Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Linea Strada
Classic
R.C. AUTO - AUTOVETTURE
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
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Indice
Adempimenti in caso di sinistro | pag. | 1.1 |
Glossario | pag. | 2.1 |
Sezione di Responsabilità Civile | pag. | 3.1 |
Condizioni Generali | pag. | 3.1 |
Condizioni Speciali | pag. | 3.11 |
Condizioni Aggiuntive | pag. | 3.21 |
Garanzie Complementari | pag. | 3.22 |
Sezione Vincoli | pag. | 4.1 |
I N D I C E
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Adempimenti in caso di sinistro
Garanzia Interessata | Cosa fare SUBITO | Cosa fare ENTRO 3 GIORNI | Per la liquidazione del Danno |
Responsabilità Civile | Compilazione della consta- tazione amichevole. | Denuncia all’Agenzia, allegando la constatazione amichevole di incidente se compilata o, in caso contrario, la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia, nonchè nominativo ed indirizzo di eventuali trasportati danneggiati. | In caso di sinistro tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati da Imprese aderenti al Sistema del Risarcimento Diretto, dal quale siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e danni alla persona del conducente contenuti entro i limiti previsto dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private (cd. Micropermanenti) formulare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo utilizzato. In tutti gli altri casi inviare richiesta di risarcimento danni al responsabile del danno e al suo assicuratore. I soggetti trasportati sul veicolo che avessero riportato danni, devono inviare la richiesta di risarcimento al proprietario del veicolo e al suo assicuratore. |
pag. 1.1
T A B E L L A
Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Assicurato
La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’assicurazione o, per le garanzie diverse dalla R.C.A., il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Attestazione sullo stato del rischio.
Il documento che Xxxxxxxx è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Classe di merito di Conversione Universale (CU).
Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, così come modificato dai Provv. IVASS 71 e 72 del 16/04/2018.
Classe di merito “Vittoria”.
Classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, che si possono differenziare dalle classi di Conversione Universale (CU).
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.
Franchigia
L’importo pattuito che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro.
Legge
Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private, e successive modificazioni.
Proprietario
L’intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati alla figura del proprietario l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
Regolamento
I Regolamenti d’esecuzione del Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private.
Risarcimento diretto.
Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 (codice delle Assicurazioni Private) e dal relativo regolamento n. 254/06 nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria r.c.a., in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all’impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.
Rivalsa
Per la garanzia di R.C.A., l’azione esercitata da Xxxxxxxx nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente, nei casi disciplinati in polizza, per recuperare la somma pagata a terzi danneggiati.
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Scoperto
La percentuale d’importo del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Tariffa
La tariffa di Xxxxxxxx in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
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G L O S S A R I O
Sezione Responsabilità Civile
Condizioni Generali
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Vittoria assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e’ effettuato il trasporto; vale inoltre anche durante la circolazione del veicolo in aree private, limitatamente ai danni provocati a terzi a seguito di urto.
Qualora il veicolo assicurato, in base alla carta di circolazione, risulti adibito e omologato al seguente uso, l’assicurazione vale anche:
• per il traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada);
• per il traino di xxxxxxxxx xxxxxxx, nel caso di esplicita dichiarazione in polizza. Non è compresa la responsabilità per danni cagionati a terzi dal rimorchio staccato dalla motrice;
• in caso di rimorchi con targa propria, e sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice (rischio statico), per i danni a terzi:
- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovre a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
Sono esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre.
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Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
PER TUTTI I VEICOLI
• se il Conducente non ha conseguito la patente ovvero è in possesso di patente idonea ma scaduta ovvero non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
• nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
• nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso in cui il veicolo assicurato sia utilizzato per atti di terrorismo;
• durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
• durante la circolazione su pista (autodromi e similari).
Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia
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presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA
• durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente.
PER I VEICOLI CON TARGA IN PROVA
• (art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la circolazione avviene senza l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l’utilizzo.
PER I VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE
• se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittimamente abilitato alla guida (legge 21/1992).
Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge, Xxxxxxxx eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali.
Art. 3 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio del Liechtenstein, del Principato di Monaco. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati, le cui sigle internazionali indicate sulla carta verde (da richiedere in fase di stipula) non siano sbarrate, è operante a condizione che sia stato rilasciato da Vittoria il certificato internazionale di assicurazione (carta verde, da richiedere in fase di stipula), che Xxxxxxxx rilascia su richiesta del Contraente.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza e le esclusioni di cui al precedente articolo 2.
La carta verde (da richiedere in fase di stipula) è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, Xxxxxxxx risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è stata rilasciata la carta verde (da richiedere in fase di stipula), cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde (da richiedere in fase di stipula), il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Xxxxxxxx: Xxxxxxxx eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 4 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive (vedi le relative Condizioni Speciali) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 5 - Sostituzione, cessione o annullamento del contratto
Nei casi di:
5.a vendita del veicolo, comprovata da regolare atto di vendita;
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5.b consegna in conto vendita del veicolo, comprovata attraverso il rilascio di apposita documentazione da parte del commerciante regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli;
5.c distruzione, radiazione o demolizione del veicolo, quest’ultima comprovata da copia del certificato di demolizione (ai sensi delle disposizioni vigenti in materia) rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale di casa costruttrice;
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5.d esportazione definitiva del veicolo, comprovata da attestazione del Pubblico Registro Automobilistico che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa d’immatricolazione;
5.e furto del veicolo, comprovato da denuncia presentata alle autorità.
