Polizza di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri e infortuni del conducente
Polizza di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri e infortuni del conducente
Convenzione Mercedes-Benz Financial Services Italia
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Genertel S.p.A.
Prodotto: Star - ed. 12/2018
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi di danni al veicolo assicurato e di infortuni del conducente.
Cosa è assicurato?
Se selezionato il PACCHETTO BASE LIGHT, Genertel indennizza i danni totali diretti e materiali subiti dal veicolo (autovetture e van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler) a seguito di:
✔ Furto o rapina
✔ Incendio
Vengono inoltre indennizzate:
✔ Spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità per incendio.
✔ Perdita dell’imposta di proprietà non utilizzata in caso di furto.
✔ Danni a terzi da incendio del veicolo e da esplosio- ne/scoppio del carburante.
Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni:
✘ avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio;
✘ determinati da furto agevolato dalla mancata chiusura o dalla presenza delle chiavi nel veicolo;
✘ determinati da dolo o colpa grave.
FURTO E INCENDIO LIGHT - PACCHETTO BASE LIGHT
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni. In polizza sono previsti scoperti e minimi. L’Aderente può recarsi per la ripara- zione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsti.
Cosa è assicurato?
Se selezionato il PACCHETTO BASE, ad integrazione del Pacchetto Base Light, Genertel indennizza anche i danni parziali diretti e materiali subiti dal veicolo (autovetture e van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler) compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
✔ Furto, rapina o tentato furto del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti, compresi gli apparecchi multimediali non di serie.
✔ Incendio.
Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni:
✘ avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio;
✘ determinati da furto agevolato dalla mancata chiusura o dalla presenza delle chiavi nel veicolo;
✘ determinati da dolo o colpa grave.
FURTO E INCENDIO - PACCHETTO BASE
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni. In polizza sono previsti scoperti e minimi. L’Aderente può recarsi per la ripara- zione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsti.
Cosa è assicurato?
Se selezionato il PACCHETTO PREMIUM, ad integra- zione del Pacchetto Base, Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di:
✔ Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro- rismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione.
✔ Uragani, trombe d’aria, grandine, tempeste, frane, smottamenti del terreno, alluvioni e inondazioni.
✔ Rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri late- rali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi.
Come opzione alla garanzia cristalli il massimale potrà essere elevato su richiesta dell’Aderente come previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
Che cosa non è assicurato?
✘ Sono esclusi i danni determinati da dolo dell’Aderente, delle persone con lo stesso coabitanti, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;
✘ Per le sole garanzie Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici ed atmosferici sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, slavine, valanghe, da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
XXXX XXXXXXXXX, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI, CRISTALLI - PACCHETTO PREMIUM
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni. Per le sole garanzie Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici, in polizza sono previsti scoperti e minimi. L’Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes- Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsti.
Cosa è assicurato?
✔ Genertel, in caso di furto totale indennizzabile, si impegna a fornire un’auto sostitutiva di marca Mercedes-Benz tramite i Concessionari Mercedes- Benz, se l’Aderente acquista un nuovo veicolo con finanziamento/leasing.
Che cosa non è assicurato?
La garanzia non prevede esclusioni specifiche.
AUTO DI CORTESIA Garanzia opzionale acquistabile con il Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e Pacchetto Premium
Ci sono limiti di copertura?
L’auto sostitutiva verrà fornita per le sole autovetture, per un periodo non superiore a 90 giorni.
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – tel. 000 0000000 – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 00707180329 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
Cosa è assicurato?
Genertel garantisce l’indennizzo degli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa.
✔ Rimborso spese di cura.
✔ Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione.
✔ Diaria per ricovero.
✔ Diaria da ingessatura.
✔ Invalidità permanente.
✔ Decesso.
Che cosa non è assicurato?
La garanzia non è operante in caso di infortuni avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE Garanzia opzionale acquistabile con il Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e Pacchetto Premium
Cosa è assicurato?
Genertel garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, per le lesioni subite dall’animale da compagnia trasportato all’interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. Ai fini della presente garanzia per animali da compagnia si intendono esclu- sivamente cani e gatti.
✔ Rimborso spese di cura
✔ Decesso
Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, o avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’in- dennizzo e/o delle prestazioni. La garanzia è prestata entro i massimali indicati.
4 ZAMPE A BORDO Garanzia opzionale acquistabile con il Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e Pacchetto Premium
Cosa è assicurato?
Genertel indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi eventuali accessori stabilmen- te fissati, a seguito degli eventi sotto descritti, durante la circolazione in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali.
a) Kasko Collisione Light. Indennizza il danno totale da collisione con altro veicolo a motore identificato.
b) Kasko Light. Indennizza il danno totale da:
✔ collisione con altro veicolo a motore identificato;
✔ urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
✔ urto di oggetti contro il veicolo;
✔ uscita di strada o ribaltamento.
c) MiniKasko. Indennizza il danno da collisione con altro veicolo a motore identificato, fino a Euro 2.000.
d) Kasko Collisione. Indennizza il danno da collisione con altro veicolo a motore identificato.
e) Kasko. Indennizza il danno da:
✔ collisione con altro veicolo a motore identificato;
✔ urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
✔ urto di oggetti contro il veicolo;
✔ uscita di strada o ribaltamento.
Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, o avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni. In polizza sono previsti massimali per sinistro. Il massimale indicato in con- tratto si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali. La garanzia non opera se il trasporto dell’animale è legato all’attività lavorativa dell'Aderente.
DANNI AL VEICOLO (KASKO) Garanzia opzionale acquistabile solo con il Pacchetto Premium
Cosa è assicurato?
✔ Genertel riconosce un rimborso in caso di furto del mezzo, o di danno totale avvenuto in conseguenza di sinistri abbinati alle garanzie acquistate, se l’Ade- rente acquista un nuovo veicolo con finanziamento/ leasing.
Che cosa non è assicurato?
La garanzia non prevede esclusioni specifiche.
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni. In polizza sono previsti scoperti e minimi. L’Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsti.
BONUS RIACQUISTO Garanzia opzionale acquistabile solo con il Pacchetto Premium
Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie sono prestate entro i massimali indicati in contratto.
Cosa è assicurato?
✔ Genertel garantisce l’indennizzo di un danno totale o parziale sulla superficie esterna dello pneuma- tico assicurato derivato da scoppio, oppure da con- tatto con il marciapiede o con un altro oggetto che danneggi lo pneumatico rendendolo inutilizzabile, a condizione che la riparazione risulti tecnicamente impossibile o economicamente sconveniente.
L’assicurazione sarà efficace a condizione che l’A- derente a seguito del sinistro acquisti e monti due nuovi pneumatici sullo stesso asse.
Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi:
✘ Xxxxx derivanti da un montaggio inadeguato o da un uso inappropriato o scorretto dello pneumatico;
✘ Xxxxx occorsi esercitando attività sportive quali corse o rally;
✘ Danni dovuti a difetti di fabbrica;
✘ Pneumatici la cui usura è superiore a quella prevista dalle leggi in materia di circolazione stradale.
Ci sono limiti di copertura?
In polizza sono previsti scoperti e minimi. L’Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes- Benz ottenendo l’azzeramento dello scoperto previsto. È indennizzabile al massimo un evento per ogni anno assi- curativo. La garanzia verrà fornita per le sole autovetture.
PNEUMATICI Garanzia opzionale acquistabile solo con il Pacchetto Premium
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI Garanzia opzionale acquistabile solo con il Pacchetto Premium
Cosa è assicurato?
La Compagnia garantisce:
✔ La riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con un veicolo a motore identificato non assicurato.
✔ L’indennizzo delle spese mediche sostenute a seguito dell’eventuale infortunio subito dal legit- xxxx conducente per il medesimo evento.
Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, o avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni. In polizza sono previsti scoperti e minimi. L’Aderente può procedere alla ripara- zione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo l’azzeramento del minimo e dello scoperto previsti.
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI Garanzia opzionale acquistabile solo con il Pacchetto Premium
Cosa è assicurato?
✔ Genertel garantisce il risarcimento in forma spe- cifica dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici, avvenuto, in Italia, su strada asfaltata aperta al pubblico.
Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, o avvenuti:
✘ con il conducente privo della patente di guida;
✘ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
✘ quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni. In polizza sono previsti scoperti e minimi. L’Aderente può procedere alla ripara- zione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo l’azzeramento del minimo e dello scoperto previsti. La garanzia non è operante se il sinistro si verifica in autostrada.
Dove vale la copertura?
✔ Le garanzie sono operanti negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.
Che obblighi ho?
• L’Aderente si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. L’Aderente si impegna a rendere dichiarazioni complete e veritiere al momento della conclusione del contratto. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. L’Aderente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Quando e come devo pagare?
Il premio delle singole adesioni è comprensivo di imposte e viene versato alla Compagnia dalla Contraente con un premio unico anticipato, per tutta la durata della copertura assicurativa. L’Aderente provvede al pagamento del premio attraverso i canoni di finanziamento/leasing, che pagherà alle scadenze pattuite, con le modalità stabilite nel contratto di finanzia- mento/leasing stesso.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di leasing o finanziamento. La durata è pari a quella del contratto di riferimento, al termine del quale la polizza si risolve e cessa di avere efficacia senza obbligo di disdetta. Nel corso della sua validità la polizza non può essere trasferita su altro veicolo.
Come posso disdire la polizza?
La polizza ha durata pluriennale senza tacito rinnovo e, pertanto, non sono previsti la disdetta o il recesso.
L’Aderente ha diritto al ripensamento entro 30 giorni dalla stipula. Per avvalersene deve comunicarlo alla Contraente al tel. 00.00000000 e riconsegnare i documenti assicurativi. In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing, si risolve anche il contratto assicurativo; in caso di vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto totale, cessazione della circolazione, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questi casi è necessario consegnare la documentazione comprovante l’estinzione del finanziamento o l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita). Il contratto è risolto dalla data di estinzione del finanziamento o, in caso di furto, dal giorno successivo alla data di denuncia o, in tutti gli altri casi, dalla data di consegna della documentazione richiesta a supporto.
