Assicurazione Danni
Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “Eura Casa Tutto Compreso ”Mod. 18187
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi dell’abitazione.
Che cosa è assicurato?
Incendio
È assicurato il fabbricato o il contenuto della casa per i danni da:
- incendio;
- danni d’acqua;
- rottura accidentale dei vetri (fino ad Euro 1000);
- fenomeno elettrico (fino ad euro 5.000);
- sovraccarico neve;
- merci in refrigerazione (fino ad Euro 500);
- spese di ricerca e riparazione per i danni da allagamento (fino ad Euro 1.500);
- spese di ricerca e riparazione per i danni causati da fuga di gas (fino ad Euro 1.500);
- ricorso terzi (fino ad Euro 250.000);
- rischio locativo (fino ad Euro 100.000);
- danni indiretti da incendio (fino ad Euro 5.000);
- guasti cagionati dai ladri (fino ad Euro 1.500).
Assistenza
- Invio artigiani in emergenza: fabbro, elettricista, idraulico (uscita e manodopera Euro 200 per sinistro; materiali Euro 150 per sinistro);
- Interventi in emergenza per allagamenti (Euro 200 per sinistro);
- termoidraulico, tapparellista, vetraio, riparatore elettrodomestici nelle 24 ore (uscita e manodopera Euro 200 per sinistro);
- spese di trasloco (Euro 1.000 per sinistro);
- impresa per pulizia straordinaria in seguito ad un sinistro garantito dalla tua polizza (euro 200 per sinistro).
Furto (opzionale)
Responsabilità Civile della famiglia (opzionale)
Responsabilità Civile del fabbricato (opzionale)
Tutela Legale famiglia (opzionale)
Tutela Legale proprietario immobiliare (opzionale)
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurati i danni causati da:
terremoto, maremoto, eruzione di un vulcano;
inondazione, frane e smottamenti, penetrazione di acqua marina;
guerra, invasioni, occupazione militare, rivolte armate e tutti gli atti legati ad essa (es. confisca di beni e requisizione di beni);
trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni;
gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione;
pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da cose all’aperto;
usura o carenza di manutenzione. Non sono garantiti i fabbricati costruiti in:
materiali combustibili, ad eccezione di alcune parti di essi nel limite massimo di un terzo del totale.
Ci sono limiti di copertura?
Per il fabbricato il valore massimo assicurabile è di Euro 1.000.000
Per il contenuto il valore massimo assicurabile è di Euro 500.000
Per l’assistenza il massimale per anno assicurativo è di Euro 1.000, tranne che per vetraio tapparellista, termoidraulico, impresa di pulizia, dove il massimale per anno assicurativo è di Euro 700. Per le spese di trasloco il massimale per anno assicurativo è di Euro
2.000 per anno assicurativo.
Scoperti e franchigie:
per cristalli, fenomeno elettrico, spese di ricerca e riparazione danni da allagamento e da fuga di gas, la franchigia è di Euro 150.
Limiti per danni indiretti da incendio:
- spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto: 10% della somma assicurata per il contenuto, fino alla concorrenza di Euro 5.000 per sinistro;
- spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza di Euro 2.500;
- spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato;
- spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, fino ad Euro 2.500 per l’intero nucleo familiare;
- affitti che non puoi percepire per i locali del fabbricato regolarmente affittati/locati e rimasti danneggiati fino ad Euro 2.500;
- spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) fino ad Euro 2.500.
Sono esclusi i danni causati da:
- dolo;
- precipitazioni atmosferiche all’interno del
-
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fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati; smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
corrosione o difetti di materiale;
imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre
apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi
i danni:
-
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-
verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.
Sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.
Dove vale la copertura? L’assicurazione è prestata per il fabbricato, indicato sul Modulo di polizza, ubicato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx. |
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. |
Quando e come devo pagare? Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, l’assicurazione, è prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della prima rata di premio. |
Come posso disdire la polizza? Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza annuale. |
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.
Prodotto: “Eura Casa Tutto Compreso - Mod. 18187” Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
contratto.
Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx, x.0 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx – e-mail: s xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: E xxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
Incendio (obbligatoria) | Per il fabbricato il valore massimo assicurabile è pari ad Euro 1.000.000,00 mentre per il contenuto è previsto un massimale di Euro 500.000,00. Nei massimali indicati sono ricomprese le seguenti spese per: - rottura accidentale dei vetri fino ad Euro 1.000,00; - fenomeno elettrico fino ad Euro 5.000,00; - merci in refrigerazione fino ad Euro 500,00; - ricerca e riparazione dei danni da allagamento fino ad Euro 1.500,00; - ricorso terzi fino ad Euro 250.000,00; - rischio locativo fino ad Euro 100.000,00; - rimozione, ricollocamento e deposito del contenuto fino ad Euro 5.000,00; - rifacimento documenti della famiglia fino ad Euro 2.500,00; - demolizione e sgombero dei residuati fino al 10% dell’indennizzo liquidato; - pernottamento in albergo fino ad Euro 50,00 al giorno per persona e fino ad Euro 2.500,00 all’anno per nucleo familiare; - pigioni per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati fino ad Euro 2.500,00; - per il rimpiazzo del combustibile fino ad Euro 2.500,00. Nel massimale previsto per il contenuto, sono inoltre comprese le spese: - per singolo oggetto pregiato (esclusi i preziosi) fino ad Euro 18.000,00; - fino al 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 10.000,00 per preziosi e fino ad Euro 1.000,00 per il denaro ovunque riposti. Questo limite non si applica qualora i beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di banche, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato; - fino al 10% per i beni e oggetti riposti in ripostiglio, cantine, boxes e altre dipendenze non comunicanti con l’abitazione, sempre esclusi gli oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di Euro 1.000,00. |
Assistenza (obbligatoria) | Invio di un fabbro, elettricista o idraulico in emergenza : per l’uscita e la manodopera fino ad Euro 200,00 per sinistro e fino ad Euro 1.000,00 per anno assicurativo; per i materiali fino ad Euro 150,00 per sinistro e fino ad Euro 500,00 per anno assicurativo. Interventi in emergenza per danni d’acqua fino ad Euro 200,00 per sinistro e fino ad Euro 1.000,00 per anno assicurativo. Invio di un termoidraulico, tapparellista o vetraio nelle 24h: per l’uscita e la manodopera fino ad Euro 200,00 per sinistro e fino ad Euro 700,00 per anno assicurativo; invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici fino ad Euro 200,00 per sinistro e fino ad Euro 1.000,00 per anno assicurativo. Spese di trasloco fino ad Euro 1.000,00 per sinistro e fino ad Euro 2.000,00 per anno assicurativo. |
Invio di un’impresa di pulizie specializzata fino ad Euro 200,00 per sinistro e fino ad Euro 700,00 per anno assicurativo. | |
Furto (opzionale) | È assicurato il contenuto della tua abitazione (dimora abituale) e relative dipendenze, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 e per i seguenti eventi: - furto con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali (porte, finestre etc..) e dei relativi mezzi di chiusura (serrature, sistemi di allarme etc.); - rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone vittime di violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; - furto delle cose assicurate se portate da te e/o dai tuoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotel o comunque in locali, ubicati in Europa, che non costituiscano dimora saltuaria, limitatamente alla permanenza in luogo. È previsto un rimborso fino al 10% della somma assicurata per la dimora abituale con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati: o ai beni assicurati (contenuto) fino alla somma indicata in polizza; o per atti vandalici ai beni assicurati (contenuto) con il massimo del 10% della somma assicurata; o ai locali che contengono i beni assicurati, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) fino alla concorrenza di Euro 1.500,00. Nei massimali indicati sono previste le seguenti spese: - fino ad Euro 10.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi d’argenteria (esclusi i preziosi); - fino al 40% della somma assicurata con il massimo di Euro 7.500,00 per preziosi e valori, ovunque riposti nell’abitazione principale. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre solo le spese di procedura; - fino al 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.000,00 per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, box e altre eventuali dipendenze non comunicanti con l’abitazione, esclusi veicoli a motore, oggetti pregiati, preziosi e valori con il massimo di Euro 250,00 per singolo oggetto; - fino al 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.000,00 per il denaro. È assicurato il caso di scippo, rapina/estorsione di oggetti pregiati, preziosi, valori, documenti ed altri oggetti di uso personale portati o indossati, all’esterno della tua abitazione o di quella delle persone che vivono con te, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell’esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. Sono ricompresi i furti avvenuti nella tua abitazione (dimora abituale): - con uso di chiavi false; - con uso di chiavi vere smarrite o sottratte con l’inganno a te o a chi le detiene, purché tu abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’Autorità competente prima del sinistro. L’assicurazione vale sino alle ore 24.00 del secondo giorno successivo alla denuncia; - per via diversa da quella ordinaria che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in modo clandestino, commesso da persone che sono rimaste nella tua abitazione a tua insaputa. Il furto deve avvenire quando tutti i sistemi di protezione e chiusura (porte, finestre, sistemi di allarme etc…) sono attivi; - quando tu o i tuoi familiari siete presenti nei locali, se l’autore del furto è entrato in casa attraverso serramenti lasciati aperti ed abbia commesso il reato a vostra insaputa; - commessi dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’abitazione, purché tu ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Sono inoltre compresi fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di Euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo: - il rifacimento dei documenti di famiglia; - le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati; - le perdite subite, nelle 24 ore precedenti il blocco, da uso fraudolento (escluso il prelievo automatico e funzioni Pos) di Carte di Credito, sottratte al titolare in seguito al sinistro. |
Responsabilità Civile della Famiglia (opzionale) | Puoi scegliere il massimale tra un minimo di Euro 250.000,00 ed un massimo di Euro 1.500.000,00. Sei assicurato, unitamente alle persone che sono sul tuo stato di famiglia, per le somme che siete tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) in conseguenza ad un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata. L’assicurazione vale anche per: |
- la responsabilità civile derivante da fatto doloso delle persone delle quali devi rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni; - la conduzione della tua abitazione abituale e saltuaria. Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui, quale condomino devi rispondere in proprio, quanto la quota di cui devi rispondere per i danni a carico della proprietà comune; - i lavori di manutenzione ordinaria dei locali; - la proprietà e l’uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria; - l’azione di rivalsa delle Compagnie assicuratrici dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali devi rispondere per le somme che le stesse paghino al terzo in conseguenza al sinistro; - la proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50; - la proprietà e l’uso di cavalli, di altri animali da sella, di animali domestici e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, purché questi ultimi non svolgano per professione tale attività; - la pratica di sport (comprese gare non professionistiche) e le attività del tempo libero (es. bricolage, pesca, giardinaggio, etc…); - la detenzione di armi e relative munizioni e l’uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo; - l’avvelenamento o l’intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande; - i danni derivanti da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi se conseguenti a sinistro e fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Sei inoltre assicurato per le somme che sei tenuto a pagare quale civilmente responsabile per: - gli infortuni sofferti dai tuoi dipendenti assicurati; - i danni cagionati ai tuoi dipendenti per morte e per lesioni personali dalle quali derivi una invalidità permanente; - l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S.; - la morte, le lesioni personali gravi o gravissime delle persone che non sono alle tue dipendenze e che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari. L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con te per fatto dei tuoi figli minori affidati loro temporaneamente. | |
Responsabilità Civile della Fabbricato (opzionale) | Puoi scegliere il massimale tra un minimo di Euro 250.000,00 ed un massimo di Euro 1.500.000,00. Sei assicurato per le somme che sei tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) in conseguenza ad un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato. La garanzia vale anche per: - la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali devi rispondere; - i danni ai veicoli o natanti di terzi consegnati a te o che detieni a qualsiasi titolo; - l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, le interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi se conseguenti a sinistro, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo; - la committenza di lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione dei locali. Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui, quale condomino devi rispondere in proprio, quanto la quota di cui devi rispondere per i danni a carico della proprietà comune; - la committenza di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, limitatamente a quanto previsto dalle normative vigenti. |
Tutela Legale Famiglia (opzionale) | In caso di un sinistro avvenuto nella tua vita privata, Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 10.000,00 illimitato per anno, ti rimborsa: - le spese per la mediazione/negoziazione necessari per poter partecipare al Processo. Europ Assistance ti rimborsa in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per un solo Avvocato che ha trattato la tua lite. Europ Assistance ti rimborsa le spese in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - le spese, solo per la fase del processo, per un secondo legale domiciliatario, fino ad un massimo di Euro 2.500,00. Tali spese vengono rimborsate da Europ Assistance solo quando il distretto della Corte d’Appello nel quale si deve svolgere il processo, è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al |
D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per Investigatori per ricercare e ottenere delle prove utili per difenderti; - le eventuali spese dell’Avvocato dell’avversario, nel caso in cui perdi la causa o hai raggiunto un accordo autorizzato da Europ Assistance; - le spese del Consulente Tecnico d’Ufficio quando il giudice decide che è necessaria la sua attività; - le spese del Consulente Tecnico da te scelto e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance; - le spese di giustizia; - le spese dell’arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo. Sono comprese le spese degli arbitri da te pagate in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche. - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non possono essere recuperate dall’avversario che ha perso la causa. - le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo di Euro 500,00. Puoi utilizzare la garanzia: - per chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni che non derivano da un accordo, un patto o un contratto. Il danno deve nascere da un fatto illecito di un altro soggetto. Puoi richiedere il risarcimento alla controparte anche quando ti sei presentato come parte civile in un processo penale che vede coinvolta la controparte; - quando ti devi difendere in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. La garanzia ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato; - quando ci sono disaccordi o liti su contratti di locazione (affitto) o sulla proprietà della tua abitazione e relative pertinenze, indicate in polizza e in cui abiti; - quando ci sono disaccordi o liti sui diritti reali. Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dall’Avvocato a cui hai affidato la gestione del sinistro mediante regolare fattura, fino a Euro 5.000,00 per sinistro. | |
Tutela Legale Proprietario Immobiliare (opzionale) | Le spese che puoi chiedere che vengano pagate da Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 10.000,00 illimitato per anno, sono: - le spese per la mediazione/negoziazione necessari per poter partecipare al Processo. Europ Assistance ti rimborsa in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per un solo Avvocato che ha trattato la tua lite. Europ Assistance ti rimborsa le spese in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - le spese, solo per la fase del processo, per un secondo legale domiciliatario, fino ad un massimo di Euro 2.500,00. Tali spese vengono rimborsate da Europ Assistance solo quando il distretto della Corte d’Appello nel quale si deve svolgere il processo, è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per Investigatori per ricercare e ottenere delle prove utili per difenderti; - le eventuali spese dell’Avvocato dell’avversario, nel caso in cui perdi la causa o hai raggiunto un accordo autorizzato da Europ Assistance; - le spese del Consulente Tecnico d’Ufficio quando il giudice decide che è necessaria la sua attività; - le spese del Consulente Tecnico scelto da te e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance; - le spese di giustizia; - le spese dell’arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo. Sono comprese le spese degli arbitri da te pagate in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non possono essere recuperate dall’avversario che ha perso la causa; - le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo di Euro 500,00. Puoi utilizzare la garanzia: - per chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni che non derivano da un accordo, un patto o un contratto. Il danno deve nascere da un fatto illecito di un altro soggetto. Puoi |
richiedere il risarcimento alla controparte anche quando ti sei presentato come parte civile in un processo penale che vede coinvolta la Controparte. Si intende Controparte anche l’inquilino della abitazione che hai assicurato. - quando ti xxxx difendere in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. La garanzia ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato; - in caso di disaccordo con una società assicuratrice diversa da Europ Assistance, per polizze che hai stipulato sull’abitazione che è assicurata con questa polizza; - quanto vuoi chiedere alla Controparte il pagamento della somma stabilita per la locazione della abitazione (affitto) o il pagamento delle spese condominiali. Questa garanzia vale per un solo sinistro con la stessa Controparte. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Incendio (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Furto (opzionale) | Non sono assicurati: - i danni a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune; - i danni da smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio; - i danni avvenuti quando i locali in cui vivi, costituenti la tua dimora abituale e contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. In tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del 45° giorno; per i preziosi, i valori e i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del ventesimo giorno; - i contenuti delle dimore saltuarie; - i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; - i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; - le persone di età inferiore a 14 anni contro lo scippo o la rapina, quando non sono accompagnate da persona maggiorenne; - le cose non di tua proprietà o cose inerenti ad attività professionali tue o di terzi; - i furti se i locali del fabbricato contenenti le cose assicurate non hanno: o le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; o tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. |
