SCHEMA DI CONTRATTO
COMUNE DI BAUNEI
ALLEGATO "8"
CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL ”SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE DI BAUNEI E SANTA XXXXX NAVARRESE E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI BAUNEI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014 - 2014/2015– 2015/2016”. CUP C49J13000470004 E CIG 53259909FA
SCHEMA DI CONTRATTO
§ 1. CONTRATTO
Con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito indicato anche contraente, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa un contratto avente ad oggetto il servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non sarà stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante e disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto.
§ 2. CORRISPETTIVO – ADEGUAMENTO PREZZI
Il corrispettivo del presente appalto è fissato in € al netto dell’iva sulla base dell’offerta presentata in sede di gara dal contraente, già soggetto aggiudicatario. Il capitolato speciale d’appalto di contratti ad esecuzione periodica o continuativa dovrà recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che dovrà essere operata sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell’acquisizione del servizio ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006.
§ 3. ONERI PER LA SICUREZZA
Gli oneri dovuti ai sensi de1l’art. 26 e necessari per la corretta attuazione di quanto previsto all’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, per l’espletamento in sicurezza delle attività ordinarie dell’appaltatore, per il servizio che con il presente contratto si intende affidare, sono complessivamente pari ad €.11.711,00 (euro undicimila settecentoundici e centesimi zero). Il relativo importo sarà liquidato a favore del contraente a dimostrazione della messa in opera degli apprestamenti e delle opere atte a garantire l’esecuzione dell’appalto in condizioni di sicurezza. Il pagamento degli oneri della sicurezza determinati come sopra, sarà effettuato, nei termini indicati al successivo paragrafo § 9.
Gli oneri per la sicurezza dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dal Comune di Baunei, come si evince dall’allegato DUVRI sono determinati in €. 0 (zero); nulla è pertanto dovuto all’appaltatore per tale partita .
§ 4. DURATA
L’appalto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto e termine alla conclusione dell’anno scolastico 2015/2016 così come disposto e reso noto dalle Autorità competenti. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto per il presente appalto di servizi e forniture redigerà, in contraddittorio con il contraente ed in doppio esemplare, apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, contenente, a seconda della natura della prestazione, gli elementi indicati all’art. 304, quali previsti per i contratti di forniture e servizi del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.
§ 5. MODALITA’ D’ESECUZIONE
L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri e nell'osservanza delle clausole del presente schema contrattuale.
§ 6. REFERENTI DELL’APPALTO
Il contraente nominerà un Responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Settore interessato alla stipula del presente contratto, che ha individuato quale Responsabile del Procedimento l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx e quale Direttore dell’Esecuzione del contratto la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx.
§ 7. GARANZIE D’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall’esecuzione del contratto il contraente sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
3) l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante; La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal contraente, anche per quelli a fronte delle quali è prevista l’applicazione di penali.
Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 113 del DLgs 163/2006 determinerà la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25% del predetto iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente (si rimanda agli artt. 123, 129-136, 143, comma 2, 173, comma 1, 235, 268, 324 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207).
Il garante resterà obbligato fino all’emissione del certificato di esecuzione generale.
§ 8. PENALI
In conformità all’art. 298, come previsto per gli appalti di forniture e servizi, del D.lgs. n. 207/2010 sarà applicata una penale in misura pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.
Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, il responsabile del procedimento promuoverà l’avvio delle procedure previste dall’art. 136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.
§ 9. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi ordinari del servizio, corrispondenti al numero di pasti mensile dovuto moltiplicato per l’importo a base d’asta e ribassato dell’offerta presentata in sede di gara, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del Direttore dell’Esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato.
In ottemperanza all’art. 3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza
che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.
Il pagamento degli oneri della sicurezza verrà corrisposto con cadenza trimestrale rispetto alla data di sottoscrizione, tranne il saldo finale che seguirà il certificato di regolare esecuzione del servizio, fatta salva l’attestazione della regolarità dei relativi adempimenti in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni normative vigenti, da parte del Direttore dell’Esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, e sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato.
§ 10. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’
Il capitolato d’oneri, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, definisce le attività di verifica volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano o siano state eseguite a regola d’arte, tenuto conto dei profili tecnici e funzionali, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dello stesso capitolato d’oneri, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore.
§ 11. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE
Il contraente, nel dare esecuzione al servizio dovrà preliminarmente adempiere a quanto previsto dal capoverso XXIV del Disciplinare di Gara, come espressamente previsto nell’istanza di partecipazione alla procedura di gara debitamente sottoscritta: il rispetto e la puntuale applicazione di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende del Settore Turismo, ed in particolare dal Capo XII – Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali) artt.331 e seguenti, nonché – in analogia - alle indicazioni rese note dall’A.V.C.P. attraverso il Parere sulla normativa del 13.03.2013 ed il Parere di Precontenzioso n.63 del 23.04.2013.
Il contraente dovrà inoltre osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il contraente dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Baunei da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.
§ 12. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI D’ESECUZIONE E
RESPONSABILITA’ CIVILE (per gli appalti di lavori)
Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, così come sancito dal successivo art. 129, comma 1, l’esecutore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni d’esecuzione e la responsabilità civile. La somma assicurata, così come sancito nel bando di gara, dovrà essere pari all’importo del contratto, fatta salva l’indicazione superiore, appositamente e specificatamente motivata. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della predetta somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.
§ 13. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO – SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell’esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
( QUALORA ESPRESSAMENTE DICHIARATO IN SEDE DI GARA ) I servizi oggetto del
presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell’importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006,
comma 2.
§ 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.
Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell’impresa. Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell’art. 3, comma 8 L. 13/08/2010 n. 136.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, al domicilio dell’Appaltatore, inteso questo, ai sensi del Punto
12.1) Capoverso XXII del Disciplinare di Xxxx, così come debitamente dichiarato dall’appaltatore in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).
§ 15. FONTI DEL CONTRATTO
L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, dalle specifiche contenute nel capitolato speciale d’appalto, dalle disposizioni del codice civile, dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010.
§ 16. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il contraente utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il contraente assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le perdite ed i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.
§ 17. SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.
§ 18. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dall’impresa contraente sono trattati dal Comune di Baunei esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, 8 e 9 della predetta L. 196/2003.
§ 19. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Lanusei. È escluso il ricorso all’arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti. C.P.C.
Baunei. ………………………..