Contract
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Traffico di merci |
Berna, 11.8.2009 / 1.9.2009 No 323.0.3.2009
Circolare R-30
Accordo di libero scambio e di partenariato economico (ALSPE) Svizzera-Giappone
Entrata in vigore, il 1° settembre 2009, dell’accordo di libero scambio e di partenariato economico (ALSPE) Svizzera-Giappone
L'ALSPE contempla delle particolarità e delle differenze sostanziali rispetto agli accordi già esistenti dell’AELS, rispettivamente della Svizzera. Le più importanti sono riportate qui di seguito:
1 Aliquote preferenziali in occasione dell’importazione in Svizzera
Le aliquote verranno adeguate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell’entrata in vigore degli accordi; per eseguire delle ricerche preliminari vedasi testi dell'accordo > Annex I, Appendix 2, Schedule of Switzerland.
2 Disposizioni in materia di origine
2.1 Principio
2.1.1 Campo di applicazione territoriale (parti contraenti)
• Territorio doganale svizzero (compreso il Liechtenstein)
• Giappone
2.1.2 Campo di applicazione
Il campo d’applicazione comprende le merci dei capitoli 1 a 97 della tariffa doganale. Non tutte le voci di tariffa sono oggetto di concessioni tariffarie, in modo particolare per quanto concerne i capitoli 1 a 24; vedasi al proposito testi dell'accordo > Annex I, Appendix 2, Schedule of Switzerland et Annex I, Appendix 1, Schedule of Japan
2.2 Regole d’origine
2.2.1 Regole della lista
L'accordo prevede delle regole generali per l’ottenimento dell’origine preferenziale. Le eccezioni a queste regole sono regolamentate in una lista (vedasi al proposito testi dell'accordo > Xxxxx XX Rules of Origin > Appendix 1). I prodotti menzionati in questa lista sono considerati sufficientemente lavorati se le regole che vi sono men- zionate sono rispettate.
I prodotti che non sono ripresi nella succitata lista sono sufficientemente lavorati, se
• il valore dei materiali senza carattere originario utilizzati (materiali d’origine ter- za) non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
oppure se
• tutti i materiali senza carattere originario utilizzati sono classificati sotto un nu- mero (a quattro cifre) del sistema armonizzato diverso da quello del prodotto fabbricato (salto di voce).
2.2.2 Tolleranze
Sono reputati sufficientemente lavorati:
• i prodotti dei capitoli 1 a 24 per la cui fabbricazione vengono utilizzati dei mate- riali senza carattere originario che non effettuano il salto di voce richiesto ma il cui valore non supera il 7% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
• i prodotti dei capitoli 25 a 49 o 64 a 97 per la cui fabbricazione vengono utilizzati dei materiali senza carattere originario che non effettuano il salto di voce richie- sto ma il cui valore non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
• i prodotti dei capitoli 50 a 63 per la cui fabbricazione vengono utilizzati dei mate- riali senza carattere originario che non effettuano il salto di voce richiesto ma il cui peso non supera il 7% del peso totale del prodotto.
2.2.3 Cumulo
L'accordo prevede il consueto cumulo bilaterale con prodotti originari. Non esiste per contro la possibilità del cumulo al di fuori dei confini dell’accordo (cumulo diago- nale).
2.2.4 Assortimenti di merci
Non esistono delle regole speciali per gli assortimenti di merci ai sensi della regola generale 3 per l’interpretazione del sistema armonizzato.
2.2.5 Drawback
Non vige alcun divieto di drawback.
2.2.6 Spedizione diretta
L'accordo prevede la possibilità di suddivisione degli invii in Stati terzi, analogamen- te agli accordi che l’AELS ha stipulato con la Repubblica di Xxxxx, il Cile, la SACU, il Messico e il Canada.
2.2.7 Contabilità separata
L'accordo prevede la possibilità di tenere una contabilità separata.
2.3 Prove dell’origine / esportatore autorizzato
Sono considerate prove dell’origine i certificati d’origine e (unicamente per gli espor- tatori autorizzati) le dichiarazioni d’origine su fattura. Questi documenti sono validi 12 mesi.
2.3.1 Certificato d’origine
I certificati d’origine devono essere compilati in lingua inglese dall’esportatore o da un suo rappresentante autorizzato ed essere vistati dalla competente autorità in oc- casione dell’esportazione. Il rilascio a posteriori e di duplicati é possibile secondo le stesse regole applicate agli altri accordi.
2.3.1.1 Importazione in Svizzera
I certificati d’origine devono corrispondere al modello allegato alla presente circola- re. La firma dell’autorità che vista il certificato può essere manoscritta o apposta elettronicamente. Pure il timbro dell’autorità che vista il certificato può essere appo- sto elettronicamente. Alla rubrica 7, invece della menzione «Duplicate», i certificati rilasciati in Giappone recano il numero del certificato d’origine originale.
2.3.1.2 Esportazioni dalla Svizzera
Bisogna utilizzare i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nelle quattro lingue, che devono essere compilati e trattati secondo le disposizioni in materia, per cui la pagina anteriore (certificato d’origine vero e proprio) dev’essere riempita in lingua inglese.
