SOMMARIO
Comune di Piacenza
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER LA CONVIVENZA CIVILE IN CITTA'
SOMMARIO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Oggetto del regolamento
Art.2 Definizioni
TITOLO II SICUREZZA URBANA
Art.3 Sicurezza urbana e collaborazione tra Comune e cittadini Art.4 Comportamenti vietati
Art.5 Comportamenti virtuosi
Art.6 Decoro dei luoghi pubblici
Art.7 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste
Art.8 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici Art.9 Trasporto di oggetti pericolosi
Art.10 Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica Art.11 Sgombero della neve, i doveri dei frontisti
Art.12 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
Art.13 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
Art.13 bis Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Art. 13 ter Accesso degli animali nelle aree di sgambamento
Art. 13 quater Regole per l'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti Art.14 Colonie feline
TITOLO III CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E DECORO
Art.15 Convivenza civile, igiene e pubblico decoro
Art.16 Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere Art.17 Limitazioni all’asporto e consumo di bevande
Art.18 Le attività vietate nell’uso del suolo pubblico Art.19 Attività ludiche nei luoghi pubblici
Art.20 Recinzione e manutenzione dei terreni
Art.21 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti Art.22 Decoro dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri
Art.23 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde Art.24 Attività consentite in parchi pubblici
Art.25 Disposizioni sul verde privato
Art.26 Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale
TITOLO IV TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE
Art.27 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art.28 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo Art.29 Rumori e schiamazzi in sede stradale
Art.30 Abitazioni private
TITOLO V ATTIVITA’ LAVORATIVE
Art.31 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa Art.32 Negozi e articoli per soli adulti
Art.33 Obbligo di vendita delle merci esposte e di consentire l’uso dei bagni Art.34 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede
stradale
Art.35 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune Art.36 Artisti di strada
Art.37 Manifestazioni temporanee
Art.38 Raccolta stracci
Art.39 Volantinaggio e distribuzione di oggetti
TITOLO VI AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE
Art.40 Mediazione sociale ed educazione alla legalità
Art.41 Registro dei comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità
Art.42 Carta etica della città
Art.43 Buone pratiche di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale Art.44 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
Art.45 Trattamenti sanitari obbligatori e Accertamenti sanitari obbligatori
TITOLO VII SANZIONI
Art.46 Sistema sanzionatorio
Art.47 Sanzioni
Art.48 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate
Art.49 Ripristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità Art.50 Ripristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità Art.51 Entrata in vigore del Regolamento
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nella città di Piacenza. In particolare, si dettano le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, favorire e promuovere la qualità della vita.
2. Il regolamento si suddivide nelle seguenti parti:
a) sicurezza urbana
b) convivenza civile, igiene e decoro
c) tranquillità delle persone
d) attività lavorative
e) educazione alla legalità, mediazione e coesione sociale
f) sanzioni
3. Secondo le finalità dell’articolo 3 dello Statuto comunale, il regolamento specifica non solo le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme, ma anche i comportamenti virtuosi per la promozione della legalità e per rendere Piacenza una città sempre più bella, aperta e vivibile.
Art. 2 – Definizioni
1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) La sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest’ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e fruizione degli spazi pubblici.
b) La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all’igiene e al pubblico decoro – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all’armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la conformità del territorio urbano alle regole di decoro comunemente accettate, ma anche l’impegno dei cittadini al corretto svolgimento delle proprie attività e a un impiego consapevole del proprio tempo libero.
c) La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
d) Le attività lavorative si riferiscono ad aspetti riguardanti la disciplina dei mestieri ambulanti (in qualsiasi settore vengano esercitati), delle attrazioni e spettacoli viaggianti, delle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché di ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma siano regolati in alcuni loro aspetti.
e) L’Amministrazione comunale promuove e valorizza le iniziative di mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone, così definite:
1. rientrano nell’ambito della mediazione sociale le iniziative mirate a favorire l’integrazione, la convivenza civile e la risoluzione bonaria dei conflitti tra i cittadini;
2. l’educazione alla legalità è l’obiettivo delle azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle regole di convivenza, prevenendo la commissione di illeciti nei luoghi pubblici e rivolgendo iniziative di sensibilizzazione in particolar modo ai giovani;
3. costituiscono forme di assistenza, infine, le attività a supporto delle persone malate, indigenti o in condizioni di marginalità, nonché a sostegno dei minori non accompagnati.
4. la cittadinanza attiva è una forma di collaborazione e volontariato dei cittadini singoli o riuniti in gruppo, per sostenere progetti sociali o altre iniziative dell’amministrazione.
TITOLO II – SICUREZZA URBANA
Art. 3 – Sicurezza urbana e collaborazione tra Comune e cittadini
1. La sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest’ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e fruizione degli spazi pubblici.
2. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, può sottoscrivere convenzioni con associazioni non armate, iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del Prefetto, che intendano cooperare con la Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato per segnalare situazioni di disagio sociale, o eventi che possono minare la sicurezza urbana.
Art. 4 - Comportamenti vietati
1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:
a) mettere a repentaglio l’incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;
c) frequentare, in stato di ubriachezza, strade particolarmente affollate e luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico;
d) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.
2. I gestori, dipendenti e collaboratori degli esercizi pubblici, commerciali, artigianali o industriali, dei circoli privati, di attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, devono adottare tutte le cautele e le iniziative possibili per garantire il rispetto degli
obblighi indicati nel primo comma del presente articolo e scoraggiare comportamenti contrari alla sicurezza o al rispetto dei cittadini. In ogni modo, devono eliminare la sporcizia o i segni di imbrattamento del suolo pubblico pertinente al locale o nelle adiacenze dello stesso.
3. La violazione del comma precedente può comportare la riduzione dell'orario di apertura dei singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può dare adito all’applicazione di quanto disposto dall'Art. 48.
Art. 5 - Comportamenti virtuosi
1. Sono considerati virtuosi, per la tutela della sicurezza urbana e di una civile convivenza, i seguenti comportamenti:
a) soccorrere le persone in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell’ordine;
b) rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità, mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso, o segnalando alla Polizia Municipale eventuali abusi;
c) garantire la completa e tempestiva pulizia del suolo pubblico utilizzato per le proprie attività.
Art. 6 - Decoro dei luoghi pubblici
1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l’obbligo di non imbrattarli o diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade e alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione da parte della comunità.
2. E’ vietato:
a) entrare o salire sui monumenti, anche superandone le recinzioni di protezione;
b) entrare anche parzialmente nelle fontane, salvo ove sia espressamente consentito, nonché gettare o immergervi oggetti;
c) posizionare, appoggiare, o legare biciclette e moto sulle barriere di protezione dei monumenti e vicino a immobili di rilevante valore architettonico.
3. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti quali il deposito adiacente alla stazione ferroviaria e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta.
Art. 7 – Pericolo di incendi ed esalazioni moleste
1. In tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare accensioni solo nell’esercizio di attività agricole e, in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio. E’ obbligatoria la presenza sul posto dell’agricoltore fino a quando il fuoco resti acceso, o possa riaccendersi per atocombustione.
2. E’ vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all’interno di edifici o aree private.
3. E’ fatto inoltre divieto a chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale risultando, in considerazione del luogo di immissione, superiori alla normale tollerabilità e lesivi per la salute di chi li subisce.
Art. 8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
Art. 9 - Trasporto di oggetti pericolosi
1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.
Art. 10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica
1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili, nonché per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi, o la tipologia degli oggetti detenuti al loro interno. Gli amministratori di condominio sono obbligati ad apporre, nell’atrio degli immobili di competenza, una targa con l’indicazione del proprio nominativo, l’indirizzo ed i propri riferimenti telefonici, nonché quelli relativi all’eventuale referente interno del condominio.
3. L’installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. A tutela della sicurezza e dell’incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari che, in caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall’abitazione, potranno sempre essere sequestrati. Il dirigente della struttura competente può disporre, tramite specifica ordinanza, lo sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo
procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza e conformi a principi di decoro, in considerazione del contesto urbano circostante. I proprietari hanno inoltre l’obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. I cittadini devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Municipale e dell’eventuale diffida. In caso di inadempienza, il dirigente del servizio competente potrà procedere d’ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito, al proprietario dell’immobile oggetto di intervento, delle spese sostenute a tale scopo dal Comune.
Art. 11 – Sgombero della neve, i doveri dei frontisti
1. Xxxxx restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I proprietari di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare alcuni doveri di seguito elencati.
a) Per tutelare l’incolumità delle persone, è obbligo dei proprietari, gestori o affittuari, di chi abbia la disponibilità di un edificio o ne sia responsabile, sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso di abitazioni o esercizi commerciali, o provvedere, con idoneo materiale, a eliminare il pericolo. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi e non deve essere sparsa, successivamente, su suolo pubblico. E’ vietato, inoltre, ammucchiarla a ridosso di siepi o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
b) I cittadini devono provvedere anche alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, su balconi e terrazzi o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d’obbligo asportare la neve depositata sui rami.
c) E’ obbligo dei proprietari, gestori o affittuari, di chi abbia la disponibilità di un edificio o ne sia responsabile, segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio. Tale operazione dev’essere comunicata, con immediatezza, all’ufficio comunale competente, in osservanza del Regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.
d) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro fruitori.
e) Nel caso di nevicate di livello superiore ai 20 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle careggiate, dei mezzi meccanici atti al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione per rimuoverle – o lasciare le chiavi a chi possa farlo – al momento delle operazioni di pulizia della strada.
