Regolamento intermediari
Regolamento intermediari
Adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018
Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21755 del 10 marzo 2021
in vigore dal 31 marzo 2021
A cura della
Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Relazioni con il Pubblico
Marzo 2021
Regolamento intermediari Aggiornamento: delibera n. 21755 del 10 marzo 2021
All’interno dell’articolato, le modifiche apportate con delibera n. 21755 del 10 marzo 2021 sono evidenziate in grassetto.
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari
INDICE LIBRO I | FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI | 13 |
Art. 1 | Fonti normative | 13 |
Art. 2 | Definizioni | 13 |
LIBRO II | AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE | 14 |
PARTE I | DISPOSIZIONI PRELIMINARI | 14 |
Art. 3 | Definizioni | 14 |
PARTE II | ALBO | 15 |
Art. 4 | Albo | 15 |
Art. 5 | Contenuto dell'albo | 15 |
Art. 6 | Pubblicità dell'albo | 18 |
PARTE III | PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO | 18 |
Art. 7 | Domande di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione | 18 |
Art. 8 | Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente | 19 |
Art. 9 | Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione | 19 |
Art. 10 | Decadenza dall'autorizzazione | 20 |
Art. 11 | Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria | 20 |
Art. 12 | Revoca dell'autorizzazione | 21 |
Art. 13 | Comunicazioni sull'esercizio dei servizi e delle attività di investimento | 21 |
Adottato con dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successivamente modificato con delibera n. 21466 del 29 luglio 2020 e con delibera n. 21755 del 10 marzo 20211
DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
dell'autorizzazione
1. La delibera e l’annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 7 alla G.U. n. 41 del 19.2.2018 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.2, febbraio 2018. La delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La delibera n. 21466 del 29 luglio 2020 è pubblicata nella G.U. n. 201 del 12.8.2020; essa entra in vigore il 31 marzo 2021, salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della medesima delibera: “La modifica all’articolo 180, comma 3, lettera a), numero 1), del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”. La delibera n. 21755 del 10 marzo 2021 è pubblicata nella G.U. n. 71 del 23.3.2021; essa entra in vigore il 31.3.2021.
PARTE IV | OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM | 22 |
Art. 14 | Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE | 22 |
Art. 15 | Modifiche delle informazioni relative alla succursale o all'agente collegato | 22 |
Art. 16 | Prestazione di servizi e attività di investimento in altri Stati UE in regime | 23 |
Art. 17 | di libera prestazione di servizi Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle attività di | 23 |
Art. 18 | investimento Stabilimento di succursali in Stati non UE | 24 |
Art. 19 | Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria | 25 |
Art. 20 | Modifiche delle informazioni relative alle succursali stabilite in Stati non | 26 |
Art. 21 | UE Prestazione di servizi e attività di investimento in Stati non UE in regime | 26 |
Art. 22 | di libera prestazione di servizi Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria | 27 |
Art. 23 | Svolgimento in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo | 27 |
Art. 24 | riconoscimento Apertura di uffici di rappresentanza | 28 |
PARTE V | PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO | 28 |
Art. 25 | Domanda di autorizzazione | 28 |
Art. 26 | Istruttoria della domanda | 28 |
Art. 27 | Estensione delle autorizzazioni | 29 |
Art. 28 | Lingua degli atti | 29 |
Art. 29 | Disposizioni applicabili | 29 |
Art. 30 | Prestazione di servizi e attività in altri Stati UE da parte dell'impresa di | 29 |
Art. 31 | Prestazione di servizi e attività in Italia da parte dell'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale in altri Stati UE | 30 |
PARTE VI | OPERATIVITÀ NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA | 30 |
Art. 32 | Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della | 30 |
Art. 33 | Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali | 31 |
Art. 34 | Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento | 31 |
LIBRO III | PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI | 32 |
PARTE I | DISPOSIZIONI PRELIMINARI | 32 |
Art. 35 | Definizioni | 32 |
ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE
paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale
DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE
Repubblica
SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI
PARTE II | TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI | 33 |
Titolo I | ACCESSORI Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali, e contratti | 33 |
Capo I | Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali | 33 |
Art. 36 | Requisiti generali delle informazioni | 33 |
Capo II | Contratti | 34 |
Art. 37 | Contratti | 34 |
Art. 38 | Contratti relativi alla gestione di portafogli | 35 |
Art. 39 | Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà | 36 |
Titolo II | Adeguatezza, appropriatezza e “mera esecuzione o ricezione di ordini” | 36 |
Capo I | Adeguatezza | 36 |
Art. 40 | Principi generali | 36 |
Art. 41 | Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti | 37 |
Capo II | Appropriatezza | 37 |
Art. 42 | Principi generali | 37 |
Capo III | Mera esecuzione o ricezione di ordini | 38 |
Art. 43 | Condizioni | 38 |
Capo IV | Pratiche di vendita abbinata | 39 |
Art. 44 | Pratiche di vendita abbinata | 39 |
Art. 45 | Contratti di credito immobiliare | 39 |
Titolo III | Best execution | 40 |
Capo I | Esecuzione di ordini per conto dei clienti | 40 |
Art. 46 | Disposizioni preliminari | 40 |
Art. 47 | Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente | 40 |
Art. 48 | Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini | 41 |
Art. 49 | Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione | 41 |
Capo II | Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli | 42 |
Art. 50 | Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente | 42 |
Titolo IV | Gestione degli ordini dei clienti | 42 |
Art. 51 | Principi generali | 42 |
Titolo V | Incentivi | 43 |
Capo I | Incentivi | 43 |
Art. 52 | Principi generali | 43 |
Art. 53 | Condizioni di ammissibilità degli incentivi | 43 |
Capo II Art. 54 | Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza su | 45 45 |
base indipendente | ||
Capo III | Ricerca in materia di investimenti | 46 |
Art. 55 | Condizioni | 46 |
Art. 56 | Onere per la ricerca | 47 |
Art. 57 | Budget per la ricerca | 47 |
Art. 58 | Informativa | 48 |
Art. 59 | Esecuzione degli ordini | 48 |
Titolo VI | Rendiconti | 48 |
Art. 60 | Rendiconti ai clienti | 48 |
Titolo VII | Rapporti con controparti qualificate | 49 |
Art. 61 | Rapporti con controparti qualificate | 49 |
Titolo VIII | Governo degli strumenti finanziari | 50 |
Capo I | Disposizioni generali | 50 |
Art. 62 | Definizioni | 50 |
Capo II | Obblighi per gli intermediari produttori | 50 |
Art. 63 | Principi generali | 50 |
Art. 64 | Mercato di riferimento potenziale | 50 |
Art. 65 | Processo di approvazione degli strumenti finanziari | 51 |
Art. 66 | Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del | 52 |
Art. 67 | personale Riesame | 53 |
Art. 68 | Scambio informativo con gli intermediari distributori | 54 |
Art. 69 | Rapporti di collaborazione nella realizzazione degli strumenti finanziari | 54 |
Art. 70 | Principio di proporzionalità | 54 |
Capo III | Obblighi per gli intermediari distributori | 54 |
Art. 71 | Principi generali | 54 |
Art. 72 | Mercato di riferimento effettivo | 55 |
Art. 73 | Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del | 55 |
Art. 74 | personale Scambio informativo con gli intermediari produttori e con i soggetti non | 56 |
Art. 75 | rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE Riesame | 56 |
Art. 76 | Catena di intermediazione | 57 |
RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI
Art. 77 | Principio di proporzionalità | 57 |
Titolo IX | Requisiti di conoscenza e competenza | 58 |
Art. 78 | Requisiti di conoscenza e competenza del personale | 58 |
Art. 79 | Requisiti necessari per fornire informazioni (abrogato) | 62 |
Art. 80 | Requisiti necessari per prestare la consulenza (abrogato) | 62 |
Art. 81 | Altri requisiti (abrogato) | 62 |
Art. 82 | Disposizioni finali (abrogato) | 62 |
PARTE III | AGENTI DI CAMBIO | 62 |
Art. 83 | Agenti di cambio | 62 |
Art. 84 | Controllo contabile | 62 |
Art. 85 | Conferimento e revoca dell'incarico | 63 |
Art. 86 | Comunicazioni alle autorità di controllo | 63 |
LIBRO IV | PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA | 63 |
CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, | ||
CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, | ||
TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, | ||
GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE | ||
DELLE REGISTRAZIONI | ||
PARTE I | DISPOSIZIONI PRELIMINARI | 63 |
Art. 87 | Definizioni | 63 |
PARTE II | PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI | 64 |
Art. 88 | CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI Procedure interne | 64 |
Art. 89 | Controllo di conformità | 64 |
Art. 90 | Trattamento dei reclami | 64 |
Art. 91 | Operazioni personali | 64 |
PARTE III | CONFLITTI DI INTERESSE | 64 |
Art. 92 | Principi generali | 64 |
Art. 93 | Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale | 65 |
PARTE IV | CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI | 65 |
Art. 94 | Conservazione delle registrazioni | 65 |
Art. 95 | Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche | 66 |
LIBRO V | PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR | 66 |
PARTE I | DISPOSIZIONI PRELIMINARI | 66 |
Art. 96 | Definizioni | 66 |
DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
condizioni più favorevoli per gli OICR
COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR
PARTE II | TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE | 67 |
Titolo I | Prestazione del servizio | 67 |
Art. 97 | Regole generali di comportamento | 67 |
Art. 98 | Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio | 68 |
Titolo II | Best execution | 68 |
Capo I | Esecuzione di ordini per conto di OICR | 68 |
Art. 99 | Misure per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle | 68 |
Art. 100 | Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione | 68 |
Capo II | Trasmissione di ordini per conto di OICR | 69 |
Art. 101 | Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR | 69 |
Titolo III | Gestione degli ordini di OICR | 69 |
Art. 102 | Principi generali | 69 |
Art. 103 | Aggregazione e assegnazione | 69 |
Titolo IV | Incentivi | 69 |
Art. 104 | Incentivi riguardanti gli OICR | 69 |
Titolo V | Rendicontazioni e registrazioni | 69 |
Art. 105 | Informazioni sulle operazioni eseguite | 69 |
Art. 106 | Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici | 70 |
PARTE III | TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA | 70 |
Art. 107 | Commercializzazione di OICR propri | 70 |
Art. 108 | Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia | 71 |
Art. 109 | Commercializzazione di OICR di terzi | 71 |
LIBRO VI | PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI | 72 |
PARTE I | PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DISPOSIZIONI GENERALI | 72 |
Titolo I | Disposizioni generali | 72 |
Art. 110 | Ambito di applicazione | 72 |
Art. 111 | Definizioni | 72 |
OPERAZIONI PERSONALI, CONFLITTI DI INTERESSE, RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI
interesse
ALTRUI
finanziari emessi da banche
Titolo II | Strategie per l'esercizio del diritto di voto | 73 |
Art. 112 | Strategie per l'esercizio dei diritti di voto | 73 |
PARTE II | FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, | 73 |
Titolo I | Funzione di controllo di conformità | 73 |
Art. 113 | Modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità | 73 |
Titolo II | Operazioni personali e conflitti di interesse | 74 |
Art. 114 | Operazioni personali | 74 |
Art. 115 | Gestione dei conflitti di interesse | 74 |
Art. 116 | Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di OICVM | 75 |
Art. 117 | Politica, procedure e misure per la prevenzione e gestione dei conflitti di | 75 |
Art. 118 | Monitoraggio dei conflitti di interesse | 75 |
Titolo III | Rapporti con distributori e consulenti | 75 |
Art. 119 | Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti | 75 |
Parte III | Conservazione delle registrazioni | 75 |
Art. 120 | Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni | 75 |
Art. 121 | Elaborazione elettronica dei dati | 75 |
Art. 122 | Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio | 76 |
Art. 123 | Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso | 76 |
LIBRO VII | OFFERTA FUORI SEDE/PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA | 77 |
PARTE I | OFFERTA FUORI SEDE | 77 |
Art. 124 | Offerta fuori sede | 77 |
PARTE II | PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA | 77 |
Art. 125 | Soggetti | 77 |
Art. 126 | Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza | 78 |
Art. 127 | Svolgimento | 78 |
PARTE III | COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI D'INVESTIMENTO | 78 |
Art. 128 | Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui | 78 |
LIBRO VIII | OFFERTA E CONSULENZA DI DEPOSITI STRUTTURATI E DI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI STRUMENTI | 79 |
Art. 129 | FINANZIARI EMESSI DA BANCHE Disciplina applicabile ai depositi strutturati | 79 |
Art. 130 | Disciplina applicabile ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti | 79 |
LIBRO IX OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI 80
COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI 80
Art. 131 Definizioni 80
Art. 132 Collaborazioni orizzontali 81
PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI 82
PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI 82
Art. 133 Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale 82
Art. 134 Modalità di fornitura delle informazioni 85
TITOLO II ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA, CONSULENZA OBBLIGATORIA E 86
PRATICHE DI VENDITA ABBINATA
Capo I Adeguatezza 86
Art. 135 Principi generali 86
Art. 135-bis Dichiarazioni di rispondenza alle richieste e alle esigenze e di 87
adeguatezza
Capo II Appropriatezza 87
Art. 135-ter Principi generali 87
Capo III Consulenza obbligatoria 88
Art. 135-quater Consulenza obbligatoria 88
Capo IV Pratiche di vendita abbinata 89
Art. 135-quinquies Pratiche di vendita abbinata 89
TITOLO III INCENTIVI 89
Capo I Incentivi 89
Art. 135-sexies Principi generali 89
Art. 135-septies Condizioni di ammissibilità degli incentivi 90
Capo II Incentivi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa 91 mediante consulenza su base indipendente
Art. 135-octies Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante 91
consulenza su base indipendente
Capo III Ricerca in materia di investimenti 92
Art. 135-novies Condizioni 92
Art. 135-decies Onere per la ricerca 93
Art. 135-undecies Budget per la ricerca 93
Art. 135-duodecies Informativa 94
TITOLO IV RENDICONTI 94
Art. 135-terdecies Rendiconti ai clienti 94
TITOLO V GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI – 95
OBBLIGHI PER I SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
Art. 135-quaterdecies Principi generali 95
Art. 135-quinquiesdecies Mercato di riferimento effettivo 95
Art. 135-sexiesdecies Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e 96
del personale
Art. 135-septiesdecies Scambio informativo con i soggetti che realizzano il prodotto 97
Art. 135-octiesdecies Riesame 97
Art. 135-noviesdecies Collaborazione orizzontale 98
Art. 135-vicies Principio di proporzionalità 98
TITOLO VI REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA 98
Art. 135-vicies semel Conoscenze e competenze 98
TITOLO VII DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI BANCARI, PRODOTTI DI 99
INVESTIMENTO ASSICURATIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO
Art. 135-vicies bis Distribuzione di prodotti bancari, prodotti di investimento 99
assicurativi e servizi di investimento
TITOLO VIII ISTRUZIONI IMPARTITE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 99
Art. 135-vicies ter Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione 99
PARTE III PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI 99 CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI
Art. 135-vicies quater Disciplina applicabile 99
PARTE IV CONFLITTI DI INTERESSE 100
Art. 135-vicies quinquies Principi generali 100
Art. 135-vicies sexies Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale
100
PARTE V CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 101
Art. 135-vicies septies Conservazione delle registrazioni 101
Art. 135-duodetricies Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche
ASSICURATIVI MEDIANTE TECNICHE DI | ||
Art. 135-undetricies | Soggetti | 102 |
Art. 135-tricies | Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza | 102 |
Art. 135-tricies semel | Svolgimento | 102 |
Art. 135-tricies bis | Utilizzo di call center | 102 |
Art. 135-tricies ter | Sito internet e profili di social network dei soggetti abilitati alla | 103 |
PARTE VI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO COMUNICAZIONE A DISTANZA
101
102
distribuzione assicurativa
ALL'OFFERTA FUORI SEDE
potenziali clienti
DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA
LIBRO X | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE | 103 |
Art. 136 | Obblighi informativi | 103 |
Art. 137 | Obblighi di rendicontazione | 104 |
LIBRO XI | ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI | 104 |
PARTE I | DISPOSIZIONI PRELIMINARI | 104 |
Art. 138 | Definizioni | 104 |
PARTE II | ORGANISMO | 106 |
Art. 139 | Tenuta dell'albo | 106 |
Art. 140 | Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari | 106 |
Art. 141 | Requisiti generali di organizzazione dell'Organismo | 107 |
Art. 142 | Vigilanza della Consob sull'Organismo | 108 |
Art. 143 | Informazioni tra la Consob e l'Organismo | 108 |
Art. 144 | Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, | 108 |
Art. 145 | cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei | 109 |
consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, | ||
dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti | ||
abilitati | ||
PARTE III | DISCIPLINA DELL'ALBO | 110 |
Art. 146 | Albo unico dei consulenti finanziari | 110 |
Art. 147 | Pubblicità degli atti dell'Organismo | 112 |
Art. 148 | Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo | 112 |
Art. 149 | Prova valutativa | 113 |
Art. 150 | Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro Unico | 114 |
Art. 151 | degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A Iscrizione all'albo | 114 |
Art. 152 | Cancellazione dall'albo | 114 |
Art. 153 | Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell'Organismo | 116 |
Art. 154 | Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei | 117 |
confronti dell'Organismo | ||
PARTE IV | ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI | 117 |
Art. 155 | Ambito di attività | 117 |
Art. 156 | Modalità di aggiornamento professionale | 117 |
Art. 157 | Incompatibilità | 118 |
Art. 158 | Regole generali di comportamento | 118 |
Art. 159 | Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei | 118 |
Art. 160 | Conservazione della documentazione | 120 |
PARTE V | ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E | 120 |
Titolo I | Disposizioni generali | 120 |
Art. 161 | Ambito di applicazione | 120 |
Art. 162 | Regole generali di comportamento | 120 |
Art. 163 | Incompatibilità | 122 |
Art. 164 | Aggiornamento professionale | 122 |
Titolo II | Informazioni, contratti e raccomandazioni | 124 |
Art. 165 | Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario | 124 |
Art. 166 | autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi Contratto di consulenza in materia di investimenti | 126 |
Art. 167 | Acquisizione delle informazioni dai clienti | 127 |
Art. 168 | Classificazione dei clienti | 129 |
Art. 169 | Informazioni sugli strumenti finanziari | 130 |
Art. 170 | Informazioni sui costi e gli oneri connessi | 131 |
Art. 171 | Valutazione dell'adeguatezza | 132 |
Art. 172 | Obbligo di rendiconto | 133 |
Titolo III | Requisiti e modalità di adempimento degli obblighi di | 134 |
INFORMAZIONE DA PARTE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E | ||
DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA NELLA PRESTAZIONE | ||
Art. 173 | DEL SERVIZIO Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni | 134 |
Art. 174 | corrette, chiare e non fuorvianti Modalità di adempimento degli obblighi di informazione | 136 |
Art. 175 | Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet | 137 |
Titolo IV | Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari | 138 |
Art. 176 | AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA Procedure interne e pratiche retributive | 138 |
Art. 177 | Conflitti di interesse | 139 |
Art. 178 | Registrazioni | 141 |
Art. 179 | Procedure per la segnalazione delle violazioni | 142 |
PARTE VI | PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI | 144 |
Art. 180 | Sanzioni | 144 |
Art. 181 | Provvedimenti cautelari | 147 |
ALLEGATO N. 1 | Domanda di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione alla prestazione in Italia da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle | 148 |
banche di servizi e attività di investimento | ||
ALLEGATO N. 2 | Domanda di autorizzazione all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento UE | 158 |
ALLEGATO N. 3 | Clienti professionali private | 162 |
ALLEGATO N. 4 | Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti | 165 |
dei clienti o dei potenziali clienti |
LIBRO I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI
Art. 1 (Fonti normative)
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-bis, 2-quater e 2- quinquies; 18-bis, comma 2; 18-ter, comma 3-bis; 19, commi 3, 3-ter e 4-ter; 23, comma 4-bis; 25- bis, comma 2; 25-ter, comma 2; 26, commi 4 e 8; 27, commi 3 e 4; 28, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 4, 6 e 6-bis; 32, comma 2; 33, comma 2, lettera f); 35-decies, comma 1, lettera d); 41-bis, comma 6; 41-ter, comma 4; 117-ter e 201, commi 8 e 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Restano ferme le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o di altre disposizioni di legge, applicabili agli intermediari e ai gestori di cui al presente regolamento.
Art. 2 (Definizioni)
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Testo Unico» o «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini di detta direttiva;
c) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) «gruppo»: l'insieme dei soggetti determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Testo Unico;
e) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A dell’Allegato I allo stesso Testo Unico;
f) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, e di cui alla sezione B dell’Allegato I allo stesso Testo Unico;
g) «supporto durevole»: il supporto definito dall’articolo 1, comma 6-octiesdecies, del Testo Unico, il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/565;
h) «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento.
2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel Testo Unico, nel TUB e nelle relative disposizioni attuative, nel regolamento (UE) 2017/565 e nel regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione del 1° dicembre 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale.
LIBRO II
AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE
E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE
PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 3 (Definizioni)
1. Nel presente Libro si intendono per:
a) «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
b) «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
c) «sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di paesi terzi diverse dalle banche;
d) «elenco»: l'elenco delle imprese d'investimento UE allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce servizi e/o attività di investimento e servizi accessori dell'impresa stessa;
f) «Stato UE»: lo Stato appartenente all'Unione Europea;
g) «Stato non UE»: lo Stato non appartenente all'Unione Europea;
h) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro come definito dall'articolo 1, comma 6-
duodecies, lettera a), del Testo Unico;
i) «Stato d'origine»: lo Stato non UE in cui l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca ha la propria sede legale;
l) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1,
comma 1, lettera s), del Testo Unico;
m) «ufficio di rappresentanza»: struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio e analisi dei mercati o attività similari e comunque non rientranti nella prestazione di servizi e attività di investimento.
PARTE II ALBO
Art. 4 (Albo)
1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:
a) le SIM;
b) nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche;
c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
2. La sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di cui al comma 1, lettera b), comprende:
a) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali e in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico;
b) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate allo stabilimento di succursale in altri Stati UE, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento autorizzate in altri Stati UE.
Art. 5 (Contenuto dell'albo)
1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:
a) il numero d'ordine di iscrizione;
b) la denominazione sociale;
c) la sede legale;
d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;
e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento, con l'indicazione dei servizi e delle attività di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti;
f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico;
g) i paesi nei quali la SIM opera con o senza stabilimento di succursale, con specificazione dei servizi e delle attività di investimento interessati.
2. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali iscritta sono indicati:
a) il numero d'ordine di iscrizione;
b) la denominazione sociale;
c) la sede legale;
d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;
e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori di cui all'articolo 28, comma 1, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;
f) le succursali nel territorio della Repubblica;
g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico;
h) gli Stati UE in cui l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca può prestare, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività di investimento coperti dall’autorizzazione in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo Unico;
i) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.
3. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi iscritta sono indicati:
a) il numero d'ordine di iscrizione;
b) la denominazione sociale;
c) la sede legale;
d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;
e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori di cui all'articolo 28, comma 6, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;
f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico;
g) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.
4. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, iscritta sono indicati:
a) il numero d'ordine di iscrizione;
b) la denominazione sociale;
c) la sede legale;
d) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;
e) lo Stato UE in cui è stabilita la succursale;
f) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.
5. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:
a) il numero d'ordine di iscrizione;
b) la denominazione sociale;
c) la sede legale;
d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;
e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico.
6. Nell'elenco allegato di cui all’articolo 4, comma 3, per ciascuna impresa di investimento UE
iscritta sono indicati:
a) il numero d'ordine di iscrizione;
b) la denominazione sociale;
c) la sede legale;
d) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;
e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e delle attività autorizzati;
f) l'eventuale succursale nel territorio della Repubblica, individuata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 30, della direttiva 2014/65/UE.
Art. 6 (Pubblicità dell'albo)
1. L’albo è pubblicato nella parte “Albi ed Elenchi” del Bollettino, istituito in formato elettronico in apposita sezione del sito internet della Consob.
PARTE III
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 7
(Domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione)
1. Le domande di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento nonché di relativa estensione sono presentate alla Consob unitamente alla documentazione prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016. Si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017.
2. La documentazione indicata all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 è presentata anche con riguardo ai componenti dell’organo di controllo, ivi inclusi i sindaci supplenti.
3. Nei casi in cui la documentazione indicata ai commi 1 e 2 sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.
4. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la
documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.
5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.
Art. 8
(Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente)
1. La responsabilità della verifica del possesso dei requisiti degli esponenti aziendali di cui all’articolo 13 del Testo Unico, ivi compresi i sindaci supplenti, è rimessa all’organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, all’organo di controllo della società. Il verbale relativo alla delibera con la quale si è proceduto alla verifica dei requisiti dà atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione che risulta dal verbale dell’organo competente. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di cinque anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.
2. Dai verbali di cui al comma 1 risultano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto e la relativa durata valutate ai fini dell’accertamento dei requisiti di professionalità.
3. Dai verbali di cui al comma 1 risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati presentano all’organo amministrativo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Resta ferma la facoltà della Consob di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
5. Gli esponenti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l’azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo amministrativo.
Art. 9
(Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione)
1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, commi 1 e 2, e 59, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.
Nei casi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione qualificata nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
a) alla società richiedente;
b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della società richiedente;
c) a qualunque altro soggetto, anche estero.
4. La Consob informa la società richiedente circa la propria decisione di accogliere o meno l’istanza entro il termine di cui al comma 1.
Art. 10
(Decadenza dall’autorizzazione)
1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi o attività di investimento presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.
2. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4.
3. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o attività di investimento autorizzato entro il termine di un anno dal rilascio della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
4. Il termine di cui al comma 3 non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.
Art. 11
(Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria)
1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9 e 10 sono sospesi:
a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;
d) nei procedimenti di estensione delle autorizzazioni, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al
compimento degli accertamenti.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.
4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, i termini previsti per il compimento dell’istruttoria sono interrotti dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma 2.
Art. 12
(Revoca dell’autorizzazione)
1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle SIM quando:
a) l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi;
b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) vengono meno le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1, lettera a), non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.
3. La Consob può differire la pronuncia di revoca nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi o di attività di investimento autorizzati prevista dall'articolo 13 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.
Art. 13
(Comunicazioni sull'esercizio dei servizi e delle attività di investimento)
1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob e alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio o attività di investimento autorizzato.
PARTE IV
OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM
Art. 14
(Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE)
1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in un altro Stato UE, mediante stabilimento di succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE , una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.
2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
4. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dagli articoli 16, comma 2, e 17, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. Tale comunicazione è trasmessa anche alla Banca d’Italia.
5. Qualora la Consob, sentita la Banca d’Italia, intenda rifiutare la notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM, la stessa comunica alla SIM i motivi del suo rifiuto entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, completa di tutti gli elementi necessari. Tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi.
6. La SIM può stabilire la succursale ovvero l’agente collegato e iniziare l’operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi dalla data di trasmissione alla SIM della comunicazione da parte della Consob prevista dal comma 4.
7. La SIM comunica tempestivamente alla Consob e alla Banca d’Italia l’effettivo inizio e la cessazione dell’attività della succursale o dell’agente collegato.
Art. 15
(Modifiche delle informazioni relative alla succursale o all’agente collegato)
1. La SIM comunica alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 18 e 19 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE, ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 14, comma 1, almeno un
mese prima di attuare la modifica, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.
2. La Consob comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
Art. 16
(Prestazione di servizi e attività di investimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi)
1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti in Italia, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate all’articolo 4 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.
2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
4. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. Tale comunicazione è trasmessa anche alla Banca d’Italia.
5. La SIM può iniziare l’operatività dopo aver ricevuto dalla Consob la comunicazione di cui al comma 4.
Art. 17
(Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle attività di investimento)
1. La SIM comunica alla Consob ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 16, almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e secondo le modalità indicate all’articolo 7 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
2. La Consob comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
Art. 18
(Stabilimento di succursali in Stati non UE)
1. La SIM che intende stabilire succursali in Stati non UE presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
a) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
b) l’inquadramento dell’iniziativa nella complessiva strategia di espansione all’estero della SIM;
c) l’attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante, la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi), e l’impatto dell’iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;
d) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;
e) i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
f) l’ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.
2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.
3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.
4. La Consob, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda di autorizzazione entro novanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio.
6. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
a) alla società richiedente;
b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della società richiedente;
c) a qualunque altro soggetto, anche estero.
7. La Consob può richiedere un parere sull’iniziativa all’autorità competente del paese ospitante.
8. La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) esistenza nello Stato ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato ospitante volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte della Consob e della Banca d’Italia anche attraverso l’espletamento di controlli in loco;
c) possibilità di agevole accesso da parte dell’impresa madre alle informazioni della succursale;
d) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli interni su una succursale all’estero.
9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell’autorizzazione.
10. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l’effettivo inizio e la cessazione dell’attività della succursale.
11. La Consob comunica alla Banca d’Italia le autorizzazioni rilasciate.
12. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.
Art. 19
(Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria)
1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 18, comma 4, è sospeso:
a) nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;
b) nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere;
c) nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell’interruzione dell'istruttoria.
4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.
Art. 20
(Modifiche delle informazioni relative alle succursali stabilite in Stati non UE)
1. La SIM comunica preventivamente alla Consob ogni modifica che intende apportare alle informazioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c), d) ed e).
2. La SIM può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Consob.
Art. 21
(Prestazione di servizi e attività di investimento in Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi)
1. La SIM che intende operare in uno Stato non UE in regime di libera prestazione di servizi presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
a) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
b) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel paese ospitante;
c) le modalità con le quali la SIM intende operare.
2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.
3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.
4. La Consob delibera sulla domanda di autorizzazione presentata dalla SIM istante, sentita la Banca d’Italia, entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio.
6. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
a) alla società richiedente;
b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della società richiedente;
c) a qualunque altro soggetto, anche estero.
7. La Consob può richiedere un parere sull’iniziativa all’autorità competente del paese ospitante.
8. La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato estero;
c) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM.
9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell’autorizzazione.
10. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.
Art. 22
(Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria)
1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 21, comma 4, è sospeso:
a) nelle ipotesi di cui all’articolo 21, comma 6, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;
b) nelle ipotesi di cui all’articolo 21, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere;
c) nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 21, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell’interruzione dell'istruttoria.
4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 21, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.
Art. 23
(Svolgimento in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo riconoscimento)
1. La SIM che intende svolgere in altri Stati UE attività non ammesse al mutuo riconoscimento, con o senza stabilimento di succursali, presenta una domanda di autorizzazione alla Consob.
2. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attività non ammesse al mutuo riconoscimento con stabilimento di succursali si applicano gli articoli 18, 19 e 20.
3. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attività non ammesse al mutuo riconoscimento senza stabilimento di succursali si applicano gli articoli 21 e 22.
Art. 24
(Apertura di uffici di rappresentanza)
1. La SIM può aprire in altri Stati UE e in Stati non UE uffici di rappresentanza.
2. L’apertura di uffici di rappresentanza all’estero è sottoposta alle procedure previste dall’autorità competente del paese ospitante.
3. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l’inizio dell’attività dell’ufficio di rappresentanza, indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell’ufficio e l’attività svolta dallo stesso.
4. La SIM comunica tempestivamente alla Consob la cessazione dell’ufficio di rappresentanza.
PARTE V
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE
Art. 25 (Domanda di autorizzazione)
1. L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende operare in Italia ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico, presenta alla Consob una domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto nell’Allegato n. 1.
2. Nell’ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di un’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l’articolo 28, comma 3, del Testo Unico non si applica alla prestazione del servizio o all’esercizio dell’attività di investimento al cliente in questione. L’iniziativa di tale cliente non dà diritto all’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Testo Unico.
3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.
Art. 26 (Istruttoria della domanda)
1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28, commi 1, 2 e 6, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente e all'autorità dello Stato d'origine.
2. I termini dell'istruttoria di cui al comma 1 sono sospesi finché gli accordi, previsti dall’articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del Testo Unico, non siano stati perfezionati.
3. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa richiedente, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
4. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
a) all'impresa richiedente;
b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo e ai soci dell'impresa richiedente;
c) a qualunque altro soggetto, anche estero.
5. La Consob informa la società richiedente dell’accoglimento o meno dell’istanza entro il termine di cui al comma 1.
Art. 27
(Estensione delle autorizzazioni)
1. L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende essere autorizzata allo svolgimento di ulteriori servizi o attività di investimento o servizi accessori inoltra domanda alla Consob ai sensi dell’articolo 25.
2. Si applicano gli articoli 7, commi 4 e 5, e 26.
Art. 28 (Lingua degli atti)
1. La domanda di autorizzazione di cui all’articolo 25 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi dell’Allegato n. 1 e dell’articolo 26 devono essere prodotte in lingua italiana o nella lingua di uso corrente nel settore finanziario; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa devono essere accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana.
Art. 29 (Disposizioni applicabili)
1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13.
Art. 30
(Prestazione di servizi e attività in altri Stati UE da parte dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale)
1. L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale secondo quanto
stabilito dall’articolo 25, può prestare, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, in altri Stati UE, senza stabilirvi nuove succursali, servizi e attività coperte dall’autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento e purché sia stata trasmessa alla Consob un’apposita comunicazione preventiva.
2. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16.
Art. 31
(Prestazione di servizi e attività in Italia da parte dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale in altri Stati UE)
1. La succursale di un’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata in un altro Stato UE, può prestare in Italia senza stabilirvi una nuova succursale, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività coperte dall’autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento e purché la Consob sia stata preventivamente informata dall’autorità dello Stato UE in cui è stabilita la succursale.
2. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 33.
PARTE VI
OPERATIVITA’ NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE
Art. 32
(Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica)
1. Per l'esercizio dei servizi o attività di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, le imprese di investimento UE possono stabilire succursali o agenti collegati in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, secondo le modalità indicate nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
2. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora abbia ragione di ritenere che non possa essere assicurato il rispetto della normativa applicabile, può richiedere di modificare i presidi operativi riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.
3. La succursale o l’agente collegato possono iniziare l'attività dal momento in cui ricevono apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1. Nell’ipotesi di cui al comma 2 il predetto termine di due mesi decorre dalla comunicazione di avvenuta modifica delle disposizioni riguardanti le succursali.
4. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta
da apposita comunicazione alla Consob nel rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.
Art. 33
(Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)
1. Le imprese di investimento UE possono esercitare in Italia i servizi e le attività di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, senza stabilirvi succursali, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità dello Stato membro d'origine, secondo le modalità indicate nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
2. Gli agenti collegati di cui al comma 1 non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano.
3. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
Art. 34
(Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)
1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi previsti ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento UE.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:
a) effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;
b) presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare, ivi compresa l’illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale;
c) adozione di un assetto organizzativo e patrimoniale compatibile con il servizio da autorizzare.
3. La domanda di autorizzazione, redatta secondo quanto previsto nell’Allegato n. 2, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonché l'articolo 28.
4. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate al comma 2 per il rilascio
dell’autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente e all'autorità dello Stato membro d'origine.
5. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa ove stabilita, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
6. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 28.
LIBRO III
PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI
PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 35 (Definizioni)
1. Nel presente Libro si intendono per:
a) «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;
b) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia, nonché le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia alla prestazione di servizi e di attività di investimento. Per «intermediari autorizzati» o
«intermediari» si intendono, altresì, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento a cui sono autorizzati;
c) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;
d) «cliente professionale»: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico;
e) «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;
f) «mercato equivalente»: mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25, paragrafo 4, comma 2, della direttiva 2014/65/UE, come modificato dalla direttiva 2016/1034/UE.
PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI
TITOLO I
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI
Capo I
Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali
Art. 36
(Requisiti generali delle informazioni)
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:
a) all'intermediario e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, nonché l’indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali, tenuto conto del mercato di riferimento di cui all’articolo 21, comma 2-bis, del Testo Unico;
c) alle sedi di esecuzione;
d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.
3. Ai fini del presente articolo, gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti forniscono loro le informazioni di cui all’articolo 49 del predetto regolamento, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d’Italia adottato in conformità all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico.
4. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente applicano altresì l’articolo 53 del regolamento (UE) 2017/565.
Capo II Contratti
Art. 37 (Contratti)
1. Gli intermediari forniscono i propri servizi di investimento, compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente.
2. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565.
3. Il contratto con i clienti al dettaglio:
a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;
b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;
d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;
e) indica i corrispettivi spettanti all’intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità al Titolo V;
f) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;
g) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio;
h) indica le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.
4. Fermo restando quanto previsto ai sensi del TUB, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori.
Art. 38
(Contratti relativi alla gestione di portafogli)
1. In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:
a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;
c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;
d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
e) indica se l’intermediario delega a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;
f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per l’intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili; o di procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.
Art. 39
(Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 4-bis, del Testo Unico, gli intermediari valutano attentamente l'utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà in considerazione del rapporto che sussiste tra le obbligazioni del cliente nei confronti dell'intermediario e le attività del cliente sottoposte a tali contratti. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare di aver assolto a tale obbligo.
2. Ai fini del comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti fattori:
a) se sussiste solo un collegamento molto debole tra le obbligazioni del cliente nei confronti dell'intermediario e l'utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, anche alla luce della probabilità che l’esposizione del cliente nei confronti dell'intermediario risulti bassa o trascurabile;
b) se l'importo delle disponibilità liquide o degli strumenti finanziari dei clienti soggetto a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà superi di gran lunga l’esposizione derivante dalle obbligazioni dei clienti, o sia del tutto indipendente rispetto a tale esposizione come nel caso in cui il cliente non abbia obbligazioni nei confronti dell'intermediario; e
c) se la totalità degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti è assoggettata a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, senza che si sia tenuto conto delle specifiche obbligazioni di ciascun cliente nei confronti dell'intermediario.