Responsabilità Civile della Famiglia (opzionale) | Sono esclusi i danni: - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazioni o demolizione; - derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi; - da amianto; - da campi elettromagnetici; - derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni; - da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni; |
- derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età. Per la garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse le malattie professionali. | |
Responsabilità Civile della Fabbricato (opzionale) | Sono esclusi i danni: - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza; - derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi; - da amianto; - da campi elettromagnetici. |
Tutela Legale Famiglia (opzionale) | La Garanzia Tutela legale famiglia non è prestata per: - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - controversie relative alla proprietà o l'uso di veicoli a motore; - controversie relative alla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria; - controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore; - controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali con Europ Assistance; - abitazioni locate a terzi. |
Tutela Legale Proprietario Immobiliare (opzionale) | La Garanzia Tutela legale proprietario immobiliare non è prestata per: - vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; - controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo; - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - azioni di sfratto per morosità o per finita locazione; - controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore; - controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; - controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Incendio (obbligatoria) | Per i cristalli, il fenomeno elettrico, le spese di ricerca e riparazione danni da allagamento e da fuga di gas, è prevista una franchigia pari ad Euro 150,00. |
Assistenza (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Furto (opzionale) | Quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non sono conformi a quanto indicato nella sezione “Che cosa non è assicurato?” o in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dove si trova l’abitazione assicurata, Europ Assistance ti rimborsa fino all'80% dell’importo liquidabile a termini di polizza; Nel caso di presenza di persone nell’abitazione, è previsto uno scoperto del 10% del danno indennizzabile. Sono inoltre esclusi i danni: - agevolati con dolo o colpa grave da te o dal Contraente della polizza; - commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: o persone che abitano con te od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o persone del fatto delle quali devi rispondere, esclusi i collaboratori domestici; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; o persone a te legate da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti. Sono altresì escluse dalla garanzia le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi. |
Responsabilità Civile della Famiglia (opzionale) | Per la proprietà dei cani, la garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) non è operante se la proprietà e/o custodia dell’animale non è condotta in ottemperanza alle normative vigenti. |
La garanzia responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.) non è operante se, al momento del sinistro, non sei in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Limitatamente agli infortuni subiti dagli addetti occasionali a servizi domestici, il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche nel caso di sinistro che contemporaneamente interessa questa estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Non sono considerati terzi: - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente; - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o famigliare; - se sei una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto. Limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non vivono con te e se abitano in unità immobiliari distinte all’interno dello stesso fabbricato. Per la proprietà dei cani è prevista una franchigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro, elevabile a Euro 500,00 per sinistro qualora il danno sia provocato da cani che non hanno, ove previsto per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie, in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici. Per i danni derivanti da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, è prevista l’applicazione di uno scoperto del 10% sull’importo risarcibile per ogni sinistro. Per la garanzia R.C.O. è prevista una franchigia sull’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "tabella INAIL”. Sono inoltre esclusi i danni: - da furto; - alle cose che hai in consegna, custodia o detieni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione; - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; - alle cose altrui, derivanti da incendio di cose tue o da te detenute; - derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi; - da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nella sezione “Che cosa è assicurato?” e fatta eccezione per l’azione di rivalsa descritta; - da proprietà e uso di natanti a motore; - da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50; - alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un Condominio, è escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. | |
Responsabilità Civile della Fabbricato (opzionale) | La garanzia non è operante se i locali del fabbricato non sono in buono stato di conservazione e manutenzione. Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. Non sono considerati terzi: - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente; - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o famigliare; - se sei una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto; - se sei una persona giuridica, le società tue controllanti, controllate o collegate nonché l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al primo punto. Limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non vivono con te e se abitano in unità immobiliari distinte all’interno dello stesso fabbricato. |
Per i danni da spargimento d’acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, è prevista una franchigia di Euro 150,00 per ciascun sinistro; Per i danni derivanti da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, è prevista l’applicazione di uno scoperto del 10% sull’importo risarcibile per ogni sinistro. Sono inoltre esclusi i danni: - da furto; - alle cose che hai in consegna, custodia o detieni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione; - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; - alle cose altrui, derivanti da incendio di cose tue o da te detenute; - derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; - derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo: di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti, di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l’impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratti di locali posti in un condominio; - da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne; - subiti dalle persone che partecipano ai lavori di manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione da te commissionati. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un Condominio, è escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. | |
Tutela Legale Famiglia (opzionale) | In caso di sinistro in materia di circolazione stradale, le tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, verranno rimborsate fino ad un massimo della metà delle stesse tariffe. Non sono comprese: - multe, ammende o sanzioni di denaro in genere; - spese che il giudice stabilisce che devono essere pagate alle parti civili che si sono presentate contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta (viaggi dell’Avvocato, taxi, etc.); - le spese collegate alla messa in atto delle pene che prevedono il carcere; - le spese collegate alla sorveglianza di cose. Se il sinistro deriva da un contratto, un accordo o un patto, Europ Assistance non paga il sinistro se lo stesso avviene prima che siano trascorsi tre mesi dal giorno di acquisto della polizza. Europ Assistance considera come unico sinistro: - le liti/disaccordi che coinvolgono più persone ma che derivano dalla stessa richiesta o siano collegate a questa; - indagini, chiamate davanti al Tribunale o processi per coinvolgimenti in liti per responsabilità di cui devi rispondere davanti al TAR che coinvolgano una o più persone assicurate ma dovute al medesimo fatto o accadimento; - nel caso in cui ci sia una accusa penale per comportamenti ripetuti più volte nel tempo; In tutti questi casi, Europ Assistance copre tutti gli assicurati coinvolti, ma il massimale scelto viene diviso tra loro, senza considerare il numero degli assicurati e le spese che ognuno di loro ha avuto. La polizza non agisce su liti che derivano da contratti quando Europ Assistance o il Contraente hanno già inviato disdetta, non hanno chiesto il rinnovo, oppure quando è stata chiesta la modifica del contratto stesso. La garanzia non è inoltre prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale, ad eccezione quanto previsto al paragrafo “Che cosa è assicurato?”; - controversie in materia di diritto amministrativo e/o davanti agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto al paragrafo “Che cosa è assicurato?”; - controversie in materia di contratti preliminari di vendita; - controversie in materia di contratti di compravendita di beni immobili; - controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; - controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati da te o non identificati in polizza; - controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge; |
- controversie relative a cariche sociali da te rivestite, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; - controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; - controversie non espressamente richiamate tra le voci del paragrafo “Che cosa è assicurato?”. La garanzia non vale in paesi o in zone nelle quali sono in corso guerre o rivoluzioni. | |
Tutela Legale Proprietario Immobiliare (opzionale) | In caso di sinistro in materia di circolazione stradale, le tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, verranno rimborsate fino ad un massimo della metà delle stesse tariffe. Non sono comprese: - multe, ammende o sanzioni di denaro in genere; - spese che il giudice stabilisce che devono essere pagate alle parti civili che si sono presentate contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta (viaggi dell’Avvocato, taxi, etc.); - le spese collegate alla messa in atto delle pene che prevedono il carcere; - le spese collegate alla sorveglianza di cose. Se il sinistro deriva da un contratto, un accordo o un patto, Europ Assistance non paga il sinistro se lo stesso avviene prima che siano trascorsi tre mesi dal giorno di acquisto della polizza. Europ Assistance considera come unico sinistro: - le liti/disaccordi che coinvolgono più persone ma che derivano dalla stessa richiesta o siano collegate a questa; - indagini, chiamate davanti al Tribunale o processi per coinvolgimenti in liti per responsabilità di cui devi rispondere davanti al TAR che coinvolgano una o più persone assicurate ma dovute al medesimo fatto o accadimento; - nel caso in cui ci sia una accusa penale per comportamenti ripetuti più volte nel tempo. In tutti questi casi, Europ Assistance copre tutti gli assicurati coinvolti, ma il massimale scelto viene diviso tra loro, senza considerare il numero degli assicurati e le spese che ognuno di loro ha avuto. La polizza non agisce su liti che derivano da contratti quando Europ Assistance o il Contraente hanno già inviato disdetta, non hanno chiesto il rinnovo, oppure quando è stata chiesta la modifica del contratto stesso. La garanzia non è inoltre prestata per: - controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato; - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate; - controversie conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; - controversie in materia di contratti preliminari di vendita; - controversie in materia di contratti di compravendita di beni immobili; - controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; - controversie contrattuali ivi compreso per il recupero crediti salvo quanto previsto al paragrafo “Che cosa è assicurato?”; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; - contratti di compravendita/permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge; - controversie non espressamente indicate nel paragrafo “Che cosa è assicurato”. |
Incendio (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Furto (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Responsabilità Civile della Famiglia (opzionale) | La garanzia è valida in tutto il mondo. Non sono coperti i sinistri che si sono verificati in quei Paesi che risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell’Unione Europea. |
Responsabilità Civile della Fabbricato (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Dove vale la copertura?
Tutela Legale Famiglia (opzionale) | La garanzia vale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatisi nei seguenti paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. |
Tutela Legale Proprietario Immobiliare (opzionale) | La garanzia vale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatisi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: | Incendio (obbligatoria) In caso di sinistro devi: - fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e salvare le cose assicurate; - contattare, entro 3 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance al numero verde 800.904.567 oppure al numero 00.00.00.00.00 attivi H24. - sporgere denuncia all’Autorità competente, precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, informando il Broker qualora la polizza sia intermediata; - conservare le tracce e i residui del sinistro per un periodo di almeno 30 giorni; - informare anche il tuo debitore, in caso di distruzione di titoli di credito; - fare un elenco dei danni subiti in termini di qualità, quantità e valore delle cose danneggiate. Entro 10 giorni dalla denuncia telefonica dovrai inviare tutta la documentazione utile alla gestione della pratica ad Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 20135 Milano - UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – o tramite il Broker che intermedia la polizza. È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Assistenza (obbligatoria) In caso di sinistro devi chiamare immediatamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance ai numeri 800.904.567 dall’Italia o (x00) 00.00.00.00.00 dall’estero. Se non puoi telefonare, invia un fax alla Struttura Organizzativa al numero 00.00.00.00.00 oppure invia un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX Furto (opzionale) In caso di sinistro devi: - fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e salvare le cose assicurate; - contattare, entro 3 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance al numero verde 800.904.567 oppure al numero 00.00.00.00.00 attivi H24. - sporgere denuncia all’Autorità competente, precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, informando il Broker qualora la polizza sia intermediata; - conservare le tracce e i residui del sinistro per un periodo di almeno 30 giorni; |
- informare anche il tuo debitore, in caso di distruzione di titoli di credito; - fare un elenco dei danni subiti in termini di qualità, quantità e valore delle cose danneggiate. Entro 10 giorni dalla denuncia telefonica dovrai inviare tutta la documentazione utile alla gestione della pratica ad Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 20135 Milano - UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – o tramite il Broker che intermedia la polizza. È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Responsabilità Civile della Famiglia (opzionale) In caso di sinistro: - devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione SINISTRI e segui le istruzioni oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – Garanzia R.C.. È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Responsabilità Civile del Fabbricato (opzionale) In caso di sinistro: - devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione SINISTRI e segui le istruzioni oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – Garanzia R.C.. È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Tutela Legale Famiglia (opzionale) In caso di sinistro - devi fare la denuncia nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione SINISTRI e segui le istruzioni oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – TUTELA LEGALE o manda un FAX al numero 00.00.00.00.00. È necessario che tu trasmetta ad Europ Assistance copia di ogni atto che ti è pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui lo hai ricevuto. Dovrai, inoltre, indicare il numero di ruolo e/o ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. Tutela Legale Proprietario Immobiliare (opzionale) In caso di sinistro - devi fare la denuncia nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza. |
Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione SINISTRI e segui le istruzioni (se hai bisogno di un aiuto, hai a tua disposizione il numero di telefono 000.00.00.00) oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – TUTELA LEGALE o manda un FAX al numero 00.00.00.00.00. È necessario che tu trasmetta ad Europ Assistance copia di ogni atto che ti è pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui lo hai ricevuto. Dovrai, inoltre, indicare il numero di ruolo e/o ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. | ||
Assistenza Diretta/ in convenzione: | Incendio (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | |
Assistenza (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza. Furto (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
Responsabilità Civile della Famiglia (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
Responsabilità Civile del Fabbricato (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
Tutela Legale Famiglia (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
Tutela Legale Proprietario Immobiliare (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
Gestione da parte di altre imprese: | Incendio (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | |
Assistenza (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Furto (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Responsabilità Civile della Famiglia (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Responsabilità Civile del Fabbricato (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. |
Tutela Legale Famiglia (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Tutela Legale Proprietario Immobiliare (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Prescrizione: | Incendio (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | |
Assistenza (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | ||
Furto (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Responsabilità Civile della Famiglia (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Responsabilità Civile del Fabbricato (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Tutela Legale Famiglia (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l’obbligo dell’Assicurato di e interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione. | ||
Tutela Legale Proprietario Immobiliare (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l’obbligo dell’Assicurato di e interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Incendio
(obbligatoria)
Hai diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000,00.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se la condizione “valore a nuovo” non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’anticipo, potrai ottenere sul supplemento di indennità un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto ed effettua il pagamento entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nella sezione “Cosa non è assicurato?”.
Obblighi dell’impresa
Assistenza
(obbligatoria)
Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.
Furto
(opzionale)
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto ed effettua il pagamento entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nella sezione “Cosa non è assicurato?”.
Responsabilità Civile della Famiglia
(opzionale)
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima.
Responsabilità Civile del Fabbricato
(opzionale)
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima.
Tutela Legale Famiglia
(opzionale)
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima.
Tutela Legale Proprietario Immobiliare
(opzionale)
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima.
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono: |
- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza), - accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Xxx l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00 (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza). | |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Incendio (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Furto (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Responsabilità Civile della Famiglia (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Responsabilità Civile del Fabbricato (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Tutela Legale Famiglia (opzionale) La garanzia vale per i sinistri che insorgono durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; oppure trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali. La garanzia si estende, inoltre, ai sinistri che insorgono durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti, entro 12 mesi dalla cessazione della polizza. Tutela Legale Proprietario Immobiliare (opzionale) La garanzia vale per i sinistri che insorgono durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; oppure trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali. La garanzia si estende, inoltre, ai sinistri che insorgono durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti, entro 12 mesi dalla cessazione della polizza. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua |
comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni. | |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso” |
Il prodotto è dedicato ai clienti che vogliono proteggere l'abitazione. Il prodotto consente di tutelare l'immobile stesso, in caso di incendio o scoppio, assicurare il contenuto in caso di furto e/o incendio e proteggere il proprio patrimonio, in caso di danni arrecati a terzi.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? | |
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al: 15,36%. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: - Posta: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; - Fax: 00.00.00.00.00 - Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, xxxxxx rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all’indirizzo |
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. |
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende “qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi”
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 – Milano.
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP Danni, nel DIP aggiuntivo Xxxxx e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all’indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.
INDICE
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO 4
SEZIONE II – ASSICURAZIONE FURTO 12
SEZIONE III – ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE 18
SEZIONE IV – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA FAMIGLIA 21
SEZIONE V – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO 24
SEZIONE VI – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA 26
SEZIONE VII – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE 30
COME RICHIEDERE ASSISTENZA 35
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA 1
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione
Contraente: la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, o la persona giuridica con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. (fatta eccezione per l’Assicurazione Tutela Legale).
Europ Assistance: l’Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 00000 Xxxxxx – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l'importo, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’Assicurazione, diversa dall’ Assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell’Indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicurazione.
Prestazione: le assistenze da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nell’accadimento di un sinistro rientrante nell’ Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa (fatta eccezione per l’Assicurazione Tutela Legale).
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex Art. 1901 comma 3 C.C., se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. Fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere corrisposti a Europ Assistance o, qualora presente, all’intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all’incasso dei premi.
Data ultimo aggiornamento 01.01.2019
Art. 4 - RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all’indirizzo
XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx specificando “Disdetta + numero di polizza”, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 9 - FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.
Art. 11 - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della polizza per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” e “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del C. C..
Art. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed
eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 13 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alienazione dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente,
o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificatisi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto delle imposte.
Art. 14 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 15 - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
Art. 16 - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE (ARTICOLO VALIDO PER LE SEZIONI VI - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA E SEZIONE VII - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE)
Qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, le Sezioni TUTELA LEGALE FAMIGLIA e TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE, nei limiti delle prestazioni garantite, operano a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso di costituzione civile nell’ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.
Art. 17 - PRESCRIZIONE (ARTICOLO VALIDO PER LE SEZIONI VI -ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA E SEZIONE VII - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE)
Per la sola Tutela Legale i diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono in due anni. A tal fine è obbligo dell’Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”, che precede.
In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l’obbligo dell’Assicurato di e interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall’Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione. Il tutto di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.
Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione
Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Dimora saltuaria: l’abitazione ove l’Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione compresa la tinteggiatura; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile Forma di assicurazione a valore intero: forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al “momento del sinistro" ecceda le somme assicurate.
Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.
Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d’oro, d’argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.
Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro. Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
- per il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d’arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto, fiscali e di montaggio.
Valore al metro quadro: (definito in seguito mq) valore medio della ricostruzione a nuovo predefinito da Europ Assistance al momento della sottoscrizione della polizza.
Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 19 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Art. 20 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
1. INCENDIO
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati e nei limiti delle somme indicate in polizza da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonica provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l’incendio o altro evento assicurato;
- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo – sabotaggio – atti vandalici);
- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).
2. DANNI D'ACQUA
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell’attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all’intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.
3. CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI
Europ Assistance rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Franchigia
Ogni rimborso verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato.
4. FENOMENO ELETTRICO
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l’azione del fulmine, danneggi:
- i macchinari, gli impianti, i motori, i circuiti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato quando assicurato fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Nello stesso massimale si intendono incluse le spese per ricercare e ripristinare il danno;
- gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelericetrasmittenti e i personal computers ad uso domestico, quando è assicurato il contenuto fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Franchigia
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato.
5. SOVRACCARICO NEVE
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.
6. GELO
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d’acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- da fuoriuscita d’acqua da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
7. MERCI IN REFRIGERAZIONE
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno purché conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo a danno indennizzabile.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
8. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER I DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA
In caso di danno da spargimento d’acqua, indennizzabile a termine di Polizza, Europ Assistance rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo:
a. le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture (compresi relativi raccordi) non interrate, ma collocate nei muri e nei pavimenti, nelle quali la rottura accidentale si è verificata;
b. le spese necessariamente sostenute al punto a) per demolire e ripristinare parti dell’abitazione.
Franchigia
Ogni rimborso verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato.
9. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE FUORIUSCITA GAS
Europ Assistance, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio del fabbricato, accertata dall’Azienda di distribuzione e comportante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione, rimborsa:
- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessarie sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato per effettuare le riparazioni e le sostituzioni di cui al precedente comma.
Esclusioni
Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopra elencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
Europ Assistance rimborserà le spese sino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Franchigia
Ogni rimborso verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato.
10. RICORSO TERZI
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 250.000,00, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di Polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
– di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Persone non considerate terzi:
Non sono considerati terzi:
– il coniuge e il convivente more uxorio;
– i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.
Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
11. RISCHIO LOCATIVO
Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell’Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, dei danni materiali e diretti ai locali posti all’interno del fabbricato tenuto in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
12. SPESE
Sono compresi nella garanzia, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:
a) spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali del fabbricato occupato dall’Assicurato, resesi necessarie a seguito di
un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro;
b) spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro;
c) spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato;
d) spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali del fabbricato adibito ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornaliere per persona, con il massimo annuo di Euro 2.500,00 per l’intero nucleo familiare;
e) pigioni che l’Assicurato non potesse percepire per i locali del fabbricato regolarmente affittati/locati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, con il massimale annuo di Euro 2.500,00;
f) spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.
13. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
Europ Assistance si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro.
Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. i danni avvenuti quando i locali del fabbricato, costituenti dimora abituale dell’Assicurato rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno;
b. i danni ai fissi ed infissi che si verifichino nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato.
Franchigia
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato.
Art. 21 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è prestata per il fabbricato, indicato sul Modulo di Polizza, ubicato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 22 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni causati da:
c. dolo del Contraente o dell’Assicurato;
d. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
e. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
f. atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
g. trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni.
h. Relativamente al fabbricato e al contenuto le garanzie non sono operanti per i seguenti danni:
i. causati da gelo (salvo quanto previsto al punto 6. “GELO”), umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
j. causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all’aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
k. causati da precipitazioni atmosferiche all’interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
l. di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
x. conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto al punto 7 “MERCI IN REFRIGERAZIONE”);
n. alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
o. imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:
p. usura o da carenza di manutenzione;
q. verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
r. dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
s. sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.
Art. 23 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
b. darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.904.567, oppure al numero 00.00.00.00.00, attivi 24 ore su 24 entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
c. in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker (laddove la Polizza venga intermediata da un Broker);
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell’articolo 1914 del Codice Civile;
f. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’ Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance – P.zza Trento, 8 –00000 Xxxxxx – Ufficio Liquidazione Sinistri – o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è eventualmente intermediata la Polizza.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art. 24 - LIMITI DI INDENNIZZO
Della somma assicurata per il CONTENUTO, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:
a. Euro 18.000,00 per singolo oggetto pregiato (esclusi preziosi);
b. del 50% con il massimo di Euro 10.000,00 per: preziosi e valori (Euro 1.000,00 per il denaro) ovunque riposti. Qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di Istituti di Credito o di Pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s’intende abrogato.
Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese di procedura;
c. del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l’abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di Euro 1.000,00.
Art. 25 - COLPA GRAVE
A deroga dell’articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 26 - BUONA FEDE
A parziale deroga dell’art. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Art. 27 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance rinuncia all’azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell’Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile stesso.
Art. 28 - USO DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.
Art. 29 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle
pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.
È consentito non considerare:
- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per l’impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.
Art. 30 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata:
– a “Valore Intero” o a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” per quanto riguarda la partita fabbricato;
– a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” per quanto riguarda la partita contenuto. L’Assicurazione è inoltre prestata a “Valore a Nuovo”.
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il “Valore a Nuovo” verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il “valore commerciale”.
Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, del bene assicurato.
Art. 31 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE
(Non applicabile per la forma a “Primo rischio”)
Qualora i metri quadrati dichiarati aumentati del 20% siano inferiori rispetto a quelli effettivi, Europ Assistance risponde del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il valore del fabbricato, calcolato sull’effettiva metratura dello stesso, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all’Articolo 1907 del Codice Civile.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.
Art. 32 - DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA PER IL FABBRICATO
La somma assicurata per il fabbricato viene determinata considerando i metri quadri relativi alla superficie interna calpestabile aumentata del 15% per considerare anche la superficie dei muri interni dell’abitazione. Nel calcolo dei metri quadri si includono quelli relativi a box, cantine, mansarde anche non abitabili ed ogni altra dipendenza.
Art. 33 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 34 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola
delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Resta salva comunque la possibilità per l’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 35 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’Art. “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E
DETERMINAZIONE DEL DANNO”;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
b. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 36 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il Fabbricato: escludendo il valore dell’area stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
b) qualora la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per ripagare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, risultasse superiore ai limiti previsti in Polizza per l’insufficienza del parametro del valore al mq per la ricostruzione a nuovo, Europ Assistance si obbliga a tenere coperta l’eventuale eccedenza sino alla concorrenza massima del valore di ricostruzione a nuovo al momento del sinistro. Fatto salvo il caso in cui all’atto del rinnovo il Contraente/Assicurato non abbia adeguato il valore sulla base del nuovo parametro di valore al mq comunicato da Europ Assistance.
c) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante l’Art. “DEROGA ALLA PROPORZIONALE”.
Art. 37 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 38 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell’atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall’emissione dell’appendice.
Art. 39 - TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 40 - RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 41 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso.
Art. 42 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO
Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000,00.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se la condizione “valore a nuovo” non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità suddetta il Contraente potrà ottenere sul supplemento di indennità un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 43 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Il Pagamento dell’indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. “ESCLUSIONI” della presente sezione.
Art. 44 - PAGAMENTO DIRETTO DELL'INDENNIZZO
Qualora, in seguito ad un danno indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie n. 3, 4, 8, 9 e 13 della presente Sezione e solo ed esclusivamente in seguito all’attivazione tramite la Struttura Organizzativa di una delle prestazioni previste alla Sezione III – Assicurazione Assistenza, Europ Assistance terrà a proprio carico il costo complessivo della riparazione fino ai massimali previsti all’interno di ciascuna garanzia e senza l’applicazione di alcuna franchigia o scoperto.
In assenza di intervento da parte di uno dei fornitori Europ Assistance non si potrà procedere al pagamento diretto.
In ogni caso le eventuali eccedenze rispetto ai massimali previsti nelle singole garanzie rimarranno a carico dell’Assicurato.
Art. 45 - CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI
Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell’ambito territoriale previsto dalla Polizza.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il fabbricato sito al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall’art. “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”.
SEZIONE II – ASSICURAZIONE FURTO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall’Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino,
arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione. Il tutto di proprietà dell’Assicurato, dei suoi famigliari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o
da terzi nei locali costituenti l’abitazione.
Dimora abituale: Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Dimora abituale di tipo A: appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato. Dimora abituale di tipo B: villa o casa unifamiliare che potrebbe essere situata anche all’interno di aree accessibili ad altri fabbricati, ma con accesso indipendente dall’esterno dell’abitazione; oppure l’appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
Dimora saltuaria: l’abitazione ove l’Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.
Disabitazione: l’assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La disabitazione s’intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
Estorsione: il procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno tramite il costringimento, con violenza o minaccia, a compiere taluni atti od omettere talune azioni, ai sensi dell’art. 629 del Codice Penale.
Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione compresa le tinteggiature; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.
Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d’oro, d’argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.
Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.
Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Scippo: il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.
Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
- per il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d’arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto fiscali e montaggio.
Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 46 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Art. 47 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
1. FURTO
Sono assicurati, nei limiti della somma indicata in polizza, i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali dell’abitazione e relative dipendenze, in relazione a furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nel fabbricato:
a) con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dal paragrafo “OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE” della
presente sezione, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
b) con uso di chiavi false;
c) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’Autorità competente prima del sinistro. L’Assicurazione vale sino alle ore 24.00 del secondo giorno successivo alla denuncia;
d) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
e) in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all’insaputa dell’Assicurato purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
f) durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l’autore del furto sia penetrato nei locali attraverso serramenti lasciati aperti ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi; Europ Assistance corrisponderà l’importo liquidato dopo aver detratto uno scoperto del 10% del danno indennizzabile;
nonché in relazione a:
g) xxxxx commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’abitazione, anche in servizio non continuativo e/o anche se non a libro paga, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
h) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
i) furto delle cose assicurate se portate dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotel o comunque in locali, ubicati in Europa, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la dimora abituale con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
l) guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:
– ai beni assicurati;
– per atti vandalici ai beni assicurati con il massimo del 10% della somma assicurata;
– ai locali che contengono i beni assicurati, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) fino alla concorrenza di Euro 1.500,00.
m) scippo, rapina/estorsione di oggetti pregiati, preziosi, valori, documenti ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all’esterno dell’abitazione dall’Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell’esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.500,00, per sinistro e per anno assicurativo, con il limite di Euro 250,00 per il denaro.
La garanzia è valida entro il territorio italiano, ed inoltre nei restanti stati europei, ma in tal caso verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 100,00 per sinistro.
2. OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE
L’assicurazione furto è operante a condizione che i locali del fabbricato contenenti le cose assicurate abbiano:
le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:
quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;
in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l’abitazione assicurata;
Europ Assistance corrisponderà all’Assicurato l'80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente
a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 48 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è prestata per il fabbricato, indicato sul Modulo di Polizza, ubicato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 49 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. i danni a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b. i danni di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
c. i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
d. i danni agevolati dall’Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere esclusi i collaboratori domestici;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti;
e. i danni avvenuti quando i locali del fabbricato, costituenti dimora abituale dell’Assicurato contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno; per i beni indicati al punto b) dell'art. “LIMITI DI INDENNIZZO” della presente Sezione, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del ventesimo giorno;
f. i danni ai beni indicati in polizza nella presente Sezione che si verifichino nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato;
g. i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
h. i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
i. limitatamente alla garanzia prevista dall'art. “OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE” della presente sezione – scippo, rapina/estorsione – per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne;
j. sono, inoltre, escluse dall'Assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.
Art. 50 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
b. darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.904.567, oppure al numero 00.00.00.00.00, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
c. sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker (laddove la Polizza venga intermediata da un Broker);
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell’articolo 1914 del Codice Civile;
f. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance – P.zza Trento, 8 –00000 Xxxxxx – Ufficio Liquidazione Sinistri – o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è eventualmente intermediata la Polizza.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art. 51 - LIMITI DI INDENNIZZO
Della somma assicurata per la garanzia furto, Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:
a) di Euro 10.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi i preziosi) oggetti e servizi d’argenteria;
b) del 40% della somma assicurata con il massimo di Euro 7.500,00 per preziosi e valori, ovunque riposti. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese di procedura;
c) del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.000,00 per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, box ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l’abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi veicoli a motore, oggetti pregiati, preziosi e valori con il massimo di Euro 250,00 per singolo oggetto;
d) del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.000,00 per il denaro.
Art. 52 - AUMENTO DELL'INDENNIZZO
Europ Assistance, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di Euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo di quello liquidabile a termini di polizza, per:
1) il rifacimento dei documenti di famiglia;
2) le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati;
3) le perdite subite, nelle 24 ore precedenti il blocco, da uso fraudolento di Carte di Credito, escluso il prelievo automatico e funzioni pos, sottratte al titolare in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 53 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” ed in base al “Valore a Nuovo”.
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il “valore a nuovo” verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il “valore commerciale”. Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, del bene assicurato.
Art. 54 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 55 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola
delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Resta salva comunque la possibilità per l’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 56 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 57 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETRMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:
come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.
Art. 58 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 59 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell’atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall’emissione dell’appendice.
Art. 60 - TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 61 - RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance
indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della
raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 62 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.
Art. 63 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso.
Art. 64 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Il Pagamento dell’indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. “ESCLUSIONI” della presente Sezione.
Art. 65 - CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI
Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell’ambito territoriale previsto dalla Polizza.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall’Art. “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”.
SEZIONE III – ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Abitazione: l’intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell’Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 66 - SOGGETTI ASSICURATI
E' assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Art. 67 - OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino ad esaurimento del massimale indicato in ogni singola prestazione, fermi i limiti ivi previsti.
Qualora nel periodo di validità della presente Polizza l’Assicurato, previo invio ad Europ Assistance della scheda di intervento a sue mani, dovesse attivare la medesima prestazione (prestazioni n. 1,2,3,4,5,6,7,8) con un intervallo di 15 giorni dalla prima e, qualora il personale tecnico inviato da Europ Assistance dovesse riscontrare che la causa della seconda richiesta di assistenza è dovuta alla mancata effettuazione dell’intervento a regola d’arte, Europ Assistance, nei limiti dei massimali indicati nelle singole prestazioni, terrà a proprio carico le spese relative all’uscita e alla manodopera del secondo intervento. Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali previsti in Polizza, resteranno a carico dell’Assicurato.
P RESTAZIONI
1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l’accesso all’abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.
2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d’acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.
Esclusioni
Sono esclusi:
- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i sinistri dovuti all’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
- i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.
Esclusioni
Sono esclusi:
- i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- i sinistri dovuti all’interruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore;
- i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.
4. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D’ACQUA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un intervento d’emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.
Esclusioni
Sono esclusi i sinistri dovuti a:
- guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- negligenza dell’Assicurato.
5. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Esclusioni
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
6. INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Esclusioni
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
7. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Esclusioni
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
8. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.
Esclusioni
Sono esclusi:
- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato;
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.
9. TRASLOCO
Nel caso in cui, in seguito a uno degli eventi previsti alle precedenti Sezioni I e/o II, qualora richiamate nel Modulo di Polizza, l’Assicurato necessitasse di effettuare un trasloco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 2.000,00 per anno assicurativo.
Esclusioni
Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco salvo quanto previsto nella prestazione “Spese” della Sezione I – Incendio.
10. IMPRESA DI PULIZIA
Nel caso in cui, in seguito a uno degli eventi previsti alle precedenti Sezioni I e/o II, qualora richiamate nel Modulo di Polizza, l’abitazione dell’Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell’intervento di pulizia fino alla concorrenza massima di Euro Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Art. 68 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prestazioni sono erogabili per il fabbricato, indicato sul Modulo di Polizza, ubicato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 69 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
c) inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
d) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
e) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni.
f) gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:
g) i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
h) i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
i) i sinistri dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
j) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Art. 70 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L'inadempimento di tali obblighi, può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
SEZIONE IV – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA FAMIGLIA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Dimora abituale: Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Dimora saltuaria: l’abitazione ove l’Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 72 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 73 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Europ Assistance tiene indenne il Contraente Assicurato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate sul Modulo di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.
L’Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
La garanzia vale inoltre per:
1. la conduzione dell’abitazione abituale e saltuaria dell’Assicurato, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
2. i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente;
3. la proprietà e l’uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
4. l’azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l’Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall’art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
5. la proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
6. la proprietà e l’uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (escluso i cani) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
7. la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività, con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro.
La garanzia è operante a condizione che la proprietà e/o custodia dell'animale sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti; qualora il danno derivi da cani che non abbiano, ove prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici, la franchigia assoluta si intenderà elevata ad Euro 500,00 per sinistro;
8. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
9. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
10. la detenzione di armi e relative munizioni e l’uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
11. l’avvelenamento o l’intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.
L’assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:
inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
2. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)
Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000, nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Polizza.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi
dell’assicurazione di legge.
La garanzia R.C.O. vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
3. INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. “PERSONE NON CONSIDERATE TERZi” comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell’Assicurato (per le quali l’Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
L’assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche
nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
4. MINORI AFFIDATI A PERSONE NON CONVIVENTI CON L’ASSICURATO
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l’Assicurato, per fatto di figli minori dell’Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.
Art. 74 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione è valida in tutto il Mondo.
Art. 75 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a. da furto;
b. alle cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
c. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazioni o demolizione,
d. derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
e. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
x. xx xxxxxxx;
g. da campi elettromagnetici;
h. alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
i. derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992
n. 157 e successive modificazioni;
j. derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
k. da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
l. da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell’art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” e fatta eccezione per l’azione di rivalsa descritta;
m. da proprietà e uso di natanti a motore;
n. da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
o. derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
p. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:
q. le malattie professionali.
Art. 76 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovranno effettuare, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.".
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 78 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 79 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine
con loro convivente;
b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o famigliare;
c. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non conviventi con l’Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte all’interno dello stesso fabbricato.
SEZIONE V – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Dimora abituale: Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Dimora saltuaria: l’abitazione ove l’Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.
Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 80 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Art. 81 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE DEL FABBRICATO
Se indicato in Polizza il relativo massimale, Europ Assistance tiene indenne il Contraente/Assicurato e il Proprietario, se persona diversa, del fabbricato fino a concorrenza delle somme indicate in Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in Polizza e dei relativi impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. L’assicurazione è valida a condizione che i locali siano in buono stato di conservazione e manutenzione.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 150,00 per ciascun sinistro.
L’Assicurazione è estesa:
1. ai danni ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodia all’Assicurato o detenuti a qualsiasi titolo. Il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 150,00 per ciascun sinistro;
2. entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con
l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:
inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
3. alla committenza di lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione dei locali, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.
Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Art. 82 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è valida per il fabbricato, indicato sul Modulo di Polizza, ubicato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 83 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a. da furto;
b. alle cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
c. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL. 494/96 e successive modifiche, purché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso. Sono esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
d. derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
e. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
x. xx xxxxxxx;
g. da campi elettromagnetici;
h. alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
i. derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
j. derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo: di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti, di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l’impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratti di locali posti in un condominio;
k. da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne.
Art. 84 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovranno effettuare, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.".
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.
Art. 85 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 86 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 87 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente;
b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o famigliare;
c. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
d. le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile così come modificato D.Lgs. 17/01/2003 n. 6 e
successive modificazioni e integrazioni, nonché delle Società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non conviventi con l’Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte all’interno dello stesso fabbricato.
Art. 88 - VALORE DEL FABBRICATO E ASSICURAZIONE PARZIALE
Qualora i metri quadrati dichiarati aumentati del 20% siano inferiori rispetto a quelli effettivi e nel contempo la somma assicurata sia inferiore al costo di ricostruzione a nuovo Europ Assistance risponde del danno in proporzione al rapporto della somma assicurata ed il costo suddetto trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all’Articolo 1907 C.C. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. La somma assicurata per il fabbricato viene determinata considerando i metri quadri relativi alla superficie interna calpestabile aumentata del 15% per considerare anche la superficie dei muri interni dell’abitazione. Nel calcolo dei metri quadri si includono quelli relativi a box, cantine, mansarde anche non abitabili ed ogni altra dipendenza.
SEZIONE VI – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contraente: per l’assicurazione di Tutela Legale, per Contraente si intende il soggetto che stipula l’assicurazione e beneficiario dell’indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D. Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 89 - SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
Il Contraente, persona fisica, residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del
Contraente.
Art. 90 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B).
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 91 - DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 92 - PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata per le seguenti garanzie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall’Assicurato;
4. sostenere controversie relative a diritti reali.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 93 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di
legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 94 - ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”, l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
1. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
2. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
3. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
4. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
5. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
6. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
7. controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato o non identificati in polizza;
8. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
9. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
10. controversie derivanti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
11. controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
12. controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;
13. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
14. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
15. controversie contrattuali con Europ Assistance;
16. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 95 - INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
1. durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
2. trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente. La garanzia si estende, inoltre, ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
1. vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
2. indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
3. le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 96 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne
abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure
accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.P.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, fax 00 00000000, numero verde 800.085820.
2. in ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Art. 97 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 98 - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) T entativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) S celta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) R evoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) O bblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione
della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) D isaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
1. in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
2. in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 99 - RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
SEZIONE VII – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contraente: per l’assicurazione di Tutela Legale, per Contraente si intende il soggetto che stipula l’assicurazione e beneficiario dell’indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 100 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
Il Proprietario Immobiliare, persona fisica o giuridica, residente o avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 101 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B).
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 102 - DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
1. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
2. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 103 - PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono per le seguenti garanzie:
1. l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi che riguardano l’unità immobiliare assicurata.
2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, ivi compreso l’inquilino dell’unità immobiliare assicurata, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico sinistro indipendentemente dalla durata della presente Xxxxxxx.
Art. 104 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di
legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 105 - ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’articolo “PRESTAZIONI GARANTITE”, l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
1. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato;
2. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche,
scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
3. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
4. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo;
5. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
6. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
7. azioni di sfratto per morosità o per finita locazione;
8. controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
9. controversie contrattuali ivi compreso per il recupero crediti salvo quanto previsto in “PRESTAZIONI GARANTITE”;
10. controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
11. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
12. per contratti di compravendita/permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
13. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
14. controversie contrattuali con Europ Assistance;
15. controversie non espressamente indicate nell’articolo “PRESTAZIONI GARANTITE”.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 106 - INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
1. durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
2. trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente. La garanzia si estende, inoltre, ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
1. vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
2. indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
3. le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 107 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne
abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure
accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ
Assistance Italia S.P.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, fax 00 00000000, numero verde 800.085820.
2. in ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. il contraente/assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Art. 108 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 109 - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) T entativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) S celta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) R evoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) O bblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione
della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) D isaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 110 - RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:
Dall’Italia 800.904.567
dall’Italia e dall’estero 00.00.00.00.00
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: u n fax al numero 0 2.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
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In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
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Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
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5 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono a d esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
6 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
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o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per f inalità di marketing diretto
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PREVENTIVO N.
INTESTATARIO DI POLIZZA
DATI DI PREVENTIVO
Decorrenza ore 24 del: Scadenza ore 24 del:
Durata
anni: mesi:
Frazionamento
Tacito rinnovo Rata successiva Pol. sostituita n°
gg:
UBICAZIONE IMMOBILE IN COPERTURA
VINCOLO
Premio Imponibile
PREMIO (Euro)
Imposte
Premio Lordo
Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI – EURA CASA TUTTO COMPRESO
Cognome e Nome/ Ragione sociale: | |||
Indirizzo: | Città: | Cap: | Prov: |
Data nascita: | Comune di nascita: | Prov: | Codice fiscale/ P.IVA: |
Cod Prod
PdV
PREVENTIVO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE (dati riservati alla Direzione)
Denominazione
Cod Convenzione
Tipologia abitazione assicurata: | Mq: | |
Indirizzo: | ||
Cap: | Città: | Prov: |
Sinistri incendi ultimi 4 anni: Si No | Sinistri furto / rapina ultimi 4 anni: Si No |
Vincolo: | Istituto vincolatario: | Data scadenza vincolo: |
GARANZIE/SOMME ASSICURATE/MASSIMALI/PREMIO PER GARANZIA | ||||||
Garanzie | Somme assicurate/massimali (Euro) | Premio Imponibile (Euro) | Imposte (Euro) | Premio Lordo (Euro) | ||
Premio alla firma | |||
Rate successive |
L’Intestatario di polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto la Documentazione Informativa Mod. 18187 e l’Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi.
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Data ultimo aggiornamento 01.01.2019 Pag. 1 di 1