DECRETO DIGNITÀ CONVERTITO IN LEGGE, COME CAMBIA IL CONTRATTO A TERMINE
FVG
08IN EVIDENZA
Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia
NUMERO
ANNO XVIII 2018
NOVITÀ FISCALI DEL COSIDDETTO “DECRETO DIGNITÀ”
DECRETO DIGNITÀ CONVERTITO IN LEGGE, COME CAMBIA IL CONTRATTO A TERMINE
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, ACCORDO PER LE ASSUNZIONI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
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Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annun- ci inerenti l’attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG c/o Redazione Informimpresa - Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxx - Fax 0000 000000
Cognome Nome Ditta Indirizzo Cap Comune Prov. Telefono E-mail
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Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G. Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XVIII - N. 8 - 2018
Direttore responsabile: Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Comitato di redazione: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Hanno collaborato a questo numero:
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Direzione, Redazione, Amministrazione:
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Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 000 000000
Stampa: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx srl
33010 Reana del Rojale - Via Xxxxxxxx Veneto
FVG
In questo numero:
Fisco | Contratto Regionale | pag. | 10 | |||
Scadenze di ottobre 2018 | pag. | 4 | settore Alimentare-Panificazione, istituita la Commissione Paritetica | |||
Novità fiscali del cosiddetto | pag. | 5 | Regionale | |||
“Decreto Dignità” “Redditometro” in soffitta | pag. | 5 | Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, accordo per le assunzioni | pag. | 11 | |
con il “Decreto Dignità” | nella regione Friuli Venezia Giulia | |||||
Sospensione dei modelli F24 con compensazioni che presentano profili di rischio | pag. | 6 | Normativa del lavoro | |||
Scadenze lavoro | Decreto Dignità convertito in Legge, le novità in materia di lavoro | pag. | 13 | |||
Scadenze del mese di ottobre 2018 | pag. | 7 | Fondo di categoria metalmeccanico, confermati per il 2018 i contributi | pag. | 17 | |
per la formazione del personale | ||||||
Contratti | ||||||
CCRL settore Alimentare | pag. | 8 |
08
e della Panificazione, versamento della quota adesione contrattuale
Fondo di categoria pag. 9 Alimentare-Panificazione
Dalle province pag. 14
Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Scadenze di ottobre 2018
SCADENZA DI DOMENICA 30 SETTEMBRE PRORO- GATA A LUNEDÌ 1° OTTOBRE
Spesometro 2018: invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute relative a:
• secondo trimestre 2018,
• primo semestre 2018 per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.
Richiesta rimborso IVA UE: presentazione all’Agenzia del- le Entrate, in via telematica, dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta nel 2017 in altri Stati membri UE.
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di agosto relative ai lavo- ratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata Inps. Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuo- vi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/09/2018 senza opzione per la cedolare secca.
Mod. 730/2018 Comunicazione minor acconto: richiesta al sostituto d’imposta di non versare/versare in misura infe- riore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2018 la seconda o unica rata dell’acconto 2018.
DICHIARAZIONI 2018: versamento rata per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale.
Imposta sulla pubblicità: versamento della quarta rata da parte dei soggetti che, dovendo pagare un’imposta annua- le superiore a € 1.549,37, hanno scelto di versare l’imposta a rate trimestrali.
Definizione agevolata ruoli 2000 – 2016: versamento, re- lativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 della quinta rata da parte di coloro che hanno presen- tato la domanda di definizione entro il 21.4.2017.
Definizione agevolata ruoli 2017: versamento seconda rata di quanto dovuto per la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossio- ne dall’1.1 al 30.9.2017.
MARTEDÌ 16 OTTOBRE
• dell’iva relativa al mese di settembre
• delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre
• dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzio- ni di competenza di settembre
• dei contributi sui compensi corrisposti in settembre ai lavoratori parasubordinati
• dei contributi sui compensi corrisposti in settembre a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000,00.
DICHIARAZIONI 2018:
- per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale versamento della quinta rata con quan- tificazione degli interessi di rateazione;
- per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto sia il versamento con la maggiorazione dello 0,40% che il pagamento rateale versamento della quarta rata con quantificazione degli interessi di rateazione.
Il D.P.C.M. del 10/8/18 ha riscritto il calendario delle sca- denze offrendo ai soggetti titolari di partita Iva che ave- vano scelto di versare quanto dovuto in 5 rate mensili con la maggiorazione dello 0,40 per cento la possibilità di rimo- dulare il piano di rateazione da 5 a 4 rate con le seguenti scadenze:- prima rata 20/8/18 (in luogo delle prime due rate) – seconda rata 17/9/18 (in luogo della terza) – terza rata 16/10/18 (in luogo della quarta) – quarta rata 16/11/18 (in luogo della quinta).
SCADENZA DI SABATO 20 OTTOBRE
Conai: presentazione a norma del regolamento Conai dell’apposita dichiarazione relativa al mese di settembre e presentazione dell’apposita dichiarazione relativa al terzo trimestre 2018.
SCADENZA DI SABATO 20 OTTOBRE PROROGATA A LUNEDÌ 22 OTTOBRE
Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle ope- razioni di verificazione periodica eseguite nel trimestre precedente.
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE
Mod.730/2018 integrativo: termine ultimo per inviare te- lematicamente nuovo mod. 730 integrativo da cui risulti un maggior credito, minor debito o un’imposta invariata e/o una integrazione in relazione ai dati del sostituto d’imposta. Elenchi Intrastat: presentazione degli elenchi mensili di settembre o per il terzo trimestre 2018.
MARTEDÌ 30 OTTOBRE
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/10/2018 per chi non ha optato per la cedolare secca.
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
DICHIARAZIONI 2018: versamento rata per i contribuen- ti non titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamen- to rateale.
Parametri: versamento dell’IVA dovuta sull’adeguamento ai parametri anno 2017.
Dichiarazioni fiscali relative al 2017: presentazione tele- matica della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione Irap e del modello 770/2018.
Irap agevolazioni regionali: invio telematico modello per aliquote Irap ridotte.
Certificazione Unica 2018: invio delle Certificazioni Uni- che che non contengono dati da utilizzare per l’elabora- zione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti) senza l’applicazione di sanzioni, purchè entro il termine dei qua- dri riepilogativi ST,SV,SX, SY del modello 770.
Iva-rimborso infrannuale: istanza per il rimborso o la com- pensazione del credito iva maturato nel III trimestre 2018, da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale dell’iva ai sensi dell’art.38 bis comma 2 del DPR 633/72. Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di settembre relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione se- parata inps.
Sconto sul gasolio: presentazione dell’istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito d’imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del terzo trimestre 2018.
Tosap: versamento rata da parte di chi occupa spazi pub- blici e ha scelto il pagamento rateale.
Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi poste in essere nel corso del terzo trimestre.
Rottamazione bis: per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1° gennaio al 30/09/2017 versamento della III rata.
Fisco
Novità fiscali del cosiddetto “Decreto Dignità”
La legge 96 del 09/08/2018 ha convertito il decreto legge 87 del 12/07/2018, (cosiddetto “Decreto Dignità”). Di se- guito si espongono le principali novità fiscali.
Recupero iper-ammortamento: l’iper-ammortamento, come noto, consiste nella maggiorazione del 150% del costo di acquisto di determinati beni con la conseguenza di poter effettuare gli ammortamenti su un importo più elevato. A decorrere dagli investimenti effettuati dal 15/07/2018 tale agevolazione è subordinata al fatto che i beni agevolabili siano destinati ad una struttura produtti- va situata in Italia. Inoltre in caso di cessione di detti beni agevolati, ovvero di loro collocazione in una struttura pro- duttiva situata fuori dall’Italia (anche se appartenente alla stessa impresa) si determinerà il disconoscimento dell’a- gevolazione con la conseguenza di dover assoggettare a tassazione, nell’anno di delocalizzazione/vendita senza sanzioni ed interessi, le quote di iper-ammortamento pre- cedentemente dedotte. Tale variazione non sarà neces- saria nel caso di beni agevolabili che per loro natura siano destinati ad essere utilizzati in più sedi e che quindi pos- sano essere temporaneamente utilizzati anche fuori dal territorio dello Stato.
Invio dati spesometro: è confermato al 28/02/2019 (an-
ziché al 30/11/2018) il termine per l’invio relativo al terzo trimestre 2018.
Fattura elettronica distributori stradali carburante: viene differito all’1/1/2019 l’obbligo della fattura elettro- nica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuata da impianti stradali di distribuzione.
Split payment professionisti: per le fatture emesse dal 15/07/2018 per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta alla fonte (a titolo di acconto o di imposta) non trova ap- plicazione lo split payment.
Redditometro: vedi articolo che segue.
“Redditometro” in soffitta con il “Decreto Dignità”
Tra le novità contenute nel decreto legge 12/7/18 n. 87, convertito in Legge 96 del 09/08/2018, il cosiddetto “De- creto Dignità” ce n’è una particolarmente interessante. Riguarda la facoltà da parte dell’Agenzia delle Entrate di determinare in maniera sintetica il reddito complessivo utilizzando appositi indicatori, disposizione meglio nota con il nome di “redditometro”.
Il “redditometro” è un tipo di accertamento presuntivo relativo alle persone fisiche che viene da lontano.