3. Quando si avvalgono di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, gli intermediari comunicano ai clienti professionali e alle controparti qualificate i rischi connessi e l'effetto di ogni contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà sugli strumenti finanziari e sulle disponibilità liquide dei clienti medesimi.
TITOLO II ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA
E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI”
Capo I Adeguatezza
Art. 40 (Principi generali)
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di
strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
2. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 54, paragrafi da 1 a 11 e 13, e 55 del regolamento (UE) 2017/565.
Art. 41
(Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti)
1. Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
2. Qualora, ai fini dell’effettuazione della transazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 1, quest’ultima può essere fornita al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi, subito dopo la conclusione della transazione, a condizione che:
a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e
b) l’intermediario abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l’esecuzione della transazione al fine di ricevere preventivamente la dichiarazione di adeguatezza.
3. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 54, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/565.
Capo II Appropriatezza
Art. 42 (Principi generali)
1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente.
2. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
3. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 1, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui
appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
4. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) 2017/565.
Capo III
Mera esecuzione o ricezione di ordini
Art. 43 (Condizioni)
1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all’Allegato I, sezione B, numero 1), del Testo Unico non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i suddetti servizi sono connessi a uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi:
1) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;
2) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
4) azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 583/2010;
5) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza;
6) altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall’articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 5), gli intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE.
Capo IV
Pratiche di vendita abbinata
Art. 44
(Pratiche di vendita abbinata)
1. Nel caso in cui un servizio di investimento è offerto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento di tale accordo o pacchetto, gli intermediari informano il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti separatamente e forniscono evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente.
2. Quando una pratica di vendita abbinata viene offerta a un cliente al dettaglio e i rischi derivanti dalla medesima sono verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, gli intermediari forniscono una descrizione adeguata dei diversi elementi dell’accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi.
3. Quando offrono in consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, gli intermediari assicurano che l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente, in conformità all’articolo 40.
4. Nel caso di prestazione di servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari valutano l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme, in conformità all’articolo 42.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 11, della direttiva 2014/65/UE.
Art. 45
(Contratti di credito immobiliare)
1. Se un contratto di credito immobiliare soggetto alle disposizioni relative alla verifica del merito creditizio dei consumatori previste dall’articolo 120-undecies del TUB ha quale condizione preliminare la prestazione al consumatore di un servizio di investimento relativo a obbligazioni ipotecarie emesse specificamente per assicurare il finanziamento del credito immobiliare agli stessi termini di quest’ultimo, affinché il prestito sia pagabile, rifinanziato o riscattato, tale servizio non è soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 37, 40, 41, 42, 43, 60, e dal Titolo IX.
TITOLO III BEST EXECUTION
Capo I
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Art. 46 (Disposizioni preliminari)
1. Ai fini del presente Capo, gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 64 e 66 del regolamento (UE) 2017/565 e il regolamento (UE) 2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016.
Art. 47
(Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)
1. Gli intermediari adottano misure sufficienti e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Ai fini del presente articolo, gli intermediari adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:
a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente;
b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a), tenuto conto anche delle commissioni proprie e dei costi dell’impresa per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.
3. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio:
a) la selezione di cui al comma 2, lettera a), è condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio;
b) la scelta di cui al comma 2, lettera b), è condotta sulla base del corrispettivo totale.
4. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l’intermediario esegue l'ordine
attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.
5. Gli intermediari non percepiscono remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, in violazione degli obblighi in materia di conflitti di interesse o incentivi.
6. Gli intermediari comunicano al cliente la sede in cui è avvenuta l’esecuzione dell’ordine per conto di quest’ultimo.
7. Gli intermediari effettuano una sintesi e pubblicano, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito ordini di clienti nell’anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.
Art. 48
(Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini)
1. Gli intermediari:
a) forniscono informazioni appropriate ai propri clienti circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi dell’articolo 47, comma 2. Tali informazioni spiegano in modo chiaro, sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile come verranno eseguiti gli ordini dei clienti;
b) specificano ai clienti se la strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.
2. Gli intermediari:
a) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini;
b) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.
3. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare, su richiesta, ai loro clienti di aver eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione, e alla Consob di aver ottemperato agli obblighi del presente Capo.
Art. 49
(Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)
1. Gli intermediari controllano l'efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.
2. Gli intermediari valutano regolarmente se le sedi incluse nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se essi debbano modificare le misure adottate, tenendo conto anche delle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 65-septies, comma 6, del Testo Unico e 47, comma 7, del presente regolamento.
3. Gli intermediari comunicano ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alle misure per l’esecuzione degli ordini e alla strategia di esecuzione adottata.
Capo II
Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli
Art. 50
(Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)
1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 65 del regolamento (UE) 2017/565.
TITOLO IV
GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI
Art. 51 (Principi generali)
1. Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.
2. Ai fini del comma 1, gli intermediari trattano gli ordini equivalenti dei clienti in funzione del momento della loro ricezione.
3. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione. L’obbligo di pubblicazione non si applica in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, come determinato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Gli intermediari applicano gli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.
5. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano il presente articolo, salvo il comma 3, e gli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 67 e, nel caso in cui il cliente non abbia impartito istruzioni specifiche, del paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 68 del predetto regolamento, anche nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli.
TITOLO V INCENTIVI
Capo I Incentivi
Art. 52 (Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e 24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico, gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
2. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Gli intermediari, laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.
Art. 53
(Condizioni di ammissibilità degli incentivi)
1. Ai fini dell’articolo 52, comma 1, lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:
1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente
all’accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario;
2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell’adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o
3) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di:
i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;
b) non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;
c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.
2. Un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.
3. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.
4. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente:
a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori; e
b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.
5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:
a) prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, forniscono ai clienti le informazioni di cui all’articolo 52, comma 2. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;
b) qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e
c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai clienti, almeno una volta l’anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.
6. Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 5, gli intermediari tengono conto delle disposizioni in materia di costi e oneri previste dall’articolo 36, comma 2, lettera d), del presente regolamento e dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2017/565.
7. Qualora più intermediari siano coinvolti in una catena di distribuzione, ciascun intermediario che presta un servizio di investimento o accessorio adempie agli obblighi di informativa nei confronti dei propri clienti.
Capo II
Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente
Art. 54
(Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e 24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico, gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti su base indipendente:
a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente o del servizio di gestione di portafogli sono trasferiti integralmente al cliente;
b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente;
c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.
3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:
a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.
5. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai clienti prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori. Tali benefici possono essere descritti in modo generico.
Capo III
Ricerca in materia di investimenti
Art. 55 (Condizioni)
1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi agli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o altri servizi di investimento o accessori non è considerata un incentivo se viene pagata:
a) direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie;
b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dagli intermediari, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) il conto di pagamento è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti;
2) gli intermediari stabiliscono e valutano regolarmente un budget per la ricerca;
3) gli intermediari sono responsabili della tenuta del conto di pagamento. La gestione di tale conto può essere delegata a terzi, purché ciò agevoli l'acquisto della ricerca fornita
da xxxxx e i pagamenti a favore di quest’ultimi siano effettuati, senza indebiti ritardi, a nome degli intermediari, conformemente alle loro istruzioni;
4) gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all’assunzione di decisioni di investimento nell’interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per iscritto un’apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l’entità del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del caso, delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di portafoglio e dell'approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti. Tale politica è fornita ai clienti.
Art. 56 (Onere per la ricerca)
1. Ai fini dell’articolo 55, comma 1, lettera b), numero 1), l'onere per la ricerca a carico dei clienti:
a) è determinato esclusivamente sulla base di un budget per la ricerca definito ai sensi dell’articolo 57; e
b) non è collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti.
2. Quando l’onere per la ricerca a carico dei clienti non viene riscosso separatamente, ma unitamente a una commissione di negoziazione, tale onere è identificato in maniera distinta e sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 55, comma 1, lettera b), e 58, comma 1, lettere a) e b).
3. L'ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti dai clienti non può superare il
budget per la ricerca, salvo quanto previsto dall’articolo 57, comma 4.
4. Nel mandato di gestione o in altra documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto con i clienti viene indicato l'onere per la ricerca determinato sulla base del budget di cui al comma 1 e la frequenza con cui il medesimo verrà addebitato a ciascun cliente nel corso dell'anno.
Art. 57 (Budget per la ricerca)
1. Ai fini dell’articolo 55, comma 1, lettera b), numero 2), il budget per la ricerca è gestito esclusivamente dagli intermediari e si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita da terzi.
2. Al fine di garantire che il budget sia gestito e impiegato nel migliore interesse dei clienti, l'assegnazione del medesimo per l’acquisto della ricerca fornita da terzi è soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell'alta dirigenza degli intermediari.
3. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei fornitori della ricerca e le modalità di determinazione degli importi loro corrisposti, tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo 55, comma 1, lettera b), numero 4).
4. Gli intermediari possono incrementare il budget per la ricerca solo dover aver informato i clienti, in modo chiaro, di tale circostanza.
5. Qualora, alla fine del periodo determinato nel budget, residui un’eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, gli intermediari adottano procedure idonee a rimborsare tali importi ai clienti o compensarli a fronte dell'onere calcolato per il periodo successivo sulla base del relativo budget.
6. Gli intermediari non utilizzano il budget per la ricerca e il relativo conto di pagamento per finanziare la ricerca interna.
Art. 58 (Informativa)
1. Quando utilizzano un conto di pagamento per la ricerca, gli intermediari forniscono ai clienti:
a) prima della prestazione dei servizi di investimento, informazioni sull’importo previsto nel
budget per la ricerca e sull’entità dell’onere per la ricerca stimato per ciascun cliente;
b) su base annuale, informazioni sui costi totali che ciascun cliente ha sostenuto per la ricerca;
c) su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori di ricerca che sono stati pagati mediante tale conto, nonché, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l’importo totale a loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra gli importi totali spesi utilizzando tale conto e quelli fissati nel budget, indicando eventuali retrocessioni o eccedenze qualora residuino disponibilità sul conto.
Art. 59 (Esecuzione degli ordini)
1. Gli intermediari che trattano gli ordini identificano separatamente gli oneri connessi a tale attività. Tali oneri riflettono esclusivamente il costo di esecuzione dell'operazione.
2. La prestazione di ogni altro beneficio o servizio a intermediari aventi sede nell'Unione europea è soggetta a un onere identificabile separatamente; tali benefici o servizi e i relativi oneri non sono influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi di esecuzione.
TITOLO VI RENDICONTI
Art. 60 (Rendiconti ai clienti)
1. L'intermediario fornisce ai clienti, su supporto durevole, rendiconti, anche periodici, sui servizi prestati, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. Tali rendiconti comprendono, laddove applicabile, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti.
2. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono ai clienti al dettaglio rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. Essi applicano, altresì, l’articolo 54, paragrafi 12, comma 3, e 13, del regolamento delegato (UE) 2017/565.
3. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 59, 60, 62 e 63 del regolamento (UE) 2017/565. L’articolo 59 del predetto regolamento si applica anche alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede.
TITOLO VII
RAPPORTI CON CONTROPARTI QUALIFICATE
Art. 61
(Rapporti con controparti qualificate)
1. Sono controparti qualificate i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3), del Testo Unico.
2. Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all’Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non già richiamate al comma 1, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall’ordinamento dello Stato dell’UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede. Gli intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.
3. Nei confronti delle controparti qualificate gli intermediari agiscono in modo onesto, equo e professionale e utilizzano comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura del soggetto e della sua attività.
4. Alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a essi connessi, alle controparti qualificate si applicano gli articoli 36, 51, comma 3, 60, nonché le disposizioni di cui al Titolo VIII del Libro III e al Libro IV.
5. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565.
TITOLO VIII
GOVERNO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Capo I Disposizioni generali
Art. 62 (Definizioni)
1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:
a) “intermediari che realizzano strumenti finanziari” o “intermediari produttori”: gli intermediari che creano, sviluppano, emettono e/o concepiscono strumenti finanziari o che forniscono consulenza agli emittenti societari nell’espletamento di tali attività;
b) “intermediari che distribuiscono strumenti finanziari” o “intermediari distributori”: gli intermediari che offrono o raccomandano strumenti finanziari ai clienti.
Capo II
Obblighi per gli intermediari produttori
Art. 63 (Principi generali)
1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2-bis, del Testo Unico, gli intermediari produttori:
a) adottano, esercitano e controllano un processo di approvazione per ogni strumento finanziario, prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela e per ogni modifica significativa a strumenti finanziari esistenti. Il processo di approvazione precisa per ciascun strumento finanziario il determinato mercato di riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il mercato di riferimento;
b) adottano misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari siano distribuiti ai clienti all’interno del mercato di riferimento;
c) mettono a disposizione degli intermediari distributori tutte le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento.
