Contract
31 Agosto 2012
Indice
1- Il credito d’imposta assunzioni nel Mezzogiorno 1 le Regioni
2- Contratto di trasporto e altre tipologie 12
contrattuali – applicazione del regime di
responsabilità solidale
3- La Riforma del Lavoro 15
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a.
Redazione: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
1- Il credito d’imposta assunzioni nel Mezzogiorno, le Regioni
Fonti: Regione Abruzzo, Determinazione Interdirigenziale del 27 giugno 2012 Regione Calabria, Avviso Pubblico di giugno 2012
Regione Puglia, Deliberazione n.1312 del 29 giugno 2012 Regione Basilicata, Deliberazione n.843 del 29 giugno 2012 Regione Molise, Determinazione n.706 del 23 luglio 2012 Regione Sicilia, Avviso Pubblico n.1 del 25 luglio 2012
Regione Sardegna, Determinazione n.39262 dell’1 agosto 2012 Regione Campania, Decreto Dirigenziale n.633 del 24 agosto 2012
Il credito d’imposta finalizzato alla creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno è stato istituito dall’articolo 2 del D.L. n.70/2011 (il cosiddetto decreto sviluppo), ed è stato successivamente modificato dall’articolo 59 del D.L. n.5/2012 (il cosiddetto decreto semplificazioni).
Il Ministero dell’Economia e Finanze, poi, con il Decreto Ministeriale del 24 maggio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.127 del 1 giugno 2012) ha fornito le istruzioni operative utili a darne attuazione.
A seguito di quanto sopra le regioni interessate, quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, dovevano adottare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato decreto, il pertinente provvedimento che stabilisse le modalità e le procedure per la concessione del credito.
I singoli provvedimenti regionali vengono, qui sotto analizzati, riprendendo, con la prima regione tutto quanto disposto dalla norma, ed evidenziando le sole differenze in relazione alle altre regioni.
Regione Abruzzo
Con la Determinazione Interdirigenziale del 27 giugno 2012 viene approvato l’Avviso Pubblico denominato “Credito d’imposta per l’occupazione”, con la destinazione di risorse complessive pari a 4.000.000 di euro per le assunzioni a tempo indeterminato intervenute nei periodi definiti dall’avviso stesso.
Articolo 3 – Requisiti soggettivi dei lavoratori, tipologie di aiuto ed intensità delle agevolazioni A fronte della norma che prevede che possono accedere al beneficio i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, in soprannumero, di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” (come definiti dalla commissione europea), l’articolo 3 dell’avviso introduce ulteriori specifiche, in relazione ai lavoratori, quali:
- essere residenti, alla data di assunzione, presso un comune della regione Abruzzo, oppure iscritti all’AIRE (anagrafe della popolazione italiana residente all’estero) tenuta da un comune della regione Abruzzo (oltre che essere considerati lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato);
- non essere:
o pensionati,
o lavoratori delle agenzie di somministrazione non utilizzati direttamente dalle agenzie stesse,
o lavoranti a domicilio,
o dirigenti privati,
1
o soggetti che nell'ultimo rapporto di lavoro, cessato nei due mesi antecedenti, siano stati dipendenti a tempo indeterminato di datori di lavoro che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/imprese che provvedono alle assunzioni, ovvero con questi ultimi in rapporto di collegamento o controllo,
o lavoratori aventi legami di parentela od affinità entro il terzo grado o coniugio con il titolare/legale rappresentate del beneficiario.
L'aiuto viene erogato sotto forma di credito d'imposta e, per ogni singolo lavoratore, è calcolato non oltre il 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi (o 24 mesi) successivi all'assunzione del lavoratore svantaggiato (o molto svantaggiato).
I costi salariali (come definiti da tale articolo che riprende il Regolamento CE n.800/2008) comprendono:
1. la retribuzione lorda, prima delle imposte;
2. i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
3. i contributi assistenziali per figli e familiari (integrazioni salariali).
Articolo 4 - Beneficiari
I beneficiari dell’agevolazione sono tutti i datori di lavoro/imprese che assumono con le modalità ed alle condizioni stabilite.
Nello specifico, possono presentare istanza:
- le imprese private, incluse le imprese cooperative, regolarmente iscritte nel registro delle imprese dalla C.C.I.A.A.;
- gli studi professionali il cui titolare sia iscritto all'Albo/Ordine/Collegio professionale di competenza, ovvero, soggetti esercenti attività di natura professionale secondo le norme vigenti;
- altre organizzazioni di natura privata.
Tali soggetti devono avere xxxx xxxxxx x/x xxxxxxxxx xxxx'xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.
Inoltre, il luogo di lavoro delle persone assunte deve essere ubicato all'interno dei confini geografici della regione Abruzzo; è fatta espressa eccezione per i cosiddetti "cantieri mobili".
Articolo 5 - Requisiti oggettivi per la concessione del beneficio
Per poter accedere all’agevolazione i beneficiari devono assumere o aver assunto, con contratto a tempo indeterminato, uno o più lavoratori secondo la seguente tempistica:
• per accedere alla prima tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere state effettuate tra il 14 maggio 2011 e 1° giugno 2012,
• per accedere alla seconda tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere effettuate tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013.
Le assunzioni devono rappresentare un incremento occupazionale in termini assoluti (ULA) rispetto alla forza lavoro mediamente occupata, a tempo indeterminato, nei dodici mesi precedenti la data di assunzione; non si considerano decremento i posti occupati resisi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Inoltre, i lavoratori assunti a tempo parziale rilevano, per i calcoli, in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Articolo 6 – Divieto di cumulo
Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali relativi alle unità lavorative che danno diritto all’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quanto consentito.
Rispetto alla norma l’avviso in analisi aggiunge che gli aiuti non possono essere cumulati con gli incentivi all'occupazione erogati dalla Regione Abruzzo.
Nel caso in cui al datore di lavoro siano stati riconosciuti incentivi alle assunzioni relativi a specifici progetti della regione, le assunzioni possono essere finanziate purché riguardino altre unità lavorative rispetto a quelle ammesse a finanziamento.
L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.
Articoli 7 – 9
Modalità e termini per la presentazione della candidatura – Procedura di selezione
Con tali articoli la regione Abruzzo fornisce le proprie istruzioni in merito alla presentazione delle istanze per richiedere il credito ed alla relativa valutazione.
Per la prima tranche di finanziamento (assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012) l’istanza deve essere presentata in formato cartaceo e deve esser trasmessa con raccomandata con prova di consegna a partire dal 7 luglio 2012 ed entro il 31 luglio 2012.
Per la seconda tranche di finanziamento (assunzioni effettuate dal 2 giugno 2012 al 13 maggio 2013) la documentazione, le modalità e la tempistica si definiranno successivamente, solo in presenza di risorse residue, o di ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
L’ammissibilità delle candidature è disposta secondo l’ordine cronologico della data di invio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Se le risorse dovessero essere insufficienti per finanziare tutte le candidature presentate nella stessa giornata, si assicurerebbe un lavoratore per ogni datore di lavoro; nel caso di avanzo di risorse se ne assicurerebbe un altro, e così via.
Se non fosse possibile assicurare lo stesso numero di lavoratori a tutti, si procederebbe secondo priorità, cioè:
- minor numero di lavoratori in totale,
- settori innovativi,
- aree di crisi,
- maggiore anzianità anagrafica,
- sorteggio.
Al termine dell’istruttoria verranno pubblicati sul sito istituzionale della regione Abruzzo:
✓ l’elenco delle candidature inammissibili, con le motivazioni dell’esclusione,
✓ la graduatoria generale delle candidature finanziabili con gli importi.
Tale pubblicazione costituirà il presupposto per fruire del credito d’imposta.
Articolo 10 – Attuazione e monitoraggio
La regione Abruzzo dispone che i beneficiari inseriti in graduatoria debbano inviare:
1. ricevuta dell’avvenuta comunicazione obbligatoria telematica dell’assunzione del lavoratore,
2. stampa dei fogli numerati dell’estratto del Libro Unico del Lavoro, ove risulti l’iscrizione del lavoratore interessato,
3. la dimostrazione che l’assunzione costituisce incremento occupazionale.
Inoltre, al termine del periodo per il quale è prevista la fruizione del beneficio, il datore di lavoro deve autocertificare:
a. il mantenimento del posto di lavoro per il quale ha usufruito dell’agevolazione,
b. il mantenimento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato superiore a quello medio dei 12 mesi precedenti l’assunzione,
c. un prospetto riepilogativo mese per mese degli importi compensati,
d. la mancata utilizzazione di procedure CIG.
Articolo 11 – Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito nei confronti dell'Erario viene portato in compensazione, sul modello F24, esclusivamente con altri debiti dell'impresa nei confronti dell'Erario stesso, entro due anni dalla data dell'assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto part-time il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale di riferimento.
Articolo 12 – Revoca dell’incentivo
Il diritto al credito d'imposta decade, e comporta il recupero degli importi indebitamente compensati, nei seguenti casi:
• se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato diventa inferiore o pari a quello rilevato in media nei 12 mesi precedenti l'assunzione,
• se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 2 o 3 anni nel caso delle piccole e medie imprese o delle altre imprese,
• in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali, sia della normativa fiscale che di quella contributiva in materia di lavoro dipendente, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti per condotta antisindacale.
La regione Abruzzo prevede, inoltre, decadenza:
• xxx, a seguito di controlli su quanto dichiarato in autocertificazione, si rilevi che il datore di lavoro ha reso dichiarazioni false, incomplete o inesatte;
• in caso di utilizzo di procedure di CIG nei 12 mesi successivi all'assunzione, per la stessa qualifica professionale oggetto dell'incentivo.
Nel primo e nell’ultimo caso, di cui sopra, la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva la perdita del diritto; nel secondo e nel quarto caso la decadenza e la revoca operano con effetto retroattivo ed i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione di quanto già fruito; nel terzo caso è dovuta la restituzione del credito dal momento in cui è stata commessa la violazione.
Regione Calabria
Sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria del 6 luglio 2012 viene pubblicato l’Avviso Pubblico, di giugno 2012, denominato “Incentivi sotto forma di concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile, attraverso l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Calabria”, con la destinazione di risorse complessive pari a 20.000.000 di euro per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel periodo 14 maggio 2011 – 1 giugno 2012.
Articolo 3 – Soggetti beneficiari dell’intervento
L’avviso non si discosta dalla norma: beneficiari dell’intervento sono tutti i soggetti (datori di lavoro) che, nel periodo compreso tra il 14/05/2011 e il 1/06/2012, abbiano assunto a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati.