2. E’ considerato comportamento virtuoso l’aiuto dei vicini alle persone anziane o a quelle che per motivi di salute non sono in grado di provvedere all’adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo. Diversamente, queste stesse persone impossibilitate a sgombrare il fronte strada o alla rimozione del ghiaccio possono comunicare la loro situazione al Comune e chiedere l’ausilio di “cittadini attivi”.
Art. 12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
1. E’ obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. E’ inoltre vietato lasciar cadere sul suolo pubblico gocce d’acqua o altri liquidi - fatta eccezione per le aree agricole e i giardini - e causare, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili, la caduta di terra o l’emissione di polveri.
Art. 13 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale, ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili, i proprietari di cani devono obbligatoriamente condurre gli animali al guinzaglio. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
3. I cittadini che possiedono un cane con aggressività non controllata (cane che, non provocato, lede o minaccia di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell’animale), sono obbligati all’uso di museruola e guinzaglio nonché a stipulare un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dal proprio animale. In caso di mancata stipula della polizza, il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario solo in seguito all’attivazione dell’assicurazione. Per l’intera durata del sequestro, sarà l’ Amministrazione comunale a prendersi cura delle condizioni di salute dell’animale, con spese a carico del proprietario.
4. Sono vietati sia l’addestramento dei cani per accrescerne la potenziale aggressività, sia la somministrazione, agli stessi animali, di sostanze dopanti, così come definite dalla legge.
5. E’ vietato organizzare combattimenti tra animali.
6. Il possesso e la conduzione di cani rientranti nelle categorie con aggressività non controllata è proibito per i minorenni, le persone affidate ad amministratori di sostegno e i cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità.
7. Per la conduzione dei cani nelle aree urbane, o nei luoghi aperti al pubblico, è d’obbligo utilizzare sempre il guinzaglio, e portare con sé una museruola. Xxxxx restando gli accorgimenti in vigore per i soggetti con aggressività non controllata, gli animali possono correre in libertà senza guinzaglio nelle aree di sgambamento appositamente individuate dal Comune situate in via Rigolli, v. Marinai d'Italia, via
Xxxxx, v.Tortona, x. Xxxxxxxxxx, x.xx Molinetto, v.Xxxxxx, x.Xxxxxx, Galeana, via Penitenti, via Cornegliana.
8. E’ obbligatorio l’uso di guinzaglio e museruola sui mezzi di trasporto pubblico.
9. E’ vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all’accalappiamento dei cani, nell’esercizio delle loro funzioni.
10. Nei luoghi pubblici, comprese le aree di sgambamento, è vietato condurre cani o altri animali senza portare con sé gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli escrementi, che devono essere rimossi immediatamente per garantire l’igiene e la piena fruibilità degli spazi destinati alla collettività. La sola deroga a tale obbligo è prevista i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida.
11. E' vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici e all’interno di abitazioni private.
12. Per qualsiasi segnalazione in merito a casi di abbandono o maltrattamento degli animali, i cittadini possono rivolgersi alla Polizia Municipale.
Art. 13 bis Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi. Sono escluse le aree verdi pubbliche attrezzate e recintate destinate al gioco-bimbi;
2. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico, l’accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fatto salvo l’utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell’animale. Il titolare di un esercizio può presentare all’ufficio comunale competente motivata istanza di autorizzazione per limitare l’accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria sussistenti nel caso di specie; in caso di accoglimento dell’istanza l’esercente deve apporre specifico avviso.
3. E’ vietato agli esercizi commerciali esporre in vetrina animali.
4. E’ vietato l’accesso di animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili, scuole e chiese), mentre è consentito nelle case di riposo, in caso di ricovero del proprietario o detentore.
5. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
Art. 13 ter Accesso degli animali nelle aree di sgambamento
1. Nelle “aree di sgambamento cani” devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:
a) impedire all’animale di recare danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature;
b) valutare l’opportunità di accedere e permanere col proprio cane in base agli altri cani già presenti, anche per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza.
c) permanere con il proprio cane all’interno dell’area per un tempo massimo di mezz’ora nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere all’area;
d) consentire il riconoscimento del cane tramite microchip o tatuaggio identificativo all’anagrafe canina del comune di residenza;
e) rispettare gli orari di accesso: dalle ore 7,00 alle ore 21,00 (dal 1 ottobre al 31 marzo) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 (dal primo aprile al 30 settembre);
f) non condurre cani femmine in fase di proestro ed estro per evitare conflitti fra maschi;
g) non introdurre sedie, panchine, brandine ed altre attrezzature per attuare giochi coi cani, salvo che le stesse non vengano rimosse di volta in volta;
h) non lasciare avanzi di cibo per gli animali;
i) non accedere con cicli o motocicli;
j) chiudere il primo cancello di accesso prima di aprire il secondo, e viceversa ad ogni uscita;
k) asportare le deiezioni solide lasciate dai propri cani con conseguente immissione nei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, tramite idonei raccoglitori (sacchetti) di materiale plastico impermeabile.
Art. 13 quater - Regole per l'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti
1) E’ vietato l’attendamento, nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante. In particolare, sono incompatibili gli animali appartenenti alle seguenti specie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.
2) Sono inoltre vietati l’utilizzo e l’esposizione di rettili per evitare l’eventuale diffusione di malattie infettive e diffuse.
Art 14 – Colonie feline
1. I cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a:
a) richiedere l’accreditamento all’ufficio Tutela Animali del Comune che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento che autorizza l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale. L’accesso dei referenti a zone di proprietà privata, è subordinato al consenso del proprietario.
b) consegnare all’Ufficio Tutela Animali del Comune di Piacenza, il censimento della colonia di propria competenza, provvedendo a trasmette il numero dei gatti che le compongono ed i relativi dati identificativi; il censimento deve costantemente essere aggiornato sia riguardo il numero di gatti presenti in colonia che le loro condizioni di salute;
c) collaborare con l’ufficio T.A. o di provvedere direttamente alla cattura dei gatti da sottoporre ad intervento di sterilizzazione. I gatti devono essere trasferiti al gattile previo accordo con il gestore della struttura, il lunedì per la preparazione dell’animale all’intervento chirurgico a cui verrà sottoposto il giorno successivo. Il gatto, dopo la degenza, verrà ricollocato nella colonia di provenienza. L’intervento di sterilizzazione viene effettuato dal Veterinario incaricato dell’Azienda Sanitaria locale di Piacenza.
d) distribuire il cibo in appositi contenitori che devono essere posizionati nel punto in cui il Comune ha individuato il “punto cibo” ed entro un’ora dalla consumazione del pasto, nel rispetto dell’igiene del suolo pubblico, devono rimuovere i contenitori dei cibi solidi, ad esclusione di quelli con l’acqua, e ripulire la zona interessata.
e) non spostare le colonie da un luogo ad un altro senza preventiva autorizzazione da parte dell’ufficio Tutela Animali;
f) non catturare i gatti se non autorizzati dal Comune o dall’A.U.S.L.;
g) non catturare i gatti mediante l’uso di strumenti impropri o che possano arrecare danno all’animale;
h) non appropriarsi o cedere in adozione gatti appartenenti alle colonie senza accordo con l’ufficio Tutela Animali;
2. Sull’intero territorio comunale, è vietato a chiunque non autorizzato, di offrire cibo a gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione;
TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E DECORO
La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all’igiene e al pubblico decoro – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all’armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la conformità del territorio urbano alle regole di decoro comunemente accettate, ma anche l’impegno dei cittadini al corretto svolgimento delle proprie attività e a un impiego consapevole del proprio tempo libero.
Art. 15 – Convivenza civile, igiene e pubblico decoro
1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare le condizioni di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l’ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio.
