ACCORDO QUADRO
AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Servizio Opere Pubbliche
Oggetto: ACCORDO QUADRO “2021-2023: MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE”
AFFIDAMENTO DEL LOTTO N.
(CIG
) RELATIVO A
ACCORDO QUADRO
CON DISPOSIZIONI GENERALI DI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
L’anno duemilaventuno, il giorno ( ) del mese di tra:
• , nato a , il . . , il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, P. IVA e C.F. 06396970482, che legalmente rappresenta, d’ora innanzi denominata “Comune”;
• Sig. , nat a il , il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale Legale Rappresentante della , con sede in ( ), via , P. IVA e C.F. , iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. ;
PREMESSO:
• che con Determinazione dirigenziale n. ( R.G.) del , è stata affidata alla
la prestazione contrattuale in oggetto, al netto del ribasso unitario del % fino alla concorrenza della somma di € al netto di I.V.A.;
• che la spesa viene finanziata interamente con fondi propri dell’Amministrazione Comunale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro Lotto 1
Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la manutenzione della part i meccaniche, elettriche, elettroniche ed idrauliche dei veicoli di proprietà comunale con massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 q (v. allegato “ ”), compresi tut t i i congegni comandat i in modo oleodinamico o pneumatico e gli eventuali allestimenti , da eseguirsi nell’arco dell’intera durata contrattuale e fino comunque alla concorrenza dell’importo massimo stimato di cui al successivo art. 2. La finalità dell'Accordo è quella di garantire costantemente il mantenimento della sicurezza e dell’efficienza degli automezzi in dotazione all’Amministrazione comunale.
Sono compresi nell’Accordo tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto a regola d’arte e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto-capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall’ordine di lavoro.
Nel presente servizio non sono predeterminabili il numero di interventi che dovranno essere eseguiti. La frequenza delle attività richieste potrà altresì variare nel corso dell’anno e in presenza di specifiche necessità dell’Amministrazione. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti dell’appaltatore, costituendo unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi. Pertanto, l’impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato nell’Accordo Quadro.
Gli interventi eseguiti saranno contabilizzati applicando i prezzi previsti dai listini allegati al presente atto, sui quali
sarà operato il ribasso percentuale offerto in sede di gara, e gli altri prezzi unitari parimenti offerti in sede di gara e riepilogati comunque nella seguente tabella:
[INSERIRE LA TABELLA DI RIFERIMENTO RELATIVA AL LOTTO DI CUI TRATTASI]
Voci di costo specifiche | Ribasso percentuale offerto da applicare |
Elenco di alcuni servizi standard | Prezzo offerto in sede di gara da applicare |
Il presente atto stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti applicativi.
La sottoscrizione del presente contratto-capitolato implica da parte dell'Appaltatore la piena conoscenza ed accettazione delle norme generali e particolari che lo regolano.
Nel corso della validità del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei veicoli, dandone comunicazione all’Impresa aggiudicataria. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a effettuare le prestazioni oggetto d’appalto anche su veicoli che verranno inseriti nel parco macchine comunale dopo la stipula dell’Accordo Quadro, alle stesse condizioni previste nello stesso, ed anche qualora i veicoli di nuova acquisizione fossero prodotti da Case diverse rispetto a quelle dei mezzi attualmente in dotazione. L’Impresa aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto ad indennità, rimborsi o altre corresponsioni di denaro in caso di dismissione di uno o più veicoli facenti parte l’autoparco comunale. Qualora l’officina non sia attrezzata per operare sul nuovo veicolo la S.A. potrà rivolgersi ad altra officina autorizzata senza che il contraente possa vantare alcuna pretesa o indennizzo in merito.
Art. 2 - Ammontare dell'Accordo Quadro; listini
Il presente Accordo, relativo al Lotto n. (“ ”) di cui al bando ed al disciplinare di gara, ammonta a complessivi € (diconsi euro ) IVA esclusa, ripartiti come segue per ciascuna annualità:
a) 1^ annualità - €
b) 2^ annualità - €
c) 3^ annualità - €
oltre I.V.A. oltre I.V.A. oltre I.V.A.
