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N. 28 - 8 luglio 2011 | Artigianato: metalmeccanici, orafi, argentieri e odontotecnici - Accordo 16 giugno 2011 In data 16 giugno 2011 tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e FiomCgil, FimCisl, UilmUil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl metalmeccanica e installazione di impianti del 27 febbraio 2008, del Ccnl orafi, argentieri e affini del 29 maggio 2008 e del Ccnl odontotecnici del 18 giugno 2008. Dal 16 giugno 2011 infatti le parti hanno stabilito l’accorpamento in un unico contratto di questi tre settori produttivi. Il nuovo contratto viene denominato Area Meccanica con il conseguente ampliamento della sfera di applicazione. Decorrenza e durata Il presente contratto ha durata triennale e scade il 31 dicembre 2012 sia per la parte normativa che per la parte economica. Conglobamento Viene previsto il conglobamento in un’unica voce retributiva («Retribuzione tabella re») dei seguenti elementi retributivi: paga base o minimo tabellare; ex indennità di contingenza; Edr. Lavoro a tempo parziale Il nuovo articolo 20, che per il settore orafo, argentiero e affini troverà applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2013, disciplina il lavoro a tempo parziale. Viene stabilito che la prestazione di lavoro supplementare non possa superare il 50% del normale orario di lavoro e che la maggiorazione per il lavoro supplementare sia pari al 10%. Lavoro a tempo determinato Il nuovo articolo 21disciplina invece il lavoro a tempo determinato. Le parti prevedono che, nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, sia consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario. Vengono inoltre fissati i limiti per le assunzioni a termine prevedendo limiti massimi diversi per il settore orafo: 2 lavoratori a termine nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti; 2 lavoratori a termine nelle imprese che occupano da 0 a 4 dipendenti (settore orafo); 4 lavoratori a termine nelle imprese che occupano da 5 a 10 dipendenti (settore orafo); 1 lavoratore ogni due nelle imprese con più di 10 dipendenti (settore orafo). Apprendistato professionalizzante Innovata la disciplina relativa al contratto di apprendistato professionalizzante. Viene previsto un periodo di prova non superiore a 2 mesi e durate diverse del contratto in relazione al settore di appartenenza. All’apprendista spetta un numero di ferie pari a quello spettante ai lavoratori qualificati, così come risulta applicabile la medesima disciplina contrattuale prevista per i lavoratori non apprendisti per i casi di malattia e infortunio. Bilateralità A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo sono tenute ad erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear) e incide su tutti gli istituti legali e contrattuali, escluso il Tfr. Il contributo alla bilateralità ammonta a euro 125,00 annui per ogni lavoratore dipendente (anche a tempo determinato) e viene frazionato in quote mensili (euro 10,42 ciascuna). Per i lavoratori a tempo parziale con un orario fino a 20 ore in settimana, la quota è ridotta del 50%. Assistenza sanitaria integrativa Si prevede l’iscrizione al fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale (appena il fondo diverrà operativo) dei lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e dei lavoratori a tempo determinato con contratti di durata almeno pari a 12 mesi. Il contributo a carico azienda ammonta a euro 10,42 mensili per 12 mensilità. Orario di lavoro Viene stabilita l’unificazione dell’articolo 16 del Ccnl Metalmeccanica e installazione di impianti, articolo 19 del Ccnl Orafo, argentiero e affini e dell’articolo 22 del Ccnl Odontotecnica. Aumenti retributivi e nuovi minimi L’ipotesi di rinnovo prevede un aumento contrattuale complessivo da riconoscere in tre tranches: | |
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1° luglio 2011;
1° gennaio 2012;
1° settembre 2012.
Gli aumenti risultano i seguenti:
Livello | Aumento dal 1° luglio 2011 | Aumento dal 1° gennaio 2012 | Aumento dal 1° settembre 2012 | Totale aumento |
Settore metalmeccanica e installazione di impianti
1 | 45,64 | 32,60 | 33,90 | 112,14 |
2 | 42,46 | 30,33 | 31,54 | 104,33 |
2b | 40,10 | 28,64 | 29,78 | 98,52 |
3 | 38,56 | 27,54 | 28,65 | 94,75 |
4 | 36,34 | 25,96 | 27,00 | 89,30 |
5 | 35,00 | 25,00 | 26,00 | 86,00 |
6 | 33,38 | 23,84 | 24,79 | 82,01 |
Settore orafo, argentiero e affini
1 | 45,63 | 32,60 | 34,00 | 112,23 |
2 | 42,52 | 30,36 | 31,68 | 104,56 |
3 | 38,70 | 27,64 | 28,84 | 95,18 |
4 | 36,40 | 26,00 | 27,12 | 89,52 |
5 | 35,00 | 25,00 | 26,08 | 86,08 |
6 | 33,18 | 23,71 | 24,72 | 81,61 |
Settore odontotecnico
1S | 48,00 | 34,29 | 34,05 | 116,34 |
1 | 43,41 | 31,01 | 30,80 | 105,22 |
2 | 41,12 | 29,37 | 29,18 | 99,67 |
3 | 37,17 | 26,55 | 26,38 | 90,10 |
4 | 35,00 | 25,00 | 24,83 | 84,83 |
5 | 33,52 | 23,94 | 23,78 | 81,24 |
6 | 32,25 | 23,04 | 22,88 | 78,17 |
I nuovi minimi dunque risultano i seguenti:
Livello | Minimi al 30 giugno 2010 | Minimi dal 1° luglio 2011 | Minimi dal 1° gennaio 2012 | Minimi dal 1° settembre 2012 |
Settore metalmeccanica e installazione di impianti
1 | 1.580,49 | 1.626,13 | 1.658,72 | 1.692,63 |
2 | 1.470,59 | 1.513,05 | 1.543,38 | 1.574,33 |
2b | 1.388,60 | 1.428,70 | 1.457,34 | 1.487,12 |
3 | 1.335,24 | 1.373,80 | 1.401,33 | 1.429,98 |
4 | 1.258,51 | 1.294,85 | 1.320,81 | 1.347,81 |
5 | 1.212,12 | 1.247,12 | 1.272,12 | 1.298,12 |
6 | 1.155,87 | 1.189,25 | 1.213,09 | 1.237,88 |
N. 28 - 8 luglio 2011
1 | 1.581,84 | 1.627,47 | 1.660,07 | 1.694,07 |
2 | 1.473,76 | 1.516,28 | 1.546,64 | 1.578,32 |
3 | 1.341,50 | 1.380,2 | 1.407,84 | 1.436,68 |
4 | 1.261,70 | 1.298,1 | 1.324,1 | 1.351,22 |
Settore orafo, argentiero e affini
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Livello | Minimi al 30 giugno 2010 | Minimi dal 1° luglio 2011 | Minimi dal 1° gennaio 2012 | Minimi dal 1° settembre 2012 |
5 | 1.213,24 | 1.248,24 | 1.273,24 | 1.299,32 |
6 | 1.150,30 | 1.183,48 | 1.207,19 | 1.231,91 |
Settore odontotecnico
1S | 1.639,70 | 1.687,70 | 1.721,99 | 1.756,04 |
1 | 1.482,94 | 1.526,35 | 1.557,36 | 1.588,16 |
2 | 1.404,69 | 1.445,81 | 1.475,18 | 1.504,36 |
3 | 1.269,79 | 1.306,96 | 1.333,51 | 1.359,89 |
4 | 1.195,58 | 1.230,58 | 1.255,58 | 1.280,41 |
5 | 1.145,03 | 1.178,55 | 1.202,49 | 1.226,27 |
6 | 1.101,68 | 1.133,93 | 1.156,97 | 1.179,85 |
Studio Xxxxx Xxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il 16 giugno 2011
tra: Confartigianato Auto riparazione; Confartigiana to Metalmeccanica di Pro duzione; Confartigianato
Verbale di accordo 16 giugno 2011
Ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Area Meccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, Odontotecnici
bilateralità» e «Disciplina del rapporto di lavoro»; e una contenente norme specifiche nella quale sa ranno ricompresi tutti gli
Impianti; Confartigianato
Orafi; Confartigianato Fe
istituti che, per la loro pe culiare specificità, riman
naodi; Cna Produzione; Cna Installazione e Impianti;
Cna Servizi alla comunità; Cna Artistico e tradizionale;
Cna Benessere e Sanità; Casartigiani; Claai e
FiomCgil; FimCisl; UilmUil
Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl Metalmeccanica ed Installazione d’im pianti (27 febbraio 2008), Ccnl Orafi, Argentieri e Affini (29 maggio 2008) e Ccnl Odontotecnici (18 giugno 2008), convenendo che, a far data dalla presente intesa, vengano accorpati in un unico Contratto collettivo nazio nale di lavoro denominato Area Meccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, Odontotecnici, per i dipendenti delle imprese dei settori rientranti nella nuova sfera di applicazione di cui al presente accordo.
Accorpamento contrattuale
N. 28 - 8 luglio 2011
In relazione a quanto previsto dall’accordo di rinnovo del Ccnl Metalmeccanica ed Installazione di Impianti del 27 febbraio 2008 circa l’unificazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Metalmeccanico Artigiano le parti stabiliscono che, a far data dalla presente intesa, vengano accorpati in un unico Contratto collettivo nazio nale di lavoro denominato Area Meccanica il Ccnl Me talmeccanica ed Installazione di Impianti, il Ccnl Orafi, Argentieri ed Affini e il Ccnl Odontotecnici.
