tra
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLESTIMENTI PER LA MOSTRA "VIAGGIO ATTRAVERSO I GIARDINI D’EUROPA DA XXXXX LE NOTRE A XXXXX XXXXX”.
Codice C.I.G. …………….
Importo netto: Euro =
Impresa aggiudicataria: ……………………………., con sede in Via ,
………………- …………………………….. (……………….)
tra
il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000, Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx (XX), partita iva 09903230010, codice fiscale 97704430012, in persona del Direttore pro tempore dott. …………………, nato a
………………… (……….) il e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso
la sede del Consorzio (in seguito “Consorzio” o “Committente”)
e
l’impresa ……………………….., con sede in …………………, ……………………. -
…………………. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale
rappresentante …………………………, nato a ………………………, il ,
domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito l’“Appaltatore”)
PREMESSO CHE:
- il Consorzio con provvedimento prot. n. …….. del ha indetto una procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), con le modalità di cui all’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs.
n. 50/2016, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di allestimenti per la mostra "Viaggio attraverso i giardini d’Europa da Xxxxx Xx Notre a Xxxxx Xxxxx”, da realizzarsi presso il complesso della Venaria Reale, per un importo complessivo dell’appalto pari a € 201.274,21 oltre I.V.A., di cui € 4.121,93 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito dell’espletamento di indagini di mercato/ di consultazione dell’albo dei fornitori, in data……/………/…… la Committente ha inviato a n… operatori del settore la lettera d’invito
(Allegato A) a presentare offerta;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. ……. (……) offerte;
- in data……/…/…. si è riunito il seggio per la seduta pubblica, di cui al verbale in pari data, e dopo aver aperto i plichi ed esaminato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, previo accantonamento delle buste sigillate contenenti le offerte economiche, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche e all’individuazione della prima offerta non anomala appartenente all’impresa aggiudicataria;
- la Committente ha verificato la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC in corso di validità (Allegato B);
- con provvedimento prot. n. ………………. la Committente ha approvato l’aggiudicazione all’Appaltatore sulla base dell’offerta economica da questi presentata, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, del presente contratto (Allegato C);
- in data [*] l’Appaltatore ha prodotto adeguata fidejussione a garanzia delle prestazioni oggetto dell’appalto (Allegato D);
- sono stati adempiuti tutti gli obblighi di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs 50/2016;
- il Direttore dell’Esecuzione del contratto è………………………….
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse e allegati
1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, che
l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“Contratto”).
Art. 2 – Oggetto, modalità e luogo di espletamento
1. Nell’ambito del Contratto, la Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione di tutte le forniture e posa per l’allestimento della mostra "Viaggio attraverso i giardini d’Europa da Xxxxx Xx Notre a Xxxxx Xxxxx”, (in seguito “Opere”) da realizzarsi presso le Sale delle Arti della Reggia di Venaria (in seguito “Sito”).
2. Le Opere sono indicate nel capitolato e negli altri documenti progettuali (Allegati E), quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, sono considerati parte integrante del medesimo e l’Appaltatore dichiara di conoscerli ed accettarli in ogni loro parte.
3. Le Opere dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto nei predetti documenti progettuali, salvo quanto verrà precisato dal Direttore dell’Esecuzione in corso d’opera, in merito ai dettagli costruttivi ed ai particolari esecutivi.
4. Al termine le Opere dovranno essere consegnate al Consorzio completamente ultimate, funzionanti e agibili in ogni loro parte.
5. L’Appaltatore è a perfetta conoscenza dell’ubicazione e dell’estensione dei locali del Sito ove dovranno essere eseguite le Opere, avendo fatto idoneo sopralluogo a tal fine, in conformità alle prescrizioni dei documenti di gara e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione delle lavorazioni.
Art. 3 – Avvio del contratto e termini di esecuzione
1. Le Opere, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del Contratto, devono essere iniziate entro 45 giorni dalla predetta stipula.
2. La consegna del cantiere avverrà nel giorno e ora stabiliti dal Consorzio. Qualora l’Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Consorzio potrà risolvere il Contratto o procedere all’esecuzione in danno.
La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l’Appaltatore ed effettuata anche
sulla scorta della relazione preliminare del D.E.C., che riferisce sulla verificazione del progetto.
3. Il Consorzio potrà disporre l’esecuzione d’urgenza del contratto secondo quanto previsto dall’art.
32, comma 8, D. Lgs. 50/2016.
4. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito al cantiere, alle Opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.
5. Il termine di esecuzione delle opere in oggetto è indicato all’art. 5 – “tempistiche per l'allestimento e lo smontaggio” - del capitolato cui si fa espresso rinvio.
Art. 4 – Corrispettivo
1. Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per le prestazioni di cui al presente Contratto ammonta a complessivi € ……………….. oltre Iva, di cui € per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, come risulta dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” e pertanto sarà pagato in base ai lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati sui singoli articoli dell'allestimento, individuati con relativo codice identificativo, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal C.S.A.; l’importo contrattuale resta fisso e invariabile per ogni singolo elemento dell’allestimento, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nei documenti progettuali.
3. Nell’importo contrattuale di cui al comma 1 è compreso tutto quanto indicato nel progetto di allestimento, che anche se non materialmente allegata fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 5 – Obblighi e oneri dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili all’appalto delle Opere.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto, il capitolato e relativi documenti
progettuali ad esso allegati.
3. L’Appaltatore si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento delle prestazioni ed in particolare:
a) a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d’arte le Opere nei termini contrattualmente previsti;
c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l’esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone, al Sito, alle collezioni, alle strutture del Sito e alle relative pertinenze, dovendosi tale elenco considerare solo esemplificativo e non esaustivo;
d) a regolamentare l’entrata e l’uscita del proprio personale nel corso delle prestazioni, previo accordo con il Consorzio;
e) a non alterare la struttura degli immobili o il concordato allestimento dei locali, salvo espressa autorizzazione del Consorzio;
f) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell’esecuzione delle prestazioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1664 cc;
g) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
h) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni aspetto inerente la gestione dei lavori;
i) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti, nello svolgimento delle prestazioni, sui locali del Sito e le loro adiacenze;
l) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi
della normativa vigente;
m) a mettere a disposizione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto tecnici specializzati nelle varie tipologie di lavorazioni comprese nell’appalto, che dovranno affiancare il Direttore tecnico dell’impresa;
n) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del Contratto.
Art. 6 - Leggi e regolamenti. Valore storico ed architettonico del Sito
1. Nello svolgimento del Contratto l’Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e di regolamento inerente l’esecuzione delle Opere e ogni eventuale prestazione necessaria per l’esecuzione del presente Contratto, vigenti all’epoca della stipula del Contratto medesimo ovvero emanate durante il corso della sua esecuzione ed, in particolare, il D.lgs. 50/2016.
2. Nello svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e tenere in debita considerazione il valore storico ed architettonico del Sito in quanto beni culturali, assoggettati alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e adeguarsi ad eventuali istruzioni o prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Culturali.
Art. 7 - Responsabilità dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al Consorzio, al Sito e alle relative pertinenze, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. L’Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti dai propri dipendenti nell’orario di lavorio e nell’espletamento delle attività lavorative.
4. Il Consorzio non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del Contratto. Detti obblighi
gravano in via esclusiva sull’Appaltatore, secondo quanto previsto dalle norme di legge.
5. L’Appaltatore si impegna a manlevare il Consorzio per i danni allo stesso derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell’Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell’esecuzione del Contratto.
6. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente.
7. L’Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al Consorzio che a terzi in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
8. Nell’eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti (elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà del Consorzio o del Sito e si accertasse la responsabilità del personale dell’Appaltatore, quest’ultimo ne risponderà direttamente.
9. Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto delle attrezzature dell’Appaltatore, rimanendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto.
10. L’Appaltatore è tenuto a garantire con propri mezzi e propria opera le lavorazioni da vizi, difetti e eventuali guasti dovuti allo scorretto montaggio e/o altre cause a lui imputabili. Eventuali danni derivanti al Consorzio da tali vizi, difetti e guasti saranno imputabili integralmente all’Appaltatore.
Art. 8 – Garanzia definitiva
1. L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs n. 50/2016, per un importo pari a €
…………………………., mediante garanzia fideiussoria emessa dalla ……………………… –
Agenzia di …………………… n. ………….. in data avente validità decorrente dalla
data di avvio del contratto e termine tre mesi dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni caso, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione del contratto prestato dall’Appaltatore;
Art. 9 – Assicurazione
1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che derivassero a persone o a cose in dipendenza del Contratto deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’Appaltatore.
2. L’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa rilasciata da …………….., n. (Allegato
F) a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto (All risks), avente validità decorrente dalla data di avvio del Contratto e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione, per un massimale assicurato non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro, comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell’esecuzione del Contratto medesimo (RCT/RCO).
Art. 10 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d’opera
1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall’Appaltatore se non è autorizzata per iscritto dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del DEC, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti ed i casi previsti dall’art.106 del Codice. Il DEC propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.
3. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il Contratto può essere modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Consorzio, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del Contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del Contratto iniziale; in caso di più modifiche
successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad eludere le disposizioni del d.lgs. 50/16. In tali casi le modifiche al Contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice.
4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Consorzio e che il DEC gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dell’Appaltatore si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al Contratto principale, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.
5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice, consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al Responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del DEC, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità al Consorzio, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del procedimento riferisce al Consorzio.
6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale del Consorzio, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento.
7. I componenti dell'ufficio della Direzione Lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati al Consorzio dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà del Consorzio o del Sito.
8. Eventuali varianti al Contratto saranno valutate con i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dai prezzari di cui all’art. 23, comma 7 del Codice (in particolare Prezzario Lavori Pubblici Regione Piemonte), aggiornati all’anno di avvio dell’esecuzione del Contratto, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi mediante analisi basata sui prezzi elementari contenuti negli stessi prezzari sopra citati. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall’offerta dell’Appaltatore.
9. Ai sensi dell’art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Consorzio può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del
procedimento ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione il Consorzio deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto. Se il Consorzio non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.
11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice.
12. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del Contratto se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per Contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del d.lgs. 50/16. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti del Consorzio. A seguito della comunicazione ricevuta dall’Appaltatore, il Consorzio, entro i sessanta giorni successivi, procede alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche. Decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche producono i propri effetti nei confronti del Consorzio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, co. 4-bis e dall’art. 92, co. 3 del
D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
Art. 11 - Penali e risoluzione del Contratto
1. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi:
- quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte;
- in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva;
- in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità;
- in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto.
Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni:
- qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto;
- in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura
concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
10. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
Art. 12 – Recesso
1. Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La Committente potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore dalle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% delle prestazioni ancora da eseguire e fino alla concorrenza di quattro/quinti del Corrispettivo, con rinuncia espressa dell’Appaltatore al risarcimento del maggior danno.
3. La Committente può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l’Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute e dai lavori eseguiti al momento dell’esercizio del recesso.
Art. 13 – Cessione del Contratto e subappalto
1. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della medesima. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell’Appaltatore, fermi restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del Contratto nei confronti del Consorzio e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere sempre autorizzato dalla Committente.
3. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del
Contratto.
4. L’Appaltatore può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della Committente purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 14 – Modalità di pagamento
1. Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate “a misura” sui singoli articoli dell'allestimento, individuati con relativo codice identificativo e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento dell’esecuzione nei quali sono riassunte tutte le forniture ed i servizi eseguiti dal principio dell'appalto.
2. Il Consorzio, in corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l’avanzamento raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge e del ribasso d’asta, non inferiore ad Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00), fermo restando l’obbligo di rispettare il cronoprogramma dell’esecuzione delle prestazioni.
3. La rata di saldo verrà emessa dopo l’ultimazione dell'allestimento e non potrà essere inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e del saldo, sopra indicati, l’Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto.
5. Prima del pagamento della fattura, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa. Il pagamento della fattura non avverrà prima dell'acquisizione di idoneo DURC in corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell'Appaltatore al momento del pagamento del Corrispettivo.
6. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
7. A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti:
IBAN IT …………………………...
8. L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
9. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione del Contratto o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo,
interesse o spesa. Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore.
11. L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. e CUP riferiti al presente Contratto.
Art. 15 - Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro – Tutela dell’ambiente
1. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di osservare il D.Lgs. 81/2008, nonché la restante normativa vigente applicabile, anche regolamentare, generale e di settore, inerente la sicurezza ed igiene del lavoro, la prevenzione infortuni, le malattie professionali e gli incendi, nonché quelle relative alla tutela dell’ambiente.
2. L’Appaltatore si impegna ad adottare, nello svolgimento del Contratto tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l’esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nel Contratto medesimo, nonché dei terzi (quali a titolo esemplificativo visitatori, dipendenti del Consorzio etc.), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che le attività si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.
3. L’Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di volta vigenti e applicabili alla data della stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L’Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante procederà
direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in forza del presente Contratto.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, la Committente, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
6. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Committente segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, la Stazione Appaltante tratterrà dal pagamento del Corrispettivo l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Prima dell’avvio del Contratto, l’Appaltatore è stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto dell’appalto.
8. Il Consorzio e l’Appaltatore, nel corso dell’intero rapporto contrattuale, si impegnano a:
- cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il Contratto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
9. Resta inteso e precisato che l’obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore.
10. L’Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale
derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
11. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, sia da parte sua che dei suoi fornitori e/o collaboratori, delle norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.
12. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l’attuazione di tutte le misure di tutela della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.
13. L’Appaltatore si impegna inoltre ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nella prestazione del Contratto nonché a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.
Art. 16 - Obblighi dell’Appaltatore in materia di sicurezza
1. L’Appaltatore è tenuto a provvedere e ad assumersi tutti gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assumendosene le conseguenti responsabilità e tenendo indenne e manlevando il Consorzio in proposito.
2. L’Appaltatore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS.
3. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti.
Art. 17 – Attestazione di regolare esecuzione
1. Il Consorzio procederà a verificare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione del Contratto, in
contraddittorio con l’Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.
2. In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall’Appaltatore e le prescrizioni del presente Contratto o del capitolato tecnico e dei relativi documenti allegati, il Consorzio assegnerà un termine di 10 gg. all’Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, trascorso infruttuosamente il quale, il Contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
Art. 18 – Controversie - Accordo bonario
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente Contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Art. 19 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione
1. Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Xxxxxxxxx Xxxxx e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è l’arch. Xxxxxxxx Xxxxx.
Art. 20 - Spese contrattuali e oneri fiscali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e alla sua esecuzione.
2. A carico esclusivo dell’Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto.
Articolo 21 – Elezione di domicilio
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 Capitolato Generale, ai fini del presente Contratto le parti eleggono domicilio:
La Committente:
P.zza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (TO); L’Appaltatore:
……………………………………………………
Articolo 22 – Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e al Codice Civile.
Art. 23 – Foro Competente
1. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Contratto, le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.
Art. 24 – Allegati
1. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati:
- A) lettera d’invito
- B) DURC dell’Appaltatore in corso di validità;
- C) Offerta economica presentata dall’Appaltatore;
- D) Polizza fidejussoria garanzia definitiva;
- E) Capitolato e altri documenti progettuali;
- F) Assicurazione.
Venaria Reale lì
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore del Consorzio L’Appaltatore