Tale corrispettivo massimo di servizi affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che, presumibilmente, potrebbero essere stipulati in virtù dell’Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo sopra citato, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione di quanto richiesto con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi, quantunque pur sempre nei limiti definiti dal presente accordo.
I singoli contratti applicativi si baseranno sulla tabella sopra riportata e sui listini oggi allegati dall’appaltatore, il quale li dichiara attualmente in vigore. L’appaltatore si obbliga a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno gli aggiornamenti di tali listini e/o gli ulteriori e diversi di cui l’impresa dovesse dotarsi nel corso del rapporto contrattuale, ovvero si obbliga, entro il medesimo termine del 31 gennaio, a trasmettere dichiarazione con la quale attesta che i listini già in vigore non sono stati aggiornati, né integrati o sostituiti.
L’importo sopra indicato si intende in ogni caso comprensivo di:
a) approvvigionamento dei materiali e relativa manodopera necessaria per i singoli interventi;
b) mezzi d’opera ed attrezzi/utensili appropriati e/o eventuale utilizzo di manodopera specializzata che si rendesse necessaria;
c) quant’altro occorra per rendere il servizio compiuto a perfetta regola d'arte (ivi compresi i costi aziendali
connessi a quanto previsto dai successivi art. 4, comma 8, art. 5, comma 1 e art. 6, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del contratto-capitolato o nei contratti applicativi.
L’Appaltatore dichiara espressamente la propria disponibilità a:
1. esecuzione in contemporanea di più contratti applicativi;
2. eseguire singoli interventi di modesta entità economica.
Art. 3 - Durata dell'Accordo Quadro
La durata del presente accordo quadro è di n. 36 mesi e decorre dalla data della sua stipula, indipendentemente dal fatto che l’importo del tetto massimo di spesa complessiva non venga raggiunto entro tale termine e salvo, invece, che l’importo del tetto massimo di spesa complessiva venga raggiunto in un termine minore.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico entro il termine di 36 mesi, di estendere la durata dell’Accordo Quadro fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi naturali e consecutivi, senza che ciò dia luogo a pretese economiche aggiuntive da parte dell’Appaltatore.
In ogni caso, la durata dell’Accordo Quadro non può superare i quattro anni.
Qualora alla data di scadenza (originaria o prorogata) dell’accordo quadro fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto da tali contratti applicativi per l’ultimazione dei lavori. La prosecuzione di tali lavori oltre la scadenza dell’Accordo Quadro non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere ulteriori compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.
Art. 4 - Contratti applicativi; tempi e modalità di intervento; collaudo e garanzia sugli interventi
Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei singoli contratti applicativi e dettagliati nei relativi preventivi emessi dall’appaltatore. La durata dei contratti applicativi sarà singolarmente specificata negli stessi: ciascun intervento dovrà pertanto essere eseguito entro il termine stabilito nel preventivo redatto dall’appaltatore, salvo diversa esigenza che l’Amministrazione farà presente al momento della richiesta di intervento.
I singoli contratti applicativi generati dall’Accordo Quadro avranno la forma di semplice “ordinativo” - trasmesso tramite mail, fax, consegna a mano, oppure, nei casi di maggiore urgenza, verbalmente da parte del dipendente incaricato con, in quest’ultimo caso, successiva ratifica scritta dell’ordine trasmesso - e si intendono conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’Affidatario. L’appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
Xxxxx restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, l'appaltatore sarà attivato su contatto da parte del Referente Tecnico dell'Amministrazione, od altro personale a ciò delegato, e la prestazione dovrà articolarsi secondo le seguenti tempistiche contrattuali:
1) emissione di preventivo entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi all’ordinativo od al ritiro/recupero del veicolo, se antecedente; il preventivo dovrà indicare:
1.1) targa, tipologia e servizio comunale di appartenenza del mezzo;
1.2 lettura dei km o delle ore di lavoro;
1.3) costo della manodopera;
1.4) tipologia dei ricambi e loro costo, con indicazione del codice identificativo di cui ai listini allegati ed espressa indicazione altresì se trattasi di ricambi originali oppure no;
1.5) costo di eventuali servizi accessori, se espressamente autorizzati;
2) verifica del preventivo da parte dell’Amministrazione comunale, la quale, in caso di esito favorevole, trasmetterà l’accettazione del medesimo con le stesse modalità di cui al comma 2.
