Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 16142/22. Subject Codes: AELE 49 EEE 00 X 00 ISL 39 FL 35 MI 957 JUR 801 CYBER 411 TELECOM 530 XXXXX 452 COPS 618 COSI 329 CSC 592 JAI 1699. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (regolamento sulla cibersicurezza). Commission Document Number: COM(2022) 742 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 15 dicembre 2022. Interinstitutional Files: 2022/0429(NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5092048339384655262_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2022/0429(NLE)
Bruxelles, 15 dicembre 2022 (OR. en)
16142/22
AELE 49
EEE 00
X 00
ISL 39
FL 35
MI 957
JUR 801
CYBER 411
TELECOM 530
XXXXX 452
COPS 618
COSI 329
CSC 592
JAI 1699
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 15 dicembre 2022
Destinatario: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2022) 742 final
Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (regolamento sulla cibersicurezza)
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 742 final.
All.: COM(2022) 742 final
16142/22 mc
RELEX 4 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.12.2022
COM(2022) 742 final 2022/0429 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE
(regolamento sulla cibersicurezza)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1. OGGETTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE.
2. CONTESTO DELLA PROPOSTA
2.1. L'accordo SEE
L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1º gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.
2.2. Il Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.
2.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE
Si prevede che il Comitato misto SEE adotti la decisione del Comitato misto SEE ("atto previsto") relativa alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE.
Scopo dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE)
n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza")1.
L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE
La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
1 GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.
L'accluso progetto decisione del Comitato misto SEE prevede, per gli Stati EFTA-SEE, il diritto di partecipare alle attività dell'ENISA, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.
4. BASE GIURIDICA
4.1. Base giuridica procedurale
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"2.
4.1.2. Applicazione al caso concreto
Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
4.2. Base giuridica sostanziale
La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale degli atti giuridici dell'UE da integrare nell'accordo SEE.
Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2. Applicazione al caso concreto
Poiché la decisione del Comitato misto integra il regolamento (UE) 2019/881 nell'accordo SEE, è opportuno basare la decisione del Consiglio proposta sulla stessa base giuridica
2 Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
sostanziale dell'atto integrato. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.
4.3. Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo SEE.
5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO
Poiché l'atto del Comitato misto SEE modificherà l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE, è opportuno pubblicarlo, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2022/0429 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE
(regolamento sulla cibersicurezza)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo3, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) L'accordo sullo Spazio economico europeo4 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.
(2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101).
(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE.
(5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
3 GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
4 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
5 Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE)
n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente