CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E
AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEI CLIENTI
ART. 1 – OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO
1. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta – patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, e successive modifiche, costituito ai sensi dell’art. 2, commi 17-octies e ss. del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011 n. 10 – (di seguito “Poste Italiane”), nell’esercizio delle attività di BancoPosta presta i seguenti servizi e attività di investimento e servizi accessori aventi ad oggetto strumenti finanziari:
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo oppure con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza non indipendente in materia di investimenti (di seguito
“Consulenza”);
- custodia e amministrazione e relativi servizi connessi (di seguito “Deposito”).
Mod. condizioni generali - Ed. Maggio 2021
2. I servizi e le attività di investimento, ivi compresi i servizi accessori, di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle condizioni di cui al presente documento (di seguito “Condizioni Generali”) unitamente alla scheda condizioni economiche tempo per tempo vigente (di seguito “Scheda Condizioni Economiche”), alla Lettera di classificazione di cui al successivo art. 2, comma 1, nonché, nel caso di richiesta di apertura del Deposito, al Foglio Informativo “Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (Deposito)” tempo per tempo vigente, consegnato al momento della richiesta di attivazione del Deposito (di seguito “Foglio Informativo”) e al Documento di Sintesi relativo al rapporto di Deposito tempo per tempo vigente successivamente inviato da Poste Italiane (di seguito “DDS”), documenti questi che formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni (di seguito “Contratto”). Le Condizioni Generali, la Scheda Condizioni Economiche, la Lettera di classificazione di cui al successivo art. 2, comma 1 ed il Foglio Informativo, nonché il Foglio Informativo Analitico “Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti” (di seguito “FIA”) ed il documento informativo sugli strumenti/prodotti finanziari (di seguito “Informazioni sugli strumenti/ prodotti finanziari”) tempo per tempo vigenti, sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
3. Il questionario “Schede Informazioni tra intermediari e investitori” (di
seguito “Questionario”) e il Contratto possono essere sottoscritti, ove disponibili anche a distanza, tramite le soluzioni tecnologiche adottate da Poste Italiane, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e degli adempimenti richiesti da Poste Italiane, con riferimento alla previa registrazione su xxxx://xxx.xxxxx.xx e all’accettazione delle eventuali specifiche condizioni contrattuali relative alle soluzioni di firma elettronica rese disponibili tempo per tempo da Poste Italiane stessa. Il Cliente, ove non si dichiari esplicitamente contrario, può inoltre impartire ordini/sottoscrivere strumenti/prodotti finanziari in modalità elettronica mediante piattaforma informatica oppure in modalità telefonica, secondo quanto disciplinato nel successivo art. 7 tramite le tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo rese disponibili da Poste Italiane.
4. Il Cliente, ove ne faccia espressa richiesta, e qualora tempo per tempo consentito dalle soluzioni tecnologiche adottate da Poste Italiane, può scegliere di ricevere in formato elettronico il Questionario ed il Contratto sottoscritti, unitamente ai documenti di cui ai commi 2 e 3 che precedono. In tale caso l’invio elettronico della documentazione avverrà con le modalità e secondo quanto disciplinato ai sensi del successivo art.14, comma 2 (Comunicazioni e Rendicontazioni).
In caso di Contratto cointestato, i cointestatari potranno richiedere, con le modalità e secondo quanto disciplinato ai sensi del successivo art. 14, comma 2 (Comunicazioni e Rendicontazioni), l’invio in forma elettronica della relativa documentazione.
Con riferimento ai contratti sottoscritti sul canale online, il Cliente acconsente a ricevere la suddetta documentazione in formato elettronico con le modalità e secondo quanto disciplinato ai sensi del successivo art. 14, comma 2 (Comunicazioni e Rendicontazioni).
ART. 2 – RICHIESTA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI - CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
1. All’atto della richiesta dei servizi e delle attività di investimento oggetto del Contratto, il richiedente – persona Fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (di seguito “Cliente Persona Fisica”) e il richiedente diverso dalla Persona Fisica (di seguito “Cliente non Persona Fisica”) – (di seguito, nelle due precedenti accezioni anche il “Cliente”) deve compilare e sottoscrivere la Lettera di classificazione predisposto da Poste Italiane. Qualora il perfezionamento del Contratto avvenga a distanza, ne sarà consentita la relativa sottoscrizione elettronica in esecuzione di quanto previsto dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente. Il Cliente è tenuto a fornire a Poste Italiane, ai fini identificativi, i propri dati e, ove richiesto, il proprio documento di riconoscimento in corso di validità, anche in occasione delle operazioni relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1 delle Condizioni Generali nonché le ulteriori informazioni richieste da Poste Italiane stessa per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di fondi di provenienza illecita e di finanziamento al terrorismo ed in materia di accertamenti bancari. Il Cliente si impegna a fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Poste Italiane di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
2. Poste Italiane classifica la propria clientela nelle categorie di cliente al
dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.
Da tale classificazione, basata su requisiti oggettivi, discende una diversa gradazione del livello di tutela garantito al Cliente, più elevato con riferimento alla categoria di clienti al dettaglio e progressivamente decrescente per le categorie dei clienti professionali e per le controparti qualificate.
Poste Italiane comunica su supporto duraturo ai Clienti la loro classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Poste Italiane informa i Clienti, su supporto duraturo, circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela dei medesimi. Poste Italiane ove espressamente richiesto dal Cliente, e qualora tempo per tempo consentito dalle soluzioni tecnologiche adottate dalla stessa, effettua le comunicazioni e fornisce le informazioni di cui al presente comma tramite invio elettronico, con le modalità e secondo quanto disciplinato ai sensi del successivo art.14, comma 2 (Comunicazioni e Rendicontazioni). Con riferimento ai contratti sottoscritti sul canale online qualora le soluzioni tecnologiche tempo per tempo adottate da Poste Italiane lo consentano, il Cliente acconsente a ricevere la suddetta documentazione in formato elettronico con le modalità e secondo quanto disciplinato ai sensi del successivo art. 14, comma 2 (Comunicazioni e Rendicontazioni).
3. In caso di Contratto cointestato, i cointestatari potranno richiedere,
con le modalità indicate da Poste Italiane, l’invio in forma elettronica delle comunicazioni e delle informazioni di cui al precedente comma con le modalità e secondo quanto disciplinato ai sensi del successivo art.14, comma 2 (Comunicazioni e Rendicontazioni).
Poste Italiane ha adottato una politica di classificazione della propria clientela che è contenuta in forma sintetica nel FIA.
ART. 3 – COINTESTAZIONE
1. Il Contratto può essere intestato a più Clienti che siano persone fisiche (“Clienti Persone Fisiche”).
2. Quando il Contratto è intestato a più Clienti Persone Xxxxxxx con facoltà per i medesimi di compiere operazioni congiuntamente, le disposizioni dovranno essere impartite da tutti gli intestatari del Contratto stesso.
3. Quando il Contratto è intestato a più Clienti Persone Xxxxxxx con facoltà per i medesimi di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni potranno essere impartite da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatari. Le informazioni fornite e le avvertenze formulate da Poste Italiane hanno pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario. Qualora anche uno solo dei cointestatari – oppure, in caso di sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, il legale rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato – comunicasse la sua eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta da parte degli altri cointestatari o revoca del consenso all’esercizio di detta facoltà, tale comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, avrà effetto nei confronti di Poste Italiane soltanto dopo che siano trascorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari dal suo ricevimento. In tal caso Poste Italiane eseguirà soltanto le istruzioni impartite congiuntamente da parte di tutti i cointestatari e, nell’ipotesi di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari, da parte del legale rappresentante dell’interdetto o
inabilitato congiuntamente con gli altri cointestatari.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo con riferimento al caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, il decesso di uno dei cointestatari del Contratto con facoltà dei medesimi di compiere operazioni disgiuntamente comunicato a Poste Italiane comporta l’estinzione del Contratto stesso.
5. Al fine di tenere adeguata evidenza della riferibilità degli strumenti e dei prodotti finanziari nominativi eventualmente immessi in Depositi cointestati, Poste Italiane provvede ad inserire i medesimi nel sottodeposito intestato al cointestatario che ha impartito l’ordine. Per quanto concerne tali strumenti e prodotti finanziari, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono vicendevole e reciproco mandato ad operare sul Deposito. Resta inteso, pertanto, che per i Depositi cointestati a firma disgiunta, ciascun intestatario, anche separatamente, potrà disporre degli strumenti e prodotti finanziari suddetti, ancorché non riferibili a lui stesso, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari.
6. I cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del rapporto, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatari.
7. Nel caso di Contratto cointestato, la sottoscrizione e le operazioni di switch e disinvestimento di quote di OICR nonché di gestione di portafogli di terzi possono essere effettuate solo se il Contratto prevede la facoltà di compiere operazioni disgiuntamente.
8. I Prodotti di Investimento Assicurativi possono essere richiesti anche se
il Contratto è cointestato.
9. Nel caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, anche per quanto attiene all’eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta o alla revoca di detta facoltà, si fa rinvio a quanto previsto nei Prospetti e nella relativa documentazione contrattuale.
ART. 4 – CONFERIMENTO MANDATO
1. Con l’accettazione delle condizioni del Contratto e per tutta la durata del rapporto, il Cliente conferisce mandato a Poste Italiane affinché la stessa possa eseguire gli ordini impartiti dal Cliente, anche agendo in nome e per conto del medesimo, sottoscrivendo la documentazione necessaria secondo le disposizioni impartite dal Cliente nel rispetto delle procedure previste per la specifica operazione richiesta.
2. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1 delle Condizioni Generali, Poste Italiane è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. Le disposizioni impartite dal Cliente saranno utilizzate da Poste Italiane per procedere a quanto necessario al perfezionamento dell’operazione in conformità alla documentazione d’offerta, se presente; se del caso, Poste Italiane è autorizzata fin d’ora a sostituire a se stessa qualsiasi organismo incaricato secondo le procedure previste nella documentazione d’offerta.
