LIBERATORIA STUDENTI/STUDENTESSE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS PARTNER COUNTRIES – KA107 CALL 2020
LIBERATORIA
STUDENTI/STUDENTESSE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS PARTNER COUNTRIES – KA107 CALL 2020
Il/La sottoscritto/a ………………………………..…………………………………………..
Codice fiscale ……………………………………..………………………………………….
Iscritto/a presso il Dipartimento/Centro ……………………………………
con riferimento alla richiesta di avvio della mobilità internazionale nell’ambito del programma
Xxxxxxx Partner Countries per cui è stato selezionato/a nell’ambito della Call 2020, ferma restando la copertura assicurativa predisposta dall’Ateneo in relazione agli infortuni e alla responsabilità civile, dichiara sotto la propria responsabilità:
a. di aver preso visione del documento “Scheda informativa per studenti e studentesse UniTO outgoing” pubblicato sul portale di Ateneo xxx.xxxxx.xx al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus+ Partner Countries - KA107 .
b. di essere consapevole che la mobilità è comunque subordinata all’accettazione dell’Istituto Partner e che l’accettazione potrebbe subire modifiche in considerazione di eventuali situazioni emergenziali (i.e. evoluzione della pandemia da COVID-19);
c. di tenersi costantemente aggiornata/o e di osservare eventuali norme per la prevenzione e la gestione della situazione di emergenza da COVID-19 e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel Paese di destinazione per chi arriva dall’Italia (o dal paese di domicilio attuale) e per chi rientra in Italia dal Paese ospitante quali eventuale quarantena, restrizioni, ecc.;
d. di seguire scrupolosamente le disposizioni dell’Istituto Ospitante, anche in relazione ad eventuali misure di contenimento del COVID-19, di aver preso visione e di accettare le condizioni di erogazione dei servizi presso l’Università/Ente di destinazione, quali le modalità di svolgimento della didattica on-line, l’eventuale mancato accesso ai servizi di base come alloggi universitari e mense, eventuale obbligo di stipula di coperture assicurative integrative, ecc.;
e. di essere consapevole dei disagi e dei rischi, oltre a quelli strettamente sanitari, che possono insorgere a causa di eventuali situazioni emergenziali e/o dovuti a circostanze intrinseche al paese di destinazione, quali la situazione di emergenza legata al COVID-19 e/o ad eventuali conflitti interni e/o esterni al paese di destinazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: quarantena, trasporto, alloggiamento, limitazioni di accesso alle strutture dell'Ateneo/Istituto ospitante, eventuale ottenimento del visto qualora richiesto dal Paese di destinazione, eventuali limitazioni nell’accesso ai servizi di base (i.e. corrente elettrica) in alcune destinazioni;
f. di assumere impegno formale, in caso di stipula di polizza assicurativa privata, a verificare le condizioni previste anche in riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19 e ad eventuali specifici requisiti previsti dal paese ospitante;
g. di sollevare l’Università degli Studi di Torino da ogni responsabilità connessa a eventuali costi sostenuti per le circostanze sopra elencate e per gli eventuali imprevisti legati all’interruzione/annullamento della mobilità per ragioni legate ad emergenze di varia natura e di essere consapevole che non sono previsti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza delle misure che potranno essere adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani).
DATA E LUOGO.…..……………………………………… FIRMA…………………………………………
ACCORDO PER LA MOBILITÀ PER STUDIO VERSO PARTNER COUNTRIES
Nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE Call 2020
Versione 06 del 30/09/2022
L’Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel. x00.000.0000000 – E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, di seguito denominata “Università”, rappresentata ai fini del presente contratto dalla/ dal Direttrice/Direttore della Direzione Innovazione e Internazionalizzazione
E
La/il “Partecipante” alla mobilità Erasmus+ verso Partner Countries:
Cognome …………………………………………..…….. Nome .………..……………………………………............
Nato a …………………………………………….…………..… Prov. ……… il ..……….……………………........
Nazionalità ………………………………..… Codice Fiscale …..……………………..………………………….……
Residente a ..…………..…………….………………………..…Prov. …………………. CAP .……………………
Indirizzo …………………………………..…………………………………………………………...
Tel. ……………………………………………… Cell. ……………………………………………...
Matricola .………………....... E-mail istituzionale (@xxx.xxxxx.xx) …………………….………………… ……………
Corso di Studi di 1° livello (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
…………………………………………………………………………………………………………
Corso di Studi di 2° livello o a Ciclo Unico (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
…….……………………………………………………………………………………………… ….
Altro: Master/Dottorato (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
…….……………………………………………………………………………………………….…. Vincitrice/Vincitore della borsa per la mobilità Erasmus+ verso Partner Countries per:
Studio - Students Mobility for Studies Tirocinio - Students Mobility for Traineeships
un totale di mesi: .......
Periodo previsto di mobilità all’estero dal ...................................... al ...................................
Eventuale periodo di mobilità virtuale dal paese di origine dal ……………….. al …………………
Università Partner …….……………………………………………………………………………
Indirizzo ….…………………………………………………………………………….........................
Città ….…………………………………………… Paese ….………………………………………...
HANNO CONCORDATO,
quali parti integranti di questo Accordo le condizioni seguenti e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo:
Allegato I Learning Agreement for Erasmus+ mobility for studies / for traineeships Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus+
Allegato IV Disposizioni in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà alla/al Partecipante il contributo finanziario proveniente dall’Unione Europea per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio/tirocinio nell’ambito del Programma Erasmus+ Partner Countries.
1.2 La/Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/tirocinio, come descritto nell’Allegato I.
1.3 La/Il Partecipante dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.
1.4 La/Il Partecipante dichiara che l’intera durata del periodo di mobilità prevista dal presente Accordo, comprensivo di altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all’estero per studio o per Traineeship/Placement nell’ambito del programma Erasmus+/LLP Xxxxxxx nel corso del medesimo ciclo di studio, non è superiore a 12 mesi per i corsi di studio 3+2 o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico.
1.5 La/Il Partecipante dichiara di non laurearsi presso l’Istituto di appartenenza durante il periodo di mobilità, pena l’annullamento della mobilità.
1.6 In relazione alle misure di contrasto al contagio da COVID-19, la mobilità potrà essere eccezionalmente avviata in modalità “virtuale”, con qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all’obiettivo della mobilità oggetto del presente Accordo e concordata in sede di Learning Agreement for Studies/Traineeships (i.e. “distance learning/training” organizzata dall’istituzione ospitante, etc.). La mobilità dovrà essere pianificata prevedendone il completamento con un periodo di attività all’estero, laddove la situazione lo consenta. In caso di mobilità svolta parzialmente in modalità virtuale e parzialmente all’estero la mobilità sarà di tipo “blended”.
1.7 Nel caso dovessero perdurare restrizioni legate all’emergenza COVID-19 che non consentono il regolare svolgimento della mobilità, la durata della mobilità all’estero potrà essere ridotta a favore di una maggiore durata della componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e all’estero, purché l’attività sia svolta entro il 31/07/2023 e sia rispettata la durata minima stabilita nella Guida al Programma e di cui all’art. 2.2 del presente Accordo. Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica non consenta alla/al Partecipante di completare la mobilità con un periodo di mobilità all’estero, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai fini del riconoscimento delle attività formative anche un intero periodo di mobilità virtuale. In caso di mobilità esclusivamente virtuale non è prevista l’erogazione della borsa di mobilità, ai sensi di quanto previsto all’art. 3 del presente Accordo.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA MOBILITA’ E REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO
2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo dimobilità.
2.2 La durata minima del periodo di mobilità ai fini di studio è di 3 mesi (90 giorni); la durata minima del periodo di mobilità ai fini di tirocinio (Erasmus Traineeships) è di 2 mesi (60 giorni) La durata complessiva del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compreso un periodo a zero-grant, che dovrà essere utilizzato solo in casi eccezionali.
2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo e con l’ultimo giorno di mobilità certificati dall’Istituto ospitante, sia essa blended, virtuale o all’estero.
2.4 Sulla base del periodo di mobilità all’estero dichiarato nel presente Accordo, la/il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per ............ mesi e giorni.
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa. Un’eventuale proroga del periodo di mobilità all’estero deve essere concordata e autorizzata sia dall’Istituto ospitante sia dall’Istituto di appartenenza. In ogni caso il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 31 luglio 2023.
2.6 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of Records) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, con la specifica del periodo di mobilità svolto all’estero e dell’eventuale periodo di mobilità virtuale.
2.7 La/Il Partecipante, per lo svolgimento della mobilità, deve obbligatoriamente possedere lo status di studentessa/studente regolarmente iscritta/o all’Università degli Studi di Torino, pena la nullità del presente Accordo. In particolare:
• in caso di mobilità al primo anno del corso di laurea magistrale (CdLM), il periodo di studio all’estero potrà iniziare solo a seguito di effettiva immatricolazione al CdLM, coincidente con il pagamento della I rata della contribuzione studentesca;
• per mobilità in anni diversi dal primo del corso di laurea magistrale, sarà necessario formalizzare l’iscrizione all’a.a. di svolgimento della mobilità, tramite il pagamento della I rata della contribuzione studentesca, prima dell’avvio della mobilità e comunque nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle scadenze amministrative di Unito. In caso di periodi di mobilità che inizino prima dell’apertura delle iscrizioni all’a.a. di riferimento, sarà considerata valida l’iscrizione all’a.a. precedente. Tuttavia, l’iscrizione all’a.a. 2022/2023 dovrà comunque essere formalizzata, tramite il pagamento della I rata della contribuzione studentesca, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle scadenze amministrative di Unito;
• in caso di mobilità di studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria, sarà considerata valida l’iscrizione all’a.a. precedente. Tuttavia, la mobilità dovrà concludersi entro il conseguimento della laurea. In caso di mancata laurea entro la sessione straordinaria, sarà necessario formalizzare l’iscrizione all’a.a. in corso.
2.8 Le condizioni di cui all’art. 2.7 sono da considerarsi clausole imperative e in caso di inosservanza comportano automaticamente la nullità del presente Accordo e la restituzione degli importi già erogati.
ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro 700,00 al mese (Euro 23,33 al giorno). L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi/giorni di mobilità (come specificato nell’articolo 2.4), moltiplicato per l’importo mensile/giornaliero in base alla durata della mobilità prevista all’estero. I mesi di mobilità, indipendentemente dalla loro durata, saranno considerati di 30 giorni. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
Al termine della mobilità, l’ammontare del contributo sarà ricalcolato sulla base delle effettive date di inizio e di fine del soggiorno Erasmus, limitatamente alla mobilità svolta all’estero, moltiplicando l’importo giornaliero per la durata della mobilità svolta all’estero.
3.2 Inoltre, la/il partecipante riceverà Euro come contributo per il viaggio.
3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dalla/dal Partecipante.
3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
3.5 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dalla/dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che la/il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio/tirocinio purché svolga e porti a termine le attività previste nell’Allegato I.
3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora la/il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se la/il Partecipante recede dall’accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l’importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui la/ il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l’importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all’articolo 2.3. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza e accettati dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE.
3.7 In caso di mobilità svolta in modalità blended o interamente virtuale (cfr. artt. 1.6 e 1.7 del presente Accordo), durante il periodo di mobilità “virtuale” alla/al Partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo, sulla base di quanto previsto dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, con Nota 4/2020 del 19/06/2020. Solo nel caso in cui la/il Partecipante dovesse concludere la mobilità con un periodo di mobilità all’estero, potrà ricevere il relativo contributo spettante per i giorni effettivi di mobilità all’estero. Come integrato nella Nota 5/2020 del 9/09/2020 dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, la/il Partecipante che si reca nel paese ospitante per seguire attività virtuali (del tutto o in parte) può ricevere l’intero contributo come previsto dalla Guida del programma e dalle relative Disposizioni nazionali.
3.8 Al termine della mobilità all’estero, blended o interamente virtuale, la/il Partecipante deve fornire prova delle effettive date di inizio e di fine della mobilità, certificate dall’Istituto ospitante con la specifica del periodo di mobilità svolto all’estero e dell’eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal paese di origine, al fine di verificare l’importo effettivamente spettante.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Un prefinanziamento, corrispondente al 90% dell’importo totale della borsa, sarà accordato alla/al Partecipante sulla base delle tempistiche di ricezione dell’Accordo firmato, ovvero avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese nel caso di ricezione dell’Accordo da parte della Sezione UNITA e Mobilità Internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello stesso mese; per gli accordi ricevuti dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento avverrà a partire dal giorno 25 del mese successivo. Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il pagamento avviene comunque nel mese successivo.
