ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN ACCIAIO
Accordo ANCI-RICREA
ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN ACCIAIO
1. OGGETTO:
Nell’ambito dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI valido per il quinquennio 2020-2024, il presente Allegato Tecnico definisce le modalità di gestione dei rifiuti di imballaggi in acciaio raccolti da superficie pubblica tramite:
• Raccolta Differenziata;
• Altre forme di raccolta e trattamento dei rifiuti.
Il presente Allegato Tecnico ha validità a partire dal 1°giugno 2020 e durata pari a quella del citato Accordo Quadro ANCI- CONAI.
2. CONVENZIONE:
Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni locali, sulla base di una convenzione-tipo, tra il Consorzio Nazionale Acciaio -di seguito denominato RICREA- e il Comune o soggetto da questi delegato, sulla base di una delega-tipo, di seguito denominato "Convenzionato".
La delega concessa costituisce obbligo per il soggetto delegato di sottoscrizione della Convenzione.
In considerazione della specificità della filiera e della necessità di favorire la messa a disposizione di quantità ottimali per le operazioni di avvio a riciclo, il soggetto delegato, come previsto al punto 5.4 dell’Accordo Quadro, sotto la propria responsabilità e previa comunicazione al delegante e a RICREA, potrà cedere in tutto o in parte la propria delega a uno o più soggetti che concorrono alla gestione della filiera degli imballaggi in acciaio.
Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono richiedere la sospensione temporanea degli effetti della convenzione stessa, in conformità a quanto indicato nel Capitolo 5 dell’Accordo Quadro.
Si prevede, inoltre, la facoltà per il Convenzionato di poter cedere una quota dei rifiuti di imballaggio in acciaio al di fuori della convenzione sottoscritta con RICREA, sempreché gli stessi siano comunicati a RICREA - dietro riconoscimento di un corrispettivo pari a 5€/t - e vengano avviati a riciclo nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto della tracciabilità dei flussi prevista al Capitolo 5 dell’Accordo Quadro, con le modalità meglio definite in Convenzione e comunque per una quantità non eccedente il 50% dei volumi complessivi.
3. OBBLIGHI DELLE PARTI:
Le Parti convengono sull’opportunità di massimizzare l’intercettazione delle diverse tipologie di rifiuti di imballaggio in acciaio oggetto della raccolta differenziata, attraverso:
• l’applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta;
• una corretta informazione all’utenza domestica;
• una formazione dedicata ai gestori degli impianti di selezione dei rifiuti.
Le Parti condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità prioritaria di gestione dei rifiuti di imballaggio in acciaio al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo.
Le Parti concordano inoltre sull’opportunità di promuovere e affermare sistemi di gestione integrata per la separazione dell’acciaio, anche attraverso tutte le altre forme e metodi di recupero disponibili, allo scopo di massimizzare il materiale da avviare a riciclo.
ANCI si impegna a promuovere lo sviluppo sull’intero territorio nazionale della raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio.
RICREA si impegna al ritiro del materiale, direttamente o tramite soggetti terzi debitamente incaricati, e al suo successivo avvio a riciclo, acquisendone la titolarità e disponibilità senza riserve all’atto del ritiro del materiale presso la piattaforma concordata.
4. QUALITA’
RICREA, conformemente a quanto definito nel Capitolo 5 dell’Accordo Quadro, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto ferroso, a propria discrezione presso la piattaforma di ritiro o presso l’impianto di recupero, garantendo comunque sempre il contraddittorio tra le parti, sia in fase di campionamento che di analisi, eventualmente anche tramite riprese video rese disponibili su portale web.
La definizione della fascia di qualità è riferita alla lavorazione e selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla piattaforma stessa.
All’avvio della convenzione, prima dell’inizio dei ritiri, si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo di individuare la fascia di qualità da riconoscere al convenzionato. In caso di nuova convenzione che preveda l’utilizzo di piattaforme esistenti, la fascia qualitativa attribuita alla nuova convenzione sarà quella già attribuita alla piattaforma.
Nel caso in cui le parti concordino di iniziare i conferimenti in epoca antecedente all’esecuzione della prima analisi merceologica, il riconoscimento del corrispettivo sarà sospeso in attesa della definizione della fascia di qualità. Il Consorzio si impegna a svolgere le analisi entro il mese successivo a quello di prima consegna del materiale.
Per l’esecuzione di verifiche ordinarie della fascia qualitativa di appartenenza, il Consorzio RICREA, anche tramite la società incaricata delle analisi, effettuerà il campionamento e l’isolamento del materiale da analizzare, avendo cura di informare il Convenzionato previa comunicazione con almeno 1 ora di anticipo, salvo specifiche diverse pattuizioni, al fine di garantire il contraddittorio. A seguire il Consorzio invierà comunicazione del giorno e ora in cui verrà eseguita l’analisi merceologica, con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso. Laddove il Convenzionato fosse impossibilitato a presenziare, il Consorzio garantisce l’esecuzione di riprese video delle operazioni, rendendole disponibili su apposito portale web.
In aggiunta alle verifiche presso l’impianto di recupero, RICREA si riserva la facoltà di eseguire analisi presso le piattaforme senza obbligo di comunicazione preventiva, identificando il carico completo in uscita dalla piattaforma e garantendo comunque al convenzionato la facoltà di presenziare (tramite avviso e attesa di massimo 1 ora).
Nel caso in cui il convenzionato impedisca, senza validi motivi, l’accesso alla piattaforma di ritiro per l’esecuzione delle analisi merceologiche, RICREA ha la facoltà di sospendere i ritiri e comunque di procedere al declassamento della fascia qualitativa a quella più bassa disponibile per un periodo non inferiore a due mesi.
Entro 7 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell’analisi il Convenzionato ha facoltà di chiedere a RICREA l’effettuazione di un’analisi integrativa, con oneri a proprio carico. Qualora il Convenzionato non chiedesse l’analisi integrativa il risultato definitivo sarà quello determinato dalla prima analisi; se l’analisi integrativa evidenziasse l’appartenenza del materiale ad una fascia qualitativa diversa a quella determinata con la prima analisi, il risultato definitivo (da utilizzarsi ai fini del calcolo della media mobile) sarà determinato sulla base del valor medio delle due analisi.
La fascia qualitativa attribuita al materiale ritirato da RICREA sarà determinata sulla base della media dei risultati delle ultime 3 analisi svolte o di quelle effettuate negli ultimi 24 mesi (media mobile) e sarà applicata a partire dal giorno stesso di esecuzione dell’ultima analisi, tale variazione sarà tempestivamente comunicata da RICREA. Nel caso di richiesta di analisi integrativa l’eventuale variazione di fascia sarà applicata dalla data di esecuzione di quest’ultima analisi, che dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta.
Il numero di analisi merceologiche da svolgere annualmente è parametrato alla quantità complessivamente prodotta dalla piattaforma utilizzata dal Convenzionato, a intervalli di minimo 30 giorni (salvo il caso di controanalisi richiesta dal Convenzionato), secondo il seguente schema:
(ton/anno) complessive per piattaforma | n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA | n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta* dei Convenzionati |
< 100 | Fino a 1 | Fino a 1 |
100-500 | 2 | Fino a 2 |
500-2000 | 3 | Fino a 3 |
>2000 | 4 | Fino a 4 |
*Il Convenzionato può richiedere analisi a suo carico anche in assenza di quella prevista da RICREA.
RICREA si riserva la facoltà di eseguire ulteriori analisi, in caso di comprovate esigenze tecniche attribuibili all’impianto di recupero.
I costi delle analisi sono a carico del soggetto richiedente.
Nel caso di analisi richieste da RICREA e qualora la distanza tra la sede della piattaforma e quella dell’operatore sia maggiore di 400km, il Consorzio RICREA contribuisce alle spese di trasferta di un rappresentante per piattaforma (indicato dai convenzionati), con un rimborso forfettario di 200€.
Le analisi merceologiche saranno svolte in luoghi idonei secondo le normative vigenti, preferibilmente in aree riservate e delimitate.
