EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
16/130/CU02/C2
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
“BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017 – 2019”
Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata
Emendamento incostituzionalità norma riversamento allo Stato
Al comma 20 dell’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” sono abrogate le parole da “e al secondo periodo” fino al termine del comma.
Relazione
La seconda parte del comma è incostituzionale a proposito si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014.
IN SUBORDINE
Al comma 20 dell’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” le parole “inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,” sono sostituite dalle seguenti “secondo le modalità stabilite dalla sentenza della Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 00/0000”.
Relazione
La seconda parte del comma è incostituzionale. Le modalità e la finalità del riversamento allo Stato devono seguire il giudizio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014.
Emendamento per favorire l’accelerazione degli investimenti
Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro
il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse.”
IN ALTERNATIVA
Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Per il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse.”
Relazione
L’emendamento mira ad accelerare gli investimenti sul territorio, mantenendo le finalità originarie previste dal ddl. Le RSO contribuiscono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica 2,7 miliardi nel 2017 e con l’emendamento si potrebbe svincolare una parte di questo avanzo per investimenti con la certezza dell’utilizzo delle risorse nei tempi stabiliti.
L’emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.
Emendamento per iscrizione dell’avanzo a bilancio
All’articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. Per l’anno 2017 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 4 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all’adempimento di cui al comma 6”.
Relazione
La norma risponde all’esigenza di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, e favorire in particolare gli investimenti ed estende per al 2017 la facoltà, consentita alle Regioni nel 2015 e nel 2016, di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo. Nel 2015, il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto regioni ha confermato la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, atti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibrio a fine esercizio. Tale capacità di monitoraggio è riconosciuta e premiata dallo stesso articolo 65 del ddl al comma 17, lett. c) ove
per le amministrazioni che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali nel quale è rispettato il saldo è data possibilità di innalzare la spesa sostenibile per i rapporti di lavoro flessibile.
La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Emendamento per il riparto del Fondo per interventi a favore degli enti territoriali
All’articolo 63 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono abrogate le parole “da ripartire”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.822 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.”;
c) al comma 4 le parole “dei fondi di cui ai commi 1 e 3” sono sostituite con “del fondo di cui al comma 3”.
IN SUBORDINE
All’articolo 63 del ddl A.C. 4127bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono abrogate le parole “da ripartire”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.700 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.”;
c) al comma 4 le parole “dei fondi di cui ai commi 1 e 3” sono sostituite con “del fondo di cui al comma 3”.
Relazione
Il fondo per il finanziamento degli interventi a favore degli enti territoriali in termini di saldo netto da finanziare è costituito con risorse regionali riversate allo Stato. L’emendamento mira a restituire le risorse alle regioni a statuto ordinario per almeno un importo definito. Inoltre, poiché le norme in materia di contabilità prevedono come termine per l’approvazione delle leggi regionali di bilancio e di deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali il 31 dicembre con orizzonte temporale di
almeno un triennio si ritiene opportuno che le RSO in sede di autocoordinamento definiscano il riparto fra loro al più presto prima della scadenza dell’anno così da considerare queste risorse già nel bilancio di previsione.
Emendamento stabilizzazione del fondo per trasporto pubblico locale
All’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente comma
“ Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma l, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020,lostanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale.
IN ALTERNATIVA
“4. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma l, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.”
Relazione illustrativa
La norma è finalizzata a garantire alle regioni a statuto ordinario e, di conseguenza agli enti locali, una certezza del contributo dello Stato per il triennio 2017 - 2019, al fine della programmazione dei servizi a favore dell'utenza, evitando che l'ammontare sia definito di anno in anno in relazione alle previsioni relative al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione.
Relazione tecnica
Il comma l non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica per il triennio poiché le somme corrispondenti agli stanziamenti indicati sono già previsti nel bilancio dello Stato.
L’importo necessario per dare copertura al comma 2 è definito annualmente sulla base delle previsioni dell'inflazione programmata.
