CAPITOLATO SPECIALE DI ONERI
ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE DI ONERI
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO ANTHARES
Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione, definita ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n.50/2016 «Concessione di servizi», ha ad oggetto la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria, del ‘‘Centro Sportivo Anthares’’ sito in zona Campopannone/Epitaffio, con accesso principale da Viale dei Gemelli, di proprietà del Comune di Giugliano in Campania.
Il Centro Sportivo Anthares si compone di: un Campo di Calcio a 5 in erba sintetica; un Campo da Tennis scoperto in terra rossa; tre Campi da Tennis in materiale sintetico con copertura in legno e teli in PVC; una Club House (reception, servizi igienici/spogliatoio per il personale, magazzino, area disponibile per varie attività; spogliatoi con servizi igienici e docce, quali pertinenze dei Campi da Tennis, ad uso esclusivo degli atleti e giudici, con annesso locale/palestra; quattro spogliatoi con servizi igienici e docce, quali pertinenze del Campo di Calcetto, atti ad ospitare le squadre (locali di maggiore dimensione) e gli arbitri/istruttori (locali più piccoli); tribuna coperta di c.a. 500 posti con sottostanti servizi igienici ad uso degli spettatori; locale per guardiania e biglietteria; area di parcheggio.
La planimetria della struttura e delle aree di pertinenza è disponibile, per l’eventuale consultazione, presso l’Ufficio del Settore Polizia Municipale e Servizi Educativi e Assistenziali del Comune di Giugliano in Campania, in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 0.
L’affidamento è effettuato dal Comune ed accettato dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara.
La concessione prevede l’esecuzione di quanto indicato nel presente Capitolato con le integrazioni contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara ed in ogni caso, dovrà assicurare i seguenti servizi minimi:
• apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti nella loro complessità;
• conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici;
• pulizia degli impianti dati in gestione;
• manutenzione ordinaria riferita alle strutture e agli impianti dati in utilizzo;
• verifiche periodiche degli impianti elettrici, di messa a terra ed assimilabili secondo la normativa vigente;
• installazione e mantenimento in efficienza dei presidi antincendio e della cartellonistica di sicurezza;
• cura e manutenzione delle aree verdi e degli spazi aperti circostanti;
• direzione amministrativa, tecnica e organizzativa del centro;
• assistenza agli utenti;
• attività di segreteria con personale all’uopo destinato;
• attività di bar/ristoro;
• eventuali attività aggiuntive proposte in sede di offerta tecnica-gestionale.
Inoltre, è a carico del gestore la voltura di tutte le utenze energetiche, licenze, concessioni, autorizzazioni già in essere, nonché l’acquisizione ex novo di quelle necessarie al corretto funzionamento ed alla corretta gestione dell’impianto.
Per l’esatta conoscenza delle strutture, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo-tipologiche degli spazi e degli impianti in gestione, con riferimento anche alle attività con essi compatibili, è obbligatorio effettuare apposito sopralluogo nei tempi e nei modi indicati dal Bando di gara cui si rimanda.
Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è stabilita in anni 9 (nove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, ovvero dalla data dell’effettiva consegna dell’impianto risultante da apposito verbale. Il concessionario s’impegna sin d’ora a garantire la continuità della gestione, nell’osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel presente Capitolato, nel Bando e nel Disciplinare di gara oltre la durata contrattuale, nelle more dell’espletamento della procedura finalizzata all’individuazione di un nuovo gestore.
Articolo 3 - MESSA A REGIME DEGLI IMPIANTI E DELLA GESTIONE COMPLESSIVA
Il Concessionario è tenuto a garantire il funzionamento e l’apertura al pubblico degli impianti senza soluzione di continuità, anche tenendo conto di quanto indicato nella proposta gestionale presentata in sede di gara. Eventuali interruzioni dovranno essere preventivamente concordate ed esplicitamente autorizzate dal Comune di Giugliano in Campania.