Tutti gli interventi che non presentino complessità o problemi di reperimento dei pezzi di ricambio, comunicati dall’appaltatore al momento del preventivo, dovranno essere eseguit i entro tre giorni dall’accettazione di cui al punto
2) del comma precedente.
La riparazione delle forature è assicurata dall’appaltatore entro quattro ore dal ritiro/recupero del veicolo.
L’impresa affidataria garantisce l’esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni ed il rispetto dei termini di consegna pattuiti (giorni lavorativi consecutivi, escluse domeniche e giorni festivi infrasettimanali). I periodi di chiusura continuativa dell’officina per ferie estive od invernali dovranno essere comunicati all’Amministrazione comunale con almeno 30 giorni di anticipo: in tal caso, i mezzi eventualmente ricoverati presso l’officina dovranno essere consegnati prima della chiusura, salvo diversi accordi presi con la stessa Amministrazione.
Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, di norma, provvederà direttamente alla consegna dei mezzi presso l’officina di cui al successivo art. 5, comma 1. A richiesta dell’Amministrazione, tuttavia, l’appaltatore provvederà con propri mezzi e personale al ritiro presso il cantiere comunale od altro luogo del territorio comunale che sarà indicato, applicando il relativo costo unitario offerto in sede di gara.
L’appaltatore garantisce gratuitamente all’Amministrazione, all’interno del territorio comunale, il servizio di soccorso automobilistico e recupero dei veicoli comunali in caso di guasto od incidente entro due ore dalla chiamata.
Con il ritiro o recupero del mezzo, l’impresa assume la responsabilità del veicolo, rispondendo anche per eventuali infrazioni, danni, ecc. provocati durante il trasporto ad essa affidato.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto, nel corso dell’intervento, di effettuare presso l’officina il controllo delle lavorazioni in corso, la qualità dei ricambi, lo stato dei pezzi dei quali è stata proposta la sostituzione, ecc. Tale attività di verifica in corso di lavorazione non esime l’impresa dalle eventuali responsabilità derivanti da vizi e/o difetti riscontrati in sede di successiva ed autonoma fase di collaudo.
Trascorso il termine di 30 giorni dalla riconsegna del veicolo riparato, il collaudo si intenderà avvenuto con esito positivo e la riparazione accettata. In tali 30 giorni, eventuali regolazioni e/o rimozioni di imperfezioni relative agli interventi eseguiti saranno effettuate dall’impresa senza ulteriore spesa per l’Amministrazione comunale, né con la necessità di ulteriore preventivazione.
Qualora, invece, nel termine di cui al comma precedente dovessero manifestarsi nuovamente i problemi che indussero l’Amministrazione comunale a chiedere l’intervento dell’officina, il collaudo si intenderà “non superato” e l’Amministrazione richiederà un “intervento in garanzia sulle lavorazioni effettuate”, senza alcun costo aggiuntivo, i cui tempi e modalità di esecuzione restano disciplinati dal presente articolo.
L’impresa garantisce l’esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni per sei mesi dalla data dell’esito positivo del collaudo. La garanzia copre la fornitura di manodopera e ricambi. Il superamento del collaudo non esime la ditta dal rispetto della garanzia. Resta in ogni caso salva ogni altra e più estesa garanzia di legge, ove applicabile.
Qualora, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni preventivate, si rendesse necessario o comunque opportuno eseguire interventi non preventivati, l’affidatario ne dovrà dare immediato avviso con apposito preventivo all’Amministrazione, la quale, se del caso, procederà alla relativa autorizzazione con i tempi e modi stabiliti nel presente articolo.
Art. 5 - Dotazioni e attrezzature
In conformità a quanto già indicato dalla Stazione Appaltante in sede di gara (v. art. 3, comma 4, Disciplinare di gara) l’appaltatore dichiara di avere la disponibilità di una sede posta in [Comune di Figline e Incisa
Valdarno od altro con questo confinante], via ………………… n , dotata di ambienti ed impianti/macchinari idonei
per l’attività affidatagli, per il ricovero dei veicoli e dei materiali, il tutto in forza di contratto ……………………………….
