CIRCOLARE N. 13
Lega Italiana Calcio Professionistico
A tutte le Società di 1^ e 2^ Divisione LORO SEDI
CIRCOLARE N. 13
2012/2013
FIRENZE, 6 AGOSTO 2012
Accordo Collettivo Lega Pro - AIPAC
Si procede alla pubblicazione del nuovo Accordo Collettivo Lega Pro - AIPAC, Associazione Italiana Preparatori Atletici Calcio, sottoscritto in data 1° agosto 2012, con durata triennale, che si allega.
IL PRESIDENTE
(Rag. Xxxxx Xxxxxxx)
ACCORDO COLLETTIVO
Tra
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (LEGA PRO) e l’ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPARATORI ATLETICI CALCIO (A.I.P.A.C.) ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo
1981, n. 91 e successive modificazioni
ARTICOLO 1
Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “F.I.G.C.”), la Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Lega Pro”) e l'Associazione Italiana Preparatori Atletici Calcio (di seguito “A.I.P.A.C.”), si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, di stipulare il presente Accordo Collettivo (di seguito “Accordo”) per la disciplina del trattamento economico e normativo dei rapporti tra i preparatori atletici professionisti di cui all’art. 16 lett. j) del Regolamento del Settore Tecnico (di seguito “Preparatori”) e le Società partecipanti ai campionati nazionali organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Società”).
Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il modulo del contratto-tipo (di seguito “Contratto”);
- il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, “Regolamento” e “CA”);
- le tabelle di cui infra sub art. 9.
ARTICOLO 2
Il rapporto tra il Preparatore e la Società si costituisce con la stipulazione di un contratto in quadruplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta mediante compilazione del relativo modulo di contratto-tipo CET generato dal sistema informatico, messo a disposizione della Lega Pro tramite il sito xxx.xxxx-xxx.xxx, in formato *.pdf e recante un numero progressivo, la data e l'ora di generazione non modificabili, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal Preparatore.
ARTICOLO 3
La Società deve depositare, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il contratto in due copie presso la Lega Pro. Quest'ultima effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva e di legge.
Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal Preparatore entro sessanta giorni dalla data della stipula.
Dell'avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione al Preparatore, alla Società ed alla Lega Pro. In mancanza di pronuncia federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito, ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato.
Il contratto depositato non verrà approvato nel caso in cui lo stesso non presenti il codice identificativo e la data di scarico.
Il Preparatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile al Preparatore.
La misura dell’indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza del Preparatore, rapportandolo, in caso di mancata ammissione al campionato di competenza, alla sola annualità inerente la stagione sportiva oggetto di non ammissione e tenendo conto dell'eventuale stipulazione da parte del preparatore stesso di altro contratto con Società professionistica, ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, nonché dell'ammontare del medesimo.
L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.
NORMA TRANSITORIA
Nelle more della definizione delle procedure di competenza della F.I.G.C. per l’approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della Lega, fermo restando l’invio di tutte le copie dei Contratti alla F.I.G.C.
ARTICOLO 4
Le pattuizioni non risultanti dal Contratto depositato in Lega ed approvato, sono nulle. Qualora le parti, nel corso della stagione di validità del vincolo di tesseramento, intendano modificare/novare le pattuizioni di cui al contratto depositato ovvero stipulare nuovo contratto, esso deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dall’art 2, con obbligo di utilizzare moduli di contratto tipo generati dal sistema informatico della Lega, nei 10 giorni antecedenti la data di sottoscrizione, a pena di nullità, In tale ipotesi il nuovo contratto dovrà indicare espressamente che nova il precedente e recare le ragioni della stipula, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali crediti non riscossi derivanti dal precedente contratto.
ARTICOLO 5
Nell'ipotesi di un contratto pluriennale, nell'apposito modulo federale, depositato presso la Lega, dovrà risultare il numero degli anni per i quali è stato stipulato, nonché, per ciascuna categoria e per ciascuna stagione sportiva, l'importo pattuito per il compenso annuo lordo ed eventuali premi lordi.
ARTICOLO 6
Il trattamento economico del rapporto (di seguito “Retribuzione”) è composto da una parte fissa (di seguito “Emolumenti”) e da una eventuale parte variabile (di seguito “Premi”), legata ai risultati sportivi della squadra.
La Retribuzione deve essere espressa esclusivamente al lordo.