Articolo 4 - VALORE E CANONE
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è stato stimato, secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) redatto dalla società ‘‘Advisor Xxxxx xxx’’ ed acquisito al Protocollo dell’Ente n. 7675/2018, quale valore presunto della concessione l’importo di € 1.841.040,00 oltre IVA.
Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, il canone annuo risultante in sede di offerta in rialzo rispetto al canone posto a base di gara predeterminato dall’Amministrazione Comunale in € 4.091,00 (Quattromilanovantuno/00), oltre IVA come per legge, per l’intera durata della concessione. Il canone dovrà essere versato in quattro rate trimestrali posticipate di pari importo.
Il canone sarà revisionato a decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto di concessione, e quindi su base annua, applicando la variazione al 100% dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato dall’ISTAT, riferita al periodo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente.
Articolo 5 - PRINCIPI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Gli impianti oggetto del presente Capitolato sono destinati allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti. Finalità dell’affidamento è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l’utilizzazione degli impianti dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero (eventi culturali, musicali,ecc). La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto. Il
Concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato e dovrà curare in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l’attività sportiva come momento piacevole della giornata. Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura dell’aspetto fisico e dell’abbigliamento. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell’organizzazione, la qualità del servizio, privilegiando celerità e semplificazione delle procedure, trasparenza.
Articolo 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto dell’affidamento è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico, e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore. È comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L’Amministrazione si riserva di valutare l’effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l’eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all’immotivata interruzione del servizio. Non saranno considerate cause di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili al Concessionario, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la ritardata e/o mancata corresponsione delle retribuzioni, ovvero il mancato rispetto di quanto disposto dal CCNL di categoria.
Articolo 7 - PROCEDURA DI GARA
La procedura è rivolta agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 , nonché alle società ed associazioni sportive, ovvero enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive del C.O.N.I..
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo D. Lgs con la seguente ponderazione:
Offerta Tecnica - Max punti 70/100 Offerta Economica - Max punti 30/100
Le componenti tecniche dell’offerta (punteggio massimo di 70/100) sono individuate nei seguenti elementi, ai quali sono attribuiti i rispettivi punteggi massimi in base a specifici criteri di valutazione:
A) PROGETTO DI GESTIONE: Max punti 35/70
B) PROPOSTE MIGLIORATIVE 15/70
C) CORSI ED ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SPORTIVA 20/70
A) PROGETTO DI GESTIONE
A.1 - Piano delle attività - Max punti 20/35
Dovranno essere indicate le modalità operative che si intenderanno adottare per lo svolgimento del servizio e per garantire il massimo livello di sicurezza e di efficienza dell’impianto e la piena operatività della struttura. Dovranno essere precisati i protocolli operativi per l’esecuzione del servizio in relazione al personale ed alle attrezzature impiegate ed i relativi metodi di controllo, di autocontrollo e di misurazione del processo di conduzione degli impianti e delle manutenzioni in generale nonché le modalità di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori impiegati nel servizio.
A.2 - Organigramma - Max punti 10/35
Il concorrente dovrà indicare il numero, le qualifiche, i livelli di responsabilità del personale incaricato dell’esecuzione della concessione in oggetto ed i criteri di avvicendamento del personale a seguito di sostituzioni lunghe, medie,brevi, per congedi, per malattia o per altro.
Tale organigramma, in caso di aggiudicazione, non potrà essere modificato se non con il consenso dell’Amministrazione che verificherà che le eventuali variazioni garantiscano un’organizzazione e un livello qualitativo equivalenti a quelli offerti.
A.3 - Piano di apertura al pubblico - Max punti 5/35
Verrà valutato l’orario di apertura complessivo dell’impianto su base annua rispetto al minimo previsto da Capitolato.
B) PROPOSTE MIGLIORATIVE
B1 - Proposte migliorative dell’impianto sportivo - Max punti 10/15
Il concorrente deve effettuare un sopralluogo, obbligatorio ai fini della partecipazione all’appalto. Da tale sopralluogo, individuate le criticità e/o comunque gli aspetti che intende migliorare, redigerà la propria proposta. Saranno valutate varianti migliorative, non onerose, rispetto alle attività contenute del Capitolato speciale d’appalto che possano riguardare aspetti impiantistici, strutturali-logistici che non alterino significativamente la natura ed i contenuti essenziali del servizio.
B2 - Cronoprogramma interventi - Max punti 5/15
Verranno valutati i tempi per l’esecuzione delle varianti proposte.
C) CORSI ED ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SPORTIVA
C1 – Organizzazione attività sportiva Max punti 10/20
L’art. 16 del presente capitolato prevede, per favorire la promozione dell’attività sportiva, l’obbligo del Concessionario di organizzare corsi, di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse agli impianti in gestione, ovvero con gli stessi compatibili. Il concorrente dovrà, pertanto, presentare un piano-tipo delle attività che si impegna a realizzare indicando quale riferimento un anno solare e precisare anche le attività volte ai fini della pubblicizzazione del piano.
C2 – Attivita’ di Promozione Sportiva Max punti 10/20
Al fine di favorire lo sviluppo psicofisico anche a classi disagiate, saranno valutate positivamente le iniziative rivolte a garantire le attività sportive a minori, anziani e/o soggetti segnalati dai servizi sociali. In tale ottica potranno essere offerti corsi gratuiti, abbigliamento sportivo, abbonamenti a discipline varie etc.
All’Offerta economica potrà essere attribuito il punteggio max di 30 punti.
Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione contenente la misura percentuale di aumento rispetto al canone annuo predeterminato dall’Amministrazione in € 4.091,00 oltre IVA.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la formula indicata nel Disciplinare di gara.
Articolo 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e del Bando di gara, nonché le normative vigenti, contemplano.
Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l’uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato. In particolare, gli impianti devono funzionare per tutto l’anno, secondo il seguente orario giornaliero minimo: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 21,00; il sabato dalle ore 14,00 alle ore 18,00. Sarà consentita una chiusura di 4 (quattro) settimane l’anno per manutenzioni ed interventi tecnici, nonché nelle seguenti festività: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, Pasqua e Lunedì dell’Angelo, Natale, Santo Stefano e 31 dicembre, e Festa del Santo Patrono. L’eventuale periodo di chiusura di quattro settimane l’anno dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato espressamente dall’Amministrazione Comunale.
Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.
Articolo 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario deve provvedere ad applicare tutte e le norme emanate o emanande in ambito igienico-sanitario e di sicurezza all’interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
In particolare, è a carico del Concessionario, che dovrà provvedere a propria cura e spese, eseguire quanto di seguito descritto:
a) gestione degli immobili, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
b) pulizia giornaliera di tutti gli impianti e le aree verdi con l’impiego d’ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli d’igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali. In particolare, la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d’utilizzo degli stessi;
c) conduzione e manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
d) interventi sulle aree verdi di pertinenza comprendenti l’irrigazione delle aree , la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose;
e) spese per personale, materiali di consumo e forniture d’arredi e attrezzature;
f) pagamento delle spese per la fornitura d’energia elettrica, gas e telefono di pertinenza dell’Impianto previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione, nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
g) attivazione, sempre con oneri a carico del Concessionario, di un servizio di infermeria medicazione e primo soccorso, mettendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
h) acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni di legge sia per la gestione dell’impianto che dell’insieme delle attività ivi previste;
i) ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all’interno dell’impianto; per un ottimale svolgimento dei compiti affidati, il personale del gestore deve essere facilmente riconoscibile (vestiario adatto, Pass di riconoscimento etc.);
l) intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell’impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
m) costante attività d’informazione e promozione dell’impianto, dell’attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all’interno della struttura;
n) eventuale attività di bar/ristoro, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normative vigente;
o) tutte le spese relative al personale, incluso quello di direzione, amministrazione di officina e di magazzino secondo il CCNL o comunque ad esso equiparati e relativi oneri riflessi, incluse le spese connesse all’osservanza della vigente normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
p) tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata.
Il Concessionario dovrà inoltre garantire la compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico praticabili straordinariamente presso l’impianto sportivo, con il normale uso dello stesso. Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d’efficienza senza pretesa d’alcun compenso, neppure a titolo d’indennità o risarcimento.
