Polizza danni n. 40388Q
Europ Assistance Italia S.P.A.
“Volvero Peace & Safety”
Polizza danni n. 40388Q
Stipulata ai sensi dell'articolo 1891 del Codice Civile tra:
Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Xxx xxx Xxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx (XX)– Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'lndustria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – lscritta alla sezione l dell'Albo delle lmprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
-di seguito chiamata “Europ Assistance” –
e
WEGO S.R.L. - con sede in Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx 00 - P.IVA/C.F. 04157060247
- di seguito chiamata “la Contraente” –
a favore dei clienti della Contraente
Edizione 01.04.2022
INDICE
INDICE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE 1
NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
COME RICHIEDERE ASSISTENZA 12
RECLAMI 13
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. 1
ALLEGATO A – GLOSSARIO 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE Art. 1. - ASSICURAZIONE A FAVORE DEL TERZO
La Contraente sottoscrive con Europ Assistance questa Polizza in favore dei suoi Clienti (in seguito chiamati “Assicurati”). Il rapporto tra gli Assicurati ed Europ Assistance è regolato esclusivamente dalle Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance è responsabile e risponderà delle eventuali richieste degli Assicurati per le garanzie contenute nelle Condizioni di Assicurazione. Per gli articoli “Comunicazioni per l'operatività dell'assicurazione”, se presente e “Documentazione per gli Assicurati” è responsabile la Contraente di Polizza.
Art. 2. - DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI
La Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati copia delle Condizioni di Assicurazione. Le Condizioni di Assicurazione comprendono l'Informativa sul trattamento dei dati.
La mancata consegna delle Condizioni di Assicurazione agli Assicurati da parte della Contraente comporta responsabilità diretta della Contraente per eventuali indennizzi pagati o assistenze erogate all'Assicurato, nonché per eventuali danni subiti da Europ Assistance o sanzioni pecuniarie date dall'Autorità a Europ Assistance stessa.
Art. 3. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
La Contraente deve descrivere il rischio che intende assicurare in modo esatto e completo. Se la Contraente fa dichiarazioni inesatte o incomplete che impediscono ad Europ Assistance di calcolare correttamente il premio in relazione al rischio o ai rischi descritti, Europ Assistance può:
- chiedere l'annullamento della Polizza, se la Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In questo caso si applicano gli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile;
- recedere dalla Polizza, se la Contraente ha agito senza dolo o colpa grave. In questo caso si applicano gli artt. 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 4. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
La Contraente deve informare Europ Assistance di ogni circostanza che aggrava il rischio. In questo caso, Europ Assistance può decidere di recedere dalla Polizza, come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se la Contraente informa Europ Assistance di circostanze che diminuiscono il rischio, Europ Assistance, a partire dalla data di scadenza della Polizza o della rata di premio successiva a questa comunicazione, riduce il premio e rinuncia al diritto di recedere dalla Polizza.
Art. 6. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE
Se la Contraente è una società e se la società:
- viene venduta o vengono vendute parte delle sue attività, la Polizza si trasferisce a chi ha acquistato la società stessa;
- si fonde con un'altra società, la Polizza continua con la società incorporante o con quella che nasce dalla fusione;
- si trasforma o cambia ragione sociale, la Polizza continua con la nuova società.
Entro 15 giorni dalla vendita, fusione, trasformazione o cambio della ragione sociale, la Contraente o l'acquirente o la società incorporante o risultante da fusione, deve informare Europ Assistance. Europ Assistance ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per decidere se recedere dalla Polizza. Per recedere dalla Polizza Europ Assistance dovrà inviare alla Contrente o alla società che ha provveduto ad effettuare la comunicazione di intervenuta variazione una comunicazione scritta, che riporti la volontà di recedere. Il recesso avrà efficacia dopo 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se la società Contraente si scioglie o viene messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed Europ Assistance restituisce alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta. La quota di premio che viene restituita, è calcolata trattenendo le imposte e dopo aver effettuato la regolazione con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata, ove previsto.
Art. 7. - DIRITTO DI VERIFICA
Europ Assistance può effettuare verifiche e controlli presso la Contraente, per accertare il rispetto degli obblighi contrattuali. La Contraente deve collaborare.
Art. 8. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del suo pagamento, la Contraente può recedere dalla Polizza, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la raccomandata A/R della Contraente. Europ Assistance, nei successivi quindici giorni, rimborsa alla Contraente, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte.
Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla Polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Contraente o di Europ Assistance, non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Nel caso in cui la Contraente eserciti la facoltà di recedere dalla Polizza, la stessa si impegna a non consegnare ai propri clienti le Condizioni di Assicurazione in data successiva alla data di efficacia del recesso.
Le Garanzie decorse prima della data di efficacia del recesso, saranno valide fino alla prima scadenza del periodo di copertura per cui la Contraente ha pagato il premio, senza possibilità di rinnovo.
Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso purché entro i termini previsti dall'art. “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 9. - PUBBLICAZIONI
Se la Contraente realizza delle pubblicazioni relative alle coperture assicurative previste dalla presente Xxxxxxx, deve riportare la descrizione delle stesse e deve rispettare quanto previsto dagli artt. 30 e ss. del Reg. IVASS n. 41/2018. Nelle pubblicazioni la Contraente può riportare il marchio e il logo di Europ Assistance che deve richiedere ad Europ Assistance stessa. Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante Europ Assistance, dovrà essere preventivamente approvato da Europ Assistance stessa e, senza accordi scritti tra le parti, le pubblicazioni non riceveranno contributi da parte di Europ Assistance.
Art. 10. - PREMIO, MODALITA' DI PAGAMENTO, DECORRENZA, DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA
Il premio che la Contraente versa ad Europ Assistance è calcolato in base al numero di Assicurati che la Contraente dichiara di
mettere in copertura nel corso dell'anno assicurativo.
La Contraente paga alla firma della presente Polizza, e ad ogni successivo rinnovo annuale, l'importo previsto nel Simplo Mod. 22021, come anticipo rispetto alla regolazione che verrà effettuata come previsto all'articolo "Regolazione del Premio".
La presente Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Simplo Mod. 22021, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Simplo Mod. 22021.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, la Polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. La Polizza è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1901, comma 3 del Codice Civile, se Europ Assistance, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. È comunque diritto di Europ Assistance chiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.
Eventuali garanzie erogate nel periodo di sospensione saranno oggetto di specifico addebito alla Contraente.
I premi devono essere pagati a Europ Assistance mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Europ Assistance Italia S.p.A. XX00X0000000000000000000000 o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.
In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza, quest'ultima è rinnovata alle stesse condizioni per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente.
Art. 11. - PREMIO ANNUO ANTICIPATO E PREMIO MINIMO GARANTITO ANNUO
La Contraente, nel momento in cui firma il Simplo Mod. 22021 e ad ogni rinnovo annuale, si impegna a pagare ad Europ Assistance il Premio Annuo Anticipato di Euro 1.000,00 e il Premio Minimo Garantito Annuo di Euro 1.000,00.
Art. 12. - SPACCATURA PER RAMO DEL PREMIO
Sulla base delle dichiarazioni della Contraente e del numero di aventi diritto cui la Contraente prevede di concedere/riconoscere l'assicurazione, in ciascun periodo di validità della Polizza, le parti convengono quale premio giornaliero per ciascun avente diritto quello di seguito indicato:
Il premio è così suddiviso per garanzia assicurativa:
PRIVATI | |||
AUTOVETTURE | PRESTAZIONI | Premio | di cui imposte |
SOCCORSO STRADALE CON RECUPERO VEICOLO DA RIPARARE ITALIA (R18) | 0,29 € | O,O3 € | |
CRISTALLI (R03) | 0,75 € | O,O9 € | |
TUTELA LEGALE (R17) | 1,33 € | O,16 € | |
BONUS\MALUS (R16) | 0,94 € | O,16 € | |
SOCCORSO STRADALE ESTERO (R18) | 0,34 € | O,O3 € | |
MOTOCICLETTE | PRESTAZIONI | Premio | di cui imposte |
SOCCORSO STRADALE CON RECUPERO VEICOLO DA RIPARARE ITALIA (R18) | 0,41 € | O,O4 € | |
TUTELA LEGALE (R17) | 1,33 € | O,16 € | |
SOCCORSO STRADALE ESTERO (R18) | 0,50 € | O,O5 € | |
BONUS\MALUS (R16) | 1,03 € | O,18 € | |
CAMPER | PRESTAZIONI | Premio | di cui imposte |
SOCCORSO STRADALE CON RECUPERO VEICOLO DA RIPARARE ITALIA (R18) | 0,55 € | O,O5 € | |
CRISTALLI (R03) | 0,75 € | O,O9 € | |
TUTELA LEGALE (R17) | 1,33 € | O,16 € | |
BONUS\MALUS (R16) | 1,20 € | O,21 € | |
SOCCORSO STRADALE ESTERO (R18) | 0,66 € | O,O6 € |
FLOTTE | |||
AUTOVETTURE | PRESTAZIONI | Premio | di cui imposte |
SOCCORSO STRADALE CON RECUPERO VEICOLO DA RIPARARE ITALIA (R18) | 0,25 € | O,O2 € | |
CRISTALLI (R03) | 0,75 € | O,O9 € | |
TUTELA LEGALE (R17) | 1,60 € | O,19 € | |
SOCCORSO STRADALE ESTERO (R18) | 0,30 € | O,O3 € | |
MOTOCICLETTE | PRESTAZIONI | Premio | di cui imposte |
SOCCORSO STRADALE CON RECUPERO VEICOLO DA RIPARARE ITALIA (R18) | 0,41 € | O,O4 € | |
TUTELA LEGALE (R17) | 1,60 € | O,19 € | |
SOCCORSO STRADALE ESTERO (R18) | 0,50 € | O,O5 € | |
CAMPER | PRESTAZIONI | Premio | di cui imposte |
SOCCORSO STRADALE CON RECUPERO VEICOLO DA RIPARARE ITALIA (R18) | 0,55 € | O,O5 € | |
CRISTALLI (R03) | 0,75 € | O,O9 € | |
TUTELA LEGALE (R17) | 1,60 € | O,19 € | |
SOCCORSO STRADALE ESTERO (R18) | 0,66 € | O,O6 € |
Art. 13. - ONERI FISCALI
La Contraente paga le imposte relative alla presente Polizza tramite Europ Assistance. Infatti le imposte sono incluse nel premio assicurativo.
