C 44
dell’Unione europea
C 44
Edizione
in lingua italiana
65o anno
Comunicazioni e informazioni 28 gennaio 2022
Sommario
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Consiglio
2022/C 44/01 Risoluzione del Consiglio sull’appendice I riveduta del modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune (SIC) 1
2022/C 44/02 Testo consolidato del modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune a seguito dell’approvazione della risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 2021 sull’appendice I riveduta 6
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
2022/C 44/03 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10371 — SIBUR / TAIF) (1) 17
2022/C 44/04 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10545 — PSA / TIL / PNIT) (1) 18
2022/C 44/05 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10448 — XXXXXXXX / H&R /
IT (1) Testo rilevante ai fini del SEE.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
(1) Testo rilevante ai fini del SEE.
Commissione europea
2022/C 44/13 Comunicazione alle imprese che nel 2023 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi 30
2022/C 44/14 Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 32
(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)
RISOLUZIONI
CONSIGLIO
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO SULL’APPENDICE I RIVEDUTA DEL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE (SIC) (1)
(2022/C 44/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) L’articolo 13 della convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (2) (la «convenzione») contiene disposizioni relative alle squadre investigative comuni.
(2) Il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni (3) (la «decisione quadro»).
(3) Ogni anno sono costituite numerose squadre investigative comuni (SIC) tra le autorità competenti degli Stati membri e insieme alle autorità competenti di paesi terzi, cui spesso partecipano anche le agenzie dell’UE, in particolare Eurojust, Europol e l’OLAF.
(4) Gli operatori fanno ampiamente ricorso al modello di accordo volto alla costituzione di una SIC che figura nella risoluzione 2017/C 18/01 del Consiglio (4) e lo apprezzano.
(5) In occasione della 17a riunione annuale della rete delle SIC tenutasi il 13 e 14 ottobre 2021, gli esperti in materia di SIC hanno concluso che sarebbe opportuno modificare l’appendice I del modello di accordo per tener conto delle modifiche del quadro giuridico che disciplina Eurojust, Europol e l’OLAF, e della necessità di rispecchiare le condizioni specifiche relative alla loro partecipazione a una SIC,
ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:
Le autorità competenti degli Stati membri che intendono costituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri, conformemente ai termini della decisione quadro e della convenzione, o con le autorità competenti di paesi terzi, sulla base dei pertinenti strumenti internazionali, sono incoraggiate a ricorrere, se del caso, al modello di accordo che figura nella risoluzione 2017/C 18/01 del Consiglio al fine di concordare le modalità per la squadra investigativa comune, inteso che l’appendice I di tale modello di accordo va letta come indicato nell’allegato.
(1) Risoluzione approvata dal Consiglio mediante procedura scritta il 22 dicembre 2021 (ST 15085/21 e CM 5966/21). (2) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.
(3) GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.
(4) GU C 18 del 19.1.2017, pag. 1.
AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE (2017/C 18/01)
Partecipanti alla SIC
I. Accordo con Eurojust/Europol/la Commissione (OLAF):
Partecipazione di Eurojust alla SIC
Alla SIC partecipano le seguenti persone:
Nome
Posizione
Ai sensi del punto [inserire il punto pertinente] dell’accordo SIC, [inserire il nome dello Stato membro] ha deciso che il suo membro nazionale di Eurojust (aggiunto/assistente del membro nazionale di Eurojust*) partecipi alla squadra investigativa comune.
Eurojust sostiene le attività della SIC mettendo a disposizione le proprie competenze e strutture per il coordinamento delle indagini e delle azioni penali in linea con il quadro giuridico applicabile.
[Inserire il nome del paese terzo] ha deciso che il suo magistrato di collegamento distaccato presso Eurojust partecipi alla squadra investigativa comune in qualità di rappresentante ufficiale di [inserire il nome del paese terzo] conformemente all’accordo di cooperazione firmato tra Eurojust e [inserire il nome del paese terzo].
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, è designato un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e allegata al presente accordo.
Data/firma* (* se applicabile)
Partecipazione di Europol alla SIC
Parti della SIC (codici ISO preferiti):
Data in cui le parti hanno sottoscritto la SIC:
Riferimenti (facoltativo):
1. Partecipanti Europol alla SIC
Alla SIC partecipano le seguenti persone (identificate in base al numero di matricola):
Numero di matricola Europol | Posizione | Squadra/Unità |
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, sarà designato un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e allegata al presente accordo.
2. Condizioni di partecipazione del personale Europol
2.1. Il personale Europol partecipante alla squadra investigativa comune assiste tutti i membri della squadra e mette a disposizione dell’indagine comune l’intera gamma di servizi di sostegno di Europol, secondo le modalità e in conformità del regolamento Europol. Non applica misure coercitive. Il personale Europol può tuttavia, su indicazione e sotto la guida del direttore/dei direttori della squadra, presenziare alle attività operative della squadra investigativa comune a fini di consulenza e assistenza in loco ai membri della squadra che eseguono misure coercitive, purché non vigano vincoli giuridici nello Stato in cui la squadra interviene.
2.2. L’articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea non si applica al personale Europol durante la partecipazione alla SIC1. Nel corso degli interventi della SIC il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda gli illeciti subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro delle operazioni applicabile alle persone con funzioni comparabili.
2.3. Il personale Europol può entrare in collegamento diretto con i membri della SIC e fornire a tutti loro tutte le informazioni necessarie conformemente al regolamento Europol.
Data/Firma
1 Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (versione consolidata) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 266).
Partecipazione dell’OLAF alla SIC concordata tra le autorità giudiziarie competenti di [Stati membri] il [data]
L’OLAF1 partecipa alla SIC con funzioni di assistenza, consulenza e coordinamento (previo accordo). Tale partecipazione avviene alle condizioni stabilite nel presente accordo e secondo quanto previsto dagli strumenti dell’UE applicabili.