ART. 5 – PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN ABBINAMENTOAI SERVIZI DI SOTTOSCRIZIONEE/O COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI
1. Poste Italiane presta nei confronti del Cliente presso gli Uffici Postali, fatto salvo quanto previsto all’art. 7, il servizio di Consulenza in abbinamento ai servizi di sottoscrizione e/o collocamento e di ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari di volta in volta resi disponibili da Poste Italiane, nonché di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi di volta in volta disponibili, di cui all’art. 6, comma 12 delle presenti Condizioni Generali, secondo quanto previsto dal presente articolo, dall’art. 8 delle Condizioni Generali stesse e, più in generale, dal Contratto.
Il servizio di Consulenza offerto da Poste Italiane è prestato su base non indipendente; Poste Italiane formula infatti, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente, raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto strumenti/ prodotti finanziari, e Prodotti di Investimento Assicurativi realizzati/emessi/ forniti da società appartenenti al gruppo Poste Italiane o da altre società con le quali il gruppo stesso intrattiene rapporti. Pertanto, in relazione alla prestazione del servizio di Consulenza ed in proporzione al livello di servizio offerto, Poste Italiane può ricevere compensi, commissioni o benefici non monetari (di seguito “Incentivi”) da soggetti terzi o dalla stessa partecipati. Poste Italiane, in considerazione del modello di Consulenza adottato ed a fronte della percezione di Incentivi offre al Cliente, nel continuo, servizi aggiuntivi tra cui la valutazione in merito alla persistenza dell’adeguatezza degli strumenti/prodotti finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativi in cui il Cliente ha investito ed il monitoraggio dell’aderenza del patrimonio complessivo del Cliente costituito dall’insieme degli strumenti/prodotti finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativi depositati presso, oppure sottoscritti tramite Poste Italiane (di seguito il “Portafoglio”) rispetto al suo profilo.
2. Il servizio di Consulenza offerto da Poste Italiane consiste nella
prestazione di raccomandazioni personalizzate e, dunque, presentate come adatte per il Cliente e basate sulla considerazione delle sue caratteristiche. Poste Italiane fornisce per iscritto tali raccomandazioni personalizzate
con riferimento alle operazioni relative agli strumenti/prodotti finanziari e ai Prodotti di Investimento Assicurativi resi disponibili alla clientela e indicati nella Scheda Condizioni Economiche e nel FIA. Poste Italiane in alternativa, ove il Cliente abbia manifestato il proprio consenso procede all’invio elettronico delle raccomandazioni personalizzate rilasciate in Ufficio Postale, con le modalità e secondo quanto disciplinato ai sensi del successivo art.14, comma 2 (Comunicazioni e Rendicontazioni). In caso di Contratto cointestato, i cointestatari potranno richiedere, con le modalità indicate da Poste, l’invio in forma elettronica delle raccomandazioni personalizzate con le modalità e secondo quanto disciplinato ai sensi del successivo art.14, comma 2 (Comunicazioni e Rendicontazioni).
In caso di Contratto sottoscritto a distanza ai sensi dell’art. 1, comma 3 il Cliente prende atto che la sottoscrizione del Contratto stesso autorizza Poste Italiane all’invio elettronico delle raccomandazioni personalizzate rilasciate in Ufficio Postale secondo quanto disciplinato ai sensi del successivo art.14, comma 2 (Comunicazioni e Rendicontazioni).
Poste Italiane indica al Cliente la validità temporale delle raccomandazioni medesime e le relative modalità di esecuzione, e si astiene dal formulare raccomandazioni personalizzate ove ritenute non adeguate ai sensi dei successivi commi da 3 a 6. Le proposte di investimento e/o disinvestimento formulate da Poste Italiane tengono conto, oltre che della valutazione di cui ai successivi commi da 3 a 6, anche dell’analisi delle esigenze del Cliente in termini di liquidità, risparmio e/o di opportunità d’investimento.
Poste Italiane ha la facoltà di formulare proposte di investimento o disinvestimento alternative rispetto a quanto specificamente richiesto dal Cliente di propria iniziativa, sia nei casi in cui l’operazione richiesta risulti adeguata per il profilo del Cliente, sia nei casi in cui la stessa risulti non adeguata all’esito della valutazione di cui ai successivi commi da 3 a 6. In tali casi, unicamente ove il Cliente accetti la proposta formulata, l’operazione sarà considerata come eseguita nell’ambito del servizio di Consulenza. Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione di quanto previsto dal successivo comma 7.
Poste Italiane può inoltre formulare proposte di investimento contenenti, contestualmente, operazioni di acquisto e di vendita in conformità alla normativa vigente.
Ai fini della prestazione della Consulenza, Poste Italiane può richiedere ed è facoltà del Cliente rilasciare a Poste Italiane stessa informazioni aggiuntive rispetto a quanto specificato con il Questionario. Poste Italiane si riserva la facoltà, presso tutti gli Uffici Postali, di erogare al Cliente il servizio di Consulenza ai sensi del presente art. 5, comma 2, anche facendo ricorso ove previsto nel FIA, ad un collegamento da remoto con personale specializzato.
3. Nell’ambito del servizio di Consulenza Poste Italiane, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e di quelle presenti nei propri sistemi ed attinenti alle operazioni di investimento poste in essere dal Cliente presso Poste Italiane stessa, effettua, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, la valutazione di adeguatezza dell’operazione di volta in volta considerata verificando che l’operazione consigliata:
- sia coerente agli obiettivi di investimento del Cliente e, ove applicabile, alle preferenze in tema di fattori di sostenibilità (Environment, Social e Governance) del Cliente stesso;
- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il Cliente abbia la conoscenza e l’esperienza
necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
Poste Italiane verifica l’adeguatezza delle operazioni riferibili al Cliente, tenuto conto, tra l’altro, del Portafoglio del Cliente medesimo.
4. Poste Italiane potrà effettuare tale valutazione di adeguatezza solo dopo aver acquisito dal Cliente le informazioni in merito:
- all’esperienza e conoscenza, inclusi i tipi di servizi, operazioni e strumenti/ prodotti finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi con i quali il Cliente ha dimestichezza, la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti/prodotti finanziari e su Prodotti di Investimento Assicurativi realizzate dal Cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
- alla situazione finanziaria, inclusi i dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del Cliente, del suo patrimonio complessivo, dei suoi impegni finanziari nonché della sua capacità di sostenere le perdite;
- agli obiettivi di investimento, inclusi i dati sul periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità di investimento;
- alle preferenze in tema di fattori di sostenibilità (Environment, Social e
Governance).
A tale scopo il Cliente fornisce a Poste Italiane le informazioni richieste rispondendo a tutte le domande contenute nel Questionario e lo sottoscrive. Esclusivamente con riferimento ai Contratti monointestati, le informazioni possono essere raccolte in sede di prima profilatura anche attraverso le procedure tempo per tempo rese disponibili da Poste Italiane per il tramite della piattaforma informatica, ovvero, in caso di Contratti cointestati, possono essere raccolte anche in fase di aggiornamento dal Soggetto di Riferimento.
Poste Italiane inoltre, ai fini della determinazione dell’esperienza e
conoscenza e della situazione finanziaria del Cliente potrà tenere anche in considerazione le informazioni presenti nei propri sistemi ed attinenti alla sua posizione anagrafica, finanziaria, nonché alle operazioni di investimento effettuate dal Cliente presso Poste Italiane stessa. Poste Italiane, nel fornire il servizio di Consulenza al Cliente professionale può presumere che egli abbia il livello di esperienza e di conoscenza necessario per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo Portafoglio.
In caso di prestazione del servizio di Consulenza ad un Cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell’Allegato 3 al Regolamento Intermediari Consob oppure secondo il regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, Poste Italiane può presumere che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente Poste Italiane effettua la profilatura, necessaria per eseguire la valutazione di adeguatezza.
In assenza di tali informazioni Poste Italiane si astiene dal prestare i servizi
di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Cliente prende atto che Poste Italiane fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dallo stesso, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete; è onere del Cliente informare Poste Italiane di ogni variazione relativa alle stesse, ai fini di una eventuale modifica della profilatura.
Poste Italiane potrà effettuare la valutazione di adeguatezza e fornire il servizio di Consulenza unicamente in presenza di una profilatura aggiornata. A tal fine Poste Italiane assegna alla profilatura un periodo di validità, indicato nel FIA, dalla data apposta sul Questionario per la prima profilatura oppure da quella di ogni successivo aggiornamento nel corso del rapporto. Qualora il Cliente decida di procedere ad una nuova profilatura e la stessa abbia come esito un profilo più elevato rispetto a quello precedentemente riscontrato in termini di classe di esperienza e conoscenza, classe di propensione al rischio ed orizzonte temporale, la profilatura così ottenuta sarà sospesa per un periodo di tempo di volta in volta stabilito da Poste Italiane e riportato nel FIA. Tale presidio non si attiva nel caso di prima compilazione del Questionario o quando la compilazione di un nuovo Questionario si rendesse necessaria a seguito della scadenza di quello precedentemente compilato. Poste Italiane si riserva la facoltà di richiedere al Cliente in ogni momento, anche prima della scadenza del predetto periodo di validità della profilatura, una nuova compilazione del Questionario per aggiornare la profilatura stessa. Anche nel caso in cui il Cliente non fornisca l’aggiornamento dovuto a seguito della scadenza del periodo di validità della profilatura oppure a seguito di richiesta di Poste Italiane, quest’ultima si astiene dal prestare i servizi di cui al comma 1 del presente articolo.
L’aggiornamento del Questionario potrà essere effettuato anche attraverso
le procedure rese disponibili da Poste Italiane per il tramite della funzionalità informatica con le modalità e secondo quanto disciplinato ai sensi del successivo art.14, comma 2 (Comunicazioni e Rendicontazioni) fermo restando che, in caso di Contratto cointestato a firma disgiunta, il Questionario aggiornato sarà inviato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica e/o nell’area riservata del Soggetto di Riferimento.
6. Nel caso di cointestazione del Contratto i cointestatari prendono atto ed accettano che Poste Italiane effettuerà la valutazione di adeguatezza con riferimento al rapporto di cointestazione unitariamente considerato, sulla base di un unico Questionario sottoscritto da ciascun cointestatario del Contratto.
A tal fine, i cointestatari prendono atto e accettano espressamente che la valutazione di adeguatezza è operata da Poste Italiane con effetto verso tutti i cointestatari, sulla base delle informazioni fornite da uno dei cointestatari da essi prescelto quale soggetto di riferimento (di seguito “Soggetto di Riferimento”), individuato nominativamente nel Questionario sottoscritto dallo stesso e da ciascuno degli altri cointestatari per la relativa designazione ed accettazione anche del conseguente profilo assegnato al rapporto di cointestazione unitariamente considerato.
I cointestatari autorizzano il Soggetto di Riferimento ad effettuare l’aggiornamento della profilatura con effetto verso tutti i cointestatari, presso gli Uffici Postali oppure per il tramite del canale Internet.
In caso di sostituzione del Soggetto di Riferimento dovrà procedersi ad una nuova profilatura sulla base della nuova compilazione del Questionario nel quale il nuovo Soggetto di Riferimento sarà nominativamente individuato. Il Questionario sarà sottoscritto dal Soggetto di Riferimento e da ciascun altro cointestatario del Contratto per la relativa designazione e per accettazione anche del conseguente profilo assegnato al rapporto di cointestazione unitariamente considerato sulla base delle informazioni fornite dal nuovo Soggetto di Riferimento.
7. Poste Italiane, nell’ambito del servizio di Consulenza, effettua la valutazione di adeguatezza di cui ai commi da 3 a 6 del presente articolo anche nel caso in cui l’ordine sia impartito dal Cliente di propria iniziativa. In tali casi, qualora la valutazione di adeguatezza dia esito negativo:
- se l’oggetto dell’ordine è un’operazione di investimento, Poste Italiane non
darà corso all’operazione;
- se l’oggetto dell’ordine è un’operazione di disinvestimento, sarà facoltà del Cliente richiedere comunque l’effettuazione dell’operazione stessa.
Con riferimento alle gestioni di portafogli di terzi, Poste Italiane annualmente
verifica il rispetto dei limiti di mandato per la gestione di portafoglio dei Clienti per cui è stato rilevato un portafoglio non adeguato. Poste Italiane, nel caso in cui il mandato di gestione non risulti adeguato alle caratteristiche del Cliente provvederà a fornirne evidenza al Cliente e a proporre una linea di investimento adeguata al profilo del medesimo e, ove tale operazione non risulti fattibile alla luce delle linee offerte, a disporre la chiusura della linea nei termini previsti nel relativo mandato di gestione del prodotto.
In ogni caso, gli esiti della valutazione di adeguatezza sono comunicati al Cliente nella raccomandazione personalizzata. Presso gli uffici Postali, resta ferma la facoltà di Poste Italiane di formulare proposte di investimento o disinvestimento alternative secondo quanto previsto dal precedente comma 2.
8. Gli Uffici Postali dotati di un apposito presidio nel continuo per la prestazione della Consulenza sono inclusi in un elenco che Poste Italiane rende disponibile alla clientela con le modalità previste nel FIA.
Negli Uffici Postali diversi da quelli inclusi nel predetto elenco, i Clienti che intendono ricevere una proposta di consulenza potranno richiedere un appuntamento con il personale specializzato. In tali Uffici Postali le richieste formulate dal Cliente di propria iniziativa potranno riguardare esclusivamente operazioni di disinvestimento degli strumenti/prodotti finanziari detenuti in portafoglio.
9. La prestazione del servizio di Consulenza abbinata ai servizi di investimento disciplinati dal presente Contratto è a titolo gratuito nei confronti del Cliente.
10. Il Cliente prende atto che la Consulenza prestata da Poste Italiane non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo a Poste Italiane, nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.
11. Le raccomandazioni personalizzate formulate da Poste Italiane nell’ambito della Consulenza fanno riferimento alla situazione esistente al momento in cui sono fornite.
ART. 6 – RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI - COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI - SOTTOSCRIZIONE, SWITCH E DISINVESTIMENTO DI QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)
- DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
1. Il Cliente può impartire a Poste Italiane presso gli Uffici Postali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, ordini per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento oggetto del presente articolo secondo quanto stabilito dal precedente art. 5 che prevede la prestazione del servizio di Consulenza in abbinamento ai servizi ed attività stessi, alle condizioni economiche definite nella Scheda Condizioni Economiche, con oneri anche fiscali a suo carico.
2. Nello svolgimento delle attività di ricezione e trasmissione degli ordini, gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.
Poste Italiane, una volta ricevuto l’ordine, rilascia al Cliente un’attestazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e fornisce, su richiesta del Cliente, informazioni circa lo stato del suo ordine. Nell’ambito dell’attività di ricezione e trasmissione degli ordini i titolari di un Deposito regolato su un Libretto di risparmio postale nominativo (di seguito “Libretto”), possono conferire esclusivamente ordini di vendita di strumenti finanziari.
3. Poste Italiane, in base alle misure e alla strategia di trasmissione degli ordini adottate, provvede a trasmettere tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli ordini. A tal fine Poste Italiane identifica uno o più soggetti negoziatori indicati nel FIA. Poste Italiane controlla l’efficacia delle misure di esecuzione degli ordini e, in particolare, verifica la qualità di esecuzione da parte dei soggetti negoziatori.
Nella trasmissione degli ordini per conto del Cliente, Poste Italiane attua la propria strategia di trasmissione al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente stesso avuto riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dello stesso.
Le misure per la trasmissione degli ordini adottate da Poste Italiane tengono conto delle caratteristiche del Cliente, della natura dell’ordine, dello strumento finanziario oggetto dell’operazione, nonché delle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere trasmesso. Informazioni circa le sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto sono contenute nel FIA.
II fattore che determina il miglior risultato possibile nell’esecuzione degli ordini è il corrispettivo totale oppure il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all’esecuzione, incluse tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all’esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.
Poste Italiane riesamina la strategia di trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti.
Le misure e la strategia di trasmissione degli ordini sono contenute nel FIA.
Poste Italiane provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante
apportata alle stesse.
Qualora il Cliente impartisca ordini con istruzioni specifiche in ordine a prezzo limite, validità temporale dell’ordine e sede di esecuzione, Poste Italiane è tenuta ad eseguire l’ordine seguendo tali istruzioni e si ritiene sollevata dal garantire il conseguimento del miglior risultato possibile.
4. La revoca dell’ordine può essere richiesta fino a quando l’ordine stesso non risulti eseguito da parte dell’intermediario negoziatore. Il Cliente, in tal caso, potrà effettuare la richiesta della revoca dell’ordine presso l’Ufficio Postale oppure, qualora l’ordine sia stato disposto tramite tecniche di comunicazione a distanza, con le modalità rese disponibili da Poste Italiane. Nel caso di esecuzione parziale dell’ordine, può esserne richiesta la revoca da parte del Cliente per la parte non ancora eseguita.
5. È facoltà di Poste Italiane non trasmettere l’ordine conferito dal Cliente,
dandone immediata comunicazione al Cliente stesso.
6. Il Cliente dichiara di conoscere le modalità previste dai regolamenti emanati dalle società di gestione dei mercati e dai sistemi multilaterali di negoziazione indicati nel FIA, con le quali possono essere impartiti gli ordini tramite il servizio di cui al presente articolo.
Il Cliente non Persona Fisica prende atto che Poste Italiane, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare lo stesso Cliente non Persona Fisica per conto del quale esegue ordini ed effettua operazioni e che l’identificazione del Cliente non Persona Fisica avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier) ossia un codice identificativo unico internazionale. Poste Italiane non potrà pertanto dar corso ad alcun ordine od operazione impartito dal Cliente non Persona Fisica se quest’ultimo non le avrà previamente comunicato un valido Codice LEI. L’acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI rientrano nell’esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente non Persona Fisica, con ogni onere e costo a suo carico.
7. Poste Italiane fornisce il servizio di collocamento di strumenti/prodotti finanziari, di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di OICR e di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi ai sensi del Contratto, secondo quanto previsto nei Prospetti messi a disposizione del Cliente e in base alle modalità indicate nel FIA.
8. Nello svolgimento dei servizi di cui al precedente comma, Poste Italiane si attiene alle istruzioni dell’emittente e/o dell’offerente e/o della società di gestione del risparmio e/o della impresa di assicurazione e/o del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile, di tali istruzioni fornisce al Cliente e/o tiene a sua
disposizione la pertinente documentazione d’offerta.
9. Per l’adesione ad ogni collocamento o sottoscrizione di strumenti/prodotti finanziari, ivi compresi e i Prodotti di Investimento Assicurativi, o per lo switch di quote di OICR, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7. La richiesta di disinvestimento di quote di OICR, da parte del Cliente, avviene in forma libera e sottoscritta in originale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2. Il Cliente prende atto e accetta che l’adesione al collocamento o la sottoscrizione di strumenti/ prodotti finanziari, ivi compresi i Prodotti di Investimento Assicurativi, comporta l’applicazione anche delle condizioni economiche previste nel Prospetto/ Mandato di gestione riferito allo strumento/ prodotto finanziario collocato.
10. Relativamente al servizio di sottoscrizione di quote di OICR, alla distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi e al collocamento di strumenti/prodotti finanziari Poste Italiane fornisce alla clientela servizi di assistenza, post-vendita e non, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni di recapito, cambio di intestazione o di contraenza. Le informazioni relative a tali servizi sono contenute nel FIA.
11. Poste Italiane, al Cliente Persona Fisica titolare di un Contratto e un Deposito titoli, monointestato o cointestato con facoltà di compiere operazioni con firma disgiunta, che sia altresì titolare di conto corrente BancoPosta e del servizio di collegamento telematico connesso al conto corrente stesso e/o titolari di un Libretto Smart che utilizza un collegamento telematico (di seguito “Rapporto Collegato”), offre la facoltà di sottoscrivere strumenti/prodotti finanziari sul mercato primario mediante accesso ad apposita funzionalità online.
La funzionalità permette, mediante l’utilizzo di un computer collegato alla rete Internet o di altri canali di volta in volta messi a disposizione da Poste Italiane, tramite il Rapporto Collegato e l’uso degli strumenti identificativi e dispositivi previsti, di sottoscrivere strumenti/prodotti finanziari di volta in volta messi a disposizione da Poste Italiane alle condizioni economiche indicate nella Scheda Condizioni Economiche, con le modalità di seguito descritte.
In tale ambito non viene prestato il servizio di consulenza. Poste Italiane, al fine di fornire al Cliente elementi utili alla verifica della coerenza dei suoi investimenti rispetto al profilo individuato e assegnato in sede di profilatura, effettua, comunque, la valutazione di adeguatezza ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 6 del presente Contratto. Nel caso in cui Poste Italiane valuti non adeguata la specifica operazione richiesta, evidenzia al Cliente tale circostanza; il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente il proprio intendimento di darvi comunque corso, con assunzione di ogni responsabilità al riguardo ed esonero, pertanto, di Poste Italiane per mancati guadagni, perdite, danni o pregiudizi derivanti da tale operazione.
L’effettuazione delle suddette operazioni deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo delle pagine dei siti internet di Poste Italiane a ciò specificatamente dedicati. Ogni singola sottoscrizione da parte del Cliente deve contemplare, tra l’altro, la quantità, lo strumento finanziario/prodotto finanziario e il relativo codice ISIN.
Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, prende atto della piena efficacia probatoria, ad ogni effetto di legge, delle registrazioni delle comunicazioni e dei dati trasmessi tramite Internet di tutto quanto risultante a video all’atto del compimento di ogni operazione e più in generale di tutte le comunicazioni. Rimane onere del Cliente acquisire su supporto cartaceo copia di ogni operazione e di tutto quanto risultante a video nel corso del servizio via internet.
Il Cliente è consapevole dell’eventualità di malfunzionamenti dei sistemi informatici che potranno subire possibili rallentamenti, interruzioni, arresti non imputabili a Poste Italiane. Il Cliente prende atto che la fornitura della predetta funzionalità e di relativa sottoscrizione di strumenti/prodotti finanziari di volta in volta messi a disposizione da Poste Italiane potrà essere sospesa o interrotta da parte di Poste Italiane in qualunque momento in relazione ad eventi connessi con la sicurezza del servizio medesimo, con le esigenze di carattere tecnico o per cause non imputabili a Poste Italiane. Poste Italiane non assume pertanto responsabilità alcuna per tali eventuali sospensioni o interruzioni.
12. Ove il Cliente abbia manifestato il proprio consenso e qualora le soluzioni tecnologiche tempo per tempo adottate da Poste Italiane lo consentano, Poste Italiane stessa procede all’invio elettronico della documentazione informativa e contrattuale relativa ai servizi di cui al presente articolo, con le modalità e secondo quanto disciplinato ai sensi del successivo art.14, comma 2.
In caso di Contratto sottoscritto a distanza ai sensi dell’art. 1, comma 3, il Cliente prende atto che la sottoscrizione del Contratto stesso autorizza Poste Italiane, qualora le soluzioni tecnologiche tempo per tempo adottate dalla stessa lo consentano, all’invio elettronico della suddetta documentazione relativa ai servizi di cui al presente articolo prestati in Ufficio Postale secondo quanto sopra descritto.
13. Le tipologie di strumenti/prodotti finanziari e le operazioni finanziarie rese disponibili alla clientela sono indicate nella Scheda Condizioni Economiche e nel FIA.
ART. 7 – PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO A DISTANZA
1. Fatto salvo che il Cliente non si sia dichiarato contrario e qualora lo consentano le soluzioni tecnologiche tempo per tempo adottate, Poste Italiane presta nei confronti del Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza il servizio di Consulenza in abbinamento ai servizi di sottoscrizione e/o collocamento e di ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari di volta in volta resi disponibili da Poste Italiane, nonché di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi di volta in volta disponibili, di cui al successivo comma 2, secondo quanto previsto dal presente articolo, dall’art. 5 e dall’art. 8 delle Condizioni Generali stesse e, più in generale, dal Contratto.
In particolare, con riferimento al canale telefonico, Poste Italiane procede all’invio elettronico delle raccomandazioni personalizzate all’indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente in occasione del rilascio dei dati anagrafici o, se specificatamente richiesto dal Cliente, ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello presente in anagrafe e di volta in volta appositamente fornito dallo stesso Cliente. Con riferimento al canale online, qualora le soluzioni tecnologiche tempo per tempo adottate da Poste Italiane lo consentano, il Cliente autorizza Poste Italiane a trasmettere le raccomandazioni personalizzate in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica rilasciato dal Cliente stesso sul sito di Poste Italiane e/o mediante messa a disposizione nell’area riservata del Cliente sul sito di Poste Italiane. In caso di Contratto cointestato a firma disgiunta, le raccomandazioni personalizzate saranno inviate nell’area riservata del cointestatario richiedente oppure nell’area riservata del Soggetto di Riferimento.
Il Cliente prende atto ed accetta che l’adempimento da parte di Poste
Italiane dell’invio della suddetta documentazione con modalità diverse da quelle sopra indicate è incompatibile con la natura del servizio a distanza erogato sui canali digitali di Poste Italiane disponibili.
2. Nei confronti dei Clienti Persone Fisiche i servizi di cui all’art. 6 sono prestati da Poste Italiane, congiuntamente con il servizio di Consulenza, ove Poste Italiane ne abbia attivato le relative funzionalità anche mediante canale telefonico oppure nell’area riservata del Cliente sul sito di Poste Italiane.
Il Cliente Persona Fisica titolare di un Contratto monointestato e ciascun cointestatario di un Contratto con facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, con riferimento ai servizi di cui all’art. 6, ove tempo per tempo disponibili, può conferire ordini/sottoscrivere strumenti/prodotti finanziari mediante disposizione telefonica, esclusivamente sulla base della proposta di investimento adeguata ricevuta come indicato al precedente comma 1.
Poste Italiane procede all’esecuzione della proposta di investimento adeguata formulata dalla stessa e accettata dal Cliente mediante canale telefonico previa identificazione da parte di quest’ultimo tramite verifica che il Cliente si sia qualificato con uno dei nominativi individuati nel presente
Contratto e che tale circostanza risulti dalla registrazione della telefonata. Il Cliente prende atto che la comunicazione telefonica relativa agli ordini/ sottoscrizioni di strumenti/prodotti finanziari disposti tramite disposizione telefonica, anche qualora non vengano eseguiti, è documentata dalle registrazioni su supporto durevole, operate da Poste Italiane. Una copia delle registrazioni delle comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su richiesta del Cliente, nei termini di legge.
Il Cliente Persona Fisica titolare di un Contratto monointestato o cointestato con facoltà di compiere operazioni con firma disgiunta, che sia titolare di conto corrente BancoPosta e del servizio di collegamento telematico connesso al conto corrente stesso e/o titolari di un Libretto Smart che utilizza un collegamento telematico (di seguito “Rapporto Collegato”), ha facoltà di impartire ordini/sottoscrivere strumenti/prodotti finanziari, ove disponibili le relative funzionalità, con riferimento ai servizi di cui all’art. 6 ed esclusivamente sulla base della proposta di investimento adeguata ricevuta in formato elettronico secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Tali disposizioni sono impartite dal Cliente accedendo al sito web di Poste Italiane, tramite il Rapporto Collegato e l’uso degli strumenti identificativi e dispositivi ad esso relativi. L’effettuazione di tali operazioni è consentita esclusivamente mediante accesso alle pagine web del sito internet di Poste Italiane a ciò specificatamente dedicate o di altri canali di volta in volta messi a disposizione da Poste Italiane.
Nell’ambito dei servizi di cui al presente comma, per l’adesione ad ogni
collocamento o sottoscrizione di strumenti/prodotti finanziari, ivi compresi i Prodotti di Investimento Assicurativi, per lo switch di quote di OICR o per la richiesta di disinvestimento delle stesse nonché, ove rese disponibili le relative funzionalità, per il conferimento di ordini su strumenti finanziari il Cliente sottoscrive, ove richiesto, la specifica modulistica nelle modalità indicate da Poste Italiane, anche mediante l’utilizzo di firme elettroniche tramite le soluzioni tecnologiche adottate da Poste Italiane nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Nell’ambito di tali servizi tempo per tempo resi disponibili a distanza attraverso le modalità previste nel presente comma, le modalità per impartire ordini/sottoscrivere strumenti/prodotti finanziari dipendono, in ogni caso, da quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente oltre che dalle regole dettate dall’emittente e/o offerente e/o società di gestione del risparmio e/o impresa di assicurazione e/o responsabile del collocamento. Il Cliente si impegna a prendere visione, prima di impartire gli ordini/sottoscrivere strumenti/ prodotti finanziari, del relativo prospetto d’offerta o degli altri documenti informativi ove previsti dalla vigente normativa di riferimento.
Nel caso di operatività di cui al presente comma disposta a distanza,
qualora le soluzioni tecnologiche tempo per tempo adottate da Poste Italiane lo consentano, il Cliente autorizza Poste Italiane a provvedere all’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile vigente mediante l’invio della relativa documentazione in formato elettronico nelle modalità descritte nel precedente comma 1. L’assolvimento di tali obblighi informativi, nonché la disposizione dell’ordine da parte del Cliente, sono documentati dalle registrazioni delle comunicazioni telefoniche e/o dai sistemi di conservazione di Poste Italiane.
Con riferimento agli ordini disposti/sottoscrizioni di strumenti/prodotti finanziari tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente Persona Fisica ha diritto di recedere nei casi e nelle modalità previste dalla legge, salvo le limitazioni previste dall’art. 67-duodecies del Codice del Consumo e secondo quanto previsto dai prospetti o dagli altri documenti informativi previsti. Le tipologie di strumenti/prodotti finanziari e le operazioni finanziarie rese disponibili a distanza alla clientela sono indicate nella Scheda Condizioni Economiche e nel FIA.
3. Poste Italiane offre mediante i propri canali digitali disponibili il servizio di collocamento a distanza di gestione di portafogli di terzi al Cliente Persone Fisica, titolare di Contratto monointestato che sia titolare di conto corrente BancoPosta e del servizio di collegamento telematico connesso al conto corrente stesso e/o titolari di un Libretto Smart che utilizza un collegamento telematico (di seguito “Rapporto Collegato”) secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, dalla Scheda Condizioni Economiche e dai contratti che regolano tali rapporti/servizi ove compatibili e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili. Le gestioni di portafogli di terzi sono rubricate da Poste Italiane in un Deposito intestato al Cliente Persona Fisica sottoscrittore senza spese e costi di gestione per quest’ultimo.
Il Cliente Persona Fisica prende atto che la gestione di portafogli consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari.
Il Cliente Persona Xxxxxx prende altresì atto che la gestione operata da terzi, pur essendo finalizzata alla valorizzazione di un determinato patrimonio, non offre comunque al medesimo la garanzia circa il raggiungimento di alcun risultato quale l’accrescimento o il mantenimento del valore del patrimonio affidato in gestione ma, unicamente, la garanzia che il patrimonio conferito sarà gestito secondo le caratteristiche della linea di investimento da lui prescelta.
Poste Italiane colloca le gestioni di portafogli di terzi effettuando la valutazione di adeguatezza della linea di volta in volta scelta dal Cliente Persona Fisica tra quelle messe a disposizione dal soggetto incaricato della gestione (di seguito “Gestore”) il quale opera sulla base del mandato di gestione conferito dal Cliente Persona Fisica (di seguito “Contratto di Gestione di Portafogli”). La valutazione di adeguatezza viene effettuata da
Poste Italiane sulla base di quanto previsto ai sensi del precedente art. 5, commi 4 e 5.
Nell’ambito e nei limiti del Contratto di Gestione di Portafogli sottoscritto dal Cliente Persona Fisica e della linea di investimento da lui prescelta, il Cliente Persona Fisica prende pertanto atto che, per lo svolgimento del servizio, il Gestore opera quale mandatario del Cliente Persona Fisica decidendo pertanto, autonomamente e per conto del medesimo, quali strumenti/ prodotti finanziari compongono il suo portafoglio affidato in gestione (di seguito “Portafoglio Gestito”). Il Cliente Persona Xxxxxx prende altresì atto ed accetta che il Gestore provvede ad ogni operazione necessaria per l’acquisto e la vendita degli strumenti/prodotti finanziari sempre nell’ambito dei limiti previsti dalla linea di investimento sottoscritta.
Il Cliente Persona Fisica, inoltre, prende atto che tutte le informazioni relative alle gestioni di portafogli collocate da Poste Italiane, nonché quelle relative al Gestore sono contenute nella documentazione predisposta dal Gestore stesso e da questo fornita al Cliente Persona Fisica prima dell’adesione al servizio di investimento in questione.
Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione da parte del Cliente Persona Fisica del Contratto di Gestione di Portafogli: (i) la prestazione della valutazione di adeguatezza venga sospesa per effetto di quanto previsto ai sensi del precedente art. 5, comma 5, o (ii) il Cliente Persona Fisica effettui versamenti/rimborsi così da modificare l’importo del Portafoglio Gestito o il proprio profilo finanziario e, in conseguenza, la linea di investimento sottoscritta non risulti più adeguata per il Cliente Persona Fisica; o (iii) il Cliente Persona Fisica receda dal presente Contratto e in conseguenza di tale recesso Poste Italiane non possa più fare affidamento sulle informazioni rese dallo stesso al fine della valutazione di adeguatezza della linea di investimento sottoscritta, Poste Italiane informa tempestivamente il Gestore e il Cliente Persona Fisica, e invita quest’ultimo, nelle ipotesi previste ai punti (i) e (ii) che precedono, a rendere noti a Poste Italiane eventuali elementi che possano determinare la modifica delle informazioni fornite in precedenza nonché ad aggiornarle richiedendo un eventuale adeguamento della profilatura.
Poste Italiane infine, con specifico riferimento all’ipotesi prevista al punto
(ii) che precede, invita il Cliente Persona Fisica a scegliere la linea di investimento che risulti adeguata al suo profilo finanziario.
Ove il Cliente Persona Fisica non provveda ad aggiornare la propria profilatura o a scegliere una diversa linea di investimento entro il termine indicatogli da Poste Italiane o qualora non provveda a modificare l’importo del Portafoglio Gestito, nonché nel caso di recesso di cui al precedente punto sub (iii), il Cliente Persona Fisica prende atto che il Gestore potrà assumere i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o al Contratto di Gestione di Portafogli sottoscritto.
4. In considerazione delle modalità di svolgimento a distanza dei servizi di cui al presente articolo il Cliente e Poste Italiane, con la sottoscrizione del Contratto, si danno reciprocamente atto di attribuire a tutti gli effetti piena efficacia probatoria, per quanto riguarda il servizio via Internet, alle registrazioni delle comunicazioni e dei dati trasmessi tramite Internet di tutto quanto risultante a video all’atto del compimento di ogni operazione e più in generale di tutte le comunicazioni e, per il canale telefonico, alle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente dei colloqui telefonici intervenuti tra il Cliente e l’operatore addetto al servizio o il risponditore automatico oltre alle conseguenti annotazioni e registrazioni, effettuate anche in forma elettronica, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Il Cliente si impegna a salvare su supporto duraturo e/o ad acquisire copia su supporto cartaceo di ogni operazione e di tutto quanto risultante a video nel corso del servizio via Internet, fatta comunque salva l’archiviazione da parte di Poste Italiane.
6. Il Cliente conferma di essere stato informato sui rischi derivanti dall’utilizzo dei sistemi computerizzati e, pertanto, di essere a conoscenza che tali sistemi potranno subire possibili rallentamenti, interruzioni, arresti oppure essere soggetti a malfunzionamenti, non imputabili a Poste Italiane.
7. Il Cliente prende atto che la fornitura del servizio potrà essere sospesa o interrotta da parte di Poste Italiane in qualunque momento in relazione ad eventi connessi con la sicurezza del servizio medesimo, per esigenze di carattere tecnico o per cause non imputabili a Poste Italiane. Poste Italiane non assume pertanto responsabilità alcuna per tali eventuali temporanee sospensioni o interruzioni.
Nel caso di temporanee sospensioni dei sistemi telefonici e/o telematici il Cliente può conferire gli ordini/sottoscrivere strumenti/prodotti finanziari esclusivamente per iscritto o con le altre modalità disciplinate nell’art. 6, ove rese disponibili e concordate con il Cliente.
ART. 8 – MODALITÀ DI REGOLAMENTO DEGLI ONERI E PROVENTI
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento gli oneri e i proventi vengono regolati rispettivamente tramite addebiti e tramite accrediti sul conto di regolamento conto corrente BancoPosta (di seguito “Conto corrente”).
2. Il Cliente può scegliere che gli oneri e i proventi siano regolati attraverso modalità diverse dal Conto corrente, utilizzando come conto di regolamento il Libretto oppure, nell’ambito della prestazione del servizio di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di OICR e di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, utilizzando anche i mezzi di pagamento alternativi previsti nei Prospetti e/o nella documentazione di offerta. La
scelta della modalità di regolamento viene esercitata dal Cliente all’atto della sottoscrizione del Contratto, mediante indicazione dell’opzione nel Modulo di richiesta, con oneri fiscali a suo carico in caso di scelta anche di modalità differenti dal Conto corrente BancoPosta o dal Libretto di risparmio postale nominativo.
Nell’ambito della prestazione del servizio di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di OICR, eventuali oneri fiscali vengono addebitati sul conto di regolamento utilizzato dal Cliente in fase di sottoscrizione. In caso di mancata provvista da parte del Cliente, Poste Italiane può impartire alla Società di Gestione del Risparmio le istruzioni necessarie per il disinvestimento delle quote fino a concorrenza di quanto dovuto; la Società di Gestione del Risparmio provvederà tenendo conto altresì di ogni ulteriore onere dovuto dal partecipante in relazione al rimborso delle quote medesime.
3. L’esecuzione da parte di Poste Italiane delle disposizioni impartite dal Cliente è subordinata alla disponibilità del denaro o degli strumenti finanziari che ne costituiscono l’oggetto, rispettivamente nel conto di regolamento e nel Deposito del Cliente; in caso di disponibilità inesistenti o insufficienti, tenuto conto anche dell’applicazione delle relative commissioni, spese ed oneri, ivi compresi eventuali obblighi di Deposito di strumenti finanziari o di copertura in contanti che fossero richiesti dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento per l’esecuzione delle operazioni stesse, Poste Italiane informerà il Cliente dell’impossibilità di dare corso all’ordine che si intenderà automaticamente cancellato, restando esclusa una sua esecuzione parziale. Poste Italiane, in ogni altro caso di impossibilità di dar corso all’ordine, provvederà ad analoga informazione.
4. Al fine di garantire la disponibilità dei fondi, Poste Italiane, al momento della ricezione dell’ordine di acquisizione di strumenti finanziari, provvede ad apporre sul conto di regolamento una prenotazione pari alla somma necessaria all’esecuzione dell’ordine stesso. La prenotazione viene rimossa al momento del regolamento dell’ordine. Qualora il regolamento di strumenti/prodotti finanziari acquisiti da Poste Italiane per ordine del Cliente sia avvenuto con fondi relativi ad assegni bancari e/o postali risultati successivamente privi di copertura, il Cliente si impegna a ricostituire immediatamente la disponibilità necessaria all’integrale copertura dell’acquisto. In caso contrario Poste Italiane è autorizzata a procedere nei modi previsti nel successivo art. 19 delle presenti Condizioni Generali.
5. Il Deposito intestato ad uno o più Clienti Persone fisiche può essere regolato su un Conto corrente oppure su un Libretto. I Clienti Persone fisiche titolari di un Deposito regolato su un Conto corrente possono operare presso tutti gli Uffici Postali nei limiti dell’abilitazione operativa dell’Ufficio, tramite canale telefonico e via Internet ai sensi dell’art. 7 delle presenti Condizioni Generali. I Clienti Persone Fisiche titolari di un Deposito regolato su un Libretto, possono operare esclusivamente nell’Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto e tramite canale telefonico. Esclusivamente qualora il Libretto utilizzi un collegamento telematico, i Clienti Persone Fisiche possono operare anche nell’ambito dei servizi di cui all’art. 7, commi 2 e 3 prestati tramite i canali digitali disponibili.
6. Il Deposito intestato ad un Cliente non Persona Fisica può essere regolato esclusivamente su un Conto corrente. I Clienti non Persone Fisiche possono operare esclusivamente presso l’Ufficio Postale di radicamento del conto corrente di regolamento nei limiti dell’abilitazione operativa dell’Ufficio.
ART. 9 – CONTABILIZZAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SUL DEPOSITO
1. Nell’esecuzione delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 delle presenti Condizioni Generali, gli strumenti finanziari sono immessi nel Deposito o prelevati dallo stesso, salvo che la natura o l’oggetto dell’operazione disposta, risultante dalla documentazione d’offerta, consenta di escludere la movimentazione del Deposito. Copia della relativa documentazione è inviata all’intestatario del Deposito secondo quanto previsto al successivo art. 14 delle presenti Condizioni Generali.
2. Ove il Cliente abbia acceso presso Poste Italiane più di un Deposito di strumenti finanziari, il Cliente stesso, all’atto del conferimento dell’ordine, dovrà precisare il Deposito di riferimento per l’esecuzione.
L’addebito da parte di Poste Italiane, per i Depositi a regime fiscale amministrato, delle ritenute derivanti da capital gain a carico di un soggetto intestatario di più Depositi (senza distinzione tra Depositi monointestati o cointestati) avviene sul conto di regolamento collegato al Deposito monointestato attivo acceso per primo; in assenza di quest’ultimo, viene eseguito sul conto di regolamento collegato al Deposito cointestato attivo acceso per primo, oppure sui conti di regolamento di Depositi monointestati o cointestati estinti, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di apertura, oppure, nel caso di incapienza, su un altro conto a scelta di Poste Italiane.
ART. 10 – DEPOSITO E RAPPRESENTANZA
1. I Clienti intestatari di Conto corrente o di Libretto possono richiedere l’apertura a proprio nome di un Deposito compilando il Modulo di richiesta di cui all’art. 2, comma 1, nella parte relativa alla richiesta del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, da sottoscrivere e consegnare all’Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il conto di regolamento. Tale Deposito deve prevedere la stessa intestazione del Contratto e, in caso di cointestazione, la medesima facoltà di
disposizione (disgiunta o congiunta).
2. Il Cliente non Persona Fisica, intestatario del Deposito, può delegare una o più persone a rappresentarlo nei rapporti con Poste Italiane. Per il conferimento dei poteri di rappresentanza l’intestatario dovrà compilare e sottoscrivere l’apposita modulistica predisposta da Poste Italiane, da consegnare all’Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto; tale modulistica dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto munito di idonei poteri.
3. Il soggetto munito di idonei poteri, fatto salvo quanto diversamente previsto in altre clausole delle Condizioni Generali, potrà di conseguenza effettuare, in nome e per conto del Cliente non Persona Fisica, tutte le operazioni consentite al Cliente stesso e rendere, in nome e per conto del Cliente non Persona Fisica, tutte le dichiarazioni a tal fine necessarie.
4. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti muniti di idonei poteri, nonché le rinunce da parte dei medesimi, non saranno opponibili a Poste Italiane finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta e non siano in ogni caso decorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari da quello di ricevimento; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Poste Italiane sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. La delega a disporre sul Deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti deleghe.
6. In caso di Libretto o Conto corrente intestato a più Clienti Persone fisiche, anche il Deposito dovrà essere cointestato alle stesse e prevedere la medesima facoltà di disposizione (disgiunta o congiunta) del conto di regolamento.
7. La richiesta dei servizi di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di OICR, di gestione di portafogli di terzi e di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi non comporta per il Cliente l’obbligo di aprire un Deposito o un conto di regolamento (fatta eccezione per i Fondi chiusi mobiliari ed immobiliari).
ART. 11 – MODALITÀ DI DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI
1. Poste Italiane è autorizzata dal Cliente a sub-depositare gli strumenti finanziari del Cliente stesso presso organismi di deposito centralizzato e/o altri depositari abilitati. La rischiosità che ne deriva e le conseguenze che l’eventuale insolvenza del terzo potrebbero determinare per il Cliente sono rese note attraverso il FIA.
2. Poste Italiane sceglie i depositari (o sub-depositari) sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative, regolamentari e di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano. Poste Italiane controlla periodicamente l’attività svolta dai depositari (o sub-depositari), al fine di verificare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.
3. Poste Italiane comunica all’intestatario del Deposito i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo di Poste Italiane e la loro nazionalità. Tale comunicazione o quella dell’eventuale modifica del sub- depositario è inserita nella rendicontazione periodica.
4. Poste Italiane è, altresì, autorizzata a sub-depositare i titoli al portatore anche presso organismi di deposito centralizzato a cui sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la custodia a terzi.
5. Qualora i titoli di cui al comma precedente abbiano caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, Poste Italiane può disporne il raggruppamento. A questo scopo può anche delegare gli organismi di cui al comma precedente.
6. Per i titoli emessi o circolanti all’estero Poste Italiane è autorizzata a farsi sostituire, nell’esecuzione delle operazioni di cui al successivo art. 12 delle Condizioni Generali, da società estere sub-depositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub-depositarie.
7. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari sono rubricati in conti intestati a Poste Italiane – con indicazione che trattasi di beni di terzi – tenuti separati da quelli relativi agli strumenti finanziari di proprietà di Poste Italiane accesi presso il medesimo sub-depositario. Poste Italiane può custodire gli strumenti finanziari dei Clienti in conti aperti presso un intermediario abilitato in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti (c.d. “conti omnibus”).
8. Gli strumenti finanziari custoditi dal sub-depositario non possono essere movimentati e/o alienati se non in presenza di istruzioni specifiche del Cliente.
9. In caso di sub-deposito, Poste Italiane si impegna a conservare le registrazioni contabili che evidenzino il nome del sub-depositario e l’ubicazione dei titoli oggetto di sub-deposito e che identifichino gli stessi come strumenti finanziari affidati in custodia dal Cliente a Poste Italiane.
10. In caso di liquidazione di cedole/dividendi/proventi e di rimborso di strumenti finanziari che prevedono una divisa di regolamento diversa dall’euro, al Cliente verrà accreditato l’importo spettante in euro, sulla base del cambio applicato dal sub-depositario.
11. I Clienti possono richiedere, alle condizioni previste nel DDS, nel Foglio
Informativo e nella Scheda Condizioni Economiche, il trasferimento di uno o più strumenti finanziari dal Deposito acceso presso Poste Italiane ad uno costituito presso un altro intermediario e viceversa.
ART. 12 – AMMINISTRAZIONE DEL DEPOSITO
1. Poste Italiane amministra gli strumenti finanziari in Deposito in modo coerente con la loro natura e le loro caratteristiche.
2. In particolare, Poste Italiane:
a) custodisce i titoli e mantiene la registrazione contabile degli strumenti
finanziari;
b) esige gli interessi e i dividendi;
c) verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale;
d) cura le riscossioni per conto dell’intestatario del Deposito ed, in generale,
provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
3. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento dei decimi, Poste Italiane chiede istruzioni all’intestatario del Deposito e provvede all’esecuzione dell’operazione solo a seguito di ordine scritto e purché sul conto di regolamento siano disponibili i fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, Poste Italiane cura la vendita dei diritti di opzione per conto dell’intestatario del Deposito ai sensi dell’art. 1838 del codice civile.
4. Il Deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta dell’intestatario, salvo quanto diversamente previsto in virtù di disposizioni normative o provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
ART. 13 – CORRETTEZZA
L’attività di cui alle Condizioni Generali è svolta da Poste Italiane nei limiti e alle condizioni contemplate dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, avuto riguardo in particolare alle norme in tema di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori.
ART. 14 – COMUNICAZIONI E RENDICONTAZIONI
1. Il Cliente comunica con Poste Italiane e riceve da quest’ultima, i
documenti ed altre informazioni in lingua italiana.
2. Le comunicazioni effettuate da Poste Italiane relative al Contratto, al Questionario, alla Lettera di classificazione e alle raccomandazioni personalizzate verranno inviate, con piena validità, all’indirizzo indicato dal Cliente all’atto del perfezionamento del Contratto oppure, ove previsto da Poste Italiane e richiesto dal Cliente stesso, con le modalità elettroniche di seguito descritte.
In caso di Contratto cointestato, sia con firma congiunta sia disgiunta, ai fini dell’invio in forma elettronica del Contratto, della Lettera di classificazione e del Questionario, la richiesta di invio elettronico dovrà essere effettuata da tutti i cointestatari.
In tutti i casi di invio in elettronico, il Cliente ha comunque facoltà di richiedere, in qualsiasi momento a Poste Italiane la consegna gratuita in Ufficio Postale del Contratto, del Questionario, delle raccomandazioni personalizzate e dei contratti relativi agli strumenti e prodotti finanziari sottoscritti dal Cliente in formato cartaceo.
3. Qualora le soluzioni tempo per tempo adottate da Poste Italiane lo consentano, il Cliente che abbia effettuato la registrazione al sito www. xxxxx.xx e munito di un secondo fattore di identificazione autorizza Poste Italiane ad inviare, nell’area riservata del medesimo sul predetto sito, le seguenti rendicontazioni e comunicazioni periodiche: l’estratto conto del Deposito, il rendiconto annuale sulla verifica di adeguatezza e sui costi, gli oneri e gli incentivi e le note informative di cui al comma 6 del presente articolo 14, nonché le variazioni unilaterali di contratto (di cui al successivo articolo 20).
Qualora il Cliente non sia registrato al sito xxx.xxxxx.xx e non abbia accesso ad una propria area riservata ovvero il Contratto sia cointestato a firma congiunta, riceverà le comunicazioni e la documentazione di cui al presente comma 3 in formato cartaceo, all’indirizzo comunicato a Poste Italiane in sede di perfezionamento del Contratto ovvero in sede di sottoscrizione del Deposito ovvero ad altro indirizzo successivamente comunicato secondo le modalità indicate da Poste Italiane.
4. Il Cliente potrà accedere alla suddetta area riservata attraverso le credenziali personali di accesso fornite da Poste Italiane e, qualora sia richiesto dalle soluzioni tecnologiche dalla stessa adottate e previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, anche attraverso un secondo fattore di identificazione, le cui condizioni e modalità di utilizzo dovranno essere specificatamente approvate dal Cliente.
Le stesse si intendono ricevute dal Cliente dal giorno in cui sono messe a disposizione nell’area riservata del medesimo sul sito di Poste Italiane.
Poste Italiane, mettendo a disposizione la documentazione e le comunicazioni richiamate dal presente articolo nell’area riservata del Cliente sul sito di Poste Italiane adempie ai propri obblighi informativi nei confronti dello stesso. È onere del Cliente consultare costantemente tale area riservata e trasferire le comunicazioni e la documentazione su supporto duraturo.
Il Cliente (salvo il caso dei Contratti cointestati a firma congiunta) può, comunque, in ogni momento richiedere l’invio in formato cartaceo della documentazione, delle comunicazioni e delle rendicontazioni ricevute nella propria area riservata direttamente dalla propria area riservata del sito xxx.xxxxx.xx ovvero ancora secondo le ulteriori modalità rese disponibili di volta in volta da Poste Italiane.
In caso di Contratto cointestato a firma disgiunta, la richiesta di invio cartaceo effettuata da uno dei cointestatari avrà effetto anche sugli altri. In tal caso, Poste invierà un solo esemplare in cartaceo all’indirizzo comunicato a Poste Italiane in sede di perfezionamento del Contratto ovvero in sede di sottoscrizione del Deposito ovvero ad altro indirizzo successivamente comunicato dai cointestatari, secondo le modalità indicate da Poste Italiane. Resta in capo al Cliente cointestatario che ha richiesto l’invio cartaceo l’onere di comunicare agli altri cointestatari l’avvenuta richiesta di modifica della modalità di invio e fornire ogni dato necessario, con piena liberazione da parte di Poste.
In caso di Contratto cointestato a firma disgiunta, Xxxxx metterà a disposizione le comunicazioni e la documentazione e rendicontazioni di cui al precedente comma 3 all’interno dell’area riservata dei soli Clienti cointestatari che hanno effettuato la registrazione sul sito xxxx://xxx.xxxxx. it e sono abilitati ad accedere a tale area riservata del sito di Poste.
La messa a disposizione della documentazione e delle comunicazioni tramite area riservata all’interno del sito di Poste Italiane avrà pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari, anche nei confronti dei cointestatari che non abbiano accesso all’area riservata del sito di Poste. Resta, pertanto, in capo ai cointestatari con acceso all’area riservata l’onere di fornire la predetta documentazione e le comunicazioni agli altri cointestatari che non abbiano accesso all’area riservata, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti di questi ultimi.
Con la sottoscrizione del Contratto, nel caso di cointestazione a firma disgiunta, ciascun cointestatario dà mandato con rappresentanza agli altri cointestatari, affinché ciascuno di essi, disgiuntamente, possa esercitare le richieste di variazione delle modalità di invio delle comunicazioni e della documentazione di cui al presente articolo.
5. Poste Italiane si riserva, in ogni caso, di inviare le comunicazioni di cui ai commi che precedono in formato cartaceo in caso di impossibilità tecnica all’invio in formato elettronico descritte nel presente articolo 14.
6. Con riferimento al Deposito, Poste Italiane invia, con periodicità trimestrale, un rendiconto relativo alla movimentazione intervenuta, nonché eventuali ulteriori rendicontazioni, secondo le modalità descritte nel precedente comma 3.
Inoltre Poste Italiane procede nel continuo alla verifica di adeguatezza del Portafoglio del Cliente rispetto al suo profilo finanziario e provvede all’invio, con frequenza almeno annuale, del relativo rendiconto con evidenza delle caratteristiche del Portafoglio detenuto e, sempre con frequenza almeno annuale, provvede all’invio di una rendicontazione relativa ai costi, agli oneri ed agli Incentivi puntuali sostenuti dal Cliente nonché ai relativi rendimenti, in ogni caso secondo le modalità descritte nel precedente comma 3.
Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari Poste Italiane provvede ad inviare al Cliente all’indirizzo del Deposito, il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevuta conferma dell’esecuzione dell’ordine trasmesso da parte del soggetto negoziatore, un apposito avviso contenente le informazioni previste dalle disposizioni vigenti, in ogni caso secondo le modalità descritte nel precedente comma 3.
Nella prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti/prodotti finanziari Poste Italiane provvede, secondo le modalità descritte nel precedente comma 3, all’invio dell’avviso, descritto nel precedente capoverso, il primo giorno lavorativo successivo a quello di regolamento dell’operazione di collocamento.
Le comunicazioni di cui ai due capoversi che precedono del presente comma 6 sono indicate come “note informative”.
7. Poste Italiane informa il Cliente anche in caso di riduzione del valore iniziale, pari o superiore al 10% (dieci per cento) e successivamente multipli del 10% (dieci per cento), di strumenti a leva eventualmente detenuti all’interno del suo portafoglio. Tale comunicazione verrà effettuata in cartaceo entro il giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro il giorno lavorativo successivo.
Nel caso di Contratti cointestati, sia a firma disgiunta sia congiunta, l’invio delle comunicazioni di cui al presente comma 7 avviene in un unico esemplare cartaceo, all’indirizzo indicato in occasione della sottoscrizione del Deposito.
Infine, Poste Italiane invia le comunicazioni di carattere fiscale relative al Deposito a ciascun cointestatario in formato cartaceo.
8. Le comunicazioni del Cliente a Poste Italiane devono essere fatte per iscritto e, fatto salvo quanto diversamente previsto, presentate all’Ufficio Postale presso il quale ha sottoscritto il Contratto oppure inviate al
medesimo Ufficio mediante lettera raccomandata A/R. Nel caso di apertura di un Deposito presso un Ufficio Postale diverso da quello presso il quale il Cliente ha sottoscritto il Contratto, il Cliente dovrà consegnare le comunicazioni all’Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Deposito oppure dovrà inviarle al medesimo Ufficio mediante lettera raccomandata A/R.
9. Ogni variazione concernente il Cliente ed i suoi eventuali rappresentanti, non sarà opponibile a Poste Italiane finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta.
Le variazioni avranno effetto dal momento in cui saranno rese operative da Poste Italiane e comunque entro 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari da quello di ricevimento; ciò anche quando dette variazioni siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
10. Gli obblighi di comunicazione relativi alle quote di OICR ed ai Prodotti di Investimento Assicurativi nonché alle gestioni di portafoglio di terzi sono riportati nei relativi Prospetti/Mandati di Gestione.
11. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di Poste Italiane di cui ai precedenti commi senza che sia pervenuto a Poste Italiane per iscritto un reclamo specifico, esse si intenderanno senz’altro riconosciute esatte ed approvate.
ART. 15 – VARIAZIONI DI INDIRIZZO
Il Cliente si impegna a comunicare a Poste Italiane le eventuali variazioni degli indirizzi secondo le modalità previste dal precedente art. 14, comma 4 delle presenti Condizioni Generali.
ART. 16 – CONFLITTI DI INTERESSE
1. Poste Italiane osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi ed attività di investimento. Poste Italiane ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra Poste Italiane stessa e il Cliente oppure tra i diversi clienti di Poste Italiane e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine Poste Italiane ha adottato una politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività e alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati. La politica seguita da Poste Italiane in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel FIA; qualora il Cliente ne faccia richiesta, Poste Italiane fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita secondo le modalità indicate nel FIA. Poste Italiane provvede a informare il Cliente delle modifiche di rilievo apportate alla politica adottata.
2. Qualora le misure adottate da Poste Italiane ai sensi del precedente
comma non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, Poste Italiane lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interesse, delle sue fonti, dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e delle azioni intraprese per attenuarli.
ART. 17 – INCENTIVI
1. Poste Italiane, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può percepire da soggetti diversi dal Cliente compensi, commissioni ed Incentivi non monetari.
2. Per il servizio di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti/prodotti finanziari e per l’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi l’ammontare degli Incentivi corrisposti a Poste Italiane è di norma determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario – rispetto ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente o offerente, oppure, al prezzo stabilito dall’offerente. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente o offerente mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi dell’emittente stesso.
L’esistenza, la natura e il metodo di calcolo dell’importo di compensi o commissioni sono comunicati al Cliente prima della prestazione del servizio di investimento anche attraverso il FIA. Poste Italiane comunica al Cliente almeno una volta l’anno, nella fase di rendicontazione di cui all’art. 14, comma 3 delle presenti Condizioni Generali, l’importo esatto degli Incentivi ricevuti. Qualora il Cliente ne faccia richiesta Poste Italiane fornisce maggiori dettagli secondo le modalità indicate nel FIA.
3. Poste Italiane si impegna a comunicare prima dell’effettuazione delle singole operazioni informazioni su ulteriori fattispecie di incentivi che dovesse ricevere rispetto a quelle rese note nel FIA.
ART. 18 – COSTI E ONERI A CARICO DEI CLIENTI
1. Il Cliente è tenuto a corrispondere le commissioni e le altre spese ed oneri, anche di natura fiscale, derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, indicate nella Scheda Condizioni Economiche.
2. L’intestatario del Deposito è tenuto a corrispondere le spese di gestione e di amministrazione e le altre spese ed oneri anche di natura fiscale derivanti dalla prestazione del servizio indicate nel Foglio Informativo, nel DDS e
nella Scheda Condizioni Economiche.
3. L’intestatario del Deposito, anche nel caso in cui il Deposito risulti privo di strumenti finanziari per tutto il semestre solare di riferimento, è tenuto a corrispondere gli oneri di natura fiscale previsti.
4. Sono interamente a carico dell’intestatario del Deposito le spese di qualunque genere sostenute da Poste Italiane in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, anche se le stesse non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso il relativo procedimento o ottenuto il provvedimento.
5. Poste Italiane è autorizzata a provvedere, mediante addebito sul conto di regolamento o in caso di incapienza su altro conto a propria scelta, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti del presente articolo.
ART. 19 – INADEMPIMENTO
1. Poste Italiane provvede a diffidare il Cliente che non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni di cui agli artt. 8 e 18 delle presenti Condizioni Generali o ad ogni altra obbligazione prevista dal Contratto a pagare quanto dovuto. La diffida sarà fatta con lettera raccomandata A/R ed il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera.
2. Poste Italiane, se il Cliente rimane in mora senza provvedere alla ricostituzione delle disponibilità, nonostante la diffida di cui al precedente comma 1, può valersi dei diritti che gli spettano ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3 e 2761, commi 3 e 4 del codice civile, sugli strumenti depositati, realizzando attraverso la vendita degli stessi la somma adeguata a soddisfare il credito vantato nei confronti del Cliente.
3. Prima di vendere gli strumenti finanziari, Poste Italiane avverte di ciò il Cliente con lettera raccomandata A/R, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per adempiere, decorrenti dalla data di ricevimento dell’avviso. Trascorso inutilmente tale termine, Poste Italiane si rivale sul ricavo netto della vendita e provvede ad accreditare sul conto di regolamento l’eventuale controvalore residuo.
Gli strumenti finanziari non oggetto di realizzo rimangono in Deposito alle
stesse condizioni.
ART. 20 – VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. Poste Italiane si riserva, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni giuridiche ed economiche contenute nel Contratto, con esclusione delle modifiche relative alle condizioni economiche ed alle altre condizioni contrattuali riguardanti il Deposito, disciplinate nei successivi commi 2 e 3. Le variazioni unilaterali sono effettuate e comunicate al Cliente nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; in tal caso, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto nei termini ed alle condizioni previste dalle suddette disposizioni.
2. Poste Italiane, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali che regolano il Deposito. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e delle altre condizioni che regolano il Deposito viene comunicata espressamente da Poste Italiane al Cliente secondo modalità di cui all’art. 14, contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta oppure su altro supporto durevole messo a disposizione da Poste Italiane e preventivamente accettato dal Cliente.
Le modifiche unilaterali così effettuate si intenderanno approvate ove il Cliente non receda dal Deposito, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal Deposito, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni unilaterali di cui al presente articolo sono comunicate da
Poste Italiane con le modalità elettroniche descritte all’art.14.
ART. 21 – DURATA - RECESSO - ESTINZIONE
1. Il Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto oppure di richiedere l’estinzione del Deposito, in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura. Il recesso dal Contratto determina l’impossibilità per il Cliente di richiedere la prestazione di ulteriori servizi e attività di investimento, anche nell’ambito dei rapporti contrattuali con soggetti terzi [o partner finanziari] di cui Poste Italiane abbia collocato anche a favore del Cliente i relativi prodotti/servizi, mentre restano consentite le operazioni di disinvestimento di quote di OICR e di liquidazione dei Prodotti di Investimento Assicurativi. Il recesso dal Contratto determina automaticamente l’estinzione del Deposito. L’estinzione del Deposito avviene entro 30 (trenta) giorni lavorativi bancari dal ricevimento da parte di Poste Italiane della relativa richiesta e/o della richiesta di recesso dal Contratto. Il Cliente può richiedere l’estinzione del Deposito e/o il recesso dal Contratto per iscritto all’Ufficio Postale presso il quale è stato aperto il Deposito o, in mancanza di Deposito, all’Ufficio Postale presso il quale è stato sottoscritto il Contratto.
Nel caso in cui il Contratto sia stato perfezionato a distanza ai sensi dell’art.
1, comma 3, il Cliente ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza obbligo di indicarne i motivi entro 14 (quattordici) giorni, decorrenti dal giorno di sottoscrizione anche mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all’Ufficio Postale presso il quale è stato aperto il Deposito o, in mancanza di Deposito, all’Ufficio Postale presso il quale è stato sottoscritto il Contratto.
Nel caso di variazioni unilaterali di contratto comunicate al Cliente con modalità elettroniche ai sensi dell’art. 20 comma 3, il Cliente può richiedere l’estinzione del Deposito e/o il recesso dal Contratto nelle modalità tempo per tempo previste dalla normativa vigente.
In caso di recesso dal Contratto e/o di estinzione del Deposito, il Cliente è tenuto a fornire a Poste Italiane le necessarie istruzioni in ordine alla vendita o al trasferimento degli strumenti finanziari presenti nel Deposito di cui si richiede l’estinzione; restano impregiudicati l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso ed il pagamento delle spese, previste nella Scheda Condizioni Economiche nonché nel Foglio Informativo e nel DDS.
3. Poste Italiane ha diritto di recedere dal Contratto o di estinguere il Deposito senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo effettuando immediatamente la relativa comunicazione oppure, in caso non vi sia una giusta causa o un giustificato motivo, dando un preavviso scritto non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi bancari. Poste Italiane si riserva la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, qualora non risulti in essere alcun servizio o attività di investimento da almeno 24 (ventiquattro) mesi, dandone comunicazione al Cliente intestatario.
4. Poste italiane si riserva la facoltà di estinguere il Deposito senza preavviso, laddove il Deposito risulti, per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, privo di strumenti finanziari, non movimentato e senza ordini pendenti, dandone comunicazione al Cliente intestatario.
5. In caso di recesso sia del Cliente sia di Poste Italiane dal Contratto oppure in ogni caso di estinzione del Deposito, ciascuna delle parti ha diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
6. L’estinzione del Deposito non comporta l’automatica estinzione del Contratto.
7. Nel caso di rapporto cointestato, il singolo cointestatario che abbia facoltà di operare disgiuntamente, può esercitare il recesso dal Contratto oppure chiedere l’estinzione del Deposito, con pieno effetto nei confronti di Poste Italiane e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha esercitato il recesso dal Contratto, oppure ha chiesto l’estinzione del Deposito, darne notizia agli altri cointestatari.
In caso di omessa comunicazione nessuna responsabilità può essere
attribuita a Poste Italiane.
8. Qualora, a seguito della estinzione di tutti i depositi intrattenuti presso Poste Italiane, il Cliente intenda richiedere la certificazione delle minusvalenze realizzate e non utilizzate, deve farne esplicita domanda all’Ufficio Postale di radicamento. Poste Italiane, alla ricezione della richiesta, provvederà entro trenta giorni lavorativi bancari ad emettere la certificazione.
9. L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti che può essere fatta valere solo dal Cliente Persona Fisica.
ART. 22 – RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
1. Il Cliente può avanzare reclamo a Poste Italiane presso l’Ufficio Postale, per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle Condizioni Generali, ivi comprese quelle economiche, previste per la prestazione dei servizi e attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari; in alternativa deve inviare il reclamo in forma scritta all’indirizzo o al numero di fax indicati nel FIA o per via telematica oppure all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nel FIA, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx. L’esito finale del reclamo relativo alla prestazione dei servizi ed attività di investimento è comunicato al Cliente per iscritto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo stesso da parte di Poste Italiane. I reclami riguardanti il servizio di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi devono essere inviati in forma scritta agli indirizzi indicati nel FIA.
2. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano
insorgere in materia di servizi e attività di investimento oggetto del Contratto ed in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità giudiziaria, Poste Italiane ed il Cliente concordano, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5 del citato D. Lgs. 28/10, di sottoporre tali controversie previo accordo, ad un organismo di mediazione iscritto nel registro del Ministero della Giustizia. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria per violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza in materia di servizi ed attività di investimento oggetto del Contratto può essere alternativamente assolto esperendo gratuitamente con le modalità indicate nel FIA, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modificazioni, il procedimento davanti all’Arbitro per le
Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale.
3. Il Cliente può avanzare reclamo a Poste Italiane presso l’Ufficio Postale, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle Condizioni Contrattuali, ivi comprese quelle economiche, che regolano il Deposito; in alternativa, deve inviare il reclamo in forma scritta, all’indirizzo o al numero di fax indicati nel Foglio Informativo o per via telematica oppure all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nel Foglio Informativo, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx.
L’esito finale del reclamo relativo al Deposito è comunicato al Cliente per iscritto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo stesso da parte di Poste Italiane.
Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993
n. 385 e successive modifiche e richiamato nel Foglio Informativo relativo al Deposito, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.
4. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al Deposito e in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, Poste Italiane ed il Cliente concordano, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5 del citato D. Lgs. 28/10, di sottoporre tali controversie all’Organismo di Conciliazione Bancaria (Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie Bancarie Finanziarie e Societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) o, previo accordo, ad altro organismo iscritto al medesimo registro. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal Cliente esperendo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 3 del presente articolo.
ART. 23 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che possa insorgere con riferimento al rapporto regolato dal presente Contratto ed alle condizioni contenute nello stesso, anche in relazione all’interpretazione di tali condizioni, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o del domicilio a tal fine eletto dal Cliente Persona Fisica oppure, in caso di Cliente non Persona Fisica, il luogo in cui è ubicata la sede di quest’ultimo. Qualora la residenza, il domicilio o la sede del Cliente non siano ubicati nel territorio dello Stato, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.