Verbale di pre-accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo del c.c.n.l. 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bologna
In Bologna, 6 luglio 2006
Verbale di pre-accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo del c.c.n.l. 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bologna
Tra
▪ Collegio Costruttori Edili ANCEBOLOGNA, rappresentato dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx, con l’intervento della Commissione Problemi Sindacali presieduta da Xxxxx Xxxxxxx, assistito dal direttore Xxxxxxx Xxxxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxx,
e
▪ F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Bologna, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx;
▪ F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della provincia di Bologna, rappresentata da Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx;
▪ Fe.X.X.X.X. – U.I.L. della provincia di Bologna, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Si conviene quanto segue
Allegato 1 (Art. 2 del contratto)
ORARIO DI LAVORO – FLESSIBILITÀ – CICLO CONTINUO
Per quanto riguarda l’orario di lavoro vale quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 salvo quanto previsto per i riposi annui dall’art. 12 del presente contratto.
In relazione al sesto comma dell’art. 5 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 viene stabilito che la ripartizione su cinque giorni per settimana dell’orario normale contrattuale di lavoro avverrà esonerando i lavoratori dal prestare la loro opera nella giornata del sabato, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8% (otto per cento, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del
c.c.n.l. 20 maggio 2004.
Per le ore di lavoro prestate oltre l’orario previsto dagli artt. 5, lettera A, e 6 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 vale quanto stabilito dal terzultimo capoverso dell’art. 1 del contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro 20 luglio 1970.
Con riferimento a specifiche esigenze tecnico produttive manifestate da singole imprese, le parti firmatarie del presente accordo convengono sulla possibilità di stipulare in sede territoriale specifici accordi che definiscano forme di utilizzo flessibile dell’orario di lavoro con le relative modalità e trattamenti retributivi.
Tali accordi saranno promossi dalle singole imprese attraverso il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna; saranno considerate prioritarie le esigenze formulate dalle imprese che
negli ultimi dodici mesi non abbiano proceduto a riduzioni di personale e prevedano un piano di sviluppo occupazionale.
Qualora l’impresa si avvalga di un orario di lavoro strutturato su turni a ciclo continuo senza soluzione di continuità, comprensivo del turno notturno e delle giornate di sabato e domenica, in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali di cui all’art. 19, x.xx 6 del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004, verranno erogate le seguenti indennità di presenza riferite ai seguenti specifici disagi:
− Turno notturno: € 3,32
− Sabato: € 8,84
− Turno notturno: € 3,19 al giorno lorde
− Sabato: € 8,51 al giorno lorde
Con decorrenza 1 luglio 2006 Con decorrenza 1 settembre 2007
− Domenica: € 10,10 al giorno lorde − Domenica: € 10,50
Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme previste dagli artt. 5 lettera A, 6, 8, 10 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.
Allegato 2 (Art. 4 del contratto)
PASTO GIORNALIERO
Le imprese provvederanno affinché i dipendenti operai e impiegati che intendano usufruirne, possano consumare nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze un pasto al giorno.
La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell’impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità. L’impresa concorrerà al pagamento del costo complessivo, pari ad Euro 5,46, con un contributo pari a ¾ del costo stesso, con un massimo di Euro 4,09 – con decorrenza 1° luglio 2006 – per ciascun pasto consumato. Il lavoratore che usufruisce del servizio concorrerà al suddetto pagamento con un contributo pari ad ¼ dello stesso costo.
Con decorrenza 1 settembre 2007 il valore complessivo del pasto e la quota massima a carico dell’Impresa saranno elevati rispettivamente ad euro 5,62 ed euro 4,22.
A partire dal 1 gennaio 2008 l’impresa concorrerà al pagamento del costo complessivo del pasto, pari ad euro 5,62, in misura pari a 4/5 del costo stesso e con un importo massimo di Euro 4,50.
Qualora il lavoro giornaliero sia inferiore alle 4 ore non spetta il pasto.
Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese.
Ai fini del computo del pasto sugli istituti contrattuali di cui all’accordo interconfederale 20 aprile 1956 verranno considerati utili gli importi stabiliti per la provincia di Bologna dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1982 per le prestazioni in natura agli effetti dei contributi previdenziali.
Qualora non possano realizzarsi le condizioni per l’attuazione del pasto giornaliero verranno concordate in sede aziendale modalità per una prestazione alternativa.
Allegato 3 (Art. 5 del contratto)
PREMIO DI PRESENZA PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI (EX INDENNITÀ DI TRASPORTO)
Con decorrenza 1° luglio 2006 il premio di presenza per gli operai, sarà pari a:
- per gli operai di produzione: Euro 0,23 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- xxx xxxxxxx, guardiani, portinai, uscieri ed inservienti (art. 6 lett. b) c.c.n.l. 20 maggio 2004 e successivi aggiornamenti): Euro 0,21 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- per custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 lett. c) c.c.n.l. 20 maggio 2004 e successivi aggiornamenti): Euro 0,18 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.