Partecipanti
Alla SIC partecipano i seguenti membri del personale dell’OLAF:
Nome Funzione
L’OLAF notifica per iscritto alle altre parti della SIC qualsiasi aggiunta all’elenco di persone di cui sopra o qualsiasi soppressione da detto elenco.
Modalità specifiche connesse alla partecipazione dell’OLAF
1. Principi che regolano la partecipazione
1.1. Il personale dell’OLAF che partecipa alla SIC presta assistenza nella raccolta delle prove e mette le sue competenze a disposizione dei membri della squadra a norma della legislazione OLAF e in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui la squadra interviene.
1.2. Il personale dell’OLAF che partecipa alla SIC risponde al direttore/ai direttori della squadra menzionati al punto [inserire il punto pertinente] dell’accordo, «Direttori della SIC», e presta tutta l’assistenza e la competenza necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi e della finalità della SIC indicati dal direttore/dai direttori della squadra.
1.3. Il personale dell’OLAF ha il diritto di astenersi dallo svolgere compiti se ritiene che violino gli obblighi che gli derivano dalla legislazione OLAF. In tali casi, il membro del personale dell’OLAF ne informa il direttore generale dell’OLAF o il suo rappresentante. L’OLAF si consulta con il direttore/i direttori della squadra per definire una soluzione soddisfacente per tutti.
1.4. Il personale dell’OLAF che partecipa alla SIC non applica misure coercitive. Il personale dell’OLAF può tuttavia, sotto la guida del direttore/dei direttori della squadra, presenziare alle attività operative della SIC a fini di consulenza e assistenza in loco ai membri della squadra che eseguono misure coercitive, purché non vigano vincoli giuridici nello Stato in cui la squadra interviene.
2. Tipo di assistenza
2.1. Il personale dell’XXXX partecipante presta tutta la gamma dei servizi di assistenza dell’OLAF previsti dalla legislazione XXXX nella misura in cui essi siano necessari o richiesti. Ciò comprende la fornitura di assistenza e competenze operative e tecniche alle indagini penali, nonché la fornitura e la verifica di informazioni, compresi dati forensi e relazioni analitiche.
2.2. Il personale dell’OLAF che partecipa alla SIC può prestare assistenza in tutte le attività, in particolare fornendo ai membri della SIC, su richiesta del direttore/dei direttori della squadra, sostegno amministrativo, documentale e logistico, supporto strategico, tecnico e forense, nonché competenze e consulenza a livello tattico e operativo.
3. Accesso ai sistemi di trattamento delle informazioni dell’OLAF
3.1. Il personale dell’OLAF può mettersi in contatto diretto con i membri della SIC e, conformemente alla legislazione OLAF, fornire ai membri e ai membri distaccati della SIC informazioni provenienti dai fascicoli pertinenti del sistema di gestione dei fascicoli dell’OLAF. Devono essere rispettate le condizioni e le limitazioni applicabili all’uso di tali informazioni.
3.2. Le informazioni acquisite dai membri del personale dell’OLAF mentre partecipano alla SIC possono essere inserite, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, nei fascicoli pertinenti del sistema di gestione dei fascicoli dell’OLAF.
4. Spese e attrezzature
4.1. Spetta allo Stato membro in cui sono poste in essere le misure investigative mettere a disposizione le attrezzature tecniche (materiale per ufficio, alloggi, telecomunicazioni, ecc.) necessarie all’espletamento dei compiti previsti e sostenerne le spese. Tale Stato membro fornisce altresì le attrezzature di burotica e altre apparecchiature tecniche necessarie per lo scambio (criptato) di dati e ne sostiene i costi.
4.2. L’OLAF si fa carico delle spese legate alla partecipazione del suo personale alla SIC.
Data/Firma
1
Secondo quanto stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/512 della Commissione, del 25 marzo 2015, e come prescritto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (di seguito «legislazione OLAF»).
II. Accordo con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati e con altri organismi internazionali:
1. Alla SIC partecipano le seguenti persone:
Nome | Posizione/grado | Organizzazione |
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, sarà designato un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e allegata al presente accordo.
2. Modalità specifiche:
2.1. Primo partecipante all’accordo
2.1.1. Finalità della partecipazione
2.1.2. Diritti conferiti (se esistenti)
2.1.3. Disposizioni relative ai costi
2.1.4. Finalità e ambito della partecipazione
Testo consolidato del modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune a seguito dell’approvazione della risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 2021 sull’appendice I riveduta (1)
(2022/C 44/02)
MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE
A norma:
[Indicare le basi giuridiche applicabili che possono essere tratte dagli strumenti elencati in appresso, ma non esclusivamente:
— dell’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, del 29 maggio 2000 (2);
— della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (3);
— dell’articolo 1 dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, del 29 dicembre 2003, sull’applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e del relativo protocollo del 2001 (4);
— dell’articolo 5 dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (5);
— dell’articolo 20 del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (6);
— dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (1988) (7);
— dell’articolo 19 della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) (8);
— dell’articolo 49 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003) (9);
— dell’articolo 27 della convenzione relativa alla cooperazione di polizia per l’Europa sudorientale (2006) (10).]
1. Parti dell’accordo
Le seguenti parti hanno concluso un accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune, in seguito denominata «SIC»:
1. [Inserire il nome della prima agenzia/amministrazione competente di uno Stato che è parte dell’accordo]
e
2. [Inserire il nome della seconda agenzia/amministrazione competente di uno Stato che è parte dell’accordo]
Le parti del presente accordo possono decidere di comune intesa di invitare autorità o amministrazioni di altri Stati a diventare parti del presente accordo.
(1) GU C 44 del 28.1.2022, pag. 1.
(2) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.
(3) GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.
(4) GU L 26 del 29.1.2004, pag. 3.
(5) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.
(7) Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1582, pag. 95.