Le norme previste dalla presente intesa si applicano ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende operanti nei tre settori accorpati, salvo specifiche diverse previ sioni contenute nei singoli istituti contrattuali.
Detti rapporti di lavoro continueranno ad essere disci plinati, per gli istituti non previsti dal presente accordo, dalle previgenti e distinte normative contrattuali fino alla stesura definitiva del Ccnl. A seguito della stesura il Ccnl Area Meccanica sarà composto da una parte gene rale che sarà divisa in due sezioni «Relazioni sindacali e
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gono distinti in quanto tipici di un determinato settore o di determinate figure professionali.
Conglobamento
A far data dalla presente intesa sono conglobati in un’unica voce denominata «Retribuzione Tabellare» i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabella re); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (Edr).
Sfera di applicazione
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nei Settori della Metalmeccanica e della Installazione di impianti, ed in particolare:
1) ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quan tità di lavoro; alle lavorazioni artistiche eseguite sui me talli e leghe di metalli non pregiati; ai laboratori ed offici ne tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici. A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presen te contratto i seguenti laboratori ed officine:
meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini), tornerie in genere, produzioni varie di ferro, ghisa, accia io, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbrica zione e riparazione di strumenti musicali in metallo;
2) alle modellerie metalliche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere, come ad esempio:
fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di ghisa,
di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di Articolo nuovo ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici; Durata e scadenza 3) alle imprese di installazione, riparazione e manuten Le parti, in considerazione della fase di transizione, zione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condi convengono che il presente Ccnl scadrà il 31 dicembre zionamento, idrotermosanitari anche realizzati con 2012 ed ha durata triennale. l’impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca non metallici, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche a metà della vigenza del presente contratto. Sono fatte e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose salve diverse specifiche decorrenze previste dal presen e/o persone, radiotelevisivi, elettrodomestici, a gas, an te accordo per i singoli istituti. Il presente contratto tincendio ed affini o similari; continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la sca 4) alle imprese operanti nei settori dell’assistenza, ma denza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del nutenzione e riparazione dei veicoli, di cui alla legge n. successivo accordo di rinnovo. 122/1992, come ad esempio: carrozzeria, meccanica motoristica, elettrauto, gommisti, centri di revisione, au Nuovo articolo 20 tolavaggi, installatori e manutentori di sistemi di auto Lavoro a tempo parziale trazione alimentati a Gpl e metano, riparatori moto e Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo cicli, soccorso stradale; parziale (ed. «part time») possa essere uno strumento 5) alle imprese di produzione, installazione, manuten idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offer zione e riparazione di apparecchiature elettroniche; ta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e 6) produzione, e relativa installazione, di manufatti dei lavoratori concordano quanto segue. composti prevalentemente da metalli per allestimento Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgi di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la mento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a realizzazione dei relativi impianti per l’illuminazione e quello ordinario previsto dal presente Contratto. relative parti grafiche; Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove 7) produzione, e relativa installazione, di manufatti assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo: composti prevalentemente da metalli e relative strutture orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al portanti, per impianti pubblicitari da interno e da ester tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale gior no (insegne luminose e non, targhe, cartellonistica, se naliero di lavoro per tutti i giorni della settimana lavorativa; gnaletica ecc.). verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa Nonché ai dipendenti delle aziende artigiane del Settore sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi prede Orafo, Argentiero, della Bigiotteria e della Orologeria terminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; ed Affini, intendendosi per tali quelle aventi i requisiti misto, quando la prestazione viene resa secondo una previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare: combinazione delle modalità sopraindicate, che con 1) ai laboratori appartenenti tradizionalmente al Settore templi giornate o periodi a tempo pieno alternati a Orafo, Argentiero, affine destinati alla lavorazione dei giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. metalli preziosi, nonché all’attività di restauro e alla L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti deve risultare da atto sottoscritto dalle parti nel quale metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore devono essere indicate la durata della prestazione lavo quantità di lavoro; rativa e l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla 2) alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli settimana, al mese e all’anno. pregiati; Il lavoro a tempo parziale, a seguito della richiesta da 3) ai costruttori e riparatori di orologi. parte del lavoratore, è esigibile compatibilmente con le A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le esigenze organizzative dell’impresa. imprese artigiane orafe, argentiere ed affini, regolate dal Il trattamento economico e normativo spettante al lavo presente contratto i seguenti laboratori: ratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del Orafi; rapporto fra l’orario ridotto ed il corrispondente orario Argentieri; intero previsto/per il personale a tempo pieno. Cassai; Incisori; Clausole flessibili ed elastiche Incastonatori; Nel rapporto di lavoro a tempo parziale può essere Bigiottieri; prevista la possibilità di variare la collocazione tempora Smaltatori e Miniaturisti; le della prestazione (nei casi di part time orizzontale, Gioiellieri; verticale o misto), cd. clausole flessibili, e/o la possibilità Lavorazione pietre preziose; di variare in aumento la durata della prestazione lavora Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il tiva (nei casi di part time orizzontale o misto), cd. clau settore orafo/argentiero; sole elastiche, previo consenso del lavoratore formaliz Lavorazione pietre dure; zato attraverso uno specifico patto scritto nel quale sia Attività di realizzazione di modelli. definita la durata, anche contestuale al contratto di lavo Il presente contratto collettivo si applica, altresì, ai di ro. Tali variazioni devono essere richieste al lavoratore pendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Settore Odontotecnico ai sensi della legge 23 giugno È fatto salvo, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi 1927, n. 1264 e Rd 31 maggio 1928, n. 1334, compre familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere se le imprese artigiane definite ai sensi della legislazione il ripristino della prestazione originariamente concordata vigente. previo preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. | N. 28 - 8 luglio 2011 | |
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N. 28 - 8 luglio 2011 | Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o per orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sonali si intendono a titolo meramente esemplificativo: deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata o pieno a richiesta del lavoratore. che comunque impegni il lavoratore in orari incompati I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi bili con le variazioni di orario; dall’applicazione delle norme in materia di clausole fles necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, sibili ed elastiche. figli e altri familiari conviventi gravemente ammalati o Le parti a livello regionale effettueranno verifiche alme portatori di handicap (legge n. 104/1992 e successive no annuali sull’andamento dell’istituto contrattuale te modificazioni); nendo conto delle realtà territoriali. frequentazione di corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti da parte dei lavoratori che Norma transitoria per il settore Orafo, accedono alle 150 ore di cui all’articolo rubricato «Di Argentiero ed Affini ritto allo studio»; Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non normativa sul lavoro supplementare prevista dal presen compatibili con le variazioni pattuite; te accordo si applica a partire dal 1° gennaio 2013. Fino accudire figli fino al compimento dell’8° anno di età. al 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la Le variazioni della collocazione temporale della presta previgente normativa contrattuale. xxxxx lavorativa e le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa comportano, per il periodo Nuovo articolo 21 in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una mag Contratto a tempo determinato giorazione retributiva del 10%. Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a Lavoro supplementare e straordinario tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la In considerazione delle specifiche esigenze organizzati forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì ve e produttive che caratterizzano i settori disciplinati che i contratti a tempo determinato rappresentano una dal presente Ccnl, quali ad esempio punte di più intensa caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, ed attività. previo accordo tra gli interessati è consentita la presta Possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo zione di lavoro supplementare che non potrà superare il determinato per esigenze di carattere tecnico, organizzati 50% del normale orario di lavoro. vo, produttivo e sostitutivo in relazione alle seguenti ipotesi: Il lavoro supplementare verrà compensato, salvo condi a) per la sostituzione di personale assente per malattia, zioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% congedo di maternità, congedo parentale, aspettativa, ferie; per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle b) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività 40 ore settimanali. di formazione e/o aggiornamento; Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario c) per esigenze di carattere stagionale ai sensi della contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della legislazione vigente; retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a d) punte di più intensa attività derivate da richieste di tempo pieno in caso di lavoro straordinario. mercato che non sia possibile evadere con il normale Nel caso di part time verticale è consentito, limitatamen potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del te ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a prodotto e/o delle lavorazioni richieste; e) per incrementi di attività produttiva, di confeziona tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative mento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di ulteriori rispetto all’orario giornaliero originariamente commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a f) per esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipo tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base logie di prodotto non presenti nella normale produzione; di quanto previsto dall’articolo rubricato «Lavoro stra g) per esigenze di professionalità e di specializzazioni ordinario, notturno e festivo». diverse da quelle presenti nel normale organico per Ai sensi del Dlgs n. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di l’esecuzione di commesse particolari; accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplemen h) ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo tare non integra gli estremi per comminare provvedimenti determinato potranno essere individuate dalla contrat disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. tazione collettiva regionale. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è con tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso sentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di delle parti; a questo proposito l’Azienda esaminerà priori calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima tariamente, nel passaggio da tempo pieno a part time o che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di que viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad st’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. Ai fini di quanto previsto dal comma che precede, il L’Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di periodo di affiancamento del lavoratore assente per lavoro da tempo pieno a tempo parziale, dà precedenza a malattia è consentito per le malattie di lunga durata, quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una Qualora l’assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titola ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione ri, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico com per più congedi ai sensi del Dlgs n. 151/2001 (Testo petente hanno diritto alla trasformazione del rapporto di unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, alla paternità), il contratto a tempo determinato stipula | |
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to per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all’affianca svolgimento di mansioni equivalenti, tali periodi verran mento di cui al comma precedente, potrà essere proro no considerati utili ai fini dell’applicazione delle discipli gato fino alla scadenza del diritto di usufruire di per ne di cui agli aumenti periodici di anzianità, a condizio messi giornalieri/orari previsti per l’allattamento. ne che tali rapporti non siano stati interrotti per un Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, com periodo superiore ai 12 mesi. prendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indetermi nato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con con Articolo nuovo tratto di inserimento, è consentita l’assunzione di 2 Contratto di inserimento lavoratori a termine. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro Nelle imprese con più di 5 dipendenti così come sopra diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di calcolati è consentita l’assunzione fino a 3 lavoratori adattamento delle competenze professionali del lavora con contratto a termine. tore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimen Nei settori Orafo, Argentiero ed Affini e nel settore to ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. Odontotecnico l’assunzione di lavoratori con contratto a In tale ambito, il contratto di inserimento può essere tempo determinato è consentita: funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori nelle imprese da 0 a 4 dipendenti, così come sopra appartenenti alle categorie individuate all’art. 54, com calcolati, fino a 2 lavoratori; ma 1, del Dlgs n. 276/2003, di seguito specificate: nelle imprese da 5 a 10 dipendenti, così come sopra a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; calcolati, fino a 4 lavoratori; b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, nelle imprese con più di 10 dipendenti, così come intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavorato di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano re con rapporto a tempo determinato ogni due, con alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi arrotondamento all’unità superiore. Resta inteso che (Accordo interconfederale per la disciplina transitoria del non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo contratto di inserimento dell’11 febbraio 2008); determinato di cui al comma 2 lett. a), b) e c). c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di Ai sensi del comma 7 lett. a) dell’art. 10 Dlgs n. 368/ un posto di lavoro; 2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitati d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavo ve i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 rativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa. e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in Ai sensi dell’art. 5, comma 4bis, primo periodo, del Dlgs cui il tasso di occupazione femminile, determinato con n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/ 2007, il contratto a tempo determinato per lo svolgimen apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche to di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi compren finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore sivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% di di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femmini Superato tale periodo, il rapporto si trasforma a tempo le superi del 10% quello maschile; indeterminato una volta decorsi i termini previsti dal f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa comma 2 dell’art. 5, del Dlgs n. 368/2001. vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in Il contratto di inserimento di cui al presente Ccnl può attuazione del rinvio legislativo previsto dall’art. 5, com essere stipulato, alle seguenti condizioni: ma 4bis, terzo periodo, del Dlgs n. 368/2001, come forma scritta con l’indicazione del progetto individuale modificato dalla legge n. 247/2007, un ulteriore suc di inserimento; in mancanza di forma scritta il contratto cessivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo essere stipulato per una sola volta, per una durata mas indeterminato; sima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai presso la Direzione provinciale del lavoro competente diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di limite massimo di durata stabilito dalla legge; nel com una delle organizzazioni sindacali comparativamente puto del limite massimo di durata non si tiene conto più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del sia iscritto o conferisca mandato. servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di Il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a astensione per maternità; termine presso la stessa azienda abbia prestato attività periodo di prova della durata prevista per il livello lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto d’inquadramento attribuito; di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici fisico, mentale o psichico, di cui alla precedente lettera mesi con riferimento alle mansioni già espletate in ese f) la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi; cuzione dei rapporto a termine, a condizione che mani durante il rapporto di inserimento, ad eccezione della festi la propria volontà per iscritto al datore di lavoro categoria di cui alla lettera e), la categoria di inquadra entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto mento è inferiore di due livelli a quella spettante per le stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data mansioni o funzioni per il cui svolgimento è stato stipu di cessazione del rapporto di lavoro. lato il contratto per il 50% della durata complessiva del Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un contratto di inserimento e inferiore di un livello per il lavoratore che abbia già prestato servizio presso la me restante 50% di durata del contratto; desima impresa in forza di più contratti a termine, per lo definizione, con il consenso del lavoratore, di un proget | N. 28 - 8 luglio 2011 | |
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Accordi
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
N. 28 - 8 luglio 2011 | to individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’ade verse tipologie dello stesso, differenziate in relazione guamento delle competenze professionali del lavoratore agli obiettivi formativi perseguiti: al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qua a) apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di lificazione al conseguimento della quale è preordinato il istruzione e formazione; progetto di inserimento/reinserimento oggetto del con b) apprendistato professionalizzante; tratto, la durata e le modalità della formazione; c) apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per il progetto deve prevedere una formazione teorica di percorsi di alta formazione; 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igie considerato che, allo stato, non è ancora pienamente ne e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del operativa la disciplina legislativa dell’apprendistato per rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed ac il dirittodovere, strettamente connessa alla riforma dei compagnata da congrue fasi di addestramento specifico, cicli scolastici, le parti contraenti con il presente accordo impartite eventualmente anche con modalità di elear danno concreta attuazione all’apprendistato professio ning in funzione dell’adeguamento delle capacità pro nalizzante al fine di rendere immediatamente applicabi fessionali del lavoratore. La formazione concernente la le tale istituto in tutte le regioni e province italiane, sia prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luo in quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre ghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita prive di specifica regolamentazione. nella fase iniziale del rapporto; la formazione effettuata durante l’esecuzione del rap Articolo 1 porto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore Norme generali di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo. L’apprendistato professionalizzante è uno speciale rap L’applicazione dello specifico trattamento economico e porto di lavoro a causa mista finalizzato al consegui normativo stabilito per i contratti di inserimento non mento di una qualificazione superiore rispetto al patri può comportare l’esclusione dei lavoratori dall’utilizza monio professionale iniziale, attraverso una formazione zione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovve sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base tra ro dal godimento delle relative indennità sostitutive sversali e tecnicoprofessionali. eventualmente corrisposte al personale con rapporto di Per quanto non previsto dalla presente regolamentazio lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni ne si applicano le vigenti leggi in materia e le norme del connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva pre presente Ccnl. stazione lavorativa previste dal presente contratto col lettivo (lavoro a turni, notturno, festivo ecc.). È previsto per il lavoratore assunto con contratto di Articolo 2 inserimento un periodo di conservazione del posto di Età di assunzione lavoro pari a giorni novanta, da computarsi per somma Possono essere assunti con contratto di apprendistato toria nel caso di più periodi di malattia od infortunio professionalizzante giovani di età compresa tra i diciotto non sul lavoro. Nell’ambito di detto periodo l’azienda anni ed i ventinove anni. erogherà un trattamento economico eguale a quello L’assunzione potrà essere effettuata fino al compimento spettante per i dipendenti inquadrati nella medesima del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 categoria (operai e impiegati). giorni). Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasfor Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Dlgs n. 276/2003 mato a tempo indeterminato, il periodo di inserimento per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il istituti previsti dalla legge e dal contratto con esclusione contratto di apprendistato professionalizzante può esse dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della re stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. progressione automatica di carriera. Per quanto non espressamente previsto nel presente Articolo 3 articolo si rinvia a quanto disciplinato dall’Accordo in Forma e contenuto del contratto terconfederale dell’11.2.2004. Per instaurare un contratto di apprendistato professio nalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra Regolamentazione azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la dell’apprendistato professionalizzante qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di appren Premessa distato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrat Le parti si danno atto che nel comparto artigiano il con tuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come par tratto di apprendistato rappresenta tradizionalmente lo te integrante dello stesso il piano formativo individuale strumento privilegiato per la trasmissione delle competen (Pfi). Il contratto di apprendistato può essere instaurato ze e per garantire una buona e stabile occupazione. per il conseguimento delle qualifiche operaie, interme Le parti si danno atto che il contratto di apprendistato die ed impiegatizie presenti nelle Categorie (o Livelli) rappresenta un contratto di lavoro a tempo indetermi dalla 1a alla 6ª e per le relative mansioni. nato e che è interesse delle parti la trasformazione dei rapporti di lavoro. Articolo 4 Premesso che nell’ambito della riforma dei contratti a Periodo di prova contenuto formativo il decreto legislativo 10 settembre Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare 2003, n. 276, ha introdotto una nuova disciplina di nella lettera di assunzione, non superiore ai 2 mesi. legge dell’apprendistato, prevedendo le seguenti tre di Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contra | |
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enti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l’obbli mentazione. La medesima riduzione del periodo di ap go del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e prendistato professionalizzante è riconosciuta ai lavora saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettiva tori che abbiano svolto presso la stessa impresa un mente prestate. periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamen In caso di malattia insorta durante il periodo di prova to al lavoro di almeno 6 mesi. l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese decorso il Articolo 6-bis quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le Computo dei periodi di sospensione modalità del comma precedente. nell’ambito del rapporto di apprendistato Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipu Articolo 5 lati a partire dalla data di sottoscrizione del presente Apprendistato presso altri datori di lavoro accordo, in tutti i casi di sospensione del rapporto di Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore lavoro deve essere computato per intero nella nuova ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interru vigente normativa (ad esempio malattia, infortunio, con zione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analo gedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle ar gamente sarà computato per intero il periodo di apprendi mi ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di stato eventualmente svolto nell’ambito del dirittodovere lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del di formazione, sempre che riguardi le stesse mansioni e rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti perio condizione che questo abbia avuto una durata di alme di di apprendistato, l’apprendista deve documentare al no 60 giorni di calendario. l’atto dell’assunzione i periodi già compiuti. Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in consi Le ore di formazione saranno proporzionate in relazio derazione cumulativamente più periodi di sospensione, ne al restante periodo di apprendistato da svolgere. indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai Le imprese rilasceranno all’apprendista un documento 15 giorni di calendario. che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività Prima della scadenza del rapporto contrattualmente sta per le quali sono stati effettuati. bilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è ragioni della proroga. quella relativa al semestre nel quale il precedente perio Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro do è stato interrotto. per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da Articolo 6 specifica procedura concordata tra le associazioni arti Durata dell’apprendistato professionalizzante giane e le organizzazioni sindacali. La durata massima del contratto professionalizzante è I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla determinazione della progressione retributiva dell’ap qualifica da raggiungere: prendista. Settore Metalmeccanica e installazione di Articolo 7 1° Gruppo (Cat. 1ª, 2ª, 2ª bis, 3ª): durata: 5 anni e 6 mesi; Retribuzione 2° Gruppo (Cat. 4ª, 5ª): durata: 5 anni. Il trattamento economico dell’apprendista è determina to dall’applicazione delle percentuali riportate di seguito Settore Odontotecnico sulla Retribuzione tabellare della corrispondente cate 1° Gruppo (Cat. 1S, 1ª, 2ª, 3ª): durata: 5 anni e 6 mesi; goria (o livello) che verrà raggiunta al termine del perio 2° Gruppo (Cat. 4ª, 5ª): durata: 5 anni. do di apprendistato. Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione Settore Orafo, Argentiero ed Affini globale di fatto dell’apprendista potrà superare la retribu 1° Gruppo (Cat. 1ª, 2ª, 3ª): durata: 5 anni e 6 mesi; zione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella cate 2° Gruppo (Cat. 4ª, 5ª): durata: 5 anni. goria di destinazione, al netto delle ritenute previdenziali. Eventuali contratti di apprendistato relativi alla 6ª Cate Progressione della retribuzione (v. tabella riportata a goria, in essere alla data di sottoscrizione del presente pagina seguente). accordo, continueranno a svolgere i propri effetti fino alla loro naturale scadenza. Articolo 8 Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipu Piano formativo individuale (Pfi) lati a partire dalla data di sottoscrizione del presente Il piano formativo individuale definisce il percorso for accordo la durata del rapporto, nella parte finale del mativo del lavoratore in coerenza con il profilo formati periodo, è così ridotta: vo relativo alla qualifica da raggiungere e con le cono di 6 mesi se l’apprendista è in possesso di un titolo di scenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre studio post obbligo attinente alla qualifica da raggiungere; indica i contenuti e le modalità di erogazione della di 12 mesi se l’apprendista è in possesso di una laurea formazione nonché il nome del tutor nell’ambito del attinente alla qualifica da raggiungere. A tal fine, all’atto contratto di apprendistato. dell’assunzione, il lavoratore dovrà fornire idonea docu Il piano formativo individuale potrà essere modificato a | N. 28 - 8 luglio 2011 | |
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Gr. | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. | X sem. | XI sem. | |
1° | 70% | 70% | 75% | 78% | 80% | 85% | 88% | 92% | 95% | 100% | 100% | |
2° | 70% | 70% | 75% | 78% | 80% | 85% | 88% | 92% | 100% | 100% |
seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e del l’impresa anche su istanza del tutor.
Ferma restando la competenza regionale in materia, le parti allegano al presente Ccnl uno «schema tipo» di piano formativo individuale.
Articolo 9
Formazione dell’apprendista
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnicoprofessionali. Le parti, in via esemplificativa, indivi duano la seguente articolazione della formazione formale;
1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze relazionali; orga nizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavo ro, sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella pri ma parte del contratto di apprendistato ed in ogni caso entro il primo anno del contratto stesso);
2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della profes sionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei me todi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicu rezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l’anno, di cui indicativamente 1/3 dedicato alle tematiche di base di tipo trasversale e 2/3 dedicati per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all’interno dell’azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando mo dalità quali: affiancamento on the job, aula, elearning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all’azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendi stato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 10
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Capacità formativa dell’impresa
Ai fini dell’erogazione della formazione formale, la ca pacità formativa è la capacità dell’azienda di erogare, direttamente o avvalendosi anche di docenza esterna, interventi formativi idonei a produrre gli attesi incre menti di conoscenze professionali. In sintesi le parti convengono che detta capacità derivi da:
disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
presenza di tutor o di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
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Ha altresì capacità formativa l’impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.
Articolo 11
Tutor
Per l’attivazione del contratto di apprendistato è neces saria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzio ni del tutor aziendale sono quelle previste dal Dm 28 febbraio 2000 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell’impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupa no meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.
Articolo 12
Profili formativi apprendistato
Le parti concordano che i profili formativi per l’apprendi stato professionalizzante sono allegati alla presente intesa.
Dichiarazione a verbale
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2011 per verificare l’eventuale aggiornamento e/o integrazio ne degli allegati profili formativi.
Articolo 13
Ferie
All’apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal presente Xxxx.
Articolo 14
Gratifica natalizia Tredicesima
In occasione della ricorrenza natalizia, l’impresa deve corrispondere all’apprendista considerato in servizio una gratifica pari a 173 ore.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa.
Articolo 15
Trattamento economico per malattia ed infortunio In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova applicazione quanto previsto rispettiva mente per gli operai e per gli impiegati dal presente Xxxx.
Articolo 16
Attribuzione della qualifica
Al termine del periodo di apprendistato all’apprendista è attribuita la qualifica per la quale ha effettuato l’ap prendistato medesimo.
Articolo 17
Decorrenza
La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizio
ne del presente accordo e si applica ai rapporti di lavoro allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più speci instaurati successivamente a questa data. fico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi Norma transitoria produttivi locali o distretti industriali. Xxxx apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un del presente accordo continuerà ad applicarsi la disciplina monte ore retribuito pari a 25 annue, a condizione che prevista dal Ccnl 27 novembre 1997 per il Settore Me il corso abbia durata almeno doppia. talmeccanica e della Istallazione di Impianti; dal Ccnl 4 Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere dicembre 1998 per il settore Odontotecnico e dal Ccnl 7 l’utilizzo delle ore previste per corsi di formazione conti ottobre 1998 per il settore Orafo, Argentiero ed Affini. nua concordati con il datore di lavoro. Le medesime regole si applicano altresì agli apprendisti Le ore effettuate per le attività di formazione continua minori di età, fino alla data di entrata in vigore della al di fuori dell’orario di lavoro non comporteranno one disciplina di cui all’art. 48 del Dlgs n. 276/2003. ri aggiuntivi per le imprese. Resta inteso che in caso di attività formativa con finan Articolo 18 ziamento pubblico la totalità delle ore di formazione Recesso ex art. 2118 c.c. sarà retribuita dall’impresa. Qualora al termine dei periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’articolo 2118 c.c., l’apprendi Articolo nuovo sta è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita Diritto alle prestazioni della bilateralità mediante le prove di idoneità, ove previste, ed il periodo Le parti, nel confermare il valore e la natura originaria di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità della bilateralità come uno strumento della contrattazio di servizio del lavoratore oltre che ai fini degli istituti ne e non sostitutiva in alcun modo all’universalità dei previsti dalla legge, anche ai fini di quelli introdotti e servizi e delle prestazioni erogate dallo Stato, in relazio disciplinati dal presente Ccnl. ne a quanto previsto dalla delibera del Comitato esecu tivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall’Atto di indirizzo Articolo 19 sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 Disposizioni finali giugno 2010 stabiliscono che: I lavoratori assunti con contratto di apprendistato pro 1. la bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e fessionalizzante sono esclusi dal computo dei limiti nu dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria merici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applica dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le im zione di particolari normative e istituti. Sono fatte salve prese aderenti e non aderenti alle associazioni di cate specifiche diverse previsioni legislative o contrattuali. goria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale In caso di dimissioni del lavoratore prima della scaden che sono indispensabili a completare il trattamento eco za del periodo di apprendistato professionalizzante sono nomico e normativo del lavoratore previsto all’interno applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità dei contratti collettivi di categoria; sostitutiva di cui al presente Ccnl. 2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità naziona A fronte di eventuali modifiche legislative in materia di le e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni apprendistato, le parti firmatarie si incontreranno pron singolo lavoratore, contrattualizzato nel presente Ccnl. tamente. Il lavoratore matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilatera Dichiarazione delle parti le, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa In considerazione della particolare legislazione vigente datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle ero nelle Province di Trento e Bolzano, si concorda di deman gate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle dare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di Province autonome di Trento e Bolzano; aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato. 3. l’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbli go; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno Nuovo articolo fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili speci Aggiornamento professionale ficamente dedicate ad ogni singola prestazione; Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall’introduzio 4. a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti ne di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dell’offerta di prodotti/servizi che investono l’intero setto dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfeta re rendono necessario avviare interventi di qualificazione rio pari a euro 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda. importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un Pertanto, le parti concordano nell’individuare la forma elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear) che incide su zione continua e quella professionale quali strumenti tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi per la crescita dei lavoratori e delle imprese. quelli indiretti o differiti, escluso il Tfr. Tale importo dovrà Le Parti individuano, quindi, Fondartigianato quale essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 2. formativo settoriale, con particolare riferimento alle ma In caso di lavoratori assunti con contratto part time, tale terie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavo Lo stesso potrà essere arricchito e integrato da intese e ro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il accordi siglati dalle categorie a livello regionale e/o locale, divisore previsto dal Ccnl. Per gli apprendisti, l’importo | N. 28 - 8 luglio 2011 | |
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andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione ri conosciuta.
5. a partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguente mente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresen tano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percen tuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 1 restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) Rappresentanza sindacale | 0,10%-12,5 euro |
b) Rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza | 0,15%-18,75 euro |
c) Ente bilaterale nazionale | 0,01%-1,25 euro |
d) Rappresentanza imprese | 0,25% - 31,25 euro |
e) Fondo sostegno al reddito | 0,49% - 61,25 euro |
(questo importo è comprensivo dei 29 euro stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).
6. A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla bilateralità attraverso uno specifico codi ce tributi inserito all’interno del modello F24 predispo sto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad euro
125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Per i lavoratori part time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
7. Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29 euro di cui al punto 5, lettera e).
8. In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte del l’azienda e di invio all’Ebna della necessaria documen tazione, l’importo relativo sarà riaccreditato all’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamen te all’insorgere di eventuali problematiche sul punto.
9. Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
10. La delibera approvata dal Comitato esecutivo del l’Ebna in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilaterali tà costituisce parte integrante del presente accordo.
Norma transitoria
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Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passag gio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concor dano che le aziende in regola con i contributi alla bilatera lità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2010 continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31.12.2010.
Dichiarazione delle parti
Le Parti firmatarie del presente Ccnl ritengono che le risorse destinate dal sistema della bilateralità alla sicu rezza ed alla rappresentanza sindacale di cui alle lett.
a) e b) nell’ambito della sfera di applicazione del
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presente Ccnl, debbano essere oggetto di verifiche pe riodiche allo scopo di accertare l’effettiva congruità del sistema della bilaterale rispetto ai suoi compiti ed alla sua missione.
Articolo nuovo
Assistenza sanitaria integrativa
Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipen denti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costi tuendo Fondo sanitario nazionale integrativo intercate goriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sotto scritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Impre se, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà stabili to dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente Ccnl, ivi compresi gli apprendi sti, nonché i lavoratori con un contratto a tempo deter minato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell’azien da pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contri buzione verrà attivata contestualmente all’avvio del l’operatività del Fondo.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. È fatta salva la possi bilità, a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di defini re specifici accordi finalizzati ad implementare le presta zioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamen te ai lavoratori a cui si applica quell’accordo.
Ai sensi dell’articolo rubricato «Diritto alle prestazioni della bilateralità», le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. Pertanto, l’azienda che ometta il versamento dei contributi sud detti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Riforma del sistema di inquadramento
È istituito un gruppo tecnico di lavoro nazionale parite tico cui affidare il compito di avviare un lavoro di analisi e studio finalizzato alla riforma del sistema di inquadra mento. In tale ambito verrà esaminata anche la tematica relativa alla unificazione delle parti speciali. Il gruppo tecnico potrà avvalersi di eventuali esperienze territo riali o nazionali e dovrà terminare il proprio lavoro entro la vigenza contrattuale, avanzando a tal fine pro poste di merito alle parti.
Installazione d’impianti
Le parti si incontreranno al fine di effettuare una rico gnizione delle principali problematiche concernenti il settore della installazione d’impianti, con particolare ri ferimento alle tematiche relative alla formazione obbli gatoria prevista da specifiche norme di legge settoriali e alle problematiche del settore.
Anticipazione prestazioni Inail infortunio sul lavoro
Le parti, vista la vigente normativa di legge in materia, si attiveranno congiuntamente nei confronti dell’Inail al fine di verificare la possibilità, senza oneri aggiuntivi per i datori di lavoro, dell’anticipazione da parte dei datori medesimi della indennità prevista a favore dei prestato ri di lavoro in caso di infortunio sul lavoro. Entro la vigenza contrattuale le parti si incontreranno per verifi care l’attuazione di quanto sopra.
Articolo «Orario di lavoro Lavori a turni Ex festività»
Unificazione dell’art. 16, parte generale, Ccnl Metalmecca nica ed Installazione di Impianti art. 19 Ccnl Orafo, Argentiero ed Affini, art. 20, parte prima e 22 Ccnl Odontotecnica
Il Ccnl disciplina l’orario di lavoro come segue.
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro or dinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lune dì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto l’orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.
Diverse distribuzioni dell’orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale tra imprese e lavorato ri; tra impresa e Rsa, ove le stesse esistano.
L’accordo sarà reso noto alle Organizzazioni sindacali territoriali tramite le Organizzazioni datoriali di appar tenenza entro 20 giorni dalla sua stipula.
Lavori a turni
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.
Ex festività
Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (Dpr 28 dicembre 1985, n. 792 «Reintroduzione dell’Epifania»). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno), i lavoratori usufruiranno co munque di 4 giornate di riposo compensativo.
Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individual mente o collettivamente; l’utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale.
I permessi maturati nell’arco dell’anno solare (1° xxxxxx io31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell’anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globa le di fatto in atto al momento della loro scadenza.
Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati,
la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi).
I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.
Parte economica
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1° luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrat tuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizio ne del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad euro 247 lordi, suddivisi bile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo una tantum di cui sopra verrà erogato in due
soluzioni: la prima pari ad euro 124 euro con la retribu zione di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 con la retribuzione di aprile 2012.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dei presente accordo sarà erogato a titolo di una tantum l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di una tantum sarà inoltre ridotto proporzio
nalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltati va post partum, part time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’importo dell’una tantum è stato quantificato conside
xxxxx in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum fino a concorren za. In considerazione di quanto sopra, tali importi cessa no di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato «Diritto alle prestazioni della bilateralità», a decorrere dal 1° lu glio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.
Conglobamento
N. 28 - 8 lugl
A far data dalla presente intesa sono conglobati in un’unica voce denominata «Retribuzione tabellare» i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabella re); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (Edr).
Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti
vello | al 30.6.2011 (euro) | regime (euro) | dall’1.9.2012 (euro) | io 201 |
1 | 1.580,49 | 112,14 | 1.692,63 | 1 |
2 | 1.470,59 | 104,34 | 1.574,93 | |
71 |
Li Retribuzione tabellare
Incremento a
Retribuzione tabellare a regime
Livello
2b 3
4
5
6
Livello
1
2
2b 3
4
5
6
Livello
1
2
2b 3
4
5
6
Livello
1
2
2b 3
4
5
6
Livello
1
2
3
4
5
6
N. 28 - 8 luglio 2011
Livello
1
2
3
4
5
6
72
Retribuzione tabellare al 30.6.2011 (euro)
1.388,60
1.335,24
1.258,51
1.212,12
1.155,87
Retribuzione tabellare al 30.6.2011 (euro)
1.580,49
1.470,59
1.388,60
1.335,24
1.258,51
1.212,12
1.155,87
Retribuzione tabellare al 31.12.2011 (euro)
1.626,13
1.513,05
1.428,70
1.373,80
1.294,85
1.247,12
1.189,25
Retribuzione tabellare al 31.8.2012 (euro)
1.658,72
1.543,38
1.457,34
1.401,33
1.320,81
1.272,12
1.213,09
Retribuzione tabellare al 30.6.2011 (euro)
1.581,84
1.473,76
1.341,50
1.261,70
1.213,24
1.150,30
Retribuzione tabellare al 30.6.2011 (euro)
1.581,84
1.473,76
1.341,50
1.261,70
1.213,24
1.150,30
Incremento a regime (euro)
98,52
94,74
89,30
86,00
82,01
Prima tranche di incremento dall’1.7.2011 (euro)
45,64
42,46
40,10
38,56
36,34
35,00
33,38
Seconda tranche di incremento dall’1.1.2012 (euro)
32,60
30,33
28,64
27,54
25,96
25,00
23,84
Terza tranche di incremento dall’1.9.2012 (euro)
33,90
31,54
29,78
28,65
27,00
26,00
24,79
Settore Orafo, Argentiero ed Affini Incremento a regime (euro)
112,23
104,56
95,18
89,52
86,08
81,61
Prima tranche di incremento dall’1.7.2011 (euro)
45,63
42,52
38,70
36,40
35,00
33,18
Retribuzione tabellare a regime dall’1.9.2012 (euro)
1.487,12
1.429,98
1.347,81
1.298,12
1.237,88
Retribuzione tabellare a regime dall’1.7.2012 (euro)
1.626,13
1.513,05
1.428,70
1.373,80
1.294,85
1.247,12
1.189,25
Retribuzione tabellare dall’1.1.2012 (euro)
1.658,72
1.543,38
1.457,34
1.401,33
1.320,81
1.272,12
1.213,09
Retribuzione tabellare a regime dall’1.9.2012 (euro)
1.692,63
1.574,93
1.487,12
1.429,98
1.347,81
1.298,12
1.237,88
Retribuzione tabellare a regime dall’1.9.2012 (euro)
1.694,07
1.578,32
1.436,68
1.351,22
1.299,32
1.231,91
Retribuzione tabellare a regime dall’1.7.2011 (euro)
1.627,47
1.516,28
1.380,20
1.298,10
1.248,24
1.183,48
Livello
1
2
3
4
5
6
Livello
1
2
3
4
5
6
Livello
1s 1
2
3
4
5
6
Livello
1s 1
2
3
4
5
6
Livello
1s 1
2
3
4
5
6
Livello
1s 1
2
3
4
5
6
Retribuzione tabellare al 31.12.2011 (euro)
1.627,47
1.516,28
1.380,20
1.298,10
1.248,24
1.183,48
Retribuzione tabellare al 31.8.2012 (euro)
1.660,07
1.546,64
1.407,84
1.324,10
1.273,24
1.207,19
Retribuzione tabellare al 30.6.2011 (euro)
1.639,70
1.482,94
1.404,69
1.269,79
1.195,58
1.145,03
1.101,68
Retribuzione tabellare al 30.6.2011 (euro)
1.639,70
1.482,94
1.404,69
1.269,79
1.195,58
1.145,03
1.101,68
Retribuzione tabellare al 31.12.2011 (euro)
1.687,70
1.526,35
1.445,81
1.306,96
1.230,58
1.178,55
1.133,93
Retribuzione tabellare al 31.8.2012 (euro)
1.721,99
1.557,36
1.475,18
1.333,51
1.255,58
1.202,49
1.156,97
Seconda tranche di incremento dall’1.1.2012 (euro)
32,60
30,36
27,64
26,00
25,00
23,71
Terza tranche di incremento dall’1.9.2012 (euro)
34,00
31,68
28,84
27,12
26,08
24,72
Settore Odontotecnico Incremento a regime (euro)
116,34
105,22
99,67
90,10
84,83
81,24
78,17
Prima tranche di incremento dall’1.7.2011 (euro)
48,00
43,41
41,12
37,17
35,00
33,52
32,25
Seconda tranche di incremento dall’1.1.2012 (euro)
34,29
31,01
29,37
26,55
25,00
23,94
23,04
Terza tranche di incremento dall’1.9.2012 (euro)
34,05
30,80
29,18
26,38
24,83
23,78
22,88
Retribuzione tabellare dall’1.1.2012 (euro)
1.660,07
1.546,64
1.407,84
1.324,10
1.273,24
1.207,19
Retribuzione tabellare a regime dall’1.9.2012 (euro)
1.694,07
1.578,32
1.436,68
1.351,22
1.299,32
1.231,91
Retribuzione tabellare a regime dall’1.9.2012 (euro)
1.756,04
1.588,16
1.504,36
1.359,89
1.280,41
1.226,27
1.179,85
Retribuzione tabellare a regime dall’1.7.2011 (euro)
1.687,70
1.526,35
1.445,81
1.306,96
1.230,58
1.178,55
1.133,93
Retribuzione tabellare dall’1.1.2012 (euro)
1.721,99
1.557,36
1.475,18
1.333,51
1.255,58
1.202,49
1.156,97
N. 28 - 8 luglio 2011
Retribuzione tabellare a regime dall’1.9.2012 (euro)
1.756,04
1.588,16
1.504,36
1.359,89
1.280,41
1.226,27
1.179,85