Condizioni Generali
Condizioni Generali
1. Premessa
Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di espresso accordo scritto intervenuto tra le parti) il rapporto contrattuale tra Barbarini e Foglia S.r.l. (di seguito anche “Spedizioniere”) ed il proprio mandante (di seguito “Mandante”); Le presenti Condizioni sono pubblicate in formato digitale sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx e sono applicabili a seguito ed in ragione del conferimento dell’incarico del Mandante allo Spedizioniere.
2. Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:
a) Spedizioniere: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
b) Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
c) Xxxxxxxx: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;
d) Xxxxxxx: il soggetto incaricato dallo Spedizioniere di eseguire materialmente il trasporto o che ne assume l’esecuzione.
Il termine Spedizioniere non si intende riferito anche allo spedizioniere-vettore, a meno che lo Spedizioniere ed il proprio Mandante non abbiano espressamente stabilito per iscritto che l’incarico comprenda anche l’obbligazione vettoriale.
3. Ambito di applicazione
Con il conferimento dell’incarico il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione al rapporto contrattuale con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultimo.
4. Oggetto dell’incarico
Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto per iscritto, provvederà in nome proprio e per conto del Mandante a stipulare uno o più contratti di trasporto, nonché a compiere le operazioni accessorie. In nessun caso il Mandante potrà contestare allo Spedizioniere una qualsivoglia responsabilità per aver stipulato per suo conto dei contratti di trasporto le cui condizioni generali siano conformi agli usi del commercio internazionale. Salvo il caso in cui lo Spedizioniere ed il proprio Mandante abbiano espressamente stabilito per iscritto che l’incarico comprenda anche l’obbligazione vettoriale, in nessun caso l’operato dello Spedizioniere potrà essere considerato comprendere il trasporto e in nessun caso lo Spedizioniere potrà essere considerato spedizioniere-vettore. Lo Spedizioniere si atterrà alle istruzioni impartite dal Mandante con il conferimento dell’incarico nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto e, in mancanza, opererà secondo il migliore interesse del Mandante. Il Mandante autorizza espressamente lo Spedizioniere ad effettuare, a sua discrezione, la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto). Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria senza che questo possa essere considerato indicativo dell’assunzione dell’obbligazione vettoriale. Lo Spedizioniere, salvo diverso accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione relativa a merci pericolose, a merci che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure a merci soggette a deterioramento, prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato o insufficiente/inadeguata predisposizione al trasporto, nonché a valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID. Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni del Mandante e/o del Mittente errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, ha il diritto di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e/o per le spese che possano derivarne a vario titolo, ivi compresi i danni alle merci sopra descritte, tenendo indenne lo Spedizioniere nei confronti di terzi.
5. Assicurazione
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato dal Mandante lo Spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite. Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, ne dovrà dare mandato scritto allo Spedizioniere affinché questo provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere. In mancanza di diverse istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale copertura che sia stata richiesta verrà stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto o per conto di chi spetta. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Barbarini e Xxxxxx S.r.l. da parte dell'assicuratore. Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento di attività peritali, salvo incarico scritto in tal senso da parte del Mandante, a fronte di corrispettivo da pattuirsi espressamente.
6. Responsabilità dello Spedizioniere
Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto, ma esclusivamente della corretta esecuzione del mandato di spedizione ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie. Qualsiasi responsabilità dello Spedizioniere conseguente all’eventuale custodia della merce, curata dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, anche in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario e/o in occasione di soste tecniche in un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero in esecuzione del contratto di spedizione, non potrà in alcun caso eccedere, salvo il caso di dolo o colpa grave, la misura di un Euro per chilo di merce oggetto di custodia, fatta salva la più favorevole disciplina applicabile. Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna riguardanti il contratto di trasporto stipulato in esecuzione del contratto di spedizione, e pertanto non può essere tenuto responsabile di alcun ritardo anche nel prelievo e/o trasporto e/o consegna e/o sdoganamento della merce, anche in caso di spedizione di merce raggruppata con altra, indipendentemente dalla causa di tali ritardi anche se il Mandante abbia richiesto il rispetto di particolari termini anche risultanti dai documenti di conferimento dell’incarico allo Spedizioniere e/o dai documenti di trasporto, precisandosi che tali termini che non possono in alcun caso ritenersi vincolanti per lo Spedizioniere per cui, salvo il caso di dolo o colpa grave, un eventuale risarcimento da parte dello Spedizioniere è limitato all’importo del nolo pattuito. E' in ogni caso escluso, salvo il caso di dolo o colpa grave, anche in espressa deroga degli artt. 1223 e seguenti del codice civile, qualsivoglia risarcimento da parte dello Spedizioniere per danni indiretti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto). Lo Spedizioniere non può essere in alcun caso ritenuto responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne della merce dovuti a caso fortuito, esimenti previste dalla legge applicabile alla singola spedizione e/o comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) calamità naturali;
b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili;
c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci;
d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente;
e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.
7. Dichiarazioni e garanzie del Mandante e/o del Mittente
Il Mandante e il Mittente dichiarano e conseguentemente garantiscono:
• che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto, anche in quelli predisposti dallo Spedizioniere sulla base delle informazioni fornite dal Mandante e/o dal Mittente;
• che hanno preso atto delle tipologie di merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
• che tutte le indicazione fornite dal Mandante e/o dal Mittente allo Spedizioniere, comprese quelle riguardanti la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e dell’ingombro degli stessi) e le dimensioni sono veritiere e corrette;
• che la predisposizione al trasporto, l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alle modalità di trasporto di quella tipologia di merce, sono idonei.
Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere indenne lo Spedizioniere da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla inesattezza delle dichiarazioni sopra indicate, nonché dalla inadeguata predisposizione delle merci al trasporto, dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per la loro movimentazione e sollevamento o in generale dalla mancanza di adeguate istruzioni.
Qualora venga affidato allo Spedizioniere il mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante e/o il Mittente dichiarano e conseguentemente garantiscono altresì:
• che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia ed alla quantità ivi descritta,
• che la merce è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.
Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, e/o la voce e/o la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali. Inoltre il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di
c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere indenne lo Spedizioniere da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura, sanzione amministrativa o sanzione in genere, che possa derivare nell’esecuzione del mandato ricevuto dalla inesattezza delle dichiarazioni sopra indicate o in generale dalla mancanza di adeguate istruzioni in relazione alle pratiche doganali richieste allo Spedizioniere.
8. Quotazioni dello Spedizioniere
Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono tassativamente alle prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo scritto, costi supplementari derivanti, a titolo esemplificativo, da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, le quotazioni dello Spedizioniere si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista. Il Mandante e/o il Mittente sono consapevoli, e con il conferimento del mandato di spedizione allo Spedizioniere accettano preventivamente, della possibilità di dover corrispondere e/o tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a diversi o maggiori oneri, rispetto a quelli indicati nelle quotazioni dello Spedizioniere, derivanti dall’espletamento delle pratiche doganali di importazione o esportazione della merce, ivi incluso il suo sdoganamento e, in generale, da ogni ulteriore onere imposto dalle Autorità competenti non prevedibile al momento della quotazione da parte dello Spedizioniere.
9. Anticipi e crediti dello spedizioniere
Qualora nell’ambito nel mandato conferito allo Spedizioniere questi provveda ad anticipare somme per conto del Mandante, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi, spese ed altre somme a qualunque titolo dovute, il Mandante è tenuto all’immediato rimborso a fronte di semplice richiesta dello Spedizioniere sulla base dei documenti giustificativi, oltre agli interessi moratori per eventuali ritardi e oltre all’eventuale differenza di valuta. Il Mandante è tenuto a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste allo Spedizioniere. Il Mandante si impegna altresì espressamente a tenere indenne lo Spedizioniere in relazione alle pretese che dovessero essere rivolte a quest’ultimo a titolo di controstallie, oneri di sosta e qualsiasi altra somma reclamata a seguito del mancato o ritardato ritiro della merce oggetto della spedizione, anche per fatto del caricatore e/o del ricevitore della stessa. Nel caso in cui qualsiasi somma dovuta allo Spedizioniere sia posta a carico del destinatario o di terzi e lo Spedizioniere non ne riceva il tempestivo e spontaneo pagamento, il Mandante e/o il Mittente restano obbligati nei suoi confronti all’immediato pagamento. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo spedizioniere potrà essere compensata con eventuali crediti vantati dal Mandante, a qualunque titolo.
10. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce
Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.
11. Diritto di ritenzione
I crediti dello Spedizioniere hanno privilegio sulle cose del Mandante che lo Spedizioniere detiene per l’esecuzione del mandato di spedizione. Lo Spedizioniere potrà trattenere presso di sé le cose affidategli dal Mandante anche senza ordine di giustizia, fino al pagamento dei sui crediti, anche qualora queste fossero di proprietà di terzi.
12. Reclami
Qualunque reclamo nei confronti dello Spedizioniere deve essere elevato per iscritto ed inviato allo stesso tassativamente entro il termine di un giorno lavorativo dall’evento che ne ha dato origine, salva diversa disposizione normativa applicabile, precisandosi che tale termine è essenziale nell’interesse di entrambe le parti, dipendendo dal rispetto dello stesso la possibilità per lo Spedizioniere di elevare eventuali contestazioni nei confronti del vettore.
13. Legge applicabile - Foro competente
Il mandato di spedizione è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi azione nei confronti dello Spedizioniere derivante dal mandato di spedizione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, salva la possibilità per lo Spedizioniere di adire il Foro generale del convenuto e/o il Foro facoltativo di cui all’art. 20 cod. proc. civ..
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