Polizza di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri e infortuni del conducente
Convenzione Mercedes-Benz Financial Services Italia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: Genertel S.p.A.
Prodotto:
Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato: 19/12/2018
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: XXXXxxxxxxx-Xxxxx@xxxxxxxx.xx
• PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo Postale: Genertel c/o Genertellife - SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX)
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Che cosa è assicurato?
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto. Non sono operanti garanzie per le quali non sono specificati massimali/ somme assicurate. Sono assicurabili le seguenti tipologie di veicoli nuovi, usati o Km zero, concessi all'Aderente in leasing o finanziamento ed erogati dalla Contraente:
✔ Autovetture Mercedes
✔ Van del marchio Mercedes-Benz
✔ Truck del Gruppo Daimler
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Antifurto Satellitare Esclusivamente per il Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e il Pacchetto Premium delle autovetture è possibile, installando un antifurto satellitare, ottene- re uno sconto sul tasso netto della garanzia furto. L’abbonamento al servizio satellitare dovrà essere attivo dal momento della consegna del mezzo fino alla scadenza del contratto di finanziamento. L’elenco completo dei modelli autorizzati dalla Compagnia che riconoscono l’agevolazione è disponibile dal Dealer.
Upgrade valore a nuovo Per il solo Pacchetto Premium delle autovetture è possibile elevare il valore a nuovo fino a 36 mesi per tutte le provincie. In base alla provincia di appar- tenenza il valore a nuovo incluso nel Pacchetto può essere di 12 o 24 mesi.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
FURTO E INCENDIO LIGHT - PACCHETTO BASE LIGHT
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
FURTO E INCENDIO - PACCHETTO BASE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
XXXX XXXXXXXXX, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI, CRISTALLI - PACCHETTO PREMIUM
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
AUTO DI CORTESIA
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
4 ZAMPE A BORDO
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
DANNI AL VEICOLO (KASKO)
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
BONUS RIACQUISTO
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
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Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – tel. 000 0000000 – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 00707180329 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
PNEUMATICI
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa non è assicurato?
Rischi esclusi
Le Autovetture Mercedes che hanno un valore di acquisto compreso tra Euro 150.001 e Euro 200.000 possono essere assicurate esclusivamente se installano un antifurto satellitare convenzionato dalla Compagnia. Veicoli non assicurabili:
✘ Veicoli con targa estera
✘ Immatricolati a uso Taxi
✘ Senza targa e/o con targa prova
✘ Adibite a: noleggio con o senza conducente, uso scuola guida, uso trasporto passeggeri (pullman, autobus, minibus ecc.), trasporto di sostanze peri- colose A.D.R.
✘ Con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione
Le autovetture con valore di acquisto superiore a Euro 200.000 ed i Van e Truck con valore di acquisto superiore a Euro 150.000 possono essere assi- curati previa autorizzazione della Compagnia.
Ci sono limiti di copertura?
FURTO E INCENDIO LIGHT - PACCHETTO BASE LIGHT
Esclusioni Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni:
✘ causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
✘ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti
Franchigie e Scoperti A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
FURTO E INCENDIO - PACCHETTO BASE
Esclusioni Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni:
✘ causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
✘ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti
Franchigie e Scoperti A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
XXXX XXXXXXXXX, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI, CRISTALLI - PACCHETTO PREMIUM
Esclusioni Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Franchigie e Scoperti Per le sole garanzie Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici, a carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e mini- mi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
AUTO DI CORTESIA
Esclusioni Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Franchigie e Scoperti La garanzia non è soggetta a franchigie o scoperti.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Esclusioni Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni:
✘ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti
Franchigie e Scoperti Per l’invalidità permanente non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%.
4 ZAMPE A BORDO
Esclusioni Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni:
✘ avvenuti quando il veicolo non è in regola con la revisione;
✘ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Franchigie e Scoperti La garanzia non è soggetta a franchigie o scoperti.
DANNI AL VEICOLO (KASKO)
Esclusioni Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono escluse dalla prestazione:
✘ avvenuti quando il veicolo non è in regola con la revisione;
✘ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Franchigie e Scoperti A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
BONUS RIACQUISTO
Esclusioni Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Franchigie e Scoperti La garanzia non è soggetta a franchigie o scoperti.
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PNEUMATICI
Esclusioni Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni:
✘ Costi di rimozione, riparazione e montaggio degli pneumatici;
✘ Xxxxx che si concretizzano in: lenta fuga di aria (non dovuta ad un danno accidentale), rumori, vibrazioni, usura, problemi di tenuta di strada e di prestazioni;
✘ Xxxxx subiti da uno pneumatico di cui l’Aderente non possa dimostrare l’esistenza;
✘ Xxxxx da condotta volontaria e/o deliberata negligenza da parte dell’Aderente.
Franchigie e Scoperti A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
Esclusioni Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni:
✘ avvenuti quando il veicolo non è in regola con la revisione;
✘ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Franchigie e Scoperti A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
Esclusioni Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni:
✘ avvenuti quando il veicolo non è in regola con la revisione;
✘ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Franchigie e Scoperti A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
COSA FARE
IN CASO DI SINISTRO?
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI
OBBLIGHI DELL’IMPRESA
Denuncia di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne comunicazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza. La denuncia del sinistro può avvenire:
• via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• al numero verde 800.555.444;
• via posta: casella postale Genertel S.p.A. - CP 556 - 34132 Trieste.
La struttura liquidativa dell'Impresa è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero verde 000.00.00.00 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00.
Assistenza diretta/in convenzione:
Le prestazioni relative all’Auto di Cortesia sono erogate direttamente dal dealer Mercedes-Benz.
Gestione dei sinistri da parte di altre imprese:
I sinistri sono interamente gestiti da Genertel.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto:
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
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Genertel si impegna a pagare l’indennizzo all’Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnia dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.
Quando e come devo pagare?
PREMIO Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RIMBORSO In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing, vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, esportazione definiti- va, furto totale, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente restituirà all’Aderente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. In caso di Xxxxx totale non verrà restituita la parte di premio relativa alla garanzia Furto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
DURATA Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
SOSPENSIONE Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione
Risoluzione
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a chi voglia assicurare rischi accessori collegati alla circolazione di un veicolo oggetto di Finanziamento/Leasing con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.
Quali costi devo sostenere?
La presente adesione prevede costi a carico dell’Aderente pari al 36,35% del premio imponibile a titolo di provvigioni di intermediazione.
ALL’IMPRESA ASSICURATRICE
I Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199.11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx. Il riscontro avverrà entro 45 giorni.
ALL’IVASS
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure fax 06.42.133.206 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info su: xxx.xxxxx.xx, corredan- do l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
MEDIAZIONE
In caso di controversie in materia assicurativa è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98).
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
È possibile attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.
ALTRI SISTEMI • La Polizza non prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
ALTERNATIVI • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile acce-
DI RISOLUZIONE dendo al sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
DELLE CONTROVERSIE
Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI
E INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Genertel S.p.A.
Ultimo aggiornamento 12/2018
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Convenzione Mercedes-Benz Financial Services Italia
Introduzione
Gentile Cliente
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole Sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande.
All’interno delle Sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.
Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in scheda di adesione e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
Indice
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A. Condizioni di Assicurazione
SEZIONE 1
Xxxxxxxxx acquistabili ................................................................................................................ Pag. 1 di 28
SEZIONE 2
Pacchetto Base Light ................................................................................................................ Pag. 1 di 28
SEZIONE 3
Pacchetto Base ................................................................................................................................. Pag. 2 di 28
SEZIONE 4
Pacchetto Premium .................................................................................................................... Pag. 3 di 28
SEZIONE 5
Garanzie opzionali al Pacchetto Base Light, Pacchetto Base
e al Pacchetto Premium ........................................................................................................ Pag. 4 di 28
SEZIONE 6
Garanzie opzionali al Pacchetto Premium ....................................................... Pag. 7 di 28
SEZIONE 9
SEZIONE 8
SEZIONE 7
Norme di assicurazione Pag. 12 di 28 Norme che regolano le garanzie prestate ....................................................... Pag. 12 di 28 Norme che regolano l’assicurazione in generale .................................... Pag. 16 di 28 Allegato “Scoperti e Minimi” ............................................................................................ Pag. 18 di 28
B. Glossario
Glossario Pag.27 di 28
SEZIONE 1 ❯ PACCHETTI ACQUISTABILI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO
DI FINANZIAMENTO/LEASING CON MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.
A. Condizioni di Assicurazione - Ed. 12/2018
❯ I PACCHETTI ACQUISTABILI
• PACCHETTO BASE LIGHT, valido solo per le autovetture Mercedes ed i van Mercedes- Benz fino a 3.500kg, che comprende la seguente garanzia: Incendio e Furto Light per soli danni totali (accessori inclusi)
• PACCHETTO BASE valido per autovetture Mercedes e tutti i van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler, che comprende la seguente garanzia: incendio e furto per danni totali e parziali (accessori inclusi) e ricorso terzi da incendio
• PACCHETTO PREMIUM valido per autovetture Mercedes e tutti i van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler, che comprende le seguenti garanzie: incendio e furto per danni totali e parziali (accessori inclusi), ricorso terzi da incendio, eventi naturali, atti vandalici, eventi sociopolitici e rottura cristalli.
Per le sole autovetture il valore a nuovo può essere elevato a 24 o 36 mesi. Tale opzione potrà essere subordinata all’istallazione dell’antifurto satellitare, come indicato nell’allega- to “Scoperti e minimi”.
SEZIONE 2 ❯ PACCHETTO BASE LIGHT
Garanzia sempre operante con il Pacchetto Base Light
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
Art. 2. 1 - FURTO E INCENDIO LIGHT
2. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei soli danni totali diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:
a) Furto o rapina
b) Incendio
Vengono inoltre indennizzate:
c) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di Euro 500 per evento
d) la perdita dell’imposta di proprietà (“bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acqui- stato in sostituzione di quello assicurato
e) i danni materiali e diretti provocati ai terzi, nei casi di responsabilità civile dell’Assicurato in conseguenza di incendio del veicolo indicato in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di 150.000 Euro per sinistro.
2. 1. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di
accensione all’interno del veicolo stesso
e) determinati da dolo o colpa grave dell’Aderente, delle persone con lo stesso coabitanti, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti
2. 1. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’al- legato “Scoperti e minimi”.
L’Aderente può recarsi per la riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
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2. 1. 4 - Recuperi
L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Aderen- te ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In questo caso la Contraente è obbligata a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Aderente non intende conservare la proprietà del veicolo, la Contraente è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?
Fai immediatamente denuncia alle autorità
• l’autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme alla denuncia fatta all’Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 8.
Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz
• Se decidi di acquistare un nuovo veicolo in sostituzione di quello rubato verrà diminuito o non verrà applicato, in base al Pacchetto acquistato, il minimo e lo scoperto.
• In caso di danno da furto la riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.
Per tutti i dettagli consulta l’allegato “Scoperti e Minimi”.
COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?
Segnala l’incendio
• allontanati il più possibile dal veicolo e xxxxxxxx l’intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell’incidente.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli con- sulta la Sezione 8.
Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz
• In caso di danno da incendio, non verrà applicato alcun minimo o scoperto e la riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.
Per tutti i dettagli consulta l’allegato “Scoperti e Minimi”.
SEZIONE 3 ❯ PACCHETTO BASE
Garanzia sempre operante con il Pacchetto Base
Ad integrazione della Sezione 2 - Pacchetto Base Light, il Pacchetto Base include anche le seguenti garanzie:
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 3. 1 - FURTO E INCENDIO
3. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni parziali diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) Furto o rapina consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso conte- xxxx. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al vei- colo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di Euro
1.250. In questi casi l’esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d’acquisto.
b) Incendio
SEZIONE 4 ❯ PACCHETTO PREMIUM
Garanzie sempre operanti con il Pacchetto Premium
Ad integrazione della Sezione 3 - Pacchetto Base, il Pacchetto Premium include anche le seguenti garanzie:
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 4. 1 - ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI
4. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assi- curato a seguito di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vanda- lismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione
b) uragani, trombe d’aria, grandine, tempeste, frane, smottamenti del terreno, alluvioni e inondazioni
4. 1. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo dell’Aderente, delle persone con lo stesso coabitanti, dei suoi di- pendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, slavine, valanghe,
da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di
energia nucleare o radioattività
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA ATTI VANDALICI O EVENTI ATMOSFERICI?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. In caso di atto van- dalico occorre inviare anche la denuncia presentata alle Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 8.
Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz
• La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro, inoltre non verrà applicato lo scoperto e verrà diminuito il minimo. Per tutti i dettagli consulta l’allegato “Scoperti e Minimi”.
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
4. 1. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
L’Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenen- do delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
Art. 4. 2 - CRISTALLI
4. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assi- curato a seguito di: rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panora- mico dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi (sono escluse rigature, screpolature e simili) fino al massimale indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”.
Come opzione alla garanzia cristalli, il massimale potrà essere elevato su richiesta dell’Ade- rente con i limiti previsti nell’allegato “Scoperti e minimi”.
4. 2. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni determinati da dolo dell’Aderente, delle persone con lo stesso coabi- tanti, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione
o custodia del veicolo.
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 8.
Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz
• La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.
SEZIONE 5 ❯ GARANZIE OPZIONALI AL PACCHETTO BASE LIGHT, PACCHETTO BASE E AL PACCHETTO PREMIUM
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Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 5. 0 - XXXX XX XXXXXXXX
Xx Xxxxxxxxx, tramite i Concessionari Mercedes-Benz, si impegna a fornire all’Aderente un’au- to sostitutiva di marca Mercedes-Benz per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di furto totale indennizzabile ai sensi dell’Art. 2.1. La garanzia è operante solo per le autovetture. Tale impegno è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell’Aderente, della proposta di riacquisto di altro autoveicolo nuovo o a Km zero, Mercedes-Benz, entro due mesi dalla data del sinistro.
Resta convenuto che:
• l’auto di cortesia verrà reperita a cura del Concessionario Mercedes-Benz e fornita all’A- derente fino alla consegna di una nuova auto Mercedes-Benz
• l’eventuale utilizzo dell’auto di cortesia per un periodo superiore a 90 giorni resta a carico dell’Aderente, che dovrà versare direttamente al Concessionario l’eccedenza della spesa
• la Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzial- mente per scelta o negligenza dell’Aderente
Art. 5. 2 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
5. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal le- gittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l’incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun indennizzo.
Nel caso l’incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto l’in- dennizzo di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente.
5. 2. 2 - Rimborso spese di cura
La Compagnia garantisce l’indennizzo, fino al massimale indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”, degli onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparec- chi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
5. 2. 3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione La Compagnia garantisce l’indennizzo delle spese di viaggio (andata e ritorno) sostenute dal legittimo conducente per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione sito a più di 50 km dalla residenza del legittimo conducente fino ad un massimo di Euro 500. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.
Qualora tra la data di partenza e la data risultante dalla documentazione medica risultino trascorsi più di 3 giorni le spese di viaggio non verranno considerate inerenti e pertanto non verranno rimborsate. Nel caso il legittimo conducente si recasse presso il centro pre- scelto con propri mezzi verrà riconosciuta una diaria chilometrica pari a Euro 1/Km fino alla concorrenza di Euro 500. Per il calcolo della distanza verrà preso in considerazione il percorso stradale più breve.
5. 2. 4 - Diaria per ricovero
La Compagnia, nel caso l’infortunio subito dal conducente comporti un ricovero ospeda- liero, corrisponde l’indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricove- ro fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia. Sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
5. 2. 5 - Diaria da ingessatura
La Compagnia, nel caso l’infortunio subito dal conducente comporti l’ingessatura, corri- sponde l’indennità giornaliera per una somma pari all’importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. L’indennità giornaliera è riconosciuta con il limite massimo di 30 giorni a partire dal giorno di applicazione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico. Se l’infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimis- sione ospedaliera fino al limite massimo di 30 giorni.
5. 2. 6 - Invalidità permanente
Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Com- pagnia liquida un’indennità calcolata sul massimale indicato nell’allegato “Scoperti e mini- mi”, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia.
L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto.
5. 2. 7 - Decesso
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma as- sicurata indicata nell’allegato “Scoperti e minimi”, eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazio- ne dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) debitamente quietanzati e datati e di tutta la documentazione medica.
❯ EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUENZARE SULL’INDENNIZZO?
❯ COME VIENE CALCOLATA
LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
5. 2. 8 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indenniz- zabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
5. 2. 9 - Calcolo della percentuale di invalidità
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le per- centuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
5. 2. 10 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di infortuni:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il
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contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stu- pefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)
COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. insieme alla copia del
certificato medico. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 8 paragrafo 8.5.
d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 5. 3 - 4 ZAMPE A BORDO
Art. 5.3.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, per le lesioni subite dall’animale da compagnia trasportato all’interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con col- pa. Il trasporto deve essere effettuato a norma di legge (art.169 comma 6 Codice della Strada) e con tutte le dovute cautele atte ad evitare danni all’animale stesso. Ai fini della presente garan- zia per animali da compagnia si intendono esclusivamente cani e gatti. L’animale deve essere registrato presso l’anagrafe canina e/o felina (in caso di mancata iscrizione presso l’anagrafe felina dovrà essere fornita prova della proprietà dell’animale con idonea documentazione: ad es. libretto delle vaccinazioni, fattura d’acquisto, documentazione di adozione ecc.). La garanzia opera anche nel caso in cui l’Aderente non abbia causato l’incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Nel caso l’incidente sia avvenuto in concorso di colpa e l’Aderente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’inden- nizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità dell’Aderente. Il massimale indicato in contratto si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali. La garanzia non opera se il trasporto dell’animale è legato all’attività lavorativa dell’Aderente.
Art. 5.3.2 - Rimborso spese di cura
La Compagnia garantisce l’indennizzo, fino all’importo indicato in contratto, degli onorari dei veterinari; delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in cliniche veterinarie; delle spese di medicinali prescritti dal veterinario; delle spese per cure fisiote- rapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparecchi tutori.
Art. 5.3.3 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce un animale che non è fisicamente integro e sano non è indenniz- zabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale.
Art. 5.3.4 - Decesso
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza il decesso dell’animale da compagnia tra- sportato, la Compagnia corrisponde la somma assicurata eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di spese di cura.
Art. 5.3.5 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente o dell’Aderente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stu- pefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
Il rimborso viene effettuato in presenza di presentazione di copia della de- nuncia di sinistro da circolazione. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, ecc.) debitamente quietanzati e datati e di tutta la documentazione medico-veterinaria.
SEZIONE 6 ❯ GARANZIE OPZIONALI AL PACCHETTO PREMIUM
Garanzie operanti solo se acquistate.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 6. 1 - DANNI AL VEICOLO (KASKO)
6. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia provvede ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicu- rato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, in conseguenza degli eventi descritti dalle singole garanzie riportate qui di seguito ai punti a), b), c) d) ed e).
L’operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; è acquistabile una sola tra le alternative riportate nei punti a), b), c) d) ed e), quelle non indicate nei docu- menti assicurativi sono escluse.
La Kasko Collisione Light e la Kasko Light sono acquistabili solo per le autovetture Mercedes ed i van Mercedes-Benz fino a 3.500 kg. Indennizzano esclusivamente il danno totale, nello specifico:
a) Kasko Collisione Light
garantisce l’indennizzo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato avvenu- ti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali
b) Kasko Light
Garantisce l’indennizzo a seguito di:
• collisione con altro veicolo a motore identificato
• urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi
• urto di oggetti contro il veicolo
• uscita di strada o ribaltamento
avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali
La MiniKasKo, Kasko Collisione e Kasko sono acquistabili per le autovetture e van Mercedes-Benz ed i truck del gruppo Daimler. Indennizzano sia il danno parziale che quello totale, nello specifico:
c) MiniKasko
garantisce l’indennizzo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato, con un massimale di Euro 2.000, avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali
d) Kasko Collisione
garantisce l’indennizzo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato avvenu- ti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali
e) Kasko
garantisce l’indennizzo a seguito di:
• collisione con altro veicolo a motore identificato
• urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi
• urto di oggetti contro il veicolo
• uscita di strada o ribaltamento
avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali
Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti dell’Aderente, delle persone con lo stesso co- abitanti e dei suoi dipendenti.
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❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 8.
Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz
• La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro, inoltre non verrà applicato lo scoperto e verrà diminuito il minimo.
Per tutti i dettagli consulta l’allegato “Scoperti e Minimi”.
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO SONO COPERTO?
6. 1. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente o dell’Aderente
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente
perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini
previsti dal Codice della Strada
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particola- re di gara
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stu- pefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allaga- menti
6. 1. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’al- legato “Scoperti e minimi”.
L’Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz otte- nendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
Art. 6.2 – BONUS RIACQUISTO
In caso di furto totale del mezzo o danno totale avvenuto in conseguenza di incendio, furto, atti vandalici o eventi atmosferici, viene riconosciuto un rimborso forfettario di Euro 500 o Euro 1.000, in base al Pacchetto scelto, se l’Aderente, entro due mesi dalla data del sinistro, sottoscrive una proposta di acquisto di un’altra autovettura o van Mercedes-Benz o truck del gruppo Daimler nuovo o a Km zero, tramite il finanziamento/leasing erogato dalla Contraente.
La garanzia Bonus Riacquisto è operante anche per danni totali conseguenti a sinistri ab- binati alle garanzie Kasko, Kasko Collisione, Kasko Light e Kasko Collisione Light, se queste sono presenti nella scheda di adesione.
Art. 6.3 – PNEUMATICI
Art. 6.3.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo di un danno totale o parziale sulla superficie esterna dello pneumatico assicurato che danneggi il suo normale funzionamento, a condizione che risulti tecnicamente impossibile o economicamente sconveniente ripararlo, derivato da uno dei seguenti eventi:
• scoppio xxxxx xxxxxxxxxx (“xxxxx x xxxxx”);
• contatto con il marciapiede ovvero qualsivoglia altro oggetto che causi un danno che renda inutilizzabile lo pneumatico assicurato.
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❯ C’È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?
Per i danni subiti agli pneumatici a causa di incendio e furto si rimanda all’Art. 3. 1 - Furto e Incendio mentre per i danni subiti a causa di atti di vandalismo, eventi sociopolitici ed atmosferici si rimanda all’Art. 4. 1 - Atti vandalici, eventi sociopolitici ed atmosferici.
La garanzia è acquistabile solo per le autovetture Mercedes-Benz ed è operante per un solo evento per anno assicurativo.
Art. 6.3.2 – Pneumatici assicurati e durata dell’assicurazione
Sono assicurati tutti e quattro gli pneumatici installati nel veicolo al momento dell’acquisto dell’auto per tutta la durata del finanziamento/leasing. Sono inclusi anche tutti i nuovi pneumatici che verranno acquistati durante periodo di finanziamento/leasing.
Tutti gli pneumatici oggetto dell’assicurazione devono essere nuovi ed omologati per la circolazione.
L’assicurazione sarà efficace a condizione che l’Aderente a seguito del sinistro acquisti e monti due nuovi pneumatici sullo stesso asse.
Il valore dell’indennizzo da liquidare è determinato nell’art. 8. 4. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno.
Art. 6.3.3 – Esclusioni
Sono esclusi:
• Costi di rimozione, riparazione e montaggio degli pneumatici
• Danni derivanti da un montaggio inadeguato o da un uso inappropriato o scorretto dello pneumatico assicurato
• Xxxxx che si concretizzano in: lenta fuga di aria (non dovuta ad un danno accidentale), rumori, vibrazioni, usura, problemi di tenuta di strada e di prestazioni
• Xxxxx occorsi esercitando attività sportive quali corse o rally
• Danni dovuti a vizi occulti secondo la definizione delle disposizioni normative rilevanti (difetti di fabbrica)
• Xxxxx subiti da uno pneumatico assicurato che l’Aderente non sia capace di esibire o di cui non possa dimostrare l’esistenza (con idonea documentazione)
• Gli pneumatici la cui usura è superiore a quella prevista dalle leggi in materia di circola- zione stradale
• Danni da condotta volontaria e/o deliberata negligenza da parte dell’Aderente.
Art. 6.3.4 – Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
L’Aderente può procedere alla sostituzione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz otte- nendo l’azzeramento dello scoperto previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
Art. 6.3.5 - Obblighi a carico dell’Aderente
L’Aderente è obbligato, pena la possibile perdita del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice civile, a dare alla Compagnia avviso del sinistro entro tre giorni lavorativi successivi a quello in cui l’Aderente ha avuto conoscenza del danno subito dallo pneuma- tico assicurato, contattando Genertel.
Per tutti i dettagli sulla modalità di denuncia e sugli obblighi in caso di sinistro si rimanda all’art.8.9.1 - Modalità di denuncia del sinistro.
COSA FACCIO IN CASO DI ROTTURA DELLO PNEUMATICO?
Contatta immediatamente Genertel
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure chiama il nu- mero verde 800.555.444.
Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz
• La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro, inoltre non verrà applicato lo scoperto. Per tutti i dettagli consulta l’allegato “Scoperti e Minimi”.
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Art. 6.4 - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
Art. 6.4.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce:
• la riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di colli- sione con un veicolo a motore identificato non assicurato;
• l’indennizzo, fino ad un massimo di 5.000 Euro, delle spese mediche sostenute a segui- to dell’eventuale infortunio subito dal legittimo conducente per il medesimo evento.
La garanzia è operante a condizione che:
• l’Aderente non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) se compilato e firmato da entrambe le parti;
• il sinistro sia avvenuto in Italia;
• il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
• il diritto al risarcimento verso i terzi ed il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non sia prescritto al momento della liquidazione dell’indennizzo.
Nel caso sia presente in contratto la garanzia Kasko Collisione x Xxxxx, la garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati opera limitatamente all’indennizzo delle eventuali spese mediche sostenute.
Art. 6.4.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particola- re di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stu- pefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allaga- menti.
Art. 6.4.3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”. L’Aderente può procedere alla sostituzione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo l’azzeramento dello scoperto previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’Assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell’evento, così come determinato dall’articolo 8. 4. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno.
Art. 6.4.4 - Obblighi a carico dell’Aderente
L’Aderente si obbliga a surrogare la Compagnia nei propri diritti nei confronti dei civilmen- te responsabili ai sensi dell’art. 1916 C.C. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell’en- tità dell’indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia per quanto non coperto dalla garanzie assicurative o per l’eventuale eccedenza. L’Assicurato ha l’onere di interrompere, a pena di decadenza, e fino all’eroga- zione dell’indennizzo, i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è ac- caduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il modulo blu e fallo firmare alla controparte.
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Ricevuto l’ok alla riparazione da parte della Compagnia porta il tuo veicolo presso la rete ufficiale Mercedes-Benz.
• in caso di infortunio conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.
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Art. 6.5 - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
Art. 6.5.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce il risarcimento in forma specifica dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici, avvenuto, in Italia, su strada asfaltata aperta al pubblico. La liquidazione del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del sinistro, le quali devono inequivocabil- mente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia. L’indennizzo è limitato al massimale indicato nell’allegato “scoperti e minimi”. La Compa- gnia si impegna inoltre a rimborsare, fino alla concorrenza di Euro 250 per evento, le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono essere comprovati da dichiarazione della clinica veterinaria o delle Forze dell’Ordine).
Art. 6.5.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente o dell’Aderente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particola- re di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stu- pefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allaga- menti.
La garanzia non è operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell’art.189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. La garanzia non è operante se il sinistro si verifica in autostrada.
Art. 6.5.3 – Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”. L’Aderente può procedere alla sostituzione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo l’azzeramento dello scoperto previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’Assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell’evento, così come determinato dall’articolo 8. 4. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno.
COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è acca- duto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Ricevuto l’ok alla riparazione da parte della Compagnia porta il tuo veicolo presso la rete ufficiale Mercedes-Benz.
SEZIONE 7 ❯ NORME DI ASSICURAZIONE
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❯ COSA POSSO ASSICURARE?
❯ LA MIA POLIZZA È VALIDA ANCHE ALL’ESTERO?
❯ COME POSSO ADERIRE?
SEZIONE 8 ❯ NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
❯ COSA POSSO ASSICURARE?
Art. 7. 1 - BENI ASSICURABILI
La Compagnia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicu- razione, con le modalità ed i termini in seguito descritti i veicoli nuovi, usati o Km zero, concessi all’Aderente in leasing o finanziamento ed erogati dalla Contraente.
Veicoli assicurabili:
• Autovetture Mercedes
• Van del marchio Mercedes-Benz
• Truck del Gruppo Daimler
Le Autovetture Mercedes che hanno un valore di acquisto compreso tra Euro 150.001 e Euro 200.000 possono essere assicurate esclusivamente se installano un antifurto satelli- tare convenzionato dalla Compagnia, come descritto dalla Sezione 5 - Antifurti satellitari. Veicoli non assicurabili:
• Veicoli con targa estera
• Immatricolati a uso Taxi
• Senza targa e/o con targa prova
• Adibite a: noleggio con o senza conducente, uso scuola guida, uso trasporto passeggeri (pullman, autobus, minibus ecc), trasporto di sostanze pericolose A.D.R.
• Con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione
Le autovetture con valore di acquisto superiore a Euro 200.000 ed i Van e Truck con valore di acquisto superiore a Euro 150.000 possono essere assicurati previa autorizzazione della Compagnia.
Art. 7. 2 - VALIDITÀ TERRITORIALE
Le garanzie della presente Polizza Collettiva sono operanti negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielo- russia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.
Art. 7. 3 - MODALITÀ DI ADESIONE
L’adesione da parte dell’Aderente al programma assicurativo dovrà avvenire mediante la compilazione e la sottoscrizione della Scheda di Adesione, presso i dealers autorizzati della Contraente con conseguente pagamento del premio. L’Aderente provvede al pagamento del premio, corrisposto anticipatamente dalla Contraente alla Compagnia per tutta la dura- ta della copertura assicurativa, attraverso i canoni di finanziamento/leasing.
Art. 8. 1 - RISCHI ASSICURATI
La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad in- dennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, che la Contraente abbia concesso in leasing e finanziamento agli Aderenti, oltre all’indennizzo dell’eventuale infor- tunio del conducente dei suddetti veicoli.
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
❯ COME POSSO DETERMINARE IL DANNO?
Art. 8. 2 - SOMME ASSICURATE
La somma assicurata deve essere uguale al prezzo di acquisto da parte dell’Aderente, come da relativa fattura. L’IVA è esclusa e potrà eventualmente essere inclusa all’origine qualora la stessa costituisca per intero voce di costo per il proprietario.
Art. 8. 3 - OBBLIGHI DELL’ADERENTE
L’Aderente si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Art. 8. 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE: FURTO E INCENDIO LIGHT, FURTO E INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI ATMO- SFERICI, CRISTALLI, TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI, COLLISIONE ANI- MALI SELVATICI E DANNI AL VEICOLO (KASKO)
8. 4. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a Genertel tramite: mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, numero verde 800.555.444 o casella postale Genertel S.p.A. - CP 556 - 34132 Trieste. Tale denuncia deve essere inoltrata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Aderente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia sporta all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall’Autorità stessa (firmata e/o timbrata). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i docu- menti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo.
In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:
• l’estratto cronologico generale e certificato di perdita di possesso (da richiedersi al Pub- blico Registro Automobilistico)
• la carta di circolazione
• la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo
• la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato
• ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia
Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certifi- cato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richie- dere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (“bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.
La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all’Assicurato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità fornendo tutta l’assistenza necessaria.
8. 4. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggia- to nell’autorimessa o nell’officina, l’Aderente non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell’indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.
In caso di furto parziale l’indennizzo è subordinato alla presentazione di una regolare fattu- ra comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l’Aderente voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.
8. 4. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di DANNO PARZIALE l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo even- tualmente previsto dalle singole garanzie, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio. Per le parti di carrozzeria non è previsto il degrado.
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Il degrado d’uso viene stabilito sulla base delle tabelle che seguono in base alla durata del “valore a nuovo” scelto:
Tabella di degrado | Anno assicurativo | |||||
Valore a nuovo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 mesi | 0 | 25% | 35% | 45% | 50% | 55% |
24 mesi | 0 | 0 | 35% | 45% | 50% | 55% |
36 mesi | 0 | 0 | 0 | 45% | 50% | 55% |
Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento o in caso di acquisto della garanzia Pneumatici si rimanda alla “Tabella di rimborso”.
L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore residuato dopo il sinistro.
La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.
In caso di DANNO TOTALE l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo even- tualmente previsto dalle singole garanzie, è calcolato applicando al valore assicurato i pa- rametri della tabella seguente (Tabella di degrado):
Tabella di degrado | Anno assicurativo | |||||
Valore a nuovo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 mesi | 0 | 25% | 35% | 45% | 50% | 55% |
24 mesi | 0 | 0 | 35% | 45% | 50% | 55% |
36 mesi | 0 | 0 | 0 | 45% | 50% | 55% |
In caso di incendio o danneggiamento la Compagnia rimborsa l’Assicurato al netto del valore del relitto stabilito in Perizia.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, qua- lora l’Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicu- rato. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato (articolo 1907 del codice civile).
In caso di veicolo concesso in leasing, qualora il valore assicurato sia comprensivo di IVA, l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo in base al regime fiscale comunicato dal con- duttore, come previsto dalla relativa normativa vigente.
L’Iva del solo bene verrà calcolata sull’anticipo e sui canoni di leasing pagati dal conduttore dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria alla data del furto totale.
In caso dei “veicoli a chilometri 0” per il valore assicurato si considerano le stesse percen- tuali di svalutazione previste per i veicoli di prima immatricolazione. L’anzianità del veicolo decorre dalla data di prima immatricolazione del veicolo stesso.
Il danno si deve intendere “totale” quando il costo della riparazione è uguale o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al giorno del sinistro.
In caso di acquisto della garanzia Pneumatici per i danni agli pneumatici l’ammontare massimo indennizzabile è pari a Euro 300 o Euro 600, tasse incluse, in base al Pacchetto acquistato. Il massimale è riferito alla coppia di pneumatici montati sullo stesso asse ed è indennizzabile al massimo un evento per ogni anno assicurativo.
L’assicurato riceverà un rimborso sul costo del nuovo pneumatico secondo la tabella sotto indicata, che tiene conto del degrado dello pneumatico sostituito:
Tabella di rimborso | Anno assicurativo | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
% rimborso | 100% | 75% | 65% | 55% | 50% | 45% |
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
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Con Anno assicurativo1 si intende un anno a partire dalla data di acquisto del veicolo o un anno a partire dalla data di acquisto e di installazione di nuovi pneumatici che sostituisco- no i precedenti.
Nel caso in cui vengano forati entrambi gli pneumatici nello stesso asse, verrà applicato un minimo o uno scoperto. Per tutti i dettagli si rimanda all’allegato “Scoperti e minimi”.
8. 4. 4 - Limite massimo all’indennizzo
La Compagnia per nessun titolo sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella as- sicurata.
Art. 8. 5 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
8. 5. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certi- ficato medico deve essere inviata a Genertel tramite mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o casella postale Xxxxxxxx X.x.X. - XX 000 - 00000 Xxxxxxx entro 3 giorni dall’infortunio o dal momen-
to in cui il conducente o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.
Il conducente, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto profes- sionale i medici che hanno visitato e curato il conducente.
In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati.
Art. 8. 6 - AUTO DI CORTESIA
8. 6. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per attivare la garanzia auto di cortesia l’Aderente deve recarsi presso la concessionaria Mercedes-Benz e sottoscrivere il modulo di acquisto di un nuovo veicolo. L’acquisto deve essere conseguente al furto del precedente veicolo.
Art. 8.7 - INFORTUNI DELL’ANIMALE DOMESTICO TRASPORTATO
8.7.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certifica- to medico, deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’infortunio. L’inadempimen- to di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medico-veterinari e dalla copia completa della cartella clinica.
Art. 8.8 - BONUS RIACQUISTO
8.8.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per attivare la garanzia Bonus riacquisto l’Aderente deve recarsi presso la concessionaria Mercedes-Benz e sottoscrivere il modulo di acquisto di un nuovo veicolo. L’acquisto deve essere conseguente al danno totale del precedente veicolo.
Art. 8.9 - PNEUMATICI
8.9.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per attivare la garanzia Pneumatici l’Aderente è obbligato, a pena della possibile perdita del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice civile, a dare alla Compagnia avviso del sinistro entro tre giorni lavorativi successivi a quello in cui l’Aderente ha avuto conoscenza del danno subito dallo pneumatico assicurato.
L’Aderente deve presentare la fattura d’acquisto dei nuovi pneumatici installati sullo stesso asse e la fattura del montaggio degli stessi.
Nel caso in cui l’acquisto e/o la sostituzione vengano effettuati presso dei centri non appartenenti alla rete ufficiale Mercedes-Benz, oltre alle fatture di acquisto e montaggio degli pneumatici, l’Aderente dovrà inviare alla Compagnia le foto (dello pneumatico o del veicolo) che dimostrino il danno subito e i documenti attestanti l’assistenza stradale even- tualmente ricevuta.
SEZIONE 9 ❯ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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Art. 9. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influisco- no sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del dirit- to all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 9. 2 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’ art. 1898 del Codice Civile.
Art. 9. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 9. 4 - Decorrenza e durata della Garanzia
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di leasing o finan- ziamento.
La durata è pari a quella del contratto di riferimento erogato da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.
Le garanzie di cui alla presente Convenzione verranno attivate a favore dell’Aderente da parte della Contraente.
Al termine della durata del contratto di riferimento, la polizza si risolve e cessa di avere efficacia senza obbligo di disdetta.
Nel corso della sua validità la polizza non può essere trasferita su altro veicolo, né è previ- sta la sospensione in corso del contratto.
Art. 9. 5 - Altre assicurazioni - Limitazione dell’indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Compagnia tutte le altre assi- curazioni per gli stessi rischi esistenti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dell’Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 9. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Per i contratti di leasing, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Compagnia. L’accertamento e la liquidazio-
ne dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito alla Contraente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per l’Aderente, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per tali contratti il Beneficiario è il proprietario del
bene assicurato cioè la Società di Leasing.
Per i contratti di finanziamento, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Aderente e dalla Compagnia. L’accertamento e la liqui-
dazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito all’Aderente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per la Contraente, restan-
do esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per i contratti di finanziamento il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato , cioè l’A- derente, e ha la facoltà di delegare la carrozzeria convenzionata ad incassare direttamente l’indennizzo dovuto per le riparazioni effettuate sul veicolo, sottoscrivendo apposita di- chiarazione attestante l’importo delle riparazioni effettuate e concordate dalla carrozzeria con il perito della Compagnia.
In caso di danni derivanti dalla garanzia infortuni del conducente, le ragioni e i diritti sor- genti dalla polizza non possono essere esercitati che dal conducente e dalla Compagnia. Il Beneficiario è il conducente del veicolo.
Art. 9. 7 - Riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz
In caso di danni al veicolo, qualora l’Aderente si rechi presso la rete ufficiale Mercedes- Benz, la Compagnia, previa sottoscrizione della delega di pagamento, gestirà direttamente il sinistro con la carrozzeria senza alcun anticipo di denaro da parte dell’Aderente.
Art. 9. 8 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione - Cessazione del rischio In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è ne- cessario consegnare la documentazione utile a provare l’estinzione del finanziamento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione; la Contraente restituirà all’Aderente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte.
In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing da parte di un sog- getto diverso dall’Aderente, la Contraente restituirà al terzo la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte previa ricezione del modulo di autorizzazione firmato da parte dell’Aderente.
In caso di vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, espor- tazione definitiva, furto totale, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che deter- mina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno suc- cessivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; il Contraente restituirà all’Ade- rente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. In caso di Xxxxx totale non verrà restituita la parte di premio relativa alla garanzia Furto.
Art. 9. 9 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Compagnia.
Art. 9. 10 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente l’autorità Giudiziaria di Trieste.
Art. 9. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.
Art. 9. 12 - Divieto di cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso della Compagnia.
Art. 9. 13 - Diritto dell’Aderente al ripensamento e annullamento del contratto di fi- nanziamento/leasing
L’Aderente che intende esercitare il diritto di ripensamento deve comunicarlo tempesti- vamente alla Contraente, al tel. 00.00000000, entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo con- trattuale e consegnando tutti i documenti assicurativi ricevuti.
La Contraente provvederà a rimborsare all’Aderente il premio pagato e non goduto.
Salvo che non si siano verificati sinistri, qualora la Contraente annulli il contratto di finanzia- mento/leasing entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto la Contraente provvederà a chiudere la posizione assicurativa e a rimborsare all’Aderente il premio pagato e non goduto.
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ALLEGATO “SCOPERTI E MINIMI”
Gli scoperti e i minimi, variano in base al modello acquistato e alla provincia indicata nel libretto dell’autovettura. Per i van ed i truck non si tiene conto della provincia.
Per identificare gli scoperti e i minimi che verranno applicati alla polizza occorre procedere come segue:
1. individuare la zona territoriale di appartenenza tramite la tabella nella sezione “Zona territoriale” incrociando la provincia con il proprio modello di veicolo
2. verificare nella sezione “Scoperti e Minimi”, gli scoperti e minimi applicati per il proprio modello di veicolo in base alla propria zona territoriale e al Pacchetto prescelto
Sommario
SEZIONE 1 ZONA TERRITORIALE ..................................................................................................... Pag. 19 di 28
SEZIONE 2 SCOPERTI E MINIMI ......................................................................................................... Pag. 21 di 28
• Classe A-B-C e CLA-GLA ......................................................................................... Pag. 21 di 28
• Restanti modelli Mercedes ................................................................................. Pag. 22 di 28
• Van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler ........................ Pag. 23 di 28
SEZIONE 3 OPZIONALI PER IL PACCHETTO BASE LIGHT,
PACCHETTO BASE E IL PACCHETTO PREMIUM .................................. Pag. 23 di 28
• Auto di cortesia .............................................................................................................. Pag. 23 di 28
• Infortuni del conducente ..................................................................................... Pag. 23 di 28
• 4 zampe a bordo ........................................................................................................... Pag. 23 di 28
SEZIONE 4 OPZIONALI PER IL PACCHETTO PREMIUM ............................................. Pag. 24 di 28
• Upgrade massimale cristalli .............................................................................. Pag. 24 di 28
• Upgrade valore a nuovo ........................................................................................ Pag. 24 di 28
• Danni al veicolo (Kasko) ......................................................................................... Pag. 25 di 28
• Bonus riacquisto ............................................................................................................ Pag. 25 di 28
• Pneumatici .......................................................................................................................... Pag. 26 di 28
• Tutela danni da veicoli non assicurati .................................................... Pag. 26 di 28
• Collisione con animali selvatici ...................................................................... Pag. 26 di 28
SEZIONE 5 ANTIFURTI SATELLITARI ............................................................................................. Pag. 26 di 28
SEZIONE 1 - ZONA TERRITORIALE
Gli scoperti e i minimi, se previsti, per le sole autovetture vengono differenziati in zone territoriali. Tali zone territoriali sono distinte per modelli o gruppi di modelli di autovetture come segue. Per individuare la propria zona territoriale di appartenenza incroci la provincia indicata nel libretto con il modello di veicolo scelto:
Zone territoriali per modelli | |||
Classe A, B, GLA e CLA | Classe C | Restanti Modelli | |
Provincia | |||
Agrigento | 3 | 3 | 3 |
Alessandria | 2 | 2 | 2 |
Ancona | 3 | 3 | 3 |
Aosta | 1 | 1 | 1 |
Arezzo | 1 | 1 | 1 |
Ascoli Xxxxxx | 3 | 3 | 3 |
Asti | 4 | 4 | 5 |
Avellino | 9 | 9 | 9 |
Bari | 9 | 9 | 9 |
Barletta Xxxxxx Xxxxx | 9 | 9 | 9 |
Belluno | 1NE | 1 | 1 |
Benevento | 5 | 5 | 5 |
Bergamo | 3 | 3 | 4 |
Biella | 1 | 1 | 1 |
Bologna | 2NE | 2 | 2 |
Xxxxxxx | 0XX | 1 | 1 |
Brescia | 5 | 5 | 5 |
Brindisi | 5 | 5 | 5 |
Cagliari | 4 | 4 | 4 |
Caltanissetta | 2 | 3 | 2 |
Campobasso | 6 | 6 | 7 |
Carbonia Iglesias | 4 | 4 | 4 |
Caserta | 9 | 9 | 9 |
Catania | 4 | 4 | 4 |
Catanzaro | 3 | 3 | 3 |
Chieti | 7 | 7 | 7 |
Como | 3 | 3 | 3 |
Zone territoriali per modelli | |||
Classe A, B, GLA e CLA | Classe C | Restanti Modelli | |
Provincia | |||
Cosenza | 3 | 3 | 3 |
Cremona | 3 | 3 | 4 |
Crotone | 3 | 3 | 3 |
Cuneo | 1 | 1 | 1 |
Enna | 2 | 3 | 2 |
Fermo | 2 | 2 | 2 |
Ferrara | 3 | 3 | 3 |
Firenze | 2 | 2 | 2 |
Foggia | 9 | 9 | 9 |
Forli Cesena | 1NE | 1 | 1 |
Frosinone | 7 | 7 | 7 |
Genova | 3 | 3 | 4 |
Gorizia | 3 | 3 | 4 |
Grosseto | 2 | 2 | 2 |
Imperia | 3 | 3 | 4 |
Isernia | 6 | 6 | 7 |
La Spezia | 3 | 3 | 4 |
L'aquila | 6 | 6 | 7 |
Latina | 7 | 7 | 7 |
Lecce | 5 | 5 | 5 |
Lecco | 2 | 2 | 2 |
Livorno | 1 | 1 | 1 |
Lodi | 3 | 3 | 4 |
Lucca | 1 | 1 | 1 |
Macerata | 2 | 2 | 2 |
Mantova | 4 | 4 | 5 |
Massa | 1 | 1 | 1 |
Zone territoriali per modelli | |||
Classe A, B, GLA e CLA | Classe C | Restanti Modelli | |
Provincia | |||
Matera | 7 | 7 | 7 |
Medio Campidano | 4 | 4 | 4 |
Messina | 2 | 3 | 2 |
Milano | 6 | 6 | 6 |
Modena | 3 | 3 | 4 |
Monza Brianza | 7 | 7 | 7 |
Napoli | 9 | 9 | 9 |
Novara | 3 | 3 | 3 |
Nuoro | 4 | 4 | 4 |
Ogliastra | 4 | 4 | 4 |
Olbia Tempio | 4 | 4 | 4 |
Oristano | 4 | 4 | 4 |
Padova | 2NE | 2 | 2 |
Palermo | 4 | 4 | 4 |
Parma | 3 | 3 | 4 |
Pavia | 4 | 4 | 5 |
Xxxxxxx | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxx Xxxxxx | 2 | 2 | 2 |
Pescara | 5 | 5 | 5 |
Piacenza | 3 | 3 | 4 |
Pisa | 1 | 1 | 1 |
Pistoia | 1 | 1 | 1 |
Pordenone | 1NE | 1 | 1 |
Potenza | 7 | 7 | 7 |
Prato | 1 | 1 | 1 |
Ragusa | 2 | 3 | 2 |
Ravenna | 1NE | 1 | 1 |
Reggio Calabria | 5 | 5 | 5 |
Reggio Emilia | 1NE | 2 | 1 |
Zone territoriali per modelli | |||
Classe A, B, GLA e CLA | Classe C | Restanti Modelli | |
Provincia | |||
Rieti | 7 | 7 | 7 |
Rimini | 2NE | 2 | 2 |
Roma | 8 | 8 | 8 |
Rovigo | 1NE | 1 | 1 |
Salerno | 9 | 9 | 9 |
San Marino | 2NE | 2 | 2 |
Sassari | 4 | 4 | 4 |
Savona | 3 | 3 | 4 |
Siena | 1 | 1 | 1 |
Siracusa | 2 | 3 | 2 |
Sondrio | 4 | 4 | 5 |
Sud Sardegna | 4 | 4 | 4 |
Taranto | 5 | 5 | 5 |
Teramo | 5 | 5 | 5 |
Terni | 2 | 2 | 2 |
Torino | 6 | 6 | 6 |
Trapani | 5 | 5 | 5 |
Trento | 1NE | 2 | 1 |
Treviso | 1NE | 1 | 1 |
Trieste | 1NE | 1 | 1 |
Udine | 3 | 3 | 4 |
Varese | 1 | 1 | 1 |
Venezia | 3 | 3 | 4 |
Verbania | 3 | 3 | 3 |
Vercelli | 1 | 1 | 1 |
Verona | 3 | 3 | 4 |
Vibo Valentia | 7 | 7 | 7 |
Vicenza | 3 | 3 | 4 |
Viterbo | 5 | 5 | 5 |
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SEZIONE 2 - SCOPERTI E MINIMI
Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e Pacchetto Premium
In base alla scelta del Pacchetto, al veicolo assicurato e alla zona territoriale verranno applicati (per le garanzie incendio e furto, atti vandalici, eventi naturali e cristalli) gli scoperti e i minimi indicati nelle tabelle sottostanti. Per i soli danni totali, grazie al riacquisto da parte dell’Aderente di un altro veicolo, è possibile avere una diminuzione o azzeramento degli scoperti e i minimi. La sottoscrizione della proposta di riacquisto deve avvenire entro due mesi dalla data del sini- stro. Il nuovo veicolo (auto o van o truck) deve essere nuovo o a Km zero di marca Mercedes-Benz. Per tutti i dettagli si rimanda alle tabelle della Sezione 2 - Scoperti e minimi.