La sua prima versione deriva da un decreto del 1992 con il quale il ministero delle finanze aveva predisposto degli appositi indici attraverso i quali determinare il reddito imponibile di un contribuente. I metri quadri dell’abita- zione e i cavalli fiscali della vettura erano gli indicatori più usati, con risultati a volte davvero perversi. Così un’a- bitazione di 100 metri quadri in una frazione qualsiasi del nostro Friuli davano la stessa presunzione di reddito di un attico di 100 metri quadri in centro a Milano. Poi sull’abitazione venivano anche conteggiate le rate di un eventuale mutuo per la presunzione, in vero bizzarra, che più hai debiti e più sei ricco. Anche l’utilizzo dei cavalli fiscali delle autovetture, ossia di un indicatore che deriva solo dalla cilindrata del veicolo considerato, si prestava a sviste clamorose per le quali una Ferrari di 4.000 cc era equivalente a qualsiasi altro veicolo di pari cilindrata. A questi due indici poi si sommavano stime per il possesso di eventuali natanti, motocicli, investimenti e poco altro.
La norma chiedeva uno scostamento per almeno il 25% per due anni, di fila secondo l’interpretazione del mini- stero.
In sede di accertamento si sono avute varie “ondate” di redditometro dalle quali ben poco era possibile fare per salvarsi perché le presunzioni operate, anche se non assolute, venivano generalmente confermate dalle com- missioni tributarie.
Questa prima versione è stata poi sostituita da un decre- to del dicembre 2012 cha ha modificato radicalmente le cose. Sono sparite le presunzioni su metri quadri e cavalli fiscali per fare posto a spese certe, ossia spese effettiva- mente sostenute dal contribuente, una quota presuntiva (modesta) per abbigliamento e consumi alimentari e una presunzione di risparmio per gli investimenti. La diffe- renza si è vista subito. Quelli che con il vecchio sistema erano “ricchi”, magari solo perché abitavano in una casa vecchia ma di grande superficie, sono tornati ad essere “normali”, come è giusto che sia.
Ora anche questa seconda versione se ne andrà via. L’articolo 10 del citato DL 87/2018, al comma 2 prevede infatti che i controlli effettuati o da effettuare per l’an- no d’imposta 2016 e successivi non potranno più essere effettuati secondo i metodi e le tabelle fissate nel 2012. Per gli anni dal 2016 in avanti nuovi indici potranno esse- re elaborati solo dopo aver sentito l’ISTAT e le associa- zioni maggiormente rappresentative.
Sospensione dei modelli F24 con compensazioni che presentano profili di rischio
Con provvedimento 28 agosto 2018 che entrerà in vigore dal 29 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità con cui potrà sospendere l’esecuzione delle deleghe di pagamento (Mod. F24) contenenti com- pensazioni ritenute a rischio.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MODELLI F24 DA SOSPENDERE
Il Provvedimento prevede che la sospensione del modello F24 può essere disposta dall’Agenzia delle Entrate in rela- zione alla tipologia dei debiti pagati e dei crediti compen- sati, alla coerenza dei dati indicati nel modello F24, a dati presenti nell’Anagrafe Tributaria, ad analoghe compen- sazioni effettuate in precedenza o al pagamento di debiti iscritti a ruolo Si segnala che nella Relazione tecnica alla legge di Bilancio 2018 a titolo esemplificativo sono state ritenute con profili di rischio anche le compensazioni da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso e l’utilizzo di crediti riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione.
PROCEDURA DI SOSPENSIONE
Se l’Agenzia delle entrate individua profili di rischio nel modello F24 presentato sospende l’esecuzione di tutte le operazioni contenute nel modello stesso comunicandolo, con apposita ricevuta, al soggetto che ha inviato il modello F24, indicando anche la data finale del periodo di sospen- sione, che non può superare i 30 giorni dalla data di invio del modello F24.
Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l’addebito sul conto corrente indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto dal contribuente l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Al termine delle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entra- te, se rileva che il credito non è stato correttamente uti- lizzato, comunica tramite apposita ricevuta lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico e
tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti, ferma restando la possibilità di procedere al ravvedimento operoso per sana- re l’omesso versamento.
Se invece il credito risulta correttamente utilizzato (o co- munque in assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione) la delega di paga- mento si considera effettuata nella data indicata nel file te- lematico inviato e l’Agenzia delle entrate:
• in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
• in caso di modello F24 con saldo positivo, invia la richie- sta di addebito sul conto indicato nel file telematico, in- formando il soggetto che ha trasmesso il file.
COMPENSAZIONI PER IL PAGAMENTO DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO
Lo stesso provvedimento prevede che dal 29 ottobre 2018 i modelli F24 contenenti la compensazione di crediti erariali con debiti erariali iscritti a ruolo di cui all’articolo 31, com- ma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, possono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi tele- matici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.
CONSIDERAZIONI
L’adozione del provvedimento in oggetto, non definisce in modo preciso le casistiche che possono far scattare la sospensione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’e- secuzione dei pagamenti con utilizzo di crediti in compen- sazione. Tenendo conto che lo scarto della delega F24 nel periodo di sospensione produce l’effetto dell’omesso ver- samento per tutte le disposizioni di pagamento contenute nella delega, si ritiene che sia aumentata la convenienza a chiudere le dichiarazioni fiscali o le istanze relative ai crediti iva trimestrali con richiesta di rimborso anziché con richie- sta di utilizzo in compensazione.
Scadenze Lavoro
Scadenze del mese di ottobre 2018
SCADENZE NORMATIVE
10 ottobre | Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad luglio, agosto e settembre 2018 (Fonti: circolare INPS n. 15/2018) |
31 ottobre | Modello 770/2018: la trasmissione telematica dei Mod. 770/2018 deve essere effettuata, relativi ai dati fiscali delle ritenute operate nell’anno 2017 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti |
31 ottobre | Invio telematico CU/2018: invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti) senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi ST, SV, SX, SY del modello 770 (Fonti: circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 07.04.2017 quesito 21.4) |
SCADENZE CONTRATTUALI
CCNL AUTOTRASPORTO MERCI
CCNL 03.12.2017
Secondo aumento retributivo
AREA TESSILE-MODA E AREA CHIMICA-CERAMICA
Accordo di rinnovo 14.12.2017 Primo aumento retributivo
SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA (Tab. C) | |
Livello | Incremento |
6S | 19,78 |
6 | 18,55 |
5 | 17,05 |
4 | 15,69 |
3 | 15,00 |
2 | 14,46 |
1 | 13,64 |
SETTORE PULITINTOLAVANDERIE | |
Livello | Incremento |
6S | 19,78 |
6 | 18,69 |
5 | 17,05 |
4 | 15,69 |
3 | 15,00 |
2 | 14,46 |
1 | 13,64 |
Settori: Tessile-Moda e Chimica-Ceramica
Livello | Incremento | |
Quadri | 32,01 | Personale non viaggiante |
1° | 30,11 | Personale non viaggiante |
2° | 27,65 | Personale non viaggiante |
3° Super | 25,00 | Personale non viaggiante |
C3 | 25 ,09 | Personale viaggiante (ex 3°S) |
B3 | 25,00 | Personale viaggiante (ex 3°S) |
A3 | 24,91 | Personale viaggiante (ex 3°S) |
3° | 24,24 | Personale non viaggiante |
F2 | 24,34 | Personale viaggiante (ex 3°) |
E2 | 24,25 | Personale viaggiante (ex 3°) |
D2 | 24,15 | Personale viaggiante (ex 3°) |
4° | 23,11 | Personale non viaggiante |
4° Junior | 23,40 | Personale non viaggiante |
H1 | 23,31 | Personale viaggiante (ex 4°) |
G1 | 22,54 | Personale viaggiante (ex 4°) |
5° | 21,97 | Personale non viaggiante |
6° | 20,64 | Personale non viaggiante |
6° Junior | 18,94 | Personale non viaggiante |
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO (Tab. B) | |
Livello | Incremento |
6S | 19,78 |
6 | 18,55 |
5 | 17,05 |
4 | 15,69 |
3 | 15,00 |
2 | 14,46 |
1 | 13,64 |
SETTORE TESSILE CALZATURIERO (Tab. A) | |
Livello | Incremento |
6S | 19,78 |
6 | 18,55 |
5 | 17,05 |
4 | 15,69 |
3 | 15,00 |
2 | 14,46 |
1 | 13,64 |
SETTORE CHIMICA, GOMMA PLASTICA, VETRO | |
Livello | Incremento |
7 | 19,95 |
6 | 18,61 |
5 S | 17,54 |
5 | 16,73 |
4 | 15,93 |
3 | 15,00 |
2 | 14,33 |
1 | 13,39 |
SETTORE OCCHIALERIA | |
Livello | Incremento |
6 | 18,89 |
5 | 17,08 |
4 | 15,97 |
3 | 15,00 |
2 | 14,44 |
1 | 13,89 |
SETTORE CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE | |
Livello | Incremento |
A | 18,67 |
B | 17,04 |
C | 16,08 |
D | 15,54 |
E | 15,00 |
F | 14,45 |
G | 13,63 |
Scadenze Lavoro
AREA MECCANICA
Accordo di rinnovo 24.04.2018 Seconda tranche una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2015-30/04/2018 ai soli lavoratori in forza alla data del 24 aprile 2018 (data di sottoscrizione dell’accordo) verrà corrisposta la seconda tranche di una tantum pari a € 149,00 con la retribuzione di ottobre 2018 (la prima tranche è stata erogata con la retribuzione del mese di giu- gno 2018). Xxxx apprendisti sarà erogato il 70% dell’impor- to di cui sopra. L’importo deve essere suddiviso in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo una tantum va inoltre ridot- to proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per man- canza di lavoro. L’una tantum è esclusa dalla base di cal- colo del TFR. L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Contratti
CCRL settore Alimentare e della Panificazione, versamento della quota adesione contrattuale
Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipen- denti delle imprese artigiane e non artigiane dei settori Alimentare e della Panificazione del FVG del 1° xxxxx- io 2018, all’articolo 24 “Quota adesione contrattuale” ha previsto che a tutti i lavoratori non iscritti alle XX.XX. fir- matarie del presente CCRL verrà effettuata, salvo delega negativa, una trattenuta in busta paga a titolo di adesione contrattuale pari a 10,00 € da trattenere sulle competen- ze del mese di luglio 2018.