Art. 14. - COMUNICAZIONI PER L'OPERATIVITA' DELLA POLIZZA
Con frequenza giornaliera, nel periodo di validità della presente Polizza, la Contraente si impegna a comunicare ad Europ Assistance, tramite connessione SFTP i dati concordati nel tracciato di scambio, tra i quali:
- cognome/nome/ragione sociale;
- indirizzo mail;
- codice fiscale/partita iva;
- nominativo driver;
- codice fiscale;
- numero patente;
- modello auto;
- targa;
- tipologia di veicolo (auto, moto, camper);
- codice identificativo (tagliando);
- decorrenza e scadenza della copertura.
L'immediata e l'esatta comunicazione dei dati degli aventi diritto costituisce condizione essenziale per l'operatività delle Garanzie.
In mancanza di tali comunicazioni, la Contraente si assumerà tutti gli oneri e le spese sostenute da Europ Assistance per le Garanzie che la stessa abbia dovuto erogare.
Art. 15. - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio che la Contraente paga ad Europ Assistance quando firma il Simplo Mod. 22021, viene calcolato su un numero provvisorio di Assicurati. Alla fine di ciascun anno assicurativo o con la cadenza riportata sul Simplo, il premio viene regolato in base al numero degli Assicurati entrati in copertura nel periodo di riferimento. Europ Assistance emetterà un'appendice di regolazione di un importo pari alla differenza tra il premio inizialmente pagato dalla Contraente e quello che risulta dai nuovi conteggi in base al numero degli Assicurati.
La Contraente dovrà comunque pagare l'importo del premio minimo garantito indicato sul simplo Mod. 22021 indipendentemente dal numero di Assicurati entrati in copertura.
Europ Assistance invia l'appendice di regolazione alla Contraente.
La Contraente deve pagare l'importo indicato sull'appendice di regolazione nei 30 giorni successivi al suo ricevimento.
Se la Contraente, non comunica ad Europ Assistance gli Assicurati entrati in copertura o non versa l'importo dell'appendice di regolazione nei termini stabiliti, Europ Assistance può concedere alla Contraente ulteriori 15 giorni per comunicare il numero degli Assicurati e/o pagare l'importo dell'Appendice di regolazione. Trascorso questo periodo, Europ Assistance considererà l'importo pagato dalla Contraente nel momento in cui ha firmato il Simplo in conto o a garanzia del periodo oggetto di regolazione. Europ Assistance sospende la Polizza fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente adempirà i suoi obblighi.
Europ Assistance ha comunque diritto di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata A.R. la risoluzione della Polizza.
In caso di mancata comunicazione degli Assicurati o di mancato pagamento dei premi indicati nelle appendici di regolazione, non dovuti a comportamento doloso della Contraente, Europ Assistance potrà indennizzare gli eventuali sinistri nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato dalla Contraente nel momento in cui ha firmato il Simplo, e l'intero premio dovuto (anticipo + regolazione).
Art. 16. - NUMERO TELEFONICO
Europ Assistance metterà a disposizione degli Assicurati per le richieste di assistenza le seguenti linee telefoniche:
- 800.069.650 valido per telefonate dall'ltalia;
- 00.00.00.00.00 valido per telefonate dall'ltalia e dall'estero.
Il personale di Europ Assistance risponderà alle telefonate degli Assicurati.
Art. 17. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quello che non è previsto dalla Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.
Art. 18. - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto deve essere concluso per iscritto. Ogni modifica o variazione della Polizza deve essere fatta, provata e accettata per iscritto da Europ Assistance e dalla Contraente.
Art. 19. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La presente Polizza si scioglie automaticamente se la Contraente non rispetta quanto indicato negli articoli “Documentazione per gli Assicurati”, “Diritto di verifica”, “Pubblicazioni”, “Legge regolatrice e giurisdizione”, “Forma del contratto”. In questo caso si applica l'art. 1456 del Codice Civile.
