Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA
L'anno il giorno del mese di presso la sede della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, in Piazza dei Cinquecento, 67 – 00000 Xxxx
Tra la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, codice fiscale 80199570583, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00185 Roma, in seguito denominata
"Amministrazione", rappresentata dalla Dottoressa Xxxxxxx Xxxxx, nata a _ domiciliata per la carica presso la sede dell’Amministrazione;
il ,
E l'Istituto di Credito (in seguito denominato "Tesoriere"),
codice fiscale , partita Iva , legalmente rappresentato da , nato a
il , domiciliato per la carica in
Premesso
- Che con determina dirigenziale n. del l'Amministrazione, in esito alla procedura di gara agli atti, ha stabilito di affidare il proprio servizio di Cassa all'Istituto di Credito
per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2023;
- Che il Tesoriere si è dichiarato disposto ad assumere il servizio in parola per tutto il periodo su richiamato;
- Che l'Amministrazione è sottoposta alla disciplina di cui alla L. n. 720 del 29 ottobre 1984, da attuarsi con le modalità applicative di cui ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985;
- Che il Tesoriere, con riguardo alle disponibilità dell'Amministrazione giacenti in Tesoreria Unica, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Amministrazione medesima a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Affidamento del servizio
1. Il servizio dovrà essere svolto nei locali dei Tesoriere, necessariamente siti nell'ambito del territorio del Comune di Roma con orario di sportello degli Istituti di Credito.
2. Il servizio di Cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 19, viene svolto in conformità alla legge, al regolamento dell'Amministrazione nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. II servizio di Xxxxx dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici tra l'Amministrazione ed il Tesoriere, attraverso strumenti quali Internet banking e Home banking per l'accesso diretto in tempo reale agii archivi del conto l'attivazione del servizio di riscossione/pagamenti con reversali e mandati informatici.
4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo, fra le parti possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso, i cui oneri sono ad esclusivo carico del Tesoriere. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di lettere.
5. II Xxxxxxxxx metterà a disposizione del servizio di Cassa personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora l'Amministrazione dovesse ritenere che il nuovo soggetto non possegga le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
Art. 2 - Oggetto della convenzione
1. il servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Amministrazione e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Amministrazione medesima e dalla stessa ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.
Art. 3 - Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Amministrazione ha durata annuale, con inizio 1'1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
2 Resta salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell'esercizio da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo e comunque in tempi tali da permettere la resa del conto di cui al successivo art. 8.
3. Le regolarizzazioni di cui al comma 2 saranno comunque contabilizzate con riferimento all'anno precedente.
Art. 4 - Riscossioni
1. La SSABAP delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo e causa facendo obbligo allo stesso di rilasciare, in suo luogo quietanza liberatoria.
2. Le entrate saranno incassate dal tesoriere in base ad ordinativi di riscossione (reversali) emessi dalla Soprintendenza su moduli appositamente predisposti, datati, numerati progressivamente e sottoscritti dal Soprintendente o da un suo delegato, contro rilascio di regolari ricevute, numerate progressivamente per ogni esercizio, compilate con procedure meccanizzate. Gli ordinativi di riscossione potranno essere emessi dalla Soprintendenza e trasmessi al tesoriere anche con sistemi informatici, con collegamento diretto tra il servizio ragioneria della Soprintendenza ed il Tesoriere.
3. La Tesoreria deve accettare, anche senza la preventiva emissione di ordinativi di incasso, ogni
somma versata in favore dell’Ente, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione per esteso delle casuali di versamento, dei dati del versante e della Tesoreria di provenienza.
4. Tali incassi andranno immediatamente segnalati alla Soprintendenza stessa, la quale è tenuta ad emettere i relativi ordini di riscossione entro trenta giorni dalla data di consegna della documentazione giustificativa da parte della Tesoreria.
5. Il tesoriere dovrà predisporre quanto necessario per garantire la possibilità di riscossione tramite internet di tutte le entrate relative ai servizi che la Soprintendenza attiverà sul proprio sito.
6. Il servizio di tesoreria/cassa sarà gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il servizio ragioneria della Soprintendenza e il tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio nonché di provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici ai sensi dell’art. 50 comma 8 e dell’art. 33 comma 9 , del
D.P.R. 97/03.