4.2 L’invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e della documentazione finale indicata all’art. 8 è considerato come la richiesta della/del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. A seguito della presentazione del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e della documentazione finale completa, l’istituto emetterà il pagamento del restante 10% secondo le tempistiche sopra indicate (art. 4.1), o un ordine di recupero in caso di rimborso.
4.3 I pagamenti saranno fatti tramite accredito su Conto corrente bancario o Bancoposta italiano, personalmente intestato o cointestato alla/al Partecipante, al Codice IBAN indicato diseguito:
Codice IBAN | |||||||||||||||||||||||||||
ARTICOLO 5 - CAUSE DI NON EROGAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA
5.1 Il periodo di mobilità all’estero per studio deve avere una durata minima di 3 mesi (90 giorni); il periodo di mobilità all’estero per tirocinio (Erasmus Traineeships) deve avere una durata minima di 2 mesi (60 giorni). La/Il Partecipante che non rispetta la durata minima prevista per la relativa tipologia di mobilità, è tenuto alla restituzione dell’intero importo erogato.
5.2 La/Il Partecipante che, per propria volontà o per cause di forza maggiore, sia costretta/o a rientrare anzitempo rispetto al periodo di permanenza previsto dall’Accordo, sarà tenuto alla restituzione dell’importo non spettante, calcolato sulla base delle modalità indicate all’art. 3.
5.3 La/Il Partecipanteaccetta:
• di effettuare il rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo;
• di effettuare il rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di rescissione del presente Accordo;
• di effettuare la restituzione parziale nel caso in cui l’importo percepito sia riferito ad un periodo di mobilità superiore a quello certificato dall’Impresa/Ente ospitante;
• di restituire l’intero importo del contributo e di non avere alcun riconoscimento dell’attività svolta all’estero in caso non presenti la documentazione relativa al periodo di mobilità secondo quanto indicato all’art. 8 del presente contratto.
5.4 In caso di restituzione, l’Università determinerà l’importo da restituire e le modalità per effettuare il versamento all’Ateneo.
5.5 Ove applicabile, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi di Ateneo, qualora la/ il Partecipante non proceda alla restituzione dell’importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall’Istituto, sarà disposto il blocco carriera.
ARTICOLO 6 - ASSICURAZIONE
6.1 La/Il Partecipante, durante il periodo di mobilità Erasmus+ (comprensivo di eventuale proroga autorizzata), mantiene la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura infortuni dell’Università degli Studi di Torino relativamente all’espletamento dell’attività didattica/formativa prevista dal presente Accordo, sulla base dei contratti stipulati dall’Ateneo con le compagnie di assicurazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale al percorso xxx.xxxxx.xx » Università e Lavoro » Tutela, sicurezza e salute
La/Il Partecipante è tenuta/o ad attivarsi autonomamente per eventuali coperture assicurative integrative, rispetto a quanto sopra indicato.
6.3 La copertura assicurativa sanitaria è obbligatoria. È obbligo della/del Partecipante informarsi sui requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante ed avere un’adeguata copertura assicurativa soprattutto in caso di necessità di specifico intervento medico, la/il Partecipante si impegna a verificare le condizioni previste anche in riferimento all’emergenza sanitaria in atto COVID-19.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
7.1 La/Il Partecipante, riceverà un invito a compilare il Rapporto Narrativo on-line (EU Survey) 30 giorni prima della fine del periodo di mobilità. La/Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione ai fini della corretta chiusura amministrativa del periodo di mobilità e della relativa richiesta di riconoscimento CFU. Le/I Partecipanti che non provvedono alla compilazione online del Rapporto Narrativo, possono essere tenute/i ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato alla/al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE FINALE
8.1 Entro 30 giorni dal termine dellamobilità la/il Partecipante dovrà presentare:
• Un documento attestante le date di inizio e di fine della mobilità (“Dichiarazione di Mobilità”), debitamente firmato e timbrato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero, per certificare le date di effettivo svolgimento del periodo di mobilità svolto. Tale documento dovrà riportare la specifica del periodo di mobilità svolto all’estero e dell’eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal paese di origine;
• Learning Agreement, nell’ultima versione utile, approvato dall'Università ospitante;
• un documento con i risultati conseguiti (Transcript of Records e dichiarazioni per ricerca per tesi/xxxxxxxx), qualora inviato o rilasciato dall’Ateneo Partner direttamente alla/al Partecipante;
• l’attestato di frequenza di eventuali corsi di lingua precedenti l’inizio del periodo di mobilità da considerarsi quali parte integrante del periodo di mobilità con le date di inizio e di fine del corso;
• Rapporto narrativo (EU SURVEY) come da art. 7.
8.2 La documentazione finale sarà considerata come la richiesta della/del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo. L’Istituto effettuerà il pagamento del saldo, o emetterà la richiesta di rimborso se dovuto.
8.3 Le/I Partecipanti che non abbiano inviato la documentazione finale entro 30 giorni dopo la conclusione del periodo di mobilità, possono essere tenute/i ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.
ARTICOLO 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
9.1 L’Istituto concorda con la/il Partecipante un programma di studio/tirocinio chiaramente definito prima che la/il Partecipante si rechi all’estero (Learning Agreement). Al termine del periodo di studio/tirocinio all'estero, l’Istituto ospitante deve rilasciare alla/al Partecipante sia l’attestato di partecipazione sia il Transcript of Records.
9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente contratto e che siano completate tutte le procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà alla/al Partecipante il riconoscimento accademico completo delle attività formative svolte presso l’Istituto ospitante come parte integrante del proprio corso di studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se la/ il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Istituto ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni imposte dagli Istituti partecipanti.
9.3 La/Il Partecipante non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
ARTICOLO 10 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO
10.1 L’Istituto potrà apportate eventuali modifiche al presente Accordo in conformità con eventuali aggiornamenti di normativa del Programma Erasmus+ o diverse indicazioni relative a eventuali situazioni di emergenza, quale, ad esempio, l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19.
10.2 Le eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.
ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
11.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
11.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e la/il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
ALLEGATO II: CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui la/ il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso la/il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se la/ il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte della/del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dalla/dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
La/Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. La/Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO IV - DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Art. 1– La/Il Partecipante dichiara di aver preso visione del documento “Scheda informativa per studenti e studentesse UniTO outgoing” pubblicato sul portale di Ateneo xxx.xxxxx.xx al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus+ Partner Countries
Art. 2 – La/Il Partecipante è consapevole che la mobilità è comunque subordinata all’accettazione dell’Istituto Partner e che l’accettazione potrebbe subire modifiche in considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale.
Art. 3 – La/Il Partecipante si impegna a tenersi costantemente aggiornato e ad osservare le norme per la prevenzione e la gestione della situazione di emergenza da COVID-19 e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel Paese di destinazione per chi arriva dall’Italia (o dal paese di domicilio attuale) e per chi rientra in Italia dal Paese ospitante quali eventuale quarantena, restrizioni,ecc.
Art. 4 – La/Il Partecipante si impegna a seguire scrupolosamente le disposizioni dell’Istituto Partner, anche in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, di aver preso visione e di accettare le condizioni di erogazione dei servizi presso l’Università/Ente di destinazione, quali le modalità di svolgimento dell’attività formativa on-line, l’eventuale mancato accesso ai servizi di base come alloggi universitari e mense, eventuale obbligo di stipula di coperture assicurative integrative, ecc.
Art. 5 – La/Il Partecipante è consapevole dei disagi e dei rischi, oltre a quelli strettamente sanitari, che possono insorgere a causa della situazione di emergenza legata al COVID-19 quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: quarantena, trasporto, alloggiamento, limitazioni di accesso alle strutture dell'Ateneo/Istituto ospitante, eventuale ottenimento del visto qualora richiesto dal Paese didestinazione.
Art. 6 – La/Il Partecipante, in caso di stipula di polizza assicurativa privata dichiara di assumere impegno formale a verificare le condizioni previste anche in riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19
Art. 7 – La/Il Partecipante dichiara di sollevare l’Università degli Studi di Torino da ogni responsabilità connessa a eventuali costi sostenuti per le circostanze sopra elencate e per gli eventuali imprevisti legati all’interruzione/annullamento della mobilità per ragioni legate all’emergenza COVID-19 e di essere consapevole che non sono previsti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza di misure di prevenzione sanitaria adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani edextra-urbani).
Torino, ……………………………………..
La/Il Partecipante
Cognome ………………..…………….……
Nome ..…………….……………………….
Firma ..…………….……………………….
Per l’Università
La Direttrice della Direzione Innovazione e Internazionalizzazione Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs
n. 82/2005
Direzione Innovazione e Internazionalizzazione - Sezione UNITA e Mobilità Internazionale