REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE IDRICA
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO n. 10 DEL 25.02.2002
REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE IDRICA
Articolo 1
Distribuzione dell’acqua e uso
Il Comune somministra acqua nel suo territorio nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione delle reti di distribuzione in esercizio con regolari contratti di somministrazione alle condizione tutte del presente regolamento.
Per le zone non servite da reti comunali e per le quali l’Amministrazione non stia comunque procedendo all’urbanizzazione, il servizio idrico previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale concede la somministrazione idrica alle condizioni poste dal successivo art.3 punto 2) ferme restando le disposizioni generali del presente regolamento.
Il Comune somministra normalmente acqua potabile per usi domestici e compatibilmente con le sue disponibilità anche per altri usi. In questo caso tuttavia le concessioni potranno essere revocate in qualsiasi momento ove si rendesse necessario disporre dell’acqua per uso potabile e/o igienico e ciò ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
L’acqua viene di norma somministrata con il sistema di misura a contatore con le modalità specificate nel presente regolamento. L’acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se vari immobili appartengono allo stesso proprietario. Resta altresì vietata, sotto pena di risoluzione del contratto e sanzione amministrativa di €258,23 (L.500.000), qualsiasi diversa utilizzazione dell’acqua concessa per uso potabile quale condizionamento d’aria, innaffiamento
Articolo 2
Richiesta di somministrazione
Per ottenere la somministrazione di acqua l’interessato deve presentare al Comune l’apposito modulo di richiesta in bollo fornito dal Servizio Idrico, debitamente compilato.
La somministrazione dell’acqua viene di norma effettuata nei confronti dei singoli utenti proprietari dell’immobile, degli usufruttuari o degli enfiteuti, o del locatario. Quando si tratti di immobili
ancora da costruire alla richiesta deve essere allegata copia del progetto approvato dalle competenti Autorità. La richiesta effettuata dal proprietario, dall’enfiteuta o dall’usufruttuario, deve essere accompagnata dal titolo comprovante il diritto del richiedente sull’immobile (Licenza, Concessione ecc.); se effettuata dal locatario deve essere accompagnata anche dal benestare del proprietario, se effettuata infine per conto di una persona giuridica, da una copia dell’atto da cui risulti che il richiedente è il legale rappresentante dell’Ente. Nel caso di stabili comprendenti più appartamenti o locali sia che essi appartengono ad un solo proprietario o siano costituiti in condominio, la concessione di acqua non può essere cumulativa ma va richiesta per ogni singolo appartamento o locale, ciascuno dei quali costituisce distinta utenza ed è oggetto di separato contratto.
Per i casi di utenze cumulative già in essere, potrebbe avvenire su richiesta e laddove sia possibile l’installazione di singoli contatori idrici Comunali in luogo dei privati già esistenti e che costituirebbero anche essi singole utenze.
Laddove è previsto un deposito per l’installazione di autoclave al fine di fornire acqua gli immobili con più appartamenti o locali sarà installato un contatore principale d’ingresso e dopo tale deposito, in luoghi dove gli agenti del Comune possono liberamente accedere per procedere alla lettura ed alla ispezione, saranno posti in opera i contatori idrici per i singoli appartamenti o locali sui quali verrà effettuata la lettura. Può essere richiesto dell’Amministratore di immobili composti da più appartamenti o locali un contatore idrico per l’uso inerente le sole parti condominiali.
Articolo 3
Contratto di somministrazione e versamenti
1. Il Comune accertata la possibilità di erogare l’acqua dopo aver compilato il preventivo invierà per iscritto al richiedente a sotto-scrivere il regolare contratto di somministrazione e ad effettuare un versamento quale deposito, salvo conguaglio, pari alla somma preventivata per la costruzione dell’opera di presa definitiva come al successivo art.12.
Dopo l’esecuzione dei lavori il Comune rimetterà all’Utente una fattura con il dettaglio delle spese sostenute sia per ogni metro lineare di condotta eseguita sia per altre spese inerenti all’allaccio dell’utenza; le spese saranno calcolate dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base del prezzario regionale in vigore al momento della concessione e regolarmente approvato dalla Giunta Comunale comprendente anche le eventuali spese afferenti ai ripristini delle pavimentazioni stradali e ai diritti comunali per il rilascio delle licenze occorrenti per l’apertura dei cavi stradali o per la posa delle condotte nelle gallerie delle XX.XX. Nella fattura l’importo totale delle spese di cui sopra sarà maggiorato del 20% per spese generali e di amministrazione. Qualora il deposito versato non fosse sufficiente a coprire l’importo della fattura, l’Utente dovrà versare la differenza entro 15 giorni dalla data della fattura stessa. In caso contrario il Comune avrà la facoltà di sospendere la somministrazione dell’acqua sino all’avvenuto pagamento.