PACCHETTO BASE LIGHT E PACCHETTO BASE CLASSE A - CLASSE B - CLASSE C - CLA - GLA | |||||
Furto e Incendio Light (*) e Furto e Incendio (*) | |||||
Danno | Zona | Garanzia | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale | Tutte le zone | Incendio | Riparazione fuori e in rete | 0% | € 0 |
Furto | Riparazione fuori e in rete | 10% | € 260 | ||
Totale | Tutte le zone | Incendio Light e Incendio | Con e senza riacquisto | 0% | € 0 |
1NE, 1, 2NE, 2 e 3 | Furto Light e Furto | Con riacquisto | 5% | € 155 | |
Senza riacquisto | 15% | € 260 | |||
4, 5 e 6 | Furto Light e Furto | Con riacquisto | 10% | € 260 | |
Senza riacquisto | 15% | € 260 | |||
7, 8 e 9 | Furto Light e Furto | Con riacquisto | 15% | € 260 | |
Senza riacquisto | 25% | € 515 | |||
(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000 |
PACCHETTO PREMIUM CLASSE A - CLASSE B - CLASSE C - CLA - GLA | |||||
Furto, Incendio(*), Cristalli(**) e VA (Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici) | |||||
Danno | Zona | Garanzia | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale | Tutte le zone | Incendio | Riparazione fuori e in rete | 0% | € 0 |
1NE, 1, 2NE, 2 e 3 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 200 | |
Riparazione fuori rete | 10% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 250 | ||
Riparazione fuori rete | 10% | € 1.000 | |||
4, 5 e 6 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 250 | |
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 350 | ||
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.000 | |||
7, 8 e 9 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 350 | |
Riparazione fuori rete | 20% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 350 | ||
Riparazione fuori rete | 20% | € 1.000 | |||
Totale | Tutte le zone | Incendio | Con e senza riacquisto | 0% | € 0 |
Furto e VA | Con riacquisto | 0% | € 0 | ||
1NE, 1, 2NE, 2 e 3 | Furto e VA | Senza riacquisto | 10% | € 500 | |
4, 5 e 6 | Furto e VA | Senza riacquisto | 15% | € 500 | |
7, 8 e 9 | Furto e VA | Senza riacquisto | 20% | € 1.000 | |
(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000 (**) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 600 (salvo l’acquisto dell’upgrade del massimale) per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/minimi. |
PACCHETTO BASE LIGHT E PACCHETTO BASE RESTANTI MODELLI MERCEDES | |||||
Furto e Incendio Light (*) e Furto e Incendio (*) | |||||
Danno | Zona | Garanzia | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale | Tutte le zone | Incendio | Riparazione fuori e in rete | 0% | € 0 |
1, 2, 3, 4, 5 e 6 | Furto | Riparazione fuori e in rete | 15% | € 260 | |
7, 8 e 9 | Furto | Riparazione fuori e in rete | 10% | € 260 | |
Totale | Tutte le zone | Incendio Light e Incendio | Con e senza riacquisto | 0% | € 0 |
1, 2 e 3 | Furto Light e Furto | Con riacquisto | 5% | € 155 | |
Senza riacquisto | 15% | € 260 | |||
4, 5 e 6 | Furto Light e Furto | Con riacquisto | 10% | € 260 | |
Senza riacquisto | 15% | € 260 | |||
7, 8 e 9 | Furto Light e Furto | Con riacquisto | 15% | € 260 | |
Senza riacquisto | 25% | € 515 | |||
(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000 |
PACCHETTO PREMIUM RESTANTI MODELLI MERCEDES | |||||
Furto, Incendio(*), Cristalli(**) e VA (Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici) | |||||
Danno | Zona | Garanzia | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale | Tutte le zone | Incendio | Riparazione fuori e in rete | 0% | € 0 |
1, 2 e 3 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 200 | |
Riparazione fuori rete | 10% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 250 | ||
Riparazione fuori rete | 10% | € 1.000 | |||
4, 5 e 6 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 250 | |
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 350 | ||
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.000 | |||
7, 8 e 9 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 350 | |
Riparazione fuori rete | 20% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 350 | ||
Riparazione fuori rete | 20% | € 1.000 | |||
Totale | Tutte le zone | Incendio | Con e senza riacquisto | 0% | € 0 |
Furto e VA | Con riacquisto | 0% | € 0 | ||
1, 2 e 3 | Furto e VA | Senza riacquisto | 10% | € 500 | |
4, 5 e 6 | Furto e VA | Senza riacquisto | 15% | € 500 | |
7, 8 e 9 | Furto e VA | Senza riacquisto | 20% | € 1.000 | |
(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000 (**) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 600 (salvo l’acquisto dell’upgrade del massimale) per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/minimi. |
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PACCHETTO BASE LIGHT, PACCHETTO BASE E PACCHETTO PREMIUM VAN MERCEDES-BENZ E TRUCK DEL GRUPPO DAIMLER | ||||
Furto e Incendio Light (*), Furto e Incendio (*), Cristalli (**) e VA (Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici) | ||||
Danno | Garanzia | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale | Incendio | Riparazione fuori e in rete | 0% | € 0 |
Furto e VA | Riparazione in rete | 0% | € 500 | |
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.500 | ||
Totale | Incendio Light (*) e Incendio | Con e senza riacquisto | 0% | € 0 |
Furto Light e Furto e VA | Con riacquisto | 0% | € 0 | |
Senza riacquisto | 10% | € 500 | ||
(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000 (**) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 1.000 (salvo l’acquisto dell’upgrade del massimale) per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/minimi. | ||||
Il valore a nuovo sarà sempre di 12 mesi. Il Furto Light e l’Incendio Light sono validi solo per i van. |
SEZIONE 3 - OPZIONALI PER IL PACCHETTO BASE LIGHT, PACCHETTO BASE E IL PACCHETTO PREMIUM
Auto di cortesia
Per le sole autovetture, la Compagnia, in caso di furto totale si impegna tramite il Conces- sionario Mercedes-Benz, a fornire all’Aderente un’auto sostitutiva di marca Mercedes-Benz per un periodo non superiore a 90 giorni.
Infortuni del conducente
La garanzia infortuni del conducente viene offerta alle autovetture, i van ed i truck, senza differenziazioni per le zone territoriali, in base all’opzione scelta come indicato nella ta- bella sottostante:
Opzione 1 | Opzione 2 | |||
Massimale morte | € | 50.000 | € | 100.000 |
Massimale invalidità permanente | € | 50.000 | € | 100.000 |
Franchigia | 5 % | 5 % | ||
Spese mediche | € | 5.000 | € | 10.000 |
Diaria da ricovero e da ingessatura | € | 50 | € | 100 |
Spese di viaggio | € | 500 | € | 500 |
4 zampe a bordo
Il massimale della garanzia 4 zampe a bordo è di Euro 2.000 senza applicazione di scoperti e/o minimi.
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SEZIONE 4 - OPZIONALI PER IL PACCHETTO PREMIUM
Upgrade massimale cristalli
Il massimale della garanzia cristalli può essere elevato per:
• le auto da 600 euro a 1.000 euro o 1.500 euro o 2.000 euro
• i van ed i truck da 1.000 euro a 2.000 euro
per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti e/o minimi.
Upgrade valore a nuovo
Ancona | Frosinone | Macerata | Prato | |
Arezzo | Grosseto | Massa | Rieti | |
Ascoli Xxxxxx | Isernia | Perugia | Roma | |
12 mesi | Campobasso | L’aquila | Pesaro Urbino | Siena |
Chieti | Latina | Pescara | Teramo | |
Fermo | Livorno | Pisa | Terni | |
Firenze | Lucca | Pistoia | Viterbo | |
Alessandria | Ferrara | Novara | Sondrio | |
Aosta | Forli Cesena | Padova | Torino | |
Asti | Genova | Parma | Trento | |
Belluno | Gorizia | Pavia | Treviso | |
Bergamo | Imperia | Piacenza | Trieste | |
Biella | La Spezia | Pordenone | Udine | |
Bologna | Lecco | Ravenna | Varese | |
Bolzano | Lodi | Reggio Emilia | Venezia | |
Brescia | Mantova | Rimini | Verbania | |
Como | Milano | Rovigo | Vercelli | |
Cremona | Modena | San Marino | Verona | |
Cuneo | Monza Brianza | Savona | Vicenza |
Per il solo Pacchetto Premium delle autovetture è possibile elevare il valore a nuovo fino a 36 mesi per tutte le provincie. In base alla provincia di appartenenza il valore a nuovo inclu- so nel Pacchetto può essere di 12 o 24 mesi come riportato nella tabella sottostante. Tale opzione potrà essere subordinata all’installazione dell’antifurto satellitare come indicato:
Valore a nuovo incluso nel Pacchetto | Provincia |
12 mesi(*) | Agrigento Caserta Medio Campidano Xxxxxx Xxxxxxxx Catania Messina Reggio Calabria Bari Catanzaro Napoli Salerno Barletta-Andria-Trani Cosenza Nuoro Sassari Benevento Crotone Ogliastra Siracusa Brindisi Enna Olbia-Tempio Sud Sardegna Cagliari Foggia Oristano Taranto Caltanissetta Lecce Palermo Trapani Carbonia-Iglesias Matera Potenza Vibo Valentia |
24 mesi
(*) Per ottenere l’upgrade del valore a nuovo a 24 o 36 mesi sarà obbligatorio installare l’antifurto satellitare con i modelli indicati nella sezione “Antifurti satellitari”.
