Contract
N. 4 del 12 Gennaio 2004.
OGGETTO: Accordo transattivo con la Ditta A.T.S. S.r.l..
Premesso che la Guardia di Finanza Comando Brigata di Oderzo con il verbale di accertamento e determinazione giacenze del 26 marzo 2003, nota n° 2025 del 31 marzo 2003, trasmesso a questo Comune per il seguito di competenza, a seguito ispezione presso la sede della Ditta AGENZIA TRASPORTI SPEDIZIONI S.r.l. (in sigla A.T.S. S.r.l.) sita in Xxx Xxx Xxxxxx xx 00/X, Xxxxx xx Xxxxx (XX), è stata constatata la presenza di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato così composto (descrizione come da verbale del Comando Brigata della Guardia di Finanza di Oderzo):
🡺n° 1 serbatoio Mod. TANK FLUEL 7 con dimensioni larghezza 170 cm., lunghezza 340 cm. e altezza 200 cm., per una capacità di 7 mc circa, contenente cm. di prodotto petrolifero dichiarato dalla parte “gasolio per autotrazione”, pari a litri 5.780 circa;
🡺n° 1 colonnina di erogazione, matricola, provvista di contalitri parziale azzerabile e provvista di totalizzatore progressivo;
senza la prescritta autorizzazione amministrativa, per cui è stato posto sotto sequestro;
Preso atto:
⮚ che il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale con Verbale di accertamento n° F03/005 del 6 maggio 2003 ha accertato la violazione dell’art. 26bis del D. Lgs. 32/98 ed applicava una sanzione amministrativa pari ad € 308,00;
⮚ che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con Ordinanza n° 3/5210 del 6 maggio 2003 ha disposto la confisca dell’impianto e del prodotto giacente;
⮚ che in data 30 giugno 2003 la Ditta A.T.S. S.r.l. ha provveduto al versamento della sanzione amministrativa di € 308,00=. come da quietanza n° 14 del 30/06/03;
⮚ che la Ditta A.T.S. S.r.l., attraverso il suo legale rappresentante Sig. Xxxxxxxx Xxxx, nato a Oderzo (TV) il 24.09.1959 e residente a Salgareda (TV) in Xxxxx Xxxxxx xx 0, con nota acquisita al prot. n° 14699 in data 18 dicembre 2003, ha proposto un accordo bonario sulla controversia insorta con l’Amministrazione Comunale al fine di tornare in possesso dell’impianto;
⮚ che l’impianto “de quo” è regolarizzabile in quanto compatibile sotto il profilo della conformità urbanistica;
⮚ che in data 05 dicembre 2003 n° 14219 e 14220 di prot., per il medesimo impianto, la Ditta
A.T.S. S.r.l. ha prodotto ai competenti uffici:
▪ Denuncia di Inizio dell’Attività (d.i.a. edilizia) per l’istallazione ed esercizio di un impianto di distribuzione gasolio per autotrazione ad uso privato;
▪ domanda di autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianto di carburante ad uso privato, completa delle dichiarazioni ed allegati previsti;
Atteso che:
– devono essere valutate e comparate le contrapposte esigenze della Pubblica Amministrazione alla sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto al ripristino della legalità violata tale da giustificare il sacrificio di una posizione consolidata;
– sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità delle sanzioni in rapporto alla condotta punibile, non appare conveniente proseguire nella condotta dell’acquisizione al patrimonio dell’Ente in quanto confiscato, sia per la complessità del bene da asportare dal fondo
privato sia per il prodotto ivi contenuto che non trova corrispondenza in altri contenitori e/o luoghi adatti alla loro collocazione, sotto il profilo della sicurezza e della legalità;
Riscontrato:
⮚ che in termini economici e di tempo risulterebbe oneroso, per il Comune, procedere all’acquisizione al patrimonio dell’Ente di quanto confiscato, attesa sia la peculiarità del bene mobile da asportare, sia l’impossibilità di stoccare il gasolio in esso contenuto in recipienti e/o luoghi adatti, con particolare riguardo alla complessità delle seguenti operazioni:
▪ individuazione di un soggetto tecnicamente idoneo al recupero del gasolio, in possesso di licenza UTIF;
▪ smantellamento dell’impianto e ripristino dello stato dei luoghi;
▪ avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la vendita di quanto confiscato;
⮚ che l’Ente, di contro, ha interesse a evitare il contenzioso in considerazione sia dell’alea tipica del giudizio, sia delle spese legali che dovrebbero essere sostenute;
⮚ che l'art. 11 della L. 241/90 prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere, senza pregiudizio nei confronti dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati;
Preso atto che le parti sono effettivamente addivenute ad un accordo per la definizione di ogni rapporto inerente la questione sin qui esposta che consenta una reciproca rinuncia delle rispettive ragioni tale da evitare resistenze ingiustificate in possibili giudizi;
Accertato che tale accordo è conforme ai principi stabiliti nella pronuncia della Corte dei Conti n. 1/2003 e a quanto previsto dall’art. 41- 6) R.D. 827/24, e che pertanto nella fattispecie è da escludersi qualsiasi rischio di danno erariale per l’Ente;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge
1) di approvare lo schema di accordo allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di addivenire alla stipula dell’accordo con la Ditta A.T.S. S.r.l.;
3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA n° 4 . del 12 Gennaio 2004 .
REP. . . . . . . . . . . . . .
OGGETTO: Accordo transattivo ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990.
L’anno duemilaquattro, il giorno del mese di , nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata a valere come pubblico strumento ad ogni effetto di legge,
TRA
il Sig. Xxxxxxx Xxxxxx nato, a Noventa di Piave (VE) il 20.09.47, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ponte di Piave (TV), il quale dichiara di intervenire esclusivamente ed in nome e per conto del Comune predetto che rappresenta;
e
il Sig. Xxxxxxxx Xxxx, nato a Oderzo (TV) il 24.09.59 e residente a Salgareda (TV) in Xxxxx Xxxxxx xx 0, che interviene come Rappresentante Legale della Ditta A.T.S. S.r.l. con sede legale in Ponte di Piave (TV) in Xxx Xxx Xxxxxx xx 00/X;
PREMESSO
• che in data 26 marzo 2003 la Guardia di Finanza Comando Brigata di Oderzo elevava verbale di contestazione ed accertamento giacenze, trasmesso a questo Comune per il seguito di competenza, relativamente ad un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato ubicato presso la Ditta A.T.S. S.r.l. sita in Xxx Xxx Xxxxxx xx 00/X, Xxxxx xx Xxxxx (XX), così composto (descrizione come da verbale della Guardia di Finanza Comando Brigata di Oderzo):
🡺n° 1 serbatoio Mod. TANK FLUEL 7 con dimensioni larghezza 170 cm., lunghezza
340 cm. e altezza 200 cm., per una capacità di 7 mc circa, contenente cm. di prodotto petrolifero dichiarato dalla parte “gasolio per autotrazione”, pari a litri 5.780 circa;
🡺n° 1 colonnina di erogazione, matricola, provvista di contalitri parziale azzerabile e provvista di totalizzatore progressivo;
senza la prescritta autorizzazione amministrativa comunale (art. 3, 1° comma del D. Lgs. 32/98). Pertanto è stato provveduto immediatamente al sequestro cautelativo amministrativo, ex art. 13 Legge 689/81, delle strutture costituenti l’impianto e del gasolio ivi contenuto che sono state affidate in custodia giudiziale al legale rappresentante Sig. Xxxxxxxx Xxxx;
• che con Xxxxxxx di accertamento dell’Ufficio di Polizia Municipale è stata disposta l’irrogazione alla Ditta A.T.S. S.r.l. della sanzione amministrativa di € 308,00=.;
