DISCIPLINARE DI GARA
C.U.C. Riccione
con sede in Riccione in via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, n. 2
EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RICCIONE
1) PREMESSE, OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
Il Comune di Riccione approva l’affidamento mediante procedura aperta, del servizio di copertura assicurativa dei sottocitati lotti n. 1 (RCA), 2 (CVT), 3 (INFORTUNI) E 4 (RC PATRIMONIALE) con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt.60 e 95 del d.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con le modalità stabilite nel presente disciplinare:
LOTTO | DESCRIZIONE | CPV | CODICE CIG | IMPORTO LORDO ANNUO A BASE DI GARA | IMPORTO TOTALE LORDO A BASE DI GARA (3 ANNI) | IMPORTO PER PROROGA TECNICA DI 6 MESI |
1 | RCA L.M. | 66516100-1 | 36.000,00 | 108.000,00 | 18.000,00 | |
2 | CVT | 66515000-3 | 2.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | |
3 | INFORTUNI | 66512100-3 | 7.500,00 | 22.500,00 | 3.750,00 | |
4 | RC PATRIMONIALE | 66516500-5 | 9.000,00 | 27.000,00 | 4.500,00 | |
TOTALE | 54.500,00 | 163.500,00 | 27.250,00 |
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx – Settore Servizi Finanziari – Ufficio CUC.
Il Valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del Codice e del parere 581/2019 del MIT è di €. 190.750,00 (VALORE A BASE DI GARA TRIENNALE + EVENTUALE PROROGA SEMESTRALE)
interamente finanziato con fondi propri del Comune di Riccione.
Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, e pertanto la Società non è tenuta alla compilazione del DUVRI.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo annuo a base di gara.
L’Amministrazione Appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta purché risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.
In caso di mutate esigenze di servizio, l’Amministrazione appaltante si riserva anche la facoltà di non aggiudicare la gara – nel suo complesso o per singolo lotto – se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice
Non sono ammesse offerte parziali o limitate né offerte condizionate.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo.
Mezzi di comunicazione elettronici (art. 40 del Codice)
Ai sensi dell’art. 40 del Codice, la gara sarà gestita tramite il sistema per gli acquisti telematici dell’Xxxxxx Xxxxxxx (SATER) accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, previa registrazione al punto “Registrazione delle ditte” da parte del legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere al registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. Una volta ottenuta la registrazione al sistema, gli operatori economici, dopo aver effettuato l’accesso al sito SATER, dovranno selezionare la voce “Bandi pubblicati”, nella sezione “Bandi”.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 74 del Codice, tutti gli atti e i documenti per la partecipazione alla procedura sono liberamente, direttamente e completamente accessibili sia sul Sater che sul sito internet del Comune di Riccione nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara comprende:
• Il presente Disciplinare di gara;
• Lo schema di contratto;
Modulistica e documenti per la partecipazione:
Documentazione amministrativa:
1. Istanza di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1) e mod. F23 imposta di bollo;
2. Dichiarazione sostitutiva x Coassicurazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 2);
3. Dichiarazione sostitutiva x RTI costituito o da costituirsi rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 (allegato 3);
4. Dichiarazione avvalimento del soggetto ausiliato rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 4);
5. Patto d’integrità (allegato 5);
6. Pantouflage (dichiaraz. art, dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (allegato 6);
7. Tracciabilità pagamenti ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (allegato 7);
8. dichiarazione riduzione cauzione provvisoria (allegato 8);
9. Autorizzazione ai sensi del GDPR al trattamento dei dati trasmessi dal Comune (allegato 9);
10. Autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”;
11. dichiarazione e copia statuto in caso di imprese non tenute all’obbligo dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
12. fideiussione per garanzia provvisoria;
13. copia autorizzazione Ministero Economia in caso di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari;
14. eventuale quietanza bonifico (cauzione per garanzia provvisoria);
15. eventuale quietanza deposito titoli (cauzione per garanzia provvisoria);
16. dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva;
17. DGUE (messo a disposizione dal sistema Sater);
18. PASSOE rilasciato da ANAC;
19. eventuale procura/e;
20. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (Raggruppamenti temporanei già costituiti) – VEDI ALLEGATO N. 3;
21. copia autentica dell’atto costitutivo e statuto con indicazione del soggetto designato quale capofila e dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (Consorzi ordinari o GEIE già costituiti) VEDI ALLEGATO N. 3;
22. contratto dell’avvalimento in originale o copia autenticata, dichiarazione del soggetto ausiliato (allegato 4) e dichiarazione dell’impresa ausiliaria che si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante (allegato 18);
Documentazione offerta Economica:
23. Offerta economica _ Lotto 1 RCA (allegato 12);
24. Offerta economica _ Lotto 2 CVT (allegato 13);
25. Offerta economica _ Lotto 3 INFORTUNI (allegato 14);
26. Offerta economica _ Lotto 4 RC PATRIMONIALE (allegato 15); Documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta:
