ordini ed il coordinamento delle funzioni on field verso i tecnici interni ed “esterni”. Inoltre, le attività di gestione dell’ordine e on-field scaturiscono da un unico punto di ingresso (il CRM) e di dispacciamento (verso il Delivery Tecnico) nell’ambito del NME.
V24. Con riferimento al tema dell’autonomia contrattuale richiesta da alcuni OAO per la definizione degli aspetti tecnici ed economici delle attività oggetto di disaggregazione, l’Autorità non ritiene applicabile, nell’ambito del modello di disaggregazione, il principio secondo cui i corrispettivi economici e gli SLA delle attività svolte dal System possano essere negoziati direttamente tra l’OAO e l’Impresa System in un rapporto bilaterale. L’Autorità ritiene che il modello di disaggregazione, rispetto al modello di “disaggregazione evoluta” proposto da alcuni OAO nel corso dell’istruttoria, sia maggiormente in grado di garantire la coerenza con il quadro regolamentare adottato con la delibera n. 623/15/CONS, nonché il raggiungimento della massima efficienza allocativa nella fornitura dei servizi disaggregati, per le ragioni di seguito illustrate.
V25. Si rammenta innanzitutto che l’articolo 22 della delibera n. 623/15/CONS prevede due modelli: di disaggregazione (al comma 3) e di esternalizzazione (al comma 4). L’autonomia contrattuale richiesta dagli OAO, per la negoziazione delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi disaggregati, è prevista solo nell’ambito del modello di esternalizzazione che rappresenta un’evoluzione e modifica sostanziale rispetto all’attuale sistema (cosiddetto System Unico). È solo in tale modello che, sulla base delle linee guida dell’Autorità, l’OAO può negoziare direttamente con il System selezionato, al di fuori della relazione contrattuale con Telecom Italia, le condizioni economiche e contrattuali, oltre a SLA e penali, per le attività di competenza del System.
V26. Pertanto, da un punto di vista regolamentare, il modello di “disaggregazione evoluta” non appare in linea con l’articolo 22, comma 3, della delibera
n. 623/15/CONS, che non prevede un modello intermedio tra quello di disaggregazione e quello di esternalizzazione. La citata delibera, per il modello di disaggregazione, prevede che Telecom Italia mantenga un ruolo di pivot tecnico e di coordinamento generale, nonché di intermediazione tra operatori alternativi ed Imprese System. Nel modello di “disaggregazione evoluta”, il livello di autonomia contrattuale attribuito agli OAO è invece totale, come previsto dalle linee guida dell’Autorità soltanto per il modello di esternalizzazione che, come precedentemente esposto, costituisce una misura che, laddove richiesta dal mercato a valle di un ulteriore approfondimento istruttorio, potrà essere realizzata solo in una seconda fase del percorso regolamentare.
V27. Inoltre, il modello di “disaggregazione evoluta” non risulterebbe conforme alle disposizioni della delibera n. 623/15/CONS, anche in termini di pricing dei servizi, in quanto determinerebbe, in modo strutturale, prezzi differenziati a livello geografico: nelle aree ULL, una quota parte delle attività sarebbe svolta dai System a prezzi non regolamentati; nelle aree non ULL, si avrebbero invece solo i prezzi regolamentati nell’ambito delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia. Parimenti, con il modello di “disaggregazione evoluta” in alcune aree del Paese e per gli Operatori che si rivolgono ai System, verrebbe meno la responsabilità di Telecom Italia su SLA e Penali, potendo determinare di conseguenza una differenziazione, sia geografica sia tra operatori, degli SLA applicati allo stesso servizio. Al tempo stesso, Telecom Italia potrebbe essere indotta a massimizzare le proprie performance solo nelle aree in cui è in competizione con i System (per riacquistare quote wholesale), riducendole nelle aree in cui è in condizioni di monopolio nella fornitura del servizio oggetto di disaggregazione. Ciò contribuirebbe a determinare una non uniformità della qualità dei servizi wholesale e retail a livello geografico. In altri termini, il modello di “disaggregazione evoluta” determinerebbe una differenziazione geografica dei rimedi regolamentari, non introdotta con l’analisi di mercato.
V28. Infine, da un punto di vista economico, il modello di disaggregazione evoluta non prevedendo una gestione contrattuale unitaria (ogni OAO potrebbe negoziare direttamente ed autonomamente con le Imprese System), non consentirebbe di massimizzare l’efficienza allocativa. Infatti, in tale modello, le attività ed i volumi garantiti alle Imprese System, nella fase contrattuale, sarebbero quelli relativi solo alla
disaggregazione ed al singolo OAO che contrattualizza. Ciò potrebbe non garantire proposte economiche ottimali da parte delle Imprese System, che in genere svolgono attività anche per i clienti retail di Telecom Italia e per le attività non oggetto di disaggregazione (ad esempio manutenzione preventiva, evolutiva). Una fase di contrattazione con Telecom Italia, per tale ragione, dovrebbe garantire proposte economiche che, nell’ambito di un contratto, tendono ad una maggiore efficienza. Un approccio differente nell’ambito della disaggregazione potrebbe comportare il risultato, a causa di una frammentazione non coordinata della fase contrattuale, di un aumento dei costi wholesale e, a cascata, dei prezzi retail. Al contrario, il modello di disaggregazione prevedendo una gestione contrattuale unitaria, tramite il ruolo di intermediazione e di coordinamento di Telecom Italia, consente di massimizzare l’efficienza allocativa, in quanto le attività ed i volumi garantiti, nella fase contrattuale con Telecom Italia, alle Imprese sono massimi (come chiarito in seguito, l’Autorità individua due “punti” di contrattazione: uno tra Telecom Italia e i System, sulla base di volumi previsionali relativi all’intero mercato dei servizi di accesso affidati alle Imprese di rete, un secondo in cui gli OAO contrattano con il System le ricadute economiche degli effetti positivi, in termini di economie di coordinamento e di aggregazione di volumi, di eventuali accordi di pooling. Ciò dovrebbe garantire, di base, proposte economiche ottimali da parte delle Imprese, a beneficio del mercato sia wholesale che retail.
V29. Come sopra anticipato, ai fini della determinazione dei prezzi generalizzati, che costituiscono la base per il calcolo dei prezzi dei servizi accessori dell’offerta di riferimento, l’Autorità individua una fase di contrattazione unitaria tra Telecom Italia e le Imprese di rete selezionate dagli OAO (si veda a tale riguardo l’articolo 4 relativo al processo di selezione e l’articolo 5 relativo alla predisposizione del capitolato tecnico). Al fine di implementare quella maggiore partecipazione contrattuale pur prevista per la disaggregazione dalla delibera n. 623/15/CONS, l’Autorità ritiene praticabile che gli OAO possano richiedere ai System, di cui hanno deciso di avvalersi, eventuali sconti, rispetto ai prezzi fissati con le Imprese di rete nell’ambito della contrattazione con Telecom Italia (articolo 5 ed articolo 7, comma 2, lett. c), per effetto di accordi di pooling (tra almeno due operatori) dal lato della domanda, in ragione dei maggiori volumi effettivamente trattati dal System prescelto dal pooling e delle corrispondenti efficienze di coordinamento e gestione nelle aree di Aree di Cantiere oggetto di accordo. In tal caso, per tali Aree di Cantiere, gli OAO sottoscrittori di tali accordi e l’Impresa di Rete potranno concordare specifiche modalità di fatturazione diretta della quota di sconto accordato dall’Impresa di rete, in relazione ai servizi, tra quelli oggetto di disaggregazione, effettivamente svolti per loro conto.
A tale riguardo l’Autorità, al fine di vigilare su condotte opportunistiche del mercato, si riserva di richiedere a Telecom Italia, agli operatori (OAO) e ai System, l’andamento dei volumi realmente gestiti.
V30. Infine, l’Autorità ritiene che la disaggregazione delle suddette attività di provisioning ed assurance possa migliorare la qualità del servizio, l’efficienza economica e la trasparenza laddove si garantiscano, in linea con la proposta formulata da TI, spazi di
autonomia agli OAO nella contrattazione con le Imprese System per la definizione degli aspetti tecnici ed economici della fornitura di prestazioni aggiuntive e integrative rispetto a quelle previste in Offerta di Riferimento, nonché per la definizione delle modalità di gestione del contatto con il cliente finale e di svolgimento delle attività a casa del cliente. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità per gli OAO di negoziare direttamente con l’Impresa System, e quindi di pagare autonomamente a quest’ultima, eventuali SLA plus e le relative penali, le modalità di gestione del contatto con il cliente finale e di svolgimento delle attività a casa del cliente, nonché eventuali prestazioni ulteriori rispetto a quelle standard previste nell’Offerta di Riferimento. Ciò al fine di consentire agli OAO di poter richiedere alle Imprese System livelli di servizio differenziati, maggiormente rispondenti alle esigenze della propria clientela finale.
V31. L ’Autorità ritiene che la possibilità per gli OAO di contrattare autonomamente gli aspetti relativi alla presa appuntamento ed alle attività relative agli interventi in casa del cliente da parte delle Imprese tecniche (ferma restando la possibilità di scegliere la stessa Telecom Italia) possa migliorare le attuali prestazioni, riducendo il tasso di rimodulazione “causa cliente”. Si osserva, al riguardo, che dal monitoraggio degli indicatori di performance per il corretto funzionamento del processo di acquisizione (CRM) e gestione degli ordini ‒ quali i tempi di fornitura, i tassi di rifiuto (KO), il mancato rispetto della Data di Attesa Consegna (DAC) rispetto alle prestazioni di provisioning e manutenzione correttiva ‒ l’Autorità ha rilevato che l’elemento qualitativo che ancora oggi appare risentire di inefficienze è l’intervento a casa del cliente6.
L’Autorità valuta, quindi, che l’OAO, potendo fissare in autonomia l’appuntamento con il cliente e coordinare con quest’ultimo le attività di realizzazione e di installazione dei modem, possa contribuire a ridurre i malfunzionamenti post provisioning e le casistiche di rimodulazioni o rifiuti legati al fatto che il cliente non si trova all’appuntamento o, addirittura, rifiuta l’intervento nella propria abitazione.
V32. Con particolare riferimento agli spazi di autonomia contrattuale che con il presente provvedimento si conferiscono agli OAO per le attività a casa del cliente finale, l’Autorità definisce alcune linee guida volte a migliorare la qualità delle attivazioni/riparazioni, abbattendo i casi di rimodulazione e di KO causa cliente, nonché a migliorare la tracciabilità e la trasparenza degli interventi effettuati dalle Imprese di rete. Secondo tali linee guida, nei contratti stipulati con le Imprese System, l’OAO dovrà in primo luogo disciplinare il comportamento del personale dell’Impresa di Rete nei confronti del proprio cliente. In aggiunta, con particolare riferimento all’intervento
6 In particolare, i parametri analizzati riguardano la giacenza, intesa come percentuale di ordini che eccedono (a causa di una rimodulazione della data) la Data fissata per l’attivazione (DAC) e il tasso di rifiuti. A ciò si aggiunge il backlog che deriva da quella percentuale di ordini che sono in ritardo senza alcuna notifica all’OAO. Gli altri parametri appaiono mostrare buone prestazioni, comunque migliorabili
attraverso l’evoluzione della regolamentazione in corso (NME, miglioramento del modello di disaggregazione del System Unico).
tecnico presso il cliente, l’OAO potrà stabilire con l’Impresa di Rete le modalità di installazione/configurazione di apparati presso il cliente per i servizi ADSL e su rete in fibra ottica, contestuale alla realizzazione/trasformazione di un impianto. In aggiunta, il contratto OAO-Impresa System potrebbe, tra l’altro, includere specifiche previsioni ai fini di agevolare la realizzazione di opere a valle della borchia d’utente. Altre attività che possono essere oggetto di autonomia contrattuale potrebbero anche riguardare la consegna al cliente dei prodotti FONIA/ADSL, contestuale alla realizzazione della linea RTG/ISDN/xDSL. I casi di rimodulazione e di KO causa cliente, di cui alla delibera n. 309/14/CONS, sono tracciati da Telecom Italia distinguendo i casi di utilizzo della manodopera interna dai casi di utilizzo di Imprese di rete.
V33. In conclusione, in virtù delle suddette osservazioni, con il presente provvedimento l’Autorità adotta il modello di disaggregazione, di cui all’articolo 22, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS, come proposto da Telecom Italia, pur introducendo alcuni importanti correttivi che recepiscono gli esiti dell’istruttoria.
V34. In particolare, l’Autorità ritiene che la linea guida di cui all’articolo 22, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS, che prevede, per il modello di disaggregazione, “la partecipazione degli operatori alternativi alla definizione degli aspetti contrattuali che riguardano le attività oggetto di disaggregazione e fornite dall’Impresa System, mantenendo tuttavia in capo a Telecom Italia il ruolo di coordinamento generale” possa essere attuata consentendo agli OAO di negoziare autonomamente con le Imprese System gli interventi svolti da questi ultimi sulla propria rete e le prestazioni aggiuntive, rispetto a quanto oggi previsto in Offerta di Riferimento, definendo i relativi SLA, penali e prezzi. In tal caso, non appare necessario un ruolo di coordinamento di Telecom Italia la quale deve comunque essere al corrente del fatto che, ad esempio, la presa appuntamento con il cliente è svolta in modo alternativo all’OR (quest’ultima, sebbene disciplinata in OR, attiene al rapporto cliente – OAO). Resta fermo che gli SLA negoziati non potranno essere peggiorativi rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 623/15/CONS. In aggiunta l’Autorità ritiene opportuno consentire ulteriori ambiti di autonomia contrattuale nel rapporto OAO-System, tenendo conto delle efficienze derivanti dall’aggregazione della domanda di prestazioni tra due o più OAO, ed in particolare dei rispettivi volumi, al fine di conferire alla stessa Impresa System, in una o più Aree di Cantiere, le attività “disaggregate” negoziando, in autonomia, dei proporzionati sconti rispetto al prezzo contrattualizzato tra la stessa Impresa e Telecom Italia e che costituisce la base per il calcolo del prezzo dell’offerta di riferimento. Tale possibilità è funzionale a premiare aggregazioni tecniche, lato OAO, tese a massimizzare l’efficienza a livello geografico non solo dei volumi ma anche gestionale ed operativa, conferendo alla stessa Impresa attività, quali ad esempio la migrazione dei clienti finali o gli interventi di provisioning e assurance su ULL e SLU.
V35. Tale framework contrattuale (meglio dettagliato nella sezione seguente) si pone in continuità con l’attuale modello di System, seppur con un maggiore grado di partecipazione e autonomia contrattuale degli OAO.
Modello contrattuale
V36. Alla luce di quanto precedentemente esposto, l’Autorità ritiene che il framework contrattuale relativo alla disaggregazione delle attività di provisioning ed assurance dei servizi ULL e SLU debba determinare i seguenti distinti rapporti tra i soggetti coinvolti:
a) Contratto Quadro di System Unico, stipulato fra TI e l’OAO, relativo all’affidamento ad una o più Imprese System delle prestazioni on field di provisioning e bonifica impulsiva oggetto di disaggregazione. Nell’ambito del suddetto contratto, nel rispetto delle norme tecniche di Telecom Italia, sono definiti gli spazi di autonomia contrattuale tra l’OAO e l’Impresa System, negoziabili dall’OAO nell’ambito del contratto di cui alla successiva lettera b).
b) Contratto Quadro stipulato tra l’OAO e le Imprese System di interesse, che ‒ conformemente a quanto specificato nel contratto di cui alla precedente lettera a)
‒disciplina le condizioni generali sottostanti la fornitura dei servizi di
provisioning ed assurance disaggregabili.
c) Contratto stipulato fra TI e l’Impresa System che disciplina gli SLA e gli aspetti economici della fornitura dei servizi on field, di provisioning e di bonifica impulsiva per l’ULL e lo SLU oggetto di disaggregazione. Gli aspetti tecnici, economici e procedurali sono coerenti con quanto definito in Offerta di Riferimento.
Il contratto può prevedere ragionevoli e proporzionate garanzie assicurative a tutela della sicurezza ed integrità della rete di Telecom Italia e, inoltre, definisce le modalità di attribuzione all’Impresa System della responsabilità in caso di violazioni delle norme tecniche e delle istruzioni di lavoro definite da Telecom Italia, nonché in caso di danni alle infrastrutture di rete di Telecom Italia, agli OAO che le utilizzano e ai rispettivi clienti finali, ivi inclusi quelli serviti da Telecom Italia stessa.
d) Contratto stipulato fra l’Impresa System e l’OAO che, prese a riferimento le norme tecniche di Telecom Italia e conformemente a quanto specificato nel contratto di cui alla precedente lettera a), disciplina gli aspetti tecnici ed economici della fornitura delle seguenti prestazioni aggiuntive e integrative rispetto a quelle previste in Offerta di Riferimento:
- SLA plus e relative penali dei servizi di attivazione e di bonifica impulsiva on field che comunque non possono essere complessivamente e per la parte on-field, al netto delle preliminari attività gestionali che restano in capo a Telecom Italia, peggiorativi rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 623/15/CONS e s.m.i.;
- la policy di contatto: l’OAO, in caso non intenda avvalersi delle condizioni offerte da Telecom Italia, può definire con l’Impresa System modalità di
gestione del contatto (presa appuntamento) con il cliente finale alternative a quanto previsto in Offerta di Riferimento;
- attività a casa del cliente finale, quali le modalità di installazione/configurazione di apparati presso il cliente, previsioni relative alla realizzazione di opere a valle della borchia d’utente, o la consegna al cliente dei prodotti FONIA/ADSL, contestualmente alla realizzazione della linea RTG/ISDN/ADSL;
- eventuali prestazioni ulteriori rispetto a quelle standard regolate nel contratto tra Telecom Italia e l’OAO di cui alla precedente lettera a);
- eventuali sconti, rispetto ai prezzi proposti dalle Imprese di rete nell’ambito della contrattazione con Telecom Italia secondo quanto previsto all’articolo 5 ed all’articolo 7, comma 2, lettera c), per effetto di accordi di pooling (tra almeno due operatori) dal lato della domanda, in ragione dei maggiori volumi trattati dal System prescelto da due o più operatori nonché delle maggiori efficienze di coordinamento e gestione nelle aree di Aree di Cantiere oggetto di accordo. In tal caso, per tali Aree di Cantiere, gli OAO sottoscrittori di tali accordi e l’Impresa di Rete individuata nell’ambito della procedura di selezione di cui all'articolo 4, potranno concordare, informandone l’Autorità, specifiche modalità di fatturazione diretta della quota di sconto accordato dall’Impresa di rete, in relazione ai servizi, tra quelli oggetto di disaggregazione, per i quali tali sconti sono stati accordati;
- le condizioni economiche per l’operatività del 4° referente e per gli interventi a vuoto attribuiti dall’Impresa System alla competenza dell’OAO.