Danno diritto al credito gli incrementi del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione.
In caso di risorse residue, queste verranno assegnate alle assunzioni avvenute a partire dal 2 giugno 2012.
Articolo 4 – Misura e limiti di fruizione del credito d’imposta
Anche in relazione alla misura del credito non vengono date ulteriori indicazioni oltre a quanto già dettato dalla norma.
La novità introdotta dalla regione Calabria è che i soggetti beneficiari possono avanzare richiesta per un numero massimo di 10 unità di lavoro-annuo (ULA) incrementali.
Articolo 5 – Condizioni per ottenere l’aiuto
Articolo 6 – Modalità di presentazione delle domande di aiuto Articolo 7 – Procedura di valutazione delle istanze
Con tali articoli la regione Calabria fornisce le proprie istruzioni in merito alla presentazione delle istanze per il credito e in merito alla relativa valutazione.
L’istanza di fruizione dell’agevolazione può essere presentata a partire dalle ore 8.30 del settimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BUR Calabria, secondo le seguenti modalità:
- registrarsi sul sito della regione,
- scaricare domanda e dichiarazioni da allegare, da compilare in ogni parte,
- stampare domanda e allegati compilati, sottoscriverli e timbrarli, da parte del legale rappresentante,
- trasmettere tutto alla regione in formato cartaceo (raccomandata, servizi postali privati, consegna a mano),
- inviare tutto alla regione Calabria – dipartimento 10, anche tramite modalità on-line prevista.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, in duplice copia:
• istanza di accesso all’agevolazione con la dichiarazione attestante l’assunzione dei lavoratori, il loro numero e l’importo complessivo di aiuto richiesto da calcolare sulla base del costo salariale effettivo,
• dichiarazione relativa all’intensità di aiuto,
• dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ed il calcolo dell’incremento occupazionale,
• dichiarazione sostitutiva attestante che nei confronti dell’impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali,
• copia fotostatica del documento del titolare o legale rappresentante dell’azienda.
Il datore di lavoro deve dichiarare che l’assunzione per cui si richiede il beneficio è un aumento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti; se non è così, il datore di lavoro deve dichiarare che i posti vacanti sono conseguenza di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario, licenziamento per giusta causa.
Il datore di lavoro deve, inoltre, dichiarare che:
✓ non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una dichiarazione di aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune,
✓ non ha ricevuto aiuti di stato dichiarati incompatibili con le decisioni della CE,
✓ ha beneficiato di aiuti di stato dichiarati incompatibili con le decisioni della CE, ma non è tenuto alla restituzione delle somme fruite,
✓ oppure ha rimborsato,
✓ è in regola con l’applicazione del ccnl, il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi, la normativa sulla sicurezza del lavoro, il diritto al lavoro dei disabili, le normative in materia di lavoro in genere,
✓ non ha fatto ricorso alla cig, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi 6 mesi.
Le istanze vengono valutate, in base al possesso dei requisiti, dall’ufficio competente della regione Calabria, che definisce l’elenco dei soggetti ammissibili secondo l’ordine cronologico di partenza delle istanze stesse.
La Regione, poi, redige l’elenco dei soggetti ammessi e comunica, previa pubblicazione sul BUR Calabria, ai soggetti beneficiari l’accoglimento dell’istanza nei limiti dei fondi disponibili.
Articolo 8 – Modalità di erogazione degli incentivi
Le modalità di fruizione del credito sono le stesse già descritte in relazione alla regione Abruzzo.
Articolo 9 – Cause di esclusione
Sono considerati, in base all’avviso in analisi, motivi di esclusione:
• la presentazione delle istanze con modalità diverse da quelle previste,
• l’assenza delle diciture previste sulle buste,
• la presentazione da parte di soggetti diversi dai beneficiari,
• la presenza di destinatari diversi,
• la mancata chiusura delle buste,
• l’assenza di uno dei documenti prescritti,
• la mancata sottoscrizione della documentazione.
In relazione alle regole di cumulo delle agevolazioni in analisi, e alle cause di decadenza dal diritto ad esse, le indicazioni della regione Calabria non si discostano dalla norma generale (vale quindi quanto già descritto per la regione Abruzzo).
Regione Puglia
Con la Deliberazione della Giunta regionale n.1312 del 29 giugno 2012 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia n.104 del 17 luglio 2012) viene approvato l’Avviso Pubblico denominato “Credito d’imposta per l’occupazione dei lavoratori svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno”, con la destinazione di risorse complessive pari a 10.000.000 di euro per il finanziamento degli interventi definiti dall’avviso stesso.
Misure e limiti di fruizione del credito d’imposta
Rispetto alle disposizioni della norma e delle regioni precedenti, la Puglia dà indicazioni differenti con riguardo al calcolo del credito d’imposta.
Il credito è concesso, per ogni lavoratore assunto, nella misura del 50% del costo salariale lordo effettivamente sostenuto nei 12 mesi, o 24 mesi, successivi all’assunzione.
Il costo salariale lordo è:
➢ la retribuzione lorda prima delle imposte,
➢ i contributi obbligatori (oneri previdenziali),
➢ i contributi assistenziali per figli e familiari,
➢ la quota maturata di TFR e di ratei riferiti alle mensilità aggiuntive,
➢ gli oneri contributivi e previdenziali considerati al lordo delle agevolazioni di cui beneficia l’impresa.