Art. 20. - SANZIONI INTERNAZIONALI
Le “Sanzioni lnternazionali” indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano la presente Polizza.
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano la presente Polizza. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.
Per ulteriori dettagli puoi di visitare:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxx
La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia e in Crimea Attenzione!
Se l'Assicurato è una “United States Person” ed è a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti
previsti nelle Condizioni di Assicurazione deve dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l'autorizzazione al soggiorno dell'Assicurato a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza
e riconoscergli Indennizzi/Risarcimenti.
Art. 21. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 21.1 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONTRAENTE (AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali per:
- svolgere l'attività di gestione del rapporto contrattuale con la contraente;
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici, sviluppare soluzione informatiche, processi e prodotti: i Suoi Dati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di contratto; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'lstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (lVASS): i Suoi Dati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,2 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone sia su carta sia con il computer.
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione,
Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa3.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in ltalia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa. ln generale, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto
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in qualsiasi momento può scrivere a:
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), anche via mail: XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
Art. 21.2 - CLAUSOLA PRIVACY
1. La Contraente si impegna a rendere nota l'Informativa Privacy di cui all'art. 21.1 ai soggetti appartenenti alla
Sua organizzazione.
banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratorii, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, consulenti e altri professionisti; società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. La Contraente si impegna altresì a consegnare all'Assicurato le Condizioni di Assicurazione contenenti l'Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative (ex art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali) che descrive il trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance.
3. Qualora la Contraente richieda ad Europ Assistance, con la finalità di valutazione della polizza sottoscritta, la trasmissione alla Contraente stessa e, se presente e richiesto, al Broker che ha intermediato la Polizza, dei dati degli Assicurati che hanno attivato le garanzie, con evidenza della data di richiesta, della garanzia prestata e dei costi sostenuti tale trattamento di comunicazione viene eseguito da Europ Assistance in adempimento al presente contratto. La Contraente e il Broker in qualità di Titolari del trattamento dei dati agli stessi comunicati dovranno fornire esaustiva informativa all'interessato, raccogliendo, se necessario, il relativo consenso. La Contraente manleva Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance in conseguenza dei trattamenti di dati personali richiesti ai sensi della presente previsione.
Art. 22. - CLAUSOLA BROKER
Europ Assistance prende atto e conferma che la presente Polizza è intermediata dalla Spettabile Società Neosurance (di seguitò per brevità Broker). Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di gestione del sinistro, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. fax, PEC per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente ad Europ Assistance.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora
effettuata, nell'area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 000.00.00.00 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.
Europ Assistance Italia S.P.A.
“Volvero Peace & Safety”
Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza stipulata tra
Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'lndustria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – lscritta alla sezione l dell'Albo delle lmprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
(di seguito per brevità – Europ Assistance)
e
WEGO S.R.L. - con sede in Vicenza - Via Giuriato 55 - P.IVA/C.F. 04157060247
(di seguito per brevità – Contraente)
a favore clienti della Contraente, da intendersi quali Assicurati ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile
Edizione 01.04.2022
INDICE
NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
COME RICHIEDERE ASSISTENZA 12
RECLAMI 13
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. 1
ALLEGATO A – GLOSSARIO 1
NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI
Per lo stesso Xxxxxxx l'Assicurato può essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.
Se si verifica un Sinistro, l'Assicurato deve informare tutte le compagnie di assicurazione con cui è assicurato sullo stesso Xxxxxxx e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Xxxxxxx. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.
L’art. 1910 del Codice Civile italiano vuole evitare il caso in cui l’Assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx con diverse compagnie, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l’Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Xxxxxxx.
Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE
Le Condizioni di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana.
Per tutto quello che non è previsto dalle Condizioni di Assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.
Art. 3. - TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ha chiesto il risarcimento o ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l'art. 2952 del Codice Civile.
Per le Garanzie diverse dall'Assistenza, in caso di apertura del sinistro e di pendenza dei procedimenti giudiziari l'Assicurato ha l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Es: se l’Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto
all’lndennizzo.
Art. 4. - VALUTA DI PAGAMENTO
In Italia l'Assicurato riceve l'lndennizzo in Euro. Se l'Assicurato chiede l'lndennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola l'indennizzo convertendo in Euro l'importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l'indennizzo in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.
Art. 5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Europ Assistance quando fornisce le Xxxxxxxx potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. L'Assicurato deve far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e farsi dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. L'Assicurato può usare la seguente formula di consenso: “Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa.”
SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE
Che cosa è assicurato?
Art. 6. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) GARANZIA ASSISTENZA
Valida per tutti i tipi di Veicolo (PRIVATI – FLOTTE)
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.
PRESTAZIONI
A.1. SOCCORSO STRADALE
In caso di immobilizzo del Veicolo per guasto, incidente, errato rifornimento, furto, tentato furto, esaurimento batteria, contatta telefonicamente la Struttura Organizzativa per chiedere l'invio di un mezzo di Soccorso Stradale che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo:
- al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance;
- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina;
- per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto da te indicato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.
Hai diritto a richiedere il Soccorso Stradale se il tuo Veicolo rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.
Europ Assistance paga le spese relative al Soccorso Stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i Sinistri avvenuti in Italia.
A.2. RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO
In caso di immobilizzo del Veicolo per guasto, incidente, furto, incendio, tentato furto avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 3 (tre) giorni lavorativi presso un'officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, contatta telefonicamente la Struttura Organizzativa che, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in ltalia.
Europ Assistance paga le spese relative al Soccorso Stradale e le spese di custodia del Veicolo o Moto fino ad un massimo complessivo di Euro 2.500,00 per sinistro.
B) GARANZIA CRISTALLI
Valida SOLO per Veicoli e Camper (PRIVATI - FLOTTE)
Puoi usufruire di questa Garanzia quando sono aperti i Centri Convenzionati, cioè:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (solo i giorni feriali)
- il sabato dalle 8.00 alle 18.00 (solo feriale)
A) Riparazione presso un Centro Convenzionato
In caso di rottura dei cristalli del Veicolo causata da fatto involontario o causale puoi chiamare Europ Assistance per chiedere la riparazione/sostituzione presso un centro convenzionato Europ Assistance.
Europ Assistance paga il costo della riparazione/sostituzione, fino all'importo del massimale di Euro 700,00, IVA compresa, per ogni sinistro e per anno assicurativo.
B) Riparazione presso centro o tecnico di tua fiducia
In caso di rottura dei cristalli del Veicolo causata da fatto involontario o causale puoi chiamare Europ Assistance per denunciare il sinistro e procedere con la riparazione/sostituzione presso un centro o tecnico di tua fiducia. Per richiedere il rimborso devi inviare la fattura di quanto hai pagato a Europ Assistance.
Europ Assistance paga il costo della riparazione/sostituzione, fino all'importo del massimale di Euro 700,00, IVA compresa, (ad eccezione dei casi in cui il contraente è una società), per Sinistro e per anno assicurativo.
In questo caso dall'importo della fattura verrà sottratto il 20% sul totale della fattura (scoperto).
In ogni caso, la tua polizza copre le spese per installare i nuovi cristalli.
Europ Assistance non applica, sulle parti sostituite, il degrado di prezzo dovuto all'età del Veicolo.
C) GARANZIA TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
Valida per tutti i tipi di Veicolo (PRIVATI – FLOTTE)
Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le spese non recuperabili dalla controparte nei casi indicati in polizza, alle condizioni della presente polizza e con il limite del massimale di Euro 30.000,00 per sinistro illimitato per anno.
Le spese che ti verranno pagate comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per ricorrere e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese di un unico Avvocato incaricato per gestire il Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un importo massimo fino a Euro 2.500,00 di un secondo Avvocato domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese verranno pagate solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale deve essere trattato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese dell'Avvocato di controparte, nel caso di una tua soccombenza per condanna, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTlONE DEL SlNlSTRO E LlBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTlONE DEL SlNlSTRO E LlBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
Gli oneri indennizzabili sopra indicati valgono nei seguenti casi:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della Legge 41/2016 e successive modifiche (omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento del sequestro del Veicolo in seguito a incidente stradale;
4. l'opposizione o il ricorso in ogni ordine e grado, riguardante sanzioni amministrazioni relative al ritiro, sospensione, revoca
della patente di guida di cui all'Art. “ESTENSlONE TERRlTORlALE” a seguito di incidente stradale.
• INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base
alla natura della vertenza, come segue:
- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento per l'esercizio di pretese al
risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi;
- il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi:
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La Garanzia assicurativa viene prestata per i Sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive Garanzie, che siano insorti:
- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da Europ Assistance), senza alcuna interruzione temporale della copertura assicurativa, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità di questa Polizza e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non prima della data di decorrenza della prima polizza purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
Quanto sopra riportato vale per tutte le prestazioni già previste nella polizza precedente, mentre non si applica a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto, per le quali valgono le carenze e le disposizioni generali.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, sarà onere del Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza di Tutela Legale precedente.
La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza.
La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per Reato continuato.
