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ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali
che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Parere ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53)
Atto n. 382
Testo | Azione proposta | Motivazione | Note |
ART. 2 | Aggiunger | L’art 1 della | |
(Definizioni) | e medici | Legge 8 | |
prima di | novembre | ||
1. Ai fini del | veterinari | 2021, n. 163 | |
presente | – qui e in | Disposizioni in | |
decreto si | tutti gli | materia di titoli | |
applicano le | articoli | universitari | |
definizioni del | seguenti | abilitanti. | |
regolamento | (21G00176) | ||
e le seguenti: | Entrata in | ||
(..) | vigore dal | ||
g) | 04/12/2021 | ||
“pertin | (GU n.276 del | ||
enti persone | 19-11-2021) | ||
fisiche o | ha stabilito che | ||
giuridiche”: | la professione è | ||
persone | del medico | ||
fisiche e | veterinario. |
Ufficio: Via del Tritone, 125 – 00000 XXXX Tel. 06/00000000 – Fax 06/0000000 e-mail: xxxx@xxxxx.xx – PEC: xxxx@xxx.xxxxx.xx – website: xxx.xxxxx.xx
giuridiche diverse dagli operatori che a qualsiasi titolo, anche per un breve periodo, sono responsabili di animali, inclusi i medici veterinari, i professionisti della sanità degli animali acquatici, i professionisti degli animali, i proprietari e i detentori degli animali da compagnia; h) “profes sionista degli animali”: una persona fisica o giuridica che di professione | Non è chiaro l’ambito di attività dei professioni sti degli animali e vanno quindi precisato. | Correttamente l’art. 8 parla di medici veterinari In Italia l’ambito riservato alla professione medico veterinaria non è ad oggi definito in una | Vedere nota all’art. 8 |
si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai medici veterinari; i) “opera tore”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i medici veterinari; m) cui all’articolo | “ambulato ri o cliniche veterinarie Sostituire con Strutture medico veterinarie | norma. in coerenza con la norma richiamata. Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003 |
4, punto 27), lettera b), del regolamento si intendono quelli elencati nell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003. | |||
ART. 4 (Organizzazio ne delle autorità competenti) | Al fine di garantire standard uniformi nel territorio nazionale, si | Queste AC possano espletare quanto previsto dagli obblighi comunitari soddisfacendo i criteri di efficacia e imparzialità in un quadro di ricerca di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione |
propone che anche la struttura organizzativa a supporto del responsabile sia definita tramite un Accordo Stato Regioni che ne fissi requisiti minimi | |||
ART. 8 (Delega di attività a veterinari non ufficiali da parte dell’autorità competente) (..) 4. Il Ministro della salute con proprio decreto, può prevedere che persone fisiche, diverse | L’unica norma, per quanto datata, che elenca le prestazioni medico veterinarie è il DECRETO 19 luglio 2016, n. | Si ritiene opportuna la definizione delle attività delegabili alle persone fisiche/giuridiche, diverse dai medici veterinari al fine di evitare sovrapposizioni di compiti e funzioni e possibili abusi di professione. |
dall’articolo 12 del regolamento. | |||
ART. 11 (Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale) 1. In deroga al comma 1, l’operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazi one aziendale, può incaricare più di un veterinario aziendale definendo formalment e i compiti | questa previsione genera solo sovrapposi zioni di ruoli e compiti. si ritiene indispensa bile un unico soggetto autorizzat | Nella gestione di alcuni allevamenti può certamente rendersi necessario anche l’intervento di più Medici Veterinari esperti, che si occupano in modo saltuario di alcuni aspetti | Vale la pena di ricordare che ClassyFarm è inserito nel portale nazionale della veterinaria (xxx.xxxxxxx.xx), e consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi ad aree di valutazione (biosicurezza; benessere animale; parametri sanitari e produttivi; alimentazione animale; consumo di farmaci antimicrobici; lesioni rilevate al macello). Si tratta di uno strumento efficace per rafforzare la prevenzione delle malattie animali e la lotta all’antimicrobico resistenza e rendere più efficiente il controllo ufficiale da parte delle Autorità competenti, ma nello stesso tempo offre agli allevatori le condizioni per migliorarsi e tendere all’eccellenza |
assegnati a ciascuno e informando ne l’autorità competente nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017. | o ad operare per conto dell’allevat ore. | specifici, come l’alimentazione, la podologia, la ginecologia, la qualità delle produzioni ecc…. ma questi professionisti non coincidono con il ruolo del Veterinario Aziendale definito dal MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 07 dicembre 2017 Sistema di reti di epidemiosorveg lianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale L’allevatore, in qualità di |
Operatore del settore alimentare (OSA) nel designare per il proprio allevamento il Veterinario Aziendale con atto formale, tramite l’allegato 3 del DM. 07/12/2017, gli conferisce al contempo anche il ruolo di interlocutore unico con il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, risulta evidente l’importanza di avere un riferimento unico e facilmente raggiungibile |
soprattutto in caso di emergenze sanitarie. Il Veterinario aziendale rappresenta pertanto l’interfaccia tra operatore e autorità competente anche nella gestione delle emergenze sanitarie e affianca e supporta l’allevatore nelle scelte strategiche di gestione dell’allevament o per migliorare le condizioni di sanità e benessere animale. |
a) le check list informatizz ate per l’individuazi one delle informazion i e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema “ClassyFar x.xx”; | È estremam ente important e che la designazio ne del Veterinari o Aziendale sia associata all’allevam ento nella Banca Dati Nazionale (BDN). | Il Veterinario Aziendale inserisce i dati dell’autocontrollo e delle visite di sanità animale in Classyfarm, un sistema elettronico nato nel 2017, presentato come bozza operativa nel luglio 2018, implementato anche con la collaborazione FNOVI dal maggio 2019 ma, ad oggi purtroppo non ancora ultimato, tanto da prevedere una proroga di ulteriori 24 mesi dell’utilizzo di registrazioni cartacee. | |
le modalità operative e le frequenze minime per l’esecuzione delle visite di sanità animale di cui all’articolo 25 del regolamento | Per definire la frequenza e le modalità della visita di sanità animali, la FNOVI, condivide pienamente quanto la Federazione Veterinari | xxxxx://xxx.xxx/xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/000-XXX-xxxxxx_xxxxxxx.xxx |
Europei (FVE) ha pubblicato in merito, ovvero indicazioni molto chiare e circostanziate riguardanti tutti i tipi di allevamenti di animali produttori di alimenti precisando anche che il rapporto tra allevatore e Medico Veterinario Aziendale debba essere di tipo one - on - one contract. Le visite veterinarie regolari hanno un grande impatto sul benessere degli animali e |
economica, oltre che sulla riduzione dell'uso di antibiotici e sulla sostenibilità. Lo dimostrano i Paesi che già attuano visite sanitarie regolari. |