CONTRATTO
Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Roncoferraro
Via Xxxxx, 11 – 46037 Roncoferraro Tel: 0000 000000 Fax: 0000 000000 e-mail uffici: xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx
CON LA “LA QUERCIA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ ONLUS DI ROVERBELLA
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI MUSICOTERAPIA PER LE CLASSI 4^A – A^B – 4^C -5^A-5^B SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL D’ARIO
Codice CIG n. ZB0202B592 Codice CUP n. B86D16000440004
TRA
L’ Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Roncoferraro rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica XXXXXXXX PATRIA nata a MN il 28.05.1965 domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Roncoferraro via X. Xxxxx 11 CODICE FISCALE 93034890207, di seguito abbreviato in Istituto Comprensivo
E
LA QUERCIA Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus con sede in via Don X. Xxxxxxxx, 5/a Roverbella – CF. e P.IVA 01534160203 iscritta all’Albo Regionale delle cooperative Sociali, rappresentata legalmente dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Mantova (Mn) il 06/02/1971 e residente a Roverbella in Via Goito n. 41/A1 e di seguito abbreviata in Cooperativa;
PREMESSO CHE
• l’art.7 comma 6 del d.Lgs. n. 165/2001 prevede che l’Istituto possa conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti esterni di provata competenza qualora all’interno dell’amministrazione non sia possibile conferire tali incarichi a personale in servizio;
• nessun docente interno si è reso disponibile per il progetto sopra citato;
• è pervenuto il preventivo della ditta LA QUERCIA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ ONLUS DI ROVERBELLA relativo al progetto di musicoterapia;
• il preventivo della cooperativa risponde agli obbiettivi che il progetto di musicoterapia si prefigge di raggiungere;
• che la determina dirigenziale di indizione relativa al progetto di musicoterapie n. 4706 C15 del 05/10/2017;
• il regolamento di Istituto per il reperimento degli esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 ottobre 2013 con delibera n. 36 e modificato in data 8 ottobre 2015 (Titolo II – Art. 8 Limite di spesa diretta del Dirigente scolastico, elevata ad € 7.000) è tuttora in vigore;
• l’art. 40 del D.I. 44/01 prevede che l’Istituzione scolastica possa stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
• si intende stipulare un contratto di prestazione occasionale con la LA QUERCIA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ XXXXX XX XXXXXXXXXX al fine di realizzare il Progetto di musoterapia della scuola primaria di Castel d’Ario;
• i contratti d’opera sono regolati dall’art.2222 C.C. e seguenti;
• le parti intendono con il presente accordo definire i termini e le condizioni che disciplineranno il contratto di prestazione d’opera di cui sopra;
FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – LE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;
ART. 2 OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione del progetto “Musicoterapia” con l’ esperto per le classi quarte e quinte della scuola primaria di Castel d’Ario;
ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La Cooperativa svolge i servizi richiesti, assicurando la piena esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 1, mediante l’esperto sig. Xxxxxx Xxxxxxxx adeguatamente preparato e qualificato, in possesso dei relativi titoli di studio e/o professionali richiesti dall’avviso di cui sopra.
La Cooperativa si impegna, qualora le necessità del servizio lo richiedano, ad accettare variazioni orarie di erogazione del servizio.
L’ attività del servizio si svolgerà presso la scuola primaria di Castel d’Ario.
ART. 4 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa si impegna:
a) a rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai vigenti contratti, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio;
b) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
c) a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) a stipulare polizza assicurativa RCT (bambini terzi tra loro) per un’idonea copertura di eventuali incidenti che possano accadere agli operatori e/o agli utenti durante lo svolgimento dei servizi previsti nel presente contratto;
e) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente e dei terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti;
f) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio ed ai propri familiari;
g) a garantire, per tutta la durata della convenzione, il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio;
ART. 5 - ULTERIORI OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA IN MATERIA DI PERSONALE
L’ esperto di Musicoterapia nella persona del sig. Xxxxxx Xxxxxxxx , al fine di garantire la necessaria continuità educativa specialistica, non deve essere variato per tutta la durata del presente contratto; eventuali sostituzioni provvisorie e/o definitive sono consentite solo a seguito di evenienze eccezionali e straordinarie previamente comunicate al Dirigente Scolastico.
ART. 6 - CONTROLLI
Sul servizio svolto dalla Cooperativa sono riconosciute al Dirigente scolastico ampie facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune.
La cooperativa è, altresì, tenuta a fornire all’Istituto la seguente documentazione:
• una relazione finale sull’attività svolta dalla quale risultino i servizi prestati;
• tutte le precisazioni ed i chiarimenti che vengono richiesti;
• una relazione annuale contenente la descrizione complessiva delle attività svolte, la valutazione sul funzionamento ed i risultati conseguiti, nonché indicazioni sui possibili sviluppi.
ART. 7 - DURATA
Il presente contratto ha validità dal mese di ottobre 2017 sino al mese dicembre 2017. Salco diverse disposizioni didattiche dell’Istituto.
Il servizio si svolgerà presso le classi quarte e quinte della scuola primaria di Castel d’Ario.
Il calendario verrà fornito dall’insegnante responsabile sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxxxx e le ore da svolgere sono 50.
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ART. 8 – CORRISPETTIVO
Le ore da effettuare sono 50 ore per un importo orario di € 37,50 IVA compresa (totale massimo € 1.850,00 IVA compresa).
Che l’importo relativo agli strumenti e al materiale necessario allo svolgimento del laboratorio di musicoterapia non dovrà eccedere € 200,00 IVA compresa.
Che il totale della prestazione non dovrà eccedere € 2.075,00 IVA compresa.
Al termine della prestazione l’Istituto Comprensivo verserà, a termini di legge, a mezzo mandato, l’importo imponibile di € 1.976,19 (unica fattura elettronica unica) quale compenso globale ed onnicomprensivo per tutte le prestazioni effettuate in attuazione del presente contratto, dietro regolari presentazioni di fatture elettroniche da parte della cooperativa intestate a:ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCOFERRARO nel rispetto delle norme, relative ai tempi amministrativo - burocratici dell'Ente. L'accredito verrà effettuato su conto dedicato – bonifico bancario - da fornire all’Istituto comprensivo di Roncoferraro, con scadenza di 30 giorni dal ricevimento della stessa, e sarà eseguito tramite l’Istituto Cassiere dell’Istituto Comprensivo, sul conto corrente comunicato dalla cooperativa ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010, ai sensi dell’art.10, c.1,
n.18 del DPR 633/722 dopo che è pervenuta tutta la documentazione citata nel punto n.5.
Pertanto l’I.C. provvederà a versare direttamente all’ERARIO l’IVA addebitata sulla fattura di € 98,81 e pagherà alla cooperativa l’imponibile.
L’Istituto emetterà i mandati di pagamento come da fattura emessa dalla cooperativa.
Eventuali spese di bonifici bancari/postali saranno a Vs carico.
La fattura elettronica relative alla prestazione effettuata dovranno pervenire all’Istituto comprensivo al termine dell’attività.
b) Il corrispettivo di cui al precedente punto a), verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:
• Presentazione di regolare fattura elettronica come previsto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.
• A tal fine, si comunicano le informazioni che dovranno essere indicate in via obbligatoria nella fattura elettronica:
• Codice univoco ufficio = UFID3K (corrispondente al codice IPA dell’ufficio destinatario della fattura - sezione “Dati trasmissione” del documento “formato della fattura elettronica” di cui all’all. A del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55);
• Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica = 93034890207 (sezione “Cessionario Committente” del documento “formato della fattura elettronica” di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55).
• Codice unico progetto B86D16000440004.
• Codice Identificativo Gara ZB0202B592.
• L’importo dell’IVA, come previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di scissione dei pagamenti (o split payment) , introdotta dalla Legge di Stabilità 2015
n. 190 del 23/12/2014 art.1 comma 629, la fattura dovrà riportare la dicitura “scissione dei pagamenti” o, nell’ambito della nuova versione 1.1 della Fattura PA (esecutiva dal 03/02/2015) il carattere “S” corrispondente a “scissione dei pagamenti”.
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
a) Il presente contratto può essere risolto da parte di uno dei due contraenti nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute con raccomandata A/R o via PEC.
b) L’Istituto Comprensivo ha, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto, in caso di:
• gravi inadempienze dell’esperto atte a compromettere il risultato del servizio;
• reiterate violazioni degli obblighi assunti con il presente contratto anche a seguito di diffide formali da parte dell’Istituto Comprensivo
• sospensione o abbandono o mancata esecuzione da parte dell’esperto dei servizi affidati;
• atti di frode o negligenza grave;
• fallimento dell’esperto;
• il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di contratto, così come previsto ex art.3, numero 8, capoverso 9-bis, L. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010.
c) La condotta dell’esperto dovrà essere conforme al codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore dal 07/06/2013 (DMPI n.62 del 16 aprile 2013). In caso di violazione degli obblighi derivante dal codice, il contratto verrà risolto immediatamente.
L’Istituto Comprensivo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, ha la facoltà di affidare il servizio a terzi, a danno dell’esperto.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei
dati personali, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza.
Art. 11 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986
n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d’uso.
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Mantova.
L’Istituto Comprensivo nomina quale referente l’insegnante responsabile del Progetto Xxxxx Xxxxxxxxxxx, a cui la cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere tecnico/organizzativo.
Letto, confermato e sottoscritto. | ||
Prot. n. 4707/ C15 | ||
Roncoferraro, lì 05/10/2017 Per L’Istituto Comprensivo | Per la | LA QUERCIA Società |
Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus Il Dirigente Scolastico | Il Presidente | |
(Dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxx) | (Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx) |
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensie per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
BL