In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
D) GARANZIA PERDITE PECUNIARIE
Valida per tutti i tipi di Veicolo (PRIVATI)
BONUS MALUS
Europ Assistance si obbliga nei limiti del massimale di Euro 300,00 per Veicoli con una cilindrata fino a 1.6 cc di potenza e di Euro 500,00 per Veicoli con una cilindrata superiore a 1.6 cc di potenza, ad indennizzare l'Assicurato delle perdite pecuniarie a lui derivanti per l'aumento della classe di appartenenza del Veicolo (bonus/malus) a seguito di incidente stradale con colpa o colpa parziale (nella misura del 50%) del conducente del Veicolo, autorizzato alla guida dello stesso dalla Contraente nel periodo di validità della copertura assicurativa.
Dove valgono le garanzie?
Art. 7. - ESTENSIONE TERRITORIALE GARANZIA ASSISTENZA
Le Garanzie valgono nei seguenti Paesi: Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
GARANZIA CRISTALLI
In centro convenzionato:
La Garanzia vale nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca continentale, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
In centro non convenzionato:
La Garanzia vale nei seguenti Paesi: Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino,
Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
GARANZIA TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
GARANZIA PERDITE PECUNIARIE
Le Garanzie valgono nei seguenti Paesi: Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Quando cominciano le coperture e quando finiscono?
Art. 8. - DECORRENZA E DURATA
Per le Garanzie Assistenza e Tutela Legale da Circolazione le coperture assicurative avranno effetto dal momento di presa in consegna del Veicolo e termineranno nel momento di restituzione dello stesso.
Per la Garanzia Perdite Xxxxxxxxxx la copertura assicurativa ha effetto dal momento di messa a disposizione del Veicolo fino alla ripresa dello stesso da parte del proprietario.
SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE
Che cosa non è assicurato?
Art. 9. - ESCLUSIONI
• ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE
Non sei assicurato se i sinistri:
a) sono provocati con dolo o colpa grave;
b) sono provocati da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie);
c) sono provocati da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie);
d) sono provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
e) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
f) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
g) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
h) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
i) tentato suicidio o suicidio.
• ESCLUSIONI RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE GARANZIA ASSISTENZA
• SOCCORSO STRADALE sono escluse:
– le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
– le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo;
– le spese per il traino, nel caso in cui il Xxxxxxx abbia subito l'incidente o il Guasto durante la circolazione al di
fuori delle reti stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
• RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO sono esclusi:
– il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al valore commerciale del veicolo** nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Per valore commerciale del veicolo si intende il valore dello stesso, al momento del sinistro, come indicato da Xxxxxxxx.xx (eurotax);
– il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
– il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;
– il caso in cui l 'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.
**Per la valutazione del valore commerciale del Veicolo devi inviare ad Europ Assistance copia del libretto di circolazione. Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, devi, prima di compiere qualsiasi operazione, consultare la Struttura Organizzativa.
GARANZIA CRISTALLI
Sono Esclusi tutti i sinistri provocati da:
– appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
– furto o rapina, consumati o tentati;
– urto o collisione con o senza veicoli identificati;
– tutto quanto non è espressamente indicato nella Garanzia.
Sono altresì esclusi dalla Garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
GARANZIA TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
Sono Escluse:
– le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito
dall'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
– le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
– le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
– il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto
dall'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
– le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
– controversie contrattuali con Europ Assistance;
– il recupero crediti;
– controversie non espressamente indicate nell'Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
L' Assicurazione non vale, inoltre:
– se per il Veicolo a motore descritto in Polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di Assicurazione ai sensi di legge;
– quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
– quando il veicolo risulta sprovvisto della revisione obbligatoria;
– quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
– quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della Strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
– quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e
relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 10. - SANZIONI INTERNAZIONALI
Le “Sanzioni lnternazionali” indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi di visitare:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxx
La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia e in Crimea Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza
xxxx dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e
riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
Art. 11. - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE
GARANZIA ASSISTENZA
• LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non dovrà risarcire i danni:
- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.
Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.
GARANZIA TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
• DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance non paga:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
- spese per le querele promosse dall'Assicurato;
- spese di trasferta dell'Avvocato;
- spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE
Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?
Art. 12. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
GARANZIA ASSISTENZA
In caso di Xxxxxxxx, devi contattare la Struttura Organizzativa: ai seguenti numeri:
800.069.650 valido per telefonate dall’ltalia
00.00.00.00.00 valido per telefonate dall’ltalia e dall’estero
Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e
comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Se non chiami la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni di assistenza. In
questo caso si applica l’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 1915 Codice Civile italiano: l’articolo spiega cosa succede all’Assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.
L’assicuratore è tenuto a indennizzare l’Assicurato di una somma pari al danno che l’Assicurato ha subito.
Se l’Assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l’assicuratore può non pagarlo. Se l’Assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l’assicuratore può pagarlo di meno.