27. Capitolati per i rischi lotti 1 RCA, 2 CVT, 3 INFORTUNI, 4 RC PATRIMONIALE;
28. Report sinistri lotti 1 RCA, 2 CVT, 3 INFORTUNI, 4 RC PATRIMONIALE.
CHIARIMENTI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 74, comma 4, del Codice tutte le richieste di informazioni complementari e di chiarimento riguardanti la suddetta documentazione e, in generale, la procedura, dovranno essere formulate in lingua italiana entro e non oltre 6 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte sempre attraverso il sito di sistema Sater.
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC (VEDI DGUE) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi su SATER in corrispondenza della presente gara, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio documenti in formato cartaceo.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, coassicurazioni, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.
In caso di coassicurazione, le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte le coassicuratrici partecipanti al riparto.
3) SUDDIVISIONI IN LOTTI
Autonomia delle procedure per i singoli lotti
In conformità alla giurisprudenza e alla prassi in materia di gare con appalto diviso in “lotti” la procedura di cui al presente atto è da intendersi ad oggetto plurimo e, precisamente, come una procedura avviata per “l’indizione, non di un’unica gara per l’aggiudicazione di un appalto unico, ma piuttosto di tante gare quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l’aggiudicazione. L’autonoma aggiudicabilità dei lotti si profila
– in linea di principio – incompatibile con la configurazione di una gara di carattere unitario, per la semplice ragione che le procedure concorsuali, proprio a cagione di ciò, sono dirette alla conclusione di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere aggiudicato a concorrenti diversi, è chiaro che non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi può essere unicità della gara”.
Si precisa, pertanto, che qualora nel presente atto si faccia riferimento all’importo a base della procedura o all’importo a base di gara, il riferimento deve intendersi all’importo a base del singolo lotto costituente la procedura complessiva, ove non diversamente ed espressamente stabilito.
Partecipazione a più lotti
Ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, può partecipare a tutti i lotti costituenti la procedura. L’operatore economico che intenda partecipare a più lotti, dovrà possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecnica e professionale richiesti dal presente disciplinare per ogni singolo lotto al quale partecipi.
4) DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
Durata dell’appalto: 3 anni dal 30/06/2020 al 30/06/2023.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a 6 mesi, necessari per la conclusione delle procedure richieste per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese) munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività
assicurativa nel territorio italiano, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, nei rami relativi alle coperture elencate al precedente punto 1.
Tali operatori economici, ai sensi dell’art. 45 del Codice, purché muniti anche dei requisiti prescritti dai successivi punti, possono partecipare alla gara in qualità di:
• operatori economici con idoneità individuale, di cui all’art. 45, commi 2 lett. a), b) e c) del Codice;
• operatori economici con idoneità plurisoggettiva, di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice oppure operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Codice;
• operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45, 49 del Codice, nonché del presente disciplinare di gara.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. E’ vietata l’associazione in partecipazione, ai sensi dell’art.48, comma 9 del Codice.
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.
In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio o in coassicurazione.
I consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b), c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice. Le eccezioni trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 83 (requisiti di idoneità professionale) e 49 del d.lgs. 50/2016 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere secondo le disposizioni dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942 e dell’art. 110 del Codice, aggiornati con la legge 55/2019.
