per alpi
C O N T R A T T O D I A F F I T T O
per alpi
Il contratto di affitto si basa sulla legge federale sull'affitto agricolo del 4 ottobre 1985 (legge sull'affitto agricolo, LAAgr; RS 211.213.2). Per tutti i dettagli non disciplinati nel presente con- tratto si rinvia alla legge sull'affitto agricolo.
Azienda d'estivazione
Nome | |
Nel Comune di |
Locatore
Nome | |
Indirizzo | |
Nome (rappresentante) | |
Xxxxxxxxx (rappresentante) | |
Tel. / E-mail (rappresentante) |
Affittuario
Nome | |
Indirizzo | |
Nome (rappresentante) | |
Xxxxxxxxx (rappresentante) | |
Tel / E-mail (rappresentante) |
1. COSA AFFITTATA
1.1. Edifici
Designazione degli edifici | AFG n. | Coordinate |
1.2. Pascoli
Nome del pascolo / dell'alpe | Numero dell'azienda | Carico normale disposto |
I seguenti oggetti non fanno parte del presente contratto d'affitto:
2. INIZIO / FINE DELL'AFFITTO
2.1. Inizio dell'affitto
L'affitto inizia il e dura dapprima anni. Il contratto può quindi essere disdetto al più presto per il
La durata dell'affitto è di almeno 6 anni. Un periodo più breve è possibile se si chiede l'autorizzazione all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione dei Grigioni, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx (art. 7 LAAgr).
2.2. Rinnovazione dell'affitto
Se il contratto d'affitto non è disdetto da nessuno delle parti entro il termine previsto, esso si prolunga tacitamente per altri 6 anni.
La durata del rinnovo è di almeno 6 anni. Un periodo più breve è possibile se viene autorizzato dall'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione dei Grigioni (art. 8 LAAgr).
2.3. Disdetta
Il termine di disdetta è di 1 anno. La disdetta deve essere inoltrata per iscritto e deve perve- nire all'altro contraente al più tardi il giorno prima della scadenza del termine di disdetta.
Il termine di disdetta è di almeno 1 anno (art. 16 LAAgr).
2.4. Fitto
Il fitto annuale per la cosa affittata ammonta a un importo forfetario pari a fr. Per esteso:
Il pagamento viene effettuato per l'anno d'affitto trascorso. Il pagamento deve essere effet- tuato entro il 31 dicembre, la prima volta entro il 31 dicembre 20 e deve essere versato sul seguente conto del locatore: IBAN:
CH
Il municipio o l'Ispettorato cantonale del registro fondiario e registro di commercio possono sollevare opposizione se ritengono eccessivo il fitto. L'opposizione deve essere inoltrata all'Ufficio per l'agricol- tura e la geoinformazione dei Grigioni (art. 6 ordinanza cantonale sull'agricoltura [CSC 910.050])).
2.5. Contributi
I contributi della Confederazione secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) come con- tributi d'estivazione, contributi per la biodiversità e contributi per la qualità del paesaggio spettano interamente all'affittuario.
2.6. Consegna della cosa affittata
All'inizio dell'affitto viene effettuato un sopralluogo della cosa affittata; eventuali difetti ven- gono eliminati o iscritti in un verbale di consegna. Il verbale di consegna è firmato da en- trambe le parti e allegato al presente contratto d'affitto. All'inizio dell'affitto viene allestito un inventario del materiale, dei macchinari e delle scorte disponibili. L'inventario è firmato da en- trambe le parti e allegato al presente contratto d'affitto.
Modifiche alla cosa affittata che non consentono il ripristino dello stato originario possono es- sere apportate dall'affittuario solo previo consenso del locatore. In sede di scioglimento del contratto d'affitto va tenuto conto della naturale usura per invecchiamento della cosa affittata.
3. EDIFICI
3.1. Manutenzione
Il locatore provvede affinché gli edifici e le infrastrutture si trovino in uno stato che consenta lo sfruttamento appropriato della cosa affittata.
La manutenzione ordinaria spetta all'affittuario
Egli si impegna a eseguire tempestivamente ed accuratamente le riparazioni necessarie, come ad es. la sostituzione di giacigli per il bestiame, di vetri delle finestre, di tegole, la ma- nutenzione dell'approvvigionamento idrico, la disotturazione delle condutture, la decalcifica- zione del boiler, i lavori da spazzacamino. Per riparazioni che vanno oltre la manutenzione ordinaria è necessario informare preventivamente il locatore.
Il locatore deve effettuare in tempo utile e a proprie spese le grandi riparazioni agli edifici e agli impianti. Tra queste rientrano tra l'altro: la manutenzione delle fondamenta, dei muri, dei tetti, dei camini, delle grondaie, dei parafulmini, degli impianti di riscaldamento, dell'approvvi- gionamento idrico o degli altri impianti fissi.
3.2. Investimenti
3.3. Spese d'esercizio
3.4. Assicurazioni
3.5. Recinzioni
La costruzione di recinti fissi per la separazione di boschi/pascoli è a carico del locatore. L'impianto e la manutenzione di altre recinzioni, le spese per i fili metallici, gli isolatori e i pali sono a carico dell'affittuario. Il legno necessario può essere raccolto a titolo gratuito nel bosco appartenente all'alpe previo accordo con l'Ufficio forestale.
Ulteriori disposizioni:
4. SFRUTTAMENTO DEL PASCOLO
Attualmente lo sfruttamento dei pascoli d'estivazione è disciplinato in ampia misura dall'ordi- nanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13) e dalla legge sui comuni (CSC 175.050).
4.1. Subaffitto
Il subaffitto è permesso solo con l'esplicito consenso del locatore. L'affittuario può estivare bestiame di terzi, deve comunque dare la preferenza a quello tenuto nel comune dove è si- tuato l'alpe secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge sui comuni. L'affitto degli edifici al di fuori del periodo di estivazione viene regolato come segue:
4.2. Sfruttamento della superficie del pascolo da parte del locatore
4.3. Carico
Il carico dei singoli pascoli d'estivazione corrisponde al carico usuale attualmente disposto. Il carico usuale può essere adeguato sulla base di una pianificazione della gestione. Un au- mento del carico usuale stabilito deve essere concordato con il locatore.
Il carico e lo scarico dell'alpe vengono stabiliti dall'affittuario.
Il carico massimo è stato stabilito dall'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione. Un aumento deve essere prima approvato dall'Ufficio. Se l'aumento del carico viene autorizzato durante il periodo di affitto, il fitto può essere adeguato (art. 11 LAAgr).
Determinazione del carico usuale (art. 41 OPD).
4.4. Cura die pascoli
L'affittuario si impegna a gestire, a curare e a concimare i pascoli in modo adeguato. Egli è libero riguardo al tipo di sfruttamento (suddivisione del pascolo, pascolo in rotazione, ecc.). L'affittuario ha il diritto di falciare una superficie limitata e di depositare sull'alpe il foraggio per casi d'emergenza.
Indennità dovute a limitazioni nello sfruttamento dei pascoli (protezione della natura o di ter- reni palustri ecc.) oppure indennità per perdita di guadagno spettano all'affittuario. Indennità per diritti di condotta spettano al locatore.
4.5. Concimazione
La concimazione dei pascoli deve essere mirata a fare in modo che la composizione bota- nica sia equilibrata e ricca di specie e che lo sfruttamento sia moderato e graduato. È vietato l'impiego di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe. Per l'apporto di concimi non prodotti sull'alpe è richiesta un'autorizzazione del Cantone.
Il servizio cantonale competente può autorizzare l'apporto di concimi non prodotti sull'alpe (art. 30 OPD).
4.6. Erbicidi
Deve essere evitata la propagazione delle erbacce. L'impiego di erbicidi è autorizzato per il trattamento pianta per pianta. Applicazioni su intere superfici sono ammesse soltanto nell'ambito di un piano di risanamento.
Applicazioni su intere superfici necessitano di un'autorizzazione del servizio cantonale specializzato (art. 32 OPD).
5. DIRITTI PARTICOLARI
5.1. Accesso
L'affittuario può utilizzare gratuitamente le vie d'accesso.
La manutenzione (spargimento della ghiaia, realizzazione di attraversamenti, cancelli, ecc.) delle vie/degli accessi fino alle cascine è di competenza del locatore. La manutenzione delle vie e dei sentieri nel comprensorio dell'alpe è compito dell'affittuario.
Altre regolamentazioni:
5.2. Raccolta di legna
Previo accordo con l'ufficio forestale comunale, l'affittuario può raccogliere gratuitamente le- gna da ardere dal bosco. L'esbosco è compito dell'affittuario.
5.3. Approvvigionamento idrico
L'affittuario è autorizzato a servirsi per il fabbisogno dell'alpe delle sorgenti e dei ruscelli esis- tenti sul territorio dei pascoli di estivazione. La realizzazione dell'acquedotto vero e proprio (captazioni di sorgente, serbatoi, condotte, fontane) è compito del locatore. L'affittuario pro- vvede alla relativa manutenzione, alla pulizia e alla messa fuori esercizio alla fine della sta- gione. L'affittuario deve attuare le misure di protezione ordinate per le sorgenti (recinzione delle zone di protezione, ecc.). Le spese che derivano dai prelievi d'acqua prescritti dalla legge sono a carico dell'affittuario.
5.4. Trasferimento in caso di nevicate
Per quanto riguarda il trasferimento in caso di nevicate si conviene quanto segue:
6. OBBLIGHI PARTICOLARI
6.1. Ispezioni/sopralluoghi
L'affittuario si impegna a sfruttare la cosa affittata in modo adeguato. In occasione di un so- pralluogo comune da tenersi annualmente saranno discussi e fissati per iscritto i migliora- menti necessari riguardo alla gestione e agli investimenti. Il locatore è responsabile per la convocazione relativa al sopralluogo annuale.
6.2. Rapporti
L'affittuario provvede alla richiesta stesura dei rapporti destinati agli uffici competenti (contri- buti d'estivazione, banca dati sul traffico degli animali, bestiame di terzi, produzione di latte e latticini, ecc.).
6.3. Procedura e rimedi giuridici
a) Autorità amministrativa
L'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione dei Grigioni è l'autorità competente (art. 5 dell'ordinanza cantonale sull'agricoltura [CSC 910.050])
- per l'autorizzazione alla pattuizione di una durata più breve dell'affitto e/o per la pro- trazione dell'affitto
- per decisioni d'accertamento conformemente all'art. 49 LAAgr
- per l'esecuzione dell'ordinanza sui pagamenti diretti
L'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio è l'autorità competente (art. 6 dell'ordinanza cantonale sull'agricoltura)
- per opposizioni contro il fitto
b) Autorità giudiziarie
Per le controversie di diritto civile sull'affitto fanno stato le norme del codice di procedura ci- vile (art. 7 dell'ordinanza cantonale sull'agricoltura).
7. Ulteriori accordi
Luogo: | Data: | Il locatore: |
......................................... | ................................ | |
Luogo: | Data: | L'affittuario: |
......................................... | ................................ | |