3. E’ vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.
Art. 16 - Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere
1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti indecorosi specificati negli articoli seguenti:
a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le proprie esigenze fisiologiche e sputare in luoghi pubblici;
b) sull’intero territorio urbano del Comune di Piacenza, contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, così come intrattenersi, anche asseritamente solo per chiedere informazioni, con persone dedite alla prostituzione su strada o il cui atteggiamento, comportamento e l’eventuale ostentazione di nudità ne manifesti l’esercizio. Qualora il cittadino sia a bordo di un veicolo, perché si rilevi la violazione del divieto è sufficiente la semplice fermata del mezzo per contattare la persona dedita alla prostituzione, o il fatto di acconsentire che la stessa salga a bordo. Sono esclusi, dall’osservanza del regolamento, gli operatori socio-sanitari e dei servizi di volontariato impegnati nel contrasto allo sfruttamento della prostituzione. I proventi delle sanzioni per la violazione del presente articolo sono interamente destinati al progetto “Oltre la strada”, gestito dai Servizi sociali del Comune di Piacenza;
c) esercitare prestazioni sessuali in locali chiusi, anche se pubblicizzati come luoghi di
cui si effettuano “massaggi” o altre simili intrattenimenti e cure;
d) fatte salve eventuali autorizzazioni del comune, campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso. La Polizia Municipale ha facoltà di allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell’articolo 49. Gli agenti di Polizia Municipale possono inoltre disporre l’abbattimento o la rimozione di tali strutture;
e) sdraiarsi sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, fatta eccezione per i casi previsti dalle singole ordinanze sindacali. E’ inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente sul suolo pubblico, che non può essere occupato indebitamente con borse o apparecchiature di privati cittadini;
f) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, raccogliere firme, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
g) utilizzare, in ogni caso, animali per l'accattonaggio: se rinvenuti in simili circostanze, saranno sequestrati dagli organi di Polizia;
h) vendere e offrire merci o servizi all’ingresso di strutture ospedaliere, o – in qualsiasi luogo pubblico – accompagnare tale attività con grida o altri comportamenti molesti;
i) lavare veicoli e animali sul suolo pubblico;
j) abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali, così come – fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall’Amministrazione comunale
- somministrare qualunque tipo di alimento a uccelli selvatici, con particolare riferimento ai piccioni (specie columbia livia domestica) allo stato brado;
k) imbrattare, spostare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
l) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare relitti, rifiuti o materiali simili su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via.
Art. 17 – Limitazioni all’asporto e consumo di bevande
1. All’interno di alcune aree urbane, nella fascia oraria tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo, sono previste disposizioni volte a tutelare l’incolumità e il diritto alla quiete delle persone.
a) Nelle aree individuate con apposito provvedimento, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone in questione. Fa eccezione il servizio effettuato presso il domicilio privato del cliente.
b) Nelle aree individuate con apposito provvedimento, è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti, con l’eccezione degli spazi adibiti a feste autorizzate (durante lo svolgimento delle stesse) e dei dehors annessi ai pubblici esercizi.
Art. 18 – Le attività vietate nell’uso del suolo pubblico
1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dall’apposito Regolamento e dal Codice della Strada.
2. E’ proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne il decoro, nonché recare disagio o pericolo per i fruitori. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti:
a) l’esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
c) il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, in tempo di gelo.
Art. 19 – Attività ludiche nei luoghi pubblici
1. L’Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purchè il gioco non arrechi danno o pericolo a cose e persone. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, la Polizia Municipale può intervenire per sollecitare cautela e il rispetto dell’incolumità propria e altrui. Specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.
2. I gruppi di cittadini che vogliano organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione, tenendo in considerazione le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro opportuno accorgimento.
Art. 20 - Recinzione e manutenzione dei terreni
1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.
2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.
3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.
Art. 21 - Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti
1. E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative autorizzazioni a norma del Regolamento edilizio vigente.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o
per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti.
Art. 22 - Decoro dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri
1. Per tutelare il decoro dei fabbricati, è vietato stendere il bucato all’esterno delle abitazioni, nelle parti rivolte sulla pubblica via, così come collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il decoro dell’immobile.
2. E’ vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese, le panchine, gli alberi e le aree verdi, nonché le cabine, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l’arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l’ordine, il decoro o per ragioni di opportunità, l’Amministrazione comunale potrà provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.
3. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l’unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Piacenza si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all’espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.
4. E’ consentita, sulle pareti di edifici pubblici o privati, l’applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano l’eliminazione delle stesse.
Art. 23 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde
1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l’habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
b) entrare nelle aiuole e nei recinti, laddove sia segnalato;
c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di cittadini palesemente al di fuori della fascia di età cui essi sono destinati.
ART. 24 Attività consentite in parchi pubblici
1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di idonei viali carrozzabili, può essere autorizzata – per gli esercenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge – l’attività di noleggio di biciclette, ciclo-carrozzelle o altri veicoli a pedali, nonché il noleggio, rivolto ai bambini debitamente accompagnati, di cavallini da sella o trainanti piccoli calessi. Dalle suddette attività sono escluse le zone adibite a prato.
2. Ai conducenti dei veicoli in questione è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è vietato, per tutelare la propria e altrui incolumità, gareggiare in velocità.
3. Agli esercenti o titolari delle attività di noleggio spetta l’obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei mezzi e dei percorsi fruiti.
4. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli è obbligatoria l’esposizione delle tariffe praticate per il noleggio, mentre non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse, o ricoverate in luoghi appositi, al termine dell’attività giornaliera.