È posto altresì a carico del gestore il rinnovo delle autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta necessarie per l’esercizio delle attività praticate all’interno della struttura.
Articolo 10 - PERSONALE
Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità riconosciuta da appositi brevetti rilasciati dalle Autorità competenti, ai sensi del D.M. 10/09/86, e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. Il Concessionario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di gestione di impianti sportivi, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l’oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal suddetto CCNL, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni del CCNL e degli accordi locali integrativi dello stesso. Il Concessionario dovrà sottoporre il personale alle vaccinazioni e a tutte le visite mediche periodiche previste dalle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale in servizio dovrà essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro e/o le divise previsti dal contratto collettivo nazionale. Dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento. Comunque, il personale è tenuto all’osservanza delle disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi dell’Amministrazione Comunale e deve assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza. Il Concessionario dovrà essere in ogni momento in grado di dimostrare l’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ad assistenziale mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto. L’Amministrazione appaltante si riserva di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazione o gravi mancanze nell’espletamento delle sue mansioni, nonché il contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.
Il Concessionario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e livello funzionale unitamente alla documentazione comprovante l’avvenuta denunzia di inizio attività effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici in conformità alla normativa vigente.
Articolo 11 - SICUREZZA SUL LAVORO
In materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dovrà essere assicurata l’osservanza delle disposizioni tutte di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, nei termini previsti dalla normativa, copia del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lo specifico cantiere entro trenta giorni dalla data di immissione in servizio risultante da apposito verbale. Gravi e ripetute violazioni del suddetto piano di sicurezza da parte del datore di lavoro, previa costituzione formale di messa in mora, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Concessionario dovrà altresì dotare i propri dipendenti dei D.P.I. prescritti oltre a garantire le attività di formazione ed informazione sui rischi specifici connessi.
Il Concessionario dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto dell’art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), munite dei dispositivi di protezione rispondenti e conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.
Il concessionario dovrà altresì, provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.
Articolo 12 - TARIFFE
Il Concessionario è obbligato ad applicare inderogabilmente le tariffe esplicitate all’interno dell’offerta economica presentata in sede di gara, che non dovranno essere superiori a quelle approvate con delibera dell’Amm/ne Comunale e indicate nel Piano Economico Finanziario.
La tariffa comprende l’accesso e la fruizione dell’impianto o area d’attività assegnata, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici) e l’assistenza da parte del personale incaricato, qualora prevista.
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al gestore riscuoterla. Al Concessionario spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità e da altre attività indicate nell’offerta o preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale, dallo stesso svolti all’interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso.
Articolo 13 - UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
Il Concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio di divulgazione d’informazione e prenotazione delle attività durante il periodo d’apertura dell’impianto.
Il Concessionario può utilizzare le strutture medesime per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, d’iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve preventivamente inoltrare richiesta scritta al competente servizio comunale ed acquisire l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione, nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte del competenti uffici comunali dell’apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste.
Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l’acquisizione del parere preventivo da parte degli organi di controllo. Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l’installazione di particolari attrezzature non esistenti nell’impianto, il gestore dovrà provvedere, previa autorizzazione da parte del Comune, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie. L’Amministrazione Comunale, in concomitanza di dette manifestazioni, richiederà apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni.
II Comune è sollevato da ogni responsabilità civile e penale, nonché da ogni onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all’attività che il Gestore intenda svolgere.
Articolo 14 - MODALITÀ GESTIONALI
La gestione dell’impianto, oltre a quanto disposto dal presente Capitolato, è regolata da quanto proposto nell’offerta gestionale in sede di gara.
Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune, che ne determina anche la decorrenza.
Il Comune si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare gratuitamente, con avviso anticipato di almeno 15 (quindici) giorni, l’impianto sportivo o parti dello stesso, compatibilmente con la programmazione già in essere, qualora ne abbia necessità, o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative, e comunque per servizi di interesse collettivo, per 30 giornate all’anno.
Articolo 15 -COOPERAZIONE
È fatto obbligo al personale dipendente dall’impresa aggiudicataria di segnalare al competente Ufficio comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del loro compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
È fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli Uffici competenti qualsiasi irregolarità, coadiuvando l’opera di vigilanza ed offrendo tutte le indicazioni possibili per la individuazione del contravventore.
Articolo 16 - CORSI ED ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SPORTIVA
Per favorire la promozione dell’attività sportiva, il Concessionario è tenuto a organizzare corsi, di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse agli impianti in gestione, ovvero con gli stessi compatibili. I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla relativa Federazione Sportiva e debitamente pubblicizzati a cura e spese del gestore.
Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli utenti.
Articolo 17- LOCALI E ATTREZZATURE
Il Comune mette a disposizione del Concessionario esclusivamente la struttura sportiva nello stato di fatto all’atto della consegna e i relativi impianti tecnologici. I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.
Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico dell’affidatario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.
Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.
Articolo 18 - CUSTODIA DI COSE MOBILI DI PROPRIETÀ DEL CONCESSIONARIO
L’Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del Concessionario detenuti dallo stesso negli impianti di che trattasi, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale di lui carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell’Amministrazione Comunale né per mancanze e/o sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.
Articolo 19 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
a) Manutenzione Ordinaria
Il Concessionario dovrà provvedere all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere in buono stato di conservazione le strutture sportive, i beni, le attrezzature esistenti nell’impianto affidato e gli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi.
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti, il gestore dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente, e comunque nei tempi tecnici strettamente necessari.
In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati, il Comune avrà la facoltà di provvedere, in danno del concessionario, direttamente, fatta salva anche l’applicazione delle sanzioni e penali previste nel presente Capitolato speciale di appalto.
Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell’impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici, il gestore dovrà servirsi di ditte abilitate, che garantiscano la certificazione di conformità ai sensi della vigente normativa.
Tutte le attività manutentive, sia di carattere ordinario che straordinario, potranno essere svolte dal Concessionario o con personale proprio o con personale di ditte terze in appalto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in particolare sull’antimafia, sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, lasciando indenne l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità civile e penale.
Dovranno essere effettuate verifiche periodiche sullo stato di manutenzione e sicurezza delle parti strutturali, sulla rispondenza alle norme degli impianti tecnologici, e sulla sicurezza antincendio.
Tali verifiche avranno cadenza almeno annuale e copia dei verbali comprovanti gli esiti delle verifiche stesse saranno trasmessi all’Amministrazione Comunale. In caso di accertato pericolo alla incolumità delle persone, il Concessionario provvederà immediatamente, a sua cura e spese, ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per la sicurezza del pubblico, dandone comunicazione all’Amministrazione, fino a che il pericolo non sarà rimosso.
Per manutenzione ordinaria a carico del concessionario si intendono tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento, il mantenimento ed il ripristino dell’agibilità riferiti alla quantità e qualità di attrezzature (spogliatoi, servizi igienici, sale di attesa, ecc.) e di benessere (igiene, sicurezza, illuminazione, ventilazione, riscaldamento, acustica, ecc.), tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- RIPARAZIONI, CONTROLLO di oggetti o parti di chiusure (vetri, maniglie, attaccapanni, armadi, panche, arredi, attrezzature di servizio ecc.) accidentalmente rotti, secondo l’occorrenza;
- RIPRESA di intonaci, tinteggiature, verniciature, piccoli interventi di riparazione strutture per deterioramento o manomissione, tinteggiatura di fabbricati all’interno, verniciatura di tutte le parti in ferro e di tutte le parti metalliche degli impianti termici, idrici ed elettrici;
- CONTROLLO, REGOLAZIONE e mantenimento in efficienza dei corpi illuminanti, compresa la sostituzione di lampade, controllo e mantenimento in efficienza degli impianti elettrici e di segnalazione e dei collegamenti elettrici di terra e di illuminazione esterna;
- CONTROLLO, SEGNALAZIONE e mantenimento in efficienza scarichi w.c., xxxxxxxxx, valvole autoclavi, docce, pozzetti acque nere (tenuta guarnizioni varie, pulizie fosse, mantenimento in efficienza scarichi a pavimento, sifoni, griglie di scarico e in generale di tutti gli impianti idrosanitari;
- CONTROLLO (REGOLAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA delle centrali
termiche, pulizia locali caldaia, delle caldaie e dei bruciatori ed alimentatori, revisione, riparazione delle apparecchiature come caldaie, elettropompe, quadri ed impianti elettrici, apparecchiature di controllo e sicurezza;
- CONTROLLO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA dell’impianto luci d’emergenza, compresa la sostituzione totale o parziale degli accumulatori;
- CONTROLLO E RIGENERAZIONE dello stato di carica estintori e dell’impianto antincendio;
- CONTROLLO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA del tratto della rete fognaria dalle utenze fino all’innesto dei collettori principali, comprese le caditoie di scolo delle acque meteoriche e di piazzale.
La gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento, termoventilazione e produzione acqua calda dovrà essere effettuata con la massima cura e il concessionario assumerà, qualora eseguito direttamente, la qualifica di ‘‘terzo delegato all’esercizio e manutenzione dell’impianto’’. La manutenzione dovrà essere eseguita in conformità alle norme vigenti. In particolare dovrà essere garantita la conduzione delle centrali termiche per il riscaldamento dei locali spogliatoio e produzione acqua calda sanitaria nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti attuativi. Il libretto d’uso e manutenzione dei componenti istallati nel rispetto della normativa vigente in materia.
b) Manutenzione Straordinaria
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale tutte le opere e gli oneri per la manutenzione straordinaria. Il Concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente all’Amministrazione Comunale qualsiasi guasto o malfunzionamento che si ritenga di natura straordinaria. Prima di eseguire qualsiasi intervento di natura straordinaria, salvo i casi d’urgenza legati alla stabilità della sicurezza dell’impianto, di cose e persone, il Concessionario potrà dare corso alle necessarie lavorazioni solo dopo aver richiesto all’Xxx.xx Comunale apposita autorizzazione che dovrà essere corredata da preventivo di spesa ed aver ricevuto il relativo assenso.
Solo in tale circostanza il Concessionario potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti .
Articolo 20 - RELAZIONE SULLO STATO E SULL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario ha l’obbligo di presentare annualmente al Settore Patrimonio del Comune una specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e degli impianti sportivi e tecnologici, nonché copia del rapporto delle verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, cosi come previsto dalle norme vigenti.
Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all’efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio in uno alle relative certificazioni di conformità e/o di regolare esecuzione degli interventi rilasciate da ditte o tecnici abilitati. Dovrà anche essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione indicante l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi alle società sportive con la rendicontazione delle presenze suddivise per tipologia di utenti e di impianti.
Articolo 21 CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE
Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il gestore ha diritto ai proventi derivanti dall’incasso dei biglietti d’ingresso e abbonamenti di utilizzo previsti per le strutture, nonché ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all’interno della struttura. Spettano altresì al gestore i proventi di eventuali attività di bar/ristorazione e merchandising.
I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.
Il Concessionario è tenuto, con cadenza annuale, a presentare alla stazione appaltante la rendicontazione degli incassi effettivamente realizzati.
Articolo 22 - CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 36.820,80 pari al 2% del valore dell’affidamento.
La cauzione come sopra descritta dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante e dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fidejussione relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
Articolo 23 - CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipula del contratto, il Concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia definitiva pari al 10% del valore di stima dell’impianto e corrispondente ad € 184.104,00. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà essere accompagnata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.
Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati al Concessionario in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario stesso.
Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti, nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto.
In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Articolo 24 - PUBBLICITÀ
Il Concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte, striscioni e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro degli impianti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. È esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. È fatto obbligo all’affidatario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all’ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché le disposizioni di legge e regolamentari previste per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità.
Articolo 25 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI MERCHANDISING
Il Concessionario può assumere la gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande e realizzare ed attrezzare spazi a questo destinabili. Il gestore dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.
Il gestore potrà nominare un soggetto terzo preposto, al quale affidare la gestione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e in possesso dei suddetti requisiti.
Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo del contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività degli impianti affidati in gestione.
Articolo 26 - CONSEGNA DEL CENTRO SPORTIVO
Alla consegna del Centro Sportivo, sarà redatto, in contraddittorio con gli uffici comunali competenti, verbale di consegna descrittivo degli immobili, delle attrezzature e degli arredi in concessione oggetto del contratto. Al termine del rapporto verrà effettuata una verifica per quantificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento d’uso riferiti alla struttura e relativi arredi ed attrezzature. Dalla data di consegna risultante da detto verbale decorrerà il termine contrattualmente previsto.
Articolo 27 - DOMICILIO E RESPONSABILITÀ
L’aggiudicatario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto. Il gestore dovrà eleggere domicilio in Giugliano in Campania, Viale dei Gemelli (Centro Sportivo Anthares). Presso tale domicilio l’Amministrazione Comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente Capitolato. A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) al quale l’Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa.
Articolo 28 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
È fatto obbligo al Concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.
Articolo 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
È vietato il subappalto o la cessione di attività a terzi non preventivamente autorizzate ad eccezione delle seguenti attività accessorie e complementari:
- Pulizie e minuto mantenimento dell’impianto e delle aree pertinenziali;
- Manutenzioni civili e impiantistiche;
- Attività di bar, somministrazione alimenti e bevande e vendita articoli sportivi;
- Attività ricreativo-spettacolistico;
Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti.
Articolo 30 – DIVIETO CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
Il Concessionario è tenuto ad esercitare l’attività con la denominazione: «Centro Sportivo Anthares». È fatto divieto di modificare tale denominazione, salvo autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, pena l’immediata risoluzione del rapporto. Il gestore non può in alcun modo modificare la destinazione d’uso dell’impianto per finalità diverse da quelle sportive, pena l’immediata risoluzione del contratto.
Articolo 31 – VIGILANZA E CONTROLLO
In ordine al rigoroso rispetto, da parte del Concessionario , degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.
Articolo 32 - PENALITÀ
In caso di infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e regolamentari, dalle Ordinanze Municipali, e dal presente Capitolato, queste saranno accertate dagli agenti municipali mediante rapporto indirizzato al Dirigente Settore Sport che ne darà formale comunicazione alla Ditta appaltatrice a mezzo Racc. A/R con l’indicazione della penale applicabile e l’invito a rimuovere l’inadempimento realizzatosi entro il congruo termine che le verrà assegnato; l’impresa affidataria avrà la facoltà di presentare eventuali giustificazioni e /o controdeduzioni agli addebiti entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi i venti giorni, ed esaminate le giustificazioni, qualora l’impresa affidataria non abbia provveduto a rimuovere l’inadempimento realizzatosi entro il congruo termine assegnato, o qualora le controdeduzioni del soggetto affidatario non siano condivise dalla Stazione Appaltante, o ancora qualora le stesse non dovessero pervenire all’Ente nei venti giorni previsti, il Responsabile del Servizio potrà irrogare con apposito provvedimento, una penalità a secondo la minore o maggiore gravità dell’infrazione, fatto salvo
quanto previsto dal successivo articolo 33. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora esso non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato direttamente dal deposito cauzionale senza ulteriori comunicazioni.
Articolo 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 (tre) giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla Amministrazione Comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- quando la ditta affidataria subappalti i servizi oggetto del presente Capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 30;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal Contratto di Gestione non preventivamente concordata con l’Amministrazione Comunale e da questa non autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le strutture oggetto dell’affidamento per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- reiterata violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione accertata dagli organi comunali di vigilanza;
- il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni alle leggi o alle prescrizioni relative all’espletamento dei servizi ovvero di altre rilevanti e ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali assunti;
- l’impresa si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente Capitolato o per ogni altra grave inadempienza ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile tale da compromettere la regolarità del servizio;
- vengano meno dei requisiti minimi previsti in sede di gara;
- inadempienza degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente dell’impresa appaltante;
- impedimento in qualsiasi modo o in qualsiasi forma del potere di controllo da parte della Stazione Appaltante;
- se uno dei soggetti indicati nelle ‘‘clausole antimafia’’ di cui al Disciplinare di Gara, viene gravato, nel corso di esecuzione dell’appalto, di uno dei provvedimenti giudiziari o di proposta o di provvedimento di applicazione di taluna delle misure specificate nelle stesse ‘‘clausole antimafia’’;
- se venga accertata la falsità o comunque l’infondatezza delle dichiarazioni prestate in sede di gara, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante ad informare la competente Autorità Giudiziaria per le connesse ipotesi di responsabilità penali;
- mancato pagamento per tre annualità consecutive del canone di gestione.
La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni mediante Racc. A/R, senza che il gestore abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara, ove la relativa offerta sia ritenuta congrua.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il gestore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Nel caso di rescissione del contratto per colpa accertata della Ditta appaltatrice, questa incorrerà nella perdita della cauzione, che sarà incamerata dal Comune.
Articolo 34 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA
Il consenso scritto dell’Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell’azienda erogatrice del servizio, ai sensi della vigente normativa.
Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso del prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante del capogruppo.
Articolo 35 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nelle strutture in gestione, compresa la responsabilità civile derivante dalla presenza del pubblico durante allenamenti e/o manifestazioni e l’organizzazione di manifestazione e/o gare sportive in genere inerenti tutte le discipline svolte nelle strutture in gestione;
b) l’inclusione della responsabilità civile ‘‘personale’’ dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti, compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
c) che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
d) l’estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose dell’affidatario o dallo stesso detenute.
Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.
Il testo da adottare dovrà comprendere il ‘‘danno biologico’’.
La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali.
Il massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore al valore di stima dell’impianto con il limite di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro. L’esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell’ambito delle strutture comunali in gestione.
Nella suddetta polizza deve essere inclusa la clausola di ‘‘rinuncia’’ da parte dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Giugliano in Campania.
La polizza di cui sopra dovrà altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell’assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente. In sostituzione di detta specifica clausola si richiede l’impegno dell’Assicurazione a comunicare l’eventuale mancato o ritardato pagamento del premio.
Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.
La stipula del contratto d’affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.
Articolo 36 - RESPONSABILITÀ
Il Concessionario sarà responsabile d’eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d’ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto dell’affidamento. La stazione appaltante non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del gestore con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il gestore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune. È espressamente fatto divieto al gestore(ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, di concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell’oggetto dell’affidamento e comunque realizzate in forza dell’aggiudicazione della gestione. Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell’incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell’Amministrazione Comunale, degli utenti e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell’esecuzione del lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.
Articolo 37 - ESECUZIONE D’UFFICIO
In caso d’interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente Capitolato, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente, o con affidamento temporaneo alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi,
eventualmente, anche dell’organizzazione del Concessionario e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall’avvenuta interruzione.
Articolo 38 - DIREZIONE DEL CENTRO SPORTIVO ANTHARES
La direzione del servizio deve essere affidata ad un responsabile di adeguata esperienza idonea a svolgere tale funzione. L’ufficio di direzione deve essere localizzato all’interno dell’impianto affidato. Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili del competente ufficio del Settore Sport dell’Amministrazione Comunale per il controllo dell’andamento del servizio. Il Concessionario dovrà indicare il nominativo del responsabile della gestione del Centro Sportivo, che dovrà garantire sempre la propria reperibilità (24 ore al giorno incluse le Domeniche e i giorni festivi) con recapito telefonico cui l’Ente appaltante potrà fare riferimento in qualsiasi momento. In caso d’assenza o impedimento del direttore, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore di adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune.
Articolo 39 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie attinenti all’applicazione del presente Capitolato e del relativo contratto, è competente il Tribunale di Napoli Nord, con sede in Aversa (CE).