• che successivamente è stata altresì disposta la confisca dell’impianto e del gasolio ivi contenuto quale sanzione accessoria, giusta Ordinanza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n° 3/5210 in data 6 maggio 2003;
• che in data 30 giugno 2003 la Ditta A.T.S. S.r.l. provvedeva al versamento della sanzione amministrativa di € 308,00=. come da quietanza n° 14 del 30/06/03;
• che in data 18 dicembre 2003 con nota prot. n° 14699 il Rappresentante legale della Ditta A.T.S. S.r.l. proponeva un accordo bonario nel procedimento relativo all’applicazione della sanzione accessoria, inteso nella rinuncia al ricorso in opposizione di cui all’art. 22 della Legge 689/81, in cambio della restituzione delle strutture consistenti l’impianto e del gasolio ivi contenuto;
• che la Ditta ha presentato domanda di autorizzazione all’installazione del distributore privato di carburante in argomento in data 5 dicembre 2003;
• che l'art.11 L. 241/90 prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere, senza pregiudizio nei confronti dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati;
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n° . . . del è
stato approvato lo schema di accordo transattivo con la Ditta in oggetto;
ACCERTATO che le parti sono effettivamente addivenute ad un accordo per la definizione di ogni rapporto inerente la questione sin qui esposta che consenta una reciproca rinuncia delle rispettive ragioni tale da evitare resistenze ingiustificate in possibili giudizi;
TUTTO CIÒ PREMESSO, le parti dichiarano di definire, come in effetti qui definiscono, ogni rapporto alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) la Ditta AGENZIA TRASPORTI SPEDIZIONI S.r.l. (in sigla A.T.S. S.r.l.) sita in Xxx Xxx Xxxxxx xx 00/X, Xxxxx xx Xxxxx (XX), rinuncia a presentare ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 all’Ordinanza di confisca n° 3/5210 del 6 maggio 2003, sottoscritta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nonché ad ogni altra ed eventuale pretesa circa l’impianto in parola;
2) la Ditta A.T.S. S.r.l. verserà al Comune di Ponte di Piave (TV), entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la somma di € 0.000,00=. a titolo di riacquisto dei beni confiscati da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale BANCAINTESA SPA, filiale di Ponte di Piave;
3) il Comune di Ponte di Piave restituirà alla Ditta A.T.S. S.r.l. i beni confiscati (impianto e gasolio) esclusivamente a seguito di rilascio del titolo edilizio e dell’autorizzazione petrolifera per la regolarizzazione dello stesso (ai sensi del D. Lgs. 32/98);
4) il Comune di Ponte di Piave rilascerà le autorizzazioni richieste nei termini di legge;
5) alle strutture costituenti l’impianto saranno rimossi i sigilli, ad opera della Guardia di Finanza Comando Brigata di Oderzo, solo dopo che la Ditta A.T.S. S.r.l. avrà versato la somma di cui al punto 2) ed ottenuto tutti i permessi, nulla-osta e altri atti di assenso comunque denominati al fine di consentire il collaudo dell’impianto da parte dell’apposita Commissione prevista dalla Legge Regionale n° 33/1988 e successive modifiche ed aggiornamenti;
6) nelle more di quanto sopra previsto, l’impianto sarà ancora sottoposto a sequestro amministrativo cautelativo e permarrà la sua gratuita custodia giudiziale in capo al Sig. Xxxxxxxx Xxxx;
7) il presente atto sarà notificato alla Ditta sita in Xxx Xxx Xxxxxx xx 00/X, 00000 Xxxxx xx Xxxxx (XX), in qualità di locataria del fondo privato ove insistono le strutture costituenti l’impianto oggetto del provvedimento in argomento.
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso.
Comune di Ponte di Piave Ditta Agenzia Trasporti Spedizioni S.r.l.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Il Legale Rappresentante