(8) Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 2225, pag. 209, doc. A/RES/55/25.
(9) Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 2349, pag. 41; doc. A/58/422.
(10) Registrazione presso il Segretariato delle Nazioni Unite: Albania, 3 giugno 2009, n. 46240.
2. Finalità della SIC
Il presente accordo disciplina la costituzione di una SIC con la seguente finalità:
[Fornire una descrizione della finalità specifica della SIC.
La descrizione dovrebbe includere le circostanze del reato o dei reati oggetto di indagine negli Stati coinvolti (data, luogo e natura) e, se del caso, riferimenti alle procedure nazionali in corso. Mantenere al minimo i riferimenti a dati personali connessi al caso.
In questa sezione dovrebbero essere brevemente descritti anche gli obiettivi della SIC (inclusi ad esempio la raccolta di prove, l’arresto coordinato di indagati, il congelamento dei beni ...). In tale contesto le parti dovrebbero considerare di includere tra gli obiettivi della SIC l’avvio e il completamento di un’indagine finanziaria (11).]
3. Periodo contemplato dal presente accordo
Le parti concordano che la SIC opererà per [indicare la durata specifica] a partire dall’entrata in vigore del presente accordo.
Il presente accordo entrerà in vigore quando l’ultima parte della SIC l’avrà sottoscritto. Il periodo può essere prorogato di comune intesa.
4. Stati in cui opererà la SIC
La SIC opererà negli Stati delle parti del presente accordo.
La squadra svolge le proprie operazioni conformemente alla legislazione degli Stati in cui interviene in un dato momento.
5. Direttore/direttori della SIC
I direttori della squadra, cui i membri della SIC rispondono nello svolgimento delle proprie funzioni, sono rappresentanti delle autorità competenti partecipanti alle indagini penali degli Stati nel cui territorio la SIC opera in un dato momento.
Le parti hanno designato le seguenti persone direttori della SIC:
Nome | Posizione/grado | Autorità/agenzia | Stato |
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, sarà designato immediatamente un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e allegata al presente accordo.
6. Membri della SIC
Oltre alle persone di cui al punto 5, le parti allegano al presente accordo un apposito elenco dei membri della SIC (12).
Nel caso in cui uno dei membri della SIC sia impossibilitato a svolgere i propri compiti, sarà designato immediatamente un sostituto mediante notifica scritta del direttore competente della SIC.
7. Partecipanti alla SIC
Le parti della SIC concordano di coinvolgere [inserire ad es. Eurojust, Europol, OLAF...] in qualità di partecipanti alla SIC. Disposizioni specifiche relative alla partecipazione di [inserire il nome] sono oggetto della pertinente appendice al presente accordo.
(11) In tale contesto le parti dovrebbero fare riferimento alle conclusioni del Consiglio e al piano d’azione sulla via da seguire in materia di indagini finanziarie (documento del Consiglio 10125/16 + COR 1).
(12) Se necessario la SIC può comprendere esperti nazionali nel recupero dei beni.
8. Raccolta di informazioni e prove
I direttori della SIC possono concordare procedure specifiche da seguire per la raccolta di informazioni e prove da parte della SIC negli Stati in cui opera.
Le parti conferiscono ai direttori della SIC la funzione di consulente in materia di assunzione delle prove.
9. Accesso a informazioni e prove
I direttori della SIC specificano i processi e le procedure da seguire per quanto concerne la condivisione tra loro di informazioni e prove raccolte nel quadro della SIC in ciascuno Stato membro.
[Le parti possono inoltre concordare una disposizione contenente norme più specifiche sull’accesso, il trattamento e l’uso di informazioni e prove. Tale disposizione può essere considerata opportuna in particolare nei casi in cui la SIC non si fondi né sulla convenzione dell’UE né sulla decisione quadro (che includono già specifiche disposizioni in proposito – si veda l’articolo 13, paragrafo 10, della convenzione).]
10. Scambio di informazioni e prove raccolte prima della costituzione della SIC
Le informazioni o le prove già disponibili al momento dell’entrata in vigore del presente accordo e concernenti le indagini ivi descritte possono essere condivise tra le parti nel quadro dell’accordo.
11. Informazioni e prove raccolte da Stati che non partecipano alla SIC
Qualora sia necessario inviare una richiesta di assistenza giudiziaria a uno Stato che non partecipa alla SIC, lo Stato richiedente valuta se ricercare il consenso da parte dello Stato richiesto a condividere con le altre parti della SIC le informazioni o prove raccolte a seguito dell’esecuzione della richiesta.
12. Disposizioni specifiche relative a membri distaccati
[Se del caso, nel quadro della presente disposizione le parti possono concordare condizioni specifiche alle quali i membri distaccati possono:
— effettuare indagini – comprese in particolare misure coercitive – nello Stato delle operazioni (se del caso è possibile menzionare qui, o in alternativa allegare all’accordo, le legislazioni nazionali);
— richiedere che nello Stato del distacco siano eseguite misure;
— condividere informazioni raccolte dalla squadra;
— detenere/utilizzare armi.]
13. Modifiche dell’accordo
Il presente accordo può essere modificato di comune intesa tra le parti. Salvo disposizione contraria del presente accordo, è possibile apportare modifiche in qualsiasi forma scritta concordata dalle parti (13).
14. Consultazione e coordinamento
Le parti garantiranno di consultarsi a vicenda ogniqualvolta necessario al coordinamento delle attività della squadra, inclusi (senza che l’elenco sia limitativo):
— l’esame dei progressi compiuti e della prestazione della squadra;
— i tempi e i metodi di intervento degli inquirenti;
— il modo migliore per avviare i risultanti procedimenti giudiziari, definire la sede del processo e operare confische.
15. Comunicazione con i media
I tempi e i contenuti della comunicazione con i media, se prevista, sono concordati dalle parti e rispettati dai partecipanti.
(13) Le appendici 2 e 3 contengono esempi di formulazioni.
16. Valutazione
Le parti possono prendere in considerazione di valutare le prestazioni della SIC, le migliori prassi utilizzate e gli insegnamenti tratti. Può essere organizzata una riunione apposita per effettuare tale valutazione.
[In questo contesto le parti possono fare riferimento allo specifico modulo di valutazione della SIC elaborato dalla rete di esperti sulle SIC dell’UE. È possibile richiedere il finanziamento dell’UE a sostegno della riunione di valutazione.]
17. Modalità specifiche
[Inserire, se pertinente. I seguenti punti sono intesi a evidenziare eventuali aspetti che possono essere specificamente illustrati.]
17.1. Norme di divulgazione
[Le parti possono voler chiarire qui le norme nazionali applicabili in materia di comunicazione alla difesa e/o allegarne una copia o una sintesi.]
17.2. Disposizioni in materia di gestione/recupero dei beni
17.3. Responsabilità
[Le parti possono voler regolamentare questo aspetto, in particolare nei casi in cui la SIC non si fondi né sulla convenzione dell’UE né sulla decisione quadro (che includono già specifiche disposizioni in proposito – si vedano gli articoli 15 e 16 della convenzione).]
18. Disposizioni organizzative
[Inserire, se pertinente. I seguenti punti sono intesi a evidenziare eventuali aspetti che possono essere specificamente illustrati.]
18.1. Strutture (uffici, veicoli, altre attrezzature tecniche)
18.2. Costi/spese/assicurazione
18.3. Sostegno finanziario alle SIC
[Qui le parti possono concordare disposizioni specifiche sui ruoli e sulle responsabilità all’interno della squadra per quanto concerne la presentazione di richieste di finanziamento dell’UE.]
18.4. Lingua di comunicazione
Fatto a (luogo della firma), il (data)
[Firma di tutte le parti]
AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE
Partecipanti alla SIC
I. Accordo con Eurojust/Europol/la Commissione (OLAF):
Partecipazione di Eurojust alla SIC
Alla SIC partecipano le seguenti persone:
Nome
Posizione
Ai sensi del punto [inserire il punto pertinente] dell’accordo SIC, [inserire il nome dello Stato membro] ha deciso che il suo membro nazionale di Eurojust (aggiunto/assistente del membro nazionale di Eurojust*) partecipi alla squadra investigativa comune.
Eurojust sostiene le attività della SIC mettendo a disposizione le proprie competenze e strutture per il coordinamento delle indagini e delle azioni penali in linea con il quadro giuridico applicabile.
[Inserire il nome del paese terzo] ha deciso che il suo magistrato di collegamento distaccato presso Eurojust partecipi alla squadra investigativa comune in qualità di rappresentante ufficiale di [inserire il nome del paese terzo] conformemente all’accordo di cooperazione firmato tra Eurojust e [inserire il nome del paese terzo].
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, è designato un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e allegata al presente accordo.
Data/firma* (* se applicabile)
Partecipazione di Europol alla SIC
Parti della SIC (codici ISO preferiti):
Data in cui le parti hanno sottoscritto la SIC:
Riferimenti (facoltativo):
1. Partecipanti Europol alla SIC
Alla SIC partecipano le seguenti persone (identificate in base al numero di matricola):
Numero di matricola Europol | Posizione | Squadra/Unità |
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, sarà designato un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e allegata al presente accordo.
2. Condizioni di partecipazione del personale Europol
2.1. Il personale Europol partecipante alla squadra investigativa comune assiste tutti i membri della squadra e mette a disposizione dell’indagine comune l’intera gamma di servizi di sostegno di Europol, secondo le modalità e in conformità del regolamento Europol. Non applica misure coercitive. Il personale Europol può tuttavia, su indicazione e sotto la guida del direttore/dei direttori della squadra, presenziare alle attività operative della squadra investigativa comune a fini di consulenza e assistenza in loco ai membri della squadra che eseguono misure coercitive, purché non vigano vincoli giuridici nello Stato in cui la squadra interviene.
2.2. L’articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea non si applica al personale Europol durante la partecipazione alla SIC. Nel corso degli interventi della SIC il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda gli illeciti subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro delle operazioni applicabile alle persone con funzioni comparabili.
2.3. Il personale Europol può entrare in collegamento diretto con i membri della SIC e fornire a tutti loro tutte le informazioni necessarie conformemente al regolamento Europol.
Data/Firma
1 Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (versione consolidata) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 266).
Partecipazione dell’OLAF alla SIC concordata tra le autorità giudiziarie competenti di [Stati membri] il [data]
L’OLAF partecipa alla SIC con funzioni di assistenza, consulenza e coordinamento (previo accordo). Tale partecipazione avviene alle condizioni stabilite nel presente accordo e secondo quanto previsto dagli strumenti dell’UE applicabili.
Partecipanti
Alla SIC partecipano i seguenti membri del personale dell’OLAF:
Nome Funzione
L’OLAF notifica per iscritto alle altre parti della SIC qualsiasi aggiunta all’elenco di persone di cui sopra o qualsiasi soppressione da detto elenco.
Modalità specifiche connesse alla partecipazione dell’OLAF
1. Principi che regolano la partecipazione
1.1. Il personale dell’OLAF che partecipa alla SIC presta assistenza nella raccolta delle prove e mette le sue competenze a disposizione dei membri della squadra a norma della legislazione OLAF e in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui la squadra interviene.
1.2. Il personale dell’OLAF che partecipa alla SIC risponde al direttore/ai direttori della squadra menzionati al punto [inserire il punto pertinente] dell’accordo, «Direttori della SIC», e presta tutta l’assistenza e la competenza necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi e della finalità della SIC indicati dal direttore/dai direttori della squadra.
1.3. Il personale dell’OLAF ha il diritto di astenersi dallo svolgere compiti se ritiene che violino gli obblighi che gli derivano dalla legislazione OLAF. In tali casi, il membro del personale dell’OLAF ne informa il direttore generale dell’OLAF o il suo rappresentante. L’OLAF si consulta con il direttore/i direttori della squadra per definire una soluzione soddisfacente per tutti.
1.4. Il personale dell’OLAF che partecipa alla SIC non applica misure coercitive. Il personale dell’OLAF può tuttavia, sotto la guida del direttore/dei direttori della squadra, presenziare alle attività operative della SIC a fini di consulenza e assistenza in loco ai membri della squadra che eseguono misure coercitive, purché non vigano vincoli giuridici nello Stato in cui la squadra interviene.
2. Tipo di assistenza
2.1. Il personale dell’XXXX partecipante presta tutta la gamma dei servizi di assistenza dell’OLAF previsti dalla legislazione XXXX nella misura in cui essi siano necessari o richiesti. Ciò comprende la fornitura di assistenza e competenze operative e tecniche alle indagini penali, nonché la fornitura e la verifica di informazioni, compresi dati forensi e relazioni analitiche.
2.2. Il personale dell’OLAF che partecipa alla SIC può prestare assistenza in tutte le attività, in particolare fornendo ai membri della SIC, su richiesta del direttore/dei direttori della squadra, sostegno amministrativo, documentale e logistico, supporto strategico, tecnico e forense, nonché competenze e consulenza a livello tattico e operativo.
3. Accesso ai sistemi di trattamento delle informazioni dell’OLAF
3.1. Il personale dell’OLAF può mettersi in contatto diretto con i membri della SIC e, conformemente alla legislazione OLAF, fornire ai membri e ai membri distaccati della SIC informazioni provenienti dai fascicoli pertinenti del sistema di gestione dei fascicoli dell’OLAF. Devono essere rispettate le condizioni e le limitazioni applicabili all’uso di tali informazioni.
3.2. Le informazioni acquisite dai membri del personale dell’OLAF mentre partecipano alla SIC possono essere inserite, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, nei fascicoli pertinenti del sistema di gestione dei fascicoli dell’OLAF.
4. Spese e attrezzature
4.1. Spetta allo Stato membro in cui sono poste in essere le misure investigative mettere a disposizione le attrezzature tecniche (materiale per ufficio, alloggi, telecomunicazioni, ecc.) necessarie all’espletamento dei compiti previsti e sostenerne le spese. Tale Stato membro fornisce altresì le attrezzature di burotica e altre apparecchiature tecniche necessarie per lo scambio (criptato) di dati e ne sostiene i costi.
4.2. L’OLAF si fa carico delle spese legate alla partecipazione del suo personale alla SIC.
Data/Firma
1 Secondo quanto stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/512 della Commissione, del 25 marzo 2015, e come prescritto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (di seguito «legislazione OLAF»).
II. Accordo con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati e con altri organismi internazionali:
1. Alla SIC partecipano le seguenti persone:
Nome | Posizione/grado | Organizzazione |
Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, sarà designato un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e allegata al presente accordo.
2. Modalità specifiche:
2.1. Primo partecipante all’accordo
2.1.1. Finalità della partecipazione
2.1.2. Diritti conferiti (se esistenti)
2.1.3. Disposizioni relative ai costi
2.1.4. Finalità e ambito della partecipazione
AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE
Accordo volto a prorogare una squadra investigativa comune
Le parti hanno convenuto di prorogare la squadra investigativa comune (di seguito «SIC») costituita con l’accordo del [inserire la data], fatto a [inserire il luogo di firma], di cui si allega copia.
Le parti ritengono che la SIC debba essere prorogata oltre il periodo previsto all’atto della sua costituzione [inserire la data di fine del periodo previsto] perché la finalità di cui all’articolo [specificare l’articolo sulla finalità della SIC] non è stata ancora raggiunta.
Le circostanze che rendono necessario prorogare la durata della SIC sono state esaminate attentamente da tutte le parti. La proroga è considerata essenziale per il raggiungimento della finalità per cui la SIC è stata costituita.
La SIC resterà perciò operativa per un periodo supplementare di [indicare la durata specifica] a partire dall’entrata in vigore del presente accordo. Tale periodo può essere nuovamente prorogato dalle parti di comune intesa.
Data/Firma
AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE
Le parti hanno convenuto di modificare l’accordo scritto che costituisce una squadra investigativa comune (di seguito «SIC») del [inserire la data], fatto a [inserire il luogo di firma], di cui si allega copia.
I firmatari hanno convenuto di modificare i seguenti articoli come segue:
1. (Modifica …)
2. (Modifica …)
Le circostanze che rendono necessario modificare l’accordo relativo alla SIC sono state esaminate attentamente da tutte le parti. La o le modifiche dell’accordo sono considerate essenziali per raggiungere la finalità per cui la SIC è stata costituita.
Data/Firma
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/17
II
(Comunicazioni)
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10371 — SIBUR / TAIF)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 44/03)
Il 30 settembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxx) con il numero di riferimento 32021M10371. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
28.1.2022
IT
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10545 — PSA / TIL / PNIT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 44/04)
Il 24 gennaio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxx) con il numero di riferimento 32022M10545. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
X 00/00
XX
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10448 — MABANAFT / H&R / P2X)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 44/05)
Il 24 gennaio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxx) con il numero di riferimento 32022M10448. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
28.1.2022
IT
IV
(Informazioni)
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO
Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/72/ PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/118 del Consiglio, e al regolamento (UE)
n. 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/113 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in
considerazione della situazione in Tunisia
(2022/C 44/06)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/118 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/ 2011 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/113 del Consiglio (4).
Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone designate, ha deciso che le persone figuranti nei summenzionati allegati debbano continuare a essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/72/PESC del regolamento (UE) n. 101/2011.
Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Anteriormente al 1o settembre 2022 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea Segretariato generale RELEX.1.C
Xxx xx xx Xxx/Xxxxxxxxx 000 0000 Xxxxxxxxx/Xxxxxxx XXXXXXXX/XXXXXX
E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 5 della decisione 2011/72/PESC e dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 101/2011, dell’elenco delle persone designate.
(1) GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.
(2) GU L 19 del 28.1.2022, pag. 67.
(3) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.
(4) GU L 19 del 28.1.2022, pag. 7.
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
(2022/C 44/07)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2011/72/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2022/118 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/113 del Consiglio (5).
Il responsabile del trattamento dei dati è l’unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea Segretariato generale
RELEX.1. Affari globali e orizzontali Xxx xx xx Xxx/Xxxxxxxxx 000
0000 Xxxxxxxxx/Xxxxxxx XXXXXXXX/XXXXXX
E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
Responsabile della protezione dei dati xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Il trattamento dei dati è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2011/72/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2022/118 del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 101/2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/113 del Consiglio.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2011/72/PESC e nel regolamento (UE) n. 101/2011.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.
(3) GU L 19 del 28.1.2022, pag. 67.
(4) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.
(5) GU L 19 del 28.1.2022, pag. 7.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
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C 44/23
IT
CORTE DEI CONTI
Relazione speciale n. 3/2022
L’introduzione del 5G nell’UE: vi sono ritardi nel dispiegamento delle reti e le questioni di sicurezza rimangono irrisolte
(2022/C 44/08)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 3/2022, intitolata «L’introduzione del 5G nell’UE: vi sono ritardi nel dispiegamento delle reti e le questioni di sicurezza rimangono irrisolte».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: xxxx://xxx.xxxxxx.xx
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
28.1.2022
IT
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 44/09)
Stato membro | Irlanda | |
Rotte interessate | Aerfort Chonamara – Árainn Aerfort Chonamara – Inis Meáin – Inis Oírr | |
Periodo di validità del contratto | 7.6.2022 | – 6.6.2026 |
Termine ultimo per la presentazione delle offerte | 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente nota informativa | |
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico | Colm Mac Donncha, An Roinn Forbartha, Tuaithe agus Pobail, na Forbacha, H91 KX39 Co. na Gaillimhe ÉIRE (N.B.: tutte le comunicazioni, le richieste di informazioni, la documentazione e le offerte relative alla presente gara d’appalto devono essere presentate al dipartimento tramite il sito web e-Tenders all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/25
IT
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 44/10)
Stato membro | Irlanda |
Rotte interessate | Aerfort Chonamara – Árainn Aerfort Chonamara – Inis Meáin – Inis Oírr |
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico | 7 giugno 2022 |
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione correlata all’onere di servizio pubblico | Per ulteriori informazioni contattare: Colm Mac Donncha, Rannóg na n-Oileáin, An Roinn Forbartha Tuaithe agus Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xx. xx Xxxxxxxxx, XXXX X00 XX00 Teileafón: x000 000000000 |
(Avvisi)
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
COMMISSIONE EUROPEA
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10301 — CVC / ETHNIKI)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 44/11)
1. In data 20 gennaio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La notifica riguarda le seguenti imprese:
— CVC Capital Partners SICAV FIS S.A. («CVC», Lussemburgo),
— Ethniki Hellenic General Insurance Company S.A. («Ethniki», Grecia)
CVC acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Ethniki.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— CVC, le sue controllate e le sue società affiliate sono entità private che svolgono un’attività di consulenza in materia di investimenti e/o di gestione di investimenti per conto di alcuni fondi e piattaforme di investimento. Una delle società del portafoglio di CVC è lo Hellenic Healthcare Group («HHG»), che gestisce sei ospedali privati in Grecia.
— Ethniki è un assicuratore multi-rami che opera prevalentemente in Grecia, ma che svolge anche, in misura limitata, attività a Cipro e in Romania. Le sue attività comprendono una serie di prodotti assicurativi vita e non vita, la distribuzione assicurativa e, in misura trascurabile, attività di riassicurazione. L’impresa oggetto dell’operazione è attualmente di proprietà della Banca nazionale di Grecia e viene venduta conformemente al piano di ristrutturazione che quest’ultima ha concluso con la Commissione.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10301 — CVC / ETHNIKI
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti: E-mail: XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX@xx.xxxxxx.xx
Fax x00 00000000
Indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
0000 Xxxxxxxxx XXXXXX
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10592 — KKR / XXXXXX / XXXXXX SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 44/12)
1. In data 21 gennaio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La notifica riguarda le seguenti imprese:
— KKR &Co Inc. (insieme alle sue controllate «KKR», Stati Uniti),
— Xxxxxx AG («Xxxxxx», Germania),
— Xxxxxx Supply Chain Software Management GmbH («impresa oggetto dell’operazione», Germania), attualmente controllata da Xxxxxx.
KKR e Xxxxxx acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parte dell’impresa oggetto dell’operazione.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— KKR: impresa di investimento a livello mondiale che offre soluzioni per la gestione alternativa degli attivi, per i mercati dei capitali e in ambito assicurativo, KKR sponsorizza fondi di investimento che investono in private equity, crediti e attività reali e hanno partner strategici che gestiscono hedge fund,
— Xxxxxx AG: holding specializzata in gestione strategica e offerta di tutti i tipi di prodotti, soluzioni e servizi attraverso le sue cinque divisioni: Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue e Tobacco. Le azioni di Xxxxxx sono detenute al 100 % da Xxxxxx Stiftung, una fondazione privata tedesca,
— impresa oggetto dell’operazione: fornisce software di esecuzione della catena di approvvigionamento attraverso soluzioni tecnologiche globali come software e tecnologie abilitanti tra cui la robotica e il controllo vocale.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10592 — KKR / XXXXXX / XXXXXX SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti. E-mail: XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX@xx.xxxxxx.xx
Fax x00 00000000
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»). (2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
Indirizzo postale:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
COMMISSIONE EUROPEA
Comunicazione alle imprese che nel 2023 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi
(2022/C 44/13)
n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sui gas fluorurati a effetto serra (di seguito «il regolamento»). Nella presente comunicazione i riferimenti all’Unione si intendono comprensivi dell’Irlanda del Nord (2).
2. Con il termine «idrofluorocarburi» (HFC) si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze:
XXX-00, XXX-00, XXX-00, XXX-000, XXX-000, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC- 227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.
3. L’immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento o una quantità annua totale di queste sostanze inferiore a 100 tonnellate di CO2 equivalente all’anno, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 e agli allegati V e VI del regolamento.
4. Al momento dell’immissione in libera pratica degli idrofluorocarburi gli importatori devono essere in possesso di una registrazione valida in quanto importatori di HFC sfusi nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» (3), a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (4). La registrazione è considerata licenza obbligatoria per l’importazione. Analoga licenza è necessaria per l’esportazione di HFC (5).
5. Dal 1o gennaio 2022 la tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) stabilisce che gli importatori sono tenuti a precisare, nel documento amministrativo unico (DAU), le quantità di HFC in CO2 equivalenti al momento del rilascio ai fini della libera circolazione; gli importatori devono essere indicati come «destinatario» (casella 8 del DAU).
6. A norma dell’allegato VI del regolamento, per determinare la quantità da assegnare a partire dalla riserva, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento è sottratta dalla quantità massima disponibile per il 2023.
(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
(2) Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord: xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxxXXXXX%0X00000X/XXX
(3) Il registro è stato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 517/2014: xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/ domain
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 11).
(5) Cfr. l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 4).
7. Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono conservati nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Tutti i dati contenuti nel portale F-Gas e sistema di licenze HFC, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea.
8. Le imprese che intendono ottenere quote dalla riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 9 a 12 della presente comunicazione.
9. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, l’impresa deve avere un profilo di registrazione valido, approvato dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi nel portale «F-Gas e sistema di licenze HFC». Per garantire l’adeguato trattamento della domanda di registrazione, compresa l’eventuale necessità di ulteriori informazioni, la domanda deve essere presentata al più tardi due settimane prima dell’inizio del periodo di dichiarazione, ossia prima del 28 febbraio 2022. Per le domande pervenute dopo tale termine non è possibile garantire che la decisione definitiva sulla domanda di registrazione possa essere adottata prima della fine del periodo di dichiarazione. Per le imprese non ancora registrate, le istruzioni per la registrazione sono disponibili nel sito web della DG CLIMA (6).
10. L’impresa deve dichiarare le quantità anticipate per il 2023 nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» nel periodo di dichiarazione compreso tra il 14 marzo e il 13 aprile 2022, ore 13:00 CET. Le indicazioni su come presentare una dichiarazione sulle quote sono disponibili sul sito web della DG CLIMA.
11. La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 13 aprile 2022, ore 13:00 CET.
12. Sulla base di queste dichiarazioni, la Commissione assegnerà le quote alle imprese conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, e agli allegati V e VI del regolamento.
13. L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 stabilisce che, ai fini della distribuzione delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante a norma dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento.
14. La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2023 tramite il «portale F-Gas e sistema di licenze HFC».
15. L’iscrizione nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» e/o la dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2023 non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2023.
(6) xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx/0000-00/xxxxxx_x-xxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx_xx.xxx
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 44/14)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICaZIONE DELL’aPPROVaZIONE DI UNa MODIFICa ORDINaRIa CHE MODIFICa IL DOCUMENTO UNICO
«Zeeland»
PGI-NL-A0963-AM05
Data della comunicazione: 29 ottobre 2021 DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifiche all’etichettatura
Descrizione: prevedere la possibilità di integrare il nome della provincia nell’IGP con la menzione di una zona geografica più circoscritta. La zona di produzione resta invariata.
Motivo: consentire ai produttori di integrare il nome della provincia sull’etichetta con la menzione di una zona geografica più circoscritta, rafforzando altresì il carattere regionale.
La modifica riguarda il punto 9 «Ulteriori condizioni» del documento unico e l’aggiunta delle menzioni nel disciplinare di produzione. Di conseguenza, viene modificata anche la numerazione dei punti del disciplinare di produzione.
È stata aggiunta la menzione seguente:
— Zeeuws Vlaanderen.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Zeeland
2. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualità
8. Vino frizzante
9. Vino frizzante gassificato
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Categoria di vini 1: vino
DESCRIZIONE TESTUaLE CONCISa
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi presentano un’acidità fresca, un carattere fruttato e aromi verdi. I vini rossi sono contraddistinti da frutta rossa e da un carattere fruttato.