ARTICOLO 7
In presenza di contratto pluriennale la società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all’inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Preparatore, salvo sia intervenuta risoluzione del Contratto Qualora la Società ometta di presentare la richiesta di tesseramento entro il termine di cui al primo comma, il Preparatore dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo articolo 8.
ARTICOLO 8
E' facoltà della società esonerare il Preparatore dal rendere la prestazione oggetto del Contratto.
L’esonero dovrà essere comunicato al Preparatore, al Settore Tecnico ed alla Lega, in forma scritta con uno dei seguenti mezzi: raccomandata, telefax, posta elettronica certificata, corriere o posta celere. In tutti i casi la comunicazione deve poter garantire avviso o prova del ricevimento.
Al Preparatore esonerato spettano tutti gli Emolumenti nonché, limitatamente alla stagione sportiva in cui è avvenuto l’esonero e in misura proporzionale rispetto alle giornate di campionato in cui il rapporto ha avuto esecuzione, i Premi pattuiti, salvo diverso accordo tra le parti.
Il Preparatore esonerato ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, fermo restando l'obbligo della società di corrispondergli gli Emolumenti pattuiti fino alla data di efficacia del recesso e i Premi eventualmente maturati a tale data, nella misura di cui al comma che precede.
Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla Società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega. Il recesso dal Contratto e la conseguente caducazione del tesseramento, ove intercorso, avranno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Lega.
ARTICOLO 9
II trattamento economico minimo del rapporto, limitatamente ai Preparatori addetti alla prima squadra, è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo.
ARTICOLO 10
II rapporto instaurato tra la Società ed i Preparatori si intende sempre soggetto, per quanto non previsto dal presente Accordo, alle norme di cui alla Carte Federali ed particolare al Regolamento del Settore Tecnico; qualora, per effetto della modifica di norme federali, alcune pattuizioni di cui al presente accordo collettivo risultino invalide o inapplicabili, le Parti provvederanno in buona fede ad adeguare le stesse, mantenendone per quanto possibile gli effetti, alle intervenute nuove norme federali.
ARTICOLO 11
E’ obbligo del Preparatore atletico comunicare alla Società, all’atto della stipula del Contratto, l’esistenza di un’attività lavorativa o imprenditoriale.
Nel caso in cui la prestazione di altra attività lavorativa o imprenditoriale sopravvenga durante la vigenza del contratto, è obbligo del Preparatore atletico provvedere alla comunicazione di cui al comma che precede; qualora la società sportiva ritenga che la nuova attività lavorativa o imprenditoriale pregiudichi lo svolgimento dell’attività di preparatore atletico, il relativo giudizio sulla compatibilità è rimesso al Collegio Arbitrale.
ARTICOLO 12
La Retribuzione assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsivoglia titolo, il Preparatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svolta in tale sua qualità, anche in occasione di ritiri o trasferte.
E’ fatto salvo esclusivamente il Trattamento di Fine Rapporto o l’indennità che possa spettare al Preparatore a seguito della creazione di specifico fondo per il fine carriera.
ARTICOLO 13
Fatto salvo quanto previsto all’articolo che precede, nella retribuzione sono compresi tutti gli emolumenti, indennità o importi cui, per qualsivoglia titolo, il Preparatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svolta in tale sua qualità, anche in occasione di ritiri o trasferte.
La Retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta in ratei mensili posticipati di eguale importo entro il giorno 20 del mese solare successivo a quello della maturazione; la stessa non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo.
La Retribuzione, nella sua parte variabile, deve essere corrisposta alla scadenza prevista per la mensilità di giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione ad essa sottesa, con le modalità indicate nel Contratto.
Il versamento delle retribuzione – nella sua parte fissa e variabile - deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato dal Preparatore all’atto della sottoscrizione del Contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla Società. Tale comunicazione costituisce onere del Preparatore e pertanto la Società non sarà tenuta ad effettuare il pagamento se non a seguito dell’attivazione del conto corrente e della notifica delle relative coordinate. Non è consentita qualsivoglia diversa forma di pagamento della retribuzione
In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, il Preparatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all’indice dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile per i lavoratori dell’industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull’importo netto a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
E’ facoltà della società sportiva sospendere il versamento del corrispettivo nel caso in cui il Preparatore sia attinto da provvedimenti disciplinari irrogati dall’autorità sportiva in conseguenza di illeciti sportivi e violazioni in materia di scommesse e doping, nonché nei casi di indisponibilità del Preparatore in conseguenza di provvedimenti limitativi della libertà personale, anche temporanei, disposti dall’Autorità Giudiziaria.
ARTICOLO 14
La Società si impegna per quanto possibile a curare la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili al Preparatore per lo svolgimento della sua attività.
La Società è inoltre tenuta a fornire al Preparatore appropriati mezzi di trasporto, alloggio e vitto in occasione di trasferte o ritiri.
ARTICOLO 15
Il Preparatore è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché ad osservare un comportamento di vita appropriato all'adempimento degli impegni professionali assunti. Egli si impegna altresì a rispettare le istruzioni impartite dalla Società, a rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa ed a fornire esempio di disciplina e di correttezza civile e sportiva.
ARTICOLO 16
Il Preparatore dovrà vigilare affinché siano usate con diligenza e cautela le attrezzature sportive della Società.
ARTICOLO 17
Al Preparatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, sono apllicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'infrazione:
- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione della Retribuzione;
- risoluzione del Contratto.
I provvedimenti possono essere adottati, a pena di nullità, con le seguenti modalità procedurali:
a) l'ammonizione scritta è adottata direttamente dalla Società, previa contestazione dell'addebito. La Società è tenuta a comunicare all'interessato con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche informatico, il provvedimento deliberato, entro 10 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre, con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico al Collegio Arbitrale) devono essere indicati i motivi che hanno determinato il provvedimento e richiamati i termini e le modalità per ricorrere al suddetto Collegio, la cui pronuncia ha carattere definitivo;
b) la multa e la riduzione dei compensi, sono irrogate dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza, su motivata proposta della Società, da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche informatico entro 10 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La Società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche informatico; la reversale di spedizione della raccomandata o l'attestato di ricezione della comunicazione in via informatica, deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto. Il Preparatore ha diritto di inviare al Collegio medesimo e, per conoscenza, anche alla Società, entro 10 giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni con lettera raccomandata A.R o altro mezzo equipollente anche informatico. Il Collegio Arbitrale sarà costituito e delibererà con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento Arbitrale sottoscritto in uno con il presente Accordo Collettivo;
c) l'importo della multa non può superare il 30% di un dodicesimo del compenso annuo lordo. La riduzione dei compensi non può superare il 40% della quota di compenso annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa, salva l'ipotesi che il Preparatore non si ponga a disposizione della Società, ovvero interrompa le prestazioni, e non può eccedere il termine della stagione sportiva;
d) in caso di squalifica da parte della F.I.G.C., dell’U.E.F.A. o della F.I.F.A., la Società potrà proporre una riduzione del compenso annuo lordo al Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto b), per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo. Il Collegio Arbitrale, ai fini della decisione, valuterà la gravità e/o volontarietà della/e violazione/i che hanno dato origine alla squalifica;
e) la Società può altresì adire il competente Collegio Arbitrale al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, con relativo risarcimento danni, nel rispetto dei criteri e delle norme generali sul risarcimento del danno contrattuale, nei seguenti casi:
- grave e constatata inadempienza contrattuale;
- partecipazione del tesserato a scommesse sportive, lecite o illecite, accertata con decisione definitiva dalle competenti autorità sportive;
- condotta del Preparatore tesa ad alterare illecitamente il risultato sportivo, sia della propria squadra di appartenenza - nelle competizioni in cui il medesimo partecipa - sia di altre
Società sportive, poste in essere con qualunque mezzo o modalità, sia nell'interesse proprio che di terzi, qualunque sia l'utilità conseguita o sperata per sé o per altri;
- inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata del Preparatore, o da altre cause attribuibili a sua colpa grave;
- condanna a pena detentiva, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente;
- adozione, da parte della competente autorità giudiziaria, di provvedimenti limitativi della libertà personale che non consentano al Preparatore di poter svolgere la propria attività lavorativa per un periodo di tempo significativo.
Tutti i provvedimenti irrogati e le decisioni arbitrali emanate in conformità a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), sono considerati provvedimenti in unica istanza, a carattere definitivo, avverso i quali è ammessa la sola impugnativa prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al codice di procedura civile.
ARTICOLO 18
Le spese di assistenza sanitaria, degli interventi chirurgici, dei medicinali e quelle eventuali di degenza in istituti ospedalieri od in case di cura sono a carico della Società per quanto non sia già coperto dall’assicurazione obbligatoria sociale contro la malattia.
Nell'ipotesi in cui il Preparatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in istituti ospedalieri o case di cura, sostenute dal Preparatore in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al Preparatore medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione. Il Preparatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria.
Protocollo di intesa in materia sanitaria
La Lega Italiana Calcio Professionistico e l’A.I.P.A.C. si danno reciprocamente atto di aver predisposto l’articolo 18 nella formulazione che precede in attesa di concludere un sistema di convenzioni con le strutture sanitarie maggiormente utilizzate già oggi dalle Società e dai tesserati di Lega Pro per le visite mediche, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici (comprese le degenze ospedaliere) e la riabilitazione post-infortunio, con il comune intento di garantire, da un lato, una assistenza specializzata di alto livello e, dall’altro, un contenimento dei costi a carico delle Società.
Al sottoscrivendo, auspicato, accordo con le Cliniche, si tenterà di far intervenire l’Associazione di categoria rappresentativa dell’Ospedalità privata.
ARTICOLO 19
In caso di malattia, accertata dal medico sociale, spetta al Preparatore, durante il periodo della sua inabilità, la Retribuzione stabilita dal Contratto fino alla sua scadenza, salvo quanto previsto all’art. 21, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative per il periodo della inabilità temporanea. Durante la malattia il Preparatore fruisce dell'assistenza sanitaria specialistica farmaceutica ed ospedaliera regionale per la quale la Società deve assicurarlo per legge.
ARTICOLO 20
Qualora l'inabilità per malattia si protragga oltre i 6 (sei) mesi, ed il Contratto nel frattempo non sia scaduto, è data facoltà alla Società di richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.
Qualora la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Preparatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa, la Società può applicare nei confronti dello stesso il provvedimento della riduzione della Retribuzione e, nei casi più gravi, della risoluzione del Contratto, secondo le modalità di cui all'art. 17.
ARTICOLO 21
Il Preparatore atletico usufruisce, quale lavoratore dipendente, dell’assicurazione base per gli infortuni.
ARTICOLO 22
La Società ha l'obbligo di effettuare agli enti previdenziali competenti i versamenti contributivi previsti per legge per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Preparatore, i cui relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione versata allo stesso.
ARTICOLO 23
Il Preparatore ha diritto ad un periodo di riposo di quattro settimane l'anno e a 24 ore consecutive di riposo settimanale, salvo particolari impegni agonistici. La scelta dell'epoca del periodo di ferie è fatta dalla Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva. II riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Preparatore venga richiamato in sede durante il periodo di ferie, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede, sia per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie. Il Preparatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di ferie non goduti a causa del richiamo in sede.
ARTICOLO 24
In conformità a quanto previsto dall’art. 4, 5° comma della legge 23 marzo 1981 n. 91, e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, 1° comma (ultimo periodo) della legge 17 ottobre 2003, n. 280, il Contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto Contratto, ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente, sia deferita alle risoluzioni del Collegio Arbitrale.
Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione, nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie – ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.
ARTICOLO 25
La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico del Preparatore dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.
La presente disposizione entrerà in vigore alla costituzione del Fondo di Solidarietà.
ARTICOLO 26
II presente Accordo avrà efficacia sino al 30 giugno 2015, e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Con riferimento all’art 12 secondo comma le parti prestano sin d’ora il proprio consenso affinché le società sportive, per il tramite della Lega, versino l’indennità di fine rapporto a favore del Fondo Indennità Fine Carriera (ovvero ad altro fondo) nell’ipotesi in cui il relativo statuto venga esteso in modo da ricomprendere, tra i soggetti beneficiari, i preparatori atletici.
I contratti, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento; eventuali accordi novativi tra le stesse dovranno essere conclusi in conformità al presente accordo.
Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, anche in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo, al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.
Tutte le controversie il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo saranno definite dal Collegio Arbitrale secondo le norme di procedura previste dal presente Accordo, con rimessione in termini delle parti al fine della costituzione ex novo del Collegio Arbitrale.
Roma, 01 agosto 2012
Il Presidente della F.I.G.C. Il Presidente della Lega Pro Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Il Presidente dell’A.I.P.A.C. Xxxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO Tabella Minimi Retributivi
Tabella ex art. 9 dell’Accordo Collettivo
TABELLA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA PROFESSIONSITI E I PREPARATORI ADDETTI ALLA PRIMA SQUADRA.
La Lega Pro e l’Associazione Italiana Preparatori Atletici di Calcio concordano la seguente Tabella:
• Preparatore atletico addetto alla prima squadra: 13.300,00 Euro lordi annui per le società di Prima e di Seconda Divisione.
Il corrispettivo come sopra concordato vale per la stagione sportiva 2012/2013 e sarà aggiornato au- tomaticamente all’inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT.
CONTRATTO TIPO
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il Preparatore Atletico sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue:
TRA
Società Sede legale P. Iva
rappresentata da
legale rappresentante pro tempore [1] [O] soggetto munito dei necessari poteri di firma [1] [O]
E
Cognome e nome preparatore atletico
Data e luogo di nascita Residenza
Domicilio [2] Codice fiscale Matricola
Eventuale altra attività lavorativa svolta [3]
Art. 1 - Il Sig. si impegna, nella sua qualità di Allenatore tesserato per la F.I.G.C. (come sarà fin d’ora individuato in contratto) a prestare la sua attività nelle squadre della Società
a decorrere dal e fino al 30 giugno
Art. 2 - La Società si impegna a corrispondere al Sig. ..................................................................:
Retribuzione fissa
[4] [O] ANNUALE - Compenso fisso lordo di complessivi €………………. (… )
[5] [O] PLURIENNALE -
- per la stagione 201…/201…compenso fisso lordo complessivi €................. (… )
- per la stagione 201…/201…compenso fisso lordo complessivi €................. (… )
- per la stagione 201…/201…compenso fisso lordo complessivi €................. (… )
- per la stagione 201…/201…compenso fisso lordo complessivi €................. (… )
- per la stagione 201…/201…compenso fisso lordo complessivi €................. (… )
Retribuzione variabile [6] [O]
In aggiunta al compenso previsto per “retribuzione fissa” le parti convengono gli ulteriori compensi variabili, legati al conseguimento dei seguenti risultati sportivi, così determinati:
° per la stagione 201…/201…:
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
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………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
- compenso variabile lordo complessivi €............................ ( ) al
raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
° per la stagione 201…/201…:
- compenso variabile lordo complessivi €............................ ( ) al
raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
- compenso variabile lordo complessivi €............................ ( ) al
raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
° per la stagione 201…/201…:
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
° per la stagione 201…/201…:
- compenso variabile lordo complessivi €............................ ( ) al
raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
° per la stagione 201…/201…:
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Varie
Eventuali patti aggiuntivi:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………. La società sportiva [7] concede [O] non concede [O] al preparatore il seguente diritto: in caso di contratto pluriennale, a partire dal primo giorno successivo all’inizio della nuova stagione sportiva, il preparatore può richiedere per iscritto alla società di provvedere al tesseramento. In tale caso, qualora la società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta formulata a mezzo lettera raccomandata a.r., il preparatore dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi di quanto previsto dal vigente accordo collettivo.
Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni che - in sede di stipulazione del nuovo contratto collettivo – sono state concordate tra F.I.G.C., Lega Italiana Calcio Professionistico (“Lega Pro”) ed A.I.P.A.C.
Art. 4 - Con la firma del presente contratto, che sostituisce ogni eventuale precedente accordo nei modi e nei termini sanciti dall’accordo collettivo, le parti assumono l’obbligo di osservare le norme del CONI, della FIGC e della Lega Pro. Assumono altresì l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte la decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati nonché degli Organi di Giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le parti riconoscono in particolare la validità, efficacia e vincolatività della clausola compromissoria contenuta nell’Accordo Collettivo fra Lega Pro ed A.I.P.A.C. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione della clausola compromissoria comporta l’applicazione, oltre ogni altra conseguenza di legge, delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 5 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, l’allenatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società.
Luogo e data
Per la Società Il Preparatore atletico
Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 2-3-4-5 del presente contratto e le approvano specificatamente.
Per la Società Il Preparatore atletico
N.B. - Il presente Contratto deve essere depositato a cura della Società presso l’Organo federale competente, nelle forme e modalità all’uopo previste dalla normativa federale, entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione. Un’ulteriore copia del Contratto, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al preparatore atletico al momento della stipulazione.
1Barrare la [O] in funzione della qualifica ricoperta ovvero dei poteri conferiti;
2 Indicare se diverso dalla residenza;
3 (Campo obbligatorio): indicare l’attività lavorativa già svolta dal preparatore;
4 Barrare la [O] per contratto annuale;
5 (Campo facoltativo) Barrare la [O] per contratto pluriennale;
6 (Campo facoltativo) Barrare la [O] e compilare il campo solo qualora le parti intendano pattuire, in aggiunta alla retribuzione fissa, una ulteriore parte variabile;
7 (Campo Facoltativo) Barrare l’ipotesi di interesse: in difetto di compilazione del campo, l’autorizzazione deve intendersi concessa.