Si comunica che le aziende provvederanno all’effettuazio- ne del versamento sul conto corrente bancario:
Le coordinate per effettuare il versamento sono le se- guenti:
CREDEM sede di UDINE – Filiale 00000
XXXX XX 23 U 03032 12301 010000102622 intestato a “EBIART – CIR SETTORE ALIMENTARE”.
Causale: Quota adesione contrattuale CCRL Alimentari-
Panificatori
(Fonti: art. 24 CCRL FVG per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della pa- nificazione del 1/1/2018)
Fondo di categoria Alimentare-Panificazione
Stipulato l’accordo per l’avvio delle prestazioni
Il 31 maggio 2018 le parti sociali datoriali e le organiz- zazioni sindacali di categoria della Regione FVG hanno sottoscritto l’accordo sindacale per l’attivazione delle pre- stazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria pre- visto dal recente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei settori Alimentare e della Panificazione del Friuli Vene- zia Xxxxxx, firmato il 1° gennaio 2018.
PRESTAZIONI DEL CCRL
L’accordo ha regolamentato le seguenti prestazioni:
1) TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA PER IL 3° GIORNO
2) SOSTEGNO ECONOMICA ALLA GENITORIALITÀ – PERMESSI AI PADRI
I rimborsi erogati da Ebiart saranno corrisposti a condizio- ne che:
- sussista certificazione che è stato corrisposto il paga- mento al lavoratore/lavoratrice per gli interventi di xxx- xxxxx richiesti,
- l’azienda rispetti in tutte le sue parti il CCNL e il CCRL vigenti;
- l’azienda sia in regola con i versamenti al Fondo regiona- le di categoria ed alla bilateralità nel biennio precedente dovuti in forza della contrattazione di primo e secondo livello o regolarizzi la propria posizione (vedi CCRL 1° gennaio 2018).
1) TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
(articoli 4 lettera a) e art. 13 del CCRL)
Dal 1° gennaio 2019 le aziende che applicano il CCRL del settore Alimentazione-Panificazione del Friuli Venezia Giu- lia del 1° gennaio 2018, in caso di malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni, per il 3° giorno di malattia (se la- vorativo), dovranno corrispondere a favore del lavoratore un trattamento economico giornaliero pari al 50% della retribuzione normale di cui all’art. 46 del vigente CCNL. Al lavoratore assente per malattia non potrà essere erogato un trattamento economico di entità superiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa. Il trattamento di cui sopra sarà corrisposto per un massi- mo di 3 eventi annui per dipendente per anno civile (1/1
– 31/12).
Il trattamento economico per il giorno di carenza malattia verrà anticipato dall’azienda al lavoratore, la quale ne chie- derà successivamente il rimborso al Fondo stesso tramite l’Ebiart, previa verifica della regolarità con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilateralità nel biennio preceden- te la data di inizio malattia.
Il rimborso previsto per l’impresa è pari al 50% dell’imponi- bile lordo del 3° giorno (retribuzione da prendere in consi-
derazione è omnicomprensiva e mensile, divisore 173). L’azienda presenterà domanda di rimborso:
- compilando in tutte le sue parti il modello “MAL./Alimen- tazione” - scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx (Fondo I.A. Alimentare-Panificazione )
- inviando la domanda via PEC all’indirizzo: fondoalimenta- xxxxx@xxx.xxxxxx.xx entro 60 giorni dal periodo di paga in cui ha avuto termine l’evento morboso
- allegando copia del certificato medico e la copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) del lavoratore riferito al mese di malattia, evidenziata come “CARENZA EBIART”.
Il Fondo rimborserà l’azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con facoltà di richiedere i documenti in originale.
2) SOSTEGNO ECONOMICO ALLA GENITORIALITÀ PERMESSI AI PADRI
(articolo 4 lettera h e art. 15 CCRL)
Il Fondo finanzierà un ulteriore giorno di permesso re- tribuito, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, in occasione della nascita/affidamento/adozione di un figlio.
L’articolo 15 del CCRL prevede che la fruizione del per- messo deve avvenire entro 10 giorni dalla nascita/ingresso in famiglia, pena la decadenza dello stesso.
Al lavoratore assente non potrà essere erogato un tratta- mento economico di entità superiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa.
In caso di parto gemellare il giorno di permesso retribuito a carico del Fondo rimane uno.
L’azienda presenterà richiesta della prestazione al Fondo:
- compilando in tutte le sue parti il modello “PAT./Alimen- tazione” - scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx (Fondo I.A. Alimentare-Panificazione )
- inviando la domanda via PEC all’indirizzo: fondoalimen- xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx entro il giorno 25 del mese succes- sivo alla fruizione del giorno di permesso
- allegando copia del certificato di nascita o del documen- to che certifica l’adozione/affidamento e la copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) del lavoratore ha fruito del permesso.
Il Fondo rimborserà l’azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con facoltà di richiedere i documenti in originale.
MODULISTICA
La modulistica da utilizzare è scaricabile dal sito dell’Ebiart.
(Fonti: Accordo sindacale attivazione prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria dal CCRL del settore Alimentare e della Panificazione del FVG 01.01.2018)
Contratto Regionale settore Alimentare-Panificazione, istituita la Commissione Paritetica Regionale
Il 31 maggio 2018 le parti sociali datoriali e le organiz- zazioni sindacali di categoria della Regione FVG hanno sottoscritto l’accordo sindacale di istituzione della Com- missione Paritetica Regionale di categoria e il relativo Regolamento come previsto dal Contratto Collettivo Re- gionale di Lavoro dei settori Alimentare e della Panifica- zione del Friuli Venezia Giulia, firmato il 1° gennaio 2018, che dovrà essere informata dalle imprese per la fruizione di alcune specifiche disposizioni previste dal contratto, di seguito indicate:
to del limite massimo di 112 ore annue. Dovrà anche essere indicato il periodo di accumulo delle ore di flessibilità e il termine entro il quale il lavoratore deve fruirle, non oltre il termine di 6 mesi dall’accumulo, come previsto dal CCRL. La possibilità di adottare tale regime d’orario è subordi- nata all’invio di specifica comunicazione preventiva alla Commissione Paritetica Regionale territorialmente com- petente, utilizzando il modulo “Allegato 3 - Informativa per adozione di diverso regime di flessibilità”.
3) ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA ORE COLLETTIVA
1) DURATA MEDIA SETTIMANALE – ESTENSIONE DI ULTERIORI 6 MESI
(articolo 5 del CCRL)
La Commissione Paritetica Regionale deve essere pre- ventivamente informata dall’azienda che intende esten- dere oltre i 6 mesi, fino ad un massimo 12 mesi, il perio- do di durata media settimanale della prestazione lavo- rativa comprese le ore di straordinario.
Il suddetto periodo può essere esteso a fronte di ra- gioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro che comportino un’intensificazione del lavoro, nelle ipotesi previste dal CCRL, da indicare nella co- municazione.
La possibilità di adottare tale regime d’orario è subor- dinata all’invio di specifica comunicazione preventiva alla Commissione Paritetica Regionale territorialmente competente, utilizzando il modulo “Allegato 2 - Infor- mativa per estensione periodo di calcolo della durata media settimanale”.
2) ADOZIONE DI DIVERSO REGIME DI FLESSIBILITÀ
(articolo 5 del CCRL)
La Commissione Paritetica Regionale deve essere preven- tivamente informata dall’azienda del regime di flessibilità adottato, se diverso da quello previsto nel CCNL, nel rispet-
(articolo 5 del CCRL)
La Commissione Paritetica Regionale deve ratificare gli ac- cordi di “banca ore collettiva” stipulati in caso di congiun- tura negativa tra aziende e lavoratori, composta da una parte delle ore di permesso retribuito relativa alle festivi- tà soppresse; una parte delle ore di permesso retribuito dell’anno previste dal CCNL; le ore di straordinario effet- tuate, comprensive della traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni. Il monte ore così costi- tuito nel corso dell’anno potrà essere utilizzato dall’azien- da per far fronte a periodi di minore attività.
La possibilità di adottare tale regime d’orario è subor- dinata alla ratifica dell’accordo collettivo da parte della Commissione Paritetica Regionale territorialmente com- petente, utilizzando il modulo “Allegato 4 - Accordo con i dipendenti per la costituzione di una banca ore collettiva”.
4) CONTRATTO A TERMINE AGGIUNTIVO
(articolo 6, comma 7 del CCRL)
La Commissione Paritetica Regionale deve essere preven- tivamente informata dall’azienda, associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il CCRL, che intende stipu- lare un ulteriore contratto a termine aggiuntivo rispetto ai limiti previsti dal CCNL.
La possibilità di adottare tale regime d’orario è subordina- ta all’invio di specifica comunicazione preventiva alla Com- missione Paritetica Regionale territorialmente competen- te, utilizzando il modulo “Allegato 5 - Stipula contratto a termine aggiuntivo”.
5) RICHIESTA DI PARERE PER STIPULA DI ULTERIORI CONTRATTI A TERMINE
(articolo 6, comma 8 del CCRL)
La Commissione Paritetica Regionale deve valutare la ri- chiesta, debitamente motivata, dell’azienda, associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il CCRL, che in-
tende incrementare ulteriormente i contratti a termine ri- spetto ai limiti previsti dal CCRL.
La possibilità per l’impresa di avvalersi di tale possibilità è subordinata al parere positivo espresso dalla Commissio- ne Paritetica Regionale territorialmente competente, a se- guito di specifica richiesta, utilizzando il modulo “Allegato 6 - Richiesta di parere per stipula di ulteriori contratti a termine”
CONDIZIONI GENERALI PER L’AVVIO DELLE SINGOLE RICHIESTE
• le imprese devono inviare lo specifico modulo di richie- sta debitamente compilato all’indirizzo email del Bacino territoriale del territorio dove ha sede legale l’azienda
• entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, la Com-
missione territoriale di Xxxxxx ne prenderà visione e, previa informazione/consultazione dei componenti, darà seguito alla stessa
• possono adire la Commissione e le sue articolazioni terri- toriali solamente le imprese in regola con i versamenti al Fondo regionale di categoria ed alla bilateralità nei due anni precedenti e che rispettino integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimen- to e quello regionale.
MODULISTICA
La modulistica da utilizzare è scaricabile dal sito dell’Ebiart.
(Fonti: Accordo sindacale di istituzione della Commissione Pa- ritetica Regionale del settore Alimentare e della Panificazione)
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, accordo per le assunzioni nella regione Friuli Venezia Giulia
Lo scorso 3 agosto 2018 le associazioni datoriali regiona- li Confartigianato Imprese FVG e Cna FVG hanno sotto- scritto con le organizzazioni sindacali regionali il “Nuovo Accordo Interconfederale Regionale per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma profes- sionale” di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/2015, con il quale è possibile assumere giovani apprendisti dai 15 ai 25 anni, ancora impegnati nel percorso scolastico.
L’apprendistato “per la qualifica e per il diploma professio- nale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il cer- tificato di specializzazione tecnica superiore” costituisce uno strumento utile all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro al fine di conseguire il titolo di studio, può con- tribuire ad incrementare l’occupabilità dei giovani favoren- done l’inserimento nel mercato del lavoro nonché a con- trastare l’eventuale dispersione scolastica. In particolare, con tale tipologia contrattuale il giovane può conseguire:
• la qualifica professionale
• il diploma professionale
• il diploma di istruzione secondaria superiore
• il certificato di specializzazione tecnica superiore. L’apprendistato di primo livello rientra inoltre nel sistema duale nell’ambito dell’istruzione tramite una metodologia didattica di effettiva alternanza scuola-lavoro, introdotta con l’obiettivo di arricchire i percorsi del secondo ciclo con competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Nello scorso mese di dicembre 2017 era già stato sotto- scritto un Accordo Interconfederale Regionale per la disci- plina dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma pro- fessionale in Friuli Venezia Giulia, e nel mese di febbraio 2018 era stato stipulato l’Accordo Interconfederale Nazio- nale per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, per il diploma di istruzione tecnica e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Con il nuovo accordo le parti hanno siglato una sorta di “accordo quadro” per la stipula dei contratti di appren- distato cosiddetti anche “di primo livello”, prevedendo un raccordo tra quanto disciplinato dai due accordi inter- confederali già stipulati, uno a livello nazionale e l’altro a livello regionale (poiché il precedente accordo regionale sanciva la cedevolezza dello stesso rispetto ad un eventua- le Accordo nazionale e quest’ultimo faceva salvi gli accordi già sottoscritti a livello regionale): si è pertanto reso neces- sario definire la disciplina applicabile in caso di utilizzo di tale tipologia contrattuale.
DECORRENZA
Il nuovo accordo regionale si applica ai rapporti di appren- distato instaurati a partire dal 3 agosto 2018, data di sot- toscrizione dell’accordo, e annulla e sostituisce l’accordo regionale del 1° dicembre 2017.
CAMPO DI APPLICAZIONE
L’Accordo interconfederale si applica alle assunzioni con contratti di apprendistato “per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superio- re e il certificato di specializzazione tecnica superiore” di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 per le imprese artigiane e delle piccole e medie imprese che applicano i contrat- ti collettivi delle parti firmatarie del presente accordo e aventi sede legale nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L’accordo è applicabile anche agli apprendisti delle orga- nizzazioni sottoscrittrici, degli enti e delle società promos- se, costituite o partecipate dalle stesse.
REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO
Per poter assumere un ragazzo con contratto di apprendi- stato di primo livello il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:
a) capacità strutturale, ossia spazi per consentire lo svol- gimento della formazione interna, e in caso di studen- ti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
b) capacità tecnica, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;
c) capacità formativa, garantendo la disponibilità di un tu- tor aziendale.
STIPULA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO, P.F.I. E FORMAZIONE
Con il contratto di apprendistato di primo livello possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni di età.
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e contenere il Piano Formativo Individuale (P.F.I.). Il P.F.I. definisce, sulla base della qualificazione da conse- guire, la durata effettiva del contratto di apprendistato, la durata della formazione interna ed esterna e l’orario di la- voro nonché i criteri e le modalità di valutazione delle co- noscenze acquisite. Il Piano formativo individuale è redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro e stabilisce il contenuto e la durata della forma- zione dei percorsi. Il Piano Formativo Individuale può es- sere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
Come previsto dall’AI nazionale, il periodo di prova è pari a 90 giorni di effettivo lavoro.
DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi ed è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, come previsto dal DM 12.10.2015:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzio- ne e formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istru- zione e formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istru- zione secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzio- ne e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione pro- fessionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corri- spondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specia- lizzazione tecnica superiore.
Per quanto riguarda l’eventuale proroga di un anno si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e dal DM 12.10.2015.
RETRIBUZIONE
La retribuzione è stabilita in misura percentuale rispetto
al livello di inquadramento calcolato sulla retribuzione ta- bellare relativa al livello salariale nel quale l’apprendista sarà inquadrato al termine del percorso formativo, al lordo delle ritenute previdenziali ed a prescindere dalla durata del contratto, e coerente con lo stesso. La progressione retributiva è riferita al periodo di permanenza in azienda.
Progressione della retribuzione riferita alla prestazione di lavoro in azienda | |
Primo anno di inserimento in azienda | 50% |
Secondo anno di inserimento in azienda | 55% |
Terzo anno di inserimento in azienda | 60% |
Quarto anno di inserimento in azienda | 70% |
L’accordo chiarisce che per il primo anno di inserimento in azienda sarà erogata la percentuale come sopra definita anziché quella prevista dall’Accordo Interconfederale Na- zionale del 01.2.2018 a livello nazionale.
Per le ore di formazione:
- svolte presso l’impresa (formazione interna) all’appren- dista verrà riconosciuta una retribuzione pari al 10% quale valore minimo, di quella che gli sarebbe dovuta riferita alle percentuali in tabella;
- svolte presso l’istituzione formativa (formazione ester- na) il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, compresi gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti fatte salve eventuali previsioni contrattuali migliorative, collettive o individuali.
L’accordo inoltre prevede un elemento aggiuntivo al mi- nimo tabellare, in quanto dal mese successivo a quello di superamento del 18° anno di età del giovane apprendista, il trattamento economico sarà maggiorato di una quota mensile pari ad € 30,00 lordi (QUAPP quota aggiuntiva apprendista), omnicomprensiva, non incidente sugli isti- tuti diretti, indiretti e differiti, compreso il TFR.
LAVORATORI MINORENNI
In materia di orario di lavoro dei minori le parti richiamano l’applicazione della Legge n.977/1967 nonché l’interpello
n. 11/2016 del Ministero del lavoro.
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI SCOLASTICI
Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi for- mativi scolastici, all’apprendista non spetta, per il successi- vo anno di apprendistato, l’avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l’anno precedente.
TUTOR AZIENDALE
L’azienda nomina al proprio interno il tutor aziendale, che può essere anche lo stesso datore di lavoro. Le funzioni del tutor sono quelle previsto dal X.Xxx. 81/2015 e dall’art. 7 del DM 12.10.2015 e deve rispondere alle caratteristiche prescritte dal DM 28.2.2000 n. 22.
COMPUTO DEI PERIODI DI SOSPENSIONE NELL’AMBITO DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO
In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensio- ne involontaria del rapporto, la durata del contratto viene prorogata in conformità a quanto disciplinato per l’appren- distato professionalizzante dai rispettivi CCNL applicati.
NORME DI RINVIO
Al contratto di apprendistato si applicano le norme previ-
ste dal contratto collettivo applicato, dall’Accordo Inter- confederale Regionale, e, per quanto non espressamente disciplinato alle disposizioni di legge nonché all’Accordo interconfederale Nazionale del 1° febbraio 2018 e dalla regolamentazione contrattuale dell’apprendistato profes- sionalizzante, ivi comprese le disposizioni relative all’Assi- stenza sanitaria integrativa – San.Arti e obblighi di versa- mento alla bilateralità artigiana.
(Fonti: Nuovo Accordo Interconfederale Regionale per la discipli- na dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 3 agosto 2018)
Normativa del lavoro
Decreto Dignità convertito in Legge, le novità in materia di lavoro
Il 12 agosto 2018 è entrata in vigore la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione con modificazioni del De- creto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
La Legge di conversione del Decreto Legge ha apportato diverse modifiche e ha introdotto nuove discipline:
• al contratto a tempo determinato, introducendo un periodo transitorio per le proroghe e i rinnovi
• alla disciplina delle somministrazioni di lavoro a tempo determinato, introducendo un limite massimo di con-
tratti rispetto la forza lavoro dell’impresa utilizzatrice
• all’estensione delle prestazioni occasionali per alcuni settori (agricoltura, strutture alberghiere e ricettizie fino a 8 dipendenti)
• alla previsione di un esonero contributivo per i giovani under 35 anni di età per gli anni 2019 e 2020,
• all’innalzamento dell’importo delle indennità da corri- spondere nell’ipotesi di licenziamento ingiustificato
• a regole limitative della delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato.
COME CAMBIA IL CONTRATTO A TERMINE
Già il Decreto Xxxxx aveva apportato importanti modifi- che alla disciplina del contratto a tempo determinato, in particolare:
• la riduzione della durata massima da 36 a 24 mesi
• l’introduzione dell’obbligo di indicare la causale giusti- ficatrice per l’apposizione del termine per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, per le proroghe oltre i 12 mesi e per i rinnovi di un contratto
• l’aumento della contribuzione aggiuntiva ad ogni rinno- vo di contratto.
La Legge di conversione ha precisato che le nuove dispo- sizioni si applicano:
• ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati suc- cessivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero successivamente al 13 luglio 2018,
• ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
Pertanto con la conversione in Legge è stato previsto un periodo transitorio solo per le proroghe e i rinnovi dei contratti fino al 31 ottobre 2018, che restano soggetti alla previgente disciplina (durata massima di 36 mesi, 5 proroghe, nessuna indicazione della causale giustifi- catrice).
DURATA MASSIMA
La durata massima complessiva dei contratti a tempo de- terminato diminuisce da 36 mesi a 24 mesi.
Il primo contratto a termine potrà avere una durata mas- sima di 12 mesi, e potrà essere stipulato senza causale.
Il contratto può avere una durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24, solo a condizione che ci sia la presenza di una delle seguenti specifiche motivazioni (causali):
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordina-
ria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostituti- ve di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significati- vi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità, pertanto fino al 13 luglio 2018, e per le proroghe/rinnovi degli stessi fino al 31 ottobre 2018, la durata massima rimane quella previgente pari a 36 mesi e non è necessario apporre le causali.
RINNOVO DI UN CONTRATTO A TERMINE
Innanzitutto bisogna chiarire a cosa ci si riferisce con il ter- mine “rinnovo del contratto”, (istituto diverso dalla proro- ga, anche se nel linguaggio comune vengono spesso usati come sinonimi):
• il rinnovo del contratto è un nuovo contratto stipulato a tempo determinato tra lo stesso datore dopo che il precedente è scaduto nel rispetto dei termini di stacco previsti tra i due contratti (pari a 10/20 giorni a seconda della durata del contratto, o minori se modificati dalla contrattazione collettiva).
La Legge di conversione del Decreto Dignità prevede che il contratto a termine “può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1”, ovvero:
a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordina- ria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostituti- ve di altri lavoratori;
b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significati- vi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Pertanto ad ogni “rinnovo” del contratto è necessario spe- cificare le esigenze in base alle quali è stipulato, tra quel- le previste dalla norma, anche se la durata per sommatoria del primo contratto a termine e del rinnovo o di prece- denti rinnovi non supera la soglia dei 12 mesi. In caso di mancata indicazione delle causali, o di mancato riscontro della condizione indicata, il contratto si trasforma in con- tratto a tempo indeterminato.
I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati senza obbligo di indicazione delle causali.
Grazie alla previsione del periodo transitorio, in caso di stipula di un rinnovo di un contratto a termine fino al 31 ottobre 2018 si applicano ancora le precedenti di- sposizioni e pertanto:
- non è necessario indicare la causale
- può essere stipulato nel limite della durata massima di 36 mesi (calcolati, anche in sommatoria, tra contratti, proroghe, rinnovi, contratti di somministrazione a tempo determinato a partire dal 18.07.2012).
Per ogni singolo contratto a termine rinnovato si applica un incremento del costo contributivo pari 0,5% da som- marsi al contributo pari all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato.
PROROGHE
La proroga consiste in una modifica consensuale del con- tratto di lavoro in corso mediante la quale le parti sposta- no in avanti il termine precedentemente fissato per la sua scadenza. Pertanto, alla luce della Legge di conversione del Decreto Dignità, in caso di proroga:
- il numero massimo di proroghe sottoscrivibili diminuisce da 5 a 4 nel limite di durata di 24 mesi
- il contratto può essere liberamente prorogato nei primi 12 mesi
- l’indicazione della causale sarà necessaria per i contratti di durata superiore a 12 mesi, qualora il termine complessi- vo (termine iniziale + durata proroga) ecceda l’anno.
In caso di mancata indicazione delle causali oltre la so- glia dei 12 mesi, o di mancato riscontro della condizio- ne indicata, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali possono essere prorogati senza obbligo di indicazione delle causali. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 4, il con- tratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dal- la data di decorrenza della quinta proroga.
Grazie alla previsione del periodo transitorio, in caso di proroga di un contratto a termine fino al 31 ottobre 2018 si applicano ancora le precedenti disposizioni:
- numero massimo di 5 proroghe nel limite di durata di 36 mesi
- non è necessario indicare la causale.
LE CAUSALI
Il datore di lavoro è tenuto a giustificare motivando ana- liticamente le ragioni per le quali si avvale di un lavora- tore con contratto a termine anziché a tempo indetermi- nato quando:
- l’assunzione a tempo determinato è fin da subito di du- rata superiore a 12 mesi
- la durata complessiva del contratto a tempo determina- to superi i 12 mesi in conseguenza di una o più proroghe
- sia rinnovato un contratto a termine a prescindere dalla durata complessiva
pertanto:
• in caso di “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro” questi deve in- dicare la specifica attività lavorativa, diversa da quella ordinaria, giustificando la temporaneità (mansioni diver- se del lavoratore a termine rispetto ai lavoratori già pre- senti in azienda)
• in caso di “esigenze sostitutive di altri lavoratori”, spe- cificando il motivo della sostituzione e il nominativo del lavoratore sostituito
• in caso di “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”, specificando contemporaneamente le condizioni, ovve- ro sia l’esigenza temporanea di durata, sia l’entità di un incremento significativo dell’attività sia giustificare che tale attività non poteva essere prevista e programmata.
La causale non potrà consistere nella mera riscrittura di quanto riportato genericamente nel testo normativo, ma dovrà essere giustificata sulla base delle specifiche condi- zioni aziendali.
TUTELE
Il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza il limite era di 120 giorni).
(Fonti: Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione, con xxxx- ficazioni, del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, sulla Gaz- zetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018)
COSA CAMBIA PER LE SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO
La Legge di conversione del Decreto Legge ha modificato la disciplina delle somministrazioni di lavoro a termine, in quanto ora ai contratti stipulati tra somministratore e lavora- tore gli viene applicata la disciplina dei contratti a termine. Un’importante novità è rappresentata dal nuovo tetto posto al numero di contratti di somministrazione attivabili; il nuovo testo approvato prevede infatti che:
• il numero dei lavoratori somministrati (con contratto a tempo determinato) non può superare complessivamen- te, tenendo conto anche dei contratti a termine, il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in for- za presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del suddetto contratto (con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5), o nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno
• fermo restando il distinto limite numerico previsto per i contratti a tempo determinato stipulati direttamente tra lavoratore e azienda (limite legale del 20% o diverso limite contrattuale)
• salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore
• sono esclusi dall’applicazione dei suddetti limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato:
- lavoratori in mobilità
- soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali
- i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
La norma, pertanto introduce, un nuovo parametro di contingentamento fissando un limite legale del 30% quale sommatoria tra contratti a ter- mine e contratti di somministrazione a tempo determinato.
• ai contratti di somministrazione a tempo determinato
non si applica:
- la disciplina degli stacchi, c.d. stop and go (art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015)
- il limite di contingentamento previsto per i contratti a termine (art. 23 D.Lgs. n. 81/2015)
- i diritti di precedenza (art. 24 D.Lgs. n. 81/2015) previsti quindi solo per i contratti a termine.
• le nuove causali previste per i contratti a termine e introdotte dal Decreto Dignità (art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015), nel caso di ricorso al contratto di somministrazione si applicano esclusivamente all’uti- lizzatore
• viene reintrodotta la fattispecie della somministrazione fraudolenta, prevedendo che quando la somministra- zione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20€ per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di sommi- nistrazione.
VIOLAZIONI
Si ritiene utile ricordare che il D.Lgs. 81/2015, già nella sua precedente formulazione, prevedeva che “quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limi- ti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazio- ne”, e pertanto anche alla violazione di quanto previsto con il decreto dignità.
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ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE
DI GIOVANI UNDER 35 ANCHE PER IL 2019 E 2020
Il nuovo articolo 1-bis, introdotto dalla Legge di conver- sione del Decreto Legge, prevede un esonero dal versa- mento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, in favore dei datori di lavoro privati:
• con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate nel biennio 2019 - 2020
• di soggetti aventi meno di 35 anni alla data della pri- ma assunzione incentivata e che non abbiano avuto,
neanche con altri datori, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine i periodi di apprendista- to svolti presso altri datori di lavoro, qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero.
L’esonero è applicato su base mensile per un periodo massimo di 36 mesi ed è pari al 50% dei contributi pre- videnziali a carico del datore di lavoro, nel limite massi- mo di importo pari a 3.000 euro su base annua.
Tale agevolazione viene già fruita in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (n.205/2017) per le assunzioni ef- fettuate nel corso dell’anno 2018, mentre per il 2019 lo sgravio sarebbe spettato per giovani con età inferiore ai 30 anni.
Le modalità di fruizione dell’incentivo sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con- versione: non è pertanto scontato che le modalità opera- tive di fruizione dell’esonero 2018 siano le medesime di quelle che saranno previste con il decreto interministeriale per le assunzioni del 2019/2020.
COSA CAMBIA IN MATERIA DI INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
La Legge di conversione del Decreto Legge ha incremen- tato le somme delle indennità che l’azienda sarà obbligata a riconoscere al lavoratore in caso di licenziamento ille- gittimo per i lavoratori per i quali si applicano le tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), ovvero:
- ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015
- ai contratti di lavoro a termine trasformati a tempo inde- terminato dal 7 marzo 2015
- ai contratti di apprendistato trasformati a tempo indeter- minato dal 7 marzo 2015.
LICENZIAMENTO IN SEDE GIUDIZIALE
Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estre- mi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giu- dice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del li- cenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previ- denziale di importo pari a 2 mensilità (ridotta ad 1 per le imprese fino a 15 dipendenti) dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, così quantificata:
- non inferiore a 6 mensilità (nella previgente disciplina erano quattro) e non superiore a 36 (erano 24), per le imprese oltre i 15 dipendenti
- non inferiore a 3 mensilità (nella previgente disciplina era pari a due) e non superiore a 6 (invariato) per le im- prese fino a 15 dipendenti.
OFFERTA DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
La norma ha inoltre modificato la misura dell’indennità che il datore di lavoro deve riconoscere nell’eventuale offerta di conciliazione (di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015). Si ricorda che, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione del licenziamento (60 giorni), un importo netto non assog- getto a Irpef e contribuzione previdenziale, di ammontare pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, subordinata all’accettazione del lavoratore, nella seguente misura:
- non inferiore a 3 mensilità (nella previgente disciplina erano 2) e non superiore a 27 (erano 18) per le imprese oltre i 15 dipendenti
- non inferiore a 1,5 (era una) e non superiore a 6 men- silità (invariato) per le imprese fino a 15 dipendenti
L’accettazione dell’offerta da parte del lavoratore compor- ta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento.
Le eventuali ulteriori somme pattuite a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono sog- gette al regime fiscale ordinario.
Fondo di categoria metalmeccanico, confermati per il 2018 i contributi per la formazione del personale
Confartigianato Imprese FVG, CNA e le Organizzazioni Sindacali dei Metalmeccanici FIOM-FIM-UILM del Friuli Venezia Giulia hanno confermato anche per l’anno 2018 il contenuto del precedente regolamento per gli interven- ti per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale dipendente del comparto artigiano metalmec- canico.
Il Fondo di categoria eroga un contributo economico per i dipendenti e rimborsi all’azienda per la “formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari o soci collaboratori delle aziende artigiane. In particolare sono previsti incentivi economici per i lavorato- ri che partecipano a corsi di aggiornamento professiona- le”, modulato in base al numero di ore di corso effettuate, secondo il seguente schema:
Numero ore corsi | Contributo per dipendente | Rimborso economico azienda |
≥ 16 | € 300,00 | € 200,00 |
≥ 24 | € 400,00 | € 270,00 |
≥ 32 | € 550,00 | € 350,00 |
L’erogazione dei contributi, nei limiti delle risorse dispo- nibili per l’anno, è condizionata alla regolarità dei versa- menti nell’ultimo biennio da parte dell’Azienda all’Ente Bilaterale e al Fondo categoriale Metalmeccanici, nonché dal rispetto del CCNL e del CCRIL del settore Metalmec- canico per le imprese artigiane in vigore e dei vigenti ac- cordi interconfederali inerenti il sistema della bilateralità. Il contributo è riconosciuto nella misura in cui il singolo lavoratore abbia frequentato o frequenti nell’anno uno o più corsi per almeno 16 ore.
La partecipazione ai corsi deve risultare per almeno l’80% delle ore di corso previste.
Le domande di contributo, corredate della documentazio- ne richiesta devono essere presentate all’Ebiart entro il 31 marzo 2019 (modulistica sul sito). I contributi vengono erogati solo e soltanto in relazione alla prima soglia previ- sta (n.16 ore di corso) anche nei casi di attività formativa realizzata nel corso del 2017 assommata alle ore di forma- zione realizzate nell’anno 2018.
(Fonti: CCRIL 2001 del Friuli Venezia Giulia, verbale di accordo relativo al regolamento per gli interventi per la formazione del settore metal- meccanico - Regolamento 20 giugno 2018)
Trieste
Bando Voucher digitali I4.0 per le PMI dei territori di Gorizia e Trieste – 2017/2018
Concessione di contributi per l’acquisizione di consulenze e formazione in tema di digitalizzazione delle imprese
FINALITÀ:
Nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale – PID, la Camera di commercio Venezia Giulia mette a disposizione delle imprese 156.170,00 euro sotto forma di voucher a fondo perduto, per favorire l’utilizzo di servizi o soluzio- ni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali del Piano Impresa 4.0.
SOGGETTI AMMISSIBILI:
Micro e PMI, aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento della rendicontazione delle spese sostenute – nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Venezia Giulia.
INTERVENTI AMMISSIBILI:
Al momento della presentazione della domanda i progetti possono essere di tre tipologie:
a) già terminati; b) in fase di realizzazione; c) non ancora iniziati.
Gli interventi finanziabili devono riguardare servizi di con- sulenza e percorsi formativi focalizzati sulle nuove com- petenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Industria 4.0.
A titolo esemplificativo: soluzioni per la manifattura avan- zata, manifattura additiva, soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva (realtà aumentata, realtà virtuale, ricostruzioni 3D); simulazione; Industrial Internet e IoT; cloud; cybersicurezza e business continuity; Big data e analytics; soluzioni tecnologiche digitali di filiera per la ge- stione della supply chain; software, piattaforme e applica- zioni digitali per la gestione della logistica.
Corsi sicurezza
Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di
SPESE AMMISSIBILI
Servizi di consulenza e formazione previsti dal Bando. Le spese devono essere sostenute a partire dal 1/1/2018.
LIMITI DI SPESA E DI AIUTO
Le agevolazioni sono accordate sotto forma di contributo a fondo perduto e concesse ai sensi del Reg. n. 1407/2013, aiuti “de minimis”.
I voucher avranno un importo massimo di euro 6.000,00. La percentuale contributiva è del 70% dell’importo com- plessivo delle spese ammesse, al netto dell’IVA.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Termini di presentazione: dalle 9.00 del 3 settembre 2018 sino alle ore 12.30 del 30 novembre 2018.
La domanda, redatta su apposita modulistica e firmata digitalmente, deve essere inviata a mezzo posta elettro- nica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cciaa@pec. xx.xxxxxx.xx
PROCEDIMENTO VALUTATIVO
È prevista una procedura a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
CONTATTI
Per informazioni potete contattare l’Ufficio Credito e Fi- nanziamenti della Confartigianato Trieste, referente dott. ssa Xxxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx; Tel. 000 0000000).
Regolamento e modulistica del Bando reperibile su: www. xxxxx.xx.xxxxxx.xx sezione Contributi.
CORSI IN PROGRAMMA ANNO 2018
sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate.
Si invitano pertanto gli interessati a contattare l’Ufficio
Antincendio Aggiornamento (2 e 5 ore) rischio basso e medio
Rspp Aggiornamento (6, 10 e 14 ore)
Settembre
Ambiente Sicurezza Energia (tel. 0000000000 oppure email xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx) per eventuali informazioni
rischio basso - medio - alto Ottobre
e per poter procedere con le preiscrizioni ai singoli corsi sotto indicati.
Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste
Sicurezza Lavoratori Base (8, 12 e 16 ore) rischio basso - medio - alto
Antincendio Aggiornamento (2 e 5 ore) rischio basso e medio
Sicurezza Lavoratori Aggiornamento (6 ore) rischio basso - medio - alto
Ottobre
Ottobre Novembre
avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in
scadenza.
Primo Soccorso Aggiornamento (4 e 6 ore) Novembre
Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale
Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste
Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane (associate e non associate) ubicate nel territorio provin- ciale momenti informativi e formativi sull’aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.
Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamen- te formate per garantire un’attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l’esclusività durante il momento formativo con l’obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle sin- gole esigenze imprenditoriali.
Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:
• Accesso al credito e finanziamenti (referente dott. ssa Xxxxxxxxx Xxxxx) – 040/3735211-214
• Normative di gestione contabile e gestione fatture elettroniche (referente dott.ssa Mariagrazia Huez) – 040/3735210
• Normative ambientali, di sicurezza e di igiene del lavoro (referente dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx) – 040/3735258
• Normative di gestione dei rapporti di lavoro e ge- stione welfare aziendale (referente Consulente del Lavoro Xxxxxxxxx Xxxxxx) – 040/3735257
Per programmare il momento formativo nelle tematiche prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di Direzione – dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx (040/3735202) – che coordinerà lo staff formativo o direttamente i referenti se- gnalati.
Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della FondazioneCRTrieste.
Pordenone
Corso addetti gru a torre a rotazione bassa e alta
Confartigianato Imprese Pordenone organizza un corso per ottenere l’abilitazione all’utilizzo della gru a torre a rotazione bassa e alta della durata di 14 ore.
Il corso è destinato a tutti i lavoratori (titolari, dipenden- ti, collaboratori, ecc.) addetti alla conduzione di Gru a Torre.
L’obbligo all’abilitazione degli operatori per l’utilizzo delle attrezzature deriva dall’accordo Stato/Regioni del
22/02/2012, pubblicato il 12/03/2012 nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 60, che riguarda “L’in- dividuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è ri- chiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.
Per informazioni e/o iscrizioni contattare l’Ufficio Forma- zione ai numeri 0434/509250 – 269 oppure il funzionario di Categoria Xxx. Xxxxxx Xxxx al numero 0434/509207.
Progetto GO TO MARKET: incontri sul territorio
in collaborazione con il Cluster Arredo e Sistema Casa
Informiamo che Confartigianato Imprese Pordenone orga- nizza, in collaborazione con ICIDE, società del Cluster Ar- redo e Sistema Casa che si occupa dei servizi per lo svilup- po commerciale del Made in Italy, due incontri dal titolo GO TO MARKET: Percorsi di sviluppo commerciale per le aziende artigiane.
Gli incontri tratteranno temi inerenti strategie e strumenti per lo sviluppo commerciale, certificazioni di gruppo, non- ché i vari aspetti del digitale a misura di impresa artigiana, e si terranno:
• martedì 25 Settembre – ore 18.30 presso la sede di Confartigianato Imprese Pordenone in Xxx xxxx’Xxxxxxxx- xx 0 - Xxxxxxxxx
• mercoledì 6 Settembre – ore 18.30 – presso la sede mandamentale di San Xxxx al Tagliamento – via Forga- ria, Zona Industriale Ponte Rosso – San Xxxx al Taglia- mento
Per informazioni contattare Xxxx Xxxxxxxxxx allo 0434 509261 o all’indirizzo e-mail į.bortoluzzi@confartigianato. xxxxxxxxx.xx
Pordenone
Inail, sconto alle imprese che investono
Pronti i nuovi modelli per la richiesta all’istituto Confar- tigianato Pordenone informa che alla sezione Moduli e Modelli del sito INAIL (xxx.xxxxx.xx) è reperibile il nuovo modello OT/24 anno 2019, che come ogni anno con- sentirà alle imprese di richiedere uno sconto sul premio assicurativo INAIL dovuto.
Inail prevede infatti una riduzione del tasso medio di tarif- fa per tutte le aziende che abbiano effettuato, nel corso del 2018, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (è comunque indispensabile il rispetto integrale di tutte le disposizio- ni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro). La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, secondo lo schema seguente:
L’elenco degli interventi considerati validi ai fini della concessione del beneficio è riportato proprio all’interno del modello OT/24: ogni intervento ha un diverso pun- teggio ed è necessario raggiungere i 100 punti per poter inoltrare la domanda.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Onli- ne presente sul sito xxx.xxxxx.xx, entro il termine del 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione pro- bante richiesta dall’Istituto.
Per le imprese interessate è quindi estremamente impor- tante consultare immediatamente il modello e la relativa guida allegati alla presente comunicazione, al fine di poter completare gli interventi scelti entro il 31 Dicembre 2018. Per informazioni: Xxxx Xxxxxxxxxx, Tel. 0000 000 000.
Lavoratori-anno | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 11 a 50 | 18% |
Da 51 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
Udine
Corso intensivo + esami - patentino f-gas impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore
Teoria, pratica ed esame a Udine
Gli operatori e le aziende che svolgono il controllo perdi- te, di recupero gas, l’installazione, la manutenzione e ri- parazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, con- dizionamento d’aria, pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra devono certificarsi secondo le indicazioni del DPR 43/2012.
ARGOMENTI
Fornire agli operatori conoscenze tecniche, sulla norma- tiva di sicurezza e di esecuzione pratica per ottenere le competenze necessarie al superamento dell’esame per la certificazione ai sensi del DPR 43/2012.
DESTINATARI
Titolari e dipendenti che svolgono una o più delle se- guenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti F- Gas
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra
3) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento.
DATA E SEDE
Il corso si svolgerà a Udine con questo calendario e nelle sedi indicate:
• Giovedì 11 ottobre (8:30/17:30) Teoria
Ufficio Udine1 di Confartigianato - viale Ungheria 71 (sala B) a Udine
• Venerdì 12 ottobre (8:30/13:00) Pratica
• Venerdì 12 ottobre (dalle 14:00) Xxxxx
Ufficio di UdineNord di Confartigianato Udine Servizi srl, in xxx Xxxxxxx 0
ADESIONI
Entro il 5 ottobre utilizzando il modulo presen- te sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx alla sezione Servizi>Formazione. Il corso sarà attivato con un minimo di
7 partecipanti.
QUOTA D’ISCRIZIONE
Il costo per le aziende iscritte a Confartigianato è di € 915,00 (€ 750+IVA) a partecipante e comprende:
• la formazione teorica e pratica
• il materiale didattico
• l’esame e l’emissione del Certificato da parte dell’Ente certificatore
• l’inserimento del certificato nel registro F-Gas da parte dell’Ente certificatore
• la ripetizione dell’esame in caso di mancato superamento. Non sono compresi i costi per l’iscrizione della persona al registro F-gas (necessaria per il rilascio del certificato). Effet- tuare il pagamento solo dopo avere ricevuto conferma della disponibilità da parte di Confartigianato.
PER INFORMAZIONI
Xxxxxxxx Xxxxxx Ufficio Categorie tel. 0000 000000 e-mail xxxxxxx@xxx.xx
Corso - Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali addetti
Norma CEI 78-17:2015
La Norma CEI 78-17, vigente dal 1° agosto 2015, costituisce la revisione della precedente edizione denominata CEI 0-15. La nuova edizione riguarda, oltre che le cabine elettriche MT/BT anche le cabine MT/MT dei clienti/utenti finali e si ap- plica a tutti gli impianti elettrici riguardanti tali cabine, siano essi dedicati alla produzione che di tipo passivo.
La regolare manutenzione elettrica anche delle cabine è un obbligo previsto dal D.Lgs 81/08, così come le verifiche ma- nutentive che ne derivano.
La norma definisce le attività e le professionalità che atten- gono alla manutenzione in modo da evitare l’insorgenza dei guasti.
SCOPO DELLA NORMA
La Norma CEI 78-17 ha lo scopo di fornire le indicazione tecniche per l’esecuzione in sicurezza i lavori di manuten- zione nelle cabine elettriche:
• definendo le varie tipologie di manutenzione e le com- petenze richieste ai manutentori, fornendo indicazioni sulla scelta delle imprese e sulle prestazioni contrattuali
• fornendo una serie di schede operative esemplificative degli interventi manutentivi ed i relativi criteri di reda- zione delle schede stesse.
DESTINATARI E COMPETENZE
Il corso è destinato agli addetti alla manutenzione delle cabine. Considerata la stretta relazione fra le due norme, è opportuno che gli addetti siano in possesso delle com- petenze previste dalla Norma CEI 11-27.
DATA, ORARIO E SEDE
La durata del corso è di 8 ore (8:30/12:30 e 14:00/18:00) e si svolgerà lunedì 5 novembre 2018 nella sede di Udine Nord di Confartigianato in via Puintat 2 - complesso Meri- xxxxx (sulla rotonda del Terminal Nord).
ADESIONI
Entro il 29 ottobre 2018 direttamente on-line da l link presente alla pagina xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx- vizi/formazione/area-categorie
COSTO
• € 150,00/pers. riservato alle aziende iscritte a Confar- tigianato
• € 225,00/pers. aziende NON iscritte a Confartigia- nato
Il pagamento va effettuato solo dopo avere ricevuto con- ferma della disponibilità da parte di Confartigianato.
I costi indicati comprendono l’IVA.
CONTRIBUTO FONDO METALMECCANICO EBIART
Ricordiamo che le aziende in regola con i versamenti de- gli ultimi 2 anni al fondo Metalmeccanico Ebiart, potranno ottenere il contributo per la formazione, al raggiungimen- to di 16 ore di formazione del lavoratore che frequenta il corso.
INFORMAZIONI
Xxxxxxxx Xxxxxx Ufficio Categorie tel. 0000 000000 e-mail xxxxxxx@xxx.xx skype xxx.xxxxxxx
Udine
Corso - Impianti elettrici nei cantieri
Gli impianti elettrici installati nei cantieri sono considerati come impianti a maggior rischio elettrico per diversi fattori:
• la provvisorietà, che induce spesso a trascurare i proble- mi legati alla sicurezza
• le condizioni ambientali gravose, trattandosi spesso di luoghi che sono bagnati o umidi
• la presenza di persone poco consapevoli del rischio elet- trico
• la perdita delle caratteristiche di sicurezza delle attrezza- ture a causa dell’attività di cantiere.
Anche per questi motivi, per questi impianti sono richiesti sistemi di protezione più severi rispetto a quanto richiesto negli ambienti normali.
L’insieme dei componenti elettrici, elettricamente dipen- denti, installati all’interno dell’area delimitata dal recinto di cantiere, costituiscono l’impianto elettrico di cantiere (Guida CEI 64-17).
L’impianto elettrico di cantiere deve essere realizzato nel rispetto delle Norme CEI, in conformità alla Norma CEI 64-8/7, alla Guida CEI 64-17, nonché alle prescrizioni delle Norme CEI applicabili ai singoli componenti dell’impianto.
PROGRAMMA
a) La legislazione vigente in materia di impianti elettrici nei cantieri edili
b) Effetti del transito di corrente elettrica nel corpo umano
c) Tipologie di alimentazione degli impianti elettrici di cantiere
d) Protezione dai contatti diretti, indiretti e dalle sovracor- renti
e) Quadri elettrici di cantiere
f) Installazione di prese a spina, avvolgicavi e cavi nei can- tieri
g) Illuminazione artificiale di cantiere
Capitani Coraggiosi 2018
h) Protezione contro i fulmini: valutazione e misure da adottare
i) Documentazione minima dell’impianto elettrico di can- tiere
DATA, ORARIO E SEDE
La durata del corso è di 4 ore (14:30/18:30) e si svolgerà mercoledì 21 novembre 2018 nella xxxx xxxxxxxx xxxx’xxxx- xxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Servizi srl, in xxx Xxxxxxx 0 x Xxxxx.