V37. Infine, affinché le Imprese System selezionate secondo la procedura illustrata nel successivo paragrafo 3.3, possano presentare le proprie offerte tecnico-economiche e procedere, dunque, alla fase di contrattualizzazione secondo quanto precedentemente descritto si ritiene che, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, Telecom Italia debba predisporre e rendere disponibile su proprio portale wholesale, coerentemente con le disposizioni del presente provvedimento, il Documento tecnico contenente la descrizione delle attività di provisioning e assurance che possono essere affidate alle Imprese selezionate, nonché la lista delle Aree di Cantiere.
A tal fine, dopo la fase di selezione delle Imprese System (come si chiarirà in seguito, preliminare alla fase di contrattazione è la fase di selezione, da parte degli OAO, delle Imprese di rete, tra quelle qualificate, di interesse nelle varie Aree di Cantiere - articolo 4, comma 2), per gli OAO che hanno sottoscritto i contratti quadro (art. 7, comma 2, lettere a e b) con TI ed i System (si ritiene che la fase contrattuale di dettaglio, sui prezzi, preveda preliminarmente la sottoscrizione di due accordi quadro tra OAO e TI e tra OAO e System),
Telecom Italia stima i volumi previsionali, per gli OAO che hanno aderito alla procedura di selezione, per ULL e SLU, funzionali al dimensionamento di massima delle attività oggetto di disaggregazione (attivazioni on field, bonifica impulsiva on field, prestazioni ulteriori richieste all’Impresa System). Tali volumi, sono utilizzati da TI ai fini del contratto con le Imprese di Rete (articolo 7, comma 2, lett. c), secondo le modalità già in essere tra TI e le Imprese System.
In particolare, una volta svolta tale stima preliminare di volumi, Telecom Italia invia il Capitolato tecnico con gli allegati volumi previsionali degli OAO alle Imprese System selezionate, che potranno presentare a Telecom Italia le proprie offerte tecnico-economiche al fine di procedere alla fase di contrattualizzazione (articolo 7, comma 2, lett. c). Al fine di rendere la misura di disaggregazione rapidamente implementabile e di salvaguardare gli impegni contrattuali pregressi, l’Autorità ritiene che tali offerte potranno anche consistere in una conferma e/o integrazione di contratti già in essere tra TI e l’impresa System.
V38. L’Autorità ritiene di concludere come segue in relazione al modello contrattuale:
Capitolato tecnico
1. Telecom Italia, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento predispone e rende disponibile sul proprio portale wholesale, coerentemente con le disposizioni del presente provvedimento, il Documento tecnico che contiene la descrizione delle attività on-field di provisioning e assurance che possono essere affidate alle Imprese selezionate e la lista delle Aree di Cantiere.
2. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Elenco delle Imprese System selezionate, per gli OAO che hanno sottoscritto i contratti quadro (art. 7, comma 2, lettere a e b), Telecom Italia stima i volumi previsionali, per gli OAO che hanno aderito alla procedura di selezione, per ULL e SLU, funzionali al dimensionamento di massima delle attività disaggregabili (attivazioni on field, bonifica impulsiva on field, prestazioni ulteriori richieste all’Impresa System). Tali volumi, sono utilizzati da TI ai fini del contratto con l’Impesa (articolo 7, comma 2, lett. c), secondo le modalità già in essere tra TI e le Imprese System.
3. Telecom Italia, entro 15 giorni dalla valutazione di cui sopra, invia il Capitolato tecnico con gli allegati volumi previsionali degli OAO alle Imprese System selezionate, che potranno presentare a Telecom Italia le proprie offerte tecnico-economiche al fine di procedere alla fase di contrattualizzazione. Tali offerte potranno anche consistere in una conferma e/o integrazione di c ontratti già in essere tra TI e l’impresa System.
Modello contrattuale per la disaggregazione delle attività di provisioning e assurance dei servizi ULL e SLU
1. L’OAO richiede a Telecom Italia l’affidamento ad una o più Imprese System qualificate e selezionate,
o alla stessa Telecom Italia System, delle attività on-field di provisioning e assurance disaggregate.
2. I contratti che regolano la fornitura da parte di Imprese System in modalità disaggregata delle attività di provisioning ed assurance relative ai servizi ULL e SLU, avranno validità triennale e sono i seguenti:
a) Contratto Quadro di System Unico, stipulato fra TI e l’OAO, relativo all’affidamento ad una o più Imprese System delle prestazioni on field di provisioning e bonifica impulsiva oggetto di disaggregazione. Nell’ambito del suddetto contratto, nel rispetto delle norme tecniche di Telecom Italia, sono definiti gli spazi di autonomia contrattuale tra l’OAO e l’Impresa System, negoziabili dall’OAO nell’ambito del contratto di cui alla successiva lettera b).
Il contratto di System Unico delega all’Impresa System l’attribuzione, tra Telecom Italia e l’OAO, della responsabilità in caso di segnalazioni di malfunzionamenti e impedimenti.
b) Contratto Quadro stipulato tra l’OAO e le Imprese System di interesse, che conformemente a quanto specificato nel contratto di cui alla precedente lettera a) disciplina le condizioni generali sottostanti la fornitura dei servizi di provisioning ed assurance disaggregabili.
c) Contratto stipulato fra TI e l’Impresa System che disciplina gli SLA e gli aspetti economici della fornitura dei servizi on field, di provisioning e di bonifica impulsiva per l’ULL e lo SLU oggetto di disaggregazione. Gli aspetti tecnici, economici e procedurali sono coerenti con quanto definito in Offerta di Riferimento. Il contratto può prevedere ragionevoli e proporzionate garanzie assicurative a tutela della sicurezza ed integrità della rete di Telecom Italia.
Il contratto definisce le modalità di attribuzione all’Impresa System della responsabilità in caso di violazioni delle norme tecniche e delle istruzioni di lavoro definite da Telecom Italia, nonché in caso di danni alle infrastrutture di rete di Telecom Italia, agli OAO che le utilizzano e ai rispettivi clienti finali, ivi inclusi quelli serviti da Telecom Italia stessa.
d) Contratto stipulato fra l’Impresa System e l’OAO che, prese a riferimento le norme tecniche di Telecom Italia e conformemente a quanto specificato nel contratto di cui alla precedente lettera a), disciplina gli aspetti tecnici ed economici della fornitura delle seguenti prestazioni aggiuntive e integrative rispetto a quelle previste in Offerta di Riferimento:
- SLA plus e relative penali dei servizi di attivazione e di bonifica impulsiva on field che comunque non possono essere complessivamente e per la parte on-field, al netto delle preliminari attività gestionali che restano in capo a Telecom Italia, peggiorativi rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 623/15/CONS e s.m.i.;
- la policy di contatto: l’OAO, in caso non intenda avvalersi delle condizioni offerte da Telecom Italia, può definire con l’Impresa System modalità di gestione del contatto (presa appuntamento) con il cliente finale alternative a quanto previsto in Offerta di Riferimento;
- attività a casa del cliente finale, quali le modalità di installazione/configurazione di apparati presso il cliente, previsioni relative alla realizzazione di opere a valle della borchia cliente, o la consegna al cliente dei prodotti FONIA/ADSL, contestualmente alla realizzazione della linea RTG/ISDN/ADSL;
- eventuali prestazioni ulteriori rispetto a quelle standard regolate nel contratto tra Telecom Italia e l’OAO di cui alla precedente lettera a);
- eventuali sconti, rispetto ai prezzi proposti dalle Imprese di rete nell’ambito della contrattazione con Telecom Italia per effetto di accordi di pooling (tra almeno due operatori) dal lato della domanda, in ragione dei maggiori volumi trattati dal System prescelto da due o più operatori nonché delle maggiori efficienze di coordinamento e gestione nelle Aree di Cantiere oggetto di accordo. In tal caso, per tali Aree di Cantiere, gli OAO sottoscrittori di tali accordi e l’Impresa di Rete individuata nell’ambito della procedura di selezione, potranno concordare specifiche modalità di fatturazione diretta
della quota di sconto accordato dall’Impresa di rete, in relazione ai servizi, tra quelli oggetto di disaggregazione, per i quali tali sconti sono stati accordati;
- le condizioni economiche per l’operatività del 4° referente e per gli interventi a vuoto attribuiti dall’Impresa System alla competenza dell’OAO.
V39. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi oggetto di disaggregazione, nel rimandare alla sezione relativa alle modalità di definizione dei prezzi di tali servizi, ci si limita in questa sezione a chiarire quanto segue, essendo il tema delle condizioni economiche stato sollevato dagli operatori in connessione al modello contrattuale.
Impatto della disaggregazione sui prezzi previsti dall’OR per i servizi di attivazione e assurance
V40. Atteso che, come precedentemente sottolineato, nel modello di disaggregazione, di cui alla delibera n. 623/15/CONS, articolo 22, comma 3, non è previsto che l’OAO possa negoziare direttamente con il System selezionato, al di fuori della relazione contrattuale con Telecom Italia, le condizioni economiche e tecniche (inclusi SLA e penali), l’Autorità ritiene che debba restare in vigore il principio di un prezzo unico nazionale, per ogni servizio dell’Offerta di Riferimento. A tale fine, l’Autorità ritiene applicabile, per il provisioning, il modello di costo introdotto con la delibera n. 653/16/CONS. In tale modello, il valore di costo relativo alle attività svolte dall’Impresa System (MOI), per conto di Telecom Italia e degli OAO, che interviene nel calcolo del costo medio nazionale sarà quello che deriva dalle negoziazioni dei contratti stipulati da TI con le Imprese System. Pertanto, il prezzo medio nazionale del servizio di attivazione e del servizio di disattivazione pubblicato nelle OR è ottenuto come media tra il valore medio nazionale dei contratti stipulati da TI con le Imprese System ed il costo della corrispondente attività svolta dalla manodopera sociale (MOS) di Telecom Italia, ponderata con i relativi volumi. I volumi con cui sono pesati i costi delle attività MOS e MOI saranno quelli consuntivati l’anno precedente a quello di riferimento dell’OR oggetto di approvazione. In sede di prima applicazione, per il 2017, potranno essere usati i volumi di cui alla delibera n. 653/16/CONS. Tale approccio consente di ottenere il duplice obiettivo di un prezzo medio nazionale e dell’efficienza dei costi atteso che, nel prezzo medio nazionale, intervengono i contratti con i System.
V41. Con specifico riferimento alle modalità di definizione dei prezzi OR per i servizi di manutenzione correttiva, in modo analogo, e in continuità con l’attuale modello BU-LRIC, i valori dei contratti System andranno ad alimentare il costo della manutenzione correttiva che sarà, comunque, un costo medio nazionale pesato per i volumi di linee manutenute dai System e dalla MOS. Pertanto, il prezzo medio nazionale della componente on field di bonifica impulsiva della manutenzione correttiva pubblicato nelle OR sarà ottenuto sulla base del modello BULRIC di cui alla delibera n. 623/15/CONS utilizzando, per le linee oggetto di disaggregazione consuntivate l’anno precedente, il valore medio nazionale dei contratti stipulati da TI con le Imprese System,
ottenuto con le stesse regole di ponderazione descritte in relazione alle attività di
provisioning.
V42. L’Autorità ritiene che tale approccio sia coerente sia con le linee guida relative alla disaggregazione sia con il principio di definizione di prezzi unitari a livello nazionale, per l’implementazione dell’obbligo di controllo di prezzo imposto in in capo a Telecom Italia sul mercato nazionale dei servizi di accesso locale all’ingrosso con la delibera n. 623/15/CONS. La definizione di un prezzo unitario a livello nazionale presenta, tra l’altro, il vantaggio di trasferire anche a soggetti che non fruiscono dei servizi oggetto di disaggregazione dei benefici delle suddette contrattualizzazioni, in continuità con la delibera n. 653/16/CONS. Infatti, un modello di esternalizzazione economica comporterebbe differenti costi, a livello geografico ed a livello di operatore, per lo stesso servizio.
V43. Inoltre, ai fini della definizione del prezzo OR unitario a livello nazionale (articolo 10) dei servizi oggetto di disaggregazione, secondo le modalità appena esposte (media ponderata dei “costi interni - MOS” e dei “costi esterni - MOI”), dal punto di vista applicativo, con il presente provvedimento, l’Autorità introduce degli elementi attuativi dei vigenti principi regolamentari volti ad indurre Telecom Italia a confrontarsi rigorosamente con i System “esterni”, recependone le loro maggiori efficienze. In maggior dettaglio, ai fini della definizione del prezzo unitario a livello nazionale mediante la media pesata tra i valori proposti dai System “esterni” ed i costi di Telecom Italia (System “interno”), per ciascun servizio di provisioning ed assurance disaggregabile, Telecom Italia dovrà adottare una modalità di definizione e rappresentazione dei costi “interni” (MOS), in linea con quella relativa ai costi “esterni” (MOI), derivanti dal ricorso alle imprese System. In tal senso, Telecom Italia dovrebbe essere considerata, sotto tutti i profili e per quanto riguarda le attività on-field, come un System “interno”. Ciò dovrà avvenire, a livello concreto, mediante la comunicazione, da parte di Telecom Italia all’Autorità nell’ambito delle attività di vigilanza, di proposte di valorizzazione dei servizi oggetto di disaggregazione, che siano in linea con il modello di pricing dei System, soggette alla valutazione dell’Autorità nell’ambito del procedimento di approvazione dell’OR. Pertanto, con tale correttivo regolamentare, il modello bottom up utilizzato dall’Autorità per la valorizzazione dei costi sottostanti la fornitura dei servizi disaggregabili, è adattato al modello utilizzato dalle Imprese System per la valorizzazione delle attività da esse fornite (passando da un modello con caratteristiche essenzialmente di descrizione temporale ad un modello “a punti” utilizzato dai System, che include in modo unitario valutazioni di opex e capex necessari per la realizzazione delle opere).
Contratti di servizio
V44. In aggiunta a quanto sopra, in tema di obblighi di controllo di prezzo, l’Autorità intende attuare, anche per i servizi accessori, le misure di cui all’articolo 64 della delibera n. 623/15/CONS, al fine di rafforzare le garanzie di parità di trattamento, estendendo l’obbligo di redazione e comunicazione all’Autorità dei contratti di servizio
imposto a Telecom Italia con la delibera n. 623/15/CONS anche per i servizi accessori. Il contratto di servizio fornisce l’indicazione dei prezzi di fornitura da parte della divisione Wholesale di Telecom Italia alla propria divisione Retail dei servizi accessori oggetto del provvedimento, al fine di poter vigilare sulla parità di trattamento. Più nello specifico (articolo 6), Telecom Italia garantisce che la fornitura degli stessi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di contratti di servizio che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali contratti hanno validità annuale e contengono almeno gli SLA di provisioning, assurance e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA riportano, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti di servizio sono quelli riportati nell’Offerta di Riferimento. Tali contratti sono comunicati all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento.
V45. L’Autorità implementa altresì le misure di separazione contabile e contabilità dei costi (articolo 14) imposte all’operatore Telecom Italia con la delibera n. 623/15/CONS anche per i servizi accessori oggetto del provvedimento, al fine di fornire ulteriori strumenti per la verifica sulla non discriminazione in relazione ai servizi accessori.
V46. In conclusione, un modello di disaggregazione, in cui le attività sono “disaggregate” da un punto di vista dell’attribuzione delle responsabilità, della trasparenza e della descrizione tecnica ed economica, sebbene non preveda un’autonomia contrattuale degli OAO, fa sì che Telecom Italia, soggetto regolamentato, sia indotto, dalle misure regolamentari suddette sul piano della definizione del pricing, a confrontarsi con i System “esterni”, recependone le loro maggiori efficienze.
V47. Con riferimento al tema della coesistenza dei servizi offerti dalla MOS e dei servizi offerti in modalità disaggregata, l’Autorità ritiene, alla luce di quanto previsto dall’articolo 22 della delibera n. 623/15/CONS e fermo restando che l’OR presenta un prezzo medio nazionale che interiorizza le efficienze dei System, che il modello di disaggregazione debba costituire un’alternativa, a scelta dell’OAO, rispetto alla richiesta del servizio a Telecom Italia, senza l’intervento del System. Tale alternativa deve poter essere attivabile, da parte dello stesso operatore, a livello geografico. Ogni OAO può indicare, per ciascuna Area di Cantiere ‒ attraverso il meccanismo di scelta dell’Impresa System adottato con la presente delibera e illustrato nel successivo capitolo 3 ‒ il System o i System selezionati, tra quelli accreditati, ovvero la scelta di ricorrere alla stessa Telecom Italia, nonché le rispettive attività di provisioning e di manutenzione correttiva da affidare.
V48. Con riferimento alla richiesta di un OAO di estendere la disaggregazione anche ad altri servizi, si osserva che la delibera n. 623/15/CONS, all’articolo 7, comma 14, impone a Telecom Italia di fornire l’accesso all’ingrosso alla rete fissa ed ai relativi servizi accessori di attivazione (provisioning) e di manutenzione correttiva (assurance)
anche tramite il ricorso ad imprese terze, limitatamente ai servizi ULL e SLU. Conseguentemente, l’articolo 22, relativo alle condizioni attuative dell’obbligo di accesso, impone a Telecom Italia di sottoporre le due proposte – diventate poi l’oggetto del presente procedimento – relative alle modalità di disaggregazione delle attività di provisioning e manutenzione correttiva relativamente ai suddetti due servizi. Pertanto, l’Autorità valuta che, sotto questo profilo, la proposta di Telecom Italia sia completamente conforme alla regolamentazione imposta con la delibera n. 623/15/CONS. La richiesta di estendere tale misura anche agli altri servizi di accesso wholesale potrà essere valutata nell’ambito della successiva analisi di mercato anche sulla base dei risultati che tale misura consentirà di raggiungere, in termini di miglioramenti di performance e delle garanzie di non discriminazione, con riferimento alla fornitura dei servizi ULL e SLU.
3 Qualificazione delle Imprese terze e procedura selettiva per l’aggiudicazione delle Imprese terze nella misura di disaggregazione
3.1 La proposta di Telecom Italia e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS
La proposta di Telecom Italia
I criteri di qualificazione dei System
33. Telecom Italia attualmente prevede un sistema di qualificazione delle Imprese di Rete articolato su tre differenti livelli:
a) Primary Vendors: Imprese di Rete (anche Imprese di Cantiere) titolari di contratti su aree geografiche definite, ossia su aree territoriali dette Cantieri;
b) Secondary Vendors: Imprese di Rete titolari di contratti per attività specifiche, non stabilmente correlate ad aree geografiche;
c) Subfornitori: Imprese minori autorizzate ad operare in subfornitura.
34. Entrambe le tipologie di Vendors rispondono a specifici requisiti in termini di:
a) Solidità economico/finanziaria;
b) Competenze, mezzi e strumenti;
c) Presenza geografica.
35. Il processo di qualificazione delle Imprese di Rete è strutturato in tre fasi:
Verifica dei requisiti di Base;
Verifica dei requisiti Economico/Finanziari;
Verifica dei requisiti Tecnico/Organizzativi.