IN ALTERNATIVA
All’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente comma:
“All’articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 20122, n. 95 e sue modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono abrogati il secondo e terzo periodo;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale di 4.929.000.000 di euro per il 2017 e di 5.032.554.000 di euro per il 2018. A decorrere dall'anno 2019, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale.”
Relazione
La norma è finalizzata a garantire alle regioni a statuto ordinario e, di conseguenza agli enti locali, la certezza del contributo dello Stato al fine della programmazione dei servizi a favore dell'utenza. La dotazione del Fondo è determinata per gli anni 2017 e 2018 e il suo ammontare viene ancorato alla crescita tendenziale del PIL nominale. Il Fondo, infatti, finanzia i contratti di servizio (anche a seguito di gara). Viene abrogato il sistema di rideterminazione del Fondo in base all’andamento dei consumi dell’accisa sulle benzine e gasolio per autotrazione che hanno di per sé hanno andamento negativo. Si ricorda che il contratto di servizio remunera anche gli ammortamenti per investimenti sul TPL.
Emendamento al DDL di Bilancio 2017 – Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario
Dopo il comma 4, dell’articolo 65 ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente comma:
4 bis. Nel saldo di cui al comma 4 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all’avanzo tecnico di cui all’articolo 3, commi 13 e 14 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Relazione
Si richiede di non comprendere nel saldo di cui al comma 4 dell’articolo 65 del DDL di bilancio 2017 il disavanzo o l’avanzo tecnico derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui (articolo 3 commi 13 e 14 del D. Lgs. 118/2011) in quanto tale disavanzo/avanzo trova già copertura/impiego ai sensi dell’articolo 3, commi 13 e 14 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e dal punto
16. Principio della contabilità finanziaria dell’Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1) “Principi generali o postulati” al D. Lgs. 118/2011.
Emendamenti - settore Salute
Personale sanitario
1. Assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici mediante utilizzo di parte delle risorse che finanziano l’istituto di cui all'art.55, comma 2 del CCNL 8/6/2000 area dirigenziale medico veterinaria
Articolo aggiuntivo
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art.1, comma 541 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e in attesa della definizione di standard al fine di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale, gli enti del SSN, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 e sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni, possono utilizzare nel limite del 50% del costo sostenuto nel 2016 le risorse che finanziano l'istituto di cui all'art.55, comma 2 del CCNL 8/6/2000 area dirigenziale medico veterinaria per effettuare assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti medici nelle discipline ove si registra una carenza di organico. L'organo di controllo di cui al primo comma dell'art. 40bis del decreto legislativo n. 165/2001 verifica l'invarianza dei costi, certificando che all’incremento della spesa del personale corrisponda, nella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa della spesa per l’istituto previsto dall’articolo 55, comma 2, del CCNL dell’8.06.2000. La spesa derivante dalle assunzioni del personale medico effettuate ai sensi del primo periodo non viene computata agli effetti del rispetto dei vincoli di spesa del personale.