GARANZIA CRISTALLI
A) In caso di Xxxxxxxx se intendi avvalerti di un Centro Convenzionato dovrai:
− Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.069.157 (Italia) o al numero nero 00.00.00.00.00 (Italia/Estero);
− comunicare il luogo in cui ti trovi
− comunicare il numero di Polizza, il numero di targa e il tipo di Veicolo.
B) Nel caso in cui desideri avvalerti di un Centro/Tecnico di tua fiducia, devi contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del Sinistro, dovrai darne avviso scritto tramite:
− posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), indicando sulla busta "Struttura Organizzativa – Garanzia cristalli "
oppure
− mail all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure
− fax al numero 00.00.00.00.00 allegando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di Polizza/numero di targa/tipo di Veicolo/marca del Veicolo;
- le circostanze dell’accaduto;
- originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati fiscali (P.lVA o Codice Fiscale) dell’emittente e dell’intestatario della fattura stessa.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del Sinistro, ulteriore documentazione che sarai tenuto a trasmettere.
Se non chiami la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni. In questo caso
si applica l’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 1915 Codice Civile italiano: l’articolo spiega cosa succede all’Assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.
L’assicuratore è tenuto a indennizzare l’assicurato di una somma pari al danno che l’Assicurato ha subito.
Se l’Assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l’assicuratore può non pagarlo. Se l’Assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l’assicuratore può pagarlo di meno.
GARANZIA TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza, accedendo al portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Devi indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
• FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Devi:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
• GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole (stragiudiziale)
Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, Europ Assistance prova, ove possibile, a gestire la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. Europ Assistance si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta o scelti dall'Assicurato previo benestare di Europ Assistance, la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o Transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. ln caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del Sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non è stato possibile raggiungere una bonaria definizione della controversia (stragiudiziale, come identificato al punto A), o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un Avvocato di sua fiducia a cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del luogo di residenza dell' Assicurato segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un Avvocato corrispondente (Spese del domiciliatario) nei limiti quantitativi indicati in Polizza.
L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un Avvocato al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura all'Avvocato designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, e quest'ultimo deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale all'Avvocato in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un solo Avvocato e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Avvocati Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico all’Avvocato designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso Avvocato
ln caso di revoca dell'incarico professionale all'Avvocato nominato inizialmente da parte tua e di successivo incarico ad altro Avvocato nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo Avvocato a tua scelta.
Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese dell'Avvocato incaricato per il nuovo grado di giudizio.
ln caso di rinuncia da parte dell'Avvocato incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese dell'Avvocato originariamente incaricato, sia le spese del nuovo Avvocato designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L'Assicurato non può raggiungere accordi con gli Avvocati e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di Europ Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Europ Assistance, quando si è conclusa la controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
ln caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza comunque escludere la possibilità di andare in giudizio, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
• in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
• in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate tutte da Europ Assistance.
• RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
GARANZIA PERDITE PECUNIARIE
In caso di Xxxxxxxx devi inviare una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure deve darne avviso scritto tramite posta ad Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 20057 Assago (MI), indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri entro un anno dalla data del sinistro indicando:
− la data, il luogo e le modalità del Sinistro;
− il nominativo del conducente del Veicolo.
Alla denuncia devono essere allegati copia dell’attestato di rischio dal quale si evince l’aumento della classe di rischio e la
quietanza dell’avvenuto pagamento del premio assicurativo di RCA.
Europ Assistance ha la facoltà di richiederti ulteriore documentazione rispetto a quella indicata precedentemente per agevolare la liquidazione del danno.
Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, puoi perdere il diritto totale o parziale all’indennizzo. ln questo caso si applica l’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 1915 Codice Civile italiano: l’articolo spiega cosa succede all’assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei
tempi in cui lo ha richiesto.
L’assicuratore è tenuto a indennizzare l’assicurato di una somma pari al danno che l’assicurato ha subito.
Se l’assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l’assicuratore può non pagarlo. Se l’assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l’assicuratore può pagarlo di meno.
Art. 13. - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO GARANZIA CRISTALLI
• RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei centri convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al centro convenzionato.
Al momento del ritiro del Veicolo riparato, devi corrispondere direttamente al centro convenzionato lo scoperto o il relativo minimo, ove previsti come risultante nella Polizza.
Sono escluse, in ogni caso, dall’lndennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
• CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Solo nel caso in cui intendi avvalerti per la riparazione/sostituzione del cristallo del Veicolo di un
Centro/Tecnico di tua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all’art. “OBBLlGHl
DELL’ASSlCURATO lN CASO Dl SlNlSTRO”, Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza (ad eccezione dei casi in cui L’Assicurato sia persona giuridica), e con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
Per ricevere le prestazioni di Assistenza, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 24, La Struttura Organizzativa ti darà tutte le informazioni per intervenire o ti indicherà le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:
800.069.650 - 00.00.00.00.00
Dovrai dare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.