La procedura concordata per lo svolgimento della fase di campionatura del materiale oggetto di analisi stabilisce quale metodo di campionamento adottare, in funzione della composizione dello stesso, ovvero sfuso o pressato:
• SFUSO (da scarico mezzo o da cumulo)
Individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo:
x. Xx campione primario sarà estratto con l’ausilio di pala meccanica x xxxxx meccanico, in entrambi i casi completando l’operazione con pala a mano e spazzatura. Vengono prelevate almeno 2 sezioni “terra-cielo”
come campione primario, avendo cura di eliminare la parte esterna del materiale e di prelevare nel medesimo punto la sezione oggetto della successiva quartatura. In particolare, in merito alla frazione fine, la zona di prelievo della sezione deve essere spazzata per ogni settore di prelievo e distribuita equamente su tutte le ceste atte a contenere il materiale.
b. esecuzione di una quartatura o altre modalità che comunque garantiscano la riduzione ad un campione rappresentativo;
c. Distribuzione su due file delle ceste selezionate dalla quartatura, con prelievo a scacchiera e pesatura sino al superamento del peso minimo di 100 kg.
• PRESSATO (in balle)
Individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo:
a. Nel caso in cui il materiale sia stoccato o consegnato in balle, dall’insieme delle balle viene effettuato un campionamento di n.2 balle, scelte rispettivamente: n.1 balla da Xxxxxx, n.1 balla da Convenzionato. In caso di assenza di uno o di entrambi i soggetti, l’analista sceglie con un metodo casuale le balle appartenenti al carico.
b. Le 2 balle vengono aperte con l’ausilio di mezzo meccanico e rappresentano il cumulo di materiale oggetto di campionatura come sopra indicato per il materiale sfuso.
Ai fini dell'individuazione della percentuale di Impurità (o Frazioni Estranee) e di FMS (Frazioni Merceologiche Similari), le parti stabiliscono l’effettuazione di un’analisi merceologica secondo le seguenti modalità:
a. prelievo e pesatura del campione rappresentativo, come precedentemente indicato;
b. cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
b. cernita delle FMS (ovvero dei rifiuti ferrosi non imballaggio); c cernita delle Impurità (ovvero dei materiali non ferrosi);
d. pesatura delle frazioni cernite;
e. la percentuale di Impurità ed FMS sarà calcolata nel seguente modo:
% Impurità = Peso Impurità x 100 (Peso imballaggi in acciaio + Peso Impurità + Peso FMS)
% FMS = Peso FMS x 100
(Peso imballaggi in acciaio + Peso Impurità + Peso FMS)
In allegato al testo di Convenzione si riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di imballaggio in acciaio accettate, delle Impurità e delle Frazioni Merceologiche Similari.
La classificazione degli imballaggi e degli oggetti composti da più materiali sarà determinata in base al peso del materiale prevalente. Resta inteso che i rifiuti contenenti sostanze pericolose (es. vernici, filtri olio, accendini, razzi di segnalazione), gli imballaggi pieni, le bombole di gas o i recipienti di gas tecnici saranno considerati Impurità e non dovranno essere ricompresi all’interno della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Ogni danno derivante dalla mancata cura del materiale ritirato sarà valutato in sede di Comitato di Verifica ANCI-Conai per la verifica degli opportuni provvedimenti.
5. IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
5.1. Obblighi delle Parti
5.1.1. Il convenzionato garantisce lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata che comprenda anche i rifiuti d’imballaggio in acciaio.
5.1.2. RICREA si impegna al ritiro del materiale reso disponibile presso le piattaforme concordate e al conseguente riconoscimento dei corrispettivi.
5.1.3. Il convenzionato e RICREA si scambiano informazioni circa la Raccolta Differenziata, come tipologia di raccolta, attrezzature utilizzate, bacino di comuni serviti, e le eventuali modifiche avvenute nel corso della durata del presente accordo.
5.2. Metodologia di raccolta
5.2.1. Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa di cui al Programma Specifico di Prevenzione predisposto da RICREA ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 152/06.
5.2.2. Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta effettuato tramite contenitore stradale multimateriale pluriutenza e successiva separazione della frazione metallica attraverso impianto di selezione. Anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque
nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.6.
5.2.3. Qualora sia attivata una metodica di raccolta dei metalli ferrosi presso isola ecologica, ovverosia la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa assieme a frazioni merceologiche similari, pur se non riconducibili agli imballaggi, il convenzionato potrà proporre di conferire detti materiali a RICREA, sulla base di un libero accordo tra le Parti.
5.3. Piattaforma di conferimento
5.3.1. Il Convenzionato e RICREA concordano con le modalità di cui al punto successivo, la piattaforma, ovvero il luogo presso cui rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio.
5.3.2. Il Consorzio RICREA si riserva di confermare la piattaforma proposta dal convenzionato una volta verificate le autorizzazioni e il rispetto della normativa, ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed economicità.
5.3.3. Nell’individuazione della piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituisce elemento preferenziale la dotazione di sistemi di separazione dei metalli magnetici.
5.3.4. La piattaforma individuata potrà essere modificata in accordo tra le Parti nel corso della convenzione. Qualora venisse utilizzata una piattaforma non concordata, RICREA non riconoscerà alcun corrispettivo.
5.3.5. Il Convenzionato, ovvero il gestore della piattaforma individuata, provvederà a richiedere il ritiro del materiale utilizzando l’apposito portale internet gestito da RICREA.
5.3.6. Il ritiro del materiale, da parte di RICREA o terzi, dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5.6. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento, come indicati al successivo art.5.6.
5.3.7. Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 9, forme di controllo e intervento sull’utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale in ingresso alle piattaforme.
5.3.8. Nel caso di raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono, il Convenzionato provvede a disporre la separazione e suddivisione nei singoli materiali, convenendo che la piattaforma è il luogo ove rendere e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio, opportunamente separati dalle altre frazioni.
5.4. Resa del Materiale da parte del Convenzionato
La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco-partenza, caricamento su mezzo incluso.
Eventuali oneri per la movimentazione del materiale e il caricamento del mezzo restano a carico del Convenzionato , salvo diversi accordi tra le parti
Il quantitativo minimo di materiale in stoccaggio, presso il punto di ritiro in piattaforma e salvo accordi diversi tra le parti, necessario per poter avanzare la richiesta di ritiro, è il seguente:
- SFUSO: 15 ton
- SCHIACCIATO: 20 ton
- PRESSATO: 25 ton
- FRANTUMATO: 30 ton
RICREA si impegna a garantire il ritiro almeno una volta l’anno per quantitativi inferiori a 15 ton. In caso di evidenti difformità tra la quantità di ritiro comunicata e quella presente in piattaforma, RICREA si riserva di addebitare i maggiori costi di trasporto.
5.5. Fasce di Qualità
Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore medio di Frazioni Estranee risultanti dalle analisi merceologiche, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:
Fascia qualitativa | Frazioni Estranee |
Eccellenza | Fino al 4% |
1 | Oltre il 4% e fino al 10% |
2 | Oltre il 10% e fino al 16% |
3 | Oltre il 16% e fino al 22% |
Nel caso in cui le Frazioni Estranee siano presenti in misura superiore al 22%, RICREA si riserva la facoltà di respingere l’intero carico conferito, ovvero di ritirarlo senza riconoscimento di corrispettivi né addebito di penali.
Eventuali contestazioni avanzate dagli impianti di destino su singoli conferimenti, saranno valutate in contraddittorio, tramite evidenze oggettive e documentabili (es. foto, immagini, riprese video) rese disponibili dall’impianto stesso.
Nel caso di raccolta “monomateriale metalli”, non sottoposta ad alcuna operazione di separazione presso la piattaforma, la presenza di alluminio sarà considerata Frazione Merceologica Similare.