Relazione
In forza del disposto dell’art. 14 della legge n. 161/14 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, norma derivante da procedura di infrazione comunitaria, a far data dal 25 novembre 2015 il personale del ruolo sanitario, dirigenziale e di comparto, è soggetto al limite dell’orario di lavoro di 48 ore alla settimana laddove ordinariamente la relativa prestazione supera la suindicata entità. Ai fini dell’attuazione del disposto, l’art. 14 prevede l’obbligo delle aziende di procedere a razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, statuendo –la norma- che il nuovo limite di orario deve essere applicato “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Nondimeno, nonostante processi di riorganizzazione, è possibile che si determinino incrementi delle liste d’attesa per effetto della limitazione d’orario della prestazione del personale del ruolo sanitario. L’emendamento prevede, in relazione a tale prospettiva, che, nel rispetto del suddetto vincolo finanziario (“senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”), nonché di quanto disposto dall’articolo 1, comma 541 della legge 208/2015 (che in, particolare, dispone l’obbligo per le regioni e province autonome di adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del SSN ai sensi del decreto del Ministro della Salute 70/2015, e disciplina il procedimento per l’adozione da parte delle stesse regioni e province
autonome del piano concernente il fabbisogno di personale in funzione dell’effettuazione delle assunzioni straordinarie previste dal successivo comma 543) le risorse attualmente utilizzate –ai sensi dell’art. 55 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA- ai fini della riduzione delle liste d’attesa derivanti anche da carenze di organico ai sensi dell’art. 55 CCNL Dirigenza 2000, possano, fino al 50% del costo sostenuto nel 2016, sulla base di scelta discrezionale aziendale, essere impiegate per l’assunzione a tempo indeterminato di personale destinato a sopperire alla scopertura lavorativa derivante presumibilmente dalla limitazione d’orario in parola. A garanzia del rispetto del divieto di incremento della spesa, si prevede l’obbligo da parte del collegio sindacale di certificare che all’incremento della spesa del personale corrisponda, nella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa della spesa per l’istituto previsto dall’articolo 55, comma 2, del CCNL dell’8.06.2000. A fini di incentivazione dell’esercizio della facoltà assunzionale, la quale rappresenta la modalità istituzionale preferibile ai fini dell’adempimento degli obblighi di prestazione sanitaria, viene previsto il mancato computo nella spesa del personale dei costi derivanti dalle assunzioni suddette.
La disposizione si inserisce nell’ambito di applicazione delle previsioni di cui all’art.22, comma 5 del Patto per la Salute 2014-2016 di cui all’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014.
La possibilità introdotta da tale norma pare opportuna, pure in attesa della definizione di standard al fine di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale - da definire sia per l’ambito ospedaliero, territoriale e per i dipartimenti di prevenzione – per le economie immediate che è suscettibile di produrre. L’assunzione di personale medico, tenuto conto del numero medio di ore lavorate annue, genera un risparmio rispetto al ricordo alle “prestazioni aggiuntive” ex art. 55, comma 2 del CCNL 8/6/2000. La norma appare infine coerente e orientata rispetto alle considerazioni espresse dalla sentenza della Corte dei Conti – Lazio n.33/2015.
La disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.
2. Proposta per quantificare il limite di costo in materia di personale di cui all’articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 a livello di regione e non più di singola azienda.
Emendamento
1. Dopo il comma 71 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 sono aggiunti i seguenti commi:
“71bis. L’obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola regione. Le medesime regioni adottano atti di programmazione rivolti alle proprie aziende ed enti del SSR che garantiscano il rispetto del limite di spesa a livello aggregato.
Relazione
La norma consente di quantificare il limite di costo in materia di personale di cui all’articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 a livello di regione e non più di singola
azienda. Le regioni sono comunque tenute ad emanare atti di programmazione e indirizzo rivolte alle proprie aziende ed enti del SSR dirette a garantire il rispetto del limite di spesa a livello aggregato.
La disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.
3. Personale addetto alla ricerca negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e istituti zooprofilattici sperimentali
Emendamento
Al fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca, , in deroga a quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all’area dei ricercatori, sia all’area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016.
Relazione
In attesa di una complessiva revisione della accesso all’attività di ricerca, delle modalità di inquadramento del relativo personale e delle tipologie contrattuali costitutive del rapporto di lavoro, occorre consentire agli IRCCS e IZS di continuare ad avvalersi di personale che ha ormai acquisito notevole expertise nel campo della ricerca. A decorrere, infatti, dal 1 gennaio 2017 si introduce anche per le pubbliche amministrazioni il divieto posto dal d.lgs. 81/2015 (cd. Jobs Act) di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro personali e continuative, le cui modalità esecutive sono organizzative dal committente. In tale contesto, nelle more della ridefinizione del quadro normativo di riferimento, si ritiene opportuno introdurre la disposizione proposta, finalizzata al garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca negli istituti considerati.