Il Contraente è tenuto a restituire a Xxxxxxxx il certificato e la carta verde (se richiesta in fase di stipula) relativi al veicolo alienato. Nel caso di furto, il Contraente deve presentare la sola denuncia alle autorità. Al verificarsi di uno dei casi precedenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo relativo alla sospensione in corso di contratto, il Contraente può chiedere a Xxxxxxxx:
a) la sostituzione del contratto:
in questo caso il contratto sarà reso valido per un altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A (fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 del Provv. 72 del 16/04/2018), e conserverà la classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria) maturata. Xxxxxxxx prenderà atto della variazione, rilasciando i nuovi documenti, e procedendo all’eventuale conguaglio del premio.
Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo, non necessariamente nuovo, sussiste anche nel caso in cui la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengano contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale e, dunque, non in corso di contratto.
Nel caso di furto del veicolo, la sostituzione è consentita a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
b) la cessione del contratto (eccetto il caso di furto del veicolo):
in questo caso il contratto sarà ceduto con il veicolo, e Xxxxxxxx prenderà atto della cessione rilasciando a nome del nuovo acquirente del veicolo la nuova polizza, emessa per la residua durata del contratto, e domandando l’eventuale conguaglio del premio, calcolato sulla base della tariffa in vigore al momento della cessione, con i nuovi elementi di personalizzazione tariffaria. La nuova polizza conserverà sino a scadenza la stessa classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria) o situazione di “pejus” della poliza ceduta, e si estinguerà alla sua naturale scadenza senza che Xxxxxxxx rilasci attestazione dello stato di rischio. Per l’assicurazione del veicolo l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.
c) l’annullamento del contratto:
Nel caso di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva ad una sospensione di contratto, il suddetto rimborso del premio avviene dalla data della sospensione.
Per i contratti temporanei Xxxxxxxx non restituisce la maggiorazione di premio che è stata richiesta al momento della stipulazione del contratto.
in questo caso il contratto sarà annullato, e Xxxxxxxx restituirà su richiesta del Contraente la parte di premio RCA, al netto delle imposte di legge e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui il veicolo è stato alienato, a condizione che entro tale data siano stati restituiti il certificato e l’eventuale carta verde (se richiesta in fase di stipula). Nel caso di furto del veicolo, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
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Per i contratti con frazionamento del premio, Xxxxxxxx rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.
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Art. 6 - Successione del contratto
a) Decesso del Proprietario
Nel caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, Xxxxxxxx, a richiesta dell’erede legittimo che documenti il suo diritto alla successione, e previa restituzione del certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula), prenderà atto della nuova proprietà del veicolo rilasciando all’erede stesso un nuovo contratto, e domandando l’eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. Il nuovo contratto conserverà la stessa classe di merito interna e CU del contratto precedente, a condizione che l’erede risultasse convivente con il de cuius al momento della morte. Qualora l’erede fosse proprietario di un altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. Le evoluzioni delle classi di merito matureranno al termine della prima annualità assicurativa.
b) Mutamenti formali del proprietario del veicolo in ambiti societari
Nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una ditta individuale alla persona fisica o dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, il nuovo Proprietario può chiedere, restituendo certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula) del veicolo assicurato, di subentrare nel contratto in xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx (xxx quella CU sia quella Vittoria). Xxxxxxxx procederà all’emissione di un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione. Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui il veicolo ceduto venga alienato e sia richiesta l’assicurazione per altro veicolo.
Nel caso di Società di Capitali o di Persone, la stessa facoltà di cui al punto precedente è concessa nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda.
c) Veicolo in leasing o noleggio a lungo termine
Nel caso in cui il veicolo assicurato, in leasing operativo o finanziario, o a noleggio a lungo termine, sia acquistato dal soggetto utilizzatore (da almeno 12 mesi), le cui generalità devono essere registrate, quale intestatario temporaneo di tale veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, il nuovo Proprietario può chiedere, restituendo certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula) del veicolo assicurato, di subentrare nel contratto in xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx (xxx quella CU sia quella Vittoria). Xxxxxxxx procederà all’emissione di un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione
d) Xxxxxxx intestato a soggetto portatore di handicap
Nel caso in cui il veicolo assicurato, intestato ad un soggetto portatore di handicap, sia acquistato dal soggetto che ha abitualmente condotto il veicolo stesso (da almeno 12 mesi), purché le cui generalità siano registrate, quale intestatario temporaneo di tale veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, il nuovo Proprietario può chiedere, restituendo certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula) del veicolo assicurato, di subentrare nel contratto in xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx (xxx quella CU sia quella Vittoria). Xxxxxxxx procederà all’emissione di un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione.
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Art. 7 - Sospensione del contratto - valida solo se corrisposto il relativo premio Il Contraente può sospendere il contratto, comunicandolo a Vittoria e restituendo il certificato e la carta verde (se richiesta in fase di stipula). Xxxxxxxx in questo caso rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
La sospensione decorre dalla data di emissione dell’appendice.
Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto s’intende annullato e il premio pagato resta acquisito da Vittoria.
La riattivazione del contratto è consentita solo se il Proprietario/Assicurato, (o coniuge in comunione di beni) la forma tariffaria (bonus/malus, franchigia, ecc.) ed il settore tariffario non cambiano.
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La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo sia su di un veicolo diverso, ed in quest’ultimo caso solo se il precedente veicolo è stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente; tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione, come disciplinato dal precedente art. 5.
La riattivazione avviene prolungando la scadenza del contratto e delle relative rate intermedie per un periodo uguale a quello della sospensione.
Non è possibile sospendere il contratto nei seguenti casi:
• furto del veicolo;
• contratti di durata inferiore all’anno;
• contratti amministrati con “libro matricola”.
Art. 8 - Variazione dei dati del proprietario del veicolo assicurato
Il premio è determinato in base ai dati riportati in polizza con riferimento al veicolo, al proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), nonche’ ai dati contenuti nella tabella della sinistrosità pregressa riportata sull’attestazione dello stato del rischio. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a Vittoria ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto, in modo da consentire a Xxxxxxxx la sostituzione del contratto, che avviene al momento della presentazione della relativa idonea documentazione.
In caso di mancata comunicazione, Xxxxxxxx si riserva il diritto di esercitare rivalsa per le somme
che abbia pagato al terzo in proporzione tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto.
Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio
Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia, al Contraente di polizza, un’attestazione di rischio contenente le informazioni di seguito dettagliate:
a. la denominazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
b. il nome del Contraente se persona fisica,o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di Contraente persona giuridica;
c. il numero del contratto di assicurazione;
d. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
e. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
f. la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
g. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva e la classe di conversione universale, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
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h. l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
i. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato;
j. la firma dell’assicuratore.
Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni, l’attestazione di rischio dovrà contenerne indicazione.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l’attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.
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Xxxxxxxx non rilascia l’attestazione nel caso di:
• contratti che abbiano avuto durata inferiore all’anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
• contratti temporanei emessi a seguito della cessione del veicolo;
• contratti ceduti con l’alienazione del veicolo assicurato; salvo che il periodo di osservazione non risulti concluso.
In caso di furto totale del veicolo, Xxxxxxxx, a richiesta degli aventi diritto rilascia, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa presso Vittoria.
Il Contraente (o il Proprietario del veicolo) dovrà consegnare all’assicuratore l’attestazione sullo stato del rischio all’atto della stipulazione di un nuovo contratto per il veicolo al quale si riferisce l’attestazione.
Su richiesta del Contraente, dell’Assicurato, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, Xxxxxxxx, entro quindici giorni dalla richiesta, rilascia un duplicato dell’attestato di rischio relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione. Tale duplicato potrà essere rilasciato anche a persona incaricata purchè munita di delega scritta e di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.
Validità dell’attestazione di rischio
Nei casi di:
• documentata cessazione del rischio assicurato (demolizione, cessazione definitiva della circolazione per esportazione all’estero o riconsegna delle targhe, furto, vendita, consegna in conto vendita del veicolo),
• sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente di non aver circolato,
l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
L’attestato conserva la sua validità nel caso di stipula di un nuovo contratto sia se riferito allo stesso veicolo indicato nell’attestato, sia se riferito a veicolo diverso (appartenente allo stesso settore e della medesima tipologia) di proprietà dell’assicurato.
Decorsi 5 anni, l’Attestazione non è più valida.
Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri
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La denuncia del sinistro deve essere effettuata utilizzando il modulo fornito dall’Impresa (cosiddetto Modulo blu) ai sensi dell’articolo 143 Codice Delle Assicurazioni Private, entro e non oltre tre giorni dall’accadimento del sinistro.
Tale denuncia deve contenere il numero della polizza, il nome del Contraente/Assicurato e del Conducente nonché il suo codice fiscale, la data, il luogo e le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze provocate, il nome dei danneggiati, compresi eventuali terzi trasportati e degli eventuali testimoni oltre l’indicazione dell’Autorità che fosse intervenuta per i necessari rilievi.
Nel caso di applicazione della convenzione d’indennizzo diretto, art. 4 Informativa al Contraente, la denuncia di sinistro, da presentarsi entro tre giorni dall’avvenimento, deve contenere:
• per quanto concerne i danni al veicolo assicurato Xxxxxxxx e alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato Vittoria, il nomi dei due assicurati e dei conducenti, le targhe dei due veicoli coinvolti, la denominazione delle rispettive Imprese, la descrizione delle circostanze e della modalità del sinistro, le generalità di eventuali testimoni, l’indicazione dell’Autorità che fosse intervenuta per i necessari rilievi, il luogo, il giorno e
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le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l’entità del danno;
• nell’ipotesi di lesioni subite dal conducente Xxxxxxxx, l’età, l’attività e il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di cui all’art. 142 del Codice Delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazione da parte d’istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti, l’eventuale esame medico volto a determinae l’entità del danno corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Il Contraente/Assicurato si impegna a portare a conoscenza di Xxxxxxxx, entro quindici giorni dalla data di accadimento del sinistro, eventuali elementi istruttori emersi successivamente ciò, al fine di consentire a Vittoria di inquadrare correttamente il fatto in punto responsabilità e di comunicare, nei termini di cui alla Convenzione per l’indennizzo Diretto, alla Compagnia di controparte in ordine alla quota di responsabilità.
Xxxxxxxx si riserva ai sensi dell’articolo 1915 C.C. di valorizzare il pregiudizio ad essa arrecato in caso di omissione o ritardata presentazione della denuncia di sinistro.
In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma o da fax indirizzato alla sede della Compagnia. Alla denuncia devono seguire, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente pervenuti al Contraente/Assicurato.
Divieto di cessione del credito.
In caso di sinistro è fatta salva la facoltà per il contraente/assicurato di delegare il proprio carrozziere, anche non convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A., ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull’autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l’importo delle riparazioni effettuate e concordate, dall’assicurato/contraente o dal carrozziere, con il perito dell’Xxxxxxx.Xx perito incaricato dall’Impresa entro 2 giorni dalla messa a disposizione del veicolo da parte dell’assicurato, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l’assicurato/riparatore per effettuare la propria valutazione tecnica.
Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell’articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D.lgs. 209/2005, a meno che Vittoria Assicurazioni S.p.A. abbia prestato il proprio consenso alla cessione.
La richiesta di cessione di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata dovrà essere inviata all’agenzia presso cui è stato stipulato il contratto o, in alternativa, all’Ispettorato che ha in carico il sinistro di cui si discute.
Se entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell’assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata, l’Impresa non comunicherà il proprio esplicito diniego, il consenso si considererà acquisito e l’assicurato potrà far riparare il proprio veicolo dalla carrozzeria prescelta. In caso di cessione del credito non autorizzato, l’Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell’eventuale pregiudizio arrecato.
Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A.
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In presenza di una cessione del credito autorizzata o dell’utilizzo di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A., l’Impresa si impegna a riconoscere al contraente/assicurato, al momento del pagamento del sinistro, il rimborso (nella percentuale indicata in polizza) del premio imponibile pagato nell’ultima annualità assicurativa relativo alla garanzia r.c. auto
Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - elementi di personalizzazione
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 144 – comma 2 – del Codice delle Assicurazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione
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del contratto e relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, Vittoria ha diritto di rivalsa in tutto o in parte verso il Contraente, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Quanto sopra vale anche per la eventuale variazione della provincia di residenza e il C.A.P. dell’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico, o del locatario in caso di leasing.
Art. 12 - Pagamento del premio
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da Xxxxxxxx che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato previsto dalle disposizioni in vigore.
Art. 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
Art. 13 - Adeguamento del premio
Nel caso Xxxxxxxx intenda rinnovare il contratto a condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, mette a disposizione del Contraente le nuove tariffe in base alle vigenti disposizioni di Xxxxx, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto.
Art. 14 - Sostituzione del certificato
Xxxxxxxx rilascia il certificato al Contraente al momento del pagamento del premio o della rata di premio, e non oltre cinque giorni da tale data (articolo 127, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private).
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, Vittoria rilascia un duplicato previa autocertificazione del Contraente di non essere più in possesso dei relativi documenti, indicando la causa. Sul certificato di assicurazione sarà apposta l’evidenza di «duplicato».
Art. 15 - Gestione delle vertenze
Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Xxxxxxxx non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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Art. 16 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
Ai sensi dell’art. 122 comma 3°della Legge, in caso di furto totale del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno successivo alla denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte di premio netto R.C.A. pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione a Vittoria di
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copia della denuncia alle Autorità.
A seguito del furto totale del veicolo non è ammessa la sospensione del contratto.
Art. 17 - Contratti temporanei
Per i contratti di durata inferiore all’anno è esclusa la sospensione. È ammessa la sostituzione nel caso di trasferimento della proprietà o consegna in conto vendita del veicolo, o l’annullamento nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo; tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
Art. 18 - Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo, in quanto persona fisica, del Contraente. Se Contraente è persona giuridica (società di persone o di capitali o enti di qualsiasi genere), il foro competente è quello previsto dalla Legge.
Art. 19 - Elementi di personalizzazione
Tutti i dati forniti dal Contraente e/o dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza, sono utilizzati da Xxxxxxxx per la personalizzazione della tariffa applicata al contratto. Il Contraente e/o l’Assicurato devono pertanto comunicare a Vittoria, al momento della variazione, la modifica dei dati forniti al momento della stipulazione del contratto, e sono tenuti a corrispondere l’eventuale maggior premio conseguente alla variazione. In caso contrario Xxxxxxxx eserciterà diritto di rivalsa come previsto all’art. 2.
Nel caso di cointestazione del veicolo, saranno usati gli elementi di personalizzazione (dati del proprietario ed appartenenza ad eventuali convenzioni) riferiti al soggetto che, per la tariffa Vittoria, prevede un maggior rischio (maggior premio).
Art. 20 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge e relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 21 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Xxxxx.
Art. 22 - Procedimento di Mediazione
Ad eccezione delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del
D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Xxxxxxxx, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
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Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibililà di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la
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notifica alla Compagnia della relativa istanza: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
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Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo intemet dell’Organismo prescelto.
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Condizioni Speciali
Classe di merito universale (Classe CU)
Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale
In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al P.R.A o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
1. Per i veicoli ancora sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) (o della classe di merito CIP), l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
Nel caso di rischi già assicurati Xxxxxxxx:
a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
Tabella 1
5
4
3
2
1
0
Anni senza sinistri
09
10
11
12
13
14
Classe di merito C.U.
N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)
b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (esclusa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
A titolo di esempio:
• il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
• il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
• il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
• il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
• il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
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2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente tabella di conversione della classe CU.
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Tabelle di conversione della classe CU-contratti provenienti da altre Compagnie
stessa classe Vittoria della classe CU ad eccezione di: | |
Classe Vittoria | |
4 anni consecutivi in classe CU 1 | 1C |
3 anni consecutivi in classe CU 1 | 1B |
2 anni consecutivi in classe CU 1 | 1A |
veicolo assicurato in precedenza nella forma con | 07 |
franchigia, e senza sinistri negli ultimi 5 anni | |
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Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l’annualità successiva, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.
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Tabella 2
Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati | |||||
Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
01 | 01 | 03 | 06 | 09 | 12 |
02 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 |
03 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
04 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 |
05 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 |
06 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 |
07 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
08 | 07 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 08 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 09 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche
1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non vengano esibiti gli originali della carta/certificato di circolazione, o del foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero dell’appendice di cessione del contratto.
2. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
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d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al
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rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
• vendita;
• demolizione;
• furto di cui sia esibita denuncia;
• certificazione di cessazione della circolazione;
• definitiva esportazione all’estero;
• consegna in conto vendita,
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R.
n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;.
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa
assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
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k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
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Legge 02 Aprile 2007, n. 40 (“Legge Bersani”)
Xxxxxxxx, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo assicurato.
Il mantenimento della stessa classe CU sul nuovo veicolo può avvenire a condizione che vi siano tutti i seguenti presupposti:
a. si tratti di ulteriore veicolo rientrante nel settore tariffario per il quale vi sia l’obbligo di indicazione della classe CU;
b. si tratti di nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A.;
c. si tratti di nuovo contratto relativo a veicolo appartenente al medesimo settore tariffario del veicolo già assicurato;
d. l’intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo da assicurare che beneficia degli effetti della suddetta Legge sia in alternativa:
• la stessa persona intestataria al P.R.A. di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. La condizione vale anche per il caso di veicoli contestati al P.R.A. a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l’intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo;
• un familiare convivente con l’intestatario al P.R.A. di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. Vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di stato di famiglia; il documento deve essere acquisito e conservato nella cartellina di polizza;
e. i benefici della legge si applicano esclusivamente alle persone fisiche. Sono escluse pertanto le società, le ditte individuali, le associazioni ecc.
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In conseguenza di quanto ai precedenti punti, le condizioni speciali 1 - Bonus/Malus, 2 - Forma di tariffa Bonus Malus con Franchigia decrescente, troveranno applicazione solo per le parti non espressamente disciplinate dalla presente Legge e sopra indicate.
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1 - Bonus/Malus - forma di tariffa “bonus/malus”
1.1. La presente formula prevede riduzioni o aumenti di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi d’osservazione”, definiti dall’art. 4. Si articola in 26 classi di merito, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio come previsto dalla tabella che segue:
Classi di Bonus/Malus Vittoria | Coefficienti di determinazione del premio | Classi di Bonus/Malus Vittoria | Coefficienti di determinazione del premio |
1H | 0,344 | 06 | 0,660 |
1G | 0,346 | 07 | 0,720 |
1F | 0,348 | 08 | 0,750 |
1E | 0,351 | 09 | 0,780 |
1D | 0,370 | 10 | 0,820 |
1C | 0,390 | 11 | 0,880 |
1B | 0,410 | 12 | 0,940 |
1A | 0,440 | 13 | 1,000 |
01 | 0,470 | 14 | 1,150 |
02 | 0,510 | 15 | 1,600 |
03 | 0,560 | 16 | 2,200 |
04 | 0,580 | 17 | 3,500 |
05 | 0,620 | 18 | 5,000 |
1.2. All’atto della stipulazione, in assenza dei presupposti previsti per l’applicazione della “Legge Bersani”, il contratto è assegnato alla classe di merito Xxxxxxxx determinata secondo le seguenti regole:
a) se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella “Bonus/ Malus”: classe di merito corrispondente alla classe CU, calcolata secondo i criteri di cui al precedente articolo;
b) se relativo a veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico: classe di merito 14;
c) se veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico o dopo una cessione di contratto: classe di merito 14.
Sono inoltre previste eventuali agevolazioni per le classi di ingresso “Vittoria” rispetto alle classi CU, così come regolamentato dalle Norme e Tariffa Auto in visione presso tutti i punti vendita.
1.3. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a), b), c) il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo o il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
1.4. In mancanza di tale documentazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
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1.5. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito Vittoria di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive di seguito riportate. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, non sarà applicata alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale; per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli
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altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità. Pertanto, in conseguenza della semplice appostazione di riserva, in assenza di pagamento, non sarà applicato alcun addebito di malus. Nel caso di pagamento a titolo parziale, conconseguente applicazione dellapenalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
1.6. Nel caso che il contratto stipulato con Xxxxxxxx si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma “bonus/malus”, il contratto stesso è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito CU e Xxxxxxxx di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall’attestazione di cui all’art.10.
1.7. In mancanza della consegna dell’attestazione di rischio il contratto è assegnato alla classe
di merito 18 della tabella sopra riportata.
1.8. L’attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.
In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell’attestazione ovvero alla classe 14, a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro 5 anni dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione è stata rilasciata oppure successivamente.
1.9. La disposizione di cui al punto 1.7 non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione all’impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 144 della Legge gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza CU e Vittoria sulla base di tale dichiarazione.
1.10. Il Contraente che consegni l’attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l’assegnazione alla classe di merito prevista dall’attestazione medesima ed al rimborso dell’eventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio viene rimborsata da Xxxxxxxx entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, è conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità.
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1.11. Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di conversione universale. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio solo se rilasciata da società autorizzata a operare nel Paese a cui la medesima fa riferimento. Se, oltre alla predetta dichiarazione, è presentato altresì un attestato di rischio italiano in corso di validità tale da dimostrare continuità di copertura assicurativa, si procederà con assegnazione della classe di merito ottenuta applicando i criteri contenuti nella tabella 2 (paragrafo Condizioni Speciali).
1.12. Per le annualità successive si applica, anche per i contratti di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10, la disposizione del punto 5. La stessa disposizione si applica, altresì, all’atto di ciascun
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xxxxxxx, ai contratti nella forma “Bonus/Malus” in corso con Xxxxxxxx che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
Classe di assegnazione Vittoria in base ai sinistri “osservati” | |||||
Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
1H | 1H | 1E | 1B | 01 | 04 |
1G | 1H | 1D | 1A | 02 | 05 |
1F | 1G | 1C | 01 | 03 | 06 |
1E | 1F | 1B | 02 | 04 | 07 |
1D | 1E | 1A | 03 | 05 | 08 |
1C | 1D | 01 | 04 | 06 | 09 |
1B | 1C | 01 | 04 | 07 | 10 |
1A | 1B | 02 | 05 | 08 | 11 |
01 | 1A | 03 | 06 | 09 | 12 |
02 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 |
03 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
04 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 |
05 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 |
06 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 |
07 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
08 | 07 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 08 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 09 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1.13. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella rimborsando a Vittoria, all’atto del rinnovo del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà è concessa anche al Contraente che, alla scadenza annuale della polizza, non intende rinnovare il contratto con Xxxxxxxx, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 14.
1.14. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario Assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
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1.15. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nei casi previsti dall’articolo 5. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto totale, vendita, distruzione, demolizione o esportazione del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest’ultimo sia assicurato entro 5 anni dalla data di scadenza del contratto a cui l’attestato con la classe di merito che si intende applicare fa riferimento.
1.16. Qualora il veicolo oggetto di furto sia successivamente ritrovato, e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente conservando la classe di merito del contratto gravato dal furto, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al
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momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle classi di merito del contratto in corso. Il criterio di cui al presente punto si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
2 - Forma di tariffa Bonus Malus con Franchigia decrescente - Forma di tariffa “Bonus/Malus” e “Franchigia” congiunte
Riservata alle autovetture
Ove il contratto sia stato stipulato nella forma Bonus/Malus – precedente art. 4 - e sia stata prevista una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro, nell’ammontare indicato in polizza, il Contraente è tenuto a rimborsare a Vittoria l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia, ferme le norme e le regole evolutive previste dal precedente art. 5 - Bonus/Malus. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella di cui all’art. 4 “Bonus/Malus” offrendo a Vittoria il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri accaduti nel periodo di osservazione. Per ogni sinistro, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Xxxxxxxx l’importo di risarcimento rientrante nei limiti della franchigia fissa ed assoluta precisata in polizza.
Le franchigie evolveranno progressivamente all’atto del rinnovo del contratto, tenendo conto degli anni di assicurazione osservati in assenza di sinistri con qualsiasi grado responsabilità, coma da tabella che segue:
Anni in assenza di sinistri | Franchigia A | Franchigia B |
1° ANNO DI OSSERVAZIONE (ASSUNZIONE DEL CONTRATTO) | 500 | 750 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 460 | 700 |
430 | 650 | |
400 | 600 | |
360 | 550 | |
320 | 500 | |
290 | 450 | |
260 | 400 | |
220 | 350 | |
190 | 300 | |
150 | 250 | |
120 | 200 | |
80 | 150 | |
40 | 80 | |
10 | 20 |
Al verificarsi del primo sinistro, la franchigia sarà riparametrata sulla base della franchigia iniziale prescelta in fase di stipula contrattuale e riportata sul simplo di polizza.
Qualora il rimborso corrisponda all’intero importo di risarcimento del sinistro, il sinistro stesso si considera come non avvenuto e il Contraente fruirà delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive della tabella riportata nel precedente art. 4 “Bonus/Malus” Xxxxxxxx conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
3 - Rivalsa per guidatori di età inferiore a 26 anni compiuti valida solo se richiamata in polizza
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Il Contraente, qualora l’intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato abbia compiuto i 26 anni d’età, può pattuire l’inserimento di una rivalsa, con conseguente riduzione del premio di tariffa. Se è stata pattuita la rivalsa, con il richiamo sul frontespizio di polizza della presente condizione contrattuale, qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato risulti di età inferiore ai 26 anni, il Contraente sarà tenuto a rimborsare a Vittoria, entro il limite della somma indicata in polizza come rivalsa, quanto Xxxxxxxx ha pagato per il risarcimento dei danni.
Nel caso in cui il rimborso corrisponda all’intero risarcimento pagato da Xxxxxxxx, il Contraente
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fruirà delle riduzioni di premio risultanti dall’applicazione delle regole evolutive di cui ai relativi articoli.
Non vi sarà rivalsa nei confronti del Contraente quando il veicolo sia affidato a terzi per riparazioni, manutenzione o custodia e nel caso di uso per emergenza connessa a gravi esigenze di salute.
Qualora i 26 anni vengano compiuti in corso di contratto, alla prima successiva scadenza, Xxxxxxxx sottoporrà al Contraente la condizione tariffaria che prevede o esclude l’applicazione della rivalsa.
6 - Blocco del Malus - solo per autovetture
Ai contratti in corso con classe di merito interna uguale o inferiore alla 5, nel caso in cui nel periodo di osservazione sia stato causato un solo sinistro R.C.A. valido per la determinazione del malus, non verrà applicata l’evoluzione in malus della classe di merito Xxxxxxxx.
Il contratto pertanto, per l’annualità successiva non subirà la penalizzazione del malus prevista dal precedente articolo 1 “Bonus/Malus”, ma sarà mantenuta la stessa classe di merito Vittoria in corso.
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La classe C.U. seguirà l’evoluzione di cui alla tabella 2 delle Condizioni Generali.
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Condizioni Aggiuntive
Non comprese nella garanzia obbligatoria R.C.A.
Xxxxxxxx inoltre assicura, sulla base delle seguenti “Condizioni Aggiuntive”, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”, salvo quanto previsto dalle specifiche garanzie.
• Per gli autoveicoli adibiti a scuola guida: l’assicurazione vale anche per la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
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• Per autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico: l’assicurazione vale anche per la responsabilità del conducente, del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
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Garanzie Complementari RCA New
valido solo se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il rispettivo premio
1. R.C. dei trasportati
La garanzia copre i rischi della responsabilità civile personale autonoma dei trasportati verso terzi per i fatti connessi con la circolazione del veicolo identificato in polizza e non compresi nelle previsioni dell’assicurazione obbligatoria.
L’assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile.
2. Spese per dissequestro
La garanzia prevede il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, sino al limite di Euro 200 purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Xxxxxxxx, in caso di forzata sosta del veicolo identificato in polizza a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali. L’assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.
3. Guida di Prova in attesa superamento esami
L’assicurazione di Responsabilità Civile è operante anche quando alla guida del veicolo assicurato si trovi persona che abbia superato con esito favorevole l’esame teorico d’idoneità alla guida presso l’Ispettorato della Motorizzazione e stia effettuando guide di prova al fine del superamento dell’esame pratico, nel pieno rispetto delle disposizioni normative previste in materia.
Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami teorici, di abilitazione provvisoria alla guida (“foglio rosa”), nonché tutta la documentazione utile ad accertare che la guida è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti.
4. Danni da inquinamento
La garanzia prevede il risarcimento dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è in circolazione (stazionante su area privata), con il limite di Euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.
5. Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente
La garanzia prevede il rimborso all’Assicurato, sino alla concorrenza di Euro 200 per evento, conducente del veicolo descritto in polizza, delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, ai sensi di Legge, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione che siano avvenuti durante il periodo di validità dell’assicurazione e abbiano provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l’Assicurato venga prosciolto
o assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.
6. Ricorso terzi da incendio
La garanzia prevede il rimborso delle somme che il proprietario sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall’incendio, scoppio, esplosione del veicolo compreso il carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.
La garanzia opera per i danni non derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato, con il limite di Euro 150.000 per evento. L’assicurazione non comprende i danni:
• alle cose in uso, custodia, possesso dell’Assicurato, ad eccezione del locale da lui condotto in locazione ed adibito ad autorimessa del veicolo assicurato;
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• a cose di persone non considerate “terzi” ai sensi della Legge;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, salvo quanto previsto al precedente punto “Danni da inquinamento”.
7. Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autovetture
A parziale deroga dell’art. 2, Xxxxxxxx rinuncia all’azione di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate su autovetture purché il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati indicato sulla carta di circolazione.
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8. Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta
A parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni e Rivalsa”, Xxxxxxxx rinuncia all’azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro.
In ogni caso Xxxxxxxx non procederà con il proprio diritto di rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze fisiche subite dal conducente nel sinistro.
9. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada, Xxxxxxxx rinuncia al diritto di rivalsa che le compete solo nei casi in cui il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore o uguale a 1,5 gr/l.
In caso di tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5 gr/l, Xxxxxxxx conserva il proprio diritto di rivalsa nei confronti del solo conducente del veicolo, a condizione che il proprietario o il locatario nel caso di leasing non fosse a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente al momento dell’affidamento del veicolo, come segue:
- in caso di tasso alcolemico da 1,51 gr/l a 2,00 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 5000,00 per sinistro;
- in caso di tasso alcolemico da 2,01 gr/l a 2,50 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 10.000,00 per sinistro;
- in caso di tasso alcolemico pari o superiore a 2,51 gr/l sarà applicata rivalsa fino ad un massimo di € 20.000,00 per sinistro.
10. Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Valida solo per veicoli intestati a Società - Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing, non fosse a conoscenza dello stato di tossico dipendenza del conducente al momento dell’affidamento del veicolo.
11. Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate
Xxxxxxxx, a parziale deroga dell’art. 2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà di Vittoria di risarcire il danno in proporzione
12. Estensione periodo di copertura a 30 giorni
Relativamente alla sola garanzia RCA il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in polizza o fino alla stipula di eventuale contratto con altra Compagnia di Assicurazione (qualora la stipula avvenga entro il predetto periodo di trenta giorni).
Nel caso di scadenze intermedie, la garanzia RCA si considera in vigore fino alle 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.
13. Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori
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A parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni e Rivalsa”, Xxxxxxxx rinuncia al diritto di rivalsa per i danni da circolazione arrecati a terzi dalla conduzione del veicolo assicurato da parte di un figlio minore convivente dell’intestatario al P.R.A. del veicolo, e di persone minori soggette a tutela dell’intestatario al P.R.A. sempre con lui conviventi, purché la circolazione avvenga a insaputa dell’intestatario al P.RA. del veicolo indentificato in polizza, e non si ravvisi la colpa grave del genitore per il comportamento del minore.
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Garanzia Complementare GOLD
valida solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio
1. R.C. dei trasportati
(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)
La garanzia copre i rischi della responsabilità civile personale autonoma dei trasportati verso terzi per i fatti connessi con la circolazione del veicolo identificato in polizza e non compresi nelle previsioni dell’assicurazione obbligatoria.
L’assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile.
2. Spese per dissequestro
La garanzia prevede il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, sino al limite di Euro 300 purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Xxxxxxxx, in caso di forzata sosta del veicolo identificato in polizza a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali. L’assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.
3. Guida di Prova in attesa superamento esami
L’assicurazione di Responsabilità Civile è operante anche quando alla guida del veicolo assicurato si trovi persona che abbia superato con esito favorevole l’esame teorico d’idoneità alla guida presso l’Ispettorato della Motorizzazione e stia effettuando guide di prova al fine del superamento dell’esame pratico, nel pieno rispetto delle disposizioni normative previste in materia.
Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami teorici, di abilitazione provvisoria alla guida (“foglio rosa”), nonché tutta la documentazione utile ad accertare che la guida è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti.
4. Danni da inquinamento
La garanzia prevede il risarcimento dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è in circolazione (stazionante su area privata), con il limite di Euro 40.000 per sinistro e per anno assicurativo.
5. Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente
LINEA STRADA CLASSIC
La garanzia prevede il rimborso all’Assicurato, sino alla concorrenza di Euro 300 per evento, conducente del veicolo descritto in polizza, delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, ai sensi di Legge, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione che siano avvenuti durante il periodo di validità dell’assicurazione e abbiano provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l’Assicurato venga prosciolto o assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.
6. Ricorso terzi da incendio
La garanzia prevede il rimborso delle somme che il proprietario sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall’incendio, scoppio, esplosione del veicolo compreso il carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.
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La garanzia opera per i danni non derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato, con il limite di Euro 300.000 per evento. L’assicurazione non comprende i danni:
• alle cose in uso, custodia, possesso dell’Assicurato, ad eccezione del locale da lui condotto in locazione ed adibito ad autorimessa del veicolo assicurato;
• a cose di persone non considerate “terzi” ai sensi della Legge;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, salvo quanto previsto al precedente punto “Danni da inquinamento”.
7. Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autovetture
A parziale deroga dell’art. 2, Xxxxxxxx rinuncia all’azione di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate su autovetture purché il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati indicato sulla carta di circolazione.
8. Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta
(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)
A parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni e Rivalsa”, Xxxxxxxx rinuncia all’azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro.
In ogni caso Xxxxxxxx non procederà con il proprio diritto di rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze fisiche subite dal conducente nel sinistro.
9. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)
Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada, Xxxxxxxx rinuncia al diritto di rivalsa che le compete solo nei casi in cui il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore o uguale a 1,5 gr/l.
In caso di tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5 gr/l, Xxxxxxxx conserva il proprio diritto di rivalsa nei confronti del solo conducente del veicolo, a condizione che il proprietario o il locatario nel caso di leasing non fosse a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente al momento dell’affidamento del veicolo, come segue:
- in caso di tasso alcolemico da 1,51 gr/l a 2,00 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 5000,00 per sinistro;
- in caso di tasso alcolemico da 2,01 gr/l a 2,50 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 10.000,00 per sinistro;
- in caso di tasso alcolemico pari o superiore a 2,51 gr/l sarà applicata rivalsa fino ad un massimo di € 20.000,00 per sinistro.
10. Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)
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Valida solo per veicoli intestati a Società - Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing, non fosse a conoscenza dello stato di tossico dipendenza del conducente al momento dell’affidamento del veicolo.
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11. Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate
(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)
Xxxxxxxx, a parziale deroga dell’art. 2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà di Vittoria di risarcire il danno in proporzione.
12. Estensione periodo di mora a 30 giorni
Estensione del periodo di mora per tutte le garanzie presenti in polizza fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza intermedia/annuale indicata in polizza o fino alla stipula di eventuale contratto con altra Compagnia di Assicurazione (qualora la stipula avvenga entro il predetto periodo di trenta giorni).
13. Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori
A parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni e Rivalsa”, Xxxxxxxx rinuncia al diritto di rivalsa per i danni da circolazione arrecati a terzi dalla conduzione del veicolo assicurato da parte di un figlio minore convivente dell’intestatario al P.R.A. del veicolo, e di persone minori soggette a tutela dell’intestatario al P.R.A. sempre con lui conviventi, purché la circolazione avvenga a insaputa dell’intestatario al P.RA. del veicolo indentificato in polizza, e non si ravvisi la colpa grave del genitore per il comportamento del minore.
14. Garanzia Caso fortuito
La garanzia RCA è operante nei confronti dei terzi trasportati sul veicolo assicurato anche nella previsione di sinistro accaduto esclusivamente a seguito di caso fortuito, intendendo per caso fortuito qualunque fattore imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell’evento, ponendosi come unica causa efficiente di esso.
Auto sostitutiva
Garanzia valida solo per autovetture ad uso privato. Da vendersi in abbinamento alle Garanzie Complementari RCA New/Gold
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Xxxxxxxx prevede il rimborso, sino al massimo di euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo, della somma pagata e documentata sostenuta per il noleggio di un auto di cortesia, a seguito di sinistro indennizzabile RCA, rubricato come Card gestionario e/o concorsuale da Xxxxxxxx. Il rimborso avrà seguito solo per i giorni di fermo tecnico, documentati da perizia fiduciaria stabilita da un perito Xxxxxxxx, e comunque non oltre 5 giorni complessivi di noleggio, la garanzia si intende operante solo in caso di riparazione effettuata presso una carrozzeria convenzionata Xxxxxxxx. Resta intesa che il rimborso previsto con tale garanzia non potrà essere cumulabile con eventuale analogo risarcimento ottenuto con il pagamento del sinistro RCA.
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Sezione Vincoli
Condizioni di vincolo
valide solo se richiamate in polizza
In polizza vanno riportati il codice del “Tipo Vincolo” come indicato ai successivi punti, la data di scadenza del vincolo e la denominazione e sede dell’Ente Vincolante.
1) Tipo Vincolo “A” - “B”
per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale o uguale (se quest’ultimo ha durata 12 mesi) e con contratto emesso senza tacito rinnovo.
La presente polizza è vincolata e pertanto Xxxxxxxx si obbliga per la durata del contratto (12 mesi), indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico a:
a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell’Ente;
b. comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente Vincolante è fin d’ora autorizzato dal Contraente.
2) Tipo Vincolo “C” - “D”
per i veicoli locati in leasing, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing o uguale (se quest’ultimo ha durata 12 mesi) e con contratto emesso senza tacito rinnovo.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente Vincolante indicato in polizza ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente sino alla data di scadenza pure riportata in polizza, Xxxxxxxx si impegna nei confronti dell’Ente (per la durata del contratto - 12 mesi -) a:
a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell’Ente;
b. comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
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Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al veicolo, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto all’Ente Vincolante nella sua qualità di Proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato, con il consenso scritto dell’Ente.
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V I N C O L I
LINEA STRADA CLASSIC
Note
N O T E
LINEA STRADA CLASSIC
Note
N O T E
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
PB013901XARC-EDZ-0119 - LINEA STRADA CLASSIC - R.C. AUTO - AUTOVETTURE