2.3.2 Dichiarazione d’origine / esportatore autorizzato
La dichiarazione d’origine può essere impiegata unicamente dagli esportatori auto- rizzati. Essa non deve essere firmata. Le regole applicabili all’esportatore autorizza- to corrispondono a quelle previste negli altri accordi. Le autorizzazioni esistenti si estendono pure a questo accordo.
Il testo della dichiarazione, redatto obbligatoriamente in lingua inglese, corrisponde a quello utilizzato nell’ambito degli altri accordi e il tenore é il seguente:
The exporter of the products covered by this document [Authorization No ...] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin.
2.3.3 Rinuncia alla prova dell’origine; valori limite
2.3.3.1 Importazioni in Giappone
• Invii il cui valore in dogana non supera 200 000 yen.
2.3.3.2 Importazioni in Svizzera
• Merci private nel traffico turistico: fr. 2100
• Piccoli invii da privato a privato: fr. 900
3 Disposizioni relative a prodotti particolari
3.1 Esportazione di formaggi e di fondue verso il Giappone
3.1.1 Formaggi
Per poter beneficiare dell’aliquota doganale preferenziale, gli esportatori dei for- maggi (classificati al numero 0406.90) menzionati nella lista che segue devono ap-
porre la seguente dicitura nella rubrica 8 del certificato di circolazione delle merci EUR. 1, completata con il tipo di formaggio esportato:
I, the undersigned, declare that the products described above are classified as Qb n°….
Il numero che deve esse indicato dopo la menzione "Qb" é desumibile dalla seguen- te lista:
Categoria | Prodotto |
Qb 1 | Emmentaler |
Qb 2 | Gruyère (with or without the specification "d'Alpage") |
Qb 3 | Sbrinz |
Qb 4 | Vacherin fribourgeois |
Qb 5 | Berner Alpkäse or Berner Hobelkäse |
Qb 6 | Formaggio d'alpe ticinese |
Qb 7 | L'Etivaz (with or without the specification "à rebibes") |
Qb 8 | Raclette du Valais or Walliser Raclette |
Qb 9 | Vacherin Mont-d'Or |
Qb 10 | Tête de Moine, Fromage de Bellelay |
Qb 11 | Xxxxxxxxxxx |
Qb 12 | Xxxxxxx Schabziger |
Qb 13 | Tilsiter |
Gli esportatori autorizzati, oltre al testo della dichiarazione d’origine su fattura, de- vono apporre la seguente dicitura in lingua inglese:
The exporter also declares that these products are classified as Qb n°…
Determinante per l’ottenimento della tariffa preferenziale é la menzione "Qb" seguita dal numero corrispondente al tipo di formaggio e non la denominazione del formag- gio.
Il contingente per il primo anno é di 600 tonnellate e viene aumentato ogni anno di 40 tonnellate fino a raggiungere, l’undicesimo anno, le 1000 tonnellate.
3.1.2 Fondue
Per le esportazioni di miscugli di fondue classificati al numero 2106.90, che benefi- ciano di una preferenza doganale, la dicitura da apporre nella rubrica 8 del certifica- to di circolazione delle merci EUR. 1 é la seguente:
I, the undersigned, declare that the products described above are classified as Qf.
Gli esportatori autorizzati, oltre al testo della dichiarazione d’origine su fattura, de- vono apporre la seguente dicitura in lingua inglese:
The exporter also declares that these products are classified as Qf.
Il contingente annuale é di 23 tonnellate.
3.2 Importazione dei cosiddetti « frutti regalo» ("gift fruits", ex numeri 0806.1011/1012, 0809.3010 e 0809.3020 della tariffa) provenienti dal Giap- pone
I frutti di questo genere possono essere importati in esenzione da dazio doganale nell’ambito di un contingente doganale preferenziale. Il contingente, di 50'000 kg, viene attribuito secondo la cosiddetta procedura in base all’ordine d’entrata1. Si trat-
1 Vedasi Tares > Osservazioni > Contingenti doganali > cifre 2.2 et 3
ta di uva, pesche, nettarine e pesche noci che presentano le caratteristiche seguen- ti:
• imballaggio molto curato, nella maggior parte dei casi ogni frutto é imballato separatamente (per la vendita per pezzo)
• frutti sensibilmente più grandi e più cari rispetto a quelli messi normalmente in commercio che sono venduti in base al peso.
4 Riduzione tariffale in occasione dell’importazione in Giappone
Vedasi i testi dell’accordo > Xxxxx X, Appendix 1, Schedule of Japan.
5 Documentazione
I testi dell’accordo si trovano sotto testi dell'accordo.
L'accordo principale può essere consultato nelle lingue ufficiali sul Foglio federale.
L'appendice II sarà pubblicata nel documento R-30. I testi originali sono già disponi- bili (testi dell'accordo).
Gli altri documenti disponibili su Internet saranno aggiornati.
La descrizione dei cosiddetti «frutti regalo» ("gift fruits") sarà ripresa nel D. 6 alla prossima occasione.
6 Entrata in vigore
L'accordo entra in vigore il 1° settembre 2009.
Allegato (cifra 2.3.1.1)
A Certificate of Origin should be on ISO A4 size paper (210 x 297 mm). The paper used should be light blue, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 50 g/m2. It should have a printed guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.