COMUNE DI MILANO DIREZIONE WELFARE E SALUTE
COMUNE DI MILANO DIREZIONE WELFARE E SALUTE
Determinazione Dirigenziale n. 9947/2022 del 14/11/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI SOCIALI E DEL BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE -
DISAGIO FISICO
PREMESSO
• che il Comune di Milano è responsabile delle procedure previste dalle normative vigenti per l’erogazione ai cittadini di contributi di sostegno al reddito e per l’accesso ad agevolazioni sociali finalizzate a sostenere nuclei familiari in determinate condizioni di reddito;
• che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e s.m.i, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
• che ai sensi dell’art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e s.m.i, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e s.m.i, o direttamente all’Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
• che, in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
• che i Comuni, ai sensi dell’art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art.
18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e s.m.i, al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
• che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
• che il Comune concede l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni di cui all'art. 65 L. 448/1998 e l'assegno di maternità di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001;
• che con effetto dal 1° marzo 2022, ai sensi del decreto legislativo n. 230/2021, l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni di cui all'art. 65 L. 448/1998 è abrogato e resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
• che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale
28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” ha istituito un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute (: bonus per disagio fisico);
• che il Comune di Milano annualmente eroga, con la collaborazione dei Centri di
Assistenza Fiscale (CAF), circa 4.476 assegni sociali e circa 150 pratiche di bonus
elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico, fornendo, con tali contributi, un concreto aiuto alle famiglie che, per situazione reddituale, vivono situazioni di disagio che inevitabilmente si ripercuotono sulla propria prole;
• che con determinazione dirigenziale n. 9947 del 14.11.2022 stato emanato apposito Avviso Pubblico per la presentazione da parte dei CAF interessati di specifica istanza di convenzionamento per il periodo 2023-2025, per le prestazioni sopra indicate, in modo da garantire la presenza di punti di accesso convenzionati in possesso dei requisiti previsti, che svolgano, per conto del Comune di Milano, tutte le attività meglio specificate nello stesso Avviso;
• che si sta provvedendo alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del codice dei contratti e nelle more dell’esecuzione di tali controlli, si procederà alla stipula del presente accordo, fatto salvo che lo stesso si riterrà risolto qualora l’esito di tali controlli dovesse risultare negativo;
• che, in vista del convenzionamento, ciascun CAF idoneo deve produrre copia della polizza assicurativa di responsabilità civile contro i danni eventualmente causati da errori materiali o inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche e relativa quietanza di pagamento, con espressa previsione della copertura delle attività oggetto della presente convenzione;
• che, nelle more della stipula dell’accordo contrattuale, il CAF che abbia indicato l’affidamento delle attività, pur sotto il proprio diretto controllo e la propria responsabilità, a un'eventuale struttura societaria, prevista dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, deve aver fornito o produrre copia del contratto o convenzione sottoscritto con tale struttura, in corso di validità per l’intera durata del rapporto di convenzionamento con il Comune;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
TRA
Il Comune di Milano (di seguito denominato Comune), con sede legale e domicilio fiscale in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx 0, Codice Fiscale e partita I.V.A. 01199250158, legalmente rappresentato dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Direttore dell’Area Domiciliarità
E
Il CAF FENAPI srl iscrizione all’albo n° 52, con sede in Xxxxx X’Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (XX) - Codice Fiscale e P.IVA 06209461000 rappresentato dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Messina (ME) il giorno 18.8.1962.
Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione provvede a regolamentare le attività del Comune e dei CAF
convenzionati nell’ambito delle seguenti procedure:
1. Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori ex art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
2. Assegno di maternità, ex art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151;
3. Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico.