Condizioni per ottenere l’aiuto e modalità di presentazione delle domande di aiuto
L’istanza deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line, a partire dal 23 luglio 2012 fino al 23 settembre 2012.
Per accedere al contributo i datori di lavoro, a pena di inammissibilità, devono inoltre presentare le dichiarazioni già descritte in relazione alle procedure della regione Calabria.
A conclusione della procedura telematica è necessario inoltrare tramite PEC:
1. il modello di domanda generato automaticamente dal sistema, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda,
2. la copia del documento d’identità del titolare o legale rappresentante,
3. la dichiarazione di iscrizione alla CCIAA o all’albo/ordine,
4. la dichiarazione che per le assunzioni effettuate non è stata superata l’intensità di aiuto previsto.
Procedura di valutazione delle istanze
La valutazione delle istanze riguarda il possesso dei requisiti in capo ai beneficiari e ai destinatari del credito, e viene effettuata sulla base della documentazione inviata telematicamente.
Entro 30 giorni dal 23 settembre 2012 la regione formula la graduatoria sulla base del criterio cronologico di arrivo delle istanze e comunica l’eventuale accoglimento ai soggetti beneficiari nei limiti dei fondi disponibili.
In relazione alle modalità di erogazione degli aiuti, alle cause di esclusione, alle regole di cumulo delle agevolazioni in analisi, e alle cause di decadenza dal diritto ad esse, le indicazioni della regione Puglia non si discostano da quanto già descritto sopra per le altre regioni.
Verifiche e controlli
La regione procede ad effettuare le ispezioni e verifiche ritenute opportune (anche a campione); tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’aiuto concesso deve essere tenuta a disposizione presso le sedi dei beneficiari per 5 anni.
Regione Basilicata
Con la Deliberazione n.843 del 29 giugno 2012 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Basilicata n.21 del 16 luglio 2012) viene approvato l’Avviso Pubblico denominato “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata”, con la destinazione di risorse complessive pari a 4.150.000 di euro per la realizzazione di quanto previsto nell’avviso stesso.
Articolo 5 – Destinatari
Al pari dell’Abruzzo, la regione Basilicata specifica che sono destinatari dell’avviso pubblico i lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” che alla data di assunzione siano residenti in Basilicata.
Articolo 6 – Requisiti oggettivi per la concessione del beneficio
In generale le indicazioni sono le medesime delle altre regioni.
Viene, però, introdotta una precisazione in caso di licenziamento per giusta causa del lavoratore assunto: al datore di lavoro spetta il beneficio in proporzione al numero di giorni di durata del rapporto di lavoro (senza la giusta causa il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’intero importo del credito compensato).
Viene, inoltre, precisato che per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere da luglio 2012, ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
Articolo 8 – Modalità e termini per la presentazione dei progetti
L’istanza viene presentata con modalità interamente on-line e per compilare la domanda è necessario eseguire i seguenti passaggi:
- registrazione al sito con indicazione dei dati del legale rappresentante del beneficiario;
- il sistema restituisce un’email di conferma della registrazione con le indicazioni per ottenere il PIN;
- con il PIN si accede al servizio “Centrale bandi” per compilare la domanda di partecipazione ed inviarla;
- il sistema assegna ad ogni domanda inviata una data ed un’ora di arrivo che valgono come presentazione all’Ufficio Protocollo.
I termini per la presentazione delle domande sono:
o 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso (pubblicato il 16 luglio, quindi 16 agosto) per la prima tranche di finanziamento (assunzioni 14 maggio 2011 – 1 giugno 2012);
o 1 ottobre 2012 – 13 giugno 2013 per la seconda tranche di finanziamento (assunzioni 2 giugno 2012 – 13 maggio 2013).
Articolo 10 – Esiti delle istruttorie
Articolo 11 – Modalità di pubblicizzazione dei risultati
Articolo 12 – Modalità di attuazione e gestione delle operazioni
Se le domande risultano in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, vengono inserite in graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Gli uffici regionali preposti approvano e pubblicano sul BUR e sul sito internet della regione le domande suddivise in 3 elenchi:
a. domande ammesse e finanziabili,
b. domande ammesse ma non finanziabili per mancanza di risorse,
c. domande non ammesse.
La pubblicazione sul BUR rappresenta la notifica agli interessati dell’esito dell’istruttoria e la comunicazione dell’eventuale accoglimento dell’istanza.
Tale comunicazione costituisce il presupposto per fruire del credito d’imposta, secondo modalità e termini che ricalcano quanto indicato dalle regioni esaminate in precedenza.
Regione Molise
Con la Determinazione del Direttore Generale n.706 del 23 luglio 2012 viene approvato l’”Avviso Pubblico rivolto ai datori di lavoro recante disposizioni per l’accesso al credito d’imposta”, con la destinazione di un importo complessivo pari a 1.000.000 di euro per il finanziamento degli interventi per l’attuazione dell’avviso stesso.
Articolo 3 – Soggetti beneficiari
L’intervento è rivolto ai datori di lavoro che nel periodo 14 maggio 2011 – 13 maggio 2013 incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato.
L’avviso precisa che le assunzioni devono riguardare lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti ai centri per l’impiego della regione Molise.