4. Costo del Personale con riferimento all’anno 2004 meno l’1,4% Emendamento
All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis, come modificato dal comma 584 dell’art.1 della Legge 23.12.2014, n.190, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato
l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico”.
Relazione
La previsione di cui all’art.17 comma 3 del DL 6 luglio 2011, n.98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n.111 come modificato dall’art.1, comma 584 della Legge 23/12/2014, n. 190, risulta in contrasto con quanto previsto dalla Legge n.161/2014, totalmente pervasiva delle politiche sanitarie delle singole Regioni e determina in maniera iniqua maggiori ripercussioni negative per le Regioni che hanno privilegiato una sanità di tipo pubblica.
Si chiede pertanto il ripristino delle misure di contenimento della spesa previgenti alla Legge n.190/2014 finalizzate alla salvaguardia dell’equilibrio economico dei singoli sistemi sanitari regionali ovvero, in subordine, di prevedere oltre al rispetto dell’equilibrio economico anche un percorso di riduzione graduale della spesa del personale per gli anni dal 2015 al 2020 senza l’obbligo del rispetto nell’anno 2020 del tetto di spesa relativo all’anno 2004 meno l’1,4%.
Farmaceutica Emendamento n. 1
All’ articolo 59 comma 11 eliminare le parole “ ..l’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilari e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla Europen Medicine Agency (EMA)”
Relazione: non rientra nelle funzioni di EMA.
Emendamento n. 2
All’ articolo 59 comma 11 eliminare le parole “ ..Nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche ..”
Relazione
L'emendamento elimina la norma che impedisce le procedure pubbliche di acquisto per più principi attivi appartenenti alla stessa categoria terapeutica e con la stessa indicazione. Si tratta di una norma che è contraria ai principi più elementari, di carattere scientifico contenuti nelle linee guida per l'impiego di principi attivi all'interno di una categoria terapeutica omogenea.
Emendamento n. 3
articolo 59 comma 11 lettera a) sostituire con:
“Le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante l’utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo
principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali di acquisto predispongono un lotto unico. La base d’asta dell’accordo quadro non deve essere superiore alla media dei prezzi massimi di cessione al SSN calcolato su tutti i prodotti disponibili in commercio”
Relazione
L'emendamento tende a introdurre come base d'asta non il prezzo massimo di cessione del biotecnologico ma il prezzo medio tra tutti i prodotti biotecnologici e biosimilari disponibili per evitare un prezzo di partenza che sia il più elevato al fine di ottenere un maggiore risparmio.
Emendamento n. 4
articolo 59 comma 11 lettera b) sostituire con:
“Al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa, in assenza di formale motivazione espressa dal medico, il farmaco utilizzabile è quello a minor prezzo o, nel caso di accordo quadro i farmaci aggiudicati nell’accordo stesso.”
Relazione
L’emendamento tende a salvaguardare l’appropriatezza terapeutica che va declinata dal medico prescrittore.
Emendamento n. 5
articolo 59 comma 11 lettera c) sostituire le parole “entro 30 giorni” con le parole “
entro 60 giorni”.
Emendamento n. 6
All’articolo 59 comma 6 dopo l’ultimo periodo è aggiunto “…. Le determine di cui al presente comma devono essere adottate previo parere positivo della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ed essere ratificate dal CdA dell’AIFA “.
Relazione
L'emendamento impedisce che la adozione dei criteri per stabilire il grado di innovatività dei farmaci non sia adottato con provvedimento esclusivo e discrezionale del Direttore Generale dell'AIFA ma che tale provvedimento, per la sua rilevanza, deve prevedere la acquisizione del parere positivo della CTS e della ratifica da parte del CdA dell'AIFA.