Art. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il CAF si obbliga ad effettuare i seguenti servizi per le richieste di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022 e per le richieste di assegno maternità di base:
1) Consulenza ed informazione preventiva agli utenti richiedenti le prestazioni residenti nel Comune di Milano circa i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alle prestazioni;
2) verifica in capo all'utente richiedente del possesso dei requisiti previsti per l'accesso
alle prestazioni;
3) elaborazione dell'ISEE ai fini della richiesta dell'assegno. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non sia necessaria la modifica rispetto ai dati riportati, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
4) in caso di verifica di ISEE non corretto, elaborazione di nuovo ISEE;
5) ricezione istanza previo accertamento dell'identità dell'utente mediante acquisizione di un documento d'identità, oltre al documento di soggiorno per i richiedenti stranieri, in corso di validità, rilascio all'utente di copia della ricevuta datata, attestante l'avvenuta presentazione al CAF della richiesta di assegno;
6) trasmissione mensile al Comune di Milano delle istanze pervenute su Report Excel ai fine del relativo controllo e validazione;
7) soltanto dopo la validazione delle istanze da parte del Comune, il CAF potrà
provvedere all’ inoltro telematico sul portale INPS;
8) gestione di eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni;
9) monitoraggio sulle sedi locali abilitate e tempestiva comunicazione al Comune delle variazioni delle unità locali abilitate alla gestione della convenzione;
10) trasmissione, con cadenza trimestrale, del report Excel delle istanze validate e caricate sulla piattaforma INPS e relative distinte INPS in pdf;
11) a seguito di autorizzazione da parte dell’Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali,
il CAF convenzionato potrà emettere la fattura elettronica.
Per quanto concerne, nello specifico, l’erogazione del Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
• Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di
richiesta per l’accesso alla compensazione;
• Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema
predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off
line;
• Acquisire, allegati alla richiesta, tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per poter accedere alle prestazioni e custodire gli stessi, secondo le seguenti modalità: i dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGAte, al fine di consentire le eventuali verifiche;
• Trasmettere alla piattaforma SGAte (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità definite;
• Rilasciare all’utente copia della ricevuta rilasciata dal sistema SGAte, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della domanda;
• Inviare semestralmente all’Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali del Comune, Archiviare le pratiche, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 5 (cinque) anni.
• In caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto od in parte indebite, trasmettere al Comune l’elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinché si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall’articolo 18 del D.P.C.M. 452/2000;
• Vigilare l’attività delle sedi locali controllando la correttezza dell’operato svolto, verificando la tempestiva applicazione degli adempimenti richiesti dal Comune e intervenendo tempestivamente per rimuovere i comportamenti non in accordo alla presente convenzione.
• l’elenco delle istanze inserite ed accettate dal sistema SGAte.
Il soggetto convenzionato dovrà inoltre garantire lo svolgimento del servizio attraverso le seguenti attività:
Art. 3 SOGGETTO CONTRAENTE E CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI
Il CAF può svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione attraverso gli sportelli dei propri Centri Raccolta Dati presenti sul territorio dei quali avrà trasmesso l’elenco al Comune.
L’integrazione di nuove sedi locali sarà possibile solo previa autorizzazione da parte del
Comune.
Il soggetto contraente, contestualmente alla sottoscrizione, si impegna a fornire al Comune la denominazione, gli indirizzi ed i riferimenti degli sportelli autorizzati per la gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione, fornendo i giorni e gli orari di apertura al pubblico e avvalendosi per l’espletamento della prestazione oggetto della presente convenzione di personale adeguatamente formato.
Il soggetto contraente comunica al Comune il nominativo e gli altri dati necessari al fine di procedere all’inserimento sul portale INPS dei soggetti delegati a caricare le domande, sulla base di quanto prevede la procedura della piattaforma informatica INPS.
Il soggetto contraente si impegna a nominare un "Coordinatore responsabile cittadino" che dovrà essere operativo per il territorio cittadino, dovrà coordinare le attività svolte dai singoli sportelli e fungere da referente unico per i rapporti con il Comune.
Sarà, pertanto, sua cura provvedere ad assicurare gli adempimenti segnalati dai competenti uffici comunali, relativi alle eventuali problematiche inerenti alle pratiche presentate presso i singoli centri di raccolta, facendo rispettare tempi e modalità operative per la richiesta delle prestazioni.
Effettuerà, con cadenza mensile, la verifica delle prestazioni in attesa di
integrazione/correzione, segnalandole agli sportelli competenti e sollecitandone il
perfezionamento ai fini della trasmissione o definitiva rinuncia da parte del richiedente, da comunicare all'Amministrazione comunale.
Il "Coordinatore responsabile cittadino” sarà tenuto a verificare che gli sportelli garantiscano tutti gli adempimenti necessari, assicurando la buona esecuzione del servizio, compreso l’invio dei file mensili di tutti i soggetti aventi diritto al contributo richiesto, con relativa documentazione a supporto e di tenere i necessari contatti con il competente ufficio comunale.
