Responsabilità Civile Rischi Diversi mod.52
Responsabilità Civile Rischi Diversi mod.52
Il contratto di assicurazione di RC generale
Fascicolo Informativo
ll presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa modello 60RCD ed. 11/2016 comprensiva del glossario
b) Condizioni di Assicurazione modello 52RCD ed. 11/2016
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Modello 60RCD edizione 11/2016
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Spa - Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia
Sede e Direzione Generale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale 54.675.000 i.v. Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091009 Iscritta all’Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni DMCIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell’Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO R.C. RISCHI DIVERSI - MOD. 52
(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)
La presente Nota Informativa e’ redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP ma il suo contenuto non e’ soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Societa' xxx.xxxx.xx
Informazioni relative all'Impresa
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Xxx Xx xx 00, 00000 XXXX, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX x00 00 0000000 - Sito Internet: xxx.xxxx.xx - Indirizzo e-mail: xxxx@xxxx.xx
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo al 2014
- Patrimonio netto: € 455.515.977
- Capitale sociale : € 54.675.000
- Totale delle riserve patrimoniali: € 332.051.300
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 3,40 tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Informazioni specifiche sul contratto - Prodotto Responsabilita' Civile rischi Diversi
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione sugli aspetti fondamentali delle garanzie prestate con il Mod. 52 RCD e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.
Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione allegate al presente fascicolo.
Con il Mod 52 RCD è possibile assicurare:
• Associazioni Volontariato, Associazioni sportive ed Impianti Sportivi (per es. campi da tennis e da bocce, campi da calcio e da rugby, piscine e palestre)
• Organizzazione di manifestazioni temporanee
• Asili e nidi di infanzia, istituti e scuole professionali e non, oratori e ricreatori, centri estivi
• Insegnanti, Tirocinanti, Xxxxxxxx, Stagisti, Assistenti sociali, baby sitter e badanti
Con il Mod. 52 RCD è possibile inoltre assicurare tipologie di rischio simili per caratteristiche a quelle emarginate con specifica pattuizione delle parti.
Durata del contratto
Escludendo manifestazioni temporanee o contratti di durata inferiore all'anno emessi su richiesta dell'Assicurato (p. es. tirocini di durata inferiore all'anno) il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto prevede le seguenti coperture:
• RCT (Garanzia prestata per il massimale per sinistro indicato nel Mod. 50 RCD), di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 12 a) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi nonché alle Condizioni Speciali 1, 2, 3, 4 e 5 ed alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti.
• RCO di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 12 b) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro ed alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti
La garanzia RCO si intende:
• compresa sempreché corrisposto il relativo sovrappremio per Associazioni Volontariato, Associazioni sportive ed Impianti Sportivi (per es. campi da tennis e da bocce, campi da calcio e da rugby, piscine e palestre) o per la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di manifestazioni temporanee
• compresa nel premio RCT per Asili e nidi di infanzia, istituti e scuole professionali e non, oratori e ricreatori, centri estivi
• non prevista per i seguenti rischi: Insegnanti, Tirocinanti, Xxxxxxxx, Stagisti, Assistenti sociali, baby sitter e badanti Anche la garanzia RCO si intende prestata per sinistro.
Il massimale si intende prestato anche per periodo di assicurazione per quanto dispone la Condizione Speciale 4.
L'assicurazione vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi europei, come previsto dall'Art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi.
NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO R.C. RISCHI DIVERSI - MOD. 52
Si rimanda a quanto disposto dall'Art. 1917 Cod. civile comma III che trova disciplina nell'Art. 17 Per le limitazioni ed esclusioni alle coperture si rinvia:
a) per la RCT:
• all'art. 14 - Persone non considerate terzi - delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi
• all'art. 15 - Rischi esclusi dall'assicurazione - delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi
• all'art. 16 – Xxxxxx assicurabili solo con patto speciale – delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi; escluso le lett. l), m) e n)
• alle parti evidenziate in grassetto relative delle Condizioni Speciali 1, 2, 3, 4 e 5 ed alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti.
b) per la RCO:
• all'art. 12 lett. b) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi III capoverso – esclusione delle malattieprofessionali
c) per la RCT e la RCO:
• alle lettere l), m) e n) dell'Art. 16 – Xxxxxx assicurabili solo con patto speciale
La polizza prevede la presenza di:
• franchigia fissa Euro 250,oo per i sinistri che interessino danni a cose
• franchigia fissa Euro 250,oo relativamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne come previsto dalla Condizione Speciale 5.
• Invalidità permanente fino al 5% non indennizzabile come previsto dall'Art. 12 lett. b) punto 2)
• eventuali ulteriori franchigie pattuite dalle parti con condizioni contrattuali specifiche
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente/Assicurato si illustra di seguito, con un esempio, il meccanismo di funzionamento dellafranchigia:
Esempio di liquidazione indennizzo (ved. anche quanto previsto dall'Art. 1917 C.C. II comma):
Rischio assicurato: Associazione di volontariato Massimale: Euro 1.000.000,00
Franchigia: Euro 250,00
Si verifica un sinistro danni a cose indennizzabile al terzo danneggiato a termini di polizza di Euro 1.000,00 L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari ad Euro 750,00
Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e come disciplinato dall' Art. 1 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Si richiama anche l'Art. 2 Altre assicurazioni, della normativa di polizza.
Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. e come disciplinato dall'Art. 5 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e dell'Assicurato come previsto dall'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come disciplinato dall'Art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
Esempio di aggravamento del rischio:
Assicurato Associazione di Volontariato
Alla data della stipulazione del contratto il numero di iscritti all'Associazione è pari a 100 unità.
Al momento del sinistro il numero di associati è pari a 300 unità ma l'Assicurato non ha comunicato la variazione alla Società né ha corrisposto il relativo premio.
L'indennizzo sarà ridotto proporzionalmente
Premio
Escludendo manifestazioni temporanee o contratti di durata inferiore all'anno emessi su richiesta dell'Assicurato (p. es. tirocini di durata inferiore all'anno) il premio di polizza è annuale. E' però consentito laddove pattuito il frazionamento in rate semestrali.
Mezzi di pagamento
Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Xxxx assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
e) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l’Agenzia;
d) utilizzo del SDD - addebiti diretti SEPA, quale servizio di incasso del credito per premi basato su di un'autorizzazione continuativa conferita dall'Assicurato debitore alla propria Banca di accettare gli ordini di addebito provenienti dalla Società creditrice;
Qualora il pagamento avvenga con questa modalità, in luogo della quietanza, tra la Società e il Contraente farà fede la documentazione contabile bancaria dell'addebito SDD, che attesterà l'avvenuto pagamento della rata di premio per il periodo da essa coperto, salvo buon fine dell'addebito medesimo.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.
Adeguamento del premio e dei massimali
Il contratto è stipulato nella forma senza adeguamento automatico (Indicizzazione) dei massimali e del premio.
Rivalse
La polizza prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge sempreché l'Assicurato stesso non eserciti tale azione.
Diritto di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Art. 8 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte governative.
Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 Codice Civile.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. (Art. 2952 comma 3 Codice Civile).
Legge applicabile
Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.
Regime fiscale
Il contratto prevede due garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione con aliquota attualmente in vigore del 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket).
Altre assicurazioni
Il contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'Art. 1910 C.C.. Art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto e fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dall'Art. 1915 C.C. Art. 7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Xxx Xx, 00 -00000 Xxxx – Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx.
L’impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all’IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 - xxxxx@xxx.xxxxx.xx; (sul sito xxx.xxxxx.xx è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Oltre al tentativo obbligatorio della mediazione, resta salva la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria o ricorrere alla negoziazione
assistita.
Per negoziazione assistita si intende: l’istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio
Per mediazione si intende l’istituto introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell’elenco presente sul sito (link attualmente assente) .
Gestione delle vertenze di danno
La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L’assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell’atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo xxxxxxxxx.Xx Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Mediazione
Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente. La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell’Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo Internet dell’Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Xxxx, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l’altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione. Xxxx potrà integrare l’elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet xxx.xxxx.xx.
Glossario
Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza: i documenti che provano l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: Sara Assicurazioni Spa.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto, i periodi di carenza contrattuale ed il recesso delle parti.
Sara Assicurazioni Spa e' responsabile della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxxxx Xxxxx
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Responsabilità Civile Rischi Diversi
Contratto di assicurazione
Modello 52 RCD edizione 11/2016
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Spa - Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia
Sede e Direzione Generale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale 54.675.000 i.v. Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091009 Iscritta all’Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni DMCIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell’Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001
Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
INDICE
DEFINIZIONI | Pag. | 3 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | Pag. | 4 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI | Pag. | 5 |
CONDIZIONI SPECIALI | Pag. | 7 |
RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI
DEFINIZIONI
Nel testo di polizza si intendono per:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia: L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato
Polizza: i documenti che provano l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: Sara Assicurazioni Spa.
RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).
Art.2 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art.4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.7 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913C.C.).
L’inadempimento di tale obbligo puo’ comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.). Agli effetti della garanzia R.C.O., l'assicurato/contraente è tenuto a denunciare:
- per i prestatori di lavoro iscritti all'INAIL, i sinistri per i quali sorga Procedimento Penale ( d'Ufficio e/o su querela di parte) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/65.
- per i prestatori di lavoro non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL , i sinistri conseguenti a reato colposo perseguibile d'Xxxxxxx, commesso da lui stesso a da dipendenti del cui operato debba rispondere e per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore infortunato.
In ogni caso, l'oggetto della presente copertura assicurativa sarà limitato esclusivamente all'azione di regresso esercitata dall'INAIL e/o al danno differenziale eventualmente risarcibile al lavoratore infortunato.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).
Art.8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società posso recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.
Art.9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel caso esso coincide con la durata del contratto.
Art.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.11- Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI
Art.12 - Oggetto dell'assicurazione
a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs 23/02/200 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvati limitatamente alle somme richieste dall' INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art.13 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi europei.
Art.14 - Persone non considerati terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione.
Art.15 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
Art.16 - Xxxxxx assicurabili solo con patto speciale
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto;
b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
c) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
d) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati
RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI
parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
i) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinante;
j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
l) da detenzione o impiego di esplosivi;
m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
n) da amianto.
Art.17 - Gestione delle vertenze di danno spese legali
La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L’assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell’atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 18- Mediazione
Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell’Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo Internet dell’Organismo prescelto.
La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Xxxx, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l’altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione. Xxxx potrà integrare l’elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.Elenco degli organismi di mediazione:
Denominazione Riferimenti
1 Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane xxx.xxxxxx.xxx.xx 2 ADR Center xxx.xxxxxxxxx.xxx
3 IFOAP concilia xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI
CONDIZIONI SPECIALI
Integrano le “Norme che regolano l'assicurazione” quando essa sia riferita ai rischi sotto indicati.
1 - Istituti di educazione ed istruzione, scuole, centri estivi, oratori e ricreatori
L'Assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.
Gli alunni e gli iscritti sono considerati terzi tra di loro qualora ricorra la responsabilità dell'Istituto contraente e/o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.
Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dall'assicurazione i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.
Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.
Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.
2 - Associazioni in genere – Associazioni, società e scuole sportive , palestre e impianti sportivi (non valida per rischi di cui alla Condizione Speciale 1)
L’assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile dell’Assicurato, degli associati, degli iscritti e deli allievi per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività assicurate.
In aggiunta a quanto previsto dall’Art. 14 “Persone considerate terzi” sono considerati terzi nei confronti di Contraente/Assicurato, solo qualora ricorra la responsabilità di quest’ultimo:
1) gli associati, gli iscritti, gli allievi
2) istruttori e accompagnatori tesserati
3) direttori, ufficiali di gara e arbitri
4) spettatori o addetti stampa accreditati (operatori radiotelevisivi, fotografi, giornalisti)
Limitatamente ad associazioni, società, palestre e scuole sportive, le persone di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono considerate terze anche tra loro sempre che ricorra la responsabilità dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere. La garanzia vale sempreché non ricorrano i requisiti di operatività della garanzia RCO, se richiamata e per la quale corrisposto il relativo premio.
L’assicurazione comprende:
- la responsabilità personale di insegnanti e istruttori
- i rischi derivanti dalla proprietà e/o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate
- l’organizzazione di manifestazioni temporanee accessorie a quelle assicurate e si intende operante quanto indicato alla Condizione Speciale 3
- limitatamente ad associazioni, società e scuole sportive la responsabilità di eventuali accompagnatori anche non tesserati qualora l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società e corrisposto il relativo premio.
In aggiunta a quanto previsto dall’Art.15 “Rischi esclusi”, l’assicurazione:
- non comprende atti vandalici
- non vale per attività svolta in proprio da istruttori e insegnanti
- non vale proprietà e/o esercizio di tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri
- limitatamente ad associazioni, società e scuole sportive , non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate/iscritte, salvo quelle con finalità dimostrative (p. es. open day)
- limitatamente a palestre e impianti sportivi , non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle attività persone non iscritte, salvo quelle con finalità dimostrative (p. es. open day)
- limitatamente a palestre ed impianti sportivi accessibili a pagamento, comprende unicamente infortuni subiti da clienti/avventori derivanti da imprevedibili avarie o difetti di attrezzature ed impianti concessi in uso dal Contraente/Assicurato.
3- Manifestazioni a carattere temporaneo
L'Assicurazione comprende i rischi relativi a insegne, cartelli, striscioni pubblicitari, attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni assicurate.
La garanzia comprende, in deroga all'art. 16 lett. c) delle “Norme”, sia la responsabilità dell'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito.
Non sono considerati terzi i soggetti di cui al capoverso precedente, gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi, coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.
La garanzia non è operante per i rischi derivanti da:
• proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle;
• manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali;
• fuochi d'artificio e gare di tiro;
• responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale.
4- Rischio smercio
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera h) dell'art. 16 l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
5- Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
La copertura non comprende i danni:
• da lavori di manutenzioni straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
• da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Sono altresì esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità di locali:
• da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
La garanzia è prestata previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo di € 250 per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.