ACCORDO QUADRO TRA L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
ACCORDO QUADRO
TRA
L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
L’anno duemiladiciassette, il giorno 2 del mese di agosto, presso il Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza xxxxxx xxx Xxxxxxxx- Xxxx, sono presenti:
il xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX, che nella sua qualità di Presidente interviene nel presente atto in
rappresentanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC),
ed
il Prefetto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, che nella sua qualità di Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza interviene nel presente atto in rappresentanza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito, Dipartimento),
nel prosieguo definite “Parti”, che convengono e stipulano quanto segue
Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, con la quale sono state emanate disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e con cui è stata individuata l’ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, con cui sono state emanate disposizioni volte a garantire un migliore livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, nonché sono state ridefinite le funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che, fra l’altro, ha assunto i compiti prima spettanti all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 6 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ora abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ed al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1 della citata Legge 6 novembre 2012, n. 190);
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamneto del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) N. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) N. 1781/2006 (17G00104)”;
Visto il decreto interministeriale 21 marzo 2017, recante “individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istitutzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento” denominato CCASIIP- Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;
Vista la direttiva del Ministro dell’Interno del 6 agosto 2015, concernente la “circolarità informativa in tema di lotta alla criminalità organizzata” volta, tra l’altro, ad “…assicurare la piena attuazione della circolarità del flusso informativo tra D.I.A. e FF.PP e supportare, con sempre maggiore efficacia, l’attività istruttoria dei Prefetti finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. ”;
Visto il Decreto Interministeriale del 14 marzo 2003, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n. 190/2002, istituisce il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere;
Visto l’art. 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Codice dei contratti pubblici”, il quale dispone che “la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione”;
Visto l’art. 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall’articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69, il quale ha previsto un ulteriore aggravamento del quadro sanzionatorio del fenomeno corruttivo attraverso un obbligo informativo del pubblico ministero nei confronti dell’ANAC quando esercita l’azione penale per fatti di corruzione;
Visto l’art. 213, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato”;
Vista la Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”;
Viste la Legge 31 marzo 2000, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”, con la quale si è proceduto alla revisione dell’ordinamento del personale della Polizia di Stato ed al riassetto della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza nonché la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Visti l’art. 3 del Decreto Legge 345 del 1991 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 410, istitutivo della Direzione Investigativa Antimafia e l’art. 108 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che determinano le competenze della Direzione Investigativa Antimafia;
Visti l’art. 4 del Decreto Legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito in legge dalla Legge n. 31 maggio 2005, n. 89, istitutivo della Direzione Centrale Anticrimine ed il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 19 aprile 2017, adottato ai sensi dell’art. 5, settimo comma, della Legge 1° aprile 1981, n.121, datato 19 aprile 2017, concernente la riorganizzazione degli Uffici, Servizi e divisioni di alcune Direzioni Centrali e Uffici di rango equiparato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Visti l’art.5 della Legge 1° aprile 1981, n. 121 con cui è stata istituita, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione e il D.P.R. 7 settembre 2001 n. 398 con cui è stato emanato il regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’Interno
Visti l’art. 22 della Legge 1°aprile 1981, n. 121, istitutivo della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, nonché il D.P.R. 11 giugno 1986, n.423, recante l’approvazione del Regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, “Regolamento di riorganizzazione dell’Istituto Superiore di Polizia” – emanato in attuazione dell’art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall’art. 8 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477 – che, nel mutare la denominazione dell’Istituto in “Scuola Superiore di Polizia”, ha previsto livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, adeguati allo svolgimento della propria funzione di “istituzione di alta formazione e cultura”, rivolta in modo precipuo alla formazione, all’aggiornamento professionale e alla specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato;
Visti il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in particolare, per il Dipartimento, l’art. 57, che demanda a successivi provvedimenti attuativi le modalità di attuazione dei principi del “Codice” relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’art. 53 del medesimo Decreto Legisltativo, dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378; la Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni, nonché i provvedimenti attuativi valevoli per le finalità dell’ANAC;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il Regolamento ANAC del 15 febbraio 2017 in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi di competenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti i Regolamenti ANAC del 29 marzo 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari; sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione;
Visto il Regolamento ANAC del 28 giugno 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici;
Visto l’art. 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di affidamento di contratti secretati;
Visto il Protocollo d’Intesa, con annesse Linee Guida, siglato tra il Ministro dell’Interno e l’ANAC in data 15 luglio 2014 per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture-UTG ed Enti Locali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa;
Vista la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 recante il “Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del dl 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del dl 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012”, (Regolamento Rating di legalità), la quale prevede che le richieste di rating siano trasmesse, tra gli altri, all’ANAC per l’acquisizione di eventuali osservazioni;
Ritenuto che il complesso delle norme su indicate è funzionale ad una complessiva e sinergica azione di prevenzione degli effetti dannosi per il “sistema Paese” del fenomeno della corruzione e consente il coinvolgimeno delle diverse componenti dell’Amministrazione dello Stato aventi competenza in materia per il raggiungimento dell’obiettivo comune;
Valutata l’opportunità di consolidare il rapporto di collaborazione interistituzionale tra l’ANAC ed il Dipartimento, nelle sue articolazioni interforze e della Polizia di Stato, in ragione del perseguimento del preminente interesse pubblico comune di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e per l’affermazione dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia che deve caratterizzare l’azione amministrativa;
Ritenuto necessario concordare e definire obiettivi comuni, ambiti e modalità esecutive di collaborazione interistituzionale, allo scopo di assicurare la massima efficacia all’azione di contrasto del fenomeno della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione, al fine di impedire alla criminalità di occupare indebitamente spazi all’interno dei diversi settori allo scopo di lucrarne illeciti profitti;
Ritenuto altresì opportuno delineare schemi collaborativi in ordine all’attività svolta dal Dipartimento quale Stazione Appaltante;
Valutata, infine, l’esigenza di individuare percorsi formativi comuni del personale, volti al rafforzamento della cultura amministrativa ed al potenziamento delle capacità specialistiche di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministraione ed in materia di appalti pubblici;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto dell’accordo ed ambiti di intervento
1. Il presente Accordo disciplina l’ambito e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione inter-istituzionale tra l'ANAC ed il Dipartimento ed è volto a rendere più efficiente ed efficace l’azione di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione, nonché ad attuare i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui al’art. 97 della Costituzione.
2. Esso è finalizzato principalmente a:
a) rafforzare la cooperazione inter-istituzionale finalizzata ad una coordinata azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e di illegalità nella pubblica amministrazione;
b) realizzare efficaci forme di collaborazione in favore del Dipartimento nell’assolvimento delle proprie funzioni in materia di appalti pubblici, anche avvalendosi della vigilanza collaborativa preventiva dell’ANAC in tale ambito;
c) avviare iniziative formative congiunte in favore del personale dipendente da ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo, nel rispetto dei vigenti ordinamenti e regolamenti.
3. E’ in facoltà dell’ANAC e del Dipartimento, ovvero degli Uffici e delle Direzioni Centrali in cui si articola il medesimo Dipartimento, individuare ove necessario ulteriori o più specifici ambiti di intervento, con richiesta motivata di una delle parti. Gli Accordi raggiunti con l’accettazione dell’altra parte sono integrativi del presente Accordo e soggetti alle stesse modalità di approvazione di quest’ultimo, ferma restando facoltà di delega da ambo le parti. Le attività di verifica e controllo, ove necessarie, possono essere svolte anche dalle Questure e dagli Uffici periferici delle specialità della Polizia di Stato, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dagli Uffici e dalle Direzioni Centrali in cui si articola il Dipartimento.
4. Gli articoli che seguono disciplinano le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed individuano le articolazioni del Dipartimento, interforze o della Polizia di Stato, di volta in volta interessate.
Art. 2
Sicurezza delle informazioni e tutela dalla privacy
1. Il trattamento dei dati personali derivante dall’esecuzione del presente Accordo dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione di dati personali” e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni attuative applicabili alle Parti, sotto il controllo della citata Autorità.
2. Il personale incaricato del trattamento di cui al comma 1 è tenuto a conformarsi agli obblighi di riservatezza e segretezza previsti dalle disposizioni regolanti la materia.
CAPO II
COOPERAZIONE NELLA PREVENZIONE E NEL CONTRASTO
DEI FENOMENI DI CORRUZIONE E DI ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA ANMINISTRAZIONE
Art. 3 Oggetto e finalità
1. Il presente Capo disciplina l’attività di collaborazione tra l’ANAC ed il Dipartimento della pubblica sicurezza per il rafforzamento della cooperazione inter-istituzionale finalizzata ad una coordinata azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione negli appalti pubblici e di illegalità nella pubblica Amministrazione, che costituisce una delle aree più esposte al rischio di infiltrazioni criminali.
2. In tale contesto si inseriscono le forme di collaborazione tra l’ANAC e le seguenti Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le rispettive competenze ordinamentali:
1) Direzione Centrale per la Polizia Criminale e Direzione Investigativa Antimafia, quali componenti interforze;
2) Direzione Centrale Anticrimine, quale componente Polizia di Stato.
Sezione I
Collaborazione tra l’ANAC e la Direzione Centrale per la Polizia Criminale Art. 4
Ambiti di collaborazione
1. La Direzione Centrale per la Polizia Criminale, nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti, trasmette all’ANAC ogni utile informazione, acquisita in sede di investigazioni preventive, concernente le attività illecite nel settore dell’evidenza pubblica e di illegalità nella pubblica Amministrazione.
2. L’ANAC trasmette alla Direzione Centrale per la Polizia Criminale ogni informazione, acquisita nello svolgimento delle proprie funzioni, afferente le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell’evidenza pubblica e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. L’ANAC si impegna, in particolare, a mettere a disposizione della Direzione Centrale per la Polizia Criminale:
a) le informazioni presenti nella Banca dati dei Contratti pubblici (BDNCP), di cui all’art. 213, commi 8 e 9, del Codice dei contratti ;
b) le informazioni di interesse presenti nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 213, comma 10, del Codice dei contratti.
3. Sono in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione del presente accordo le informazioni afferenti procedimenti penali in corso o comunque soggette ad eventuali ulteriori vincoli imposti dalla legge, compreso il segreto istruttorio.
4. Le finalità del trattamento da parte di ANAC dei dati comunicati dalla Direzione Centrale per la Polizia Criminale sono quelle legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali quali la vigilanza ed il controllo al fine di prevenire e contrastare l’illegalità e la corruzione nel settore dell’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa, attraverso il controllo sull’applicazione della normativa anticorruzione, sul conferimento degli incarichi pubblici e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa.
5. Le finalità del trattamento da parte della Direzione Centrale per la Polizia Criminale dei dati comunicati dall’ANAC sono quelle legate allo svolgimento delle attività istituzionali finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici, nonché di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, anche allo scopo di fornire dati informativi nel quadro delle attività condotte dalle Prefetture per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nello specifico settore.
Art. 5 Attuazione dell’Accordo
1. Le modalità esecutive della collaborazione di cui al presente Accordo, i dettagli tecnici delle procedure da adottare, la tipologia e i contenuti dei dati e delle notizie oggetto dello scambio di informazioni saranno concordati tra l’ANAC e la Direzione Centrale per la Polizia Criminale, anche con Atti aggiuntivi al presente Accordo, da approvarsi con le stesse modalità di quest’ultimo e che diventeranno parte integrante del medesimo, ferma restando facoltà di delega da ambo le parti.
2. Allo scopo, le Parti individuano i referenti come di seguito indicati:
- per l’ ANAC:
sul piano programmatico: il Presidente;
sul piano operativo: il Segretario Generale;
- per la Direzione Centrale della Polizia Criminale:
sul piano programmatico: il Vice Capo della Polizia, Direttore Centrale per la Polizia criminale;
sul piano operativo: il Direttore del Servizio Analisi Criminale.
Sezione II
Collaborazione tra l’Autorità e la Direzione Investigativa Antimafia
Art. 6
Ambiti di collaborazione
1. L’ANAC e la D.I.A. si scambiano, nei limiti consentiti dalla legge, dati e notizie rilevanti per il perseguimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di prevenire fatti illeciti e infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell’evidenza pubblica.
2. In particolare, le finalità del trattamento da parte di ANAC dei dati comunicati dalla D.I.A. sono quelle legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali quali la vigilanza ed il controllo al fine di prevenire e contrastare l’illegalità e la corruzione nel settore dell’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa, attraverso il controllo sull’applicazione della normativa anticorruzione, sul conferimento degli incarichi pubblici e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa.
3. Le finalità del trattamento da parte della D.I.A. dei dati comunicati dall’ANAC sono quelle direttamente correlate all’esercizio dei compiti istituzionali di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, quali il monitoraggio delle imprese e delle persone fisiche collegate, finalizzato alla prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti; l’individuazione e l’aggressione dei patrimoni accumulati dalle organizzazioni mafiose nonché la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio da parte della criminalità organizzata.
4. Sono in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione del presente accordo le informazioni afferenti i procedimenti penali in corso o comunque soggette ad eventuali ulteriori vincoli imposti dalla legge.
Art. 7 Attuazione dell’Accordo
1. Le modalità esecutive della collaborazione di cui al presente Accordo, i dettagli tecnici delle procedure da adottare, la tipologia e i contenuti dei dati e delle notizie oggetto dello scambio di informazioni saranno concordati tra l’ ANAC e la D.I.A., anche con Atti aggiuntivi al
presente Accordo da approvarsi con le stesse modalità di quest’ultimo e che diventeranno parte integrante del medesimo, ferma restando facoltà di delega da ambo le parti.
2. Allo scopo, le Parti individuano i referenti come di seguito indicati:
- per l’ANAC:
sul piano programmatico: il Presidente;
sul piano operativo: il Segretario Generale;
- per la Direzione Investigativa Antimafia (DIA):
sul piano programmatico: il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA); sul piano operativo, il Vice Direttore Tecnico Operativo.
Sezione III
Collaborazione tra l’Autorità e la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
Art. 8
Ambiti di collaborazione
1. L’ANAC e la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato si scambiano, nei limiti consentiti dalla legge e ove occorra previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria, dati e notizie rilevanti per il perseguimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di prevenire e contrastare fatti illeciti e di infiltrazioni della criminalità nel settore pubblico.
2. In particolare, le finalità del trattamento da parte di ANAC dei dati comunicati dalla Direzione Centrale Anticrimine sono quelle legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali quali la vigilanza ed il controllo al fine di prevenire e contrastare l’illegalità e la corruzione nel settore dell’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa, attraverso il controllo sull’applicazione della normativa anticorruzione, sul conferimento degli incarichi pubblici e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa.
3. Le finalità del trattamento da parte della Direzione Centrale Anticrimine dei dati comunicati dall’ANAC sono quelle legate alle funzioni di indirizzo e raccordo info-operativo delle attività investigative, sia di natura preventiva che giudiziaria, degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, di studio e analisi dei fenomeni di criminalità comune e organizzata, allo scopo di indirizzare e coordinare le azioni di contrasto ai fenomeni criminosi e alle loro precondizioni.
4. Sono in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione del presente accordo le informazioni afferenti a procedimenti penali in corso o per le quali sussistono esigenze di tutela del segreto di indagine, fatta salva la possibilità di comunicare le predette informazioni previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
5. L’ANAC si impegna a mettere a disposizione della Direzione Centrale Anticrimine le informazioni di interesse:
presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 213, commi 8 e 9, del Codice dei contratti , in cui sono registrate le informazioni relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche al fine di individuare ulteriori indicatori di anomalia, da condividere nell’ambito degli impegni tra le Parti sanciti dal presente Accordo;
presenti nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 10, del Codice dei contratti.
Art. 9 Attuazione dell’Accordo
1. Le modalità esecutive della collaborazione di cui al presente Accordo, i dettagli tecnici delle procedure da adottare, la tipologia e i contenuti dei dati e delle notizie oggetto dello scambio di informazioni, saranno concordati tra l’ANAC e Direzione Centrale Anticrimine, anche con Atti aggiuntivi del presente accordo da approvarsi con le stesse modalità di quest’ultimo e che diventeranno parte integrante del medesimo, ferma restando facoltà di delega da ambo le parti.
2. Allo scopo, le Parti individuano i referenti come di seguito indicati:
- per l’ANAC,
sul piano programmatico: il Presidente;
sul piano operativo: il Segretario Generale;
- per la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato,
sul piano programmatico: il Direttore della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato;
sul piano operativo: il Direttore del Servizio Centrale Anticrimine.
3. Le Parti potranno, previe intese, prevedere l’eventuale istituzione presso l’ANAC di un’unità di raccordo della Polizia di Stato .
CAPO III COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 10
Vigilanza Collaborativa Preventiva
1. La cooperazione amministrativa tra le parti potrà svilupparsi attraverso attività di vigilanza collaborativa, ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Regolamento ANAC del 28 giugno 2017 citato nelle Premesse, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto.
2. Tale attività verrà espletata a seguito della stipula di successivi e specifici protocolli d’intesa, che individueranno gli interventi di particolare rilevanza da assoggettare ai controlli preventivi.
3. Le iniziative connesse alla richiesta di attivazione della vigilanza collaborativa con l’ANAC sono demandate al Vice Capo della Polizia preposto all’attività di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di polizia.
4. Il Dipartimento si impegna a tener conto delle raccomandazioni ed i pareri che l’Autorità esprime in sede di vigilanza collaborativa, al fine di assicurare il buon andamento la
trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa e di valorizzare il contributo recato dall’ANAC per il migliore svolgimento dei procedimenti in questione.
Art. 11
Ulteriori forme di collaborazione
1. Il Dipartimento, anche al di fuori dei casi di vigilanza collaborativa, può richiedere la condivisione di atti di indirizzo e linee guida che ritenga necessarie ai fini della migliore attuazione delle procedure di evidenza pubblica.
Art. 12 Formazione
1. In favore del personale dell’ANAC e del Dipartimento potrà essere svolta anche in forma congiunta attività formativa, al fine di garantire la circolarità delle esperienze professionali e lo scambio di best practices.
2. Nell’ambito del Dipartimento all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche di cui all’articolo precedente provvedono:
- la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, per quanto concerne l’alta formazione e l’aggiornamento interforze;
- la Scuola superiore di polizia per la formazione e l’aggiornamento dei funzionari e dei Dirigenti dei vari ruoli della Polizia di Stato;
- la Direzione centrale per gli Istituti di Istruzione per la formazione e l’aggiornamento, presso le Scuole e gli Istituti di Istruzione, del personale dei restanti ruoli della Polizia di Stato.
3. Le Parti si impegnano ad organizzare convegni, incontri, seminari, giornate di studio o altri moduli didattici o formativi, finalizzati alla diffusione di tematiche di comune interesse. Al fine di favorire la cultura della legalità e stimolare il dibattito scientifico sulle tematiche trattate, le Parti curano la pubblicazione dei ralativi atti.
4. Le Parti promuovono la realizzazione di percorsi formativi aperti anche al personale del Dipartimento impiegato nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e lo scambio e la partecipazione alle attività didattiche dei corsi di formazione e di aggiornamento, nel rispetto delle specifiche mission istituzionali ed in conformità agli ordinamenti ed ai regolamenti vigenti.
5. I compensi lordi, eventualmente dovuti per le attività di insegnamento svolte presso le strutture formative di cui al comma 2 , sono determinanti ai sensi della normativa vigente.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
Xxxxxx, rinnovo e modifiche
1. Il presente Accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua efficaia e può essere rinnovato espressamente per ulteriori 3 anni, previa richiesta scritta di una parte almeno 30 giorni prima della scadenza, mediante la sottoscrizione di un Atto di rinnovo da approvarsi con le stesse modalità. E’sempre ammesso il recesso, su richiesta motivata di una delle parti.
2. I termini di durata di cui al comma 1 decorrono dalla data di sottoscrizione dell’Accordo con firma digitale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, il presente Accordo può essere modificato anche prima della scadenza, previo accordo scritto fra le Parti da approvarsi con le stesse modalità.
Art. 17
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione del presente accordo si provvede con le dotazioni di personale e mezzi previsti a legislazione vigente, senza oneri aggiunti a carico per il bilancio dello Stato.
Di quanto sopra è stato redatto il presente atto che, previa approvazione delle parti, viene vergato di pugno dai comparenti e successivamente sottoscritto con firma digitale.
Roma, 2 agosto 2017
Il Presidente Il Capo della Polizia
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Prefetto Xxxxxx Xxxxxxxxx