5. Può inoltre essere concessa, agli esercenti in possesso dei necessari requisiti, l’installazione di giostre o attrazioni simili rivolte ai bambini, previa concessione della necessaria licenza comunale. L’autorizzazione delle suddette attività e la concessione di apposite aree all’interno dei parchi pubblici è subordinata al parere del dirigente responsabile in materia di arredo urbano e verde pubblico. Al medesimo è demandata l’individuazione dei luoghi di stazionamento nonché, laddove si renda necessario, dei percorsi per le attività di noleggio di veicoli a pedale e animali.
6. Il Comune ha facoltà di sospendere, anche temporaneamente, le attività, o di modificare il luogo di stazionamento, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.
7. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti previsti, da parte dei soggetti esercenti le attività in questione, può essere applicata una sanzione accessoria oltre alla revoca dell’autorizzazione rilasciata.
ART. 25 Disposizioni sul verde privato
1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi e aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.
2. I proprietari devono rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant’altro sia caduto sulla sede stradale.
3. I proprietari di aree verdi private, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l’obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.
Art. 26 – Corsi d’acqua: sicurezza e tutela ambientale
1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e ferme restando le maggiori sanzioni penali, nell’alveo dei fiumi cittadini e degli altri corsi d’acqua non sono consentiti comportamenti che non rispettino l’ambiente o possano mettere a rischio l’incolumità personale.
In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
a) la balneazione, fatta eccezione per quanto previsto da specifiche ordinanze in tal senso;
b) compiere lavori di qualsiasi genere;
c) lavare veicoli, oggetti o animali;
d) praticare attività ricreative o di altro tipo, fatta eccezione per le iniziative ludiche o sportive che siano state temporaneamente autorizzate, nonché – nel rispetto delle specifiche normative – per la pesca;
e) avviare e gestire stabilimenti balneari senza la necessaria autorizzazione;
f) gettare rifiuti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi genere.
TITOLO IV - TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE
Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
Art. 27 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone
1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell’orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. E' sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 7.00 (prorogata alle ore 9.00 nei giorni festivi): i cittadini hanno l’obbligo di conformarsi a tale principio, e gli uffici pubblici sono chiamati a tenerne conto nell’autorizzare eventi o spettacoli.
Art. 28 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo
1. I titolari delle licenze per l’esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali siano strutturati in modo tale da non consentire l’emissione di suoni e rumori, udibili all’esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00.
2. Nel rispetto dell’articolo 27 del presente regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.
3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l’Amministrazione comunale può ridurre - secondo quanto stabilito dagli specifici Regolamenti di settore - l’orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l’attività.
Art. 29 – Rumori e schiamazzi in sede stradale
1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell’articolo 28 del presente Regolamento, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
ART. 30 - Abitazioni private e regolamenti condominiali
1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività
che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l’esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E’, in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l’utilizzo di elettrodomestici silenziosi, che non disturbano i vicini.
3. L’esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14 e le ore 18 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l’uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore
15.00 e tra le ore 21.00 e le ore 9.00, salva la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale viene utilizzato.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominali.
TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE
Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, il presente Regolamento approfondisce alcuni aspetti riguardanti la disciplina dei mestieri ambulanti (in qualsiasi settore vengano esercitati), delle attrazioni e spettacoli viaggianti, delle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché di ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma.
Art. 31 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
1. Nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche competenze in ambito sanitario, di igiene alimentare e della prevenzione e protezione dei lavoratori, si ricorda che ogni attività lavorativa esercitata su strada o all’interno di locali, anche ad opera di una sola persona, deve essere svolta garantendo le necessarie condizioni igieniche.
2. Al fine di tutelare il decoro del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
3. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l’area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela.
Art. 32 - Negozi e articoli per soli adulti
1. L’insediamento di esercizi commerciali che espongono, vendono e distribuiscono in maniera specialistica o prevalente materiale a contenuto erotico o pornografico (i cosiddetti “sexy shop”), è consentito unicamente nel rispetto della distanza minima di 100 metri da luoghi di culto, ospedali, case di cura, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado, strutture e aree destinate all’educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La suddetta distanza viene calcolata fra i due punti più vicini delle rispettive unità immobiliari, considerando il percorso pedonale più breve.
2. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all’interno di esercizi commerciali aventi destinazione d’uso conforme alle norme di attuazione dei piani urbanistici vigenti, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere, attraverso le vetrine o gli spazi espositivi, né i prodotti, né l’interno dei locali.
3. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
4. Gli esercizi commerciali in questione non possono insediarsi nel centro storico: il divieto è stabilito dalla legge regionale vigente, nonché dall’articolo o capitolo del “Regolamento per la qualificazione del Centro Storico, tutela e valorizzazione delle botteghe storiche”.