Danni al veicolo (KASKO)
In base al veicolo e la zona territoriale vengono applicati i minimi e gli scoperti indicati nelle tabelle di cui sotto:
TUTTE LE AUTOVETTURE MERCEDES | ||||
Minikasko (*), Kasko Collisione Light (**), Kasko Collisione (**), Kasko Light (**) e Kasko (**) | ||||
Danno | Zona | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale (***) | 1, 1NE, 2, 2NE e 3 | Riparazione in rete | 0% | € 250 |
Riparazione fuori rete | 10% | € 1.000 | ||
4, 5 e 6 | Riparazione in rete | 0% | € 350 | |
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.000 | ||
7, 8 e 9 | Riparazione in rete | 0% | € 350 | |
Riparazione fuori rete | 20% | € 1.000 | ||
Totale | Tutte le zone | Con riacquisto | 0% | € 0 |
1, 1NE, 2, 2NE e 3 | Senza riacquisto | 10% | € 500 | |
4, 5 e 6 | Senza riacquisto | 15% | € 500 | |
7, 8 e 9 | Senza riacquisto | 20% | € 1.000 | |
(*) Il massimale della Minikasko è di euro 2.000 (**) Il massimale della Kasko Collisione Light, Kasko Collisione, Kasko Light e della Kasko è il valore assicurato (***) Esclusivamente per Minikasko, Kasko Collisione e Kasko |
VAN MERCEDES-BENZ E TRUCK DEL GRUPPO DAIMLER | |||
Minikasko (*), Kasko Collisione Light (**), Kasko Collisione (**), Kasko Light (**) e Kasko (**) | |||
Danno | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale (***) | Riparazione in rete | 0% | € 500 |
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.500 | |
Totale | Con riacquisto | 0% | € 0 |
Senza riacquisto | 10% | € 500 | |
(*) Il massimale della Minikasko è di euro 2.000 (**) Il massimale della Kasko Collisione Light, Kasko Collisione, Kasko Light e della Kasko è il valore assicurato (***) Esclusivamente per Minikasko, Kasko Collisione e Kasko | |||
Gli scoperti e i minimi per i van ed i truck non sono influenzati dalla zona territoriale. La Kasko Collisione Light e la Kasko Light sono valide solo per i van. |
Bonus riacquisto
La garanzia Bonus riacquisto può essere acquistata con due diversi massimali come speci-
ficato nella tabella sottostante senza applicazione di scoperti e/o minimi:
Opzione A | Opzione B | |
Massimale | € 500 | € 1.000 |
Star
feel
Pneumatici
La garanzia Pneumatici viene offerta alle sole autovetture Mercedes-Benz con la possibilità di acquistare due diversi massimali come specificato nella tabella sottostante:
Rottura di un solo pneumatico nello stesso asse | Rottura di entrambi gli pneumatici nello stesso asse | |||||
Massimale* | Nuovo pneumatico | Scoperto | Minimo | Scoperto** | Minimo** | |
Opzione A | € 300 | Acquisto e sostituzione in rete | 0% | € 0 | 0% | € 50 |
Acquisto e/o sostituzione fuori rete | 10% | € 20 | 10% | € 100 | ||
Opzione B | € 600 | Acquisto e sostituzione in rete | 0% | € 0 | 0% | € 100 |
Acquisto e/o sostituzione fuori rete | 10% | € 40 | 10% | € 200 | ||
* applicato alla coppia di pneumatici sullo stesso asse ** applicato al costo della coppia di pneumatici sullo asse |
Tutela danni da veicoli non assicurati
Il massimale della garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati è il valore assicurato a cui viene applicato uno scoperto/minimo in base al fatto che la riparazione venga fatta o meno presso la rete ufficiale Mercedes-Benz come specificato nella tabella sottostante:
Scoperto | Minimo | |
Riparazione in rete | 0% | € 0 |
Riparazione fuori rete | 10% | € 250 |
Collisione con animali selvatici
Il massimale della garanzia Collisione con animali selvatici è di Euro 2.000 a cui viene appli- cato uno scoperto/minimo in base al fatto che la riparazione venga fatta o meno presso la rete ufficiale Mercedes-Benz come specificato nella tabella sottostante:
Scoperto | Minimo | |
Riparazione in rete | 0% | € 0 |
Riparazione fuori rete | 10% | € 150 |
SEZIONE 5 - ANTIFURTI SATELLITARI
Esclusivamente per il Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e il Pacchetto Premium delle autovetture è possibile, installando un antifurto satellitare, ottenere uno sconto sul tasso netto della garanzia furto. Per ottenere tale agevolazione, l’abbonamento al servizio satel- litare dovrà essere attivo dal momento della consegna del mezzo fino alla scadenza del contratto di finanziamento. In caso di antifurto difforme o mancante o di mancato abbo- namento del servizio satellitare, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose come previsto dal Codice Civile. L’elenco completo dei modelli autorizzati dalla Compagnia che riconoscono l’agevolazione è disponibile dal Dealer.
B. Glossario
❯ A.D.R.
Le merci pericolose classificate come tali in base all’ulti- mo aggiornamento European Agreement concerning the Internetional Carriage of Dangerous Goods by Road, ac- cordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839
❯ Accessori
Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmen- te fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttri- ce con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso
❯ Aderente/Conduttore
Il proprietario/locatario delle autovetture o veicoli com- merciali o veicoli industriali Mercedes-Benz concessi in finanziamenti/leasing dalla Contraente.
❯ Aggravamento del rischio
Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con au- mento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio In questo caso la Compagnia può richiedere l’adeguamento del premio o recedere dal contratto.
❯ Apparecchi multimediali non di serie
Radio, telefoni, lettori CD, MP3 e DVD, televisori, compo- nenti audio, navigatori satellitari, impianti di antifurto sa- tellitare e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo
❯ Aree aeroportuali
Le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari
❯ Assicurato
Per i contratti di leasing, il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing.
Per i contratti di finanziamento, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè l’Aderente
❯ Assicurazione
Il contratto di assicurazione
❯ Compagnia
Genertel S.p.A.
❯ Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva, cioè MERCE- DES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.
❯ Contratto di riferimento
Il contratto di leasing o di finanziamento stipulato tra la Contraente ed l’Aderente
❯ Danno parziale
Danno di importo inferiore al 80% del valore assicurato.
❯ Danno Totale
Danno di importo uguale o superiore al 80% del valore assicurato.
❯ Degrado
La riduzione del valore del veicolo o dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato
❯ Franchigia
La somma, contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro
❯ Furto
L’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina)
❯ Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
❯ Incendio
La combustione dell’autovettura o di sue parti con svilup- po di fiamma
❯ Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
❯ Invalidità permanente
La perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capa- cità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta
❯ Km zero
Sono veicoli con passaggio di proprietà avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione
❯ Xxxxxxxxx conducente
L’Aderente alla polizza e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo
❯ Massimale
La somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’assicurazione
❯ Perdita totale
Il veicolo è considerato totalmente perso se è stato ruba- to e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo uguale o inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro
❯ Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
❯ Premio
La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia
❯ Relitto
Ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso
❯ Rete Ufficiale Mercedes-Benz
Ogni punto vendita Mercedes-Benz o Smart e le sue officine o carrozzerie autorizzate nonché le altre Società appartenen- ti al medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate)
❯ Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro
❯ Risoluzione
Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà del- le parti o per legge
❯ Rivalsa
Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti dell’Aderente l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione
Star
feel
❯ Scoperto
La percentuale del danno, con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assi- curato per ogni sinistro, se prevista in contratto
❯ Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assi- curativa
❯ Truck
Veicolo industriale immatricolato come autocarro destina- to al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg
❯ Valore a nuovo
Il valore assicurato senza applicazione del degrado d’uso
❯ Valore assicurato
Il valore indicato nella fattura d’acquisto comprensiva di optionals stabilmente fissati (sia per i veicoli nuovi che usati)
❯ Van
Veicolo commerciale immatricolato come autocarro de- stinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 Kg
Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.
ASSISTENZA CLIENTI
lun/ven 9-12 telefono 000.00.00.000
email XXXXxxxxxxx-Xxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel c/o Genertellife – SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX)
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Per denunciare o richiedere informazioni relative a un SINISTRO: Denuncia scritta a
Genertel S.p.A.
lun/ven 8-20 | telefono | 000.000.000 |
casella postale | Genertel S.p.A. – CP 556 – 00000 Xxxxxxx |
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Per informazioni relative alla POSIZIONE ASSICURATIVA:
link xxxxx://xxxx000.xxxxxxxx.xx/xxxx000/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx.xx
RECLAMI
Per effettuare un RECLAMO:
Rivolgersi per iscritto a
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality
posta Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx
fax 199-11.77.99
Mod. CVT Feel Star_Mercedes - 12/2018 - Rotomail
e/o all’IVASS IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – tel. 000 0000000 Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 00707180329 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx