Contratto di assicurazione per i condomini
26/04/2021 20210426 03/03/2021 20210303
Contratto di assicurazione per i condomini
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
⚫ Documento informativo precontrattuale (DIP)
⚫ Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
⚫ Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018
⚫ Privacy
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Polizza Calamità Naturali, Impianti solari fotovoltaici e/o termici e Tutela Legale per i fabbricati in Condominio
Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Vera Assicurazioni S.p.A Prodotto: “CONDOMINIOpiùPROTETTO”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Principali rischi esclusi.
Calamità Naturali: non sono assicurabili i Fabbricati:
🗶 in precarie condizioni di statica e manutenzione;
🗶 abusivi;
🗶 dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili a terremoto o inondazione e alluvione);
🗶 con destinazione d’uso civile abitazione inferiore al 51% della superficie totale;
🗶 contenenti depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, autorimesse pubbliche, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse;
🗶 vuoti e inoccupati o in corso di costruzione;
🗶 adibiti interamente a box per autovetture; Impianti solari fotovoltaici e/o termici: in nessun caso la società risponde dei danni:
🗶 a pannelli solari di impianti che non risultino installati sul tetto del Fabbricato assicurato o sul tetto di minori pertinenze;
🗶 a pannelli solari di impianti istallati su fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione, abusivi, in corso di costruzione, dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità (al momento dell'emissione della polizza);
🗶 a pannelli solari non certificati e/o impianti che non abbiano superato tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE.
🗶 a colonnine di ricarica elettrica per autoveicoli di esclusiva proprietà del singolo Condòmino.
🗶 a soggetti terzi (anche da incendio), compresi i Condòmini e loro familiari conviventi;
🗶 a tutto ciò che non sia fisso per natura o destinazione d’uso e non rientri nella definizione di Fabbricato
Per tutte le garanzie sono presenti ulteriori esclusioni riportate nel DIP Aggiuntivo.
Che cosa è assicurato?
La Società presta le garanzie acquistate fino alle relative somme assicurate risultanti nella scheda di polizza.
Con l’acquisto di questa polizza il Condominio è assicurato per le garanzie relative a:
✓ Calamità naturali: danni materiali e diretti causati al Fabbricato derivanti da:
✓ Terremoto;
✓ Inondazione e alluvione;
È possibile inoltre integrare la copertura con altre garanzie opzionali (acquistabili anche disgiuntamente) e relative a:
✓ Impianti solari fotovoltaici e/o termici: una forma di copertura “all risk” che assicura tutti i danni materiali e diretti, non esplicitamente esclusi o limitati, che possano colpire i pannelli solari fotovoltaici e/o termici a servizio del Condominio, e i relativi impianti.
La garanzia si estende anche alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici (e relativi impianti) istallate nelle parti comuni del Condominio.
A titolo esplicativo sono garantiti i seguenti e eventi:
✓ eventi atmosferici in generale, compresi gli effetti del sovraccarico neve, della grandine e del gelo;
✓ eventi dolosi di terzi, vandalici e sociopolitici, compresi i danni da terrorismo e quelli avvenuti in occasione di occupazione non militare del Fabbricato;
✓ danni da fenomeno elettrico;
✓ Tutela Legale: che garantisce il rimborso delle spese e oneri sostenuti per il pagamento degli avvocati incaricati per la difesa degli interessi del Condominio assicurato in vertenze e controversie legali, sia in sede giudiziale che extragiudiziale.
Per altri dettagli sulle coperture delle garanzie sopra indicate si rimanda a quanto indicato nel DIP Aggiuntivo.
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste specifiche limitazioni relative:
! alla portata delle singole garanzie;
! a limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;
riportate in dettaglio nel DIP Aggiuntivo.
Questa polizza facoltativa assicura il Condominio dal rischio di gravi calamità naturali. La copertura è integrabile con una sezione specifica per danni materiali e diretti a impianti fotovoltaici / termici e con una di Tutela Legale
Dove vale la copertura? Per tutte le garanzie: il fabbricato assicurato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano. Per la Tutela Legale: per le garanzie delitti colposi o contravvenzioni e delitti dolosi, danni subiti, spese di resistenza a richieste di risarcimento danni, pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali, l’operatività è estesa anche negli altri paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario competente. |
Che obblighi ho? • Alla sottoscrizione del contratto l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Le dichiarazioni inesatte o incomplete non portano alla decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né alla sua riduzione, nel caso in cui non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito in buona fede. • Deve essere data comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione dell’assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, rinunciando al relativo diritto di recesso. • L’Assicurato deve rispettare gli obblighi di avviso o di salvataggio prescritti dall'art.1913 e dall'art. 1914 del Codice Civile. L’inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell’indennizzo, quello doloso la perdita totale. • L’Assicurato non deve esagerare in modo doloso il danno. L’inadempimento dell’obbligo comporta la perdita del diritto all’indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato. |
Quando e come devo pagare? Il pagamento del premio avviene alle scadenze pattuite. Il pagamento deve avvenire mediante addebito sul conto corrente del Contraente, aperto presso una Filiale del Banco BPM S.p.A. In caso di estinzione del conto corrente presso il Banco B.P.M. S.p.A., il pagamento delle rate di premio può continuare mediante le modalità previste dalla Home Insurance della Società (area internet riservata al Contraente). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? • Il contratto ha la durata di 3 anni e salvo disdetta fatta valere da una delle parti si rinnova tacitamente per 1 anno e così di seguito. Per il primo periodo di 3 anni il premio deve essere pagato in unica soluzione anticipatamente. • L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. • Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. |
Come posso disdire la polizza? • Il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza. Tuttavia, in assenza di disdetta comunicata da una delle parti, esso si intende prorogato di 1 anno e così successivamente. La disdetta deve essere comunicata dal Contraente alla Società rivolgendosi alla filiale dell'Intermediario dove è stato stipulato il contratto, sottoscrivendo l’apposita documentazione fornita. In alternativa utilizzando una delle seguenti modalità: - attraverso PEC (Posta elettronica certificata); - mediante lettera raccomandata A.R.; inviata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza, o della scadenza di ogni successiva annualità. La disdetta da parte della Società sarà invece comunicata al Contraente mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza, o della scadenza di ogni successiva annualità. • In caso di sinistro entrambe le parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto, dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Entro i 15 giorni successivi alla data della sua efficacia la Società rimborsa la parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte. |
Polizza Calamità Naturali, Impianti solari fotovoltaici e/o termici e Tutela Legale per i fabbricati in Condominio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A.
Prodotto: “CONDOMINIOpiùPROTETTO”
Data di aggiornamento: 03/11/2022 – Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
Vera Assicurazioni S.p.A ha sede legale e sede sociale in Italia, xxx Xxxxx Xxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx -Tel.: + 00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica:
- per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione all'esercizio dell'impresa
La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. – Trieste – Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 101,874 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 63,5 milioni di euro
- il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 15,293 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 76,548 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 19,137 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 206,946 milioni di euro (b);
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 206,946 milioni di euro. Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,7 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Al contratto si applica la legge italiana.
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.
L’impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e in polizza.
Esempio: Garanzia Inondazione e alluvione: la Società non pagherà mai più del 50% della somma assicurata per il fabbricato.
Calamità Naturali:
A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza e conseguente a Terremoto o Inondazione e Alluvione, anche in eccedenza alla somma asssicurata Fabbricato saranno riconosciute le seguenti ulteriori garanzie per la ricostruzione:
• spese per demolire, sgomberare e smaltire alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro;
• onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente conformemente a quanto disposto per la “Procedura per la valutazione del danno" e dal Mandato dei periti", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
• gli oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro.
Che cosa è assicurato?
Impianti solari fovoltaici e/o termici
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da impianti solari, e relativi impianti assicurati:
• che abbiano superato tutte le verifiche normative imposte dal GSE riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni;
• nell’ambito della ubicazione indicata in polizza;
• posizionati sul tetto del Fabbricato o di minori pertinenze;
• installati, collaudati e pronti all’uso;
• a servizio esclusivo del Condominio assicurato, fatta salva l’eventuale quota di produzione eccedente l’autoconsumo;
La garanzia è estesa anche ai danni materiali e diretti subiti da eventuali colonnine di ricarica elettrica per veicoli, e relativi impianti per il loro funzionamento e allacciamento, posizionate negli spazi e aree condominiali comuni, siano esse:
• assegnate in uso esclusivo al singolo Condòmino;
• aventi funzione di “stazione” comune di ricarica condominiale;
purché rispondenti alle normative di legge vigenti e norme tecniche in uso.
La garanzia opera per i danni causati da qualsiasi evento e da qualunque ne sia la causa, ad eccezione di quanto esplicitamente escluso o limitato.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati sopra indicati per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
A titolo esplicativo la garanzia opera per i Xxxxx materiali e diretti subiti dai beni assicurati a seguito di:
• eventi atmosferici: quali uragano, bufera, tempesta, tromba d’aria, vento e cose da esso trascinate.
• grandine e sovraccarico di neve inteso come il crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto sul quale è posto l’impianto assicurato a causa dell’azione diretta del peso della neve.
• Gelo: rottura a seguito di gelo di impianti tecnici e delle relative tubazioni ed organi di collegamento o intercettazione, degli impianti assicurati.
• Eventi sociopolitici: quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi compresi danni anche da incendio in occasione di occupazione non militare del Fabbricato assicurato;
• Fenomeno elettrico: per i danni materiali e diretti subiti dagli impianti assicurati causati da fenomeni elettrici da qualunque causa originati, compresa l’azione del fulmine e in generale dell’elettricità atmosferica.
Inoltre a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza e conseguente ad uno degli eventi garantiti dalla presente sezione, anche in eccedenza alla somma asssicurata relativa all’impianto, saranno riconosciute le seguenti spese e oneri sempre operanti:
• spese per demolire, sgomberare e smaltire alla più vicina idonea discarica i residui del sinistro;
• onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente conformemente a quanto disposto per la "Procedura per la valutazione del danno" e dal "Mandato dei periti", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Tutela Legale
Sono garantite le spese e oneri legali relativi ai seguenti casi assicurati:
• Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. La garanzia opera per le spese sotenute da tutti gli Assicurati.
• Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.
La garanzia opera solo nei seguenti casi: l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, oppure il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l’assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva. La garanzia opera per le spese sostenute da tutti gli assicurati.
• Xxxxx subiti: richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. La garanzia opera per le spese sostenute da tutti gli assicurati. Controversie in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali relative al condominio indicato nella scheda di polizza. In materia di usucapione, l’avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
• Vertenze contrattuali proprie o di controparte relative al Condominio contraente. La garanzia opera per le seguenti tipologie di vertenze:
- Controversie con i tecnici ed i professionisti (a titolo esplicativo: asseveratori, esperti contabili, commercialisti) anche in tema di Superbonus e Sisma-bonus ex Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020;
- Controversie con i fornitori;
- Controversie con gli istituti bancari;
- Controversie con le imprese di costruzioni, anche in tema di Superbonus e Sisma-bonus ex Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020, per le controversie relative alla ristrutturazione e riqualificazione delle parti comuni del Fabbricato del Condominio. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente. • Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazione con la quale il Condominio ha sottoscritto la copertura di Responsabilità Civile del Fabbricato. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. • Redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell’assicuratore di Responsabilità Civile. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente. • Sono garantite le spese per l’impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. • Resistere alle richieste di risarcimento per danni extra contrattuali avanzate da terzi nei confronti del Condominio assicurato. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente. La garanzia opera a secondo rischio nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile del Condominio non operi in quanto l’assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno. In questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale. • Pacchetto sicurezza: In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori e in materia di tutela dell’ambiente sono coperte le spese sostenute: - in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. - per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non. In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese previste in polizza sostenute: - In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. - in procedimenti penali per delitti dolosi, se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. - per resistere a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’Assicurato. - per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non. - per i reclami all’autorità competente. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO | |
Non sono previste opzioni di garanzia che comportino riduzione del premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non sono previste opzioni di garanzia o granzie aggiuntive acquistabili con il pagamento di un premio aggiuntivo. | |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori esclusioni. Calamità Naturali: per questa sezione non sono previste ulteriori esclusioni oltre a quelle già elencate nel DIP. Impianti solari fotovoltaici e/o termici: per questa sezione non sono previste ulteriori esclusioni oltre a quelle già elencate nel DIP. Tutela Legale: É escluso il rimborso delle seguenti spese: • compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; • compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; • compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG; • spese per l’indennità di trasferta; • spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro; • spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; • imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; • multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; • spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; |
• spese non concordate con ARAG; • in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari; • spese recuperate dalla conttroparte. Sono inoltre esclusi i seguenti rischi realtivi a: • diritto di famiglia, successioni o donazioni; • compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; • proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o di veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; |
&
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.
Calamità Naturali
Sono esclusi i danni:
- causati da allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti antincendio;
- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- da movimenti artificiali, da franamento o smottamento del terreno, da crollo o collasso strutturale (anche parziale), non imputabili alle garanzie assicurate alla presente sezione;
- causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell’inondazione e/o alluvione;
- indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto esplicitamente previsto come “Ulteriori garanzie per la ricostruzione”;
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
Per il Terremoto: le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
Per l’Inondazione e Alluvione: verificatisi nelle 168 ore successive al primo evento sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
Tabella riepilogativa dei limiti massimi di indennizzo, delle franchigie o scoperti della sezione Calamità Naturali
DESCRIZIONE GARANZIE | XXXXXXX XXXXXXXXXX | FRANCHIGIA/SCOPERTO |
Xxxxxxxxx | Xxxxx Assicurata Fabbricato | Scoperto 10% del danno Con il minimo di €.10.000 |
Inondazione e alluvione | 50% della Somma Assicurata Fabbricato | |
Spese di demolizione e sgombero residui del sinistro | 20% dell’indennizzo (in eccedenza alla Somma Assicurata Fabbricato) | Nessuna/o |
Onorari di consulenti, periti, ingegneri | ||
Oneri di urbanizzazione e ricostruzione |
Impianti solari fotovoltaici e/o termici
A. Sono esclusi i danni, anche determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione militare, invasione o simili, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. SI PRECISA CHE non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di
organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche;
- inondazioni, alluvioni;
- mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’area Condominiale;
salvo che il Contrante / Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono esclusi i danni causati o dovuti a:
- dolo del Contraente, dell’Assicurato, dell’Amministratore del Condominio;
- inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o impianti;
- perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell’attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
B. Sono esclusi, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, i danni da:
- frode, furto, rapina, truffa, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell’Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
- urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Condominio e/o dei singoli Condòmini; Sono esclusi i danni causati o dovuti a:
- montaggio, smontaggio, degli impianti non connessi a lavori di manutenzione; costruzione, demolizione di Fabbricati;
- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione degli impianti assicurati;
- difetti noti all'Assicurato, Al Contraente, all’Amministratore del Condominio all'atto della stipulazione della polizza. Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi tutti di cui alla presente lettera B derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
C. Sono esclusi i danni causati da o dovuti a, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi:
- crolli, collassi strutturali, assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
- logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- guasti o rotture di natura meccanica;
- allagamento o spargimento di acqua od altri fluidi provocati da:
• rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;
• intasamento, traboccamento, occlusione o rigurgito di fognature, scarichi, condutture, gronde e pluviali.
Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi tutti di cui alla lettera C derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
D. Sono esclusi i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da:
- qualsiasi modifica penalizzante di dati o software a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria;
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati o software.
Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell’Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall’esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell’eventuale riconoscimento pubblico dell’emergenza epidemica o pandemica.
La Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
Sono infine previste le seguenti specifiche limitazioni per:
Eventi atmosferici – sovvracarico neve: Sono esclusi i danni imputabili a non conformità alle norme di legge o ad eventuali disposizioni locali relativamente al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o del più recente rifacimento.
Eventi atmosferici – gelo: Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza di sospensione della distribuzione di energia termica od elettrica, che si sia protratta per oltre 48 ore.
Atti dolosi di terzi, vandali e sociopolitici – occupazione non militare: salvo che per i danni da incendio, la garanzia non opera qualora l’occupazione stessa si sia protratta per oltre 5 giorni consecutivi, anche se i danni si sono verificatisi durante il suddetto periodo. La garanzia non opera inoltre per i danni:
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- di furto e rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di imbrattamento;
- in occasione di atti di terrorismo, da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
Nelle spese e oneri sempre operanti – spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro: la garanzia non opera per lo smaltimento di residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si precisa infine che le garanzie: eventi atomosferici – gelo – grandine e il fenomeno elettrico operano a primo rischio assoluto.
Tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo della sezione Impianti solari fotovoltaici e/o termici
DESCRIZIONE GARANZIE | XXXXXXX XXXXXXXXXX | FRANCHIGIA/SCOPERTO |
Danno materiale e diretto generico | Somma Assicurata Impianti solari fotovoltaici e/o termici | Scoperto 10% del danno Con il minimo di 1.000 € |
Estensioni di garanzia sempre operanti – eventi atmosferici danno generico | 80% della Somma Assicurata Impianti solari fotovoltaici e/o termici | Scoperto 10% del danno Con il minimo di 1.000 €. |
Estensioni di garanzia sempre operanti – Eventi atmosferici – grandine | 20.000 € per anno assicurativo | |
Estensioni di garanzia sempre operanti – Eventi atmosferici – sovraccarico neve | 80% della Somma Assicurata Impianti solari fotovoltaici e/o termici | |
Estensioni di garanzia sempre operanti – Eventi atmosferici – gelo | 20.000 € per anno assicurativo | |
Estensioni di garanzia sempre operanti – Atti dolosi di terzi, vandalici e sociopolitici | 80% della Somma Assicurata Impianti solari fotovoltaici e/o termici | Scoperto 10% del danno Con il minimo di 1.000 €. |
Estensioni di garanzia sempre operanti – Fenomeno Elettrico | 25.000 € per anno assicurativo | Scoperto 10% del danno Con il minimo di 1.000 €. |
Spese e oneri sempre operanti – spese di demolizione e sgombero | 20% dell’indennizzo | Non previsto |
Spese e oneri sempre operanti – onorari dei periti |
Tutela Legale
Sono escluse le vertenze relative a:
- materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto dai casi assicurati relativi a delitti penali dolosi o colposi, opposizione a sanzioni amministrative (anche del pacchetto sicurezza);
- fatti dolosi commessi dagli Assicurati, salvo quanto previsto dalle specifiche garanzie delitti dolosi;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.
A seconda dei casi assicurati sono previste delle ulteriori specifiche limitazioni:
Nei delitti dolosi (anche in tema di violazioni della privacy del pacchetto sicurezza) la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa che non sia:
- assoluzione con decisione passata in giudicato;
- derubricazione del reato da doloso a colposo;
- archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato. Nelle opposizioni a sanzioni amministrative sono escluse quelle per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi. Nelle spese di resistenza a richieste di risarcimento danni sono escluse le spese sostenute per l’accertamento tecnico. Inoltre, la garanzia non opera se: - la polizza di responsabilità civile non esiste o non è operante; - l’assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento; - il sinistro è denunciato all’assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione. Tabella riepilogativa dei limiti massimi di indennizzo, delle franchigie o scoperti della sezione Tutela Legale | ||||
DESCRIZIONE GARANZIE | MASSIMO INDENNIZZO | ALTRI LIMITI | ||
1. Delitti colposi e contravvenzioni | Per ciascun punto 10.000 € per sinistro 80.000 € per anno assicurativo | Non previsti | ||
2. Delitti dolosi | ||||
3. Danni subiti | ||||
4. Controversie in materia di diritti reali | ||||
5. Controversie contrattuali | Valore in lite pari o superiore a 500 € | |||
5.d) Controversie con imprese di costruzioni per la risttrutturazione delle parti comuni | Nel limite di 5.000 € per anno assicurativo | Non previsti | ||
6. Controversie con l’assicuratore di RC del Fabbricato | 10.000 € per sinistro 80.000 € per anno assicurativo | |||
7. Chiamata in causa dell’assicuratore di RC del Fabbricato | Nel limite di 1.000 € per sinistro | |||
8. Opposizione a sanzioni amministrative | Per ciascun punto 10.000 € per sinistro 80.000 € per anno assicurativo | Per sanzioni pecuniarie importo pari o superiore a 1.000 € | ||
9. Spese di resistenza a richieste di risarcimento danni | Non previsti | |||
10. Pacchetto sicurezza | Per sanzioni pecuniarie importo pari o superiore a 250 € |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Calamità naturali e Impianti solari fotovoltaici e/o termici In caso di sinistro: • l'Assicurato deve fare quanto possibile per arrestare o diminuire il danno. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Sono a carico della Società le relative spese ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile; • Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro utilizzando una delle seguenti modalità: - telefonando al Numero Verde: 800.549.330; - oppure da cellulari e dall’estero al numero 045 8392783; - inviando email a: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; - denunciando a: Vera Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxx Xxxxx xx00/X - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx). • entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: - la data, l'ora e il luogo del sinistro; - la causa del sinistro; - la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; - il nominativo di eventuali testimoni; - la descrizione dei beni danneggiati e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; - il numero di polizza e il nominativo del Contraente. • se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile; • se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, l’Assicurato deve denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile |
ammontare del danno, trasmettendo successivamente copia della denuncia alla Società e, qualora la Società lo richiedesse, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente; • l’assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; • l’assicurato deve predisporre, nei 25 giorni successivi al primo avviso, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e/o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; Denuncia di sinistro Tutela Legale Il Contraente o l’Assicurato deve: • Denunciare immediatamente alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Esclusivamente in relazione agli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 10 anni dalla data di cessazione del contratto. Per denunciare i nuovi sinistri il Contraente o l’Assicurato deve utilizzare i seguenti contatti: - Numero Verde 800 282323 - dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00; - dall'estero il numero 02 21079504 - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30; - oppure inviando una mail a: xxxxxxx@xxxx.xx. • Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente. • Informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. • Fornire le prove e argomentazioni per permettere ad ARAG di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni. • Restituire le spese che sono state sostenute da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l’Assicurato deve restituire le spese che sono state sostenute da ARAG nel caso di sinistro relativo a delitti dolosi quando il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva; | |
Assistenza diretta/in convenzione: Calamità naturali - Servizio di Pronto Intervento Oggetto della prestazione Fermo quanto stabilito dagli obblighi in caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile a norma della sola Sezione “Calamità Naturali”, di un importo presumibile superiore a € 3.000, ha la facoltà di richiedere alla Società l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro. La Società incaricherà una ditta specializzata nel risanamento post sinistro per l’esecuzione, nel rispetto delle modalità di accesso e sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle Autorità preposte, delle attività di contenimento del danno e messa in sicurezza del Fabbricato assicurato necessari per limitare l'entità del danno. Saranno in particolare previste le garanzie e servizi sotto indicati. Per gli eventi di assicurati dalla garanzia “Terremoto”: • messa in sicurezza del Fabbricato (quali ad esempio puntellature, demolizioni selettive e controllate); Per gli eventi di assicurati dalla garanzia “Inondazione e Alluvione”: • rimozione fanghi e acque alluvionali; • asciugatura fabbricato mediante deumidificazione; |
• salvataggio impianti a servizio esclusivo del Fabbricato; Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta dall’azienda specializzata sono esclusi: • i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi; • le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi; • le spese relative ad onorari di xxxxxx e la perdita delle pigioni; • le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale; • le spese relative al salvataggio, messa in sicurezza, risanamento di tutti beni non assimilabili alla definizione di Fabbricato prevista dalla presente polizza, siano essi contenuti nelle parti comuni così come nelle unità immobiliari dei singoli condòmini. Attivazione del servizio in occasione del sinistro Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto assicurato" della Sezione “Calamità Naturali” può richiedere l’attivazione del “Servizio di Pronto Intervento” in due modi: A. contattando direttamente la ditta specializzata telefonando al: Numero Verde 800.185.445 oppure da cellulari e dall’estero 02 24128759 B. denunciando il sinistro alla Società e chiedendo contestualmente l'attivazione del servizio telefonando al Numero verde 800. 549.330 oppure da cellulari e dall’estero 045 8392783 Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con la ditta specializzata eventuali ulteriori interventi che non verranno indennizzati. Al termine dell'intervento la ditta specializzata farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata, a termini di polizza, direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo. La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato e del perito nominato dalla Società del "Verbale di fine lavori" predisposto dalla ditta specializzata costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta specializzata e dalla Società in relazione alle prestazioni previste dall’ "Oggetto assicurato" della Sezione “Calamità Naturali”. | |
Gestione da parte di altre imprese | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Anticipo sugli indennizzi – Calamità Naturali – Impianti solari fotovoltaici e/o termici L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, purché non siano sorte contestazioni sull'indennizzo del sinistro e sussistano le seguenti condizioni: • Per i sinistri relativi alla Sezione “Calamità naturali”: l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a € 25.000, con importo dell’acconto che non potrà essere superiore a 1.000.000 €. • Per i sinistri relativi alla Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”: l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a € 15.000, con importo dell’acconto che non potrà essere superiore a 50.000 €. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. La determinazione dell'acconto di cui sopra verrà effettuata secondo il criterio del "Valore reale". Pagamento del sinistro – Calamità Naturali – Pannelli solari fotovoltaici e/o termici La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non |
ritiene di presentare offerta. Qualora nell’esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l’integrazione, il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori. La Società, si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell’articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato). Il limite dei 30 giorni per la liquidazione del sinistro non si applica alle spese sostenute dall’Assicurato per evitare o diminuire il danno, che ai sensi dell’art. 1914 c.c. rimangono a carico della Società anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata. Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contrente e/o dell’Assicurato relativamente al sinistro è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Pagamento del sinistro – Tutela Legale ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Oltre a quanto indicato nel DIP, per la sola Sezione di Tutela Lgeale, sono garanti gli eventi verificatisi dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per: • il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato; • per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; Per tutte le restanti ipotesi dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. |
Risoluzione | Alla scadenza di ciascuna rata di polizza con un preavvisto di almento dieci giorni e al verificarsi di un sinistro. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Persone fisiche, giuridiche, enti senza personalità giuridica, per esigenze di protezione del fabbricato in codominio, destinato per almeno il 51% della superficie complessiva dei piani a civile abitazione, in conseguenza di danni derivati da evento catastrofale, danni ad impianti fotovoltaici e/o termici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, indennizzo delle spese e oneri di tutela Legale del Condominio stesso. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari: Tutti i rischi 40% del premio imponibile |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: Vera Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all’Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx fax 00.00000000, PEC:xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell’Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’Art. 16 del citato decreto. Obbligatoria per poter promuovere un’azione giudiziale |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato. Calamità naturali – Impianti solari fotovoltaici e/o termici La valutazione del sinistro e dell’ammontare del danno, su richiesta di una delle Parti, può essere demandata a due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx e dalle altre persone eventualmente nominate da quest’ultimo, mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Tutela Legale In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG. |
PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETÀ DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
DIP Aggiuntivo 11 di 11 Edizione 03/11/2022
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di assicurazione Edizione 03/11/2022
INDICE
INDICE 1
GLOSSARIO 3
A – NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 9
ART. A1 – DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 9
ART. A2 – DURATA E DISDETTA 9
ART. A3 – PAGAMENTO DEL PREMIO 9
ART. A4 – RECESSO PER SINISTRO 10
ART. A5 – DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI 10
ART. A6 – AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO 10
ART. A7 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 10
ART. A8 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 10
ART. A9 – ALTRE ASSICURAZIONI 10
ART. A10 – ONERI FISCALI 11
ART. A11 – FORO COMPETENTE 11
ART. A12 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 11
ART. A13 – LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO 11
ART. A14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11
ART. A15 – COMUNICAZIONI 11
ART. A16 – RECLAMI 11
B - SEZIONE CALAMITÀ NATURALI 13
CAPITOLO B1 – COSA È ASSICURATO 13
ART. B1.1 – TERREMOTO 13
ART. B1.2 – INONDAZIONE E ALLUVIONE 13
ART. B1.3 – ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE 13
CAPITOLO B2 – COME È PRESTATA LA COPERTURA 13
ART. B2.1 – TIPO E FORMA DI GARANZIA 13
ART. B2.2 – DOVE VALE LA COPERTURA 13
CAPITOLO B3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA 13
B3.1 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 13
CAPITOLO B4 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA 14
B4.1 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE CALAMITA’ NATURALI 14
C – SEZIONE IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E/O TERMICI 15
CAPITOLO C1 – COSA È ASSICURATO 15
ART C1.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA 15
ART. C1.2 – ESTENSIONI DI COPERTURA SEMPRE OPERANTI 15
ART. C1.3 – SPESE E ONERI SEMPRE OPERANTI 16
CAPITOLO C2 – COME È PRESTATA LA COPERTURA 16
ART. C2.1 – TIPO E FORMA DI GARANZIA 16
ART. C2.2 – DOVE VALE LA COPERTURA 17
CAPITOLO C3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA 17
ART. C3.1 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 17
CAPITOLO C4 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA 18
C4.1 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E/O TERMICI 18
D – SEZIONE TUTELA LEGALE 20
CAPITOLO D1 – COSA È ASSICURATO 20
ART D1.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA 20
ART. D1.2 – ASSICURATI 20
ART. D1.3 – CASI ASSICURATI 20
CAPITOLO D2 – COME È PRESTATA LA COPERTURA 22
ART. D2.1 – QUANDO SONO IN COPERTURA I SINSITRI 22
ART. D2.2 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO 22
ART. D2.3 – PLURALITÀ DI EVENTI 23
ART. D2.4 – PLURALITÀ DI ASSICURATI 23
ART. D2.5 – DOVE VALE LA COPERTURA 23
CAPITOLO D3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA 23
ART. D3.1 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 23
CAPITOLO D4 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA 24
D4.1 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE 24
E – OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO 25
1 – SEZIONE CALAMITÀ NATURALI – SEZIONE IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E/O TERMICI 25
ART. E1.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 25
ART. E1.2 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 25
ART. E1.3 – MANDATO DEI PERITI 26
ART. E1.4 – VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO 26
ART. E1.6 – ASSICURAZIONE PARZIALE 27
ART. E1.7 – TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 27
ART. E1.8 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO 27
ART. E1.9 – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 28
2 – SEZIONE TUTELA LEGALE 29
ART. E2.1 – XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 00
ART. E2.2 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 29
ART. E2.3 – COME DENUNCIARE IL SINISTRO 29
ART E2.4 – GESTIONE DEL SINISTRO 30
ART E2.5 – LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE 30
ART E2.6 – TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO 30
ART E2.7 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEI SINISTRI E CONFLITTI DI INTERESSE
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GLOSSARIO
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti il contratto, le Parti attribuiscono il seguente significato:
Allagamento
Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto ad eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti ad esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
ARAG
Abbreviazione della denominazione sociale: ARAG SE – Rappresentanza generale e Direzione per l’Italia – Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx00 – 00000 Xxxxxx, Società a cui è affidata la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.
Arbitrato
È una procedura alternativa al ricorso alla giustizia civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Cappotto termico dei fabbricati
Elemento termico intonacabile per facciate del Fabbricato atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.
Carenza
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza dell’Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
Se la polizza è stipulata:
• con durata annuale e successivo tacito rinnovo: la carenza è riferibile alla sola prima annualità assicurativa;
• a premio unico anticipato per una durata poliennale e successivo tacito rinnovo: la carenza non è operante per i successivi rinnovi.
Comunicazione (alla Società)
Le comunicazioni scritte effettuate alla Società tramite raccomandata A.R., all’indirizzo Vera Assicurazioni S.p.A., Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx, alla quale sono parificati gli altri mezzi aventi indicazione di una data certa.
Condominio
Edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti diversi che sono anche comproprietari delle parti comuni.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Danno
Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie o di limiti e sottolimiti massimi di indennizzo ove previsti.
Danno liquidabile
Danno il cui ammontare viene determinato sulla base delle condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di indennizzo, ma senza tenere conto di Xxxxxxxxxx e Scoperti eventualmente previsti.
Danno extracontrattuale
È il danno ingiusto a persone o a cose derivante da un fatto doloso o colposo.
Danno indiretto
Xxxxx non inerente alla materialità della cosa assicurata.
Danno materiale e diretto
Danno inerente alla materialità della cosa assicurata, che deriva dall'azione diretta dell'evento garantito.
Decorrenza della copertura assicurativa
Momento dal quale decorre la copertura assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito, salvo quanto espressamente derogato all’interno degli articoli che disciplinano le singole garanzie.
Delitto
È una tipologia di reato. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze dell’azione sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Destinazione d’uso
L'intero Fabbricato in Condominio deve essere adibito per almeno il 51% della sua superficie complessiva a civile abitazione.
Nella restante parte non devono essere presenti depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, autorimesse pubbliche, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.
Dipendenze e pertinenze
Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato (quali a titolo esplicativo: cantine, soffitte, box, vani tecnici), aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte.
Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Dolo
Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
L'intera costruzione edile, in buone condizioni di statica e manutenzione, identificata nel contratto, o porzione di essa purché costituita in Condominio con la destinazione d’uso e la tipologia costruttiva del Fabbricato, così come indicate nel contratto e conformi alle definizioni contenute nel presente glossario.
Sono compresi:
• fissi, infissi;
• opere di fondazione o interrate;
• le pertinenze quali centrale termica, giardini, muri di recinzione, recinzioni e simili, piscine, campi da tennis e altre attrezzature sportive e per giochi ad esclusivo uso condominiale;
• strade private e pavimentazioni esterne;
• dipendenze;
• impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici e di condizionamento d'aria;
• ascensori, montacarichi;
• impianti citofonici e videocitofonici, al servizio del Fabbricato;
• impianti solari fotovoltaici e/o termici;
• impianti e istallazioni anche esterne per la ricarica per veicoli elettrici, purché siti in aree condominiali comuni chiuse e recintate;
• antenne e parabole radioriceventi centralizzate;
• tende frangisole;
• cancelli anche elettrici;
• cappotto termico;
• lastre di cristallo costituenti e/o aventi funzioni di pareti perimetrali esterne;
• cisterne e serbatoi per lo stoccaggio del combustibile al servizio del Fabbricato;
• statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
• altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o destinazione;
Sono esclusi il valore dell'area, i parchi i giardini, le piante e gli alberi.
Fenomeno elettrico
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
⚫ corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
⚫ variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
⚫ sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
⚫ arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi, infissi e serramenti
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione.
Forma di garanzia
Vedi definizione " Tipo e forma e di garanzia".
Franchigia
La parte di danno espressa in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Furto
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Impianti solari fotovoltaici e termici
Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato del Condominio assicurato. I pannelli solari (termici e fotovoltaici) devono essere installati sul tetto del Fabbricato o su altri minori Fabbricati costituenti dipendenze.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
Inondazione ed alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Intermediario (ove presente)
Il Banco BPM S.p.A. che distribuisce il presente prodotto nelle modalità e nei limiti indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
IVASS ex ISVAP
Indica l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
Materiali incombustibili
Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Massimale
La somma fino alla quale la Società presta le garanzie di Responsabilità Civile e di Tutela Legale.
Qualsiasi sottolimite di massimale eventualmente indicato in polizza costituirà parte del massimale e non sarà in aggiunta ad esso.
Nucleo familiare
L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela con l’Assicurato che convivono stabilmente con lui e che hanno in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.
È compreso il convivente (more uxorio) dell’Assicurato a lui legato da vincolo personale di fatto, duraturo, continuativo e socialmente noto. Sono escluse le altre persone che convivono more uxorio con altri soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.
Pannelli solari, fotovoltaici e/o termici
Dispositivi in grado di catturare l'energia solare e convertirla in energia elettrica o termica grazie alle particolari proprietà dei materiali impiegati, senza processi di combustione e sviluppo di fiamma.
Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.
Polizza
Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.
Regolamenti
I regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni emanati dall'ISVAP, ora IVASS ovvero qualsiasi altra fonte rilevante emanata da un'autorità competente.
Rischio
La probabilità che si verifichi un sinistro.
Scoperto
La parte di danno liquidabile (in base alle norme di polizza), espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest’ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.
Nella Sezione “Tutela Legale”, per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero la violazione di norme o l'inadempienza che dà origine alla vertenza.
Società
Vera Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx.
Somma Assicurata
La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla definizione Diritto civile).
Spese peritali
Nella Sezione di “Tutela Legale” sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Tipologia costruttiva del Fabbricato
L'intero Fabbricato, in buone condizioni di statica e manutenzione, che può essere (sulla base l'opzione scelta e riportata sul contratto):
• Antisismico, in cui devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
- realizzato o integralmente ristrutturato dopo il 1990;
- conforme ai requisiti antisismici contenuti nelle “norme tecniche per le costruzioni” previste dalle norme di legge in vigore al momento della sua costruzione o ristrutturazione;
- costruito con strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
• In cemento armato, in cui devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
- costruito con strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
• Muratura, in cui devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
- costruito con strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 70% della sua superficie;
• Bioedilizia/Legno, con le seguenti caratteristiche costruttive: costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per meno del 70% della sua superficie.
Terrorismo
Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto altrui o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto
L'insieme delle strutture destinate a coprire il fabbricato e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.
Tipo e forma e di garanzia
Stabiliscono il criterio con cui si determina il valore delle somme assicurate e il criterio con cui si determina l'indennizzo.
⚫ Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.
⚫ Forma di garanzia: Valore Intero (V.I) o Primo Rischio Assoluto (P.R.A.);
Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Tutela legale
La garanzia tutela legale ai sensi del D. Lgs. n° 209 del 2005, articoli 163, 164, 173, 174 e correlati.
Unico caso assicurativo
Nella Sezione di “Tutela Legale” il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Valore a nuovo
Tipo di garanzia in base al quale viene determinato, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il criterio per la valutazione delle somme assicurate e del danno.
Per il Fabbricato è la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione e di adeguamento alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, escludendo solo il valore dell’area (terreno).
Valore intero
Forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all’intero loro valore. Se la somma assicurata è inferiore, si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto (art. 1907 Codice Civile).
Valore reale
Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione.
Non si tiene conto del valore dell'area (terreno).
A – NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ART. A1 – DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Le coperture assicurative indicate in polizza hanno effetto, salvo quanto espressamente derogato dagli articoli che disciplinano le singole garanzie, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza purché sia stata pagata la prima rata di premio. Diversamente hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
ART. A1.1. – RECESSO PER RIPENSAMENTO
Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.
Per avvalersi di questo diritto, il contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto e la Società provvederà a rimborsare il Contraente.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) della copertura.
Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. regolamento 40/2018 e codice del consumo).
ART. A2 – DURATA E DISDETTA
L'assicurazione ha una durata di 3 anni così come indicato in polizza. Al termine di tale periodo, salvo disdetta comunica da una delle parti, l’assicurazione si rinnova tacitamente per un periodo di 1 anno, e così per le successive annualità.
La disdetta deve essere comunicata dal Contraente alla Società rivolgendosi alla filiale dell'Intermediario dove è stato stipulato il contratto, sottoscrivendo l’apposita documentazione fornita. In alternativa utilizzando una delle seguenti modalità:
• attraverso PEC (Posta elettronica certificata);
• mediante lettera raccomandata A.R.;
inviata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza, o della scadenza di ogni successiva annualità. Per i dettagli relativi agli indirizzi ai quali il Contraente deve far pervenire la comunicazione di disdetta si rimanda a quanto indicato al successivo art. A15 “Comunicazioni”.
La disdetta da parte Società sarà invece comunicata al Contraente mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza, o della scadenza di ogni successiva annualità.
In caso di disdetta, la validità del contratto cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza, o nel caso il contratto si sia prorogato tacitamente, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza dell’annualità nella quale la disdetta è stata fatta valere.
ART. A3 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio è pagato anticipatamente per l’intero primo periodo indicato in polizza. Successivamente, salvo disdetta del contratto fatta valere da una delle parti, il premio è da intendersi pagato per un periodo di 1 anno. Il contraente deve versare le rate di premio alle scadenze pattuite mediante addebito diretto sul conto corrente presso il Banco BPM a lui intestato, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali dello stesso. L'estratto conto del conto corrente costituisce quietanza di pagamento.
Se alle scadenze convenute, il contraente non paga le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata di premio e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento di tutte le rate insolute.
Se il contraente non adempie agli obblighi relativi al pagamento del premio, la Società non sarà obbligata a corrispondere nessun indennizzo in caso di sinistro e il contratto verrà risolto di diritto nel termine di due mesi dal giorno in cui la prima rata di premio insoluta è scaduta.
L'importo di premio indicato in polizza e nella quietanza di pagamento è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall'impresa all'Intermediario.
In caso di estinzione del conto corrente presso il Banco BPM, il pagamento delle rate di premio può continuare mediante le modalità previste dalla Home Insurance della Società (area Internet Riservata al contraente), fermo il resto.
ART. A4 – RECESSO PER SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte mediante raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata) e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
Per i dettagli relativi alla comunicazione di recesso si rinvia a quanto indicato al successivo art. A15 “Comunicazioni”.
la Società rimborsa al contrente, entro 15 giorni dalla data di cessazione del contratto, la parte di premio versata e non goduta al netto delle imposte.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula: R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) della copertura.
ART. A5 – DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza non portano alla decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né alla sua riduzione, nel caso in cui:
a. non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
b. l'Assicurato abbia agito in buona fede.
ART. A6 – AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso.
ART. A7 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’assicurato perde il diritto all'indennizzo se:
⚫ aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
⚫ dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
⚫ adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
⚫ sottrae, occulta, manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
⚫ modifica o altera le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo;
⚫ aggrava, altera gli indizi del reato.
ART. A8 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’Assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’indennizzo può essere tuttavia pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. A9 – ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di sinistro l’assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto (artt. 1910 comma 3 e 1913 del Codice Civile).
L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.
ART. A10 – ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del Contraente.
ART. A11 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove il Contraente ha la sede legale, la residenza, o il domicilio elettivo.
ART. A12 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. A13 – LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.
ART. A13.1 – MISURE RESTRITTIVE – SANCTIONS CLAUSE
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Xxxxxx.Xx contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.
ART. A14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.
ART. A15 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato/Contraente alla Società possono essere fatte:
telefonando al Numero Verde 800 549330
oppure da cellulari e dall’estero 045 8392783
Inviando e-mail a: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la posta elettronica certificata
o inviando una raccomandata a: Vera Assicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxxxx xx00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Qualsiasi richiesta del contraente sulle garanzie offerte dalla presente polizza può essere fatta direttamente a questi recapiti.
ART. A16 – RECLAMI
Reclamo alla Società
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Vera Assicurazioni S.p.A.
Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Fax: 000 0000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati:
• nome, cognome e xxxxxxxxx completo dell'esponente;
• numero di polizza;
• nominativo del contraente;
• numero e data del sinistro a cui si fa riferimento;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.
L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Xxx xxx Xxxxxxxxx xx00
00000 Xxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
tramite e-mail, fax o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida ai reclami), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:
• nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
• denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela
• ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx
Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. del 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
B - SEZIONE CALAMITÀ NATURALI
OGGETTO ASSICURATO
CAPITOLO B1 – COSA È ASSICURATO
ART. B1.1 – TERREMOTO
La Società, indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato per effetto di terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, con l’applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 10.000.
ART. B1.2 – INONDAZIONE E ALLUVIONE
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato per effetto di inondazione e alluvione.
I fenomeni di inondazione, alluvione verificatisi nelle 168 ore successive al primo evento sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata indicata in polizza, con l’applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 10.000.
ART. B1.3 – ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE
La garanzia comprende le seguenti prestazioni, sempre operanti, in eccedenza alla somma assicurata Fabbricato in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi assicurati con la presente Sezione, con un massimo pari al 20% dell'indennizzo:
• spese per demolire, sgomberare e smaltire alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro;
• onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente conformemente al disposto dell'art. E1.2 "Procedura per la valutazione del danno" e dall'art. E1.3 "Mandato dei periti", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
• gli oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro.
CAPITOLO B2 – COME È PRESTATA LA COPERTURA ART. B2.1 – TIPO E FORMA DI GARANZIA
Tutte le garanzie della presente Sezione sono prestate:
• con il tipo di garanzia del Valore a Nuovo;
• nella forma di garanzia a Valore Intero (V.I.);
ART. B2.2 – DOVE VALE LA COPERTURA
L'Assicurazione è valida per rischi ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano.
CAPITOLO B3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA B3.1 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ESCLUSIONI
In nessun caso la Società risponde dei danni:
1) a fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
2) a fabbricati abusivi;
3) a fabbricati in corso di costruzione;
4) a fabbricati dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili a terremoto o inondazione e alluvione);
5) a Fabbricati con destinazione d’uso civile abitazione inferiore al 51% della superficie totale;
6) a Fabbricati contenenti depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, autorimesse pubbliche, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.
7) a Fabbricati vuoti e inoccupati;
8) a Fabbricati adibiti interamente a box per autovetture;
9) a beni mobili e immobili non assimilabili alla definizione di Fabbricato.
LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni:
10) causati da allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti antincendio;
11) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
12) da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
13) da movimenti artificiali, da franamento o smottamento del terreno, da crollo o collasso strutturale (anche parziale), non imputabili alle garanzie assicurate alla presente sezione;
14) causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell’inondazione e/o alluvione;
15) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all’art. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione”;
16) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
17) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
18) da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
19) da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
20) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
21) causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
CAPITOLO B4 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA
B4.1 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE CALAMITA’ NATURALI
ARTICOLI DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE GARANZIE | XXXXXXX XXXXXXXXXX | FRANCHIGIA/SCOPERTO PER SINISTRO |
ART. B1.1 | Terremoto | Somma Assicurata Fabbricato | Scoperto 10% del danno Con il minimo di €.10.000 |
ART. B1.2 | Inondazione e alluvione | 50% della Somma Assicurata Fabbricato | |
ART. B1.3 | Spese demolizione e sgombero residui | 20% dell’indennizzo (in eccedenza alla Somma Assicurata Fabbricato) | Nessuna/o |
Onorari di consulenti, periti, ingegneri | |||
Oneri di urbanizzazione e ricostruzione |
C – SEZIONE IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E/O TERMICI
(La presente Sezione è operante solo se acquistata e la sua operatività risulta indicata in polizza)
OGGETTO ASSICURATO
CAPITOLO C1 – COSA È ASSICURATO
ART C1.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti da Pannelli solari, e relativi impianti assicurati:
a. che abbiano superato tutte le verifiche normative imposte dal GSE riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni;
b. nell’ambito della ubicazione indicata in polizza;
c. posizionati sul tetto del Fabbricato o di minori pertinenze;
d. installati, collaudati e pronti all’uso;
e. a servizio esclusivo del Condominio assicurato, fatta salva l’eventuale quota di produzione eccedente l’autoconsumo.
La garanzia è estesa anche ai Danni materiali e diretti subiti da eventuali colonnine di ricarica elettrica per veicoli, e relativi impianti per il loro funzionamento e allacciamento, posizionate negli spazi e aree condominiali comuni, siano esse:
• assegnate in uso esclusivo al singolo Condòmino;
• o aventi funzione di “stazione” comune di ricarica condominiale;
purché rispondenti alle normative di legge vigenti e norme tecniche in uso.
La garanzia opera inoltre alle condizioni di cui ai precedenti punti b) – c) e non opera per dispositivi ed impianti di proprietà esclusiva dei singoli Condòmini.
La garanzia opera per i danni causati da qualsiasi evento e da qualunque ne sia la causa, ad eccezione di quanto di seguito esplicitamente escluso o limitato all’art. C1.2 “Estensioni di copertura sempre operati”, art. C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”, art. C3.1 “Esclusioni e limitazioni”.
Sono parificati ai Danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati sopra indicati per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Salvo quanto diversamente indicato per ciascuno dei punti del successivo art. C1.2 “Estensioni di copertura sempre operanti”, la garanzia opera fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza e con l’applicazione per ogni sinistro di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di
1.000 €.
ART. C1.2 – ESTENSIONI DI COPERTURA SEMPRE OPERANTI
Per i soli eventi previsti dal presente articolo l’operatività della garanzia e è subordinata a quanto descritto nei rispettivi punti di seguito indicati:
1. EVENTI ATMOSFERICI
La garanzia opera per i Xxxxx materiali e diretti subiti dai beni assicurati a seguito di:
a) evento atmosferico generico: quale uragano, bufera, tempesta, tromba d’aria, vento e cose da esso trascinate. La garanzia opera nel limite dell’80% della Somma Assicurata.
b) grandine: a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, sino alla concorrenza di 20.000 € per anno assicurativo.
c) sovraccarico neve: crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto sul quale è posto l’impianto assicurato a causa dell’azione diretta del peso della neve.
La garanzia opera nel limite dell’80% della Somma Assicurata.
Sono esclusi i danni imputabili a non conformità alle norme di legge o ad eventuali disposizioni locali relativamente al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o del più recente rifacimento.
d) gelo: rottura a seguito di gelo di impianti tecnici e delle relative tubazioni ed organi di collegamento o intercettazione degli impianti assicurati a seguito di gelo. La garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, sino alla concorrenza di 20.000 € per anno assicurativo;
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza di sospensione della distribuzione di energia termica od elettrica, che si sia protratta per oltre 48 ore.
Per ciascuno dei precedenti punti a) – b) – c) – d), in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.000 €. In caso di sinistro con concomitanza dei predetti eventi, fermo l’eventuale limite massimo di indennizzo previsto per ciascuno di essi, si darà luogo all’applicazione di un unico scoperto.
2. ATTI DOLOSI DI XXXXX, VANDALICI E SOCIOPOLITICI
La garanzia opera per i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati a seguito di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
b) occupazione non militare della proprietà: salvo i danni da incendio, esplosione e scoppio, la garanzia non opera qualora l’occupazione stessa si sia protratta per oltre 5 giorni consecutivi, anche se i danni si sono verificatisi durante il suddetto periodo.
La garanzia opera, congiuntamente pe quanto indicato alla lettera a) – b), nel limite dell’80% della Somma Assicurata e con l’applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di
1.000 €.
La garanzia non opera per i danni:
• da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
• di furto e rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• di imbrattamento;
• in occasione di atti di terrorismo, da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
3. FENOMENO ELETTRICO
La garanzia opera per i danni materiali e diretti subiti dagli impianti assicurati causati da fenomeni elettrici da qualunque causa originati, compresa l’azione del fulmine e in generale dell’elettricità atmosferica.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, sino alla concorrenza di 25.000 € per anno assicurativo e con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di 1.000 €.
ART. C1.3 – SPESE E ONERI SEMPRE OPERANTI
La garanzia comprende sempre il rimborso dei seguenti oneri e spese, in eccedenza alla somma assicurata, se conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi assicurati con la presente sezione, con un massimo pari al 20% dell'indennizzo:
• spese per demolire, sgomberare e smaltire alla più vicina idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
• onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente conformemente al disposto dell'art. E1.2 "Procedura per la valutazione del danno" e dall'art. E1.3 "Mandato dei periti", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
CAPITOLO C2 – COME È PRESTATA LA COPERTURA ART. C2.1 – TIPO E FORMA DI GARANZIA
Le garanzie della presente Sezione sono prestate:
• Con il tipo di garanzia del Valore a Nuovo, salvo quanto diversamente previsto all’art. E1.4 “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”.
• nella forma di garanzia a Valore Intero (V.I.).
Fanno eccezione le seguenti garanzie di cui all’art. C1.3 “Estensioni di copertura sempre operanti”:
- punto 1 “Eventi atmosferici”, lettera b) “grandine”;
- punto 1 “Eventi atmosferici”, lettera d) “gelo”;
- Punto 3 “Fenomeno elettrico”;
che sono prestate nella forma di garanzia a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (P.R.A.).
ART. C2.2 – DOVE VALE LA COPERTURA
L'Assicurazione è valida per rischi ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano.
CAPITOLO C3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA ART. C3.1 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ESCLUSIONI
In nessun caso la Società risponde dei danni:
1. a pannelli solari di impianti che non risultino installati sul tetto del Fabbricato assicurato o sul tetto di minori dipendenze;
2. a pannelli solari di impianti istallati su fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione, abusivi, in corso di costruzione, dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità (al momento dell'emissione della polizza);
3. a pannelli solari non certificati e/o impianti che non abbiano superato tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE.
4. a colonnine di ricarica elettrica per autoveicoli di esclusiva proprietà del singolo Condòmino.
5. a soggetti terzi, compresi i Condòmini e loro familiari conviventi, anche se causati da incendio;
6. a tutto ciò che non sia fisso per natura o destinazione d’uso e non rientri nella definizione di Fabbricato.
LIMITAZIONI
A. Sono esclusi i danni, anche determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
a.1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione militare, invasione o simili, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
SI PRECISA CHE non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
a.2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
a.3) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche;
a.4) inondazioni, alluvioni;
a.5) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
a.6) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
a.7) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’area Condominiale;
salvo che il Contrante / Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Sono esclusi i danni causati o dovuti a:
a.8) dolo del Contraente, dell’Assicurato, dell’Amministratore del Condominio;
a.9) inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo;
a.10) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o impianti;
a.11) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell’attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
B. Sono esclusi, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, i danni di:
b.1) frode, furto, rapina, truffa, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell’Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
b.2) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
b.3) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Condominio e/o dei singoli Condòmini.
Sono esclusi i danni causati o dovuti a:
b.4) montaggio, smontaggio, degli impianti non connessi a lavori di manutenzione; costruzione, demolizione di Fabbricati;
b.5) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione degli impianti assicurati;
b.6) difetti noti all'Assicurato, Al Contraente, all’Amministratore del Condominio all'atto della stipulazione della polizza.
Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi tutti di cui alla lettera B derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
C. Sono esclusi i danni causati da o dovuti a, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi:
c.1) crolli, collassi strutturali, assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
c.2) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento;
c.3) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
c.4) guasti o rotture di natura meccanica;
c.5) allagamento o spargimento di acqua od altri fluidi provocati da:
- rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;
- intasamento, traboccamento, occlusione o rigurgito di fognature, scarichi, condutture, gronde e pluviali.
Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi tutti di cui alla lettera C derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
D. Sono esclusi i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da:
d.1) qualsiasi modifica penalizzante di dati o software a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria;
d.2) malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati o software.
Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell’Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall’esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell’eventuale riconoscimento pubblico dell’emergenza epidemica o pandemica.
Infine la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
CAPITOLO C4 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA
C4.1 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E/O TERMICI
ARTICOLI DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE GARANZIE | XXXXXXX XXXXXXXXXX | FRANCHIGIA/SCOPERTO PER SINISTRO |
Art. C1.1 | Danno materiale e diretto generico | Somma Assicurata Impianti solari fotovoltaici e/o termici | Scoperto 10% del danno Con il minimo di 1.000 €. |
Art. C1.2 | Estensioni di garanzia sempre operanti – eventi atmosferici danno generico | 80% della Somma Assicurata Impianti solari fotovoltaici e/o termici | Scoperto 10% del danno Con il minimo di 1.000 €. |
Estensioni di garanzia sempre operanti – Eventi atmosferici – grandine | 20.000 € per anno assicurativo | ||
Estensioni di garanzia sempre operanti – Eventi atmosferici – sovraccarico neve | 80% della Somma Assicurata Impianti solari fotovoltaici e/o termici | ||
Estensioni di garanzia sempre operanti – Eventi atmosferici – gelo | 20.000 € per anno assicurativo | ||
Estensioni di garanzia sempre operanti – Atti dolosi di terzi, vandalici e sociopolitici | 80% della Somma Assicurata Impianti solari fotovoltaici e/o termici | Scoperto 10% del danno Con il minimo di 1.000 €. | |
Estensioni di garanzia sempre operanti – Fenomeno Elettrico | 25.000 € per anno assicurativo | Scoperto 10% del danno Con il minimo di 1.000 €. | |
Art. C1.3 | Spese e oneri sempre operanti – spese di demolizione e sgombero | 20% dell’indennizzo | Non previsto |
Spese e oneri sempre operanti – onorari dei periti |
D – SEZIONE TUTELA LEGALE
(La presente Sezione è operante solo se acquistata e la sua operatività risulta indicata in polizza)
OGGETTO ASSICURATO
CAPITOLO D1 – COSA È ASSICURATO
ART D1.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati così come definiti al successivo art. D1.2 “Assicurati” per la difesa dei propri interessi, nei casi indicati al successivo Art. D1.3 “Casi assicurati”.
Si garantiscono:
• compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
• compensi dell’avvocato per negoziazione assistita o per la mediazione;
• compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
• compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
• spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato;
• spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;
• spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
• spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri;
• compensi dei periti;
• spese di giustizia;
• spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
• spese legali per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
Il Contraente / Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
Salvo le specifiche limitazioni indicate per ciascuno dei punti previsti all’Art. D1.3 “Casi assicurati”, le garanzie della presente Sezione operano sino alla concorrenza del massimale di 10.000 € per sinistro e del massimale di 80.000 € per anno assicurativo.
ART. D1.2 – ASSICURATI
Salvo quanto diversamente previsto da ciascuno dei casi assicurati di cui all’art. D1.3 “Casi assicurati”, ai fini dell’operatività delle garanzie della presente sezione per Assicurati si intendono:
• il Condominio contraente;
• l’amministratore in qualità di rappresentante del Condominio;
• i condòmini per le singole unità immobiliari;
Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.
ART. D1.3 – CASI ASSICURATI
Le garanzie operano per i sinistri relativi al condominio assicurato ed indicato in polizza nei seguenti casi assicurativi:
1. Delitti colposi e contravvenzioni
Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
La garanzia opera per le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. Delitti dolosi
Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa. La garanzia opera solo nei seguenti casi:
a. l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
b. il reato è derubricato da doloso a colposo;
c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l’assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
La garanzia opera per le spese sostenute da tutti gli assicurati.
3. Danni subiti
Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
La garanzia opera per le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
4. Controversie in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali
Vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali relative al condominio indicato nella scheda di polizza. In materia di usucapione, l’avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
5. Vertenze contrattuali relative al condominio
Vertenze contrattuali proprie o di controparte relative al Condominio contraente purché il valore in lite sia pari o superiore ai 500 €. La garanzia opera per le seguenti tipologie di vertenze:
a) Controversie con i tecnici ed i professionisti (a titolo esplicativo: asseveratori, esperti contabili, commercialisti) anche in tema di Superbonus e Sisma-bonus ex Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020;
b) Controversie con i fornitori;
c) Controversie con gli istituti bancari;
d) Controversie con le imprese di costruzioni, anche in tema di Superbonus e Sisma-bonus ex Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020, per le controversie relative alla ristrutturazione e riqualificazione delle parti comuni del Fabbricato del Condominio. Quanto previsto alla presente lettera d) viene prestata nel limite di 5.000 € per anno caso assicurativo.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
6. Controversie con l’impresa di assicurazione RC del Fabbricato
Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazione con la quale il Condominio ha sottoscritto la copertura di Responsabilità Civile del Fabbricato.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
7. Chiamata in causa dell’assicuratore di RC del Fabbricato
Redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell’assicuratore di Responsabilità Civile. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
La garanzia opera nel limite massimo di 1.000 € per sinistro fermo il massimale previsto per anno assicurativo.
8. Opposizione a sanzioni amministrative
Impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non. La garanzia copre solo per le spese sostenute dal Contraente.
Sono escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.
Le sanzioni pecuniarie saranno garantite solo se di importo superiore ai 1.000 €.
9. Spese di resistenza a richieste di risarcimento danni
Resistere alle richieste di risarcimento per danni extra contrattuali avanzate da terzi nei confronti del Condominio assicurato. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
La garanzia opera a secondo rischio nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile del Condominio non operi in quanto l’assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno.
In questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale.
Sono escluse le spese sostenute per l’accertamento tecnico. Inoltre, la garanzia non opera se:
• la polizza di responsabilità civile non esiste o non è operante;
• l’assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
• il sinistro è denunciato all’assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.
10. Pacchetto sicurezza
a. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori e in materia di tutela dell’ambiente sono coperte le spese sostenute:
• in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
• per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
b. In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
• In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
• in procedimenti penali per delitti dolosi, se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
• per resistere a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’Assicurato.
• per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
• per i reclami all’autorità competente.
NOTA BENE
In tutte le materie previste dal presente punto 10. “Pacchetto Sicurezza”, le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’attività presso il Contraente.
Nelle materie previste dai punti a. e b. le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.
Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. e b. le garanzie sono prestate solo se l’importo della sanzione è pari o superiore a 250 €.
CAPITOLO D2 – COME È PRESTATA LA COPERTURA ART. D2.1 – QUANDO SONO IN COPERTURA I SINSITRI
Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. D2.2 “Quando avviene il sinistro”, verificatisi:
a. dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:
• il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
• per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
b. dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:
• in tutte le restanti ipotesi.
Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di carenza, se previsto, vale soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto. In questo caso il condominio contraente ha l’obbligo in sede di denuncia del sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
ART. D2.2 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO
La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la vertenza.
Regola generale
La data dell’evento, in base alla natura della vertenza, è intesa:
• per il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato, quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a
violare norme di legge o di contratto.
Casi specifici: Pacchetto Sicurezza
(Vedi punto 10 dell’Art. D1.3 “Casi assicurati”)
L’evento è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. Fanno eccezione l’omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.
Casi specifici: Controversie in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali - usucapione
(Vedi punto 4 dell’Art. D1.3 “Casi assicurati”)
In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
ART. D2.3 – PLURALITÀ DI EVENTI
In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell’evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.
Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:
• sono trattati e considerati come un unico sinistro;
• la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
ART. D2.4 – PLURALITÀ DI ASSICURATI
Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
ART. D2.5 – DOVE VALE LA COPERTURA
Le garanzie operano a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l’ufficio giudiziario di competenza, sulla base di quanto sotto indicato.
Tutte le garanzie operano in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario competente.
Le garanzie:
• delitti colposi o contravvenzioni e delitti dolosi;
• danni subiti;
• spese di resistenza a richieste di risarcimento danni;
• pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali;
operano anche negli altri paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario competente.
CAPITOLO D3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA ART. D3.1 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi i rischi relativi a:
1. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
2. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
3. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o di veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
SPESE SCLUSE
É escluso il rimborso di:
4. compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite;
5. compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
6. compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
7. spese per l’indennità di trasferta;
8. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
9. spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
10. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
11. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
12. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
13. spese non concordate con ARAG;
14. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
15. spese recuperate dalla controparte.
LIMITAZIONI
Sono escluse le vertenze relative a:
16. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto dall’Art. D1.3 “Casi assicurati”, punti 1-2- 8-10.a-10.b.
17. fatti dolosi commessi dagli Assicurati, salvo quanto previsto dall’Art. D1.3 “Casi assicurati” ai punti 2 e 10.b.
18. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
19. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
20. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
21. costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
22. adesione ad azioni di classe (class action);
23. difesa penale per abuso di minori.
CAPITOLO D4 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA
D4.1 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE
ARTICOLI DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE GARANZIE | XXXXXXX XXXXXXXXXX | ALTRI LIMITI |
ART. D1.3 | 1. Delitti colposi e contravvenzioni | Per ciascun punto 10.000 € per sinistro 80.000 € per anno assicurativo | Non previsti |
2. Delitti dolosi | |||
3. Danni subiti | |||
4. Controversie in materia di diritti reali | |||
5. Controversie contrattuali | Valore in lite pari o superiore a 500 € | ||
5.d) Controversie con imprese di costruzioni per la ristrutturazione delle parti comuni del Fabbricato | Nel limite di 5.000 € per anno assicurativo | Non previsti | |
6. Controversie con l’assicuratore di RC del Fabbricato | 10.000 € per sinistro 80.000 € per anno assicurativo | ||
7. Chiamata in causa dell’assicuratore di RC del Fabbricato | Nel limite di 1.000 € per sinistro | ||
8. Opposizione a sanzioni amministrative | Per ciascun punto 10.000 € per sinistro 80.000 € per anno assicurativo | Per opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie importo pari o superiore a 1.000 € | |
9. Spese di resistenza a richieste di risarcimento danni | Non previsti | ||
10.Pacchetto sicurezza | Per opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie importo pari o superiore a 250 € |
E – OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO
1 – SEZIONE CALAMITÀ NATURALI – SEZIONE IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E/O TERMICI
ART. E1.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro:
1. l'Assicurato deve fare quanto possibile per arrestare o diminuire il danno. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Sono a carico della Società le relative spese ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
2. Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro utilizzando una delle seguenti modalità:
telefonando:
al Numero Verde 800.549.330
oppure da cellulari e dall’estero al numero 045 8392783
inviando email a: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
denunciando a: Vera Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Xxx Xxxxx xx00/X - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando:
- la data, l'ora e il luogo del sinistro;
- la causa del sinistro;
- la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali testimoni;
- la descrizione dei beni danneggiati e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;
3. se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, l’Assicurato deve denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno, trasmettendo successivamente copia della denuncia alla Società e, qualora la Società lo richiedesse, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente;
4. l’assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5. l’assicurato deve predisporre, nei 25 giorni successivi al primo avviso, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e/o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
ART. E1.2 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona dalla stessa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx e dalle altre persone eventualmente nominate da quest’ultimo, mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. E1.3 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
• indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
• verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. E1.1 "Obblighi in caso di sinistro";
• stimare il valore a nuovo dei beni assicurati ed il valore dei medesimi al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. E1.4 "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";
• procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e le altre spese di cui all’art. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” e, se acquistata la Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, le spese di cui all’art. C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai Periti ai sensi dell'art. E1.2 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. Resta impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanzia. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
ART. E1.4 – VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno viene determinato in base al “Valore a nuovo”, ossia stimando i costi necessari per ricostruire o ripristinare:
• le parti del Fabbricato assicurato alla Sezione “Calamità Naturali”;
• le parti degli impianti assicurati alla Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, se acquistata; andate distrutte o danneggiate a seguito di sinistro.
Per la liquidazione del danno determinato in base al “Valore a nuovo” si procede con le seguenti modalità:
• il danno viene valutato con il criterio previsto dal tipo di garanzia "Valore reale" che tiene conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione;
• l'Assicurato ha diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al “Valore a nuovo” e quella effettuata in base al "Valore reale". L'Assicurato acquisisce il diritto all'intero indennizzo solo a ricostruzione, ripristino, rimpiazzo o riparazione avvenute, comunque, non oltre 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di xxxxxxx, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione, il rimpiazzo, la riparazione o il ripristino di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi. Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del tipo di garanzia a “Valore reale”.
In alternativa al ripristino o alla ricostruzione dei beni danneggiati, l'assicurato può decidere di acquistarne di nuovi, fermo restando il valore dell'indennizzo determinato con il criterio di liquidazione previsto dal tipo di garanzia “Valore a nuovo”.
Resta convenuto che in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al doppio del "Valore reale" che i beni assicurati avevano al momento del sinistro;
Diversamente da quanto sopra indicato:
• per i danni alle lastre di cristallo/vetro del Fabbricato si stima la spesa necessaria, al momento del sinistro, per l'integrale sostituzione, compresa la spesa di installazione, deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo della lastra danneggiata, il valore dei residui;
• per le apparecchiature elettroniche fisse per destinazione ed uso al servizio del Fabbricato e degli impianti assicurati il valore verrà determinato sulla base delle seguenti modalità:
- per beni acquistati nuovi da non più di 24 mesi sarà riconosciuto il “Valore a nuovo”, con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;
- per beni acquistati da più di 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il “Valore reale”;
- per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il valore reale al momento del sinistro.
Le spese previste dagli artt. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” e C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
ART. E1.5 – ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, purché non siano sorte contestazioni sull'indennizzo del sinistro e sussistano le seguenti condizioni:
• Per i sinistri relativi alla Sezione “Calamità naturali”: l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a € 25.000, con importo dell’acconto che non potrà essere superiore a
1.000.000 €.
• Per i sinistri relativi alla Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”: l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a € 15.000, con importo dell’acconto che non potrà essere superiore a 50.000 €.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
La determinazione dell'acconto di cui sopra verrà effettuata secondo il criterio del "Valore reale" (vedi art. E1.4 "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno").
ART. E1.6 – ASSICURAZIONE PARZIALE
La somma assicurate, dichiarate dal Contraente e indicate in polizza, devono corrispondere al “Valore a nuovo” dei beni assicurati come previsto dall'art. E1.4 “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”.
Se al momento del sinistro il Valore a nuovo dei beni distrutti o danneggiati risulta superiore alla somma assicurata, l'indennizzo dovuto dalla Società viene proporzionalmente ridotto come previsto dall'art. 1907 del codice civile.
Tuttavia, se il Valore a nuovo di tali beni risulta superiore:
• di non oltre il 15% alla somma assicurata, l'indennizzo viene comunque pagato integralmente;
• di oltre il 15% alla somma assicurata l'indennizzo viene corrisposto nella proporzione esistente tra la somma assicurata maggiorata del 15% ed il Valore dei beni assicurati.
Quanto disposto dal presente articolo non si applica alle garanzie per le quali è prevista esplicitamente l’operatività nella forma di garanzia a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
ART. E1.7 – TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell’esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l’integrazione, il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.
La Società, si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell’articolo 2742 Codice Civile e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato).
Il limite dei 30 giorni per la liquidazione del sinistro non si applica alle spese sostenute dall’Assicurato per evitare o diminuire il danno, che ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile rimangono a carico della Società anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.
Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contrente e/o dell’Assicurato relativamente al sinistro è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.
ART. E1.8 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo i casi previsti dagli articoli:
• B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione”;
• C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”, se acquistata la relativa sezione;
• 1914 del Codice Civile in materia di “Obbligo di salvataggio”;
per nessun altro motivo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate e indicate in polizza.
ART. E1.9 – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
Oggetto della prestazione
Fermo quanto stabilito dall'Art. E1.1 "Obblighi in caso di sinistro" il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile a norma della sola Sezione “Calamità Naturali”, di un importo presumibile superiore a € 3.000, ha la facoltà di richiedere alla Società l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro.
La Società incaricherà una ditta specializzata nel risanamento post sinistro per l’esecuzione, nel rispetto delle modalità di accesso e sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle Autorità preposte, delle attività di contenimento del danno e messa in sicurezza del Fabbricato assicurato necessari per limitare l'entità del danno. Saranno in particolare previste le garanzie e servizi sotto indicati.
Per gli eventi di assicurati dalla garanzia “Terremoto”:
• messa in sicurezza del Fabbricato (quali ad esempio puntellature, demolizioni selettive e controllate);
Per gli eventi di assicurati dalla garanzia “Inondazione e Alluvione”:
• rimozione fanghi e acque alluvionali;
• asciugatura fabbricato mediante deumidificazione;
• salvataggio impianti a servizio esclusivo del Fabbricato;
ESCLUSIONI
Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta dall’azienda specializzata sono esclusi:
• i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi;
• le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
• le spese relative ad onorari di xxxxxx e la perdita delle pigioni;
• le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale;
• le spese relative al salvataggio, messa in sicurezza, risanamento di tutti beni non assimilabili alla definizione di Fabbricato prevista dalla presente polizza, siano essi contenuti nelle parti comuni così come nelle unità immobiliari dei singoli condòmini.
Attivazione del servizio in occasione del sinistro
Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto assicurato" della Sezione “Calamità Naturali” può richiedere l’attivazione del “Servizio di Pronto Intervento” in due modi:
A. contattando direttamente la ditta specializzata telefonando al:
Numero Verde 800.185.445
oppure da cellulari e dall’estero 02 24128759
B. denunciando il sinistro alla Società e chiedendo contestualmente l'attivazione del servizio telefonando al:
Numero verde 800. 549.330
oppure da cellulari e dall’estero 045 8392783
Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con la ditta specializzata eventuali ulteriori interventi che non verranno indennizzati.
Al termine dell'intervento la ditta specializzata farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata, a termini di polizza, direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.
La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato e del perito nominato dalla Società del "Verbale di fine lavori" predisposto dalla ditta specializzata costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta specializzata e dalla Società in relazione alle prestazioni previste dall’ "Oggetto assicurato" della Sezione “Calamità Naturali”.
2 – SEZIONE TUTELA LEGALE
ART. E2.1 – PREMESSA DI AFFIDAMENTO DEI SINISTRI
La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx00
00000 Xxxxxx
in questa documentazione brevemente denominata ARAG alla quale il Contraente / l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
La Società si riserva la facoltà, alle scadenze contrattuali pattuite, di affidare ad altra impresa la gestione dei sinistri, dandone tempestiva comunicazione al Contraente.
ART. E2.2 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve:
1. Denunciare immediatamente alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.
Esclusivamente in relazione agli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 10 anni dalla data di cessazione del contratto.
Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
2. Informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
3. Fornire le prove e argomentazioni per permettere ad ARAG di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni.
4. Restituire le spese che sono state sostenute da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l’Assicurato deve restituire le spese che sono state sostenute da ARAG nel caso di sinistro relativo a delitti dolosi se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
ART. E2.3 – COME DENUNCIARE IL SINISTRO
L’Assicurato deve denunciare i nuovi sinistri utilizzando i seguenti contatti:
Numero Verde 800 282323
(dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00)
dall'estero il numero 02 21079504
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 oppure inviando una mail a: xxxxxxx@xxxx.xx.
NOTA BENE
L’Assicurato deve informare ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
ART E2.4 – GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa, ARAG gestisce la vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento, demandando ad Avvocati di propria scelta la trattazione stragiudiziale, anche in sede di mediazione.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. E2.5 “Libera scelta del legale per la fase giudiziale”.
In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. E2.5 “Libera scelta del legale per la fase giudiziale”.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo.
In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da ARAG.
La Società e/o ARAG non sono responsabili dell’operato dei Consulenti Tecnici.
ART E2.5 – LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE
L’Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente / Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.
L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.
La Società e/o ARAG non sono responsabili dell’operato degli Avvocati.
ART E2.6 – TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
ART E2.7 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEI SINISTRI E CONFLITTI DI INTERESSE
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
Condizioni di assicurazione 30 di 30 Edizione 03/11/2022
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I.
(di seguito REG. UE)
1. Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Vera Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx di seguito anche la "Società" o il "Titolare", Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali
S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n.026.
2. Responsabile della Protezione dei dati personali
La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.
3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati
Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico - finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, "Dati particolari"); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito "Dati giudiziari"), in presenza di una previsione normativa o di un'indicazione dell'Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.
I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d'informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg.UE.
4. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali
I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) Finalità Assicurativa
I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all'Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).
In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l'adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter X.Xxx. 196/2003 s.m.i..
In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;
II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;
III. Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.
La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l'adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter X.Xxx. 196/2003 s.m.i.;
IV. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;
V. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;
VI. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa(1) per la gestione del rischio assicurato.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.
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Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
(1) Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito,
società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.
b) Invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. "soft spam".
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella promozione via e-mail di prodotti o servizi analoghi rispetto agli acquisti dell'interessato a norma dell'art. 130, comma 4 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (cd. "soft spam"), comunicazioni che verranno inviate all'indirizzo e-mail fornito dal cliente in sede di stipula della polizza.
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e resta fermo il suo diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento, agevolmente e gratuitamente, coi modi indicati nella sezione "Diritti dell'interessato" della presente informativa e/o con quelli indicati all'interno delle comunicazioni commerciali che Le saranno di volta in volta inviate;
c) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (2), consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
d) Finalità di marketing per conto di terzi, effettuato dal Titolare, (con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto), mediante l'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di tali soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive, servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, servizi sociosanitari, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia);
e) Finalità di comunicazione dei suoi dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza, nonché a soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate alla lettera e) per loro fini di marketing. Detti soggetti Le rilasceranno, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa.
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In riferimento alle finalità indicate dalla lettera c) alla lettera e), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. a) Reg. UE..
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
5. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:
⚫ il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
⚫ soggetti terzi(3) coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.
6. Modalità di trattamento
Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antifrode.
(2) Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare - tramite
operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.
(3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa"(vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali
7. Trasferimento dei Dati all'estero
Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea (4) oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.
È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Tempi di conservazione dei dati personali
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.
In particolare, i dati personali trattati per le finalità assicurative indicate alla lettera a) del precedente paragrafo 4 saranno conservati di regola per un massimo di 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto e comunque non oltre 24 mesi da tale termine in caso di soft spam (lettera b)).
In caso di dati relativi alla liquidazione della prestazione gli stessi saranno conservati per 10 anni dalla data della eliminazione del sinistro senza pagamento, o dalla data del pagamento di tutti gli importi dovuti.
I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e), del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.
In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.
9. Diritti dell'interessato
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.Ue inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:
a) il diritto di revoca del consenso prestato;
b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione
la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.
Il Titolare r.l.p.t.
(4) La selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle
raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all'art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell'interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
Privacy 3 di 3 Edizione 26/05/2022
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