Art. 64
(Mercato di riferimento potenziale)
1. Gli intermediari produttori identificano, con un sufficiente livello di dettaglio, il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario e specificano il/i tipo/i di cliente per le cui
esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario è compatibile.
2. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile.
3. Qualora più intermediari collaborino alla realizzazione di uno strumento finanziario, viene identificato un solo mercato di riferimento.
4. Gli intermediari che realizzano strumenti finanziari distribuiti mediante altri intermediari stabiliscono le esigenze e le caratteristiche dei clienti rispetto a cui lo strumento è compatibile, sulla base della loro conoscenza teorica e dell'esperienza pregressa rispetto allo strumento finanziario o a strumenti analoghi, ai mercati finanziari, nonché alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti finali potenziali.
5. Gli intermediari stabiliscono se uno strumento finanziario risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:
a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento dello strumento finanziario con il mercato di riferimento; e
b) la rispondenza dello strumento finanziario all’interesse del cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un modello di business redditizio per l’intermediario e svantaggioso per il cliente.
Art. 65
(Processo di approvazione degli strumenti finanziari)
1. Gli intermediari produttori istituiscono, attuano e mantengono procedure e misure idonee a garantire che la realizzazione degli strumenti finanziari rispetti gli obblighi in materia di conflitto di interessi, anche per quanto riguarda i sistemi di remunerazione e incentivazione e, in particolare, assicurano che, nella realizzazione degli strumenti finanziari, ivi inclusa la definizione delle loro caratteristiche, non si arrechi pregiudizio ai clienti finali o all'integrità del mercato attenuando e/o cedendo i propri rischi ovvero l'esposizione alle attività sottostanti lo strumento, ove quest’ultime siano già detenute per proprio conto.
2. Ogni qualvolta realizzano strumenti finanziari, gli intermediari analizzano i potenziali conflitti di interesse, e, in particolare, valutano se lo strumento finanziario generi una situazione per cui i clienti finali possano subire un pregiudizio qualora assumano:
a) un'esposizione opposta a quella precedentemente detenuta dall'intermediario; o
b) un'esposizione opposta a quella che l'intermediario intende detenere dopo la vendita dello strumento.
3. Prima di decidere se procedere al lancio di uno strumento finanziario, gli intermediari valutano se lo stesso possa rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la stabilità dei mercati finanziari.
4. Gli intermediari svolgono un’analisi di scenario per valutare i rischi che lo strumento finanziario
produca risultati negativi per i clienti finali e in quali circostanze ciò può accadere. A tal fine, lo strumento finanziario viene valutato alla luce di circostanze negative, quali ad esempio:
a) un deterioramento del contesto di mercato;
b) difficoltà finanziarie del produttore o dei soggetti terzi coinvolti nella realizzazione e/o nel funzionamento dello strumento finanziario o verificarsi di un altro rischio di controparte;
c) non sostenibilità dello strumento finanziario sul piano commerciale; o
d) presenza di una domanda per lo strumento finanziario molto più alta del previsto, tale da compromettere le risorse dell'intermediario e/o il mercato dello strumento sottostante.
5. Gli intermediari valutano la struttura dei costi e degli oneri proposta per lo strumento finanziario, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:
a) che i costi e gli oneri dello strumento finanziario siano compatibili con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento;
b) che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento dello strumento finanziario, come ad esempio nel caso in cui tali costi o oneri eguaglino, superino o eliminino quasi integralmente i vantaggi fiscali attesi relativi a uno strumento finanziario; e
c) che la struttura dei costi e degli oneri dello strumento finanziario sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere.
Art. 66
(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale)
1. L'organo con funzione di supervisione strategica esercita un controllo effettivo sul processo di governo degli strumenti finanziari adottato dall’intermediario.
2. La funzione di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente Capo.
3. Le relazioni della funzione di controllo di conformità comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari realizzati dall’intermediario e sulla strategia di distribuzione.
4. Gli intermediari mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest’ultima, le relazioni di cui al comma 3.
5. Gli intermediari assicurano che il personale coinvolto nella realizzazione degli strumenti finanziari sia in possesso delle necessarie competenze per comprenderne le caratteristiche e i connessi rischi.
Art. 67 (Riesame)
1. Gli intermediari produttori riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari da essi realizzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento e valutano se ciascun strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e sia distribuito al mercato di riferimento, ovvero a clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il medesimo non è compatibile.
2. Gli intermediari riesaminano gli strumenti finanziari prima di qualsiasi ulteriore nuova emissione o rilancio, qualora siano a conoscenza di eventi che possano incidere materialmente sul rischio potenziale per gli investitori, e comunque a intervalli regolari al fine di valutare se il funzionamento degli strumenti finanziari rimanga idoneo all’adempimento degli obblighi posti dal presente Capo.
3. Gli intermediari stabiliscono la periodicità del riesame sulla base di fattori pertinenti, compresi quelli connessi alla complessità o al carattere innovativo delle strategie di investimento perseguite.
4. Gli intermediari identificano gli eventi cruciali in grado di incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento dello strumento finanziario, quali:
a) il superamento di una soglia che inciderà sul profilo di rendimento dello strumento finanziario; o
b) la solvibilità degli emittenti i cui titoli o le cui garanzie possono incidere sul rendimento dello strumento finanziario.
5. Nei casi di cui al comma 4, gli intermediari adottano misure appropriate, consistenti, tra l’altro:
a) nella fornitura di informazioni significative sull'evento e sui relativi effetti sullo strumento finanziario ai clienti ovvero agli intermediari distributori qualora l'intermediario produttore non offra o venda lo strumento finanziario direttamente ai clienti;
b) nel cambiamento del processo di approvazione dello strumento;
c) nell’arresto di ulteriori emissioni dello strumento finanziario;
d) nella modifica dello strumento finanziario al fine di evitare clausole contrattuali vessatorie;
e) nella valutazione dei canali di vendita degli strumenti finanziari al fine di verificare che gli stessi siano appropriati, qualora gli intermediari si rendano conto che lo strumento finanziario non è venduto in coerenza con quanto previsto ai sensi dell’articolo 64, comma 1;
f) nel contattare l’intermediario distributore per valutare modifiche riguardanti il processo di distribuzione;
g) nell’interruzione del rapporto con l’intermediario distributore; o
h) nell’informare la Consob.
Art. 68
(Scambio informativo con gli intermediari distributori)
1. Gli intermediari produttori assicurano che le informazioni trasmesse agli intermediari distributori ai sensi dell’articolo 63, comma 1, lettera c), includono informazioni sui canali appropriati per la distribuzione dello strumento finanziario, sul relativo processo di approvazione, nonché sulla valutazione del mercato di riferimento.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono sufficientemente adeguate da consentire agli intermediari distributori di comprendere e consigliare o vendere correttamente lo strumento finanziario.
Art. 69
(Rapporti di collaborazione nella realizzazione degli strumenti finanziari)
1. Gli intermediari che, ai fini della creazione, sviluppo, emissione e/o concezione di uno strumento finanziario, collaborano con altri soggetti, anche non autorizzati e vigilati ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ovvero con imprese di paesi terzi, definiscono le responsabilità reciproche mediante accordo scritto.
Art. 70
(Principio di proporzionalità)
1. Gli intermediari adempiono agli obblighi del presente Capo in modo appropriato e proporzionato, avuto riguardo alla natura del servizio di investimento, dello strumento finanziario e del relativo mercato di riferimento.
Capo III
Obblighi per gli intermediari distributori
Art. 71 (Principi generali)
1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2-ter, del Testo Unico, gli intermediari distributori:
a) riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento, al fine quantomeno di valutare se lo strumento finanziario resti coerente con le esigenze di tale mercato e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata;
b) quando offrono o raccomandano strumenti finanziari non realizzati in proprio, adottano opportune misure per ottenere le informazioni di cui all’articolo 63, comma 1, lettera c) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato per ciascun strumento finanziario.
2. Gli intermediari distributori adempiono agli obblighi previsti dal presente Capo anche quando offrono o raccomandano strumenti finanziari realizzati da soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, gli intermediari distributori adottano misure e procedure efficaci al fine di acquisire informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari, in conformità a quanto disposto dall’articolo 74.
Art. 72
(Mercato di riferimento effettivo)
1. Gli intermediari distributori adottano adeguate misure e procedure per assicurare che gli strumenti e i servizi che intendono offrire o raccomandare siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato.
2. Gli intermediari identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare gli strumenti, al fine di garantire che gli interessi di quest’ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di finanziamento del prestatore del servizio.
3. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile.
4. Gli intermediari stabiliscono il mercato di riferimento per ciascun strumento finanziario, anche qualora gli intermediari produttori non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 64 ovvero nei casi di strumenti realizzati da soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.
5. Quando un intermediario agisce sia come produttore sia come distributore, la valutazione del mercato di riferimento prevista dall’articolo 64 e dal presente articolo è unica.
Art. 73
(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale)
1. L’organo con funzione di supervisione strategica esercita un controllo effettivo sul processo di governo adottato dall'intermediario per determinare la gamma degli strumenti finanziari offerti o raccomandati e dei servizi prestati ai relativi mercati di riferimento.
2. La funzione di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate dall’intermediario per il governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. Le relazioni della funzione di controllo di conformità comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari offerti o raccomandati e sui servizi forniti dall’intermediario e sulla strategia di distribuzione.
4. Gli intermediari mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest’ultima, le relazioni di cui al comma 3.
5. Gli intermediari assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per
comprendere le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.
Art. 74
(Scambio informativo con gli intermediari produttori e con i soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli intermediari distributori acquisiscono dagli intermediari produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente gli strumenti che intendono raccomandare o vendere, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 72.
2. Gli intermediari distributori adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere informazioni adeguate e attendibili anche dai soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE al fine di garantire che gli strumenti siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento. Quando tali informazioni non sono disponibili pubblicamente, il distributore adotta tutte le misure ragionevoli per ottenerle dal soggetto che realizza lo strumento o da un suo agente. Ai fini del presente comma, per informazioni disponibili pubblicamente si intendono informazioni chiare, affidabili e diffuse in adempimento di obblighi normativi, tra cui quelli previsti dalla direttiva 2003/71/CE o dalla direttiva 2004/109/CE.
3. Gli intermediari adempiono agli obblighi di cui al comma 2 con riguardo agli strumenti venduti sul mercato primario e secondario in modo proporzionato, tenuto conto del grado di reperibilità delle informazioni e della complessità dello strumento.
4. Gli intermediari distributori utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento di cui all’articolo 72 e la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari.
5. Gli intermediari distributori forniscono informazioni sulle vendite degli strumenti finanziari e, se del caso, informazioni sul riesame di cui all’articolo 75 agli intermediari produttori per supportare l’attività di riesame svolta da questi ultimi ai sensi dell’articolo 67.
Art. 75 (Riesame)
1. Gli intermediari distributori riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate per il governo degli strumenti finanziari, al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all’adempimento degli obblighi posti dal presente Capo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati.
2. Gli intermediari riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 72.
3. Gli intermediari valutano almeno se lo strumento finanziario o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e se la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata.
4. Gli intermediari riconsiderano il mercato di riferimento e/o aggiornano le procedure e le misure adottate per il governo degli strumenti finanziari qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento per uno specifico strumento o servizio ovvero qualora lo strumento o il servizio non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento, come nel caso in cui lo strumento diventi illiquido o molto volatile a causa delle oscillazioni del mercato.
Art. 76
(Catena di intermediazione)
1. Quando più intermediari distributori collaborano nella distribuzione di uno strumento finanziario o di un servizio, l’intermediario che ha il rapporto diretto con il cliente finale è responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Capo.
2. Gli intermediari coinvolti nella catena di intermediazione devono comunque:
a) assicurare che le informazioni significative relative allo strumento finanziario vengano trasferite dal soggetto che lo realizza, anche qualora non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, all’intermediario distributore finale;
b) qualora l’intermediario produttore richieda informazioni sulle vendite dello strumento al fine di adempiere agli obblighi previsti dal presente Titolo, consentire a quest’ultimo di acquisire quanto richiesto;
c) adempiere, laddove applicabile, agli obblighi in qualità di intermediario produttore previsti dal Capo II del presente Titolo, tenuto conto del servizio prestato.
Art. 77
(Principio di proporzionalità)
1. Gli intermediari, quando decidono la gamma degli strumenti finanziari, emessi da loro stessi o da altri soggetti, e la gamma dei servizi che intendono raccomandare o offrire ai clienti, rispettano gli obblighi di cui al presente Capo in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura dello strumento finanziario, del servizio di investimento e del mercato di riferimento dello strumento.
2. Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, gli intermediari prestano particolare attenzione qualora intendano offrire o raccomandare nuovi strumenti finanziari ovvero nel caso di modifiche ai servizi prestati.
TITOLO IX
REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA
Art. 78
(Requisiti di conoscenza e competenza del personale)
1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo Unico, possiedono idonee conoscenze e competenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente articolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o quando, secondo quanto definito al punto 4, lettera e), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.
2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:
a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la
consulenza;
e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 2 anni di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.
L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell’attività ed è effettuata sulla base dell’equivalente a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.
3. I membri del personale devono possedere un’esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che forniscono informazioni e in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza.
4. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:
a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un’esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall’1 novembre 2007;
b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un’esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l’1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L’esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.
5. Gli intermediari sono tenuti a:
a) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;
b) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;
c) adottare procedure e misure idonee a garantire l’applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;
d) dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera i), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;
e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all’effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886;
f) rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull’attività di formazione e di sviluppo
professionale svolta2.
2 Articolo così sostituito con delibera n. 21755 del 10.3.2021. Il comma 1 dell’art. 2 della delibera n. 21755 del 10.3.2021 dispone che: “1. Le modifiche all’articolo 78, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, apportate dalla presente delibera sono applicabili ai membri del personale che iniziano a operare successivamente all’entrata in vigore della presente delibera. Per i membri del personale che hanno iniziato a operare prima dell’entrata in vigore della presente delibera continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 79, commi da 2 a 11 e 80, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, nella versione precedente all’entrata in vigore della presente delibera”. Si riportano gli articoli sopra citati: “Art. 79 (Requisiti necessari per fornire informazioni) - [...omissis...] 2. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza: a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale; b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale; c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale; d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di esperienza professionale; e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni di esperienza professionale. 3. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2 deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 4. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) del comma 2, il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea oppure attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 5. La formazione
professionale: a) è pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e, in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione; b) è mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela; c) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti l'inizio dell'attività oppure durante il periodo di supervisione previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera c), a corsi di durata non inferiore a sessanta ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti indicate nel comma 7. 6. I corsi in aula non possono avere una durata inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione. 7. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità: videoconferenza, webinar e e-learning. I soggetti che effettuano i corsi di formazione a distanza garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica, la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione e assicurano, anche attraverso adeguati controlli, l'effettiva e continua presenza dei partecipanti. 8. I corsi di formazione professionale di cui ai commi 6 e 7 si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso. 9. Il test di verifica: a) è effettuato esclusivamente in aula ed è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento; b) si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente almeno al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti. 10. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dal datore di lavoro, nonché da un diverso intermediario di cui all'articolo 78 o da un ente appositamente costituito, purché appartengano al medesimo gruppo del datore di lavoro. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono avvalersi: a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni; b) degli enti appartenenti a una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11, UNI 9001:2015 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo o internazionale; d) dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa nelle materie di cui ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.
11. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di fornire informazioni ai clienti è maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attività. Almeno la metà di tale esperienza lavorativa deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più intermediari.”. “Art. 80 (Requisiti necessari per prestare la consulenza) - 1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza: a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici mesi di esperienza professionale; b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale; c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post-lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno dodici mesi di esperienza professionale; d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di esperienza professionale; e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni di esperienza professionale. 2. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 3. Nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea; nei casi indicati alle lettere d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere anche dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. Si applicano i requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 79. 4. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di prestare la consulenza ai clienti è computata conformemente ai criteri indicati all'articolo 79, comma 11.”.
Art. 79
(Requisiti necessari per fornire informazioni)
…omissis…3
Art. 80
(Requisiti necessari per prestare la consulenza)
…omissis…4
Art. 81 (Altri requisiti)
…omissis…5
Art. 82 (Disposizioni finali)
…omissis…6
PARTE III AGENTI DI CAMBIO
Art. 83 (Agenti di cambio)
1. Gli agenti di cambio sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.
Art. 84 (Controllo contabile)
1. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti verifica:
a) che l'organizzazione e le procedure interne garantiscano il rispetto degli obblighi di rendicontazione e di registrazione degli ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti;
b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello di pertinenza dell'agente di cambio anche sulla base degli estratti conto emessi dai subdepositari.
3 Articolo abrogato con delibera n. 21755 del 10.3.2021.
4 Articolo abrogato con delibera n. 21755 del 10.3.2021.
5 Articolo abrogato con delibera n. 21755 del 10.3.2021.
6 Articolo abrogato con delibera n. 21755 del 10.3.2021.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, comma 2, e 156, comma 4, del Testo Unico.
Art. 85 (Conferimento e revoca dell'incarico)
1. L'incarico conferito dall'agente di cambio dura nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
2. L'agente di cambio revoca l'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad altro soggetto. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti a cui è stato revocato l'incarico continua a esercitare l'attività di controllo contabile fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.
Art. 86
(Comunicazioni alle autorità di controllo)
1. L'agente di cambio comunica alla Consob e alla Banca d'Italia il conferimento dell'incarico e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni dell'eventuale revoca.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti senza indugio:
a) trasmette alla Consob e alla Banca d'Italia la relazione sul bilancio di esercizio;
b) comunica alle stesse autorità le eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche previste dall'articolo 84, comma 1.
LIBRO IV
PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, CONTROLLO
DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 87 (Definizioni)
1. Nel presente Libro si intendono per «intermediari»: le SIM; le imprese di paesi terzi diverse dalle banche; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche di paesi terzi limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento. Per
«intermediari» si intendono, altresì, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del TUB, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento a cui sono autorizzati.
PARTE II
PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI
Art. 88 (Procedure interne)
1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascun servizio o attività di investimento.
2. Ai fini del comma 1, gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano l’articolo 21, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2017/565.
Art. 89 (Controllo di conformità)
1. Nelle modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano l’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/565.
Art. 90 (Trattamento dei reclami)
1. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano l’articolo 26 del regolamento (UE) 2017/565.
Art. 91 (Operazioni personali)
1. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/565.
PARTE III CONFLITTI DI INTERESSE
Art. 92 (Principi generali)
1. Gli intermediari mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.
2. Ai fini dell’articolo 21, comma 1-bis, lettera c), del Testo Unico, le informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il
conflitto di interesse.
3. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del regolamento (UE) 2017/565.
Art. 93
(Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale)
1. Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli intermediari evitano di remunerare e di incentivare il proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.
2. Ai fini del comma 1, gli intermediari non adottano disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d’altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se può essere offerto uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.
3. Nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano l’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/565.
4. Gli intermediari evitano di valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.
5. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione UE, ai GEFIA UE, alle imprese di investimento e alle banche UE con succursale in Italia, limitatamente alla prestazione di servizi di investimento.
PARTE IV CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
Art. 94 (Conservazione delle registrazioni)
1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e per tutte le attività e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, e in particolare l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.
2. Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni o, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a sette anni.
3. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli articoli 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565.
4. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche alle succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE.
Art. 95
(Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche)
1. Le registrazioni di cui all’articolo 94 comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni concluse nella prestazione dei servizi di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) c), c-bis), d), e) ed f) del Testo Unico.
2. Il presente articolo si applica anche alle conversazioni telefoniche e alle comunicazioni elettroniche finalizzate a concludere operazioni nell’ambito della prestazione dei servizi indicati al comma 1 che non hanno condotto all’effettiva conclusione di operazioni o alla prestazione di servizi.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature da essi fornite a un impiegato o collaboratore o che hanno autorizzato a utilizzare. Gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un impiegato o collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano in grado di registrare o copiare.
4. Gli intermediari comunicano ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta, prima della prestazione di servizi di investimento.
5. Gli intermediari si astengono dal fornire per telefono i servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini ai clienti se essi non hanno preventivamente ricevuto la comunicazione di cui al comma 4.
6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o altra documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente può essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.
LIBRO V
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR
PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 96 (Definizioni)
1. Nei Libri V e VI si intendono per:
a) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del Testo Unico;
b) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;
c) «gestori»: la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;
2. Ove non diversamente specificato, ai fini dei Libri V e VI valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.
PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
TITOLO I PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 97
(Regole generali di comportamento)
1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori:
a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti agli OICR e dell’integrità dei mercati;
b) assicurano che l’attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell’OICR, come indicati nella documentazione d’offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell’OICR;
c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidabilità degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati;
d) assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.
3. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2, e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.
Art. 98
(Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)
1. I gestori applicano l’articolo 18, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito:
a) acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi;
b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento;
c) prima di disporre l'esecuzione delle operazioni, effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischio-rendimento e alla liquidità dell’OICR gestito.
2. I gestori conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati.
TITOLO II BEST EXECUTION
Capo I
Esecuzione di ordini per conto di OICR
Art. 99
(Misure per l’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)
1. Nell’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori si applica l’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 231/2013.
2. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui una SICAV abbia designato per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione del risparmio, quest’ultima deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del presente articolo.
3. Limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1 e su ogni modifica rilevante della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate agli investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1.
Art. 100
(Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)
1. Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione, i gestori applicano l’articolo 27, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013.
Capo II
Trasmissione di ordini per conto di OICR
Art. 101
(Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)
1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i gestori applicano l’articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013.
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ORDINI DI OICR
Art. 102
(Principi generali)
1. Nella gestione degli ordini i gestori applicano l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 231/2013.
Art. 103
(Aggregazione e assegnazione)
1. Nell’aggregazione e assegnazione degli ordini i gestori applicano l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 231/2013.
TITOLO IV INCENTIVI
Art. 104
(Incentivi riguardanti gli OICR)
1. Ai gestori si applica l’articolo 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 in materia di incentivi.
2. Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle attività di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.
TITOLO V RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI
Art. 105
(Informazioni sulle operazioni eseguite)
1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore previsti dall’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui le società di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell’esecuzione da un terzo, essa deve essere fornita all’investitore al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.
2. I gestori applicano l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, la conferma di esecuzione dell’ordine contiene, altresì, le ulteriori informazioni seguenti:
a) la data e l’orario di ricezione dei mezzi di pagamento;
b) la natura dell’ordine (sottoscrizione, rimborso);
c) il numero delle quote o azioni dell’OICR attribuite;
d) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;
e) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l’investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;
f) le responsabilità dell’investitore in relazione al regolamento dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza all’investitore.
3. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2013, possono fornire all’investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2.
Art. 106
(Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)
1. I gestori registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dagli investitori.
PARTE III
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR
Art. 107
(Commercializzazione di OICR propri)
1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77 e 78. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/5657.
2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del
7 Comma così modificato con delibera n. 21755 del 10.3.2021 che ha che ha sostituito le parole: “, 78, 79, 81 e 82” con le parole “e 78”.
risparmio e di SICAV si applicano gli articoli 52 e 53.
3. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri nei confronti dei soggetti richiamati dall’articolo 61, commi 1 e 2, si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo.
4. Resta ferma la possibilità per i soggetti richiamati dall’articolo 61, commi 1 e 2, di chiedere, in via generale o per singola operazione, di essere trattati come clienti professionali ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.
Art. 108
(Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte e nella Parte II si applicano altresì alle società di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Art. 109
(Commercializzazione di OICR di terzi)
1. Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari.
2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, e 94. Ai fini del presente comma, non si applicano gli
articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/5658.
8 Comma così modificato con delibera n. 21755 del 10.3.2021 che dopo la parola: “78” ha eliminato le parole: “, 79, 81, 82”.
LIBRO VI
PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 110
(Ambito di applicazione)
1. I gestori applicano, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché dei servizi e delle attività di investimento, gli articoli 88 e 90, nonché le disposizioni del presente Libro.
2. I gestori che svolgono attività di ricerca in materia di investimenti applicano altresì gli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 2017/565.
3. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i gestori applicano la Parte III e la Parte IV del Libro IV.
4. Le disposizioni della Parte IV del Libro IV e del Titolo II della Parte II del presente Libro si applicano:
a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR;
b) all’offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.
5. Ai GEFIA UE che svolgono l’attività di gestione collettiva del risparmio mediante stabilimento di succursali in Italia si applicano gli articoli 115, 116, 117 e 118.
Art. 111
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Libro si intendono per:
a) “servizi”: i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio;
b) “sistema di gestione del rischio”: il sistema disciplinato dall’articolo 38 del regolamento (UE)
n. 231/2013 e dal regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio;
c) “sistema dei controlli”: l’insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell’attuazione delle strategie e politiche aziendali, all’efficienza e all’efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell’affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali;
d) “soggetto rilevante”: il soggetto indicato nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/565, comprensivo anche delle persone giuridiche;
e) “gestori sottosoglia”: i gestori indicati nell’articolo 35-undecies del TUF.
TITOLO II
STRATEGIE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Art. 112
(Strategie per l’esercizio dei diritti di voto)
1. Le strategie adottate dai gestori per l’esercizio dei diritti di voto sono disciplinate dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 231/2013.
2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai gestori sottosoglia.
PARTE II
FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, OPERAZIONI PERSONALI, CONFLITTI DI INTERESSE, RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI
TITOLO I
FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ
Art. 113
(Modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità)
1. Le modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità sono disciplinate dall’articolo 61 del regolamento (UE) n. 231/2013. Tale disciplina si applica, con i necessari adattamenti, anche con riferimento all’osservanza delle disposizioni normative in materia di OICVM e di servizi e attività di investimento.
TITOLO II
OPERAZIONI PERSONALI E CONFLITTI DI INTERESSE
Art. 114
(Operazioni personali)
1. Le operazioni personali sono disciplinate dall’articolo 63 del regolamento (UE) n. 231/2013. Per i gestori di OICVM il richiamo contenuto nell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 231/2013 alla direttiva 2011/61/UE si intende riferito alla disciplina in materia di OICVM.
Art. 115
(Gestione dei conflitti di interesse)
1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell’OICR, che danno origine a un conflitto tra:
a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell’OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;
b) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;
c) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore;
d) gli interessi di due o più clienti del gestore.
2. I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 231/2013.
3. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono:
a) identificati;
b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti.
4. I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse.
5. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica l’articolo 34 del regolamento (UE) n. 231/2013 in conformità alla politica di gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall’articolo 117.
Art. 116
(Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di OICVM)
1. I gestori di OICVM rendono disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un’informativa sulle situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 115, comma 5, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.
Art. 117
(Politica, procedure e misure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse)
1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è disciplinata dall’articolo 31 del regolamento (UE) n. 231/2013.
2. Le procedure e le misure per la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse sono disciplinate dall’articolo 33 del regolamento (UE) n. 231/2013. Ai gestori sottosoglia non si applica l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.
Art. 118
(Monitoraggio dei conflitti di interesse)
1. Il monitoraggio dei conflitti di interesse è disciplinato dall’articolo 35 del regolamento (UE) n. 231/2013.
TITOLO III
RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI
Art. 119
(Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti)
1. Le procedure previste dall’articolo 88 regolano specificamente i rapporti tra distributori e consulenti ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.
PARTE III CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
Art. 120
(Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni)
1. Gli obblighi in materia di conservazione delle registrazioni sono disciplinati dall’articolo 66 del regolamento (UE) n. 231/2013.
Art. 121
(Elaborazione elettronica dei dati)
1. L’elaborazione elettronica dei dati è disciplinata dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 231/2013.
Art. 122
(Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio)
1. Le registrazioni degli ordini ricevuti e delle operazioni di portafoglio eseguite sono disciplinate dall’articolo 64 del regolamento (UE) n. 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:
a) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;
b) l’indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;
c) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;
d) il prezzo totale risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo.
Art. 123
(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso)
1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso è disciplinata dall’articolo 65 del regolamento (UE) n. 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:
a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;
b) il nome o altro elemento di identificazione del cliente, con evidenza dei soggetti alle dipendenze del gestore o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell’intermediario medesimo;
c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, gli elementi identificativi del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, del gestore che ha raccolto l’ordine o un codice identificativo del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede del collocatore che ha raccolto l’ordine;
d) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o rimborso e, nel caso di commercializzazione diretta, l’ora di acquisizione dell’ordine;
e) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte del gestore;
f) la tipologia dell’ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all’OICVM, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all’OICVM, classe o comparto, etc.);
g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o rimborso, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e il mezzo di pagamento utilizzato;
h) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell’OICVM (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti).
LIBRO VII
OFFERTA FUORI SEDE/PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA
PARTE I OFFERTA FUORI SEDE
Art. 124
(Offerta fuori sede)
1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento, di depositi strutturati e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III e all’articolo 93.
2. Nell’attività di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle previsioni di cui agli articoli 107 e 109.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle SIM, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalle banche.
PARTE II
PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA
Art. 125
(Soggetti)
1. Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi diverse dalla banche, le banche italiane e di paesi terzi, le banche UE con succursale in Italia e la società Poste Italiane -Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis), del Testo Unico nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio, possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari nonché di servizi e attività d’investimento prestati da altri intermediari.
2. Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza anche dei prodotti e servizi di cui all'articolo 124, comma 3.
3. Le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 109.
4. Le SIM, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, i GEFIA UE, gli agenti di cambio, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di paesi terzi nonché le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività d’investimento.
5. Non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza le attività svolte nei confronti dei clienti professionali di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d).
6. Non costituisce promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata tramite supporti riconducibili all’emittente, o a società appartenente al medesimo gruppo, a condizione che il relativo accesso sia garantito esclusivamente a tali soggetti mediante apposite misure di sicurezza.
Art. 126
(Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza)
1. La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione. A tale fine è fornita espressa indicazione della possibilità per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
Art. 127
(Svolgimento)
1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza i soggetti di cui all’articolo 125 osservano le disposizioni del Libro III e del Libro IV.
PARTE III
COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI D’INVESTIMENTO ALTRUI
Art. 128
(Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui)
1. Nell’offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento
altrui, gli intermediari interessati si organizzano in modo da assicurare il rispetto delle regole di condotta applicabili al servizio commercializzato.
2. Nell’offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui, l’intermediario è responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse al soggetto che presta il servizio. L’intermediario che presta il servizio è responsabile della prestazione dello stesso sulla base delle informazioni trasmesse.
LIBRO VIII
OFFERTA E CONSULENZA DI DEPOSITI STRUTTURATI
E DI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE
Art. 129
(Disciplina applicabile ai depositi strutturati)
1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nonché le disposizioni di cui ai Xxxxxx XXXX e IX del Libro III e gli articoli 124 e 126.
2. Gli intermediari di cui all’articolo 87 che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni del Libro IV.
3. Il presente articolo si applica anche alle banche non autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento che offrono o raccomandano depositi strutturati.
Art. 130
(Disciplina applicabile ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche)
1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nonché le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del Libro III e gli articoli 124 e 126.
2. Gli intermediari di cui all’articolo 87 che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche rispettano le disposizioni del Libro IV.
3. Il presente articolo si applica anche alle banche non autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento che offrono o raccomandano prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.
LIBRO IX9
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Nel presente Libro si intendono per:
Art. 131
(Definizioni)
a) «regolamento (UE) 2017/2358»: il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
b) «regolamento (UE) 2017/2359»: il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
c) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
d) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private”);
e) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del Testo Unico;
f) «soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa»: i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del Testo Unico;
g) «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa svolge attività di distribuzione assicurativa;
h) «attività di distribuzione assicurativa»: l’attività definita dall’articolo 106 del CAP avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi;
i) «consulenza»: la consulenza prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), del CAP;
l) «consulenza su base indipendente»: la consulenza prevista dall’articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico quando ha ad oggetto prodotti di investimento assicurativi;
m) «ricerca in materia di investimenti»: la ricerca come definita dall’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/565, quando fornita a un soggetto abilitato alla distribuzione
9 Libro dapprima sostituito con delibera n. 21466 del 29.7.2020 e in seguito modificato con delibera n. 21755 del 10.3.2021 nei termini indicati nelle successive note.
assicurativa nell’ambito dello svolgimento dell’attività medesima;
n) «collaborazione orizzontale»: collaborazione tra soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e intermediari operativi iscritti nelle sezioni A e B del registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP o nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 116-quinquies del CAP, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
o) «supporto durevole»: il supporto definito dall’articolo 1, comma 1, lettera vv-quater), del CAP il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 120-quater, commi da 1 a 6 del CAP;
p) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
q) «DIP aggiuntivo IBIP»: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi come disciplinato dal regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;
r) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla pubblicità, impiegata per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza la presenza fisica e simultanea del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e del cliente;
s) «mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto»: il mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2358;
t) «mercato di riferimento effettivo»: il mercato di riferimento individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies, commi 1 e 2;
u) «mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile, individuato dal soggetto che realizza il prodotto ai sensi del regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche e integrazioni;
v) «mercato di riferimento negativo effettivo»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile, individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies, comma 3.
Art. 132
(Collaborazioni orizzontali)
1. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente Libro nei confronti dei clienti, quali quelli indicati dagli articoli 134, 135, 135-ter, 135-septies e 135-vicies quinquies, sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto
con il cliente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa garantisce che le informazioni da rendere al cliente ai sensi del comma 5 dell’articolo 135-septies comprendano quelle relative a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi dai soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale.
PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
TITOLO I
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI
Art. 133
(Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale)
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono prima dell’effettuazione dell’operazione ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l’attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativi che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:
a) al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa:
i) per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP, le seguenti informazioni:
1) denominazione sociale;
2) sede legale e recapiti;
3) eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata e indicazione del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, dove esistente;
ii) per i soggetti dell’Unione europea abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nell’elenco annesso di cui all’articolo 116-quinquies, comma 5, del CAP, le seguenti informazioni:
1) ragione sociale;
2) Stato membro in cui sono registrati;
3) indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d’origine in cui sono iscritti;
4) sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d’origine;
5) Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
6) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;
7) data di inizio dell’attività di distribuzione nel territorio della Repubblica;
8) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata;
iii) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP o all’elenco annesso di cui all’articolo 116-quinquies, comma 5, del CAP, in cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è iscritto e l’indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;
iv) le procedure che consentono al cliente di presentare ricorsi a organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero reclamo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all’impresa di assicurazione;
v) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in una determinata impresa di assicurazione;
vi) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa detenuta da una determinata impresa di assicurazione o dall’impresa controllante una determinata impresa di assicurazione;
b) al prodotto di investimento assicurativo e all’attività di distribuzione assicurativa:
i) le attività prestate e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute;
ii) se il prodotto è distribuito mediante consulenza, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa informa il cliente se:
1) la consulenza è fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato, che consenta ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al prodotto di investimento assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
2) la consulenza è fornita su base indipendente. Il soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza si configura come fornita o non fornita su base indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso il divieto di ricevere e trattenere incentivi;
3) la consulenza è di natura obbligatoria, ai sensi dell’articolo 135-quater;
4) la consulenza non grava economicamente sui clienti ai sensi dell’articolo 121-
septies, comma 2, del CAP;
5) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati;
iii) se, in virtù di un obbligo contrattuale, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
iv) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa distribuisce determinati prodotti senza vincoli di esclusiva con una o più imprese di assicurazione. In tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari;
v) la natura e la fonte dei conflitti di interesse per i quali i presidi adottati per la loro gestione non sono sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente;
vi) indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte;
vii) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa agisce su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione della/e impresa/e di cui distribuisce i prodotti;
viii) nome/ragione sociale dell’/degli intermediario/i assicurativo/i con cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha in corso rapporti di collaborazione orizzontale;
ix) con riferimento al pagamento dei premi:
1) se i premi pagati dal cliente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del soggetto abilitato stesso,
oppure
2) se è stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea;
x) con riguardo alle remunerazioni e agli incentivi percepiti, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa indica:
1) la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù della distribuzione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);
2) nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, informazioni relative al metodo per calcolarlo;
3) le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all’attività di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi all’attività di distribuzione assicurativa e al prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica;
4) le informazioni previste dagli articoli 135-sexies, comma 2, 135-octies, comma 4, 135-decies, comma 4 e 135-duodecies, comma 1, lettera a).
3. Quando il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente informazioni in merito ad un prodotto di investimento assicurativo comunica l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera b), con riferimento al prodotto, possono essere adempiuti mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni di investimento, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa deve fornire le informazioni con riferimento alle specifiche opzioni di investimento.
4. Se i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa procedono alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi fuori dai locali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, comunicano ai clienti che hanno l’obbligo di:
a) valutare la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;
b) osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;
c) consegnare al cliente o potenziale cliente, prima dell’effettuazione dell’operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;
d) consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.
Art. 134
(Modalità di fornitura delle informazioni)
1. Le informazioni di cui all’articolo 133, comma 2, lettera a), sono fornite al cliente prima dell’effettuazione dell’operazione mediante la trasmissione o la consegna di apposito documento.
2. L’obbligo di consegna o di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 non si applica quando le informazioni sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al momento della instaurazione del rapporto con il cliente. In occasione della distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo successivamente all’instaurazione del rapporto con il cliente, le informazioni di cui all’articolo 133, comma 2, lettera a), sono fornite mediante la consegna o la trasmissione di un documento qualora sia intervenuto un aggiornamento delle stesse.
3. Le informazioni di cui all’articolo 133, comma 2, lettera a), sono altresì messe a disposizione del pubblico nei locali del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure sono pubblicate sul suo sito internet, ove utilizzato per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, purché il soggetto abilitato dia avviso della pubblicazione nei propri locali.
4. Le informazioni di cui all’articolo 133, comma 2, lettera b), sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prima di ciascuna operazione avente ad oggetto un prodotto di investimento assicurativo, mediante la consegna o la trasmissione di un apposito documento.
5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 44, 46, 47, ad eccezione del paragrafo 1, lettera g), 48, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565.
6. Le informazioni di cui all’articolo 133, comma 2, lettere a) e b), sono fornite in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-quater, commi da 1 a 6, del CAP.
TITOLO II ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA,
CONSULENZA OBBLIGATORIA E PRATICHE DI VENDITA ABBINATA
Capo I Adeguatezza
Art. 135
(Principi generali)
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Essi non raccomandano prodotti di investimento assicurativi non adeguati al cliente o potenziale cliente.
3. Ai fini del comma 2, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto raccomandato;
b) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359.
5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell'adeguatezza, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti ai fini dell’osservanza di quanto previsto dai commi 1 e 2.
6. Quando i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:
a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e rischi, dei prodotti di investimento assicurativi selezionati per i clienti;
b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti finanziari o altri prodotti di investimento assicurativi equivalenti siano adeguati al cliente.
Art. 135-bis
(Dichiarazioni di rispondenza alle richieste e alle esigenze e di adeguatezza)
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, prima che l’operazione sia effettuata, forniscono al cliente un’apposita dichiarazione nella quale lo informano che il prodotto risponde alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente.
2. Ai fini di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti, su supporto durevole, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché il prodotto corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
3. Qualora, ai fini dell’effettuazione dell’operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi subito dopo che l’operazione sia effettuata, a condizione che:
a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e
b) il soggetto abilitato abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l’effettuazione dell’operazione al fine di ricevere preventivamente le dichiarazioni.
Capo II Appropriatezza
Art. 135-ter (Principi generali)
1. Qualsiasi prodotto di investimento assicurativo proposto o chiesto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla
distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto. Prima dell’effettuazione dell’operazione, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono al cliente la dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente di cui all’articolo 135-bis, comma 1. Si applica il comma 3 del medesimo articolo.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente.
3. Qualora i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o qualora tali informazioni non siano sufficienti, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto sia per lui appropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359.
Capo III Consulenza obbligatoria
Art. 135-quater (Consulenza obbligatoria)
1. Nell’attività di distribuzione assicurativa i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestano consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi per cui sussiste l’obbligo di consulenza ai sensi dell’articolo 68-duodecies del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa acquisiscono dalle imprese produttrici la lista dei prodotti rispetto ai quali sussiste l’obbligo di consulenza.
2. La prestazione della consulenza sui prodotti di investimento assicurativi unitamente a un servizio di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell’adeguatezza non comporta l’applicazione dell’articolo 121-septies, comma 2, secondo periodo, del CAP.
Capo IV
Pratiche di vendita abbinata
Art. 135-quinquies (Pratiche di vendita abbinata)
1. Nel caso in cui un prodotto di investimento assicurativo è distribuito insieme a un altro prodotto o servizio di investimento o accessorio come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento di tale accordo o pacchetto, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa informano il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti separatamente e forniscono la descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente.
2. Quando una pratica di vendita abbinata viene offerta a un cliente e i rischi derivanti dalla medesima sono verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono una descrizione adeguata dei diversi elementi dell’accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
3. Quando offrono in consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che l’intero pacchetto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e adeguato al medesimo, in conformità all’articolo 135.
4. Nel caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme, in conformità all’articolo135-ter.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono conto degli Orientamenti emanati dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 11, della direttiva 2014/65/UE.
TITOLO III INCENTIVI
Capo I Incentivi
Art. 135-sexies (Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 135-octies, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non possono, in relazione all’attività di distribuzione assicurativa, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa; e
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale
nel migliore interesse del cliente.
2. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dell’attività e del tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.
Art. 135-septies
(Condizioni di ammissibilità degli incentivi)
1. Lo scopo di cui all’articolo 135-sexies, comma 1, lettera a), si intende soddisfatto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 53, comma 1.
2. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa sia distorto o negativamente influenzato a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.
3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.
4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa:
a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione allo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa; e
b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.
5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:
a) prima di distribuire un prodotto di investimento assicurativo, forniscono ai clienti le informazioni di cui all’articolo 135-sexies, comma 2, sulla base di quanto previsto dall’articolo 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4). I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;
b) qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante l’importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e
c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai clienti, almeno una volta l’anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.
6. Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 5, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono conto delle disposizioni in materia di costi e oneri previste dall’articolo 121- sexies, commi 1, lettera c), e 2, del CAP, e dall’articolo 50, del regolamento (UE) 2017/565.
Capo II
Incentivi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente
Art. 135-octies
(Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente)
1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:
a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al cliente;
b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente;
c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.
2. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:
a) le informazioni o la documentazione relativa a un prodotto di investimento assicurativo o
all’attività di distribuzione assicurativa di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall’emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto di investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;
d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
3. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.
4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai clienti prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente, sulla base di quanto previsto dall’articolo 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4). Tali benefici possono essere descritti in modo generico.
Capo III
Ricerca in materia di investimenti
Art. 135-novies (Condizioni)
1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti in relazione a prodotti di investimento assicurativi da parte di terzi ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa nell’ambito dello svolgimento dell’attività medesima non è considerata un incentivo se viene pagata:
a) direttamente dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mediante risorse proprie;
b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) il conto di pagamento è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti;
2) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa stabiliscono e valutano regolarmente un
budget per la ricerca;
3) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sono responsabili della tenuta del conto di pagamento. La gestione di tale conto può essere delegata a terzi, purché ciò agevoli l'acquisto della ricerca fornita da terzi e i pagamenti a favore di quest’ultimi siano effettuati, senza indebiti ritardi, a nome dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, conformemente alle loro istruzioni;
4) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all’assunzione di decisioni di investimento nell’interesse dei clienti. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa formulano per iscritto un’apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione. Tale politica è fornita ai clienti.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa includono nella politica di cui al comma 1, lettera b), numero 4), l’entità del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare all’asset allocation ottimale dei clienti, tenuto conto dell’approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari investimenti dei clienti.
Art. 135-decies (Onere per la ricerca)
1. Ai fini dell’articolo135-novies, comma 1, lettera b), numero 1), l’onere per la ricerca a carico dei clienti:
a) è determinato esclusivamente sulla base di un budget per la ricerca definito ai sensi dell’articolo 135-undecies; e
b) non è collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti.
2. Quando l’onere per la ricerca a carico dei clienti non viene riscosso separatamente, ma unitamente a una commissione di negoziazione, tale onere è identificato in maniera distinta e sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 135-novies, comma 1, lettera b), e 135-duodecies, comma 1, lettere a) e b).
3. L’ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti dai clienti non può superare il
budget per la ricerca, salvo quanto previsto dall’articolo 135-undecies, comma 4.
4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, l’onere per la ricerca determinato sulla base del budget di cui al comma 1 e la frequenza con cui il medesimo verrà addebitato a ciascun cliente nel corso dell’anno sulla base di quanto previsto dall’articolo 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4).
Art. 135-undecies (Budget per la ricerca)
1. Ai fini dell’articolo 135-novies, comma 1, lettera b), numero 2), il budget per la ricerca è gestito esclusivamente dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita da terzi.
2. Al fine di garantire che il budget sia gestito e impiegato nel migliore interesse dei clienti, l’assegnazione del medesimo per l’acquisto della ricerca fornita da terzi è soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell’alta dirigenza dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.
3. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei fornitori della ricerca e le modalità di determinazione degli importi loro corrisposti, tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo 135-novies, comma 1, lettera b), numero 4).
4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono incrementare il budget per la ricerca solo dopo aver informato i clienti, in modo chiaro, di tale circostanza.
5. Qualora, alla fine del periodo determinato nel budget, residui un’eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano procedure idonee a rimborsare tali importi ai clienti o compensarli a fronte dell’onere calcolato per il periodo successivo sulla base del relativo budget.
6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non utilizzano il budget per la ricerca e il relativo conto di pagamento per finanziare la ricerca interna.
Art. 135-duodecies (Informativa)
1. Quando utilizzano un conto di pagamento per la ricerca, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono ai clienti:
a) in tempo utile, informazioni sull’importo previsto nel budget per la ricerca e sull’entità dell’onere per la ricerca stimato per ciascun cliente sulla base di quanto previsto dall’articolo 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4);
b) su base annuale, informazioni sui costi totali che ciascun cliente ha sostenuto per la ricerca;
c) su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori di ricerca che sono stati pagati mediante tale conto, nonché, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l’importo totale a loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra gli importi totali spesi utilizzando tale conto e quelli fissati nel budget, indicando eventuali retrocessioni o eccedenze qualora residuino disponibilità sul conto.
TITOLO IV RENDICONTI
Art. 135-terdecies (Rendiconti ai clienti)
1. Ai fini di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2359, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce ai clienti, su supporto durevole e con cadenza almeno annuale, rendiconti sull’attività svolta, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura dell’attività.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'articolo 50 del regolamento (UE) 2017/565.
TITOLO V
GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI – OBBLIGHI PER I SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
Art. 135-quaterdecies (Principi generali)
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa devono conoscere i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela, distribuirli nel mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, e fare in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell’interesse del cliente.
Inoltre, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:
a) riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento, al fine quantomeno di valutare se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze di tale mercato e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata, nonché della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore;
b) adottano opportune misure per ottenere le informazioni sul prodotto di investimento assicurativo e sul suo processo di approvazione, compreso il mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato per ciascun prodotto.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2017/2358.
Art. 135-quinquiesdecies (Mercato di riferimento effettivo)
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento effettivo e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare i prodotti di investimento assicurativi, al fine di garantire che gli interessi di quest’ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di finanziamento del distributore.
3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa individuano il mercato di riferimento negativo effettivo.
4. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono una specificazione del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto individuati ai sensi dell’articolo 30-decies, comma 4, del CAP e, ferma restando la responsabilità del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, possono coincidere con essi.
5. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono comunicati, prima della distribuzione, al soggetto che realizza il prodotto.
6. Xxxxx restando gli obblighi di verifica e monitoraggio previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2358, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:
a) non distribuiscono prodotti di investimento assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo effettivo o al mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto;
b) possono distribuire prodotti di investimento assicurativi ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 o al mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, purché tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e:
i) siano adeguati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi di cui all’articolo 135-
quater, comma 1;
ii) siano adeguati o appropriati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi diversi da quelli di cui all’articolo 135-quater, comma 1.
7. La distribuzione a clienti che non appartengono al mercato di riferimento, ai sensi del comma 6, è comunicata dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al soggetto che realizza il prodotto.
8. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi realizzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro diverso dall’Italia adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti siano distribuiti in conformità al presente Libro, siano conformi alle norme europee e italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento effettivo individuato.
Art. 135-sexiesdecies
(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale)
1. L’organo con funzione di supervisione strategica ha la responsabilità ultima dell’osservanza delle norme relative ai meccanismi di distribuzione e alla definizione del mercato di riferimento effettivo.
2. La funzione di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa per il governo dei prodotti di investimento assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo e dal Capo III del regolamento (UE) 2017/2358.
3. Le relazioni della funzione di controllo di conformità comprendono sistematicamente in un’apposita sezione informazioni sui prodotti di investimento assicurativi distribuiti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e sulla strategia di distribuzione.
4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest’ultima, le relazioni di cui al comma 3.
5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a disposizione dell’IVASS, su richiesta di quest’ultima, l’apposita sezione della relazione della funzione di controllo di conformità prevista dal comma 3.
6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che il personale sia in possesso delle
competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.
Art. 135-septiesdecies
(Scambio informativo con i soggetti che realizzano il prodotto)
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa acquisiscono dai soggetti che realizzano il prodotto le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento di cui all’articolo 135-quinquiesdecies e la strategia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.
3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono informazioni sulle vendite dei prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, informazioni sul riesame di cui all’articolo 135- octiesdecies ai soggetti che realizzano il prodotto per supportare i controlli, il monitoraggio e il processo di revisione dei prodotti di investimento assicurativi svolti da questi ultimi.
Art. 135-octiesdecies (Riesame)
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all’adempimento degli obblighi posti dal presente Titolo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui rischi potenziali per il mercato di riferimento effettivo individuato ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies.
3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano almeno se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento effettivo e se la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata.
4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riconsiderano il mercato di riferimento effettivo e/o aggiornano le procedure e le misure adottate qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto di investimento assicurativo ovvero qualora il prodotto di investimento assicurativo non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento effettivo.
5. L’eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in esito alla riconsiderazione di cui al comma 4 è comunicata al soggetto che realizza il prodotto assicurativo ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies, comma 5.