Articolo 5 – Requisiti di accesso
Articolo 6 – Modalità e termini di presentazione delle domande
Il datore di lavoro che tra il 14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012 ha assunto lavoratori a tempo indeterminato “con esclusione del contratto di apprendistato” presso una sede operativa in Molise, può presentare la domanda di contributo redatta in carta semplice compilando esclusivamente i modelli allegati all’avviso stesso.
Il termine per l’inoltro delle istanze scade il 28 settembre 2012, alle ore 12.00, e la documentazione da presentare, tramite consegna a mano in busta chiusa, è:
• la domanda di accesso all’agevolazione fiscale,
• la dichiarazione di responsabilità per la determinazione del costo salariale,
• la dichiarazione di responsabilità in relazione all’aumento o mancato aumento netto dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto alla media degli occupati,
• la copia fotostatica del documento del legale rappresentante dell’impresa e/o del datore di lavoro,
• la copia fotostatica del documento del lavoratore assunto.
Articolo 7 - Procedura di valutazione
La valutazione delle domande avviene, da parte del Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle candidature.
Viene effettuata:
✓ una graduatoria delle domande ammesse e finanziabili,
✓ una graduatoria delle domande ammesse ma non finanziabili per indisponibilità di risorse,
✓ un elenco delle domande non ammesse.
Le graduatorie e l’elenco vengono pubblicati sul B.U.R.M. e sul sito internet della regione Molise; la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati dell’esito dell’istruttoria.
In relazione alle modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni, alle cause di inammissibilità, alle regole di cumulo degli aiuti in analisi, e alle cause di decadenza dal diritto ad essi, le indicazioni della regione Molise non si discostano da quanto già descritto sopra per le altre regioni.
Regione Sicilia
Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.30 del 27 luglio 2012 viene pubblicato l’Avviso Pubblico n.1 del 25 luglio 2012 denominato “Credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati – Incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno”, con la destinazione di risorse finanziarie complessive pari a
65.000.000 di euro per l’attuazione dell’avviso stesso.
Articolo 3 – Soggetti beneficiari dell’intervento
Come già visto per alcune altre regioni, tale articolo dell’avviso dispone che sono destinatari dei benefici previsti i lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” che alla data di assunzione risultino domiciliati nel territorio della regione Sicilia.
Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande di aiuto
L’istanza ed i relativi allegati, per la concessione del credito, possono essere presentati dal 17 settembre 2012 e fino al 31 ottobre 2012.
L’unica modalità di presentazione è una specifica procedura informatica, raggiungibile con apposito link dal portale della regione.
La documentazione da trasmettere è la seguente:
a. istanza firmata digitalmente dal datore di lavoro o da un soggetto abilitato, e presentata tramite PEC,
x. xxxxxx tecnica “Richiesta concessione beneficio” firmata digitalmente dal datore di lavoro o da un soggetto abilitato,
c. scheda tecnica di “Asseveramento”,
d. dichiarazione, firmata digitalmente, attestante l’incremento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato,
e. procura speciale, solo in caso di presentazione integrale dell’istanza da parte di un professionista abilitato, dalla quale risulti il mandato ad operare in nome e per conto.
A seguito della creazione dell’istanza viene rilasciato un numero di pratica in automatico.
Articolo 7 - Verifica dei requisiti
Il dipartimento regionale preposto, entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle istanze (quindi entro il 30 novembre 2012), esaminerà la documentazione e definirà l’elenco dei soggetti ammessi a beneficio seguendo l’ordine cronologico di presentazione e l’elenco dei soggetti non ammessi al beneficio.
Articolo 8 – Modalità di erogazione del beneficio
I datori di lavoro le cui istanze sono ammesse al beneficio e finanziabili dovranno inviare a mezzo PEC e tramite procedura on-line:
✓ l’attestazione di spesa come da modello che sarà reso disponibile,
✓ la ricevuta telematica dell’avvenuta comunicazione obbligatoria dell’assunzione del lavoratore interessato,
✓ la certificazione bancaria del bonifico delle spettanze stipendiali erogate,
✓ l’estratto contributivo individuale Uniemens mensile,
✓ l’estratto contributivo collettivo Uniemens mensile,
✓ la copia F24 mensile da cassetto fiscale con estremi della quietanza per contributi inail,
✓ la dichiarazione che non sono oppure che sono intervenute variazioni nel numero unità lavorative assunte a tempo indeterminato successive alla presentazione dell’istanza.
Regione Sardegna
Con la Determinazione n.39262 del 1 agosto 2012 viene approvato l’Avviso Pubblico denominato “Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l’assunzione di lavoratori svantaggiati nella regione Sardegna”, con la destinazione di risorse complessive pari a 20.000.000 di euro per l’attuazione dell’avviso stesso.
Articolo 4 - Misure e limiti di fruizione del credito d’imposta
Con riguardo ai soggetti beneficiari dell’intervento la regione Sardegna non si discosta da quanto già previsto dalla norma e dalle altre regioni.
Dà, invece, indicazioni differenti con riguardo al calcolo del credito d’imposta.
Il credito, per ogni lavoratore assunto, è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi, o 24 mesi, successivi all’assunzione.
In base al Regolamento CE n.800/2008 i costi comprendono:
➢ la retribuzione lorda prima delle imposte,
➢ i contributi obbligatori (oneri previdenziali),
➢ i contributi assistenziali per figli e familiari.
L’articolo in analisi individua come rientranti nei costi salariali “la retribuzione lorda determinata secondo gli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive e la quota di contribuzione Inail. Detti costi salariali vanno depurati da eventuali sgravi contributivi previsti dalle leggi vigenti”.
Articolo 6 - Termini e Modalità di presentazione delle domande di aiuto
Le imprese interessate devono presentare:
• istanza di accesso all’agevolazione in originale e in bollo, contenente la dichiarazione attestante l’avvenuta assunzione dei lavoratori e l’importo complessivo richiesto calcolato sul costo salariale, e corredata da copia del documento del titolare o legale rappresentante dell’azienda;
• dichiarazione relativa ai destinatari delle azioni e dell’ammontare del contributo richiesto, e dichiarazione attestante il calcolo dell’incremento occupazionale,
• dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti.
La documentazione deve essere inoltrata in busta chiusa dal 20/09/2012 ed entro le 12.00 del 22/10/2012, attraverso i servizi postali o altri servizi autorizzati che garantiscano la tracciabilità (data e ora).
Articolo 7 – Procedura di valutazione delle istanze
Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze la regione formula la graduatoria delle stesse, sulla base dell’ordine cronologico di spedizione, nei limiti dei fondi disponibili (a parità di data e ora di spedizione si procede al sorteggio).
La graduatoria verrà, poi, pubblicata (con valore di notifica a tutti gli effetti) sul sito internet della regione Sardegna e conterrà, per i soggetti ammessi al beneficio, l’indicazione del “codice unico di progetto” generato dall’Amministrazione, che dovrà essere riportato su tutte le comunicazioni ufficiali verso la regione.
Contestualmente alla graduatoria la regione comunica ai beneficiari anche le istruzioni operative in merito alla documentazione da fornire per la verifica della spesa sostenuta.
In relazione alle modalità di erogazione degli incentivi, alle cause di esclusione, alle regole di cumulo degli aiuti, e alle cause di decadenza dal diritto ad essi, le disposizioni della regione Sardegna ricalcano quanto già indicato per le altre regioni.
Regione Campania
Con il Decreto Dirigenziale n.633 del 24 agosto 2012 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania n.54 del 27 agosto 2012) viene approvato l’Avviso Pubblico denominato “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – Credito d’imposta”, con la previsione (rinviata a successivo provvedimento) di destinazione della somma di
20.000.000 di euro per l’attuazione degli interventi.
Articolo 5 – Destinatari
Sono destinatari dei benefici previsti i lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” residenti in Campania.
Articolo 6 – Disposizioni generali per la concessione del beneficio
Possono accedere al credito i soggetti che hanno assunto o assumeranno uno o più lavoratori a tempo indeterminato tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013.
Con l’avviso pubblico vengono disciplinate le modalità e i termini per le richieste relative alle assunzioni tra il 14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012; la regione provvederà con un successivo avviso pubblico a stabilire le condizioni per le assunzioni dal 2 giugno 2012 al 13 maggio 2013.
Articolo 11 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda per poter accedere al credito deve essere inviata esclusivamente on-line, utilizzando i moduli messi a disposizione sul sistema informativo, a far data dal 10 settembre e fino al 1 ottobre 2012.
Il modello di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, e deve essere corredato da:
- copia del contratto sottoscritto con il lavoratore o i lavoratori assunti a tempo indeterminato,
- copia del libro unico del lavoro dalla quale risulti l’avvenuta assunzione.
Il sistema assegna ad ogni domanda inviata una data ed un’ora di arrivo.
Articolo 13 – Esiti delle istruttorie
Le domande sono esaminate e, se ammissibili, sono inserite in graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande gli uffici regionali preposti devono definire le istruttorie di ammissibilità e procedere alla pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito della regione Campania le domande ammesse e finanziabili, le domande ammesse ma non finanziabili, le domande non ammesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati dell’esito dell’istruttoria e costituisce presupposto per fruire del credito d’imposta.
Articolo 14 – Modalità di erogazione degli incentivi
Le disposizioni sono sostanzialmente le medesime già viste sopra.
Alla scadenza del periodo per il quale è concesso l’incentivo, il beneficiario, entro 10 giorni, deve presentare a mezzo email una dichiarazione (autocertificazione) relativa a:
• mantenimento del posto di lavoro per il quale è stato concesso il beneficio,
• mantenimento del numero complessivo dei tempi indeterminati superiore alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione,
• prospetto riepilogativo mese per mese del credito compensato,
• prospetto riepilogativo del costo del lavoro effettivo.
Articolo 15 Verifiche e controlli
Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’aiuto concesso e ai relativi costi salariali deve essere tenuta a disposizione presso le sedi dei beneficiari almeno fino al 31 dicembre 2018.
2- Contratto di trasporto e altre tipologie contrattuali: applicazione del regime di responsabilità solidale
Fonti: Circolare del Ministero del Lavoro, Direzione generale per l’Attività Ispettiva, n.17 del 11 luglio 2012
Dopo le numerose richieste di chiarimenti, effettuate in particolare da parte del personale ispettivo, il Ministro del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 17 per fornire delucidazioni in merito all’applicazione del regime di responsabilità solidale degli appalti, di cui all’articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, al contratto di trasporto e ad altre tipologie contrattuali inerenti il trasporto di cose o persone.
Il suddetto articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che:
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”
Questo significa che, entro due anni dalla cessazione dell’appalto i lavoratori interessati possono agire nei confronti del committente affinché questi risponda, in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti.
Per ciò che concerne le sanzioni civili l’unico soggetto che ne risponde è il responsabile dell’inadempimento.
Si è voluto altresì indicare quali sono le caratteristiche e gli elementi distintivi di ogni singolo contratto, evidenziando le condizioni per le quali possa configurarsi il contratto di appalto.
CONTRATTO DI TRASPORTO
Il contratto di trasporto è disciplinato dall’art. 1678 del Codice Civile:
“Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.
Tale tipologia di contratto è da considerarsi speciale tipica rientrante nel genere dei contratti di prestazione di servizi, il cui oggetto è costituito dal “trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro”
Nella circolare viene precisato che per orientamento giurisprudenziale prevalente, al contratto di trasporto non è applicabile la disciplina del contratto dell’appalto e di conseguenza il relativo regime di responsabilità solidale. Sarà in sede di ispettiva che dovrà essere valutata caso per caso, la natura, la quantità e la prevalenza delle attività svolte in concreto dai lavoratori.
Se il vettore compie esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto e quelle strumentali alla sua esecuzione, come ad esempio la custodia, deposito, carico e scarico delle merci, non sarà possibile applicare il regime di responsabilità solidale.
Se invece si accerti che vengano svolte ulteriori attività ed aggiuntive rispetto a quelle tipiche del trasporto e a quelle ad esso strumentali, e che esulano dallo schema tipo del trasporto, configurandosi una diversa prestazione di servizi, si dovrà ritenere applicabile la disciplina dell’appalto e di conseguenza anche l’applicazione del regime di responsabilità solidale.
APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO
Il contratto di appalto di servizi di trasporto si configura qualora il vettore si obblighi a trasferire, per un certo periodo di tempo, all’interno di una zona ben definita, persone o cose da un luogo ad un altro.
Il Ministero chiarisce che tale tipologia contrattuale si caratterizza per:
- Programmazione di una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, corrispondente alle esigenze del committente, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto.
- Durata e costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto.
Alla luce di queste caratteristiche a tale tipologia di contratto risulta applicabile la disciplina dell’appalto e di conseguenza anche il regime di responsabilità solidale.
SUB-CONTRATTO DI TRASPORTO O SUBVENZIONE
Il contratto di “sub-contratto” di trasporto o subvenzione si perfeziona qualora venga stipulato un contratto di trasporto con il quale il vettore si obbliga al trasporto “facendo ricorso a terzi (sub vettore) per l’esecuzione del contratto stesso”
Con la circolare il Ministero ha chiarito che per tale fattispecie, essendo applicabile il contratto di trasporto “tra vettore e subvettore non sussiste alcuna responsabilità solidale”.
CONTRATTO DI SPEDIZIONE
Il contratto di spedizione è disciplinato dall’art. 1737 del Codice Civile:
“Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo a concludere, in nome proprio o per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.”
Il Ministero, relativamente a tale tipologia contrattuale, ha chiarito che lo spedizioniere rimane generalmente estraneo alla regolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti del trasportatore che esegue il trasporto stesso.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1741 del Codice Civile “lo spedizioniere, che con mezzi propri o altrui, assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.”
Pertanto in sede ispettiva occorre considerare se lo spedizioniere si è assunto in prima persona l’obbligo di eseguire il trasporto, in tal caso si rientra nell’ambito di applicazione del contratto di trasporto, e di conseguenza valgono le stesse considerazioni esposte relativamente al contratto di trasporto.
L’APPALTO DI SERVIZI
Ai sensi dell’art. 1655 del Codice Civile “l’appalto è il contratto con il quale una parte si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.”
In base a questa disposizione è possibile che si configuri, anche per l’attività di trasporto, un vero e proprio appalto di servizi.
Con la circolare il Ministero del lavoro ha evidenziato che il “criterio discretivo” tra contratto di appalto ed il contratto di trasporto è:
“l’assunzione o meno di un insieme di obbligazioni contrattuali non rinvenibili e non riconducibili alla sola disciplina del trasporto, quali le obbligazioni derivanti dalla gestione per conto del committente di un’attività imprenditoriale complessa da organizzarsi in maniera stabile sulla base dell’esigenza manifestata dallo stesso committente, tale per cui la prestazione dedotta in contratto vada ben oltre il solo trasferimento delle cose da un luogo ad un altro (ed eventualmente nell’esecuzione delle tipiche obbligazioni accessorie al trasporto)”.
Pertanto, riproponendo quanto già indicato per il contratto di trasporto, ribadisce che nel caso in cui risulti prioritaria la prestazione di servizi o altre attività ad esse connesse (es. stoccaggio, catalogazione della merce, gestione della stessa all’interno del magazzino, la promozione, la vendita e la commercializzazione di prodotti trasportati), rispetto alla prestazione di mero trasporto, è senza dubbio identificabile il regime di responsabilità solidale in capo al committente imprenditore o datore di lavoro e all’appaltatore.
CONTRATTO DI LOGISTICA
L’ultima tipologia contrattuale da analizzare è il contratto di logistica, tale tipologia è da considerarsi un contratto atipico mediante il quale un soggetto si obbliga nei confronti di un altro soggetto, a fronte di un’unica transazione negoziale, a compiere più servizi, quali la gestione del magazzino e le relative operazioni di carico e scarico, nonché il trasporto, ecc..
In base a tale tipologia contrattuale è applicabile sia la disciplina relativa al contratto di trasporto che quella per l’appalto di servizi a seconda del tipo di prestazioni dedotte in contratto, pertanto gli ispettori dovranno prestare attenzione nel verificare concretamente l’attività svolta, perché se i servizi di logistica:
- non si limitano a prestazioni meramente accessorie al trasporto o alla spedizione,
- si articolano in molteplici attività correlate (lavori di imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito e riconsegna a differenti destinatari),
al committente e al prestatore di tali servizi è applicabile la disciplina dell’appalto e di conseguenza il regime di responsabilità in solido.
3- La Riforma del Lavoro
Fonti: Legge n 134 del 7 agosto 2012 – Conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.
In fase di conversione in legge del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, contenente “misure urgenti per la crescita”, è stato introdotto anche il nuovo articolo n. 46 bis, che ha apportato delle modifiche alla riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012), come richiesto con i vari emendamenti già presentati.
Di seguito vengono elencate in sintesi quali sono le novità:
1. E’ stata diminuita la durata degli intervalli di tempo da rispettare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, relativamente a contratti stipulati per lo svolgimento di attività stagionali e per possibili altre fattispecie di contratto identificate dai CCNL.
Per i contratti della durata fino a 6 mesi, detto intervallo di tempo da rispettare è pari a 20 giorni, per i contratti con durata superiore ai 6 mesi l’intervallo di tempo da rispettare è pari a 30 giorni.
2. Per le Partite Iva le modifiche riguardano 2 dei 3 presupposti che erano stati precedentemente stabiliti per determinare se dietro di esse in realtà non si celino dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La lettera a) viene così modificata:
- “la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi.”
La lettera b) viene così modificata:
- “il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni consecutivi.”
3. Per tutto l’anno 2013, per gli iscritti alla sola Gestione separata INPS, è stata confermata l’aliquota del 27%. Gli aumenti dell’aliquota contributiva decorreranno dall’anno 2014 passando al 28%.
Per gli iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota sarà pari al 20% per l’anno 2013, 21% per l’anno 2014, 22% per l’anno 2015 e 24% per l’anno 2016.
4. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato viene consentita “in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato”.
5. Per quanto concerne l’obbligo di assunzione di soggetti disabili è stato precisato che, nel calcolo per l’imposizione di tale obbligo, non sono computabili i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.
6. La “mobilità a requisiti pieni” è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014. Di tale proroga ne beneficeranno con 6 mesi di indennità in più i lavoratori oltre i 50 anni del Centro-Nord, nonché tutti i lavoratori del Centro-Sud.
7. Solo per l’anno 2013 i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito potranno svolgere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori, inclusi gli enti locali, nel limite massimo di 3mila euro di corrispettivo. Tale corrispettivo verrà retribuito tramite l’impiego di voucher.
L’Inps si occuperà di sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti da tali prestazioni.
8. Entro il 31 ottobre 2014, il Ministero del lavoro, le associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, procederà ad una ricognizione delle disposizioni transitorie che riguardano il trattamento di mobilità, valutando la possibilità di proporre eventuali interventi in materia.
9. Qualora “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali”, verrà riconosciuta, fino al 31 dicembre 2015, l’erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta dall’art. 3 comma 1 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991.
10. Con la conversione in legge del D.L. si stabilisce che “i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali dovranno essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
11. Per tutelare maggiormente i diritti dei lavoratori dipendenti, nel caso di trasferimento d’azienda, sono state inserite due nuove fattispecie.
Le fattispecie in oggetto si riferiscono a quelle aziende “per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo” o “per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti”.
12. Per i call center che svolgono attività dirette di vendita di beni e servizi riconducibili ad un solo committente (cosiddetti outbound), è stata data la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa a progetto solo sulla base del corrispettivo definito dal CCNL di riferimento, con questa modifica per questa tipologia di attività il legislatore ha voluto smorzare la stretta su contratti a progetto.
13. Per tutti call center che occupano almeno 20 dipendenti viene sancito:
• l’obbligo, per le aziende che spostano l’attività fuori del territorio nazionale, di comunicare tale spostamento al Ministero del lavoro almeno
120 giorni prima del trasferimento stesso, individuando i lavoratori coinvolti, nonché all’Autorità garante della privacy, indicando le misure adottate ai fini del rispetto della legislazione nazionale. Analoga informativa deve essere fornita anche dalle aziende che operino già oggi su paesi esteri.
• L’obbligo di informare preliminarmente il cittadino che chiama o che viene contattato dal call center sul paese estero in cui l’operatore che parla sia fisicamente collocato. Nel caso in cui sia il cittadino che chiama il call center deve poter scegliere che il servizio sia effettuato tramite un operatore collocato sul territorio nazionale.
• Il divieto di erogazione di specifici benefici ed incentivi alle aziende che delocalizzano le attività nei paesi esteri.
In caso di mancata osservanza di dette disposizioni è prevista una sanzione di 10mila euro per ciascuna giornata di violazione.