Qualora il deposito versato fosse superiore all’importo della fattura il Comune ne accrediterà la differenza all’Utente.
Le Amministrazioni pubbliche e le Istituzioni di assistenza e beneficenza, legalmente riconosciute, sono esonerate dal versamento del deposito.
2. Ove il Comune si avvalga della facoltà di cui all’art. 1 comma secondo, tutte le condutture da farsi in vie o zone comunali in cui la conduttura Comunale non esista e/o non sia prevista nei programmi immediati dell’Amministrazione in relazione anche allo sviluppo urbanistico, l’Utente è tenuto a pagare per l’effettuazione dei lavori una quota da determinarsi sulla base della spesa di costruzione della nuova conduttura sempre che la Giunta Comunale ne decida l’esecuzione, compatibilmente alle previsioni annuali del Bilancio, diversamente la nuova diramazione sarà eseguita a tutte spese dell’Utente.
Anche in quest’ultimo caso le spese dovranno essere eseguite con le caratteristiche e le modalità stabilite dal Comune che ne diverrà comunque unico ed esclusivo proprietario. Ove il Comune ritenesse di dare alla nuova conduttura maggiori dimensioni rispetto a quelle attualmente necessarie e ciò in previsione di allacciamento di altre future utenze, il Comune stesso assumerà a proprio carico le maggiori spese relative. In tal caso il Comune effettuerà sulla nuova conduttura l’allacciamento delle altre utenze, senza che il privato che ha contribuito in parte sulla sua costruzione possa pretendere indennizzo o compenso alcuno. Il Comune divenuto proprietario assumerà l’onere della manutenzione delle nuove condutture.
Ove in uno stesso edificio si abbiano più utenti l’allacciamento alla conduttura Comunale è unico con tante diramazioni quante sono le utenze.
Articolo 4
Xxxxxx e scadenza dei contratti
I contratti di somministrazione decorrono dalla data di stipula, scadono il 31 dicembre di ogni anno e s’intendono tacitamente rinnovati di anno in anno se non disdetti, da una delle due parti, entro 30 settembre, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe e i canoni potranno subire variazioni purché autorizzate dalla competente autorità, e l’Utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.
In caso di cessazione dell’utenza il Comune si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà e di distaccare le opere di presa, addebitando all’Utente la relativa spesa per la quota afferente la parte dell’impianto di sua proprietà.
Articolo 5
Spese inerenti alla somministrazione dell’acqua
Le spese per l’eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, comunali, provinciali o regionali e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell’acqua, sono a carico degli Utenti.
Articolo 6
Il proprietario che vende il suo immobile durante il corso della somministrazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune con lettera raccomandata A.R. chiedendo la risoluzione del contratto. Dalla data di avviso al Comune di tale comunicazione si intenderà risolto il contratto di somministrazione.
Qualora il Comune venga a conoscenza della vendita dell’immobile, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di venti giorni, la posizione della siua utenza con la sottoscrizione del contratto, sotto pena in caso contrario, di sospensione della somministrazione. Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali ed in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all’immobile, e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi eventi causa ai materiali e agli apparecchi del Comune. In difetto, non saraà concesso al nuovo beneficiario, l’installazione di un nuovo contatore idrico o il cambio di nominativo.
Articolo 7
Divisione dell’immobile (Terreni e aree fabbricabili)
In caso di divisione tra più proprietari di un terreno o di un’area fabbricabile, già fornita d’acqua, è considerato titolare della somministrazione con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del terreno e dell’area fabbricabile in cui trovasi installato l’apparecchio di misura.
I proprietari delle altre parti del terreno e dell’area fabbricabile, che desiderino la somministrazione dell’acqua dovranno farne domanda al Comune e sottoscrivere regolare contratto di somministrazione quali nuovi utenti.
Articolo 8
In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, il Comune dell’avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.
Qualora invece, il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati saranno applicate agli eredi le disposizione di cui al 3° comma dell’art.6.
Articolo 9
In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore con l’autorizzazione del giudice delegato del fallimento, entro il termine di otto giorni, potrà subentrare al fallito nel contratto di somministrazione, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.
Il curatore, che subentri, dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto del fallito.
Articolo 10
A richiesta, il Comune può concedere erogazioni provvisorie di acqua; il periodo di durata della concessione sarà stabilito dall’ufficio del Comune.
Sono considerate concessioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelevamenti occasionali.
Il pagamento delle erogazioni verrà effettuato anticipatamente all’atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore e alla quantità richiesta. L’eventuale maggior consumo sarà conteggiato e pagato posticipato. Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre, le somme relative ai maggiori consumi saranno pagati alla scadenza.
Nessun rimborso sarà dovuto all’Utente nel caso che egli consumi una quantità di acqua inferiore a quella richiesta, costituendo questa il consumo minimo da lui impegnato.
Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente. L’Utente, quindici giorni prima della scadenza dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione, che per altro non potrà superare la durata complessiva di un anno.
Per le somministrazioni provvisorie valgono in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente regolamento ed in particolare quanto indicato alla lettera A) nel punto 1 dell’art. 3.
Articolo 11
Somministrazione per uso cantiere
La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita licenza di costruzione; la quantità del consumo di acqua sarà stabilita dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Chi richiede una somministrazione di acqua per uso cantiere, oltre a quanto fissato dal punto 1 comma A) dell’art.3 dovrà versare al Comune, a costruzione ultimata anche l’eventuale contributo dovuto a norma del punto 2 lo stesso art. 3) relativamente all’intero immobile.
L’apparecchio di misura, la presa e la conduttura di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile.
Il contratto di somministrazione per uso cantiere s’intenderà risolto di diritto dal Comune alla fine della costruzione dell’immobile il proprietario o i proprietari dovranno chiedere la sistemazione definitiva dell’impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.
Articolo 12
Per opera di presa si intendono le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione fino alla saracinesca immediatamente a valle dell’apparecchio di misura.
Sono in ogni caso vietati gli allacciamenti dalle condutture principali di adduzione ai serbatoi.
I lavori occorrenti per l’allacciamento dalla conduttura di presa al contatore potranno essere eseguiti sia a cura del Comune ma a spese dell’Utente che è tenuto ad anticiparle a norma del presente Regolamento, sia dall’Utente alle condizioni che saranno stabilite dal Comune, così come i lavori di spostamento dell’opera di presa se richiesta dall’Utente ovvero se compiuti per cause addebitabili all’Utente.
Articolo 13
Nulla osta del proprietario di terreni o strade private attraversate dall’opera di presa.
Qualora per soddisfare una richiesta di somministrazione, l’opera di presa debba essere installata su terreni di proprietà privata l’utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari, a sue spese e sotto la sua responsabilità, il necessario nulla–osta affinché siano costituite sui terreni e sulle strade di proprietà privata, le servitù di acquedotto per la costruzione e la gestione degli impianti.
Nel suddetto nulla – osta dovrà essere stabilito che il proprietario del fondo e della strada, concede gratuitamente al Comune la facoltà di attraversare l’uno o l’altro, perché possa provvedere all’esercizio degli impianti idrici ivi esistenti.
Articolo 14
All’atto della cessazione dell’utenza. Verrà distaccata dalla condotta di distribuzione, l’opera di presa, a cura e spese del Comune, ad eccezione di quelle parti dell’opera di presa utilizzate per l’alimentazione di altre utenze i materiali recuperati saranno consegnati all’Utente, per la parte ad esso spettante.
Articolo 15
Ispezione degli apparecchi e infrazioni
Il Comune si riserva la facoltà di far ispezionare e verificare, dai suoi agenti, gli apparecchi di misura, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.
Le infrazioni commesse dall’Utente sono contestate da agenti del Comune con regolare verbale, una copia del quale consegnata all’Utente medesimo.
Il Comune, qualora l’Utente non paghi quanto dovuto commetta infrazioni, ha facoltà di sospendere la somministrazione dell’acqua e di risolvere il contratto, salva ed impregiudicata l’azione penale.
Articolo 16
Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua e di riduzione di pressione.