Le parti, inoltre, concordano che sarà applicata una franchigia del 4% al valore di Impurità risultante dalla singola analisi al verificarsi delle due seguenti condizioni:
- materiale con percentuale di Frazioni Estranee superiori al 16%
- materiale prodotto da impianti di esclusiva selezione vetro-metalli
5.6. Corrispettivi
I corrispettivi di seguito indicati sono stabiliti per i vari anni di durata del presente Allegato Tecnico, sulla base dei parametri qualitativi espressi al punto precedente, con riferimento ai rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti in forma sfusa:
FASCIA | CORRISPETTIVI €/ton | ONERI SMALTIMENTO | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Eccellenza | 131 €/t | 133 €/t | 135 €/t | 137 €/t | 139 €/t | A carico di RICREA |
1 | 120 €/t | 123 €/t | 126 €/t | 129 €/t | 132 €/t | A carico di RICREA |
2 | 98 €/t | 96 €/t | 94 €/t | 92 €/t | 92 €/t | A carico del convenzionato |
3 | 60 €/t | 60 €/t | 60 €/t | 60 €/t | 60 €/t | A carico del convenzionato |
A tali corrispettivi si aggiungerà quanto previsto come coefficiente di rivalutazione al Capitolo 5 dell’Accordo Quadro, da applicarsi sui corrispettivi dell’anno precedente.
Le Parti concordano che i corrispettivi potranno essere rivisti se gli esiti degli approfondimenti di cui al punto 16 del Capitolo 4 della Parte Generale dell’Accordo Quadro Anci-CONAI individueranno un costo il cui 80% si discosta di più o di meno del 5% dal corrispettivo medio ponderato previsto per il 2024.
Le Parti concordano che i corrispettivi saranno erogati sul peso del materiale conferito a RICREA, secondo la fascia di qualità di appartenenza, al netto della quota di “Frazione Merceologica Similare”, calcolata prendendo come riferimento il valore medio di FMS (media mobile delle ultime 3 analisi) determinato con le analisi merceologiche perviste al punto 4 del presente accordo.
Le Parti concordano inoltre che l’onere di smaltimento “a carico del convenzionato” sarà addebitato da RICREA prendendo come riferimento il valore medio di Impurità (media mobile delle ultime 3 analisi), determinato con le analisi merceologiche perviste al punto 4 del presente accordo, detratto dalla franchigia del 10%.
L’importo di tale addebito potrà essere trattenuto dal pagamento delle fatture in compensazione ai Corrispettivi previsti dalla precedente tabella.
Il prezzo dell’onere di smaltimento è stabilito in 165 €/ton ed eventuali variazioni saranno determinate semestralmente da RICREA mediante procedura convalidata dal Comitato di Verifica, sulla base dell’andamento del prezzo medio di smaltimento applicato da discariche e termovalorizzatori nazionali e relativo alle caratteristiche del rifiuto.
In alternativa la frazione estranea potrà essere resa a disposizione del Convenzionato per il ritiro a propria cura e spese.
5.7. Corrispettivi per prestazioni aggiuntive
A fronte di specifiche prestazioni concordate ed eseguite sul materiale ritirato da RICREA, i corrispettivi previsti al punto 5.6 saranno incrementati dei seguenti importi:
Prestazioni | Qualità minima | Densità minima | Corrispettivo Aggiuntivo |
Schiacciatura | Impurità media <16% | 0,22 ton/mc | 6 €/ton |
Pressatura | Impurità media <16% | 0,28 ton/mc | 20 €/ton |
Frantumazione | Impurità media <2% | 0,30 ton/mc | 40 €/ton |
È facoltà del convenzionato delegare l’incasso del corrispettivo aggiuntivo al soggetto gestore della piattaforma che materialmente svolge le prestazioni indicate e presso cui si renderà disponibile il materiale.
5.8. Obblighi di Trasmissione (Banca dati ANCI-CONAI) da parte del Convenzionato e di RICREA
I soggetti Convenzionati sono obbligati a trasmettere alla Banca Dati di cui al Capitolo 6 dell’ Accordo Quadro Anci- Conai, tutti i dati e le informazioni relativi a:
• informazioni anagrafiche;
• rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
• rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti, ovvero nei bacini di comuni omogenei;
• rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;
I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi periodicamente utilizzando il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai.
Il mancato invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati secondo le modalità ed i tempi indicati nella Convenzione locale, ferme restando le conseguenze ivi previste, sarà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare.
RICREA si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l’esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui Accordo Quadro Anci-Conai, tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati, secondo il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai.
6. IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI:
Considerati:
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all’art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all’art. 219 – criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
e che quindi l’estrazione degli imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche similari dai rifiuti è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.
XXXXXX promuove la selezione dei rifiuti di imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche similari dai rifiuti urbani quale pratica aggiuntiva alla raccolta differenziata, al fine di massimizzarne il recupero.
ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti.
Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio presenti nei rifiuti urbani avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica, anche a monte di impianti di termovalorizzazione e di produzione CDR/CSS, le Parti concordano che l’acciaio risultante da specifica separazione è conferito a RICREA dal Convenzionato, dietro riconoscimento da parte di RICREA di un corrispettivo per i servizi resi, determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.
6.1. Obblighi delle parti
6.1.1. Il Convenzionato s’impegna ad attuare la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a RICREA.
6.1.2. RICREA, direttamente o tramite terzi, s’impegna a ritirare e ad avviare a riciclo, tutta la frazione di acciaio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.
6.2. Resa del Materiale da parte del Convenzionato
.
6.2.1. La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco-partenza, caricamento su mezzo incluso. Eventuali oneri per la movimentazione del materiale e il caricamento del mezzo restano a carico del Convenzionato. Il quantitativo minimo di materiale in stoccaggio, necessario per poter avanzare la richiesta di ritiro è di 20 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.
6.2.2. Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell’accordo saranno concordate tra RICREA e il Convenzionato, comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità del carico.
6.2.3. Nel caso di ritiro dagli 11 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 6.4. La penale sarà
pari al 20% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento come indicati al successivo art.6.4.
6.3. Fasce di Qualità
6.3.1. Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore di Frazioni Estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:
Fascia qualitativa | Frazioni Estranee |
1 | Fino a 10% |
2 | Oltre 10% e fino a 20% |
3 | Oltre 20% e fino a 30% |
6.3.2. Nel caso le Frazioni Estranee siano presenti in misura superiore al 30%, RICREA può procedere ugualmente al ritiro del materiale, secondo condizioni che saranno specificate di volta in volta.
6.4. Corrispettivi
6.4.1. Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto precedente, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:
Fascia qualitativa | CORRISPETTIVO | ONERI SMALTIMENTO |
1 | 61 €/ton | A carico del convenzionato |
2 | 51 €/ton | A carico del convenzionato |
3 | 31 €/ton | A carico del convenzionato |
A tali corrispettivi si aggiungerà quanto previsto come coefficiente di rivalutazione al Capitolo 5 dell’Accordo Quadro, da applicarsi sui corrispettivi dell’anno precedente.
Le Parti concordano che i corrispettivi saranno erogati sulla totalità del peso del materiale conferito a RICREA, secondo la fascia di qualità di appartenenza.
L’onere di smaltimento “a carico del convenzionato” verrà addebitato da RICREA prendendo come riferimento il valore medio di Impurità (media mobile delle ultime 3 analisi), determinato con le analisi merceologiche previste al punto 4 del presente accordo.
Tale addebito potrà essere effettuato in compensazione ai Corrispettivi previsti dalla precedente tabella. Il prezzo dell’onere di smaltimento sarà pari al prezzo definito al punto 5.6 del presente Allegato Tecnico.
In alternativa la frazione estranea potrà essere resa a disposizione del Convenzionato per il ritiro a propria cura e spese.
7. IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE CON TRATTAMENTO CENERI DI COMBUSTIONE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI:
Considerati
• la Direttiva europea 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti all’art. 9 la quale prevede che i residui, tra cui le ceneri pesanti (scorie), siano riciclati, se del caso, direttamente nell’impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all’art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all’art. 219 – criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
e che quindi l’estrazione dell’acciaio dalle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento, sia direttamente presso gli stessi impianti di incenerimento sia presso piattaforme di trattamento è funzionale, e al recupero di materia prima e al recupero della frazione inerte delle ceneri pesanti.
XXXXXX promuove l’estrazione dell’acciaio dalle ceneri pesanti quale pratica aggiuntiva alla raccolta differenziata, al fine di massimizzarne il recupero.
ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di incenerimento, ovvero piattaforme di trattamento la separazione della frazione acciaio dai residui di combustione.
Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di incenerimento, le Parti concordano che l’acciaio risultante da specifica separazione è conferito a RICREA dal Convenzionato, dietro riconoscimento da parte di RICREA di un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.
7.1. Obblighi delle parti
7.1.1. Il Convenzionato s’impegna ad attuare la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a RICREA.
7.1.2. RICREA, direttamente o tramite terzi, s’impegna a ritirare e ad avviare a riciclo, tutta la frazione di acciaio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.
7.2. Resa del Materiale da parte del Convenzionato
7.2.1. La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco-partenza, caricamento su mezzo incluso. Eventuali oneri per la movimentazione del materiale e il caricamento del mezzo restano a carico del Convenzionato. Il quantitativo minimo di materiale in stoccaggio, necessario per poter avanzare la richiesta di ritiro è di minimo 20 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.
Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell’accordo saranno concordate tra RICREA e il Convenzionato, comunque non oltre 10 gg. dalla comunicazione di disponibilità del carico.
7.2.2. Nel caso di ritiro dagli 11 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 7.4. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento come indicati al successivo art.7.4.
7.3. Fasce di Qualità
7.3.1. Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore di Frazioni Estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:
Fascia qualitativa | Frazioni Estranee |
1 | Fino a 20% |
2 | Oltre 20% e fino a 30% |
7.3.2. Nel caso le Frazioni Estranee siano presenti in misura superiore al 30%, RICREA può procedere ugualmente al ritiro del materiale, secondo condizioni che saranno specificate di volta in volta.
7.4. Corrispettivi
7.4.1. Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto precedente, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:
Fascia qualitativa | CORRISPETTIVO | ONERI SMALTIMENTO |
1 | 42 €/ton | A carico del convenzionato |
2 | 32 €/ton | A carico del convenzionato |
A tali corrispettivi si aggiungerà quanto previsto come coefficiente di rivalutazione al Capitolo 5 dell’Accordo Quadro, da applicarsi sui corrispettivi dell’anno precedente.
Le Parti concordano che i corrispettivi saranno erogati sulla totalità del peso del materiale conferito a RICREA, secondo la fascia di qualità di appartenenza.
L’onere di smaltimento “a carico del convenzionato” verrà addebitato da RICREA prendendo come riferimento il valore medio di Impurità (media mobile delle ultime 3 analisi), determinato con le analisi merceologiche previste al punto 4 del presente accordo.
Tale addebito potrà essere effettuato in compensazione ai Corrispettivi previsti dalla precedente tabella. Il prezzo dell’onere di smaltimento sarà pari al prezzo definito al punto 5.6 del presente Allegato Tecnico.
In alternativa la frazione estranea potrà essere resa a disposizione del Convenzionato per il ritiro a propria cura e spese.
8. FATTURAZIONE:
Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di RICREA, per i rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti al netto della quota di FMS, con cadenza mensile. Il Convenzionato è tenuto ad allegare alla fattura i Formulari di trasporto (FIR) dei rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti; su tali formulari dovrà essere riportato il numero della Convenzione Anci- RICREA.
Analogamente RICREA emetterà fattura al Convenzionato, con cadenza mensile, per l’addebito degli oneri di smaltimento, così come previsto ai punti 5.6, 6.4, 7.4 .
Per quanto riguarda il peso dei materiali conferiti e il periodo di competenza delle fatture, le Parti condividono che farà fede la data ed il peso a destino del materiale conferito.
I pagamenti verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.
9. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE:
Al fine di garantire il raggiungimento degli obbiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, RICREA realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in acciaio. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il Comune e/o il Convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a RICREA.
ANCI CONAI RICREA
Consorzio Nazionale Acciaio