CONCESSIONE DI SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA’ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE
Servizio Mobilità, Traffico e Sosta
CONCESSIONE DI SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA’ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE
CIG 8810924C7D
CAPITOLATO SPECIALE
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 3
ART.2 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE 3
ART.3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO 3
ART.4 - OGGETTO DEL SERVIZIO 3
ART.5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
ART.6 - TEMPI DI INTERVENTO 4
ART.7 - MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO 5
ART.8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 5
ART.9 - OBBLIGHI DEL COMUNE 7
ART. 10 ‘REQUISITI DEL CONCESSIONARIO’ 7
ART. 11 - REQUISITI TECNICI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 8
ART. 12 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CONCESSIONARIO 9
ART.13 - CAUZIONE DEFINITIVA 10
ART.14 - ASSICURAZIONI 11
ART. 15 - PENALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 12
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO. 12
ART. 17 - CASI DI REVOCA E RISOLUZIONE 12
ART.18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 13
ART. 19 - POLITICA AMBIENTALE 13
ART. 20 - FORO COMPETENTE 13
ART. 21 - SPESE DELLA CONCESSIONE 13
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione, in via prioritaria ma senza alcun diritto di esclusiva, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro o evento accidentale, mediante pulizia e bonifica della sede stradale e/o delle relative pertinenze ed eventuali aree limitrofe interessate dall’incidente/sinistro/evento accidentale, da effettuarsi in situazioni di emergenza sulla intera rete viaria del Comune di Ferrara (strade pubbliche, strade private ad uso pubblico e strade miste).
2. Per la definizione di “sede stradale” si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada). 3. Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
3. Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada.
4. Nei casi in cui non provveda direttamente il conducente con propri mezzi, il Direttore dell’Esecuzione del Comune di Ferrara si impegna a richiedere il servizio alla ditta concessionaria anche demandando l’attivazione del servizio gli organi di Polizia intervenuti (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Provinciale, ecc.).
ART.2 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE
1. La presente concessione avrà la durata di mesi 24 ( ventiquattro ) a decorrere dalla data della stipula, salva la facoltà, per il Comune, di revoca per i motivi indicati nell’art.17.
2. Alla scadenza dei 24 mesi il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la presente concessione.
ART.3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
1. L’importo stimato per l’appalto in oggetto è pari ad Euro 100.000,00 oltre IVA. Il predetto importo è stato stimato al fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara oltre alla cauzione definitiva. Si precisa che tale valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare sulle strade di competenza dell’Ente.
2. Il servizio sarà svolto in regime di Concessione di Servizi ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Il corrispettivo per il Concessionario consisterà “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
3. Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa a carico del Comune di Ferrara.
4. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
ART.4 - OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Costituiscono oggetto del servizio le seguenti attività:
a) “intervento standard”, il ripristino della sicurezza stradale compromessa dal verificarsi di incidenti/sinistri stradali/eventi accidentali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati (idrocarburi, liquidi refrigeranti, lubrificanti, etc) e il recupero dei detriti solidi dispersi quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc. ed eventuali ramaglie cadute a seguito dell’incidente/sinistro, sul sedime stradale. Sono da intendersi “eventi accidentali”, gli eventi causati da fatti accidentali diversi dalla collisione fra veicoli, comunque causalmente connessi al veicolo -
anche se - in sosta (a titolo esemplificativo: incendio non doloso del veicolo, dispersione di carburante, di lubrificante, ecc.);
b) “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, gli interventi standard eseguiti regolarmente sebbene in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento. In tali casi i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico del concessionario, il quale non potrà rivalersi nei confronti della Stazione Appaltante
c) “interventi per perdita di carico”, consistente in ogni altro intervento di rimozione di tutto il materiale - solido o liquido, comprese le merci pericolose ed i rifiuti - rovinato e/o versato sulla sede stradale, sue pertinenze e/o delle relative pertinenze e/o eventuali aree limitrofe interessate dalla perdita del carico trasportato;
d) “interventi rilevanti”, l’attività di messa in sicurezza d’emergenza, ripristino ambientale di superfici stradali e pertinenze a seguito di incidenti di notevole rilevanza, aventi responsabili noti, che determinano la dispersione sul suolo e sulle sue pertinenze di merci pericolose o comunque inquinanti trasportate.
e) “Posizionamento, nel minor tempo possibile, di apposita e idonea segnaletica per situazioni di emergenza” (cartelli, nastri, transenne, coni, new jersey, ecc.), finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati, a seguito di sinistro e/o incidente, e/o di altri eventi accidentali interessanti la sede stradale, e/o le sue relative pertinenze e/o eventuali aree limitrofe interessate dal sinistro/incidente/evento accidentale, con particolare riferimento a criticità di tutela ambientale o qualsivoglia situazioni di pericolo attinenti la circolazione veicolare, il tutto a norma del Codice della Strada e nel rispetto delle direttive impartite dal personale degli Organi di Polizia intervenuti (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, ecc.) o del personale tecnico del Comune di Ferrara.
ART.5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale prevede l’intervento del Concessionario nei tempi indicati dall’art. 6 secondo le modalità operative indicate nell’art.7.
2. La richiesta del servizio sarà fatta dagli organi di polizia intervenuti (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale, Polizia Provinciale, ecc.) o dal Comune di Ferrara, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa del Concessionario (in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno).
ART.6 - TEMPI DI INTERVENTO
1. Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento, salvo diversa e migliore offerta presentata in sede di gara, non dovranno superare:
a. 30 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;
b. 40 minuti per i giorni feriali, dalle ore 22:00 alle 6:00;
c. 40 minuti per i giorni festivi e i sabati dalle ore 0:00 alle 24:00.
ART.7 - MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale deve svolgersi secondo le seguenti modalità operative:
a) apertura cantiere, nel rispetto delle disposizioni prescritte dall’art. 21 del Codice della Strada e dall’art. 30 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, secondo cui negli interventi non programmabili o comunque di modesta entità, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale, l'ente proprietario della strada o i soggetti da esso individuati predispongono gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle norme pur senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.
b) svolgimento del ripristino delle condizioni di sicurezza secondo quanto indicato nell’art.4 con l’ausilio di idonee apparecchiature professionali;
c) svolgimento del ripristino delle condizioni di sicurezza secondo quanto indicato nell’art.4 in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della Legge 334/1999, nel rispetto della vigente normativa in materia;
d) lavaggio della pavimentazione stradale con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stessa;
e) aspirazione e/o asportazione dell’emulsione risultante dalle lavorazioni di cui al punto d) ed eventuale lavaggio finale;
f) chiusura cantiere;
g) riapertura al traffico veicolare.
ART.8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Qualora il sinistro interessi anche opere di gestori/concessionari differenti dal Comune di Ferrara (es. sottoservizi e/o manufatti afferenti a servizi elettrici, telefonici, idrici, ecc., pensiline bus, ecc.) è obbligo del concessionario provvedere all’immediata messa in sicurezza dell’area e di interessare il gestore/concessionario monitorando l’effettivo ripristino.
2. Il Concessionario deve assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto dei modi di gestione e di formazione del personale impiegato come indicato al punto 6) del presente articolo e indicate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune di Ferrara per tutte le tipologie di intervento (incidente/sinistro/evento accidentale) rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela dell’ambiente.
3. Il Concessionario, nello svolgimento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, deve rispettare le norme previste dal D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia di tutela ambientale” e s.m.i.
4. In particolare sono a carico del Concessionario, quale detentore del rifiuto, tutte le formalità previste per il trasporto, conferimento agli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti, dei rifiuti costituiti dai detriti solidi,
i liquidi aspirati e ogni altro residuo rimosso dalla sede stradale e/o le sue relative pertinenze e/o eventuali aree limitrofe interessate dal sinistro/incidente/evento accidentale o derivante dalla pulizia della sede stessa e/o le sue relative pertinenze e/o eventuali aree limitrofe interessate dal sinistro/incidente/evento accidentale.
5. Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 “Attuazione art. 1 legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e s.m.i. E’ a carico del concessionario la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.
6. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 09/06/1995.
7. Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del Concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
a. norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico, di cui al punto 1, secondo paragrafo, del presente articolo;
b. tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento accidentale, con aspirazione e asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
c. tecniche e modalità di intervento per la pulizia “straordinaria” della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica, ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti “rilevanti”, ai sensi della Legge 334/1999;
x. xxxxxxxxx, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della sede stradale.
8. Il programma di formazione e le modalità di svolgimento dovranno essere specificamente indicate in sede di offerta dal Concessionario aggiudicatario.
9. Il Concessionario assicura al Comune di Ferrara, agli Organi di Polizia ed alle Compagnie di Assicurazione, la consultazione della propria “banca dati” contenente tutta la documentazione disponibile relativa all’intervento e necessaria per l’espletamento delle proprie funzioni.
00.Xx Concessionario ha l’obbligo di applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, compresi gli eventuali contratti integrativi, e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. Dovrà garantire l’inquadramento del personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale adeguata alla lavorazione prestata.
00.Xx Concessionario deve trasmettere al Responsabile Unico del procedimento o suo delegato, prima dell’avvio della concessione, l’elenco di tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto con riserva, da parte del medesimo, di incontrare il personale. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell’ipotesi di nuovi assunti.
00.Xx Concessionario è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi. Se il Concessionario ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
13.Gli obblighi di cui al comma 11 vincolano il concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del concessionario stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
14.Entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, il Concessionario deve inviare al Responsabile Unico del procedimento una dichiarazione attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dal presente capitolato.
15.Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento ritenga che uno o più degli operatori proposti dal concessionario siano privi dei requisiti, assegna allo stesso un termine di 5 giorni per provvedere alla loro sostituzione con operatori idonei, pena la revoca dall’aggiudicazione.
00.Xx concessionario, ai fini di un corretto ripristino del patrimonio stradale è tenuto al rispetto delle caratteristiche tecniche costruttive ed esecutive delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, in materiale lapideo e delle barriere di sicurezza stradali, oltre alle caratteristiche tecniche costruttive ed esecutive della segnaletica stradale sul territorio comunale di Ferrara, di cui agli allegati ALL.1 e ALL.2.
ART.9 - OBBLIGHI DEL COMUNE
1. Il Comune di Ferrara (Concedente), in qualità di ente proprietario/competente per l’arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento accidentale, rilascerà apposita delega al soggetto incaricato del servizio (Concessionario) per:
a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;
b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
c) trattenere l’indennizzo corrisposto per l’attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell’area interessata dal sinistro stradale o da altro evento accidentale.
2. Il Comune di Ferrara si impegna a comunicare al Concessionario, con le modalità indicate nel successivo comma, i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale. Tali dati saranno chiesti all’organo di Polizia intervenuto.
3. Il Comune di Ferrara comunicherà al Concessionario i dati di cui sopra tramite una delle seguenti modalità:
a) trasmissione a mezzo e-mail all’indirizzo indicato dal Concessionario;
b) trasmissione a mezzo fax al numero verde con costo a carico del destinatario;
ART. 10 ‘REQUISITI DEL CONCESSIONARIO’
1. Oltre ai “requisiti di ordine generale” di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a. l’iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali.
b. iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 2 - bis “trasporto di rifiuti in conto proprio” ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente;
c. certificazione del controllo dei sistemi di qualità del processo produttivo e della sua efficacia, secondo lo standard UNI EN ISO 9001/2008 o successivi, inerente l’attività oggetto di gara
d. certificazione del controllo degli impatti ambientali della propria attività, con ricerca tesa al miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo lo standard UNI EN ISO 14001/2004 o successivi, inerente l’attività oggetto di gara;
e. aver svolto con buon esito negli ultimi tre anni affidamenti di servizi identici a quelli oggetto della presente concessione in almeno 5 amministrazioni comunali capoluoghi di provincia o con 100.000 o più abitanti;
ART. 11 - REQUISITI TECNICI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che il Concessionario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un’elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l’adeguatezza tecnica dell’intervento, che potrà essere gestito direttamente, ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate e localizzate in vari punti del territorio.
2. Il Concessionario pertanto dovrà possedere, o essere in grado di predisporre ed organizzare, una “struttura operativa” con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.
3. In forma sintetica la “struttura operativa” a disposizione del Concessionario, dovrà essere la seguente:
3.1. Centrale Operativa (CO)
Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno (almeno una linea dedicata), deputato a ricevere telefonicamente, dagli Organi di Polizia Stradale e/o dal personale tecnico del Comune di Ferrara, la richiesta di intervento di messa in sicurezza, garantendo sempre tempi tempestivi di risposta per tutte le chiamate. Non dovrà avere sede necessariamente all’interno del Comune di Ferrara, ma dovrà sempre essere in grado di contattare e di assegnare l’intervento al Centro Logistico Operativo territorialmente più adeguato e in grado di intervenire sul luogo del sinistro stradale nel tempo più breve.
3.2. Centro Logistico Operativo(CLO)
Organo operativo, ubicato nel territorio del Comune di Ferrara o in prossimità dei suoi confini, deputato, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare l’intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l’intervento, o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati; il tutto garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all’articolo 6 del presente Capitolato; nel caso in cui, per particolari situazioni (ad esempio gravi sversamenti, ecc.), non sia sufficiente l’intervento del
semplice mezzo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo i necessari ulteriori mezzi d’opera o macchine operatrici per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro. Per il servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà avere a disposizione almeno un Centro Logistico Operativo. L’ottimale localizzazione del Centro Logistico Operativo che ogni concessionario dovrà possedere o essere in grado di predisporre ed organizzare sarà oggetto di valutazione e assegnazione di punteggio ai fini della determinazione della ditta a cui aggiudicare il servizio.
Il Centro Logistico Operativo dovrà essere dotato di almeno un veicolo polifunzionale attrezzato da utilizzarsi in xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx. Nel Centro Logistico Operativo, salvo differenti accordi tra le parti, dovrà essere altresì stoccata tutta l’attrezzatura, la segnaletica ed i materiali (nastri, picchetti, assorbente, ecc.) necessari allo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.
3.3 Veicoli polifunzionali attrezzati (VPA)
Veicoli operativi, attrezzati come indicato nel successivo articolo 12, deputati ad eseguire l’intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale. Per il servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà avere a disposizione almeno un veicolo polifunzionali attrezzato, da utilizzarsi in via esclusiva sul territorio comunale di Ferrara e per il quale dovrà essere fornita copia della carta di circolazione.
3.4 Veicoli operativi specifici (VOS)
Mezzi d’opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, gru, ecc.) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non eseguibili solamente con i veicoli di cui al precedente punto 3.3, quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità. Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in oggetto, né necessariamente in deposito presso il centro operativo e/o di proprietà del Concessionario, ma quest’ultimo, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per la completa risoluzione del problema di messa in sicurezza, il tutto sempre nel rispetto delle tempistiche previste e senza oneri per il Comune di Ferrara.
3.5 Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi
Ufficio, dotato di adeguato personale, con il quale il Comune di Ferrara si interfaccerà con il Concessionario, per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.). Tale ufficio può avere sede anche in corrispondenza della Centrale Operativa o di un Centro Logistico Operativo.
4. Il Concessionario si impegna a fornire al Comune di Ferrara in sede di gara:
a. le indicazioni circa la Centrale Operativa a servizio del territorio comunale;
b. la mappatura con la localizzazione del Centro Logistico Operativo e dei rispettivi veicoli polifunzionali attrezzati offerti;
c. le indicazioni circa l’Ufficio e il/i Responsabile/i competente/i alla gestione del servizio ed al trattamento dei dati personali.
5. Le parti concorderanno un calendario di incontri periodici per il corretto monitoraggio del servizio espletato e finalizzato altresì alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.
ART. 12 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CONCESSIONARIO
1. Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario tramite l’utilizzo di veicoli, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, debitamente omologati, e dotati delle caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Ferrara.
2. Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, attivabili all’occorrenza anche nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, e tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario. Ogni mezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:
a. la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell’area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
b. la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
c. i materiali occorrenti per l’assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
d. l’attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell’area interessata dal sinistro stradale;
e. un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
3. Ad esclusione dei VOS di cui al precedente art. 11, comma 3.4, tutti i mezzi in dotazione al Concessionario e impiegati per il servizio di cui al presente Capitolato, dovranno essere posti ad esclusiva disposizione del servizio stesso. Ciascun Centro Logistico Operativo, dovrà disporre di almeno un mezzo polifunzionale attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell’area interessata da sinistro stradale o altro evento.
4. Qualora, sussista la necessità di modificare e/o sostituire i mezzi VPA, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, inoltrando comunicazione di conformità per quanto richiesto nel presente capitolato, così come copia della carta di circolazione.
ART.13 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dal presente Capitolato e dalla Convenzione, da stipularsi successivamente all’aggiudicazione, il Concessionario dovrà presentare al Comune di Ferrara una cauzione definitiva per un importo pari a € 10.000,00 pari al 10% dell’importo di € 100.000,00 indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e definitiva nel presente articolo, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla concessione che sarà stipulata successivamente all’aggiudicazione. Il deposito
cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:
a) In contanti, previo versamento presso la Tesoreria dell’Ente o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx dell’Ente;
b) Mediante fideiussione bancaria di pari importo;
c) Mediante polizza assicurativa di pari importo;
d) Mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Se prestato nella forma di cui alla precedente lettera a) dovrà essere prodotta in originale la ricevuta del versamento; se prestato nelle forme di cui alle precedenti lettere b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; c) l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione.
3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.
5. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che la stazione appaltante abbia patito in corso di esecuzione di contratto, fermo restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinata entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia.
6. Il Comune di Ferrara, ai soli fini della corretta costituzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza, del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l’importo di € 50.000,00/cinquantamila/00 annuo, oltre IVA nella misura per legge, e, pertanto l’importo complessivo di € 100.000,00 relativo ai 2 anni di svolgimento del servizio, che costituirà la base per il calcolo delle garanzie provvisoria e definitiva. Alla luce di questa stima pertanto la cauzione definitiva dovrà essere di ammontare pari ad € 10.000,00/diecimila/00 derivante dal seguente calcolo: 50.000,00 x 2 anni x 10%.
7. La cauzione potrà essere svincolata solo a seguito di espressa comunicazione liberatoria da parte del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.
8. Le inadempienze di grave entità comporteranno l’integrale incameramento della cauzione da parte del Comune di Ferrara, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.
ART.14 - ASSICURAZIONI
1. Il Concessionario, allo scopo di garantire che gli interventi vengano eseguiti secondo le specifiche modalità operative previste dal presente capitolato , che assicurano condizioni di sicurezza per la circolazione e per l’ambiente, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato e/o puntuale
ripristino delle condizioni di sicurezza.
2. La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell’intervento, sia nel periodo successivo, sul manto stradale trattato con l’intervento di pulitura, l’assenza di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.).
ART. 15 - PENALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Il Comune di Ferrara procederà all’applicazione delle penali a carico del Concessionario in funzione delle violazioni riscontrate con riferimento ai seguenti casi di disservizio:
1.1. Xxxxxxx sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nella Convenzione e/o inesatta comunicazione dell’orario di arrivo sul posto. L’irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
- alla prima violazione, contestazione formale;
- alla seconda violazione, applicazione di una penale di € 200,00;
- alla terza violazione, applicazione di una penale di € 500,00.
1.2. Mancata e/o inesatta comunicazione di dati al Comune di Ferrara. L’irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
- alla prima violazione, contestazione formale;
- alla seconda violazione, applicazione di una penale di € 100,00;
- alla terza violazione, applicazione di una penale di € 200,00.
2. A garanzia del principio del contraddittorio, prima dell’irrogazione di ogni penale, il Comune di Ferrara contesterà per iscritto al Concessionario le inadempienze ravvisate.
3. Il Concessionario, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dalla notifica di tale contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte al Comune di Ferrara.
4. Il Comune di Ferrara, nel caso in cui ritenga infondate le giustificazioni presentate dal Concessionario, provvederà all’applicazione delle penalità previste.
5. Come previsto dal successivo articolo 17, qualora il numero di violazioni riscontrate sia superiore a tre, il Comune di Ferrara ha facoltà di disporre, di diritto, la risoluzione della Concessione.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.
1. Il contratto non può essere ceduto.
2. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio o l'attività che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dagli art. 105 e 174 del D.lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
ART. 17 - CASI DI REVOCA E RISOLUZIONE
1. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art.15, il Comune di Ferrara può revocare la presente concessione nei seguenti casi, senza alcun obbligo di indennizzo nei confronti del Concessionario:
a. nell’ipotesi di cui all’art.8, comma 14;
b. il venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei ‘requisiti di ordine generale’ previsti dal bando di sciplinare di gara o di uno dei requisiti previsti nell’art.10;
c. il venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei requisiti tecnici minimi per il corretto svolgimento del servizio previsti nell’articolo 11 del presente Capitolato e/o di quanto offerto come miglioria in sede di gara;
d. mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all’art.13;
2. La concessione può essere risolta per inadempimento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi essenziali per il Concessionario:
e. violazione dell’obbligo di cui all’art.1 comma 6;
f. mancato svolgimento di una delle attività di cui all’art.4;
g. violazione degli obblighi di cui all’art.8 ad esclusione del comma 14;
h. il mancato rispetto del termine per gli interventi per un numero di casi superiore a cinque;
i. il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del Concessionario entro 6 ore dalla chiamata, fermo restando l’applicazione delle penali previste nell’art.15;
3. La risoluzione per inadempimento sarà, in ogni caso, contestata formalmente al Concessionario, che potrà, entro 10 giorni, fornire le proprie osservazioni scritte, che il Comune valuterà se ritenute fondate. In caso di mancato accoglimento delle stesse da parte del Comune, il Comune dichiarerà risolta la Convenzione senza ulteriori formalità.
ART.18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal disciplinare di gara.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, per quanto attiene al trattamento dei dati personali si rimanda all'informativa allegata al disciplinare di gara.
ART. 19 - POLITICA AMBIENTALE
1. La ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Ambientale del Comune di Ferrara di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto. La ditta si impegna ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Ambientale del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia.
ART. 20 - FORO COMPETENTE
1. Le controversie tra il Comune di Ferrara e il Concessionario inerenti l’interpretazione ed applicazione del presente atto eventualmente attribuibili alla giurisdizione ordinaria sono di competenza del Tribunale di
Ferrara, diversamente saranno devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo competente territorialmente (Tribunale Amministrativo Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx – Sezione distaccata di Bologna).
ART. 21 - SPESE DELLA CONCESSIONE
1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente concessione, quali spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di copia.
2. L’atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta del 2% sul valore stimato della Convenzione così come previsto dall’art. 5, secondo comma, della Parte Prima della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 26/4/1986. Gli adempimenti connessi alla registrazione saranno svolti a cura del Comune di Ferrara mentre il concessionario si impegna a corrispondere le relative spese a semplice richiesta.