Se non puoi telefonare alla Struttura Organizzativa, puoi inviare: un fax al numero 00.00000000
Europ Assistance per poter fornire le Garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati che hai ricevuto.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX); fax: 00.00.00.00.00 – pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se non sei soddisfatto dell’esito del reclamo o se non ricevi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax: 00.00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato ad Europ Assistance ltalia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, puoi rivolgerti a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
• Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia,
consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n. 98);
• Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di
danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
ln caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’lstituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’lVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario per la gestione delle PRESTAZIONI e GARANZIE anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
- svolgere l'attività che è prevista dalla Polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e GARANZlE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la Polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni che, potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso; in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati processi decisionali automatizzati2.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale (ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzione informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato il consenso o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di Polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'lstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Xxxx Xxxx, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance ltalia non potrà svolgere l'attività per le
finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni3, utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come, ad esempio, dal contraente di Xxxxxxx, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuoi richiedere l'intervento di un operatore in relazione alle Prestazioni puoi chiamare la Struttura Organizzativa in relazione alle Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e sulla Polizza.
3 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e
svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con te in essere o ad altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa4
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in ltalia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al trasferimento dei Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una Polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il Tuo diritto ad opporti in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei Tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
• l Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima
registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni. In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Xxxx diritti a tutela dei Tuoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come puoi fare per far valere i Xxxx diritti a tutela dei Tuoi dati personali”. Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come puoi fare per far valere i Xxxx diritti a tutela dei Tuoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporti al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporti al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca,
in qualsiasi momento puoi scrivere a:
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), anche via mail: XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
4 Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
ALLEGATO A – GLOSSARIO
ASSICURATO: Per la Garanzia Assistenza, per la Garanzia Tutela Legale: è la persona fisica che conduce il Veicolo autorizzata
dalla Contraente all'utilizzo dello stesso, per la Garanzia Perdite Xxxxxxxxxx: è la persona fisica o giuridica intestataria presso il
P.R.A. del Veicolo.
ALIENAZIONE: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
CENTRO CONVENZIONATO: il concessionario, o l'officina autorizzata messi a disposizione da Europ Assistance al cliente. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: clausole della Polizza che contengono: le Condizioni Generali di Assicurazione per l'Assicurato, la descrizione delle Garanzie, le esclusioni e le limitazioni delle Garanzie e gli obblighi dell'Assicurato e di Europ Assistance.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE: Clausole della Polizza che disciplinano, tra l'altro, il
pagamento del premio, la durata della polizza e gli obblighi a carico della Contraente e di Europ Assistance.
CONTRAENTE: WEGO S.R.L., Via Giuriato 55, 36100 Vicenza - P.IVA e C.F. 04157060247, che ha sottoscritto con Europ Assistance la Polizza a favore dei propri clienti.
CONTRAVVENZIONE: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.
CONTRIBUTO UNIFICATO: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
CRISTALLI: sono l'insieme dei vetri di un Veicolo, costituiti da parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali.
DANNO TOTALE: il danno pari o superiore al 70% del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro. DEGRADO D'USO: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. DELITTO: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.
DELITTO COLPOSO: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
DELITTO DOLOSO: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
DEMOLIZIONE: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.
DISTRUZIONE: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
EUROP ASSISTANCE: la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
FATTO ILLECITO: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
FUORISTRADA (CIRCOLAZIONE) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.
FURTO: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
FRANCHIGIA: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
GARANZIA: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.
GUASTO: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.
INCENDIO: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO: somma di denaro dovuta da Europ Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
IMPUTAZIONE PENALE: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
MASSIMALE: somma massima che Europ Assistance paga in caso di sinistro.
POLIZZA: il contratto assicurativo tra Europ Assistance e la Contraente, stipulato a favore dei clienti della Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione. La Polizza è composta dalle Condizioni generali di Assicurazione per la Contraente e dalle Condizioni di Assicurazione.
PRESTAZIONE: l'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance
per un sinistro previsto dalla Garanzia assistenza.
RAPINA: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia
alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
REATO: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). RESIDENZA: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato
con un minimo espresso in valore assoluto.
SIMPLO: documento che prova la Polizza e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e la Contraente
SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia. Si intende unico il Sinistro che coinvolge più Assicurati (vedi anche ultimo comma dell'Art. “lNSORGENZA DEL SlNlSTRO – DECORRENZA DELLA GARANZlA”).
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
TUTELA LEGALE: l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 174.
VEICOLO: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore non sia superiore ad Euro 80.000,00, immatricolata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx, con non più di 15 anni di vetustà al momento della sottoscrizione della Polizza, ed in particolare:
- autovettura (uso privato);
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B;
- moto con non più di 10 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, di cilindrata non inferiore ai 150 cc.