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara i soggetti concorrenti dovranno possedere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti minimi di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale.
a) Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice relativa alla società concorrente ed a tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo (come meglio specificati nel DGUE e nell’istanza di partecipazione).
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Di quest’ultima domanda inviata al Ministero allega copia conforme.
I concorrenti devono:
- non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile rispetto ad alcun soggetto ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile ma di formulare l’offerta autonomamente.
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti generali dichiarati devono essere posseduti da ciascun soggetto.
b) Requisiti attestanti l’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016:
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale.
2. possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005, per i lotti per i quali si intende presentare offerta.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
c) Requisiti attestanti la capacità economico finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016:
è ammessa la partecipazione di Imprese che abbiano avuto nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 100.000.000,00.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio copia dei bilanci o estratti a comprova dell’avvenuta raccolta premi del triennio indicato, recanti l’indicazione della raccolta globale premi danni.
oppure
Indice di solvibilità minimo del 101% calcolato sul margine di solvibilità così come previsto dagli artt.47 e seguenti del D.Lgs.209/2005 e s.m.i.. Tale margine di solvibilità deve essere riferito all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese aventi sede in uno stato estero ed operanti in regime di libera prestazione di servizi il metodo di calcolo del margine di solvibilità ai fini della partecipazione al presente appalto dovranno essere quelli previsti dal D.Lgs.209/2005.
oppure
Margine di solvibilità calcolato così come previsto dagli artt.47 e seguenti del D.Lgs.209/2005 e s.m.i. minimo pari a 1,01 volte i requisiti minimi regolamentari. Tale margine di solvibilità deve essere riferito all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese aventi sede in uno stato estero ed operanti in regime di libera prestazione di servizi il metodo di calcolo del margine di solvibilità ai fini della partecipazione al presente appalto dovranno essere quelli previsti dal D.Lgs.209/2005.
Oppure
Rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s, pari o superiore a B+ se rilasciato da AM Best, pari o superiore a Baa se rilasciato da Moody’s in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa (indicare eventualmente dove reperire informaticamente l’informazione);
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA (indicare eventualmente dove reperire informaticamente l’informazione);
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento in cui risulti la prova del requisito richiesto.
d) Requisiti attestanti le capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art.83, comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016:
è ammessa la partecipazione di imprese che abbiano svolto nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, almeno 3 servizi assicurativi nei confronti di Xxxxxx, analoghi a quelli per i quali verrà presentata offerta.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi istanza di partecipazione che attesti i servizi prestati, salvo presentazione della documentazione come sopra specificato in caso di aggiudicazione).
Requisiti speciali e mezzi di prova
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti], salvo documentazione specifica che verrà richiesta dalla stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, coassicurazione
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.: in tale caso l’Impresa delegataria dovrà detenere la quota maggioritaria assoluta del rischio. La scelta tra la partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta (vedi Allegato n. 1 e Allegato n.2). Alle Imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola, o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento, per lo stesso lotto Si precisa che in caso di partecipazione in coassicurazione, il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti c) e d) deve essere posseduto e dimostrato da ciascuna compagnia.
Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione per ogni singolo lotto sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata, ma esclusivamente nella forma della coassicurazione o del raggruppamento temporaneo di imprese e sulla medesima offerta.
Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al precedente punto 6 b 1), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE, ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 di cui al precedente punto 6 b 2) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, associate/associande, in coassicurazione, GEIE, ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalle rete medesima nel caso di cui questa abbia soggettività giuridica, quale requisito soggettivo d’obbligo a pena di esclusione.
Il requisito attestante la capacità economica finanziaria di cui al precedente punto 6 c deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito attestante la capacità tecnica professionale di cui al precedente punto 6 d deve essere soddisfatto dall’impresa mandataria, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, da tutte le Imprese, nell’ipotesi di Coassicurazione.
Il mancato possesso dei requisiti previsti ai precedenti punti 6 c) e 6 d) è causa di esclusione dal/i lotto/i in questione, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6 b 1) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 di cui al precedente punto 6 b 2) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici quale requisito soggettivo d’obbligo a pena di esclusione.
Il requisito attestante la capacità economica finanziaria di cui al precedente punto 6 c deve essere posseduto dai singoli consorziati.
Il requisito attestante la capacità tecnica professionale di cui al precedente punto 6 d deve essere deve essere posseduto dai singoli consorziati.
Ai sensi dell’art. 47, c. 2 del Codice, “i consorzi stabili di cui agli art. 45, comma 2, lett. c) …eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.”
7) SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del Codice (norme in vigore fino al 31/12/2020); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Ai sensi dell’art. 40 del Codice, la gara sarà gestita tramite il sistema per gli acquisti telematici dell’Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ e l’offerta unitamente alla seguente documentazione dovrà essere inserita secondo le funzionalità del programma sopracitato, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 17/06/2020, a pena di esclusione.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Documentazione amministrativa e di garanzia a corredo dell’offerta/e (BUSTA A)
A) Istanza partecipazione (allegato 1), contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore
con allegato il modello F23 per l’assolvimento dell’imposta di bollo (vedi fax simile allegato). La domanda è sottoscritta:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) e
c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
L’istanza di partecipazione dovrà riportare le seguenti dichiarazioni:
• di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio o coassicurazione, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione consorzio o coassicurazione;
• di impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
• indicazione dei lotti per i quali si intende presentare offerta;
• la forma di partecipazione, singola o associata, con la quale l’impresa partecipa alla gara (singola, consorzio, RTI, Coassicurazione, GEIE).
• In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
• Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
• di aver preso piena coscienza e di accettare integralmente, quanto espresso nel presente Disciplinare, nel Capitolato e negli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione
e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte e a rispettare tutti i requisiti minimi in essi indicati;
• di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del Contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta Economica;
• di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
• di accettare il Patto d’Integrità, nel rispetto delle leggi che tutelano la trasparenza dell’azione amministrativa al fine di contrastare la corruzione (vedi allegato 5).
• di di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
• di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
• (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Inoltre l’istanza, deve attestare:
• i requisiti di carattere generale di ammissione ai sensi dell’art. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e principalmente:
• denominazione, ragione sociale, sede dell’impresa e/o domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
• inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 relativa alla società concorrente ed a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 dello stesso decreto lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. Di questi ultimi dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
• di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
• di impegnarsi ad adottare per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto e per tutta la durata di questi, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si esegue l’appalto;
• di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
• i requisiti minimi di idoneità professionale di ammissione ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e precisamente:
• l’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione;
• il possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005, per i lotti per i quali si intende presentare offerta, con indicazione degli estremi;
• la capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e precisamente:
• la raccolta premi lordi nel ramo danni realizzata nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando che non dovrà essere inferiore a € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00);
oppure
• Indice di solvibilità minimo del 101% calcolato sul margine di solvibilità così come previsto dagli artt.47 e seguenti del D.Lgs.209/2005 e s.m.i.. Tale margine di solvibilità deve essere riferito all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese aventi sede in uno stato estero ed operanti in regime di libera prestazione di servizi il metodo di calcolo del margine di solvibilità ai fini della partecipazione al presente appalto dovranno essere quelli previsti dal D.Lgs.209/2005.
oppure
• Margine di solvibilità calcolato così come previsto dagli artt.47 e seguenti del D.Lgs.209/2005 e
s.m.i. minimo pari a 1,01 volte i requisiti minimi regolamentari. Tale margine di solvibilità deve essere riferito all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese aventi sede in uno stato estero ed operanti in regime di libera prestazione di servizi il metodo di calcolo del margine di solvibilità ai fini della partecipazione al presente appalto dovranno essere quelli previsti dal D.Lgs.209/2005.
Oppure
• Rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s, pari o superiore a B+ se rilasciato da AM Best, pari o superiore a Baa se rilasciato da Moody’s in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando
Le capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e precisamente:
L’aver svolto almeno 3 servizi assicurativi in favore di Xxxxxx, analoghi a quelli per i quali verrà presentata offerta, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
Si precisa che:
1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di: raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c. 2, lett.d, di consorzi ordinari di cui alla lett.e, e di GEIE di cui alla lett.g, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili - lett. b) e c) dell’art. 45, c. 2-, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. l’attestazione di cui all’art. 80, comma 1 del Codice per i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo. può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;
L’istanza e la dichiarazione di cui ai precedenti punti dovranno essere redatte secondo l’allegato 1).
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, all’istanza/domanda andrà allegata:
• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed una dichiarazione del legale rappresentante del raggruppamento dalla quale risulti, ai sensi dell’art. 48 c. 4 del Codice, per quali consorziati si partecipi alla gara (vedi allegato 3);
• le attestazioni della parte di servizio e di rischio in carico a ciascuno dei raggruppati/consorziati, l’impegno a non modificare il raggruppamento ed a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del Codice e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia, preferibilmente redatta secondo l’allegato 3 al presente disciplinare.
Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, all’istanza/ domanda andrà allegata:
• copia autentica dell’atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila (vedi allegato 3);
• dichiarazione del legale rappresentante del raggruppamento/consorzio dalla quale risulti, ai sensi dell’art. 48 c. 4 del Codice, per quali consorziati si partecipi alla gara, le attestazioni della parte di servizio e di rischio in carico a ciascuno dei raggruppati/consorziati, l’impegno a non modificare il raggruppamento ed a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del Codice e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia, preferibilmente redatta secondo l’allegato 3 al presente disciplinare.
Per i raggruppamenti temporanei (RTI) o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, all’istanza/ domanda andrà allegata una dichiarazione del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento attestante le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese e l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi quale capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e che si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del Codice, preferibilmente redatta secondo l’allegato 3 del presente disciplinare.
Per le coassicurazioni, all’istanza/domanda andrà allegata una dichiarazione del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti componenti il riparto assicurativo attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire apposita delega alla Compagnia definita Capogruppo Delegataria, a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione della capogruppo delegataria, nonché riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dalla capogruppo delegataria, preferibilmente redatta secondo l’allegato 2.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, all’istanza/ domanda andrà allegata:
• copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con l’indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; una dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in
caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, redatta secondo l’allegato 3 al presente disciplinare opportunamente modificato.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, all’istanza/ domanda andrà allegata:
• copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, redatta secondo l’allegato 3 al presente disciplinare opportunamente modificato.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, all’istanza/ domanda andrà allegata:
• in caso di RTI costituito, copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
• in caso di RTI costituendo, copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
Si fa inoltre presente che, in attuazione dell’art. 83, comma 9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza di partecipazione di cui all’allegato 1), così come la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, potranno essere sanate con la procedura di soccorso istruttorio. Il Comune di Riccione assegnerà un termine di 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
Gli assicuratori esteri che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento, in caso di aggiudicazione, si impegnano a indicare sulle polizze che verranno emesse il nominativo dell’agenzia/sottoscrittore al quale verrà affidata la gestione del contratto, l’indirizzo al quale si dovranno far pervenire le richieste di risarcimento, nonché il nominativo di eventuale loss aduste al quale verrà affidata la gestione dei sinistri.
B):
- garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016, di importo corrispondente al 2% del valore stimato dell’appalto di ogni singolo lotto, salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del Codice:
LOTTO | DESCRIZIONE | CODICE CIG | IMPORTO TOTALE LORDO A BASE DI GARA (3 ANNI + 6 MESI PROROGA TECNICA) | IMPORTO CAUZIONE 2% |
1 | RCA L.M. | 126.000,00 | 2.520,00 | |
2 | CVT | 7.000,00 | 140,00 | |
3 | INFORTUNI | 26.250,00 | 525,00 | |
4 | RC PATRIMONIALE | 31.500,00 | 630,00 |
- dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva (allegato 8) con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti e li documenta fornendo copia dei certificati posseduti.
Si precisa che In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
• in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
• in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;
• Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
L’eventuale riduzione si applicherà anche per l’importo della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente con:
• contanti, fermo restando il limite dell’utilizzo previsto per legge;
• bonifico;
• assegni circolari;
• titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria prov.le o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Riccione. La relativa quietanza dovrà essere inserita tra i documenti amministrativi;
oppure sotto forma di fideiussione:
• rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. I concorrenti (Imprese assicurative) non potranno garantire per sé stessi, né essere garantiti da Società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’art. 2359 del c.c., ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.
• “rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385…, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del dlgs 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.” (Vedi c. 3, art. 93, Del Codice). In questo caso deve essere prodotta copia dell’autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
• contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
• essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
• validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta;
• contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore,
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del Codice civile,
• l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.
Nel caso di coassicurazione la garanzia deve essere intestata alla coassicuratrice (Delegataria) e contenere la ragione sociale delle coassicuratrici (Deleganti) formanti il riparto di coassicurazione.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
• xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
Ai sensi dell’art. 93 c. 9 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione provvisoria verrà svincolata nei confronti dei non aggiudicatari con l’atto con cui si comunica l’aggiudicazione, mentre ai sensi del comma 5 e 6 dello stesso articolo, la cauzione provvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolata fino alla sottoscrizione del contratto.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico ed allegate sul SATER in una delle seguenti forme:
- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del dpr 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Si precisa che :
• Il concorrente, che effettuerà il versamento della cauzione tramite bonifico bancario c/o UNICREDIT (IBAN IT 15 D 02008 24100 000104568185 SWIFT/BIC: XXXXXXX0XX0), dovrà allegare alla documentazione di gara copia, rilasciata dalla propria banca, dell’avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato con relativo numero di CRO, unitamente alla dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quelle che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario. Il bonifico dovrà riportare la seguente causale: “garanzia di cui all’art. 93, comma 1, del d. lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi (specificare lotto 1 RCA, e/o 2 CVT e/o 3 INFORTUNI e/o 4 RC PATRIMONIALE;
C) Versamento del contributo a favore della Autorità per la Vigilanza.
NON DOVUTO in quanto ciascun lotto è inferiore ad € 150.000,00
D) codice PASSOE generato con successo dal sistema AVCPASS – (ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”).
A norma dell’art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxx Riservato) secondo le istruzioni ivi contenute. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
L’operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un codice “PASSOE” da inserire nella documentazione amministrativa di gara.
La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.
Si richiede di acquisire distinti PASSOE per ogni lotto a cui si partecipa.
E) Avvalimento: In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice il concorrente, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (vedi disciplinare punti 6 c) e 6 d).
Non è consentito:
• per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale ( iscrizione alla CCIAA e possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005);
• avvalersi di più di una impresa ausiliaria;
• che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria;
• che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ciascuna impresa dovrà con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestare il possesso dei requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui ai precedenti punti 6c) e 6d). Ciascun concorrente che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento dovrà presentare:
• una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita di idonei poteri di rappresentare l’impresa) attestante la volontà di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, redatta secondo il fac simile allegato 4);
• la dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante l’assenza delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui ai precedenti punti 6c) e 6d) delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi utilizzando il DGUE con le informazioni richieste dalle sezioni A e B, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. (Compilare anche allegato 18);
• il contratto oppure una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i requisiti indicati e a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’incarico. Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto
di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2 “Comunicazioni”, al concorrente, la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
F) Patto di integrità. Presentazione e sottoscrizione, a pena di esclusione, del Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, secondo l’allegato 5). Oltre alla/e ditta/e offerente/i (RTI da costituirsi, Consorzi/GEIE) il modello compilato e debitamente firmato è richiesto alle società ausiliarie.
G) Pantouflage. Dichiarazione del rispetto dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo l’allegato 6). Oltre alla/e ditta offerente/i (RTI da costituirsi, Consorzi/GEIE) il modello compilato e debitamente firmato è richiesto alle società ausiliarie. Per le modalità di sottoscrizione vedi modalità al punto A) Istanza di partecipazione.
H) Tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 secondo l’allegato 7.
I) DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche (modello è reso disponibile dalla piattaforma Sater).
Parte I – A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si chiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (allegato 18);
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (allegato 18;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5. PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6. dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, nel rispetto dell’art. 105 del Codice, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
N.B. Al momento dell’aggiudicazione l’affidatario trasmetterà il DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI. (Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice)
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente compila tutte le sezioni. Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice)
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione non barrando direttamente la sezione «α» ma compilando quanto segue:
a. la sezione A, 1) e 2) per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto 6 – b – 1 e 2 del presente disciplinare;
b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 6 c) del presente disciplinare;
c. la sezione C – punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 6 d) del presente disciplinare.
Parte V – (NON COMPILARE)
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti e la firma.
Il DGUE deve essere presentato:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 aggiornato dalla L. 55/2019
1. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare
alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. E’ richiesta la relazione di un professionista come previsto al ai sensi dell’art. 186 bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
M) Offerta Economica (BUSTA C)
L’offerta economica, da predisporre obbligatoriamente utilizzando i seguenti allegati:
Scheda Offerta economica _ Lotto 1 RCA (allegato 17); Scheda Offerta economica _ Lotto 2 CVT (allegato 18); Scheda Offerta economica _ Lotto 3 INFORTUNI (allegato 19)
Scheda Offerta economica _ Lotto 4 RC PATRIMONIALE (allegato 21);
è redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.
Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al Raggruppamento.
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria.
La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso ci sia discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante.
Inoltre dovranno essere indicati la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione di cui al punto 8 A).
N) Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
9) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Le operazioni di gara inizieranno dal lotto n. 1 e proseguiranno con i successivi lotti 2,3 e 4.
Le successive disposizioni disciplinano l’aggiudicazione di ogni singolo lotto componente la procedura.
La S.A. si riserva, con riferimento al singolo lotto e nell’ambito delle proprie competenze, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del Codice; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo lotto.
Il RUP formula la proposta di aggiudicazione da trasmettere al Dirigente competente per il seguito di competenza.
Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 la S.A. adotta il provvedimento di aggiudicazione. Con il medesimo provvedimento viene approvato il nuovo quadro economico complessivo della spesa.
Tutte le sedute aperte al pubblico saranno rese note unicamente sul Sater della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, da considerare a tutti gli effetti quale notifica avente valore di legge.
In caso di parità tra le migliori offerte valide in graduatoria, si procederà con il metodo dell’offerta migliorativa di cui all’articolo 77 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924). Le offerte non vincoleranno in alcun modo la S.A., né rispetto all’aggiudicazione, né rispetto alla stipulazione del contratto.
Operazioni di gara
L’apertura della busta contenente i documenti amministrativi avverrà sul Sater nell'ora e nella data stabilita dal presente disciplinare. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo del sistema Sater. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema Sater. Il RUP, secondo la disciplina del presente atto, provvede per ogni singolo lotto all’apertura del plico telematico e, una volta aperto procederà a:
a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata secondo quanto richiesto nel presente disciplinare;
b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8 N);
d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Qualora le condizioni di gara lo consentano, in relazione all’entità e alla complessità delle relative operazioni, il RUP può decidere di procedere all’attività di verifica della documentazione amministrativa nell’ambito della medesima seduta. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa.
Il RUP potrà procedere, nella medesima seduta, all’apertura della documentazione economica.
Altrimenti sarà convocata una nuova seduta pubblica nella quale il RUP procederà all’apertura dell’offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Completata l’attività di valutazione il RUP, in apposita seduta aperta al pubblico, procede:
a. alla presa d’atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
b. all’apertura dell’Offerta economica ed alla indicazione dei relativi valori numerici secondo la disciplina del presente atto. Nella medesima seduta, o in una seduta riservata successiva, la commissione procederà alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare;
c. alla verifica ed alla eventuale esclusione delle offerte per le quali sia accertato, sulla base di univoci elementi, l’imputabilità ad un unico centro decisionale;
d. all’attribuzione dei punteggi all’offerta economica secondo la formula esplicitata nel presente disciplinare;
e. alla compilazione della graduatoria delle offerte complessive;
f. All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP in seduta pubblica, redige la graduatoria;
g. alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo la disciplina dell’art. 97 del Codice e del presente disciplinare; in questo caso il RUP che procederà secondo quanto indicato dall’art. 97 del Codice e dal presente disciplinare nel seguente punto denominato “Offerte anomale”;
h. alla predisposizione della proposta di aggiudicazione.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - ai casi di esclusione per:
• inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara o che sono state giudicate anormalmente basse;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Offerte anomale
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 c.2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, e l’eventuale esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 nel rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass e in maniera residuale con richiesta diretta al concorrente. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 93 c. 9 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione provvisoria verrà svincolata nei confronti dei non aggiudicatari con l’atto con cui si comunica l’aggiudicazione, mentre ai sensi del comma 5 e 6 dello stesso articolo, la cauzione provvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolata fino alla sottoscrizione del contratto.
Fermo restando che l’Ente procederà alla stipula del contratto decorso il termine previsto dal comma 9 dell’Art. 32 D.Lgs. 50/2016, la Compagnia si impegna a mettere eventualmente in copertura i rischi a decorrere dalle ore 24 del 30/06/2020, in considerazione, se del caso, dell’urgenza di avvio del servizio.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Richiesta documentazione.
All’atto della stipulazione del contratto verrà richiesto all’aggiudicatario di ciascun singolo lotto, di far pervenire alla SA, la seguente documentazione:
x. xxxxxx documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della SA da calcolare sull’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di cui alle vigenti disposizioni, nonché al presente disciplinare;
b. copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo (qualora già non prodotto in precedenti fasi della procedura) con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione della prestazione che ciascuna componente svolgerà, così come riportate nella dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale e l’atto costitutivo del consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole componenti al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei rapporti tra le raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n.4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che
laddove il mandato speciale e l’atto costitutivo presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell’impegno di cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell’atto originario sotto forma di addendum all’atto stesso
c. una dichiarazione che attesti:
• il nominativo del responsabile del contratto
• i riferimenti dell’ufficio ricezione ordini (indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) se non già indicati nel DGUE o nell’istanza di partecipazione.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Durata
Il singolo rapporto contrattuale scaturente dalla procedura avrà la durata di 36 mesi.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. lgs 50/2016 è facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di sei mesi. La società si impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga.
10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione per i lotti n. 1 Polizza RCA – n. 2 Polizza CVT – n. 3 Polizza INFORTUNI – n. 4 Polizza RC Patrimoniale avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera
b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi le cui condizioni sono definite dal mercato.
La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta economica | 100 |
TOTALE | 100 |
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica per i lotti 1 RCA, 2 CVT, 3 INFORTUNI 4 RC PATRIMONIALE
Per ogni lotto, al prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di punti 100; agli altri prezzi verrà conferito un punteggio decrescente secondo la seguente formula:
( prezzo più basso : prezzo considerato) * 100
11) FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE CAUSE DI ESCLUSIONE
In aggiunta alla disciplina di cui agli artt. 80 ed 83 del decreto legislativo n. 50/2016 si precisa che saranno considerati elementi e dichiarazioni non essenziali quelli alla cui mancanza, incompletezza ed irregolarità sarà possibile ovviare automaticamente tramite gli altri elementi e dichiarazioni prodotti in base alla legge, al bando o al presente disciplinare ovvero ricavabili d’ufficio.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
E’ esclusa la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice.
Ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 50/2016, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative al presente disciplinare di gara. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative. I termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall’art. 204 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 – 40125 Bologna. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e comunque nel termine stabilito dall’art. 120 comma 2 del D.lgs. 104/2010.
INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO N° 679/2016 (GDPR)
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento 679/2016 (GDPR).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:
• i dati inseriti nella domanda di partecipazione, nella scheda di rilevazione e, in caso di avvalimento, nel modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria, e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
• i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
• tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla stazione appaltante in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e dai Regolamenti interni
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati potranno essere comunicati:
• al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della stazione appaltante che svolgono attività ad esso attinente previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati personali;
• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine di procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
• ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta sostituite;
• al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Commissione europea ed eventualmente al CNIPA, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento 679/2016 (GDPR).
TITOLARE, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riccione – xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 0 / 00000 Xxxxxxxx che ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo- xxxx@xxxxxx.xx)
CONSENSO DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Acquisite, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) le sopra riportate informazioni, con la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
NOTE CONCLUSIVE
Eventuali precisazioni, chiarimenti di interesse generale successivi alla pubblicazione del bando dovranno essere resi noti mediante il sistema Sater.