Il premio di presenza per gli impiegati, che le imprese erogheranno per ciascuna delle 12 mensilità di effettivo lavoro, sarà pari ad Euro 23,18 con decorrenza 1° luglio 2006.
Con decorrenza 1° settembre 2007 il premio di presenza per gli operai, sarà elevato ai seguenti importi:
- per gli operai di produzione: Euro 0,24 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- xxx xxxxxxx, guardiani, portinai, uscieri ed inservienti (art. 6 lett. b) c.c.n.l. 20 maggio 2004 e successivi aggiornamenti): Euro 0,22 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- per custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 lett. c) c.c.n.l. 20 maggio 2004 e successivi aggiornamenti): Euro 0,19 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.
Il premio di presenza per gli impiegati, che con decorrenza 1° settembre 2007 le imprese erogheranno per ciascuna delle 12 mensilità di effettivo lavoro, sarà pari ad Euro 24,08.
Gli eventuali trattamenti in essere a titolo di premio presenza e/o di trasporto saranno assorbiti fino a concorrenza del trattamento economico disciplinato nel presente articolo, fatti salvi quelli riconosciuti da accordi collettivi per i medesimi titoli.
Il premio del presente articolo sarà computato ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva di preavviso, esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del premio.
Allegato 4 (Art. 7 del contratto)
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
A) Parte normativa
A decorrere dal 1 luglio 2006, l’indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguente misure:
a. Indennità territoriale di settore operai:
a) operai di produzione
operaio di IV livello: 0,9300
operaio Specializzato 0,8600
operaio Qualificato 0,7850
operaio Comune Euro 0,6800
b) Xxxxxxx, guardiani, portinai, uscieri ed inservienti
(art. 6 lett. b) c.c.n.l. 20 maggio 2004) 0,5900
c) Xxxxxxx, guardiani, portinai con alloggio
(art. 6 lett. c) c.c.n.l. 20 maggio 2004) 0,5200
b. Premio produzione impiegati:
1^ categoria super | 215,71 |
1^ categoria | 199,01 |
2^ categoria | 165,50 |
Assistente tecnico | 147,61 |
3^ categoria | 135,24 |
4^ categoria | 122,21 |
4^ categoria | 105,38 |
A decorrere dal 1 settembre 2007, l’indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguente misure:
c. Indennità territoriale di settore operai:
a) operai di produzione
operaio di IV livello: 1,2100
operaio Specializzato 1,1200
operaio Qualificato 1,0200
operaio Comune Euro 0,8800
b) Xxxxxxx, guardiani, portinai, uscieri ed inservienti
(art. 6 lett. b) c.c.n.l. 20 maggio 2004) 0,7700
c) Xxxxxxx, guardiani, portinai con alloggio
(art. 6 lett. c) c.c.n.l. 20 maggio 2004) 0,6800
d. Premio produzione impiegati:
1^ categoria super | 285,51 |
1^ categoria | 261,83 |
2^ categoria | 217,85 |
Assistente tecnico | 196,47 |
3^ categoria | 180,61 |
4^ categoria | 163,04 |
4^ categoria | 140,28 |
In attuazione dell’art. 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, e dell’accordo nazionale 23 marzo 2006, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n° 135. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Bologna, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché all’andamento dei seguenti ulteriori indicatori riferiti agli ultimi 5 anni:
∗ Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna e monte salari relativo;
∗ Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;
∗ Numero complessivo dei permessi di costruire e delle denunce di inizio attività nei principali comuni della provincia (Bologna, Budrio, Casalecchio di Reno, Ozzano dell’Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx);
∗ Numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti rilevate dalla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna;
∗ Numero di ore di cassa integrazione autorizzate qualora disponibili e/o fornite dagli enti preposti; Pertanto, in base ai dati in possesso delle parti sull’andamento tendenziale del settore per i prossimi anni ed in via presuntiva, l’elemento economico territoriale di cui agli artt. 38, lett. d) e 44 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, nonché dell’art. III dell’accordo nazionale 23 marzo 2006, è stabilito, nelle misure sotto specificate con decorrenza 1 luglio 2006 e 1 settembre 2007.
Al fine della conferma o variazione della misura dell’elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo. In tale sede, le parti potranno precisare, sostituire od integrare gli indicatori sopra individuati.
Per ogni anno di vigenza del presente accordo, in attesa delle verifiche di cui al precedente capoverso e fatte salve eventuali diverse valutazioni derivanti dall’andamento del settore e dei suoi risultati che dovessero assunte in tal sede, le imprese erogheranno ai propri dipendenti, a titolo di acconto, un importo pari a quello dell’elemento economico territoriale di cui alla successiva lett. B). In ogni caso gli importi indicati nella citata lett. B) costituiscono la misura massima dell’elemento economico territoriale e dei relativi acconti erogabili alle decorrenze ivi indicate.
Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito nella legge 23/5/1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al citato art. 2.
B) Importi dell’Elemento Economico Territoriale
Con decorrenza 1 luglio 2006, l’elemento economico territoriale (acconto) sarà pari alle seguenti misure:
Livelli Valori
mensili
Valori orari
7 | € 105,72 | € 0,6100 |
6 | € 95,14 | € 0,5500 |
5 | € 79,29 | € 0,4600 |
4 | € 74,00 | € 0,4300 |
3 | € 68,71 | € 0,4000 |
2 | € 61,85 | € 0,3600 |
1 | € 52,86 | € 0,3100 |
Custodi, portinai, fattorini € --- € 0,2800
Custodi, portinai, fattorini (con
alloggio) € --- € 0,2500
Con decorrenza 1 settembre 2007, l’elemento economico territoriale (acconto) sarà pari alle seguenti misure:
Livelli Valori
mensili
Valori orari
7 | € 83,80 | € 0,4800 |
6 | € 75,42 | € 0,4400 |
5 | € 62,85 | € 0,3600 |
4 | € 58,66 | € 0,3400 |
3 | € 54,47 | € 0,3100 |
2 | € 49,02 | € 0,2800 |
1 | € 41,90 | € 0,2400 |
Custodi, portinai, fattorini € --- € 0,2200
Custodi, portinai, fattorini (con € --- € 0,1900
alloggio)
L’elemento economico territoriale di cui al presente articolo sostituisce l’analogo istituto regolato dal
contratto integrativo provinciale 12 dicembre 2002.
Subordinatamente alle verifiche da effettuare entro il mese di novembre 2006, è fatto salvo l’acconto sull’elemento economico territoriale 2006 erogato dalle imprese fino al 30 giugno 2006 nelle misure pari a quelle stabilite dall’accordo provinciale 23 novembre 2005 essendosi già tenuto conto delle medesime nella determinazione della misura complessiva dell’elemento economico territoriale per l’anno 2006.
Allegato 5 (Dichiarazione congiunta – allegato I al contratto)
MISURE PER FAVORIRE LA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO DIPENDENTE OPERAIO NEL SETTORE EDILE
Le parti concordano che le attuali condizioni del mercato dell’edilizia nella nostra realtà territoriale richiedono l’individuazione di nuovi istituti che favoriscano la condivisione di obiettivi comuni fra lavoratori e datori di lavoro per la crescita della competitività aziendale, riferita a specifici cantieri.
Le parti convengono inoltre sulla necessità che le rispettive organizzazioni nazionali, in attuazione dell’Avviso Comune 16/12/2003, rappresentino la necessità, presso le sedi istituzionali competenti, di nuovi interventi legislativi che promuovano la produttività del lavoro dipendente delle imprese strutturate in un quadro di obiettivi condivisi di carattere economico e produttivo, ciò al fine di invertire l’attuale tendenza che vede il mercato privilegiare le imprese non strutturate in termini di organizzazione e occupazione, a danno di quelle strutturate che ricorrono al lavoro dipendente.
Le parti ritengono che gli obiettivi di cui sopra possano essere raggiunti attraverso l’ulteriore riduzione del cuneo contributivo e fiscale in relazione a specifici elementi della retribuzione collegati alla produttività e alla qualità del lavoro subordinato, la cui attuazione, nel nostro settore, dovrà avvenire nell’ambito della contrattazione territoriale di secondo livello, tenendo conto delle dimensioni e delle capacità produttive delle singole imprese, articolata con riferimento a specifici cantieri.
A tal fine le parti concordano sulla opportunità di utilizzare il premio di presenza per operai ed impiegati per avviare in via sperimentale le previsioni del presente articolo non appena saranno adottati i provvedimenti legislativi di cui al secondo comma.
Allegato 6 (Art. 13 del contratto)
TRATTAMENTO ECONOMICO PER GRATIFICA NATALIZIA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE –ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE – CASSA MUTUA EDILE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA. CONTRIBUTO ISTITUZIONALE CASSA EDILE - APE ORDINARIA – F.A.N.S. – CONTRIBUTO SICUREZZA.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
1. Gratifica natalizia
(OMISSIS)
2. Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna. Contributo Istituzionale Xxxxx Xxxxx, Ape Ordinaria, Fondo Attuazione Nuovi Servizi, Contributo Sicurezza (CPT e RLS)
L’attività della Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna è regolata dal proprio Statuto e dal Regolamento delle prestazioni assistenziali approvata dalle Organizzazioni sindacali contraenti.
Nell’ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo e irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le parti convengono sulla
necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle imprese che adempiono tali obblighi con riferimento ad un monte ore lavorate corrispondente a quello reale.
L’aliquota contributiva APE Ordinaria viene stabilita nella misura del 2,80% per le imprese che denunciano alla Cassa Edile un numero di ore di lavoro settimanale pari a quello contrattuale e nella misura dello 5,15% per le imprese che denunciano un monte ore inferiore.
finanziato, a partire dalla medesima data, da un contributo pari allo 0,25% da calcolare sui medesimi
Con decorrenza 1 gennaio 2004 è stato istituito il Fondo per l’Attuazione di Nuovi Servizi (F.A.N.S.),
elementi valevoli ai fini del contributo APE.
In materia di utilizzazione del F.A.N.S. vengono confermate le intese in essere, nonché le ulteriori previste nel presente contratto.
Fino al 31 dicembre 2006 il contributo per l’anzianità professionale edile ordinaria, il contributo istituzionale Xxxxx Xxxxx ed il contributo di finanziamento per il Fondo Attuazione Nuovi Servizi saranno versati nelle seguenti misure:
Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore
Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore alle 40 ore
Ape ordinaria: 2,80% Ape ordinaria: 5,15%
Contributo F.A.N.S.: 0,25% Contributo F.A.N.S.: 0,95%
Contributo Xxxxx Xxxxx: 3,00% (0,50% a carico Contributo Xxxxx Xxxxx: 3,60% (0,60% a carico lav.) lav.)
Dal 1 gennaio 2007 viene istituito il Contributo Sicurezza destinato al finanziamento del sistema R.L.S. e C.P.T. Tale contributo, a carico delle imprese e dei lavoratori operai, verrà calcolato sui medesimi elementi valevoli ai fini del contributo Istituzionale Xxxxx Xxxxx.
Dal 1° gennaio 2007, il contributo per l’anzianità professionale edile ordinaria, il contributo istituzionale Xxxxx Xxxxx, il contributo di finanziamento per il Fondo Attuazione Nuovi Servizi ed il contributo Sicurezza saranno versati nelle misure di cui alla tabella seguente:
Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore
Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore alle 40 ore
Ape ordinaria: 2,80% Ape ordinaria: 5,15%
Contributo F.A.N.S.: 0,25% Contributo F.A.N.S.: 0,95%
Contributo Xxxxx Xxxxx: 2,70% (0,45% a carico Contributo Xxxxx Xxxxx: 3,30% (0,55% a carico lav.) lav.)
Contributo Sicurezza: 0,30% (0,05% a carico lav.) Contributo Sicurezza: 0,30% (0,05% a carico lav.)
Le percentuali di cui sopra si calcolano sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 24, punto 3 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore).
Per la determinazione del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti, ai fini delle dichiarazioni INPS INAIL, dall’art. 29 L. 341/95. In aggiunta è consentita un’oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative dell’art. 29 L. 341/95 e sue successive modificazioni o integrazioni.
Il contributo istituzionale Cassa Edile è ripartito nella misura di 5/6 a carico dell’impresa e 1/6 a carico del lavoratore. I valori sopra indicati del contributo istituzionale comprendono la rivalutazione delle prestazioni fornite dalla Cassa Edile definita con accordo 10 novembre 2005.
I valori sopra indicati del Contributo Xxxxxxxxx, ripartito nella misura di 5/6 a carico dell’impresa e 1/6 a carico del lavoratore, comprendono:
- lo 0,15% da destinare al Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e
l’Ambiente di Lavoro nell’Edilizia istituito presso l’Istituto Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna;
- lo 0,15% da destinare al sistema dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui all’art. 18 del presente contratto.
La quota di contributo istituzionale e di contributo sicurezza a carico degli operai deve essere trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
La dichiarazione scritta ricognitiva degli obblighi di cui all’art. 36 lettera b) del c.c.n.l. 20 maggio 2004 dei datori di lavoro e degli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna sarà raccolta dalla Cassa Mutua Edile medesima con le modalità e nelle occasioni stabilite dalle Organizzazioni territoriali contraenti.
L’impresa avrà diritto alla certificazione di regolarità contributiva solo qualora denunci un monte ore mensile di almeno 152 ore, calcolate secondo i criteri stabiliti dall’art. 29 della L. 341/95, purché i versamenti vengano effettuati non oltre le scadenze di cui al punto 1 del presente articolo.