36. Il “Sistema di Qualificazione” di Telecom Italia definisce quali requisiti sono richiesti al fornitore rispetto allo specifico comparto di attività per ciascuna delle tre suddette fasi.
37. Telecom Italia considera tale sistema di qualificazione delle Imprese di Rete (già oggi in vigore) pienamente conforme ai principi di trasparenza e non discriminazione e ritiene tale sistema fin d’ora strutturalmente adeguato a selezionare eventuali ulteriori soggetti terzi, in possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici necessari per operare sulla propria rete, secondo gli standard di qualità già assicurati dalle risorse interne e da quelle esterne attualmente usate per erogare prestazioni di provisioning e assurance.
L’Albo dei System
38. Telecom Italia ritiene che l’inclusione nell’Albo dei System debba essere riservata alle sole imprese in possesso della qualificazione di Primary Vendors (Imprese di Cantiere).
39. Telecom Italia propone di pubblicare, sul proprio Portale Wholesale, la procedura per acquisire la qualificazione di Primary Vendors e, quindi, per ottenere l’abilitazione ad operare come System nell’ambito del modello di System Unico descritto nei paragrafi seguenti.
40. Tutte le imprese, presentate o meno dagli OAO, che dimostreranno il possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, sopra descritti, per essere considerate Primary Vendors, secondo le procedure descritte al paragrafo precedente, saranno iscritte in un apposito Albo, anch’esso pubblicato sul Portale Wholesale di Telecom Italia.
41. In caso di mancata certificazione di un’impresa, Telecom Italia comunicherà tempestivamente all’Autorità i risultati della procedura di qualificazione.
42. In linea con le indicazioni fornite dall’Autorità, l’intenzione da parte di Telecom Italia di non continuare ad avvalersi di una o più imprese terze, ancorché accreditate, sarà comunicata all’Autorità con almeno 12 mesi di anticipo, con adeguata motivazione. Tuttavia, TI ritiene opportuno prevedere anche che, in presenza di giustificati motivi, la stessa possa escludere con effetto immediato un’impresa dall’Albo, dandone tempestiva comunicazione all’Autorità.
La scelta del System
43. Secondo TI si possono ipotizzare due modelli alternativi:
a) il primo, coerente con le attuali modalità di selezione del System Unico, consiste nella scelta concordata bilateralmente fra TI e OAO dell’Impresa di Rete a cui affidare le attività on field;
b) il secondo prevede una procedura di selezione competitiva dei System abilitati ad operare in un determinato ambito geografico.
44. Il primo modello è stato ampiamente sperimentato nell’attuale applicazione del modello di System Unico per l’assurance e offre, secondo TI, una serie di vantaggi tangibili:
gli OAO individuano congiuntamente con TI il System da utilizzare tra i System
iscritti all’Albo;
la scelta può essere effettuata per singola Area di Centrale di proprio interesse;
nella maggioranza dei casi non viene alterata l’attuale suddivisione territoriale delle Imprese di Cantiere, che rappresenta la situazione che garantisce i più elevati livelli di economicità ed efficienza operativa.
45. In questo caso, le condizioni economiche sono quelle previste dagli accordi contrattuali in essere, eventualmente oggetto di revisione in funzione delle mutate condizioni relative a processi operativi, SLA e penali.
46. Con riferimento al secondo modello, Telecom Italia rileva che i System abilitati ad operare sulla rete di TI potrebbero essere selezionati sulla base di una procedura competitiva articolata per territorio. Le modalità di gara dovrebbero rispettare i seguenti criteri:
a) Lotti su base territoriale;
b) Lotti multi-fornitore;
c) Lotti multi-servizi (assurance e provisioning);
d) Aggiudicazione, sulla base di un mix di fattori tecnici ed economici, all’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) Allineamento dei vincitori al prezzo del miglior offerente.
47. Il processo competitivo di selezione dei System abilitati verrà strutturato in modo tale da garantire il pieno rispetto dei criteri di trasparenza, equità e non discriminazione. I vantaggi di questa opzione sono riconducibili in particolare a:
Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa nelle singole aree territoriali (Lotti);
Limitazione del numero massimo di fornitori, al fine di garantire le sufficienti economie di scala e di scopo.
48. In tale contesto, gli OAO dovrebbero necessariamente utilizzare le imprese aggiudicatarie, coerentemente con la dimensione dei lotti aggiudicati.
49. In entrambe le opzioni, il modello contrattuale e le condizioni economiche dovrebbero rispecchiare quanto descritto nei precedenti paragrafi sul ruolo di Telecom Italia e sul coinvolgimento degli OAO7.
50. Alla luce di quanto sopra esposto, Telecom Italia ritiene che l’estensione dell’attuale modello di System Unico possa garantire efficacemente il perseguimento degli obiettivi posti dall’Autorità, sia in per quanto riguarda l’integrità, la sicurezza e la funzionalità della rete che in termini di maggiore trasparenza e flessibilità per gli OAO.
Le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS
51. A tale riguardo si richiama che, nella delibera n. 122/16/CONS, l’Autorità ha rilevato che la proposta di TI deve soddisfare i seguenti criteri, ai sensi dell’art. 22 comma 3, lettere b e c:
IV. i System accreditati da Telecom Italia, anche su segnalazione dell’OAO, sono inseriti, in un apposito albo per zona territoriale (pubblicato da Telecom Italia sul proprio portale wholesale). Telecom Italia pubblica la procedura per ottenere la certificazione di un’impresa per lo svolgimento di attività di provisioning ed assurance sui servizi SLU e ULL, sulla base di precisi requisiti di esperienza ed affidabilità, anche finanziaria, predisposti da Telecom Italia e approvati dall’Autorità. È prevista la partecipazione degli operatori alternativi, tramite segnalazione di potenziali imprese, alle
attività di certificazione dell’impresa System;
V. ogni OAO può indicare, per ciascuna area territoriale, il System o i System selezionati, tra quelli accreditati, ovvero la scelta di ricorrere alla stessa Telecom Italia, nonché le rispettive attività di provisioning e di manutenzione correttiva affidate.
52. Si è anche rilevato che ai sensi dell’articolo 22, comma 3 lett. b) i requisiti per la certificazione dei System predisposti da Telecom Italia dovranno essere approvati dall’Autorità.
53. Ciò premesso, nella citata delibera si rilevava che il primo modello, in cui gli OAO individuano congiuntamente con TI, a livello di area di centrale, il System da utilizzare tra i System iscritti all’Albo, oltre a segnalare potenziali System, vada nella direzione dei criteri IV e V. Non è tuttavia chiara, nella proposta, la modalità di partecipazione degli operatori alternativi alle attività, previste a monte, di selezione
dell’impresa System. Ad esempio ciò può avvenire consentendo agli OAO di formulare proposte, nella definizione dei criteri di selezione o della procedura di certificazione. A tale riguardo nella delibera n. 122/16/CONS si ritiene, tuttavia, più opportuno ed efficiente che gli OAO formulino specifiche proposte nel corso della presente
7 Telecom fa presente che qualsiasi scelta dovrà comunque tenere conto dell’esistenza di contratti in essere con le Imprese di Rete e delle modalità per procedere ad eventuali revisioni degli stessi.
consultazione pubblica. L’Autorità indicherà, al termine della consultazione, la propria valutazione di sintesi che potrà costituire la base per la procedura che sarà poi concretamente adottata da TI e che, pertanto, terrà conto delle proposte degli OAO.
54. Si aggiunge che la suddetta delibera evidenzia che la proposta di TI appare indicare la necessità di scelta di un singolo System, per ambito geografico, da parte dell’OAO. Tuttavia, l’articolo 22, comma 3 lett. c) stabilisce che gli OAO possono indicare anche più System tra quelli accreditati per singola area territoriale. L’Autorità ritiene che nel corso della consultazione pubblica potranno essere svolti maggiori approfondimenti volti ad accertare se la scelta di un singolo System, come proposto da Telecom Italia, rappresenti la modalità più efficiente proprio al fine di garantire le necessarie economie di scala e di scopo.
55. Tra le diverse soluzioni di disaggregazione, la stessa delibera indica che risulta meritevole di approfondimento nel corso della consultazione pubblica il modello della procedura selettiva (competitiva), con determinazione di una graduatoria per ogni lotto accessibile a tutti gli operatori, fissati i limiti sul numero di System che può insistere sullo stesso lotto. Tale approccio, oltre a garantire maggiore trasparenza, potrebbe condurre alla definizione di condizioni economiche ottimali.
56. L’Autorità ritiene nella stessa delibera, tuttavia, con riferimento alla suddetta procedura selettiva, opportuno specificare quanto segue.
57. Con riferimento alla selezione dei System, Telecom Italia potrebbe effettuare una procedura di gara trasparente, acquisendo dagli operatori alternativi la proposta di capitolato tecnico e l’indicazione delle imprese System che si intendono ammettere alla procedura.
58. Telecom Italia potrebbe invitare a partecipare alla selezione almeno tutti i System indicati dagli OAO che hanno superato il processo di qualificazione e che, dunque, sono inclusi nell’Albo dei System.
59. Telecom Italia potrebbe predisporre il capitolato tecnico per lotti tenuto conto delle indicazioni degli operatori alternativi (cioè tenuto conto della loro proposta, per quanto sopra indicato):
a. includendo tutte le attività svolte dall’Impresa System, sulla propria rete, sia per Telecom Italia sia per gli operatori alternativi (quali per esempio la manutenzione evolutiva, la manutenzione preventiva, l’attivazione/disattivazione, la manutenzione correttiva, la bonifica della rete aerea e degli armadi, ecc.);
b. distinguendo gli interventi di assurance e quelli di provisioning su linee ULL e SLU;
c. suddividendo i suddetti interventi per aree geografiche;
d. articolando gli interventi di provisioning e assurance per volumi annui di servizi – prevedendo classi di volumi da medio/bassi a medio/alti – tenuto conto dei volumi aggregati di tutti gli operatori coinvolti.
e. prevedendo che le offerte economiche sulle attività di manutenzione correttiva possano essere formulate eventualmente in modo forfettario sugli interventi annuali stimati;
f. prevedendo regole di ripartizione tra operatori delle offerte economiche forfettarie dei System;
g. prevedendo che le attività di disattivazione siano distinte in interventi singoli e in
grouping;
h. prevedendo che la graduatoria dei System partecipanti sia stilata in base al prezzo più basso per tipologia di intervento e che gli operatori possano scegliere liberamente il System in graduatoria, fissato un limite massimo al numero di System che insiste sullo stesso lotto;
i. prevedendo che, a seconda della tipologia dei servizi, l’operatore possa corrispondere il prezzo per singola prestazione (es. intervento per attivazione) oppure per quota parte dell’importo forfettario offerto dal System sull’intero lotto (es. manutenzione correttiva) in base alle regole di ripartizione tra operatori, stabilite nel bando.
60. Gli operatori alternativi corrispondono a Telecom Italia il prezzo (eventualmente forfettario) offerto dal System scelto per la singola prestazione e Telecom Italia, pertanto, non richiede i contributi una tantum di attivazione/disattivazione e il costo di manutenzione, relativi alle linee ULL e SLU, per la parte di attività oggetto di disaggregazione.
61. Gli operatori alternativi potrebbero essere liberi di negoziare direttamente con i System le condizioni tecniche ed economiche degli SLA e delle penali premium e ogni di ogni altra attività aggiuntiva fornita sulla rete di Telecom Italia, comprese quelle relative ai clienti business o large client, preventivamente comunicata a Telecom Italia. In questi casi, gli operatori potrebbero pagare i corrispettivi, oggetto di negoziazione, direttamente ai System, senza intermediazione di Telecom Italia.
D7. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia in relazione alle modalità di qualificazione e di selezione delle imprese terze contenute nella proposta sulla disaggregazione, ex articolo 22, comma 3, delle attività di provisioning ed assurance?
Si forniscano specifiche indicazioni utili a valutare la scelta tra il primo e il secondo modello di selezione proposto.
3.2 Le osservazioni degli operatori sul tema della qualificazione e della scelta del System
Sistema di qualificazione delle Imprese di Rete e Albo dei System
O60. Telecom Italia conferma che il proprio sistema di qualificazione delle Imprese di Rete è pienamente conforme alle linee guida definite dall’Autorità e già strutturalmente adeguato a selezionare eventuali ulteriori soggetti terzi, in possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici necessari per operare sulla propria rete, secondo gli standard di qualità assicurati dalle risorse interne e da quelle esterne attualmente usate per erogare prestazioni di provisioning e assurance. Le eventuali modifiche richieste dal mercato dovranno, secondo Telecom Italia, essere attentamente valutate in termini di costi di implementazione.
O61. Telecom Italia precisa comunque che l’eventuale ampliamento delle Imprese di Rete qualificate dovrà essere accompagnato da una procedura finalizzata a selezionare soggetti economici che offrano garanzie di idoneità tecnica e solidità finanziaria almeno pari a quelle attualmente già richieste alle Imprese di Rete utilizzate da Telecom Italia. L’operatore ritiene, inoltre, che i requisiti per la qualificazione, ad oggi coerenti con l’attuale struttura del contratto di SU, potranno eventualmente essere rivisitati in funzione delle effettive caratteristiche del nuovo contratto, al fine di integrare le eventuali garanzie che si dovessero rendere necessarie per consentire a Telecom Italia di mantenere le attuali condizioni di efficienza, sicurezza e integrità della rete.
O62. Telecom Italia conferma i principi alla base della proposta sul processo di gestione dell’Albo dei System, ferma restando la possibilità di escludere con effetto immediato un’Impresa di Rete dall’Albo, in presenza di giustificati motivi, dandone tempestiva comunicazione all’Autorità.
O63. Fastweb e Vodafone ritengono che l’inclusione nell’Albo dei System debba essere automaticamente estesa anche ai secondary vendors in quanto imprese che oggi già operano per conto di Telecom Italia sulla rete in rame e propongono di eliminare la distinzione tra primary e secondary vendors, nonché di considerare gli attuali primary e secondary vendors come System già qualificati ed inclusi automaticamente nell’Albo. Secondo tali operatori la proposta di inserire solo i primary vendors avrebbe l’effetto di limitare artificialmente la possibilità per altri soggetti di svolgere l’attività di System in
quanto gli OAO dovrebbero ricorrere in prima battuta ai primary vendors in attesa della certificazione e abilitazione dei restanti System, nonché avrebbe l’effetto di condizionare la possibilità per i System di negoziare le condizioni con gli OAO, avendo i primary vendors un notevole contropotere negoziale in virtù proprio del loro contratto di Impresa di Cantiere.
O64. Fastweb e Vodafone evidenziano che nella proposta non è contenuta alcuna informazione sulla procedura per acquisire la qualificazione di vendor ai fini dell’Albo dei System e che pertanto non sono in grado di fornire ulteriori commenti e considerazioni sull’idoneità della procedura né sul contenuto dei requisiti richiesti. Tali operatori ritengono importante che tale procedura non sia eccessivamente complessa e farraginosa per ritardare/impedire la qualificazione di altri soggetti e che i requisiti richiesti siano trasparenti, oggettivi e ragionevoli.
O65. Fastweb e Vodafone evidenziano che gli OAO devono essere consultati prima di escludere un’azienda dall’Albo dei System certificati; pertanto, essi ritengono che Telecom Italia, nel caso in cui decida di escludere un’azienda System, dall’Albo, debba comunicare con sei mesi di anticipo la sua intenzione all’Autorità e agli operatori alternativi e che, conseguentemente l’Autorità debba avviare un’attività istruttoria in merito.
O66. In generale, Wind concorda con Telecom Italia nell’inserire nell’albo dei System, in una prima lista, i “primary vendors” nell’accezione identificata da Telecom Italia, fermo restando che, a seguito della segnalazione degli OAO, anche imprese terze che attualmente sono sub fornitori o secondary vendors possono assumere la qualifica di System accreditati e di conseguenza di “primary vendors”. In una seconda lista, secondo Wind dovranno invece essere elencati tutti i System certificati disponibili a lavorare in una data area di centrale. Sulla base delle 2 liste, Wind evidenzia che l’OAO sceglierà per ciascuna area di centrale il proprio System.
O67. Secondo Wind, gli operatori dovranno partecipare sia alla definizione della procedura di selezione sia alla fase di proposizione dei System e di valutazione dei System stessi. Ogni OAO dovrà inoltre poter, per ciascuna area territoriale, indicare il System o i System selezionati tra quelli accreditati, ovvero la scelta di ricorrere alla stessa Telecom Italia, nonché le rispettive attività di provisioning e di manutenzione correttiva affidate. Wind ritiene altresì che, una volta definito l’albo dei System, l’OAO e Telecom Italia debbano definire congiuntamente i System a cui affidare le attività di provisioning e assurance e che gli operatori alternativi debbano essere consultati prima di escludere un’azienda dalla lista dei System già certificati.
Modello di selezione condivisa delle Imprese di rete
O68. In merito al modello di selezione delle imprese basato sulla scelta condivisa, Telecom Italia ritiene che il modello proposto:
i. rappresenti una soluzione spontaneamente identificata dal mercato, già ampiamente sperimentata e operativamente efficiente nell’attuale configurazione del contratto di SU;
ii. consenta ad entrambi gli operatori responsabili degli asset di rete, Telecom Italia e OAO per le rispettive infrastrutture, di utilizzare un’impresa di propria fiducia, garantendo la piena coerenza con le finalità stesse del SU;
iii. sia pienamente conforme al quadro regolamentare vigente, consentendo il mantenimento delle logiche di determinazione dei prezzi e dei livelli di servizio delle prestazioni garantite da Telecom Italia in OR;
iv. richieda tempi brevi di implementazione, rappresentando l’evoluzione di uno schema contrattuale già operativo e, di conseguenza, coerente con l’attuale struttura delle relazioni negoziali in essere fra Telecom Italia e le Imprese di Rete;
v. costituisca una piattaforma contrattuale in grado di recepire, in tempi brevi e con limitati impatti, adeguamenti, nuove richieste o ulteriori prestazioni come già sta avvenendo con alcuni OAO.
O69. Telecom Italia conferma che, nel modello di selezione condivisa, la scelta del System debba avvenire nell’ambito delle Imprese di Cantiere già attive sulla propria rete. Al riguardo, Telecom Italia ribadisce come, dal punto di vista industriale, la soluzione più efficiente si avrebbe se tutti gli OAO scegliessero come System la stessa Impresa di Cantiere. L’introduzione di un secondo System nel medesimo Cantiere comporta già di per sé l’accettazione di una soluzione subottimale. Il modello di condivisione dello stesso System consente, secondo Telecom Italia, di limitare al minimo le diseconomie derivanti dall’affiancamento di una seconda Impresa all’impresa di Cantiere.
O70. Telecom Italia evidenzia che, secondo la propria proposta, la scelta del System deve essere effettuata per Area di Centrale dove l’Impresa svolgerà le prestazioni di provisioning e bonifica impulsiva on field sulla rete Telecom Italia e su quella dell’OAO, secondo lo schema seguente:
i. Telecom Italia fornisce all’OAO una lista (Lista A) che indica, per ciascuna Area di Centrale, l’Impresa di Cantiere che opera per conto di Telecom Italia e che viene proposta da Telecom Italia per l’affidamento dell’incarico di SU;
ii. Telecom Italia fornisce all’OAO una lista aggiuntiva (Lista B) che indica, per ciascuna Area di Centrale, le Imprese di Rete designabili come SU, in alternativa a quella indicata nella lista di cui al punto precedente. In tale lista, saranno inserite fino a due altre Imprese di Cantiere, per ciascuna area di centrale, che già operano sulla rete Telecom Italia e hanno espresso la disponibilità a prestare attività come SU in detta Area di Centrale;
iii. per ciascuna Area di Centrale, l’OAO potrà scegliere il System dalla lista A o scegliere il System dalla lista B, a condizione che le Aree di Centrale affidate a
System scelti dalla lista B non superino complessivamente il 40% delle Aree di Centrale per cui l’OAO utilizza la modalità di SU.
O71. Telecom Italia rileva che il presidio territoriale necessario per lo svolgimento delle attività di cantiere comporta il sostenimento di elevati costi fissi di infrastrutturazione da parte delle Imprese di Rete. In questo senso, secondo Telecom Italia, il modello proposto è già subottimale rispetto alla massima efficienza operativa, che si avrebbe se gli OAO utilizzassero unicamente l’Impresa di Cantiere responsabile di ciascuna Area di Centrale. Telecom Italia ritiene che il grado di libertà di scelta degli OAO debba trovare un naturale limite nella necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed efficienza operativa della rete, di cui essa resta responsabile verso tutto il sistema.
O72. In sintesi, Telecom Italia osserva come la propria proposta contemperi la flessibilità di scelta garantita agli OAO con l’efficienza complessiva del sistema, il mantenimento delle garanzie di sicurezza della rete e la tempestività di implementazione del modello, garantendo al mercato l’accesso a una modalità di scelta del System pienamente efficace e non discriminatoria.
O73. Con riferimento ai modelli proposti per la scelta dei System, Fastweb e Vodafone ritengono che l’unica strada percorribile sia il modello di scelta condivisa in quanto presenta il vantaggio di non ritardare ulteriormente la possibilità per gli OAO di disaggregare i servizi accessori, visto che avrebbe tempi di implementazione immediati. Tuttavia, secondo tali operatori, l’OAO dovrà necessariamente essere libero di indicare il/i System di propria scelta all’interno dell’Albo dei System – in quanto in tal modo è possibile instaurare una dinamica concorrenziale tra System e tra System e Telecom Italia nella fornitura efficiente dei servizi oggetto di disaggregazione – nonché di negoziare con il System le attività oggetto di disaggregazione, le caratteristiche degli interventi e della presa appuntamento e le relative modalità economiche.
O74. Fastweb e Vodafone ritengono che Telecom Italia non possa introdurre vincoli all’utilizzo del numero dei System per area territoriale, in quanto dovrà essere l’OAO a valutare se la scelta di un unico System per area territoriale sia la più efficiente. Tali operatori evidenziano, a tale riguardo, che gli OAO potranno avere l’esigenza di prevedere System differenziati per area geografica anche in funzione della tipologia di clientela (es. differenziazione tra clientela residenziale e clientela business).
Modello di selezione competitiva delle Imprese di rete
O75. Telecom Italia evidenzia la complessità operativa del modello di SU basato su un meccanismo di selezione competitiva, che si traduce inevitabilmente in maggiori costi, tempi lunghi di implementazione, maggiori rigidità nella scelta del System da parte dell’OAO, incertezza sugli esiti della gara anche per quel che concerne i prezzi.
O76. In tale logica, il primo vincolo da tener presente, secondo Telecom Italia, discende dalla vigenza dei contratti in essere da essa stipulati con le Imprese di Rete nel gennaio 2016 e con scadenza a dicembre 2018. Stante il citato vincolo contrattuale,
Telecom Italia evidenzia che, a meno di non voler sollevarla dagli effetti economici derivanti dal potenziale contenzioso conseguente alla rescissione dei contratti in essere, la procedura di selezione competitiva non potrebbe avere efficacia prima della naturale scadenza degli stessi.
O77. Per tale motivo, Telecom Italia ritiene che se l’Autorità dovesse optare per il modello di selezione competitiva, occorrerebbe prevedere un periodo transitorio sufficientemente lungo per consentire alla stessa Telecom Italia di rispettare i contratti in essere. Durante il periodo transitorio, si potrebbe continuare a utilizzare il modello della scelta condivisa tra Telecom Italia e gli OAO. Oltre a risolvere il problema dei contratti in essere, tale soluzione consentirebbe, secondo Telecom Italia, di disporre di un periodo di sperimentazione, durante il quale l’Autorità potrebbe raccogliere utili elementi informativi per valutare se è preferibile mantenere l’attuale modello della scelta condivisa o introdurre un sistema basato sulle gare.
O78. In aggiunta, secondo Telecom Italia, non devono essere sottovalutati i tempi necessari alla definizione operativa delle modalità di implementazione della procedura selettiva, del processo di condivisione del capitolato di gara, nonché del meccanismo per il conferimento dei volumi da parte degli OAO e la formalizzazione degli impegni da parte degli OAO. L’operatore, quindi, evidenzia che il meccanismo di gara richiede tempi più lunghi di implementazione, che collocherebbero nel medio periodo il trasferimento al mercato dei benefici eventualmente da esso derivabili.
O79. In maggiore dettaglio, Telecom Italia rileva che il presupposto per il raggiungimento della scala ottima di produzione, nel caso di un meccanismo di gara, è l’imposizione di un vincolo sui volumi generati dagli OAO che intendono utilizzare il System, così da consentire all’Impresa di Rete di dimensionarsi correttamente rispetto a volumi di attività predeterminabili in fase di risposta alla gara.
O80. Telecom Italia evidenzia, quindi, la complessità operativa implicita nel meccanismo di gara ipotizzato dall’Autorità, nel momento in cui si instaurasse un legame diretto tra gli esiti della gara e le condizioni economiche praticate agli OAO per le prestazioni erogate da Telecom Italia in ambito OR. In tale scenario, TI osserva che la matrice dei prezzi assumerebbe una struttura a quattro dimensioni (OAO, System, Area geografica, Prestazione). La combinazione delle quattro dimensioni, secondo Telecom Italia, si tradurrebbe in un sistema operativamente ingestibile, basato su un modello di fornitura e fatturazione multidimensionale, con effetti negativi anche in termini di trasparenza delle condizioni economiche e tecniche effettivamente praticabili, nonché di verificabilità delle stesse nell’ambito delle attività di vigilanza dell’Autorità.
O81. La variabile geografica, secondo Telecom Italia, introdurrebbe inoltre una differenziazione territoriale nella struttura dei costi, sia tra le aree in cui gli OAO useranno il SU, sia tra queste ultime e il resto del Paese. L’operatore sottolinea che tale differenziazione nella struttura dei costi dovrebbe naturalmente, anche in applicazione del principio di orientamento al costo, essere correttamente riflessa nei prezzi dei servizi all’ingrosso, con la conseguenza di richiedere un ulteriore intervento all’Autorità per
rendere coerente il quadro regolamentare vigente. Secondo Telecom Italia è necessario, quindi, mantenere logiche di prezzo unico nazionale, quali quelle finora applicate in OR, che andrebbero a mitigare le complessità e i costi di transazione impliciti nel modello di procurement ipotizzato dall’Autorità, oltre che mitigare le conseguenze derivanti da una differenziazione dei costi a livello geografico.
O82. Secondo Telecom Italia, la partecipazione degli OAO alla definizione del capitolato di gara dovrà essere relativa solo all’ambito delle prestazioni ulteriori, rispetto a quelle garantite da Telecom Italia nelle OR.
O83. In merito all’indicazione da parte degli OAO dei System da ammettere alla procedura, Telecom Italia ritiene che la partecipazione alla procedura di selezione debba essere limitata alle sole Imprese di Rete qualificate come Imprese di Cantiere. Telecom Italia ritiene che l’inclusione di tutte le attività svolte dall’Impresa System, sulla propria rete, sia per Telecom Italia sia per gli operatori alternativi, come oggetto della gara proposto dall’Autorità, vada al di là del perimetro del SU di cui alla Delibera 623/15/CONS (v. art. 22, commi 1 e 3). Telecom Italia ribadisce che la proposta formulata ha ad oggetto, coerentemente con le linee guida definite dalla stessa Autorità, la fornitura in modalità disaggregata delle sole attività di bonifica impulsiva e provisioning per i servizi di ULL e SLU usati dagli OAO. L’operatore, inoltre, sottolinea che la separazione delle due attività (bonifica impulsiva e provisioning) non avrebbe senso dal punto di vista economico, perché andrebbe a ridurre proprio quelle economie di scala che consentono alle Imprese di Rete di coprire i costi fissi di presidio del territorio, annullando di fatto i supposti risparmi di cui dovrebbero beneficiare gli OAO. D’altro canto, Telecom Italia osserva che l’OR, che resterà lo strumento contrattuale per regolare i rapporti fra Telecom Italia e gli OAO, presenta già la distinzione richiesta, fermo restando il modello di pricing medio nazionale che continuerà ad essere applicato anche a valle della procedura di gara.
O84. Secondo Telecom Italia, l’articolazione territoriale dei lotti di gara avrà rilievo solo ed esclusivamente nell’ambito dei rapporti economici tra Telecom Italia e le Imprese di Rete, mentre nei confronti degli OAO si continuerà ad applicare un prezzo unico nazionale per ciascuna prestazione in OR. Telecom Italia osserva che il meccanismo del prezzo nazionale, suddividendo i costi complessivi di esercizio della rete sul totale degli accessi attivi, consente la perequazione di sistema delle differenze strutturali fra i diversi territori serviti dalla rete di Telecom Italia e previene comportamenti opportunistici da parte degli OAO.
O85. In merito all’articolazione degli interventi di provisioning e assurance per volumi annui di servizi, Telecom Italia fa presente che i servizi di bonifica impulsiva sono regolati da un contratto a canone, di tipo “assicurativo”, che si basa sulla probabilità che si verifichino gli eventi oggetto delle prestazioni. Tale modello tiene già conto dei volumi aggregati di tutti gli OAO e ripartisce i costi in funzione delle consistenze di ciascun operatore. L’operatore ritiene dunque che una scontistica a volume non sia coerente con la natura stessa del meccanismo di ripartizione dei costi fra i partecipanti al “contratto assicurativo” e che il modello di pricing a canone sia, quindi, funzionale a incentivare la
correttezza dei comportamenti dell’Impresa di Rete, riducendo la convenienza di comportamenti opportunistici sui livelli di servizio erogati. Per quanto riguarda le prestazioni di provisioning on field incluse in OR, TI rileva che i relativi costi sono determinati coerentemente al modello di pricing medio nazionale, che consente l’omogeneità territoriale delle condizioni tecniche e economiche garantite al mercato. In tale contesto, la coerenza dell’introduzione di una scontistica a volume dovrebbe essere valutata procedimentalmente nell’ambito delle logiche di determinazione dei prezzi in OR.
O86. Telecom Italia evidenzia la complessità operativa e l’inefficienza economica derivante dall’introduzione di una modalità pay per use sulle prestazioni di bonifica impulsiva on field, che sono regolate in maniera efficiente, come già detto, con un contratto di tipo “assicurativo”.
O87. Telecom Italia ribadisce la necessità di mantenere le attuali regole di ripartizione dei costi di esercizio della rete per le prestazioni in OR, sottolineando che il modello di pricing delle prestazioni in OR risponde a necessità di sistema definite dall’Autorità stessa e non può recepire gli esiti puntuali della gara, ma solo i benefici del guadagno di efficienza che tale modello di procurement può eventualmente garantire. Le regole di ripartizione delle offerte forfettarie per le prestazioni ulteriori, invece, secondo l’operatore potranno essere indicate dal mercato e recepite nel processo di concertazione dei capitolati di gara.
O88. Circa la previsione della distinzione tra interventi singoli e grouping per le attività di disattivazione, Telecom Italia evidenzia che la definizione delle condizioni tecniche e economiche della disattivazione in grouping sono oggetto di consultazione pubblica (delibera n. 170/15/CIR) e che dunque adeguerà l’OR in base alle indicazioni dell’Autorità.
O89. Telecom Italia ribadisce che la soluzione più efficiente, proprio in virtù degli elevati costi fissi di cantierizzazione sostenuti dalle Imprese di Rete, si avrebbe se tutti gli OAO scegliessero un unico System. Già l’introduzione di un secondo System comporta l’accettazione di una soluzione subottimale. Per tali considerazioni, Telecom Italia ritiene che il numero massimo di System in graduatoria non possa essere superiore a due. La procedura dovrà inoltre prevedere una fase preliminare all’avvio della gara in cui gli OAO conferiscono i propri volumi vincolanti e un successivo meccanismo di ripartizione dei volumi tra gli aggiudicatari sulla falsariga di quanto avviene nelle gare per il procurement della Pubblica Amministrazione.
O90. Telecom Italia non ritiene condivisibile la valutazione dell’Autorità nella parte in cui afferma che “gli operatori alternativi corrispondono a Telecom Italia il prezzo (eventualmente forfetario) offerto dal System scelto per la singola prestazione e Telecom Italia, pertanto, non richiede i contributi una tantum di attivazione/disattivazione e il costo di manutenzione, relativi alle linee ULL e SLU, per la parte di attività oggetto di disaggregazione”. Secondo l’operatore, gli OAO, per le prestazioni incluse in OR, continueranno a pagare i canoni e i contributi determinati
secondo l’attuale modello nazionale di pricing. Telecom Italia aggiunge che le eventuali efficienze conseguite tramite la gara saranno trasferite a tutti gli OAO attraverso i consolidati meccanismi dell’OR. Per quanto riguarda le prestazioni ulteriori rispetto all’OR, Telecom Italia evidenzia che gli OAO corrisponderanno direttamente ai System i prezzi determinatisi in esito alla gara, secondo le modalità specificate nel capitolato.
O91. In sintesi, pur confermando la propria piena disponibilità a supportare l’Autorità nelle proprie valutazioni, Telecom Italia ritiene che la propria proposta di SU con meccanismo di scelta condivisa fra Telecom Italia e gli OAO rappresenti la risposta di più immediata e efficace operatività alle richieste del mercato.
O92. Telecom Italia conferma la propria disponibilità a valutare un modello di selezione dei System basato su una procedura di gara, in linea con le seguenti assunzioni:
a. l’introduzione della gara tenga conto della vigenza fino a dicembre 2018 dei contratti in essere con le Imprese di Rete;
b. la procedura di gara costituisca una modalità per Telecom Italia di acquisire le prestazioni necessarie per erogare agli OAO i servizi nel perimetro del SU (bonifica impulsiva e provisioning on field per gli accessi wholesale in ULL e SLU);
c. Telecom Italia possa continuare ad acquisire le prestazioni dalle Imprese di Rete relative ai servizi sulla propria rete secondo un’autonoma scelta e pianificazione del processo di acquisto separata dalla suddetta procedura di gara;
d. per i servizi in perimetro SU (ULL e SLU) la procedura di gara definisca: i) le condizioni tecniche e economiche di acquisto da parte di Telecom Italia dalle Imprese di Rete delle prestazioni necessarie a fornire agli OAO i servizi in perimetro SU, ii) le condizioni tecniche e economiche a cui gli OAO acquisiranno dalle Imprese di Rete le prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste in OR, iii) l’elenco dei System tra cui gli OAO potranno effettuare la scelta in ciascuna area territoriale;
e. le condizioni tecniche e economiche per i servizi usati dagli OAO siano definite dalle OR, per quanto riguarda le prestazioni garantite da TI e dal contratto di SU, per quanto riguarda le prestazioni ulteriori richieste dall’OAO al System;
f. la partecipazione degli OAO alla definizione del capitolato di gara: sia relativa all’ambito delle prestazioni ulteriori, rispetto a quelle garantite da TI nelle OR, comporti per l’OAO, in ciascuna area geografica d’interesse, l’assunzione in via preventiva dell’obbligo di usare il SU secondo gli esiti della gara, accettando un meccanismo di ripartizione predeterminato dei volumi tra gli aggiudicatari; segua un processo di concertazione formalizzato, in cui TI motiverà il rigetto di eventuali richieste non compatibili con le migliori condizioni di gestione efficiente della rete;
g. l’articolazione territoriale dei lotti di gara sia coerente con la geografia della rete Telecom Italia (Aree di Cantiere);
h. ciascun lotto territoriale abbia ad oggetto l’insieme delle prestazioni indicate come disaggregabili: bonifica impulsiva e provisioning on field per gli accessi ULL e SLU.
O93. Fastweb e Vodafone non condividono l’utilità e l’opportunità del modello di selezione competitiva articolata per territorio proposto per la scelta dei System in quanto comporterebbe un eccessivo ritardo nell’implementazione della disaggregazione, un’eccessiva onerosità del processo per l’espletamento della procedura competitiva ed un’eccessiva rigidità nella scelta dei System a livello di area territoriale a scapito della necessaria flessibilità di scelta dei System da parte dei singoli operatori. Inoltre, secondo tali operatori, il modello di selezione competitiva determinerebbe vincoli impropri all’utilizzo dei System da parte degli OAO (limitazione del numero massimo di fornitori, vincolo di utilizzare necessariamente le imprese aggiudicatarie), un appiattimento delle condizioni economiche e livelli di servizi tra tutti gli operatori a scapito della necessaria dinamica concorrenziale su prezzi e livelli di servizio e fornirebbe a Telecom Italia un eccessivo controllo e capacità di influenza sulla scelta dei System da parte degli altri OAO.
O94. Analogamente, XX ritiene il secondo modello proposto per la scelta del System (procedura di selezione competitiva dei System abilitati ad operare in un determinato ambito geografico) sia complesso e di difficile implementazione in quanto comporterebbe maggiori oneri per la predisposizione delle gare e l’implementazione di un processo decisionale concordato tra OAO e Telecom Italia, che richiederebbe un allungamento dei tempi. In aggiunta, secondo l’operatore, tale modello rischierebbe di escludere aziende seppur in possesso dei requisiti tecnici economici e finanziari. Al riguardo, XX ritiene che la scelta di utilizzare più imprese di rete o un solo System deve essere rimessa agli operatori e non può essere vincolata all’esito di una gara.
O95. In merito alla procedura selettiva proposta da Telecom Italia, Wind ritiene che la modalità a gara debba essere una possibilità e non un obbligo, anche perché il System sarebbe utilizzato dagli OAO pure sulle proprie porzioni di rete.
Ulteriori temi sollevati nel corso dell’Approfondimento istruttorio Modalità di qualificazione delle imprese terze
O96. Dall’approfondimento istruttorio svolto nel mese di febbraio 2017 sullo schema di articolato regolante il modello di “disaggregazione”, non sono emerse criticità sostanziali in relazione alla procedura proposta di qualificazione delle imprese terze.
O97. Solo due operatori (Fastweb e Vodafone) hanno formulato alcuni suggerimenti.
O98. In particolare, tali operatori ritengono opportuno sostituire il termine “albo” delle imprese qualificate con “elenco”, in quanto lo ritengono più appropriato, osservando che il termine “albo” ha delle connotazioni giuridiche non pertinenti al caso in questione.
O99. Inoltre, Fastweb e Vodafone hanno suggerito di ridurre le tempistiche proposte, al fine di non ritardare l’implementazione del processo.
O100. Infine, Fastweb e Vodafone propongono di eliminare la previsione secondo cui, ai fini della qualificazione, la procedura deve verificare il possesso da parte delle
Imprese di “requisiti stringenti in termini di professionalità e correttezza contrattuale nei confronti di eventuali altre aziende a cui vengono subappaltate le attività” oggetto di disaggregazione, in quanto ritenuta non pertinente.
Modalità di selezione delle imprese System
O101. Solo un operatore ha formulato alcune osservazioni in merito alla procedura proposta di selezione delle Imprese qualificate.
O102. In particolare, BT osservando che la proposta prevede la possibilità per l’OAO di poter scegliere “le aree di cantiere” in cui intende avvalersi del System, evidenzia la necessità di dettagliare maggiormente la definizione di dette Aree. Inoltre, BT rappresenta che la clientela business, a differenza dei clienti residenziali, di norma è caratterizzata per la presenza di diverse sedi dislocate in varie aree del territorio italiano, e che, quindi, per soddisfare la richiesta di tali clienti è necessario poter usufruire di servizi e prestazioni omogenei, in maniera sincronizzata, su tutto il territorio nazionale. L’operatore evidenzia che tali caratteristiche della domanda retail dei servizi di comunicazioni elettronica implicano, a livello wholesale, la necessità di utilizzare un’unica impresa di rete su tutto il territorio nella fase di delivery ed assurance dei servizi d’accesso. BT richiede, pertanto, che qualora venisse confermato un approccio organizzato per “aree di cantiere” sia garantita la presenza di almeno due System che operino su tutto il territorio nazionale.
O103. Infine, in merito al numero massimo di Imprese di rete che possono operare nella medesima Area di Cantiere, tre operatori (Fastweb, Vodafone e Wind) ritengono che tale limite debba essere fissato in cinque (ossia quattro imprese selezionate dagli OAO ed una da TI). Invece, TI ritiene che, per ciascuna Area di Cantiere, possano essere individuate, oltre all’impresa che opera per proprio conto, fino a 2 altre imprese che hanno espresso, in sede di qualificazione, la disponibilità a prestare attività come Impresa System in detta Area di Cantiere. Secondo TI, gli OAO potranno, complessivamente, scegliere un’Impresa System differente da quella che opera per TI, per al massimo il 40% delle Aree di centrale ricomprese in ciascuna Area di Cantiere.
V49. Come premesso, la delibera n. 623/15/CONS fornisce specifiche linee guida cui TI è tenuta ad attenersi nel predisporre la proposta relativa alla misura di disaggregazione.
V50. In particolare, ai sensi della delibera n. 623/15/CONS (art. 22 comma 3), la misura di disaggregazione deve prevedere, in relazione al tema della qualificazione delle imprese ed alla loro scelta, quanto segue:
I. un’estensione dell’attuale sistema (cosiddetto System Unico) a tutto il territorio nazionale e ai servizi di provisioning,
IV. i System accreditati da Telecom Italia, anche su segnalazione dell’OAO, sono inseriti, in un apposito albo per zona territoriale (pubblicato da Telecom Italia sul proprio portale wholesale). Telecom Italia pubblica la procedura per ottenere la certificazione di un’impresa. Prevede la partecipazione degli operatori alternativi alle attività di selezione
dell’impresa System;
V. ogni OAO può indicare, per ciascuna area territoriale, il System o i System selezionati, tra quelli accreditati, ovvero la scelta di ricorrere alla stessa Telecom Italia, nonché le rispettive attività di provisioning e di manutenzione correttiva affidate.
I criteri e la procedura di qualificazione dei System
V51. Si richiama che un OAO (Wind) concorda con Telecom Italia nell’inserire nell’albo dei System, in una prima lista, i “primary vendors”, nell’accezione identificata da Telecom Italia, fermo restando che, a seguito della segnalazione degli OAO, anche imprese terze che attualmente sono sub fornitori o secondary vendors possono assumere la qualifica di System accreditati e di conseguenza di “primary vendors”. In una seconda lista, secondo l’operatore, dovranno invece essere elencati tutti i System certificati disponibili a lavorare in una data area. Sulla base delle 2 liste, Wind evidenzia che l’OAO sceglierà per ciascuna area il proprio System.
V52. Altri OAO ritengono opportuna l’inclusione automatica nell’Albo dei System
anche ai secondary vendors, e di eliminare la distinzione tra primary e secondary vendors.
V53. Un OAO ritiene che gli operatori dovranno partecipare sia alla definizione della procedura di selezione sia alla fase di proposizione dei System e di valutazione dei System stessi.
V54. L’Autorità prende atto delle obiezioni di alcuni OAO tese, sostanzialmente, ad estendere il numero di imprese selezionabili, includendo nella lista, oltre ai primary vendors, anche i secondary vendors, seppur con diverse modalità.
V55. In relazione a tali osservazioni, l’Autorità non ritiene opportuna l’inclusione automatica nell’Albo dei System anche ai secondary vendors, atteso che trattasi di soggetti che potrebbero non disporre dei necessari requisiti che, comunque, andranno definiti. L’Autorità, a tale proposito, non condivide l’osservazione di alcuni OAO secondo cui inserire, nell’Albo dei System, solo i primary vendors avrebbe l’effetto di limitare artificialmente la possibilità per altri soggetti di svolgere l’attività di System. Infatti, come sarà dettagliato di seguito, una volta definita e resa pubblica la procedura di qualificazione, ogni impresa potrà aspirare a diventare primary vendor. A tale riguardo si richiama che la stessa Telecom Italia propone di pubblicare, sul proprio Portale Wholesale, la procedura per acquisire la qualificazione di Primary Vendors e, quindi, per ottenere l’abilitazione ad operare come System nell’ambito del modello di System Unico.
V56. Inoltre, l’Autorità intende accogliere la richiesta di sostituire il termine “albo”
delle imprese qualificate con il termine “elenco”.
V57. Tanto premesso ‒ alla luce dell’esigenza di una rapida adozione del modello di disaggregazione e tenuto conto di quanto indicato al punto I delle linee guida succitate
‒ l’Autorità ritiene adeguato, quantomeno in sede di prima applicazione, l’attuale sistema di classificazione delle Imprese di Rete, articolato su tre differenti livelli:
a) Primary Vendors: Imprese di Rete (anche Imprese di Cantiere) titolari di contratti su aree geografiche definite, ossia su aree territoriali dette Cantieri;
b) Secondary Vendors: Imprese di Rete titolari di contratti per attività specifiche, non stabilmente correlate ad aree geografiche;
c) Subfornitori: Imprese minori autorizzate ad operare in subfornitura.
V58. Si evidenzia inoltre, come illustrato nella proposta di Telecom Italia, che l’attuale processo di qualificazione delle Imprese di Rete garantisce la verifica del possesso da parte delle Imprese di rete, ai fini della qualificazione, dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità, solidità economica e finanziaria, qualificazione del personale e dotazione tecnica. L’attuale processo è infatti strutturato nelle seguenti tre fasi:
1. Verifica dei requisiti di Base;
2. Verifica dei requisiti Economico/Finanziari;
3. Verifica dei requisiti Tecnico/Organizzativi.
V59. Per tali ragioni, al fine di garantire una celere implementazione della misura di disaggregazione, l’Autorità ritiene che le Imprese System già utilizzate da Telecom Italia per le attività di provisioning e assurance dei servizi di accesso ‒ e dunque attualmente in possesso della qualifica di Primary Vendors ‒ debbano essere considerate automaticamente qualificate. Ciò al fine di consentire agli OAO che vorranno avvalersi della modalità disaggregata per le attività di provisioning ed assuarance dei servizi ULL e SLU e che, soprattutto, vorranno selezionare una delle Imprese già in possesso della qualifica di Primary Vendors, di poter avviare immediatamente le attività contrattuali necessarie all’effettiva implementazione del modello di disaggregazione.
V60. A tal fine, l’Autorità valuta che Telecom Italia, in sede di prima applicazione, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento debba pubblicare sul proprio portale wholesale l’elenco delle Imprese qualificate, al momento dell’adozione della presente delibera, come Primary vendors.
V61. Parimenti, l’Autorità ritiene necessario consentire a nuove Imprese di essere selezionate come Imprese System per la fornitura in modalità disaggregata delle attività di provisioning ed assurance delle linee ULL e SLU.
V62. Al fine di garantire l’integrità e la sicurezza della rete di Telecom Italia, l’Autorità concorda con quest’ultima che un ampliamento delle Imprese di Rete qualificate dovrà avvenire attraverso una procedura in grado di selezionare soggetti economici che offrano garanzie di idoneità tecnica e solidità finanziaria almeno pari a
quelle attualmente già richieste alle Imprese di Rete utilizzate da Telecom Italia.
V63. In tal senso, al fine di permettere a nuove imprese di essere soggette ad un preventivo processo di qualificazione sulla base di oggettivi requisiti di esperienza, affidabilità, solidità finanziaria, qualificazione del personale, dotazione tecnica e qualità delle prestazioni, l’Autorità ritiene applicabile, in conclusione, la procedura di seguito descritta.
I. In sede di prima applicazione Telecom Italia comunica, all’Autorità, i requisiti di qualificazione delle Imprese System entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
II. Entro i successivi quarantacinque giorni, l’Autorità comunica a Telecom Italia eventuali osservazioni sui requisiti di esperienza ed affidabilità tecnica e finanziaria delle Imprese System ai fini della qualificazione, se ritenuto necessario, prendendo in considerazione gli eventuali commenti acquisiti dagli OAO o dalle Imprese System.
III. Telecom Italia pubblica sul proprio portale fornitori, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra, le modalità per avviare la procedura di qualificazione.
IV. Telecom Italia conclude la procedura di qualificazione entro quarantacinque giorni dalla domanda di qualificazione inviata dall’Impresa System, al netto dei tempi di risposta delle Imprese System, dandone informativa alle stesse attraverso il proprio portale fornitori.
V. Telecom Italia aggiorna l’Elenco delle Imprese System qualificate sul proprio portale wholesale entro cinque giorni dalla conclusione della procedura di qualificazione, dandone comunicazione all’Autorità.
V64. L’Autorità ritiene che tale procedura sia conforme ai principi stabiliti con la delibera n. 623/15/CONS, in relazione al tema della qualificazione delle imprese System, in quanto conforme ai principi di trasparenza e non discriminazione, oltre ad essere adeguata a selezionare eventuali ulteriori soggetti terzi, in possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici necessari per operare sulla rete di TI e degli OAO, secondo gli standard di qualità già assicurati dalle risorse interne e da quelle esterne attualmente usate per erogare prestazioni di provisioning e assurance. Inoltre, l’Autorità ritiene che, fermo restando il rispetto delle disposizioni di Telecom Italia che regolano il ricorso al subappalto, la procedura di qualificazione debba prevedere requisiti stringenti in termini di professionalità e correttezza contrattuale nei confronti di eventuali altre aziende a cui vengono subappaltate le attività che, comunque, devono appartenere al summenzionato Elenco. In caso di mancata certificazione di un’impresa, si ritiene che Telecom Italia debba comunicare tempestivamente all’Autorità, ai fini delle attività di verifica di competenza, i risultati della procedura di qualificazione con le motivazioni della mancata qualificazione.
Esclusione dall’Albo dei System
V65. La proposta di Telecom Italia prevede altresì che quest’ultima comunichi all’Autorità l’intenzione di non continuare ad avvalersi di una o più imprese terze, ancorché accreditate, con almeno 12 mesi di anticipo, e con adeguata motivazione. Tuttavia, TI ritiene opportuno prevedere anche che, in presenza di giustificati motivi, la stessa possa escludere con effetto immediato un’impresa dall’Albo, dandone tempestiva comunicazione all’Autorità.
V66. Alcuni operatori ritengono che gli OAO dovrebbero essere consultati prima di escludere un’azienda dall’Albo dei System certificati; pertanto, essi ritengono che Telecom Italia, nel caso in cui decida di escludere un’azienda System, dall’Albo, debba comunicare con sei mesi di anticipo la sua intenzione all’Autorità e agli operatori alternativi e che, conseguentemente l’Autorità debba avviare un’attività istruttoria in merito.
V67. L’Autorità rammenta che le linee guida di cui all’articolo 22, comma 3, lett. b), prevedono che “l’esclusione dall’albo delle imprese accreditate è tempestivamente comunicata all’Autorità. L’intenzione da parte di Telecom Italia di non continuare ad avvalersi di una o più imprese terze, ancorché accreditate […] è comunicata all’Autorità con almeno 12 mesi di anticipo, con adeguata motivazione.” ,.
V68. Tanto premesso, in linea con le linee guida, l’Autorità ritiene opportuno che qualora Telecom Italia intenda escludere dall’Elenco una o più Imprese System, la stessa lo comunichi all’Autorità e agli OAO con almeno 12 mesi di anticipo, con adeguata motivazione. Solo nel caso di gravi e giustificati motivi Telecom Italia può, senza preavviso, escludere dall’Elenco un’Impresa System, dandone comunicazione all’Autorità, per le verifiche di competenza.
La scelta (selezione) del System
V69. Con riferimento ai due modelli proposti da Telecom Italia per la scelta del System (modello di selezione condivisa e procedura di selezione competitiva dei System abilitati ad operare in un determinato ambito geografico), l’Autorità prende atto che dalla consultazione pubblica è emerso un totale accordo, tra i partecipanti che si sono espressi sul tema, a favore del modello di selezione condivisa. Gli operatori hanno osservato infatti che il modello di selezione condivisa presenta, tra gli altri, il vantaggio di non ritardare ulteriormente la possibilità per gli OAO di disaggregare i servizi accessori, visto che ha tempi di implementazione immediati.
V70. L’Autorità tuttavia rileva che, sebbene la scelta ricada formalmente su una selezione “condivisa”, da intendere come una scelta concordata con Telecom Italia per ciascuna Area di Cantiere, gli OAO allo stesso tempo appaiono richiedere una totale libertà di scelta all’interno dell’Albo.
V71. Ciò premesso, si richiama che Telecom Italia, sebbene ritenga che la scelta di una singola impresa per Area territoriale costituisca quella ottima da un punto di vista
dell’efficienza (considerato che la presenza contemporanea di più imprese complica i processi di presidio delle centrali anche ai fini della sicurezza e integrità della rete), al fine di implementare le linee guida dell’Autorità propone un modello di scelta del System effettuata per Area di Centrale dove svolgerà le prestazioni di provisioning e bonifica impulsiva on field sulla rete Telecom Italia e su quella dell’OAO, secondo lo schema seguente:
i. Telecom Italia fornisce all’OAO una lista (Lista A) che indica, per ciascuna Area di Centrale, l’Impresa di Cantiere che opera per conto di Telecom Italia e che viene proposta da Telecom Italia per l’affidamento dell’incarico di SU;
ii. Telecom Italia fornisce all’OAO una lista aggiuntiva (Lista B) che indica, per ciascuna Area di Centrale, le Imprese di Rete designabili come SU, in alternativa a quella indicata nella lista di cui al punto precedente. In tale lista, saranno inserite fino a due altre Imprese di Cantiere, per ciascuna area di centrale, che già operano sulla rete Telecom Italia e hanno espresso la disponibilità a prestare attività come SU in detta Area di Centrale;
iii. per ciascuna Area di Centrale, l’OAO potrà scegliere il System dalla lista A o scegliere il System dalla lista B, a condizione che le Aree di Centrale affidate a System scelti dalla lista B non superino complessivamente il 40% delle Aree di Centrale per cui l’OAO utilizza la modalità di SU.
V72. Si richiama altresì che gli OAO richiedono di essere liberi di indicare il/i System di propria scelta all’interno dell’Albo dei System, in quanto in tal modo è possibile instaurare una dinamica concorrenziale tra i System e tra i System e Telecom Italia nella fornitura efficiente dei servizi oggetto di disaggregazione. Essi ritengono che ogni OAO deve poter indicare, per ciascuna Area di centrale, il System o i System selezionati tra quelli accreditati, ovvero la scelta di ricorrere alla stessa Telecom Italia, nonché le rispettive attività di provisioning e di manutenzione correttiva affidate.
V73. Tanto premesso, l’Autorità ritiene che la proposta di Telecom Italia, con le modifiche apportate con la presente delibera, di seguito illustrate, concili le esigenze del mercato oltre ad essere coerente con le linee guida di cui alla delibera n. 623/15/CONS laddove si indica che ogni OAO può indicare, per ciascuna area territoriale, il System o i System selezionati, tra quelli accreditati, ovvero la scelta di ricorrere alla stessa Telecom Italia, nonché le rispettive attività di provisioning e di manutenzione correttiva affidate.
V74. Infatti, la proposta di TI fornisce agli OAO, per ogni Area, una lista di più imprese, tra quelle accreditate: una afferente alla lista A e altre afferenti alla lista B. Si ritiene, d’altro canto, che un limite al numero delle imprese che possono operare in ogni Area di Cantiere sia ragionevole in ottica di efficienza, atteso che la presenza contemporanea nelle centrali, sugli stessi elementi passivi (permutatori, armadi), di una pluralità di tecnici possa determinare un reciproco ostacolo operativo oltre a rendere complessa l’attività di presidio di Telecom Italia.
V75. Tuttavia, l’Autorità, ritiene opportuno apportare alcune modifiche al modello di selezione condivisa proposto da TI al fine di contemperare l’esigenza di garantire il raggiungimento di adeguate economie di scala con l’esigenza, manifestata dagli OAO, di instaurare una dinamica concorrenziale tra le Imprese di rete, inclusa la stessa Telecom Italia.
L’Autorità, pertanto, in conclusione propone la seguente procedura:
1. La selezione dell’Impresa System è effettuata per Area di Cantiere tra le imprese incluse nell’Elenco delle imprese qualificate di cui al precedente paragrafo.
2. La procedura di selezione delle Imprese System è svolta come segue:
a) Entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’Elenco delle Imprese System già qualificate, Telecom Italia pubblica sul proprio portale wholesale:
o Una lista (Lista A) che indica, per ciascuna Area di Cantiere, l’impresa che opera per conto di Telecom Italia e che viene proposta da quest’ultima agli OAO per l’affidamento dell’incarico di Impresa System;
o Una lista aggiuntiva (Lista B) che indica, per ciascuna Area di Cantiere, le ulteriori imprese qualificate designabili come Impresa System. In tale lista saranno inserite tutte le Imprese iscritte all’Elenco, diverse da quelle incluse nella Lista A, e che hanno espresso, in sede di qualificazione, la disponibilità a prestare attività come Impresa System in detta Area di Cantiere;
b) per ciascuna Area di Cantiere non possono essere selezionate, complessivamente dagli OAO, più di 4 Imprese System, ossia oltre all’Impresa System inclusa nella Lista A non possono essere selezionate dagli OAO più di tre Imprese appartenenti alla Lista B;
c) gli OAO che hanno sottoscritto i contratti con Telecom Italia e le Imprese System possono comunicare a Telecom Italia ‒ entro dieci giorni dalla stipula dei contratti quadro con le Imprese System ‒ per ciascuna Area di Cantiere, le Imprese System, appartenenti alla Lista A o B, di cui intendono avvalersi;
d) nel caso in cui un OAO intenda selezionare in una certa Area di Cantiere un’Impresa System dalla Lista B diversa da quelle già selezionate dagli altri OAO per la medesima Area di Cantiere e, complessivamente, in tale area il numero di Imprese System, della Lista B, già selezionate sia pari a 3, Telecom Italia comunica all’OAO entro i successivi cinque giorni (ossia entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell’OAO delle Imprese System di cui quest’ultimo intende avvalersi) il raggiungimento del limite massimo di Imprese per la singola Area di Cantiere; l’OAO ha la facoltà di scegliere entro i successivi dieci giorni tra le 4 Imprese già selezionate (Impresa System della Lista A e le 3 Imprese System della Lista B). L’Autorità si riserva di aumentare il numero massimo di Imprese in una determinata Area di Cantiere in funzione delle esigenze del mercato;
e) entro cinque giorni dalla comunicazione degli OAO relativa alle Imprese System di cui intendono avvalersi, conformemente a quanto disposto nelle precedenti lettere c) e d), Telecom Italia comunica all’Autorità la lista delle Imprese System che sono state selezionate dagli OAO in ciascuna Area di Cantiere.
3. Telecom Italia aggiorna le Liste A e B pubblicate sul proprio portale wholesale, laddove vi siano cambiamenti nella composizione delle Liste A e B o modifiche nella geografia delle Aree di Cantiere.
V76. In sintesi, le principali modifiche apportate alla procedura di selezione delle Imprese System proposta da Telecom Italia sono le seguenti.
1) La previsione dell’inserimento nella Lista B di tutte le Imprese incluse nell’Elenco (ossia qualificate) diverse da quelle già incluse nella Lista A, e che hanno espresso, in sede di qualificazione, la disponibilità ad operare in una determinata Area di Cantiere, in luogo della proposta di Telecom Italia di un numero massimo di imprese da includere nella Lista B (per ciascuna Area di Cantiere, massimo due altre Imprese che già operano sulla rete Telecom Italia e che hanno espresso la disponibilità a prestare attività come SU in detta Area di Cantiere).
Tale modifica è volta ad ampliare al massimo il numero delle imprese tra cui gli OAO possono selezionare l’Impresa System.
2) La previsione di un numero massimo di Imprese che può operare in ciascuna Area di Cantiere (massimo 4 Imprese, 1 della Lista A più 3 dalla Lista B), in luogo del vincolo proposto da Telecom Italia sul numero delle Aree in cui possono operare le Imprese selezionate dalla Lista B (ossia scelte dagli OAO). Si rammenta che la proposta di Telecom Italia, perfezionata nel corso dell’istruttoria, prevede che, per ciascuna Area, l’OAO possa scegliere il System dalla lista A o dalla lista B, a condizione che le Aree affidate a System scelti dalla lista B non superino complessivamente il 40% delle Aree per cui l’OAO utilizza la modalità di SU.
Tale modifica è volta ad incentivare la massima dinamica concorrenziale tra le Imprese System qualificate, e tra queste e Telecom Italia, come richiesto da alcuni operatori nel corso dell’istruttoria, senza porre limiti alle Aree di Cantiere in cui gli OAO possono ricorrere alle imprese di loro scelta (appartenenti alla Lista B), e garantendo, al tempo stesso, il raggiungimento di adeguate economie di scala, come richiesto da Telecom Italia.
4 Modalità di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti e modalità di accesso ai
data base di rete nella misura di disaggregazione
4.1 La proposta di TI e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS
La proposta di TI
62. Le figure seguenti esemplificano, rispettivamente nel caso dell’assurance e nel caso del provisioning, lo schema di riferimento dei flussi informativi riferibili al modello di disaggregazione proposto da TI8.
Notifiche chiusura guasto
Servizio Wholesale TT
Riparazione Centralizzata*
TI
OAO
SI
Processo Assurance del Servizio Wholesale
Segnalazione guasto Servizio Wholesale TT
NO
Guasto su componenti centralizzate?
Processo Assurance del Servizio Retail
Segnalazione guasto Servizio Retail
NO
Guasto su componenti di servizio Retail ?
SI NO
Assegnazione
TT On Field
Servizio Wholesale
Notifiche chiusura Guasto Wholesale On Field
Notifiche chiusura Guasto Retail
Assegnazione TT
Servizio Retail
Prestazioni Ulteriori su TT Wholesale (flessibilità della gestione del TT all’interno dello schema OR TI)
SU
Cliente
*Attualmente non previsto considerando Servizi ULL e SLU
Figura 7 – Schema dei flussi informativi (assurance)
8 Nel caso delle prestazioni di provisioning, infine, la necessità di gestire, tra l’altro, gli scenari di migrazione tra operatori, rende ancora più complessa la gestione dei flussi di comunicazione, evidenziando ancor di più l’importanza del ruolo di governo svolto da TI.
Figura 8 – Schema dei flussi informativi – (provisioning)
63. Le analisi di copertura tecnica e toponomastica, funzionali alla corretta redazione di una richiesta di lavorazione da inviare a Wholesale, sono effettuate, di norma, da tutti gli operatori sul DB di copertura tecnica e toponomastica fornito da Telecom Italia. Per cui, nel caso del modello di disaggregazione, non occorre un accesso dei System ai DB di vendita.
Le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS
64. L’Autorità, in via preliminare, ha ritenuto che la proposta di TI soddisfi la linea guida dell’Autorità (art. 22 comma 3 lettere d, e) di seguito richiamata:
VI. l’OAO invia l’ordine di provisioning o la segnalazione del guasto a Telecom Italia, la quale inoltra la segnalazione al System selezionato, fornendo a quest’ultimo tutte le informazioni di rete necessarie per lo svolgimento dell’attività;
Infatti, lo schema esemplificato per l’assurance e il provisioning, sopra riportato, attua la modalità di interazione tra TI e i System richiesta.
D8. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia in relazione alle modalità di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti e di accesso ai database di rete contenute nella proposta sulla disaggregazione, ex articolo 22, comma 3, delle attività di provisioning ed assurance?
Si forniscano eventuali suggerimenti atti a migliorare quanto proposto.
4.2 Le osservazioni degli operatori
O104. Fastweb e Vodafone svolgono alcune considerazioni preliminari relativamente ai due processi delle attività di assurance e di provisioning, sia per la disaggregazione sia per l’esternalizzazione, evidenziando le singole attività, distinte tra attività di back-office e on-field, il soggetto ad oggi responsabile e la situazione che si avrebbe in caso di disaggregazione o esternalizzazione. Gli operatori sottolineano che nel caso di disaggregazione non si avrebbe alcuna variazione rispetto ad oggi nelle aree dove si utilizzano imprese terze (MOI). Per l’attività di manutenzione, l’intervento di bonifica impulsiva verrebbe effettuato dal System Unico. Per le attività di provisioning, l’attività di presa appuntamento con il cliente (se necessaria) e l’intervento tecnico on-field sarebbe effettuato dal System laddove oggi è svolto dalla manodopera di TI (MOS). Gli operatori evidenziano, inoltre, le attività che subirebbero una variazione nel caso di esternalizzazione.
O105. Wind ritiene che quanto proposto da Telecom Italia relativamente allo schema dei flussi informativi in caso di disaggregazione sia condivisibile, fatto salvo il tema delle attività di analisi che l’operatore ritiene non debbano essere effettuate da Telecom Italia ma eventualmente dal System on field. Wind ritiene che gli schemi dei flussi informativi proposti da Telecom Italia si adattino anche alla modalità di disaggregazione “evoluta” proposta dall’operatore, in quanto ciò che cambia in quest’ultima sono le condizioni economiche che, per le attività on field (sia in assurance che in provisioning), sono negoziate direttamente tra l’OAO ed i System ed eventualmente corrisposte al System dall’OAO per il tramite di Telecom Italia.
O106. Infine, Telecom Italia concorda con le valutazioni dell’Autorità in relazione alle modalità di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti e di accesso ai database di rete contenute nella proposta sulla disaggregazione. Il modello proposto, secondo Telecom Italia, consente l’instaurarsi dei corretti flussi informativi tra le parti coinvolte, nei tempi richiesti per l’opportuna sincronizzazione dei processi operativi e l’univoca attribuzione delle responsabilità sulle singole fasi degli stessi.
Ulteriori temi sollevati nel corso dell’Approfondimento istruttorio Modalità di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti
O107. In relazione alle modalità di interazione tecnica tra i soggetti, non sono state formulate osservazioni, né suggerimenti, allo schema di articolato proposto.
4.3 Le valutazioni dell’Autorità
V77. Gli esiti della consultazione pubblica sugli schemi proposti da Telecom Italia dei flussi informativi e di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti in caso di disaggregazione delle attività di provisioning ed assurance, nonché di accesso ai database di rete, illustrati nelle figure 7 e 8, confermano sostanzialmente le valutazioni preliminari
dell’Autorità su tale tema. Si evidenzia comunque che le modalità di interazione tecnica e di scambio dei flussi informativi tra i soggetti coinvolti devono essere coerenti con le procedure regolamentate ed in linea con gli accordi raggiunti dalle Parti nell’ambito dei contratti che regolano la fornitura da parte delle Imprese System in modalità disaggregata delle attività di provisioning ed assurance delle linee ULL e SLU, come precedentemente descritto nel paragrafo 2.
V78. L’Autorità ritiene che non sia applicabile quanto proposto da un operatore in merito alle attività di analisi, ossia che tali attività siano svolte dal System on field, in quanto si tratta di attività che sono svolte da Telecom Italia a livello centralizzato nell’ambito del sistema di accoglienza NOW preventivamente all’invio dell’ordine al sistema di delivery tecnico (DTU), fase in cui interviene l’Impresa di Cantiere o di Rete.
V79. Pertanto, Telecom Italia dovrà garantire l’implementazione delle modalità di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti e di accesso ai database di rete previste nella propria proposta, nel rispetto dei contratti stipulati, ai sensi della presente delibera, per la disciplina della fornitura da parte delle Imprese System in modalità disaggregata delle attività di provisioning ed assurance delle linee ULL e SLU.
In conclusione l’Autorità individua il seguente modello di interazione tecnica e flussi informativi tra i soggetti coinvolti (articolo 11):
1. Gli OAO inviano gli ordini di lavoro relativi al provisioning e le segnalazioni di malfunzionamenti relative all’assurance alla direzione Wholesale di Telecom Italia - o qualsiasi altra divisione o funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso – che inoltra all’Impresa System selezionata dall’OAO gli ordini di lavoro di provisioning e le segnalazioni di malfunzionamenti di sua competenza.
2. Telecom Italia invia l’ordine di lavoro o la segnalazione di malfunzionamento all’Impresa System indicata dall’OAO, o dalla propria direzione Retail nel caso di servizi ai propri Clienti, e interagisce con la stessa coerentemente con le procedure regolamentate, per conto dell’OAO in forza del contratto stipulato con quest’ultimo.
3. L’invio e la gestione degli ordini di lavoro e delle segnalazioni di malfunzionamenti, incluso lo scambio delle notifiche relative agli stati di lavorazione e la gestione della policy di contatto, si basa sulle procedure di fornitura dei servizi wholesale riportate nell’Offerta di Riferimento e nei contratti di fornitura dei relativi servizi, nel rispetto di quanto definito nei contratti stipulati.
4. In continuità con quanto prescritto nelle procedure operative vigenti, Telecom Italia fornisce all’Impresa System le informazioni di rete necessarie per lo svolgimento delle attività di sua competenza.
5. L’Impresa System svolge le attività di propria competenza, nel rispetto del contratto stipulato, ossia:
a. nel rispetto delle norme tecniche ed istruzioni di lavoro, delle norme di sicurezza e di accesso ai locali definite da Telecom Italia, per le attività svolte sulla rete di Telecom Italia;
b. in modo da garantire, in ogni caso, la sicurezza, l’integrità e il funzionamento della rete di accesso di Telecom Italia.
6. Telecom Italia non è responsabile, ad alcun titolo, per le attività svolte dall’Impresa System sulle componenti di rete dell’OAO.
7. Fermo restando quanto eventualmente concordato tra l’Impresa System e l’OAO, nell’ambito del contratto stipulato, con riguardo alle notifiche ed alle comunicazioni tra gli stessi, l’Impresa System comunica a Telecom Italia gli interventi effettuati, garantendone la tracciabilità, nonché, per quanto di competenza, l’aggiornamento dei dati di rete modificati per effetto di tali interventi e le ulteriori informazioni necessarie a garantire il corretto aggiornamento delle banche dati.
8. In continuità con quanto prescritto nelle procedure operative vigenti, Telecom Italia garantisce all’Impresa System l’accesso alle informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività di propria competenza.
9. Telecom Italia, in conformità alla regolamentazione vigente in tema di correttezza e disponibilità delle banche dati, garantisce all’Impresa System l’accesso alla banca dati NetMap e alle altre banche dati rilevanti per i servizi in oggetto ai fini del corretto svolgimento delle attività di propria competenza.
10. In continuità con quanto prescritto nelle procedure operative vigenti, l’Impresa System comunicherà tempestivamente a Telecom Italia, documentandole adeguatamente, le eventuali informazioni funzionali all’aggiornamento delle predette banche dati.
V80. Al fine di monitorare gli effetti dell’introduzione della misura di disaggregazione sui processi di provisioning ed assurance dei servizi ULL e SLU, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba comunicare all’Autorità, periodicamente: i) le misure relative ai tempi di processamento degli ordini di lavoro relativi al provisioning ed alle segnalazioni dei malfunzionamenti relativi all’assurance; ii) i tempi impiegati dall’Impresa System a svolgere le attività di propria competenza, nel rispetto dei contratti stipulati; nonché iii) i dati comunicati dai System relativamente ai fattori che impediscono lo svolgimento delle attività di provisioning o assurance (impedimenti).
In conclusione l’Autorità individua (articolo 16) i seguenti punti di misura e verifica delle performance nell’ambito della interazione tecnica e dei flussi informativi tra i soggetti coinvolti di cui all’articolo 11
1. Telecom Italia, sia con riferimento agli ordini relativi ai propri clienti sia per gli ordini dei clienti degli OAO, fornisce all’Autorità, con cadenza bisettimanale, la misura del tempo di processamento, da parte della direzione Wholesale di Telecom Italia – o di qualsiasi altra divisione o funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso – degli ordini di lavoro relativi al provisioning ed alle segnalazioni di malfunzionamenti relative all’assurance, che intercorre tra il momento di ingresso nei propri sistemi dell’ordine di lavoro ed il momento di inoltro dello stesso all’Impresa System selezionata dalla stessa Telecom Italia o dall’OAO. I dati di cui sopra sono forniti in modo disaggregato per i Clienti degli OAO e di Telecom Italia.
2. Telecom Italia fornisce all’Autorità, con cadenza bisettimanale, per ogni singolo ordine di cui sopra, il tempo impiegato dall’Impresa System a svolgere le attività di propria competenza, nel rispetto dei contratti stipulati.
3. Con riferimento agli ordini che riguardano i clienti degli OAO, Telecom Italia fornisce all’Autorità, con cadenza bisettimanale, i dati comunicati dai System relativamente ai fattori che impediscono lo svolgimento delle attività di provisioning o assurance (impedimenti).
5 Modalità di applicazione di SLA e Penali e condizioni economiche nella misura di disaggregazione
5.1 La proposta di TI e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS
La proposta di TI
65. Nel caso del provisioning, TI propone di far riferimento agli SLA previsti dall’Offerta di Riferimento, fatti salvi i necessari adattamenti per tener conto del fatto che parte delle attività del SU può essere svolta sulla base di indicazioni e istruzioni dell’OAO.
66. Per l’assurance, invece, TI considera plausibile una struttura degli SLA che si differenzia da quanto previsto in Offerta di Riferimento.
67. Telecom Italia chiarisce, a riguardo, che, in virtù degli elementi di flessibilità introdotti sull’azione dell’OAO tramite il suo contratto con il SU, lo schema contrattuale degli SLA di TI nei confronti dell’OAO che aderisce al contratto di SU non potrà più ricalcare integralmente quello dell’Offerta di Riferimento. Infatti quest’ultimo è stato definito in un ambito completamente diverso, in cui era TI stessa a farsi carico in toto delle attività di provisioning e assurance sulla propria rete. È infatti l’OAO stesso che determina con l’impresa la priorità degli interventi e il coordinamento con quelli di propria responsabilità (ad es. in Sala OLO o a casa Cliente), all’interno dello schema di riferimento dello SLA Base.
La disaggregazione dei costi
68. Telecom Italia si rende disponibile a rappresentare in CoRe i Conti Economici e i Rendiconti del Capitale delle attività di bonifica impulsiva on field e provisioning on field di ULL e SLU, nonché i rispettivi report di dettaglio costi. A tale riguardo, infatti, precisa che l’attuale sistema di contabilità regolatoria non consente il suddetto livello di disaggregazione.
69. Separatamente per le attività di assurance e provisioning, attraverso tale modalità di implementazione, sarà pertanto possibile rendicontare in maniera completamente disaggregata costi e ricavi associati alle attività di bonifica impulsiva on field e provisioning on field sulle linee ULL e SLU, fornendone la seguente rappresentazione in termini di reportistica:
Conti economici;
Rendiconti del capitale;
Dettaglio dei costi di produzione;
Dettaglio della vendita interna verso ULL e/o SLU (report di transfer charge).
Le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS
70. L’Autorità ha ritenuto opportuno ottenere maggiori chiarimenti e dettagli da TI in relazione a quanto proposto su SLA e Penali. L’Autorità si è riservata, a tale riguardo, di fornire specifiche indicazioni.
71. Con riferimento alla disaggregazione dei costi, le linee guida dell’Autorità prevedono che:
I. Telecom Italia disaggrega tutti i costi imputabili alle diverse attività, distinguendo tra attività proprie e quelle svolte dal System.
72. L’Autorità ha rilevato che TI appare disposta ad implementare quanto richiesto. Si tratta di definire le modalità attuative da parte degli Uffici nell’ambito del procedimento, già in corso, di semplificazione della contabilità regolatoria.
D9. Si forniscano specifiche valutazioni in relazione alle misure proposte da Telecom Italia circa le modalità di applicazione di SLA e penali e disaggregazione dei costi contenute nella proposta sulla disaggregazione, ex articolo 22, comma 3, delle attività di provisioning ed assurance.
5.2 Le osservazioni degli operatori
O108. Con riferimento all’applicazione di SLA e penali, Telecom Italia rinnova la propria disponibilità a fornire le informazioni richieste nell’ambito del procedimento di revisione degli stessi, avviato dall’Autorità ai sensi della delibera n. 623/15/CONS. Telecom Italia evidenzia inoltre che, per quanto riguarda i livelli di servizio garantiti in Offerta di Riferimento, non potrà essere comunque ritenuta responsabile, ad alcun titolo, di eventuali ritardi, disservizi o altri eventi pregiudizievoli dovuti o, comunque, connessi a scelte operative dell’OAO.
O109. Secondo Fastweb e Vodafone, in entrambi gli scenari Telecom Italia sarà tenuta a garantire gli SLA e le relative penali solo per la parte di propria competenza, mentre gli OAO negozieranno direttamente con il System le condizioni tecniche ed economiche nonché un sistema di SLA e penali per la parte on-field oggetto di disaggregazione o esternalizzazione.
O110. A parere delle due società il perimetro dei costi e delle attività deve rimanere invariato rispetto a quanto definito dalla regolamentazione in assenza di disaggregazione o esternalizzazione. Secondo tali operatori in nessuna delle due fasi del progetto (disaggregazione e poi esternalizzazione) è pertanto giustificata l’introduzione di nuovi costi da remunerare a Telecom Italia. Gli operatori sottolineano infatti che sia la disaggregazione che l’esternalizzazione non richiedono all’incumbent alcuna attività in
più né alcuna modifica rispetto a quanto svolto oggi (e remunerato a Telecom Italia attraverso i canoni wholesale e i contributi relativi al provisioning mediante la componente di gestione dell’ordine).
O111. Fastweb e Vodafone illustrano lo splitting tra Telecom Italia e l’operatore alternativo delle attività e dei costi relativi alla manutenzione dei servizi ULL e SLU, per entrambi i casi di disaggregazione ed esternalizzazione. In generale, le società osservano che:
i. le attività di bonifica impulsiva (attività esclusivamente on-field) sono in capo interamente al System;
ii. l’attività d’individuazione della correlazione tra i Trouble Ticket multipli e quelle di bonifica evolutiva rimane, in entrambi gli scenari, in capo a Telecom Italia;
iii. le attività di back-office si dividono, a seconda della competenza e dello scenario, tra Telecom Italia e il System.
O112. Analogamente, le società individuano lo splitting tra Telecom Italia e l’OAO delle attività e dei costi per le attività di provisioning, per entrambi i casi di disaggregazione ed esternalizzazione, con riferimento ai servizi ULL e SLU. In generale, le società osservano che:
i. in entrambe le fasi del processo, l’attività di presa appuntamento è gestita dall’OAO in proprio, mediante il System selezionato per le attività on-field o mediante una terza parte;
ii. nel caso di richiesta di cessazione l’unico contributo dovuto è quello di gestione amministrativa della richiesta (contributo gestione ordine), suddiviso congruentemente al diverso approccio previsto nei due casi di disaggregazione ed esternalizzazione.
O113. Infine, con riferimento al tema della disaggregazione dei costi le società, considerato che la metodologia adottata dall’Autorità è di tipo bottom-up e, quindi, prescinde dalla contabilità di Telecom Italia, ritengono che debba essere applicato il modello proposto dall’Autorità nella delibera n. 623/15/CONS con riferimento alla manutenzione correttiva, che già consente di enucleare le componenti da “disaggregare”. Con riferimento ai contributi una tantum, la metodologia di calcolo è anch’essa già delineata nelle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento e della consultazione in corso di cui alla delibera n. 170/15/CIR.
O114. A parere di Wind, l’implementazione della proposta di disaggregazione di Telecom Italia, da adottare nella prima fase, non comporterà una modifica degli attuali SLA e penali o di quelli in via di aggiornamento nell’opportuno procedimento di revisione di SLA e penali avviato ai sensi della delibera n. 623/15/CONS. Nella modalità di disaggregazione “Evoluta” proposta da Wind, invece, l’operatore ritiene necessario ridefinire gli SLA e le penali suddividendo le responsabilità dell’OAO e quelle del/dei System.
O115. In merito alla disaggregazione dei costi, Wind concorda con quanto definito dall’Autorità relativamente alla necessità che Telecom Italia disaggreghi tutti i costi imputabili alle diverse attività, distinguendo tra attività proprie e quelle svolte dal System; ciò dovrebbe riflettersi sia in contabilità regolatoria, sia nell’ambito dei prezzi proposti nelle OR da parte di Telecom Italia.
Ulteriori temi sollevati nel corso dell’Approfondimento istruttorio Modalità di applicazione di SLA e penali
O116. Analogamente a quanto rilevato per le modalità di definizione dei prezzi, non sono state formulate valutazioni specifiche in merito alle modalità proposte di applicazione di SLA e penali. Ciascun operatore ha formulato alcuni suggerimenti all’articolato proposto, strettamente coerenti con il modello contrattuale sottostante preferito, e con le osservazioni formulate al riguardo, illustrate precedentemente.
O117. Wind Tre, in particolare, ritiene che TI debba essere sollevata dalle responsabilità in relazione a SLA base e Penali esclusivamente per la quota parte della attività che verranno gestite direttamente dalle imprese System per gli OAO.
Definizione dei prezzi dei servizi disaggregati
O118. Non sono state formulate osservazioni specifiche in merito alle modalità proposte di definizione dei prezzi dei servizi disaggregati. Ciascun operatore ha formulato alcuni suggerimenti all’articolato proposto, strettamente coerenti con il modello contrattuale preferito, e con le relative osservazioni formulate, illustrate precedentemente. Si tratta essenzialmente di modifiche di forma al fine di chiarire meglio le modalità di rappresentazione nell’OR dei prezzi dei servizi con o senza disaggregazione.
5.3 Le valutazioni dell’Autorità
V81. Alla luce dell’approccio adottato in relazione al modello contrattuale, ed in linea con il principio della disaggregazione, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba garantire gli SLA e le relative Penali di cui all’Offerta di Riferimento, salvo quanto diversamente previsto dal contratto stipulato tra l’Impresa di rete e l’OAO che disciplina gli aspetti tecnici ed economici della fornitura di prestazioni aggiuntive ed integrative rispetto a quelle previste in Offerta di Riferimento. Saranno infatti le Imprese System ad essere responsabili, nei confronti degli OAO, degli eventuali ritardi, disservizi o di altri eventi pregiudizievoli ad esse imputabili nella fornitura delle prestazioni aggiuntive e integrative rispetto a quelle previste in Offerta di riferimento, oggetto del contratto stipulato con gli OAO. Pertanto, in caso di ritardi dell’Impresa System rispetto agli SLA stabiliti nel contratto stipulato con l’OAO, le Penali sono fatturate dagli OAO direttamente all’Impresa System responsabile; per tali ordini di lavoro non potrà essere dunque fatturata a Telecom Italia alcuna penale.
V82. Al tempo stesso, considerato il modello contrattuale adottato, le Imprese System saranno responsabili nei confronti di Telecom Italia, di eventuali ritardi, disservizi o di altri eventi pregiudizievoli ad esse imputabili relativamente ai servizi oggetto del contratto stipulato con quest’ultima, ossia del contratto che disciplina le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi on field di provisioning e di bonifica impulsiva per l’ULL e lo SLU, previsti dall’Offerta di Riferimento. Telecom Italia sarà, a sua volta, responsabile nei confronti degli OAO.
In conclusione l’Autorità ritiene applicabile quanto segue:
Service Level Agreements e responsabilità delle attività oggetto di disaggregazione (articolo 13)
1. Telecom Italia garantisce gli SLA e le relative penali di cui all’Offerta di Riferimento, salvo quanto diversamente previsto dal contratto stipulato tra l’Impresa System e l’OAO che, comunque, non può essere peggiorativo, in termini di SLA e penali, rispetto a quanto previsto in Offerta di Riferimento.
2. Le Imprese System sono responsabili nei confronti di Telecom Italia, per quanto concerne i servizi oggetto del contratto stipulato con quest’ultima, degli eventuali ritardi, disservizi o di altri eventi pregiudizievoli ad esse imputabili. Telecom Italia è, a sua volta, responsabile nei confronti degli OAO ai sensi del precedente punto 1, fatto salvo quanto previsto al seguente punto 3.
3. Le Imprese System sono responsabili nei confronti degli OAO, per quanto concerne i servizi oggetto del contratto stipulato con questi ultimi, degli eventuali ritardi, disservizi o di altri eventi pregiudizievoli ad esse imputabili.
4. In caso di ritardi dell’Impresa System rispetto agli SLA stabiliti nel contratto stipulato con l’OAO, le penali sono fatturate dall’OAO direttamente all’Impresa System. Per tali prestazioni non può essere fatturata a Telecom Italia alcuna penale.
Modalità di definizione dei prezzi OR
V83. In generale, come già chiarito nella sezione relativa al modello contrattuale, al fine di consentire le necessarie attività di approvazione dei prezzi OR e di vigilanza sugli obblighi imposti, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire evidenza disaggregata delle componenti di costo imputabili alle attività oggetto della misura di disaggregazione e dei relativi volumi. In particolare, Telecom Italia dovrà fornire evidenza separata: a) delle componenti di costo imputabili alle attività oggetto di disaggregazione fornite dalla propria manodopera sociale (MOS); b) delle componenti di costo imputabili alle attività oggetto di disaggregazione fornite dalla manodopera delle Imprese di Rete (MOI); c) dei volumi dei servizi (n. di interventi di provisioning/assurance) forniti dalla propria manodopera sociale (MOS); d) dei volumi dei servizi (n. di interventi di provisioning/assurance) forniti dalla manodopera delle Imprese di Rete (MOI); e) dei costi di gestione delle Imprese di rete.
V84. L’Autorità ritiene che la modalità di definizione dei prezzi debba essere coerente con il modello di cui alla delibera n. 653/16/CONS.
V85. Nello specifico, come premesso, i volumi da considerare ai fini della media pesata tra costi MOS e MOI sono quelli consuntivati nell’anno precedente a quello di vigenza dell’OR. I costi della componente MOI sono ottenuti come media pesata dei
valori dei contratti System.
In conclusione l’Autorità, riprendendo quanto già descritto nella sezione relativa al modello contrattuale, ritiene applicabile quanto segue:
Contratto di servizio per i servizi accessori e obblighi in capo a Telecom Italia (articolo 6)
1. Ai fini della fornitura alle proprie divisioni interne di servizi accessori ai servizi di accesso, equivalenti ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete in rame ed in fibra ottica di cui all’Art. 7, Art. 8 ed Art. 9 della delibera n. 623/15/CONS, Telecom Italia garantisce che la fornitura degli stessi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di contratti di servizio che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali contratti hanno validità annuale e contengono almeno gli SLA di provisioning, assurance e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA riportano, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti di servizio sono quelli riportati nell’Offerta di Riferimento. Tali contratti sono comunicati all’Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento.
2. In sede di prima applicazione di quanto previsto al punto 1, Telecom Italia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, predispone e sottopone all’approvazione dell’Autorità, all’interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna corrispondenti ai servizi accessori ai servizi di accesso all’ingrosso di cui ai mercati 3a e 3b forniti dalla Direzione Wholesale, o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso, alle funzioni commerciali di Telecom Italia.
3. Entro gli stessi termini di cui al punto 2, Telecom Italia invia all’Autorità tutti i contratti con le Imprese di Rete, incluso quelle di cui si avvale Telecom Italia, attualmente in essere e dichiara se e fino a quando intende avvalersi degli stessi, nelle more dell’operatività del nuovo modello di cui al presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto in relazione al Capitolato tecnico.
Determinazione dei prezzi in Offerta di Riferimento e fatturazione dei servizi oggetto di disaggregazione (articolo 10)
1. Ai fini della definizione dei relativi prezzi pubblicati nelle Offerte di Riferimento che l’Autorità approva annualmente, ai sensi della delibera n. 623/15/CONS, sono tenute in conto le condizioni economiche dei servizi disaggregati di provisioning e assurance di cui ai contratti in essere tra Telecom Italia e le Imprese System.
2. Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lett. f), della delibera n. 623/15/CONS sono, in ogni caso, riconosciuti a Telecom Italia tutti i costi relativi alle attività d’intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività delle Imprese System, nonché i costi relativi alle attività di coordinamento e di monitoraggio del sistema complessivo sul territorio nazionale.
3. Il prezzo nazionale della componente on field dei servizi di provisioning, approvato nell’ambito dell’Offerta di Riferimento, è ottenuto come nazionale ponderata, con i volumi di cui al punto 6, del valore medio nazionale di tutti i contratti stipulati con tutte le Imprese System (utilizzate per la fornitura di servizi wholesale e retail), per ciascun servizio oggetto di disaggregazione, e del costo del corrispondente servizio accessorio proposto da Telecom Italia per l’approvazione dell’Autorità, e formalizzato secondo le modalità e i termini di cui al successivo punto 4.
4. Il costo del servizio accessorio di provisioning, di attivazione e disattivazione, fornito da Telecom Italia, è formulato e sottoposto all’approvazione dell’Autorità secondo gli stessi termini di rappresentazione e formalizzazione utilizzati dalle Imprese System utilizzate da Telecom Italia. Tale previsione si applica anche ai fini dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento 2017.
5. Il costo del servizio accessorio della componente on field di bonifica impulsiva fornito da Telecom Italia, per le linee di accesso, è formulato e comunicato all’Autorità secondo gli stessi termini di rappresentazione e formalizzazione utilizzati dalle Imprese System. A tal fine Telecom Italia fornisce indicazione, per tipologia di linea, dei relativi tassi di guasto considerati.
6. I volumi utilizzati ai fini della media di cui al comma 3 sono quelli consuntivati l’anno precedente a quello relativo all’Offerta di Riferimento oggetto di approvazione, considerando l’insieme degli interventi svolti, da Imprese System e Telecom Italia, nell’intero mercato dei servizi di accesso e rispetto al territorio nazionale.
7. Il prezzo medio nazionale della componente on field dei servizi di bonifica impulsiva potrà essere ottenuto, nell’ambito del modello BULRIC di cui alla delibera n. 623/15/CONS, utilizzando i costi di cui al punto 5 e determinando il valore medio nazionale con le stesse regole di ponderazione di cui ai punti 3 e 6 precedenti.
8. Per le attività di provisioning e assurance svolte in modalità disaggregata dalle Imprese System sulla rete di Telecom Italia per conto dell’OAO, Telecom Italia fattura all’OAO il corrispondente prezzo approvato nell’Offerta di Riferimento in vigore.
9. Telecom Italia versa all’Impresa System il corrispettivo per le attività di provisioning e assurance svolte sulla propria rete in modalità disaggregata, stabilito nel contratto stipulato tra l’OAO e L’impresa System.
L’OAO versa direttamente all’Impresa System il corrispettivo per eventuali attività svolte sulla propria rete, nonché per le prestazioni oggetto del contratto stipulato con quest’ultima.
10. Nessun corrispettivo potrà essere richiesto da Telecom Italia all’OAO per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto stipulato tra l’OAO e l’Impresa System.
Disposizioni sulla separazione contabile e contabilità dei costi per i servizi accessori ai servizi di accesso di cui ai mercati 3a e 3b (articolo 14)
1. Telecom Italia adegua la propria contabilità regolatoria in modo da fornire evidenza delle componenti di costo e dei volumi imputabili ai servizi accessori nei mercati 3a e 3b nel corso dell’anno di competenza. A tal fine tiene conto a) del perimetro dei servizi tecnici accessori on-field; b) del Contratto di servizio; c) dei contratti stipulati con le Imprese System;
2. Ai sensi del comma precedente, Telecom Italia fornisce all’Autorità evidenza separata, conformemente alle previsioni di cui alla delibera n. 623/15/CONS:
a) delle componenti di costo imputabili ai servizi accessori ai servizi di accesso forniti dalla propria manodopera sociale per il tramite di Telecom Italia System; Telecom Italia, nel rendicontare quanto sopra, separa le componenti di costo relative ai servizi di accesso per i propri Clienti da quelle relative ai servizi di accesso per i Clienti degli OAO;
b) delle componenti di costo imputabili ai servizi accessori ai servizi di accesso fornite dalla manodopera delle Imprese System tenuto conto dei contratti comunicati all’Autorità 3; Telecom Italia nel rendicontare quanto sopra separa le componenti di costo relative ai servizi di accesso per i propri Clienti da quelle relative ai servizi di accesso per i Clienti degli OAO;
c) dei volumi dei servizi (n. di interventi di provisioning/assurance) forniti dalla propria manodopera sociale separando quelli per i Clienti retail da quelli wholesale;
d) dei volumi dei servizi (n. di interventi di provisioning/assurance) forniti dalla manodopera delle Imprese System separando quelli per i Clienti retail da quelli wholesale;
e) dei costi di gestione, tracciabilità, coordinamento e monitoraggio, delle Imprese System, di cui all’articolo 22, comma 3, lett. f), della Delibera 623/15/CONS.
3. Telecom Italia mette a disposizione dell’Autorità i valori dei KPI di parità di trattamento separando gli ordini svolti da Telecom Italia System e dalle Imprese System.
6 Analisi di impatto della misura di disaggregazione
6.1 La proposta di TI e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS
La proposta di TI
L’impatto economico
73. TI ha rappresentato che la realizzazione della proposta di disaggregazione delle attività on field di provisioning e assurance sopra descritta richiede interventi di medio impatto sui sistemi e sui processi per:
sviluppare e gestire una sezione “System Unico” sul Portale Wholesale;
adeguare i processi di provisioning e assurance per poter gestire le fasi di lavorazione disaggregate;
sviluppare nuove modalità di comunicazione con le piattaforme informatiche del
System Unico (protocolli di scambio dati basati su web services);
sviluppare e gestire nuove profilature degli accessi sui sistemi di TI, per segregare al System Unico le sole fasi e i soli dati di sua competenza;
sviluppare nuovi report di consuntivazione delle attività, che tengano in considerazione la disaggregazione di alcune fasi di processo.
74. Sulla base di una stima preliminare, TI ritiene che l’insieme degli interventi sopra descritti richiede alcuni milioni di Euro di investimento e comporterà anche un prevedibile moderato incremento dei costi operativi conseguente all’incremento dell’attività di monitoraggio.
Il valore economico delle attività di assurance (bonifica impulsiva)
75. Facendo riferimento all’esercizio 2015, TI stima un determinato valore dei servizi on field di bonifica impulsiva (9), tenuto conto di un canone mensile per interventi
(9) La valutazione economica riportata nel testo è stata ottenuta applicando il valore della quota del canone mensile dei servizi ULL e SLU, al netto della componente di Back Office, al rispettivo numero di
on field per bonifica impulsiva pari a 0,71 €/accesso/mese per ULL e 0,49 €/accesso/mese per SLU, con tassi di intervento on field per bonifica impulsiva, rispettivamente, del 10% e 7,9%. Tale valutazione è svolta avendo a riferimento il volume complessivo di linee telefoniche, di cui 5,5 milioni di ULL+SLU.
Il valore economico delle attività on field di provisioning
76. Facendo riferimento all’esercizio 2015, Telecom ha fornito una stima del valore dei servizi on field di provisioning (10).
Impatto sulle imprese
77. TI ritiene che il modello di disaggregazione proposto – conciliando l’efficienza operativa, lo sviluppo della concorrenza e le garanzie di sicurezza e integrità della rete con i ruoli e la struttura delle relazioni negoziali degli attori all’interno della filiera – consente di minimizzare l’impatto negativo di un cambiamento esogeno del modello di business delle Imprese di Rete, assicurando nel contempo il conseguimento degli obiettivi posti alla base delle linee guida formulate dall’Autorità.
Occupazione
78. Nell’attuale assetto di mercato, la domanda di servizi connessi alle attività di provisioning e assurance è soddisfatta dalle strutture aziendali di TI, specificatamente dalla Funzione Open Access, nonché dalle Imprese di Rete che operano in nome e per conto di TI.
79. Ad Open Access fa riferimento un organico di diverse migliaia di unità, di cui la maggioranza è allocato su attività direttamente operative connesse con la gestione della rete di accesso. Parte del personale di Open Access, infine, è dedicato alla realizzazione delle attività on field.
80. Per la realizzazione degli interventi on field, oltre al proprio personale, Open Access utilizza anche le Imprese di Rete, che operano in nome e per conto di TI. I Primary Vendors dispongono di un organico complessivo di diverse migliaia di addetti, di cui una parte significativa allocato ad attività riferibili alla fornitura di servizi a TI.
81. TI ritiene che, a parità di domanda, una modifica del ruolo e della struttura delle relazioni negoziali tra gli attori rilevanti nel processo operativo di erogazione dei servizi
accessi. Il corrispondente valore per i clienti TI e per quelli OAO su altre catene Wholesale sono stati valorizzati al canone dell’ULL.
10 La valutazione economica riportata nel testo è stata ottenuta enucleando pro quota dai prezzi dei contributi il valore associabile alle sole attività on field, in proporzione alle tempistiche approvate da AGCom. La valutazione è stata circoscritta ai soli interventi di provisioning per attivazione, sia nella
connessi alle attività di provisioning e assurance, non risulterebbe di per sé suscettibile di modificare stabilmente il livello di occupazione del comparto.
82. Il modello di disaggregazione proposto, mantenendo il ruolo di governo integrato e la centralità di Telecom Italia, consente di implementare un percorso di evoluzione coerente con la struttura di un sistema produttivo, oramai consolidato e ottimizzato in funzione dei fabbisogni complessivi di tutti gli operatori di telecomunicazione.
Le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS
83. L’Autorità richiama che la stima preliminare fornita da Telecom Italia degli interventi di adeguamento dei sistemi è pari ad alcuni milioni di Euro di investimento.
84. Il valore economico complessivo dei servizi on field di bonifica impulsiva è stimato dall’operatore11 e, per i servizi on field di provisioning, nella modalità sopra indicata12.
85. Secondo Telecom Italia si avrebbe, altresì, un ridotto impatto occupazionale e sul modello di business delle Imprese di rete.
86. L’Autorità ritiene la valutazione fornita da Telecom Italia sostanzialmente condivisibile, fermo restando che andrà approfondita, nell’ambito della consultazione pubblica, la stima dell’impatto economico, in particolare, per l’adeguamento dei sistemi informativi.
D10. Si forniscano specifiche valutazioni in relazione all’analisi di impatto.
6.2 Le osservazioni degli operatori
O119. Fastweb e Vodafone ritengono che Telecom Italia non abbia fornito alcuna seria valutazione di impatto a dimostrazione che i modelli di disaggregazione ed esternalizzazione in realtà non comportano impatti apprezzabili sulle procedure attuali visto che già oggi Telecom Italia usa i System sia per le attività di delivery che per quelle di assurance.
11 La valutazione economica riportata nel testo è stata ottenuta applicando il valore della quota del canone mensile dei servizi ULL e SLU, al netto della componente di Back Office, al rispettivo numero di accessi. I corrispondenti valori per i clienti TI e per quelli OAO su altre catene Wholesale sono stati valorizzati usando il canone dell’ULL.
12 La valutazione economica riportata nel testo è stata ottenuta enucleando pro quota dai prezzi dei contributi il valore associabile alle sole attività on field, in proporzione alle tempistiche approvate dall’Autorità. La valutazione è stata circoscritta ai soli interventi di provisioning per attivazione, sia nella
O120. Fastweb e Vodafone ritengono che il costo stimato da Telecom sia irrealistico e non condivisibile. Ritengono che Telecom Italia non abbia fornito nel proprio documento alcun elemento che possa giustificare un impatto economico dell’ordine di alcuni milioni di euro, A loro avviso l’adozione del modello di disaggregazione non comporta impatti apprezzabili sulle procedure e i sistemi attuali, visto che già oggi Telecom Italia usa i System sia per il delivery che per l’assurance. Inoltre, gli operatori sottolineano che le attività che nella proposta continuerebbero ad essere svolte da Telecom Italia sono di fatto attività operative che gli OAO già remunerano ampiamente tramite il mark-up wholesale per costi commerciali OAO e costi di back-office e gestione ticket.
O121. Tali operatori non concordano, dunque, con alcuna ipotesi di aumento dei costi operativi da riconoscere a Telecom Italia, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalla disaggregazione dei servizi accessori (in termini ad esempio di minori costi legati all’esecuzione delle attività di policy di contatto da parte dei System o minori penali per le attività on-field) e al miglioramento della qualità delle procedure wholesale.
O122. Fastweb e Vodafone, infatti, sottolineano che nel caso di disaggregazione (e ancor più di esternalizzazione) Telecom Italia verrebbe sgravata della responsabilità in termini di coordinamento e corresponsione di penali delle attività oggetto di disaggregazione e che tale beneficio compensa più che proporzionalmente qualsiasi eventuale minima attività/riorganizzazione che Telecom Italia debba affrontare per l’erogazione del servizio nella nuova modalità.
O123. Fastweb e Vodafone condividono infine la valutazione di Telecom Italia sul fatto che il modello di disaggregazione (non modificando nella sostanza i processi già in piedi per le attività di assurance) può essere velocemente implementato senza rilevanti impatti.
O124. Wind ritiene che la modalità di disaggregazione proposta da Telecom Italia e la modalità di disaggregazione “evoluta” non abbiano impatti economici né tecnici su Telecom Italia, in quanto esse non sono altro che l’attuale modalità di System unico estesa all’intero territorio nazionale (con la possibilità di negoziazione delle condizioni economiche tra OAO e System in quest’ultimo caso). L’implementazione del modello di disaggregazione o disaggregazione “evoluta” non dovrà inoltre avere impatti in termini di maggiori costi per gli OAO.
O125. Telecom Italia precisa che l’analisi di impatto va intesa come strettamente conseguente all’adozione del modello proposto, ed evidenzia alcuni potenziali impatti negativi che bisognerebbe riconsiderare, con particolare riferimento agli effetti conseguenti al modello di gara valutato dall’Autorità, quali: l’impatto sui sistemi informativi, l’impatto sui contratti in essere con le Imprese di Rete, gli impatti occupazionali dovuti all’estensione della gara ai servizi utilizzati da Telecom Italia nell’ambito dei processi di produzione interni. L’operatore osserva che eventuali vincoli esogenamente introdotti comporterebbero inevitabilmente un’attenta valutazione delle
misure necessarie a ristabilire condizioni di efficienza industriale, che consentano all’azienda di competere su un piano di parità con gli OAO.
O126. Infine, le Organizzazioni Sindacali Nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL (di seguito, “Organizzazioni Sindacali” o “XX.XX.”), in qualità di sindacati maggiormente rappresentativi nell’ambito del settore delle telecomunicazioni (sia della società Telecom Italia, sia degli operatori alternativi e di alcune Imprese di rete facenti parte del System Unico) hanno fornito la loro posizione in merito ai risvolti organizzativi ed occupazionali, nel comparto e nell’azienda Telecom Italia, delle misure di disaggregazione/esternalizzazione oggetto di discussione nel presente procedimento istruttorio.
O127. Le Organizzazioni Sindacali ritengono che la misura di disaggregazione associata al sistema della selezione su base competitiva con ribasso dei prezzi, ma ancor più l’esternalizzazione, possa avere un impatto negativo significativo sul sistema occupazionale del settore (numero di occupati e condizioni di lavoro dell’intera filiera) e sui livelli di qualità del servizio. In particolare, esse evidenziano che entrambe le misure oggetto di discussione (disaggregazione ed esternalizzazione) potrebbero determinare un’eccessiva corsa al ribasso dei prezzi tra le società appaltatrici che escluderà dal mercato Telecom Italia nella gestione della propria rete. Le XX.XX. sottolineano che tali misure sottoposte a consultazione, sia il modello di gara previsto nel testo sottoposto a consultazione sia modello secondo cui gli operatori alternativi possono negoziare con le Imprese di rete il prezzo migliore, per singola area territoriale e per singolo servizio, rischiano di estromettere dal mercato Telecom Italia, con ricadute pericolose sull’intero sistema occupazionale del settore, non solo in termini di esuberi del personale nell’area di rete di Telecom Italia ma anche in termini di condizioni contrattuali del personale che andrà a svolgere le attività disaggregate per conto delle Imprese di rete.
O128. Al riguardo, le Organizzazioni Sindacali evidenziano che l’implementazione delle misure di disaggregazione/esternalizzazione possa rischiare di incentivare le Imprese di rete a ricorrere al Subappalto delle attività oggetto di disaggregazione, al fine di poter applicare prezzi sempre più bassi e, dunque, a ricorrere a personale sempre meno qualificato senza rispettare il limite contrattuale, con conseguenti fenomeni di dumping professionale e salariale. Le XX.XX. evidenziano che, se si considera che il numero elevato di centrali e di armadi di strada coinvolti non consentirà di effettuare facilmente i necessari controlli, i modelli di gara o autonomia contrattuale possono generare significativi impatti negativi sulla qualità del servizio e sulla sicurezza dei dati degli utenti.
O129. Le organizzazioni invitano, pertanto, l’Autorità a valutare attentamente tali risvolti negativi sul livello di occupazione e sulla qualità dei servizi di accesso. Ogni misura adottata dovrà preservare l’obiettivo del miglioramento della qualità del servizio e della tutela occupazionale oltre a non creare condizioni asimmetriche a svantaggio della stessa manodopera sociale.
6.3 Le valutazioni istruttorie dell’Autorità
V86. L’Autorità valuta che il modello proposto da Telecom Italia di disaggregazione delle attività di provisioning ed assurance delle linee ULL e SLU, come modificato con il presente provvedimento alla luce degli esiti della consultazione pubblica e secondo le modalità precedentemente descritte, riduca gli impatti, di natura economica e tecnica, per gli operatori sul mercato, in quanto si tratta sostanzialmente di un’evoluzione dell’attuale modalità di System unico. In particolare, la decisione dell’Autorità relativamente alla procedura di qualificazione delle Imprese di rete e di selezione condivisa dell’impresa System, così come al perimetro delle attività oggetto di disaggregazione, non determinano modifiche sostanziali al sistema attualmente utilizzato. Resta, tuttavia, un onere di gestione da riconoscere a Telecom Italia.
V87. Per tali ragioni, l’Autorità valuta che l’implementazione della misura di disaggregazione, così come nelle precedenti sezioni descritta, possa essere realizzata celermente, secondo le tempistiche illustrate nel paragrafo successivo.
V88. In merito alle osservazioni formulate dalle Organizzazioni Sindacali – in particolare, al rischio paventato dalle stesse dei risvolti negativi in termini occupazionali e di livello di qualità del servizio conseguenti all’implementazione della misura di disaggregazione – si evidenzia quanto segue.
V89. In primo luogo, la procedura di qualificazione delle Imprese System, che sarà adottata a valle del presente provvedimento, secondo le indicazioni illustrate nel precedente paragrafo 3.3 e come disposto dall’articolo 3 del presente provvedimento, garantisce la selezione di soggetti in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e solidità finanziaria almeno equivalenti a quelli già richiesti alle Imprese di Rete utilizzate attualmente da Telecom Italia, e prevede requisiti molto stringenti in termini di professionalità e correttezza contrattuale nei confronti di eventuali altre aziende a cui vengono subappaltate le attività. A tale proposito si richiama che l’Autorità ha introdotto l’obbligo per Telecom Italia di comunicare alla stessa i criteri di qualificazione delle Imprese di Cantiere, ai fini di eventuali osservazioni.
V90. In secondo luogo, considerati gli esiti dalla consultazione pubblica con la presente delibera l’Autorità stabilisce che la scelta dell’Impresa di rete sia implementata secondo il modello di selezione condivisa, unanimemente proposto e, dunque, non attraverso un meccanismo di gara.
V91. Infine, si evidenzia – come dettagliatamente illustrato nel precedente paragrafo 2.3 – che il modello contrattuale adottato con il presente provvedimento prevede, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS, un ruolo di coordinamento di Telecom Italia nella fase di contrattazione con le Imprese System delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi oggetto di disaggregazione e, dunque, non prevede una contrattazione autonoma tra gli OAO e le Imprese System con pagamento del valore contrattualizzato. Inoltre, si evidenzia che il prezzo delle attività oggetto di disaggregazione, che sarà pagato dagli operatori alternativi, continuerà ad
essere quello approvato annualmente nell’Offerta di Riferimento, unico a livello nazionale, sulla base del costo medio di fornitura delle suddette attività che beneficia dei valori economici dei contratti System.
V92. In disparte dalle valutazioni occupazionali della stessa interessata Telecom Italia, nel caso della disaggregazione, si ritiene di poter dire che quanto sopra garantisce l’assenza di meccanismi di scelta della manodopera da utilizzare (MOS o MOI) legata unicamente alla variabile di prezzo a discapito della qualità del servizio, del principio di remunerazione dei costi e sostenibilità dell’impresa e, a cascata, del livello occupazionale.
V93. L’Autorità ritiene che le misure regolamentari adottate garantiscano anzitutto la qualità delle prestazioni dei servizi erogati, nonché la conseguente auspicata e prevedibile espansione complessiva del mercato; ne discende che l’impatto sui livelli occupazionali va comunque letto entro le nuove chance di occupazione connesse al nuovo contesto, potenzialmente generato dalle misure introdotte.
7 Tempistiche di implementazione della misura di disaggregazione
7.1 La proposta di TI e le valutazioni preliminari di cui alla delibera n. 122/16/CONS
87. I tempi di implementazione della proposta di disaggregazione, nell’ipotesi che la stessa non venga modificata radicalmente nei suoi contenuti o modalità di funzionamento, sono stimati da TI in non meno di diversi mesi dall’approvazione dell’Autorità.
88. Di seguito si riportano le macro attività che verranno attivate a far data dall’approvazione della proposta da parte dell’Autorità:
a) Predisposizione del contratto;
b) Avvio delle sperimentazioni con gli OAO che avranno sottoscritto il contratto;
c) Avvio della messa in esercizio della proposta approvata da AGCOM, con i correttivi che saranno emersi nella fase sperimentale. TI si riserva, comunque, di definire in modo dettagliato i suddetti tempi in funzione dell’effettivo grado di pervasività dell’impatto sui processi di provisioning e assurance della soluzione approvata dall’Autorità.
D11. Si forniscano valutazioni in relazione agli impatti delle misure proposte e alle tempistiche di implementazione
7.2 Le osservazioni degli operatori
O130. BT, pur evidenziando la genericità delle tempistiche indicate da Telecom Italia, ritiene che il modello di disaggregazione sia di facile e immediata implementazione.
O131. Fastweb e Vodafone concordano con la valutazione dell’Autorità di ritenere il modello di disaggregazione rapidamente realizzabile senza impatti economici per gli OAO, in quanto implementato in continuità con l’attuale sistema, seppur esteso al provisioning e con elementi di maggiore flessibilità contrattuale per gli OAO.
O132. Fastweb e Vodafone ritengono che, in merito alle tempistiche di implementazione, la proposta di Telecom Italia sia generica e non circostanziata e con il chiaro obiettivo strumentale di ritardare il più possibile l’effettiva implementazione della disaggregazione per i servizi accessori da parte degli OAO. Secondo gli operatori, una volta definiti da parte dell’Autorità gli elementi rilevanti, il recepimento degli stessi nel contratto tra Telecom Italia e gli OAO dovrebbe essere rapido, ritenendo sufficiente a tal fine predisporre un addendum al contratto/i già in essere tra Telecom Italia e l’OAO per il servizio ULL/SLU per tenere conto dello scenario di disaggregazione sulla base delle linee guida fornite dall’Autorità.
O133. Al fine di evitare comportamenti ostruzionistici e dilatori da parte di Telecom Italia, Fastweb e Vodafone ritengono che l’Autorità dovrebbe indicare un periodo massimo per completare la fase negoziale per la contrattualizzazione della disaggregazione (non superiore a 30 gg) a valle del quale sarà l’Autorità a dirimere eventuali punti di mancato accordo. Inoltre, pur riconoscendo che l’implementazione potrà prevedere un periodo di sperimentazione, gli operatori evidenziano che questa fase non debba rappresentare un ulteriore elemento dilatorio da parte di Telecom Italia e che, pertanto, la fase di messa a regime dovrà rappresentare la naturale continuazione della fase di sperimentazione e non costituire una nuova fase per rimettere in discussione il processo.
O134. Secondo Wind, la disaggregazione di per sé è applicabile da subito, ovviamente a seguito e previa chiusura dei contratti inter-operatore. Alcune prestazioni potrebbero essere disponibili in un momento successivo, ad esempio quelle relative agli SLA plus e l’eventuale gara per il fornitore unico. La disaggregazione evoluta ha invece dei tempi non nulli per il suo avvio, ma comunque molto contenuti (sicuramente inferiori a 6 mesi), per la predisposizione ed adeguamento contratti SU-TI, OAO-SU e TI-OAO e per la predisposizione dei dettagli amministrativi e variazione listini interoperatore.
O135. Telecom Italia conferma le valutazioni sui tempi di implementazione, ferma restando la loro coerenza con il modello proposto, in assenza di radicali cambiamenti alla struttura ipotizzata nel documento citato. Con riferimento al modello di scelta condivisa del System fra Telecom Italia e OAO, le argomentazioni proposte dall’operatore supportano la valutazione sui tempi brevi di implementazione, stante la