- Emendamento relativo ai Piani di rientro delle Aziende ospedaliere e degli IRCCS
Eliminare il comma 9 dell’articolo 58 in quanto si esprime la contrarietà all’abbassamento al 5% dello scostamento tra costi e ricavi o a 5 milioni di € in valore assoluto per l’individuazione delle aziende ospedaliere o degli IRCCS che andrebbero in piano di rientro in quanto si creerebbe una disparità di trattamento rispetto alla legislazione vigente ed un aumento del numero complessivo di queste strutture sottoposte ad interventi di efficientamento.
- Emendamento proposto in materia di incompatibilità con la nomina a commissario ad acta
INTRODUZIONE NUOVO ARTICOLO
“1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Su istanza motivata delle Regioni interessate, il Consiglio dei Ministri delibera le nomine commissariali in applicazione delle presenti disposizioni.
2. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato”.
Relazione
L’emendamento è finalizzato a circoscrivere l’incompatibilità ex lege, tra la nomina a commissario ad acta e l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento, nelle sole fattispecie dei nuovi commissariamenti, in coerenza con quanto convenuto, in materia, in sede di Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Xxxxxxx (Xxx. x. 00/XXX del 10 luglio 2014), laddove, all’articolo 12, Governo e Regioni hanno espressamente convenuto, tra l’altro, “di promuovere l’adozione di modifiche normative necessarie affinché, in caso di nuovi commissariamenti, sia previsto che la nomina a commissario ad acta sia incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento”.
- Emendamento - Rifinanziamento legge n. 210/1992 - Disposizioni in materia di indennizzo per danni da emotrasfusioni e vaccinazioni
Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, è destinato, a decorrere dall’anno 2017, l’importo di Euro 173 milioni annuo al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell’indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche e integrazioni e per gli anni 2015 – 2016 sono destinati euro 346 milioni.
Relazione
L’emendamento si rende necessario in quanto le Regioni ai sensi dell’art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato per gli anni 2015 e 2016 le risorse per tale funzione e sono ancora in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute. Si rende necessario altresì ripristinare il capitolo a regime per l’esercizio di tale funzione a decorrere dall’anno 2017.
- Emendamento – clausola di salvaguardia Regioni a statuto speciale e Province autonome
si chiede di voler inserire la seguente xxxxxxxx di salvaguardia:
"Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.."
Relazione
In quanto Regione ad autonomia speciale, la Provincia Autonoma di Bolzano ritiene necessario prevedere l'applicazione delle disposizioni limitatamente a quanto previsto nello Statuto di Autonomia.
- Emendamento
Dopo il comma 9 dell’articolo 58 della proposta di legge di bilancio 2017 è aggiunto il seguente comma
"9 bis) <<Le disposizioni di cui ai commi dal comma 524 al comma 536 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono al finanziamento dell’assistenza sanitaria esclusivamente con risorse dei propri bilanci."
Relazione
Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Provincia Autonoma di Bolzano provvede al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel rispettivo territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Di conseguenza, come ribadisce la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 8 giugno 2015, n. 125, "lo Stato non ha comunque titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscono le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da tali enti." (in questo senso anche sentenza n. 341 del 2009, sentenza n. 133 del 2010, sentenze n. 115 e 187 del 2012)
La Provincia Autonoma di Bolzano è quindi libera di definire autonomamente le modalitá di contenimento della spesa sanitaria.
Tra l’altro il contributo al risanamento della finanza pubblica da parte della Provincia di Bolzano è stabilito dall’accordo del 15.10.2014, recepito con la L. n. 190 del 23.12.2014.
- Emendamento
Al terzo periodo del comma 10 dell’articolo 58 le parole “e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse.
Relazione
Ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, della legge n. 724/1994 “omissis la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun
apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci omissis”.
Tenuto dunque conto che i suddetti enti sono sganciati dal fondo sanitario nazionale, provvedendo al finanziamento del proprio sistema sanitario, e in accordo con la provincia autonoma di Trento a tal fine interpellata, si può lecitamente concludere che il comma 10 dell’articolo 58 della legge, il quale prevede che alla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard si debbano attenere anche le province autonome, non trovi applicazione.
Roma, 10 novembre 2016