A tal fine, il CAF è tenuto a fornire, in sede di istanza di convenzionamento, tutti i recapiti utili all'interazione tra tale figura e l'Amministrazione comunale (telefono, cellulare, mail ed eventuale PEC) e a comunicare tempestivamente, mediante PEC, qualsiasi eventuale variazione dovesse sopraggiungere successivamente al riguardo, per l'intera durata della convenzione.
Art.4 RESPONSABILITÀ DEL COMUNE
Il Comune nell’ambito della presente convenzione si impegna a:
❖ abilitare il CAF sulla piattaforma INPS gestione prestazioni sociali, nonché dopo la stipula della convenzione;
❖ abilitare il CAF all’utilizzo del sistema SGAte, grazie a un’apposita password rilasciata
dal predetto sistema;
❖ curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione, delle modalità di accesso alle prestazioni agevolate oggetto della presente convenzione e dell’ubicazione sul territorio comunale delle sedi dei centri di assistenza fiscale del soggetto sottoscrittore, aggiornandole in base alle comunicazioni in merito ricevute;
❖ fornire ad ogni soggetto sottoscrittore la normativa aggiornata in merito ai criteri
operativi da applicare per la raccolta, la valutazione e l’erogazione delle prestazioni
sociali agevolata oggetto della presente convenzione;
❖ effettuare controlli a campione sulle pratiche consegnate da ciascun CAF.
Se i controlli dovessero evidenziare dichiarazioni mendaci, l’Ufficio provvederà alle relative segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria ed al recupero delle somme indebitamente percepite;
Art.5 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CONTRAENTE
Il CAF convenzionato si impegna inoltre a:
❖ assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;
❖ garantire all’intera equipe operativa l’applicazione del CCNL di settore, con l’applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente;
❖ non chiedere corrispettivi all’utenza per i servizi oggetto della presente convenzione;
❖ ottemperare a quanto previsto ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679); in tal senso l'ente affidatario è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Milano. Vengono affidati all’aggiudicatario l’organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L’affidatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano
effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza;
❖ osservare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità con il Comune di Milano.
Art.6 DURATA
La durata della presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione e fino al 31/12/2025 e può essere risolta previa volontà espressa di una delle due parti.
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo, a carico del CAF, ed è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico sull’Imposta di Registro, approvato con DPR 26.4.1986, n. 131, a carico del soggetto che ne richiede la registrazione.
Tutte le spese relative al presente contratto e consequenziali sono a carico del CAF. Art. 7 CORRISPETTIVO
Per l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune di
Milano provvederà a corrispondere al CAF un corrispettivo di:
• € 7,00 (oltre IVA vigente) per ciascuna pratica trasmessa e regolarmente pagata dall’INPS, per quanto concerne gli assegni sociali;
• € 3,50 (oltre IVA vigente) per ciascuna pratica inserita nella piattaforma SGAte e considerata valida, per quanto riguarda i Bonus elettrico per gravi condizioni di salute
- disagio fisico. Non sarà riconosciuto alcun compenso per le pratiche non trasmesse al sistema SGAte e per quelle sospese o rigettate dal sistema SGAte a causa di imperfetta compilazione e trasmissione dell’istanza da parte del CAF.
Gli importi si intendono omnicomprensivi di ogni onere e spesa a carico del soggetto contraente che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, nei confronti del Comune.
Il compenso verrà liquidato previa verifica da parte del Comune del regolare caricamento delle istanze validate nella piattaforma INPS.
l CAF risponde dei danni per caricamento di istanze non validate dal Comune e dell'erogazione del beneficio in mancanza dei requisiti di accesso alla prestazione.
Art. 8 CONTESTAZIONE DISSERVIZI E PROCEDURE DI ADDEBITO
Nel caso in cui il CAF non ottemperi alle attività e agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l’Amministrazione comunale provvederà ad invitare lo stesso a fornire entro 10 giorni le proprie giustificazioni.
Qualora non dovessero essere forniti elementi idonei a giustificare le inadempienze o i disservizi contestati, verrà applicata sul compenso finale da corrispondere al CAF una penale pari al 10% dell’importo dovuto.
Ove le stesse inadempienze o disservizi venissero rilevate una seconda volta, sarà applicata una penale pari al 25% del compenso complessivo.
L’accertamento e la contestazione per una terza volta delle medesime inadempienze o disservizi determinerà l’applicazione di una penale pari al 50% del compenso complessivo e comporterà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione immediata della convenzione.
Ulteriore conseguenza sarà il divieto di partecipazione per un anno al nuovo convenzionamento che il Comune di Milano effettuerà per le stesse finalità.
Qualora il CAF convenzionato reiteri la violazione delle norme di cui al codice di comportamento, si applicherà la pena pecuniaria variabile dallo 0,8% all'1% del compenso totale dovuto.
In caso di eventuale ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice di comportamento, si procederà alla risoluzione della convenzione. Art.9 FATTURAZIONE
La fattura, ammessa solo in formato elettronico ed emessa sulla piattaforma dedicata, dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
✓ nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo
dell’unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 39YM40;
✓ data e numero della Determinazione Dirigenziale di approvazione della spesa annuale concomitante con l’anno di effettivo caricamento delle istanze di competenza comunale sulla Piattaforma INPS e SGAte;
✓ esplicitazione di split Payment (taglio pagamento) I.V.A. ai sensi di Xxxxx;
✓ tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).
In riferimento alle prestazioni erogate da INPS la fatturazione delle prestazioni effettuate dal soggetto contraente dovrà avvenire con cadenza trimestrale.
Per le domande relative all’assegno di maternità e all’ assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni, prima dell’emissione della fattura dovrà pervenire via e- mail all’Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali un elenco in formato Excel corredato dalle distinte di trasmissione in formato pdf così come rilasciate da INPS.
La fatturazione delle prestazioni riferite alle istanze del Bonus Elettrico per Disagio Fisico effettuate dal soggetto contraente dovrà avvenire con cadenza semestrale sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGAte.
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura elettronica.
A seguito degli opportuni controlli si provvederà ad effettuare la liquidazione della relativa spesa mediante ordine di bonifico.
Il termine del pagamento della relativa fattura è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, ovvero entro il termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla Legge ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni.
Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico del soggetto convenzionato, su conto corrente dallo stesso segnalato.
Costituiscono sospensione dei termini eventuali contestazioni (inviate con PEC)
relative alle pratiche, e in caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà
sospeso dalla data di contestazione, anche informale, del Comune.
Dal fatturato dei contraenti potrà essere detratto l’ammontare corrispondente ad
eventuali penalità comminate.
Art.10 RESPONSABILITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DELL’UTENTE
La responsabilità dei dati trasmessi a INPS e su Piattaforma SGAte è ad esclusivo carico del CAF.
In particolare, il CAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata, sollevando il Comune da ogni responsabilità per danno verso terzi nel caso di errori e/o omissioni.
Il CAF dovrà garantire la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività affidatagli con la presente convenzione ed è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679). Art. 11 COPERTURA ASSICURATIVA E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Il soggetto sottoscrittore deve stipulare, per tutta la durata della convenzione, una polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.
Art.12 RISOLUZIONE
Si sta provvedendo alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi
dell’art. 80 del codice dei contratti e nelle more dell’esecuzione di tali controlli, si
procede alla stipula del presente accordo, fatto salvo che lo stesso si riterrà risolto qualora l’esito di tali controlli dovesse risultare negativo.
L’Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione della convenzione in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario.
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
▪ grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali così come previsti
dall’avviso pubblico approvato con Determina Dirigenziale n. 9947 del 14.11.2022;
▪ inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, e in materia di correttezza retributiva e contributiva;
▪ inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
▪ inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
▪ sospensione, abbandono o mancata effettuazione delle prestazioni da parte dell’ente
convenzionato;
▪ impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
▪ gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
▪ subappalto non autorizzato;
▪ nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
▪ nel caso previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte
consecutive del DURC negativo). In ogni caso è fatto salvo il diritto
dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art.13 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie relative alla presente convenzione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria del foro di Milano.
Art. 14 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, xxx comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico del contraente.
Art. 15 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE
La presente convenzione dovrà comunque adeguarsi alle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dagli organi statali, regionali e comunali competenti.
Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI
Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono risolte le eventuali precedenti convenzioni relative alla gestione del Bonus elettrico pe gravi condizioni di salute – Disagio Fisico.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
CAF FENAPI srl Comune di Milano
Il legale rappresentante Il Direttore Area Domiciliarità
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)