(oppure: “perché di proprietà”, ecc.). Eventuali trasferimenti presso altre officine/sedi dell’affidatario dei veicoli consegnati in riparazione avverranno ad esclusivo rischio dell’affidatario stesso e con spese interamente a suo carico.
L’appaltatore nomina quale proprio Referente Tecnico responsabile del servizio nei confronti dell'Amministrazione appaltante Il Referente Tecnico nominato ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto la ditta
aggiudicataria. Egli ha altresì il compito di assicurare il regolare svolgimento del servizio. L’eventuale nomina di un nuovo Referente Tecnico dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto all’Amministrazione.
L’appaltatore rende inoltre noto all’Amministrazione comunale che:
a) il numero di telefono cellulare sempre attivo per il ricevimento delle richieste di intervento è .
b) il numero di fax sempre attivo ed un indirizzo e-mail costantemente monitorato al quale inviare le richieste scritte d’intervento sono, rispettivamente, e @ .
Tutte le attrezzature, dotazioni e materiali dovranno essere riconosciuti idonei all’impiego, salve le regolari autorizzazioni degli organi competenti per legge (USL, Ispettorato del Lavoro, ecc..), oltre che essere mantenuti in perfetta efficienza ed in ottime condizioni.
Art. 6 - Adempimenti a carico dell’Appaltatore connessi ad ogni singolo contratto applicativo
Restano a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, compresi nell’importo contrattuale:
a) la riparazione o il risarcimento di eventuali danni che in dipendenza dell’esecuzione dei servizi vengano arrecati a proprietà pubbliche e/o private e/o a persone, sollevando l’Amministrazione appaltante, la Direzione dell’Esecuzione, il R.U.P. e l’eventuale personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità, tenendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture assicurative. Per quanto sopra, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
b) il ricevimento in azienda, lo scarico ed il trasporto in magazzino di materiali e ricambi occorrenti per l’espletamento del servizio, nonché la perfetta custodia dei veicoli comunali affidati, risarcendo ogni eventuale danno che ne dovesse derivare;
c) l’adozione, nello svolgimento degli interventi richiesti, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nel rispetto del le regole aziendali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
Il personale destinato dall’Appaltatore agli interventi da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’entità ed alle modalità di esecuzione contrattualmente stabiliti e, in caso di necessità, dovrà essere in numero sufficiente per poter essere impegnato su più veicoli contemporaneamente.
Art. 7 - Contabilizzazione delle prestazioni; prezzi per lavorazioni non previste
Tutte le prestazioni effettuate saranno contabilizzate con riferimento ai prezzi di cui ai listini allegati ed applicazione della scontistica corrispondente ai ribassi/prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara.
Qualora sia necessario eseguire una prestazione non prevista dal contratto ovvero la fornitura di ricambi non contemplati nei listini allegati, il RUP procederà alla definizione di nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:
1. desumendoli dai listini contrattualmente definiti;
2. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili eseguite in precedenza;
3. ricavandoli da specifiche analisi, se non assimilabili ad altre lavorazioni.
La definizione di tali nuovi prezzi dovrà avvenire prima dell'esecuzione delle prestazioni di cui al comma precedente, in contraddittorio tra le parti e dovrà essere approvata per iscritto senza particolari ulteriori formalità (es.: scambio di corrispondenza - anche elettronica -, specifica distinta sottoscrizione in sede di contratto applicativo, ecc.). Essi saranno soggetti alla medesima scontistica di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 8 - Modalità di pagamento
La fatturazione avverrà a cadenza bimestrale o in unica soluzione alla scadenza dell’Accordo, a scelta della ditta aggiudicataria, con l'indicazione puntuale delle prestazioni effettivamente eseguite nel periodo e del relativo specifico costo contabilizzato secondo le modalità stabilite dal presente atto.
Gli interventi eseguiti senza autorizzazione non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento delle prestazioni effettuate.
Le fatture, ripartite in base ai Servizi ai quali risultano assegnati i mezzi oggetto di intervento, dovranno essere intestate a: Comune di Figline e Incisa Valdarno, Piazza del Municipio n. 5, 50063 Figline e Incisa Valdarno, P.IVA e Codice Fiscale 06396970482.
Per l’esatta attribuzione delle competenze si precisa che i Codici Univoci degli Servizi interessati, sono i seguenti:
• FUQP4U per i Servizi Manutentivi e Protezione Civile (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza denominato “VERDE PUBBLICO”, “MANUTENZIONE EDIFICI”, “PROTEZIONE CIVILE”, “STRADE” e “UFFICIO TECNICO”);
• 8ICYGW per il Servizio Controllo del Territorio e Cimiteri (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza denominato “CIMITERI”);
• E036IY per il Servizio alla Persona e Partecipazione (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza denominato “SCUOLA”);
• S4EEDY per il Servizio di Polizia Municipale (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza
denominato “POLIZIA MUNICIPALE”);
• DHHDV4 per il Servizio per le Politiche Sociali (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza denominato “SOCIALE”);
• JIN7AR per il Servizio Finanziario (veicoli di cui al precedente art. 1 con ufficio di competenza denominato “ECONOMATO”)
Il Comune di Figline e Incisa Valdarno effettuerà il controllo della conformità tecnico-economica di quanto evidenziato in fattura rispetto agli effettivi interventi chiesti dal Comune ed eseguiti.
La liquidazione del corrispettivo avverrà su disposizione del Responsabile del Procedimento nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura ai sensi dell’art. 4, co. 4, del D.Lgs. 231/2002. Il pagamento rimarrà comunque subordinato all’esito positivo delle verifiche sulla regolarità contributiva dell’impresa;
Nella fattura è obbligatorio indicare i seguenti dati:
1. estremi della Determina di affidamento (“Xxxxxxxxx x. ……… (…… X.X.) xxx ”);
2. IBAN del conto corrente dedicato;
3. natura della prestazione (“AQ manutenzione automezzi 2021-23”) e riferimenti del/i contratto/i applicativo/i cui la fattura si riferisce (“xxxxx. xxxx. x. …… xxx ”);
4. Codice identificativo gara (CIG) del presente lotto;
5. targa del veicolo.
6. Servizio al quale il veicolo è assegnato secondo quanto riportato nella tabella allegata (strade, manutenzione verde, ecc.)
Si precisa che, in applicazione della normativa vigente, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate in sede di liquidazione finale previo esito positivo delle verifiche di legge.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e del D.L. 187/2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”) i pagamenti potranno avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
A tal fine l’appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche è il se- guente: c/c n. ……………………. aperto presso …………………………, ag./fil. di ……………….., IBAN ; dichia-
ra inoltre che le persone delegate ad operare su di esso sono: …………………………., c.f ;
……………………………. c.f. ……………………………………..
Il CIG assegnato al presente lotto è il seguente: .
L'affidatario, pena la risoluzione del contratto, si impegna a:
a) comunicare qualsiasi variazione relativa al suddetto conto corrente;
b) garantire il rispetto degli obblighi di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno” (approvato con Delibera di Giunta comunale n. 223 del 17.12.2020), i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.
Art. 9 – Garanzie
Ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’appalto e degli altri obblighi previsti dal presente atto, l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di euro ( / ), pari al
% dell’importo contrattuale, con polizza fidejussoria n. rilasciata in data / / dalla
con sede in , Agenzia .
Ai fini della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti la Ditta ha prodotto altresì copia della polizza
n. , stipulata in data / / con la con sede in , Agenzia di
secondo le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante in fase di gara.
Art. 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto l’impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’appaltatore si obbliga, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia di assunzione ed impiego della manodopera, nonché di quelle in materia di assicurazione sociale, infortuni sul lavoro ed assistenza malattie della manodopera da assumere.
Art. 11 - Subappalto e/o cessione del contratto
E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui alla relativa dichiarazione di avvalersene formulata dall’operatore in sede di presentazione dell’offerta.
Non è in ogni caso consentita, neanche in misura parziale, la cessione del contratto: la violazione di quanto tale divieto costituisce grave inadempimento suscettibile di dar luogo a risoluzione contrattuale.
Art. 12 - Penali
In caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni affidate, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo:
1. per ogni ora di ritardo rispetto al tempo stabilito all’art. 4, commi 5 e 8;
2. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di due giorni lavorativi indicati all’art. 4 comma 3 del presente atto per la redazione del preventivo;
3. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito dal singolo contratto applicativo/preventivo per la riconsegna del veicolo all’Amministrazione comunale.
Le penali sono comunicate all’affidatario a mezzo posta elettronica certificata e sono trattenute, di norma, in occasione della prima liquidazione utile delle fatture emesse.
La misura complessiva delle penali applicabili non può superare il 10% dell’importo affidato, riservandosi in tal caso l’Amministrazione di risolvere il contratto in danno all’affidatario.
È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art. 13 - Risoluzione del contratto
La Stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108 d. lgs. n. 50/2016. Essa ha altresì facoltà di risolvere il contratto di diritto senza necessità di alcuna preventiva diffida in caso di:
a) fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta;
b) morte dell’appaltatore;
c) frode nell’esecuzione del servizio;
d) interruzione o sospensione non motivata del servizio, anche per un solo intervento, per sette giorni consecutivi.
È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art. 14 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto nei seguenti casi:
a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
c) cessione, totale o parziale, del contratto;
d) irrogazione delle penali di cui all’art. 17 per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
e) ulteriore inadempimento dopo che siano già state applicate penali in tre occasioni precedenti.
f) mancato rispetto del protocollo di legalità accettato e controfirmato dall’appaltatore in sede di gara. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art. 15 - Recesso
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 109 d. lgs. 50/2016. Resta inteso che il calcolo di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 109 d. lgs. n. 50/2016 sarà effettuato avuto riguardo a quei contratti applicativi la cui esecuzione fosse ancora in corso alla data dell’avvenuto recesso. Detto calcolo, tuttavia, non trova applicazione per quei contratti applicativi che, ancorché emessi e/o stipulati alla data del recesso, non fossero stati però seguiti dall’effettiva esecuzione.
L’Ente si riserva espressamente altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora ritenga opportuno avviare una nuova procedura di affidamento di tutti i e quattro i lotti della gara dalla quale discende il presente atto, se gli accordi quadro relativi ad uno o più di detti lotti giungessero a conclusione prima del presente.
Art. 16 - Scorrimento graduatoria
Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo in capo all’appaltatore, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 17 - Revisione prezzi
Il rischio dell’esecuzione dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
Salvo le variazioni dovute alla pubblicazione dei nuovi listini, non è possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto.
Art. 18 - Spese
Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale assume altresì quota parte delle spese di pubblicazione come regolate dal Disciplinare di gara.
Art. 19 - Controversie; Foro competente
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente appalto saranno decise dall’Autorità Giudiziaria ordinaria. Foro competente è unicamente quello di Firenze con espressa esclusione di ogni altro. Resta altresì esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 20 - Disposizioni finali e rinvio
L’appaltatore è obbligato ad osservare le condizioni riportate nel presente atto, negli atti della procedura di affidamento e quelle di cui agli eventuali singoli contratti applicativi.
In relazione ai dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali raccolti. In particolare, per il soggetto appaltante il titolare del trattamento nonché responsabile è lo stesso Comune di Figline e Incisa Valdarno. Il trattamento è finalizzato, oltre che allo svolgimento della pregressa fase di gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, all’esecuzione del relativo contratto di appalto, comprensivo dei contratti applicativi. I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale sono stati raccolti.
Con la sottoscrizione del presente atto l’appaltatore autorizza l’Amministrazione comunale all’utilizzo dei dati forniti, ne autorizza la comunicazione ai propri funzionari ed incaricati, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda ad ogni altra documentazione della procedura nella quale detto atto si inserisce. Si applicano al procedimento le norme del Codice Civile nonché le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.
Si informa che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Xxxxx Xxxxxx (tel. 000 0000000 - e-mail x.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx).
Figline e Incisa Valdarno, 2021
per l'Affidatario per l'Amministrazione
ALLEGATI:
1. LISTINI
2. ELENCO MEZZI