Allegato 7 (Dichiarazione congiunta – allegato II al contratto)
ARMONIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE VERIFICHE CONTRIBUTIVE CASSA EDILE SU BASE REGIONALE E PROVINCIALE, RIESAME DELL’ACCORDO 10 GIUGNO 2003 IN MATERIA DI TRASFERTA REGIONALE, ASSETTO LOGISTICO DELLA SEDE DELLA CASSA MUTUA EDILE, ATTUAZIONE ACCORDO NAZIONALE 31 MAGGIO 2005, CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI CASSA MUTUA EDILE
Le parti firmatarie, per quanto di rispettiva competenza, promuoveranno l’armonizzazione a livello regionale delle prestazioni extracontrattuali fornite dalle Casse Edili in ottemperanza a quanto stabilito, in materia di trasferta regionale, dall’art. IV dell’accordo nazionale 23 marzo 2006.
In relazione all’art. IV dell’accordo nazionale 23 marzo 2006, che ha dato attuazione definitiva alla disciplina della trasferta regionale, le parti convengono sulla necessità di promuovere il riesame in sede regionale entro il 31 dicembre 2006 dei contenuti dell’accordo firmato il 10 giugno 2003, in vigore fino al 30 settembre 2007, avente ad oggetto l’applicazione dell’allegato Q al c.c.n.l. 29 gennaio 2000 riguardante la sperimentazione della trasferta regionale, al fine di dare attuazione alle previsioni nazionali e rimuovere gli ostacoli di tipo operativo che ne hanno limitato l’applicazione fino ad oggi nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx. A seguito dell’entrata a regime del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC,), le parti convengono sull’adozione contemporanea di medesimi meccanismi premianti e di verifica dei versamenti contributivi da parte di tutte le Casse Edili della Provincia di Bologna come condizione per consolidare e promuovere la regolarità e l’equità del mercato e della concorrenza nel territorio, quantomeno sul piano contributivo. A tal fine le parti promuoveranno la costituzione di un tavolo comune che vedrà impegnate tutte le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine di adattare ed armonizzare le rispettive regolamentazioni contrattuali in materia alle intese nazionali sopravvenute.
Le parti convengono sull’opportunità di verificare nell’ambito degli organi statutari l’assetto logistico della Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna con riferimento all’esigenza di manutenzione straordinaria della sede esistente e/o alla opportunità di acquisire una nuova sede più accessibile e più idonea alla funzionalità dell’ente.
In relazione all’accordo nazionale 31 maggio 2005 in materia di enti bilaterali, le parti dichiarano di aver esaminato l’assetto patrimoniale della Cassa Mutua Edile sulla base degli indici previsti dall’accordo citato; gli indici risultano ampiamente soddisfacenti e potrebbero comportare una riduzione contributiva. Le parti tuttavia concordano che, alla luce del forte squilibrio causato dalle prestazioni di malattia che si prevede
perdurerà anche nei prossimi anni, nonché degli investimenti che dovranno essere impegnati per la
manutenzione della sede esistente o per l’acquisizione di una nuova, l’assetto patrimoniale dell’ente allo
stato è congruo alle sue esigenze e non si ritiene pertanto opportuno procedere a modifiche contributive. Le parti si impegnano a definire entro il 31/12/06 un’intesa finalizzata all’aggiornamento delle condizioni di accesso alle prestazioni Cassa Edile.
Allegato 8 (Art. … del contratto)
MISURE A FAVORE DELLA RESIDENZIALITÀ DELLA MANODOPERA STRANIERA ED EXTRA-REGIONALE
Le parti concordano che la ormai strutturale carenza di manodopera costituisce causa frenante per uno sviluppo qualificato del settore edile a Bologna. Si ritiene pertanto necessario individuare misure che incentivino l’ingresso e la permanenza nella Provincia di Bologna di lavoratori provenienti da altre regioni e dall’estero con particolare riferimento ai problemi abitativi.
Si individuano le azioni positive di seguito specificate.
a) Sostegno al trasferimento della propria residenza nella provincia di Bologna
Si conviene di affidare alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna lo studio della fattibilità di una prestazione temporanea o una-tantum in favore dei lavoratori operai che trasferiscano, a seguito di assunzione, la loro residenza nella Provincia di Bologna, alle seguenti condizioni:
• Al momento dell’assunzione i lavoratori devono risultare residenti, da almeno 24 mesi, all’estero o in località distante almeno 200 chilometri dal luogo di assunzione, come risultante dalla lettera di assunzione;
• Il luogo di assunzione, inteso come luogo abituale di lavoro, deve essere sito nella Provincia di Bologna;
• L’assunzione deve avvenire da parte di impresa iscritta alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna da almeno 3 anni edili ed in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Xxxxx Xxxxx xxxxxxxx;
• L’agevolazione deve essere attribuita subordinatamente al superamento del periodo di prova da parte del lavoratore e a condizione che il rapporto di lavoro, al momento della domanda, sia in essere da almeno 2 mesi;
Ai fini delle necessarie verifiche, il lavoratore dovrà fornire alla Cassa Mutua Edile la documentazione necessaria ad attestare la sussistenza delle condizioni sopra citate.
La prestazione di cui al presente paragrafo, la cui misura, modalità di accesso ed attuazione verranno definite con separate intese, viene finanziata attraverso la riserva APE Straordinaria.
Le parti concordano di effettuare entro il 30 novembre 2007 una verifica sull’efficacia delle prestazioni introdotte.
b) Individuazione di progetti di edilizia residenziale pubblica agevolata da destinare alle necessità alloggiative dei dipendenti del settore nella provincia di Bologna – Partecipazione all’agenzia per l’affitto.
Le parti concordano sulla opportunità di proseguire con l’esperienza avviata con l’accordo 7 dicembre 2005 finalizzato alla presentazione di un’offerta, per il tramite della Cassa Muta Edile, per la partecipazione al concorso pubblico per “la selezione di operatori per la realizzazione e la gestione di alloggi in locazione convenzionata”, in attuazione del progetto “Case in locazione per i lavoratori”. Qualora si presentassero analoghe possibilità, le parti individuano nella Cassa Mutua Edile, ente paritetico del settore con caratteristiche di mutualità, sulla base di specifiche intese fra le parti firmatarie del presente accordo, il soggetto attraverso cui promuovere interventi sulle politiche abitative rispondenti alle necessità delle
imprese e dei lavoratori edili della provincia di Bologna, quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione all’Agenzia per l’Affitto promossa da Enti Pubblici della provincia di Bologna.
Allegato 9 (Art. 19 del contratto)
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE – CONTRIBUTI FORMAZIONE E SICUREZZA - MISURE A FAVORE DELL’INCONTRO E DELLA DOMANDA DI LAVORO PER IL SETTORE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA – VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DELLA FILIERA PRODUTTIVA DELL’EDILIZIA
Le organizzazioni contraenti manifestano la volontà di dare sempre maggiore impulso all’istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili e prendono impegno di promuovere l’organizzazione di corsi, serali e diurni, di preparazione professionale per uomini e donne occupati, nel settore edile o in altri settori, o in cerca di occupazione anche attraverso l’utilizzo di fondi pubblici ed interprofessionali per la formazione continua.
Le parti, consapevoli dell’importanza strategica che assume la formazione professionale in edilizia, individuano nell’Istituto per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili l’ente idoneo ad assicurare l’addestramento professionale necessario per l’inserimento dei giovani nel settore edile.
In questo quadro, concordano sulla necessità di istituire presso l’Istituto per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili corsi per gli apprendisti operai ed impiegati e per i lavoratori assunti con contratto di inserimento, in conformità agli orientamenti del Formedil, ed a quanto previsto dagli artt. 86 e 92 del c.c.n.l. maggio 2004.
Preso inoltre atto della scarsità di manodopera presente nel territorio disponibile all’inserimento del settore dell’edilizia, le parti hanno convenuto sull’opportunità di favorire anche attraverso l’Istituto Professionale Edile della Provincia di Bologna, l’inserimento professionale di giovani provenienti dal sud nonché da paesi neocomunitari e/o extracomunitari da sottoporre preventivamente ad un iter formativo mirato.
Inoltre le parti concordano sull’opportunità di una più penetrante pubblicizzazione delle iniziative di formazione professionale anche presso il mondo della scuola dell’obbligo, affinché nuove leve entrino nel settore.
I programmi di attività e le iniziative di formazione sono predisposti dall’Istituto per l’istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della provincia di Bologna tenendo conto degli orientamenti degli enti pubblici competenti in materia e dell’organismo paritetico nazionale di cui all’art. 86 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.
In relazione alle disponibilità delle singole imprese per la partecipazione di propri operai a corsi diurni annuali che abbiano una durata non superiore a 150 ore diurne, l’istituto per l’istruzione professionale dei lavoratori edili assume a proprio carico i trattamenti economici e gli oneri relativi alla frequenza dei predetti corsi diurni da parte dei lavoratori occupati mediante rimborso alle imprese dei trattamenti ed oneri suddetti secondo i criteri e le modalità definite dalle parti, sentito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto stesso. Le ore di permesso per la frequenza ai corsi diurni non sono cumulabili né individualmente né collettivamente con quelle previste dall’art. 90 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.
Le misure, le modalità e le condizioni di erogazione degli assegni di studio da corrispondersi dall’istituto agli allievi che frequentano i corsi di addestramento professionale finanziati dall’Istituto stesso e del trattamento economico da corrispondersi agli allievi durante il periodo di tirocinio prativo nei cantieri di addestramento, nonché l’incentivo da riconoscersi alle imprese che gestiscono detti cantieri, sono stabiliti dalle Organizzazioni contraenti.
Il contributo per la Scuola Professionale Edile di cui all’art. 91 del c.c.n.l, 20 maggio 2004 resta fissato nella misura dello 0,81% degli emolumenti della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.
A decorrere dal 1 gennaio 2007 tale contributo prende il nome di “contributo formazione”.
funzionamento del Comitato Paritetico Territoriale Operativo per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e
La parte di contributo “sicurezza” (0,15%) destinata a partire dal 1 gennaio 2007 al finanziamento del
l’Ambiente di Lavoro nell’Edilizia della Provincia di Bologna, mutualizzato secondo le modalità di cui all’art.
13, sarà versato dalla Cassa Edile all’Istituto Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna con periodicità quadrimestrale. Fino a tale data continueranno a trovare applicazione le modalità di finanziamento in essere.
I versamenti di tale contributo dovranno avvenire con le stesse modalità e negli stessi termini, nonché con l’osservazione della stessa norma concernente gli interessi, prevista dall’art. 13 del presente contratto per i versamenti dell’aliquota 10%.
Al fine di favorire il reperimento di manodopera da parte delle imprese edili della Provincia di Bologna, si conviene di attribuire all’I.I.P.L.E. il compito di predisporre un servizio, rivolto alle imprese e ai lavoratori del settore edile, in collaborazione con gli enti pubblici preposti e nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.Lgs. 276/2003 e dal D.Lgs. 196/2003, consistente nel monitoraggio dei flussi occupazionali delle imprese edili della provincia di Bologna nonché nella raccolta, nella promozione e nella gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Per tali finalità l’I.I.P.L.E. potrà servirsi dei dati raccolti dalle Casse Edili operanti nella Provincia di Bologna anche attraverso modalità di interconnessione telematica.
L’operatività del precedente comma sarà subordinata all’attuazione di analoghe condizioni da parte delle altre organizzazioni imprenditoriali operanti nella provincia di Bologna.
Gli organi direttivi dell’IIPLE, con il supporto degli organi consultivi, predisporranno un progetto di attuazione entro il 30 giugno 2007.
Le iniziative formative dell’IIPLE saranno finalizzate alla valorizzazione della professionalità di tutti i soggetti operanti nella filiera produttiva dell’edilizia.
Allegato 10 (Art. 26 del contratto)
ACCORDI QUADRO PER I GRANDI CANTIERI
Le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche anche in concessione relativi a lavori di importo superiore a 21 milioni di Euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell’apertura del cantiere. Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all’ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall’IIPLE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell’opera. Tali accordi potranno riguardare anche le grandi opere già aggiudicate ed avviate.
L’accordo quadro di cui al presente articolo potrà intervenire anche in attuazione degli accordi ex art. 113 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 relativo alla concertazione per le grandi opere.
Allegato 11 (Art. …. del contratto)
CONTRASTO ALLA CONCORRENZA SLEALE E AL LAVORO ABUSIVO E IRREGOLARE - MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA FILIERA PRODUTTIVA DELL’EDILIZIA. TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL LAVORATORE EDILE.
Le parti si impegnano a rivedere, entro il 30 novembre 2006, i contenuti del “Protocollo d’intesa e di valutazione congiunta sullo sviluppo del settore delle costruzioni edili a Bologna con la finalità di
combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo e irregolare”, che costituisce premessa al contratto integrativo provinciale 12 dicembre 2002, al fine di aggiornarlo alla luce delle novità nel frattempo intervenute di carattere normativo e alle nuove intese nazionali in materia di attuazione del DURC.
Le parti prendono atto che le recenti normative nazionali in materia di regolarità negli appalti e nei subappalti hanno imposto al committente e all’impresa esecutrice principale nuovi oneri e responsabilità legati alle verifiche del corretto operato dei propri appaltatori e subappaltatori in relazione agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali per i loro dipendenti.
Per agevolare le imprese nelle necessarie verifiche volte ad evitare le sanzioni di legge nonché a limitare il rischio di responsabilità solidale nei confronti dei propri subappaltatori, con decorrenza 1 gennaio 2007, la Cassa Mutua Edile emetterà delle tessere di riconoscimento con fotografia relative agli operai ad essa iscritti. La tessera dovrà riportare i dati anagrafici del lavoratore a cui si riferisce, il numero di matricola di iscrizione alla Cassa Edile e la ragione sociale dell’impresa di cui questi è dipendente.
L’operaio sarà tenuto a conservare con cura la tessera e ad esibirla in caso di richiesta da parte di incaricati del committente, dell’appaltante o del subappaltante, nonché del coordinatore per l’esecuzione dei lavori .Qualora la tessera di riconoscimento vada smarrita o distrutta, l’operaio sarà tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che informerà del fatto la Cassa Edile al fine dell’emissione di un duplicato.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, l’operaio sarà tenuto a consegnare la tessera al proprio datore di lavoro che provvederà a restituirla alla Cassa Edile.
Allegato 12 (Art. 18 del contratto)
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – MISURE A FAVORE DELL’ADOZIONE DI “BUONE PRATICHE” DA PARTE DELLA FILIERA PRODUTTIVA DELL’EDILIZIA. RUOLO DEL C.T.P.O.
Con l’accordo 29 luglio 1998 (Allegato B al presente contratto), che ne regola anche le modalità operative, è stato costituito il Comitato Paritetico Territoriale per le imprese edili ed affini della Provincia di Bologna:
1) aderenti al Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna;
2) che applicano il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, sottoscritto dall'Ance e gli accordi provinciali sottoscritti dal Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna ed iscritte alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna;
Le funzioni svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’ambiente di lavoro nell’edilizia della provincia di Bologna a partire dal 1 gennaio 2007 saranno finanziate con il contributo sicurezza di cui agli artt. 13 e 19 del presente contratto. Fino al 31 dicembre 2006 continueranno a trovare applicazione le modalità di finanziamento in essere alla stipula del presente accordo.
Con l’accordo 27 luglio 2000 (Allegato C al presente contratto) è stato costituito il sistema dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni alle imprese edili e per la costituzione e la regolamentazione del sistema dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dell’edilizia nella Provincia di Bologna, in attuazione dell’art. 87 del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004, i cui oneri sono mutualizzati ai sensi dell’art. 13 del presente contratto. Fino al 31 dicembre 2006 continueranno a trovare applicazione le modalità di finanziamento in essere alla stipula del presente accordo
Tale accordo si applica:
❑ alle imprese che, aderenti al Collegio Costruttori Edili di Bologna, o comunque iscritte alla Cassa Mutua Edile di Bologna, operino nell’ambito territoriale della Provincia di Bologna e che, pertanto, siano
aderenti al Comitato Paritetico Territoriale per le imprese edili ed affini della Provincia di Bologna costituito con accordo 29 luglio 1998 (Allegato B al presente contratto).
❑ Alle imprese non iscritte alla Cassa Mutua Edile di Bologna operanti nella Provincia di Bologna, limitatamente alla verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri in cui esse operano.
Le parti ritengono la sicurezza sul lavoro un tema su cui si deve concentrare l’attenzione del settore e ribadiscono il ruolo centrale del Comitato Paritetico Territoriale Operativo per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro nell’Edilizia istituito presso l’Istituto Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna, come soggetto deputato a realizzare gli opportuni interventi di carattere formativo, informativo e divulgativo legati al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e per promuovere fra committenti, datori di lavoro e lavoratori la cultura della sicurezza nei cantieri edili.
Le parti esprimono una valutazione positiva sulla funzionalità del C.T.P.O. e del sistema degli R.L.S. aziendali e territoriali e si impegnano a monitorare annualmente, entro il mese di luglio, l’adeguatezza delle risorse a questi destinate adottando, qualora necessario, gli opportuni interventi sulla contribuzione in previsione anche delle future attribuzioni.
Le parti convengono che le iniziative poste in essere dal C.P.T.O. dovranno essere anche finalizzate alla promozione dell’adozione da parte di committenti ed imprese di “buone pratiche” di sicurezza legate ai principali rischi specifici nella gestione ed esecuzione dei lavori edili. Per conseguire tali fini il C.P.T.O. potrà rivolgere iniziative formative specifiche rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali.
Allegato 13 (Dichiarazione congiunta – allegato IV al contratto)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER GLI IMPIEGATI DEL SETTORE
Le parti convengono sull’opportunità di proporre alla Commissione Paritetica Nazionale istituita ai sensi dell’accordo 31/11/2005, lett. c, di estendere l’assistenza sanitaria integrativa (SaniCard) anche al personale impiegatizio del settore, così come tra l’altro previsto dal punto VI dell’accordo nazionale 29 gennaio 2002.
Qualora, entro il 30 giugno 2007 la Commissione Nazionale non dovesse accogliere la proposta, le parti si impegnano a valutare soluzioni idonee praticabili a livello locale per raggiungere tali finalità, prevedendo una prestazione sanitaria integrativa equivalente a partire dall’1 gennaio 2008, anche attraverso il ricorso alla Cassa Mutua Edile come struttura di servizio amministrativo.
Decorrenza, durata e stesura definitiva
Il presente accordo decorre dal 1/7/2006 e non potrà essere rinnovato prima del 31/12/2009, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.
Per quanto non modificato dal presente accordo, restano fermi i contenuti del contratto integrativo 12 dicembre 2002 in quanto compatibili. Le parti si impegnano a concludere a breve termine la stesura definitiva e coordinata del contratto collettivo di lavoro integrativo del c.c.n.l. 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bologna.
Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, 6 luglio 2006
P. Collegio Costruttori Edili ANCEBOLOGNA P. F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di
Bologna
P. F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della provincia di Bologna
P. Fe.X.X.X.X. – U.I.L. della provincia di Bologna