Il Comune non risponde dei danni conseguenti all’interruzione del flusso dell’acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocati, ma si impegna a provvedere, con la maggior sollecitudine possibile, a ripristinare la regolarità del flusso.
Per quanto possibile, il Comune cercherà, di avvertire preventivamente dell’interruzione; tuttavia l’Utente non potrà pretendere per l’interruzione del flusso anche non preavvisato alcun pagamento di danni o rimborso di spese.
Articolo 17
Il consumo dell’acqua sarà accertato di norma ogni anno in base alla lettura dei contatori effettuata dagli agenti del Comune.
Le somme dovute per la somministrazione dell’acqua e per altre somme dovute al Comune saranno fatturate annualmente in base alle tariffe delle tabelle allegate al presente regolamento.
Articolo 18
Diametro della presa e del contatore
Il tipo e il diametro della presa, della tubazione e del contatore, verranno determinati tenendo presenti le caratteristiche della somministrazione necessaria.
In caso di consumi eccedenti le quantità necessarie, qualora si manifesti a giudizio del Comune, la necessità di sostituire l’opera di presa aumentandone la portata, le spese relative saranno a completo carico dell’Utente.
Articolo 19
Per i nuovi utenti spetta al Comune stabilire il luogo ove dovrà essere installato il contatore. L’Utente dovrà costruire la nicchia destinata a contenere il contatore e porre in opera lo sportello metallico munito di serratura universale, per dar modo agli agenti incaricati alla lettura di accedere al contatore anche in assenza dell’Utente.
I contatori dovranno essere installati in luoghi ove gli agenti del Comune possano liberamente accedere per procedere alla lettura ed all’ispezione.
Normalmente i contatori sono installati:
− In nicchie eseguite nelle pareti dei muri di recinzione, situate a cm. 90 di altezza dal suolo e munite di scarico dell’acqua o nelle pareti dei passi carrabili;
− In nicchie eseguite esternamente nelle facciate degli immobili ed eseguite come sopra;
− Eccezionalmente nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti, o comunque di facile accesso al personale dell’acquedotto Comunale.
La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico dell’Utente. Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dal Comune di sigillo metallico onde poter accertare eventuali manomissioni.
Il Comune ha facoltà di imporre a spese dell’Utente il cambiamento del posto del contatore qualora la primitiva installazione a causa di opere dell’Utente non permetterà più la verifica o la lettura del contatore.
Gli apparecchi misuratori potranno essere spostati o rimossi solo per disposizione del Comune tramite il suo personale.
Gli utenti dovranno sostituire le serrature degli sportelli esistenti qualora le stesse non fossero del tipo universale; le spese per tali sostituzioni saranno a carico dell’Utente.
Articolo 20
I contatori saranno forniti dal Comune che provvederà alla loro istallazione e manutenzione.
Qualunque manomissione alle opere di allacciamento, al contatore ed al sigillo apposto sul contatore è punita con l’immediata sospensione dell’erogazione e con la sanzione amministrativa nella misura di € 258,23 L. 500.000 da pagarsi prima che venga riattivato il servizio, fatta salva ogni ulteriore azione civile e penale.
Sarà inoltre facoltà del Comune chiedere il pagamento dell’acqua sottratta e dispersa ed il rimborso di tutte le spese causate dal fatto abusivo.
La riparazione dei guasti dovuti ad incuria o ad manomissione dell’Utente sono eseguiti a cura del Comune e a spese dell’Utente.
Il Comune si riserva la facoltà di sostituire a spese dell’Utente tutti i contatori che per qualsiasi motivo non fossero ritenuti idonei alla corretta misurazione dell’acqua compresi i misuratori a tre cifre a lettura indiretta.
Articolo 21
Gli apparecchi di misura e di controllo vengono verificati in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno e di norma almeno una volta ogni anno.
Qualora non sia possibile la lettura del contatore per cause imputabili all’Utente, sarà facoltà del Comune previo preavviso, sospendere l’erogazione dell’acqua, che non sarà riattivata se non dopo l’effettuazione della lettura ed il pagamento dell’acqua consumata.
Articolo 22
L’Utente qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica.
Accertata la fondatezza del reclamo dell’Utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà carico del Comune che disporrà le opportune variazioni contabili e il rimborso all’Utente di eventuali somme pagate da questo in più.
Il consumo dell’acqua, dall’ultima lettura eseguita fino alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio, sarà valutato nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell’anno precedente se l’utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.
Nel caso in cui il reclamo risulti infondato e la verifica accerti il regolare funzionamento dell’apparecchio, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell’Utente nella misura di € 2,58 L.5000.
Articolo 23
Rimozione e sostituzione dei contatori
In caso di rimozione o sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale in n°2 copie che, firmato dagli agenti del Comune e dall’Utente dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro e il numero del contatore, le risultanze della lettura, il motivo della sostituzione o rimozione, e l’eventuali irregolarità riscontrate.
Una delle due copie del verbale verrà consegnata all’Utente.
Articolo 24
Distacco contatori per morosità
In caso di inadempienza del pagamento di canoni fissi o delle eventuali eccedenze, il Comune provvederà, entro trenta giorni dalla scadenza a cessare l’erogazione dell’acqua mediante asportazione del contatore idrico e sigillatura della bocca erogatrice, significando che l’utenza sarà riattivata solo dopo aver regolarizzato i pagamenti ed effettuato un versamento di € 10,30 (L.20.000) per il riallaccio del contatore.
Articolo 25
Contratti per idranti antincendio
Il Comune, su richiesta degli utenti, provvede all’istallazione di idranti antincendio, derivati direttamente dalla rete, contro il pagamento dei canoni e degli eventuali contributi.
L’Utente sarà inoltre tenuto a versare quanto previsto dal punto 1) dell’art. 3 del presente regolamento.
Il Comune concede agli utenti la facoltà di servirsi di tutta la portata di acqua ottenibile dagli idranti soltanto per le operazioni di estinzione in caso di incendio.
Gli idranti, derivati direttamente dalla rete, dovranno essere sempre sigillati e potranno essere aperti soltanto in caso di incendio. Dell’avvenuta apertura, l’Utente dovrà dare avviso al Comune entro 24 ore, presentando la necessaria documentazione.
L’apertura degli idranti, fatta senza il consenso del Comune, per qualsiasi altro motivo che non sia quello dell’incendio, comporterà l’applicazione di una sanzione di € 258,23 (L.500.000), oltre al pagamento dell’acqua.
Il Comune si riserva la facoltà, nel caso di più idranti, direttamente alimentati dalla rete, di installare un contatore di controllo nella condotta di alimentazione degli idranti antincendio. In tal caso sarà addebitato all’Utente anche il costo di tale contatore e consumo dell’acqua registrato dal contatore stesso.
Tutte le spese per la fornitura ed installazione, nonché per la manutenzione degli idranti antincendio ed relative condutture esterne ed interne, sono a carico dell’Utente.
Il Comune, si riserva la facoltà di effettuare, alla presenza dell’Utente, il collaudo dell’impianto antincendio prima che esso venga messo in esercizio.
L’Utente che voglia sia verificata l’efficienza del suo impianto antincendio deve farne richiesta per iscritto al Comune che invierà sul posto un suo agente per la manovra e la riapposizione dei sigilli. Per tali operazioni l’Utente dovrà versare anticipatamente la somma di € 25,82 (L.50.000) per il primo idrante antincendio e € 51,65 (L.100.000) per i successivi.
Il Comune peraltro, non garantisce, l’efficienza degli impianti antincendio, né assume la responsabilità per il loro funzionamento.
Articolo 27
L’erogazione di acqua per uso familiare è suddivisa per fasce di nuclei familiari in numero di:
− Numero 1 persona | = mc. | 90 | annui |
− Da numero 2 persone in poi | = mc. | 156 | annui |
Con i rispettivi canoni indicati nell’allegata tabella che parte integrante del presente regolamento.
Le missioni di detti canoni e relative eccedenze è quantificata in numero di n° 2 fatturazioni con scadenza rispettivamente il 10 aprile e il 10 settembre di ogni anno.
Con pagamento:
− rata unica canone fisso entro il 30 aprile;
− 2a rata eccedenza, fognatura e depurazione entro il 30 settembre.
Per le ONLUS e le Associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro e con finalità sociale, viene concessa l’esenzione del canone nel caso di monoutenze e di un canone nel caso di più utenze.
Sono esentati dal pagamento del canone fisso le persone nullatententi e di condizioni di accertata indigenza, che vengono direttamente assistite in modo permanente dal Comune.