7. Le modalità di attuazione saranno successivamente concordate.
8. Il Tesoriere riconosce per le riscossioni valuta così come risulta dal verbale di aggiudicazione.
Art. 5 – Pagamenti
1. Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.P.R. 204/03, effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dalla Soprintendenza su moduli da essa predisposti, datati, numerati progressivamente per esercizio finanziario, firmati dal Capo di Istituto o da un suo delegato.
2. Attraverso la convenzione di cui all’art. 12 del D.P.R. 240/03, si potrà richiedere al tesoriere di effettuare, senza oneri aggiuntivi per la Soprintendenza, ai sensi del D.P.R 97/03 art. 33 comma 3, i pagamenti da obblighi tributari derivanti da F24, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. In tal caso entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso la Soprintendenza dovrà emettere il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
3. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui
4. I mandati saranno ammessi al pagamento il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere e comunque non oltre i successivi 3 (tre) giorni bancabili.
5. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Soprintendenza sull’ordinativo e per il pagamento di competenze al personale dipendente, l’ente medesimo, di norma, deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza, tranne casi di particolare urgenza segnalati dall’ente e concordati con il Tesoriere.
6. Quando il pagamento dei mandati avviene con bonifico bancario, la valuta di addebito per la Soprintendenza corrisponde al giorno nel quale avviene il pagamento stesso; Invece la valuta fissa riconosciuta ai beneficiari dei bonifici sarà quella comunicata dall’aggiudicatario.
7. Le competenze al personale potranno essere pagate, nel rispetto della normativa vigente, con le seguenti modalità operative:
- contanti;
- accreditamento in c/c bancario o postale;
- assegno circolare trasferibile;
- assegno postale localizzato;
8. Per i pagamenti in valuta estera, il Tesoriere dovrà garantire l’espletamento di tale servizio gratuitamente, secondo modalità da concordare successivamente e comunque in conformità alla normativa vigente.
9. Il “Tesoriere” esegue i pagamenti, oltre che in contanti, anche con espressa annotazione sui titoli di spesa a mezzo c/c postale, assegni postali localizzati, assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari e accrediti su conti correnti bancari o altre modalità concordate.
10. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre ai sensi dell’art. 4 comma 9 del D.P.R 240/03.
11. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dalla Soprintendenza ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Il Tesoriere pertanto è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione.
12. Con la convenzione di cui all’art. 12 comma 1 del D.P.R. 240/03, si potrà concordare, senza oneri aggiuntivi per la Soprintendenza, che tutti i mandati relativi al pagamento degli emolumenti nonché il pagamento ai terzi delle ritenute operate al personale dipendente, delle utenze e dei pagamenti effettuati a favore di pubbliche amministrazioni, siano esclusi da spese commissioni e quant’altro a carico del beneficiario e della Soprintendenza.
13. Nell’ipotesi di cui al comma 12 a comprova e discarico del pagamento effettuato, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica recante timbro e firma della Tesoreria, da consegnare alla Soprintendenza unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
14. Il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
15. La Soprintendenza si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento relativi alle retribuzioni del proprio personale, anche i mandati relativi al pagamento dei contributi previdenziali , corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 20.12).
16. Qualora il pagamento, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 526 del 7 agosto 1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la Soprintendenza si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza (entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il mediante giro fondi dalla contabilità di questa Soprintendenza a quella di
….................................., intestatario della contabilità n. …........... presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato”.
17. Per il pagamento degli stipendi è considerato valido titolo per il discarico, idonea attestazione, apposta sui mandati, di effettuato accredito sui conti correnti dei beneficiari, preventivamente segnalati, intrattenuti presso la Tesoreria o filiali di altri Istituti di Credito.
18. I mandati di pagamento accreditati o commutati ai sensi del presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del bilancio d’esercizio.
19. La Soprintendenza specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per l’assoggettamento della quietanza all’imposta di bollo. In difetto di tali istruzioni, il Tesoriere si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
20. Il Tesoriere non deve dare corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze fra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere oppure se privi della indicazione dei codici meccanografici previsti dalla normativa vigente.
Art. 6 - Trasmissione di atti e documenti
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento saranno trasmessi dalla Soprintendenza al Tesoriere accompagnati da distinta in doppia copia, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per la Soprintendenza.
Le reversali di incasso sono munite del numero del capitolo di entrata. I mandati di pagamento sono muniti del numero del capitolo del bilancio sul quale grava il relativo onere.
La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati.
