Contract
ALLEGATO A
Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per te quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, e delle modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione nonche' la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validita' della formazione.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici per i lavoratori.
La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non e' sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
A) Attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori
(articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)
1. Individuazione delle attrezzature di lavoro
1.1. Ferme restando le abilitazioni gia' previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
b) Gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.
c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e' che rimane stabile per effetto della gravita'.
d) Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che e' applicato alla sommita' della colonna. La gru e' montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed e' progettata per caricare e scaricare il veicolo.
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o piu' bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.
2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o piu' bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed
azionate da un operatore a bordo su sedile.
f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocita' massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione e' costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso puo' essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
g) Macchine movimento terra:
1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
h) Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o piu' parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori
incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari
di cui all'articolo 71, comma 7 (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)
1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento
1.1. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attivita' del settore della sicurezza sul lavoro;
c) l'INAIL;
d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro societa' di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonche' le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
f) le aziende produttrici / distributrici / noleggiatrici / utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformita' al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa;
g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
i) gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
l) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).
1.2. I soggetti formatori di cui alla Sezione B punto 1.1 devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti in allegato I.
1.3. Qualora i soggetti indicati alla Sezione B punto 1.1 intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.
2. Individuazione e requisiti dei docenti
2.1. Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.
3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
3.1. Organizzazione
3.1.1. In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che puo'
essere anche il docente;
b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unita';
d) per le attivita' pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
e) le attivita' pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato I, al fine di movimentare/utilizzare l'attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;
f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.
3.2. Articolazione del percorso formativo
3.2.1. Il percorso formativo e' finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi, li percorso formativo e' strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonche' verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura.
3.3. Metodologia didattica
3.3.1. Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare Se metodologie "attive", che comportano la centralita' dell'allievo nel percorso di apprendimento. A tali fini e' necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonche' lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonche' simulazione di gestione autonoma da parte dell'allievo dell'attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (guasto, ad es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza;
c) favorire, nei limiti specificati al successivo punto 3.3.2, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalita' e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
3.3.2. Ai fini dell'abilitazione degli operatori, di cui al presente accordo, e' riconosciuta la formazione in modalita' e-learning esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli allegati III e seguenti e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'allegato II.
4. Programma dei corsi
4.1. I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli previsti negli allegati III e seguenti.
4.2. Il modulo giuridico - normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso e' riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.
5. Attestazione
5.1. Al termine dei moduli, secondo le modalita' stabilite al punto 4 degli allegati da III e seguenti, devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa
vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione di ogni singola prova e' competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.
5.2. Gli attestati dj abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei verbali di cui al punto 5.1, dai soggetti individuati alla Sezione B punto 1.1, che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.
5.3. Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore frequentato;
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore che a tal fine puo' incaricare anche il docente.
5.4. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione dei sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
6. Durata della validita' dell'abilitazione ed aggiornamento
6.1. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.
6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti.
7. Registrazione sul libretto formativo del cittadino
7.1. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente accordo sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2., comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
8. Documentazione
8.1. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno
10 anni il "Fascicolo del corso" contenente:
a) dati anagrafici del partecipante,
b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se piu' di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva finale di ogni partecipante.
9. Riconoscimento della formazione pregressa
9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi gia' effettuati che, per ciascuna tipologia di
attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.
9.2. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validita' di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalia data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
9.3. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso, il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.
9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti ai corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo.
10. Buone prassi
10.1. Sono fatte salve le buone prassi di cui all'articolo 2, lettera v), del D.Lgs. n. 81/2008, aventi ad oggetto progetti formativi.
11. Monitoraggio attivita' formative e aggiornamento dell'accordo
11.1. Ferme restando !e specifiche attribuzioni delle Regioni e delle Provincie Autonome in materia di formazione, allo scopo di monitorare la corretta applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, una Commissione composta da:
a) un rappresentate effettivo ed uno supplente dei Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle Regioni.
11.2. La Commissione di cui al punto 11.1 svolge i seguenti compiti:
a) effettua attivita' di monitoraggio sull'attuazione del presente accordo;
b) formula pareri relativi a quesiti di carattere generale sull'applicazione dei presente accordo;
c) elabora documenti sulla base dei pareri formulati che possono costituire utili elementi per l'elaborazione di linee guida cosi' come definite all'articolo 2, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n. 81/2008;
d) elabora eventuali proposte di adeguamento del presente accordo, tenendo conto di quanto emerso nell'attivita' di monitoraggio e di quanto espresso nei pareri, da esaminare in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
e) propone eventuali integrazioni dell'elenco delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
11.3. Per le finalita' di cui al punto 11.2, alla Commissione sono messi a disposizione i dati del registro informatizzato di cui al punto 5.1.
11.4. Ogni componente della Commissione puo' essere coadiuvato, previa comunicazione, da esperti rimanendo in capo al componente della Commissione l'espressione del parere.
11.5. Le sedute della Commissione di cui al punto 11.1 sono valide se risultano presenti entrambe le istituzioni.
12. Norma transitoria
12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
13. Clausola di salvaguardia e di non regresso
13.1. Il presente accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori su tutto il territorio nazionale e fissa i requisiti minimi di validita' della relativa formazione, ferma restando la facolta' per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni piu' favorevoli in materia di salute e sicurezza sui lavoro. L'attuazione del presente accordo non puo' comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
13.2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione dei presente accordo, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano disciplinato prima dell'entrata in vigore del presente accordo un sistema di abilitazione alla conduzione dette attrezzature di lavoro corrispondente ai contenuti minimi dei corsi di abilitazione previsti da! presente accordo, i corsi, le verifiche finali dell'apprendimento e i sistemi di documentazione amministrativa rimangono validi fino alla scadenza della validita' dell'abilitazione di cui al punto 6.1 e fino al termine del periodo di conservazione degli atti amministrativi di cui al punto 9.3.
Il presente accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalia data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.