(1) GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali dei Paesi Bassi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— titolo alcolometrico totale massimo (in % vol),
— acidità volatile massima,
— tenore xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx totale,
— arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
Caratteristiche analitiche gen | erali |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 6,5 |
acidità totale minima | 59,85 milliequivalenti per litro |
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
2. Categoria di vini 4: vino spumante
DESCRIZIONE TESTUaLE CONCISa
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi presentano un’acidità fresca, un carattere fruttato e aromi verdi. I vini rossi sono contraddistinti da frutta rossa e da un carattere fruttato.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali dei Paesi Bassi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— titolo alcolometrico totale massimo (in % vol),
— acidità volatile massima,
— tenore xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx totale,
— arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
Caratteristiche analitiche gen | erali |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 6,5 |
acidità totale minima | 59,85 milliequivalenti per litro |
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
3. Categoria di vini 5: vino spumante di qualità
DESCRIZIONE TESTUaLE CONCISa
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi presentano un’acidità fresca, un carattere fruttato e aromi verdi. I vini rossi sono contraddistinti da frutta rossa e da un carattere fruttato.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali dei Paesi Bassi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— titolo alcolometrico totale massimo (in % vol),
— acidità volatile massima,
— tenore xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx totale,
— arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
Caratteristiche analitiche gen | erali |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 6,5 |
acidità totale minima | 59,85 milliequivalenti per litro |
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
4. Categoria di vini 8: vino frizzante
DESCRIZIONE TESTUaLE CONCISa
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi presentano un’acidità fresca, un carattere fruttato e aromi verdi. I vini rossi sono contraddistinti da frutta rossa e da un carattere fruttato.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali dei Paesi Bassi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— titolo alcolometrico totale massimo (in % vol),
— acidità volatile massima,
— tenore xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx totale,
— arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
Caratteristiche analitiche gen | erali |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 6,5 |
acidità totale minima | 59,85 milliequivalenti per litro |
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
5. Categoria di vini 9: vino frizzante gassificato
DESCRIZIONE TESTUaLE CONCISa
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi presentano un’acidità fresca, un carattere fruttato e aromi verdi. I vini rossi sono contraddistinti da frutta rossa e da un carattere fruttato.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali dei Paesi Bassi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— titolo alcolometrico totale massimo (in % vol),
— acidità volatile massima,
— tenore xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx totale,
— arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
Caratteristiche analitiche gen | erali |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 6,5 |
acidità totale minima | 59,85 milliequivalenti per litro |
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche essenziali
Xxxxxxx: raccolta, selezione, pressatura, chiarificazione del mosto, fermentazione, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento
Rossi: raccolta, selezione, pigiatura/diraspatura, fermentazione primaria, pressatura, fermentazione malolattica, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento
5.2. Rese massime
Uve bianche 100 hl/ha Uve rosse 85 hl/ha
6. Zona geografica delimitata
Provincia della Zelanda, delimitata dai confini provinciali stabiliti conformemente alla Costituzione.
7. Varietà principale/i di uve da vino
acolon auxerrois B Bacchus B Baco Noir Baron N Xxxxxx X
Birstaler Muskat Bronner B
Cabaret Noir N (VB-91-26-4) Cabernet Blanc B (VB-91-26-1) Cabernet Cantor N
Cabernet Carbon N Cabernet Xxxxx N Cabernet Xxxxxx Cabernet Xxxxx Cabernet Xxxxx Cabernet Dorsa Cabernet Franc N Cabernet Jura Cabernet Mitos Cabernet Sauvignon
Cabertin N (VB-91-26-17) Xxxxxxxx N
Carmenere Chardonnay B Dakapo Domina N Dornfelder N Dunkelfelder N Excelsior
Faber B Florental N Früburgunder N Gamaret N Gamay N
Gewürztraminer Rs Golubok X
Xxxxx Helios Hibernal B Huxelrebe B Hölder B Johanniter B Juwel X Xxxxxx B Kernling B Landal N
Xxxx Xxxxxx N Maréchal Foch N
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx X Xxxxxxx N Monarch
Morio Muscat B Muscaris B Muscat Blanc Muscat Blue Xxxxxx Thurgau B Orion X
Xxxxxx B Palatina Phoenix B Pinot Gris G Pinot Blanc B Pinot Noir N Pinotin N Plantet N
Polo Muscat B Portugiezer N Prior N
Rayon d’Or X Xxxxxxxx Regent N
Riechensteiner B Riesling B Rondo N
Roter Elbling Rs Ruländer G
Satin Noir N (VB-91-26-29) Sauvignac B (Cal 6-04) Sauvignon Blanc B
Sauvignon Soyhières B (VB-32-7) Scheurebe B
Schönburger Rs Seyval B Siegerrebe Rs Silcher B
Sirius Solaris
Souvignier Gris
St. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx B Syrah Tempranillo Villaris B Viognier X Xxxxxx B Zweigeltrebe N
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Zona geografica: descrizione e clima
Il suolo è composto principalmente da depositi olocenici di argilla marina e di sabbia marina, spesso su un sottosuolo torboso. Lungo le dune costiere (sabbia) si trovano depositi contenenti generalmente uno strato di sabbia marina mescolata ad argilla o torba («suoli di geest»).
Il clima è caratterizzato da:
— precipitazioni medie pari a 825 mm/anno;
— 1 739 ore di sole (Vlissingen e Wilhelminadorp) all’anno;
— temperatura media annua di 10,6 °C e di 17,0 °C durante l’estate;
— escursione termica tra il giorno e la notte di 7,5 °C a settembre.
8.2. Legame causale
Il clima permette di raggiungere le rese e la maturità indicate. La maturità si esprime in vini freschi e fruttati che presentano anche note verdi e, nel caso dei vini rossi, frutti rossi.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo Norme dell’UE
Tipo di condizione supplementare
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata Descrizione della condizione
Zona di prossimità immediata per la produzione del vino
Per quanto riguarda la zona di produzione (vinificazione), tutte le province dei Paesi bassi si considerano «zona di prossimità immediata».
Una parte o la totalità del vino di base prodotto nella zona coperta dall’IGP o in una zona di prossimità immediata può essere imbottigliata da terzi come vino frizzante o spumante.
Ciò può avvenire al di fuori della zona IGP o della zona di prossimità immediata, pur mantenendo l’indicazione IGP. In questo caso deve essere indicato anche l’imbottigliatore terzo, eventualmente utilizzando un numero di codice (imbottigliato da… per…).
Quadro normativo Norme dell’UE
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
La menzioni seguente di una zona più circoscritta all’interno della zona coperta dall’IGP «Zeeland» può essere utilizzata insieme all’indicazione «Zeeland» se almeno l’85 % delle uve utilizzate proviene da tale zona:
— Zeeuws-Vlaanderen
Link al disciplinare del prodotto
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/0000/00/XXx_Xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx.xxx
ISSN 1977-0944 (edizione elettronica) ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)
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