Art. 33 - Obbligo di vendita delle merci esposte e di consentire l’uso dei bagni
1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell’esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d’obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. I titolari di pubblici esercizi devono consentire al pubblico l’uso dei bagni.
Art. 34 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale
1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l’esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
4. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
Art. 35 - Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune
1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo
stemma del Comune di Piacenza, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
Art. 36 - Artisti di strada
1. Non è consentito esercitare l’attivita di artista di strada nelle zone limitrofe agli ospedali, alle scuole, alle chiese (durante le celebrazioni), agli enti pubblici.
2. Gli orari previsti per le prestazioni sono i seguenti:
- dalle ore 9,30 alle 23.00 - dal 1 maggio al 30 settembre;
- dalle ore 9,30 alle 20.00 - dal 1 ottobre al 30 aprile.
3. L’occupazione dello spazio in strada da parte dell’artista e dell’eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l’occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 4 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all’esibizione. L’occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi, pertanto, a titolo gratuito.
4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l’obbligo di mantenere adeguatamente pulita, e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l’area interessata dall’attività in questione.
5. L’eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
6. L'artista deve presentare richiesta di nulla osta all’ufficio competente, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività. L’ufficio rilascia nulla osta e un tesserino di riconoscimento che consente l’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sei mesi, da utilizzare a rotazione nelle varie aree della città, con esclusione di quelle indicate al punto 1.
7. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l’accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
8. Non sono consentite attività che comportino l’utilizzo di animali, l’accensione di fuochi, l’esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d’azzardo previsto dal vigente Codice Penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.
Art. 37 - Manifestazioni temporanee
1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. Coloro che svolgono l'attività di spettacolo, proponendo attrazioni e intrattenimenti, sono tenuti ad adottare tutte le cautele per impedire che si creino situazioni di rischio, danno o pericolo per gli spettatori.
4. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta,
rispettando gli orari consentiti dall’autorizzazione ricevuta e non protraendo l’esibizione, in ogni caso, oltre le ore 24.00.
5. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l’Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.
Art. 38 - Raccolta stracci
1. Chiunque svolga l'attività di recupero di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico.
Art. 39 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti
1. Il volantinaggio, laddove consentito, può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. E’ espressamente vietata la distribuzione e l’apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
2. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori.
3. Previa specifica autorizzazione è consentita la distribuzione di pubblicazioni gratuite, in appositi contenitori che debbono essere mantenuti in perfetto ordine.
4. E’ severamente vietata la distribuzione, in qualsiasi modo, di giornali, fogli o altri documenti che pubblicizzano, anche implicitamente, forme di prostituzione.
TITOLO VI – Azioni di convivenza civile e coesione sociale
L’Amministrazione comunale promuove e valorizza le iniziative di mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone, così definite:
1. rientrano nell’ambito della mediazione sociale le iniziative mirate a favorire l’integrazione, la convivenza civile e la risoluzione bonaria dei conflitti tra i cittadini;
2. l’educazione alla legalità è l’obiettivo delle azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle regole di convivenza, prevenendo la commissione di illeciti nei luoghi pubblici e rivolgendo iniziative di sensibilizzazione in particolar modo ai giovani;
3. costituiscono forme di assistenza, infine, le attività a supporto delle persone malate, indigenti o in condizioni di marginalità, nonché a sostegno dei minori non accompagnati.
Art. 40 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità
1. Il Comune promuove la mediazione sociale per evitare l’insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio. La mediazione sociale non può essere applicata in presenza di comportamenti considerati reati penali.
2. La Polizia Municipale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli
illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito, collabora con gli istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.
3. La ricomposizione dei conflitti viene proposta e attuata dal personale della Polizia Municipale, che può avvalersi della collaborazione di esperti nel settore della mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, indirizzare le parti a idonee agenzie di mediazione, a partire dai servizi comunali.
4. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.
5. In seguito alla riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse un impegno a rispettarne i contenuti. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate all’eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo ai minori.
Art. 41 - Registro dei comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità
1. E’ istituito un registro comunale, pubblicato sul sito Internet del Comune di Piacenza, nel quale saranno elencati i comportamenti ritenuti positivi per la civile convivenza e per il rispetto della legalità. Tali comportamenti potranno essere divulgati tramite altri mezzi di comunicazione.
2. Il registro comunale, redatto e costantemente aggiornato in base alle segnalazioni dei cittadini o della Polizia Municipale, previo consenso delle persone interessate, rileverà i seguenti aspetti:
a) comportamento riscontrato;
b) persona meritevole di menzione, anche di età inferiore ai 18 anni;
c) luogo e data in cui si è verificato l’evento.
Art. 42 – Carta etica della Città
1. La Carta etica della Città di Piacenza è un documento approvato dal Consiglio comunale che impegna i componenti degli organismi dell’Amministrazione comunale e i suoi dipendenti, nonché gli altri soggetti pubblici e privati aderenti, a praticare comportamenti virtuosi, che favoriscano e promuovano la convivenza civile, ed una maggiore legalità nella città.
Art. 43 – Buone pratiche di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale
1. Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l’attuazione di progetti di pubblico interesse.
2. L’attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione. L’Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all’iniziativa, fornire adeguate istruzioni e
formazione, consegnare eventuali strumenti di lavoro e collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.
Art. 44 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, il personale della Polizia Municipale ha il dovere di intervenire in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Municipale dovranno essere affiancati dai competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Municipale potrà accompagnare le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai servizi sociali.
3. Nel caso di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Qualora i minori siano di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di Polizia. In tutti i casi succitati, viene trasmessa la relativa segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.
4. Le misure di accompagnamento e ricovero precedentemente descritte devono essere attuate anche in situazioni climatiche eccezionali, ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.
Art. 45 - Trattamenti sanitari obbligatori e Accertamenti sanitari obbligatori
1. Qualora si renda necessario procedere, nei confronti di alcuni cittadini, a Trattamenti sanitari obbligatori (Tso) o Accertamenti sanitari obbligatori (Aso), ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale sono chiamati a svolgere gli adempimenti inerenti al proprio ruolo istituzionale.
2. In ogni caso di attuazione dei provvedimenti di Tso o Aso, gli operatori sanitari sono tenuti ad adottare tutte le iniziative necessarie per assicurare il consenso e la partecipazione dei cittadini coinvolti, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni in questione, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso e interviene, nei confronti dei cittadini sottoposti al provvedimento, solo nel caso di resistenza attiva o passiva, nonché laddove il paziente possa causare pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore private, al fine di garantire la piena attuazione del provvedimento stesso.
TITOLO VII - SANZIONI
Art. 46 – Sistema sanzionatorio
1. Nei casi di conflitto sociale, o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste negli articoli seguenti.
2. Ai fini dell'accertamento e dell’erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge. La competenza nell’accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Municipale, nonché agli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o Polizia Giudiziaria.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati al Comune.
5. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, o a dipendenti di società e aziende partecipate dal Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
Art. 47 – Sanzioni
1. Le violazioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 12, 13 comma 10, 16 lettere a), l), 20, 25, art, 28 comma 2, art. 29 commi 2, art 31, art. 32, art. 37, 38 e 39, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80 a Euro 500.
2. Le violazioni di cui agli articoli 10, 16 lettera b) e c),17, 22 comma 2, 24 comma 5, 28 comma 1, 30, 35 sono soggette alla sanzione amministrativa di Euro 500.
3. Tutte le altre violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500.
4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere presentato agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi a tale obbligo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 25,00 ed euro 500,00.
5. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento descritto all’articolo 49 o non ne osservi i termini previsti, così come il cittadino che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguire immediatamente tali interventi è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 80,00 ed euro 500,00.
6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'Art.
13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
7. E’ facoltà del Comune, con provvedimento della Giunta, stabilire una sanzione unica per determinate violazioni e modificare gli importi previsti dal presente articolo.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono aggiornate ogni due anni in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo, accertata dall’Istat.
Art.48 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate
1. L’Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune, eventualmente chiudendo i locali, senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà gli appositi sigilli ai locali in cui venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.
Art. 49 – Ripristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale, imponendo tale obbligo al trasgressore ed esplicitando se il ripristino o la rimozione siano da realizzare immediatamente. Nel caso, l'agente accertatore ne darà atto nel verbale medesimo.
2. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 47 c.3. In caso di mancata ottemperanza, il Comune potrà provvedere comunque a tali operazioni, a spese dell’interessato.
Art 50 – Ripristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità
1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale, imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Comando di Polizia Municipale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 47 c.3. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.
Art. 51– Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore il …
2. Da tale data è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana deliberato con atto podestarile del 10 maggio 1927 n. 270, modificato con successive deliberazioni podestarili: 1° agosto 1927 n. 414 e 9 gennaio 1928 n. 17, omologato dal Ministero dell’Interno, come da comunicazione Prefettizia 21 dicembre 1927 n. 15310 div. IV°, vistato per omologazione dalla Regia Prefettura il 7 febbraio 1928 n. 1799 div. IV°, in virtù di delega Ministeriale 17 dicembre 1927 n. 16048 – 44515.
3. Sono altresì abrogate le norme regolamentari e le ordinanze contenute in altri testi incompatibili con il presente Regolamento.