ADESIONI
Entro il 16 novembre 2018 direttamente on-line dal link presente alla pagina xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx- zi/formazione/area-categorie.
Sono disponibili complessivamente 30 posti, assegnati in ordine cronologico di ricevimento. Nel caso di adesioni eccedenti, sarà valutata l’organizzazione di una sessione aggiuntiva.
COSTO
• € 67,10/pers. riservato alle aziende iscritte a Confartigia- nato ed agli iscritti al Collegio dei Periti Industriali di Udine
• € 164,70/pers. aziende NON iscritte a Confartigianato Il pagamento verrà richiesto da Confartigianato dopo la conferma dell’organizzazione del corso parte.
I costi indicati comprendono l’IVA.
CONTRIBUTO FONDO METALMECCANICO EBIART
Ricordiamo che le aziende in regola con i versamenti de- gli ultimi 2 anni al fondo Metalmeccanico Ebiart, potranno ottenere il contributo per la formazione, al raggiungimen- to di 16 ore di formazione complessive del lavoratore che frequenta il corso.
INFORMAZIONI
Xxxxxxxx Xxxxxx Ufficio Categorie tel. 0000 000000 e-mail xxxxxxx@xxx.xx skype xxx.xxxxxxx
Venerdì 5 Ottobre a Buttrio la quinta edizione del premio dedicato ai nuovi imprenditori artigiani
“Capitani Coraggiosi 2018” è un evento promosso dal Movi- mento Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine dedica- to ai nuovi artigiani che hanno avviato la propria impresa fra il 2017 ed oggi, con lo scopo di premiare capitani d’impresa che si sono messi in gioco con coraggio. Un’iniziativa nata dalla volontà di riconoscere l’audacia e la perseveranza degli imprenditori, favorendo lo scambio e gli incontri tra nuove realtà artigiane per immaginare nuove prospettive, nuo- vi prodotti, nuove vie di scambio e iniziative. L’evento è in programma per venerdì 5 ottobre 2018 alle 17.30 a Villa Dragoni, in xxx Xxxxxx 00 x Xxxxxxx (XX).
“Capitani Coraggiosi” è:
• Uno “speed dating” per il business, ovvero un momento di incontro appositamente pensato per farti incontrare al- tre persone che, come te, giorno dopo giorno, lavorano per far crescere la propria impresa e sviluppare nuove oc-
casioni. Il luogo dove costruire relazioni e conoscere nuovi punti di vista di imprenditori come te.
• La consegna del diploma di “Capitano Coraggioso” ai nuovi imprenditori che hanno avuto il coraggio di avviare un’impresa fra il 2017 e marzo 2018, con la distinzione tra categorie: Junior (under 30), Young (31-40 anni) e Senior (41-50 anni).
Premiare chi avvia un’impresa per noi significa dare un ri- conoscimento alle micro e piccole imprese, in particolare quelle artigiane, in quanto motore e forza dell’economia ita- liana. Se hai avviato l’attività d’impresa negli ultimi due anni (a partire da gennaio 2017) puoi inviarci la candidatura a partecipare gratuitamente alla serata compilando il mo- dulo online sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Segreteria organizzativa:
Giovani Imprenditori Confartigianato-Imprese Udine Tel. 0000.000000 E-mail: xxxxxxx@xxx.xx
Udine
Incontri formativi di leadership
“Dirigere con personalità” e “il carisma in azienda”
CONFARTIGIANATO UDINE SERVIZI organizza, per tutti gli imprenditori che vogliono gestire al meglio le proprie aziende con dipendenti, due interventi formativi gratuiti sulla Leadership.
Destinatari: titolari e responsabili di area
Date e luoghi: gli incontri si svolgeranno nelle seguenti sedi
Martedì 25 Settembre ore 18.00-19.30 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx, xxx Xxx Xxxxxxxx 00 (e-mail: xxxxxxx@xxx.xx; tel. 0000.000000) | DIRIGERE CON PERSONALITÀ |
Giovedì 4 Ottobre ore 20.45-22.00 | Hotel Ristorante Ai Gelsi Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx (e-mail: xxxxxxxx@xxx.xx; tel. 0000.000000) | DRITTI ALLA META: IL CARISMA IN AZIENDA |
ARGOMENTI GENERALI DEI DUE WORKSHOP:
• Analisi del Contesto;
• Le Logiche del Potere;
• L’elemento della Leadership;
• I 7 punti chiave di chi dirige;
• I Comportamenti organizzativi del Leader;
• I 3 Orientamenti principali;
• I 6 profili di Leadership Responsabile;
• Punti di Forza e Aree di Debolezza.
Corsi sicurezza
RELATORE:
Xxxxx Xxxxxxx, docente di Comunicazione & Leadership dal 1998, titolare di business Formula, Percorso Leader alla SDA Bocconi di Milano e Master in PNL.
Adesioni: a fini organizzativi, per partecipare agli incontri organizzati dall’Ufficio Sviluppo Commerciale e Marketing Strategico (ref. Xxxxxx Xxxxx, tel.0000.000000), è necessa- rio inviare una e-mail con nominativo ditta e delle persone partecipanti almeno due giorni prima di ogni evento agli indirizzi indicati nella tabella sopra riportata.
Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.
CORSO | OTTOBRE | NOVEMBRE |
PS - Primo Xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx - 00 xxx) | Xxxxx | |
AggPS - Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore) | Udine Manzano | Latisana |
AI M - Antincendio (rischio medio - 8 ore) | Udine | Udine |
AggAI M - Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) | Udine | Udine |
AI B - Antincendio (rischio basso - 4 ore) | Udine | Udine |
AggAI B - Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore) | Udine | Udine |
LAV - Formazione di base dei lavoratori | Udine | Udine |
AggLAV - Aggiornamento Formazione di base dei lavoratori (6 ore) | Udine | |
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori | Udine | |
AggCCE - Aggiornamento per Conduttore Carrelli Elevatori | Udine | |
CGA - Conduttore Gru su Autocarro | Udine | |
AggCGA - Aggiornamento per Conduttore Gru su Autocarro (4 ore) | Udine | |
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore) | Udine | |
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili | Udine | |
AggPLE - Aggiornamento Conduttore Piattaforme elevabili (4 ore) | Udine | |
AggPonteggi - Aggiornamento Ponteggi (4 ore) | Udine | |
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto) | Udine | |
Anticaduta (8 ore), Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta e dei Sistemi Linea Vita | Udine | |
PES/PAV - Formazione per operatori elettrici (16 ore) | Udine | |
AggPES/PAV - Aggiornamento formazione per operatori elettrici (4 ore) | Udine |
Udine
Seminario tecnico - Privacy
Le novità del D.Lgs. n. 101/18 di adeguamento Istruzioni per l’uso della documentazione aziendale
Il 4 settembre scorso è stato pubblicato il D.Lgs. n. 101/18, contenente le norme d’ adeguamento interne al Regolamento Europeo in materia di Privacy.
Il Decreto richiama espressamente i contenuti del GDPR, abbinandoli alle disposizioni del Codice Privacy del 2003, che rimane fonte di disciplina “sotto-ordinata” in via ge- nerale, o di attuazione nei casi in cui lo stesso GDPR ri- chiama i provvedimenti nazionali in determinate materie o ambiti.
Al fine di illustrare le novità di maggior rilievo, di forni- re indicazioni sulle modalità pratiche di uso della docu- mentazione necessaria all’adeguamento di ogni azienda al GDPR e al nuovo D.Lgs. n. 101/18, e per illustrare la normativa in tema videosorveglianza e geolocalizzazio- ne, la Sezione PMI di Confartigianato-Imprese Udine ha organizzato tre incontri che si svolgeranno come da pro- gramma.
PROGRAMMA
ore 17.45 - Registrazione partecipanti ore 18.00 - Introduzione
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Presidente Sezione
per la Piccola e Media Impresa
di Confartigianato-Imprese Udine
- Relazione
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Avvocato in Udine
- Introduzione e cenni sulla nuova Privacy
- Modalità pratiche per l’uso della documentazione aziendale
- Le novità del decreto di adeguamento:
• il trattamento dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro e dei curricula ricevuti;
• le violazioni e le relative sanzioni,
di carattere penale ed amministrativo;
• la “proroga” di otto mesi dall’entrata in vigore del decreto per l’applicazione in toto del regime sanzionatorio.
- La videosorveglianza e la geolocalizzazione nel GDPR
ore 19.00 - Le iniziative di Confartigianato Imprese
Xxxxxxxx Xxxxxxx
ore 19.15 - Domande dal pubblico ore 19.45 - Conclusioni
DATE E SEDI
• 1 ottobre 2018 a Xxxxx - Xxx Xxxxxxx, 0 - x/x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
• 11 ottobre 2018 a Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxx, 00
• 23 ottobre 2018 a Xxxxxxx - Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00
ADESIONI
Direttamente on-line dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
La partecipazione è gratuita ed è rivolta alle imprese che abbiano partecipato alle precedenti iniziative in materia di privacy sia per chi si approcci per la prima volta alla materia e voglia adeguare la propria impresa agli adempimenti ri- chiesti prima della scadenza del 19 maggio 2019.
PER INFORMAZIONI:
Xxxxxxxxx Xxxx - Sezione PMI
tel. 0000 000000 - e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Abbiamo bisogno di te per saperne di più...
Riceverai una telefonata da parte di Confartigianato Udine.
Si tratta di un’iniziativa nata nell’ambito del progetto di sviluppo “Obiettivo 2020”, per poterti offrire un servizio sempre più in linea con le tue esigenze e guardare insieme al futuro.
Grazie fin d’ora per la tua disponibilità.