Gli ordinativi di pagamento dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima della data prevista per
l’esecuzione.
La Soprintendenza si impegna a comunicare preventivamente al Tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento nonché tempestivamente, le eventuali variazioni.
RESTITUZIONE DA PARTE DEL CASSIERE
Alla fine dell’esercizio finanziario la Tesoreria consegnerà alla Soprintendenza gli ordinativi di incasso, i mandati di pagamento emessi nel corso dell’esercizio e il bollettario dell’esercizio medesimo, accompagnati da una distinta in duplice copia di cui una, controfirmata dalla Soprintendenza, sarà rilasciata alla Tesoreria a titolo di scarico a riscontro di quanto previsto ai sensi degli artt. 6 comma 1, 15 comma 1, e 12 comma 2 lett. A) del presente capitolato.
I mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti al 31 dicembre dell’anno in cui sono stati emessi, saranno restituiti, tramite la banca Tesoriere della Soprintendenza per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.
A documentazione delle operazioni effettuate, la Tesoreria è tenuta ad apporre sui titoli di spesa, apposita esplicita e formale annotazione firmata anche ai fini della commutazione d’ufficio, con eventuale indicazione degli estremi dei titoli emessi e con un timbro della stessa Tesoreria.
Dette modalità sono considerate valide ai fini del discarico ed agli effetti della contabilizzazione finanziaria riepilogativa al 31 dicembre di ogni anno e del bilancio d’esercizio.
Art. 7 - Verifiche ed ispezioni
1. L'Amministrazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio di Cassa.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Cassa; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Cassa. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile dell'Amministrazione.
Art. 8 - Resa del conto finanziario
1. II Tesoriere, successivamente alla chiusura dell'esercizio, salvo nuove disposizioni di legge, rende all'Amministrazione, su modello conforme a quello di legge il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime, controllando la corrispondenza dei documenti con le scritture contabili dell'Amministrazione.
Art. 9 - Amministrazione titoli e valori in deposito
1. II Tesoriere assume, a titolo gratuito, in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Amministrazione nel rispetto delle norme vigenti.
2. li Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore della Amministrazione.
Art. 10 - Spese di gestione
1. Il servizio di cui alla presente convenzione è effettuato al costo offerto dal Tesoriere in sede di gara,
pari ad € annui. Fermo restando il pagamento del canone dovuto dall’Amministrazione al Tesoriere, le operazioni inerenti l'esecuzione di pagamenti ordinati dall'Amministrazione si intendono a titolo gratuito e non possono essere poste a carico né dell’Amministrazione nè dei beneficiari.
2. Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altra operazione bancaria non prevista dalla presente convenzione, né contenuta nell'offerta, eventualmente richiesta dall'Amministrazione.
Art. 11 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di Cassa
1. II Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Amministrazione, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Cassa.
Art. 12 - Imposta di bollo
1. L'Amministrazione, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
Art. 13 - Durata della convenzione
1. La concessione del servizio decorrerà dal 1 gennaio 2020 e si concluderà il 31 dicembre 2023. Non è ammesso il tacito rinnovo alla scadenza. Nei limiti e per i presupposti stabiliti dalla legge è ammessa la proroga della scadenza, previo accordo fra le parti.
2. il Tesoriere è tenuto, all'atto della cessazione del servizio, a depositare presso l'Amministrazione tutti i registri, i bollettari e ogni altro documento abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo, impegnandosi sin da ora ad assicurare con il Tesoriere subentrante la continuità della gestione a decorrere dal nuovo esercizio, trasferendo, inoltre, il know-how informatico all'uopo necessario senza oneri a carico dell'Amministrazione.
Art. 14 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipula e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
2. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 15 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2. Nel caso in cui le disposizioni contenute nella presente convenzione contrastino con norme di legge già vigenti o che entrino in vigore nel corso della durata della convenzione, trovano automatica applicazione le norme di legge anche in assenza di modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione, che le parti si impegnano comunque ad apportare con immediatezza al fine di rendere coerente la convenzione alla normativa.
3. Ogni modifica e/o integrazione alla presente convenzione potrà essere adottata con apposito atto aggiuntivo.
Art. 16 - Foro competente
1. Per la risoluzione delle controversie, qualora non si addivenisse ad un accordo bonario, la questione verrà deferita alla competente Magistratura Ordinaria del Foro di Roma.
Art. 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. ll Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Amministrazione Per il Tesoriere